...
La Camera,
a non prorogare ulteriormente la piena attuazione della riforma del giudice unico.
La Camera,
a varare tutte quelle misure che sono indispensabili per rendere il nostro sistema giudiziario degno di un Paese civile sia sotto il profilo della celerità che delle garanzie dei diritti dei cittadini, evitando la pratica di ulteriori differimenti di riforme.
La Camera,
a correggere anche per questo aspetto, che solo apparentemente è minore, la logica del rinvio della riforma dell'ordinamento giudiziario.
La Camera,
a rivedere la pratica dilatoria in ordine a questo aspetto, non certo minore, della riorganizzazione dell'assetto funzionale della giustizia.
La Camera,
a limitare al massimo il rinvio dell'applicazione della riforma chiarendo in ogni caso che nessun ulteriore ritardo organizzativo potrà giustificare in futuro nuovi e frustranti rinvii.
La Camera,
ad adottare i provvedimenti più opportuni per soddisfare le legittime aspettative dei cittadini alla pronta definizione delle pendenze processuali.
La Camera,
possa emanare disposizioni correttive nel rispetto dei principi previsti dalla stessa legge n. 254 del 1997;
a non prorogare ulteriormente il termine di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 254 del 1997 come modificato dal decreto-legge in esame.
La Camera,
a prorogare ulteriormente il termine di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 254 del 1997, come modificato dal decreto-legge in esame.
La Camera,
a prorogare fino a trentasei mesi il termine di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 254 del 1997, come modificato dal decreto-legge in esame.
La Camera,
a prorogare fino a trentacinque mesi il termine di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 254 del 1997, come modificato dal decreto-legge in esame.
La Camera,
a prorogare fino a trentaquattro mesi il termine di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 254 del 1997, come modificato dal decreto-legge in esame.
La Camera,
a prorogare fino a trentadue mesi il termine di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 254 del 1997, come modificato dal decreto-legge in esame.
La Camera,
a prorogare fino a trenta mesi il termine di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 254 del 1997, come modificato dal decreto-legge in esame.
La Camera,
a prorogare fino a ventotto mesi il termine di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 254 del 1997, come modificato dal decreto-legge in esame.
La Camera,
a prorogare fino a ventisei mesi il termine di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 254 del 1997, come modificato dal decreto-legge in esame.
La Camera,
a varare le misure necessarie affinché venga garantita la certezza dei momenti di applicazione delle norme.
La Camera,
a limitare i decreti legislativi emanati in base alla delega allo stretto indispensabile a garantire la funzionalità del sistema rimettendo le questioni nuove o comunque aventi un impatto significativo sulla disciplina all'attenzione del Parlamento con un apposito disegno di legge.
La Camera,
a rispettare le prerogative del Parlamento in materia legislativa e ad evitare di conseguenza la piena utilizzazione della facoltà di emanare provvedimenti correttivi del decreto legislativo n. 51 del 1998.
La Camera,
a non utilizzare tutti i tempi assegnati per apportare le eventuali correzioni al decreto legislativo n. 51 del 1998 al fine di avere rapidamente un assetto stabile dell'ordinamento giudiziario.
La Camera,
a stabilire i criteri secondo i quali il Ministro di grazia e giustizia eserciti la detta facoltà.
La Camera,
ad emanare, entro sei mesi dalla conversione in legge del decreto-legge in esame, il provvedimento di cui al citato articolo 5-bis.
La Camera,
ad emanare entro due mesi dalla conversione in legge del decreto-legge in esame il provvedimento di cui al citato articolo 5-bis.
La Camera,
ad emanare entro due mesi dalla conversione in legge del decreto-legge in esame il provvedimento di cui al citato articolo 5-bis relativamente alla sezione distaccata di Ischia del Tribunale di Napoli.
La Camera,
a estendere tale possibilità di deroga a tutte le sedi distaccate di tribunali aventi sede in isole.
La Camera,
a rivedere tale esclusione prevedendo la possibilità di trattare le cause di lavoro anche nelle sezioni distaccate dei tribunali.
La Camera,
a consentire tale deroga con le dovute garanzie e condizioni anche nelle sezioni distaccate di tutto il restante territorio nazionale al fine di agevolare e accelerare la trattazione delle controversie di lavoro.
La Camera,
a concertare con il Ministro di grazia e giustizia la esclusione della detta facoltà per il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia.
La Camera,
a concertare con il Ministro di grazia e giustizia la esclusione della detta facoltà per il Tribunale di Tempio Pausania, sezione distaccata di La Maddalena.
La Camera,
a concertare con il Ministro di grazia e giustizia la esclusione della detta facoltà per il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sezione distaccata di Lipari.
La Camera,
a concertare con il Ministro di grazia e giustizia la esclusione della detta facoltà per il Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Portoferraio.
La Camera,
giudiziari, risulterebbe particolarmente gravoso per i magistrati e per gli avvocati di detto tribunale, nonché per le parti private, che devono presenziare obbligatoriamente alle prime udienze delle cause di lavoro, previdenza e assistenza, recarsi nella sezione distaccata per le controversie in argomento,
a concertare con il Ministro di grazia e giustizia la esclusione della detta facoltà per il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Capri.
La Camera,
a chiarire l'integrazione delle predette tabelle al fine di favorire una migliore funzionalità degli uffici giudiziari.
La Camera,
a determinare dei criteri di assegnazione automatica dei processi attualmente pendenti, anche attraverso la predisposizione dei necessari strumenti informatici ovvero la redazione di apposite tabelle.
La Camera,
a riferire immediatamente al Parlamento le decisioni assunte dagli uffici giudiziari e ad assumere tutte le iniziative idonee a far sì che le Camere non siano spogliate delle loro prerogative in materia di politica giudiziaria.
La Camera,
ad operare in modo tale che nella ridistribuzione degli incarichi ai giudici provenienti dagli uffici giudiziari soppressi questi continuino a svolgere le funzioni giudicanti o inquirenti precedenti al fine di dare una efficace attuazione alla riforma di introduzione del giudice unico.
La Camera,
ad assicurare un effettivo doppio grado di giudizio anche nelle materie relative alle controversie di lavoro.
La Camera,
a rimuovere tale anomalia che, seppure transitoria, mina il sistema di garanzie dell'ordinamento giudiziario.
La Camera,
ad apprestare le più idonee iniziative per lo smaltimento del contenzioso arretrato in materia di lavoro.
La Camera,
a recuperare il tempo perduto varando tutti quei provvedimenti indispensabili a rendere finalmente la procedura lavoristica celere come era stata voluta a suo tempo dal legislatore.
La Camera,
a varare misure organizzative efficaci e di immediata applicazione per consentire una drastica accelerazione dei tempi delle cause di lavoro e riguardanti la previdenza e l'assistenza obbligatoria.
La Camera,
a varare delle norme che consentano un razionale e rapido passaggio di competenze a favore delle corti di appello dei ricorsi avverso le sentenze emerse nelle controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatoria.
La Camera,
ad operare in modo tale che l'attività giudiziaria esercitata in questi delicati settori non subisca rallentamenti eccessivi.
La Camera,
a varare misure efficaci per accelerare i tempi delle cause di lavoro e per eliminare le disfunzioni che inevitabilmente si verranno a creare nella prima fase dell'applicazione del decreto in esame.
La Camera,
a verificare la compatibilità del secondo comma dell'articolo 134-bis introdotto dall'articolo 2 del disegno di legge n. 6201 con la capacità degli uffici giudiziari di smistare e riunire in tempi ragionevoli e comunque compatibilmente con i termini processuali, appelli proposti contro la stessa sentenza al tribunale e alla corte d'appello.
La Camera,
in una fase di contenzioso con il datore di lavoro e quindi di probabili ristrettezze economiche;
a stabilire norme che alleggeriscano le parti dagli oneri di notifica e dalle spese connesse al procedimento introdotto dal nuovo articolo 134-bis.
La Camera,
ad adottare tutti i provvedimenti necessari affinché tale previsione possa essere concretamente eseguita dagli uffici giudiziari.
La Camera,
a chiarire se la disciplina del menzionato articolo 134-bis si applica anche alle cause in materia di locazione, comodato e affitto e ad emanare conseguenti disposizioni in materia di ordinamento giudiziario e tabelle di composizione degli uffici giudiziari.
La Camera,
a varare tutte le misure necessarie per rendere finalmente efficaci norme già presenti nel nostro ordinamento, al fine di evitare una eccessiva prolificazione legislativa.
La Camera,
ad adottare le misure necessarie per rendere più efficiente e rapido il percorso giudiziario di coloro che si rivolgono alla giustizia penale.
La Camera,
ad adottare tutte le misure necessarie per attuare in modo deciso il processo di ristrutturazione del sistema giudiziario applicando gli strumenti legislativi attualmente in vigore, senza ulteriori deroghe che costituirebbero solo fonte di disfunzione.
La Camera,
a predisporre le più opportune misure per garantire la piena attuazione della riforma del giudice unico ed evitare una ennesima proroga della sua completa entrata in vigore.
La Camera,
a promuovere una campagna pubblicitaria sull'istituzione del giudice unico.
La Camera.
prodotto una situazione normativa frammentaria e disorganica suscettibile di creare problemi interpretativi,
a presentare un atto di iniziativa legislativa che in base alle difficoltà emerse racchiuda in una sola legge organica il processo di riforma.
La Camera,
ad avviare lo studio di un disegno di legge per la riforma dell'ordinamento giudiziario;
La Camera,
in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145 recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado,
La Camera,
a salvaguardare la presunzione di innocenza o di non colpevolezza ex articolo 27 della Costituzione attraverso la giusta considerazione del principio di imparzialità del giudice.
La Camera,
a vigilare che nella fase transitoria non si verifichino impedimenti che possano pregiudicare i diritti dei cittadini.
La Camera,
a riconsiderare la logica del rinvio di cui all'atto Camera n. 6201 ed a varare provvedimenti di immediata applicazione diretti a rendere più celeri i procedimenti giudiziari dotando l'amministrazione giudiziaria delle risorse finanziarie, umane e tecnologiche indispensabili a conseguire tale fondamentale obiettivo.
La Camera,
a varare misure dirette ad accelerare i tempi della giustizia penale nella più ampia salvaguardia dei diritti dei cittadini, al fine di mettere al passo il nostro Paese con le regole vigenti nelle democrazie più avanzate dell'occidente.
La Camera,
a varare tempestivamente innanzitutto le riforme elencate nella premessa.
La Camera,
ad adottare contestualmente all'applicazione in materia penale del giudice unico, misure che diano maggiori garanzie ai cittadini, una delle quali è la riforma del giusto processo e a disciplinare la materia della giustizia rivedendo, anche con la predisposizione di testi unici, con misure idonee il settore normativo della giustizia al fine di tutelare maggiormente i cittadini.
La Camera,
ad istituire contestualmente alla data prevista dall'articolo 3 del presente decreto un organismo permanente, tecnicamente ed altamente qualificato che abbia il compito di sottoporre a monitoraggio l'ordinamento giuridico con la finalità di segnalare al Parlamento anomalie, contraddizioni, regole obsolete ed inutili.
La Camera,
a rivedere il nostro ordinamento processuale sulla base di un maggiore ampliamento del contraddittorio in tutte le fasi processuali, a organizzare gli uffici del pubblico ministero e del giudice secondo le loro specifiche funzioni ed attribuzioni ed a far aumentare la professionalità del magistrato con apposite scuole create ad hoc, per rendere concretamente applicabile il decreto-legge in esame.
La Camera,
a varare tutti quei provvedimenti idonei e di propria competenza al fine di accelerare drasticamente i tempi della giustizia ed in particolare di quella laburistica risultati aggravati dal decreto in esame.
La Camera,
a rivedere le norme processuali attualmente in vigore con criteri come quelli esposti nella premessa, per attuare la riforma del giudice unico di primo grado.
La Camera,
per varare in modo effettivo la riforma del giudice unico, a rivedere l'attuale sistema giudiziario che vede il pubblico ministero elemento preponderante del processo, prevedendo una serie di controlli interni che garantiscano l'effettività del diritto di difesa a garanzia delle libertà fondamentali dei cittadini.
La Camera,
a rivedere questa attuale posizione dei capi delle procure e a rendere effettivo il controllo a tutela di una maggiore efficienza e trasparenza giudiziaria ancora più necessario con l'attuazione della riforma del giudice unico.
La Camera,
ad una riforma organica del rito processuale di modo che questo preveda maggiori garanzie per l'imputato soprattutto se l'esigenza è riferita al giudice monocratico.
La Camera,
ad affrontare senza pregiudiziali ideologiche e strumentalizzazioni di parte il problema di dare al nostro Paese un assetto del sistema giudiziario di modello europeo sia sotto il profilo dell'efficienza sia, soprattutto, delle garanzie per il cittadino superando tutte quelle resistenze corporative che hanno impedito sino ad ora una migliore qualità della giustizia ed attuando in questa prospettiva l'introduzione piena del giudice unico.
La Camera,
ad adottare tutte le misure necessarie per correggere il provvedimento in esame al fine di garantire il pieno rispetto della Costituzione.
La Camera,
a garantire l'assoluta terzietà del giudice e l'effettiva eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge.
La Camera,
a varare le misure necessarie per rendere completa e precisa, senza spazi di ambiguità, la definizione delle aree di incompatibilità.
La Camera,
può ricoprire le funzioni di giudice dell'udienza preliminare;
a stabilire un'incompatibilità totale tra giudice per le indagini preliminari e giudice dell'udienza preliminare.
La Camera,
ad integrare con un successivo intervento legislativo le ipotesi di incompatibilità tra esercizio delle funzioni di giudice per le indagini preliminari e giudice dell'udienza preliminare.
La Camera
ad affrontare la questione relativa al rapporto fra magistratura giudicante ed inquirente.
La Camera,
a considerare il principio dell'imparzialità affinché non venga sacrificato il nome di principi aventi natura diversa ed inferiore come quello della perpetuatio jurisdictionis.
La Camera,
a garantire per tutti i cittadini la terzietà e quindi l'imparzialità del giudice e ad adoperarsi fattivamente affinché i tempi e le garanzie della giustizia italiana si adeguino alle esigenze di una grande democrazia come deve essere la nostra.
La Camera,
ad adoperarsi affinché non siano operate discriminazioni inaccettabili fra cittadini imputati nelle medesime condizioni processuali.
La Camera,
a garantire un eguale trattamento dei cittadini di fronte alla legge ed in particolare alla legge penale nonché l'assoluta terzietà del giudice che costituisce un elemento fondamentale dello stato di diritto.
La Camera,
ad adoperarsi affinché la terzietà ed imparzialità del giudice sia assicurata a tutti i cittadini.
La Camera,
fra giudice per le indagini preliminari e giudice per l'udienza preliminare in quanto non prevede tutti i provvedimenti di competenza del giudice delle indagini preliminari,
a delineare in maniera più ampia la predetta incompatibilità al fine di garantire tutti i cittadini a giudici imparziali e terzi.
La Camera,
a risolvere secondo i principi previsti dalla legislazione ordinaria e secondo quanto stabilito nella premessa l'incompatibilità tra Giudice unico di primo grado e Giudice per le indagini preliminari e aprire un dialogo sulle riforme come quella del «giusto processo» che dovrebbero essere definite al più presto per migliorare il sistema delle garanzie processuali nel nostro Paese.
La Camera,
a rendere efficaci subito le norme che stabiliscono l'incompatibilità prevista nella premessa in modo che anche nel nostro Paese vengano attuate quelle norme di civiltà giuridica come quella in esame che garantiscano ai cittadini il rispetto dei principi fondamentali e delle libertà personali.
