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PRESIDENTE. Passiamo all'interpellanza Volontè 2-01131 (vedi l'allegato A - Interpellanze ed interrogazioni sezione 3).
LUCA VOLONTÈ. Signor Presidente, rinuncio all'illustrazione.
PRESIDENTE. Sta bene.
FAUSTO VIGEVANI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente, con tale strumento di sindacato ispettivo gli interpellanti, premesso che sul quotidiano Il Sole 24 Ore del 14 maggio 1998 è apparso un articolo dal titolo: «Congiunta senza rimpianti», nel quale il direttore centrale degli affari amministrativi del Ministero delle finanze ha dato ampia giustificazione della soppressa facoltà per i coniugi di presentare congiuntamente la dichiarazione dei redditi e di compensare debiti e crediti reciproci, chiedono di conoscere se il ministro delle finanze sia in grado di valutare a tutti gli effetti la portata dell'articolo, nel quale sarebbero contenute considerazioni non rispondenti alla realtà, nonché quali provvedimenti intenda adottare per rimuovere la chiara violazione derivante da provvedimenti legislativi delegati palesemente incostituzionali e da conseguenti illegittimi provvedimenti amministrativi.
della compensazione, che consente ai contribuenti titolari di partita IVA, in modo molto più esteso rispetto al passato, di compensare imposte e contributi a credito risultanti dalle dichiarazioni con le somme a debito derivanti dalle dichiarazioni stesse o dalle dichiarazioni periodiche. Circa l'affermazione secondo cui il decreto legislativo n. 241 del 1997 avrebbe introdotto nel modello 730 la funzione compensativa fra tributi, si rileva che il modello 730 consentiva anche prima dell'emanazione del predetto decreto legislativo la restituzione di eventuali rimborsi spettanti ai lavoratori dipendenti, ai pensionati e ai loro coniugi, che rappresentano il 75 per cento dei soggetti che presentano la dichiarazione congiunta, mediante accredito immediato in busta paga o nel rateo di pensione.
alla fonte a titolo di imposta, che elimina all'origine qualsiasi necessità di richiesta di rimborsi o di presentazione di dichiarazione dei redditi.
PRESIDENTE. L'onorevole Volontè ha facoltà di replicare.
LUCA VOLONTÈ. Intervengo brevemente per dichiararmi parzialmente soddisfatto della risposta del sottosegretario Vigevani, che in parte ha ripreso una risposta che il Vicepresidente del Consiglio di allora, l'onorevole Veltroni, diede ad un nostro question time sullo stesso argomento; in parte, ci ha fornito la novità dell'estensione del modello 730 per la dichiarazione congiunta. Si tratta di una novità - ed è questo il motivo della mia parziale soddisfazione - che il nostro gruppo accoglie con molto piacere, invitando il sottosegretario Vigevani, il ministro delle finanze e il Governo nel suo complesso a far sì che tale modalità, che mantiene ancora in vita per un certo periodo - come diceva il sottosegretario - la possibilità di fare la dichiarazione congiunta, venga spiegata in maniera opportuna e precisa, cioè venga fatta conoscere a tutti quelli che ne possono usufruire.
L'onorevole Volontè ha facoltà di illustrarla.
Il sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere.
Ciò in quanto non risulterebbe l'espressa abrogazione della legge n. 114 del 1997, che aveva introdotto la predetta facoltà di presentazione della dichiarazione congiunta. Al riguardo, si osserva che, nell'articolo cui fa riferimento l'interpellanza, il direttore centrale per gli affari amministrativi del Ministero delle finanze, dottor Gianfranco Ferranti, in relazione alle preoccupazioni e proteste manifestate a seguito della soppressione della facoltà da parte dei coniugi di presentare la dichiarazione dei redditi in forma congiunta con il cosiddetto modello unico, ha innanzitutto inteso spiegare le ragioni delle innovazioni introdotte in materia, al fine di eliminare i dubbi e le perplessità paventate.
