Allegato A
Seduta n. 455 del 15/12/1998


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(A.C. 4754 - sezione 11)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
esaminato il provvedimento in titolo;
considerato che le norme transitorie di cui all'articolo 2, comma 4, prevedono, per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, in quella elementare e negli istituti o scuole di istruzioni secondaria o artistica, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti, una sessione riservata di esami;
constatata l'opportunità di consentire agli insegnanti di scuola primaria in ruolo di poter accedere, essendo in possesso


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dello specifico titolo di studio ovvero della laurea, ai corsi abilitanti per scuole di altro ordine e grado;

impegna il Governo

a valutare l'ipotesi di ammettere alla sessione di esami di cui all'articolo 2, comma 4, i docenti in ruolo da almeno tre anni in scuole di altro ordine e grado in possesso dei prescritti 360 giorni di servizio prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso e dello specifico titolo di studio richiesto.
9/4754/1. Dalla Rosa.

La Camera,
premesso che:
i docenti vincitori del concorso ordinario bandito nel 1990 vivono una ingiusta quanto paradossale situazione;
il rispetto dell'articolo 3, comma 22, quarto periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 avrebbe dovuto garantire ai citati docenti l'assegnazione, nel tempo, della rispettiva cattedra;
appare palese la disparità di trattamento riservata ai docenti "accantonati" se si pensa ai diritti acquisiti da altri docenti;
l'ultimo decreto interministeriale n. 334 del 28 luglio 1998 ha dimenticato di salvaguardare il recupero delle cattedre in questione;

impegna il Governo

ad utilizzare le graduatorie permanenti successivamente alle nomine in ruolo di cui all'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e all'articolo 12, commi 1 e 3 del decreto-legge n. 357 del 1989, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417.
9/4754/2. Napoli, Polizzi, Divella.

La Camera,
esaminato il progetto di legge 4754;
a conoscenza che il personale scolastico incaricato ("precari") riceve la retribuzione per il lavoro svolto in grave ritardo, spesso anche di mesi;

impegna il Governo

ad adottare le misure necessarie perché il pagamento del servizio venga garantito entro il mese successivo a quello della prestazione lavorativa.
9/4754/3. Gardiol, Paissan, Dalla Chiesa, Galletti, Cento, Leccese, Scalia, Procacci.

La Camera,
visto che l'articolo 2, comma 4, del disegno di legge 4754 prevede l'indizione contemporanea di un primo concorso per titoli ed esami e di una sessione riservata d'esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento;

impegna il Governo

affinché il primo inserimento in graduatoria permanente conseguente all'espletamento delle sessioni riservata d'esami debba avvenire contemporaneamente a quello conseguente al concorso per titoli ed esami.
9/4754/4. Lucchese.

La Camera,
premesso che:
sono stati bocciati emendamenti che proponevano di effettuare il possesso delle capacità didattiche degli insegnanti precari attraverso la stesura e la discussione di una tesina concordata con i commissari d'esame;
i corsi-concorsi non sono un premio per la dedizione mostrata negli anni scorsi dagli insegnanti precari, ma sono


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l'ultima e definitiva possibilità per conseguire l'agognata abilitazione all'insegnamento;
che è necessario giungere alla stesura dell'ordinanza attuativa della legge in discussione, princìpi che permettano di dare una risposta concreta alle esigenze rappresentate dai precari della scuola,

impegna il Governo:

a prevedere che le prove del concorso riservato di cui al comma 4 dell'articolo 2, regolate da ordinanza del ministro della pubblica istruzione, siano volte esclusivamente ad accertare le competenze pedagogico-didattiche del candidato e consistano: la prova scritta in un elaborato a scelta del candidato su uno dei quattro temi proposti dalla commissione esaminatrice nell'ambito dei criteri generali fissati a livello nazionale, relativi ad altrettanti argomenti oggetto approfondito del corso propedeutico; la prova orale nella discussione dei temi proposti per la prova scritta a partire dall'esperienza professionale del candidato. La partecipazione alla prova orale non dovrà essere vincolata al superamento della prova scritta. Per l'attribuzione del punteggio finale il candidato potrà valere un punteggio supplementare proporzionale agli anni di servizio o relativo ai titoli professionali, come ad esempio, gli incarichi di coordinatori di area o di classe, di vicari o collaboratori di preside, di relatori o responsabili di corsi di aggiornamento, la partecipazione alle commissioni degli esami di Stato, eccetera;
a prevedere che il completo espletamento delle procedure del concorso riservato di cui al comma 4 dell'articolo 2 dell'AC 4754 preceda quello del concorso ordinario, indetto contemporaneamente ad esso;
ad emettere, entro trenta giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive del concorso riservato di cui al comma 4 dell'articolo 2 dell'AC 4754, una ordinanza per la riapertura e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 comma 4 del citato atto Camera.
9/4754/5. Lenti, Cangemi.

La Camera,
visto che all'articolo 2, comma 4 del disegno di legge n. 4754, «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico:
è prevista l'indizione di una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richieste per l'insegnamento nella scuola materna, nella scuola elementare e negli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica;
che ai predetti esami sono ammessi i docenti cosiddetti precari, che hanno cioè prestato servizio nelle scuole statali e non per almeno 360 giorni - alcuni a partire persino dall'anno scolastico 1989/90 - senza peraltro che siano stati messi nelle condizioni di poter conseguire i titoli suddetti, perché il Ministero della pubblica istruzione non ha nel frattempo indetto i prescritti esami di abilitazione e/o concorso;
considerato che i suddetti docenti in questi anni si sono fatti una esperienza didattica e professionale, anche di lunga durata, e che gli esami previsti dalla presente legge sono preceduti da un corso finalizzato all'approfondimento delle metodiche e della didattica relative alle discipline comprese negli insegnamenti praticati dai docenti interessati,

impegna il Governo

a far sì che l'ordinanza di indizione degli esami in oggetto da parte del Ministero della pubblica istruzione prescriva che la prova scritta e la prova orale, in cui consistono gli esami stessi e che «sono volte all'accertamento del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere», tengano conto prevalentemente


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del contenuto del corso e valorizzino nel contempo l'esperienza didattica e professionale dei candidati.
9/4754/6. Riva, Voglino, Volpini, Acciarini, Risari.
(Testo così riformulato nel corso della seduta).

La Camera,
considerata la necessità di regolare la situazione di precarietà dei docenti;
tenuto presente che la situazione professionale dei docenti di tirocinio delle scuole e degli istituti magistrali si è, in questi ultimi anni, aggravata determinando dispersione di competenze e professionalità

impegna il Governo

a sanare la situazione di questi docenti (pare 350 docenti sul territorio nazionale) ammettendoli alla frequenza di corsi di riconversione profili abilitanti, in virtù dell'articolo 473 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, prevedendo un requisito minimo circa il servizio prestato come docenti di tirocinio, almeno 2 anni di docenza;
a riconoscere che la riconversione più indicata risulta essere la microarea AD7 (36A-37A);
a far sì che l'abilitazione così conseguita consenta una opportuna mobilità profili, come da articolo 473 già ricordato.
9/4754/7. Voglino, Lombardi.

La Camera,
valutata l'opportunità di offrire indicazioni inequivoche circa la frequenza del corso di cui al comma 4 dell'articolo del presente provvedimento,

