Allegato A
Seduta n. 455 del 15/12/1998


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(A.C. 4754 - sezione 9)

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 11.
(Disposizioni varie e finali).

1. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell'articolo 213, le parole: «e dai docenti dell'Accademia»


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sono sostituite dalle seguenti: «dai docenti e dagli assistenti dell'Accademia»;
b) dopo il comma 2 dell'articolo 214, è inserito il seguente:
«2-bis. Gli assistenti fanno parte delle commissioni d'esame.»;
c) il comma 4 dell'articolo 239 è abrogato;
d) al comma 1 dell'articolo 251 le parole: «Gli orari e i programmi di insegnamento e» sono sostituite dalle seguenti: «Gli orari di insegnamento e i programmi»;
e) il comma 8 dell'articolo 252 è sostituito dal seguente:
«8. Le commissioni d'esame sono composte da docenti dell'istituto e, per gli esami di compimento dei periodi inferiore e medio e di diploma nei Conservatori di musica, sono integrate da uno o due membri esterni. Esse sono nominate dal direttore dell'istituto e sono presiedute dallo stesso direttore o da un docente di ruolo o, in mancanza, da un docente non di ruolo.»;
f) al comma 1 dell'articolo 257, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) delibera le spese a carico del bilancio dell'istituto e determina il limite di somma che il presidente del consiglio di amministrazione è autorizzato a spendere direttamente con propri provvedimenti;».
2. I docenti che abbiano superato le prove del concorso per titoli integrato da un colloquio per l'accesso ai ruoli del personale direttivo, indetto, ai sensi dell'articolo 9, comma 1-bis, del decreto-legge 6 novembre 1989, n.357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n.417, ancorchè ammessi con riserva, possono essere immessi nei predetti ruoli purchè in possesso dei prescritti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso medesimo. L'assunzione e l'assegnazione della sede avverranno sulla base di graduatorie da utilizzare dopo l'esaurimento di quelle relative ai docenti di cui al predetto articolo 9, comma 1-bis, e da compilare secondo i medesimi criteri e modalità. Le immissioni in ruolo sono effettuate nei limiti del 50 per cento dei posti annualmente vacanti e destinati alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato in base alle norme vigenti.
3. Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a procedere alla nomina in ruolo dei vincitori dei concorsi per titoli ed esami e, laddove occorra, all'aggiornamento delle graduatorie permanenti anche qualora le graduatorie dei precedenti concorsi non siano state ancora registrate dagli organi di controllo.
4. Il personale docente che abbia superato con riserva le prove scritte e orali delle sessioni riservate di abilitazione indette ai sensi delle ordinanze del Ministro della pubblica istruzione nn.394, 395 e 396 del 18 novembre 1989, e nn.99, 100 e 101 del 9 aprile 1990, e che sia stato escluso dalle relative graduatorie pur essendo in possesso dei requisiti riconosciuti utili dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato ai fini dell'ammissione alle predette sessioni riservate, indicati nella circolare del Ministro della pubblica istruzione 2 giugno 1997, n.344, è da considerare abilitato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Restano comunque valide le nomine in ruolo disposte nella scuola materna e nella scuola media, in esecuzione di decisioni giurisdizionali di primo grado, sulla base delle graduatorie dei concorsi indetti in prima applicazione della legge 20 maggio 1982, n.270, sui posti delle dotazioni organiche aggiuntive determinate ai sensi dell'articolo 20 della medesima legge n.270 del 1982. Sono fatti salvi gli effetti di tutti i provvedimenti conseguenti alle predette nomine adottati fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Sui restanti posti delle predette dotazioni organiche non si procede ad ulteriori nomine in ruolo.
6. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami a posti di preside negli istituti professionali di Stato, indetti con decreto del Ministro della pubblica istruzione del 19 aprile 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n.56-bis del 17


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luglio 1990, sono valide per la nomina sui posti vacanti e disponibili fino all'anno scolastico 1998-1999.
7. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono fatti salvi i diritti dei vincitori dei concorsi ordinari in fase di svolgimento o già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Nel testo unico, tutti i riferimenti ai concorsi per soli titoli e alle relative graduatorie, sostituite dalle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1 e 6 della presente legge, si intendono effettuati alle predette graduatorie permanenti.
9. I docenti di educazione fisica nella scuola media e nella scuola secondaria di secondo grado nonchè di educazione musicale nella scuola media, mantenuti in servizio ai sensi degli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n.270, ed inclusi nelle graduatorie provinciali compilate ai sensi dei citati articoli e dell'articolo 15 della legge 16 luglio 1984, n.326, sono gradualmente assunti a tempo indeterminato nei limiti dei posti che vengono annualmente accantonati per gli stessi in ambito provinciale prima delle operazioni di mobilità territoriale e professionale. Nel caso di ulteriore disponibilità per le assunzioni a tempo indeterminato risultanti dopo le operazioni di trasferimento e di passaggio, le assunzioni dei predetti docenti sono effettuate sul contingente dei posti destinato ai docenti inclusi nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della presente legge.
10. I docenti di educazione fisica di cui al comma 9 hanno titolo all'immissione in ruolo, per detto insegnamento, nella provincia in cui prestano servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con precedenza rispetto ai docenti inclusi nelle graduatorie nazionali formulate ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n.323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n.426.
11. In attesa dell'organica riforma degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi (IRRSAE), i comandi previsti dall'articolo 294 del testo unico, ancorchè cessati a decorrere dall'anno scolastico 1996-1997, possono essere ulteriormente rinnovati per l'anno scolastico 1998-1999, previa motivata richiesta del consiglio direttivo dei predetti enti.
12. Per gli ispettori tecnici inquadrati nel relativo ruolo unico ai sensi del comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 novembre 1989, n.357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n.417, la retribuzione individuale di anzianità, prevista dal comma 1 dell'articolo 41 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale del comparto «Ministeri», sottoscritto il 9 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n.12 alla Gazzetta Ufficiale n.17 del 22 gennaio 1997, determinata al 1o gennaio 1991 in base all'applicazione del primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 27 settembre 1982, n.681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n.869, viene rideterminata con il procedimento di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n.399, a decorrere dal 1o gennaio 1998. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 2.677 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 11.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Disposizioni varie e finali).

1. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:


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a) al comma 1 dell'articolo 213, le parole: «e dai docenti dell'Accademia» sono sostituite dalle seguenti: «dai docenti e dagli assistenti dell'Accademia»;
b) dopo il comma 2 dell'articolo 214, è inserito il seguente: «2-bis. Gli assistenti fanno parte delle commissioni d'esame.»;
c) il comma 4 dell'articolo 239 è abrogato;
d) al comma 1 dell'articolo 251 le parole: «Gli orari e i programmi di insegnamento e» sono sostituite dalle seguenti: «Gli orari di insegnamento e i programmi»;
e) il comma 8 dell'articolo 252 è sostituito dal seguente: «8. Le commissioni d'esame sono composte da docenti dell'istituto e, per gli esami di compimento dei periodi inferiore e medio e di diploma nei Conservatori di musica, sono integrate da uno o due membri esterni. Esse sono nominate dal direttore dell'istituto e sono presiedute dallo stesso direttore o da un docente di ruolo o, in mancanza, da un docente non di ruolo.»;
f) al comma 1 dell'articolo 257, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) delibera le spese a carico del bilancio dell'istituto e determina il limite di somma che il presidente del consiglio di amministrazione è autorizzato a spendere direttamente con propri provvedimenti;».

2. I docenti che abbiano svolto l'incarico di presidenza per almeno quattro anni con la qualifica di «ottimo» e i docenti che abbiano superato le prove del concorso indetto ai sensi dell'articolo 9, comma 1-bis, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, ancorché ammessi con riserva, accedono direttamente al periodo di formazione previsto dall'articolo 28-bis del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, graduati secondo l'anzianità di servizio maturata quali incaricati, fino alla copertura del 50 per cento dei posti disponibili di dirigente scolastico, calcolati sommando il 50 per cento dei posti messi a concorso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 28-bis del citato decreto legislativo n. 59 del 1998, nei diversi ordini scolastici. L'accesso ai ruoli di dirigente scolastico è consentito dopo la frequenza del corso di formazione e il superamento dell'esame finale previsto dal citato decreto legislativo n. 59 del 1998. Le disposizioni del presente comma si applicano altresì al personale docente che abbia superato precedenti prove orali e scritte di procedure concorsuali per posti di tipo direttivo o ispettivo e che sia stato incluso con riserva nelle relative graduatorie ovvero che sia stato escluso prima dell'approvazione delle predette graduatorie, in quanto in difetto del prescritto requisito temporale di accesso. Tale personale è da considerare inserito a pieno titolo nelle relative graduatorie di merito, purché il requisito mancante sia stato maturato alla data di entrata in vigore della presente legge. Le immissioni in ruolo saranno effettuate sulla base di graduatorie da utilizzare dopo l'esaurimento di quelle già compilate e comunque successivamente a quelle previste dall'articolo 10 comma 1 resta fermo quanto disposto dall'articolo 39, commi 2 e 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a procedere alla nomina in ruolo dei vincitori dei concorsi per titoli ed esami e, laddove occorra, all'aggiornamento delle graduatorie permanenti anche qualora le graduatorie dei precedenti concorsi non siano state ancora registrate dagli organi di controllo.
4. Il personale docente che abbia superato con riserva le prove scritte e orali delle sessioni riservate di abilitazione indette ai sensi delle ordinanze del Ministro della pubblica istruzione nn. 394, 395 e 396 del 18 novembre 1989, e nn. 99, 100 e 101 del 9 aprile 1990, e che sia stato escluso dalle relative graduatorie pur essendo in possesso dei requisiti riconosciuti utili dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato ai fini dell'ammissione alle predette sessioni riservate, indicati nella circolare del Ministro della pubblica istruzione 2


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giugno 1997, n. 344, è da considerare abilitato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Restano comunque valide le nomine in ruolo disposte nella scuola materna e nella scuola media, in esecuzione di decisioni giurisdizionali di primo grado, sulla base delle graduatorie dei concorsi indetti in prima applicazione della legge 20 maggio 1982, n. 270, sui posti delle dotazioni organiche aggiuntive determinate ai sensi dell'articolo 20 della medesima legge n. 270 del 1982. Sono fatti salvi gli effetti di tutti i provvedimenti conseguenti alle predette nomine adottati fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Sui restanti posti delle predette dotazioni organiche non si procede ad ulteriori nomine in ruolo.
6. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami a posti di preside negli istituti professionali di Stato, indetti con decreto del Ministro della pubblica istruzione del 19 aprile 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56-bis del 17 luglio 1990, sono valide per la nomina sui posti vacanti e disponibili fino all'anno scolastico 1998-1999.
7. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono fatti salvi i diritti dei vincitori dei concorsi ordinari in fase di svolgimento o già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Nel testo unico, tutti i riferimenti ai concorsi per soli titoli e alle relative graduatorie, sostituite dalle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1 e 6 della presente legge, si intendono effettuati con riferimento alle predette graduatorie permanenti.
9. I docenti di educazione fisica nella scuola media e nella scuola secondaria di secondo grado nonché di educazione musicale nella scuola media, mantenuti in servizio ai sensi degli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, ed inclusi nelle graduatorie provinciali compilate ai sensi dei citati articoli e dell'articolo 15 della legge 16 luglio 1984, n. 326, sono gradualmente assunti a tempo indeterminato nei limiti dei posti che vengono annualmente accantonati per gli stessi in ambito provinciale prima delle operazioni di mobilità territoriale e professionale. Nel caso di ulteriore disponibilità per le assunzioni a tempo indeterminato risultanti dopo le operazioni di trasferimento e di passaggio, le assunzioni dei predetti docenti sono effettuate sul contingente dei posti destinato ai docenti inclusi nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della presente legge.
10. I docenti di educazione fisica di cui al comma 9 hanno titolo all'immissione in ruolo, per detto insegnamento, nella provincia in cui prestano servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con precedenza rispetto ai docenti inclusi nelle graduatorie nazionali formulate ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426.
11. In attesa dell'organica riforma degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi (IRRSAE), i comandi previsti dall'articolo 294 del testo unico, ancorché cessati a decorrere dall'anno scolastico 1996-1997, possono essere ulteriormente rinnovati per l'anno scolastico 1998-1999, previa motivata richiesta del consiglio direttivo dei predetti enti.
12. Per gli ispettori tecnici inquadrati nel relativo ruolo unico ai sensi del comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, la retribuzione individuale di anzianità, prevista dal comma 1 dell'articolo 41 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale del comparto «Ministeri», sottoscritto il 9 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 12 alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1997, determinata al 1o gennaio 1991 in base all'applicazione del primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, viene rideterminata con il procedimento di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto


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1988, n. 399, a decorrere dal 1o gennaio 1998. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 2.677 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
(Testo alternativo del relatore di minoranza)

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) Al comma 1 dell'articolo 213 le parole: "da tutti i docenti dei corsi" sono sostituite dalle seguenti:"da tutti i docenti dei corsi e dai pianisti accompagnatori".
a-ter) Al comma 1 dell'articolo 242, le parole "e dai docenti di ruolo e non di ruolo del conservatorio" sono sostituite dalle seguenti: "dai docenti di ruolo e non di ruolo del conservatorio e dagli accompagnatori al pianoforte".
11. 102. Sbarbati, Mazzocchin, Bastianoni.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I docenti che abbiano superato le prove del concorso indetto ai sensi dell'articolo 9 comma 1-bis del decreto-legge 6 novembre 1989 n. 357, ancorché ammessi con riserva, accedono direttamente al periodo di formazione previsto dall'articolo 28-bis del decreto legislativo n. 59 del 6 marzo 1998, graduati secondo l'anzianità di servizio maturata quali incaricati fino a saturazione del 50 per cento dei posti disponibili di dirigente scolastico, calcolati sommando il 50 per cento dei posti messi a concorso secondo il comma 2 dell'articolo 28-bis dello stesso decreto legislativo, nei diversi ordini scolastici. L'accesso ai ruoli di dirigente scolastico sarà consentito dopo la frequenza del corso di formazione e il superamento dell'esame finale previsto dal decreto legislativo n. 59.
11. 7. Aprea, Bergamo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I docenti che abbiano svolto l'incarico di presidenza per almeno quattro anni con la qualifica di «ottimo» e i docenti che abbiano superato le prove del concorso indetto ai sensi dell'articolo 9 comma 1-bis del decreto-legge 6 novembre 1989 n. 357, ancorché ammessi con riserva, accedono direttamente al periodo di formazione previsto dall'articolo 28-bis del decreto legislativo n. 59 del 6 marzo 1998, graduati secondo l'anzianità di servizio maturata quali incaricati fino a saturazione del 50 per cento dei posti disponibili di dirigente scolastico, calcolati sommando il 50 per cento dei posti messi a concorso secondo il comma 2 dell'articolo 28-bis dello stesso decreto legislativo, nei diversi ordini scolastici. L'accesso ai ruoli di dirigente scolastico sarà consentito dopo la frequenza del corso di formazione e il superamento dell'esame finale previsto dal decreto legislativo n. 59.
11. 57. Gazzara, Bergamo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I docenti che abbiano svolto l'incarico di presidenza per almeno quattro anni con la qualifica di «ottimo» e i docenti che abbiano superato le prove del concorso indetto ai sensi dell'articolo 9 comma 1-bis del decreto-legge 6 novembre 1989 n. 357, ancorché ammessi con riserva, accedono direttamente al periodo di formazione previsto dall'articolo 28-bis del decreto legislativo n. 59 del 6 marzo 1998, graduati secondo l'anzianità di servizio maturata quali incaricati fino a saturazione del 50 per cento dei posti messi a concorso secondo il comma 2 dell'articolo 28-bis dello stesso decreto legislativo, nei diversi ordini


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scolastici. L'accesso ai ruoli di dirigente scolastico sarà consentito dopo la frequenza del corso di formazione e il superamento dell'esame finale previsto dal decreto legislativo n. 59.
11. 92. Dalla Rosa, Paolo Colombo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I docenti che abbiano svolto l'incarico di presidenza per almeno tre anni con la qualifica di "ottimo" e i docenti che abbiano superato le prove del concorso indetto ai sensi dell'articolo 9 comma 1-bis del decreto-legge 6 novembre 1989 n. 357, ancorché ammessi con riserva, accedono direttamente al periodo di formazione previsto dall'articolo 28-bis del decreto legislativo n. 59 del 6 marzo 1998, graduati secondo l'anzianità di servizio maturata quali incaricati fino a saturazione del 50 per cento dei posti disponibili di dirigente scolastico, calcolati sommando il 50 per cento dei posti messi a concorso secondo il comma 2 dell'articolo 28-bis dello stesso decreto legislativo, nei diversi ordini scolastici. L'accesso ai ruoli di dirigente scolastico sarà consentito dopo la frequenza del corso di formazione e il superamento dell'esame finale previsto dal decreto legislativo n. 59.
11. 56. Taborelli, Fratta Pasini, Santori, De Luca.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. I docenti che abbiano svolto l'incarico di presidenza per almeno cinque anni, alla data di entrata invigore della presente legge, accedono direttamente al periodo di formazione previsto dall'articolo 28-bis del decreto legislativo n. 59 del 6 marzo 1998, entro il limite del 30 per cento del numero dei posti messi a concorso secondo il comma 2 dell'articolo 28-bis dello stesso decreto legislativo, nei diversi ordini scolastici. L'accesso ai ruoli di dirigente scolastico sarà consentito dopo la frequenza del corso di formazione e il superamento dell'esame finale previsto dal decreto legislativo n. 59.
11. 72. Aprea.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. I docenti che abbiano svolto l'incarico di presidenza per almeno tre anni con qualifica di «ottimo» e i docenti che abbiano superato le prove del concorso indetto ai sensi dell'articolo 9 comma 1-bis del decreto-legge 6 novembre 1989 n. 357, ancorché ammessi con riserva, accedono direttamente al periodo di formazione previsto dall'articolo 28-bis del decreto legislativo n. 59 del 6 marzo 1998, graduati secondo l'anzianità di servizio maturata quali incaricati fino a saturazione del 50 per cento dei posti disponibili di dirigente scolastico, calcolati sommando il 50 per cento dei posti messi a concorso secondo il comma 2 dell'articolo 28-bis dello stesso decreto legislativo, nei diversi ordini scolastici. L'accesso ai ruoli di dirigente scolastico sarà consentito dopo la frequenza del corso di formazione e il superamento dell'esame finale previsto dal decreto legislativo n. 59.
11. 73. Napoli, Malgieri, Landolfi, Butti, Colucci, Polizzi, Zaccheo, Aloi, Ozza.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. I docenti che abbiano svolto l'incarico di presidenza per almeno tre anni, alla data di entrata in vigore della presente legge, accedono direttamente al periodo di formazione previsto dall'articolo 28-bis del decreto legislativo n. 59 del 6 marzo 1998, graduati secondo l'anzianità di servizio maturata quali incaricati fino alla saturazione del 50 per cento dei posti disponibili di dirigente scolastico, calcolati sommando il 50 per cento dei posti messi a concorso secondo il comma 2 dell'articolo 28-bis dello stesso decreto legislativo, nei diversi ordini scolastici. L'accesso ai ruoli di dirigente scolastico sarà consentito dopo la


