1. All'undicesimo comma dell'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'articolo 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«d-bis) per la sperimentazione di nuove forme di vendita di giornali quotidiani e periodici da effettuarsi in predeterminati esercizi commerciali secondo i criteri e con le modalità che seguono:
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esercizi che intendono partecipare alla sperimentazione di cui al comma 1 devono darne comunicazione al comune territorialmente competente e, per conoscenza, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nella comunicazione deve essere indicata quale tipologia di vendita, tra quelle di cui al comma 1, numero 4), si intende sperimentare e deve essere altresì dichiarato che l'esercizio è posto ad una distanza stradale, calcolata per il percorso più breve, di trecento metri rispetto al più vicino punto esclusivo di vendita di quotidiani e periodici. Entro sessanta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il comune può escludere dalla sperimentazione il singolo esercizio qualora individui violazioni dei criteri per l'insediamento delle attività commerciali adottati sul territorio. I comuni sono tenuti a trasmettere alle regioni gli elenchi degli esercizi che partecipano alla sperimentazione.
Al comma 1, sostituire il numero 3) con il seguente:
Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: e deve essere altresì sino alla fine del periodo.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
(Sperimentazione di nuove forme di vendita dei giornali).
1) la sperimentazione ha la finalità di acquisire elementi conoscitivi sulle variazioni provocate nel mercato della stampa quotidiana e periodica dalla messa in vendita dei giornali in esercizi diversi dalle rivendite fisse autorizzate;
2) la sperimentazione ha la durata di diciotto mesi e viene effettuata in tutto il territorio nazionale;
3) la sperimentazione viene effettuata dalle rivendita di generi di monopolio, dalle rivendite di carburanti e di oli minerali, dai bar, dalle grandi strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e dagli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati. Gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita possono svolgere, ugualmente a titolo di sperimentazione, attività di vendita delle riviste di identica specializzazione;
4) la vendita dei prodotti editoriali può anche essere limitata ai soli quotidiani o ai soli periodici; nell'ambito della tipologia prescelta deve essere assicurata parità di trattamento alle testate; l'obbligo della parità di trattamento non si applica alle pubblicazioni pornografiche che sono comunque escluse dalla sperimentazione;
5) il prezzo di vendita dei prodotti editoriali non può subire variazioni in relazione ai soggetti che effettuano la rivendita;
6) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi che effettuano la rivendita; le testate poste in vendita a titolo di sperimentazione non possono essere comprese in alcun altro tipo di vendita, anche relativa ad altri beni, che non siano quelli offerti dall'editore e alle stesse condizioni proposte nei punti vendita esclusivi;
7) gli esercizi che partecipano alla sperimentazione devono prevedere un apposito spazio espositivo per le testate messe in vendita, adeguato rispetto alla tipologia prescelta; gli esercizi della grande distribuzione devono esporre i giornali messi in vendita in un unico spazio;
8) i comuni debbono escludere dalla sperimentazione gli esercizi che non rispettano le disposizioni che disciplinano la sperimentazione».
3. I punti esclusivi di vendita di quotidiani e periodici, dalla data di entrata in vigore della presente legge, e fatto salvo quanto in essa contenuto, sono soggetti alla disciplina generale prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
3) la sperimentazione viene effettuata dalle rivendite di generi di monopolio, dalle rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500, dai bar, dalle strutture di vendita come definite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, articolo 4, comma 1, lettera e), con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700 e dagli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120. Gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita possono svolgere ugualmente a titolo di sperimentazione, attività di vendita delle riviste di identica specializzazione.
1. 1. La Commissione.
1. 2. La Commissione.
4. La Commissione paritetica Governo-editori di cui all'articolo 29 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, integrata dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale dei rivenditori e dei distributori, nonché dal rappresentante della conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1987, n. 281, procederà almeno trimestralmente ad un esame periodico dell'andamento della sperimentazione. La Commissione sarà altresì integrata, a seconda degli ambiti territoriali esaminati, dai rappresentanti delle regioni interessate e delle associazioni e sindacati territoriali di categoria. La Commissione formula anche indicazioni e pareri sulla congruità rispetto alla finalità della sperimentazione, della dislocazione sul territorio degli esercizi complementari e sulla loro sovrapposizione rispetto alla rete dedicata. Pareri ed indicazioni possono essere richiesti dalle stesse regioni sulla base degli elenchi ad esse trasmessi dai comuni ai sensi del comma 2 del presente articolo. Nel caso in cui la Commissione non sia in grado di esprimere il parere, sulle questioni in esame decide comunque il Presidente della commissione paritetica.
1. 3. La Commissione.