TESTO AGGIORNATO AL 23 NOVEMBRE 1998
La Camera,
a prevedere per la Sicilia tariffe differenziate sul prezzo della benzina, senza le quali si metterebbe in pericolo l'esistenza della piccola e media impresa siciliana, aggravando ulteriormente la già pesante situazione economica e occupazionale dell'isola.
La Camera,
ad incrementare di 255 unità l'organico del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico.
La Camera,
in sede di emanazione del decreto necessario ad individuare le province interessate ai benefici di cui all'articolo 4, a considerare la provincia di Rieti, come «di fatto» confinante con le aree di cui all'obiettivo 1.
La Camera,
ad attivare tutte le iniziative a livello comunitario per la soluzione della complessa e rilevante questione;
La Camera,
a intervenire presso gli enti territoriali e le regioni interessate al fine di ottenere risposte di fattibilità da concretizzare a breve, e ad attivarsi con efficacia e determinazione per risolvere i seguenti problemi che attualmente impediscono la realizzazione di questo progetto, ben pensato già negli anni '60:
La Camera,
settori interessati dal Giubileo, in particolare per quanto riguarda:
a considerare l'evento giubilare quale occasione per la diffusione dei valori culturali e religiosi nella comunità nazionale e nelle rappresentanze di visitatori e di pellegrini, provenienti da tutto il mondo, in modo da accrescere la consapevolezza della solidarietà e della pacifica cooperazione tra le diverse componenti della comunità internazionale;
La Camera,
ad intervenire nel primo provvedimento utile al fine di:
La Camera,
ad assumere tutte le opportune iniziative al fine di dare applicazione alla norma a partire dal rinnovo dei contratti agrari la cui scadenza è prevista nel corrente mese, garantendone la possibilità di registrazione con unica denuncia nel successivo mese di febbraio 1999, ai sensi del comma 8 dell'articolo 7.
La Camera,
ad operare affinché la disciplina del sistema di finanziamento delle funzioni e dei compiti delle regioni sia coerente con le previsioni dell'articolo 119 della Costituzione, corrisponda alle accresciute esigenze conseguenti ai conferimenti operati con i decreti delegati adottati in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997 e realizzi un vero e proprio federalismo fiscale. In particolare:
rispettare i termini stretti di riallocazione a livello comunale e provinciale delle funzioni conferite;
La Camera,
affinché, in attesa di una compiuta autonomia finanziaria, si attivi per riequilibrare i trasferimenti erariali in modo da assicurare ad ogni ente pari dignità e possibilità e, in particolare, che per la provincia di Novara si tenga conto della situazione e delle problematiche evidenziate.
9/5267/10Lombardi.
La Camera,
ad assicurare, di fatto, lo stesso bacino di utenza di 200 metri anche ai ricevitori ex-lottisti, in occasione dell'attuazione del piano di espansione della rete di raccolta del gioco del lotto, in attesa di adeguare la relativa normativa, come è stato assicurato dal Ministro delle finanze ai due Rami del Parlamento.
9/5267/11Gatto.
La Camera,
ad indicare nelle relazioni delle leggi finanziarie future e dei relativi disegni di legge di accompagnamento non solo gli effetti delle singole norme sui saldi di bilancio, ma anche, in base a relazioni di consenso dei principali istituti economici, gli effetti stimati delle stesse singole norme sulla disoccupazione nazionale e meridionale.
La Camera,
affinché il rinnovo della concessione alla Società Autostrade S.p.A. per l'autostrada A27 (Venezia - Belluno) sia subordinato anche alla costruzione di un collegamento viario, di circa 4,3 chilometri, tra il casello di Vittorio Veneto sud e la S.P. 71 «del Ponte della Muda» e della S.S. 51 «Alemagna».
La Camera,
ad individuare le risorse economiche e finanziarie necessarie per consentire l'adeguamento degli edifici scolastici della provincia di Cuneo alla normativa sulla sicurezza.
La Camera,
a prevedere nel Documento di programmazione economico-finanziaria che regolerà l'impostazione delle politiche di bilancio nel 2000 e nel triennio 2000-2002 una specifica previsione pluriennale denominata «Piano di interventi per la scuola
italiana» nella quale affluiscano ricorrentemente tutte le risorse risparmiate per effetto di tagli, razionalizzazioni, riduzione degli organici e le risorse aggiuntive da finalizzare ai progetti di riforma degli ordinamenti scolastici, nonché alle attrezzature, laboratori, servizi, strutture occorrenti al pieno dispiegamento, specie nelle aree arretrate, del diritto allo studio.
La Camera,
a ridurre l'aliquota del 4 per cento dell'imposta di registro prevista per l'acquisto di prima casa non di lusso ai sensi dell'articolo 1, quarto periodo, della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
La Camera,
ad indennizzare, definitivamente e sulla base del valore attuale di mercato, i beni nazionalizzati dall'ex regime del maresciallo Tito a cittadini italiani già residenti in Istria, Fiume e Dalmazia e da questi territori costretti all'esodo. Tale intervento deve poter consentire, a tutti quei cittadini italiani di origine istriana, fiumana e dalmata che lo desiderassero, di esercitare quel diritto di prelazione sui loro beni o su beni di pari valore, così come è previsto dal «Piano Solana» che va attuato in Slovenia e che va esteso alla Croazia.
La Camera,
carico degli enti locali coinvolti; e ciò quando in realtà il tessuto normativo consentirebbe un assetto compiuto e definito della materia;
ad intervenire efficacemente affinché, in attuazione dello spirito dell'articolo 15 e nonostante la notevole stratificazione della normativa concernente gli immobili statali, il programma di dismissioni degli immobili possa essere realmente efficace ed incisivo, ed in particolare:
La Camera,
ad adottare tutte le misure necessarie atte a completare l'opera di ristrutturazione di tutti gli immobili danneggiati dal sisma del marzo 1982 ed a verificare i danni causati dal sisma del settembre 1998 nei comuni calabresi non compresi nella rilevazione del Dipartimento della protezione civile.
9/5267/19Bergamo.
La Camera,
1) a promuovere, con sollecitudine, una conferenza intergovernativa per il rilancio del ruolo dell'UNESCO;
La Camera,
provenienze fino al 1992, l'imposta si continuerà ad applicare sino al 31 dicembre 2002;
a rivedere la normativa vigente e ad assicurare, in relazione a quanto esposto nella premessa, la parità di trattamento tra tutti i cittadini.
9/5267/21Rivelli, Bergamo.
La Camera,
ad adottare tutte le misure idonee al fine di arrivare ad una soluzione del problema sopra esposto.
La Camera,
a seguito dell'inquadramento definitivo effettuato ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della legge n. 312 del 1980;
ad adottare le iniziative necessarie per porre rimedio alla situazione indicata in premessa di ingiusta penalizzazione dei dipendenti pubblici.
La Camera,
del traffico su rotaia, un ulteriore aggravio delle condizioni di transitabilità della rete viabilistica esistente,
ad attivarsi affinché venga realizzata l'opera.
La Camera,
a verificare l'opportunità di una modifica dei richiamati articoli del regolamento di esecuzione del codice della navigazione - parte marittima, nel senso di prevedere la possibilità per il capo del compartimento marittimo di regolare, mediante la più snella procedura dell'atto concessivo per licenza, concessioni anche di durata superiore al quadriennio e fino a dieci anni, che importino sia impianti di facile che difficile rimozione che opere già realizzate, ciò che consentirebbe di conseguire, effettivamente, le finalità di snellimento delle attività amministrative volute dalla legislazione citata in premessa, con una normativa più agile e più favorevole al cittadino.
La Camera,
ad assumere precise iniziative a chiarimento della suddetta questione ripristinando la dichiarazione congiunta dei coniugi, attraverso la utilizzazione dei modelli sia 730 che 740 evitando che il desiderio di cambiamento determini confusione, disagi e complicazioni ai contribuenti
anziché la tanto reclamizzata semplificazione fiscale ed evitando altresì che tale orientamento ministeriale non induca alla separazione fiscale delle famiglie.
La Camera,
ad intervenire attraverso il Comitato di settore di cui all'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, con un'apposita direttiva al fine di sbloccare la situazione di impasse e di favorire una soddisfacente conclusione delle trattative in corso in senso coerente con il già avanzato processo di autonomia delle istituzioni scolastiche, in particolare per chiarire che il comma 17 dell'articolo 21 della legge n. 59 del 1997, si deve interpretare nel senso che nel comparto scuola è costituita un'area autonoma dei dirigenti scolastici e, per i docenti, una disciplina contrattuale distinta dal restante personale.
La Camera,
affinché, per accelerare gli interventi per il completamento dell'opera di ricostruzione nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982 di cui al decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 e alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, i comuni classificati disastrati e gravemente danneggiati siano autorizzati ad effettuare prelievi dalle contabilità speciali istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato anche in eccedenza alle disponibilità esistenti nelle contabilità stesse. Il saldo dovrà essere imputato al fondo di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76. A tal fine, i comuni interessati ne daranno comunicazione al Ministero dei lavori pubblici e al CIPE, nell'ambito del programma degli interventi per la ricostruzione approvato in sede di relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77
e successive modifiche, e il relativo importo sarà computato in sede di ulteriori assegnazioni ai comuni medesimi.
La Camera,
affinché:
La Camera,
ad adottare le necessarie iniziative atte ad incrementare la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale.
La Camera,
a prevedere, nell'ambito dei contingenti massimi stabiliti per gli ausiliari, il soddisfacimento prioritario delle esigenze delle amministrazioni delle Forze di polizia, assicurando l'assegnazione di contingenti di ausiliari pari a quello del 1998.
La Camera,
ad assicurare il finanziamento delle attività dei controlli ambientali trasferiti alle istituende agenzie regionali per la protezione dell'ambiente;
La Camera,
a garantire alla provincia di Ascoli Piceno il medesimo trattamento riservato ad altre zone del Paese colpite da analoghi eventi.
La Camera,
ad intervenire tempestivamente, con provvedimenti di propria competenza, predisponendo un piano di interventi, anche di carattere finanziario, per la ricostruzione di edifici, immobili e infrastrutture, per la ripresa delle attività produttive, nonché per il recupero dell'assetto idrogeologico dei territori della Liguria colpiti dal citato nubifragio del settembre scorso.
La Camera,
ad adottare le iniziative necessarie per prorogare la legge n. 644 del 1994, dotandola degli stanziamenti necessari per far fronte a tali necessità.
La Camera,
a dare corso al deliberato di estendere a tutte le rivendite la concessione della ricevitoria del gioco del lotto con piani che rispettino la data del 31 dicembre e che esauriscano le domande nel corso dei prossimi anni.
La Camera,
attuazione hanno richiesto molto tempo (reperire aree idonee, modificare i piani regolatori, adottare numerose delibere nei consigli comunali eccetera) e che quindi i lavori di ricostruzione possono partire solo adesso protraendosi ben oltre il 31 dicembre 1998; che molta parte dei lavori verrà ultimata oltre tale data per mancanza da parte dei cittadini alluvionati delle risorse economiche per affrontare entro tale termine la ricostruzione dei beni immobili;
a rinegoziare con le banche, tramite il Ministero del tesoro, i tassi così da ridurli a normale prezzo di mercato e ad utilizzare le risorse sopravvenienti allungando la durata del rimborso dei mutui a venti anni senza ulteriori aggravi da parte dello Stato e a ridurre proporzionalmente il tasso a carico delle imprese;
La Camera,
a studiare e, quindi, a promuovere, appena possibile, di concerto con i Paesi membri della Convenzione di Parigi del 1972, l'aumento del Fondo mondiale istituito con la citata Convenzione. Ciò consentirà di facilitare l'iscrizione nella lista di protezione dell'UNESCO di nuovi siti, compresi quelli italiani e di definire nuove procedure per ulteriori interventi nei Paesi avanzati e in quelli in via di sviluppo e per il reperimento di nuove risorse private;
La Camera,
ad attivarsi per consentire la realizzazione, da parte della società Autovie Venete spa, delle opere esterne all'autostrada A28 di collegamento con la SS n. 13;
La Camera,
a determinare nei tempi più rapidi possibili le condizioni necessarie affinché la Regione Lombardia venga coinvolta nella società di gestione della casa da gioco di Campione d'Italia.
La Camera,
ad adottare idoneo provvedimento affinché i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche per i quali il termine di versamento delle imposte e delle altre somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi scade oltre il quinto mese successivo alla fine del periodo di imposta, debbano maggiorare, a titolo di interessi, i versamenti dello 0,025 per cento per ogni giorno successivo alla fine del quinto mese, per un periodo massimo di 60 giorni.
La Camera,
a prorogare il termine del 31 dicembre 1998 al 30 giugno 1999 per consentire alla regione Veneto ed al Parlamento di emanare
norme apposite che permettano la tutela di tali realtà economiche venete il cui funzionamento si è basato da secoli sulla fiducia reciproca fra amministratori e soci.
La Camera,
ad assicurare, di fatto, lo stesso bacino di utenza di 200 metri anche ai ricevitori ex-lottisti, in occasione dell'attuazione del piano di espansione della rete dì raccolta del gioco del lotto, in attesa di adeguare la relativa normativa, come è stato assicurato dal Ministro delle finanze ai due Rami del Parlamento.
La Camera,
ad attivarsi affinché il territorio della Comunità montana Feltrina ed in particolare quello del comune di Santa Giustina non venga assoggettato a nuovi ulteriori vincoli, in quanto già fortemente penalizzato rispetto ad altre realtà territoriali.
La Camera,
a) a sostenere con adeguata dotazione finanziaria, gli interventi per l'imprenditoria giovanile in agricoltura;
La Camera,
ad attivarsi affinché vengano realizzati i lavori relativi al completamento della tangenziale di Bergamo - 1o lotto, S.S. nn. 42-470.
La Camera,
ad attivarsi per consentire la realizzazione del sistema viario Pedegronda.
La Camera,
ad attivarsi per consentire la realizzazione del nuovo tracciato autostradale Milano-Brescia, ipotesi «Tunnel sud», direttissima S. Donato-Treviglio-Chiari.
La Camera,
ad attivare iniziative volte a definire una ulteriore e necessaria proroga del termine previsto dalla legge n. 266 del 1997 al fine di accelerare l'opera di ricostruzione nei comuni interessati dal sisma.
La Camera,
stretti, essa non potrà essere approvata in tempo utile perché i fondi possano essere utilizzati;
ad adottare subito, su iniziativa del Ministro della sanità di concerto con quello dell'università e ricerca scientifica e tecnologica, le necessarie iniziative, tenendo conto del lavoro già svolto dalle Commissioni riunite VII e XII, per garantire l'utilizzo delle somme stanziate per il 1998, fissando nuove regole per il trattamento economico e previdenziale, per l'attribuzione di punteggi adeguati e per l'inquadramento con un preciso contratto di lavoro a tempo determinato di tutti i laureati iscritti alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia.
La Camera,
a provvedere al potenziamento della linea delle Ferrovie dello Stato «Di Gronda» Novara-Busto-Seregno-Carnate-Brescia, attraverso collegamenti alle linee verticali FS.
La Camera,
ad attivarsi per consentire l'immediato ampliamento dell'Autostrada A-4, tratto Milano-Bergamo-Brescia, attraverso l'aggiunta di un'ulteriore corsia per ogni senso di marcia dell'attuale tracciato autostradale.
La Camera,
ad attivarsi affinché vengano realizzati i lavori relativi alla variante da Albano S.A. a Pianico, sulla strada statale n. 42 «Del Tonale e della Mendola».
La Camera,
a porre fine a tale evidente disparità nell'ambito delle contrattazioni che riguardano gli assistenti sociali del comparto sanità, al fine anche di dare efficacia al Piano sanitario nazionale che pone tra i suoi obiettivi l'efficienza del sistema sanitario nazionale.
La Camera,
adottati per l'accoglimento delle domande hanno premiato, di fatto, le imprese più grandi, che avrebbero potuto accedere ad altre forme di finanziamenti agevolati, e hanno penalizzato quelle di minori dimensioni, anche se passate al vaglio positivo di una istruttoria bancaria;
a rivedere i parametri della legge n. 488 del 1992 nelle regioni dell'Obiettivo 1, aumentando la riserva dei fondi concedibili alle piccole e medie imprese dal 50 per cento al 75 per cento;
La Camera,
rispetto alle concorrenti europee, alcune delle quali già beneficiano di una totale esenzione da imposte societarie e che comunque non saranno soggette all'imposta regionale sulle attività produttive;
a predisporre una tempestiva e articolata iniziativa legislativa volta ad assicurare una concorrenza a pari condizioni sui servizi marittimi interni, sia quelli regolari di linea che quelli volandieri utilizzati per il trasporto di materie prime e semilavorati; a tal fine utilizzando, con gli adattamenti del caso, quanto già previsto con analoga finalità di ridurre i costi di produzione dei servizi in conformità con gli orientamenti europei in materia di legislazione sui trasporti marittimi, dalla legge n. 30 del 1998 sulla navigazione internazionale;
La Camera,
a presentare, oltre ai decreti legislativi di riforma del sistema sanitario, in base alla delega già conferita dal Parlamento, un disegno organico di riforma che affronti e risolva tutte le problematiche del precariato e, più in generale, del personale del Servizio sanitario nazionale.
La Camera,
a rimuovere con sollecitudine qualsiasi impedimento amministrativo ancora esistente in relazione alla costruzione dell'aeroporto di Agrigento, nonché ad accantonare quanto prima adeguati fondi per l'avvio della realizzazione di un opera da ritenersi fondamentale per il rilancio economico e turistico della Sicilia sud-occidentale.
La Camera,
anche motivo di pesante inquinamento acustico e di limite dello sviluppo delle sue potenzialità turistiche;
perché nel piano di ammodernamento e potenziamento della rete ferroviaria del Paese venga inserito anche il progetto dello spostamento sottocollinare del tratto interessante il territorio di Francavilla al Mare della linea Milano-Bari.
La Camera,
a garantire le risorse opportune per il completamento della rete di metanizzazione dei comuni del centro-nord, ed in particolare delle zone montane ed appenniniche, e per l'approvvigionamento, anche con fonti energetiche alternative al metano, dei comuni montani non rientranti nel piano energetico nazionale, prevedendo il ricorso a finanziamenti a totale carico dello Stato, attraverso mutui con la Cassa depositi e prestiti, anche attraverso apposite iniziative da adottarsi in sede di discussione del disegno di legge A.S. n. 3574, ovvero tramite l'individuazione di specifici finanziamenti nell'ambito della dotazione del fondo della montagna.
La Camera,
escluse da molti mercati nazionali ed internazionali a causa delle difficoltà di movimentazione dalle merci difficoltà spesso dovute alle pessime infrastrutture ferroviarie,
a promuovere tutte le iniziative necessarie per migliorare l'efficienza della tratta Foggia-Benevento prevedendone il raddoppio.
La Camera,
ad assumere gli opportuni provvedimenti affinché, per promuovere lo sviluppo del settore metallurgico privato, di eminente rilevanza strategica industriale, si preveda la destinazione dei rottami e dei cascami contenenti rame alle industrie di produzione che sfruttano il sistema di elettroraffinazione.
La Camera,
ad assumere opportuni provvedimenti affinché si limiti l'incompatibilità nel ruolo di componente delle commissioni tributarie ai professionisti che nella regione nella quale sono stati nominati giudici tributari o chiedono di essere nominati, esercitano in qualsiasi forma la rappresentanza e l'assistenza tecnica dei contribuenti nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario.
La Camera,
a garantire la prosecuzione dei lavori di realizzazione della metropolitana leggera della Valle Brembana e della Val Seriana.
La Camera,
a completare il sistema viario pedemontano padano utilizzando le risorse non impegnate già finalizzate alla lettera g) dell'articolo 38.
La Camera,
a porre la dovuta attenzione riguardo alla messa in sicurezza della strada statale n. 203 «Agordina».
La Camera,
a studiare le modalità di un sistema. misto, che affianchi - come avviene nei più avanzati Paesi soggetti a consimili accadimenti - all'intervento statale l'intermediazione assicurativa, eventualmente stimolandola mediante specifici provvedimenti fiscali;
La Camera,
ad individuare le misure opportune e a predisporre gli strumenti per assicurare
al fondo per l'esclusività del rapporto di lavoro un incremento delle risorse coerente con gli obiettivi indicati in premessa a partire dal prossimo esercizio finanziario;
La Camera,
a stabilire, entro il 30 giugno 1999, un tariffario per il servizio di sportello unico, al quale i comuni possano fare riferimento.
La Camera,
ad assumere le opportune iniziative affinché sia prevista la possibilità di far coincidere la decorrenza dell'ammortamento con il periodo in cui il bene sia idoneo ad essere utilizzato, vale a dire dall'esercizio nel quale il bene è stato o avrebbe potuto essere utilizzato;
La Camera,
ad accelerare l'iter legislativo per la riforma dell'AIMA in un'ottica di maggior chiarezza e certezza per lo sviluppo dell'intero settore agricolo;
La Camera,
a prevedere interventi di alleggerimento per le aree nelle quali le aziende sono vitali e produttive e dunque, forme di incentivazione alle imprese modulate sulle diverse condizioni economiche e produttive presenti nell'intero territorio nazionale, per un limitato periodo di tempo necessario a ripristinare, ovvero a rafforzare, la capacità delle imprese di stare sul mercato.
La Camera,
ad assumere le opportune iniziative per differire i termini di efficacia delle norme relative alla riferibilità delle sanzioni alla persona fisica autrice o coautrice della violazione, come da disposto del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, di un lasso di tempo congruo al fine di consentire chiarimenti interpretativi come suindicati e comunque non prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
La Camera,
ad assumere le opportune iniziative affinché si eliminino o si riducano i divieti e i limiti di deducibilità fiscale stabiliti in via assoluta per i canoni di locazione anche finanziaria e per le spese di manutenzione, relativi ai fabbricati che le imprese destinano ai propri dipendenti, in comodato, uso o locazione, per garantire loro una soluzione abitativa;
La Camera,
prevede l'istituzione di gruppi di lavoro interistituzionali provinciali,
ad utilizzare presso ogni ufficio scolastico provinciale una delle unità poste fuori ruolo, di cui al comma 8 dell'articolo 20, che deve possedere una documentata competenza nell'ambito dell'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap.
La Camera,
a rivedere l'attuale formulazione dell'articolo 19-bis, comma primo, lettere e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prendendo in considerazione la possibilità di introdurre la piena deducibilità IVA per tali operazioni, ottenendo così il duplice risultato di offrire un valido contributo al settore turistico nazionale e l'aumento delle entrate tributarie derivante dall'aumento delle presenze.
La Camera,
affinché il personale degli agenti di custodia delle case mandamentali soppresse sia
trasferito nell'organico del Ministero di grazia e giustizia, oppure in uffici pubblici ministeriali insistenti sul territorio che risultino carenti di personale.
La Camera,
ad estendere al personale docente dipendente dagli enti locali le disposizioni di cui all'articolo 508, commi dall'1 al 14, del decreto legislativo n. 297 del 1994, fermo restando che gli obblighi da essi previsti attengono al rapporto di lavoro amministrazione dell'ente locale - dipendente e non a quello funzionale tra quest'ultimo e la struttura scolastica statale presso la quale presta servizio;
La Camera,
ad assicurare, di fatto, lo stesso bacino di utenza di 200 metri anche ai ricevitori ex-lottisti in occasione dell'attuazione del piano di espansione della rete di raccolta del gioco del lotto, in attesa di adeguare la normativa vigente.
La Camera,
a predisporre le opportune iniziative atte alla costituzione del consorzio pubblico Puglia e Basilicata per il trasporto dei lavoratori agricoli, garantendo in questo modo una gestione trasparente e democratica della manodopera;
La Camera,
alla tempestiva concessione di una proroga degli sfratti sino al 2000, in attesa di una nuova normativa che, contemperando le esigenze della proprietà e della locazione, impedisca un ulteriore desertificazione dei centri storici prevedendo un contributo finanziario da parte delle regioni per tutte quelle attività commerciali ed artigiane che caratterizzano determinati quartieri delle città e la cui individuazione viene demandata agli stessi comuni.
La Camera,
rilevato altresì che:
e guadagnano in un contesto (Campione d'Italia) caratterizzato dal franco svizzero e dalla connessa economia;
a verificare le modalità attraverso le quali garantire ai cittadini iscritti all'AIRE di Campione d'Italia parità di trattamento fiscale a parità di condizione reddituale.
La Camera,
1. ad assicurare al comune di Campione d'Italia una rappresentanza qualificata, non superiore al 50 per cento delle azioni ma, comunque, con valore di golden share, nella costituenda società per azioni a capitale pubblico prevista dal citato articolo 24;
La Camera,
ad assumere idonee iniziative, nell'ambito delle proprie competenze;
La Camera,
a presentare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge AC 5267 un disegno di legge di riforma dell'edilizia residenziale pubblica che determini le funzioni e i compiti stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dia certezza di finanziamenti a sostegno dell'edilizia residenziale pubblica e all'incremento di alloggi a canone sociale nei programmi elaborati di concerto con le regioni e gli enti locali;
La Camera,
a predisporre norme attuative che introducano le nuove modalità di utilizzo, comando ed esonero da parte del personale della scuola senza pregiudicare, in ogni caso, la funzionalità del servizio scolastico;
La Camera,
a studiare e, quindi, a promuovere, appena possibile di concerto con i Paesi membri della Convenzione di Parigi del 1972, l'aumento del Fondo mondiale istituito con la citata Convenzione. Ciò consentirà di facilitare l'iscrizione nella lista di protezione dell'UNESCO di nuovi siti, compresi quelli italiani e di definire nuove procedure per ulteriori interventi nei Paesi
avanzati e in quelli in via di sviluppo e per il reperimento di nuove risorse private. Nel frattempo, il Governo è impegnato a devolvere agli interventi di recupero e valorizzazione, da fare sollecitamente sotto l'egida dell'UNESCO, parte del prevedibile aumento degli introiti, derivanti dalle lotterie nazionali e destinati ai beni culturali, nonché ad inserire i suddetti interventi tra le iniziative dirette a combattere la disoccupazione e a sviluppare le aree depresse e il Mezzogiorno.
La Camera,
ad adottare le misure necessarie per garantire una modificazione delle procedure per il finanziamento dei progetti presentati ai sensi della legge n. 67 del 1988, prevedendo che le risorse stanziate siano assegnate attraverso accordi di programma tra il Ministero della sanità e le regioni interessate che definiscono modalità e procedure per il finanziamento del programma medesimo e per l'erogazione dei contributi al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi.
La Camera,
ad assicurare al comune di Campione d'Italia una adeguata rappresentanza nella costituenda società per azioni a capitale pubblico prevista dal citato articolo 24;
La Camera,
a ridurre a far tempo dal 1999 il canone TV in ragione del 50 per cento per gli utenti facenti parte di famiglie della fascia di povertà ed a promuovere le iniziative volte a far ridurre alla metà le dotazioni delle singole reti televisive della RAI-TV per concorsi e giochi quiz a premi.
La Camera,
premesso che:
affinché in sede di esame delle candidature dai patti territoriali venga sancita la priorità in favore dell'area sud della Basilicata, cioè di un territorio oggettivamente svantaggiato e che attende questo strumento della concertazione territoriale per un rilancio della sua economia e soprattutto dell'occupazione.
La Camera,
ad assicurare, di fatto, lo stesso bacino di utenza di 200 metri anche ai ricevitori ex lottisti, in occasione dell'attuazione del piano di espansione della rete di raccolta del gioco del lotto, in attesa di adeguare la relativa normativa, come è stato assicurato dal Ministro delle finanze ai due Rami del Parlamento.
La Camera,
ad avviare una seria e globale politica di interventi in questo settore per risolvere l'annoso problema provocato dall'insufficienza di risorse previste dalle leggi sul credito agevolato e garantire alle imprese, un adeguato rifinanziamento della legge n. 266 del 1997 in modo da compensare gli elevati tassi praticati nei loro confronti per l'insufficienza delle risorse disponibili o a rivedere l'entità dell'abbattimento dei tassi di riferimento.
La Camera,
ad assicurare la partecipazione della regione Lombardia nella società stessa con connotazioni di rappresentatività, di equilibrio e di garanzia.
La Camera,
alla formazione del reddito mentre lo stesso premio percepito in epoca precedente viene considerato «sopravvenienza attiva» e fiscalmente assoggettato all'articolo 55 del TUIR;
a valutare l'opportunità di rimediare a tale disparità estendendo con proprio atto amministrativo il dettato del comma 21 dell'articolo 55 della legge n. 449 del 1997 anche alla riserva di premio per fermo definitivo di pesca percepito in data antecedente al 10 gennaio 1998 e come consentito dall'articolo 55 del TUIR, accantonato in apposito fondo del passivo.
La Camera,
ad una rapida definizione della questione atta a consentire, attraverso la generalizzazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa il rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori;
La Camera,
cifre che sono mediamente di dieci volte superiori alle corrispondenti italiane);
a destinare almeno un quarto delle nuove risorse finanziarie per l'export, come richiamate in premessa, alla promozione nel mondo dei prodotti agroalimentari tipici e di qualità, nonché di quelli biologici e delle aree svantaggiate;
La Camera,
a promuovere sollecite iniziative di finanziamento che consentano di ristabilire il grave stato di dissesto idrogeologico nonché un rapido processo di ricostruzione delle città campane colpite il 5 e 6 maggio 1998 dall'alluvione e segnatamente a Sarno, Siano, Bracigliano, Quindici, San Felice a Cancello.