La Camera,
proposta di revisione costituzionale per l'introduzione nella Costituzione dei principi del giusto processo approvata dalla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati; l'attuale disciplina d'ipotesi tassative, prevista dall'articolo 3-ter, lascia evidentemente prive di garanzia una serie di ipotesi altrettanto importanti d'incompatibilità,
ad adottare tutte le misure idonee affinchè non si creino situazioni di diseguaglianza dinanzi alla legge fra i cittadini in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione e che tutti i cittadini in ogni fase e stato del procedimento penale siano garantiti da un giudice terzo ed imparziale.
La Camera,
a garantire che in tutte le diverse fasi del giudizio sia garantita l'assoluta imparzialità e terzietà del giudice, al fine di dare concreta attuazione ai principi recepiti dalla ratifica dell'articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo.
La Camera,
a non procrastinare ulteriormente l'entrata in vigore dell'articolo 71, secondo comma, secondo periodo, dell' ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 51 del 1998, limitatamente alla parte in cui estende ai vice procuratori onorari le incompatibilità previste per i giudici onorari di tribunale.
La Camera,
a rivedere le cause di incompatibilità tra l'esercizio della professione forense e l'assunzione dell'ufficio di giudice onorario.
La Camera,
ad assumere le iniziative opportune per equilibrare i poteri concessi alla magistratura con una completa revisione del principio di responsabilità dei magistrati e con tutte le altre iniziative conseguenti alla scelta effettuata dal decreto legislativo.
La Camera,
a varare in tempi brevi norme che adeguino la responsabilità disciplinare dei magistrati che si rendono urgenti date le grosse responsabilità che faranno carico al giudice unico di primo grado.
La Camera,
a presentare un provvedimento legislativo che dia un segnale di svolta in questo settore e a rivedere il funzionamento della sezione disciplinare per attuare la disciplina prevista dal decreto-legge in esame relativo al giudice unico di primo grado.
La Camera,
ad emanare norme che prevedano un'adeguata disciplina della responsabilità civile dei magistrati che si rendono urgenti date le grosse responsabilità che faranno carico al giudice unico di primo grado.
La Camera,
ad emanare dei provvedimenti che dettino una nuova normativa che limiti fortemente gli incarichi esterni dei magistrati al fine di
avere le risòrse umane necessarie ad attuare la riforma del giudice unico di primo grado.
La Camera,
a destinare tempestivamente i magistrati negli uffici giudiziari dove maggiore è il carico di lavoro pendente, restituendo inoltre le funzioni giurisdizionali a tutti quei magistrati che sino ad ora ne sono stati distolti per qualsiasi motivazione e ragione.
La Camera,
ad accelerare i tempi di riorganizzazione della distribuzione dei magistrati nelle varie sedi ed a riassegnare alla funzione giurisdizionale tutti i giudici che ne sono stati distolti, al fine di accrescere il numero di quelli operativi.
La Camera,
a dotare l'amministrazione della giustizia del personale necessario allo svolgimento dell'attività giurisdizionale e in tale quadro a restituire, con decorrenza immediata, alla funzione giurisdizionale tutti i magistrati che ne sono distolti per qualsiasi causa e motivazione.
La Camera,
anni non si è proceduto a modificare il modello organizzativo degli uffici giudiziari, a stabilire tempi e modalità per la destinazione dei magistrati al Ministero e a evitare l'attuale sovrapposizione di competenza con i comuni in materia di edilizia giudiziaria e spese di manutenzione e funzionamento,
a modificare il modello organizzativo degli uffici giudiziari, a stabilire esattamente i tempi e le modalità per la destinazione dei magistrati al Ministero utilizzandoli solo nell'ambito delle strutture competenti a gestire lo status di magistrato al fine di consentire l'attuazione concreta di quanto previsto nel decreto-legge iniziale.
La Camera,
a prevedere idonei programmi e strumenti di riqualificazione professionale dei magistrati.
La Camera,
ad istituire programmi di aggiornamento tecnico-giuridico dei magistrati assegnati alla funzione di giudice monocratico.
La Camera,
a studiare adeguate misure per la formazione professionale del giudice, anche attraverso l'istituzione di un'apposita scuola, che possa comprovare e selezionare i più idonei a svolgere questa attività considerate le particolari responsabilità del giudice monocratico.
La Camera,
a predisporre un programma efficace di formazione che accresca la professionalità dei giudici e dei pubblici ministeri in modo da garantire a tutti i cittadini un rispetto rigoroso delle libertà fondamentali ed al contempo rendere operative le norme sul giudice unico di cui al presente provvedimento.
La Camera,
a presentare un disegno di legge o ad avviare un dibattito parlamentare riguardo alla materia indicata nella premessa per consentire una maggiore professionalizzazione del giudice unico rispettando, al contempo, i diritti fondamentali dei cittadini.
La Camera,
ad attuare quanto prima un adeguato progetto di riforma dell'attività professionale del magistrato per la tutela delle garanzie dei cittadini.
La Camera,
a prevedere un iter formativo diverso rispetto all'attuale, anche attraverso l'istituzione di una scuola creata ad hoc per affinare la professionalità del magistrato necessaria per l'introduzione del giudice unico di primo grado.
La Camera,
ad emanare dei provvedimenti normativi che stabiliscano in modo chiaro quali sono i sistemi ispirati alla meritocrazia da applicarsi alla valutazione della carriera dei magistrati e del personale giudiziario criteri indispensabili dato il ruolo di grande responsabilità che assume il giudice unico.
La Camera,
a risolvere i problemi elencati nel terzo punto prima dell'entrata in vigore del giudice unico di primo grado nella parte penale.
La Camera,
a rivedere secondo principi di buona amministrazione i criteri per la progressione in carriera dei magistrati, in quanto essenziale con l'introduzione del giudice unico di primo grado.
La Camera
a riferire al Parlamento sulle misure che dovranno adottarsi sia per quanto riguarda la professionalità del giudice sia per quanto riguarda i costi della riforma in esame.
La Camera,
ad organizzare corsi di approfondimento giuridico per i vice procuratori onorari prevedendo la loro frequenza obbligatoria prima dell'assunzione dell'incarico.
La Camera,
ad organizzare corsi di approfondimento giuridico per i giudici onorari di tribunale prevedendo la loro frequenza obbligatoria prima dell'assunzione dell'incarico.
La Camera,
ad emanare una normativa idonea ad evitare che l'ufficio di giudice unico monocratico possa essere ricoperto da un magistrato con scarsa esperienza nel ruolo giudicante.
La Camera,
ad evitare ulteriori ed eccessivi rinvii nell'assegnazione dei posti vacanti ai cosiddetti «perdenti posto» a seguito della riforma sul giudice unico di primo grado.
La Camera,
a presentare un disegno di legge che preveda l'elezione dei magistrati onorari.
La Camera,
a risolvere i problemi legati alla celerità dei processi rispettando, al contempo, le libertà personali del cittadino e a rendere operative subito le norme che riguardano i giudici onorari naturalmente stabilendo, con legge, le modalità e i requisiti richiesti per gli stessi.
La Camera,
a varare in tempi brevi una normativa che disciplini in modo organico e maggiormente rispondente alle effettive esigenze legate alla giustizia l'attività dei giudici onorari al fine di accrescerne la produttività.
La Camera,
a compensare con misure opportune tale minore operatività dei magistrati onorari.
La Camera,
a rivedere le norme che disciplinano le attività dei giudici onorari, onde favorirne il più fattivo contributo all'amministrazione della giustizia.
La Camera,
a rimuovere gli ostacoli di carattere strutturale ed organizzativo che impediscono l'applicazione di misure in grado di rendere
più efficiente il nostro sistema giudiziario onde soddisfare la domanda di giustizia dei cittadini.
La Camera,
ad apprestare quanto necessario affinché gli uffici giudiziari del Meridione siano in grado di attuare pienamente, in termini di strutture, servizi e personale, la riforma del giudice unico.
La Camera,
ad adottare le misure necessarie per consentire, invece, l'applicazione di provvedimenti già esistenti e che sono in grado di fornire stabilità al nostro sistema giuridico.
La Camera,
a potenziare, in termini di strutture, mezzi e personale, gli uffici giudiziari delle zone a più alta densità criminale.
La Camera,
ad adottare misure urgenti per reperire i fondi necessari ad un settore fondamentale per la vita dello Stato, come quello della giustizia, anche per promuovere l'attuazione delle riforme già varate ma rimaste inapplicate.
La Camera,
a presentare un programma di potenziamento e ammodernamento delle nostre strutture giudiziarie.
La Camera,
a presentare, entro sei mesi dalla data di conversione in legge del decreto in esame, una relazione sull'attuazione nelle sedi giudiziarie della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
La Camera,
a presentare, entro sei mesi dalla data di conversione del decreto in esame, un programma di ammodernamento e ristrutturazione delle sedi giudiziarie.
La Camera,
a presentare, entro novanta giorni dalla conversione in legge del decreto in esame, una relazione sullo stato di attuazione della normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche negli uffici giudiziari.
La Camera,
a stanziare maggiori risorse per sviluppare in modo adeguato la rete informatica degli uffici giudiziari.
La Camera,
a presentare, entro sei mesi dalla data di conversione del decreto legge n. 145 del 1999, una relazione sullo stato del processo di informatizzazione degli uffici giudiziari.
La Camera,
ad emanare quei provvedimenti necessari al potenziamento degli uffici giudiziari, sia per agevolare lo smaltimento di procedimenti da troppo tempo giacenti, sia per consentire un'operatività dell'amministrazione della giustizia in linea con gli altri Paesi dell'Unione Europea.
La Camera,
a costituire una rete informatica che colleghi tutti gli uffici di una medesima Corte d'Appello, allo scopo di poter verificare l'esistenza di appelli contro una medesima sentenza proposti innanzi a diversi uffici.
La Camera,
a provvedere ad indicare i profili di carattere organizzativo, anche attraverso l'individuazione di specifiche scadenze, necessari all'adeguamento strutturale degli uffici.
La Camera,
ad abbandonare la logica del rinvio dell'attuazione della riforma della giustizia e ad assegnare fin dalla prossima sessione di bilancio risorse più adeguate al settore giudiziario al fine di consentire migliori supporti agli uffici giudiziari sia sotto il profilo delle risorse umane, sia sotto quello della dotazione di adeguati mezzi tecnologici.
La Camera,
nell'ambito dell'indispensabile rafforzamento delle dotazioni di personale e mezzi degli uffici giudiziari per poter attuare la riforma dell'ordinamento giudiziario di tenere in particolare considerazione le esigenze di mezzi e personale degli uffici giudiziari delle Regioni meridionali più colpite dal fenomeno della malavita organizzata e della illegalità diffusa.
La Camera,
a rimuovere gli ostacoli organizzativi e amministrativi che hanno impedito l'avvio delle nuove regole della composizione del tribunale in materia penale, nei tempi inizialmente previsti, prevedendo l'attribuzione all'amministrazione della giustizia delle risorse finanziarie necessarie ad un miglioramento sostanziale della sua funzionalità.
La Camera,
lede i diritti di libertà dei cittadini e la lentezza della giustizia civile danneggia gravemente l'economia del Paese,
a varare le misure organizzative necessarie a superare i ritardi e le inefficienze amministrative dell'amministrazione della giustizia e soprattutto, a partire dalla manovra finanziaria per il 2000, ad assegnare al Ministero di grazia e giustizia risorse finanziarie adeguate all'importanza dei compiti che esso è chiamato a svolgere.
La Camera,
ad intervenire sull'organizzazione dell'amministrazione della giustizia sia a livello centrale che periferico dettando una nuova organizzazione del Ministero che risponda ai requisiti di economicità e di efficienza e a costituire appositi organismi che elaborino tutti i dati necessari per approntare studi di fattibilità che dovranno accompagnare ogni iniziativa legislativa relativa all'amministrazione della giustizia.
La Camera,
a rendere disponibili le risorse finanziarie necessarie per attuare concretamente l'introduzione del giudice unico di primo grado.
La Camera,
per la riforma del giudice unico di primo grado a compiere un'opera di monitoraggio su quanto manca al settore giustizia per predisporre delle riforme serie ed adeguate e riferirne al Parlamento quanto prima.
La Camera,
ad adottare provvedimenti urgenti che possano migliorare l'organizzazione della giustizia per garantire a tutti i cittadini il rispetto dei loro diritti e delle loro garanzie ed attuare la riforma del giudice unico di primo grado.
La Camera,
a prevedere adeguate forme di finanziamento per risolvere i problemi strutturali legati all'amministrazione della giustizia in genere, per migliorare la qualità della stessa e garantire i diritti fondamentali del cittadino che chiede domanda di giustizia.
La Camera,
a rivedere quanto prima il modello organizzativo degli uffici giudiziari per attuare concretamente la riforma del giudice unico di primo grado.
La Camera,
a varare misure organizzative amministrative per adeguare la struttura degli uffici giudiziari alle esigenze di un paese moderno e a rendere veramente operativa la riforma del giudice unico.
La Camera,
a correggere le inefficienze gravi del Ministero di grazia e giustizia, perché senza miglioramenti sostanziali della qualità dell'amministrazione centrale anche l'introduzione del giudice unico di primo grado non potrà costituire una svolta significativa e positiva per il sistema giudiziario italiano.
La Camera,
ad operare affinché la riforma del giudice di primo grado non si traduca in un ulteriore totale fallimento della giustizia italiana anche predisponendo le misure necessarie affinché le strutture dei nuovi tribunali siano idonee anche logisticamente allo smaltimento del carico giudiziario.
La Camera,
a predisporre entro tempi ristretti i mezzi tecnici, in particolare quelli informatici che si intendono utilizzare per realizzare questa riforma.
La Camera,
a realizzare entro tempi ristretti le strutture edilizie necessarie per realizzare la riforma del giudice unico.
La Camera,
ad indicare i provvedimenti di carattere finanziario anche stabilendo delle specifiche scadenze di adeguamento.
La Camera,
premesso che:
a predisporre immediatamente tutte le misure finanziarie per garantire l'attuazione del processo di riforma già avviato avviando azioni di consultazione degli operatori del settore anche al fine di risolvere il problema attinente alle carenze delle strutture giudiziarie.
La Camera,
a varare tutte le misure di carattere organizzativo necessarie a garantire il normale svolgimento delle udienze.
La Camera,
a varare tutte le misure di carattere organizzativo necessarie a garantire il normale svolgimento delle udienze.
La Camera,
a presentare una relazione sullo stato strutturale delle nostre sedi giudiziarie.
La Camera,
a monitorare l'impatto che la riforma del giudice unico ha avuto sull'attività degli uffici giudiziari delle città sedi di Corti di Appello.
La Camera,
premesso che:
a garantire la tempestiva istituzione presso le corti di appello di sezioni incaricate esclusivamente della trattazione delle controversie in questioni.
La Camera,
a rivedere l'attuale distribuzione sul territorio delle sezioni distaccate di tribunale in modo tale da rendere maggiormente capillare la rete dell'organizzazione della giustizia nel nostro Paese ai fini di dare un'attuazione proficua alla riforma del giudice unico di primo grado.
La Camera,
ad operare immediatamente per attuare tutte le misure idonee a far si che, al più presto, possano essere rese operative le nuove sedi giudiziarie dei Tribunali metropolitani.
La Camera,
a esercitare nel più breve tempo possibile la summenzionata delega legislativa, istituendo un nuovo tribunale nell'area metropolitana di Milano.
La Camera,
a esercitare nel più breve tempo possibile la summenzionata delega legislativa, istituendo un nuovo tribunale nell'area metropolitana di Roma.
La Camera,
a esercitare nel più breve tempo possibile la summenzionata delega legislativa, istituendo un nuovo tribunale nell'area metropolitana di Napoli.
