Allegato A
Seduta n. 569 del 15/7/1999


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(A.C. 136 - sezione 2)

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Composizione della rappresentanza sindacale unitaria).

1. Salva diversa e più favorevole previsione dei contratti collettivi, la rappresentanza sindacale unitaria di cui all'articolo 1 è composta:
a) nelle unità produttive o amministrative fino a quindici addetti, da un massimo di due componenti;
b) nelle unità produttive o amministrative da sedici a cinquanta addetti, da un massimo di tre componenti;
c) nelle unità produttive o amministrative da cinquantuno a duecento addetti, da un massimo di cinque componenti;
d) nelle unità produttive o amministrative da duecentouno a tremila addetti, dal numero di componenti di cui alla lettera c), cui si aggiunge un componente ogni cento addetti o frazione di cento;
e) nelle unità produttive o amministrative con più di tremila addetti, dal numero di componenti di cui alla lettera d), cui si aggiunge un componente ogni duecento addetti o frazione di duecento.

2. Nell'ambito delle rappresentanze sindacali unitarie, i lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri possono eleggere propri rappresentanti, mediante la presentazione di liste sottoscritte da almeno il 7 per cento degli appartenenti alla categoria, ai quali spettano i diritti e le prerogative di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. È esclusa, per essi, l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, secondo periodo. Qualora il numero dei quadri occupati nell'unità produttiva o amministrativa raggiunga o superi il 2 per cento del totale degli addetti, la composizione della rappresentanza sindacale unitaria deve essere tale da garantire nel proprio ambito almeno un rappresentante della categoria.
3. Per l'elezione dei rappresentanti della categoria di cui al comma 2 si procede all'istituzione di apposito collegio, rispetto al quale esercitano l'elettorato attivo e passivo solo gli appartenenti alla categoria stessa.
4. I dirigenti possono costituire proprie rappresentanze autonome, mediante la presentazione di liste sottoscritte da almeno il 10 per cento degli appartenenti alla categoria. A tali rappresentanze spettano i diritti e le prerogative di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. È esclusa, per essi, l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, secondo periodo.
5. Ai fini del calcolo degli addetti, si tiene conto dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, con contratti di formazione e lavoro e di apprendistato e con contratti a tempo determinato di durata superiore a sei mesi oppure, nel settore agricolo, anche per fasi lavorative significative di durata inferiore, individuate dalla contrattazione collettiva anche aziendale, nonché dei lavoratori a domicilio utilizzati in modo continuativo, dei lavoratori a tempo parziale e dei lavoratori collocati in cassa integrazione.


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6. Le rappresentanze sindacali unitarie possono promuovere forme di coordinamento con le rappresentanze sindacali dei lavoratori inquadrati con contratti di parasubordinazione, che si costituiscano all'interno della medesima unità produttiva o amministrativa.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Composizione della rappresentanza sindacale unitaria).

1. Salva diversa e più favorevole previsione dei contratti collettivi, la rappresentanza sindacale unitaria di cui all'articolo 1 è composta:
a) nelle unità produttive fino a quindici addetti, da un massimo di due componenti;
b) nelle unità produttive da sedici a cinquanta addetti, da un massimo di tre componenti;
c) nelle unità produttive da cinquantuno a duecento addetti, da un massimo di cinque addetti;
d) nelle unità produttive da duecento a tremila addetti, al numero di componenti di cui alla lettera c) si aggiunge un componente ogni cento addetti o frazione di cento;
e) nelle unità produttive con più di trecento addetti, al numero di componenti di cui alla lettera d) si aggiunge un componente ogni duecento addetti o frazione di duecento.