La Camera,
a fini commerciali che caratterizzano la strada statale n. 11 «Milano-Brescia»;
ad assumere opportuni provvedimenti affinché si rendano utilizzabili il secondo e il terzo tratto «Travagliato-Chiari» entro il giugno 1999, cioè nel rispetto dei tempi previsti.
La Camera,
ad inserire l'aeroporto di Comiso nella rete degli aeroporti minori di terzo livello prevedendo adeguati stanziamenti per i necessari adeguamenti delle strutture e della pista;
La Camera,
a istituire entro il 1999 in accordo con le regioni, i comuni e le province, il «Servizio Carta giovani». La «Carta giovani» dovrà rivolgersi ai giovani dai 14 ai 29 anni. Verrà diffusa attraverso i 630 «Informagiovani» esistenti nelle realtà comunali in tutto il territorio nazionale, e garantirà la gratuità o dei forti sconti per l'accesso ai musei, alle mostre artistiche, ai concerti, ai trasporti, alle strutture sportive ed una vasta rete di agevolazioni per la musica, l'informazione e il tempo libero, per i viaggi, per gli acquisti negli esercizi commerciali convenzionati, per l'accesso alla rete degli «Informagiovani». La «Carta giovani» dovrà consentire il collegamento con servizi offerti da altri Paesi europei in linea con le direttive dell'Unione europea;
La Camera,
ad applicare per l'accatastamento dei fabbricati classificati rurali le disposizioni per la conservazione del catasto terreni;
La Camera,
classi nelle scuole di ogni ordine e grado», prevede deroghe alle disposizioni generali sulla formazione delle classi, in considerazione del disagio determinato dalla particolare connotazione territoriale delle zone ove sono ubicate le singole istituzioni scolastiche;
in sede di attuazione dell'attività di monitoraggio prevista dall'articolo 22, a verificare se, nella formazione delle classi, siano state effettivamente valutate le condizioni oro-geografiche del territorio in cui sono dislocati gli istituti scolastici, nonché le situazioni di disagio che inevitabilmente si riscontrano nelle zone montane, soprattutto per raggiungere altre istituzioni scolastiche dello stesso ordine e grado.
La Camera,
ad assicurare, di fatto, lo stesso bacino di utenza di 200 metri anche ai ricevitori ex lottisti, in attuazione del piano di espansione della rete di raccolta del gioco del lotto, in attesa di adeguare la relativa normativa, come è stato assicurato dal Ministro delle finanze ai due rami del Parlamento.
La Camera,
ad intervenire urgentemente per modificare l'attuale normativa che regola l'utilizzo dell'Autovelox nell'ottica che qualsiasi violazione deve essere immediatamente contestata al conducente del veicolo;
La Camera,
a studiare e promuovere un intervento sull'accisa del BTZ (basso tenore di zolfo) per riscaldamento, per uniformare l'accisa del BTZ per riscaldamento al BTZ per uso industriale e ciò per affrontare e positivamente risolvere i problemi sopra elencati;
La Camera,
dei benefici complessivi, da parte delle imprese che hanno valutato le opportunità di insediamento nel Mezzogiorno;
a mantenere sotto il profilo interpretativo, sia pure in via transitoria, il riconoscimento dell'agevolazione anche qualora il percipiente risulti socio in perdita, ciò fino alla scadenza naturale dei contratti stipulati con gli imprenditori ai sensi della legge n. 64 del 1986 cioè fino al 2002.
La Camera
a porre in essere tutti i provvedimenti amministrativi necessari per la stipula del mutuo entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei limiti di impegno previsti nel bilancio dello Stato (capitolo 7884/Tesoro).
La Camera,
laico a salvaguardare le proprie libertà e quegli stessi dettami costituzionali, come l'articolo 7, comma 1, («...indipendenti e sovrani.»), l'articolo 3, comma 2, («... rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini,...»), l'articolo 19 (quando è usato il termine «...buon costume...») e l'articolo 33, comma 3, («...senza oneri per lo Stato.»);
valutato inoltre che il decreto del Presidente della Repubblica n. 751 del 16 dicembre 1985 (Intesa tra autorità scolastica e Conferenza Episcopale Italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche) necessita di modifiche sostanziali soprattutto nelle modalità dell'organizzazione dell'insegnamento (articolo 2) e nei profili della qualificazione professionale degli insegnanti di religione (articolo 4);
a rivedere in tempi brevi, anche all'interno della prossima discussione che si terrà alla Camera dei Deputati in relazione al disegno di legge sulla cosiddetta parità scolastica, la norma che concede in toto alle Autorità ecclesiastiche cattoliche le prerogative e l'assoluta competenza per la scelta ed il trattamento degli insegnanti di religione cattolica nelle scuole pubbliche, siano essi laici o non, ed il tutto a spese pubbliche;
La Camera,
ad assumere tempestive iniziative volte ad esonerare dall'obbligo della registrazione i contratti pluriennali di fondi rustici quando il canone annuo risulti inferiore a lire cinquecentomila, chiarendo inoltre che la nuova disciplina recata dal provvedimento in esame si applica anche a quanti non abbiano provveduto ad effettuare la registrazione nel periodo compreso tra la stipula dei nuovi contratti, che interviene normalmente alla scadenza dell'anno agrario, ed il mese di febbraio 1999.
La Camera,
a rivedere in aumento - per gli anni sucessivi al primo - l'entità delle somme a disposizione, attraverso l'elevazione del canone di concessione a carico delle emittenti televisive nazionali private sino ad un massimo dell'1 per cento del fatturato annuo delle stesse emittenti, predisponendo e presentando in Parlamento il relativo disegno di legge entro e non oltre il 31 gennaio 1999.
La Camera,
ad assicurare un bacino di utenza minimo di 200 metri a tutte le ricevitorie del lotto.
La Camera,
ad intervenire con solerzia, perché ai fini previdenziali e contributivi le prestazioni lavorative rese con continuità tra soggetti privati o pubblici debbano intendersi come prestazioni di lavoro autonomo;
La Camera,
ad adottare tempestivamente adeguati provvedimenti atti a ridurre anche le consistenti accise applicabili al metano, al fine di rimuovere di squilibri che l'attuale regime fiscale produce sui costi di riscaldamento ed eliminare, quindi, le discriminazioni tra coloro che vivono nelle zone montane rispetto a quelli che abitano le altre zone.
La Camera,
ad esaminare il percorso più adatto, in tempi ragionevolmente brevi, per una cessione delle azioni di proprietà dell'ANAS - Ministero dei lavori pubblici sia nella SITAF - traforo del Fréjus, che nella Società Traforo del Monte Bianco.
La Camera,
alla emanazione di opportune e apposite disposizioni con le quali si provveda a:
La Camera,
sociali, culturali e ricreative a favore della collettività che si ritiene opportuno incentivare ed agevolare;
ad assumere gli opportuni provvedimenti normativi affinché si elimini il vessatorio regime dell'imposta sugli spettacoli per le attività non profit alla pari di quanto già previsto ex articolo 71 della legge n. 633 del 1941 per le bande musicali e le fanfare dei corpi armati dello Stato e della G.I. che possono eseguire in pubblico pezzi musicali o parte di opere in musica, senza pagamento di alcun compenso per diritti d'autore, purché l'esecuzione sia effettuata senza scopo di lucro.
La Camera,
ad adottare tempestivamente adeguati provvedimenti al fine di sostenere i piccoli imprenditori artigiani, commerciali e di servizi, nelle azioni di adeguamento delle proprie imprese alle disposizioni relative alla sicurezza e alla tutela ambientale;
La Camera,
ad adottare tempestivamente adeguati provvedimenti al fine di consentire a soggetti pubblici e privati, proprietari o gestori di impianti a fune situati nelle regioni a statuto ordinario, di detrarre dal reddito delle persone fisiche e da quello delle persone giuridiche le spese sostenute per gli interventi di innovazione, di ammodernamento e di miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti medesimi.
La Camera,
ad individuare le modalità per diminuire l'incidenza dell'IVA sul costo complessivo dei compact disc allineandola ai parametri europei.
La Camera,
a prevedere:
La Camera,
ad adottare nuove misure agevolative per l'acquisto di case destinate all'affitto prevedendo che per le cessioni di case di civile abitazione non di lusso di nuova costruzione o che hanno formato oggetto di incisivi interventi di recupero, ultimate entro 3 anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento adottato e destinate dall'acquirente alla locazione per un periodo non inferiore a dieci anni, si applica l'aliquota IVA del 5 per cento e che il reddito derivante da tali unità immobiliari è esente dall'IRPEF o dall'IRPEG, limitatamente al periodo di effettiva locazione, per la durata di 10 anni.
La Camera,
a prevedere per la categoria degli autotrasportatori che hanno avanzato domanda di condono con riserva (ex articolo 4 della legge n. 140 del 1997) agevolazioni tributarie nella misura pari a quanto i medesimi avrebbero dovuto pagare a titolo di condono.
La Camera,
in tal modo assolutamente inadeguate le risorse allo scopo previste dal piano;
ad avviare, per le motivazioni in premessa ricordate, l'integrazione finanziaria della legge n. 102 del 1990;
La Camera,
ad assicurare il mantenimento di un contingente di ausiliari pari almeno a quello del 1998 da destinare al servizio delle Forze di polizia assumendo le iniziative legislative necessarie.
La Camera,
a rivedere il terzo comma dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, al fine di consentire l'assunzione temporanea da uno a tre giorni degli addetti necessari allo svolgimento di attività stagionali per periodi di particolari incrementi turistici di breve durata.
La Camera,
a prevedere che il versamento dei canoni per le concessioni di cui sopra come determinate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge n. 449 del 1997, vengano versati tramite rateizzazioni senza applicazioni di sanzioni o maggiorazioni.
La Camera,
a ristabilire il limite minimo di lire 2.500.000 annue al di sotto del quale, secondo la normativa precedente alla legge n. 449 del 1997, non esiste l'obbligo della registrazione;
La Camera,
ad operare l'esclusione dalla base imponibile ai fini IRPEF delle pensioni sociali, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 513, e degli assegni sociali, di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
La Camera,
a emanare entro 90 giorni il regolamento al fine di dare piena attuazione alla legge n. 422 del 1993 e di utilizzare le risorse ivi previste.
La Camera,
ad agevolare l'acquisto della bicicletta attraverso le misure più idonee compreso anche lo studio per la riduzione dell'attuale aliquota IVA.
La Camera,
a promuovere misure per la tutela giuridica, economica e sociale delle persone con handicap grave ed in particolare:
La Camera,
ad adottare sollecite iniziative legislative che prevedano l'onere del ripiano dello sfondamento della spesa farmaceutica, calcolato sulla base regionale, in caso di ingiustificato eccesso di prescrizioni, anche a carico dei medici prescrittori responsabili della iperprescrizione ingiustificata e dei soggetti incaricati dei controlli sulle prescrizioni farmaceutiche appartenenti alla medesima regione.
La Camera,
rispettando i criteri previsti dalle disposizioni vigenti rientrino in una determinata graduatoria;
a volere integrare il fondo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per l'anno 1998, in misura adeguata a dispensare le suddette agevolazioni alle imprese inserite nella graduatoria e che non abbiano già goduto di dette agevolazioni;
La Camera,
a prevedere in futuro che siano esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria gli esami che, per obbligo di legge, sono propedeutici alla esecuzione di altre prestazioni specialistiche;
La Camera,
a far sì che nei prossimi provvedimenti sia previsto che le ricette per la prescrizione dei farmaci di fascia A del prontuario farmaceutico nazionale, necessari per la cura delle patologie di cui al decreto ministeriale 1o febbraio 1991, e successive modificazioni, siano esenti dal pagamento della quota fissa.
La Camera,
a disporre, con provvedimenti di propria competenza, che, nelle fattispecie di prestazioni assistenziali obbligatorie, il soggetto istituzionale su cui grava il relativo onere finanziario è individuato nel comune di residenza dell'utente e che, pertanto, a tal fine è irrilevante il cambio di residenza connesso all'accoglimento in struttura di ospitalità sita in un comune diverso.
La Camera,
ad intervenire tempestivamente, con provvedimenti di propria competenza, predisponendo un piano di intervento di carattere finanziario, per la ricostruzione di edifici, immobili ed infrastrutture, nonché per il rimborso agli agricoltori ed agli imprenditori agricoli dei danni subiti a seguito dei citati eventi atmosferici.
La Camera,
a dare disposizioni alle prefetture affinché, sulla base del dispositivo in materia, già approvato nella manovra finanziaria del 1996-1997, si giunga celermente ad una conclusione transattiva delle vertenze in corso.
La Camera,
a prevedere, in accordo al Piano nazionale ANAS e all'iniziativa della Regione siciliana e della provincia di Palermo, interventi per il miglioramento della rete viaria.
La Camera,
a riferire alla Camera, con scadenza semestrale, sulle scelte compiute circa i crediti oggetto di cessione e sui risultati complessivi dell'operazione.
La Camera,
a stabilire, entro il 30 giugno 1999, i criteri della tariffazione per il servizio di sportello unico, al quale i comuni possano fare riferimento.
La Camera,
a fare in modo che i nuovi farmaci per la terapia dell'Alzheimer e, in primo luogo, i prodotti a base di Donepezil cloridrato, vengano erogati gratuitamente ai pazienti affetti da morbo di Alzheimer e da altre forme simili di grave decadimento cerebrale.
La Camera,
a porre in essere tutte le iniziative, necessarie per il collegamento viario con le regioni contermini mediante una arteria, di tipo autostradale, da inserire nella grande viabilità nazionale, che sarà gestita dall'ANAS, e che unisca sulla trasversale da Venafro a Termoli l'autostrada del Sole a quella adriatica, realizzando anche il collegamento più breve tra il Tirreno e l'Adriatico;
La Camera,
ad operare affinché l'Inail utilizzi il 60 per cento delle risorse disponibili nel triennio 1997-1999, al netto delle quote già destinate ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge n. 549/95 e dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 104 del 1996, per investimenti nelle aree dell'obiettivo 1 concernenti strutture sanitarie, centri di accoglienza per invalidi ed anziani, residenze per studenti.
La Camera,
ad individuare adeguate risorse ed opportuni strumenti per il rilancio del settore agrumicolo;
La Camera,
ad adottare appositi provvedimenti per estendere alle imprese sociali e alle ONLUS i benefici e gli incentivi contributivi e fiscali per l'assunzione dei lavoratori;
La Camera,
per la copertura del rischio incendio dei beni immobili di proprietà di soggetti privati comprendano la estensione obbligatoria delle garanzie per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali, quali terremoti, alluvioni ed altro e che all'uopo viene istituito apposito fondo di garanzia;
ad individuare la quota percentuale del fondo di garanzia di cui all'articolo 33 del collegato per le opere di prevenzione dei rischi indicati nel comma 1 del medesimo articolo, nel relativo regolamento.
La Camera,
ad adottare, entro 6 mesi, i provvedimenti necessari per armonizzare e favorire la ricongiunzione tra periodi contributivi maturati in costanza di diverse attività lavorative anche attraverso la deducibilità a fini fiscali delle somme impegnate dal lavoratore per la ricongiunzione.
La Camera,
ad adottare provvedimenti che consentano:
La Camera,
ad adottare i provvedimenti necessari per il riconoscimento ai fini pensionistici del periodo di lavoro svolto all'estero per soggetti che risultino dipendenti dalla pubblica amministrazione italiana, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
La Camera,
della direttiva 92/26CEE) divide i farmaci in medicinali disponibili senza obbligo di prescrizione medica e con obbligo di prescrizione; nel caso di farmaci con obbligo di prescrizione medica la direttiva comunitaria e la conseguente legge italiana di recepimento non prevedono alcune possibilità da parte del farmacista di «sottrarsi» all'obbligo di dispensare il farmaco prescritto dal medico e che tale norma a tutela del paziente perché solo il medico curante conosce esattamente le condizioni patologiche del paziente medesimo,
ad emanare una direttiva per cui, nei casi di urgenza assoluta o manifesta sotto il profilo sanitario, qualora il medicinale prescritto sia irreperibile nel normale ciclo di distribuzione o la farmacia ne risulti sprovvista, il farmacista sia autorizzato a consegnare un altro medicinale di uguale composizione e forma farmaceutica e di pari indicazione terapeutica, su autorizzazione del medico prescrittore, da apporsi sulla ricetta.
La Camera,
considerato che:
considerato altresì che:
i prodotti da banco) al 4 per cento (con contestuale riduzione dei prezzi);
considerato inoltre che:
sono solo «eventuali», ma non certi, perché non si determinerebbero se i tetti di spesa farmaceutica stabiliti dal comma 15 dell'articolo 36 della legge n. 449 del 1997 fossero rispettati) potrebbe essere individuata:
a) in occasione del definitivo adeguamento del regime delle aliquote IVA alle disposizioni comunitarie, ad inserire i farmaci tra i beni e servizi soggetti all'aliquota più bassa di IVA;
La Camera,
affinché adotti gli opportuni provvedimenti per consentire l'esercizio della attività libero-professionale intramuraria al di fuori delle strutture ospedaliere pubbliche, sia in strutture private che nel proprio studio professionale per conto dell'azienda unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, fornendo allo stesso professionista il relativo bollettario.
La Camera,
della S.S. n. 10 Padana Inferiore, da quando l'Anas ha ridotto ad una corsia per senso di marcia, è diventata insostenibile per la sua intensità;
a ripristinare con urgenza la doppia corsia per senso di marcia;
La Camera,
a prevedere, a favore delle emittenti radiofoniche con concessione comunitaria nazionale e che trasmettano programmi di informazione per un tempo superiore alle otto ore giornaliere, contributi finalizzati alla copertura delle spese di gestione e degli investimenti necessari per garantire, mediante sistemi satellitari, agli italiani residenti nella Comunità europea, nel continente americano e in quello australiano il diritto all'informazione.
La Camera,
a prevedere che il contributo, volto ad agevolare le spedizioni postali, si applichi anche alle imprese editrici di quotidiani o periodici che risultino essere organi o giornali di partito, anche in considerazione del particolare ruolo che tali imprese rivestono.
La Camera,
ad attivare tutte le procedure ed a realizzare tutti gli strumenti organizzativi e legislativi occorrenti per la riorganizzazione patrimoniale del sistema museale napoletano, il cui nucleo centrale è costituito dalle citate regge borboniche di Napoli, Capodimonte, Caserta e Portici a possono aggregarsi in una logica di percorso artistico e storico il Museo di San Martino con l'annesso Castel S. Elmo nonché il Museo Duca di Martina nella Villa Floridiana ed il Museo Pignatelli nella Villa Pignatelli, e per quella gestionale anche con la prevista struttura unitaria e di coordinamento dipendente dal Ministero dei Beni Culturali a cui partecipino anche la Regione e gli Enti Locali interessati; e ciò utilizzando le previsioni della recente riforma del Ministero dei Beni Culturali che prevede e permette la realizzazione di strutture autonome con propria capacita amministrativa e finanziaria.
La Camera,
a prevedere che il contributo, volto ad agevolare le spedizioni postali, si applichi anche alla spedizione di stampe relative alla propaganda elettorale.
La Camera,
a studiare la possibilità di prevedere, nel rispetto della normativa comunitaria, opportune forme di esenzione o di semplificazione degli adempimenti IVA per i soggetti che esercitino a titolo occasionale l'attività di ospitalità nella forma bed and breackfast - alloggio e prima colazione.
La Camera,
a definire entro 90 giorni le modalità di agevolazione per la spedizione di materiale elettorale in occasione delle elezioni nel triennio 1999-2001.
premesso che:
i Presidenti delle Province regionali della Sicilia, riuniti nella sede dell'Unione regionale delle province siciliane il 21 ottobre 1998, hanno preso in esame la manovra finanziaria dello Stato per il 1999;
rilevato che il previsto aumento di trenta lire sul prezzo della benzina avrà certamente un pesante effetto negativo per l'economia dell'isola, aggravando enormemente i costi di trasporto dei suoi prodotti, considerata la sua posizione periferica e la lontananza dai mercati nazionali e internazionali;
rilevato che la Sicilia contribuisce per il 40 per cento nella produzione nazionale degli idrocarburi, pagando un costo enorme dal punto di vista ambientale;
considerato che, in contrasto con le dichiarazioni di tutte le forze politiche in direzione del superamento della questione meridionale, si infliggono, invece, da parte dello Stato norme tributarie e manovre di finanza che colpiscono la già fragile struttura produttiva dell'isola,
9/5267/1Trantino, Caruso, Prestigiacomo, Rallo.
considerato che:
la Commissione difesa, nel parere espresso sul disegno di legge collegato n. 5267 il 29 ottobre scorso, ha espressamente rilevato la necessità di un potenziamento dell'organico del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico, i cui organici ammontano a 145 unità, rilevando «l'opportunità di prevedere che il Governo assuma le iniziative necessarie ad incrementare gli organici del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico, portandoli ad almeno 400 unità, in modo da assicurare l'istituzione di nuclei operativi in tutte le regioni italiane, nonché in aree, anche infraregionali, caratterizzate dalla elevata concentrazione di beni culturali ed archeologici»;
rilevato che nel decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante: «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», all'articolo 3, comma 4, si prevede il collegamento funzionale del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico, a sottolineare l'indispensabile contributo del Comando per rendere efficace la politica del Ministro per la preservazione del patrimonio artistico della Nazione;
rilevato che il Ministro per i beni e le attività culturali, nel corso di una intervista rilasciata al Corriere della sera del 1o novembre scorso, ha espressamente dichiarato: «Chiederò alla collega Jervolino un rinforzo del Nucleo dei Carabinieri della tutela del patrimonio guidati dal generale Roberto Conforti»;
consolidata l'entità ed il valore del patrimonio artistico nazionale ed i rischi ai quali è quotidianamente esposto,
9/5267/2 Romano Carratelli, Lumia.
esaminato il disegno di legge n. 5267,
considerato che con l'articolo 4 vengono introdotte norme che consentono alle piccole e medie imprese, ubicate in province confinanti con le aree di cui all'obiettivo 1 ed in cui il tasso medio di disoccupazione allargato sia superiore alla media nazionale, di usufruire di un credito d'imposta per ogni nuovo assunto a partire dal 1o gennaio 1999;
considerato anche che lo spirito della norma è quello di consentire un passaggio graduale tra aree non incentivate ed aree incentivate, naturalmente in presenza di un alto tasso di disoccupazione;
considerato ancora che la contiguità prevista con le aree di cui all'obiettivo 1, per l'applicabilità delle norme, deve intendersi nel senso di una contiguità con aree che comunque risultano incentivate nella misura prevista dall'obiettivo 1;
considerato infine che la provincia di Rieti, con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale, confina con la regione Abruzzo che, pur essendo virtualmente uscita dall'obiettivo 1, ne conserva comunque gli incentivi fino al 31 dicembre 1999,
9/5267/3 Carotti.
considerato che è indispensabile per l'economia del nostro Paese tutelare lo sviluppo delle aziende che producono il «Made in Italy»;
considerato, altresì, che molti operatori utilizzano impropriamente il marchio «Made in Italy» determinando gravi problemi di concorrenza sleale, elusione ed esportazione di valuta;
accertato che manca una normativa che regolamenti questo settore e che, tra l'altro, sono state presentate proposte di legge su tale materia;
considerato che si vuole esclusivamente assicurare lo sviluppo di un settore, il «Made in Italy» appunto, che riveste grande importanza per l'economia italiana;
considerato che il Governo ha già assunto impegni volti a risolvere, a livello di Unione Europea, i problemi che ostacolavano l'approvazione di norme in questo settore,
a porre in essere le iniziative che riterrà opportune perché, entro breve tempo, si possa pervenire alla realizzazione di un quadro normativo dell'intero settore, utilizzando in questo anche le indicazioni, i dati, le proposte già presentate in Parlamento.
9/5267/4Bertucci, Scaltritti.
premesso che:
l'asse viario denominato «Trento-Venezia» rimane incompiuto da oltre 30 anni;
l'opera prevedeva di unire una serie di strade statali con lo scopo di collegare il Brennero con il porto e l'area industriale del Veneziano, ed inoltre permettere l'aggancio con i nodi autostradali di Padova;
tramite la nuova statale del Santo ss. 307 - già costruita - a tutt'oggi si è in presenza di due tronconi uno a nord e uno a sud che restano in attesa di collegamento tra loro;
in discesa dal Trentino la statale «Valsugana» si ferma in corrispondenza di Bassano del Grappa, mentre da Padova si sale con la nuova ss. 307 fino a S. Michele delle Badesse;
nel mezzo dei due tronchi stradali esiste già la nuova «Castellana» ss. 245, che attende di essere collegata con i due tratti nord-sud già esistenti;
la realizzazione dell'intera opera consentirebbe di risolvere gli enormi problemi di viabilità dell'intero Nord-Est, in quanto l'asse nord-sud della Trento-Venezia intersecandosi con la ss. 53 Portogruaro-Treviso-Vicenza creerebbe la giusta risposta alle esigenze del traffico delle zone interessate,
collegamento nuova ss. 307 con il nuovo passante di Castelfranco Veneto;
tratto da nuova ss. 245 «Castellana» in direzione della provincia di Venezia verso le località Trebaseleghe e Piombino Dese;
soluzione delle strettoie lungo la ss 47 «Valsugana» in corrispondenza delle località S. Nazario, Carpené e Solagna.
9/5267/5 Luciano Dussin, Guido Dussin, Dalla Rosa, Cavaliere, Rodeghiero, Dozzo, Scantamburlo, Mazzocchin, Ruzzante, Fontan, Covre, Michielon.
premesso che:
con il decreto legge 3 luglio 1996, recante «Misure urgenti per il grande Giubileo del 2000» e successivi provvedimenti di attuazione, nonché con la legge 7 agosto 1997, n. 270, sono stati definiti gli interventi sul piano finanziario e su quello ordinativo finalizzati alla realizzazione di opere in vista del prossimo evento giubilare;
si rende ora necessario impostare le attività connesse con la «gestione strategica» dell'evento che, oltre a coinvolgere flussi di turisti particolarmente consistenti (con conseguenti problemi per la sicurezza e per la tutela delle opere d'arte) determinerà ricadute disagevoli per gli abitanti delle città principali mete di pellegrini. Si tratta di questioni che non possono essere lasciate soltanto all'impegno del Commissario straordinario di Governo, peraltro con competenze territorialmente limitate, ma che postulano l'intervento del Parlamento e della compagine ministeriale nei rispettivi ruoli di indirizzo, di coordinamento e di controllo, anche chiamando le gerarchie ecclesiastiche ad una collaborazione che non si limiti all'accoglienza negli istituti religiosi ed alla convocazione di massicce manifestazioni;
occorre assicurare il coordinamento degli interventi ed il controllo dell'esecuzione nei molteplici e differenziati
la sicurezza dei turisti e la tutela dei beni culturali e monumentali, per le quali le Forze dell'ordine - peraltro pesantemente impegnate nei gravosi compiti di istituto - non appaiono sufficienti e, pertanto, necessitano del concorso che, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia, potrebbe essere fornito da istituti di vigilanza privata;
la gestione dei flussi turistici ed il controllo dei pellegrini, con la realizzazione di sistemi satellitari posti in rete per l'osservazione, il controllo, l'informazione e la trasmissione, nonché con l'impiego di apparecchiature di controllo speditivo e di confronto di dati segnaletici;
l'accoglienza, anche mediante il ricorso a forme flessibili di ricettività, quali quelle dell'«alloggio e prima colazione» (bed and breakfast), che hanno il vantaggio di integrare l'ospitalità offerta dalle tradizionali strutture alberghiere e, nello stesso tempo, nel rispetto delle norme regionali, di consentire il conseguimento di benefici economici alle famiglie che, disponendo di adeguati spazi nelle rispettive abitazioni, hanno la possibilità di ospitare turisti;
il turismo culturale, mediante l'attivazione di itinerari storici e/o religiosi che potrebbero attirare l'interesse di significativi gruppi di turisti con conseguente decongestionamento delle città tradizionalmente meta di turismo organizzato;
pienamente condividendo la decisione di affidare ad uno dei sottosegretari alla Presidenza del Consiglio la presidenza della Commissione «Italia - Santa sede - Enti locali, per il Giubileo»,
a concedere maggiore attenzione agli aspetti del coordinamento tra le amministrazioni centrali dello Stato, il comune e la provincia di Roma, la regione Lazio, per rendere operanti le sinergie indispensabili tra le azioni rivolte ad ottimizzare l'accoglienza (anche favorendo forme flessibili quali quelle previste con il cosiddetto «letto e colazione»);
a integrare percorsi eccellenti, collegando le sedi della religiosità con quelle della cultura e della tradizione, di cui Roma ed il territorio regionale sono ricchi;
a sviluppare infrastrutture per l'informazione multimediale, superando la frammentazione che ne caratterizza la pianificazione sul territorio della città e della regione, in modo da assicurare la diffusione internazionale delle risorse di accoglienza e di trasporto presenti nella realtà regionale, il controllo e la gestione dei flussi dei visitatori e dei pellegrini, ponendoli sotto la protezione dei sistemi di sicurezza a cui chiamare a partecipare - a fianco delle Forze dell'ordine - le istituzioni circoscrizionali, degli istituti di vigilanza privata, i reparti delle Forze armate stanziati nella Capitale;
a promuovere gli opportuni incontri istituzionali per accelerare la concertazione delle materie del miglioramento della accoglienza, della vigilanza e della sicurezza nella città, della centralizzazione della informazione multimediale, e per accrescere la consapevolezza del pubblico anche preparandolo all'impatto con l'evento che impegnerà per oltre un anno le infrastrutture cittadine già sottoposte ad un pesante stress quotidiano.
