EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 11.
Al comma 1, sostituire le parole da: , il numero sino alla fine del comma con le seguenti: e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esserci la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il sindaco e il presidente della provincia«.
11. 31. La Commissione.
Al comma 2, sostituire il capoverso con il seguente.
«1-bis. I consigli sono dotati di autonomia funzionale ed organizzativa. Con norme regolamentari i comuni e le province fissano le modalità attraverso le quali fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie, potendo altresì prevedere per i comuni sopra i 15.000 abitanti e per le province strutture apposite per il funzionamento dei consigli. Con il regolamento di cui al comma 1 i consigli disciplinano la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti».
Conseguentemente, all'articolo 18, sopprimere il comma 3.
11. 6. Massa.
Al comma 2, capoverso, sopprimere il secondo periodo.
11. 5. Nardini.
Al comma 3, capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: tra gli altri.
11. 8. Nardini.
Al comma 3, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo stesso disciplina l'eventuale costituzione di un ufficio di presidenza.
11. 9. Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 32, comma 2, legge 18 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'articolo 4,
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comma 2, legge 18 novembre 1998, n. 415, dopo la parola: «urbanistici» sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione dei piani attuativi».
11. 15. Massa, Valducci.
Al comma 7, capoverso, sostituire le parole da: di assessori sino alla fine del capoverso con le seguenti: pari di assessori, stabilito dagli statuti. Il consiglio di presidenza delle circoscrizioni di comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti è composto, fino alla loro costituzione in comuni urbani, dal presidente che lo presiede e da 4 o 6 consiglieri«.
11. 10. Manzione.
Al comma 7, al capoverso, sostituire le parole da: che comunque sino alla fine del capoverso con le seguenti: che non può essere superiore ad un quarto, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali. Nei piccoli comuni gli statuti possono prevedere il numero di quattro assessori in deroga al limite del quarto ma nel rispetto del limite massimo di un terzo.
11. 3. Garra.
Al comma 7, capoverso, sostituire le parole da: che comunque sino alla fine del capoverso con le seguenti: che non deve essere superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tal fine il sindaco e il presidente della provincia e comunque non superiore a sedici unità.
11. 32. La Commissione.
Al comma 7, al capoverso, sostituire le parole da: che comunque sino alla fine del capoverso con le seguenti: che comunque non può essere superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; a 6 nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 100.000 abitanti; a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; a 12 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; a 14 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e a 16 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti; a 6 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; a 8 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; a 10 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; a 12 per quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri.
Conseguentemente, sopprimere il comma 8.
11. 25. Nardini
Al comma 7, capoverso, sostituire le parole: un terzo con le seguenti: un quarto.
11. 11. Tassone, Volontè.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 34, comma 2, della legge 18 giugno 1990, n. 142, come modificato dalla legge 25 marzo 1993, n. 81, le parole da: «unitamente» fino alla fine del comma sono soppresse.
11. 36. La Commissione.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Il comma 3 dell'articolo 34 della legge 18 giugno 1990, n. 142 è abrogato.
11. 35. La Commissione.
Al comma 9, sostituire il capoverso con il seguente:
2-bis. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia,
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sentita la giunta, presenta al consiglio stesso le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Lo statuto disciplina altresì i modi della partecipazione del consiglio alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica della attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori.
11. 33. (Nuova formulazione) La Commissione.
Al comma 9, sostituire il capoverso con il seguente:
2-bis. Entro sessanta giorni dalla prima seduta del consiglio, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la giunta, presenta al consiglio stesso le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, tenendo conto delle azioni e dei progetti relativi alle politiche di pari opportunità. Lo statuto ed il regolamento disciplinano i modi della partecipazione del consiglio alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica della attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori.
11. 17. Nardini.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. I comuni devono provvedere entro sei mesi ad adeguare le norme statutarie alle disposizioni della presente legge.
11. 18. Volontè, Tassone.
Sopprimere il comma 10.
11. 19. Nardini.
Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'attività di panificazione autorizzata ai sensi della legge 31 luglio 1956, n. 1002, si applicano gli articoli 11, numero 4), 12 e 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
11. 30. (Nuova formulazione) La Commissione.
Sopprimere il comma 12.
11. 20. Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.
Sostituire il comma 12 con il seguente:
12. Il distintivo del presidente della provincia è stabilito dallo statuto.
11. 21. Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.
Sostituire il comma 12 con il seguente:
12. Al comma 7 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, è aggiunto il seguente periodo: «Distintivo del presidente della provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria provincia da portare a tracolla».
11. 34. La Commissione.
Sopprimere il comma 15.
11. 22. Nardini.
Aggiungere in fine, il seguente comma:
15-bis. All'articolo 38 (Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale), comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono soppresse le parole: «previa comunicazione al prefetto».
11. 23. Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Trasferimento di competenze dal prefetto al sindaco).
1. Sono trasferite al sindaco le competenze del prefetto in materia di autorizzazione
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a poter vendere nei pubblici esercizi bevande alcoliche, di cui all'articolo 89 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
11. 01. Stucchi.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Trasferimento di competenze dal prefetto al sindaco).
1. Sono trasferite al sindaco le competenze del prefetto in materia di autorizzazione al trasferimento, cambiamento di specie o ampliamenti e trasformazione di locali di un esercizio pubblico addetto alla vendita di alcolici; l'autorizzazione per l'anticipazione o la protrazione degli orari stabiliti per gli esercizi pubblici, di cui agli articoli 167 e 172 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 - Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza.
11. 02. Stucchi.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Trasferimento di competenze dal prefetto al sindaco).
1. Sono trasferite al sindaco le competenze del prefetto per l'approvazione del progetto per la costruzione o rinnovazione di un teatro o locale di pubblico spettacolo, di cui all'articolo 143 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 - Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
11. 04. Stucchi.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Trasferimento di competenze dal prefetto al sindaco).
1. Sono trasferite al sindaco le competenze del prefetto per l'autorizzazione all'impianto ed uso di ascensori, di cui all'articolo 60, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
11. 05. Stucchi.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Trasferimento di competenze dal prefetto al sindaco).
1. Sono trasferite al sindaco le competenze del prefetto per la determinazione delle forze di pubblica sicurezza a disposizione del municipio per l'esecuzione dei provvedimenti straordinari relativi all'igie- ne, all'edilizia ed alla polizia locale, di cui all'articolo 20, del regio decreto 31 agosto 1907, n. 690 - Testo unico delle legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
11. 08. Stucchi.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Trasferimento di competenze dal prefetto al sindaco).
1. Sono trasferite al sindaco le competenze del prefetto per la verifica metrica degli strumenti per pesare, di cui agli articoli 19 e 33 del regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 - Testo unico delle leggi sui pesi e le misure nel Regno d'Italia del 20 luglio 1890, n. 6991.
11. 015. Stucchi.
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Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Trasferimento di competenze dal prefetto al sindaco).
1. Sono trasferite al sindaco le competenze del prefetto in materia di istruttoria per il ripristino del cognome nella forma originaria, di cui all'articolo 2, della legge 28 marzo 1991, n. 114 - Norme per il ripristino dei nomi e dei cognomi modificati durante il regime fascista nei territori annessi all'Italia con leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778.
11. 054. Fontan, Cavaliere, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Trasferimento di competenze dal prefetto al presidente della provincia).
1. Sono trasferite al presidente della provincia le competenze del prefetto in materia di partecipazione e la presidenza della commissione consultiva relativamente alla graduazione degli sfratti, di cui all'articolo 4 del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative).
11. 026. Stucchi.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Trasferimento di competenze dal prefetto al presidente della provincia).
1. Sono trasferite al presidente della provincia le competenze del prefetto in materia di la vigilanza sull'esecuzione degli accordi di programma, di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali).
11. 027. Stucchi.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Trasferimento di competenze dal prefetto al presidente della provincia).
