Allegato A
Seduta n. 527 del 28/4/1999


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(A.C. 5858 - sezione 11)

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 11.
(Disposizioni in materia di federalismo fiscale).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto il finanziamento delle regioni a statuto ordinario e l'adozione di meccanismi perequativi interregionali, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) abolizione dei vigenti trasferimenti erariali a favore delle regioni a statuto ordinario, ad esclusione di quelli destinati a finanziare interventi nel settore delle calamità naturali, nonchè di quelli a specifica destinazione per i quali sussista un rilevante interesse nazionale; sono in ogni


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caso ricompresi tra i trasferimenti soppressi quelli destinati al finanziamento del trasporto pubblico di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e della spesa sanitaria corrente; quest'ultima è computata al netto delle somme vincolate da accordi internazionali e di quelle destinate al finanziamento delle attività assistenziali degli istituti di ricovero e cura, delle attività degli istituti di ricerca scientifica e sperimentale e delle iniziative previste da leggi nazionali o dal piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo nazionale e internazionale per ricerche e sperimentazioni attinenti alla gestione dei servizi e alle tecnologie e biotecnologie sanitarie, in misura non inferiore alla relativa spesa storica. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 121 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono determinati d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri per il raccordo dell'attività degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con la programmazione regionale, nonché le modalità per il finanziamento delle attività assistenziali;
b) sostituzione dei trasferimenti di cui alla lettera a) e di quelli connessi al con ferimento di funzioni alle regioni di cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, mediante un aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale all'IRPEF fino ad un valore non superiore a 2 punti percentuali, con riduzione delle aliquote erariali in modo tale da mantenere il gettito complessivo dell'IRPEF inalterato; aumento dell'aliquota della compartecipazione all'accisa sulla benzina, la quale non potrà comunque essere superiore a 450 lire al litro; istituzione di una compartecipazione all'IVA, in misura non superiore al 20 per cento del gettito IVA complessivo. Le assegnazioni alle regioni del gettito delle compartecipazioni, al netto di quanto destinato al fondo perequativo di cui alla lettera e) avvengono con riferimento a dati indicativi delle rispettive basi imponibili regionali;
c) determinazione delle esatte misure delle aliquote di cui alla lettera b) in modo tale da assicurare, tenuto conto della regolazione delle quote riversate allo Stato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, la copertura complessiva dei trasferimenti aboliti;
d) previsione di meccanismi perequativi in funzione della capacità fiscale relativa ai principali tributi e compartecipazioni a tributi erariali, nonchè dei fabbisogni sanitari; previsione, inoltre, di un eventuale periodo transitorio, non superiore ad un triennio, nel quale la perequazione possa essere effettuata anche in funzione della spesa storica;
e) previsione di istituire un fondo perequativo nazionale finanziato attingendo alla compartecipazione all'IVA di cui alla lettera b), ed eventualmente destinando a questa finalizzazione anche quota parte dell'aliquota della compartecipazione all'accisa sulla benzina di cui alla medesima lettera b);
f) revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali in funzione delle esigenze di perequazione connesse all'aumento dell'autonomia impositiva e alla capacità fiscale relativa all'ICI e alla compartecipazione all'IRPEF non facoltativa. La perequazione deve basarsi su quote capitarie definite in relazione alle caratteristiche territoriali, demografiche e infrastrutturali, nonché alle situazioni economiche e sociali e può essere effettuata, per un periodo transitorio, anche in funzione dei trasferimenti storici;
g) previsione di un periodo transitorio non superiore al triennio nel quale ciascuna regione è vincolata ad impegnare, per l'erogazione delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, una spesa definita in funzione della quota capitaria stabilita dal piano sanitario nazionale; la rimozione del vincolo è comunque coordinata con l'attivazione del sistema di controllo di cui alla lettera i);
h) estensione dei meccanismi di finanziamento di cui alla lettera b) alla


