Seduta n. 449 del 3/12/1998

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(Procedure di controllo adottate dalla commissione circondariale di Vicenza)

PRESIDENTE. Passiamo all'interpellanza Comino n. 2-01460 (vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti sezione 5).
L'onorevole Stefani, cofirmatario dell'interpellanza, ha facoltà di illustrarla.

STEFANO STEFANI. Signor Presidente, in occasione della recente tornata elettorale amministrativa la commissione elettorale circondariale di Vicenza ha, per l'ennesima volta, interpretato - o non interpretato - le disposizioni ministeriali riguardanti la materia elettorale.
Prova ne sia che le decisioni di tale commissione, più di una volta, hanno ottenuto la sospensiva del tribunale amministrativo regionale. Si sa che raccogliere le firme per la presentazione delle liste, qualora venga fatto nel rispetto della normativa ed in presenza dell'autenticatore richiesto, non è cosa facile. Se però, unitamente a ciò, non vi è mai la certezza sul modo in cui sia corretto raccogliere le firme, è certamente possibile che alcune liste vengano ricusate senza che gli stessi presentatori sappiano il perché, ponendo le stesse liste in condizioni assolutamente sfavorevoli anche qualora vengano riammesse alla competizione elettorale.
È vero che l'articolo 32 del testo unico per l'elezione e la composizione degli organi comunali non scende nella specificità del caso, ma è altrettanto vero che non si capisce - e lo chiediamo al signor sottosegretario - a cosa servano le pubblicazioni edite dal Ministero dell'interno recanti le istruzioni per i diversi passaggi elettorali - in questo caso il riferimento è alle elezioni amministrative ma la considerazione ha carattere generale - se poi tali istruzioni vengono completamente disattese dagli organi dello Stato. Nella fattispecie - vengo al nocciolo della questione - mi riferisco alla raccolta di firme «doppie». Molti cittadini, infatti, hanno sottoscritto più di una lista, peraltro in buona fede perché si tratta soprattutto di persone anziane, di persone che ignorano il dettato della legge, magari fermate per strada.
Riteniamo che tale comportamento, pur essendo punito severamente, che il legislatore ha voluto considerare un abuso e punire abbastanza pesantemente, nella maggior parte dei casi sia in buona fede. Quando, però, si chiede ai ministeri competenti o agli organismi preposti alla tutela come vengano considerate tali firme, questi rispondono vagamente oppure rimandando alle istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature (pubblicazione n. 5 del Ministero dell'interno).
Noi ci siamo attenuti a quanto prescritto salvo poi verificare che la commissione circondariale ha fatto a pezzettini di carta e stracciato completamente quanto disposto dall'articolo 2, riportato a pagina 20 della citata pubblicazione. Leggo testualmente: «La commissione, inoltre, dovrà depennare i sottoscrittori la cui firma non fosse stata autenticata, quelli per i quali il requisito di elettore del comune non risultasse documentato» - ecco la parte che ci interessa - «e quelli che avessero sottoscritto la dichiarazione di una lista presentata in precedenza». Ciò fa supporre senz'altro che la prima firma presentata è da ritenersi valida: questo però non è il principio che è stato seguito dalla commissione circondariale di


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Vicenza che, su richiesta di chiarimenti, ha precisato «non esprimendosi la normativa vigente, deve essere tenuta valida, in caso di doppione, la sottoscrizione desunta dalla data di autenticazione fatta per prima». Mi chiedo e chiedo al sottosegretario come possa avvenire un controllo su tali procedure da parte di una forza politica che abbia presentato le sue sottoscrizioni. Chiedo, inoltre, in base a quale criterio la commissione elettorale circondariale di Vicenza abbia considerato nulle le disposizioni del ministero ed abbia emanato disposizioni proprie.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