9/5267/6 Lucidi, Tassone, Ciani, Volontè, Leoni, Scalia, Cento, Sciacca, Pistone, Battaglia, Alveti.
esaminato il disegno di legge AC. 5267, collegato alla legge finanziaria 1999,
considerato che:
l'articolo 38 del disegno di legge stanzia ulteriori risorse, incrementate nel corso dell'esame parlamentare, per la prosecuzione dei programmi di ricostruzione delle aree nelle regioni Marche ed Umbria colpite dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997;
a seguito della predetta crisi sismica, con le norme contenute all'articolo 12, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito dalla legge n. 61 del 1998, si era provveduto tra l'altro a stabilire misure di sostegno a favore degli enti locali in termini di cassa, di reintegro di minori entrate di competenza, di contributi per le maggiori spese;
con l'articolo 14, comma 14, del medesimo decreto-legge era stata data ai comuni la possibilità di potenziare in varie forme i propri uffici, autorizzando la spesa per la realizzazione di quanto disposto nella misura del 2 per cento delle somme rivenienti dalla contrattazione dei mutui di cui all'articolo 15, comma 1;
con 1'articolo 15, comma 7, del medesimo decreto-legge n. 6 del 1998 si era provveduto ad autorizzare la Cassa depositi e prestiti a ridurre le quote di interessi dovute sulle rate di ammortamento dei mutui concessi entro il 31 dicembre 1997 ai comuni danneggiati dalla predetta crisi sismica;
rilevato che gli enti locali interessati alla crisi sismica, vista l'entità dei danni prodotti dalla stessa al patrimonio pubblico e privato, avranno bisogno degli interventi di sostegno, di cui al citato articolo 12 del decreto-legge n. 6 del 1998, anche oltre la scadenza dei termini fissati dal medesimo decreto-legge e comunque in maniera progressivamente minore in relazione al progressivo incremento del gettito proveniente da imposte e tasse, sia per effetto della scadenza della sospensione dei termini per i pagamenti dei tributi, sia per effetto del graduale rientro dei nuclei familiari nelle case oggetto di ordinanze di sgombero;
rilevato inoltre che i medesimi enti locali dovranno ancora far fronte per i prossimi anni a maggiori spese per il personale a causa del necessario potenziamento dei propri uffici per svolgere quanto necessario alla ricostruzione;
considerato peraltro che anche le province interessate dalla crisi sismica hanno subìto danni al proprio patrimonio per quanto riguarda le strade e le scuole, la cui definitiva sistemazione richiederà, nei prossimi anni, risorse significative,
a) prorogare fino a quando necessario le misure di sostegno agli enti locali in termini di cassa, di reintegro di minori entrate di competenza, di contributi per le maggiori spese, secondo quanto previsto dalle norme del decreto-legge n. 6 del 1998, citate in premessa;
b) autorizzare per i comuni la spesa nel limite del 4 per cento dei fondi assegnati alle regioni, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 6 del 1998 al fine di far fronte agli oneri connessi al potenziamento dei propri uffici;
c) estendere alle province interessate dalla crisi sismica i benefìci di cui all'articolo 15, comma 7, del decreto-legge n. 6 del 1998, concernenti la riduzione delle quote di interessi sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti.
9/5267/7 Lorenzetti, Bracco, Giulietti, Agostini, Raffaelli, Mariani, Duca, Iotti, Galdelli, Giacco, Gasperoni, Cesetti, Sbarbati, Polenta, Merloni.
esaminato il disegno di legge n. 5267, che all'articolo 7 reca disposizioni relative all'imposta di registro per i contratti agrari;
considerato che tali disposizioni semplificano gli adempimenti relativi alla stipula dei contratti di affitto di fondi rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata, consentendo alle parti contraenti di ottemperare più facilmente agli obblighi di legge, depositando entro il mese di febbraio una denuncia dei contratti stipulati nell'anno precedente,
9/5267/8 Tattarini, Rava, Caruano, Rossiello, Lumia.
premesso che:
il percorso spesso difficoltoso di attuazione della legge n. 59 del 1997, sul decentramento di funzioni amministrative agli enti territoriali, rende necessario un rilancio politico degli obiettivi di snellimento dell'apparato burocratico statale, di riduzione dei compiti e funzioni affidati alla sfera pubblica, di coerenza fra devoluzione delle funzioni amministrative e trasferimento delle relative risorse;
in proposito, a seguito dello stralcio dal provvedimento collegato alla manovra finanziaria 1999 delle disposizioni intitolate al federalismo fiscale, resta anche per l'anno 1999 privo di soluzione il problema della effettiva compartecipazione regionale ai tributi generali statali;
le richieste, in tali sensi, della Conferenza dei presidenti delle regioni appaiono chiare e concordi, al di là di logiche di schieramento politico,
le misure di federalismo fiscale contemplino espressamente non solo una compartecipazione all'IVA, ma anche all'IRPEF;
la misura di tale compartecipazione non sia nella sola disponibilità di scelte nazionali e pertanto non sia tale da generare un gettito comunque non superiore agli attuali trasferimenti alle regioni;
il sistema di ripartizione dello stesso tra le regioni sia commisurato alle spese effettivamente sostenute da queste ultime e comprensivo di un idoneo strumento perequativo interregionale;
le regioni siano coinvolte nel processo di individuazione dei conseguenti trasferimenti erariali da sopprimere/sostituire al ricordato gettito di compartecipazione di tributi erariali e di predisposizione della disciplina in argomento;
ad adottare i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dall'articolo 7 della legge n. 59 del 1997, che costituiscono condizione per dare effettività al conferimento di funzioni e compiti operato con i decreti legislativi di attuazione del capo I della stessa legge n. 59 non stigmatizzando solo - con l'adozione di decreti sostitutivi ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4 della citata legge n. 59 - le eventuali incapacità di talune regioni di
a rispettare, in sede di attuazione della legge di riordino del Servizio sanitario nazionale recentemente approvata dalle Camere, l'autonomia organizzativa assicurata dalla Carta costituzionale alle regioni ed a non riproporre comunque situazioni di scarsa chiarezza in ordine alle effettive responsabilità nell'erogazione del servizio stesso, evitando in particolare di assecondare processi di ricentralizzazione delle funzioni e dei compiti allocati a livello regionale e locale.
9/5267/9 Frattini, Giovanardi, Gasparri.
considerato che:
l'ente provincia è dotato di scarsissima autonomia finanziaria ed ancora oggi i trasferimenti dello Stato costituiscono la parte più rilevante delle disponibilità relative alle entrate correnti;
in questo contesto particolarmente grave appare la situazione finanziaria della provincia di Novara a seguito dell'istituzione della nuova provincia del Verbano-Cusio-Ossola: infatti, alla riduzione dei contributi statali trasferiti alla nuova provincia non ha fatto riscontro una riduzione della spesa di pari importo, in quanto la spesa per il personale è stata ridotta in misura decisamente inferiore alla percentuale di scorporo come prevista dal decreto legislativo n. 277 del 1992, ed altre spese, quali quelle per gli organi istituzionali, la sede e l'informatizzazione degli uffici, non hanno subìto alcuna riduzione; la provincia di Novara deve, inoltre, a quella di Verbano-Cusio-Ossola la somma di lire 7. 419.285.986;
alcune province madri (quelle dalle quali si sono originate nuove province) hanno avuto trasferimenti aggiuntivi, mentre nessun trasferimento aggiuntivo ha avuto la provincia di Novara,
considerato che le ricevitorie del lotto affidate ai tabaccai godono, per legge, di un bacino di utenza riservato di almeno 250 metri;
tenuto conto che con il primo gennaio prossimo la legge n. 724 del 1994 priva, immotivatamente, di ogni distanza di rispetto le sole ricevitorie del lotto concesse agli ex-dipendenti dello Stato,
considerato che il patto che ci vincola con gli altri Paesi europei non è solo un patto di stabilità, ma anche di crescita;
considerato che il tasso di crescita della nostra economia è minore di quello medio europeo;
rilevato che il tasso di disoccupazione supera quello europeo ed è nel Mezzogiorno pari al 22,8 per cento, sicché la lotta alla disoccupazione ha assunto carattere di assoluta priorità nel nostro Paese;
rilevato che nei disegni di legge finanziaria e collegati ricorrono norme che hanno effetti di segno diverso sull'occupazione,
9/5267/12Marzano.
preso atto che i circa 3.500 cittadini che vivono nella frazione San Giacomo di Veglia (comune di Vittorio Veneto) si trovano ad avere, nei 13 chilometri di strade, più di 100 attività tra commerciali ed artigianali ed oltre 50 stabilimenti nella zona industriale, in ulteriore espansione;
considerato che la mancanza di una adeguata rete viaria al servizio delle attività commerciali, comporta inevitabilmente uno spostamento della viabilità nel quartiere residenziale, con un allarmante aumento del traffico, basti pensare che il traffico è di circa 230 mezzi pesanti e ben 1.400 auto l'ora;
tenuto conto che tutto questo rende estremamente difficile per gli abitanti condurre una vita regolare, dal momento che si trovano «ostaggi» del caos viario, ma soprattutto mette in serio pericolo la loro salute, in particolare dei bambini ed anziani,
9/5267/13Michielon, Guido Dussin, Luciano Dussin, Dozzo, Covre.
esaminato l'A.C. n. 5267;
considerato che nella provincia di Cuneo esiste un elevato numero di istituti scolastici ospitati in immobili alquanto fatiscenti, tanto che l'amministrazione provinciale, negli ultimi anni, ha già speso 45 miliardi per interventi straordinari e ne occorrono almeno altri 32 per poter adeguare gli edifici alle norme sulla sicurezza,
9/5267/14Barral.
premesso che i dati relativi alla gestione del bilancio ex ENPAS per il 1997 rivelano che esiste un avanzo di amministrazione di circa 2.700 miliardi di lire in gran parte attribuibili alla previdenza scolastica ma che, tuttavia, l'intero avanzo di una gestione attiva, invece che costituire motivo per un reinvestimento nel settore che l'ha prodotta per migliorarne l'efficienza complessiva, è valso a coprire il deficit di altre gestioni (segnatamente quella degli enti locali),
9/5267/15Sbarbati, Mazzocchin, Manca, Lombardi, Dalla Chiesa, Crema, Brancati, Lamacchia, Saonara, Ciani, Dedoni, Spini, Lumia.
premesso che il disegno di legge n. 5267, collegato alla manovra finanziaria per il 1999, reca disposizioni sulle agevolazioni per la prima casa;
premesso che, in particolare, l'articolo 7 attribuisce un credito di imposta a chi, avendo venduto una casa per la quale ha goduto di un'imposta sul valore aggiunto e di un'imposta di registro agevolate, ne compri un'altra non di lusso entro un anno e tale credito può essere portato in diminuzione dell'IRPEF alla successiva dichiarazione, o anche in riduzione di imposte di registro, ipotecarie, catastali, di successione o donazione dovute successivamente all'acquisizione del credito,
a prevedere ulteriori sgravi fiscali per i trasferimenti a titolo oneroso tra familiari entro il terzo grado della proprietà di prime case di abitazione non di lusso;
a prevedere l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, per i trasferimenti relativi alla prima casa.
9/5267/16Testa.
9/5267/17Armosino, d'Ippolito, Possa.
premesso che:
l'articolo 15 del disegno di legge A. C. 5267 reca disposizioni in materia di beni immobili statali, che si vengono ad aggiungere alla già vasta normativa concernente tale materia, nella quale è ravvisabile una notevole, e talvolta contraddittoria, stratificazione;
senza tornare troppo indietro nel tempo, come pure sarebbe possibile, si possono ricordare, tra i numerosissimi provvedimenti riguardanti spesso specifiche situazioni coinvolgenti gli enti locali, le più recenti leggi n. 579 del 1993, n. 549 del 1995, n. 662 del 1996 e n. 449 del 1997, dalle quali emerge un quadro non sempre omogeneo con speciale riguardo alle modalità di trasferimento;
lo scopo dichiarato dell'articolo 15 sarebbe quello di rendere più efficace ed incisivo il programma di dismissione; tale programma, tuttavia, difetta di una chiarezza e coerenza di base soprattutto con riguardo al ruolo ed agli oneri effettivi a
in particolare, la più recente legge 27 dicembre 1997, n. 449, all'articolo 2, recita che «Gli alloggi e le relative pertinenze di proprietà dello Stato, costruiti in base a leggi speciali di finanziamento per sopperire ad esigenze abitative pubbliche, compresi quelli affidati agli appositi enti gestori, ed effettivamente destinati a tali scopi, possono essere trasferiti, a richiesta, a titolo gratuito, in proprietà dei comuni nei cui territori sono ubicati... Le relative operazioni di trascrizione e voltura catastale sono esenti da imposte.»;
da tale articolo emerge chiaramente la possibilità del trasferimento a titolo gratuito di aree ed immobili di proprietà statale agli enti locali che ne facciano richiesta. Le relative modalità di trasferimento sono parzialmente precisate dalla circolare della Direzione centrale del demanio n. 10/T del 15 gennaio 1998; quest'ultima, con riguardo alla richiesta, precisa che essa dovrà riguardare la totalità dei complessi immobiliari siti nel territorio comunale, per evitare frazionamenti del patrimonio immobiliare stesso;
la circolare richiamata tace sulla portata esatta dell'inciso «a titolo gratuito». Tuttavia, la formulazione netta e decisa dello stesso inciso relativo a tale gratuità ed il successivo disposto legislativo che sancisce la totale esenzione dalle imposte per le operazioni di trascrizione e voltura indicano chiaramente il significato della gratuità nel senso della completa assenza di ogni onere finanziario a carico dei soggetti coinvolti e degli enti beneficiari - dovrebbe trattarsi insomma di un trasferimento privo di qualsiasi movimento monetario, in particolare tra tutti gli enti pubblici coinvolti -;
in effetti tale trasferimento a titolo gratuito a richiesta degli enti locali possa essere compiutamente attuato in base all'esistente quadro normativo integrato dalla circolare menzionata, risulta da una serie di esempi concreti, tra i quali di recente un proficuo rapporto interlocutorio tra enti statali e locali coinvolti, che ha portato alla delibera n. 151 del comune di Padova, adottata il 2 novembre, con la quale si attua l'acquisizione a norma della legge n. 449 del 1997 senza problemi di sorta;
in altri casi, sembrano emergere problemi interpretativi, in quanto nonostante l'avvio delle procedure ai sensi della legge n. 449 del 1997 e della circolare 10/T del 15 gennaio 1998, e la regolare successione delle comunicazioni del caso tra Ministero delle finanze e comuni, l'Azienda territoriale edilizia residenziale (ATER) chiede un corrispettivo per il trattamento delle pratiche e l'espletamento delle attività necessarie al trasferimento; si configura così un esborso chiesto da un ente pubblico, ed una vanificazione dell'inciso «a titolo gratuito» che appare contrario alla lettera ed allo spirito dell'articolo 2 della legge n. 449 del 1997 e della normativa collegata, in base ai quali i trasferimenti ivi contemplati dovrebbero potersi compiere senza oneri e senza ritardi e contenziosi interpretativi,
a) a chiarire ruoli ed oneri degli enti locali coinvolti nelle diverse fattispecie di dismissione e trasferimento a vario titolo;
b) ad adottare atti amministrativi e circolari che, affiancandosi alla citata circolare 10/T del 15 gennaio 1998 della Direzione centrale del demanio, chiariscano la portata della gratuità del trasferimento, nel senso dell'esclusione di qualsiasi onere diretto o indiretto a carico o a favore degli enti pubblici e dei soggetti coinvolti nei trasferimenti a norma dell'articolo 2 della legge n. 449 del 1997.
9/5267/18Saonara.
considerato che le risorse stanziate in favore dei comuni calabresi colpiti dal sisma del 21 e 22 marzo 1982 e che rientrano nell'ex ordinanza del Ministero della protezione civile (n. 933/FPC/A-settore privato), ai fini del completamento della ristrutturazione degli immobili danneggiati, sono risultati insufficienti;
considerato che il Governo, pur accogliendo l'ordine del giorno 9/4274/27, presentato in relazione al disegno di legge in materia di eventi sismici in Umbria-Marche e mirante ad impegnare il Governo ad emanare provvedimenti urgenti in favore dei comuni calabresi rientranti nella predetta ordinanza, a tutt'oggi non ha inteso dare corso ad alcunché;
considerato che il sisma del settembre 1998, oltre alla rilevazione del Dipartimento della protezione civile, ha danneggiato anche altri comuni calabresi indicati dalla regione Calabria;
considerato che il ripristino del patrimonio pubblico e di quello edilizio privato, nonché la garanzia della sicurezza dei centri storici calabresi sono da considerarsi priorità fondamentali per il nostro Paese,
premesso che:
i beni storico-culturali e ambientali sono il patrimonio più prezioso del nostro Paese e, nel contempo, il più trascurato;
è improcrastinabile il dovere, non solo di tutelare, ma anche di valorizzare questo patrimonio;
la valorizzazione dei nostri beni storico-culturali e ambientali, come avviene in atri Paesi, diventa fonte di nuovo stabile lavoro e di sviluppo delle attività artigianali, commerciali, turistiche, nonché di diffusione anche nei mercati internazionali dei prodotti della nostra agricoltura e delle piccole industrie ecologicamente sane;
nell'era della globalizzazione occorre far conoscere su scala mondiale l'offerta del nostro Paese ed è necessario incrementare i rapporti di conoscenze tra i popoli anche allo scopo di scongiurare pericolosi colonialismi anche culturali;
l'UNESCO può tornare a svolgere - se opportunamente rifinanziato - un ruolo decisivo nella salvaguardia e valorizzazione dei beni storico-culturali e ambientali italiani, dando ad essi respiro mondiale e, pertanto, rendendoli oggetto di possibili finanziamenti internazionali anche privati,
2) ad assumere iniziative per assicurare all'UNESCO, affinché vengano sostenuti e patrocinati i progetti italiani, il 10 per cento degli eventuali maggiori introiti fiscali derivanti dal prevedibile incremento delle scommesse e delle lotterie italiane.
9/5267/20Matacena, Bergamo.
considerato che uno degli obiettivi del Governo è quello di semplificare e razionalizzare il sistema tributario;
considerato che l'imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) è un'imposta apparentemente soppressa e sostituita dall'ICI, ma in realtà, per le
accertato che si è creata un'ingiusta situazione fra i contribuenti che hanno acquistato un bene immobile dopo il 31 dicembre 1992 e coloro che lo hanno acquisito prima della suddetta data che devono pagare sia l'ICI che l'INVIM e che la norma risulta essere illegittima sotto il profilo costituzionale per arbitrarietà delle disposizioni che sono in palese contrasto con l'articolo 3 della Costituzione;
accertato che molte trattative sono limitate da questo tributo che altro non è che una tassa sulla svalutazione, tra l'altro applicata anche alla donazione in linea retta e tra coniugi, con la conseguenza che la donazione, mentre nel nostro sistema tributario è agevolata relativamente all'imposta di donazione, è invece penalizzata dall'applicazione dell'INVIM secondo l'attuale normativa;
considerato che il calcolo dell'INVIM è particolarmente complicato e non può essere effettuato dal contribuente senza affidarsi a specialisti e che ciò comporta notevoli costi a carico dello stesso,
considerato che la cittadina di Praia a Mare, situata nella regione Calabria, si è andata sviluppando, con il consenso degli organi periferici dello Stato, su tutta la fascia demaniale marittima non necessaria agli usi del mare, realizzando, così, una completa urbanizzazione dell'intera fascia per l'ubicazione di case di diversi cittadini, tra cui varie attività produttive e turistiche;
considerato che il Parlamento approvò la legge n. 113 del 1983 per la sclassificazione delle aree occupate e la successiva vendita al comune e da questo ai privati dei terreni sui quali erano state realizzate opere stabili e durature;
considerato che l'UTE di Cosenza, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 113 del 1983, ha previsto che il prezzo di vendita non doveva essere stabilito al momento della data di occupazione, per cui era stabilito il doppio del valore da applicarsi, facendo lievitare, così, il costo a livelli inaccettabili per un'economia operaia ed impiegatizia come quella abitante nella suddetta zona;
considerato che a seguito di ciò vi fu un ricorso del comune di Praia a Mare al Tribunale amministrativo regionale con inevitabile blocco delle vendite e grave danno all'erario, nonché enormi disagi alla popolazione costretta a rimanere privata di qualsiasi aspirazione di legalità;
considerato che questo annoso problema è di estrema rilevanza per l'economia locale e quindi per l'intero Paese,
9/5267/22De Luca, Bergamo.
rilevato che i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 20 del disegno di legge collegato alla manovra finanziaria per il 1999 di fatto prevedono alcune disposizioni illegittime e palesamente in violazione dei diritti dei lavoratori, già sanciti dalla costante e favorevole giurisprudenza amministrativa;
considerato che le citate statuizioni penalizzano ingiustificatamente il diritto al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulle somme corrisposte, con notevole ritardo, ai lavoratori,
preso atto che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con decreto 1o settembre 1998, n. 352, ha emanato un regolamento con il quale si prevede espressamente la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulla legge n. 312 del 1980 a favore dei dipendenti pubblici e che analoga previsione è stata comunicata dal Direttore generale del Ministero di grazia e giustizia a tutti gli aventi diritto (ricorrenti e istanti),
9/5267/23Manzoni, Marino, Trantino, Mantovano, Neri.
esaminato l'A.C. 5267 recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;
premesso che:
l'intero sistema infrastrutturale dei trasporti dell'area compresa tra i fiumi Piave e Livenza risulta gravemente deficitario e prossimo al collasso riguardo gli attuali livelli di traffico, soprattutto negli ambiti urbani di Oderzo e di Ponte di Piave;
la strada statale n. 53 «Postumia» non permette all'interno dei centri abitati, per l'elevato tasso di urbanizzazione del territorio, interventi finalizzati a migliorare la scorrevolezza ed il decongestionamento e l'attuale sezione stradale presenta una dimensione massima di metri lineari 6.00 a fronte di un traffico veicolare di 26.000 veicoli nelle 12 ore;
i flussi di traffico sulla citata arteria mettono in comunicazione la provincia di Treviso con quella di Venezia e con la regione Friuli Venezia-Giulia interessando un bacino d'utenza di circa 500.000 abitanti, con una velocità media bassissima e prossima alla paralisi con conseguenti danni alle attività produttive vitali per l'economia della zona e del Paese;
l'ANAS con nota prot. n. 213116, del 7 agosto 1996, ha confermato «l'ineludibilità ed urgenza della completa realizzazione della variante strada statale n. 53 «Postumia» esprimendo la disponibilità dell'Ente a provvedere ad inserire il progetto tra le opere da finanziare;
i sindaci dei comuni di Oderzo, Gorgo al Monticano, Motta di Livenza e Ponte di Piave dal 1996, tramite conferenza di servizi e protocollo di intesa, hanno definito gli interventi per la realizzazione di nuovi assi viari atti a garantire elevati standards di sicurezza e scorrevolezza in rapporto ai notevoli flussi di traffico che interessano l'attuale tronco stradale;
le amministrazioni comunali di Oderzo, Gorgo al Monticano, Motta di Livenza e Ponte di Piave hanno approvato nei rispettivi consigli lo «Studio di fattibilità per un nuovo asse viario dal fiume Piave al fiume Livenza», redatto in data 6 novembre 1997, che prevede una spesa di lire 75 miliardi per la realizzazione delle opere;
le amministrazioni comunali, facendo propri lo «Studio di fattibilità per un nuovo asse viario dal fiume Piave al fiume Livenza», si sono attivate per recepirlo nei loro strumenti urbanistici;
in data 3 marzo 1998, con delibera dei rispettivi consigli comunali, è stato approvato lo schema di convenzione tra le Ferrovie dello Stato spa, la provincia di Treviso ed i comuni di Oderzo, Ponte di Piave e Gorgo al Monticano, che prevede la soppressione dei passaggi a livello in corrispondenza della linea ferroviaria Treviso-Portogruaro';
la stipula della citata convenzione comporterà, unitamente alla riattivazione
9/5267/24Covre, Guido Dussin, Dozzo, Luciano Dussin, Michielon.
premesso che:
obiettivo delle normative dettate dalle leggi n. 59 del 1997 e n. 127 del 1997, nonché dal decreto legislativo n. 112 del 1998 è quello di snellire l'attività amministrativa ed i procedimenti di decisione e di controllo, mediante l'ampio decentramento di funzioni e compiti da conseguire mediante misure di immediata operatività che consentano una gestione più agile e snella da parte delle autonomie locali;
in particolare, il comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 112 del 1998 prevede che tutte le funzioni e i compiti, non espressamente conservati allo Stato con le disposizioni contenute nello stesso decreto legislativo, sono conferiti alle regioni e agli enti locali;
l'istituto della consegna gratuita di aree demaniali marittime, disciplinato dagli articoli 34 del codice della navigazione e 36 del relativo regolamento di esecuzione, parte marittima, opera soltanto in favore delle amministrazioni statali;
l'applicazione di tale normativa, nel tempo, è stata estesa in via interpretativa anche nei confronti delle regioni e delle province, nella considerazione che tali enti locali, non ancora istituiti all'epoca di emanazione delle suddette disposizioni, erano divenuti titolari di funzioni che, in precedenza, erano di esclusiva competenza delle amministrazioni statali;
le nuove attribuzioni oggi conferite ai comuni, in particolare dalle normative citate in premessa, sembrano legittimare l'estensione anche a tali organismi dell'applicazione dell'istituto della consegna di aree demaniali marittime, almeno limitatamente al perseguimento di utilizzi e finalità di carattere pubblico;
ciò consentirebbe di superare le vigenti disposizioni che prevedono, che per qualsiasi circostanza i comuni abbiano necessità di disporre di beni demaniali marittimi, gli stessi devono munirsi di atti concessivi, a titolo oneroso, rilasciabili solo a seguito dello svolgimento di iter istruttori complessi che, sovente, non giungono a definizione prima di molti mesi, ovvero di anni dall'avvio del procedimento, fra l'altro impedendo l'accesso ai finanziamenti e fondi stanziati anche da organismi sovranazionali che esigono quale presupposto fondamentale per l'accesso agli stessi, l'esecutività dei progetti e la disponibilità già acquisita dalle aree relative;
considerato che l'attuale disposto dell'articolo 8 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione limita la competenza del capo del compartimento marittimo al rilascio di concessioni demaniali marittime, a mezzo di licenze di durata non superiore al quadriennio che non impianti di difficile rimozione;
qualora tali condizioni non ricorrono (durata superiore, impianti di difficile sgombero) la competenza ascende al direttore marittimo ovvero, per atti di durata ultraquindicennale, al ministero dei trasporti e della navigazione;
valutato che le concessioni in questione vengono rilasciate esclusivamente mediante atto pubblico che comporta un iter istruttorio molto complesso e molto oneroso per la parte istante che, sovente, non giunge a definizione, ovvero vi perviene dopo anni dall'avvio del procedimento, impedendo così l'accesso, per gli interessati, anche a finanziamenti ovvero a fondi stanziati in sede europea per l'espletamento di attività che, comunque, ancorché esercitate da privati, sono spesso destinate ad utilizzo da parte della collettività, ovvero a favore della stessa,
9/5267/25 Di Nardo, Grillo, Volontè, Fronzuti.
esaminato il disegno di legge n. 5267,
considerata la azione del Governo finalizzata a ridurre la pressione fiscale sulle famiglie con la restituzione della eurotassa e l'aumento delle detrazioni fiscali sulla prima casa;
considerato inoltre che:
il diritto dei coniugi a presentare la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche congiunta è previsto dall'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, norma che sino ad oggi non è stata abrogata;
la nuova modulistica predisposta dal Ministero per l'anno 1998, denominata modello unico compensativo, non ha consentito la dichiarazione congiunta e neanche la compensazione tra debiti e crediti tra i coniugi, come avveniva per gli anni passati;
si è determinata una difficoltà per i contribuenti nella divisione degli acconti versati come pure nella ripartizione degli oneri deducibili sostenuti all'interno della famiglia, in mancanza di una tempestiva informativa, nell'anno di imposta precedente sull'imputazione degli stessi oneri, in particolare per le spese sanitarie e delle spese scolastiche dei figli;
si è posto, inoltre, il problema per la dichiarazione dei redditi 1997, laddove un coniuge può risultare a credito e l'altro a debito senza poter operare l'indispensabile compensazione;
il modello non è stato predisposto in conformità alla normativa vigente e che esso non appare coerente con il dettato costituzionale dell'articolo 31;
il 20 per cento delle dichiarazioni congiunte rappresentano una platea di cinque milioni di contribuenti;
la legge 13 aprile 1977, n. 114 non risulta espressamente abrogata dalle norme di pari livello;
la mancata espressa abrogazione della legge n. 114 del 1977 richiede di rimuovere tale palese violazione di legge determinata con provvedimenti legislativi delegati palesemente incostituzionali e con conseguenti illegittimi provvedimenti amministrativi;
la dichiarata possibilità di compensare tra i coniugi dal prossimo anno nell'ambito del modello 730 esclude tutti i contribuenti che non svolgono entrambi attività di lavoro dipendente e pertanto la dichiarazione congiunta nell'ambito del modello 730 appare di dubbia costituzionalità in quanto non assicura la par conditio tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi;
l'asserita responsabilità solidale dei coniugi congiuntamente dichiaranti è una libera scelta dei coniugi stessi,
9/5267/26 Volontè, Fronzuti, Di Nardo, Tassone, Grillo, Pagano.
tenuto conto che la dizione del comma 17, articolo 21 della legge n. 59 del 1997 si è rivelata imprecisa e fonte di ambiguità e conflitti interpretativi a causa della successiva legislazione modificativa e correttiva del decreto legislativo n. 29 del 1993, che ha chiarito l'assetto e le modalità di definizione dei comparti e delle aree di contrattazione nel pubblico impiego;
visto che il nuovo assetto previsto dall'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni prevede per i dirigenti di tutte le pubbliche amministrazioni un'area autonoma e che lo stesso comma impone per particolari professionalità la definizione inderogabile di una distinta disciplina all'interno dei Contratti nazionali di lavoro del relativo comparto;
ritenuto indispensabile chiarire, anche in conseguenza dell'emanazione del decreto legislativo n. 59 del 1998 la volontà del Parlamento di favorire una efficace articolazione della contrattazione del più numeroso comparto del pubblico impiego;
anche in relazione alle gravi difficoltà riscontratesi nella contrattazione tra organizzazioni sindacali e ARAN sulle modalità di elezione, sulla collocazione e sulla composizione delle rappresentanze sindacali unitarie del personale, che ha costretto i Ministri competenti ad intervenire con precisazioni e correzioni dell'azione dell'ARAN stessa,
9/5267/27Napoli, Aprea, Sbarbati.
considerato che la legge n. 32 del 1992 va al più presto modificata per adeguare le discipline procedurali e per dare concretezza ed efficacia alle assegnazioni finanziarie dello Stato, - a fronte delle difficoltà tuttora esistenti - ai comuni della Campania, Basilicata e Puglia,
9/5267/28Mario Pepe.
premesso che gli specialisti ambulatoriali convenzionati con il Servizio sanitario nazionale transitano al rapporto di dipendenza ai sensi dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
gli specialisti sopra menzionati abbiano la facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l'ENPAM;
detta opzione possa essere esercitata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 1999;
ai suddetti specialisti siano applicate le disposizioni sul trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici;
il Ministro della sanità, con successivo decreto da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisca i criteri per la valutazione del servizio prestato in regime convenzionale ai fini della partecipazione ai concorsi per l'accesso al secondo livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale.