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frequenza del corso di formazione e il superamento dell'esame finale previsto dal decreto legislativo n. 59.
11. 71. Napoli, Malgieri, Landolfi, Butti, Colucci.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Il personale docente che abbia superato precedenti prove orali e scritte di procedure concorsuali per posti di tipo direttivo o ispettivo e che sia stato incluso con riserva nelle relative graduatorie ovvero che sia stato escluso prima dell'approvazione delle predette graduatorie, in quanto in difetto del prescritto requisito temporale di accesso, è da considerarsi inserito a pieno titolo nelle relative graduatorie di merito purché il requisito mancante sia stato maturato alla data di entrata in vigore della presente legge. Le immissioni in ruolo saranno effettuate sulla base di graduatorie da utilizzare dopo l'esaurimento di quelle già compilate e comunque successivamente a quelle previste dal l'articolo 10, comma 1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 39, commi 2 e 3, della legge 27 dicembre 1977, n. 449.
*11. 12. Prestigiacomo, Aprea, Gazzara.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Il personale docente che abbia superato precedenti prove orali e scritte di procedure concorsuali per posti di tipo direttivo o ispettivo e che sia stato incluso con riserva nelle relative graduatorie ovvero che sia stato escluso prima dell'approvazione delle predette graduatorie, in quanto in difetto del prescritto requisito temporale di accesso, è da considerarsi inserito a pieno titolo nelle relative graduatorie di merito purché il requisito mancante sia stato maturato alla data di entrata in vigore della presente legge. Le immissioni in ruolo saranno effettuate sulla base di graduatorie da utilizzare dopo l'esaurimento di quelle già compilate e comunque successivamente a quelle previste dal l'articolo 10, comma 1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 39, commi 2 e 3, della legge 27 dicembre 1977, n. 449.
*11. 13. Napoli, Colucci, Polizzi, Zaccheo, Landolfi, Aloi, Butti, Ozza.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione emana un bando di concorso per titoli ed esami per la ammissione nei ruoli direttivi scolastici, riservato ai docenti che abbiano svolto per almeno 5 anni, con qualifica di ottimo, l'incarico di Presidenza negli istituti secondari.
2-ter. La graduatoria finale del concorso sommerà i punteggi dei titoli di servizio e quelli dell'esame, e verrà utilizzata, fino ad esaurimento per la copertura dei posti liberi o che si renderanno tali. Le modalità di svolgimento dell'esame e la valutazione dei titoli, saranno definite dallo stesso Ministro, tenendo conto della necessità di accertare le competenze e la professionalità acquisita nella direzione di una istituzione scolastica anche mediante una sola prova basata su un esame orale.
2-quater. I vincitori del concorso conseguiranno la dirigenza scolastica previa frequenza del previsto corso di formazione.
11. 16. Gazzara, Bergamo.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. Entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione emana un bando di concorso per titoli ed esami per la ammissione nei ruoli direttivi scolastici, riservato ai docenti che abbiano svolto per almeno 4 anni, con qualifica di ottimo, l'incarico di Presidenza negli istituti secondari.
2-ter. La graduatoria finale del concorso sommerà i punteggi dei titoli di servizio e quelli dell'esame, e verrà utilizzata, fino ad esaurimento per la copertura dei posti


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liberi o che si renderanno tali. Le modalità di svolgimento dell'esame e la valutazione dei titoli, saranno definite dallo stesso Ministro, tenendo conto della necessità di accertare le competenze e la professionalità acquisita nella direzione di una istituzione scolastica anche mediante una sola prova basata su un esame orale.
2-quater. I vincitori del concorso conseguiranno la dirigenza scolastica previa frequenza del previsto corso di formazione.
11. 70. Napoli, Malgieri, Landolfi, Butti, Colucci, Polizzi, Zaccheo, Aloi, Ozza.

Al comma 4, dopo le parole: 2 giugno 1997, n. 344, aggiungere le seguenti: e che non abbia proposto il ricorso in sede amministrativa o in sede giurisdizionale, in primo grado o in appello.
11. 75. Napoli, Malgieri, Landolfi, Butti, Colucci.