GIANNICOLA SINISI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'interpellanza n. 2-01460 i deputati Comino e Stefani pongono all'attenzione dell'Assemblea il problema della sottoscrizione di più liste da parte di elettori, in occasione, in particolare, di consultazioni elettorali per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale, e del controllo delle sottoscrizioni stesse compiuto dalla commissione elettorale circondariale. La questione proposta trae origine da quanto avvenuto in occasione delle recenti consultazioni amministrative per il rinnovo del consiglio comunale di Vicenza, dove la commissione elettorale circondariale non si è attenuta alle disposizioni del Ministero dell'interno, secondo le quali il controllo della validità delle firme deve tenere conto, tra l'altro, della data di presentazione della lista.
Prima di rispondere al quesito formulato, desidero innanzitutto fare una premessa: come osservato dagli interpellanti, ed uso in proposito le loro stesse parole, «la legge non disciplina come il comitato elettorale circondariale debba comportarsi» né, d'altra parte, potrebbe essere diversamente. Invero, le operazioni di esame ed ammissione delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati a consigliere comunale, compiute dalla commissione elettorale circondariale, sono momenti organizzativi del procedimento elettorale sui quali la norma giuridica, per la sua natura di generalità e astrattezza, non interviene. Nel silenzio della legge, quindi, il Ministero dell'interno ha predisposto apposite istruzioni, per agevolare l'organo nell'espletamento delle funzioni ad esso affidate. Le istruzioni stesse, tuttavia, costituiscono solo una guida per gli operatori, oltre che un servizio fornito al cittadino elettore nella forma di suggerimenti e consigli pratici.
Vengo ora ai fatti, che riferisco sulla base degli accertamenti disposti per il tramite del prefetto di Vicenza: il 30, 31 ottobre e 1 novembre scorso, la commissione elettorale circondariale di Vicenza ha proceduto, ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, che disciplina l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, all'esame delle candidature alla carica di sindaco e consigliere comunale, presentate in vista delle consultazioni per l'elezione diretta del sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale di Vicenza, che si sono svolte nella giornata della scorsa domenica. In particolare, l'articolo 32 del provvedimento citato fa espresso divieto agli elettori di sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista; l'articolo 93 dello stesso testo unico, inoltre, commina gravi sanzioni penali in caso di inosservanza delle disposizioni.
La vigente legislazione elettorale nulla prevede, invece, come detto, sui criteri di accertamento della priorità delle sottoscrizioni apposte per più di una dichiarazione di presentazione di lista. A tal fine, nella pubblicazione n. 5 della serie Elezioni amministrative e regionali, contenente istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, il Ministero dell'interno ha espresso l'avviso che la commissione o sottocommissione elettorale circondariale debba depennare, tra l'altro, coloro che abbiano sottoscritto la dichiarazione di presentazione di altra lista depositata in precedenza,