9/5267/29Jannelli, Gatto, Lumia.
considerati i gravi danni e le pesanti perdite di reddito subiti dall'azienda agricola e quindi da tutto il settore sia a causa dei ripetuti negativi andamenti stagionali, sia anche con sempre maggiore frequenza degli eventi calamitosi che colpiscono tante ed importanti aree agricole del nostro Paese,
9/5267/30Losurdo, Aloi, Caruso, Fino, Franz.
premesso che i documenti di bilancio hanno previsto per il 1999 una forte decurtazione dei contingenti degli ausiliari delle Forze di polizia rispetto all'anno precedente;
considerato che la possibilità di disporre degli ausiliari costituisce, da lungo tempo, una «pedina» fondamentale per le istituzioni, in quanto sono utilmente inseriti in tutte le componenti per molti posti di impiego ordinativamente costituiti e con mansioni e responsabilità analoghe a quelle degli effettivi;
tenuto conto che la legge 23 dicembre 1996, n. 662, aveva contratto il contingente di militari di leva da destinare al servizio ausiliario nelle Forze di polizia e nei Vigili del fuoco a 17.500 unità per il 1998, 15.000 unità per il 1999 e 12.500 unità per gli anni seguenti. Successivamente la legge 27 dicembre 1997, n. 449, tenendo conto delle ineludibili esigenze operative da soddisfare, ha ritenuto necessario incrementare i predetti contingenti di 3000 unità, riportandoli di fatto al livello precedente anche per fronteggiare il massiccio impiego derivante dalle operazioni «Vespri Siciliani», «Riace» e «Partenope», nonché dalla vigilanza presso i centri di accoglienza e di permanenza temporanea e controllo sbarchi;
preso atto che le medesime esigenze permangono in tutta la loro valenza e non sono certo da sottovalutare gli ulteriori straordinari e massicci impegni in previsione ed in concomitanza della celebrazione del Giubileo;
sottolineato che una minore disponibilità di tale personale:
inciderebbe, negativamente, sugli impegni delle Forze di polizia connesse alle situazioni sopra delineate;
comporterebbe, altresì, la necessità di rivedere il suo dispositivo - in termini riduttivi, o soppressivi, di presidi - peraltro in piena difformità con le esigenze di potenziamento del controllo del territorio, unanimemente avvertite e frequentemente rappresentate anche attraverso numerose interpellanze parlamentari;
evidenziato che analogo ordine del giorno è stato accettato dal Governo nel corso della discussione del provvedimento collegato alla manovra finanziaria per l'anno 1997 (legge n. 662 del 1996),
9/5267/31Ascierto, Tatarella, Gasparri.
esaminato il disegno di legge n. 5267, collegato alla manovra finanziaria 1999;
esaminato il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, relativo al Servizio sanitario nazionale, che dispone il trasferimento del patrimonio dei comuni o delle province con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere;
rilevato che la legge 21 gennaio 1994, n. 61, relativa alla riorganizzazione dei controlli ambientali e all'istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, dispone che per lo svolgimento di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, istituiscano agenzie regionali e proviciali;
considerato che la medesima legge stabilisce che per il funzionamento delle agenzie regionali e provinciali siano attribuite loro il personale, i beni mobili e immobili, le attrezzature e la dotazione finanziaria dei presidi multizonali di prevenzione, nonché il personale, l'attrezzatura e la dotazione finanziaria dei servizi delle unità sanitarie locali;
esaminato il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla delega di funzioni e compiti dello Stato alle regioni ed enti locali che, nel prevedere il riordino dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, garantisce la funzionalità del sistema nazionale dei controlli in materia ambientale,
a stimolare l'azione legislativa delle regioni che non hanno ancora provveduto all'istituzione delle agenzie regionali per l'ambiente;
a provvedere affinché tali finanziamenti siano effettivamente corrisposti almeno nella misura dell'1 per cento del totale del Fondo sanitario nazionale, la cui entità rappresenta il limite minimo di prestazioni, individuato negli obiettivi di controllo ambientale per l'area di pertinenza di ciascuna agenzia;
a definire le modalità del coordinamento tra i dipartimenti di prevenzione e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente così come disposto nella delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, prevista dal disegno di legge C. 4230/B, approvato in data 10 novembre 1998 dalla Camera dei deputati.
9/5267/32Vigni, Cappella, Lorenzetti, Bandoli, Lumia.
considerato che la provincia di Ascoli Piceno è stata colpita da eccezionali avversità atmosferiche nell'aprile del 1992, ma non ha ottenuto gli stessi benefici riservati ad altre zone del Paese colpite dai medesimi eventi;
considerato, altresì, che con provvedimenti legislativi approvati successivamente si stabilì che i contributi pubblici erogati a sostegno dei danneggiati delle zone alluvionate non concorrono alla formazione del reddito e che il recupero delle somme dovute e non versate sarebbe avvenuto senza corresponsione di interessi e comunque senza altri oneri;
ritenuto che sulla base di quanto detto nel punto precedente emerge con chiarezza una evidente disparità di trattamento riservato alla provincia di Ascoli Piceno che non ha ottenuto i suddetti benefici,
9/5267/33Scaltritti, Bertucci.
esaminato il disegno di legge n. 5267, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;
valutati gli articoli 38, 43 e 44 che dispongono ulteriori interventi in favore dei territori colpiti dai terremoti del 1980 e del 1981, nonché modifiche alla normativa in favore delle zone colpite da eventi sismici nelle regioni Marche ed Umbria;
preso atto, dunque, che già in altre occasioni il Governo è intervenuto a sostegno delle aree e delle popolazioni interessate da eventi calamitosi;
considerato che la V Commissione ha approvato un emendamento all'A.C. 5266-bis, finalizzato ad aumentare la dotazione del Ministero del tesoro necessaria ad adottare adeguate misure a seguito di calamità naturali;
considerati gli ingenti danni che l'eccezionale nubifragio del 30 settembre 1998 ha provocato in alcune zone della Liguria,
9/5267/34Chiappori, Barral.
considerati i fenomeni di dissesto idrogeologico che così frequentemente colpiscono numerose ed importanti aree del Paese con pesanti conseguenze economiche, locali e generali e con rischi per le popolazioni interessate, anche se residenti nei centri abitati;
considerato il ruolo che il completamento e la manutenzione straordinaria delle reti irrigue svolgono non solo ai fini della flessibilità produttiva dell'agricoltura ma anche ai fini della regimazione idraulica dei territori interessati;
preso atto dell'insufficienza degli stanziamenti pubblici disponibili a tal fine,
9/5267/35 Aloi, Losurdo, Caruso, Fino, Franz.
premesso che la legge collegata alla manovra finanziaria approvata dal Parlamento per il 1998 ha apportato modifiche nel regime dei bolli e delle concessioni (a partire dall'abolizione della marca da bollo sulla patente) e che tutto ciò ha avuto ripercussioni sulle attività delle rivendite dei tabaccai;
constatato inoltre che a seguito di un confronto fra Governo, Parlamento e organizzazioni sindacali è stata approvata una importante norma nella legge n. 449 del 1998 che impegna il Governo ad estendere progressivamente a tutte le rivendite l'esercizio del gioco del lotto;
preso atto che l'attuazione di questo impegno procede molto lentamente e al di sotto delle richieste e delle necessità, sia per ragioni tecniche sia per diverse interpretazioni date alla norma di legge,
9/5267/36Guerzoni, Brunale.
premesso che i finanziamenti erogati ai sensi della legge n. 35 del 1995 (alluvione del 1994) dal Mediocredito centrale e dall'Artigiancassa sono garantiti totalmente dallo Stato e stipulati a tasso fisso di circa il 12,80 per cento con un onere ormai troppo elevato a carico dello Stato, visto che i tassi sono notevolmente calati (tra il 4 ed il 5 per cento); che i comuni cittadini, che hanno contratto precedentemente mutui, hanno ricontrattato i tassi di interesse e che la stessa ABI ha invitato le banche a rivedere i tassi di interesse portandoli agli attuali livelli;
premesso che la legge n. 228 del 16 luglio 1997, all'articolo 4-quinquies prevede la rilocalizzazione di attività produttive site in aree a rischio di esondazione e che le imprese interessate possono accedere ai crediti agevolati previsti dalla legge n. 35 del 16 febbraio 1995; che l'eventuale precedente finanziamento in base alla legge n. 35 viene contestualmente estinto, che dalla data della domanda di concessione delle agevolazioni alla data di concessione da parte degli organi del Mediocredito e dell'Artigiancassa competenti a deliberare le concessioni in base al decreto interministeriale del 24 aprile 1998, può passare un lungo lasso di tempo anche a causa delle concessioni delle autorizzazioni comunali diversi da comune a comune e che quindi le aziende sono costrette a continuare a pagare le rate dei vecchi finanziamenti anche in misura quantitativamente diversa da comune a comune e che infine l'estinzione del mutuo precedentemente contratto in base alla legge n. 35 del 1995 porrebbe le imprese nella condizione di dover registrare a bilancio in un unico esercizio tutto il finanziamento residuo, che verrebbe considerato reddito d'impresa a tutti gli effetti;
premesso che il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, proroga al 31 dicembre 1998 il termine per il rimborso compensativo dell'IVA in relazione alla cessione dei beni e prestazioni di servizi destinati al ripristino degli immobili distrutti o danneggiati dall'alluvione del 1994, già previsto dal decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 1995, n. 265 e successive modificazioni, e dal decreto del Ministro delle finanze del 15 settembre 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1o ottobre 1998, che proroga al 30 giugno 1999 la presentazione delle domande di rimborso; che i cittadini che si trovavano nelle condizioni di non poter mettere in pristino le abitazioni e per i quali ai sensi della legge n. 35 del 1995 articolo 1, comma 1, i comuni hanno dovuto provvedere all'assegnazione di terreni per ricostruire l'immobile andato perduto, visto che le modalità di
premesso che a quattro anni dagli eventi alluvionali del novembre 1994 esistono, per quanto riguarda i contributi risarcimento danni ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 16 febbraio 1995 n. 35, problemi di natura formale come la presentazione tardiva o la mancata presentazione di uno o più documenti da parte di cittadini alluvionati, che hanno pieno titolo ad avere i contributi in base alla legge n. 35 del 1995, o lo smarrimento di documenti da parte delle pubbliche amministrazioni, visti i commi degli articoli 6 e 11, della deliberazione 18 giugno 1996 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che impegnano i cittadini beneficiari dell'acconto ex articoli 4 e 9 della suindicata deliberazione, a presentare domanda di ammissione al contributo entro 150 giorni dal ricevimento dello stesso; considerato inoltre che i commi 7 degli articoli 6 e 11 obbligano i soggetti percettori degli acconti di cui sopra alla restituzione di quanto erogato a loro favore in caso di mancata presentazione della domanda di ammissione al contributo entro i suddetti 150 giorni;
premesso che la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per i rapporti con il Parlamento ha comunicato il proprio assenso sin dall'aprile 1998 all'attuazione degli ordini del giorno della Camera dei deputati n. 3475/X/16 del 9 luglio 1997 e n. 9/4665/9 del 24 marzo 1998 attraverso emendamenti del Governo,
a determinare che l'estinzione del precedente finanziamento copra la quota capitale residua calcolata dalla data della presentazione della domanda di rilocalizzazione; e che le eventuali plusvalenze generate dall'azzeramento del mutuo precedente non costituiscono reddito d'impresa;
a prorogare i termini di almeno un anno per l'emissione delle fatture di spesa scadenti ora al 31 dicembre 1998, con la necessità di riaccreditare i fondi già stanziati e che non verranno utilizzati entro il 31 dicembre 1998;
ad adottare idonei provvedimenti per l'attuazione degli ordini del giorno già approvati dalla Camera dei deputati e accolti dal Governo.
9/5267/37 Muzio, Penna, Stradella, Voglino, Dameri, Rogna, Oreste Rossi, Zacchera, Rosso.
constatato che:
la valorizzazione dei nostri beni storico-culturali e ambientali è diventata ormai una necessità impellente nell'interesse generale del Paese, perché concreto strumento di lotta alla disoccupazione, in quanto la molteplicità delle opere da realizzare e il loro mantenimento offrono grandi opportunità per una vasta gamma di consistenti, produttivi, permanenti impieghi di lavoro;
il nostro patrimonio culturale ambientale, una volta rivitalizzato e reso interessante su scala internazionale, come è ampiamente dimostrato da esperienze di altri Paesi, diventa un vero e proprio incentivo per la spontanea nascita di nuove sane intraprese in tutti i settori;
i progetti di valorizzazione, naturalmente, per essere efficaci, debbono avere, ovviamente, un grande respiro internazionale. Sia per il reperimento dei finanziamenti (pubblici e privati) necessari, sia per invogliare l'utilizzo delle opere realizzate da parte dei visitatori stranieri;
il raggiungimento di tali obiettivi è perseguibile agevolmente attraverso l'UNESCO, il cui compito istituzionale è, appunto, quello di svolgere l'importante funzione di selezionare e monitorare i siti di valore culturale e naturale e di valorizzare, anche economicamente, sul piano mondiale monumenti, edifici, complessi storici e ambientali;
l'UNESCO, quindi, una volta nuovamente equipaggiato, potrà, d'intesa con i Governi, promuovere campagne mondiali e regionali per interventi di recupero e valorizzazione dei beni, sia delle società avanzate che dei Paesi in via di sviluppo e potrà promuovere la raccolta di risorse, anche private, orientate ai fini sopra menzionati;
viste le attuali difficoltà di bilancio dello Stato italiano,
a devolvere agli interventi di recupero e valorizzazione, da attuare sollecitamente sotto l'egida dell'UNESCO, parte del prevedibile aumento degli introiti, derivanti dalle lotterie nazionali e destinati ai beni culturali, nonché ad inserire i suddetti interventi tra le iniziative dirette a combattere la disoccupazione e a sviluppare le aree depresse del Mezzogiorno.
9/5267/38 Ricciotti, Palma, Caveri, Galati, Orlando, Errigo, Saraca, Selva, Michelini, Manca, Bastianoni, Sbarbati, Carotti, Fredda, Testa, Galdelli, Cicu, Publio Fiori, Maccanico, Volonté, Settimi, Stajano, Del Bono.
esaminato l'A.C. 5267 recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;
considerato che l'articolo 38, comma 1, lettera g), autorizza ulteriori limiti d'impegno per la prosecuzione degli interventi per il sistema autostradale previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 30 agosto 1998, n. 295;
considerato altresì che l'articolo 3, comma 1 della citata legge n. 295 del 1998, prevede l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici da ripartire con provvedimento del Ministro dei lavori pubblici sulla base delle esigenze di adeguamento della rete autostradale e delle risultanze della revisione delle concessioni operata ai sensi della delibera CIPE del 20 dicembre 1996;
tenuto conto che è stata già prorogata al 2038 la concessione della società Autostrade spa, in vista della sua privatizzazione, mentre l'11 novembre 1998 il CIPE ha deliberato la proroga, al 31 marzo 1999, del termine per il rinnovo delle restanti convenzioni autostradali;
valutata l'importanza strategica che investono le due arterie autostradali A27 (in concessione alla società Autostrade spa) e A28 (in concessione alla società Autovie venete spa) per lo sviluppo economico dell'intero sistema produttivo del Veneto e soprattutto la indifferibile necessità del completamento delle opere viarie di collegamento della due autostrade,
ad attivarsi affinché vengano realizzate, da parte della società Autostrade spa, le opere relative:
1) alla variante alla SS n. 13 nel centro abitato di Conegliano Veneto e al collegamento delle autostrade A27-A28 con la SS n. 13;
2) allo svincolo di S. Vendemiano della autostrada A27, uscita Conegliano, e al collegamento con la strada provinciale n. 15;
3) al casello autostradale dell'autostrada A27, Mareno di Piave, e al collegamento con la SS n. 13.
9/5267/39Guido Dussin, Dozzo, Luciano Dussin, Michielon, Covre.
visto l'articolo 24, comma 30, del disegno di legge AC. 5267, che prevede la costituzione di un'apposita società per azioni per la gestione della casa da gioco di Campione d'Italia;
considerata la disponibilità della regione Lombardia di partecipare al capitale di predetta società;
valutata la disponibilità più volte manifestata in tal senso anche dal Governo,
9/5267/40Butti, Bono, Armani.
esaminato il disegno di legge C. 5267, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;
considerate le disposizioni in materia fiscale;
vista l'esigenza di dare chiarezza ai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche sui tempi della consegna del modello 760 e 760-bis e dei versamenti delle imposte relative;
9/5267/41Ballaman, Bagliani.
esaminato l'A.C. 5267, «Norme di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;
premesso che la Banca d'Italia ha recentemente provveduto ad emanare disposizioni relative all'operatività delle «casse peote» che impone loro la cessazione di qualunque attività al più tardi al 31 dicembre prossimo;
considerato che la Banca d'Italia ed il Governo hanno precisato che le casse che intendano promuovere la costituzione di nuovi organismi bancari devono presentare la relativa domanda di autorizzazione entro il 31 dicembre prossimo,
9/5267/42Chincarini, Rodeghiero, Dozzo, Giancarlo Giorgetti.
considerato che le ricevitorie del lotto affidate ai tabaccai godono, per legge, di un bacino di utenza riservato di almeno 250 metri;
tenuto conto che con il primo gennaio prossimo la legge n. 724 del 1994 priva, immotivatamente di ogni distanza di rispetto le sole ricevitorie del lotto concesse agli ex dipendenti dello Stato,
9/5267/43Mazzocchi.
esaminato l'A.C. 5267, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;
vista la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. CR21 del 3 marzo 1998 con la quale si dispone la stesura di alcuni piani di area comprendenti anche «l'anfiteatro montano Feltrino» del cui ambito fa parte il comune di Santa Giustina nella provincia di Belluno;
considerato che l'intero territorio provinciale è già caratterizzato dalla presenza di vincoli di varia natura che rendono quanto mai difficoltoso ogni intervento sul patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, sia in termini di tempo che di costi, e che favoriscono, contrariamente a quanto osservato dalla Giunta regionale del Veneto con il provvedimento sopra richiamato, un abbandono sempre più marcato delle località periferiche ed in particolare dei nuclei urbani sparsi;
ritenuto che l'imposizione di ulteriori vincoli condizionerebbe, in senso negativo, la timida iniziativa di recupero del patrimonio edilizio esistente ed in particolare quello dei piccoli centri, di per sé già penalizzati dalla carenza di servizi ed infrastrutture, con conseguente migrazione ed abbandono non solo del patrimonio edilizio ma anche del territorio, con tutte le conseguenze negative che ne derivano, ivi comprese quelle di natura ambientale;
9/5267/44Fontan, Bampo, Calzavara.
considerata la grave crisi del settore agricolo in molti dei suoi comparti produttivi anche alla luce degli orientamenti comunitari e della progressiva liberalizzazione dei mercati, che renderanno evidente la non competitività al piano internazionale di gran parte del sistema delle imprese agricole italiane,
considerata l'indispensabilità della presenza delle attività agricole per la salvaguardia del territorio e dell'ambiente,
b) a prevedere l'utilizzo dei fondi destinati al finanziamento della legge pluriennale di spesa in agricoltura in particolare per ridurre gli oneri contributivi, fiscali e parafiscali a carico delle imprese agricole, al fine di accrescerne la competitività e la capacità di creare occupazione stabile;
c) a sostenere alcuni comparti che versano in difficoltà particolare, come il settore zootecnico, agrumicolo, olivicolo e bieticolo-saccarifero;
d) a incrementare la lotta alle frodi nel settore agroalimentare, attraverso il potenziamento del nucleo carabinieri preso il Ministero delle politiche agricole allo scopo di tutelare la salute dei consumatori ed indirizzare correttamente le risorse finanziarie della Unione europea ai veri produttori.
9/5267/45 Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Amato, Dell'Utri, Giudice, Misuraca, Piva, Scaltritti, Cuccu, Marras.
esaminato l'A.C. 5267, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;
considerato che l'effettivo sostegno dell'economia del Paese rende indispensabili un adeguato sistema infrastrutturale ed una efficace rete viaria in grado di permettere lo sviluppo delle attività economico-imprenditoriali;
ritenuti improcrastinabili i lavori di completamento della tangenziale di Bergamo, S.S. nn. 42-470 al fine di risolvere i problemi provocati dall'insistente traffico che crea gravi conseguenze allo sviluppo turistico e produttivo della zona;
tenuto conto che tale opera ha già concluso l'iter progettuale e risulta già inserita nel programma triennale ANAS 1997-1999;
9/5267/46 Alborghetti, Stucchi, Frosio Roncalli, Terzi, Martinelli, Calderoli, Pirovano, Paolo Colombo, Pagliarini, Chincarini.
esaminato l'A.C 5267 recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;
considerato che l'articolo 38, comma 1, lettera g), autorizza ulteriori finanziamenti per la prosecuzione degli interventi per il sistema autostradale, da ripartire, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 30 agosto 1998, n. 295, con provvedimento del Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle esigenze di adeguamento della rete autostradale e delle risultanze della revisione delle concessioni operata ai sensi della delibera CIPE del 20 dicembre 1996;
tenuto conto che l'11 novembre 1998 il CIPE ha deliberato la proroga al 31 marzo 1999 del termine per il rinnovo delle convenzioni autostradali;
considerata altresì l'importanza strategica del sistema viario Pedegronda per lo sviluppo economico-produttivo del Nord e per l'accessibilità all'aeroporto di Malpensa 2000;
tenuto conto che il sistema viario Pedegronda comprende l'autostrada Pedemontana-Gronda intermedia, Varese-Como-Malpensa-Bergamo e la riqualificazione della strada statale 639, Como-Lecco-Bergamo;
9/5267/47 Frosio Roncalli, Alborghetti, Terzi, Martinelli, Stucchi, Calderoli, Pirovano, Paolo Colombo, Pagliarini, Molgora, Chincarini.
esaminato l'A.C. 5267, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;
considerato che l'articolo 38, comma 1, lettera g), autorizza ulteriori finanziamenti per la prosecuzione degli interventi per il sistema autostradale, da ripartire, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 30 agosto 1998, n. 295, con provvedimento del Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle esigenze di adeguamento della rete autostradale e delle risultanze della revisione delle concessioni operata ai sensi della delibera CIPE del 20 dicembre 1996;
tenuto conto che i livelli di traffico raggiunti sull'attuale tracciato dell'autostrada A-4, tratto Milano-Bergamo-Brescia, rendono improcrastinabile l'adozione di misure urgenti per la risoluzione degli ingenti problemi infrastrutturali della zona che incidono negativamente sullo sviluppo economico-produttivo dell'intera regione Lombardia;
9/5267/48 Martinelli, Frosio Roncalli, Alborghetti, Terzi, Stucchi, Caparini, Calderoli, Pirovano, Paolo Colombo, Pagliarini, Molgora, Chincarini.
premesso che:
la legge 7 agosto 1997, n. 266 (legge Bersani) ha prorogato al 31 dicembre 1998 il termine entro il quale le imprese artigiane possono eseguire lavori di ricostruzione per importi fino a 300 milioni;
in molti comuni della Basilicata e della Campania sono stati erogati contributi ai sensi della legge n. 219 del 1981,
si sta avviando nel Lagonegrese (Potenza) l'opera di ricostruzione dei danni provocati dal sisma del 9 settembre scorso;
9/5267/49Molinari.
premesso che:
da alcuni anni attende risposte la vertenza dei laureati in medicina e chirurgia iscritti alle scuole di specializzazione i quali sono utilizzati in modo improprio, sottopagati, privi di ogni copertura previdenziale e costretti a supplire alle carenze di organico di medici strutturati, oltre a non vedersi attribuire un punteggio adeguato alla fine del corso;
nel corso dell'anno 1997 vi erano state numerose manifestazioni in tutta Italia che avevano indotto il Governo e tutte le forze politiche in Parlamento ad assumere precisi impegni nei loro confronti su una serie di punti che erano stati concordati e che rispondevano anche a quanto contenuto in precedenti ordini del giorno approvati dalla Camera (1996);
in occasione dell'approvazione della manovra di bilancio per il 1998 non veniva neanche adeguata la borsa di studio annuale, come previsto per legge, nella previsione di un nuovo trattamento retributivo, per il quale furono appositamente destinate delle somme nella legge finanziaria con un emendamento approvato dall'Assemblea all'unanimità;
nel corso del 1998 le cose sono rimaste ferme e, per vari motivi, la legge che avrebbe risolto il problema non è stata ancora approvata, per cui, visti i tempi
se non si pone riparo a questa situazione gli specializzandi subirebbero un danno grave e le istituzioni darebbero una prova di incapacità venendo meno agli impegni presi;
9/5267/50 Saia, Giannotti, Petrella, Sbarbati, Conti, Bracco, Cavanna Scirea, Burani Procaccini, Di Capua, Carlesi, Colombo Furio, Palombo, Aprea, Maura Cossutta, Ciani, Volpini, Fioroni, Procacci, Giacco, Del Barone, Lucchese, Angeloni, Cè, Bianchi Clerici, Valpiana, Mazzocchin, Napoli, De Murtas, Lumia.
esaminato l'A.C. 5267, misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo,
tenuto conto che la realizzazione ed il potenziamento delle infrastrutture ed in particolare di quelle ferroviarie è indispensabile per il pieno sviluppo delle attività imprenditoriali ed economiche;
9/5267/51 Pirovano, Alborghetti, Calderoli, Frosio Roncalli, Stucchi, Terzi, Paolo Colombo, Martinelli, Pagliarini.
esaminato l'A.C. 5267, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;
considerato che l'articolo 38, comma 1, lettera g), autorizza ulteriori finanziamenti per la prosecuzione degli interventi per il sistema autostradale, da ripartire, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 30 agosto 1998, n. 295, con provvedimento del Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle esigenze di adeguamento della rete autostradale e delle risultanze della revisione delle concessioni operata ai sensi della delibera CIPE del 20 dicembre 1996;
tenuto conto che i livelli di traffico raggiunti sull'attuale tracciato dell'autostrada A-4 tratto Milano-Bergamo-Brescia, rendono improcrastinabile l'adozione di misure urgenti per la risoluzione degli ingenti problemi infrastrutturali della zona che incidono negativamente sullo sviluppo economico-produttivo dell'intera regione Lombardia;
9/5267/52 Stucchi, Alborghetti, Martinelli, Frosio Roncalli, Terzi, Caparini, Calderoli, Pirovano, Paolo Colombo, Pagliarini, Molgora, Chincarini.
esaminato l'A.C. 5267, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;
considerato che l'effettivo sostegno dell'economia del Paese rende indispensabili un adeguato sistema infrastrutturale ed una efficace rete viaria al servizio delle attività economico-imprenditoriali;
ritenuto che la strada statale n. 42 «Del Tonale e della Mendola», variante da Albano S.A. a Pianico, di cui si dispone per il primo tratto, sia di progetto esecutivo, che di finanziamento e rappresenta un'arteria di rilevanza interprovinciale e interregionale, è di notevole importanza per i collegamenti nord-sud;
tenuto conto che l'attuale sede stradale, oltre ad avere caratteristiche geometriche inadeguate alle tipologie dei veicoli transitanti, attraversa numerosi centri abitati, creando gravi problemi di traffico alle comunità locali e provocando l'innalzamento pericoloso dei livelli di inquinamento acustico e atmosferico nella zona;
9/5267/53. Terzi, Alborghetti, Stucchi, Frosio Roncalli, Martinelli, Calderoli, Pirovano, Paolo Colombo, Pagliarini.
premesso che:
la legge n. 84 del 1993 ha provveduto al riordino della professione di assistente sociale ed alla istituzione dell'albo professionale, stabilendo che «l'assistente sociale svolge compiti di gestione, concorre alla organizzazione ed alla programmazione e può esercitare attività di coordinamento e di direzione dei servizi sociali»;
il decreto ministeriale 23 luglio 1993, istitutivo del corso di diploma universitario del servizio sociale, conferma per l'assistente sociale «competenze specifiche volte a svolgere compiti di gestione, organizzazione, programmazione e direzione dei servizi sociali»;
considerato che da ormai 20 anni gli assistenti sociali vengono esclusi da ogni contrattazione nazionale del comparto sanità e ciò comporta una evidente loro penalizzazione anche in relazione al loro inquadramento professionale-retributivo in quanto il contratto non recepisce l'evoluzione del livello formativo e professionale né i contenuti della legge n. 84 del 1993, articolo 1; non risolve la sperequazione esistente con gli altri comparti e non prevede adeguata progressione di carriera;
9/5267/54Carlesi, Pepe.
premesso che:
la crescita economica del Mezzogiorno dovrebbe essere fondata su linee di sviluppo autopropulsivo attraverso la diffusione ed il potenziamento di una rete capillare di piccole e medie imprese secondo i modelli cosiddetti brianzolo ed adriatico;
l'attuazione della legge n. 488 del 1992 ha suscitato grandi speranze, numerose domande e non poche delusioni nelle piccole imprese meridionali, dopo aver valutato i risultati effettivi del terzo bando 1998;
l'impostazione uniforme sul territorio nazionale ha implicato qualche inconveniente di non poco conto nelle regioni dell'Obiettivo 1, in quanto i parametri
tale inconveniente riguarda particolarmente le regioni meno industrializzate, anche per penuria di imprenditorialità endogena e diffusa;
non sono sufficienti a tal fine né la regionalizzazione delle graduatorie, né la riserva del 50 per cento alle piccole imprese, né l'indicatore tipologico e dimensionale fissato dalle regioni in presenza di aziende più bisognose di capitalizzazione,
a proporre alle regioni dell'Obiettivo 1 di potenziare l'indicatore tipologico regionale in favore delle piccole e medie imprese;
a rendere possibile lo scorrimento delle graduatorie con l'utilizzo dei fondi non impiegati effettivamente dalle imprese concessionarie, prevedendo la fissazione di termini più precisi e perentori per la realizzazione dei progetti e la conseguente presentazione degli stati di avanzamento.
