EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 2.
Sopprimerlo.
2. 13. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.
Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole da: è delegato fino a: legislativi aventi, con le altre: è impegnato a presentare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un disegno di legge avente
2. 7. Giordano, Bonato.
Al comma 1, all'alinea, dopo la parola: ordinaria, aggiungere le parole: ovvero non assoggettate al regime di contabilità ordinaria, a condizione che i ricavi dichiarati siano non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 o degli studi di settore relativi nonché ai professionisti tutti.
Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale
2. 29. Antonio Pepe, Carlo Pace, Giovanni Pace, Contento, Fino, Armani, Marengo.
Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: con aliquota allineata a quella con le seguenti: alla stessa aliquota
2. 43. Repetto.
Al comma 1 sopprimere la lettera b).
2. 8. Giordano, Bonato.
Al comma 1 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
c) prevedere per i redditi professionali tutti, nonché per quelli delle società di persone o delle imprese individuali non soggette al regime di contabilità ordinaria, disposizioni in linea con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) ove più favorevoli ai contribuenti stessi.
Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale
2. 30. Antonio Pepe, Carlo Pace, Giovanni Pace, Contento, Fino, Armani, Marengo.
Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
c) tassazione separata, con applicazione dell'aliquota relativa al primo scaglione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per le imprese turistiche della regione Puglia a titolo di parziale risarcimento dei danni subiti a seguito delle vicende determinatesi in Albania e in Jugoslavia nel corso degli anni 1998 e 1999, tradottesi in una contrazione dell'attività turistica nella regione Puglia.
Segue compensazione del Gruppo Forza Italia
2. 65 (ex 6. 01). (Nuova formulazione) Leone.
Sopprimere il comma 2.
Segue compensazione del Gruppo Forza Italia
*2. 14. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.
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Sopprimere il comma 2.
Segue compensazione del Gruppo Alleanza nazionale
* 2. 51. Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti.
2. 33. Antonio Pepe, Carlo Pace, Giovanni Pace, Contento, Fino, Armani, Marengo.
Al comma 3, sostituire le parole da: sono trasmessi alla Commissione sino alla fine del comma, con le seguenti: sono trasmessi, per il parere vincolante, alle competenti Commissioni parlamentari.
2. 63. Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman.
Al comma 3 dopo le parole: del parere, aggiungere la seguente: vincolante
2. 9. Giordano, Bonato.
Sopprimere il comma 4.
2. 10. Giordano, Bonato.
Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:
4. La percentuale del 37 per cento di cui all'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1985, n. 917 e successive modificazioni è sostituita con il 27 per cento.
5. Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466 e successive modificazioni è abrogato.
Conseguentemente sopprimere i commi 6, 8, 9, 10, 11 e 12.
2. 39. Armani, Giovanni Pace, Carlo Pace, Antonio Pepe, Contento, Fino, Ballaman.
Al comma 4 sostituire le parole da: all'articolo 3 sino a: n. 662 con le seguenti: al comma 3
2. 31. Antonio Pepe, Carlo Pace, Giovanni Pace, Contento, Fino, Armani, Marengo, Rubino.
Al comma 5 sopprimere la lettera a).
2. 11. Giordano, Bonato, Rubino.
Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: può essere con la seguente: è
2. 54. Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe, Rubino.
Al comma 5, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: tale moltiplicatore dovrà essere ridimensionato anche in maniera differenziata per categorie dimensionali di imprese, in modo tale da assicurare un effettivo utilizzo delle norme da parte del maggior numero possibile di imprese e a tal fine potrà essere previsto per le più piccole e sottocapitalizzate anche il superamento del limite stabilito in rapporto al capitale investito.
2. 15. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale, Rubino.
Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: possibilità di applicare la con le seguenti: applicazione della
Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale
2. 53. Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe, Rubino.
Al comma 5, dopo la lettera b-bis) aggiungere la seguente:
b-ter) applicazione della nuova disciplina alle imprese individuali ed alle società di persone in contabilità semplificata,
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calcolando la remunerazione di cui alla precedente lettera a) al costo dei beni strumentali utilizzati nell'attività.
Segue compensazione del Gruppo Forza Italia
* 2. 16. (2. 47.) Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.