La Camera,
a esercitare nel più breve tempo possibile la summenzionata delega legislativa, istituendo un nuovo tribunale nell'area metropolitana di Palermo.
La Camera,
a esercitare nel più breve tempo possibile la summenzionata delega legislativa, istituendo un nuovo tribunale nell'area metropolitana di Torino.
La Camera,
a valutare l'opportunità di istituire nuove Sezioni distaccate di Tribunale.
La Camera,
a presentare al Parlamento, entro novanta giorni dalla conversione del decreto legge 145/99, una relazione sull'opportunità di istituire nuove Sezioni Distaccate di Tribunale.
La Camera,
a predisporre urgenti interventi in favore delle città di cui in premessa.
La Camera,
ad evitare che la soppressione di numerosi uffici giudiziari ed il relativo trasferimento di competenze avvengano in modo tale da comportare un'attenuazione nella risposta che il cittadino chiede al sistema giudiziario.
La Camera,
a rivedere la dislocazione degli uffici giudiziari secondo i principi sopra esposti per garantire una migliore articolazione degli stessi e maggiori garanzie ai cittadini e rendere operativa la riforma del giudice unico di primo grado.
La Camera,
a verificare le scelte operate e a rivedere le decisioni in merito ai criteri di soppressione con specifica attenzione al carico di lavoro giudiziario, al bacino di utenza, nonché agli altri dati relativi al territorio sul quale tali scelte sono andate ad incidere
La Camera,
a dotare gli uffici giudiziari di Firenze dei mezzi necessari a fronteggiare la riforma del giudice unico.
La Camera,
a dotare gli uffici giudiziari di Bari dei mezzi necessari a fronteggiare la riforma del giudice unico.
La Camera,
aggravio lavorativo determinato dall'entrata in vigore della riforma del giudice unico,
a dotare gli uffici giudiziari di Catania dei mezzi necessari a fronteggiare la riforma del giudice unico.
La Camera,
a dotare gli uffici giudiziari di Genova dei mezzi necessari a fronteggiare la riforma del giudice unico.
La Camera,
a dotare gli uffici giudiziari di Lecce dei mezzi necessari a fronteggiare la riforma del giudice unico.
La Camera,
a dotare gli uffici giudiziari di Napoli dei mezzi necessari a fronteggiare la riforma del giudice unico.
La Camera,
a dotare gli uffici giudiziari di Potenza dei mezzi necessari a fronteggiare la riforma del giudice unico.
La Camera,
a dotare gli uffici giudiziari di Bolzano dei mezzi necessari a fronteggiare la riforma del giudice unico.
La Camera,
a dotare gli uffici giudiziari di Catanzaro dei mezzi necessari a fronteggiare la riforma del giudice unico.
La Camera,
a dotare gli uffici giudiziari di Venezia dei mezzi necessari a fronteggiare la riforma del giudice unico.
La Camera,
a dotare gli uffici giudiziari di Salerno dei mezzi necessari a fronteggiare la riforma del giudice unico.
La Camera,
a dotare gli uffici giudiziari di Ancona dei mezzi necessari a fronteggiare la riforma del giudice unico.
La Camera,
a dotare gli uffici giudiziari di Bologna dei mezzi necessari a fronteggiare la riforma del giudice unico.
La Camera,
a dotare gli uffici giudiziari di Brescia dei mezzi necessari a fronteggiare la riforma del giudice unico.
La Camera,
a dotare gli uffici giudiziari di Cagliari dei mezzi necessari a fronteggiare la riforma del giudice unico.
La Camera,
a dotare gli uffici giudiziari di Caltanissetta dei mezzi necessari a fronteggiare la riforma del giudice unico.
La Camera,
a dotare gli uffici giudiziari di Campobasso dei mezzi necessari a fronteggiare la riforma del giudice unico.
La Camera,
a dotare gli uffici giudiziari di Messina dei mezzi necessari a fronteggiare la riforma del giudice unico.
La Camera,
a dotare gli uffici giudiziari di Perugia dei mezzi necessari a fronteggiare la riforma del giudice unico.
La Camera,
a dotare gli uffici giudiziari di Reggio Calabria dei mezzi necessari a fronteggiare la riforma del giudice unico.
La Camera,
a dotare gli uffici giudiziari di Trento dei mezzi necessari a fronteggiare la riforma del giudice unico.
La Camera,
a dotare gli uffici giudiziari di Trieste dei mezzi necessari a fronteggiare la riforma del giudice unico.
La Camera,
a potenziare gli organici di cancellieri e magistrati al fine di adeguarli alla domanda di giustizia della cittadinanza e per consentire una sostanziale accelerazione dei tempi dei processi civili e penali.
La Camera,
ad ampliare l'organico dei magistrati.
La Camera,
ad adoperarsi fattivamente affinché vengano coperte adeguatamente le esigenze di organico.
La Camera,
a provvedere immediatamente a destinare le risorse necessarie per bandire i concorsi al fine di evitare carenze di organico nella magistratura che possano vanificare la riforma.
La Camera,
a fare in modo che l'ampliamento dell'organico dei magistrati favorisca soprattutto le sedi giudiziarie con maggiore carico di lavoro.
La Camera,
a reperire in tempi brevi il personale giudicante occorrente specializzato in materia di lavoro e di previdenza obbligatoria da adibire presso le corti d'appello al fine di accelerare il passaggio di competenza dal tribunale.
La Camera,
ad emanare provvedimenti urgenti ed idonei a coprire le carenze di organico dei dipendenti amministrativi presso le varie amministrazioni giudiziarie in base a quanto richiesto dall'attuazione della nuova disciplina.
La Camera,
ad ampliare gli organici del personale amministrativo degli uffici giudiziari mediante l'espletamento di celeri procedure concorsuali.
La Camera,
ad ampliare l'organico degli impiegati e dei funzionari addetti alle sedi giudiziarie con maggiore carico di lavoro.
La Camera,
a pervenire ad una razionale ed organica ridistribuzione del personale proveniente dagli uffici giudiziari soppressi per dare attuazione efficace all'introduzione del giudice unico di primo grado.
La Camera,
disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado,
premesso che:
l'impiego del decreto-legge per intervenire sulla materia è dovuto alla incapacità di fare fronte alle questioni organizzative derivanti dal processo di riforma in atto e tale situazione non è detto che possa essere risolta se non vi sono cambiamenti sostanziali per affrontare i problemi che derivano per l'organizzazione;
a vigilare affinchè la fase di attuazione del provvedimento non pregiudichi i diritti del personale dell'amministrazione giudiziaria.
La Camera,
a valutare l'opportunità di estendere alle sezioni distaccate di tribunale le valutazioni e determinazioni di disagio che costituiscono presupposto per l'attribuzione degli incentivi per i magistrati ivi in servizio.
La Camera,
a predisporre un nuovo ed ampio provvedimento di depenalizzazione, che rispetti il principio fondamentale del diritto penale come extrema ratio, in grado di consentire un reale smaltimento del lavoro degli uffici giudiziari, a fine di dare efficace attuazione alla riforma del giudice unico, e di predisporre tutte le misure idonee a far sì che vengano varate almeno quelle riforme di efficienza della giustizia penale che costituivano l'obiettivo dichiarato del Governo.
La Camera,
ad attivarsi affinché risulti realmente operativo il sistema di semplificazione delle leggi e dei regolamenti da attuarsi anche attraverso l'adozione di testi unici, il tutto in coerenza con l'obiettivo di migliorare l'efficienza dell'amministrazione della giustizia che rappresenta la ragione dell'introduzione del giudice unico di primo grado.
La Camera,
ad emanare tutti i provvedimenti necessari per consentire la trascrizione in carattere BRAILLE delle sentenze e degli atti dell'autorità giudiziaria riguardanti i soggetti non vedenti.
La Camera,
a sollecitarne la celere approvazione.
La Camera,
a presentare entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione sullo stato di attuazione della riforma in questione.
La Camera,
a informare il Parlamento con una relazione semestrale sullo stato di attuazione della riforma.
La Camera,
a presentare alle Camere, entro sei mesi dalla conversione del decreto-legge n. 145 del 1999, una approfondita relazione sullo stato di attuazione della riforma in questione.
La Camera,
a presentare entro sei mesi dalla data di conversione del decreto-legge n. 145 del 1999 una relazione sullo stato di attuazione della riforma in questione presso gli uffici giudiziari di Napoli.
La Camera,
a monitorare costantemente lo stato di attuazione e gli effetti della riforma del giudice unico negli uffici giudiziari delle zone a più alta densità criminale.
La Camera,
ad istituire una Commissione di studio, composta da esperti e rappresentanti dei magistrati e degli avvocati, con il compito di presentare, entro tre mesi dall'insediamento, una dettagliata relazione sull'istituzione del giudice unico contenente anche suggerimenti in merito a possibili interventi correttivi.
La Camera,
a monitorare lo stato di attuazione della riforma del giudice unico ed il gradimento dei cittadini al fine di valutarne gli effetti.
rilevato che il decreto-legge in esame procrastina al gennaio 2000 la piena entrata in vigore della riforma del giudice unico relativamente alla materia penale; considerato che la riforma in questione riveste un'estrema importanza per la modernizzazione del nostro sistema giudiziario,
9/6201/1. Collavini.
considerato che il provvedimento Atto Camera n. 6201 rappresenta tra l'altro un ulteriore slittamento dell'introduzione nel nostro ordinamento del giudice unico di primo grado istituito dal decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e destinato a divenire efficace il 2 giugno 1999 e che comunque al di là di ogni altra considerazione rappresenta il differimento di una riorganizzazione e semplificazione del nostro sistema giudiziario;
rilevato che dietro questo differimento c'è una sostanziale incapacità organizzativa da parte soprattutto del Ministero di grazia e giustizia su cui grava evidentemente la responsabilità della intollerabile inefficienza, lentezza e scarso garantismo del nostro sistema giudiziario,
9/6201/2. Collavini.
considerato che il disegno di legge fra i molteplici rinvii prevede anche la proroga delle disposizioni attualmente vigenti per le preture circondariali e per le procure presso le preture circondariali in sede di tenuta dei registri e dei fascicoli procrastinando nel tempo anche per questo aspetto formale l'applicazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 senza peraltro prevedere neanche una data limite,
9/6201/3. Conte.
considerato che il rinvio senza alcuna data dell'applicazione del decreto legislativo n. 51 del 1998 in ordine alla tenuta anche in forma automatizzata dei registri e delle altre modalità di formazione e di tenuta dei fascicoli, sia pure limitatamente ai tribunali in composizione monocratica per i quali continuano ad osservarsi le disposizioni previste per le soppresse preture, rappresenta un esempio classico di come non si dovrebbe legiferare; rilevato che proprio l'organizzazione formale dei fascicoli costituisce una delle carenze principali che testimonia lo stato di degrado della giustizia in Italia; considerato che è avvenuta in passato la sottrazione o la manomissione di fascicoli,
9/6201/4. Cosentino.
considerato che il differimento parziale dell'attuazione del decreto legislativo sul giudice unico di primo grado ha colto gli uffici giudiziari in una fase di adattamento e ristrutturazione che determina una situazione di difficoltà soprattutto negli uffici più efficienti che più prontamente si stavano approntando per il nuovo ordinamento giudiziario disegnato dal decreto legislativo n. 51 del 1998
9/6201/5. Massidda.
rilevato che il rinvio dell'applicazione del decreto legislativo n. 51 del 1998 penalizza gravemente l'esercizio del diritto alla difesa delle persone sottoposte ad indagini e/o imputati a causa della sospensione avanti l'ex Pretore della fissazione delle nuove udienze che comporta la privazione del diritto del cittadino a vedersi giudicato in tempi ragionevoli,
9/6201/6. Matacena.
premesso che l'articolo 1, comma 4, della legge n. 254 del 1997 stabilisce che, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi istitutivi del giudice unico di primo grado, il Governo
rilevato che l'articolo 3-quater, comma 2, del decreto-legge n. 145 del 1999 prevede che il termine di cui sopra decorra dalla data di conversione del decreto stesso;
considerato che ciò comporta una proroga dei termini inizialmente previsti per l'emanazione dei decreti correttivi;
rilevata l'opportunità che il termine non venga ulteriormente prorogato al fine di non disorientare troppo gli operatori del diritto,
9/6201/7. Losurdo.
premesso che l'articolo 1, comma 4, della legge n. 254 del 1997 stabilisce che, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi istitutivi del giudice unico di primo grado, il Governo possa emanare disposizioni correttive nel rispetto dei principi previsti dalla stessa legge n. 254 del 1997;
rilevato che l'articolo 3-quater, comma 2, del decreto-legge n. 145 del 1999 prevede che il termine di cui sopra decorra dalla data di conversione del decreto stesso;
considerato che due anni non sono un periodo temporale sufficiente e che sarebbe pertanto opportuna una sua estensione, data la complessità e le implicazioni della riforma del giudice unico,
9/6201/8. Gissi.
premesso che l'articolo 1, comma 4, della legge n. 254 del 1997 stabilisce che, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi istitutivi del giudice unico di primo grado, il Governo possa emanare disposizioni correttive nel rispetto dei principi previsti dalla stessa legge n. 254 del 1997;
rilevato che l'articolo 3-quater, comma 2, del decreto-legge 145 del 1999 prevede che il termine di cui sopra decorra dalla data di conversione del decreto stesso;
considerato che due anni non sono un periodo temporale sufficiente e che sarebbe pertanto opportuna una sua estensione, data la complessità e le implicazioni della riforma del giudice unico,
9/6201/9. Lo Presti.
premesso che l'articolo 1, comma 4, della legge n. 254 del 1997 stabilisce che, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi istitutivi del giudice unico di primo grado, il Governo possa emanare disposizioni correttive nel rispetto dei principi previsti dalla stessa legge 254 del 1997;
rilevato che l'articolo 3-quater, comma 2, del decreto-legge 145 del 1999 prevede che il termine di cui sopra decorra dalla data di conversione del decreto stesso;
considerato che due anni non sono un periodo temporale sufficiente e che sarebbe pertanto opportuna una sua estensione, data la complessità e le implicazioni della riforma del giudice unico,
9/6201/10. Landi.
premesso che l'articolo 1, comma 4, della legge n. 254 del 1997 stabilisce che, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi istitutivi del giudice unico di primo grado, il Governo possa emanare disposizioni correttive nel rispetto dei principi previsti dalla stessa legge n. 254 del 1997;
rilevato che l'articolo 3-quater, comma 2, del decreto-legge n. 145 del 1999 prevede che il termine di cui sopra decorra dalla data di conversione del decreto stesso;
considerato che due anni non sono un periodo temporale sufficiente e che sarebbe pertanto opportuna una sua estensione, data la complessità e le implicazioni della riforma del giudice unico,
9/6201/11. Lo Porto.
premesso che l'articolo 1, comma 4, della legge n. 254/97 stabilisce che, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi istitutivi del giudice unico di primo grado, il Governo possa emanare disposizioni correttive nel rispetto dei principi previsti dalla stessa legge n. 254 del 1997;
rilevato che l'articolo 3-quater, comma 2, del decreto-legge n. 145 del 1999 prevede che il termine di cui sopra decorra dalla data di conversione del decreto stesso;
considerato che due anni non sono un periodo temporale sufficiente e che sarebbe pertanto opportuna una sua estensione, data la complessità e le implicazioni della riforma del giudice unico,
9/6201/12. Landolfi.
