(Sezione 6 - Tassazione degli utili della Philip Morris)
F) Interrogazione:
ANGELONI, PERETTI e MANZIONE. - Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la Philip Morris (multinazionale americana del tabacco) ha un contratto con il monopolio dello Stato, attraverso il quale lo Stato produce, su licenza della multinazionale, alcune marche di sigarette;
la Philip Morris non agisce direttamente, bensì attraverso la Intertaba spa, (quindi il fisco italiano ha considerato erroneamente i proventi della Intertaba spa delle royalties) proventi che vanno tassati all'aliquota del 5 per cento e non sottoposti alla normale tassazione;
tutto questo perché il fisco non considera la Intertaba come una stabile organizzazione in Italia della Philip Morris, procurandole così un notevole vantaggio economico;
quando un'azienda ha sedi, stabilimenti, direzione, eccetera, in più nazioni, si pone il problema di come tassare gli utili prodotti da tale azienda;
onde evitare che ogni Stato chieda le imposte per i redditi prodotti dall'azienda in tutte le nazioni e, viceversa, che nessuna nazione chieda imposte per i redditi prodotti, i paesi aderenti all'OCSE (vi aderiscono sia l'Italia che gli USA) hanno firmato nel 1977 una convenzione, onde evitare le doppie imposte, e tale accordo stabilisce (articolo 5, - 2 comma) che il reddito prodotto venga tassato dove l'azienda ha una stabile organizzazione. Secondo tale articolo, si determina una stabile organizzazione quando esiste o una sede di direzione, o un ufficio, o una succursale;
tale criterio discriminante è stato adoperato dalla Corte di cassazione (I. sez. civ. sentenza n. 8820 del 27 novembre 1987 e I sezione civile sentenza n. 9718 del 15 marzo 1996 contro multinazionali USA);
Italia ed USA hanno stipulato, il 17 aprile l984, una convenzione ratificata con L. n. 763 dell'11 dicembre 1985, pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 303 del 27 dicembre 1985, che prevede una tassazione agevolata (dal 5 per cento al 10 per cento) della royalties incassate contro la normale aliquota (36-37 per cento Irpeg più 16,2 per cento Ilor), ma a condizione che il soggetto non sia stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. Tale dizione viene ripresa dal D.R. n. 600/73 - 25, 2 comma;
l'articolo 20, 2 comma, del testo unico delle imposte sui redditi, stabilisce che «si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato [...]»;
la società Intertaba s.p.a. è controllata, al 98 per cento dalla «Fabrique du Tabac Reunies s.p.a», che, a sua volta, è controllata, al 100 per cento, dalla Philip Morris International e, per il restante 2 per cento, è controllata dalla Philip Morris Europe;
secondo la convenzione OCSE del 1977 la Intertaba s.p.a. è una stabile organizzazione della Philip Morris, poiché ha i seguenti requisiti: sede di direzione, succursale ed uffici;
secondo la convenzione Italia/U.S.A. la Intertaba spa è una stabile organizzazione della Philip Morris, poiché conclude contratti in esclusivo per la Philip Morris e non può essere considerata intermediario, poiché il 100 per cento del capitale della società, di fatto, è controllato dalla Philip Morris;
secondo il Tuir se una royalties è pagata dallo Stato (Monopolio di Stato), il reddito si considera prodotto nello Stato, e quindi soggetto a tassazione nello Stato (Italia);
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da quanto sopra espresso, ne deriva che la Intertaba spa, essendo una stabile organizzazione di un soggetto non residente (Philip Morris), doveva essere assoggettata alla tassazione ordinaria e non nelle quote agevolate del 5 per cento o 10 per cento;
la differenza, per dieci anni, ha determinato un minor versamento di imposte di lire 22.000 miliardi, a cui vanno aggiunti interessi e pene pecuniarie, alle quali ogni cittadino italiano viene sottoposto senza alcun riguardo. Si arriva, quindi, a 60.000 miliardi, in pratica una manovra finanziaria;
il dottor Del Gizzo (direttore generale delle finanze per il settore monopolio), aveva scritto una relazione che spiegava il tutto inviandola al Ministro delle finanze Fantozzi ed al direttore del Secit dottor Cozzella). Uno dei super-ispettori del Secit (dottor Coraccia), in disaccordo con il servizio a cui apparteneva, inviò un proprio rapporto. Le indagini, avviate e condotte dalla guardia di finanza, hanno riscontrato, puntualmente, i dati del rapporto di Del Gizzo ed hanno portato alla denuncia per evasione fiscale della Intertaba e dei suoi amministratori -:
quale motivazioni abbiano indotto il Ministro delle finanze ad avocare a sé, l'incarico di sottoscrivere il nuovo contratto con la Philip Morris (prima di competenza del dottor Del Gizzo);
perché il Ministro delle finanze abbia chiesto ed ottenuto dal Consiglio dei ministri il pensionamento d'autorità del dottor Del Gizzo, poi reintegrato in servizio, nel grado e nelle funzioni, dal Tar del Lazio, dando torto al Ministro e all'intero Consiglio dei ministri;
poiché gli atti amministrativi redatti dal dottor Del Gizzo sono stati annullati dal Ministro Visco, quale sia la motivazione dell'annullamento; si sospetta che, quand'anche la Philip Morris venisse condannata in sede penale, dopo l'annullamento degli atti amministrativi non dovrebbe più pagare;
se corrisponda a verità che l'attuale Presidente del Consiglio, abbia ricevuto finanziamenti dalla Philip Morris, per la società Nomisma;
se non sia opportuno accelerare i tempi nel recuperare i circa 60.000 miliardi dovuti dalla Philip Morris (cifra pari ad una legge finanziaria) così da sgravare una volta tanto il cittadino che onestamente paga le tasse, considerata la costante preoccupazione del Ministro di «tagliare» pensioni e stato sociale.
(3-01745)
(26 novembre 1998).