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copertura degli oneri per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti trasferiti alle regioni, ai sensi del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59, ad esito del procedimento di identificazione delle risorse di cui all'articolo 7 della predetta legge n.59 del 1997, tenuto conto dei criteri definiti nelle lettere precedenti, nonchè dei criteri previsti dall'articolo 48, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n.449, in quanto applicabile;
i) previsione di procedure di monitoraggio e di verifica dell'assistenza sanitaria erogata, in base ad appropriati parametri qualitativi e quantitativi, nonchè di raccolta delle informazioni a tal fine necessarie, anche condizionando al loro rispetto la misura dei trasferimenti perequativi e delle compartecipazioni; razionalizzazione della normativa e delle procedure vigenti in ordine ai fattori generatori della spesa sanitaria, con particolare riguardo alla spesa del personale, al fine di rendere trasparenti le responsabilità delle decisioni di spesa per ciascun livello di governo;
l) previsione di una revisione del trattamento e del regime fiscale attualmente vigente per i contributi di assistenza sanitaria versati ad enti o casse, al fine di riservarli soltanto per i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, come disciplinati dalle disposizioni attuative della legge 30 novembre 1998, n. 419, garantendo al contempo l'invarianza complessiva del gettito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
m) coordinamento della disciplina da emanare con quella attualmente vigente in materia per le regioni a statuto speciale, salvo i profili attribuiti alle fonti previste dagli statuti di autonomia;
n) estensione anche alle regioni della possibilità di partecipare alle attività di accertamento dei tributi erariali, in analogia a quanto già previsto per i comuni dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
o) abolizione della compartecipazione dei comuni e delle province al gettito dell'IRAP di cui all'articolo 27, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e conseguente rideterminazione dei trasferimenti erariali alle regioni, alle province e ai comuni in modo da garantire la neutralità finanziaria per i suddetti enti e la copertura degli oneri di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5. Ai fini della suddetta rideterminazione si fa riferimento alla compartecipazione all'IRAP per l'anno 1998;
p) definizione delle modalità attraverso le quali le regioni e gli enti locali siano coinvolti nella predisposizione dei provvedimenti attuativi della delega di cui al presente comma.

2. L'attuazione del comma 1 non deve comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per i bilanci del complesso delle regioni a statuto ordinario, deve essere coordinata con gli obiettivi di finanza pubblica relativi al patto di stabilità interno di cui alla legge 23 dicembre 1998, n.448, e deve essere coerente con i princìpi e i criteri direttivi di cui alla legge 30 novembre 1998, n.419. Anche al fine del coordinamento con i predetti obiettivi, princìpi e criteri, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della citata legge n.419 del 1998, e nel rispetto delle procedure, dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla medesima legge n.419 del 1998, con uno o più decreti legislativi possono essere emanate disposizioni correttive e integrative.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni, successivamente all'acquisizione degli altri pareri previsti, almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega; le Commissioni parlamentari competenti si esprimono entra trenta giorni dalla data di trasmissione. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dal presente articolo


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e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.
4. All'articolo 17, comma 6, lettera b), del decreto-legge 23 febbraio 1995, n.41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.85, come modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 2 ottobre 1995, n.415, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n.507, le parole: «ad eccezione dei consumi di energia elettrica relativi ad imprese industriali ed alberghiere» sono soppresse.
5. All'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n.332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n.384, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ferme restando le addizionali di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n.511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n.20, e successive modificazioni, per l'energia elettrica consumata dalle imprese di autoproduzione e per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni sono dovute, per ogni kWh di consumo, le seguenti addizionali erariali:
a) lire 7 con potenza impegnata fino a 30 kW;
b) lire 10,5 con potenza impegnata oltre 30 e fino a 3000 kW;
c) lire 4,5 con potenza impegnata oltre 3000 kW»;
b) il comma 2 è abrogato.

6. Al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui al Protocollo sui cambiamenti climatici, adottato a Kyoto il 10 dicembre 1997, l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, consumata dalle imprese di autoproduzione e per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni è esclusa dall'applicazione delle addizionali erariali di cui al comma 5.
7. L'esercizio di impianti da fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 20 kW, anche collegati alla rete, non è soggetto agli obblighi di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, e l'energia consumata, sia autoprodotta che ricevuta in conto scambio, non è sottoposta all'imposta erariale ed alle relative addizionali sull'energia elettrica. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce le condizioni per lo scambio dell'energia elettrica fornita dal distributore all'esercente dell'impianto.
8. Nel testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, all'articolo 52, comma 3, lettera a), le parole: «e sempreché non cedano l'energia elettrica prodotta alla rete pubblica» sono soppresse.
9. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n.511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n.20, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«2. Per ogni kWh di consumo di energia elettrica è istituita una addizionale nelle seguenti misure:
a) lire 36 in favore dei comuni per qualsiasi uso nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case, e con esclusione delle forniture, con potenza impegnata fino a 3 kW, effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti limitatamente ai primi due scaglioni mensili di consumo quali risultano fissati nelle tariffe vigenti;
b) lire 39,5 in favore dei comuni, per qualsiasi uso nelle seconde case;
c) lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh. Le province devono deliberare la misura dell'addizionale entro i termini di


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approvazione del bilancio di previsione e notificare entro dieci giorni dalla data di esecutività copia autentica della deliberazione all'ente che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza».