2. Nell'ambito delle rappresentanze sindacali unitarie, i lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri possono eleggere propri rappresentanti, mediante la presentazione di liste sottoscritte da almeno il 7 per cento degli appartenenti alla categoria, alle quali spettano i diritti e le prerogative del titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. È esclusa, per essi, l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, secondo periodo. Qualora i quadri occupati nell'unità produttiva raggiungano o superino il 2 per cento del totale degli addetti, la composizione delle rappresentanze deve essere tale da garantire nel proprio ambito almeno un rappresentante della categoria.
3. Per l'elezione delle rappresentanze delle figure di cui al comma 2, si procede all'istituzione di apposito collegio rispetto al quale esplicano l'elettorato attivo e passivo solo gli appartenenti alla categoria stessa.
4. I dirigenti possono costituire proprie rappresentanze autonome, mediante la presentazione di liste firmate da almeno il 10 per cento degli appartenenti alla categoria, alle quali spettano i diritti e le prerogative del titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. È esclusa per essi, l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, secondo periodo.
5. Ai fini del calcolo dei dipendenti si tiene conto dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, con contratti a tempo determinato di durata superiore a sei mesi oppure, nel settore agricolo, per fasi lavorative non inferiori a 51 giornate negli ultimi 365 giorni, nonché dei lavoratori a domicilio utilizzati in modo continuativo, dei lavoratori a tempo parziale, e dei lavoratori collocati in cassa integrazione.
6. Le rappresentanze sindacali unitarie possono promuovere forme di coordinamento con le rappresentanze sindacali dei lavoratori inquadrati con contratti di parasubordinazione, che si costituiscano all'interno della medesima unità lavorativa.
Testo alternativo del relatore di minoranza on. Alemanno


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Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Modalità delle elezioni).

1. Hanno diritto di partecipare alle elezioni e di esservi candidati tutte le lavoratrici e i lavoratori occupati nell'unità lavorativa.
2. Non possono candidarsi i dipendenti che facciano parte della commissione elettorale o che siano stati indicati quali scrutatori.
3. Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei dipendenti che abbia esercitato effettivamente il diritto di voto.
4. Le elezioni avvengono rigorosamente, a pena di assoluta invalidità, utilizzando schede bianche, uguali per ogni dipendente e prive di qualunque contrassegno, indicazione, simbolo o quant'altro possa consentire l'identificazione o la provenienza.
5. Il voto è libero, personale, segreto; esso viene espresso mediante indicazione sulla scheda di un unico nominativo, prescelto fra i candidati alle elezioni, di cui vengano scritti per esteso nome e cognome. Nei casi di omonimia le generalità del candidato prescelto devono essere precedute dall'indicazione del numero che contrassegna la lista di cui fa parte e, occorrendo, dal numero corrispondente alla sua posizione in lista; in mancanza, il voto sarà considerato nullo.
6. La commissione elettorale fissa le regole per garantire quanto stabilito nel presente articolo, portandole a conoscenza di tutte le lavoratrici ed i lavoratori dell'unità produttiva o ufficio lavorativo, almeno sette giorni prima della scadenza elettorale, secondo le modalità di cui al comma 6 dell'articolo 3.
7. I verbali di svolgimento delle operazioni elettorali, compresi quelli relativi allo scrutinio delle schede votate ed all'indicazione degli eletti, rimangono affissi secondo le modalità di cui al comma 6 dell'articolo 3 per almeno trenta giorni.
8. Le operazioni di voto devono svolgersi in giornata ed in orario lavorativo, in modo che tra l'ora d'inizio ed il termine dell'ultima ora del tempo utile per votare intercorrano esattamente trentasei ore.
9. Scrutinate le schede, ovvero ricevuti il presidente della commissione elettorale i verbali di scrutinio di ogni singolo seggio, la commissione elettorale individua gli eletti a norma dell'articolo 5 e ne proclama l'elezione mediante pubblica dichiarazione, dandone atto a verbale.
10. Il datore di lavoro è tenuto a riconoscere ore di assemblea retribuite, in aggiunta a quelle del monte-ore annuo previsto dall'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostenuto dall'articolo 16 della presente legge, onde consentire lo svolgimento delle elezioni; al presidente ed agli altri componenti la commissione elettorale, nonché agli scrutatori, devono essere riconosciuti nella misura necessaria, appositi permessi retribuiti.
11. La commissione elettorale concorda tempestivamente col datore di lavoro le modalità attuative della disposizione di cui al comma 10. La mancata cooperazione del datore dì lavoro è censurabile ai sensi dell'articolo 22.
4. 7. Malavenda.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Gli accordi interconfederali o i contratti collettivi di cui all'articolo 3, comma 1, applicati nell'unità produttiva di riferimento stabiliscono la composizione della rappresentanze sindacali unitarie. In assenza di disciplina collettiva applicabile il numero dei componenti la rappresentanza sindacale unitaria sarà pari a:
a) tre componenti per- la rappresentanza sindacale unitaria costitulta nelle unità produttive che occupano da sedici a duecento dipendenti;
b) tre componenti ogni trecento o frazione di trecento dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a tremila dipendenti;
c) tre componenti ogni cinquecento dipendenti o frazione di cinquecento dipendenti