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definendo quale criterio quello della data di presentazione delle liste stesse.
Ribadisco che le istruzioni hanno solo lo scopo di fornire agli organi interessati un'opportuna guida per il compimento delle operazioni elettorali, non potendo essere affatto considerate vincolanti per l'attività delle commissioni, o sottocommissioni elettorali circondariali. Sta di fatto che, all'inizio dei suoi lavori, la commissione elettorale circondariale di Vicenza ha definito alcune regole di comportamento, stabilendo che, qualora uno stesso elettore avesse sottoscritto più di una dichiarazione di presentazione di lista, la priorità della sottoscrizione dovesse determinarsi sulla base della relativa data di autenticazione.
A causa del numero delle liste presentate (19) e delle sottoscrizioni da esaminare (da un minimo di 700 ad un massimo di 2000), il controllo è stato effettuato con l'ausilio di un apposito programma informatico, che ha consentito l'individuazione delle doppie o plurime sottoscrizioni. Tuttavia, pur essendo state individuate circa 700 sottoscrizioni irregolari, in quanto apposte sotto più di una dichiarazione di presentazione di lista, nessuna delle liste è stata esclusa dalla competizione elettorale, avendo tutte raggiunto il quorum minimo di sottoscrizioni richiesto dalla legge.
A questo punto, si impongono alcune precisazioni: a norma degli articoli 30 e 31 del testo unico citato, le operazioni di esame e ammissione delle candidature sono di competenza esclusiva della commissione elettorale circondariale, la quale, nella sua autonomia, può sempre disattendere la linea interpretativa suggerita dal Ministero dell'interno, cui compete esclusivamente - credo sia opportuno ricordarlo - l'organizzazione delle consultazioni elettorali.
Nel caso concreto, comunque, le istruzioni cui viene fatto riferimento prevedono che la commissione depenni, oltre ai sottoscrittori la cui firma non sia autenticata e a quelli per i quali il requisito di elettore del comune non sia documentato, anche quelli che abbiano sottoscritto la dichiarazione di presentazione di altra lista depositata in precedenza. Ciò in quanto, nel silenzio della legge, non è stata ritenuta rilevante la data di autenticazione della firma dei sottoscrittori, bensì quella di presentazione della lista, in analogia a quanto disposto dall'articolo 33, lettera d), del testo unico, ove si prevede che la commissione cancelli i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza. In definitiva, l'unica strada è quella di ricorrere ai mezzi di tutela giurisdizionale, ove si ritengano eventualmente lesi diritti o interessi, a causa delle decisioni assunte dalla commissione elettorale circondariale.

PRESIDENTE. L'onorevole Stefani ha facoltà di replicare per l'interpellanza Comino n. 2-01460, di cui è cofirmatario.

STEFANO STEFANI. Signor sottosegretario, penso che lei mi abbia ascoltato prima di leggere l'appunto, che credo le abbiano preparato gli uffici del Ministero: le cose da lei ricordate le avevo dette anch'io e nel testo della mia interpellanza sono riportate tutte. Si tratta di cose che già sapevamo: conoscevamo, se non il motivo, come la commissione avesse interpretato la norma; conoscevamo le disposizioni; sapevamo che le istruzioni del Ministero dell'interno non sono vincolanti; avevamo già detto, forse con parole diverse, quanto lei ha testé ricordato.
Non posso, tuttavia, assolutamente ritenermi soddisfatto della sua risposta, perché avevamo presentato questa interpellanza anche in previsione del futuro. Riteniamo, infatti, che una forza politica che si presenti alle elezioni abbia il diritto di sapere quali siano gli adempimenti da assolvere affinché la sua lista sia ritenuta valida.
Signor sottosegretario, allo stato attuale, io non so in che maniera vengano esaminate le firme da me presentate, se esse siano o meno sufficienti, quante ne debba raccogliere. Lei potrà rispondere che, proprio per questa ragione, il margine


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del numero delle firme da raccogliere è molto ampio - da 700 a 2000 -, ma, in una precedente tornata elettorale (forse qualcuno di voi lo ricorda), proprio io sono stato parte in causa in una raccolta di firme troppo numerosa, avendo sforato il tetto massimo per tre firme (abbiamo sbagliato a contarle). La stessa commissione aveva ricusato la lista che poi ha vinto la tornata elettorale a Vicenza per l'elezione del consiglio provinciale. Il tribunale amministrativo regionale - non solo quella volta, ma anche in altra occasione - ci ha dato ragione. La stessa commissione elettorale aveva escluso anche la lista di rifondazione comunista.
Non so quale sia l'organo preposto, allora, e me lo domando, ma sicuramente dovremo fare delle leggi in materia, dal momento che ognuno interpreta come vuole quelle vigenti: forse, come sempre, dovranno essere più chiare.
Non posso, quindi, ritenermi soddisfatto per la risposta. Avrei sperato che lei mi dicesse che la normativa emanata dal Ministero dell'interno deve essere rispettata e seguita dalla commissione elettorale circondariale, quantomeno come avviene per ogni cittadino comune.

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