9/5267/55 Palma, Armando Veneto, Molinari, Giacalone, Lumia.
considerato che:
il cabotaggio marittimo é utilizzato ogni anno in Italia per il trasporto di 38 milioni di passeggeri, 5,5 milioni di autovetture, 19 milioni di metri lineari di autoveicoli commerciali e 60 milioni di tonnellate di merci. Con una quota del 20 per cento rappresenta il secondo sistema di trasporto interno delle merci. La flotta italiana adibita ai traffici di cabotaggio é composta da 460 navi con 9.500 posti di equipaggio su cui ruotano 15.000 marittimi, in massima parte provenienti dalle regioni meridionali. Nelle mansioni tecniche amministrative a terra sono inoltre impiegati 2.000 addetti, mentre altri 29.000 trovano occupazione nell'indotto manifatturiero o terziario attivato a monte;
con la fine della riserva nazionale conseguente alla liberalizzazione europea dei traffici di cabotaggio marittimo, in Italia come in ogni Stato dell'Unione (tranne la Grecia dove la liberalizzazione scatterà dal 2004) a partire dal 1999, tali servizi potranno essere effettuati da qualsiasi nave europea ammessa ad analogo tipo di navigazione nel proprio stato di origine, anche se - come avviene in diversi casi - armata con equipaggio in tutto o in parte non comunitario e iscritta in un registro internazionale. Potranno quindi inserirsi sulle rotte del cabotaggio nazionale navi europee armate osservando condizioni organizzative, retributive, fiscali e previdenziali rispetto alle quali la bandiera italiana risulta tanto fortemente svantaggiata, da rendere irrealistica la prospettiva di poter resistere alla concorrenza;
non sono noti i recenti adattamenti legislativi di altri Paesi comunitari che hanno esteso la possibilità di effettuare cabotaggi insulari alle navi iscritte nei loro secondi registri (Portogallo, Spagna) con bassi costi di equipaggio (composizione mista di marittimi comunitari ed extracomunitari);
il solo costo di equipaggio sotto bandiera italiana risulta più elevato dal 65 per cento al 114 per cento rispetto alle flotte più competitive del Mediterraneo e del Mare del Nord: in termini assoluti si tratta di un differenziale variante tra 43 e 58 milioni di lire all'anno per posto di lavoro a bordo. A questa penalizzazione, già di per sé insostenibile, si aggiunge il più elevato carico fiscale che le imprese di navigazione italiane dovranno sopportare
il mercato italiano rappresenta l'80 per cento del cabotaggio passeggeri e il 45 per cento del cabotaggio merci che sono oggetto della liberalizzazione europea del 1999 (la quota greca nel cabotaggio di passeggeri, quasi equivalente a quella italiana, resta infatti protetta fino al 2004) a differenza delle concorrenti, le imprese di navigazione italiane non potranno beneficiare pertanto di nessun sostanziale ampliamento del mercato di riferimento;
a dare contenuto operativo alla normativa prevista all'articolo 3 del regolamento sulla liberalizzazione del cabotaggio marittimo negli Stati membri (EEC 3577/92), secondo cui le navi che effettuano servizi di trasporto con le isole devono assoggettarsi alla legge dello Stato ospitante per le questioni relative all'equipaggio;
in attesa dell'entrata in vigore delle citate iniziative, al fine di evitare gravi perturbazioni sul mercato interno quali la minaccia per l'equilibrio finanziario e la sussistenza di un numero elevato di armatori italiani, ad adottare unilateralmente misure provvisorie appropriate escludendo temporaneamente il cabotaggio con le isole in Italia dal campo d'applicazione del regolamento 3577/92, chiedendo al tempo stesso alla Commissione UE l'adozione di misure di salvaguardia secondo le procedure dell'articolo 5 dei citato regolamento, verificando altresì la possibilità di prorogare la scadenza del 1o gennaio 1999 al 1o 2004;
a valutare sul piano europeo ogni proposta della Commissione europea in merito all'aggiornamento del ricordato regolamento del 1992 sulla liberalizzazione del cabotaggio con occhio attento all'esigenza di mantenere inalterata per un congruo periodo la citata normativa ivi prevista all'articolo. La questione potrà essere presa in considerazione solo una volta che diverranno misurabili in concreto gli effetti economici e sociali della liberalizzazione e che anche i servizi di cabotaggio insulare della Grecia saranno liberalizzati, come proposto da settori del Parlamento europeo.
9/5267/56 Becchetti, Gagliardi, Mammola, Di Luca, Radice.
premesso che:
sono ormai molti anni che è avvertita la necessità di mettere ordine al delicato settore del personale delle aziende sanitarie locali, affrontando e risolvendo le numerose problematiche connesse al precariato che nel settore è molto diffuso e che attende soluzioni giuste e definitive;
malgrado tale questione sia stata più volte discussa in tutte le sedi (istituzionali, sindacali, politiche) non si è trovata ancora una soluzione organica e complessiva;
anche il disegno di legge presentato dal Governo il 28 maggio 1998 (A.C. 4952), dopo tanta attesa, si è rivelato troppo deludente, affrontando solo situazioni parziali e settoriali, lasciando insoluta la maggior parte dei problemi;
la questione esplosiva del precariato determina gravi condizioni di disagio e anche di illegalità; mantiene alcune figure professionali in una condizione di instabilità che determina disagio agli interessati e conseguenti danni all'efficienza del sistema (si pensi, ad esempio, ai medici ospedalieri assunti dalle graduatorie stilate con i precedenti requisiti e che, se non inquadrati opportunamente, rischierebbero di essere espulsi definitivamente dal sistema senza alcuna prospettiva di potervi rientrare),
9/5267/57. Cossutta, Saia, Lumia.
considerato che:
la fragile struttura economica della provincia di Agrigento patisce la quasi assoluta mancanza di adeguate infrastrutture di collegamento; la realizzazione di un aeroporto, richiesto da circa trent'anni dalle forze politiche e dagli operatori economici locali, consentirebbe di avvicinare la provincia al resto del Paese ed all'Europa;
per quel che riguarda i profili di legge ed amministrativi già la legge 25 febbraio 1971, n. 111, aveva previsto la realizzazione di una struttura aeroportuale nell'agrigentino; esistono presso il Ministero dei trasporti, inviati dalla provincia, i progetti esecutivi; la regione Sicilia ha inserito l'opera nel proprio Piano trasporti; i terreni ove dovrebbe sorgere l'infrastruttura sono da tempo soggetti a vincolo aeroportuale;
relativamente all'aspetto economico la provincia ha richiesto al Ministero dei trasporti l'inserimento del progetto nel Piano operativo plurifondo (P.O.P.) europeo 1994-1999, mentre una società privata estera ha espresso la propria disponibilità a partecipare a detto progetto in regime di project financing, limitandosi pertanto il costo per lo Stato a circa il 30 per cento del totale dei costi di realizzazione,
9/5267/58Scozzari, Piscitello, Lucchese.
premesso che:
Francavilla al Mare, in provincia di Chieti, è una ridente cittadina sul mare, che vive prevalentemente di agricoltura e di turismo, espandendo gli effetti di tali attività su un vasto hinterland;
il turismo, a Francavilla a Mare, può ancora più di oggi rappresentare un notevole serbatoio di posti di lavoro in una zona caratterizzata da forte disoccupazione;
la linea ferroviaria Milano-Bari percorre longitudinalmente l'intero centro della predetta cittadina, la quale è pertanto attraversata da una serie di passaggi a livello che la ingessano in quel senso;
il predetto centro, che conserva memorie storiche di grosso pregio ed è sede di manifestazioni culturali di spessore internazionale, come il premio di pittura «Michetti», trova un'obiettiva difficoltà nella sua definizione urbanistica nella presenza della ferrovia in pieno centro, che è
9/5267/59Giovanni Pace, Bono, Carlo Pace, Pepe, Caruso.
esaminato l'A.C. 5267, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;
considerato che in sede di discussione del provvedimento il Governo ha manifestato l'intenzione di voler risolvere la questione della mancata metanizzazione di vaste aree del centro-nord ed in particolare delle zone di montagna ed appenniniche, indicando quale possibile soluzione l'inserimento di appositi finanziamenti nel disegno di legge A.S. n. 3574, relativo alla metanizzazione del Mezzogiorno, o attraverso la dotazione del fondo della montagna, nell'ambito di un grande progetto nazionale;
tenuto conto che durante la discussione della proposta di legge A.C. n. 1877, relativa alla realizzazione di reti dl distribuzione di gas combustibile in località montane, è emersa l'esigenza di individuare le risorse finanziarie necessarie al completamento del programma di metanizzazione delle zone montane del centro-nord e di garantire l'individuazione di combustibili alternativi, che risultino maggiormente adattabili alle zone montane;
considerato che in tale occasione il Ministero del bilancio ha manifestato l'intenzione di voler affrontare le questioni relative alla definizione della rete dei servizi nazionali nel disegno di legge finanziaria, prospettando anche la possibilità del rifinanziamento della legge n. 68 del 1993;
considerato altresì che per il programma di metanizzazione delle zone del sud e della Sardegna sono state già stanziate ingenti risorse finanziarie di provenienza sia statale che comunitaria;
9/5267/60Parolo, Lorenzetti, Bosco, Formenti, Fongaro, Guido Dussin, Pittino, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti, Rodeghiero, Terzi.
premesso che:
i collegamenti ferroviari sono fondamentali per lo sviluppo delle attività economiche e sociali;
i tempi di percorrenza per le merci e per i passeggeri lungo l'attraversamento che collega la dorsale adriatica con quella tirrenica sono elevatissimi; in particolare la linea Foggia-Benevento che di tale attraversamento è parte, a causa della sua strutturazione a binario unico costituisce causa di notevoli rallentamenti;
le aziende del meridione d'Italia ed in particolare quelle che agiscono in Puglia, Basilicata e Campania si vedono
alle soglie del 2000 non è ipotizzabile, per una Nazione come l'Italia, che esistano ancora collegamenti ferroviari basati sul binario unico e che i disagi ditale situazione debbano essere a carico degli utenti e delle aziende;
9/5267/61Pepe, Simeone, Giovanni Pace.
esaminato il disegno di legge A.C. 5267, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;
considerate le disposizioni volte ad incentivare gli investimenti produttivi ed in particolare quanto recato al Capo V, nell'articolo 49 «Provvedimenti per favorire lo sviluppo industriale»;
considerato che la produzione industriale del Paese, nel rispetto dell'ambiente, si promuove anche con il sistematico recupero dei rottami;
considerata la naturale scarsità di materie prime «strategiche» destinate all'industria metallurgica e che per ottenere le quali il Paese è costretto ad importare con aggravio della bilancia dei pagamenti;
considerato che, in particolare, dai cascami e dai rottami del rame attraverso il sistema dell'elettroraffinazione si può ottenere materia prima pura utilizzabile dall'industria di produzione privata,
9/5267/62Bagliani.
esaminato il disegno di legge A.C. 5267, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;
considerati gli articoli recanti disposizioni in materia di imposta di registro e altre disposizioni fiscali contenute nel Capo II;
visto il disposto dell'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni circa l'incompatibilità dei componenti delle commissioni tributarie finché permangono in attività di servizio o nell'esercizio di funzioni o attività professionali, ed in particolare quanto previsto dalla lettera i), del comma 1, che afferisce l'incompatibilità dei giudici tributari che esercitano in qualsiasi forma la consulenza tributaria ovvero l'assistenza o la rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario;
considerato che la materia tributaria per la complessità e l'importanza immediata che riveste in capo ai contribuenti richiede che i giudici tributari siano forniti di una preparazione approfondita e specialistica esercitata nella pratica professionale;
considerato che solo l'esercizio e l'aggiornamento quotidiano consente di ottenere una dimestichezza con la materia tributaria al fine di garantire giudizi equi sulle controversie fiscali, e pertanto, prioritariamente, i soggetti a ciò meglio deputati sono i consulenti tributari, quali i commercialisti,
9/5267/63Molgora.
esaminato il disegno di legge A.C. 5267, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;
tenuto conto che l'articolo 38, al comma 1, lettera a), per consentire la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 9 della legge n. 211 del 1992, autorizza ulteriori limiti di impegno ventennali di lire 100 miliardi per gli anni 2000 e 2001;
valutato che lo sviluppo del trasporto pubblico nelle aree urbane diviene sempre più necessario per consentire la mobilità dei cittadini,
9/5267/64 Calderoli, Alborghetti, Pirovano, Frosio Roncalli, Stucchi, Terzi, Paolo Colombo, Martinelli.
esaminato il disegno di legge n. 5267;
considerato che il sistema viario delle regioni del Nord presenta vistose manchevolezze e carenze strutturali;
tenuto conto che la futura «Pedemontana veneta» non è che un segmento, seppur importante, funzionale a questo sistema,
9/5267/65 Formenti, Parolo, Guido Dussin, Fongaro, Giancarlo Giorgetti.
viste le continue insopportabili interruzioni della strada statale 203 «Agordina» causate da innumerevoli smottamenti e frane;
considerati i gravi disagi arrecati alla popolazione dovuti all'isolamento delle valli dell'Agordino,
9/5267/66Calzavara, Bampo.
richiamate le dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio,
premesso che:
in un Paese come il nostro, il cui equilibrio socio-territoriale con frequenza elevatissima è spezzato da disastri naturali, l'attività di protezione civile ha sempre prestato il fianco a critiche di ogni genere; le ragioni di ciò sono state da tempo individuate dal Parlamento e segnalate alle autorità di Governo; la politica di intervento è stata prevalentemente concepita come mero soccorso all'emergenza e alla ricostruzione; gli interventi di soccorso e di ricostruzione sono stati sempre posti a totale carico finanziario dello Stato;
la rilevante spesa pubblica che si è accumulata come conseguenza di questa linea di azione (150 mila miliardi negli ultimi 25 anni), unita alla consapevolezza ormai diffusa e consolidata che vite umane e beni debbano essere tutelati nei confronti delle catastrofi, prima che il soccorso divenga necessario - mitigando la portata delle catastrofi stesse oppure, quando possibile, scongiurandole - da tempo hanno orientato le istituzioni parlamentari verso un approccio più lungimirante e efficace, diretto a strategie cautelative e essenziali, fondate sulla previsione e la prevenzione;
la previsione è definibile sinteticamente come la conoscenza rigorosa e aggiornata dei rischi catastrofali esistenti nelle varie aree del territorio nazionale e va vista come presupposto indispensabile per ogni successiva attività di prevenzione;
a tenere presente la risoluzione del 20 gennaio 1994 del Parlamento europeo, relativa alle inondazioni in Europa, che ha invitato la Commissione a porre allo studio una direttiva per armonizzare i regimi di assicurazione contro le inondazioni;
a sostenere l'esame dei disegni di legge presentati al Senato e alla Camera dei deputati che recano una proposta di delega al Governo, orientata a due obiettivi:
alleggerire sostanziosamente l'impegno dello Stato in materia, diversificando le basi del sistema finanziario di protezione civile, mediante la costituzione di un fondo nazionale e il ricorso all'imprenditoria assicurativa;
affiancare al coordinamento operativo della protezione civile, rivolto all'emergenza, una struttura strategica a livello ministeriale, con il compito primario di operare e guidare una svolta radicale nell'approccio al problema in generale.
9/5267/67Aloisio, Attili, Camoirano, Di Nardo, Tassone, Ruggeri, Bielli, Sanza.
considerato che il disegno di legge n. 5267 istituisce il fondo per l'esclusività del rapporto di lavoro per i dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per la libera professione intramuraria, allo scopo di garantire la piena applicazione della vigente disciplina ed una migliore qualificazione dell'assistenza sanitaria;
considerato che i vincoli economici e finanziari della manovra di bilancio per il triennio 1999-2001 non consentono una piena valorizzazione delle risorse umane in rapporto all'opzione effettuata per la libera professione intramuraria che rafforza il Servizio sanitario nazionale e la sua competitività nei confronti della sanità privata e garantisce al cittadino la reale libertà di scelta del medico in rapporto alla struttura nella quale esercita la professione;
considerato che la legge di delega al Governo per il riordino del Servizio sanitario nazionale introduce il principio dell'esclusività del rapporto di lavoro per i dirigenti del ruolo sanitario, prevedendo a tal fine l'utilizzo del trattamento economico aggiuntivo di cui all'articolo 1, comma 12, della legge n. 662 del 1996, al quale è necessario destinare specifiche ed adeguate risorse;
considerato che la attuazione piena della disciplina sull'esercizio della libera professione intramuraria non può in nessun modo determinare un allungamento delle lista di attesa per l'erogazione delle prestazioni da parte delle strutture sanitarie pubbliche,
a garantire la piena attuazione delle misure previste dall'articolo 3, commi 10, 11 e 12, del decreto legislativo n. 124 del 1998, allo scopo di garantire una riduzione delle liste di attesa, in particolare attraverso l'aumento dei tempi di effettivo utilizzo delle apparecchiature e delle strutture e l'introduzione di forme di remunerazione legate al risultato.
9/5267/68Signorino, Bolognesi, Bicocchi, Procacci, Manca, Giancotti, Fioroni, Saia, Lumia.
esaminato il disegno di legge n. 5267, collegato alla manovra finanziaria 1999 recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;
considerato che l'articolo 24 contiene norme particolari per gli enti locali;
valutata l'opportunità di consentire ai comuni la possibilità di stabilire una tariffa per il servizio di sportello unico diretto alle attività produttive, rapportata all'effettivo costo del servizio;
9/5267/69Fontanini, Covre, Michielon.
esaminato il disegno di legge n. 5267, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;
considerati gli articoli recanti disposizioni in materia di imposta di registro e altre disposizioni fiscali di cui al Capo II;
visto il disposto del comma 1 dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante disposizioni circa l'ammortamento dei beni materiali strumentali all'esercizio dell'impresa ed in particolare sui termini di decorrenza della deducibilità delle quote di ammortamento, i quali, allo stato della normativa, non tengono in debito conto l'effettiva entrata in funzione del bene ammortizzabile nell'esercizio;
visto il disposto del comma 1 dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che potrebbe condurre alla situazione per cui imprese di nuova costituzione vedano aumentare le proprie eventuali perdite a causa dell'imputazione delle quote di ammortamento per la deduzione fiscale delle quote stesse;
visto il disposto del comma 3 dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che limita la possibilità di pianificare fiscalmente l'ammortamento anticipato in contrasto col quadro normativo previsto dall'articolo 2426 del codice civile;
visto il disposto del comma 4 dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che aggrava la situazione di imprese deficitarie aumentandone le perdite;
ad adottare idonei provvedimenti affinché le imprese di nuova costituzione possano differire l'ammortamento dei beni al primo periodo d'imposta in cui siano stati conseguiti ricavi, vale a dire ripristinare la facoltà di differire la deduzione dell'ammortamento;
ad assumere opportuni provvedimenti al fine di consentire l'allungamento fino a cinque anni del periodo possibile di ricorso all'ammortamento anticipato dei beni strumentali;
ad assumere opportuni provvedimenti per eliminare possibili effetti fiscali negativi in capo a quelle imprese che in un'ottica di razionale gestione sotto il profilo fiscale valutino di ricorrere ad un ammortamento «decelerato» rispetto ai tempi fissati dalla norma fiscale.
9/5267/71Dalla Rosa.
esaminato l'AC 5267, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;
premesso che:
i produttori di latte si trovano ormai in una situazione di crisi profonda dovuta all'incapacità e alla non volontà dell'AIMA di dare informazioni e di divulgare i dati certi di produzione lattiera;
i dati per l'annata di produzione 1997-1998 spediti dal Governo alla Commissione europea evidenziano che la produzione italiana è al di sotto della soglia stabilita;
il Governo si sta muovendo con incredibile lentezza sulla riforma dell'AIMA creando ancora ulteriori problemi al settore agricolo;
è necessaria una rinegoziazione da parte dello Stato italiano in sede europea, dell'intero sistema delle quote latte, tendente a risolvere una volta per tutte l'annoso problema dei limiti di produzione;
a chiarire definitivamente la quantità di latte prodotta dall'Italia e accertare il numero di capi bovini presenti sul territorio nazionale;
ad intervenire in sede comunitaria per contrattare una maggiore quota di produzione per i produttori italiani.
9/5267/72Pittino, Lembo.
esaminato il disegno di legge n. 5267;
preso atto che la manovra di finanza pubblica per l'anno 1999 ammonta a 14.800 miliardi, di cui 6.680 miliardi per interventi per lo sviluppo e l'occupazione e per le politiche sociali;
osservato come la nuova formulazione dell'articolo 3, rispetto al testo originario, preveda misure utili per favorire lo sviluppo e l'occupazione operanti sull'intero territorio nazionale, quali la riduzione degli oneri contributivi a carico dei datori di lavoro e la riduzione (seppure nella misura del 50 per cento e per un periodo massimo di tre anni) dei contributi previdenziali a carico dei giovani che intendano avviare nuove attività artigianali e/o commerciali;
tenuto conto altresì del disegno di legge (A.S. 3595) in materia di delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione che si aggiunge al provvedimento collegato,
9/5267/73Lembo.
esaminato il disegno di legge AC 5267, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;
considerati gli articoli recanti disposizioni in materia di imposta di registro e altre disposizioni fiscali di cui al Capo II e le disposizioni in materia di accertamento di cui al Capo III;
visto il disposto del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie;
vista la necessità di apportare necessari chiarimenti alla nuova disciplina in materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie in ordine all'identificazione dei soggetti ai quali siano attribuibili reali poteri decisionali e di controllo e pertanto in capo ai quali ricada la responsabilità personale delle violazioni;
vista la necessità di impedire che i processi decisionali all'interno delle imprese finiscano per essere paralizzati da una normativa che necessita di opportuna interpretazione chiarificatrice in ordine alla facoltà di coperture assicurative per responsabilità professionale ed in ordine all'entità della sanzione pecuniaria in ipotesi di colpa;
9/5267/74Vascon, Dalla Rosa.
esaminato il disegno di legge n. 5267, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;
considerati gli articoli recanti disposizioni in materia di imposta di registro e altre disposizioni fiscali di cui al Capo II;
visto il disposto del comma 1-bis dell'articolo 62 e il comma 2 dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recanti disposizioni sulla strumentalità per previsione di legge e per natura dei fabbricati di proprietà dell'impresa e sui limiti di deducibilità dei canoni di locazione anche finanziaria e le spese di manutenzione dei fabbricati stessi;
vista la necessità di favorire, attraverso una più ampia agevolazione fiscale relativa ai fabbricati che le imprese destinano ad uso abitativo dei propri dipendenti, la mobilità dei lavoratori dalle zone ad alto tasso di disoccupazione a quelle con carenza di manodopera;
ad assumere opportuni provvedimenti affinché siano ricompresi tra i beni strumentali gli immobili dell'impresa destinati in uso, in comodato o in locazione ai propri dipendenti.
9/5267/75Stefani, Lembo.
premesso che l'articolo 15, comma 1, della legge n. 104 del 5 febbraio 1992
9/5267/76 Giacco, Gatto, Pittella, Penna, Duca, Gasperoni, Lumia.
considerato che la questione dell'armonizzazione legislativa delle singole normative in materia di IVA è un argomento che oggi occupa buona parte dell'attenzione politica a livello europeo e che in questo momento il lavoro della Commissione europea è teso a risolvere i problemi dell'armonizzazione del regime IVA e in particolare riguardo a quelli connessi alla deducibilità dell'imposta;
premesso che l'occupazione è una delle priorità dell'Unione Europea nonché del programma della Commissione, e il turismo è uno dei settori che in Italia è ancora in grado di creare occupazione contando su oltre 1.500.000 imprese - di cui 99,95 per cento piccole e medie - che occupano più di 6 milioni di persone e che nel contesto europeo il settore turistico rappresenta ben il 4 per cento dell'occupazione complessiva con oltre il 50 per cento di occupati tra le donne sia pur trascurando i dati relativi all'occupazione indiretta;
visto che, sul problema specifico della deducibilità dell'imposta sul valore aggiunto, per l'intero settore turistico italiano riveste massima importanza la possibilità che l'IVA pagata sulle spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande per i costi dei cosiddetti viaggi d'affari possa essere dedotta dalle imprese; inoltre, attualmente già 8 paesi su 15 (essi sono Germania, Belgio, Spagna, Finlandia, Lussemburgo, Olanda, Svezia e Gran Bretagna) utilizzano l'opzione contenuta nella VI Direttiva CEE ed ammettono la piena deduzione dell'IVA relativa a spese alberghiere e di ristorazione sopportate dalle aziende in regime d'esercizio d'impresa, con evidente vantaggio competitivo rispetto alle imprese omologhe situate in Italia che non possono contare su simile previsione;
valutata appieno, infine, l'importanza che il turismo riveste per l'economia nazionale,
9/5267/77 Pezzoli, Covre, Scarpa Bonazza Buora, Conte.
considerato che la soppressione delle case mandamentali ed il successivo trasferimento del personale degli agenti di custodia agli enti locali costituisce un onere soprattutto a danno dei comuni che sono, per lo più, vulnerati da gravami di bilancio e per i comuni che, nell'eventuale adozione di una nuova pianta organica, vogliono assumere personale maggiormente specializzato ottemperando, in tal modo, all'esigenza di svolgere le sempre più numerose funzioni devolute agli enti locali, ai sensi delle leggi «Bassanini»,
9/5267/78 Niedda, Mario Pepe.
premesso che:
il personale docente statale può svolgere, in aggiunta a quelle proprie della funzione di docente della pubblica amministrazione, anche altre attività regolamentate dall'articolo 508 del decreto legislativo n. 297 del 1994;
tale disciplina non è estesa al personale docente dipendente dagli enti locali, con una conseguente ingiustificabile disparità di trattamento, nonostante «la norma di intenti» prevista dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347, del 1983 che, appunto, sancisce «la omogeneizzazione» della normativa con quella degli analoghi profili professionali della scuola statale»,
ad estendere, altresì, all'anzidetto personale le previsioni di cui ai successivi commi 15 e 16, fermo restando che l'autorizzazione all'esercizio della libera professione viene concessa o denegata dal dirigente del settore di appartenenza o, in assenza della figura dirigenziale, dal segretario dell'ente e che avverso tale diniego è ammesso ricorso al capo dell'amministrazione (sindaco o presidente della provincia) che decide in via definitiva.