In particolare, è stato precisato che, rispetto all'insieme delle dichiarazioni congiunte presentate, solo nel 20 per cento dei casi i contribuenti hanno utilizzato tale tipo di dichiarazione, al fine di compensare debiti e crediti. Risulta evidente che il 20 per cento dei contribuenti che hanno presentato dichiarazione congiunta è ben diverso dal 20 per cento di tutti i contribuenti: in molti casi, infatti, i coniugi hanno utilizzato tale modalità di presentazione della dichiarazione al solo fine di presentare un solo atto, o per continuità rispetto a quanto era stato fatto in anni precedenti, senza un effettivo vantaggio in termini economici.
Come è noto, il decreto legislativo n. 241 del 1997 ha introdotto l'istituto
Per quanto riguarda le notevoli difficoltà dei contribuenti nella compilazione del modello unico e nell'attuazione dei versamenti, nell'articolo in questione è stato precisato che il limitato numero di contribuenti che avrebbe tratto vantaggio dalla dichiarazione congiunta ha, nella maggior parte dei casi, la possibilità di ottenere i medesimi risultati per altre vie presentando il modello 730 e comunque, in caso di presentazione del modello unico 1998, contando su una più rapida liquidazione dei rimborsi, grazie alla radicale riduzione del loro numero conseguente all'introduzione della compensazione. È stato conseguentemente ritenuto conveniente limitare il più possibile i rischi di errore e di complicazione a fronte dei quali non esistevano vantaggi apprezzabili.
In occasione dell'abolizione della dichiarazione congiunta, peraltro sono stati fortemente semplificati gli adempimenti dei coniugi che devono separare le loro posizioni. A tal fine, nelle istruzioni per la compilazione del modello unico 1998 è stato espressamente chiarito che i coniugi potevano liberamente scegliere di attribuire a ciascuno di essi, nella misura ritenuta più opportuna, l'imposta a credito risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente ed utilizzabile in diminuzione dell'imposta dovuta per l'anno successivo o gli acconti versati congiuntamente nel 1997. Ciò significa che i coniugi interessati potevano, per esempio, attribuire l'intero acconto a credito di uno solo di essi oppure ripartirlo al 50 per cento o nella diversa misura ritenuta più opportuna, senza rischiare l'applicazione di alcuna sanzione per omesso o insufficiente versamento di imposte.
A partire dal prossimo anno - ha rilevato il dipartimento delle entrate - la possibilità di presentare il modello 730 in maniera congiunta sarà estesa anche ai casi in cui il coniuge non risulti fiscalmente a carico e possieda redditi di qualsiasi categoria, per i quali è possibile la presentazione del modello 730, in base all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Non è, pertanto, esatta l'affermazione, contenuta nell'interrogazione, secondo cui la dichiarata possibilità di compensazione tra i coniugi dal prossimo anno, nell'ambito del modello 730, esclude tutti i contribuenti che non svolgano entrambi attività di lavoro dipendente. Di tale possibilità potrebbe, infatti, avvalersi, ad esempio, una persona titolare di soli redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, coniugata con un percettore di redditi di lavoro dipendente.
Tale estensione della possibilità di presentazione del modello 730 in forma congiunta è peraltro coerente con l'obiettivo dell'amministrazione finanziaria di incentivare la presentazione di detti modelli, che offrono indubbi vantaggi di compilazione per i contribuenti.
Infine, va evidenziato che il numero, già ristretto, di contribuenti che avrebbero potuto ancora conseguire dei vantaggi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi in forma congiunta è destinato a ridursi ulteriormente per effetto dell'introduzione della riforma della tassazione delle rendite finanziarie, prevista dal decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, in base al quale, nella maggior parte dei casi, ai dividendi percepiti dalle persone fisiche si può applicare una ritenuta
Infatti, al di là delle disquisizioni tecniche, questo è stato da noi sottolineato come un punto culturalmente importante e, quindi, riteniamo altrettanto importante ed opportuno che l'estensione, ricordata dal sottosegretario Vigevani, della possibilità di dichiarazione congiunta con il modello 730, possa essere effettivamente conosciuta dai cittadini che ne vogliono usufruire e, nello stesso tempo, possa così andare incontro in maniera più precisa ad un'esigenza che, pur limitata a qualche milione di casi, è tuttavia reale.
Ci rendiamo conto che, purtroppo, non per colpa dell'attuale ministro, il Ministero delle finanze a volte è conosciuto per le decine di milioni di cartelle «pazze», ma anche qualche milione di cittadini può avere un interesse in tal senso.