Al comma 5, dopo la lettera b-bis) aggiungere la seguente:
b-ter) applicazione della nuova disciplina alle imprese individuali ed alle società di persone in contabilità semplificata, calcolando la remunerazione di cui alla precedente lettera a) al costo dei beni strumentali utilizzati nell'attività.
Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale
* 2. 23. Giovanni Pace, Contento, Antonio Pepe, Fino, Armani, Carlo Pace, Marengo, Ballaman.
Al comma 5, dopo la lettera b-bis) aggiungere la seguente:
b-ter) applicazione della nuova disciplina alle imprese individuali ed alle società di persone in contabilità semplificata, calcolando la remunerazione di cui alla precedente lettera a) al costo dei beni strumentali utilizzati nell'attività.
* 2. 41. Repetto.
Sopprimere il comma 7.
Conseguentemente all'articolo 29, aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Le risorse derivanti dalla minore spesa sostenuta dallo Stato in conseguenza della rinegoziazione di cui ai commi precedenti, confluiscono nel «fondo nazionale» di cui all'articolo 11, legge 9 dicembre 1998, n. 431.
2. 80. (ex 29. 1.) Pistone, Carazzi, Galdelli.
Sopprimere il comma 7.
* 2. 52. Contento.
Sopprimere il comma 7.
* 2. 48. Carazzi, Pistone.
Subemendamenti all'emendamento 2. 82 della Commissione.
Sostituire le parole da: i dividendi sino a: n. 64 con le seguenti: gli utili di esercizio, le riserve e gli altri fondi già formati con utili fruenti dalla agevolazione di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1 marzo 1986, n. 64 e inclusi quelli.
0. 2. 82. 1. Leone, Conte.
Sostituire le parole da: e al 31 dicembre 1999 sino alla fine del comma con le seguenti: e successivi fino alla scadenza delle agevolazioni di cui sopra, possono essere esclusi dalla formazione del reddito di impresa se determinano la riduzione o l'annullamento delle perdite anche già riportabili.
0. 2. 82. 2. Leone, Conte.
Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. In deroga al disposto di cui all'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, i dividendi percepiti dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, del medesimo testo unico, derivanti dagli utili di esercizio, dalle riserve e dagli altri fondi formati con utili fruenti dell'agevolazione di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1 marzo 1986, n.64, relativi agli esercizi in corso al 31 dicembre 1998 e al 31 dicembre 1999, possono essere esclusi dalla formazione del reddito di impresa se determinano la riduzione o l'annullamento di perdite riportabili ai sensi dell'articolo 102 del medesimo testo unico. La deroga non si
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applica per le imprese cedute e per quelle che hanno subito operazioni sul capitale.
2. 82. La Commissione.
Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. In deroga al disposto di cui all'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e limitatamente ai periodi d'imposta 1999 e 2000, gli utili di esercizio, le riserve e gli altri fondi già formati con utili fruenti dell'agevolazione di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1o marzo 1986, n. 64, rilevano agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 2 dell'articolo 105 del citato testo unico, calcolate nella misura del 58,73 per cento dei predetti utili. La deroga non si applica per le imprese cedute e per quelle che hanno subito operazioni sul capitale.
2. 66. Ballaman, Molgora, Frosio Roncalli.
Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. I dividendi percepiti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente dclla Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, distribuiti dalle società fruenti delle agevolazioni indicate nell'articolo 106 dello stesso testo unico e per i quali é attribuito il credito d'imposta limitato, possono essere esclusi dalla formazione del reddito d'impresa qualora dalla loro imputazione derivi una riduzione od annullamento della perdita riportabile ai sensi dell'articolo 102 del suddetto testo unico.
2. 71. Ballaman, Molgora, Frosio Roncalli.
Al comma 7, premettere le seguenti parole: Per le società indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
2. 70. Ballaman, Molgora, Frosio Roncalli.
Al comma 7, sostituire le parole da: relativi sino a: 1999 con le seguenti: le riserve e gli altri fondi presenti nei bilanci al 31 dicembre 1998 e al 31 dicembre 1999.
Segue compensazione n. 2 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.
2. 74. (0. 2. 67. 1.) Ballaman, Molgora, Frosio Roncalli.
Al comma 7 aggiungere in fine le seguenti parole: comprese quelle anche già riportabili.
Segue compensazione n. 2 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.
2. 67. Ballaman, Molgora, Frosio Roncalli.
