![]() |
![]() |
![]() |
PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione Contento n. 3-02526 (vedi l'allegato A - Interpellanze ed interrogazioni sezione 2).
GENNARO MALGIERI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GENNARO MALGIERI. Signor Presidente, la prima interrogazione all'ordine del giorno è quella a mia firma. Peraltro, sono stato avvertito dal servizio Assemblea che avrei dovuto essere puntuale in aula alle 10 vedo, invece, che l'ordine di svolgimento degli strumenti del sindacato ispettivo è stato completamente stravolto. Visto che il sottosegretario chiamato a rispondere alla mia interrogazione, il dottor D'Andrea, è presente, vorrei almeno capire le ragioni di questo caos nello svolgimento dei nostri lavori.
PRESIDENTE. Onorevole Malgieri, quanto lei osserva è dovuto al fatto che il sottosegretario che per primo avrebbe dovuto rispondere alla sua interrogazione non era presente all'inizio della seduta, quindi abbiamo cominciato con l'interpellanza per la quale il rappresentante del Governo competente a rispondere era presente in aula. Pertanto, svolgeremo rapidamente l'interrogazione dell'onorevole Contento e subito dopo svolgeremo quella da lei presentata.
BRUNO SOLAROLI, Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica. Signor Presidente, onorevole Contento, con l'interrogazione n. 3-02526 si segnalano varie problematiche relative al contenzioso giurisdizionale in materia di invalidità civile che coinvolgono l'attività di più amministrazioni.
Per quanto riguarda la tutela giurisdizionale, viene individuata una diversa legittimazione passiva a seconda che si impugni l'accertamento sanitario o il decreto prefettizio. Nel primo caso, la legittimazione viene ulteriormente scissa e la stessa spetta alla regione o al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a seconda che il verbale impugnato sia stato emanato dalle commissioni mediche operanti presso le ASL o dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile; da ciò discende che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sta in giudizio solo per l'aspetto sanitario della riforma di un proprio verbale di visita.
del Ministero del tesoro limitatamente all'ipotesi di ricorso avverso provvedimenti di revoca dei benefici assistenziali nonché a quelli relativi ai verbali di visita emessi dalle commissioni mediche di verifica del Tesoro.
PRESIDENTE. L'onorevole Contento ha facoltà di replicare.
MANLIO CONTENTO. La ringrazio, signor Presidente.
«trattenuta a sentenza» esclusivamente sulla base di una consulenza tecnica fatta ovviamente da parte del ricorrente che finiva, come ovvia conseguenza, per dare ragione allo stesso con l'erogazione conseguente dei vari benefici. L'estensore di quell'articolo metteva inoltre in evidenza non soltanto come queste cause finissero con sentenze o provvedimenti sostanzialmente «ciclostilati» o, per meglio dire, in cui veniva riprodotta la stessa motivazione, ma anche come gli oneri relativi a pignoramenti, spesso nei confronti delle prefetture, e quelli conseguenti alla soccombenza facenti capo alle amministrazioni dello Stato fossero all'ordine del giorno.
Il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica, ha facoltà di rispondere.
Per quanto riguarda il procedimento relativo all'accertamento ed alla concessione dei benefici economici, si prevede, in via generale, che la materia sia attualmente disciplinata dalla legge 15 ottobre 1990, n. 295, e dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.Il sistema delineato distingue nettamente il procedimento volto ad ottenere i benefici economici dal Ministero dell'interno in due fasi, intese l'una all'accertamento dell'invalidità-inabilità e l'altra alla concessione delle provvidenze economiche.
La prima fase viene avviata su istanza del cittadino, tesa ad ottenere l'accertamento sanitario dell'invalidità civile, della cecità o del sordomutismo; tale istanza viene presentata alla commissione medica ASL competente per territorio. Nel caso in cui detta commissione riconosca una percentuale di invalidità o una minorazione che dia diritto ad una provvidenza trasmette il relativo verbale alla competente commissione medica periferica per le pensioni di guerra e di invalidità civile che, qualora non abbia nulla da osservare, appone il proprio visto, altrimenti redige nuovo verbale di visita. Avverso i verbali di visita emessi dalle commissioni mediche ASL o dalle commissioni mediche per le pensioni di guerra e di invalidità civile è ammesso ricorso alla commissione medica superiore; detto ricorso viene definito con decreto del direttore generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 698 del 1994.
