1. Il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, recante disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania ed a Hebron, nonché autorizzazione all'invio di un ulteriore contingente di militari dislocati in Macedonia per le operazioni di pace nel Kosovo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
1. I termini previsti dagli articoli 3-bis, commi 1 e 2, 3-quater, comma 1, 3-quinquies, comma 1, e 3-sexies, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, relativi alla partecipazione di personale militare alle missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e ad Hebron, sono prorogati fino al 30 settembre 1999.
1. Per le finalità previste nella risoluzione ONU n. 1244 del 10 giugno 1999, è autorizzata, a decorrere dal 15 giugno 1999 e fino al 30 settembre 1999, la partecipazione di un ulteriore contingente di 2.650 militari alle operazioni in Kosovo ed in Macedonia di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110.
per tutta la durata del periodo. Si applicano in materia di trattamento assicurativo le disposizioni previste dalla legge 18 maggio 1982, n. 301; allo stesso personale, si applicano, altresì, le disposizioni recate dall'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 6, del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77.
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 57.000 milioni, si provvede quanto a lire 55.000 milioni ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; quanto a lire 2.000 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
1. Allo scopo di uniformare il trattamento economico di missione corrisposto al personale militare italiano impiegato per medesime finalità umanitarie e di pace, ma con trattamenti economici diversi, in Paesi contigui della stessa area balcanica e con possibilità d'impiego indistintamente in uno dei Paesi, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad aggiornare le diarie di missione all'estero, previste dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 27 agosto 1998, relative ai Paesi della ex Jugoslavia ed all'Albania, equiparandole a quelle stabilite per la Bosnia Herzegovina e per la Repubblica federale jugoslava.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Restano ferme le disposizioni previste dagli articoli 3-bis, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies e 3-septies del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77.
2. Al personale di cui al comma 1 è attribuito, in aggiunta allo stipendio ovvero alla paga e ad altri assegni a carattere fisso e continuativo, con decorrenza dalla data di entrata nei territori o nelle acque territoriali della «ex» Jugoslavia e fino alla data di uscita dagli stessi, e comunque non oltre il 30 settembre 1999, il trattamento di missione all'estero previsto dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, con corresponsione dell'indennità di missione ridotta all'80 per cento
3. Per le finalità e nei limiti temporali stabiliti dal comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, in deroga alle disposizioni della legge di contabilità generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, senza limiti di spesa, entro un limite complessivo di lire 20.000 milioni, in relazione alle esigenze di costruzione di un aeroporto semipreparato e relativi apparati di comunicazioni, per le attività aeree del settore di competenza italiano.
4. Per la prosecuzione, fino al 30 settembre 1999, degli interventi per l'accoglienza dei profughi del Kosovo nelle strutture predisposte in Albania, a cura della missione «Arcobaleno», nonché nei centri di assistenza e di accoglienza in Italia, per l'attività della missione interforze in Albania e per la ricostituzione delle scorte ed il reintegro dei mezzi e dei materiali utilizzati dalla Protezione civile, è autorizzata un'ulteriore spesa pari a lire 70 miliardi.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, con esclusione del comma 4, valutato in lire 90.000 milioni, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 4, pari a 70 miliardi di lire, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.