10. Nel comma 7 dell'articolo 17 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n.41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.85, le parole: «affluiscono ad appositi capitoli dell'entrata del bilancio statale e restano acquisite all'erario» sono sostituite dalle seguenti: «sono versate direttamente ai comuni».
11. I trasferimenti alle province sono decurtati in misura pari al maggior gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota di 18 lire per kWh dell'addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica. Nel caso in cui la capienza dei trasferimenti fosse insufficiente al recupero dell'intero ammontare dell'anzidetto maggior gettito, si provvede mediante una riduzione dell'ammontare di devoluzione dovuta dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. I trasferimenti ai comuni sono decurtati in misura pari alla somma del maggior gettito derivante dall'applicazione delle aliquote di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n.511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n.20, come sostituito dal comma 9 del presente articolo, e delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 10 del presente articolo, diminuita del mancato gettito derivante dall'abolizione dell'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica nei luoghi diversi dalle abitazioni.12. Le operazioni di conferimento d'azienda o di rami d'azienda poste in essere in esecuzione della normativa nazionale di recepimento della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, e ogni altra operazione della medesima natura concernente il riassetto del settore elettrico nazionale prevista da tale normativa, non si considerano atti di alienazione ai fini dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili e si applicano ad esse le disposizioni dell'articolo 3, secondo comma, secondo periodo, e dell'articolo 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.643, e successive modificazioni.
13. Al comma 149, lettera d), dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.662, il numero 3) è abrogato.
14. Le disposizioni di cui ai commi 5, 9, 10 e 11 si applicano a partire dal 1o gennaio 2000.
15. Fino al 31 dicembre 1999, all'energia elettrica consumata dalle imprese di autoproduzione si applicano, per ogni kWh di consumo, le seguenti addizionali erariali:
a) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza impegnata fino a 30 kW: 7 lire;
b) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza impegnata oltre 30 kW e fino a 3000kW: 10,5 lire;
c) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza impegnata oltre 3000 kW: 4 lire.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTO ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 11.

Sopprimerlo.
* 11. 79. Cè, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Sopprimerlo.
* 11. 51. Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Sopprimerlo.
* 11. 17. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.


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Sopprimere il comma 1.
11. 11. Giordano, Bonato.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole da: è delegato fino a: legislativi aventi con le seguenti: è impegnato a presentare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un disegno di legge avente
11. 10. Giordano, Bonato.

Al comma 1, all'alinea, sopprimere le parole: e l'adozione di meccanismi perequativi interregionali.
11. 72. Molgora, Ballaman, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo la parola: erariali aggiungere le seguenti: , con esclusione di quelli finalizzati ad interventi sulle isole minori.
11. 19. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: nel settore delle calamità naturali, aggiungere le seguenti: comprese quelle specificatamente relative al settore agricolo.
11. 20. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: nel settore delle calamità naturali, aggiungere le seguenti: e dell'agricoltura.
11. 48. Viale, de Ghislanzoni Cardoli, Molgora.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: nonché di quelli a specifica destinazione per i quali sussista un rilevante interesse nazionale.
11. 49. (11. 80) Molgora, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Cè.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: , rilevante interesse nazionale; aggiungere le seguenti: quest'ultimi devono essere limitati nella quota massima del 3 per cento dell'ammontare dei trasferimenti erariali a favore delle regioni a statuto ordinario;
11. 81. Cè, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: , rilevante interesse nazionale; aggiungere le seguenti: quest'ultimi devono essere limitati nella quota massima dell'1 per cento dell'ammontare dei trasferimenti erariali a favore delle regioni a statuto ordinario;
11. 82. Cè, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: assistenziali sino alla fine del comma con le seguenti:di ricerca scientifica e sperimentale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e delle iniziative previste da leggi nazionali o dal piano sanitario riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo nazionale e internazionale per ricerche e sperimentazioni attinenti la gestione dei servizi e le tecnologie e biotecnologie sanitarie. Il riparto delle somme occorrenti per il finanziamento delle attività di ricerca scientifica e sperimentale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico è determinato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le relative somme sono erogate con modalità analoghe a quelle previste dalla legge 18 maggio 1995, n. 187;
11. 18. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.


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Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire la parola assistenziali con le seguenti: di ricerca.
11. 83. Cè, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: inferiore alla relativa spesa storica con le seguenti: superiore alla relativa spesa storica. Previsione di un fondo speciale specifico per la ricerca da integrare annualmente attraverso la fiscalità generale.
11. 84. Cè, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole da: un aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, sino alla fine della lettera con le seguenti: compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulla benzina.