1. Sono trasferite al presidente della provincia le competenze del prefetto in materia di vigilanza sull'attività del comitato provinciale della pubblica amministrazione, sentiti i sindaci interessati, di cui all'articolo 17 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa).
11. 028. Stucchi.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Trasferimento di competenze dal prefetto al presidente della provincia).
1. Sono trasferite al presidente della provincia la competenze del prefetto in materia di predisposizione del piano di emergenza per gli incidenti derivanti da attività industriali e l'erogazione delle sanzioni, di cui agli articoli 17 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 (Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183).
11. 036. Stucchi.
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Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Trasferimento di competenze dal prefetto al presidente della provincia).
1. Sono trasferite al presidente della provincia la competenze del prefetto in materia di istruttoria ed omologazione della domanda per la costituzione di consorzi per la costruzione o conservazione di ripari o argini, l'approvazione dei bilanci dei consorzi se lo Stato o la provincia concorrono alle spese, la compilazione dell'elenco generale dei soggetti che devono fare parte del consorzio ed omologazione dello schema di statuto del consorzio stesso, l'omologazione dei progetti per la modificazione di argini e per la costruzione e modificazione di opere che possano direttamente o indirettamente influire sul regime dei corsi d'acqua, la decisione sulle questioni tecniche relative all'esecuzione di queste opere, la prescrizione delle condizioni per la conservazione di argini pubblici concessi a privati, opere eseguibili solamente con permesso speciale, di cui agli articoli 21, 29, 38, 57, 58, 59 e 97 del Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 - Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie.
11. 039. Stucchi.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Trasferimento di competenze dal prefetto al presidente della provincia).
1. Sono trasferite al presidente della provincia la competenze del prefetto in materia di rilascio della licenza di attingimento dell'acqua di cui, all'articolo 43, del Regio Decreto 14 agosto 1920, n. 1285 (Regolamento per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche).
11. 040. Stucchi.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Trasferimento di competenze dal prefetto al sindaco).
1. Sono trasferite al sindaco le competenze del prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66 (Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - protezione civile).
11. 044. Stucchi.
(Testo così modificato nel corso della seduta).
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Il consigliere come parte avversa all'ente di appartenenza).
1. All'articolo 3, comma 4, della legge 23 aprile 1981, n. 154, sono soppresse le parole: «civile od».
2. All'articolo 7, della legge 23 aprile 1981, n. 154, dopo il comma 8, aggiungere il seguente: «8-bis. Qualora il consigliere, nel momento di assumere la carica o successivamente, diventi parte avversa contro l'ente di appartenenza anche per motivi legati alla sua attività professionale, l'ufficio competente avvisa il presidente o il sindaco che sono tenuti a darne semplice comunicazione verbale al consiglio nella prima riunione utile dello stesso. Il consigliere deve astenersi dal partecipare a votazioni qualora l'argomento lo riguardi e possa rappresentare motivo di conflitto con l'ente medesimo».
11. 067. Fontan, Cavaliere, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.
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Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Tesoreria).
1. Non oltre il 31 dicembre 1998, cessano di avere applicazione, relativamente ai comuni con meno di 5.000 abitanti, le disposizioni in materia di tesoreria unica, di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni.
11. 068. Fontan, Cavaliere, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Delega al Governo in materia di tesoreria).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, un decreto legislativo volto a disciplinare, con decorrenza 31 dicembre 1998, il sistema di tesoreria unica previsto per gli enti ed organismi pubblici dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720.
2. Ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere l'esclusione del regime di tesoreria unica di tutte le entrate proprie degli enti territoriali a decorrere dal 31 dicembre 1998;
b) prevedere a decorrere dal 1o gennaio 1999, l'esclusione di tutte le entrate degli enti locali territoriali in corrispondenza della modifica del sistema dei trasferimenti erariali;
c) provvedere alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della delega conferita.
11. 069. Fontan, Cavaliere, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Revisione economico-finanziaria).
1. L'articolo 57 (Revisione economico-finanziaria) della legge 8 agosto 1990, n. 142, è soppresso.
11. 070. Fontan, Cavaliere, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.