Terminata la fase dell'accertamento sanitario, qualora detto accertamento dia esito positivo con diritto dell'interessato ad una erogazione economica, il verbale viene trasmesso alla competente prefettura per la concessione delle provvidenze.
Tale assetto normativo è peraltro mutato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 1996, che ha annullato l'articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 698 del 1994 nella misura in cui stabiliva la legittimazione passiva in capo alla regione; con detta sentenza, quindi, si è creato un vuoto legislativo in merito alla legittimazione passiva nei casi di impugnazione di verbale emesso dalle commissioni mediche ASL. Per colmare tale vuoto i pretori hanno ritenuto opportuno individuare quale legittimato passivo in dette controversie il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica o il Ministero dell'interno o, in maniera più sporadica, la ASL, quale ente dotato di personalità giuridica. L'Avvocatura generale dello Stato, sentito il comitato consultivo, aveva espresso il parere che detti giudizi dovessero essere instaurati nei confronti del Ministero dell'interno, auspicando, tuttavia, l'opportunità di un intervento legislativo diretto a rendere omogeneo il sistema.
L'amministrazione che rappresento ha operato in accordo ed in collaborazione con le avvocature distrettuali, alle quali è demandata la rappresentanza e la difesa dello Stato; a tal fine, sono state impartite disposizioni alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile volte a perseguire in sede decentrata una tempestiva ed efficace difesa dell'amministrazione incentrata, in particolar modo, sull'aspetto medico legale di dette controversie. Oltre a svolgere funzioni procuratorie delegate dall'Avvocatura, la commissione medica è stata chiamata a nominare tra i medici in servizio il consulente tecnico di parte, in modo che l'amministrazione sia presente alle operazioni peritali affidate dai pretori al consulente tecnico d'ufficio nelle controversie in cui è legittimato il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Inoltre, a dette commissioni è stato affidato il compito di segnalare, per la proposizione dell'appello, eventuali eccessive discordanze tra il giudizio medico legale espresso dal consulente tecnico d'ufficio e quello del consulente tecnico di parte.
In merito al contenzioso giurisdizionale relativo alle provvidenze spettanti agli invalidi civili, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha introdotto modifiche in base alle quali la legittimazione passiva per tutti i giudizi instaurati dal 3 settembre 1998 è stata individuata dal legislatore in capo all'INPS, quale sostituto processuale dell'amministrazione statale (articolo 130 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998). Detto istituto, con circolare n. 223 del 23 ottobre 1998, ha impartito alle proprie sedi le disposizioni necessarie per fare fronte ai nuovi compiti in materia di legittimazione passiva in luogo dei Ministeri dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Successivamente, è intervenuto l'articolo 37 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha disposto, al comma 5, che nei procedimenti giurisdizionali relativi ai verbali di visita emessi dalle commissioni mediche di verifica finalizzati all'accertamento dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, nonché i provvedimenti di revoca emessi dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nella materia di cui al presente articolo, la legittimazione passiva spetta al ministero medesimo. In sostanza, viene ripristinata la legittimazione passiva
A seguito di dette disposizioni normative, sono state inviate le opportune istruzioni alle commissioni mediche di verifica, già commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile, che operano in sede decentrata in accordo con le competenti avvocature distrettuali per la difesa delle amministrazioni nelle cause di invalidità civile. Essendo l'aspetto medico-legale preminente in tali controversie, si è cercato di potenziare la difesa dell'amministrazione in dato settore e quindi, nell'anno 1998, sono state effettuate 5.986 consulenze da parte dei consulenti tecnici di parte, nominati in detto contenzioso, tra i medici in servizio presso le commissioni per un onere gravante sul capitolo 6128 di lire 1.197.200.000 e, nel primo semestre 1999, 5.010 consulenze per un apporto di un miliardo e due milioni. L'onere relativo alle spese di giudizio poste a carico del Ministero del tesoro a seguito di sentenze pretorili è ammontato a lire 4.438.415.000 per l'anno 1998 e a 5.130.585.000 per il primo semestre 1999.
Per quanto riguarda, poi, il ritardo nell'effettuazione della visita medica collegiale da parte delle commissioni mediche ASL con conseguente ricorso al pretore degli interessati per ottenere le provvidenze richieste, già evidenziato dalla Corte dei conti nel 1994, si ritiene che lo stesso sia ridimensionato a seguito delle disposizioni previste dagli articoli 2 e 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 698 del 1994 che hanno previsto, rispettivamente, misure straordinarie per l'eliminazione dell'arretrato da parte delle ASL e la possibilità per l'interessato di presentare una diffida a provvedere alla fissazione della data di visita all'assessorato alla sanità della regione territorialmente competente.