premesso che l'articolo 1, comma 4, della legge n. 254 del 1997 stabilisce che, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi istitutivi del giudice unico di primo grado, il Governo possa emanare disposizioni correttive nel rispetto dei principi previsti dalla stessa legge n. 254 del 1997;
rilevato che l'articolo 3-quater, comma 2, del decreto-legge n. 145 del 1999 prevede che il termine di cui sopra decorra dalla data di conversione del decreto stesso;
considerato che due anni non sono un periodo temporale sufficiente e che sarebbe pertanto opportuna una sua estensione, data la complessità e le implicazioni della riforma del giudice unico,
9/6201/13. Selva.
premesso che l'articolo 1, comma 4, della legge n. 254 del 1997 stabilisce che, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi istitutivi del giudice unico di primo grado, il Governo possa emanare disposizioni correttive nel rispetto dei principi previsti dalla stessa legge n. 254 del 1997;
rilevato che l'articolo 3-quater, comma 2, del decreto-legge n. 145 del 1999 prevede che il termine di cui sopra decorra dalla data di conversione del decreto stesso;
considerato che due anni non sono un periodo temporale sufficiente e che sarebbe pertanto opportuna una sua estensione, data la complessità e le implicazioni della riforma del giudice unico,
9/6201/14. La Russa.
premesso che l'articolo 1, comma 4, della legge n. 254 del 1997 stabilisce che, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi istitutivi del giudice unico di primo grado, il Governo possa emanare disposizioni correttive nel rispetto dei principi previsti dalla stessa legge 254 del 1997;
rilevato che l'articolo 3-quater, comma 2, del decreto-legge n. 145 del 1999 prevede che il termine di cui sopra decorra dalla data di conversione del decreto stesso;
considerato che due anni non sono un periodo temporale sufficiente e che sarebbe pertanto opportuna una sua estensione, data la complessità e le implicazioni della riforma del giudice unico,
9/6201/15. Gramazio.
rilevato che l'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge n. 145 del 1999 stabilisce che il termine biennale per l'emanazione delle disposizioni correttive dei decreti legislativi previsti dalla legge n. 254 del 1997, «Delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado», decorre dall'efficacia di tali decreti e non dalla loro entrata in vigore;
considerato che l'ordinamento giudiziario deve fornire tutte le garanzie di certezza del diritto che devono essere connaturate ad un sistema moderno ed efficiente,
9/6201/206. Buontempo.
in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado;
premesso che:
la proroga del termine della delega legislativa conferita al Governo dalla legge istitutiva del giudice unico al fine di emanare decreti legislativi correttivi rappresenta una disposizione indeterminata e pertanto riveste profili di dubbia costituzionalità rispetto alla obbligatorietà della determinazione del termine;
tale delega deve pertanto ritenersi eccezionale e deve essere circoscritta allo stretto necessario senza che nell'esercizio della stessa possano essere trattate questioni rilevanti per l'assetto della disciplina:
9/6201/207. D'Alia.
considerato che l'atto Camera n. 6201 di conversione dell'articolo 3-quater del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, allunga notevolmente i tempi per l'esercizio della delega per l'istituzione del giudice unico di primo grado e per la correlativa distribuzione delle competenze degli uffici giudiziari esautorando il Parlamento dal potere di legiferare su materie di grande rilevanza per le garanzie di libertà dei cittadini nell'ambito di una politica legislativa che ha portato in questa legislatura ad un abuso del tutto inaccettabile dello strumento della legge delega,
9/6201/208. Burani Procaccini.
considerato che l'articolo 3-quater dell'atto Camera n. 6201 assegna al Governo un tempo eccessivamente lungo per emanare disposizioni correttive del decreto legislativo n. 51 del 1998, il che allontana nel tempo il momento in cui si stabilizzerà la normativa relativa all'ordinamento giudiziario con conseguenti incertezze operative da parte degli addetti al settore,
9/6201/209. Possa.
premesso che l'articolo 5-bis del decreto-legge n. 145 del 1999 come modificato dal disegno di legge A.C. n. 6201 prevede che, in deroga alle disposizioni previgenti ed in particolare al secondo comma dell'articolo 48-quater dell'ordinamento giudiziario approvato con regio-decreto 30 gennaio 1941 n. 12, nelle sezioni distaccate di tribunale aventi sede nelle isole, tranne Sicilia e Sardegna, siano trattate anche le cause concernenti controversie di lavoro e previdenza e assistenza obbligatoria;
che tale situazione aggrava, invece che snellire, l'amministrazione della giustizia nei piccoli centri;
che la decisione sulla opportunità che tali controversie siano trattate nelle sezioni distaccate spetta al Ministro di grazia e giustizia,
9/6201/16. Crimi.
premesso che l'articolo 5-bis del decreto-legge n. 145 del 1999 prevede che il Ministro di grazia e giustizia possa disporre con proprio decreto che nelle sezioni distaccate di tribunale, aventi sede in isole, eccettuate la Sicilia e la Sardegna, siano trattate anche le cause concernenti controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie,
9/6201/17. Alberto Giorgetti.
premesso che l'articolo 5-bis del decreto-legge n. 145 del 1999 prevede che il Ministro di grazia e giustizia possa disporre con proprio decreto che nelle sezioni distaccate di tribunale, aventi sede in isole, eccettuate la Sicilia e la Sardegna, siano trattate anche le cause concernenti controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria,
9/6201/18. Galeazzi.
premesso che l'articolo 5-bis del decreto-legge n. 145 del 1999 prevede che il Ministro di grazia e giustizia possa disporre con proprio decreto che nelle sezioni distaccate di tribunale, aventi sede in isole, eccettuate la Sicilia e la Sardegna, siano trattate anche le cause concernenti controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie;
considerata l'importanza che la predetta disposizione trovi immediata applicazione relativamente alla sezione distaccata di Ischia del Tribunale di Napoli, interessata da un considerevole numero di controversie di lavoro,
9/6201/19. Gasparri.
premesso che l'articolo 5-bis dell'A. C. n. 6201, consente la trattazione delle cause di lavoro e relative alla previdenza e assistenza obbligatorie nelle sezioni distaccate dei tribunali aventi sede in isole eccettuate la Sicilia e la Sardegna,
9/6201/20. Cicu.
considerato che la limitazione alle sedi principali dei tribunali della trattazione delle controversie di lavoro in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, cui ha derogato per le piccole isole l'articolo 5-bis dell'A.C. n. 6201, comporta una minore possibilità di smaltire rapidamente il gran volume di cause di tale tipo,
9/6201/21. Giudice.
considerato che l'articolo 5-bis dell'A.C. n. 6201 introdotto dal Senato contiene una deroga a quanto previsto dall'articolo 48-quater, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 51 del 1998, consentendo alle sezioni distaccate dei tribunali in composizione monocratica, di trattare controversie in materia di lavoro e di assistenza obbligatoria solo nel caso si tratti di sezioni distaccate in piccole isole,
9/6201/22. De Luca.
premesso che l'articolo 5-bis del decreto-legge n. 145 del 1999 come modificato dal disegno di legge A.C. n. 6201 prevede che, in deroga alle disposizioni previgenti ed in particolare al secondo comma dell'articolo 48-quater dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nelle sezioni distaccate di tribunale aventi sede nelle isole, tranne Sicilia e Sardegna, siano trattate anche le cause concernenti controversie di lavoro e previdenza e assistenza obbligatoria;
che tale situazione aggrava, invece che snellire, l'amministrazione della giustizia nei piccoli centri;
che in particolare la sezione distaccata di Ischia risulta particolarmente distante dal Tribunale di Napoli, di talché, nell'ottica dell'accentramento degli uffici giudiziari, risulterebbe particolarmente gravoso per i magistrati e per gli avvocati di detto tribunale, nonché per le parti private, che devono presenziare obbligatoriamente alle prime udienze delle cause di lavoro, previdenza e assistenza, recarsi nella sezione distaccata per le controversie in argomento,
9/6201/23. Di Comite.
premesso che l'articolo 5-bis del decreto-legge n. 145 del 1999 come modificato dal disegno di legge A.C. n. 6201, prevede che, in deroga alle disposizioni previgenti ed in particolare al secondo comma dell'articolo 48-quater dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nelle sezioni distaccate di tribunale aventi sede nelle isole, tranne Sicilia e Sardegna, siano trattate anche le cause concernenti controversie di lavoro e previdenza e assistenza obbligatoria;
che tale situazione aggrava, invece che snellire, l'amministrazione della giustizia nei piccoli centri;
che in particolare la sezione distaccata dell'isola della Maddalena risulta particolarmente distante dal Tribunale di Tempio Pausania, di talché, nell'ottica dell'accentramento degli uffici giudiziari, risulterebbe particolarmente gravoso per i magistrati e per gli avvocati di detto tribunale, nonché per le parti private, che devono presenziare obbligatoriamente alle prime udienze delle cause di lavoro, previdenza e assistenza, recarsi nella sezione distaccata per le controversie in argomento,
9/6201/24. Cuccu.
premesso che 1'articolo 5-bis del decreto-legge n. 145 del 1999, come modificato dal disegno di legge 6201 prevede che, in deroga alle disposizioni previgenti ed in particolare al secondo comma dell'articolo 48-quater dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, nelle sezioni distaccate di tribunale aventi sede nelle isole, tranne Sicilia e Sardegna, siano trattate anche le cause concernenti controversie di lavoro e previdenza e assistenza obbligatoria;
che tale situazione aggrava, invece che snellire, l'amministrazione della giustizia nei piccoli centri;
che in particolare la sezione distaccata di Lipari risulta particolarmente distante dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, di talché, nell'ottica dell'accentramento degli uffici giudiziari, risulterebbe particolarmente gravoso per i magistrati e per gli avvocati di detto tribunale, nonché per le parti private, che devono presenziare obbligatoriamente alle prime udienze delle cause di lavoro, previdenza e assistenza, recarsi nella sezione distaccata per le controversie in argomento,
9/6201/25. Amato.
premesso che l'articolo 5-bis del decreto-legge n. 145 del 1999, come modificato dal disegno di legge A.C. n. 6201, prevede che, in deroga alle disposizioni previgenti ed in particolare al secondo comma dell'articolo 48-quater dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, nelle sezioni distaccate di tribunale aventi sede nelle isole, tranne Sicilia e Sardegna, siano trattate anche le cause concernenti controversie di lavoro e previdenza e assistenza obbligatoria;
che tale situazione aggrava, invece che snellire, l'amministrazione della giustizia nei piccoli centri;
che in particolare la sezione distaccata di Portoferraio risulta particolarmente distante dal Tribunale di Livorno, di talché, nell'ottica dell'accentramento degli uffici giudiziari, risulterebbe particolarmente gravoso per i magistrati e per gli avvocati di detto tribunale, nonché per le parti private, che devono presenziare obbligatoriamente alle prime udienze delle cause di lavoro, previdenza e assistenza, recarsi nella sezione distaccata per le controversie in argomento,
9/6201/26. Tortoli.
premesso che l'articolo 5-bis del decreto-legge n. 145 del 1999 come modificato dal disegno di legge A.C. n. 6201, prevede che, in deroga alle disposizioni previgenti ed in particolare al secondo comma dell'articolo 48-quater dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nelle sezioni distaccate di tribunale aventi sede nelle isole, tranne Sicilia e Sardegna, siano trattate anche le cause concernenti controversie di lavoro e previdenza e assistenza obbligatoria,
che tale situazione aggrava, invece che snellire, l'amministrazione della giustizia nei piccoli centri;
che in particolare la sezione distaccata di Capri risulta particolarmente distante dal Tribunale di Napoli, di talché, nell'ottica dell'accentramento degli uffici
9/6201/27. Rivelli.
considerato che l'A.C. n. 6201 di conversione del decreto-legge n. 145 del 1999, prevede all'articolo 4 un'integrazione delle tabelle per l'assegnazione degli affari nei tribunali ordinari con le tabelle e i criteri in vigore per i soppressi uffici di pretura senza chiarire come tali tabelle debbano essere integrate con pericolo di evidenti ricadute negative sulla funzionalità degli uffici giudiziari,
9/6201/28. Colombini.
rilevato che l'A.C. n. 6201 rinvia espressamente all'articolo 222 del decreto legislativo n. 51 del 1998;
considerato che tale norma prevede che «se l'udienza è fissata avanti al tribunale per un reato attribuito, secondo le nuove norme, alla cognizione del giudice monocratico e l'udienza stessa è tenuta dal collegio, il presidente fissa la data e l'ora della trattazione del processo avanti al tribunale in composizione monocratica, se possibile lo stesso giorno»;
considerato che ogni modifica discrezionale dell'organo giudicante già individuato costituisce violazione dell'articolo 25 della Costituzione,
9/6201/29. Niccolini.
premesso che:
l'articolo 227 del decreto legislativo del n. 51 del 1998 prevede che gli uffici, per la rapida definizione dei procedimenti pendenti, fissino criteri di priorità indipendentemente dalla data di commissione dei reati tenendo conto di alcuni criteri dettati dal decreto legislativo medesimo;
tali criteri devono essere comunicati al Consiglio Superiore della Magistratura;
tali criteri di priorità costituiscono evidenti scelte di politica criminale di cui il Parlamento non può essere totalmente esautorato
9/6201/30. Paroli.
in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado,
9/6201/31. Pilo.
considerato che l'articolo 2 del decreto-legge in esame prevede che, per le controversie di lavoro introdotte antecedentemente alla data di efficacia del decreto legislativo sul giudice unico, l'appello si proponga al tribunale che giudica in composizione collegiale, in luogo della corte d'appello;
rilevato che ciò viola il principio costituzionale della separazione dei vari gradi di giudizio,
9/6201/32. Bocchino.
rilevato che per effetto del provvedimento in esame, in base all'articolo 2, comma 3, alcune controversie relative a rapporti di lavoro rischiano di trovarsi - nel periodo transitorio - in una grave anomalia potendo essere decise sia in prima istanza che in appello dal medesimo organo giudicante,
9/6201/33. Cardiello.
considerati i rilevanti tempi processuali necessari per la conclusione delle controversie in materia di lavoro;
rilevato che ciò comporta la violazione del diritto del lavoratore ad un celere procedimento,
9/6201/34. Polizzi.
considerato che le norme contenute all'articolo 2 riguardanti le cause di lavoro e quelle relative alla previdenza ed assistenza obbligatoria sono state dettate anche dalla necessità di porre riparo a ritardi organizzativi nell'attuazione del decreto legislativo n. 51 del 1998 in ordine a tale delicata materia,
9/6201/35. Bergamo.
considerato che le norme specifiche e transitorie contenute nell'articolo 2 riguardanti le controversie di lavoro e sulla previdenza ed assistenza obbligatoria, non sono tali da consentire lo smaltimento in tempi rapidi del rilevante flusso di cause anche per la carenza dei giudici dotati di un adeguato livello di specializzazione nella materia;
visto che è particolarmente grave il rallentamento dei tempi già eccessivamente lunghi delle cause di lavoro,
9/6201/36. Becchetti.
in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado,
9/6201/37. Pagliuca.
considerato che il trasferimento alle corti d'appello delle competenze in materia di lavoro e di assistenza previdenziale obbligatoria comporterà inevitabilmente un rallentamento di questa attività,
9/6201/38. Prestigiacomo.
considerato che la lentezza della giustizia in genere ha coinvolto anche le cause di lavoro per le quali era stata introdotta una procedura semplificata ed abbreviata proprio per tutelare le esigenze connesse a questo peculiare tipo di cause;
visto che le norme contenute al riguardo nel provvedimento A.C. n. 6201, in particolare all'articolo 2 non risolvono il problema ma rischiano di aggravare la situazione,
9/6201/39. Sestini.
rilevato che il processo del lavoro in molti fori è aggravato da inammissibili ritardi che comportano la fissazione delle prime udienze di comparizione anche a due o tre anni dal deposito del ricorso;
che per i giudizi di appello la situazione è ancora più grave atteso che trascorrono anni prima che un processo venga istruito in secondo grado, vanificandosi di fatto la previsione del doppio grado di giurisdizione,
9/6201/40. Deodato.
