(Sezione 2 - Iniziative di politica generale del Governo e determinazione delle tariffe da parte dell'Autorità per l'energia e per il gas)
CONTENTO, SELVA e ARMAROLI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
sulla scorta di notizie di stampa, si è appreso d'un confronto, svoltosi in sede governativa, all'esito del quale l'Autorità per l'energia elettrica e il gas dovrebbe rivedere la propria proposta in materia di tariffe per l'energia elettrica con l'effetto di attenuare la progressione dei tagli suggeriti, e ciò con conseguenti ricadute sul valore della società soprattutto in vista della prospettata offerta pubblica di vendita di parte del pacchetto azionario detenuto dal ministero del tesoro;
preposta alla regolazione del servizio di pubblica utilità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, cui la legge istitutiva demanda il perseguimento della finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori «tenuto conto» degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo (articolo 1, legge n. 481 del 1995);
si tratta di un'autorità che, secondo la legge, opera con indipendenza di giudizio e
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di valutazione stabilendo e aggiornando le tariffe sulla scorta degli elementi di riferimento normativo -:
se l'atteggiamento del Governo, anche tramite gli indirizzi di politica generale contenuti nel recente Dpef, sia improntato al rispetto dell'indipendenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia tariffaria in modo da assicurare la promozione della tutela degli interessi di utenti e consumatori. (3-04084)
(20 luglio 1999).