Allegato A
Seduta n. 543 del 27/5/1999


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(Sezione 4 - Elementi per l'accertamento del quorum nel referendum del 18 aprile 1999 e aggiornamento delle liste elettorali)

D)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno, per sapere:
in relazione al referendum abrogativo tenutosi il 18 aprile 1999, come si spieghi la differenza tra il numero degli italiani residenti all'estero risultante nei tabulati della direzione centrale dei servizi elettorali del ministero dell'interno (sigla «M08B0») al 31 dicembre 1998, pari a 2.303.852, e il numero degli italiani residenti all'estero diffuso dal ministero dell'interno al momento della consultazione referendaria del 18 aprile, pari a 2.648 mila;
quante siano le cartoline avviso spedite agli elettori residenti all'estero, ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, che sono tornate indietro ai comuni di iscrizione elettorale a causa dell'errato indirizzo;
se corrisponda al vero, come riferito da alcuni organi di stampa, che tale numero sia dell'ordine di grandezza di 2 milioni;
se corrisponda al vero che non siano stati comunque ritirati 2.357.465 certificati elettorali di cittadini italiani residenti all'estero;
quante siano le cartoline d'avviso tornate indietro per le precedenti consultazioni elettorali politiche e referendarie e quali iniziative siano state assunte per accertare il corretto indirizzo di tali cittadini residenti all'estero ai fini dell'eventuale dichiarazione di irreperibilità e dell'accertamento della conservazione dello status di elettore;
quante cartoline di avviso non siano state spedite nei termini e nei modi stabiliti dalla citata legge n. 40 del 1979 («entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi» e «col mezzo postale più veloce»), come è per esempio accaduto certamente per il comune di Napoli;
quanti siano i cittadini residenti all'estero «ultra-centenari» non cancellati dalle liste elettorali in violazione della prescrizione dell'articolo 4, lettera d) della legge 27 ottobre 1988, n. 470 («Anagrafe e censimento degli italiani all'estero»), come risulta certamente in moltissimi comuni da Spoleto a Rende, da San Severo a L'Aquila, da Milano a San Vito dei Normanni, dove risultano iscritti numerosi nominativi fino a 110 anni di età, per i quali sono state addirittura raccolte notizie certe di decesso;
considerato che ai fini dell'accertamento dello status di cittadino, la legge


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n. 470 del 1988 prevede una «rilevazione dei cittadini italiani all'estero», «contemporaneamente al censimento dei cittadini residenti in Italia» realizzata a cura del «ministero degli affari esteri, con l'assistenza tecnica dell'Istituto centrale di statistica, e avvalendosi della collaborazione del ministero dell'interno» (articolo 8) e considerato che tale censimento degli italiani all'estero mira ad accertare «per le singole persone costituenti la popolazione residente le fondamentali notizie di stato civile ed anagrafico, il comune italiano di ultima residenza e di origine e l'iscrizione nelle liste elettorali» (articolo 10), se tale censimento degli italiani all'estero sia stato effettuato, se siano stati rispettati tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1989) e quali ne siano i risultati;
se si sia proceduto alle conseguenti necessarie rettificazioni e cancellazioni;
considerato, inoltre, che ai fini dell'iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali la disciplina legislativa precedente (legge 22 gennaio 1966, n. 1) prevedeva all'articolo 11 che «i cittadini italiani che vengono cancellati dal registro di popolazione stabile del comune per emigrazione definitiva all'estero restano iscritti nelle liste elettorali del comune per sei anni a decorrere dalla data della cancellazione anagrafica sempreché conservino i requisiti per essere elettori», e considerato che la modifica apportata dalla legge 7 febbraio 1979, n. 40 afferma, all'articolo 4, che «i cittadini italiani già cancellati dal registro della popolazione stabile del comune per emigrazione definitiva all'estero sono iscritti d'ufficio nelle liste elettorali del comune di ultima residenza entro il mese di febbraio dell'anno 1979» e che «l'iscrizione ha luogo secondo le modalità di cui all'articolo 32 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, sulla scorta delle risultanze dei registri, atti e documenti tenuti dal comune e previo accertamento del possesso della capacità elettorale», quanti siano stati i cittadini già cancellati, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 1 del 1966, e poi iscritti nuovamente, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 40 del 1979;
se e quali iniziative siano state assunte dalla pubblica amministrazione per accertare «il possesso della capacità elettorale», che costituisce condizione necessaria per l'inserimento d'ufficio ai sensi del primo comma del citato articolo 4 della legge n. 40 del 1979.
(2-01820)
«Calderisi, Selva, Bicocchi, Gasparri, Masi, Taradash, Urso, Martino, Stagno d'Alcontres, Savarese, Cola, Migliori, Matteoli, Armaroli, Armani, Manzoni, Morselli, Malgieri, Cuscunà, Napoli, Carlesi, Ozza, Storace, Giovanni Pace, Carlo Pace, Colosimo, Pampo, Riccio, Antonio Rizzo, Martini, Foti».
(25 maggio 1999).