premesso che il processo del lavoro è esente da spese per bolli, diritti di cancelleria e imposte di registro onde consentire l'accesso alla giustizia al lavoratore, che si troverebbe altrimenti a sostenere oneri pesanti
che la procedura stabilita dal secondo comma dell'articolo 134-bis introdotto dall'articolo 2 del disegno di legge n. 6201 è alquanto complessa e richiede, nel caso di appelli proposti contro la stessa sentenza al tribunale e alla corte d'appello, attività processuale dei difensori, un atto di riassunzione della causa e la relativa notificazione insieme all'ordinanza di rimessione delle parti innanzi al tribunale,
9/6201/41. Masiero.
rilevato che l'A.C. n. 6201 rinvia espressamente all'articolo 222 del decreto legislativo n. 51 del 1998;
considerato che tale norma prevede che «se l'udienza è fissata avanti al tribunale per un reato attribuito, secondo le nuove norme, alla cognizione del giudice monocratico e l'udienza stessa è tenuta dal collegio, il presidente fissa la data e l'ora della trattazione del processo avanti al tribunale in composizione monocratica, se possibile lo stesso giorno»
considerato che la previsione della fissazione nel medesimo giorno, atteso il noto carico d'udienza dei tribunale, appare utopica,
9/6201/42. Misuraca.
considerato che:
la procedura stabilita dal secondo comma dell'articolo 134-bis introdotto dall'articolo 2 del disegno di legge n. 6201 prevede che nel caso di appelli proposti contro la stessa sentenza al tribunale e alla corte d'appello, la corte d'appello rimette le parti avanti al tribunale;
tale procedura si applica alle «controversie relative ai rapporti di lavoro»;
l'articolo 447-bis del codice di procedura civile in materia di controversie relative a locazione, comodato e affitto richiama espressamente l'articolo 433 del codice di procedura civile sulla competenza del giudice d'appello nel processo del lavoro;
lo slittamento al 31 dicembre 1999 della data di entrata in vigore della riforma è giustificato anche dall'esigenza di dotare le corti d'appello di magistrati esperti in questioni di lavoro,
9/6201/43. Armosino.
considerate le modifiche al sistema tabellare introdotte dal provvedimento in esame che comportano per molti uffici giudiziari inevitabili problemi di adeguamento con conseguenti rallentamenti dell'attività, già a rischio di ingorgo in molte sedi,
9/6201/44. Butti.
considerato che la limitata utilizzabilità dei giudici onorari prevista dall'articolo 3, comma 3, del decreto in esame, rischia di determinare seri problemi di funzionalità negli uffici giudiziari, soprattutto del settore penale, almeno fino a quando non si realizzerà una drastica diminuzione dei procedimenti penali per i quali è richiesta la decisione del collegio,
9/6201/45. Cuscunà.
considerato che l'articolo 3, comma 3, del decreto legge in esame rinvia al 2 gennaio 2000 l'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli articoli 33-bis e 33-ter del codice di procedura penale, inseriti dal decreto legislativo n. 5 del 1998,
9/6201/46. Contento.
considerato che la riforma del giudice unico riveste una estrema importanza per la modernizzazione del nostro sistema giudiziario;
rilevato che un'ulteriore proroga della sua entrata in vigore ne metterebbe a serio rischio la piena attuazione;
preso atto che a tutt'oggi numerose sono le disfunzioni del sistema giudiziario che vanno risolte per consentire alla riforma in questione di esplicare appieno i suoi effetti positivi rispetto alla domanda di giustizia che viene dal Paese,
9/6201/47. Colosimo.
considerata la necessità di portare a conoscenza dei cittadini i motivi e la portata della riforma del giudice unico;
rilevato che detta riforma non è stata adeguatamente pubblicizzata e che attualmente solo gli addetti ai lavori ne hanno conoscenza,
9/6201/48. Proietti.
in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado;
ritenuto che gli ultimi interventi normativi sull'ordinamento giudiziario abbiano
9/6201/49. Baccini.
in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado;
ritenuto che la nuova normativa non potrà avere concreta attuazione se non verranno applicate al nuovo rito le garanzie che connotano il processo innanzi al tribunale, e che la riforma sul giudice unico deve comportare soprattutto la revisione dell'ordinamento giudiziario, e cioè la riforma che disciplina in maniera autonoma e completa non solo gli uffici giudiziari, ma anche lo status delle persone addette, nonché il governo della magistratura,
ad avviare con estrema urgenza la riforma della geografia giudiziaria.
9/6201/50. Carrara.
a rivedere la competenza penale del giudice monocratico la cui estensione rischia di mettere a repentaglio i diritti della difesa.
9/6201/51. Lucchese.
in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1999. n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado,
9/6201/52. Galati.
in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1999. n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado,
9/6201/53. Follini.
rilevato il rinvio sostanziale dell'applicazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico il cui obiettivo principale è lo snellimento dei tempi della giustizia;
considerato l'enorme numero dei procedimenti penali e di cause civili pendenti innanzi ai tribunali italiani;
vista la lunghezza intollerabile dei procedimenti in sede penale e civile che vulnera la certezza del diritto,
9/6201/54. Aleffi.
considerata la lentezza inaccettabile dei procedimenti penali, lentezza che ha come riflesso termini di carcerazione preventiva eccessivamente lunghi;
visto che le norme contenute nell'A.C.n. 6201 non sono assolutamente in grado di affrontare tale nodo cruciale, in quanto appesantiscono le procedure e rinviano l'entrata in vigore di riforme dirette ad accelerare i tempi della giustizia senza peraltro fornire adeguate garanzie ai cittadini,
9/6201/55. Aracu.
considerato che il Governo definisce questa riforma come essenziale e che la stessa muta la giurisdizione ordinaria introducendo la figura del giudice unico non soltanto come unico magistrato di prima istanza, ma predisponendo una serie di modifiche che concernono il rito, l'ordinamento, la composizione degli uffici e le strutture poste a supporto dei magistrati;
considerato che in questo momento non esistono garanzie di tale natura,
9/6201/56. Gastaldi.
considerato che il provvedimento in esame dovrebbe costituire una radicale riforma del sistema giudiziario italiano, ma che, a tutt'oggi, questo risulta ancora lontano da idonei presupposti di tutela e garanzia per il cittadino costretto il più delle volte a subire decisioni giudiziarie non sempre trasparenti ed eque;
ritenuto che sia compito del Governo prevedere idonee misure affinché gli utenti della giustizia siano tutelati e garantiti nei loro diritti fondamentali;
rilevato che esiste nel settore giustizia del nostro Paese una confusione legislativa determinata da una stratificazione di norme che impedisce, molte volte, l'esatta applicazione delle stesse,
9/6201/57. Lo Jucco.
considerato che il provvedimento in esame dal punto di vista legislativo lascia perplessità e forti dubbi per come interagisce con la legislazione vigente;
rilevato che sono presenti nell'ordinamento giudiziario italiano una serie di norme, spesso confuse, che non consentono un'applicazione facile del diritto vigente,
9/6201/58. Lorusso.
considerato che il provvedimento sul giudice unico di primo grado introduce i problemi legati sia alla professionalità del magistrato che alla sua funzione;
rilevato che esiste nel nostro ordinamento giudiziario una sproporzione di poteri tra pubblica accusa e difesa;
rilevato che diventa essenziale raggiungere un equilibrio fra le due parti del processo e l'unico elemento per ottenere tale risultato è quello di espandere il principio del contraddittorio ossia il confronto processuale tra accusa e difesa;
considerato, altresì, che diventa necessario, per il nostro ordinamento giuridico, introdurre il principio della separazione delle carriere tra magistrati inquirenti e giudicanti e incentivare gli sforzi organizzativi per aumentare la professionalità del magistrato soprattutto in coincidenza con il varo della riforma del giudice unico di primo grado;
9/6201/59. Mancuso.
rilevato che l'A.C. n. 6201 è ispirato alla logica del rinvio della piena attuazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51;
considerata l'estrema lentezza della giustizia ed in particolare di quella civile che configura in molti casi una situazione di giustizia negata, il che rende inadempiente lo Stato nello svolgimento di una delle sue funzioni fondamentali;
visto che la condizione insostenibile della giustizia civile ed in particolare quella laburistica rappresenta un danno grave ed un costo aggiuntivo per le imprese italiane contribuendo così in misura notevole alla inefficienza complessiva del sistema Italia soprattutto in rapporto con le altre economie dell'Unione europea;
rilevato che sempre più la paralisi della giustizia porta soprattutto le grandi imprese a ricorrere agli arbitrati e alle conciliazioni
9/6201/60. Marzano.
considerato che il provvedimento all'esame dell'Aula riguarda la riforma della giustizia in generale;
rilevato che nel nostro ordinamento è necessario predisporre opportune modifiche processuali al fine di instaurare una serie di controlli interni e giurisdizionali sull'attività del pubblico ministero e ridurre la discrezionalità nella concreta attuazione del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale,
9/6201/61. Matranga.
considerato che il provvedimento in questione prevede l'introduzione della figura del giudice unico di primo grado;
considerata, altresì, l'elevata professionalità che lo stesso deve avere per giudicare su reati molto gravi;
considerato che nel nostro ordinamento non esiste ancora una effettiva specializzazione delle funzioni basata su di una competenza specifica dei magistrati inquirenti e giudicanti,
9/6201/62. Miccichè.
considerato che il provvedimento concernente il giudice unico di primo grado riguarda la riforma dell'amministrazione della giustizia in generale;
rilevato che uno dei maggiori problemi riscontrati nel nostro sistema giudiziario è relativo al controllo spesso nullo che gerarchicamente i capi delle procure esercitano sui singoli pubblici ministeri che spesso agiscono motu proprio;
considerato che l'accorpamento delle procure presso il tribunale e presso la pretura comporterà l'organizzazione di un elevato numero di magistrati e di conseguenza un notevole aggravio di lavoro che richiede particolari capacità di gestione e ampiamento dei poteri di controllo sui sostituti,
9/6201/63. Nan.
in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado,
9/6201/64. Santori.
considerato che il decreto-legge n. 145 del 1999 allontana nel tempo l'obiettivo di dare un assetto funzionale e veramente equo al sistema giudiziario italiano e contribuisce a differenziarci dalle altre democrazie dell'Europa occidentale,
9/6201/65. Saponara.
considerato che il provvedimento in discussione non garantisce il rispetto delle condizioni di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, previsto dall'articolo 3 della Costituzione, nell'ambito del procedimento penale, dal momento che non prevede l'applicazione dell'incompatibilità tra giudice per le indagini preliminari e il giudice dell'udienza preliminare ai procedimenti per i quali l'udienza preliminare è in corso alla data di conversione del decreto-legge in esame,
9/6201/66. Amoruso.
considerato che l'articolo 3-bis del decreto-legge n. 145 del 1999 viola il principio della terzietà del giudice e quello di eguaglianza di tutti i cittadini, in quanto la non applicazione dell'incompatibilità fra giudice per le indagini preliminari e giudice dell'udienza preliminare ai procedimenti per i quali l'udienza preliminare e in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame opera una discriminazione inaccettabile per i cittadini che si trovano nella medesima condizione processuale,
9/6201/67. Benedetti Valentini.
considerato che l'articolo 3-ter del decreto-legge n. 145 del 1999 formula una casistica tassativa dei casi in cui il giudice, che nel medesimo procedimento ha adottato uno dei provvedimenti riportati, non può tenere l'udienza preliminare né partecipare al giudizio,
9/6201/68. Fini, Selva.
premesso che il comma 2-bis dell'articolo 34 del codice di procedura penale, come inserito dall'articolo 171 del decreto legislativo n. 51 del 1998 e come modificato dall'articolo 3-ter del decreto-legge n. 145 del 1999 disciplina le ipotesi in cui il giudice per le indagini preliminari non
rilevato che tale elenco di incompatibilità non è certamente esaustivo e sufficiente a garantire l'assoluta terzietà del giudice dell'udienza preliminare,
9/6201/69. Carlo Pace.
premesso che il comma 2-bis dell'articolo 34 del codice di procedura penale, come inserito dall'articolo 171 del decreto legislativo n. 51 del 1998 e come modificato dall'articolo 3-ter del decreto-legge n. 145 del 1999 disciplina le ipotesi in cui il giudice per le indagini preliminari non può ricoprire le funzioni di giudice dell'udienza preliminare;
rilevato che tale elenco di incompatibilità non e certamente esaustivo e sufficiente a garantire l'assoluta terzietà del giudice dell'udienza preliminare,
9/6201/70. Giovanni Pace.
in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado,
9/6201/71. Giovanardi.
in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1999. n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado,
9/6201/72. Marinacci.
premesso che il rinvio parziale contenuto nel decreto-legge n. 145 del 1999, dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico di primo grado, rappresenta in ogni caso il frutto di una grave inadempienza del Governo in ordine all'organizzazione funzionale della giustizia la cui carenza è sotto gli occhi di tutti i cittadini;
rilevato che nell'ambito di tale rinvio ed in particolare in forza delle modifiche apportate dal Senato della Repubblica al testo iniziale del decreto-legge, non viene assolutamente garantito il principio essenziale della terzietà del giudice in quanto solo in alcuni casi è prevista l'incompatibilità tra giudice per le indagini preliminari e giudice dell'udienza preliminare;
rilevato che in ogni caso la normativa prevista consentiva di salvaguardare gli atti istruttori fin qui eseguiti e che non esisteva pericolo di incidere su procedimenti in corso,
9/6201/73. Berlusconi.
considerato che il decreto-legge n. 145 del 1999 rappresenta un disordinato mezzo per fronteggiare e porre riparo alle inadempienze amministrative del Ministero di grazia e giustizia in ordine all'introduzione del giudice unico;
rilevato che in tale ambito viene operata una discriminazione fra imputati in ordine all'applicazione della incompatibilità fra giudice per le indagini preliminari e giudice dell'udienza preliminare, incompatibilità comunque ben nota a tutti gli addetti fin dal varo del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, per cui avrebbe costituito norma di elementare diligenza non creare ulteriori casi di incompatibilità che comunque sarebbero stati vietati a partire dal 2 giugno 1999,
9/6201/74. Bonaiuti.
considerato che il testo del decreto legge n. 145 del 1999 come modificato, in particolare dall'articolo 3-bis, non assicura né la terzietà del giudice, né eguale trattamento a tutti i cittadini nell'ambito del procedimento penale in quanto la non applicazione dell'incompatibilità fra giudice per le indagini preliminari e giudice per l'udienza preliminare ai procedimenti nei quali l'udienza preliminare è in corso alla data di entrata in vigore del decreto, opera una discriminazione inaccettabile fra cittadini che si trovano nella medesima condizione processuale e viola l'articolo 3 della Costituzione che sancisce l'eguaglianza dei cittadini innanzi alla legge,
9/6201/210. Donato Bruno.
considerato che il decreto-legge n. 145 del 1999, come modificato dal Senato, restringe le garanzie per i cittadini in ordine alla terzietà ed imparzialità del giudice in quanto modifica in senso restrittivo le incompatibilità fra giudice per le indagini preliminari e giudice dell'udienza preliminare; infatti viene sostituita la clausola generale già inserita dall'articolo 171 del decreto legislativo n. 51 del 1998 nel comma 2- bis dell'articolo 34 del codice di procedura penale, con una casistica tassativa, ma restrittiva della incompatibilità;
visto che la norma introdotta affievolisce le garanzie per i cittadini e ne rende ancora più difficile e controversa l'applicabilità,
9/6201/75. Cascio.
