...
Sostituire il comma 6 con il seguente:
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
1. Ogni essere umano ha la capacità giuridica fin dal momento del concepimento.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
1. La procreazione medicalmente assistita, il trasferimento di un embrione umano nell'utero di una donna e la conservazione di un embrione sono atti medici; come tali devono rispondere ai requisiti del principio terapeutico, in base al quale l'azione medica deve perseguire esclusivamente il bene dei soggetti sui quali si applica e dunque anche dell'embrione.
quello considerato scientificamente come il più adeguato per assicurare una gravidanza senza il rischio di concepimento plurigemellare. È vietato l'aborto selettivo di gravidanze plurigemellari.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:
1. La procreazione medicalmente assistita, il trasferimento di un embrione umano nell'utero di una donna e la conservazione di un embrione sono atti medici, come tali devono rispondere ai requisiti del principio terapeutico, in base al quale l'azione medica deve perseguire esclusivamente il bene dei soggetti sui quali si applica e dunque anche dell'embrione.
Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:
1. Ai donatori si applica quanto previsto dall'articolo 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584, come modificato dall'articolo 13 della legge 4 maggio 1990, n. 107. I donatori hanno altresì diritto ad un rimborso delle spese sostenute determinato in modo forfettario con il decreto del Ministro della sanità di cui all'articolo 9, comma 5.
Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:
1. Ai soggetti di cui all'articolo 5 non si applicano le disposizioni di cui alla legge 22 maggio 1978, n. 194.
6. È vietata la crioconservazione degli embrioni, eccetto quando le condizioni fisiche della madre non ne consentano, per circostanze improvvise e sopravvenute l'immediato trasferimento in utero. In caso di decesso della donna l'embrione crioconservato è dichiarato adottabile. In caso di decesso dell'uomo l'embrione crioconservato può essere trasferito in utero alla madre ovvero dichiarato adottabile su espressa volontà da parte della stessa. Sono applicate le norme vigenti in materia di adozione, con esclusione dei requisiti soggettivi degli adottanti, che sono fissati dall'articolo 5 della presente legge.
0. 7. 02. 1. Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti.
(Tutela del nascituro).
2. I diritti patrimoniali che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita.
3. La procreazione medicalmente assistita, il trasferimento di un embrione umano nell'utero di una donna e la conservazione di un embrione sono atti medici; come tali devono rispondere ai requisiti del principio terapeutico, in base al quale l'azione medica deve perseguire esclusivamente il bene dei soggetti sui quali si applica e dunque anche dell'embrione.
4. Nei casi di cui alla presente legge non è ammessa l'interruzione di gravidanza ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194, fatta salva l'ipotesi in cui la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna.
5. Ogni embrione deve essere destinato alla nascita. È vietata la produzione di più embrioni di quanti siano trasferibili nelle vie genitali femminili durante un singolo ciclo di trattamento, in modo da escludere l'esistenza di embrioni residui. È vietato il trasferimento nelle vie genitali femminili di un numero superiore di ovociti rispetto a quello considerato scientificamente come il più adeguato per assicurare una gravidanza senza il rischio di concepimento plurigemellare. È vietato l'aborto selettivo di gravidanze plurigemellari.
6. È vietata la crioconservazione degli embrioni, eccetto quando le condizioni fisiche della madre non ne consentano l'immediato trasferimento in utero. In caso di decesso del coniuge di sesso femminile, l'embrione crioconservato è dichiarato adottabile. Sono applicate le norme vigenti in materia di adozione, con esclusione dei requisiti soggettivi degli adottanti, che sono fissati dall'articolo 5 della presente legge.
7. 02. Comino, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.
4. È vietata la crioconservazione degli embrioni, eccetto quando le condizioni fisiche della madre non ne consentano, per circostanze improvvise e sopravvenute l'immediato trasferimento in utero. In caso di decesso della donna l'embrione crioconservato è dichiarato adottabile. In caso di decesso dell'uomo l'embrione crioconservato può essere trasferito in utero alla madre ovvero dichiarato adottabile su espressa volontà da parte della stessa. Sono applicate le norme vigenti in materia di adozione, con esclusione dei requisiti soggettivi degli adottanti, che sono fissati dall'articolo 5 della presente legge.
0. 7. 03. 1. Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti.
(Tutela del nascituro).
2. Nei casi di cui alla presente legge non è ammessa l'interruzione di gravidanza ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194, fatta salva l'ipotesi in cui la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna.
3. Ogni embrione deve essere destinato alla nascita. È vietata la produzione di più embrioni di quanti siano trasferibili nelle vie genitali femminili durante un singolo ciclo di trattamento, in modo da escludere l'esistenza di embrioni residui. È vietato il trasferimento nelle vie genitali femminili di un numero superiore di ovociti rispetto a
4. È vietata la crioconservazione degli embrioni, eccetto quando le condizioni fisiche della madre non ne consentano l'immediato trasferimento in utero. In caso di decesso del coniuge di sesso femminile, l'embrione crioconservato è dichiarato adottabile. Sono applicate le norme vigenti in materia di adozione, con esclusione dei requisiti soggettivi degli adottanti, che sono fissati dall'articolo 5 della presente legge.
7. 03. Comino, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.
4. È vietata la crioconservazione degli embrioni, eccetto quando le condizioni fisiche della madre non ne consentano, per circostanze improvvise e sopravvenute l'immediato trasferimento in utero. In caso di decesso della donna l'embrione crioconservato è dichiarato adottabile. In caso di decesso dell'uomo l'embrione crioconservato può essere trasferito in utero alla madre ovvero dichiarato adottabile su espressa volontà da parte della stessa. Sono applicate le norme vigenti in materia di adozione, con esclusione dei requisiti soggettivi degli adottanti, che sono fissati dall'articolo 5 della presente legge.
0. 9. 03. 1. Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti.
(Tutela dell'embrione).
2. Nei casi di cui alla presente legge non è ammessa l'interruzione di gravidanza ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194, fatta salva l'ipotesi in cui la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna.
3. Ogni embrione deve essere destinato alla nascita. È vietata la produzione di più embrioni di quanti siano trasferibili nelle vie genitali femminili durante un singolo ciclo di trattamento, in modo da escludere l'esistenza di embrioni residui. È vietato il trasferimento nelle vie genitali femminili di un numero superiore di ovociti rispetto a quello considerato scientificamente come il più adeguato per assicurare una gravidanza senza il rischio di concepimento plurigemellare. È vietato l'aborto selettivo di gravidanze plurigemellari.
4. È vietata la crioconservazione degli embrioni, eccetto quando le condizioni fisiche della madre non ne consentano l'immediato trasferimento in utero. In caso di decesso del coniuge di sesso femminile, l'embrione crioconservato è dichiarato adottabile. Sono applicate le norme vigenti in materia di adozione, con esclusione dei requisiti soggettivi degli adottanti, che sono fissati dall'articolo 5 della presente legge.
9. 03. Comino, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.
(Astensione dal lavoro e rimborso spese).
9. 01. Cordoni, Signorino, Mancina, Chiavacci.
9. 04. Pivetti, Bastianoni.