Conseguentemente al medesimo comma 1, alla lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: e garantire che il complessivo delle compartecipazioni derivi per due quindi dal gettito dell'IVA, per due quinti dal gettito dell'IRPEF e per un quinto dal gettito dell'accisa sulla benzina.
11. 68. Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole da: un aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, fino a: inalterato; con le seguenti: l'istituzione di una compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche in misura non inferiore al 20 per cento del gettito IRPEF complessivo.
11. 67. Roscia, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: fino ad un valore non superiore a 2 punti percentuali, con le seguenti: comunque non inferiore a 1,5 punti percentuali.
11. 57. Giancarlo Giorgetti, Molgora.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole da: fino, a: riduzione, con le seguenti: con corrispondente riduzione.
11. 21. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, dopo la parola: inalterato, aggiungere le seguenti: per tutte le fasce di reddito.
11. 22. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: 450 lire al litro aggiungere le seguenti: , ovvero 500 lire al litro per le regioni a statuto speciale di confine al fine di permettere la riduzione della concorrenzialità delle rivendite di benzine negli Stati confinanti;.
11. 63. Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: non superiore al 20 per cento del gettito IVA complessivo, con le seguenti: non inferiore al 20 per cento del gettito IVA di ogni regione.
11. 58. Giancarlo Giorgetti, Roscia, Molgora.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: gettito IVA complessivo con le seguenti: gettito IVA riscosso nella singola regione.
11. 71. Molgora, Ballaman, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti.


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Al comma 1, lettera b), primo periodo, aggiungere in fine le parole: coregionalizzata in base alla distribuzione regionale del gettito IVA relativo ai consumi finali.
11. 43. Possa, Conte.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: tenuto conto, sino alla fine della lettera con le seguenti: che il complessivo provento delle compartecipazioni sia non inferiore all'ammontare complessivo dei trasferimenti aboliti.
11. 66. Giorgetti Ginacarlo, Molgora.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: complessiva, aggiungere le seguenti: regione per regione.
11. 85. Cè, Giorgetti Giancarlo, Molgora.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: ed una congrua dotazione del fondo perequativo di cui alla lettera e) per l'eliminazione degli squilibri socioeconomici territoriali.
11. 55. Boccia.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis)
attribuzione della quota di compartecipazione all'accisa sulla benzina, di cui alla lettera b), alla regione a statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo. Il versamento e la riscossione del tributo avvengono ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
11. 70. Giancarlo Giorgetti, Formenti.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
11. 86. Cè, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Al comma 1, sostituire le lettere d) ed e) con la seguente:
d) previsione di meccanismi perequativi interregionali, da attivarsi al verificarsi delle seguenti condizioni:
1) insufficienza della capacità fiscale in rapporto al soddisfacimento del fabbisogno medio procapite standardizzato dei servizi sanitari indispensabili, calcolato con appositi parametri;
2) i trasferimenti interregionali dovranno garantire, alle regioni riceventi, al massimo il raggiungimento del 90 per cento della capacità fiscale media nazionale;
3) i trasferimenti non dovranno coprire le mancate entrate derivanti dalla presenza di un'evasione regionale superiore al livello medio di tollerabilità calcolato su base nazionale.
11. 53. Molgora, Frosio Roncalli.

Subemendamento all'emendamento 11. 56 Boccia.

Sostituire le parole: in particolare quelli sanitari ed assistenziali, ad un livello di adeguatezza medio e secondo standard nazionali uniformi con le seguenti: a livelli nazionali essenziali ed uniformi.
0. 11. 56. 1. Soro, Izzo, Boccia.

Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le parole: ciò al fine di consentire a tutte le regioni a statuto ordinario di svolgere le proprie funzioni e di erogare i servizi di loro competenza a livelli essenziali ed uniformi su tutto il territorio nazionale, tenendo conto delle capacità fiscali insufficienti a far conseguire tali condizioni e della esigenza di superare gli squilibri socio-economici territoriali.
11. 56 (Nuova formulazione) . Boccia.


