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1. L'articolo 163 dei codice penale è sostituito dal seguente:
Sopprimerlo.
Sostituirlo con il seguente:
1. L'articolo 163 del codice penale è sostituito dal seguente:
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L'articolo 163 del codice penale è sostituito dal seguente:
Nel pronunziare sentenza di condanna alla pena della reclusione o dell'arresto per un tempo non superiore a due anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, che, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore a due anni, il giudice può ordinare che la pena detentiva e la pena pecuniaria rimangano sospese per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto o di due anni se la condanna è per contravvenzione.
«Art. 163 - (Sospensione condizionale della pena). Nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione o dell'arresto per un tempo non superiore a due anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto, e di due anni se la condanna è per contravvenzione.
Nel pronunciare sentenza di condanna a pena pecuniaria, anche se congiunta a pena detentiva, che, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente a una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena pecuniaria rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto, e di due anni se la condanna è per contravvenzione.
Se il reato è stato commesso da un minore di anni diciotto, la sospensione prevista dal primo comma può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, e la sospensione prevista dal secondo comma può essere ordinata quando si infligga una pena pecuniaria, anche se congiunta a pena detentiva, che, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente a una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore a tre anni.
Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno, o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione prevista dal primo comma può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi, anche se congiunta a pena pecuniaria, e la sospensione prevista dal secondo comma può essere ordinata quando si infligga una pena pecuniaria, anche se congiunta a pena detentiva, che, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente a una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore a due anni e sei mesi».
10. 1. Manzione, Miraglia del Giudice.
"Art. 163 (sospensione condizionale della pena).
Nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione o dell'arresto per un tempo non superiore a due anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto, e di due anni se la condanna è per contravvenzione.
Nel pronunciare sentenza di condanna a pena pecuniaria il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto, e di due anni se la condanna è per contravvenzione.
Se il reato è stato commesso da un minore di anni diciotto, la sospensione prevista dal primo comma può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni, anche se congiunta a pena pecuniaria.
Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno, o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione prevista dal primo comma può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi."
10. 3. La Commissione.
Nel pronunziare sentenza di condanna a pena pecuniaria che, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione.
Se il reato è stato commesso da un minore degli anni 18 o da persona che abbia compiuto gli anni 70 la sospensione prevista nei due commi precedenti può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale per un tempo non superiore a tre anni, anche se congiunta a pena pecuniaria che, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente od una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore a tre anni o si infligga la sola pena pecuniaria che, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore a tre anni.
10. 2. Anedda, Marino, Neri, Simeone.