Seduta n. 452 del 10/12/1998

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(Procedure per la nomina dei segretari comunali)

PRESIDENTE. Passiamo all'interpellanza Comino n. 2-01494 (vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti sezione 2).
L'onorevole Cè, cofirmatario dell'interpellanza, ha facoltà di illustrarla.

ALESSANDRO CÈ. Desidero illustrare brevemente l'interpellanza affinché anche coloro che ci ascoltano riescano ad entrare nel merito della questione che stiamo affrontando. Essa è diventata ormai un caso a livello nazionale; mi riferisco alla possibilità di conferma, di revoca o di applicazione in sede di disposizione transitoria della legge Bassanini e del decreto presidenziale attuativo riguardo, appunto, alla nomina dei segretari comunali e provinciali.
L'interpellanza fa riferimento ad un caso specifico, che mi è stato segnalato, relativo al comune di Concesio (Brescia), ma so che sono coinvolti almeno altri duecento comuni di questo Stato.
Cosa succede realmente? La legge n. 127 del 1997, la cosiddetta Bassanini-bis, è piuttosto chiara nel determinare le modalità di nomina dei segretari comunali. Essa prevede che la nomina avvenga contemporaneamente all'elezione del sindaco; oppure che il sindaco insediato, nella fase di transizione, possa non confermare il segretario comunale (già presente nel comune) e optare dal sessantesimo al centoventesimo giorno dalla sua elezione per la scelta di un altro segretario comunale, inserito all'interno di albi regionali, gestiti da una agenzia appositamente istituita dalla legge Bassanini.
Inoltre, il sindaco ha la possibilità di revocare il segretario comunale sulla base di gravi motivazioni. Questa revoca esisteva anche in passato, per cui l'innovazione


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è quella della nomina contemporanea all'elezione e dell'eventuale mancata conferma da parte dei sindaci, attualmente insediati, in fase di prima applicazione della norma. Nonostante la norma a nostro parere sia chiarissima ed ugualmente chiaro sia il decreto del Presidente della Repubblica che attua la norma stessa, di fatto c'è un contenzioso aperto ed alcuni sindaci, tra i quali quello di Concesio, dopo aver scelto, proprio in relazione alla possibilità concessa loro dal regime transitorio, un altro consigliere comunale, dopo averlo fatto insediare e dopo aver comunicato al segretario comunale preesistente la mancata conferma, ciononostante, hanno a che fare con dei ricorsi da parte del segretario non confermato aventi addirittura come esito finale una sospensiva del Consiglio di Stato.
Il TAR in prima battuta non ha recepito la richiesta del segretario comunale non confermato, sulla base di alcune considerazioni, cioè che il presunto danno grave arrecato al segretario non esiste e che non si può ritenere questa una normativa in violazione della Costituzione, in quanto essa ottempera ad una finalità di valorizzazione delle autonomie locali perfettamente compatibile con il ruolo che si assegna ai segretari non confermati, i quali vengono riassegnati a livello regionale a funzioni diverse da quelle di segretario comunale e, in ogni caso, mantengono un trattamento retributivo assolutamente adeguato e non penalizzante per le loro funzioni.
Ad oggi, pertanto, ci troviamo davanti ad una situazione in cui questi comuni non possono usufruire del segretario da essi designato, in quanto è intervenuta questa sospensiva del Consiglio di Stato. Inoltre si trovano - a meno che non arrivino chiarimenti a breve scadenza - a dover retribuire due segretari comunali, uno scelto da loro ed uno che non è stato confermato ma che, di fatto, essendovi la sospensiva del Consiglio di Stato, si trova ad essere reintegrato nelle stesse amministrazioni comunali.
Ebbene, noi crediamo che questa situazione effettivamente non sia più sostenibile. Peraltro, questa presa di posizione da parte del Consiglio di Stato è supportata da motivazioni che a nostro avviso non hanno spessore adeguato, in quanto non fanno riferimento alle ragioni addotte nel ricorso da parte dei segretari comunali, ma forniscono la motivazione del danno grave secondo l'articolo 21, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971.
Chiediamo dunque al Governo se non si ritenga opportuno intervenire urgentemente per chiarire la normativa oggetto dell'interpellanza, al fine di non vanificare di fatto uno dei momenti qualificanti della riforma dell'ordinamento giuridico dei segretari comunali e provinciali, consistente appunto nel nuovo sistema di nomina del segretario.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

ADRIANA VIGNERI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Onorevoli colleghi, onorevoli interpellanti, rispondo per delega del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base degli elementi acquisiti dal Ministero dell'interno, dalla prefettura di Brescia, dall'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e dall'ufficio personale pubbliche amministrazioni del dipartimento della funzione pubblica.
Gli interpellanti chiedono al Presidente del Consiglio ed al Ministero dell'interno di chiarire la normativa in materia di mancata conferma di un segretario comunale e nomina di un nuovo segretario nel caso in cui il titolare del posto presenti ricorso avverso tale decisione del sindaco.
Premesso che in questa sede non si intende entrare nel merito di un procedimento pendente presso un'autorità giudiziaria, né esprimere valutazioni in ordine a provvedimenti da questa adottati - anche perché sostanzialmente non sono noti - risulta quanto segue.
In merito al ricorso al TAR del Lazio proposto dalla dottoressa Rosalia Cammarata, cui fa riferimento l'interpellanza in oggetto, il dipartimento della funzione


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pubblica ha affermato, come per altri casi analoghi, la propria estraneità chiedendo all'Avvocatura dello Stato di eccepire il difetto di legittimazione passiva in capo a questa amministrazione, in considerazione del fatto che la competenza in ordine alla gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali ed ai loro rapporti di lavoro, comprese nomine e revoche, spetta all'agenzia autonoma segretari comunali (ente di diritto pubblico) ed al Ministero dell'interno quale organo di vigilanza, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 127 del 1997 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997. Attualmente l'agenzia autonoma segretari comunali è difesa in giudizio dall'Avvocatura dello Stato.
Fatta questa premessa, il caso in esame riguarda la mancata conferma del segretario comunale - preferisco parlare, per le ragioni che dirò dopo, di sostituzione del segretario comunale - avvenuta contestualmente all'inizio del procedimento di pubblicizzazione di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997 ritualmente formalizzato nei confronti della dottoressa Cammarata con atto n. 6952 del 19 marzo 1998.
Il TAR del Lazio, sezione seconda, con ordinanza n. 2938/93 ha respinto la domanda incidentale di sospensione proposta dalla ricorrente. Il Consiglio di Stato, sezione quarta, riformando tale ordinanza ha sospeso l'efficacia della nomina del nuovo segretario comunale, dottoressa Laura Romanello - esprimendosi in maniera contraria rispetto al TAR del Lazio - sempre in sede di sospensione dei provvedimenti impugnati. A questo punto il TAR del Lazio dovrà pronunciarsi in merito al ricorso in oggetto, tuttora pendente in primo grado.
Non è esatto dire che il comune di Concesio si trovi ad avere due segretari. Allo stato attuale, unico titolare della segreteria comunale in questione è la dottoressa Cammarata, già in carica precedentemente all'emanazione dei provvedimenti sospesi; non è neanche certo che il comune debba pagare contemporaneamente due segretari comunali.
Quanto all'affermazione contenuta nell'interpellanza, secondo la quale l'ordinanza del Consiglio di Stato annullerebbe gli effetti della norma di cui alla legge n. 127 del 1997, con conseguente vuoto normativo, sostituendosi al legislatore, faccio notare che, innanzitutto, la disposizione impugnata è norma di carattere transitorio, o meglio, è norma di diritto intertemporale - si applica cioè per un periodo - ed è diretta a consentire ai sindaci, in sede di prima attuazione del nuovo status giuridico dei segretari comunali, caratterizzato dal rapporto fiduciario, di poter immediatamente scegliere se confermare o meno, tra il sessantesimo ed il centoventesimo giorno dalla loro elezione, il titolare della propria segreteria comunale (questo nella sostanza, perché nella forma è diverso).
Tale norma ha già esaurito la propria efficacia, pertanto appare inutile l'intervento chiarificatore richiesto nell'ultima parte dell'interpellanza, in considerazione anche del fatto che solo in pochi casi l'applicazione della norma in questione ha dato luogo a contenzioso in sede giurisdizionale e che, a quanto ci risulta, solo in quattro casi risulta accordata la sospensione cautelare.
In sostanza, l'efficacia di quella norma si è già compiuta e si è anche esaurita. Certo, residuano, in alcuni casi, dei procedimenti giurisdizionali, ma un intervento del legislatore a questo punto servirebbe a perseguire un obiettivo forse non molto corretto, quello cioè di incidere su processi in corso di svolgimento ovvero, addirittura, su processi già conclusi. In secondo luogo, l'istituto previsto per la fase di prima applicazione della riforma, che abbiamo sopra descritto, ad avviso del Governo è diverso dalla revoca (oltre tutto, i sindaci in carica al momento dell'entrata in vigore della riforma non avevano nominato nessun segretario, quindi neppure potevano revocarlo), per la considerazione fondamentale che la legge reputa i segretari in carica al momento dell'entrata in vigore della riforma sostituibili e ciò - sempre ad avviso del Governo - senza che sia necessario un


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provvedimento esplicito, e quindi motivato, di sostituzione. In altre parole, i sindaci in carica al momento dell'entrata in vigore della riforma non dovevano revocare, o comunque sostituire con un provvedimento a lui rivolto, il segretario in carica: potevano semplicemente nominare il segretario nuovo, perché direttamente dalle norme deriva la sostituibilità del segretario comunale in carica in quel momento, il quale, per effetto della legge stessa e non di provvedimenti amministrativi, aveva perso la certezza della definitività del suo incarico.
Questi sono gli argomenti che il Governo ha sostenuto ed illustrato al Consiglio di Stato nella fase di espressione, da parte di quest'ultimo, del parere sul regolamento.
È ora prematura l'espressione di una valutazione sul grado di «successo» che l'istituto della sostituibilità ha avuto, perché su questa materia non vi è stata ancora alcuna pronuncia di merito, ma soltanto ordinanze di sospensione, alcune favorevoli alla tesi che il Governo ha sempre sostenuto ed altre contrarie. Per questa ragione credo che oggi non si possa giudicare fallimentare il risultato di quella disciplina (che invece nella maggior parte dei casi ha funzionato, anche perché è stata accettata dagli interessati), né che vi siano ragioni sufficienti per un intervento legislativo sull'argomento, anche perché ad esso ostano le considerazioni che ho svolto all'inizio.
Si sottolinea, infine, che la controversia di cui trattasi è tra le ultime sottratte alla cognizione del giudice ordinario, in quanto sorta anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 80 del 1998, mentre probabilmente, con un prossimo intervento, verrà nuovamente attribuita al giudice ordinario.

PRESIDENTE. L'onorevole Cè, cofirmatario dell'interpellanza, ha facoltà di replicare.

ALESSANDRO CÈ. Presidente, sinceramente io non posso dichiararmi soddisfatto, per vari ordini di motivi.
Il sottosegretario è stato chiarissimo, però la sua è quella chiarezza tipica di uno Stato levantino come il nostro. Mi spiace dirlo, ma questa è la verità.

ADRIANA VIGNERI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Scusi se sorrido, onorevole Cè, ma «levantina» non me lo aveva ancora detto nessuno.

ALESSANDRO CÈ. C'è sempre una prima volta, nella vita.
Devo preliminarmente osservare, signor sottosegretario, che il numero dei sindaci interessati ad un contenzioso così importante a noi risulta essere notevolmente superiore a quello da lei indicato, perché solo nella provincia di Brescia ce ne risultano tre, per cui presumiamo, per logica, che sull'intero territorio nazionale, se non saranno duecento, come si rileva dai nostri dati ufficiosi, saranno sicuramente molti più di quelli da lei indicati.
Desidero capire dalla sua risposta quale conclusione, quale certezza, può trarre un cittadino italiano, in particolare un sindaco eletto democraticamente.
Comprendo benissimo che il ruolo legislativo e quello giurisdizionale hanno due corsie completamente diverse; non capisco però come faccia il Consiglio di Stato alcune volte ad accogliere la richiesta di sospensiva ed altre a rifiutarla sulla base di motivazioni sicuramente analoghe e, a mio parere, difficilmente sostenibili, perché, come lei ha giustamente dichiarato, siamo di fronte ad un provvedimento legislativo ed al conseguente decreto del Presidente della Repubblica estremamente chiari, per cui non vi è bisogno di attuazione attraverso atti amministrativi.
Lei afferma che non vi è bisogno di un intervento e, al tempo stesso, che non è sicura se il sindaco in questione dovrà o meno pagare due segretari comunali. Vede che il termine levantino è appropriato? Lo stesso Governo non sa esattamente cosa si può fare; può darsi che tale sindaco si trovi nella condizione di pagare due segretari comunali e di non averne


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neanche uno che lavori conformemente alle necessità del comune. Le faccio immaginare solo lontanamente quale possa essere la situazione di un sindaco che ha agito legittimamente, secondo norme chiarissime e non in maniera anticostituzionale - altrimenti non si spiegherebbe perché alcune volte il Consiglio di Stato si è pronunciato a favore delle scelte di altri sindaci -, e che oggi si troverebbe a lavorare con un segretario comunale con il quale ha una conflittualità ormai altissima.
Ho presentato la mia interpellanza, facendomi portatore di tale istanza, proprio perché il Governo, per quel che gli compete, si faccia promotore di un provvedimento il cui contenuto sarà il Governo stesso a decidere, ma che chiarisca esattamente la situazione, eliminando ogni dubbio. Se il Governo non fosse in grado di farlo, saremmo di fronte ad una situazione che definisco discrezionale; se non vi è una norma che vale per tutti allo stesso modo, dovremmo dedurre che chi ha qualche conoscenza o qualche aiuto al Consiglio di Stato riesce ad ottenere quello che altri segretari comunali non sono in grado di conseguire (diciamolo chiaramente, le cose sono in questi termini). In tal caso non saremmo assolutamente d'accordo e la questione diventerebbe ancora più grave.
Quanto alle motivazioni fornite dal Consiglio di Stato, in premessa si dice che ci si sta pronunciando su una questione di revoca o di nomina di un segretario comunale; già questo è contestabilissimo perché, come lei ha precisato, non si tratta né di revoca né di nomina, ma di mancata conferma. Il Consiglio di Stato aggiunge, poi, che sussistono i presupposti previsti dall'ultimo comma del citato articolo 21 della legge n. 1034.
Effettivamente potrebbe essere interessante la lettura di tale norma, che comunque fa riferimento a un grave danno. Vorrei capire quale grave danno possa derivare a un segretario comunale che, in ogni caso, resta pubblico ufficiale, svolge ugualmente le funzioni per le quali ha acquisito una competenza e, nell'ipotesi di mancata conferma, viene collocato in disponibilità per un massimo di quattro anni durante i quali mantiene l'iscrizione all'albo e viene posto a disposizione dell'agenzia di gestione per le attività della stessa o per eventuali consulenze ed incarichi di supplenza o di reggenza presso altre amministrazioni eventualmente richiedenti. Solo nell'ipotesi della revoca per gravi motivi, ma non è questo il caso, mantiene il trattamento economico tabellare. Al riguardo, viene spontaneo affermare che quando vi sono gravi motivi dovrebbe essere licenziato, ma in questo paese non si licenzia mai nessuno! Il dipendente continua a percepire il trattamento economico indicato e, se non viene confermato, lo percepisce per intero, magari pur facendo ben poco nell'ambito dell'agenzia. In ogni caso, è sicuramente una posizione di privilegio, per cui non riesco a capire quale appiglio costituzionale, per esempio con riferimento all'articolo 3 della Costituzione, o grave danno vi possano essere: siamo di fronte ad un privilegio, di cui la stragrande maggioranza dei cittadini non può godere. Quanto ad altri articoli della Costituzione cui si rimanda, effettivamente l'articolo 97 prevede che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si acceda mediante concorso, ma si specifica «salvi i casi stabiliti dalla legge»: non vedo, quindi, come ci si possa basare su questo argomento. L'articolo 98 prevede, invece: «I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della nazione»; in questo caso, se vogliamo, il problema è un po' più complesso, ma mi sembra che la situazione nella quale ci si viene a trovare non dia adito a dubbi. Si tratta, infatti, pur sempre di soggetti al servizio della nazione, anche se la riforma contempera due aspetti: quello dell'articolo 98 della Costituzione e quello di una maggiore autonomia degli enti locali. Ciò risulta dalla ratio delle norme approvate e dai relativi atti, che vertono sulla possibilità di tenere insieme i due aspetti.


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Mi sembra, comunque, che ai segretari comunali eventualmente non confermati nessuno abbia chiesto di compiere atti illegittimi. La riforma che abbiamo voluto è quindi nel senso di una vera autonomia degli enti locali e di una maggiore responsabilizzazione del sindaco, soggetto eletto democraticamente, sul quale dunque va caricata la massima responsabilità per la legittimità degli atti compiuti. Egli, naturalmente, si può però avvalere della collaborazione e dei pareri del segretario comunale, che deve rispettare le leggi dello Stato, affinché la macchina comunale possa svolgere adeguatamente e con efficienza i propri compiti: lo spirito della riforma era esattamente questo.
Devo pertanto chiedere al Governo, anche se dovesse trattarsi solo di tre o quattro casi, di svolgere il compito che gli compete, per fare in modo che, se vi è ancora qualche margine di interpretazione della legge, si giunga eventualmente ad una interpretazione autentica. Il sottosegretario afferma che tale interpretazione è ormai in parte superata perché il regime transitorio è terminato, ma a noi risultano numerosi casi: spero infatti che i vostri dati siano più corretti, ma se, come già osservavo, si fa la proporzione con i tre-quattro casi della provincia di Brescia, a livello nazionale ve ne dovrebbero sicuramente essere diversi altri. Invito quindi il Governo ad approfondire ulteriormente la questione e, se non è questa la strada, è urgente un dibattito politico ampio che metta in evidenza non l'unico, ma uno dei grandi problemi che caratterizza il nostro Stato: l'esistenza del cosiddetto muro di gomma rappresentato dal grande potere della burocrazia, che, anche quando vi sono dei vagiti di riforma nella direzione giusta, vi si contrappone duramente. Siamo infatti di fronte ad interessi di lobby e corporazioni fortissime che ostacolano un processo democratico nell'ambito del quale, magari, si stanno sperimentando nuove formule, per riportare a coloro che vengono eletti democraticamente dai cittadini la vera gestione del bene pubblico.

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