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Al comma 1, lettera d), dopo le parole: fabbisogni sanitari aggiungere le seguenti: e di quelli derivanti dall'insieme dei servizi minimi di trasporto, quali definiti in ambito regionale in conformità al decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422.
11. 24. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: previsione, inoltre, sino alla fine della lettera.
11. 78. (11. 55) Ballaman, Giancarlo Giorgetti, Molgora, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: nel quale sino alla fine della lettera.
11. 25. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 1, lettera d) dopo la parola: nonché, inserire le seguenti: della capacità di recupero dell'evasione fiscale e.
11. 59. Giancarlo Giorgetti, Molgora.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis. previsione di strumenti atti a consentire l'applicazione di leggi, emanate da qualunque regione, o provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dagli accordi internazionali e dalla normativa dell'Unione europea nonché dalle norme ad essi connesse, volte a modificare i criteri di applicazione e controllo, le aliquote e gli importi, nonché le eventuali deducibilità o esenzioni, relativi alle norme statali in materia IVA, IRAP, imposta sul bollo, tasse per concessioni governative, nonché in materia di IRPEF e IRPEG ma senza intervenire in variazione dell'aliquota relativa all'imposta base. Le norme regionali così emanate debbono consentire l'equilibrio del bilancio dello Stato e non possono determinare, nel loro complesso, l'aumento percentuale medio della pressione fiscale in relazione ai redditi prodotti.
11. 26. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis. previsione di strumenti per la possibilità di emanazione di leggi regionali finalizzate a modificare i criteri di applicazione e di controllo, le aliquote e gli importi nonché le eventuali deducibilità o esenzioni, relativi alle norme statali in materia IVA, IRAP, imposta sul bollo, tasse per concessioni governative. Le norme regionali così emanate debbono consentire l'equilibrio del bilancio dello Stato e non possono determinare, nel loro complesso, l'aumento percentuale medio della pressione fiscale in relazione ai redditi prodotti.
11. 27. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis. L'ammontare del finanziamento del trasporto pubblico locale deve essere comprensivo tanto della quota stanziata in bilancio per il funzionamento del Fondo Nazionale Trasporti, istituito dalla legge 10 aprile 1981, n. 151, quanto degli importi straordinari previsti sul medesimo bilancio dello Stato, a partire dal 1990, quale quota aggiuntiva e straordinaria destinata a compensare i disavanzi delle imprese di trasporto pubbliche e private non coperti dagli stanziamenti ordinari.
11. 28. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.


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Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis. previsione di procedure dirette a consentire che la ripartizione del gettito complessivo delle compartecipazioni, di cui alla lettera b), tra le diverse regioni venga effettuata in modo da garantire ad ogni regione il gettito derivante dai tributi effettivamente riscossi nei rispettivi territori.
11. 61. Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Molgora.

Sopprimere la lettera e).
11. 77. Molgora, Ballaman, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) previsione di istituire un fondo sanitario perequativo nazionale finanziato annualmente mediante apposito stanziamento da definirsi in sede di approvazione della legge finanziaria. Prevedere che la ripartizione del suddetto Fondo venga effettuata annualmente dal Ministro della sanità di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
11. 87. Cè, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Alla lettera e) sostituire le parole: attingendo alla compartecipazione all'IVA di cui alla lettera b) con le seguenti: utilizzando il fondo di cui all'articolo 1, considerando il recupero dell'evasione regione per regione.
11. 76. Molgora, Ballaman, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, lettera e) sostituire le parole da: alla compartecipazione all'IVA sino alla fine della lettera, con le seguenti: al fondo di cui all'articolo 1 comma 1 della presente legge generato nelle regioni per cui si richiede l'intervento perequativo.
11. 60. Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sopprimere le lettere g) e h).
11. 29. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: gli eventuali risparmi di spesa sanitaria rimangono attribuiti in ogni caso alla regione che li ha ottenuti.
11. 75. Molgora, Ballaman, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
h-
bis) previsione di analoghe procedure di monitoraggio e di verifica dei servizi di trasporto pubblico locale in base a livelli standard definiti con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e finalizzati alla realizzazione di reti regionali destinate a garantire sistemi di mobilità sociale omogenei sull'intero territorio nazionale.
11. 30. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).
11. 88. Cè, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: garantendo al contempo aggiungere le seguenti: la salvaguardia dei diritti degli iscritti ad enti e casse prima della data di entrata in vigore della presente legge.
11. 100. Fantozzi, Piscitello.