9/5267/79 Borrometi.
considerato che l'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n.724, comma 1, prevede la soppressione dal 31 dicembre 1998 del requisito della distanza minima di 200 metri tra le ricevitorie del lotto gestite da ex-dipendenti dell'amministrazione finanziaria (ex-lottisti) e le ricevitorie gestite da rivenditori di generi di monopolio;
rilevato che l'abolizione della predetta distanza determinerà una grave ed ingiustificata discriminazione tra ricevitori del lotto, a seconda che siano titolari o meno anche di rivendite di generi di monopolio, atteso che per queste ultime vige il requisito della distanza minima di rispetto, fissato con normativa regolamentare in applicazione dell'articolo 21, primo comma, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293;
tenuto conto che, in conseguenza, solamente per i ricevitori del lotto ex dipendenti dell'Amministrazione finanziaria verrà meno ogni limite di distanza e, con esso, la possibilità di mantenere un bacino di utenza riservato, sia pure estremamente circoscritto e, comunque non superiore a quello (200 metri) assicurato per legge alle ricevitorie del lotto gestite dalle rivendite di generi di monopolio;
ritenuta fondata e condivisibile la valutazione tecnica espressa in merito dalla Direzione generale dei monopoli di Stato, secondo la quale «l'assenza di una distanza minima di rispetto per l'allocazione dei punti di raccolta del gioco si rivela improduttiva sotto il profilo della economicità e redditività del sistema di raccolta in quanto, con la progressiva estensione a tutti i tabaccai richiedenti, potrà verificarsi 1' istituzione di ricevitorie del lotto presso tabaccherie situate nelle immediate vicinanze delle ricevitorie gestite dagli ex-lottisti, senza quindi alcun effettivo vantaggio in termini di servizio all'utenza e di incremento dei volumi delle giocate»;
9/5267/80Piccolo, Gatto, Gambale, Nappi, Benvenuto, Repetto, Massidda, Divella, Mazzocchi, Fragalà, Tuccillo, Fronzuti, Lumia.
premesso che:
nel documento di programmazione economico-finanziaria 1999/2001 si prevedevano interventi che avrebbero potuto sostenere lo sviluppo del settore agro-alimentare;
in particolare, il DPEF prevedeva indirizzi programmatici, per una nuova politica agricola italiana nell'Unione Europea;
il disegno di legge n. 5267 recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» non contiene articoli specifici per il comparto agricolo, non ottemperando agli impegni programmatici presi in sede di approvazione del DPEF, neanche in maniera parziale;
nel disegno di legge n. 5267, inoltre, non figurano interventi miranti a modificare i parametri per le erogazioni delle sovvenzioni comunitarie nell'ambito della PAC, che destini i contributi, nella formula del 33 per cento, ossia che ridistribuisca i criteri lungo tre finalizzazioni di fondo: a quegli imprenditori che ricavano il proprio reddito dall'attività agricola; legando i contributi alla quantità di lavoro per unità di prodotto; infine i criteri di erogazione degli incentivi dovrebbero essere rimodulati facendo esplicito riferimento alla qualità dei prodotti; in generale tutti i criteri devono tenere conto della differenza produttiva delle diverse aree agricole, privilegiando le aree maggiormente svantaggiate (aree di collina e montagna);
ad attivare tutte le iniziative di propria competenza per la valorizzazione e la difesa del patrimonio boschivo di circa 8 milioni di ettari, allo scopo di ridurre l'importazione di legno pari a 7.500 miliardi di lire;
a prevedere nell'ambito delle competenze dell'Agenzia per il Mezzogiorno una politica agro-industriale che destini le risorse ai seguenti obiettivi:
possibilità di creare consorzi di imprese agro-alimentari per costituire marchi regionali ed interregionali per prodotti e servizi alla commercializzazione;
una politica delle produzioni che consenta di ottenere prodotti esenti da residui tossici;
lo sviluppo di una politica di ricerca e recupero della varietà di semi autoctoni;
l'abbattimento del costo finanziario per le imprese che si consorziano e che rispettano le indicazioni produttive dei consorzi di appartenenza.
9/5267/81Malentacchi, Giordano, Bonato, De Cesaris, Valpiana.
premesso che entro la fine del corrente anno entreranno in scadenza il 9 per cento dei contratti di affitto ad uso commerciale e che tale percentuale si attesterà all'11 per cento nel 1999 e al 10 per cento nel 2000; ne deriva che il 30 per cento delle locazioni commerciali dovrà essere rinnovata entro la data del 2000;
tenuto conto che, come risulta da rilievi mossi dalle confederazioni ed associazioni di categoria del commercio e dell'artigianato, il 70 per cento delle attività commerciali ed artigiane nelle grandi città è svolta in locali presi in affitto, il cui costo di locazione incide sul volume di affari per circa il 5-6 per cento;
considerato che inspiegabilmente ad un calo medio dei valori degli immobili commerciali attestabile al 5 per cento ha fatto seguito un aumento dei canoni di locazione ad uso commerciale di tale entità che, in merito ai rinnovi dei contratti di affitto, gli operatori attendono un aumento compreso tra il 10 e il 40 per cento che inciderà in maniera negativa, se non micidiale, sul bilancio di centinaia di migliaia di negozi;
9/5267/82Cola, Mazzocchi.
considerato che:
il comune di Campione d'Italia ha, attualmente, fra gli iscritti nei registri anagrafici - sezione AIRE (Anagrafe italiani residenti estero) cittadini che, lavorano nel (e per il) comune di Campione, ma risiedono nei comuni limitrofi della Confederazione svizzera, in quanto l'assoluta limitatezza del territorio comunale, con conseguente penuria di abitazioni, ha impedito loro il reperimento in loco di idonea abitazione;
ciò è tanto vero che tale anomala situazione è stata riconosciuta e fatta oggetto di intervento nell'accordo che il comune di Campione (autorizzato dal Ministero degli affari esteri) ha stipulato e sottoscritto con la Repubblica e Cantone del Ticino in virtù del quale il Cantone stesso si è addossato l'onere di concedere un certo numero di dimore a cittadini campionesi che non riuscivano (o non riescono) a trovare sistemazione abitativa nel territorio comunale;
nel 1979 il Ministero delle finanze, con apposita circolare ministeriale del 10 maggio 1979 n. 15/3020, intervenne per esplicitare il disposto dell'articolo 18 della legge del 1978, prevedendo di «adeguare, sotto il profilo della perequazione e della capacità contributiva, l'imposizione sui redditi delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nel comune di Campione d'Italia a quella degli altri contribuenti»;
successivamente, con l'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il legislatore ha previsto che «ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, sono computati in lire italiane, in deroga alle disposizioni dell'articolo 9 sulla base di un tasso di cambio stabilito di triennio in triennio dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, tenuto conto del tasso ufficiale di cambio Italia-Svizzera e del rapporto fra l'indice dei prezzi al consumo in Italia e l'analogo indice in Svizzera;
al paragrafo 3 del succitato articolo 132 si prevede, inoltre, che «L'iscrizione nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia può essere richiesta soltanto da coloro che hanno effettivamente stabilito la loro dimora abituale nel comune»;
la ratio della specifica normativa tende a consentire un trattamento fiscale perequato a cittadini italiani che operano
ciò a maggiore ragione si adatta ai cittadini italiani iscritti all'AIRE di Campione d'Italia proprio perchè vivono nei limitrofi comuni svizzeri, risiedono cioè in realtà territoriali in cui il costo della vita è chiaramente espresso in franchi svizzeri ed è ad esso legato al pari di quello del comune di Campione d'Italia;
9/5267/83Pasini, Taborelli, Bartolich, Guerra.
considerato che:
la casa da gioco di Campione d'Italia, istituita nel 1933, ha operato, da quella data, sulla base di apposite autorizzazioni del Ministero dell'interno al comune di Campione d'Italia che, con propri investimenti e grazie al lavoro qualificato del personale campionese addetto, l'ha portata al secondo posto, per proventi realizzati, tra le case da gioco italiane;
detta casa da gioco rappresenta oltre i due terzi dell'occupazione per i cittadini campionesi, ai quali è inibito l'accesso al mercato del lavoro elvetico, nella cui economia l'enclave organicamente si colloca;
è, pertanto, doveroso assicurare al comune di Campione d'Italia una presenza qualificata di controllo azionario nella società di gestione prefigurata all'articolo 24 del disegno di legge n. 5267;
rilevato che:
il comma 29 del citato articolo 24 stabilisce che «i proventi per la gestione della casa da gioco di Campione d'Italia, detratte le spese di gestione ed il contributo per il bilancio di Campione d'Italia, in misura non superiore a quella prevista per gli esercizi finanziari 1997, 1998 ......»;
per il bilancio 1998, la quota dei proventi destinata al bilancio del comune di Campione d'Italia, rappresenta il 36,48 per cento dei proventi lordi stimati in 152.000.000 franchi svizzeri;
la Confederazione Elvetica ha recentemente legittimato il gioco d'azzardo sul suo territorio, talché, nelle vicinanze di Campione d'Italia sono già divenute operative le case da gioco di Lugano, Locarno e Mendriso, ed altre ne verranno aperte a breve e medio termine;
pertanto, il comune di Campione d'Italia si è impegnato a far fronte alla nuova agguerrita concorrenza, anche sostenendo spese di investimento;
2. a garantire al comune di Campione d'Italia un contributo per il bilancio rapportato ad una misura percentuale non inferiore al 36,48 per cento dei proventi della casa da gioco.
9/5267/84Rivolta, Taborelli.
esaminato il disegno di legge 5267, e in particolare l'articolo 33, relativo alle Ferrovie dello Stato Spa;
per definire in sede di contrattazione sindacale il numero di esuberi nelle Ferrovie dello Stato Spa;
per estendere l'ambito della contrattazione anche alle figure professionali da individuare come esuberi con particolare attenzione agli addetti alla sicurezza;
per integrare la contrattazione nazionale con quella decentrata territorialmente, che dovrà essere il riferimento centrale al fine di individuare numero e qualità degli eventuali esuberi;
per riequilibrare il carico di lavoro tra i dipendenti delle Ferrovie dello Stato con particolare riguardo al personale addetto alla sicurezza e alla manutenzione, nonché alla conduzione dei convogli in modo da ridurre l'eccessivo ricorso al lavoro straordinario.
9/5267/85Strambi, Eduardo Bruno.
premesso che:
dal dicembre 1998 cesserà definitivamente il versamento di quote relative al tributo ex Gescal;
dal 10 gennaio 1999 non esisterà alcun finanziamento pubblico a sostegno dell'edilizia residenziale pubblica;
il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, nel prevedere il passaggio di alcune funzioni amministrative, in materia di edilizia residenziale pubblica, alle regioni e agli enti locali, elenca all'articolo 59 quelle mantenute allo Stato;
il citato decreto legislativo n. 112 prevede, altresì, che sono mantenute allo Stato le funzioni e i compiti relativi a: 1) alla determinazione dei princìpi e delle finalità di carattere generale e unitario in materia di edilizia residenziale pubblica, anche nel quadro degli obiettivi generali delle politiche sociali; 2) alla definizione dei livelli minimi del servizio abitativo, nonché gli standard di qualità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica; 3) al concorso, unitamente alle regioni e agli enti locali, all'elaborazione di programmi di erp aventi interesse a livello nazionale; 4) all'acquisizione, raccolta, diffusione dati sulla condizione abitativa con l'istituzione dell'Osservatorio della condizione abitativa; 5) alla definizione dei criteri per favorire l'accesso al mercato delle locazioni;
da dati forniti dal Ministero dei lavori pubblici risulta che 18.000 miliardi di lire di fondi ex Gescal risultano inutilizzati che dovranno comunque essere versati alle regioni, dal 1o gennaio 1999, sulla base dell'articolo 61 del decreto legislativo n. 112;
che non sussistono dati relativi alla evasione contributiva dei tributi ex Gescal da parte dei datori di lavoro, almeno negli ultimi dieci anni;
a verificare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge collegato alla manovra finanziaria per il 1999, l'esistenza di evasione contributiva da parte dei datori di lavoro del versamento del tributo ex Gescal, informando di ciò le competenti Commissioni parlamentari, e avviando le iniziative atte alla riscossione dei tributi ex Gescal non versati dai datori di lavoro, prevedendo che quanto recuperato sia destinato allo sviluppo dell'edilizia sovvenzionata.
9/5267/86De Cesaris, Bonato, Giordano, Cangemi.
considerato che:
l'A.C. 5267-A recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», all'articolo 20, commi 8 e seguenti, modifica le modalità delle utilizzazioni del personale della scuola destinato ad altri compiti, nonché la partecipazione a convegni e congressi da parte dello stesso personale;
tenuto conto del fatto che sono sempre più numerose le innovazioni che intervengono a modificare il sistema scolastico, richiedendo un continuo aggiornamento professionale da parte degli operatori scolastici;
rilevato che le disposizioni contenute nell'articolo 20 consentono diverse opportunità di attività esterna all'istituzione scolastica compromettendo la continuità didattica e/o la direzione degli istituti;
ad indirizzare una specifica direttiva all'ARAN perché tali modalità vengano negoziate in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto scuola.
9/5267/87 Aprea, Napoli.
constatato che:
la valorizzazione dei nostri beni storico-culturali e ambientali è diventata ormai una necessità impellente nell'interesse generale del Paese, perché concreto strumento di lotta alla disoccupazione, in quanto la molteplicità delle opere da realizzare e il loro mantenimento offrono grandi opportunità per una vasta gamma di consistenti, produttivi, permanenti impieghi di lavoro;
il nostro patrimonio culturale e ambientale - una volta rivitalizzato e reso interessante su scala internazionale - come è ampiamente dimostrato da esperienze di altri Paesi, diventa un vero e proprio incentivo per la spontanea nascita di nuove sane intraprese in tutti i settori;
i progetti di valorizzazione, naturalmente, per essere efficaci, debbono avere, ovviamente, un grande respiro internazionale, sia per il reperimento dei finanziamenti (pubblici e privati) necessari, sia per invogliare l'utilizzo delle opere realizzate da parte dei visitatori stranieri;
il raggiungimento di tali obiettivi è perseguibile agevolmente attraverso l'UNESCO, il cui compito istituzionale è, appunto, quello di svolgere l'importante funzione di selezionare e monitorare i siti di valore culturale e naturale e di valorizzare - anche economicamente - sul piano mondiale monumenti, edifici, complessi storici e ambientali;
l'UNESCO, quindi, una volta nuovamente equipaggiato, potrà, d'intesa con i governi, promuovere campagne mondiali e regionali per interventi di recupero e valorizzazione dei beni, sia delle società avanzate che dei Paesi in via di sviluppo e potrà promuovere la raccolta di risorse, anche private, orientate ai fini sopra menzionati;
viste le attuali difficoltà di bilancio dello Stato italiano;
9/5267/88 Repetto, Prestamburgo, Polenta, Del Bono, Ferrari, Duilio.
considerato che:
il disegno di legge n. 5267 collegato alla legge finanziaria per il 1999 prevede il rifinanziamento del piano di interventi straordinari di edilizia sanitaria previsto dalla legge n. 67 del 1988;
ricordato che le procedure previste dalla citata legge n. 67 per il finanziamento dei singoli progetti sono particolarmente complesse e non presuppongono una programmazione generale degli interventi;
9/5267/89Bolognesi, Signorino, Giannotti, Fioroni, Saia, Lumia, Cossutta.
considerato che:
la casa da gioco di Campione d'Italia, istituita nel 1933, ha operato, da quella data, sulla base di apposite autorizzazioni del Ministero dell'interno al comune di Campione d'Italia che, con propri investimenti e grazie al lavoro qualificato del personale campionese addetto, l'ha portata al secondo posto, per proventi realizzati, tra le case da gioco italiane;
detta casa da gioco rappresenta oltre i due terzi dell'occupazione per i cittadini campionesi, ai quali è inibito l'accesso al mercato del lavoro elvetico, nella cui economia l'enclave organicamente si colloca;
è, pertanto, doveroso assicurare al comune di Campione d'Italia una presenza qualificata nell'azionariato della società di gestione prefigurata all'articolo 24 del disegno di legge n. 5267;
rilevato che:
la Confederazione elvetica ha recentemente legittimato il gioco d'azzardo sul suo territorio, talché nelle vicinanze di Campione d'Italia sono già divenute operative le case da gioco di Lugano, Locarno e Mendrisio, ed altre ne verranno aperte a breve e medio termine;
pertanto, il comune di Campione d'Italia si è impegnato a far fronte alla nuova agguerrita concorrenza anche sostenendo spese di investimento;
a verificare le modalità attraverso le quali garantire al comune di Campione d'Italia le risorse necessarie a coprire le spese di investimento dallo stesso effettuate e da effettuare per la realizzazione della nuova casa da gioco.
9/5267/90 Taborelli.
considerato che negli ultimi anni è cresciuto il numero delle famiglie incluse nella fascia di povertà e per le quali il pagamento del canone televisivo sottrae mezzi di sussistenza altrimenti destinati a consumi alimentari e/o essenziali;
che, al tempo stesso, si fanno sempre più faraonici i premi dei concorsi a quiz svolti dalle trasmittenti RAI-TV, come quelli erogati settimanalmente dalla rubrica «Carramba che fortuna», sovente miliardari o plurimiliardari;
che la riduzione del canone TV al 50 per cento per le famiglie delle fasce di povertà potrebbe essere compensata dalla traduzione della metà dei massimali di spesa assegnata a ciascuna rete per premi e giochi a quiz;
9/5267/91 Garra.
si è conclusa in questi giorni la fase più delicata per la definizione del patto territoriale dell'area sud della Basilicata con la trasmissione dei progetti d'impresa per l'istruttoria finanziaria alla banca che ne curerà l'iter;
si prevede un investimento di 150 miliardi in iniziative imprenditoriali con una agevolazione richiesta di poco inferiore ai 100 miliardi;
entro il prossimo 30 novembre verrà presentata domanda, da parte dei soggetti promotori, di finanziamento a valere sui fondi dell'esercizio nell'anno in corso, così come previsto dalla delibera CIPE del 9 luglio 1998;
l'area interessata dal patto territoriale è stata colpita duramente dal sisma del settembre scorso e si sta iniziando l'opera di ricostruzione;
questo strumento della contrattazione programmata costituisce una occasione imprevedibile per il rilancio di un'area dalla disoccupazione elevata afflitta da una condizione socio-economica delicata e ora aggravata dall'evento sismico;
9/5267/92 Molinari, Pittella.
considerato che le ricevitorie del lotto affidate ai tabaccai godono, per legge, di un bacino di utenza riservato di almeno 250 metri;
tenuto conto che con il primo gennaio prossimo la legge n. 724 del 1994 priva, immotivatamente di ogni distanza di rispetto le sole ricevitorie del lotto concesse agli ex dipendenti dello Stato;
9/5267/93Cicu, Pagliuca, Massidda.
considerato che la legge 7 agosto 1997, n. 266 «Interventi urgenti per l'economia» stabilisce che, per le domande di credito agevolato presentate ai sensi delle leggi n. 517 del 1975 e n. 67 del 1988, non ammesse ai contributi per carenza di fondi è riconosciuto, in via sostitutiva, un contributo pari all'abbattimento di 4 e 2 punti del tasso di riferimento vigente al momento della stipula del contratto di finanziamento che penalizza, data la particolare gravosità dei tassi di riferimento, lo sviluppo economico delle imprese;
considerato che l'articolo 41 del disegno di legge n. 5267 prevede un rifinanziamento della legge n. 266 del 1997 pari a 60 miliardi per gli anni 1999 e 2000;
ritenuto che tali risorse siano insufficienti a garantire la ripresa economica delle aziende ed ad evadere tutte le domande presentate ai sensi delle leggi n. 517 del 1975 e n. 67 del 1988, nonché a coprire i reali costi sostenuti dalle imprese che sono gravate di interessi particolarmente elevati in quanto determinati al momento della stipula del contratto di finanziamento;
considerato, altresì, come sopra evidenziato, che i tassi di riferimento previsti, in assenza di risorse disponibili, sono particolarmente elevati tanto da costringere le imprese, che avevano stipulato contratti di finanziamento, in una situazione di grave crisi economica che si ripercuote sull'intero settore del commercio;
considerato, infine, che le imprese si trovano oggi proprio per le ragioni sopra esposte, nella irreale situazione di godere di benefici che sarebbero ben maggiori se negoziati liberamente con gli istituti di credito;
9/5267/94 Cosentino, Scaltritti.
considerato che:
il bacino di utenza della casa da gioco di Campione d'Italia coincide prevalentemente con il territorio lombardo;
la partecipazione della regione Lombardia alla società per azioni prevista dall'articolo 24 del disegno di legge n. 5267 per la gestione della suddetta casa da gioco può rappresentare elemento di equilibrio, di sintesi e di garanzia per tutti gli altri partecipanti;
il richiamato articolo 24 non esclude, ma non prevede espressamente la partecipazione della regione Lombardia nella suddetta società;
9/5267/95 Possa, Taborelli.
premesso che:
per effetto del comma 21 dell'articolo 55 della legge n. 449 del 1997 il premio di fermo definitivo di pesca di cui al regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio del 21 dicembre 1993, percepito a partire dal 1o gennaio 1998, non concorre
considerato che:
da ciò si determina una disparità di trattamento fiscale per quegli ex armatori che hanno già contribuito al raggiungimento della finalità del premio rappresentata dalla riduzione dello sforzo di pesca e in aderenza al TUIR devono continuare solo «formalmente» l'attività di impresa;
9/5267/96Giacalone.
premesso che:
la giusta esigenza di contrarre la spesa pubblica corrente non può avvenire a scapito dei diritti fondamentali di nessuna categoria di lavoratori, mentre l'utilizzo sempre più massiccio dell'assegnazione di appalti, da parte delle pubbliche amministrazioni, con la metodologia del massimo ribasso, in modo particolare nel settore delle imprese di pulimento, sta producendo effetti di grave restringimento della base occupazionale ed il disconoscimento dei contratti collettivi di lavoro e delle norme di legge;
tale situazione rischia di estromettere dal mercato tutte quelle aziende interessate al rispetto degli oneri fiscali e previdenziali e contestualmente di favorire l'ingresso nel mercato degli appalti di società o cooperative cosiddette «spurie»;
la stessa Commissione lavoro della Camera ha approvato due risoluzioni che impegnavano il Governo ad emanare atti legislativi volti a superare il sistema del massimo ribasso utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
a diramare una circolare interministeriale, dei Ministri della funzione pubblica e del lavoro, relativa al costo orario della manodopera per permettere alla pubblica amministrazione, ai vari livelli, di attuare comportamenti omogenei nella valutazione delle offerte al fine di escludere tutte quelle non coerenti con il rispetto dei contratti collettivi di lavoro e delle leggi.
9/5267/97Sciacca.
premesso che:
con il disegno di legge n. 5267, «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», il Parlamento ha autorizzato la spesa di lire 150 miliardi per l'anno 1999 in favore della prosecuzione dei programmi di penetrazione commerciale, ossia per il sostegno alle esportazioni italiane;
è intenzione del Governo, in particolare dei Ministri del commercio estero e per le politiche agricole di dare il via ad un programma triennale di comunicazione e promozione nel mondo dei prodotti agroalimentari ed enogastronomici;
per troppi anni il settore agroalimentare e dei prodotti tipici e tradizionali italiani sono stati poco promossi all'estero e sempre limitate sono state le risorse finanziarie destinate a questo scopo (si pensi che la Francia destina alla promozione all'estero dei suoi prodotti agroalimentari
per dare effettivamente slancio all'esportazione delle produzioni tipiche italiane, oltre ai necessari interventi logistici ed a quelli a carattere programmatico bisogna anche che le istituzioni pubbliche preposte all'export ricevano finanziamenti appropriati e non limitati come fino ad oggi è avvenuto, a somme che non hanno quasi mai superato i dieci miliardi di lire;
delle nuove risorse che la manovra destina per promuovere l'export italiano, almeno una quota non inferiore al 25 per cento bisogna che sia destinata alla promozione internazionale dei nostri prodotti agroalimentari, enogastronomici, tipici e di qualità;
sempre in tema di valorizzazione del patrimonio dei prodotti agroalimentari ed enogastronomici, è notorio che l'Italia possiede percorsi e centri rurali dove si svolgono attività di promozione e divulgazione delle tradizioni artistiche ed agricole delle rispettive popolazioni locali, si tratta di aree rurali ben circoscritte che meritano di essere protette alla stregua dei beni ambientali ed artistici e per i quali provvede l'UNESCO;
a far sì che almeno 50 miliardi di lire siano assegnati all'ICE affinché effettui consistenti campagne di informazione e di penetrazione commerciale dei prodotti tipici del settore del primario nei mercati esteri, anche per favorire l'internazionalizzazione delle nostre imprese agroalimentari, in particolare di quelle piccole attività dedite alle produzioni protette con denominazione di origine;
a garantire un maggior coordinamento delle iniziative promozionali svolte dai vari soggetti periferici, soprattutto tra quelle delle regioni e delle camere di commercio;
ad attivarsi affinché vengano inseriti nella lista di protezione del patrimonio mondiale UNESCO anche i centri ed i percorsi rurali a forte tradizione agricola-gastronomica e pastorale.
9/5267/98Pecoraro Scanio.
preso atto che:
nei documenti di bilancio non sono previsti interventi a favore delle zone recentemente colpite da gravissimi eventi alluvionali in Campania;
che tale mancata previsione non può essere assolutamente giustificata dalle provvidenze previste nella legge n. 180 del 1998 che regola interventi nella fase emergenziale;
9/5267/99 Rizzo, Cola, Bono.
esaminato il disegno di legge n. 5267;
considerato il disposto dell'articolo 38, recante disposizioni in materia di prosecuzione degli interventi per il sistema stradale;
considerate le forti esigenze di viabilità e l'intenso traffico, anche e soprattutto
considerato che sulla strada statale n. 11 «Milano- Brescia» sono previsti tre lotti nel tratto «Chiari-Brescia», di cui il primo nel tratto «Brescia-Travagliato» in fase di progettazione, mentre il secondo e il terzo nel tratto «Travagliato-Chiari» sono pressoché completi, ma non collegati con alcuna strada e pertanto inutilizzabili;
atteso che l'ANAS prevede il completamento della citata opera entro il giugno 1999 ma i lavori sono palesemente in ritardo;
9/5267/100Santandrea, Molgora.
esaminato il disegno di legge n. 5267;
considerato che nell'ex-base militare NATO di Comiso è in corso il progetto comunitario Konver di riconversione ad uso civile della base;
constatato che la società di progettazione che ha vinto la gara per elaborare il progetto di fattibilità della riconversione, prevede l'adeguamento delle strutture e la riattivazione della pista aeroportuale;
constatato altresì che tale intendimento viene auspicato e perseguito da diversi enti pubblici o da privati operanti nel settore;
a semplificare ed accelerare le procedure per il rilascio, con la massima pubblicità e trasparenza, di autorizzazioni e concessioni a quelle società di gestione aeroportuali formatesi secondo le norme vigenti che regolano la materia.
9/5267/102Caruso, Carlo Pace.
premesso che:
il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 640 all'articolo 20 già prevede forme di riduzioni ed esenzioni per i biglietti di ingresso agli spettacoli ed alle altre attività ricreativo-culturali, ai cinematografi, alle manifestazioni sportive, ai teatri, rivolte in particolare ai militari di leva e ai più giovani;
il Presidente del Consiglio, onorevole Massimo D'Alema, nel discorso di insediamento del suo Governo ha dichiarato che «Bisogna dare di più a chi, in primo luogo i giovani, finora ha avuto di meno... il Governo sa che il primo e fondamentale investimento da fare riguarda i giovani. La scuola, la formazione, l'università, le opportunità dell'accesso alla cultura e al mercato del lavoro»;
in tutta Europa esistono da anni forme di agevolazione, attraverso youthcard (carte giovani), rivolte alle fasce giovanili per garantire l'accesso in particolare alle offerte culturali, ma anche a forme di agevolazioni per i trasporti, per i viaggi, per gli acquisti negli esercizi commerciali convenzionati, per le attività sportive e per il tempo libero;
in Italia decine di associazioni ed organizzazioni giovanili e culturali hanno da tempo richiesto l'istituzione di una «Carta giovani» diffusa sull'intero territorio nazionale che possa garantire facilitazioni per l'accesso alla cultura e per ottenere una vasta rete di agevolazioni come primo strumento per promuovere nuovi diritti di cittadinanza e partecipazione delle giovani generazioni;
in molte realtà comunali il servizio della «Carta giovani» è stato già realizzato da alcuni anni, ma è destinato solo ai giovani residenti e si riferisce ad offerte legate alla sola provincia erogatrice del servizio;
il diritto alla formazione e alla cultura oggi rappresentano lo strumento fondamentale per potersi orientare in una società in continua trasformazione ed evoluzione e il riconoscimento di tale diritto non passa più solo attraverso le tradizionali agenzie formative, ma si esprime in forme nuove e diverse e in luoghi molteplici;
sostenere la cultura di cui i giovani sono portatori e rendere loro accessibile ogni forma di sapere garantisce una valorizzazione delle forme di autoproduzione e di libertà creativa nei campi dell'arte, della musica, del teatro;
i giovani rappresentano una risorsa e investire sulle future generazioni significa investire sul nostro futuro;
a tenere entro il 1999 una convenzione nazionale con la partecipazione delle associazioni ed organizzazioni giovanili nella quale presentare e definire le linee per la realizzazione della «Carta giovani».
9/5267/103 Ruzzante, Valetto Bitelli, Saonara, Stanisci, Michelangeli, Cento, Pistelli, Chiavacci, Gambale, Cangemi, Frigato, Lucidi, Lumia.
considerato che:
i fabbricati rurali, in quanto strumentali alle aziende agricole, non possono avere autonomia funzionale, reddituale e patrimoniale;
la determinazione di un ulteriore imponibile, frutto dell'attribuzione a tali fabbricati di una rendita autonoma in aggiunta a quella già insita nel reddito dominicale del terreno su cui insistono, non appare giustificabile;
ad inserire i fabbricati strumentali rurali nella categoria D/10 senza attribuzione di rendita.