impegna il Governo

ad inserire nell'ordinanza ministeriale prevista allo stesso comma precise disposizioni che facilitino la frequenza del corso per i docenti impegnati in attività di servizio, affinché i docenti impegnati nel corso non abbiamo alcun obbligo rispetto ad attività di servizio che si sovrappongano temporalmente alla frequenza del corso medesimo.
9/4754/8. Cangemi, Lenti.
(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,
premesso che:
il contributo educativo e professionale che i docenti di religione promuovono, operano e testimoniano nella scuola è sempre più ampiamente riconosciuto senza vecchie e pregiudiziali precomprensioni;
la soluzione dello stato giuridico degli insegnanti di religione non può non coincidere con il riconoscimento del servizio prestato dagli insegnanti di religione ai fini dell'immissione in ruolo per altre classi di concorso;
il servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica non è stato finora riconosciuto valido né ai fini dell'ammissione al concorso per soli titoli né ai fini della partecipazione ai corsi abilitanti riservati mentre il servizio prestato nella materia alternativa alla religione cattolica è stato riconosciuto valido ai fini della partecipazione ai corsi abilitanti privati;
la decisione del Consiglio di Stato ha deliberato sul semplice fatto che l'insegnamento della materia alternativa alla religione pur non avendo una classe di concorso è «assimilabile ad altri insegnamenti contemplati nelle classi di concorso o di abilitazione, pur prescindendo dallo svolgimento integrale di programmi usualmente seguiti in questi ultimi»;
è utile ricordare che le circolari ministeriali sull'insegnamento della materia alternativa alla religione stabiliscono che quest'ultima non può configurarsi in insegnamenti di discipline curriculari;


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per eliminare ogni disparità di trattamento tale decisione deve essere applicata anche agli insegnanti di religione abilitati per altre classi di concorso;
l'articolo 7 del disegno di legge prevede il riconoscimento del servizio di sostegno che è un servizio svolto senza la relativa classe di concorso ai fini della partecipazione alla sessione riservata per il conseguimento dell'abilitazione;
appare ovvio che il servizio di religione, che è un servizio svolto senza la relativa classe di concorso, deve essere valutato come quello di sostegno;
rilevato che il servizio di insegnamento della religione cattolica:
è prestato nelle scuole statali;
è valido ai fini della progressione economica;
è valido ai fini del punteggio nelle graduatorie per le supplenze;
è equiparato per il regime pensionistico a quello del personale a tempo indeterminato;
è valido in quanto servizio non di ruolo prestato nelle scuole statali, ai fini della ricostruzione di carriera dei docenti di ruolo nelle diverse discipline curriculari;
va riconosciuto il ruolo dei docenti di religione per il loro impegno nei progetti educativi degli istituti, la referenzialità che insieme ad altri docenti hanno da parte degli studenti, la loro sempre più qualificata professionalità per poter affermare che gli stessi docenti operano insieme ad altri docenti per realizzare le finalità di una scuola civile, democratica e moderna;

impegna il Governo

a prevedere per gli insegnanti che abbiano superato le prove di un concorso per titoli ed esami o di esami anche ai soli fini abilitativi in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto di far valere il servizio di insegnamento della religione cattolica prestato nelle scuole statali di ogni ordine e grado, ai fini dell'inclusione nella graduatoria permanente di cui al comma 4 dell'articolo 1 della presente legge;
per gli insegnanti in possesso dei titoli di studio validi per l'accesso ai concorsi per titoli ed esami od esami anche ai soli fini abilitativi che abbiano prestato servizio nelle scuole statali di ogni ordine e grado per l'insegnamento della religione cattolica, per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e l'anno scolastico 1997-1998 sono ammessi alla sessione riservata di esami di cui all'articolo 2 del presente provvedimento.
9/4754/9. Volontè, Acierno, Cavanna Scirea, Angeloni.

La Camera,
visto il dibattito sul provvedimento concernente disposizioni urgenti per il personale scolastico;
considerata la necessità di governare un momento di transizione risolvendo problemi che toccano il funzionamento della amministrazione scolastica;
preso atto della nuova disciplina prevista per l'accesso ai ruoli per il personale docente;
valutate le disposizioni transitorie previste all'articolo 2 che determinano le condizioni per l'inclusione nella prima integrazione della graduatoria permanente per il reclutamento del personale docente;

impegna il Governo

tenere in considerazione anche la posizione dei docenti di ruolo della scuola elementare in possesso di laurea per una sola classe di concorso con almeno quattro anni di servizio effettivo nell'ambito della ricollocazione, ove necessaria, di tutto il personale docente, in possesso di titolo di studio per accedere ad altro ruolo o ad altra classe di concorso.
9/4754/10. Acierno, Volontè, Angeloni, Cavanna Scirea.
(Testo così modificato nel corso della seduta).