Al comma 4, dopo le parole: 2 giugno 1997, n. 344, aggiungere le seguenti: o che abbia maturato i 360 giorni richiesti al 17 gennaio 1990.
11. 23. Dedoni, Capitelli, Acciarini.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È altresì da considerare abilitato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale docente che abbia superato con riserva le prove orali e scritte delle sessioni riservate di abilitazione sopraelencate e che sia stato escluso dalle relative graduatorie o inserito con riserva purchè abbia i requisiti previsti dall'articolo 401 del testo unico.
11. 47. Attili.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Entro trenta giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive del concorso di cui al comma 4 dell'articolo 2 della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione emana una ordinanza per la riapertura e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui al comma 4 dell'articolo 1 della presente legge.
11. 74. Cangemi, Lenti, Giordano.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

Entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione emanerà un bando di concorso per titoli ed esami per la ammissione nei ruoli direttivi scolastici, riservato ai docenti che abbiano svolto per almeno 5 anni, con qualifica di ottimo, l'incarico di Presidenza negli istituti secondari. La graduatoria finale del concorso sommerà i punteggi dei titoli di servizio e quelli dell'esame, e verrà utilizzata, fino ad esaurimento per la copertura dei posti liberi o che si renderanno tali. Le modalità di svolgimento dell'esame e la valutazione dei titoli, saranno definite dallo stesso Ministro, tenendo conto della necessità di accertare le competenze e la professionalità acquisita nella direzione di una istituzione scolastica anche mediante una sola prova basata su un esame orale. L'inserimento nella graduatoria finale dei concorrenti sarà titolo efficace alla partecipazione ai corsi di formazione previsti dal decreto legislativo n. 59 del 6 marzo 1998.
11. 27. Gazzara, Aprea, Bergamo.

Dopo il comma 8, inserire il seguente:
8-bis. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000, i corsi a indirizzo musicale, autorizzati in via sperimentale in atto nella scuola media sono ricondotti a ordinamento. In tali corsi l'insegnamento di strumento musicale costituisce integrazione ed arricchimento dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale. Il ministro della pubblica istruzione con proprio decreto stabilisce le tipologie di strumenti musicali insegnati, i programmi, gli orari, le prove d'esame e l'articolazione delle


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cattedre provvedendo anche all'istituzione di una specifica classe di concorso. I docenti che hanno prestato 360 giorni di servizio effettivo nell'insegnamento sperimentale di strumento musicale nella scuola media nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995 e in possesso dell'abilitazione all'insegnamento di educazione musicale nella scuola media sono inseriti, a domanda, nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico come sostituito dall'articolo 1, da istituire per la nuova classe di concorso, ai fini dell'assunzione in ruolo sui posti disponibili a decorrere dall'anno scolastico 1999-2000. I docenti non abilitati, in possesso dei predetti requisiti di servizio, sono ammessi a partecipare alla sessione riservata di abilitazione all'insegnamento, di cui all'articolo 2, comma 4, che sarà indetta per la nuova classe di concorso, ai fini dell'inclusione a domanda nelle citate graduatorie permanenti, dopo i docenti già abilitati, per l'assunzione in ruolo sui posti disponibili a decorrere dall'anno scolastico 1999-2000.
11. 105 (nuova formulazione) La Commissione.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. I corsi di scuola media ad indirizzo musicale, autorizzati in via sperimentale, attualmente funzionanti, sono ricondotti ad ordinamento. In tali corsi l'insegnamento strumentale, non coincidente con l'insegnamento obbligatorio di educazione musicale, ne costituisce integrazione ed arricchimento ed è fascia propedeutica alla eventuale prosecuzione degli studi ad indirizzo musicale. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto stabilirà le tipologie, le aree degli strumenti musicali insegnati, i programmi, gli orari, le prove d'esame e l'articolazione delle cattedre provvedendo anche all'istituzione di una e specifica classe di concorso per l'insegnamento di strumento musicale. I docenti che hanno maturato 360 giorni di servizio sull'insegnamento sperimentale di strumento nella scuola media nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989/90 e l'anno scolastico 1997/98, di cui almeno 180 giorni complessivi negli anni 1994/95, 1995/96, 1996/97 e 1997/98, già reclutati sulla base di idoneità allo specifico insegnamento per titoli artistici, professionali e didattici ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 13 febbraio 1996, sono mantenuti in servizio ad ammessi a partecipare alla sessione riservata di esami relativi all'insegnamento strumentale prevista dall'articolo 3, comma 4, sono inseriti a domanda nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 2 e sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato sui posti disponibili correre dall'anno scolastico 1998/99.
11. 102. Sbarbati, Mazzocchin, Bastianoni.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. I corsi di scuola media ad indirizzo musicale, autorizzati in via sperimentale, attualmente funzionanti, sono ricondotti ad ordinamento. In tali corsi l'insegnamento strumentale, non coincidente con l'insegnamento obbligatorio di educazione musicale, ne costituisce integrazione ed arricchimento ed è fascia propedeutica alla eventuale prosecuzione degli studi ad indirizzo musicale. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto stabilirà le tipologie, le aree degli strumenti musicali insegnati, i programmi, gli orari, le prove d'esame e l'articolazione delle cattedre provvedendo anche all'istituzione di una nuova e specifica classe di concorso per l'insegnamento di strumento musicale. In prima applicazione della nuova classe di concorso i docenti già reclutati sulla base di idoneità per titoli artistici, professionali e didattici ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 13 febbraio 1996, i quali abbiano maturato 360 giorni di servizio sull'insegnamento sperimentale di strumento nella scuola media nel periodo compreso