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Al comma 1, sopprimere la lettera m).
11. 31. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole da: con quella sino alla fine della lettera, con le seguenti: in modo tale da raccordare la stessa fra le diverse regioni, senza intervenire in quanto previsto negli statuti speciali delle regioni e delle province autonome.
11. 32. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 1, dopo la lettera o) inserire la seguente:
o-bis)
previa verifica della compatibilità con la normativa comunitaria, facoltà per le regioni a statuto ordinario di confine di ridurre la misura dell'accisa sulle benzine, nei limiti della quota assegnata alle stesse regioni, anche in maniera differenziata per singoli comuni, in ragione della distanza dal confine nazionale. Previsione di misure di compartecipazione regionale all'eventuale aumento del gettito della quota statale dell'accisa sulle benzine accertato nelle regioni per effetto della prevista riduzione della quota regionale.
11. 62 (Nuova formulazione) . Giancarlo Giorgetti, Molgora, Bartolich, Guerra, Michielon, Conte.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
q)
prevedere, anche in attuazione delle norme già vigenti, misure idonee al conseguimento dei seguenti principi e obiettivi:
1) le misure organiche e strutturali corrispondano alle accresciute esigenze conseguenti ai conferimenti operati con i decreti delegati attuativi della legge 17 marzo 1997, n. 59.
2) le Regioni siano coinvolte nel processo di individuazione di conseguenti trasferimenti erariali da sopprimere e sostituire col gettito di compartecipazione di tributi erariali e di predisposizione della disciplina in argomento.
11. 42. Armani, Giovanni Pace, Carlo Pace, Antonio Pepe, Contento, Fino.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

Sopprimere il comma 2.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista
11. 12.
Giordano, Bonato.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: del complesso.
* 11. 89. Cè, Molgora, Ballaman, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: del complesso.
* 11. 33. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: del complesso delle con le seguenti: delle singole.
11. 34. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: statuto ordinario aggiungere le seguenti: né aumenti della pressione fiscale.
11. 35. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle commissioni parlamentari competenti che


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esprimono il loro parere vincolante entro novanta giorni dal ricevimento degli stessi.
11. 13. Giordano, Bonato.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: al Parlamento sino alla fine del periodo con le seguenti: , per l'espressione del parere, alle competenti Commissioni parlamentari ed alla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari e la Conferenza permanente si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

Conseguentemente al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: Commissioni parlamentari competenti aggiungere le seguenti: e della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
11. 65. Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.
11. 8. Manzione, Acierno, Angeloni.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
11. 7. Manzione, Acierno, Angeloni.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.
11. 9. Volontè, Tassone.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Fermi restando i vincoli derivanti dagli accordi internazionali e dalla normativa dell'Unione Europea, nonché dalle norme ad essi connesse, le regioni, nonché le province autonome, possono determinare con propria legge, per i soggetti residenti nella regione o nella provincia autonoma o in una parte di essa, modifiche ai criteri di applicazione e controllo, alle aliquote e agli importi, nonché alle eventuali deducibilità o esenzioni, relativi alle norme statali in materia IVA, IRAP, imposta sul bollo, tasse per concessioni governative, nonché in materia di IRPEF e IRPEG ma senza intervenire in variazione dell'aliquota relativa all'imposta base. Le norme regionali così emanate non debbono determinare, nel loro complesso, l'aumento percentuale medio della pressione fiscale in relazione ai redditi prodotti.
3-ter. Qualora la regione o la provincia autonoma applichi quanto consentito dal precedente comma:
a) se la nuova norma determina una diminuzione del gettito complessivo dei sei tributi di cui al precedente comma nelle casse erariali, i trasferimenti a qualunque titolo nei confronti dell'ente locale sono diminuiti di un importo eguale al minore introito per lo Stato (al netto dell'eventuale quota parte della regione o provincia autonoma);
b) se la nuova norma determina un incremento del gettito complessivo dei sei tributi di cui al precedente comma nelle casse erariali, i trasferimenti nei confronti dell'ente locale sono aumentati di una quota pari al settanta per cento del maggiore introito per lo Stato (al netto dell'eventuale quota parte della regione o provincia autonoma).
3-quater. Qualora i provvedimenti di cui al comma 3-bis siano presi al fine di evitare effetti negativi determinati da concorrenza fiscale di stati esteri, gli effetti di cui al comma 3-ter devono essere valutati tenendo conto di tale concorrenza, e in tal modo calcolati i differenziali di trasferimento fra Stato e Regione (o Provincia Autonoma).
3-quinquies. Con decreto del Ministero del tesoro di concerto con il Ministero delle finanze, d'intesa con la conferenza Stato-Regioni, entro centoventi giorni dall'entrata


