Allegato A
Seduta n. 577 del 27/7/1999


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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE: S. 3619-3623-3630-3638-3665-SENATORI PERA ED ALTRI: INSERIMENTO DEI PRINCÌPI DEL GIUSTO PROCESSO NELL'ARTICOLO 111 DELLA COSTITUZIONE (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO) (5735) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE PECORELLA ED ALTRI; SARACENI ED ALTRI; PISAPIA; SODA; PECORELLA; PECORARO SCANIO; MATRANGA (5359-5370-5377-5443-5475-5696)

(A.C. 5735 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO

Art. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 111 della Costituzione, sono premessi i seguenti:
«La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Sopprimerlo.
1. 23. Veltri.


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Al comma 1, sostituire i capoversi con i seguenti:
Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
La sentenza deve essere pubblica.
Ogni accusato ha diritto a interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico e a farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza.

1. 24.
Veltri.

Al comma 1, dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente:
Le norme penali tutelano beni di rilevanza costituzionale.

1. 1.
Parenti, Crema.

Al comma 1, dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente:
Non è punibile chi ha commesso un fatto previsto come reato nel caso in cui esso non abbia determinato una concreta offensività.
1. 2. Parenti, Crema.

Al comma 1, dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente:
Le norme penali non possono essere interpretate in modo analogico o estensivo.

1. 3.
Parenti, Crema.

Al comma 1, dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente:
Nuove norme penali sono ammesse solo se modificano il codice penale ovvero se contenute in leggi che disciplinano organicamente l'intera materia cui si riferiscono.
1. 4. Parenti, Crema.

Al comma 1, dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente:
Il processo è pubblico, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.

1. 5.
Boato.

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole da: nel contraddittorio fino a: ne assicura con le seguenti: in pubblica udienza, salvo i casi espressamente previsti dalla legge, nel contraddittorio tra le parti in condizioni di parità davanti ad un giudice terzo e imparziale e prevalentemente secondo i princìpi di oralità, immediatezza e concentrazione che ne assicurano.

1. 6.
Parenti, Crema.

Al comma 1, secondo capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: nel contraddittorio fino a: davanti a con le seguenti: in pubblica udienza, salvo i casi previsti espressamente dalla legge, nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità davanti ad un.
1. 7. Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: La legge assicura la ragionevole durata del processo, ispirato ai principi di pubblicità, oralità, concentrazione e immediatezza.

1. 8.
Boato.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere infine, le parole: , secondo i principi di oralità, concentrazione e immediatezza.

1. 9.
Boato.


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Al comma 1, terzo capoverso, sostituire le parole: Nel processo penale con le seguenti: Nel procedimento penale.

1. 10.
Boato.

Al comma 1, terzo capoverso, sostituire le parole da: assicura che la persona fino a: disponga con le seguenti: regola le modalità con cui la persona accusata di un reato debba essere, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; assicura che essa disponga.
1. 26. Pisapia.

Al comma 1, terzo capoverso, sostituire la parola: assicura con la seguente: dispone.
1. 27. Pisapia.

Al comma 1, terzo capoverso, dopo le parole: per preparare la sua difesa; aggiungere le seguenti: abbia il diritto di essere assistita, a spese dello Stato se non abbiente, da un difensore di fiducia.
1. 28. Pisapia.

Al comma 1, terzo capoverso, sostituire le parole da: la facoltà fino a: carico con le seguenti: abbia il diritto, davanti al giudice, di interrogare o far interrogare in un confronto diretto le persone che rendono dichiarazione a suo carico.

1. 11.
Parenti, Crema.

Al comma 1, terzo capoverso, dopo le parole: a suo favore aggiungere le seguenti: , non sia costretta a deporre contro se stessa o a confessarsi colpevole.
* 1. 12. Parenti, Crema.

Al comma 1, terzo capoverso, dopo le parole: a suo favore aggiungere le seguenti: ; non sia costretta a deporre contro se stessa o a confessarsi colpevole.
* 1. 13. Boato.

Al comma 1, terzo capoverso, sostituire le parole: da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo con le seguenti: , nel corso del procedimento, da un interprete, a spese dello Stato, se non comprende o non parla la lingua impiegata.
1. 29. Pisapia.

Al comma 1, sopprimere il quarto capoverso.
1. 14. Parenti, Crema.

Al comma 1, sostituire il quarto capoverso, con il seguente:
La legge stabilisce il divieto di acquisizione e di utilizzazione, ai fini della formazione della prova, delle dichiarazioni rese da chi, per sua libera scelta, si è sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.
1. 15. Parenti, Crema.

Al comma 1, quarto capoverso, primo periodo, sopprimere le parole da: nella formazione fino alla fine del capoverso.
1. 25. Veltri.

Al comma 1, quarto capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di con le seguenti: Non costituiscono indizio o prova le.
1. 16. Boato.


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Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
Le autonomie locali provvedono a istituire uffici di assistenza legale per i meno abbienti.
1. 17. Parenti, Crema.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
Nuove norme penali sono ammesse solo se modificano il codice penale ovvero se contenute in leggi disciplinanti organicamente l'intera materia cui esse si riferiscono. Le norme penali non possono essere interpretate in modo analogico o estensivo.

1. 18.
Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
Quando un individuo è stato condannato con sentenza definitiva e successivamente tale condanna viene annullata, ovvero viene accordata la grazia, in quanto un fatto nuovo o scoperto dopo la condanna dimostra che era stato commesso un errore giudiziario, l'individuo che ha scontato una pena in virtù di detta condanna deve essere indennizzato, in conformità alla legge.
1. 19. Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
La legge regola la possibilità di intervento nel processo penale della persona offesa dal reato e assicura che essa abbia il diritto di essere assistita, a spese dello Stato se non abbiente, da un difensore di sua fiducia.
1. 30. Pisapia.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
La legge assicura che la custodia cautelare sia eseguita in appositi istituti.
1. 31. Pisapia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. All'articolo 111 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Le norme penali tutelano beni di rilevanza costituzionale.
Non è punibile chi ha commesso un fatto previsto come reato nel caso in cui esso non abbia determinato una concreta offensività.
Le norme penali non possono essere interpretate in modo analogico o estensivo.
Nuove norme penali sono ammesse solo se modificano il codice penale ovvero se contenute in leggi disciplinanti organicamente l'intera materia cui si riferiscono.
La legge istituisce pubblici uffici di assistenza legale al fine di garantire ai non abbienti il diritto di agire e di difendersi davanti ad ogni giurisdizione».

1. 20.
Boato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. All'articolo 111 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Le norme penali tutelano beni di rilevanza costituzionale.
Nuove norme penali sono ammesse solo se modificano il codice penale ovvero se contenute in leggi disciplinanti organicamente l'intera materia cui si riferiscono.
La legge istituisce pubblici uffici di assistenza legale al fine di garantire ai non


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abbienti il diritto di agire e di difendersi davanti ad ogni giurisdizione».

1. 21.
Boato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Il primo periodo del secondo comma dell'articolo 111 della Costituzione è sostituito dai seguenti:
«Contro le sentenze è ammesso il ricorso in cassazione nei casi previsti dalla legge, che assicura comunque un doppio grado di giudizio. Contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge».

1. 22.
Boato.