Con riferimento, infine, al quesito riguardante le sentenze preconfezionate, si fa presente che il Ministero della giustizia ha comunicato che non sono emersi elementi di rilievo disciplinare a carico dei magistrati.
Si segnala infine, per completezza, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo n. 112 del 1998 in materia di invalidi civili che, proprio in questi giorni, ha ricevuto il parere favorevole della Commissione bicamerale sull'attuazione della riforma amministrativa. Con tale decreto, per garantire una migliore efficienza complessiva del sistema, viene prevista una modifica dell'articolo 130, comma 2, del decreto n. 112 del 1998 relativo alle competenze in materia di concessione del trattamento economico agli invalidi civili al fine di chiarire che il trasferimento delle funzioni comprende anche le funzioni relative ai procedimenti pendenti presso le prefetture all'atto del trasferimento stesso.
La mia insoddisfazione deriva da un fatto estremamente preciso: nella mia interrogazione riportavo testualmente i passaggi di un articolo sufficientemente approfondito di un settimanale il quale, nel parlare delle vicende in particolare della città di Napoli, non solo ricordava che ci sarebbero stati 70 mila invalidi che percepiscono regolarmente la pensione, ma aggiungeva anche che erano in lista 57 mila aspiranti invalidi e ulteriori 120 mila persone che avevano proposto causa per vedersi riconosciuta l'invalidità.
Lo stesso estensore dell'articolo faceva riferimento alle modalità con cui, presso gli uffici giudiziari di Napoli, si svolgevano le udienze relative alle richieste concernenti l'invalidità e le riassumeva in maniera molto pittoresca nel senso che, nella stragrande maggioranza dei casi, potremmo dire in quasi tutti, le amministrazioni competenti non si costituivano in giudizio, mentre la causa veniva spesso
Sulla scorta di queste premesse, signor Presidente, chiedevo al Governo, coinvolgendo tutti i ministeri competenti ed interessati, quali iniziative fossero state poste in essere per accertare se quanto riferito in quell'articolo avesse un minimo di fondamento o fosse una pura invenzione.
Debbo purtroppo prendere atto che nella risposta del sottosegretario - ovviamente, non per colpa sua, immagino - non vi è elemento veruno che ci consenta di affrontare il tema fondamentale, cioè se le informazioni apparse su quel settimanale corrispondano effettivamente a verità e quali iniziative - ecco il punto - il Governo abbia inteso porre in essere per scongiurare che queste situazioni abbiano a ripetersi.
Vorrei ricordare al sottosegretario e a me stesso che una relazione della Corte dei conti del 1994, citata nella mia interrogazione, conteneva un calcolo di quale fosse l'ammontare degli oneri - per capitali, interessi, rivalutazione monetaria e spese legali - derivanti da provvedimenti giudiziari che interessano le amministrazioni dello Stato, che sarebbero pari a circa 330 miliardi; inoltre, si aggiungeva che quella cifra, riferita al 1994, era sostanzialmente raddoppiata negli anni a seguire.
Allora, signor sottosegretario, avendo come deputato chiesto al Governo quali iniziative fossero state adottate per fronteggiare la situazione e quali provvedimenti i dicasteri competenti avessero assunto al fine di verificare se queste denunce siano o meno fondate, non posso certo essere soddisfatto della sua risposta. Se poi aggiungo che il Ministero della giustizia, di fronte ad una denuncia che potrebbe avere risvolti di carattere penale, si limita a dire che non è emerso assolutamente nulla, non fornendo elemento veruno che ci possa consentire di valutare se, a fronte di quella denuncia, siano stati posti in essere i necessari controlli, come faccio, signor Presidente, a dichiararmi soddisfatto?
L'ultimo interrogativo che ponevo, e che le amministrazioni interessate avrebbero dovuto avere la bontà di approfondire, concerneva l'esatto ammontare degli oneri gravanti sul bilancio dello Stato conseguenti a procedimenti civili aperti presso gli uffici giudiziari di Napoli in questa materia negli ultimi cinque anni. Non ho avuto risposta neanche a tale domanda; crescono gli oneri per lo Stato e ovviamente cresce anche la mia insoddisfazione (Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale).