EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 7.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 7.
(Insegnanti di sostegno).
1. Gli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e successive modificazioni, che abbiano prestato servizio nelle scuole statali di ogni ordine e grado per attività di sostegno per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e l'anno scolastico 1997-1998, di cui almeno 180 giorni negli anni scolastici 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997 e 1997-1998, sono ammessi alla sessione riservata di esami di cui all'articolo 2. Le prove sono volte ad accertare il possesso delle capacità didattiche relativamente all'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap in connessione con le discipline di competenza. Nelle operazioni di nomina in ruolo sui posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado è data la priorità al personale in possesso del titolo di specializzazione conseguito ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975. Nelle operazioni di mobilità, al predetto personale è riservato il 50 per cento dei posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado.
2. Viene istituita per ogni ordine e grado di scuola una specifica classe di concorso per la funzione docente di sostegno.
3. Il servizio di insegnamento su posti di sostegno, prestato dai docenti non di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione agli esami di concorso a cattedra per l'insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola, è valido anche ai fini del riconoscimento del servizio di cui all'articolo 485 del testo unico.
(Testo alternativo del relatore di minoranza)
Sostituirlo con il seguente:
Art. 7.
(Insegnanti di sostegno).
1. Gli insegnanti specializzati in applicazione del decreto del Presidente della
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Repubblica 31 dicembre 1975, n. 970, e successive modificazioni, sono da considerare abilitati per le attività di sostegno. A tal fine viene istituita per ogni ordine e grado di scuola specifica classe di concorso.
2. Gli insegnanti specializzati che abbiano inoltre maturato 360 giorni di attività di insegnamento nel periodo 1992-1998 potranno accedere al concorso per soli titoli sin dalla data di entrata in vigore della presente legge, in graduatoria da approntarsi a cura delle Sovrintendenze scolastiche regionali.
*7. 45. Cangemi, Giordano, Lenti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 7.
(Insegnanti di sostegno).
1. Gli insegnanti specializzati in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1975, n. 970, e successive modificazioni, sono da considerare abilitati per le attività di sostegno. A tal fine viene istituita per ogni ordine e grado di scuola specifica classe di concorso.
2. Gli insegnanti specializzati che abbiano inoltre maturato 360 giorni di attività di insegnamento nel periodo 1992-1998 potranno accedere al concorso per soli titoli sin dalla data di entrata in vigore della presente legge, in graduatoria da approntarsi a cura delle Sovrintendenze scolastiche regionali.
*7. 38. Mazzocchin, Ruzzante.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 7.
(Insegnanti di sostegno).
1. Gli insegnanti specializzati in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1975, n. 970, e successive modificazioni, sono da considerare abilitati per le attività di sostegno. A tal fine viene istituito per ogni ordine e grado di scuola specifica classe di concorso.
2. Gli insegnanti specializzati che abbiano inoltre maturato 360 giorni di attività di insegnamento nel periodo 1992-1998 potranno accedere al concorso per soli titoli sin dalla data di entrata in vigore della presente legge, in graduatoria da approntarsi a cura delle sovrintendenze scolastiche regionali.
*7. 4. Dalla Rosa, Paolo Colombo.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 7.
(Insegnanti di sostegno).
1. Gli insegnanti specializzati in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1975, n. 970, e successive modificazioni, sono da considerare abilitati per le attività di sostegno. A tal fine viene istituita per ogni ordine e grado di scuola specifica classe di concorso.
2. Gli insegnanti specializzati che abbiano inoltre maturato 360 giorni di attività di insegnamento nel quinquennio 1992-1997 potranno accedere al concorso per soli titoli sin dalla data di entrata in vigore della presente legge, in graduatoria da approntarsi a cura delle sovrintendenze scolastiche regionali.
7. 8. Gazzara, Aprea.
Al comma 1, dopo le parole: di ogni ordine e grado, aggiungere le seguenti: e nelle speciali.
7. 13. Aprea, Gazzara, Prestigiacomo.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: per attività di sostegno sino alla fine del periodo, con le seguenti: per attività di insegnamento per almeno 360 giorni, nel periodo compreso tra l'anno scolastico
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1989-1990 e l'anno scolastico 1997-1998, di cui almeno 180 giorni di attività di sostegno negli anni scolastici 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997 e 1997-1998, sono ammessi alla sessione riservata di esami di cui all'articolo 2.
7. 12. Napoli, Malgieri, Polizzi.
Al comma 1, sostituire le parole: per attività di sostegno per almeno 360 giorni con le seguenti: per 360 giorni, dei quali almeno 180 prestati nel sostegno.
7. 14. Napoli, Colucci, Polizzi, Zaccheo, Landolfi, Aloi, Butti, Ozza.
Al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole da: l'anno scolastico 1997-1998 sino a: 1997-1998 con le seguenti: la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995.
7. 46. La Commissione.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e 1997-1998 con le seguenti: , 1997-1998 e 1998-1999.
7. 39. Misuraca.
Al comma 1, sostituire le parole da: sono ammessi sino alla fine dell'articolo, con le seguenti parole: sono considerati abilitati per le attività di sostegno.
2. Nelle operazioni di mobilità e immissione in ruolo, il 90 per cento dei posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado, è riservato a personale docente in possesso del titolo di specializzazione conseguito ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975.
7. 1. Aprea, Gazzara, Prestigiacomo.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: sono ammessi sino alla fine del comma, con il seguente: sono considerati abilitati per le attività di sostegno. Nelle operazioni di mobilità e immissione in ruolo, il 70 per cento dei posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado, è riservato a personale docente in possesso del titolo di specializzazione conseguito ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975.
7. 3. Cangemi, Giordano, Lenti.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: che deve comunque precedere l'indizione del primo concorso per titoli ed esami successivo alla entrata in vigore della presente legge.
7. 16. Cangemi, Giordano, Lenti.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , quarto comma.
7. 15. Aprea.
Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:
Le prove sono volte ad accertare il possesso delle capacità didattiche relative all'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap o delle discipline di competenza. Nelle operazioni di nomina resta fermo il diritto di precedenza all'impiego sui posti disponibili dei docenti con specializzazione biennale in servizio a tempo indeterminato o da assumere annualmente a tempo determinato così come stabilito dalla legge quadro sull'handicap n. 104 del 1992.
7. 17. Lumia.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli insegnanti specializzati in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1975, n. 970, e successive modificazioni, sono da considerare abilitati per le attività di sostegno. A
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tal fine viene istituita per ogni ordine e grado di scuola specifica classe di concorso.
7. 9. Napoli, Malgieri, Colucci, Polizzi, Zaccheo, Landolfi, Butti, Ozza.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Il comma 75 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è abrogato.
*7. 40. Gardiol.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Il comma 75 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è abrogato.
*7. 37. Aprea, Gazzara, Prestigiacomo.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Viene istituita per ogni ordine e grado la specifica classe di concorso per la funzione di docente di sostegno.
7. 24. Aprea, Gazzara, Prestigiacomo.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Ai docenti di sostegno in possesso di titolo di specializzazione conseguito in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975 e successive modificazioni ed integrazioni, è riconosciuta l'equipollenza con il titolo conseguito ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1996, per la scuola secondaria e articolo 8 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 471 del 1996 per la scuola primaria.
7. 33. Napoli, Colucci, Polizzi, Zaccheo, Landolfi, Aloi, Butti Ozza.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Ai fini della ricostruzione e della progressione di carriera è valido il servizio di insegnamento su posti di sostegno, prestato dai docenti in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione agli esami di concorso a cattedre per l'insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola.
7. 26. Aprea, Gazzara, Prestigiacomo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il personale educativo non di ruolo, in servizio da almeno 360 giorni presso i convitti statali per sordi, viene inserito nella graduatoria permanente dei specializzati, previo superamento di un corso specializzante specifico, ai fini dell'immissione in ruolo.
7. 35. Napoli, Malgieri, Colucci, Polizzi, Zaccheo, Landolfi, Aloi, Butti, Ozza.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
2. Ai titoli di specializzazione monovalenti e polivalenti conseguiti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e successive modificazioni, viene riconosciuto il valore abilitante per le attività di sostegno.
7. 34. Sbarbati, Mazzocchin, Bastianoni.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
2. Ai titoli di specializzazione monovalenti e polivalenti conseguiti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e successive modificazioni, viene riconosciuto il valore abilitante.
7. 29. Aprea, Gazzara, Prestigiacomo.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. È istituita una specifica classe di concorso per gli insegnanti di sostegno. È
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pertanto prevista una graduatoria specifica di detti insegnanti alla quale si accede soltanto dopo aver sostenuto il relativo concorso. Non è per altro consentito il passaggio da detta graduatoria a quella generale in mancanza di titolo specifico derivante dalla partecipazione al concorso generale per l'abilitazione dell'insegnamento. Gli insegnanti di cui al 1o periodo del 1o comma del presente articolo, sono ammessi di diritto, previa domanda alla graduatoria degli insegnanti di sostegno.
7. 31. Cangemi, Giordano, Lenti.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
3. Al titolo di specializzazione per l'insegnamento ad alunni portatori di handicap, conseguito in base al decreto del Presidente della Repubblica 970/75 e successive modificazioni ed integrazioni è riconosciuta l'equipollenza con il titolo conseguito ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1996 per la scuola secondaria e dell'articolo 8 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 471 del 1996 per la scuola primaria.
7. 32. Sbarbati, Mazzocchin, Bastianoni.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
3. Il comma 75 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è soppresso.
7. 33. Sbarbati, Mazzocchin, Bastianoni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Viene istituita per ogni ordine e grado di scuola specifica classe di concorso per la funzione docente di sostegno.
7. 35. Sbarbati, Mazzocchin, Bastianoni.
Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
1. Gli insegnanti che abbiano superato le prove di un concorso per titoli ed esami o di esami anche ai soli fini abilitativi in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto possono far valere il servizio di insegnamento della religione cattolica prestato nelle scuole statali di ordine ordine e grado, ai fini dell'inclusione nella graduatoria permanente di cui al comma 4 dell'articolo 1 della presente legge.
2. Gli insegnanti in possesso dei titoli di studio validi per l'accesso ai concorsi per titoli ed esami od esami anche ai soli fini abilitativi che abbiano prestato servizio nelle scuole statali di ordine ordine e grado per l'insegnamento della religione cattolica, per almeno trecentosessanta giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e l'anno scolastico 1997-1998 sono ammessi alla sessione riservata di esami di cui all'articolo 2 della prsente legge.
7. 01. Acierno, Angeloni, Cavanna Scirea, Volontè.
Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Insegnanti liberi professionisti).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i docenti che esercitano la libera professione possono essere assunti, a domanda, con contratti individuali d'opera.
2. Il contratto a tempo indeterminato dei docenti che richiedono ed ottengono l'autorizzazione alla libera professione può essere trasformato, a domanda e previa risoluzione del precedente rapporto di lavoro, in contratto individuale di prestazione d'opera.
3. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 508, comma 15, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
7. 02. Gazzara, Aprea.
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Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Chiamata nominativa).
1. Le istituzioni scolastiche possono chiamare nominativamente docenti incaricati a tempo indeterminato o pluriennale appartenenti agli organici di altra istituzione scolastica della regione per particolari attività ed insegnamenti, non facenti parte del curriculum obbligatorio, definito dal reùgolamento di cui all'articolo 21della legge 15 marzo 1997, n. 59, tramite motivata deliberazione del consiglio dell'istituzione scolastica al fine di attuare progetti, programmi e attività per il tempo previsto per l'espletamento del compito stabilito nel contratto di incarico.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, la chiamata nominativa può essere utilizzata per l'impiego di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.
7. 03. Gazzara, Aprea.