(Sezione 5 - Modalità di esercizio della azione penale)
E) Interrogazione:
TARADASH. - Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che:
alla fine del 1994, una casalinga di Torino ha presentato una querela alla procura presso la pretura, denunciando per lesioni l'ex marito;
lo scorso marzo, all'istanza con la quale il legale della donna aveva sollecitato l'interrogatorio dell'indagato e la fissazione della data di inizio del processo, il pubblico ministero ha replicato che «allo stato non si procede ulteriormente, non rientrando il fascicolo nel novero di quelli indicati come prioritari dal procuratore», ricordando anche che, nel corso degli anni, le parti avevano anche cercato di trovare un accordo, ma senza esito;
il legale della donna, l'avvocato Perga, ha considerato che l'indagine è destinata a chiudersi dal momento che, tra breve, il reato contestato si estinguerà per prescrizione;
l'articolo 112 della Costituzione dispone il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale;
l'articolo 50 del codice di procedura penale statuisce che il pubblico ministero esercita l'azione penale quando non sussistano i presupposti per la richiesta di archiviazione e che l'esercizio dell'azione penale può essere sospeso o interrotto solo nei casi espressamente previsti dalla legge, mentre l'articolo 405 del codice di procedura penale stabilisce che il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale;
l'articolo 412 del codice di procedura penale dispone che, ove il pubblico ministero non eserciti l'azione penale o non richieda l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge, il procuratore generale presso la corte d'appello dispone con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari;
la Corte costituzionale, con sentenza n. 22 del 1959, ha ritenuto che l'obbligatorietà dell'azione penale comporta l'esclusione di qualsiasi discrezionalità in ordine all'opportunità o meno del promovimento dell'azione;
il procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Torino, il 16 novembre 1990, ha emanato una circolare finalizzata alla determinazione dei criteri di priorità nella conduzione delle indagini preliminari in ordine a notizie di reato, criteri che, secondo il dottor Vladimiro Zagrebelsky, «devono essere individuati sulla base di considerazioni che trovino base nell'ordinamento vigente e nella complessiva ragionevolezza su cui lo stesso ordinamento si fonda (articolo 3 della Costituzione)»;
nella medesima circolare il magistrato specifica, quanto alla scelta della priorità tra fattispecie di reato diverse, vari indici che vengono individuati nella gravità della pena edittale, nella rilevanza degli interessi tutelati dalla norma incriminatrice, indice che trova i suoi riferimenti normativi nella Costituzione, e in particolar modo nella menzione fatta dall'articolo 2 ai diritti inviolabili dell'uomo, e nel sistema delle leggi penali;
in riferimento alla Costituzione, Zagrebelsky evidenzia «l'organizzazione dell'ufficio verrà disegnata in modo tale da promuovere la tempestiva e adeguata trattazione delle notizie di reato concernenti la lesione di interessi facenti capo a categorie per varie ragioni deboli, come sono gli anziani, i bambini, le donne, dentro e fuori della famiglia» e che «dai principi costituzionali di solidarietà e di eguaglianza (articoli 2 e 3 della Costituzione) si trae l'esigenza di offrire una speciale tutela a coloro che, per una ragione o per l'altra, sono particolarmente deboli» -:
se non ritenga necessario intervenire al fine di verificare se sia conforme ai
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principi costituzionali, in primo luogo, ed alla normativa ordinaria che l'azione e l'organizzazione degli uffici di una procura siano regolate da disposizioni interne, risalenti al 1990, che tali principi e tale normativa interpretano;
se non ritenga opportuno adottare ogni iniziativa necessaria per verificare la correttezza e la legittimità dell'azione svolta dal pubblico ministero in riferimento alla vicenda della donna indicata nelle premesse, considerando oltretutto che, trattandosi di un reato consumato contro una donna, la motivazione con la quale il pubblico ministero ha ritenuto la relativa questione non prioritaria non appare conforme con i criteri indicati nella circolare del 1990;
se, considerando la sostanziale inapplicabilità del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale dovuta alla riconosciuta «impossibilità di tempestivamente esaurire la trattazione di tutte le notizie di reato» (circolare Zagrebelsky, pagina 3) che pervengono agli uffici, non ritenga che, potesse essere opportuno individuare un soggetto costituzionale (Parlamento, Governo o procuratori eletti dal popolo), le cui scelte siano sottoposte ad un controllo democratico, cui rimettere il compito di determinare i criteri per la individuazione delle priorità. (3-02825)
(15 settembre 1998).