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nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b).
* 4. 5. Lombardi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Gli accordi interconfederali o i contratti collettivi di cui all'articolo 3, comma 1, applicati nell'unità produttiva di riferimento stabiliscono la composizione delle rappresentanze sindacali unitarie. In assenza di disciplina collettiva applicabile il numero dei componenti la rappresentanza sindacale unitaria sarà pari a:
a) tre componenti per la rappresentanza sindacale unitaria costitulta nelle unità produttive che occupano da sedici a duecento dipendenti;
b) tre componenti ogni trecento o frazione di trecento dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a tremila dipendenti;
c) tre componenti ogni cinquecento dipendenti o frazione di cinquecento dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b).
*4. 9. Acierno.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Gli accordi interconfederali o i contratti collettivi di cui all'articolo 3, comma 1, applicati nell'unità produttiva di riferimento stabiliscono la composizione delle rappresentanze sindacali unitarie. In assenza di disciplina collettiva applicabile il numero dei componenti la rappresentanza sindacale unitaria sarà pari a:
a) tre componenti per- la rappresentanza sindacale unitaria costitulta nelle unità produttive che occupano da sedici a duecento dipendenti;
b) tre componenti ogni trecento o frazione di trecento dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a tremila dipendenti;
c) tre componenti ogni cinquecento dipendenti o frazione di cinquecento dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b).
*4. 6. Peretti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il numero dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie è stabilito dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi di cui all'articolo 3, comma 1. In assenza di disciplina collettiva applicabile il numero dei componenti la rappresentanza sindacale unitaria sarà pari a:
a) tre componenti per la rappresentanza sindacale unitaria costitulta nelle unità produttive che occupano da sedici a duecento dipendenti;
b) tre componenti ogni trecento o frazione di trecento dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a tremila dipendenti;
c) tre componenti ogni cinquecento dipendenti o frazione di cinquecento dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b).
4. 4. Polizzi, Alemanno.

Subemendamenti all'emendamento della Commissione 4.90.

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
0a) non più di due componenti per la rappresentanza sindacale unitaria nelle unità produttive o amministrative che occupano fino a 15 addetti.
0. 4. 90. 1. Fratta Pasini.


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Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:
a) nelle unità produttive o amministrative fino a quindici addetti, un massimo di due componenti;
b) nelle unità produttive o amministrative da sedici a cinquanta addetti, un massimo di tre componenti;
c) nelle unità produttive o amministrative da cinquantuno a duecento addetti, un massimo di cinque addetti;
d) nelle unità produttive o amministrative da duecentouno a tremila addetti, un numero di componenti di cui alla lettera c), cui si aggiunge un componente ogni cento addetti o frazione di cento;
e) nelle unità produttive o amministrative con più di tremila addetti, il numero di componenti di cui alla lettera d), cui si aggiunge un componente ogni duecento addetti o frazione di duecento.
0. 4. 90. 2. Malavenda.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Fatte salve le condizioni di miglior favore previste dagli accordi o contratti collettivi, il numero dei componenti la rappresentanza sindacale unitaria è pari almeno a:
a) tre componenti per la rappresentanza sindacale unitaria costituita nelle unità produttive che occupano da sedici a duecento dipendenti;
b) tre componenti ogni trecento o frazione di trecento dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a tremila dipendenti;
c) tre componenti ogni cinquecento dipendenti o frazione di cinquecento dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b).
4. 90. La Commissione (Nuova formulazione) .