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in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni attuative preliminari del presente articolo.
3-sexies. Con decreto del Ministero del tesoro di concerto con il Ministero delle finanze, d'intesa con la Regione e la Provincia Autonoma legiferante ai sensi del comma 3-bis del presente articolo, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore delle leggi emesse ai sensi del comma 3-bis del presente articolo, sono dettate le disposizioni attuative dell'interazione fra la presente legge e la nuova normativa locale emanata.
3-septies. L'eventuale perdita di gettito a carico della regione (o della provincia autonoma) derivante dall'applicazione dalle disposizioni di cui ai precedenti commi, non può essere compensata con ulteriori trasferimenti erariali.
11. 36. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis
. A partire dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 1999, i contribuenti possono scegliere di destinare la quota pari all'8 per mille dell'IRPEF, di cui al secondo comma dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, a favore dei rispettivi comuni di residenza, che la utilizzano senza vincoli di destinazione. Il gettito derivante da tale destinazione non comporta alcuna riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato.
Segue compensazione n. 2 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania
11. 52.
Molgora, Ballaman, Frosio Roncalli, Carlo Pace, Berruti.

Sopprimere i commi da 4 , 5, 6, 7 e 8.

Conseguentemente, all'articolo 4 sopprimere il comma 10.
11. 69. Molgora.

Sopprimere il comma 4.
Segue compensazione del Gruppo Forza Italia
* 11. 37.
Berruti, Conte, Leone, Viale, Tremonti, Armosino, De Luca, Crimi.

Sopprimere il comma 4.
Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale
* 11. 156.
Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 26 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede quanto a lire 6 miliardi mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 5, e per la parte restante mediante utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f) della legge n. 448 del 1998.
11. 90. La Commissione

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 20 kW, con le seguenti: 10 kW.

Conseguentemente,al medesimo comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'onere derivante dalla presente disposizione, pari a lire 2400 milioni annui è coperto con le maggiori entrate di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
11. 5. De Benetti, Scalia.

Al comma 9, capoverso 2, all'alinea, secondo periodo, dopo le parole una addizionale, aggiungere le seguenti: , ad invarianza di spesa a carico dell'utente,
11. 14. Giordano, Bonato.


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Al comma 9, capoverso 2, lettera c) sopprimere il secondo e terzo periodo.
11. 15. Giordano, Bonato.

Al comma 9, lettera c), sopprimere il secondo periodo.
* 11. 44. Repetto.

Al comma 9, lettera c), sopprimere il secondo periodo.
* 11. 41. (11. 47) Conte, Leone, Berruti, De Luca.

Al comma 9, lettera c), sopprimere il secondo periodo.
* 11. 39. Giovanni Pace, Antonio Pepe, Armani, Fino, Carlo Pace, Marengo, Contento.

Sopprimere il comma 11.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione comunista
11. 16.
Giordano, Bonato.

Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.
11. 73. Molgora, Ballaman, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. L'ente liquidatore è tenuto a garantire il diritto agli enti locali interessati di verificare, mediante l'accesso alle relative informazioni, la procedura di accertamento e liquidazione delle addizionali di loro competenza sui consumi di energia elettrica.
11. 50. Giancarlo Giorgetti, Roscia, Molgora.

Sopprimere il comma 15.
Segue compensazione del Gruppo Forza Italia
11. 38.
Berruti, Conte, Leone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

16. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 dell'articolo 3 sono soppresse le parole: e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno;
b) al comma 1 dell'articolo 37 sono soppresse le parole da: nel limite della variazione percentuale, sino alla fine dello stesso comma;
c) agli articoli 12 comma 1, 13 comma 3, 14 commi 1 e 4, 15 commi 2, 4 e 5, le tariffe sono aumentate nella misura del 40 per cento.
11. 45. Manzione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

16. L'articolo 60 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si interpreta nel senso che, relativamente alle esenzioni di cui all'articolo 52, comma 2, stesso decreto, previste per l'imposta di consumo sull'energia elettrica resta ferma la loro non applicabilità alle addizionali comunali, provinciali ed erariali all'imposta di consumo sull'energia elettrica, così come stabilito dall'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, in tema di addizionali comunali e provinciali all'imposta di consumo sull'energia elettrica e dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, in tema di addizionali erariali all'imposta di consumo sull'energia elettrica.
11. 91. La Commissione.


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Sostituire la rubrica con la seguente:

Delega per l'attribuzione alle regioni di quote del gettito dell'Irpef, dell'IVA e dell'accisa sulla benzina.