Al comma 7 sostituire la parola: relativi con le seguenti: e quelli relativi
Segue compensazione n. 2 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.
2. 68. Ballaman, Molgora, Frosio Roncalli.
Sostituire i commi 8, 9, 10, 11, 12 e 13 con i seguenti:
8. Alle imprese che assumono nuovi dipendenti da impiegare nell'attività produttiva al fine di conseguire una più intensa utilizzazione dei beni materiali strumentali rispetto a quella normale del settore spetta un credito di imposta pari al 25 per cento dei redditi da lavoro dipendente che derivano dall'incremento della base occupazionale, assumendo lavoratori collocati in cassa integrazione o in mobilità, apprendisti o lavoratori assunti con con
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tratto di formazione-lavoro, lavoratori che fruiscono di integrazione salariale se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anzianità, soggetti disoccupati ai sensi dell'articolo 25, comma 5, lettere a) e b), della legge 23 luglio 1996, n. 223, soggetti portatori di handicap individuati dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché fruendo delle prestazioni disciplinate dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.
9. Il credito d'imposta è commisurato ai redditi da lavoro dipendente corrisposti ai soggetti assunti in aggiunta rispetto al numero dei dipendenti esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, e spetta limitatamente ai periodi retributivi in relazione ai quali tale incremento occupazionale si verifica. Ai fini di tale calcolo non concorre la parte di reddito, ragguagliato al periodo di lavoro nell'anno, che eccede i 30 milioni di lire per dipendente. Il credito d'imposta compete per il periodo d'imposta in corso alla data dell'assunzione e per i due periodi successivi. Il credito d'imposta non utilizzato alla data di chiusura del periodo d'imposta in cui è maturato può essere utilizzato in diminuzione dei versamenti di ritenute e dei pagamenti d'imposte dovuti successivamente a tale data. Il credito d'imposta non spetta per le assunzioni di soggetti che sono stati licenziati o posti in cassa integrazione dal precedente datore di lavoro a fine di consentire a chi effettua l'assunzione di fruire del credito d'imposta stesso.
10. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti spetta, in relazione ad ogni settore produttivo, sui compensi erogati ai nuovi assunti per le ore lavorative annue da questi presentate in eccedenza al numero delle ore di normale utilizzo annuo dei beni strumentali di ciascun settore produttivo, da individuare con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11. Il datore di lavoro può conteggiare il credito d'imposta a decremento dei versamenti per imposte, tasse e ritenute d'acconto o d'imposta.
Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale
2. 27. Armani, Giovanni Pace, Carlo Pace, Antonio Pepe, Contento, Fino, Rubino.
Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per il successivo con le seguenti: Per due periodi d'imposta a partire da quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge
2. 28. Armani, Giovanni Pace, Carlo Pace, Pepe, Contento, Fino, Rubino.
Al comma 8, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e a condizione che nel corso dell'esercizio interessato non si sia verificata una riduzione complessiva del numero dei dipendenti occupati.
2. 59. Giancarlo Giorgetti, Roscia.
Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La medesima aliquota agevolata è riservata alla parte del reddito complessivo netto dichiarato, corrispondente all'investimento in risorse umane pari alla variazione in aumento del costo del personale dovuto all'incremento del numero dei dipendenti occupati.
2. 61. Giancarlo Giorgetti, Roscia.
Al comma 9, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: e gli ammortamenti.
2. 58. Molgora, Ballaman, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti.
Al comma 9, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: e gli ammortamenti
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dedotti con le seguenti: e gli ammortamenti relativi ai beni stessi dedotti.
Segue compensazione del Gruppo Forza Italia
2. 17. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.
Al comma 9, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: e gli ammortamenti dedotti con le seguenti: e gli ammortamenti dedotti relativi ai beni oggetto degli investimenti.
Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale
* 2. 25. Giovanni Pace, Antonio Pepe, Carlo Pace, Contento, Fino, Armani, Marengo.
Al comma 9, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: e gli ammortamenti dedotti, con le seguenti: e gli ammortamenti dedotti relativi ai beni oggetto degli investimenti.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Rinnovamento Italiano Popolari d'Europa
* 2. 38. Volontè, Tassone, Rebuffa, Sanza.
Al comma 9 lettera a), primo periodo, dopo le parole: e gli ammortamenti dedotti aggiungere le seguenti: relativi ai beni oggetto dell'investimento.
Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale
2. 34. Antonio Pepe, Carlo Pace, Giovanni Pace, Contento, Fino, Armani, Marengo.
Al comma 9, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole da: tranne sino alla fine della lettera con le seguenti: tranne quelli destinati ad essere utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o adibiti ad uso pubblico, e relativi ai beni immobili diversi dagli impianti, dagli opifici appartenenti alla categoria catastale D/1 e dagli immobili appartenenti alla categoria catastale D/8, utilizzati direttamente dall'impresa.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Rinnovamento Italiano Popolari d'Europa
* 2. 35. Volontè, Tassone, Rebuffa, Sanza.
Al comma 9, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole da: tranne sino alla fine della lettera con le seguenti: tranne quelli destinati ad essere utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o adibiti ad uso pubblico, e relativi ai beni immobili diversi dagli impianti, dagli opifici appartenenti alla categoria catastale D/1 e dagli immobili appartenenti alla categoria catastale D/8, utilizzati direttamente dall'impresa.
Segue compensazione del Gruppo Forza Italia
* 2. 19. Dell'Elce, Conte, Ballaman.
Al comma 9, lettera, a), secondo periodo sostituire le parole: e relativi ai beni immobili diversi dagli impianti con le seguenti: e relativi ai beni immobili, di nuova costruzione o sui quali siano stati effettuati interventi di restauro, di ristrutturazione o di ampliamento, diversi da queli direttamente utilizzati per l'esercizio dell'attività
Conseguentemente aggiungere in fine i seguenti periodi: I termini per avvalersi della regolarizzazione contribuiva di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 28 maggio 1997, n. 140, sono prorogati al 30 settembre 1999. La regolarizzazione, relativa a periodi di contribuzione maturati fino al 30 settembre 1998, può essere effettuata mediante il versamento entro il 30 settembre 1999 di quanto dovuto a titolo di contributi o premi maggiorati, in luogo alle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 6 per cento annuo, nel limite massimo del 25 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti. L'importo complessivamente
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dovuto a titolo di contributi o premi e di sanzioni, qualora risulti superiore a 10 milioni di lire, può essere corrisposto, secondo le modalità degli enti impositori, anche in 40 rate trimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 30 Settembre 1999. L'importo delle rate è maggiorato dell'interesse pari al 5 per cento annuo. Restano confermate, per quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 228, 230 e 232 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Segue compensazione del Gruppo Forza Italia
2. 18. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale, Rubino.
Al comma 9, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: dagli impianti e dagli opifici con le seguenti: da quelli
2. 60. Giancarlo Giorgetti, Roscia.
Al comma 9, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: beni immobili diversi dagli impianti, aggiungere le seguenti: dagli opifici appartenenti alla categoria catastale D/1 e dagli immobili appartenenti alla categoria catastale D/8, utilizzati direttamente dall'impresa.
2. 40. Repetto, Rubino.
Al comma 9, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: alla categoria catastale D/1, con le seguenti: alle categorie catastali D/1, D/2, D/8.
Segue compensazione del Gruppo Forza Italia
2. 20 Berruti, Conte, Leone, Viale, Rubino.
Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
9-bis. In caso di incapienza del reddito complessivo netto di cui al comma 7 del presente articolo, è consentito il riporto dell'eccedenza assoggettabile alla medesima aliquota ridotta nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto.
Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale
* 2. 24. Giovanni Pace, Antonio Pepe, Carlo Pace, Contento, Fino, Armani, Marengo, Rubino.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente comma:
9-bis. In caso di incapienza del reddito complessivo netto di cui al comma 7 del presente articolo, è consentito il riporto dell'eccedenza assoggettabile alla medesima aliquota ridotta nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Rinnovamento Italiano Popolari d'Europa
* 2. 37. Volontè, Tassone, Rebuffa, Sanza, Rubino.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Nel caso di assenza o insufficienza di reddito imponibile, la parte di reddito che, per effetto dell'applicazione della disposizione del comma 6, non fruisce dell'aliquota ridotta di cui al medesimo comma è computata in aumento del reddito assoggettabile all'aliquota ridotta dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto.
Segue compensazione del Gruppo Forza Italia
2. 21. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale, Rubino.