Al comma 1, all'alinea, dopo la parola: collettivi aggiungere le seguenti:e degli accordi interconfederali.
4. 8. Strambi.

Sopprimere i commi da 2 a 6.
4. 30. Malavenda.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. I lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri possono costituire proprie rappresentanze sindacali unitarie mediante la presentazione di liste firmate da almeno il 10 per cento degli appartenenti alla categoria. A tali rappresentanze spettano i diritti e le prerogative di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni. È esclusa, per essi, l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, secondo periodo.
*4. 25. Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. I lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri possono costituire proprie rappresentanze sindacali unitarie mediante la presentazione di liste firmate da almeno il 10 per cento degli appartenenti alla categoria. A tali rappresentanze spettano i diritti e le prerogative di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni. È esclusa, per essi, l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, secondo periodo.
*4. 60. Tassone, Volontè.

Al comma 2, premettere le seguenti parole: Laddove i contratti collettivi prevedano discipline distinte per i quadri o per particolari figure professionali
4. 12. Cordoni.


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Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: il 7 per cento con le seguenti: il 5 per cento
4. 28. Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: ai quali spettano sino alla fine del periodo
*4. 13. Polizzi, Alemanno.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: ai quali spettano, sino alla fine del periodo
*4. 29. Peretti.

Al comma 2, sostituire il terzo periodo con i seguenti: Nelle unità produttive o amministrative con più di duecento dipendenti, qualora il numero dei quadri raggiunga o superi il due per cento del totale degli addetti, la composizione della rappresentanza sindacale unitaria deve essere tale da garantire nel proprio ambito almeno un rappresentante della categoria. Nelle unità produttive o amministrative con un numero di dipendenti non superiore a duecento, la contrattazione colletiva nazionale può prevedere che della rappresentanza sindacale unitaria faccia parte un rappresentante della categoria dei quadri, anche in deroga al numero massimo di componenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c).
4. 95. La Commissione.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: Qualora il numero dei quadri occupati nell'unità produttiva o amministrativa raggiunga o superi il 2 per cento con le seguenti: Qualora i quadri occupati nell'unità produttiva raggiungano o superino l'1,5 per cento.
4. 32. Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. I quadri, a livello aziendale, su richiesta di almeno il 10 per cento della categoria stessa, possono promuovere un referendum tra gli appartenenti alla categoria per costituire proprie rappresentanze separate ed autonome da quelle del restante personale. Tali rappresentanze potranno essere costituite qualora nel referendum venga raccolto almeno il 51 per cento di voti favorevoli tra i votanti appartenenti alla categoria
4. 37. Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.

Al comma 3, sostituire le parole: dei rappresentanti della categoria con le seguenti: di un numero di rappresentanti proporzionale agli addetti alla categoria.
4. 80. Benvenuto.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. I contratti collettivi provvedono ad estendere le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 alle particolari figure professionali per le quali prevedano una distinta disciplina.
4. 91. La Commissione.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. I quadri a livello aziendale, su richiesta di almeno il 10 per cento della categoria stessa, possono promuovere un referendum tra gli appartenenti alla categoria per costituire proprie rappresentanze separate ed autonome da quelle del restante personale. Tali rappresentanze potranno essere costituite qualora nel referendum venga espresso almeno il 60 per cento di voti favorevoli tra i votanti appartenenti alla categoria. Alle rappresentanze separate ed autonome, eventualmente costituite, spettano i diritti e le prerogative di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni, esclusa, per la loro costituzione,