9/5267/104 de Ghislanzoni Cardoli, Scarpa Bonazza Buora, Scaltritti, Misuraca, Amato, Morselli.
esaminato l'A.C. 5267, «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;
considerato che l'articolo 22 prevede che l'attività di monitoraggio dei flussi di cassa per l'istruzione pubblica sia estesa all'applicazione dei decreti ministeriali attuativi dell'articolo 40 della legge n. 449 del 1997;
preso atto che il decreto ministeriale, recante «Norme sulla riorganizzazione della rete scolastica e formazione delle
9/5267/105 Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Alborghetti, Dalla Rosa, Lembo, Fongaro, Cè.
considerato che le ricevitorie del lotto affidate ai tabaccai godono, per legge, di un bacino di utenza riservato di almeno 250 metri;
tenuto conto che il primo gennaio prossimo la legge n. 724 del 1994 priva, immotivatamente di ogni distanza di rispetto le sole ricevitorie del lotto concesse agli ex-dipendenti dello Stato;
9/5267/106Bicocchi.
premesso che:
i sistemi di rilevamento automatico della velocità dei veicoli su strada con l'uso dell'Autovelox non rappresentano un sistema educativo e deterrente per ridurre gli incidenti stradali, ma risultano essere unicamente un'azione repressiva con l'unico scopo di «far cassa» per continuare a vessare il cittadino;
i cittadini si sentono vittima di soprusi per l'uso «indiscriminato» e truffaldino di questo strumento per la rilevazione dell'eccesso di velocità degli automezzi;
sarebbe auspicabile che le multe elevate tramite l'Autovelox debbano essere immediatamente contestate;
a fare in modo che gli agenti di pubblica sicurezza che sono adibiti alle operazioni di funzionamento dell'Autovelox, debbano essere nelle immediate vicinanze dell'apparecchio per la rilevazione della velocità ed essere ben visibili da parte dell'automobilista in modo che loro per primi siano detrattori-educatori per l'automobilista;
a fare in modo che gli incassi derivanti dall'uso dell'Autovelox siano interamente accreditati al bilancio della regione nella quale è stata rilevata l'infrazione.
9/5267/107Anghinoni.
considerato che:
all'allegato 1 del disegno di legge n. 5267, sotto la dizione «Olio combustibile per riscaldamento», sono elencati due prodotti e più precisamente:
a) ad alto tenore di zolfo (ATZ);
b) a basso tenore di zolfo (BTZ);
dei quali uno l'ATZ (ad alto tenore di zolfo) a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'ottobre 1995 non è nell'elenco dei combustibili consentiti per il riscaldamento;
per lo stesso combustibile, il BTZ (basso tenore di zolfo) sono previste due accise, una per il riscaldamento, l'altra per l'uso industriale;
tale diversità di accisa per lo stesso prodotto è in controtendenza, avendo il Ministero delle finanze adottato una politica molto severa in termini di salvaguardia degli interessi dell'erario, armonizzando l'accisa dello stesso combustibile destinato ad usi diversi per evitare distorsioni e distrazioni;
tale aspetto è stato tenuto in considerazione nell'unificazione dell'accisa per il GPL nel corso dell'approvazione della legge in esame;
il BTZ (basso tenore di zolfo), prodotto di nicchia per la limitatissima quantità che viene consumata nel mercato nazionale a causa dei rilevanti investimenti per le avanzate tecnologie necessarie a produrlo, copre nella sua utilizzazione fasce di consumatori di rilievo sociale;
la progressione dell'accisa imposta al BTZ (basso tenore di zolfo) per riscaldamento, mette tale combustibile in difficoltà sul mercato determinando abbandoni di molti operatori con conseguenze molto gravi in termini di sviluppo e occupazione;
a monitorare l'uso di questo combustibile per verificarne in maniera certa l'alta qualità ecologica, i ridotti consumi determinati dall'oggettiva difficoltà di produzione per gli alti costi degli impianti e la scarsità della materia prima utilizzabile e procedere quindi nella certezza di nessun danno all'ambiente e di inesistenti problemi per l'Erario.
9/5267/108Ciani, Repetto.
considerato che:
la legge n. 64 del 1986 garantiva all'articolo 14 l'esenzione da IRPEG dei profitti derivanti da attività produttive realizzate nel Mezzogiorno;
tale esenzione veniva trasferita, in conformità agli articoli 14 e 106 del TUIR nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 467 del 1997, al socio della società il cui profitto godeva dell'esenzione;
precedentemente all'entrata in vigore del citato decreto legislativo, l'eventuale eccedenza di credito di imposta sui dividendi, anche a seguito di perdite d'esercizio da parte del socio percipiente, comportava la facoltà per quest'ultimo di riportare a nuovo o richiedere il rimborso dello stesso;
tutti gli investimenti effettuati nel Mezzogiorno, prima dell'attuale modifica intervenuta a seguito dell'entrata in vigore del decreto n. 467, hanno goduto di tale beneficio e l'agevolazione è stata incorporata di fatto nei piani finanziari dell'impresa;
l'interpretazione della norma relativa al credito di imposta appare a seguito dell'introduzione del decreto legislativo n. 467 ispirata a criteri di logicità ed uniformità, ma non può non essere evidenziata una diversa impostazione applicativa dell'agevolazione, da parte del Ministero delle finanze, prima della modifica intervenuta, impostazione che é stata tenuta nella dovuta considerazione, ai fini
la competente Commissione parlamentare, nell'esame del decreto legislativo concernente l'abrogazione della maggiorazione di conguaglio ed il regime di credito di imposta sui dividendi, tra le osservazioni espresse nell'ambito del parere di competenza ha rilevato al punto 9 che: «Per ciò che riguarda l'articolo 2, comma 1, punto 12, si segnala al Governo che il meccanismo previsto per il riconoscimento delle agevolazioni su base territoriale per gli utili conseguiti di fatto lo rende operante solo per percettori di dividendi con risultato in utile. Considerato che le agevolazioni in questione sono state soppresse, ma che comunque hanno costituito un elemento nel calcolo di convenienza delle imprese al momento dell'attuazione dell'investimento, valuti il Governo se prevedere, in una apposita disposizione delle norme transitorie, che dette agevolazioni siano fruite anche dai soci in perdita alla naturale scadenza»;
i problemi economici del Mezzogiorno inducono a ricercare valutazioni interpretative in grado di soddisfare legittimamente oltreché gli aspetti tecnici anche le aspettative socio-politiche,
9/5267/109Ladu, Repetto, Casinelli.
visto il comma 2 dell'articolo 43, con il quale vengono dettate norme per l'accensione dei mutui da parte degli enti locali beneficiari;
considerato che la statuizione del disciplinare tipo viene demandata all'amministrazione statale competente;
tenuto conto che con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica vengono stabiliti criteri modalità e limiti;
9/5267/110Lucchese, Rallo, Giacalone, Lo Porto, Lumia.
visto l'A.C. 5267 «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» e dopo l'ampio dibattito effettuatosi in relazione all'emendamento n. 22.362;
considerato che le linee portanti dei rapporti fra lo Stato italiano e lo Stato Città del Vaticano sono regolamentate sia dagli accordi firmati il 18 febbraio 1984 e sia dal protocollo del 15 novembre 1984, e che già la ratifica di tali accordi internazionali impegnò il Parlamento in ampie discussioni e approfonditi dibattiti che oltretutto hanno prospettato e, per alcuni, auspicato soluzioni diverse da quelle concordate fra le parti;
preso atto che l'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica:
non può essere considerato un insegnamento culturale rivolto a tutti i cittadini, dato che offre «proposte di sostanziale adesione ad una dottrina»;
non può essere impartito con modalità e conseguenze incompatibili ad altre discipline scolastiche;
può essere facoltativo dato che, essendo impartito in conformità alla dottrina della Chiesa, implica il dovere di uno Stato
non può continuare ad essere regolamentato da accordi che come conseguenze possono avere anche recenti esempi di chiara lesione di quei diritti civili ed individuali che sono alla base di un qualsiasi regime che vuol definirsi democratico;
rientra in quella stessa filosofia che vede lo stesso sforzo della Santa Sede di valorizzare le attività di volontariato volte alla evangelizzazione della società contrastare in modo forte con la costante pretesa di veder retribuiti gli insegnanti di religione cattolica nella scuola pubblica, principio coerente alla filosofia dei Patti lateranensi del 1929 ove la religione cattolica veniva considerata «religione di Stato», ma del tutto stridente con uno Stato laico che persegue i dettami dell'articolo 7 della Costituzione;
considerate anche le varie prese di posizione e recenti dichiarazioni di alti esponenti istituzionali ed alte cariche ecclesiastiche, relativamente sia a pubblici finanziamenti alla scuola privata (in grandissima parte d'ispirazione cattolica) pur nella conferma della laicità dello Stato, e sia ad una ventilata volontà di rinunciare alla totale libertà di scelta e trattamento degli insegnanti di religione nella scuola pubblica (esclusiva prerogativa, in toto a spese pubbliche, degli organismi ecclesiastici con legittimi criteri di valutazione «conformi» alla morale della Chiesa, ma del tutto assenti nell'ordinamento giuridico nazionale);
ricordando infine che lo stesso patrimonio culturale italiano si sta arricchendo con la crescente presenza su tutto il territorio nazionale di altre confessioni religiose,
a garantire immediatamente l'osservanza di quei diritti civili, individuali e costituzionali dettati a salvaguardia di tutti i cittadini italiani, (diritti talvolta non del tutto «conformi» alla morale della Chiesa Cattolica) anche nei confronti di coloro che collaborano a tempo determinato con soggetti stranieri i quali, come conseguenza di accordi internazionali, operano in strutture pubbliche nazionali a spese della stessa comunità nazionale;
a modificare la normativa di cui sopra anche conformemente alle indicazioni ed interpretazioni della Corte costituzionale (a partire dalla n. 203 dell'11 aprile 1989;
ad adoperarsi per annullare tutte quelle discriminazioni, nei confronti delle confessioni religiose di minoranza, nel settore dell'istruzione e formazione scolastica ed universitaria, sia nella conferma dell'assenza di una «religione di stato» e sia nella consapevolezza della laicità dello Stato.
9/5367/111. Gnaga, Terzi, Parolo, Apolloni.
considerato che la legge 27 dicembre 1997, n. 449, all'articolo 21, comma 18, ha previsto, a partire dal gennaio 1998, la registrazione obbligatoria dei contratti di locazione di fondi rustici, compresi quelli di importo inferiore a lire due milioni e mezzo, con conseguente applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale;
sottolineato come l'elevazione del carico fiscale potrebbe determinare un sostanziale abbandono del ricorso ai contratti di affitto per porzioni limitate di terreno, i quali hanno invece un'importante funzione per il mantenimento del tessuto economico delle zone montane, nonché per le esigenze di conservazione ambientale;
considerata l'estrema frammentazione del territorio agricolo del nostro Paese, che impone agli operatori di stipulare una pluralità di contratti d'affitto di terreni agricoli per poter costituire un'azienda agricola di dimensioni economicamente accettabili, con evidente aggravio degli oneri burocratici ed intasamento degli uffici finanziari;
ricordato come, nel corso dell'esame in sede legislativa presso la Commissione finanze del disegno di legge n. 4565-ter/1, sia stato accolto dal Governo un ordine del giorno tendente a porre rimedio alle gravi conseguenze che potrebbero derivare dall'applicazione della suddetta disposizione;
ricordato come, nel corso dell'esame in sede referente del disegno di legge n. 5267, la Commissione bilancio abbia introdotto l'articolo 7, il quale contiene, tra l'altro, una norma che prevede la possibilità di assolvere all'obbligo di registrazione dei contratti di affitto di fondi rustici non formati con atto pubblico o con scrittura privata autenticata mediante presentazione, entro il mese di febbraio 1999, di un'unica denuncia, relativa anche a più contratti stipulati nell'anno precedente, disponendo inoltre che l'imposta di registro applicabile sulla somma dei corrispettivi pattuiti per i singoli contratti non deve essere inferiore alla misura fissa di lire 100 mila;
sottolineato, infine, come la questione assuma particolare urgenza in concomitanza con l'inizio del nuovo anno agrario, periodo nel quale vengono normalmente rinnovati i contratti d'affitto dei fondi rustici,
9/5267/112 Prestamburgo, Benvenuto, Repetto.
con riferimento alle provvidenze a sostegno della emittenza televisiva locale, approvate nell'ambito del disegno di legge 5267, all'articolo 35,
9/5267/113 Ostillio, Servodio, Parenti, Leccese, Stanisci, Mastroluca, Rossiello, Paolo Rubino, Ricci, Lumia, Rotundo.
considerato che la legge 23 dicembre 1994, n. 724, all'articolo 33, comma 1, prevede la cancellazione dal 31 dicembre 1998 della condizione della distanza minima di 200 metri tra le ricevitorie del lotto gestite da ex-dipendenti dell'amministrazione finanziaria e le ricevitorie gestite da rivenditori di generi di monopolio;
visto che la cancellazione della predetta condizione determinerà una pesante discriminazione tra ricevitori del lotto in quanto solo per quelle gestite da rivenditori di generi di monopolio resterà in vigore il requisito della distanza minima determinato con regolamento applicativo dell'articolo 21, primo comma, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293;
considerato che le ricevitorie del lotto gestite da ex dipendenti dell'amministrazione finanziaria si troveranno invece in condizioni sfavorevoli non potendo godere di un bacino di utenza riservato minimo di 200 metri;
rilevato come contro tale discriminazione si sia espressa la Direzione generale dei Monopoli di Stato secondo la quale l'assenza di una distanza minima di rispetto tra ricevitorie è antieconomica e penalizza la redditività del sistema di raccolta delle giocate,
9/5267/114Massidda, Cuccu, Cicu, Filocamo.
premesso che:
esaminato l'A.C. 5267 recante «misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;
le imprese industriali utilizzano dei soggetti che non sono lavoratori dipendenti, ma godono della posizione di lavoratori autonomi, in quanto molto spesso titolari di imprese artigiane;
si discute sempre di più di flessibilità del lavoro e si affacciano al panorama delle tipologie contrattuali figure nuove, in ordine alle quali esistono proposte di legge dirette ad individuare nuove discipline;
non si può trascurare che oggi come oggi la distinzione tra lavoro autonomo e subordinato non è facile, con la conseguenza che gli istituti previdenziali promuovono l'instaurarsi di contenziosi lunghi e onerosi;
molte volte i lavoratori autonomi, che gli istituti previdenziali vorrebbero inquadrare come dipendenti, versano i contributi, sia in quanto titolari di impresa (iscritti quindi ai relativi albi professionali), sia in quanto prestatori autonomi;
bisogna fornire certezze sia alle imprese committenti che ai lavoratori autonomi sui rapporti contrattuali in essere ed al contempo offrire un meccanismo diretto a sanare il cospicuo contenzioso in atto,
a definire i procedimenti contenziosi, amministrativi e giudiziari di qualsiasi stato e grado, pendenti con istituti previdenziali ed aventi ad oggetto il riconoscimento della natura autonoma o subordinata di prestazioni lavorative rese all'interno di rapporti già cessati, mediante versamento entro il 31 luglio 1999 dei soli contributi, esclusa l'applicazione di sanzioni e maggiorazioni per interessi;
ad estinguere, in riferimento ai contenziosi di cui al punto precedente, ogni illecito e obbligazione per sanzioni amministrative nonché ogni altro onere accessorio, ivi comprese le spese di giudizio.
9/5267/115Bampo.
esaminato il disegno di legge n. 5267, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;
considerato l'articolo 8 recante norme che, rideterminando le aliquote delle accise sugli oli minerali, riducono il costo del gasolio da riscaldamento e del GPL;
considerate le specificità geografica e climatica delle zone montane, che incidono pesantemente sulla quantificazione dei costi di riscaldamento e determinano condizioni fortemente penalizzanti per i cittadini ivi residenti;
considerato che molte zone montane presentano impianti termici, sia domestici che industriali funzionanti a metano;
9/5267/116Galli, Bampo.
preso atto del complesso della manovra finanziaria;
ricordato come si ribadisca il principio di uno Stato più leggero e meno invasivo;
rilevata la progressiva dismissione di diversi settori economici da parte dello Stato,
9/5267/117 Caveri, Massa, Detomas, Brugger, Zeller, Widmann.
al fine di incentivare l'incremento di attività e la modernizzazione di tutte le imprese della distribuzione,
1) estendere gli incentivi per l'acquisto di beni strumenti ed informatici ex articolo 11 della legge n. 449 del 1997 alle imprese all'ingrosso;
2) innalzare il credito di imposta al 40 per cento;
3) eliminare il limite di 50 milioni nel triennio quale tetto massimo di beneficio ottenibile per le imprese lasciando libera la regola del de minimis pari a circa 190 milioni nel triennio.
9/5267/118 Fei, Pezzoli, Bono, Detomas, Servodio, Mazzocchi, Molinari, Ruggeri.
esaminato il disegno di legge n. 5267, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;
considerati gli articoli recanti disposizioni in materia di imposta di registro e altre disposizioni fiscali contenute nel Capo II;
considerato che il cosiddetto «terzo settore» rappresenta e sempre più rappresenterà in futuro un pilastro fondamentale all'interno della società civile e un cardine indispensabile per lo svolgimento di iniziative
considerato che la normativa fiscale, amministrativa e sanitaria costituisce, allo stato di cose attuale, un pesante vincolo burocratico ed un onere finanziario spesso insopportabile per la miriade di associazioni e gruppi appartenenti al mondo del volontariato,
9/5267/119Rizzi, Bampo.
esaminato il disegno di legge n. 5267, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;
valutati gli articoli 39 e seguenti in cui sono stabilite varie forme di incentivi alle imprese;
considerato che l'applicazione di alcune leggi in materia di sicurezza sul lavoro e di sicurezza ambientale costringe le piccole imprese, soprattutto artigiane, a sostenere oneri eccessivi,
a correggere altresì i problemi derivanti dall'attuale decreto attuativo delle normative sui rifiuti, sulla base della risoluzione approvata dalla «Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse» entro le scadenze previste.
9/5267/120Paolo Colombo, Barral, Comino.
esaminato il disegno di legge n. 5267, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;
valutati gli articoli 39 e seguenti in cui sono stabilite varie forme di incentivi alle imprese;
considerata l'importanza che assumono gli impianti a fune per l'economia di molti comuni montani e meta di turismo sciistico,
9/5267/121Comino, Barral.
premesso che:
la musica è cultura ed è massivamente diffusa anche attraverso i compact disc, particolarmente acquistati da giovani che ne sono i maggiori fruitori;
l'elevata imposizione indiretta sui prodotti commercializzati incide in modo rilevante sul loro costo,
9/5267/122Risari, Delbono, Ruggeri, Scantamburlo, Molinari, Valetto Bitelli, Riva, Ladu, Repetto.
considerata la necessità di favorire l'aumento dell'offerta di abitazioni da dare in locazione per periodi sufficientemente lunghi e quindi l'opportunità di favorire fiscalmente coloro che si impegnano a dare in locazione per un periodo non inferiore a dieci anni immobili urbani non di lusso,
a) un abbattimento dell'IVA per i soggetti che acquistano case di civile abitazione non di lusso ultimate nel triennio 1999-2001 e che si impegnano a locarle per un periodo non inferiore a dieci anni;
b) per i medesimi soggetti una esenzione dall'IRPEF o dall'IRPEG del reddito derivante dalle unità immobiliari di cui in premessa, limitatamente al periodo di effettiva locazione e comunque per una durata non superiore a dieci anni.
9/5267/123Radice, Stradella.
considerato:
che la crisi drammatica che caratterizza l'attuale momento del mercato immobiliare dipende, in buona parte, dal fatto che è venuta a mancare, quasi completamente, quella parte della domanda che investiva non tanto in vista del reddito ritraibile dall'affitto, quanto, piuttosto, in vista della possibilità di realizzare guadagni in conto capitale;
che, in una tale situazione, ferma restando la necessità di una profonda revisione dell'intera fiscalità immobiliare, occorre adottare con urgenza misure capaci: di dare nuovo impulso al settore; di agevolare la soluzione del problema abitativo per tutti coloro che non sono in condizione di accedere alla proprietà della casa; di dare una risposta adeguata alla crescente esigenza di mobilità, propria delle società moderne;
che, sul piano sociale, la casa destinata all'affitto ed utilizzata come abitazione principale dal locatario sembra meritevole di tutta la considerazione che il legislatore attualmente riserva alla cosiddetta prima casa;
che l'adozione di agevolazioni fiscali per le case destinate all'affitto presenta un costo minimo per l'Erario (giacché si tratta di rinunciare ad un gettito futuro e alquanto problematico, in ragione della scarsissima o inesistente propensione ad effettuare investimenti in tale ambito) ed un alto rendimento immediato in termini non solo di utilità sociale, ma, paradossalmente, anche di gettito complessivo, dovendosi ragionevolmente scontare rilevanti effetti positivi, oltre che sui livelli produttivi e occupazionali, anche sulle attività imponibili agli effetti di tutti i tributi che, comunque, continuerebbero ad avere applicazione (esempio ICI, imposte sul reddito d'impresa e di lavoro subordinato),
9/5267/124Stradella.
esaminato il disegno di legge n. 5267, recante «misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;
tenuto conto delle disposizioni contenute nell'articolo 57 in materia di trattamenti previdenziali e assistenziali obbligatori;
preso atto della notevole imposizione tributaria gravante sulla categoria degli autotrasportatori, più volte oggetto di vessatori controlli da parte degli ispettori del lavoro;
valutata l'opportunità di interpretare, per le imprese di autotrasporto, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 9 e 10, e agli articoli 9 e 10 della legge n. 335 del 1995, nonché all'articolo 28 della legge n. 689 del 1981 nel senso che le richieste contributive antecedenti il quinquiennio hanno valore a partire dalla data di notifica degli atti interruttivi delle prescrizioni;
vagliata, altresì, la necessità di interpretare le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 3 del decreto-legge n. 318 del 1996, convertito dalla legge n. 402 del 1996, nel senso che, per le visite ispettive, eventuali ed ulteriori verifiche debbono limitarsi soltanto a periodi successivi a quelli già esaminati in precedenza;
considerato che i periodi di tempo durante i quali i lavoratori del settore autotrasporto si intrattengono per propria scelta con gli autoveicoli fuori dall'azienda, sia pure dal momento in cui prevedono servizio presso la sede della ditta al momento in cui cessano, dopo il viaggio, nella stessa sede, sulla base di accordi stipulati con la controparte sindacale ovvero in presenza di forfettizzazione dello straordinario per effetto di CCNL, non possono essere computati quale lavoro effettivo,
9/5267/125.
Copercini, Caparini, Bagliani.
premesso:
che nella primavera del 1987 gravissime calamità sconvolsero ampie zone della Valtellina ed altre aree limitrofe delle province di Bergamo, Brescia, Como e Lecco, con rilevante compromissione del territorio e dell'economia delle stesse;
che il Parlamento approvò la legge n. 102 del 1990 per gli interventi necessari al ripristino della sicurezza dei luoghi, il rilancio delle attività produttive e la riqualificazione delle attrezzature sociali dei comuni colpiti;
che ai piani attuativi della legge, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel 1991 (piano di difesa del suolo) e nel 1992 (piano di ricostruzione e sviluppo), venne affidato il compito di programmare e qualificare la spesa delle risorse messe a disposizione;
che in particolare il piano di ricostruzione e sviluppo, prevedendo l'assegnazione di contributi in conto interesse ai sensi dell'articolo 12 (aiuti alle imprese) e 13 (interventi di riqualificazione strutturale dei pubblici servizi), ipotizzava il reperimento all'interno delle disponibilità finanziarie della legge delle sole quote di investimento, rinviando a successivi provvedimenti la messa a disposizione delle annualità successive al periodo di validità del piano;
che sempre il medesimo piano di ricostruzione e sviluppo teneva conto della realizzazione di interventi infrastrutturali (viabilità e ferrovie), previsti su altre voci della spesa dello Stato, che in realtà non ebbero seguito se non in misura notevolmente più ridotta di quanto previsto, rendendo
considerato:
che non è stato dato luogo alle integrazioni finanziarie della legge n. 102 del 1990 come a più riprese richiesto dalla regione Lombardia;
che le azioni di piano prima ricordate costituiscono elementi essenziali per completare in modo soddisfacente il mosaico dell'intervento statale nelle zone disastrate, tanto a livello infrastrutturale che sotto il profilo della riqualificazione socio-economica;
che la riduzione del tasso d'interesse consente di dimensionare in misura più ridotta di quanto originariamente ipotizzato il fabbisogno finanziario minimo per il raggiungimento del complessivo equilibrio tra attese determinate dal piano e disponibilità economiche generali;
rilevato:
che la regione Lombardia ha attivato tutte le azioni previste dal piano di ricostruzione e sviluppo, con complessivo impegno delle risorse disponibili e sostanziale attivazione della spesa;
che il fabbisogno finanziario stimato per il completamento dei principali progetti previsti dalla legge e rimasti inattuati può essere stimato in 400 miliardi complessivi orientativamente articolati in 200 miliardi per la viabilità (strada statale n. 38), 60 miliardi per la ferrovia (Brescia-Edolo), 80 miliardi per la riqualificazione strutturale dei servizi pubblici (tutte le province) e 40 miliardi per gli aiuti alle imprese (province di Sondrio, Bergamo, Brescia, Como, Lecco);
che la legge n. 449 del 1997 (legge finanziaria), pur rimodulando i tempi di assegnazione delle risorse di cui alla legge n. 102 del 1990, permette di prevedere già il rifinanziamento della stessa,
a richiedere alla regione Lombardia di provvedere alla formulazione di un programma integrativo da predisporre in tempi solleciti per la puntuale localizzazione delle risorse, a seguito della loro messa a disposizione.
9/5267/126.
Ciapusci.
premesso che:
i provvedimenti di bilancio approvati negli ultimi anni hanno programmato una progressiva riduzione del numero dei militari di leva da destinare quali ausiliari al servizio delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco;
già nello scorso anno il numero previsto di tali organici risultò insufficiente a coprire il fabbisogno determinatosi nelle Forze di polizia, in particolare per le operazioni di pubblica sicurezza attuate in Campania, Calabria e Sicilia, tanto che con la manovra finanziaria per il 1998 si determinò un aumento del contingente di ausiliari per lo stesso anno;
che l'attuale situazione dell'ordine pubblico nel nostro Paese, con una violenta recrudescenza della criminalità organizzata soprattutto nelle regioni meridionali, esige un rafforzamento anche numerico delle Forze di polizia:
9/5267/127Albanese, Ruffino, Saraca, Lumia.
considerato che le attività turistico-alberghiere hanno registrato in quest'ultimo anno notevoli incrementi di afflusso turistico soprattutto nei fine settimana, nonché incrementi di turismo congressuale che prevedono l'uso delle strutture turistico-alberghiere da un minimo di uno a tre giorni;
rilevato che le imprese suddette hanno riscontrato notevoli difficoltà a rispondere in termini di assunzioni di personale temporaneo per far fronte a queste particolari esigenze a causa del dispositivo previsto dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56, al terzo comma dell'articolo 23,
9/5267/128 Labate, Servodio, Ruggeri, Saonara, ... Fumagalli, Manzini, Molinari, Pezzoli, Lumia.
al fine di consentire l'ammodernamento e lo sviluppo delle attività turistico-ricreative dei gestori di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, con esclusione delle strutture dedicate alla nautica di diporto,
9/5267/129 Labate, Servodio, Ruggeri, Saonara, Fumagalli, Manzini, Molinari, Pezzoli.
premesso che:
esaminato l'A.C. 5267 recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;
la legge n. 449 del 1997, collegata alla finanziaria 1998, ha modificato le disposizioni in materia di imposta di registro riguardanti, fra l'altro, i contratti di locazione;
è stato abolito il limite minimo di lire 2.500.000 annue al di sotto del quale non sussisteva l'obbligo della registrazione. A seguito di ciò, i contratti di qualunque importo devono essere registrati provocando un ulteriore aggravio burocratico e finanziario;
lo strumento dell'affitto è una risorsa economica indispensabile per il bilancio familiare di molti cittadini, che risentono enormemente di questi balzelli burocratici e onerosi;
la normativa prevede, tra l'altro, l'obbligo della registrazione per i contratti pluriennali, iniziati anche in data antecedente all'entrata in vigore della legge n. 449 del 1997,
ad abolire inoltre l'obbligo della registrazione per i contratti pluriennali che rappresenta una forte limitazione allo sviluppo del settore.