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tra l'anno scolastico 1989/1990 e l'anno scolastico 1997/1998, di cui almeno 180 giorni complessivi negli anni scolastici 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, sono mantenuti in servizio ed ammessi a partecipare alla sessione riservata di esami relativi all'insegnamento strumentale previsto dall'articolo 3, comma 4, sono inseriti a domanda nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 2 e sono assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sui posti disponibili a decorrere dall'anno scolastico 1996/1999.
11. 90. Napoli, Malgieri, Landolfi, Butti, Colucci, Polizzi, Zaccheo, Aloi, Ozza.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. I corsi di scuola media ad indirizzo musicale, autorizzati in via sperimentale, attualmente funzionanti, sono ricondotti ad ordinamento. In tali corsi l'insegnamento strumentale costituirà integrazione ed arricchimento dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto stabilirà le tipologie delle aree degli strumenti musicali insegnati, i programmi, gli orari, le prove d'esame e l'articolazione delle cattedre provvedendo anche all'istituzione di una specifica classe di concorso. I docenti in possesso di diploma di conservatorio che hanno maturato 360 giorni di servizio sull'insegnamento sperimentale di strumento musicale nella scuola media nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989/1990 e l'anno scolastico 1997/1998, di cui almeno 180 giorni complessivi negli anni scolastici 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, se abilitati per l'insegnamento di educazione musicale, sono inseriti a domanda nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 2, e sono assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato su tutti i posti disponibili a decorrere dall'anno scolastico 1998/1999. Gli insegnanti non abilitati in possesso dei predetti requisiti sono mantenuti in servizio e ammessi a partecipare alla sessione riservata di abilitazione di cui all'articolo 2, comma 4, sono inseriti a domanda nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 2, e sono assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sui posti disponibili a decorrere dall'anno scolastico 1998/1999. Le cattedre sono assegnate, salvaguardando, per quanto possibile, la continuità didattica nell'insegnamento svolto.
11. 29. Lombardi, Voglino, Valetto Bitelli, Volpini, Delbono.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. I corsi di scuola media ad indirizzo musicale, autorizzati in via sperimentale, attualmente funzionanti, sono ricondotti ad ordinamento. In tali corsi l'insegnamento strumentale, non coincidente con l'insegnamento obbligatorio di educazione musicale, ne costituisce integrazione ed arricchimento ed è fascia propedeutica alla eventuale prosecuzione degli studi ad indirizzo musicale. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto stabilirà le tipologie, le aree degli strumenti musicali insegnati, i programmi, gli orari, le prove d'esame e l'articolazione delle cattedre provvedendo anche all'istituzione di una nuova e specifica classe di concorso per l'insegnamento di strumento musicale. I docenti che hanno maturato 360 giorni di servizio sull'insegnamento sperimentale di strumento nella scuola media nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989/1990 e l'anno scolastico 1997/1998, di cui almeno 180 giorni complessivi negli anni scolastici 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, già reclutati sulla base di idoneità allo specifico insegnamento per titoli artistici, professionali e didattici ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 13 febbriao 1996, sono inseriti a domanda nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 2, e sono assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sui posti disponibili a decorrere dall'anno scolastico 1998/1999.
*11. 31. Napoli, Malgieri, Landolfi, Butti, Colucci.


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Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. I corsi di scuola media ad indirizzo musicale, autorizzati in via sperimentale, attualmente funzionanti, sono ricondotti ad ordinamento. In tali corsi l'insegnamento strumentale, non coincidente con l'insegnamento obbligatorio di educazione musicale, ne costituisce integrazione ed arricchimento ed è fascia propedeutica alla eventuale prosecuzione degli studi ad indirizzo musicale. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto stabilirà le tipologie, le aree degli strumenti musicali insegnati, i programmi, gli orari, le prove d'esame e l'articolazione delle cattedre provvedendo anche all'istituzione di una nuova e specifica classe di concorso per l'insegnamento di strumento musicale. I docenti che hanno maturato 360 giorni di servizio sull'insegnamento sperimentale di strumento nella scuola media nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989/1990 e l'anno scolastico 1997/1998, di cui almeno 180 giorni complessivi negli anni scolastici 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, già reclutati sulla base di idoneità allo specifico insegnamento per titoli artistici, professionali e didattici ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 13 febbraio 1996, sono inseriti a domanda nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 2, e sono assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sui posti disponibili a decorrere dall'anno scolastico 1998/1999.
*11. 100. Sbarbati, Mazzocchin, Bastianoni.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. I corsi di scuola media ad indirizzo musicale, autorizzati in via sperimentale, attualmente funzionanti, sono ricondotti ad ordinamento. In tali corsi l'insegnamento strumentale, non coincidente con l'insegnamento obbligatorio di educazione musicale, ne costituisce integrazione ed arricchimento ed è fascia propedeutica alla eventuale prosecuzione degli studi ad indirizzo musicale. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto stabilirà le tipologie, le aree degli strumenti musicali insegnati, i programmi, gli orari, le prove d'esame e l'articolazione delle cattedre provvedendo anche all'istituzione di una nuova e specifica classe di concorso per l'insegnamento di strumento musicale. I docenti che hanno maturato 360 giorni di servizio sull'insegnamento sperimentale di strumento nella scuola media nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989/1990 e l'anno scolastico 1997/1998, già reclutati sulla base di idoneità allo specifico insegnamento per titoli artistici, professionali e didattici ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 13 febbriao 1996, sono inseriti a domanda nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 2, e sono assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sui posti disponibili a decorrere dall'anno scolastico 1998/1999.
11. 91. Cangemi, Lenti, Giordano.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Le norme di cui ai commi 3, 4 e 8 del presente articolo si applicano anche al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative.
11. 33. Napoli, Malgieri, Colucci, Polizzi, Zaccheo, Landolfi, Aloi, Butti, Ozza.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 3 della legge n. 127 del 15 maggio 1997 relative all'applicazione del limite d'età nei pubblici concorsi per l'assunzione del personale delle pubbliche amministrazioni si applicano al personale della scuola che, essendo stato escluso da concorsi pubblici per il superamento del limite di età massimo previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957 Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, abbiano


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presentato ricorso in sede giurisdizionale ed abbiano ottenuto l'immissione, con o senza riserva, nei ruoli.
11. 34. Acciarini, Capitelli, Dedoni.

Sopprimere il comma 11
11. 80. Napoli, Malgieri, Landolfi, Butti, Colucci.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. In fase di prima applicazione delle disposizioni del D. L. 59 dei 6/3/1998 relative al reclutamento dei dirigenti scolastici, i docenti che abbiano svolto incanchi di presidenza per almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge sono ammessi al periodo di formazione, previsto dall'articolo 28-bis del citato decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, sulla base di una graduatoria, basata sui risultati del concorso di arnmissione e dell'anzianità del servizio maturato quali incaricati, nella misura del 50% dei posti disponibili, determinati a norma del comma 3 dell'articolo 28-bis del predetto decreto.
11. 94. Bracco, Acciarini, Capitelli, Dedoni.

Al comma 12, sostituire il primo periodo con il seguente:

1. Per gli ispettori tecnici inquadrati nel relativo ruolo unico ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1989, n. 417, la retribuzione individuale di anzianità - prevista dal primo comma dell'articolo 41 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola del 4 agosto 1995 - pubblicato sul supplemento ordinario n.12 alla Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 1997 - serie generale - determinata al 1 gennaio 1991 in base all'applicazione del primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 20 novembre 1982, n. 869, viene rideterminata ai sensi dei commi primo e ventesimo dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, a decorrere dall'1 gennaio 1998.
11. 36. Aprea, Gazzara, Prestigiacomo.

Al comma 12, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Gli idonei dei concorsi indetti ai sensi della legge 10 settembre 1984, n. 301 inquadrati nelle qualifiche ad esaurimento e nella 9a qualifica funzionale in possesso di una anzianità non inferiore a dieci anni di effettivo servizio, sono inquadrati nella qualifica di 1o dirigente.
11. 44. Capitelli, Acciarini, Dedoni.

Al comma 12 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli ispettori tecnici, in servizio o in quiescenza, ai quali, all'atto dell'inquadramento nel corrispondente ruolo ai sensi dell'articolo 63 della legge 20 maggio 1982, n. 270, oppure per effetto di decisioni giurisdizionali, fu determinato il trattamento economico iniziale con le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 869.

Conseguentemente la cifra di 2.677.000.000 contenuta nel terzo periodo è sostituita dalla seguente 2.744.000.000.
11. 39. Prestigiacomo, Aprea, Gazzara.

Al comma 12, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli ispettori tecnici, in servizio o in quiescenza, ai quali, all'atto dell'inquadramento nel corrispondente ruolo ai sensi dell'articolo 63 della legge 20 maggio 1982, n. 270, oppure per effetto di decisioni giurisdizionali,


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fu determinato il trattamento economico iniziale con le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 869.
*11. 38. Napoli, Colucci, Polizzi, Zaccheo, Landolfi, Aloi, Butti, Ozza.

Al comma 12, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli ispettori tecnici, in servizio o in quiescenza, ai quali, all'atto dell'inquadramento nel corrispondente ruolo ai sensi dell'articolo 63 della legge 20 maggio 1982 n. 270, oppure per effetto di decisioni giurisdizionali, fu determinato il trattamento economico iniziale con le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 869.
*11. 41. Acierno, Mastella.

Al comma 12, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli ispettori tecnici, in servizio o in quiescenza, ai quali, all'atto dell'inquadramento nel corrispondente ruolo ai sensi dell'articolo 63 della legge 20 maggio 1982, n. 270, oppure per effetto di decisioni giurisdizionali, fu determinato il trattamento economico iniziale con le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 869.
*11. 43. Lombardi, Risari, Voglino, Riva, Servodio, Volpini, Delbono, Lucidi.

Al comma 12, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Analoga rideterminazione viene operata per gli ispettori tecnici nel frattempo collocati in pensione. Tale rideterminazione, previo il conseguente aggiornamento dell'ultimo stipendio percepito, avrà effetti sul trattamento pensionistico, a decorrere dal 1 gennaio 1998.
11. 101. Sbarbati, Mazzocchin, Bastianoni.

Al comma 12, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: I provvedimenti di inquadramento nel ruolo ispettivo del personale direttivo e insegnante, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, adottati entro la data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 140 del 1988 sono legittimi, perfetti, efficaci e vengono fatti salvi i provvedimenti di inquadramento già adottati alla data di entrata in vigore di detto decreto. La presente disposizione deve intendersi come interpretazione autentica dei commi 1 e 2 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 140 del 1988.
11. 48. Acierno.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
12-bis. L'articolo 473, comma 2, secondo periodo, del Testo Unico deve intendersi nel senso che nei corsi con valore abilitante la presenza di personale docente universitario e di personale direttivo della scuola è garantita in modo cumulativo o alternativo.
12-ter. Il primo comma dell'articolo 489 del Testo Unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974/75 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1o febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
11. 106. La Commissione.

Sostituire l'ultimo periodo dell'articolo 11, comma 12, con il seguente:
All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 2.677 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,


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allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio derivanti dalla presente legge.
11. 150. La Commissione.

Aggiungere infine il seguente comma:
12-bis.
All'articolo 28-bis del decreto legislativo 3 febbario 1993, n. 29, come novellato dall'articolo 1 del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59 sono apportate le seguenti modifiche. Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole «e, limitatamente al primo corso-concorso, coloro che hanno effetivamente ricoperto per un triennio la funzione di preside incaricato». Alla fine del comma 3 aggiungere il seguente periodo: «nel primo corso-concorso bandito per il numero di posti determinato ai sensi del comma 2 dopo l'avvio delle procedure di inquadramento di cui all'articolo 25-ter il cinquanta per cento dei posti così determinati è riservato a coloro che abbiano effetivamente ricoperto per almeno un triennio la funzione di presidi incaricati previo superamento di un esame di ammissione a loro riservato. Ai fini dell'accesso al corso di formazione il predetto personale viene graduato tenendo conto dell'esito del predetto esame di ammissione, dei titoli culturali e professionali posseduti e dell'anzianità di servizio maturata quali presidi incaricati».Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole «il quaranta per cento» con le parole «il cinquanta per cento».
11. 160. La Commissione.