Sopprimere il comma 11.
Conseguentemente, per gli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante utilizzo degli
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stanziamenti previsti nel Fondo speciale di conto corrente previsti per i ministeri dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, del Commercio con l'estero, dell'Ambiente e dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1999 e rimettendo alla legge recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000) la copertura degli oneri per gli anni successivi al 1999.
* 2. 46. Repetto.
Sopprimere il comma 11.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Rinnovamento Italiano Popolari d'Europa
* 2. 36. Volontè, Tassone, Rebuffa, Sanza.
Al comma 11, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e al reddito di lavoro autonomo di cui all'articolo 49 del TUIR.
Conseguentemente: all'articolo 6, comma dopo la lettera c), aggiungere, la seguente:
d) Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:
sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-ter) e 127-decies);
al numero 76) sono soppresse le parole: estratti o essenze di caffé, di té o di maté;
al numero 127-nonies), aggiungere infine le seguenti parole: con esclusione delle prestazioni relative alle business class.
2. 57. Molgora, Ballaman, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti.
Sopprimere il comma 12.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.
2. 49. Molgora, Ballaman, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Le disposizioni contenute all'articolo 30 della legge della legge 27 dicembre 1997, n 449, sono prorogate fino al 30 giugno 1999.
2. 22. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale, Rubino.
Al comma 13, sopprimere il terzo e quarto periodo.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.
2. 12. Giordano, Bonato, Rubino.
Sopprimere il comma 14
2. 81. Governo.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Zone pilota).
1. Al fine di incrementare lo sviluppo economico e sociale e l'occupazione nelle aree depresse, di crisi e di declino industriale, in ogni regione possono essere istituite una o più zone pilota nelle quali è sperimentalmente sospesa, per tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dalla presente legge e per le nuove iniziative imprenditoriali; la normativa statale in nora di collocamento, di durata delle prestazione lavorativa, di retribuzione, di
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cassa integrazione guadagni e di licenziamento, dandosi luogo, in sostituzione di essa ad accordi tra le parti.
2. I redditi delle nuove imprese ubicate nelle zone pilota e delle nuove iniziative di ampliamento, riattivazione, ricostruzione ed ammodernamento di imprese esistenti, possono essere assoggettati, se distintamente contabilizzati dalle imprese che svolgono l'attività produttiva, ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche in misura pari al 5 per cento.
3. Gli utili dichiarati dalle società, dagli enti commerciali e dalle imprese in contabilità ordinaria, direttamente investiti nella costruzione, ampliamento, riattivazione o ammodernamento di impianti industriali nella zona pilota entro il terzo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge non concorrono a formare il reddito per la parte no eccedente il 25 per cento del loro ammontare e comunque fino a concorrenza del costo delle opere e degli impianti.
4. L'imposta regionale sulle attività produttive è, nelle medesime zone, ridotta alla metà nei confronti dei soggetti che vi hanno sede o che vi svolgono attività principale.
5. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutate in 200 miliardi annui a decorrere dall'anno 1999, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanzionamento iscritto nell'unità previsionale di base conto capitale Fondo speciale dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 e gli anni successivi. Il predetto importo è iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti negli anni 1998 e successivi dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 01. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale, Rubino.
COMPENSAZIONI
Compensazione del Gruppo Forza Italia
All'onere derivante dal presente emendamento si provvede fino a concorrenza per ciascuno degli anni 1999-2000-2001 mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 utilizzando in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutti i Ministeri al netto delle regolazioni debitorie.
n. 1. Conte.
Compensazione del Gruppo Alleanza nazionale
All'onere derivante dal presente emendamento si provvede fino a concorrenza per ciascuno degli anni 1999-2000-2001 mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 utilizzando
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in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutti i Ministeri al netto delle regolazioni debitorie.
Compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania
Conseguentemente all'A.C. 5858, all'articolo 6, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: « ; al numero 76) sono soppresse le parole : »estratti o essenze di caffè, di tè e di matè ; al numero 127-novies), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «con esclusione delle prestazioni relative alla »business class«»; sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-ter) e 127-decies);
*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire.
n. 1. Molgora.
Conseguentemente a decorrere dal 1 gennaio 1999 il Ministro delle Finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.
*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire.
n. 2. Molgora.