rilevato che l'articolo 3-ter dell'A. C. n. 6201 introdotto dal Senato prevede una disciplina lacunosa delle incompatibilità
9/6201/76. Cesaro.
considerato che in corso di discussione della riforma del «giusto processo» è stata affermata da tutte le parti politiche la necessità di un giudice terzo ed imparziale non coinvolto in precedenza nelle altre fasi processuali;
considerato che questo principio viene consacrato nella riforma del giudice unico e non si comprende come si possa far ricorso alla motivazione che l'incompatibilità tra Giudice unico di primo grado e Giudice per le indagini preliminari non deve essere applicata ai procedimenti in corso;
considerato che nel nostro ordinamento esiste già una regola generale valida in tutti i casi ovvero quella della successione delle leggi nel tempo che consente di dare una definizione al problema;
9/6201/77. Gazzilli.
considerato che il provvedimento in esame reca norme relative all'incompatibilità tra Giudice per le indagini preliminari e Giudice unico di primo grado;
ritenuto che tale presupposto costituisce una delle basi essenziali del giusto processo e per garantire una efficace correttezza processuale;
considerato che è necessario garantire il rispetto dei principi fondamentali della Costituzione e le garanzie di libertà e del rispetto della persona umana,
9/6201/78. Filocamo.
premesso che il provvedimento in discussione prevede la non applicabilità della norma relativa all'incompatibilità fra il giudice per le indagini preliminari ed il giudice dell'udienza preliminare ai procedimenti con udienza preliminare in corso; tale incompatibilità era stata sancita dal Parlamento con la legge delega sul giudice unico di primo grado sin dal 1997, ed in applicazione di tale delega il decreto legislativo n. 51 del 1998 aveva stabilito all'articolo 171 tale incompatibilità; pertanto, sin dal 1997 il Parlamento ha ritenuto che il giudice delle indagini preliminari sia sospetto di parzialità nel momento in cui assume la funzione di giudice dell'udienza preliminare al fine di decidere il rinvio o meno a giudizio dell'indagato; l'assoluta imparzialità del giudice costituisce una delle garanzie fondamentali del cittadino, principio ribadito anche dalla
9/6201/79. Pecorella.
considerato che il rinvio dell'applicazione di garanzie a favore dei cittadini imputati, prevista dall'A. C.n. 6201 poi modificato dal Senato ed in particolare dall'articolo 3-bis, allontana il nostro sistema giudiziario da un assetto di tipo europeo che garantisca sempre e ovunque l'imparzialità del giudice;
rilevato che nell'attuale fase della costruzione europea sarebbe stato invece indispensabile avvicinare anche per tale rilevante aspetto la legislazione italiana in materia di ordinamento giudiziario a quella delle più avanzate democrazie dell'occidente,
9/6201/80. Rossetto.
considerato che l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 145 del 1999 dilaziona al 2 gennaio 2000 l'estensione ai vice procuratori onorari delle ipotesi di incompatibilità, previste per i giudici onorari di tribunale dall'articolo 42-quater, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto n. 12 del 1941;
rilevata l'importanza della applicazione di tale disposizione sull'incompatibilità ai fini del concreto funzionamento degli uffici giudiziari,
9/6201/81. Trantino.
considerato l'importante ruolo svolto dai giudici onorari nell'attuale sistema giudiziario e preso atto della contemporanea necessità di evitare ipotesi di incompatibilità che possono verificarsi qualora questi ultimi esercitino anche la professione forense,
9/6201/82. Berselli.
considerato che:
la scelta effettuata dal Governo di dare immediata applicazione all'articolo 227 del decreto legislativo n. 51 del 1998 determina di diritto la facoltà degli uffici giudiziari di utilizzare criteri d'opportunità nella scelta delle azioni penali da intraprendere, e nella trattazione degli affari penali;
tale prerogativa concessa alla magistratura non può non essere accompagnata da specifiche assunzioni di responsabilità da parte della stessa magistratura,
9/6201/83. Russo.
in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado,
9/6201/84. Viale.
considerato che il provvedimento in esame costituisce una prima riforma della giustizia;
rilevato, altresi, che è necessario rivedere l'ordinamento giudiziario con speciale riguardo alla materia disciplinare e che questa dovrà essere caratterizzata dalla tassatività degli illeciti e da un rito speciale,
9/6201/85. Mammola.
in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado,
9/6201/86. Vitali.
in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado,
9/6201/87. Stradella.
premesso che l'articolo 1 dell'atto Camera n. 6201 attribuisce un grande spazio di tempo ai magistrati titolari di posti direttivi e semidirettivi nei soppressi uffici di preture e di procure della Repubblica presso la pretura al fine della presentazione della richiesta di nuova destinazione e prevede inoltre che nelle more di tale nuova assegnazione, i magistrati titolari di posti di consigliere pretore dirigente e di procuratore della Repubblica presso la procura circondariale, esercitino le funzioni di presidente di sezione o di procuratore aggiunti presso gli uffici cui sono state trasferite le funzioni degli uffici soppressi; vista l'esigenza preminente di collocare magistrati laddove maggiori sono i carichi di lavoro degli uffici giudiziari,
9/6201/88. de Ghislanzoni Cardoli.
considerato che il provvedimento A. C. n. 6201 rappresenta un sostanziale ritardo della operativita della riforma ordinamentale della giustizia di cui al decreto legislativo n. 51 del 1998, il che è estremamente grave considerata la carente situazione funzionale ed organizzativa della giustizia in Italia;
visto in particolare che l'articolo 1 del provvedimento, aumentando di sei mesi il termine assegnato ai magistrati e titolari di posti direttivi nei soppressi uffici della pretura per poter chiedere l'assegnazione a posti vacanti, riconoscendo ad essi un più ampio spazio per decidere la propria destinazione prima che scatti il meccanismo di assegnazione automatica, rallenta di fatto la risistemazione organizzativa del sistema giudiziario,
9/6201/89. Dell'Utri.
rilevato che fra le cause dei ritardi dell'applicazione del decreto n. 51 del 1998 recante l'istituzione del giudice unico di primo grado c'è anche una carenza di personale e di magistrati, carenza che è stata una delle cause che hanno portato all'emanazione del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145,
9/6201/90. Tarditi.
considerato che il provvedimento all'esame dell'Aula rivede la struttura fondamentale dell'apparato organizzativo del settore giustizia;
rilevato, altresì, che quest'ultimo è carente sotto tutti i profili e nel corso degli
9/6201/91. Vito.
rilevato che ai sensi dell'articolo 3, comma 3, dell'A. C. n. 6201 dalla data del 2 gennaio 2000 è prevista una significativa modifica delle competenze giurisdizionali tale da richiedere una diversa qualificazione professionale di tutti i magistrati
9/6201/92. Aprea.
rilevato che ai sensi dell'articolo 3 , comma 3 dell'A. C. n. 6201 dalla data del 2 gennaio 2000 è prevista l'attribuzione della competenza al tribunale in composizione monocratica di numerosi reati;
considerato che tale accresciuta competenza del giudice monocratico determina l'inderogabile necessità di una maggiore professionalità dell'organo giudicante,
9/6201/93. Baiamonte.
considerato che il provvedimento in esame riguarda la competenza professionale del giudice che deve essere maggiore, proprio perché dovrà giudicare monocraticamente rispetto alle attuali competenze;
considerato che attualmente, nel nostro ordinamento, non c'è un'adeguata forma di preparazione che consente una formazione specifica diversa per pubblico ministero e giudice;
9/6201/94. Colletti.
considerato che il provvedimento in esame prevede di affidare ad un giudice monocratico la possibilità di giudicare su reati particolarmente gravi;
considerato che è essenziale garantire che il giudice monocratico sia preparato professionalmente;
ritenuto che è essenziale, per l'amministrazione della giustizia in genere, prevedere che i magistrati ed i pubblici ministeri abbiano un grado di preparazione elevato;
ritenuto che nel nostro Paese si accede in magistratura con un semplice concorso;
9/6201/95. Fratta Pasini.
considerato che il provvedimento all'esame riguarda il giudice unico di primo grado ed in particolare modo la professionalità del magistrato che deve essere, per il ruolo che dovrà svolgere, particolarmente elevata;
considerato che è necessario introdurre delle regole anche per quanto riguarda la responsabilità civile del giudice strettamente collegata alla professionalità dello stesso;
considerato che, in questi ultimi tempi, si sono verificati moltissimi casi di errori giudiziari ed i cittadini sono sempre più impotenti di fronte a questi problemi;
9/6201/96. Guidi.
considerato che la riforma del giudice unico di primo grado è strettamente collegata con il nuovo ruolo che il magistrato andrà a svolgere e che tale professionalità deve essere particolarmente adeguata alle nuove funzioni certamente più difficili;
rilevato che nel provvedimento in esame non esiste alcuna norma che stabilisca quale iter formativo il magistrato dovrà compiere e che ciò risulta negativo per l'amministrazione della giustizia e per le garanzie dei cittadini;
ritenuto che diventa essenziale per amministrare la giustizia che il magistrato compia non solo esami e prove selettive ma anche verifiche, durante l'attività professionale, in modo da garantire ai cittadini il rispetto dei loro diritti fondamentali;
9/6201/97. Maiolo.
considerato che il provvedimento in esame introduce la figura del giudice unico di primo grado e, sotto questo profilo, diventa indispensabile che il magistrato acquisisca una conoscenza professionale di alto livello;
considerato che attualmente gli strumenti per la preparazione del magistrato sono insufficienti e a parte un concorso pubblico non esistono ne controlli ne verifiche per valutare il grado di sviluppo e l'affinamento della personalità professionale del magistrato;
9/6201/98. Martino.
in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni del decreto legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado;
9/6201/99. Urbani.
considerato che la riforma del giudice unico coinvolge tutto il settore della giustizia;
considerato che il Governo non ha fatto, sino ad oggi, alcuna riforma volta a semplificare e garantire un giusto accesso dei cittadini alla giustizia,
considerato che altrettanto importanti e fondamentali sono i criteri delle carriere, degli incarichi extragiudiziari ai magistrati e della meritocrazia legati in modo diretto alla nuova funzione che dovrà svolgere il giudice unico di primo grado
9/6201/100. Giannattasio.
considerato che il provvedimento all'esame dell'Aula prevede una maggiore professionalità del magistrato chiamato a giudicare, come giudice unico, su reati anche gravi;
che la professionalità del magistrato è connessa ad un controllo e ad una verifica sulla stessa e che, nel nostro ordinamento, non esistono criteri certi per la progressione della carriera che è attualmente affidata esclusivamente a criteri asettici e sterili di anzianità rispetto a quelli, riconosciuti come principio di buona amministrazione, di merito,
9/6201/101. Martusciello.
considerato che il provvedimento sul giudice unico di primo grado coinvolge direttamente la professionalità del magistrato che deve essere particolarmente elevata e che questa è strettamente collegata all'esercizio della funzione;
considerato, altresì, che la riforma del giudice unico non detta disposizioni al riguardo del costo che si riverserà sull'amministrazione della giustizia,
9/6201/102. Melograni.
considerata l'importanza del ruolo svolto nell'attuale sistema giudiziario dai vice procuratori onorari;
rilevata l'opportunità di valorizzare appieno tali figure, nel contesto della riforma del giudice unico, anche e soprattutto aumentandone il grado di specializzazione,
9/6201/103. Simeone.
considerata l'importanza del ruolo svolto nell'attuale sistema giudiziario dai giudici onorari di tribunale;
rilevata l'opportunità di valorizzare appieno tali figure, nel contesto della riforma del giudice unico, anche e soprattutto aumentandone il grado di specializzazione,
9/6201/104. Sospiri.
in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni del decreto legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado,
9/6201/105. Scaltritti.
in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni del decreto legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado,
9/6201/106. Piva.
considerata l'importanza del ruolo svolto nell'attuale sistema giudiziario dai giudici onorari di tribunale e dai viceprocuratori onorari;
rilevata l'esigenza di valorizzare appieno tali figure nel contesto della riforma del giudice unico;
ritenuta l'opportunità di attuare l'articolo 106, secondo comma, della Costituzione, che consente l'elezione dei magistrati onorari,
9/6201/107. Martinat.
considerato che il provvedimento in discussione reca norme riguardanti i giudici onorari che possono svolgere funzioni di giudice penale;
ritenuto che diventa fondamentale per esigenze di celerità dei processi e per risolvere i problemi della giustizia in genere che si trascinano nel nostro Paese da anni senza aver trovato alcuna soluzione al riguardo;
considerato che il Governo sta attuando una politica della giustizia che comprime i diritti dei cittadini e non garantisce i presupposti delle libertà fondamentali dei cittadini,
9/6201/108. Floresta.
in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni del decreto legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado,
9/6201/109. Alessandro Rubino.
Considerato che l'articolo 3, comma 3, dell'atto Camera n. 6201, dettando fra l'altro norme in materia di incompatibilità di funzioni dei giudici onorari e per i vice procuratori onorari ne restringe di fatto l'operatività e quindi l'apporto nell'ambito dell'attività degli uffici giudiziari,
9/6201/110. Giovine.
considerato che la procedura stabilita dal secondo comma dell'articolo 134-bis introdotto dall'articolo 2 del disegno di legge n. 6201 prevede che nel caso di appelli proposti contro la stessa sentenza al tribunale e alla corte d'appello, la corte d'appello rimette le parti avanti al tribunale;
che come è noto, anche ai sensi dell'articolo 43-bis del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 il tribunale si avvale di giudici onorari per i quali la stessa norma prevede importanti limitazioni per i giorni di udienza e per le materie da trattare,
9/6201/111. Marotta.
visto che le esigenze di riorganizzazione e semplificazione del sistema giudiziario italiano, pur rappresentando una vera e propria emergenza, vengono frustrate dal provvedimento in esame dal momento che, attraverso questo, si realizza uno slittamento dell'introduzione del giudice unico di primo grado previsto dal decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51;
considerato che tale atteggiamento rivela una serie di responsabilità gravi da parte del ministro di grazia e giustizia che dovrebbe, invece, garantire l'efficienza del sistema giudiziario,
9/6201/112. Armani.
considerato che gli uffici giudiziari del Meridione hanno una mole di arretrato giudiziario difficilmente smaltibile;
rilevato che numerose strutture giudiziarie meridionali non sono in condizioni di far fronte al carico lavorativo determinato dalla riforma del giudice unico,
9/6201/113. Conti.
verificato che l'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 1999 non fa altro che differire la data di efficacia delle regole sulla competenza del giudice unico in materia penale rimandando ulteriormente i termini di una definizione organizzativa del nostro sistema giudiziario,
9/6201/114. Carlesi.
considerata l'importanza del regolare funzionamento degli uffici giudiziari soprattutto in quelle zone del Paese dove forte è il radicamento della criminalità organizzata;
rilevato che l'impatto con la riforma del giudice unico potrebbe determinare disfunzioni dalle quali trarrebbero indubbio beneficio proprio le organizzazioni criminali,
9/6201/115. Fei.
considerato che il provvedimento in esame sostanzialmente rinvia l'applicazione del decreto legislativo n. 51 del 1998 sul «giudice unico» e non introduce alcuna norma in grado di risolvere le problematiche della giustizia italiana;
rilevata l'esiguità degli stanziamenti per il comparto della giustizia che il programma economico dello Stato - anche in relazione al DPEF di cui si discute in questi giorni - riserva,
9/6201/116. Paolone.
considerato che l'istituzione del giudice unico ha messo a nudo le carenze del nostro sistema giudiziario;
rilevato che parte dei problemi sono determinati anche dalla inidoneità o insufficienza delle strutture in cui sono allocati gli uffici giudiziari,
9/6201/117. Antonio Pepe.