Aggiungere in fine il seguente comma:
12-bis. Entro trenta giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive del concorso di cui al comma 4 dell'articolo 2, il Ministro della Pubblica istruzione è tenuto ad emettere propria ordinanza per la riapertura delle graduatorie permanenti di cui al comma 2 dell'articolo 3.
11. 49. Dalla Rosa, Paolo Colombo.

Aggiungere in fine il seguente comma:

12-bis. Entro trenta giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive del concorso di cui al comma 4 dell'articolo 2, il Ministro della Pubblica istruzione è tenuto ad emettere propria ordinanza per la riapertura e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui al comma 4 dell'articolo 1.
11. 50. Mazzocchin, Ruzzante.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. I docenti che abbiano svolto l'incarico di presidenza per almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge accedono direttamente al periodo di formazione previsto dall'articolo 28-bis del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59 graduati secondo l'anzianità di servizio maturata quali incaricati fino alla saturazione del 50 per cento dei posti disponibili di dirigente scolastico, calcolati sommando il 50 per cento dei posti messi a concorso secondo il comma 2 dell'articolo 28-bis dello stesso decreto legislativo, nei diversi ordini scolastici. L'accesso ai ruoli di dirigente scolastico sarà consentito dopo la frequenza del corso di formazione e il superamento dell'esame finale previsto dal decreto legislativo n. 59.
*11. 51.
Lombardi, Voglino, Boccia, Capitelli, Dedoni, Demurtas, Bastianoni, Rabbito, Acierno, Casinelli, Gardiol, Delbono, Sbarbati, Volpini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. I docenti che abbiano svolto l'incarico di presidenza per almeno tre anni alla data di entrata in vigore della


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presente legge accedono direttamente al periodo di formazione previsto dall'articolo 28-bis del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59 graduati secondo l'anzianità di servizio maturata quali incaricati fino alla saturazione del 50 per cento dei posti disponibili di dirigente scolastico, calcolati sommando il 50 per cento dei posti messi a concorso secondo il comma 2 dell'articolo 28-bis dello stesso decreto legislativo, nei diversi ordini scolastici. L'accesso ai ruoli di dirigente scolastico sarà consentito dopo la frequenza del corso di formazione e il superamento dell'esame finale previsto dal decreto legislativo n. 59.
*11. 52.
Acierno.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. I docenti che abbiano svolto l'incarico di presidenza per almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge accedono direttamente al periodo di formazione previsto dall'articolo 28-bis del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59 graduati secondo l'anzianità di servizio maturata quali incaricati fino alla saturazione del 50 per cento dei posti disponibili di dirigente scolastico, calcolati sommando il 50 per cento dei posti messi a concorso secondo il comma 2 dell'articolo 28-bis dello stesso decreto legislativo, nei diversi ordini scolastici. L'accesso ai ruoli di dirigente scolastico sarà consentito dopo la frequenza del corso di formazione e il superamento dell'esame finale previsto dal decreto legislativo n. 59.
*11. 53.
Bergamo, De Luca.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. I docenti che abbiano svolto l'incarico di presidenza per almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge accedono direttamente al periodo di formazione previsto dall'articolo 28-bis del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59 graduati secondo l'anzianità di servizio maturata quali incaricati fino alla saturazione del 50 per cento dei posti disponibili di dirigente scolastico, calcolati sommando il 50 per cento dei posti messi a concorso secondo il comma 2 dell'articolo 28-bis dello stesso decreto legislativo, nei diversi ordini scolastici. L'accesso ai ruoli di dirigente scolastico sarà consentito dopo la frequenza del corso di formazione e il superamento dell'esame finale previsto dal decreto legislativo n. 59.
*11. 54.
Scalia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. Ai professori universitari di ruolo ed ai ricercatori, in servizio alla data del 12 luglio 1995, sono riconosciuti, ai fini della ricostruzione della carriera, i servizi prestati in qualità di docenti nella scuola media secondaria, entro i limiti e con le modalità di cui all'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Coloro i quali, a motivo dell'entrata in vigore del dispositivo della sentenza n. 305 del 7 luglio 1995 della Corte costituizionale, non hanno potuto fruire del riconoscimento suddetto, possono chiederlo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. I relativi oneri gravano sui bilanci dell'università, con esclusione di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Il Ministro per l'università, nel predisporre le disposizioni relative allo stato giuridico del personale universitario docente e dei ricercatori, detterà anche le norme relative al riconoscimento in carriera dei servizi pregressi.
11. 55.
Becchetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. I docenti di cui all'articolo 3, comma 22, quarto periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono immessi in ruolo dall'anno scolastico 1996-1997 e, ove necessario, utilizzati per la sostituzione del personale docente.
11. 81.
Capitelli, Acciarini, Dedoni.


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Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

Art. 11-bis.
(Docenti di cui alla legge n. 537 del 1993).

1. I docenti di cui all'articolo 3, comma 22, quarto periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono immessi in ruolo dall'anno scolastico 1998-1999 e, ove necessario, utilizzati per la sostituzione del personale docente.
11. 04. Stanisci, Lombardi.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

Art. 11-bis.

1. I docenti di cui all'articolo 3, comma 22, quarto periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono immessi in ruolo dall'anno scolastico 1998-1999 con decorrenza giuridica dal 1 settembre 1992.
11. 05.
Vitali.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

Art. 11-bis.
(Computo del servizio di insegnamento).

1. Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico va interpretato nel senso che, fino all'anno scolastico 1973/74, il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se prestato, nella scuola materna ed elementare, per almeno cinque mesi, anche non continuativi, e nella scuola secondaria per almeno sette mesi, anche non continuativi, oppure, in ogni ordine di scuola, se prestato ininterrottamente dal 1 febbraio al termine delle lezioni, con la partecipazione agli scrutini finali o agli esami. A decorrere dall'anno scolastico 1974/1975 il servizio di insegnamento, in ogni ordine di scuola, è considerato come anno scolastico intero se prestato per almeno 180 giorni oppure se prestato ininterrottamente dal 1 febbraio al tennine delle attività didattiche.
11. 06. Lombardi, Servodio, Voglino, Volpini, Delbono.