Conseguentemente, fino alla concorrenza delle minori entrate, sono aumentate in quantità uniforme le aliquote delle accise vigenti di cui alla voce «Oli minerali» dell'allegato 1 al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni.
*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire.
n. 3. Molgora.
Compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista
Il comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è sostituito dal seguente: «194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1o settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991 convertito con modificazioni dalla legge n. 166 del 1o giugno 1991 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1o gennaio 1999, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme il versamento degli stessi in 12 rate bimestrali consecutive di uguale importo la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 1999 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1o gennaio 1997 e il 31 dicembre 1998, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti. Qualora nel corso, della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento».
n.1. Giordano, Bonato.
Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982 n. 217 e successive modificazioni non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.
n. 2. Giordano, Bonato.
Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:
29. A decorrere dal 1o gennaio 1999 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto
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(NOx). La tassa è dovuta nella misura di lire 206.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa è di lire 406.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori è comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.».
n.3. Giordano, Bonato.
All'articolo 2, comma 2, Tab. A, della legge 23 dicembre 1998, n. 449, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1999) sono apportate le seguenti modificazioni:
Ministero della pubblica istruzione:
1999: - 500.000;
2000: - 500.000;
2001: - 500.000;
Presidenza del Consiglio dei ministri:
1999: - 500.000;
2000: - 500.000;
2001: - 500.000;
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
1999: - 1.000.000;
2000: - 1.000.000;
2001: - 1.000.000.
n. 4. Giordano, Bonato.
Al comma 2, dell'articolo 20, legge 23 dicembre 1998 n. 448, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8 per cento».
n. 5. Giordano, Bonato.
A decorrere dal 1o giugno 1999 l'accisa sul tabacco è aumentata del 6 per cento.
n. 6. Giordano, Bonato.
A decorrere dal 1o giugno 1999 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento
n. 7. Giordano, Bonato.
Al comma 1 dell'articolo 45 legge 23 dicembre 1998 n. 448 le parole da: «con esclusione» fino a: «del 5 per cento», sono sostituite dalle altre: «con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria sono ridotti del 5 per cento. Le spese relative al Ministero della difesa, sono ridotte dell'ottanta per cento».
n. 8. Giordano, Bonato.
Alla fine dell'articolo in questione, aggiungere il seguente comma:
All'uopo si provvede mediante economie di spesa derivante dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 442.
n.9. Giordano, Bonato.
Compensazioni del Gruppo Misto - Rinnovamento Italiano Popolari d'Europa
Alla Tabella C ridurre gli stanziamenti di parte corrente del 14 per cento per il 1990, del 13 per cento per gli anni 2000 e 2001.
n. 1. Volontè, Tassone.
Gli stanziamenti iniziali iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio per
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l'anno finanziario 1999 e le relative proiezioni per gli anni 2000 e 2001, relativi alla categoria IV, con esclusione delle spese relative al Ministero della difesa e di quelle aventi natura obbligatori o legislativamente predeterminate, sono ridotti del 10 per cento.
n. 2. Volontè, Tassone.
Alla tabella C,
Presidenza del Consiglio dei ministri:
Legge n. 163 e articolo 30, comma 7 della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994 convertito con modificazioni dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina negli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (15.1.2.2. Fondo unico per lo spettacolo - capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800; 15.2.1.1. Fondo unico per lo spettacolo - capp. 7870, 7871, 7872, 7873, 7874):
1999: - 300.000;
2000: - 300.000;
2001: - 300.000.
Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma Capitale della Repubblica (19.2.1.1. Fondo per Roma Capitale - cap. 7900):
1999: - 100.000;
2000: - 100.000;
2001: - 100.000.
Ministero dell'industria, commercio ed artigianato:
Legge n. 282 del 1991, decreto-legge n. 496 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 61 del 1994 e decreto-legge n. 26 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 95 del 1995: Riforma dell'Enea (3.2.1.13. Ente nazionale energia ed ambiente - cap. 7056):
1999: - 150.000;
2000: - 150.000;
2001: - 150.000.
Ministero della ricerca scientifica e tecnologica:
Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento la programmazione e la politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (4.2.1.1. Ricerca scientifica - cap. 7536):
1999: - 400.000;
2000: - 400.000;
2001: - 400.000.
n. 3. Volontè, Tassone.