considerato che, troppo spesso, le condizioni delle strutture che ospitano gli uffici giudiziari sono tali da rappresentare delle situazioni di pericolo tanto per coloro che vi lavorano quanto per i cittadini;
visto che in diverse sedi non sono stati effettuati o completati i lavori necessari per l'adeguamento alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro,
9/6201/118. Pampo.
premesso che la riforma del giudice unico introdotta dal decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, ha comportato per moltissime sedi giudiziarie una serie di problemi di carattere logistico ed organizzativo;
rilevata anche la vetustà e la inadeguatezza di moltissimi uffici, che per le loro condizioni strutturali pongono seri disagi e, talvolta, pericoli agli operatori ed ai cittadini,
9/6201/119. Pagliuzzi.
considerate le condizioni di degrado strutturale che spesso caratterizzano gli edifici che ospitano le sedi degli uffici giudiziari;
visto che in un Paese come il nostro, che si dimostra sensibile alle legittime istanze delle persone che presentano un qualche handicap fisico, troppo spesso poi non si trova traccia degli adeguamenti indispensabili per garantire una libertà di movimento soprattutto negli edifici aperti al pubblico,
9/6201/120. Porcu.
considerate le enormi spese del settore della giustizia, soprattutto in questo momento di riorganizzazione tecnologica ed informatica dell'intera amministrazione giudiziaria;
vista la necessità di preparare il personale all'utilizzo di nuovi strumenti telematici e di approntare un'adeguata rete informatica che costituisca un valido strumento di lavoro per gli operatori delle sedi giudiziarie,
9/6201/121. Rallo.
considerato che il processo di informatizzazione investe sempre più i settori dell'amministrazione statale rivelandosi particolarmente utile nella gestione, sull'intero territorio dello Stato, degli atti di competenza degli uffici giudiziari;
visto che in molte sedi ancora troppo numerosi sono i disagi connessi alla inadeguatezza del processo di informatizzazione,
9/6201/122. Antonio Rizzo.
considerata la situazione di intasamento dell'attività di molti uffici giudiziari dovuta all'enorme carico di lavoro arretrato e alla insufficienza del personale necessario per far fronte ai procedimenti pendenti cui si sommano, quotidianamente, nuove pratiche;
vista anche la crescente esigenza di adeguare il nostro sistema giudiziario a quello degli altri Paesi appartenenti all'Unione Europea, in previsione di una sempre maggiore integrazione,
9/6201/123. Tatarella.
considerato che la procedura stabilita dal secondo comma dell'articolo 134 bis introdotto dall'articolo 2 del disegno di legge n. 6201 prevede che nel caso di appelli proposti contro la stessa sentenza al tribunale e alla corte d'appello, la corte d'appello rimette le parti avanti al Tribunale;
che non sono funzionanti sistemi informatici che colleghino i tribunali e la corte d'appello e che quindi è estremamente difficile verificare se pendano più appelli avverso la stessa sentenza,
9/6201/124. Vincenzo Bianchi.
rilevato che il disegno di legge n. 6201 prevede l'efficacia delle norme in materia di giudice unico per la data del 2 gennaio 2000;
considerato che appare necessario procedere alla determinazione dei necessari adeguamenti di carattere organizzativo,
9/6201/125. Bertucci.
premesso che il decreto legge 24 maggio 1999, n. 145, che rinvia sostanzialmente l'applicazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, non contiene norme atte a risolvere i problemi della giustizia sia sotto il profilo delle garanzie ai cittadini sia sotto il profilo dell'efficienza;
visto che il bilancio dello Stato assegna alla giustizia una percentuale irrisoria della spesa pubblica trascurando il fatto che l'amministrazione della giustizia è una delle funzioni fondamentali dello Stato,
9/6201/126. Biondi.
considerato che le insufficienze organizzative della giustizia di responsabilità prevalentemente ministeriale che hanno portato a non poter attuare entro i termini previsti il decreto legislativo n. 51 del 1998, concernente il giudice unico di primo grado, sono particolarmente gravi nel sud dove molti uffici giudiziari si trovano a dover contrastare una malavita organizzata estremamente aggressiva,
9/6201/127. D'Ippolito.
considerato che l'articolo 3 dell'atto Camera n. 6201, differendo la data di efficacia delle regole sulla composizione del tribunale in materia penale, procrastina l'entrata in vigore della parte sostanziale del decreto legislativo n. 51 del 1998, ritardando quindi una riforma essenziale per migliorare la funzionalità del sistema giudiziario;
rilevato che ciò dipende in larga parte da inadempienze di carattere amministrativo e organizzativo,
9/6201/128. Dell'Elce.
considerato che a margine delle carenze organizzative gravi evidenziate dall'azione del Ministero di grazia e giustizia che hanno portato al rinvio di 7 mesi dell'applicazione della parte sostanziale del decreto legislativo n. 51 del 1998, recante l'istituzione del giudice unico di primo grado, sta anche l'insufficienza degli stanziamenti iscritti in bilancio per il Ministero di grazia e giustizia,
rilevato che l'amministrazione della giustizia rappresenta una delle funzioni fondamentali dello Stato e che l'inefficienza e la lentezza della giustizia penale
9/6201/129. Di Luca.
considerato che il provvedimento in esame dovrebbe essere una delle riforme più importanti per quanto riguarda il settore della giustizia;
rilevato che attualmente l'organizzazione di questo settore è, nel nostro Paese, carente sotto ogni profilo ed occorre, pertanto, una profonda ristrutturazione del Ministero per rivalutare e rendere incisiva la sua attività ed al fine di rendere operativo il giudice unico di primo grado,
9/6201/130. Frattini.
in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni del decreto legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado,
9/6201/131. Frau.
considerato che la riforma del giudice unico di primo grado è di importanza fondamentale per il sistema giustizia del nostro Paese;
considerato, altresì, che il tema della giustizia costituisce uno dei problemi più importanti dalla cui soluzione dipende il grado di civiltà e di modernità raggiunto da qualsiasi Stato;
considerato, altresì, che è necessario aprire un dibattito serio su questo tema tra tutte le forze politiche presenti nel Paese,
9/6201/132. Gazzara.
considerato che il giudice unico di primo grado coinvolge l'amministrazione della giustizia in generale e che la giustizia è anche un problema di organizzazione amministrativa;
considerato che tale organizzazione risulta carente sotto tutti i profili;
considerato, altresì, che è necessario sapere con esattezza gli effetti organizzativi che la riforma all'esame comporta;
9/6201/133. Giuliano.
considerato che la discussione sul giudice unico di primo grado e sulle strutture necessarie per varare la riforma introduce i problemi relativi agli stanziamenti effettivi per organizzare e migliorare il settore giustizia;
considerato che gli stessi stanziamenti non sono adeguati e risultano al di sotto di quelli previsti per gli altri Paesi europei;
9/6201/134. Lavagnini.
considerato che il provvedimento in esame dovrebbe rivedere l'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia secondo nuovi criteri che tengano conto di uno schema che riservi ai magistrati, capi degli uffici, poteri di indirizzo e attribuendo al contempo la responsabilità della gestione operativa al personale amministrativo;
considerato che risulta necessario riformare anche il modello organizzativo degli uffici giudiziari,
9/6201/135. Marras.
considerato che l'atto Camera n. 6201 riguardante norme sul giudice unico di primo grado non risolve, per come è articolato, il problema di fondo di un assetto della giustizia italiana adeguato alle esigenze e sensibilità di un paese avanzato,
9/6201/136. Palmizio.
considerato che il decreto-legge n. 145 del 1999 è anche il frutto della inefficienza ed incapacità organizzativa del Ministero di grazia e giustizia;
rilevato che l'introduzione della piena operatività del giudice unico di primo grado dovrebbe rappresentare un'occasione di ammodernamento e snellimento del nostro sistema giudiziario e che il ritardo nella sua attuazione piena è un fatto grave anche per i modi con cui viene effettuato il rinvio,
9/6201/137. Pisanu.
premesso che l'immediata attuazione della riforma giudice unico di primo grado in materia civile ed il differimento al 2 gennaio del rito penale comporterà una difficile organizzazione degli uffici giudiziari con notevoli difficoltà anche di tipo logistico;
che in molti tribunali le strutture non sono adeguate alle nuove necessità, mentre in altri addirittura è impossibile per le sedi dei tribunali accorpare anche gli uffici esistenti presso le preture,
9/6201/138. Radice.
in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni del decreto legge 24 maggio 1999, n. 1451, recante Disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado,
9/6201/139. Scarpa Bonazza Buora.
in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni del decreto legge 24 maggio 1999, n. 145, recante Disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado,
9/6201/140. Stagno D'Alcontres.
rilevato che il c.n. 6201 stabilisce l'efficacia delle norme in materia di giudice unico dalla data del 2 gennaio 2000;
considerato che tali norme comportano un necessario adeguamento strutturale;
considerato che tale adeguamento comporta l'esigenza di ingenti finanziamenti
9/6201/141. Tremonti.
in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante Disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado
il Governo ha avviato un processo di riforma dell'ordinamento giudiziario senza che vi fosse la disponibilità delle risorse finanziarie ed organizzative per poter garantire la funzionalità della riforma;
tale situazione ha costretto il Governo ed il Parlamento a ricercare soluzioni di emergenza attraverso deroghe e disposizioni transitorie che provocano un grave disagio per gli operatori del settore e per i cittadini;
nel documento di programmazione economica e finanziaria non emerge l'attenzione necessaria per far fronte a tale situazione;
9/6201/142. Savelli.
rilevato che l'approvazione del c.n. 6201 si riferisce anche alla disciplina dell'incompatibilità alla funzione di giudice onorario;
considerato che tale nuovo assetto determinerà una riduzione dell'organico dei giudici onorari attualmente nominati;
considerato che attualmente i giudici onorari, specialmente presso le sedi distaccate, svolgono una attività giurisdizionale indispensabile allo smaltimento del carico degli uffici;
considerato che tale carenza determinerà l'inevitabile paralisi degli uffici giudiziari
9/6201/143. Costa.
rilevato che l'approvazione del c.n. 6201 si riferisce anche alla disciplina dell'incompatibilità alla funzione di vice procuratore onorario;
considerato che tale nuovo assetto determinerà una riduzione dell'organico dei vice procuratori onorari attualmente nominati;
considerato che nelle udienze tenute avanti il giudice in composizione monocratica la funzione di pubblico ministero risulta, allo stato, esercitata prevalentemente da magistrati onorari;
considerato che tale carenza determinerà l'inevitabile paralisi degli uffici della Procura della Repubblica
9/6201/144. Garra.
considerato che l'istituzione del giudice unico ha messo a nudo le carenze del nostro sistema giudiziario;
rilevato che parte dei problemi sono determinati anche dalla inidoneità o insufficienza delle strutture in cui sono allocati gli uffici giudiziari,
9/6201/145. Pezzoli.
considerata l'opportunità di verificare lo stato di attuazione della riforma del giudice unico relativamente agli uffici giudiziari delle città sedi di Corti di Appello, in quanto quest'ultime sono quelle che certamente presentano un maggiore carico di lavoro giudiziario,
9/6201/146. Savarese.
in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni del decreto legge 24 maggio 1999, n. 145, recante Disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado,
la devoluzione alla Corte di Appello della materia di appello avverso le sentenze emesse nelle controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie ha trasferito dal Tribunale alla Corte d'Appello competenze nuove che richiedono un elevato grado di specializzazione;
le soluzioni temporanee individuate rinviano il problema alla fine del 1999 data entro la quale il problema deve essere risolto definitivamente;
9/6201/147. Liotta.
in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni del decreto legge 24 maggio 1999, n. 145, recante Disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado.
9/6201/148. Rosso.
premesso che i problemi relativi all'entrata in vigore del giudice unico in materia civile ed il differimento di questa al 2 gennaio per la materia penale, comporteranno gravissimi problemi organizzativi anche di tipo logistico per quasi tutte le sedi giudiziarie;
che tali problemi sono notevolmente aggravati per le sedi giudiziarie delle grandi città, soprattutto per Roma e Milano
9/6201/149. Rivolta.
considerato che l'entrata in vigore della riforma del giudice unico ha ulteriormente aggravato la situazione di molti uffici giudiziari già pesantemente interessati da realtà di inefficienza e lentezza;
visto che la legge 5 maggio 1999, n. 155, ha delegato il Governo alla istituzione di nuovi tribunali nelle aree metropolitane di alcune grandi città italiane, tra le quali Milano;
rilevato il numero notevole dei procedimenti pendenti presso il tribunale di Milano;
9/6201/150. Malgieri.
considerato che l'entrata in vigore della riforma del giudice unico ha ulteriormente aggravato i carichi di lavoro di molti uffici giudiziari;
visto che la legge 5 maggio 1999, n. 155, ha delegato il Governo alla istituzione di nuovi tribunali nelle aree metropolitane di alcune grandi città italiane, tra le quali Roma;
accettato l'intollerabile grado di lentezza giudiziaria venutosi a determinare nel Tribunale di Roma a causa della mole di procedimenti pendenti,
9/6201/151. Mantovano.
considerato che l'entrata in vigore della riforma del giudice unico ha ulteriormente aggravato la situazione di molti uffici giudiziari già pesantemente interessati da realtà di inefficienza e lentezza;
visto che la legge 5 maggio 1999, n. 155, ha delegato il Governo alla istituzione di nuovi tribunali nelle aree metropolitane di alcune grandi città italiane, tra le quali anche Napoli;
rilevata l'enorme massa di procedimenti che gli operatori del Tribunale di Napoli si trovano quotidianamente ad affrontare,
9/6201/152. Manzoni.
considerato che l'entrata in vigore della riforma del giudice unico ha ulteriormente aggravato la situazione di molti uffici giudiziari già pesantemente interessati da realtà di inefficienza e lentezza;
visto che la legge 5 maggio 1999, n. 155, ha delegato il Governo alla istituzione di nuovi tribunali nelle aree metropolitane di alcune grandi città italiane, tra le quali anche Palermo;
rilevato il grave stato di disagio in cui si trovano a lavorare gli operatori della giustizia di Palermo,
9/6201/153. Marengo.
considerato che l'entrata in vigore della riforma del giudice unico ha ulteriormente aggravato la situazione degli uffici giudiziari di Torino già pesantemente interessati da un immane arretrato giudiziario;
visto che la legge 5 maggio 1999, n. 155, ha delegato il Governo alla istituzione di nuovi tribunali nelle aree metropolitane di alcune grandi città italiane, tra le quali anche Torino;
9/6201/154. Marino.
preso atto della necessità di istituire un maggior numero di sezioni distaccate di Tribunale, sostitutive delle soppresse Preture;
considerato che non tutte le soppresse Preture sono state trasformate in sezioni distaccate di Tribunale;
rilevato che numerose comunità, penalizzate dalla soppressione della locale Pretura, reclamano l'istituzione delle predette sezioni;
constatato altresì che risponde ad esigenze di razionalità del sistema giudiziario il maggiore radicamento degli uffici giudiziari sul territorio,
9/6201/155. Rasi.
preso atto della necessità di istituire un maggior numero di sezioni distaccate di Tribunale, sostitutive delle soppresse Preture;
considerato che non tutte le soppresse Preture sono state trasformate in sezioni distaccate di Tribunali;
rilevato che numerose comunità, penalizzate dalla soppressione della locale Pretura, reclamano l'istituzione delle predette sezioni;
constatato altresì che risponde ad esigenze di razionalità del sistema giudiziario il maggiore radicamento degli uffici giudiziari sul territorio,
9/6201/156. Riccio.
premesso che, con l'entrata in vigore della riforma del giudice unico, non tutte le Preture sono state trasformate in sezioni distaccate di Tribunale;
rilevato che numerose cittadine medio-piccole stanno subendo danni economici non indifferenti, per la perdita dell'indotto positivo generato dalla presenza dell'ufficio giudiziario, con negative ripercussioni anche sui livelli occupazionali,
9/6201/157. Alboni.
in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni del decreto legge 24 maggio 1999, n. 145, recante Disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado.