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge sopprimere le parole: e federalismo fiscale.
11. 54. Molgora, Frosio Roncalli.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Introduzione di misure fiscali con finalità ecologiche).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti all'introduzione di misure fiscali con finalità ecologiche secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) sostegno alle attività di rilevanza strategica per il Paese quali lo sviluppo di tecniche e di tecnologie pulite, la gestione ambientale nell'ambito dei processi produttivi, la tutela dei beni culturali e ambientali, la manutenzione e il recupero dei centri urbani e del territorio;
b) progressivo trasferimento del prelievo fiscale dal lavoro al consumo delle risorse naturali impiegate nei processi produttivi, allo scopo di incentivare la crescita di occupazione;
c) sviluppo delle migliori tecniche disponibili allo scopo di realizzare più elevati livelli di efficienza del sistema produttivo e di ridurre l'incidenza dei costi derivanti dall'acquisto di tali tecniche;
d) incentivazione di fonti energetiche rinnovabili, dell'uso razionale dell'energia e del risparmio energetico, al fine di ridurre e sostituire progressivamente le fonti energetiche tradizionali più inquinanti;
e) riduzione del carico tributario gravante sulle imprese per gli oneri relativi agli investimenti nella ricerca e nello sviluppo di prodotti a basso impatto ambientale.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti.
3. L'attuazione della delega di cui al presente articolo deve assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
11. 02. (Ex 10. 01) De Benetti.

COMPENSAZIONI

Compensazione del Gruppo Forza Italia

All'onere derivante dal presente emendamento si provvede fino a concorrenza per ciascuno degli anni 1999-2000-2001 mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 utilizzando in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutti i Ministeri al netto delle regolazioni debitorie.
n. 1. Conte.

Compensazione del Gruppo Alleanza nazionale

All'onere derivante dal presente emendamento si provvede fino a concorrenza per ciascuno degli anni 1999-2000-2001 mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 utilizzando


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in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutti i Ministeri al netto delle regolazioni debitorie.

Compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

Conseguentemente all'A.C. 5858, all'articolo 6, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: « ; al numero 76) sono soppresse le parole : »estratti o essenze di caffè, di tè e di matè ; al numero 127-novies), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «con esclusione delle prestazioni relative alla »business class«»; sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-ter) e 127-decies);
*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire.
n. 1. Molgora.

Conseguentemente a decorrere dal 1 gennaio 1999 il Ministro delle Finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.
*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire.
n. 2. Molgora.

Conseguentemente, fino alla concorrenza delle minori entrate, sono aumentate in quantità uniforme le aliquote delle accise vigenti di cui alla voce «Oli minerali» dell'allegato 1 al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni.
*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire.
n. 3. Molgora.

Compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista

Il comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è sostituito dal seguente: «194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1o settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991 convertito con modificazioni dalla legge n. 166 del 1o giugno 1991 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1o gennaio 1999, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme il versamento degli stessi in 12 rate bimestrali consecutive di uguale importo la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 1999 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1o gennaio 1997 e il 31 dicembre 1998, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti. Qualora nel corso, della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento.»
n. 1. Giordano, Bonato.

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982 n. 217 e successive modificazioni non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.
n. 2. Giordano, Bonato.

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:
29. A decorrere dal 1 gennaio 1999 viene istituita una tassa sulle emissioni di


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anidride solforosa (S02) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 206.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa è di lire 406.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori è comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.».
n. 3. Giordano, Bonato.

All'articolo 2, comma 2, Tab. A, della legge 23 dicembre 1998, n. 449, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1999) sono apportate le seguenti modificazioni:
Ministero della pubblica istruzione:
1999: - 500.000;
2000: - 500.000;
2001: - 500.000;

Presidenza del Consiglio dei ministri:
1999: - 500.000;
2000: - 500.000;
2001: - 500.000;
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
1999: - 1.000.000;
2000: - 1.000.000;
2001: - 1.000.000.
n. 4. Giordano, Bonato.

Al comma 2, dell'articolo 20, legge 23 dicembre 1998 n. 448, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8 per cento».
n. 5. Giordano, Bonato.

A decorrere dal 1o giugno 1999 l'accisa sul tabacco è aumentata del 6 per cento.
n. 6. Giordano, Bonato.

A decorrere dal 1o giugno 1999 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento
n. 7. Giordano, Bonato.

Al comma 1 dell'articolo 45 legge 23 dicembre 1998 n. 448 le parole da: «con esclusione» fino a: «del 5 per cento», sono sostituite dalle altre: «con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria sono ridotti del 5 per cento. Le spese relative al Ministero della difesa, sono ridotte dell'ottanta per cento.»
n. 8. Giordano, Bonato.

Alla fine dell'articolo in questione, aggiungere il seguente comma:
All'uopo si provvede mediante economie di spesa derivante dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 442.
n. 9. Giordano, Bonato.