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l'applicazione della disposizione di cui al precedente articolo 2, comma 3, secondo periodo.
4. 81. Benvenuto.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Comunque i quadri possono costituire proprie rappresentanze aziendali alle quali spettano i diritti e le prerogative del titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300.
4. 39. Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: I dirigenti aggiungere le seguenti: e i quadri.
Conseguentemente, nello stesso periodo, sostituire le parole: alla categoria con le seguenti: alle categorie.
4. 43. Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: I dirigenti aggiungere le seguenti: e i professionisti iscritti agli albi.
*4. 44. Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: I dirigenti aggiungere le seguenti: e i professionisti iscritti agli albi.
*4. 70. Di Capua, Bordon, Piscitello, Orlando, Danieli, Cambursano, Sica, Pozza Tasca, Veltri.

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: I dirigenti aggiungere le seguenti: e i professionisti iscritti agli albi.
*4. 71. Polizzi, Alemanno, Colucci, Pampo.

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: I dirigenti aggiungere le seguenti: e i professionisti iscritti agli albi.
*4. 72. Siniscalchi.

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: I dirigenti aggiungere le seguenti: e i professionisti iscritti agli albi.
*4. 73. Frattini.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: nonché i diritti di cui all'articolo 5 della presente legge.
4. 40. Peretti.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per quanto attiene al settore delle assicurazioni e assimilati la dizione dirigenti deve intendersi riferita all'intero personale direttivo ovvero a dirigenti e funzionari.
4. 82. Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. In relazione alle esigienze di funzionalità della pubblica amministrazione, nelle amministrazioni individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, considerata l'omogeneità delle funzioni esercitate nell'ambito direttivo-dirigenziale, il personale statale destinatario dei rapporti informativi di cui all'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, nonché il personale direttivo che svolge analoghe funzioni in altre pubbliche amministrazioni anche se queste non prevedono nei loro ordinamenti tali sistemi valutativi, partecipa alla costituizione delle rappresentanze autonome di cui al quarto comma.
4. 59. Tassone, Volontè.


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Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Ai fini del calcolo dei dipendenti non si tiene conto dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e di apprendistato, nonché di quelli assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, nonché dei lavoratori a domicilio e dei lavoratori collocati in cassa integrazione straordinaria. I lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario di lavoro svolto. I contratti ed accordi collettivi di cui all'articolo 3 regolano il diritto di elettorato passivo dei lavoratori a tempo determinato.
*4. 41. Peretti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Ai fini del calcolo dei dipendenti non si tiene conto dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e di apprendistato, nonché di quelli assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, nonché dei lavoratori a domicilio e dei lavoratori collocati in cassa integrazione straordinaria. I lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario di lavoro svolto. I contratti ed accordi collettivi di cui all'articolo 3 regolano il diritto di elettorato passivo dei lavoratori a tempo determinato.
*4. 65. Prestigiacomo.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Ai fini del calcolo dei dipendenti non si tiene conto dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e di apprendistato, nonché di quelli assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, nonché dei lavoratori a domicilio e dei lavoratori collocati in cassa integrazione straordinaria. I lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario di lavoro svolto. I contratti ed accordi collettivi di cui all'articolo 3 regolano il diritto di elettorato passivo dei lavoratori a tempo determinato.
*4. 17. Polizzi, Alemanno.

Al comma 5, sostituire le parole: di durata inferiore, individuate dalla contrattazione anche aziendale con le seguenti: non inferiori a cinquantuno giornate negli ultimi trecentosessantacinque giorni.
4. 16. Alemanno, Polizzi.

Sopprimere il comma 6.
*4. 56. Peretti.

Sopprimere il comma 6.
*4. 1. Acierno.

Sopprimere il comma 6.
* 4. 57. Prestigiacomo.

Sopprimere il comma 6.
* 4. 58. Lombardi.

Sopprimere il comma 6.
* 4. 18. Polizzi, Alemanno.