9/6201/158. Taborelli.
considerato che il provvedimento in questione riguarda l'amministrazione della giustizia in generale con particolare riguardo anche alla dislocazione degli uffici giudiziari in modo da adeguarli alle esigenze delle realtà socio-economiche finora dimenticate o non tenute nel giusto conto;
rilevato che si ritiene urgente una riforma di questo genere per rendere più efficiente il nostro sistema giudiziario;
9/6201/159. Michelini.
in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni del decreto legge 24 maggio 1999, n. 145, recante Disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado;
considerato lo stato allarmante di crisi in cui versa l'amministrazione giudiziaria in Italia aggravata dalla modifica dell'organizzazione degli uffici al fine di istituire le sezioni per la trattazione dei procedimenti in cui il tribunale giudica in composizione monocratica;
9/6201/160. Del Barone.
considerato che gli uffici giudiziari della città di Firenze sono interessati da una mole di procedimenti pendenti difficilmente smaltibile in tempi brevi;
rilevata l'esigenza di dotare i predetti uffici di strutture e personale sufficienti a fronteggiare adeguatamente l'inevitabile aggravio lavorativo determinato dall'entrata in vigore della riforma del giudice unico,
9/6201/161. Tremaglia.
considerato che gli uffici giudiziari della città di Bari sono interessati da una mole di procedimenti pendenti difficilmente smaltibile in tempi brevi;
rilevata l'esigenza di dotare i predetti uffici di strutture e personale sufficienti a fronteggiare adeguatamente l'inevitabile aggravio lavorativo determinato dall'entrata in vigore della riforma del giudice unico,
9/6201/162. Tringali.
considerato che gli uffici giudiziari della città di Catania sono interessati da una mole di procedimenti pendenti difficilmente smaltibile in tempi brevi;
rilevata l'esigenza di dotare i predetti uffici di strutture e personale sufficienti a fronteggiare adeguatamente l'inevitabile
9/6201/163. Urso.
considerato che gli uffici giudiziari della città di Genova sono interessati da una mole di procedimenti pendenti difficilmente smaltibile in tempi brevi;
rilevata l'esigenza di dotare i predetti uffici di strutture e personale sufficienti a fronteggiare adeguatamente l'inevitabile aggravio lavorativo determinato dall'entrata in vigore della riforma del giudice unico,
9/6201/164. Zaccheo.
considerato che gli uffici giudiziari della città di Lecce sono interessati da una mole di procedimenti pendenti difficilmente smaltibile in tempi brevi;
rilevata l'esigenza di dotare i predetti uffici di strutture e personale sufficienti a fronteggiare adeguatamente l'inevitabile aggravio lavorativo determinato dall'entrata in vigore della riforma del giudice unico,
9/6201/165. Zacchera.
considerato che gli uffici giudiziari della città di Napoli sono interessati da una mole di procedimenti pendenti difficilmente smaltibile in tempi brevi;
rilevata l'esigenza di dotare i predetti uffici di strutture e personale sufficienti a fronteggiare adeguatamente l'inevitabile aggravio lavorativo determinato dall'entrata in vigore della riforma del giudice unico,
9/6201/166. Storace.
considerato che gli uffici giudiziari della città di Potenza sono interessati da una mole di procedimenti pendenti difficilmente smaltibile in tempi brevi;
rilevata l'esigenza di dotare i predetti uffici di strutture e personale sufficienti a fronteggiare adeguatamente l'inevitabile aggravio lavorativo determinato dall'entrata in vigore della riforma del giudice unico,
9/6201/167. Franz.
considerato che gli uffici giudiziari della città di Bolzano sono interessati da una mole di procedimenti pendenti difficilmente smaltibile in tempi brevi;
rilevata l'esigenza di dotare i predetti uffici di strutture e personale sufficienti a fronteggiare adeguatamente l'inevitabile aggravio lavorativo determinato dall'entrata in vigore della riforma del giudice unico,
9/6201/168. Fragalà.
considerato che gli uffici giudiziari della città di Catanzaro sono interessati da una mole di procedimenti pendenti difficilmente smaltibile in tempi brevi;
rilevata l'esigenza di dotare i predetti uffici di strutture e personale sufficienti a fronteggiare adeguatamente l'inevitabile aggravio lavorativo determinato dall'entrata in vigore della riforma del giudice unico,
9/6201/169. Carrara.
considerato che gli uffici giudiziari della città di Venezia sono interessati da una mole di procedimenti pendenti difficilmente smaltibile in tempi brevi;
rilevata l'esigenza di dotare i predetti uffici di strutture e personale sufficienti a fronteggiare adeguatamente l'inevitabile aggravio lavorativo determinato dall'entrata in vigore della riforma del giudice unico,
9/6201/170. Anedda.
considerato che gli uffici giudiziari della città di Salerno sono interessati da una mole di procedimenti pendenti difficilmente smaltibile in tempi brevi;
rilevata l'esigenza di dotare i predetti uffici di strutture e personale sufficienti a fronteggiare adeguatamente l'inevitabile aggravio lavorativo determinato dall'entrata in vigore della riforma del giudice unico,
9/6201/171. Martini.
considerato che gli uffici giudiziari della città di Ancona sono interessati da una mole di procedimenti pendenti difficilmente smaltibile in tempi brevi;
rilevata l'esigenza di dotare i predetti uffici di strutture e personale sufficienti a fronteggiare adeguatamente l'inevitabile aggravio lavorativo determinato dall'entrata in vigore della riforma del giudice unico,
9/6201/172. Matteoli.
considerato che gli uffici giudiziari della città di Bologna sono interessati da una mole di procedimenti pendenti difficilmente smaltibile in tempi brevi;
rilevata l'esigenza di dotare i predetti uffici di strutture e personale sufficienti a fronteggiare adeguatamente l'inevitabile aggravio lavorativo determinato dall'entrata in vigore della riforma del giudice unico,
9/6201/173. Mazzocchi.
considerato che gli uffici giudiziari della città di Brescia sono interessati da una mole di procedimenti pendenti difficilmente smaltibile in tempi brevi;
rilevata l'esigenza di dotare i predetti uffici di strutture e personale sufficienti a fronteggiare adeguatamente l'inevitabile aggravio lavorativo determinato dall'entrata in vigore della riforma del giudice unico,
9/6201/174. Menia.
considerato che gli uffici giudiziari della città di Cagliari sono interessati da una mole di procedimenti pendenti difficilmente smaltibile in tempi brevi;
rilevata l'esigenza di dotare i predetti uffici di strutture e personale sufficienti a fronteggiare adeguatamente l'inevitabile aggravio lavorativo determinato dall'entrata in vigore della riforma del giudice unico,
9/6201/175. Messa.
considerato che gli uffici giudiziari della città di Caltanissetta sono interessati da una mole di procedimenti pendenti difficilmente smaltibile in tempi brevi;
rilevata l'esigenza di dotare i predetti uffici di strutture e personale sufficienti a fronteggiare adeguatamente l'inevitabile aggravio lavorativo determinato dall'entrata in vigore della riforma del giudice unico,
9/6201/176. Migliori.
considerato che gli uffici giudiziari della città di Campobasso sono interessati da una mole di procedimenti pendenti difficilmente smaltibile in tempi brevi;
rilevata l'esigenza di dotare i predetti uffici di strutture e personale sufficienti a fronteggiare adeguatamente l'inevitabile aggravio lavorativo determinato dall'entrata in vigore della riforma del giudice unico,
9/6201/177. Mitolo.
considerato che gli uffici giudiziari della città di Messina sono interessati da una mole di procedimenti pendenti difficilmente smaltibile in tempi brevi;
rilevata l'esigenza di dotare i predetti uffici di strutture e personale sufficienti a fronteggiare adeguatamente l'inevitabile aggravio lavorativo determinato dall'entrata in vigore della riforma del giudice unico,
9/6201/178. Morselli.
considerato che gli uffici giudiziari della città di Perugia sono interessati da una mole di procedimenti pendenti difficilmente smaltibile in tempi brevi;
rilevata l'esigenza di dotare i predetti uffici di strutture e personale sufficienti a fronteggiare adeguatamente l'inevitabile aggravio lavorativo determinato dall'entrata in vigore della riforma del giudice unico,
9/6201/179. Mussolini.
considerato che gli uffici giudiziari della città di Reggio Calabria sono interessati da una mole di procedimenti pendenti difficilmente smaltibile in tempi brevi;
rilevata l'esigenza di dotare i predetti uffici di strutture e personale sufficienti a fronteggiare adeguatamente l'inevitabile aggravio lavorativo determinato dall'entrata in vigore della riforma del giudice unico,
9/6201/180. Nania.
considerato che gli uffici giudiziari della città di Trento sono interessati da una mole di procedimenti pendenti difficilmente smaltibile in tempi brevi;
rilevata l'esigenza di dotare i predetti uffici di strutture e personale sufficienti a fronteggiare adeguatamente l'inevitabile aggravio lavorativo determinato dall'entrata in vigore della riforma del giudice unico,
9/6201/181. Napoli.
considerato che gli uffici giudiziari della città di Trieste sono interessati da una mole di procedimenti pendenti difficilmente smaltibile in tempi brevi;
rilevata l'esigenza di dotare i predetti uffici di strutture e personale sufficienti a fronteggiare adeguatamente l'inevitabile aggravio lavorativo determinato dall'entrata in vigore della riforma del giudice unico,
9/6201/182. Neri.
considerato che il rinvio dell'applicazione del decreto legislativo n. 51/98 disposto dall'atto C. n. 6201 deriva oltre che da carenze organizzative ministeriali, anche da insufficienze numeriche e cattiva distribuzione del personale di cancelleria e dei medesimi magistrati,
9/6201/183. Divella.
considerato che l'entrata in vigore della riforma del giudice unico sta determinando seri disagi agli operatori della giustizia a causa soprattutto dell'insufficiente numero di magistrati in organico;
rilevato che il carico di lavoro dei singoli magistrati ha ormai raggiunto livelli insopportabili,
9/6201/184. Alemanno.
rilevato che le norme che determinano l'incompatibilità tra gip e gup comportano l'innegabile necessità di moltiplicare le risorse umane;
considerato che le funzioni di gip e gup richiedono esperienza e professionalità,
9/6201/185. Gagliardi.
in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado;
9/6201/186. Casini.
considerato che, con l'entrata in vigore della riforma del giudice unico, numerose sedi giudiziarie versano in uno stato di evidente difficoltà per l'insufficiente numero di magistrati loro assegnati;
rilevato che in tali sedi il carico di lavoro gravante sui magistrati ha ormai raggiunto livelli immani difficilmente smaltibili,
9/6201/187. Armaroli.
in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni del decreto legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado;
9/6201/188. Berruti.
in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni del decreto legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado,
9/6201/189. Scajola.
considerato che l'entrata in vigore della riforma del giudice unico sta determinando seri disagi agli operatori della giustizia a causa soprattutto delle carenze di organico presenti in numerosi uffici giudiziari,
9/6201/190. Aloi.
considerato che, con l'entrata in vigore della riforma del giudice unico, numerose sedi giudiziarie versano in uno stato di evidente difficoltà per le carenze presenti nell'organico del personale amministrativo;
rilevato che in tali sedi il carico di lavoro gravante sul personale amministrativo ha ormai raggiunto livelli insopportabili,
9/6201/191. Ascierto.
in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni del decreto legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado,
9/6201/192. Palumbo.
in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante
tale processo rischia di causare grave nocumento al personale dell'amministrazione giudiziaria,
9/6201/193. Peretti.
premesso che l'articolo 5 bis del decreto-legge n. 145 del 1999 come modificato dal disegno di legge 6201 prevede che, in deroga alle disposizioni previgenti ed in particolare al secondo comma dell'articolo 48-quater dell'ordinamento giudiziario approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 nelle sezioni distaccate di tribunale aventi sede nelle isole, tranne Sicilia e Sardegna, siano trattate anche le cause concernenti controversie di lavoro e previdenza e assistenza obbligatoria,
che tale situazione aggrava, invece che snellire, l'amministrazione della giustizia nei piccoli centri;
che i criteri di valutazione della sede disagiata ai fini dell'applicazione degli incentivi previsti per i magistrati contemplano unicamente la situazione esistente nella sede centrale dell'ufficio, senza considerare come autonome le relative sezioni distaccate,
9/6201/194. Leone.
premesso che:
la riforma del giudice unico di primo grado costituisce uno dei pilastri, con la depenalizzazione dei reati minori e l'introduzione del giudice di pace, del programma di riforma della giustizia della maggioranza, fatto proprio negli impegni programmatici dell'attuale Dicastero di Grazia e giustizia;
la depenalizzazione dei reati minori ha conseguito un risultato notevolmente inferiore alle aspettative, in quanto la nuova legge si è limitata ad abrogare o a delegare al governo la trasformazione in illeciti amministrativi di un numero di reati estremamente marginale;
la riforma del giudice di pace in materia penale lascia notevoli dubbi sull'efficacia reale del provvedimento e sull'impatto con la situazione reale del Paese;
la riforma del giudice unico in materia penale è rinviata per effetto del presente decreto,
9/6201/195. Previti.
in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni del decreto legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado,
9/6201/196. Valducci.
rilevata la necessità di introdurre tutte le misure utili a garantire la parità di trattamento fra i cittadini, anche al fine di rendere effettiva l'applicazione dell'articolo 3 della nostra Costituzione ed, in particolare, per consentire ai non vedenti l'accesso diretto ai documenti giudiziari in cui si trovano ad essere parte in causa,
9/6201/197. Tosolini.
considerato che per la piena attuazione della riforma del giudice unico è indispensabile l'approvazione del disegno di legge sul rito monocratico (A.S. 3807),
9/6201/198. Bono.
considerata la necessità di conoscere con precisione gli effetti determinati sul sistema giudiziario dall'entrata in vigore della riforma del giudice unico,
9/6201/199. Fino.
in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni del decreto legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado,
9/6201/200. Romani.
considerato la necessità di conoscere con precisione gli effetti determinati sul sistema giudiziario dall'entrata in vigore della riforma del giudice unico,
9/6201/201. Fiori.
considerato che pendono presso gli uffici giudiziari di Napoli un numero impressionante di procedimenti;
rilevata la necessità di conoscere con precisione lo stato di attuazione della riforma del giudice unico presso i predetti uffici,
9/6201/202. Foti.
considerato che il regolare funzionamento degli uffici giudiziari riveste particolare importanza soprattutto nelle zone dove forte è la presenza della criminalità organizzata;
rilevato che l'impatto con la riforma del giudice unico potrebbe determinare disfunzioni dalle quali trarrebbero indubbio beneficio proprio le organizzazioni criminose,
9/6201/203. Del Mastro.
considerata l'importanza della riforma del giudice unico;
rilevata l'opportunità di studiarne lo stato di attuazione e gli effetti sul sistema giudiziario,
9/6201/204. Ozza.
rilevata la necessità di avere dei dati attendibili e completi relativamente agli effetti che la riforma del giudice unico sta determinando sul nostro sistema giudiziario;
considerata altresì l'opportunità di conoscere il gradimento dei cittadini rispetto alla riforma in questione,
9/6201/205. Cola.