9/5267/130 Dozzo, Ciapusci, Anghinoni, Oreste Rossi.
esaminato il disegno di legge n. 5267 collegato alla finanziaria 1999, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;
valutato che l'articolo 2 contiene agevolazioni fiscali in materia di trattamenti pensionistici, prevedendo l'esclusione dalla base imponibile ai fini IRPEF della maggiorazione sociale spettante ai pensionati ultrasessantacinquenni titolari di pensioni al minimo;
preso atto che gli importi della pensione sociale, per l'anno in corso, sono di lire 397.650 mensili ovvero di lire 5.169.450 annui;
considerato anche l'articolo 52, comma 1, del provvedimento, che dispone, con decorrenza 1o gennaio 1999, un incremento delle pensioni sociali e degli assegni di lire 100.000 mensili,
9/5267/131Bosco, Frosio Roncalli, Michielon.
premesso che:
Camera e Senato hanno approvato un ordine del giorno all'unanimità nelle rispettive sedute del 15 dicembre 1992 e 1o aprile 1993 in cui si esprimeva la consapevolezza «dell'importanza dell'emittenza locale in un sistema radiotelevisivo ispirato ai principi della libera manifestazione del pensiero e del pluralismo dell'informazione», la consapevolezza «della stretta correlazione fra sviluppo del sistema televisivo locale e la crescita delle piccole e medie imprese» e in cui si impegnava il Governo «ad assumere le opportune iniziative per l'adozione di misure mirate e di defiscalizzazione, in ogni caso idonee ad assicurare e sostenere l'equilibrio economico delle concessionarie radiotelevisive in ambito locale»;
in ottemperanza a quanto chiesto al Parlamento, veniva inserito l'articolo 10 nel decreto-legge n. 323 del 1993, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, in base al quale si disponeva che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge venisse emanato un regolamento contenente un piano di interventi e di incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale, prevedendo a tale scopo l'utilizzazione di una parte non inferiore a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone Rai e degli importi equiparati;
sono trascorsi ben cinque anni e l'emittenza locale non ha ancora ottenuto le erogazioni stabilite dal citato articolo 10 della legge n. 422 del 1993;
l'intero settore, in questi anni con le succitate erogazioni, avrebbe potuto finalmente investire, migliorare tecnologie e programmi e far crescere gli ascolti, anche nell'interesse delle piccole e medie attività produttive del Paese e del pluralismo informativo;
9/5267/132Danieli, Acierno, Abaterusso, Rogna, Raffaelli, De Murtas, Maccanico, Molinari, Piscitello, Ostillio, Servodio, Monaco, Ricciotti.
premesso che:
il maggior utilizzo della bicicletta a scopi ricreativi, turistici e sportivi diminuisce il rischio di malattia e quindi di spesa sanitaria;
il trasporto su bicicletta sostitutivo di altri mezzi di trasporto crea condizioni di non inquinamento ambientale,
9/5267/133Ruggeri, Romano Carratelli, Scantamburlo, Risari, Gardiol, Duilio, Ladu, Ruggeri, De Benetti, Mazzocchi, Delbono, Pecoraro Scanio, Repetto.
premesso:
che è forte e diffusa tra i genitori con figli adulti con handicap grave la preoccupazione per il futuro degli stessi al momento in cui rimarranno privi del sostegno familiare,
ad introdurre la figura dell'amministratore di sostegno e la possibilità per le famiglie di stipulare contratti di affidamenti;
a prevedere agevolazioni fiscali, in particolare nei passaggi necessari finalizzati a garantire l'alloggio, il sostentamento e l'assistenza alla persona con handicap grave;
a prevedere una disciplina delle pensioni di reversibilità che preveda entro tetti di reddito stabiliti il riconoscimento dell'intero importo ai superstiti in presenza di un componente gravemente handicappato;
a promuovere forme di mutualità ed agevolazioni per le iniziative tese a garantire una condizione di tutela sociale al venir meno della famiglia;
a sviluppare i servizi socio-sanitari domiciliari, diurni e residenziali per le persone non autosufficienti.
9/5267/134 Battaglia, Giacco, Basso, Biricotti, Gatto, Pittella, Duca, Lumia.
ripresa in esame, in occasione della discussione del disegno di legge recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, la disciplina prevista dall'articolo 36, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che pone a carico dei produttori e dei distributori intermedi e finali di farmaci il rimborso di una quota dei maggiori oneri di spesa farmaceutica supportati dal Servizio sanitario nazionale rispetto ai livelli individuati dal comma 15 dello stesso articolo;
rilevato che non appare equo escludere dalla responsabilità delle eccedenze di spesa i prescrittori di farmaci e gli organi deputati al controllo delle prescrizioni,
9/5267/135Cè, Michielon.
premesso che l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, al fine di garantire la continuità di sviluppo delle aree depresse del territorio nazionale prevede un apposito fondo con uno stanziamento che anche per il 1998 è destinato a sostenere le attività produttive;
considerato che alle suddette risorse finanziarie sono ammesse le imprese che abbiano presentato un apposito progetto e
considerato che molte imprese seppur presenti in graduatoria non sono state destinatarie delle predette agevolazioni in ragione delle esigue risorse finanziarie disponibili e che dette imprese hanno pure sostenuto ingenti spese per le consulenze necessarie alla predisposizione dei relativi progetti,
a far sì che le imprese poste in graduatoria per l'anno 1998, che non hanno potuto godere delle agevolazioni, vengano poste in posizione prioritaria nella nuova graduatoria del 1999.
9/5267/136Matranga.
rilevato che è opportuno pervenire gradualmente ad un superamento dei ticket sanitari, specie per quanto riguarda quelli relativi a prestazioni obbligatorie;
dovendosi comunque interpretare i ticket solo in funzione di calmieratori di consumi impropri di prestazioni sanitarie e farmaci,
che siano altresì esentate dalla partecipazione alla spesa sanitaria le prestazioni specialistiche volte a confermare l'esistenza delle patologie di cui al decreto ministeriale 1o febbraio 1991, e successive modificazioni, regolarmente certificate dai medici di base di libera scelta.
9/5267/137Pistone, Moroni, Maura Cossutta, Sanza.
premesso che:
le patologie croniche di cui al decreto ministeriale 1o febbraio 1991, e successive modifiche e integrazioni, sono patologie croniche gravi che comportano il ricorso, per tutta la vita, a cure indispensabili per la sopravvivenza stessa dei soggetti che ne sono affetti;
sotto questo profilo appare ingiustificato il fatto che i pazienti affetti da tali malattie siano costretti a pagare la quota fissa sulla ricetta in quanto i ticket dovrebbero essere completamente superati o, per lo meno, servire a scoraggiare gli abusi ed i consumi impropri di farmaci ed altre prestazioni sanitarie,
9/5267/138. Edoardo Bruno, Saia, Maura Cossutta, Pistone, Moroni, .........
esaminato il disegno di legge n. 5267, collegato alla manovra di bilancio 1999, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;
tenuto conto delle disposizioni contenute nell'articolo 53, in materia di «riduzione ticket e norme in materia di assistenza farmaceutica»;
preso atto che il domicilio di soccorso per coloro che sono ricoverati in istituti di ricovero e di assistenza (anziani o portatori di handicap) è diventato un vero e proprio problema per i comuni, in quanto comporta l'assunzione di oneri finanziari a carico di comuni ove ha sede l'istituto di ricovero o di assistenza anche per gli assistiti che, prima del ricovero, non sono mai stati ivi residenti;
considerato che, a fronte del problema, i comuni o si caricano di rilevanti disavanzi per impossibilità di esigere contributi dagli interessati o, al fine di garantire il pareggio dei loro bilanci, aumentano le rette, o ancora sono costretti a rifiutare il ricovero di persone per le quali non viene da alcuno garantita la copertura totale dei relativi oneri;
ritenuto che la questione vera è come risolvere il problema del pagamento delle rette di ricovero in istituto, o parte di esse, nel caso in cui né l'interessato, né coloro che sono tenuti agli alimenti sono in grado di pagare, a prescindere che la persona bisognosa venga collocata in una istituzione presente in un comune o in un altro,
9/5267/139Grugnetti, Covre, Scantamburlo.
esaminato il disegno di legge n. 5267, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;
valutati gli articoli 38, 43 e 44, che dispongono ulteriori interventi in favore dei territori colpiti dai terremoti del 1980 e del 1981, nonché modifiche alla normativa in favore delle zone colpite da eventi sismici nelle regioni Marche ed Umbria;
preso atto, dunque, che già in altre occasioni il Governo è intervenuto a sostegno delle aree e delle popolazioni interessate da eventi calamitosi;
considerato che la V Commissione ha approvato un emendamento al disegno di legge n. 5266-bis, presentato dal Governo, finalizzato ad aumentare la dotazione del Ministero del tesoro necessaria ad adottare adeguate misure a seguito di calamità naturali;
considerati gli ingenti danni subiti da alcuni comuni della provincia di Vicenza - e precisamente Thiene, Breganze, Sarcedo, Zugliano, Villaverla, Dueville, Mason, Molvena, Fara, Lugo - a seguito degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi negli anni 1996, 1997, 1998,
9/5267/140Apolloni.
premesso che soprattutto nelle grandi città, a causa di una mancanza di spazi elettorali adeguati per la pubblicizzazione sia dei partiti, sia dei partecipanti alle varie competizioni elettorali, le amministrazioni comunali, attraverso il Corpo della polizia municipale, contestano violazioni amministrative relative all'articolo 8 della legge n. 212 del 4 aprile 1956 e all'articolo 15 della legge n. 515 del 10 dicembre 1993;
rilevato che sia i partiti che i candidati nel 98 per cento dei casi presentano, entro 60 giorni, la contestazione alla violazione ovvero alla notifica dei vari verbali;
considerato che il contenzioso che nasce, oltre che durare per diversi anni, viene a costare alle casse dell'erario più di quanto, al termine dell'iter procedurale, si incassa dagli interessati opponenti,
9/5267/141Storace, Mazzocchi.
premesso che:
il disegno di legge n. 5267 collegato alla manovra finanziaria, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», contiene disposizioni per il rilancio delle aree depresse del Paese e del Mezzogiorno in particolare;
nella zona del Corleonese è in atto un inedito e positivo processo di cambiamento culturale, sociale, politico che va seriamente incoraggiato per affermare e radicare la cultura della legalità ed il ruolo democratico delle istituzioni;
è indispensabile bloccare tutti i tentativi da parte della mafia di ripristinare il vecchio e consolidato controllo del territorio;
è ormai decisivo avviare un percorso di cambiamento economico in grado di valorizzare le risorse locali, combattere la disoccupazione dilagante, le logiche assistenzialistiche, promuovere una forte cultura dell'imprenditorialità, soprattutto tra i giovani e supportare tutte le iniziative produttive legali;
i comuni del Corleonese rischiano di vanificare gli sforzi già avviati di rinnovamento, in particolare sul versante economico, per le disastrate condizioni in cui versano le reti di collegamento stradale che impediscono un raccordo equilibrato con i mercati e le aree strategiche del consumo e della produzione;
la città di Corleone è punto di riferimento per tutta la zona per via dei servizi che offre per cui potrebbe, se collegata bene con gli assi viari Palermo-Trapani, Palermo-Sciacca, Palermo-Agrigento e Palermo-Messina, facilitare il decollo di un consolidato e fecondo autosviluppo del territorio,
9/5267/142Lumia, Folena.
premesso che:
con l'approvazione dell'articolo 12 del disegno di legge n. 5267 si prevede la cessione dei crediti INPS;
tale cessione è sottoposta a condizioni di incertezza circa il suo esito finale;
sono possibili ipotesi di una cessione a credito scontato rispetto al valore nominale, tanto di crediti certi quanto di crediti a rischio;
nella prima ipotesi (crediti certi) si determinerebbe un'ingente danno per l'INPS e nella seconda (crediti a rischio) verrebbe comunque pregiudicata un'entrata determinata agli effetti della finanziaria;
9/5267/143Berruti, Marzano.
esaminato il disegno di legge n. 5267, collegato alla manovra finanziaria 1999, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;
considerato che l'articolo 24 contiene norme particolari per gli enti locali;
valutata l'opportunità di consentire ai comuni la possibilità di stabilire una tariffa per il servizio di sportello unico diretto alle attività produttive, rapportata all'effettivo costo del servizio;
9/5267/144Scantamburlo, Covre, Michielon.
rilevato che:
le demenze presenili e la malattia di Alzheimer sono gravi malattie che causano un deterioramento rapido e progressivo che porta a morte i pazienti che ne sono affetti nel giro di alcuni anni;
fino a qualche anno fa non vi era alcuna terapia efficace per la cura di dette malattie;
di recente sono state sperimentate nuove sostanze farmaceutiche, quali il Donepezil cloridrato, che, da sole o in associazione con altri farmaci, hanno avuto effetti incoraggianti sulla malattia inducendo miglioramento significativo della salute dei pazienti ed evidente rallentamento della progressività della malattia;
tali nuovi farmaci sono classificati in fascia C ed hanno un costo assai elevato e certamente insostenibile per le fasce sociali meno abbienti,
9/5267/145Moroni, Saia, Maura Cossutta.
premesso che:
la regione Molise ha perso dal 1994 gli sgravi contributivi per le imprese operanti nel suo territorio, nonostante un PIL di poco superiore alle altre regioni meridionali, che invece ne hanno continuato a godere;
la medesima regione con una modesta popolazione su un vasto territorio, soffre della mancanza di infrastrutture, in particolare di infrastrutture viarie e ferroviarie, il che la rende isolata rispetto alle regioni contermini;
ciò ha determinato un grave ritardo nello sviluppo economico e conseguentemente una gravissima crisi occupazionale; alcune delle più importanti imprese sono fallite;
questo impone un eccezionale sforzo solidaristico da parte del Governo e in direzione delle infrastrutture e in direzione delle agevolazioni per le imprese che intendono ivi operare,
a completare la tratta ferroviaria Roccadevandro-Venafro ed a migliorare la rete ferroviaria molisana;
ad attivare tutte le procedure, volte ad agevolare lo sviluppo delle imprese e con esso lo sviluppo economico, turistico ed agricolo della regione Molise, attraverso il finanziamento di contratti d'area, in particolare del contratto d'area del Molise centrale, e di patti territoriali.
9/5267/146Riccio.
premesso che:
l'Inail non effettua congrui investimenti nelle aree depresse da molti anni;
il predetto Istituto ha fondi disponibili relativi al triennio 1997-1999;
l'Istituto ha finalmente predisposto progetti di grande rilievo d'intesa con le regioni del Sud e, in particolare, con la Basilicata per un intervento a Maratea,
9/5267/147Boccia, Pittella.
considerata la gravissima crisi del comparto agrumicolo nell'Italia meridionale ed in particolare in Sicilia;
valutato che tale crisi ha un impatto devastante in aree già travagliate da una dura crisi economica e sociale,
ad agire in sede di Unione Europea per una profonda riforma dei regolamenti vigenti sulla materia;
ad attivare iniziative per garantire occupazione e reddito ai lavoratori del comparto.
9/5267/148Cangemi.
considerato che lo sviluppo di un mercato sociale, che affianchi il mercato tradizionale, rientra tra gli obiettivi programmatici del Governo,
considerato inoltre che la qualità sociale e ambientale dei progetti di sviluppo locale attuati con lo strumento della programmazione negoziata va ulteriormente incrementata attraverso la piena partecipazione delle imprese sociali alle varie fasi della negoziazione,
a ricercare le forme e le modalità con cui le imprese sociali e le ONLUS operanti nei campi dell'assistenza, dell'educazione, dell'inserimento lavorativo degli handicappati e della tutela ambientale, possano partecipare realmente alla elaborazione dei patti territoriali, anche modificando i parametri di redditività economica previsti per i soggetti attuatori del fatto.
9/5267/149Gardiol, Scalia.
premesso che:
l'articolo 33 del disegno di legge n. 5267 prevede che i contratti di assicurazione
dopo tante promesse e dopo tanti ordini del giorno approvati e pur tuttavia inevasi, è giunta l'ora che il Governo si attivi perché la protezione civile svolga attività preventiva, più che attività di emergenza, come è stato fino ad oggi;
allo scopo può ben essere utilizzata parte di detto fondo di garanzia,
9/5267/150Tringali, Riccio.
considerata la gravosità economica che comporta la ricongiunzione contributiva tra diversi periodi di lavoro e che i contributi previdenziali versati ordinariamente non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRPEF,
9/5267/151Gasperoni, Duca, Giacco, Giardiello, Scrivani.
considerato che i lavoratori socialmente utili, impegnati presso le sedi INPS del paese, hanno dato un notevole contributo per migliorare le prestazioni dell'Istituto;
ritenuto che non è opportuno disperdere tale patrimonio di competenza ed esperienza maturata nello svolgimento dei progetti,
a) la proroga di sei mesi dei progetti in giacenza presso l'INPS;
b) l'attuazione di un corso-concorso riservato ai lavoratori, impegnati in progetti di lavori socialmente utili, al 30 dicembre 1998.
9/5267/152 Duca, Gasperoni, Giacco, Giardiello.
a) provvedere a garantire la totalizzazione dei periodi assicurativi maturati all'estero come lavoratori dipendenti con quelli svolti in Italia come pubblici dipendenti e viceversa;
b) provvedere alla armonizzazione tra vari ordinamenti previdenziali garantendo l'estensione della normativa internazionale di sicurezza sociale anche ai dipendenti pubblici.
9/5267/153 Scrivani, Giacco, Gasperoni, Sbarbati, Giardiello.
premesso che la normativa comunitaria recepita in Italia con il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 539 (di attuazione
9/5267/154 Manca, Mazzocchin, Sbarbati.
premesso che:
a) attualmente l'IVA sui farmaci è in Italia del 10 per cento e tale percentuale costituisce una delle aliquote più elevate nell'ambito comunitario;
b) in particolare l'IVA sui farmaci rimborsabili è, in Italia (10 per cento) molto più elevata che in quasi tutti gli altri paesi europei (Austria 0 per cento, Belgio 6,0 per cento, Spagna 3,0 per cento, Francia 2,1 per cento, Grecia 8,0 per cento, Irlanda 0 per cento, Olanda 6,0 per cento, Portogallo 5,0 per cento, Regno Unito 0 per cento, Svezia 0 per cento, Svizzera 2,0 per cento, Germania 15,0 per cento);
c) l'IVA sui farmaci è stata in Italia aumentata dal 4 per cento al 10 per cento, a partire dal 1o gennaio 1997 (legge 28 febbraio 1997, n. 30), in quanto, a' termini delle direttive comunitarie in materia non è ammessa una aliquota inferiore al 5 per cento, salvo che per beni e servizi che si fossero trovati ad un livello inferiore al 5 per cento in data anteriore al 10 gennaio 1991: mentre i farmaci etici furono trasferiti all'aliquota del 4 per cento (con il decreto-legge n. 41 del 1995), a partire dal 23 febbraio 1995;
d) a regime la direttiva comunitaria n. 92 del 1977 prevede l'applicazione in tutti gli Stati membri di una aliquota normale, non inferiore al 15 per cento, e di una o due aliquote ridotte non inferiori al 5 per cento;
e) le aliquote ridotte, sempre a' termini della direttiva comunitaria n. 92 del 1977 (articolo 1), devono applicarsi ad una serie di prodotti essenziali e di prima necessità, tra cui i farmaci (senza distinzione tra rimborsabili e non rimborsabili dai regimi di sicurezza sociale);
a) l'aliquota relativamente elevata, rispetto a quasi tutti i paesi europei, del 10 per cento a carico dei farmaci rimborsabili gonfia artificialmente, per circa 1.400 miliardi in più all'anno, la spesa farmaceutica pubblica e, in assenza di un'adeguata copertura del fondo sanitario nazionale:
a1) determina disavanzi «sommersi» nell'erogazione del servizio farmaceutico, per carenza di finanziamenti adeguati delle farmacie;
a2) rischia di provocare disfunzioni periodiche nell'erogazione del servizio farmaceutico (passaggi all'indiretta, eccetera) con disagi sociali non indifferenti;
a) il comma 4 dell'articolo 7 della legge n. 724 del 1994 (collegato alla dinanziaria per il 1995) previde, a decorrere dal 1o giugno 1995:
a1) l'abbattimento dell'IVA su tutti i farmaci dal 9 per cento (19 per cento per
a2) il contemporaneo aumento dell'imposta di fabbricazione dei superalcolici e dei tabacchi in misura tale da compensare il minor gettito IVA;
b) la riduzione al 4 per cento dell'IVA su tutti i farmaci (esclusi i prodotti da banco) fu poi anticipata, dal decreto-legge n. 41 del 1995, al 24 febbraio (24 marzo 1995 per i prodotti da banco);
c) successivamente l'IVA sui farmaci è stata di nuovo aumentata al 10 per cento:
c1) a decorrere dal 23 ottobre 1996 per i farmaci in classe «c» (decreto-legge n. 536 del 1996);
c2) a decorrere dal 1o gennaio 1997 per i farmaci in «a» e «b» (decreto-legge n. 669 del 1996); contemporaneamente (con lo stesso decreto-legge n. 669 del 1996), il tetto di spesa farmaceutica è stato aumentato di 360 miliardi;
d) in occasione del riaumento dell'IVA sui farmaci dal 4 per cento al 10 per cento (decreto-legge n. 669 del 1996) non si è intervenuto sulle accise sui superalcolici e i tabacchi, in senso riduttivo simmetrico rispetto a quanto previsto dal comma 4, articolo 7 della legge n. 724 del 1994 (punto «a» precedente);
una parte perciò dell'aumento delle «accise» su tabacchi e superalcolici, stabilito, nel 1994, a copertura della riduzione di IVA (dal 9-19 per cento al 4 per cento) è stata «distratta», di fatto, dal finanziamento della spesa farmaceutica pubblica;
tale parte è approssimativamente uguale alla differenza tra l'importo della riduzione dell'IVA sui farmaci (dal 10 per cento al 4 per cento) e i 360 miliardi di rifinanziamento del tetto di spesa del 1997 (e cioè a circa 522 miliardi di lire a spesa lorda 1998);
a) l'Italia dovrà in futuro adeguarsi completamente alle normative delle direttive comunitarie in materia di IVA e che quindi l'aliquota minima, oggi del 4 per cento, dovrà essere portata ad un livello uguale o superiore al 5 per cento;
b) in tal caso cadrebbe ogni ostacolo normativo comunitario a che tra i beni ed i servizi soggetti all'aliquota minima siano inseriti anche i farmaci;
c) l'introduzione dei farmaci (rimborsabili e non) tra i prodotti ad aliquota IVA più bassa si tradurrebbe:
c1) in una riduzione del tasso di inflazione (se l'aliquota minima fosse stabilita al 5 per cento l'impatto sul tasso di inflazione sarebbe pari a quasi il - 0,1 per cento);
c2) in una significativa riduzione, a parità di tutte le altre condizioni, della spesa farmaceutica pubblica (circa 800 miliardi di lire annue se l'IVA fosse portata al 5 per cento);
c3) in una riduzione della spesa a carico dei privati (farmaci in classe «c» e farmaci in classe «a» e «b» acquistati al di fuori del S.S.N.) del 5 per cento circa;
considerato infine che:
a) nell'impossibilità temporanea di ridurre l'aliquota dell'IVA sui farmaci rimborsabili dal S.S.N., lo stesso risultato si otterrebbe detraendo dall'eventuale sfondamento dei tetti annuali di spesa, previsti dal comma 15 dell'articolo 36 della legge n. 449 del 1997, la parte di aumento di IVA (dal 4 per cento al 10 per cento) non rifinanziata nel tetto di spesa 1997 (circa 522 miliardi a volume di spesa lorda 1998);
b) la detrazione di cui sopra si tradurrebbe al massimo (se lo sfondamento annuale fosse superiore a 522 miliardi di lire), per il bilancio consolidato dello Stato, in un onere aggiuntivo di 313 miliardi di lire (60 per cento di 522) in quanto il 40 per cento dell'eventuale sfondamento sarebbe comunque a carico del S.S.N. a' termini del comma 16 dell'articolo 36 della legge n. 449 del 1997;
c) la copertura finanziaria dei 313 miliardi di cui al punto b) precedente (che
c1) o in un aumento delle imposte al consumo sui tabacchi (11.260 miliardi di entrate fiscali nel 1997);
c2) e/o in un aumento delle quote erariali relative a «lotto, lotterie e altre attività di gioco» (12.900 miliardi di entrate fiscali nel 1997);
d) l'operazione di trovare copertura finanziaria alla detrazione, dall'eventuale sfondamento del tetto di spesa farmaceutica, dell'aumento di IVA non rifinanziato nel 1997 con un incremento delle accise sui tabacchi:
d1) sarebbe coerente con la filosofia dell'ultimo Piano sanitario nazionale. Infatti, visto l'elevato contributo che il «fumo» fornisce alla mortalità per tumore polmonare (90 per cento), per bronco-pneumopatia cronica (66 per cento) e per malattie cardiovascolari (25 per cento), il P.S.N. indica nella riduzione delle «abitudini al fumo» uno degli obiettivi fondamentali del piano medesimo nel triennio 1998-2000;
l'introduzione di una maggiorazione delle imposte di consumo sui tabacchi raggiungerebbe, quindi, il duplice obiettivo:
di contribuire alla copertura di una parte degli elevati costi della terapia farmaceutica che sono conseguenza delle «morbilità» indotte dal fumo;
di costituire un «segnale» di allarme presso l'opinione pubblica dei costi economici, oltre che sociali, che derivano dall'abitudine al fumo (con conseguente possibile riduzione dei consumi di tabacchi);
d2) non influirebbe sulla dinamica dell'inflazione (indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, eccetera) perché i tabacchi sono esclusi per legge (articolo 4, legge n. 81 del 1992) dal paniere degli indici dei prezzi al consumo e dall'indice sindacale per la contingenza,
b) nel frattempo, e fino alla data del riallineamento dell'aliquota IVA, a detrarre, nella valutazione dell'eventuale sfondamento del tetto annuale di spesa farmaceutica, l'importo equivalente alla quota di aumento di IVA (1o gennaio 1997), dal 4 per cento al 10 per cento, non rifinanziata nel tetto di spesa 1997;
c) a coprire l'eventuale maggiore onere per lo Stato con una rimodulazione delle quote erariali relative a «lotto, lotterie e altre attività di gioco».
9/5267/155Bastianoni, Errigo.
considerato che all'interno di alcuni ospedali pubblici non esistono strutture sanitarie adeguate che consentano l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria;
vista l'inadeguatezza delle stesse anche dove sono state predisposte,
9/5267/156Peretti, Giovanardi, Lucchese.
preso atto che la situazione del traffico relativa al tronco Alessandria-Spinetta-Marengo
considerato che tale situazione determina ogni giorno il verificarsi di incidenti stradali con grave pericolo per l'incolumità dei residenti, dei lavoratori delle aziende che hanno accesso diretto alla statale e degli utenti di passaggio,
a verificare la possibilità di finanziare l'ampliamento della sede stradale del tratto in oggetto.
9/5267/157Oreste Rossi, Stradella.
esaminato l'A.C. 5267, Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;
considerato che molti sono gli italiani residenti all'estero, non solo nella Comunità europea, ma anche nel continente americano ed in quello australiano;
tenuto conto che l'informazione pluralistica è uno dei princìpi cardine di qualsiasi democrazia;
9/5267/158 Faustinelli, Caparini, Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti.
esaminato l'A.C. 5267, Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;
esaminato, in particolare, l'articolo 31, il quale prevede, a partire dal 1o gennaio 2000, la soppressione dell'agevolazione tariffaria per determinate spedizioni e l'introduzione, in sostituzione, di un contributo diretto a favore di categorie meritorie,
9/5267/159 Caparini, Bianchi Clerici, Faustinelli, Giancarlo Giorgetti.
premesso che:
nel 1754 Carlo di Borbone, re di Napoli, realizzò il primo museo napoletano aperto al pubblico presso la Reggia di Capodimonte, nel quale trovarono sistemazione le collezioni farnesiane ereditate dalla madre Elisabetta Farnese;
nello stesso periodo vennero esposte nel museo ercolanense, istituito presso la Reggia di Portici, le raccolte di antichità;
agli inizi del 1800 viene realizzato il Real Museo Borbonico che raccoglie il materiale dei due sopra detti musei nonché le collezioni di palazzo Farnese in Roma, a cui si aggiungono numerosi dipinti di ambito napoletano e meridionale con opere ed oggetti d'arte pervenuti attraverso acquisizioni varie e successive;
di tale museo entrarono a far parte anche dipinti ed oggetti appartenenti all'arredo delle Reggia di Napoli, Caserta, Capodimonte e Portici;
dopo l'unità d'Italia numerosi dipinti ed oggetti d'arte del museo borbonico e dell'arredo delle ex residenze reali suindicate vennero trasferite nelle nuove sedi istituzionali del Regno d'Italia:
tali trasferimenti continuarono fino al secondo dopoguerra coinvolgendo non solo le indicate residenze ma anche quello che era intanto diventato il Museo nazionale nonché i Musei di San Martino e Duca di Martina nella Villa Floridiana;
è evidente che allo stato l'immenso patrimonio artistico e culturale rappresentato da quanto sopra detto non solo è disperso in siti diversi, ma anche quello rimasto in sede è organizzato ed esposto senza alcun rispetto della destinazione originaria e senza il significato culturale e storico legato a tale collocazione. Tale realtà è aggravata dal fatto che le responsabilità amministrative e gestionali non sono riconducibili ad un unico centro, ma a varie istituzioni statali e locali;
appare oggi, di tutta evidenza alla luce delle ormai consolidate tendenze in materia, come sia necessario realizzare una completa globale revisione inventariale del patrimonio d'arte sopra descritto, affidandone il recupero e la gestione ad un unico centro decisionale anche attraverso la utilizzazione degli strumenti normativi previsti dalla nuova legge di organizzazione del Ministero dei beni culturali;
obiettivo di tale indispensabile scelta è il rispetto delle qualità storiche e culturali di tale patrimonio e la sua «fruizione» per la comunità con le evidenti ricadute sul versante occupazionale e sull'indotto economico,
9/5267/160Vozza, Piccolo.
esaminato l'A.C. 5267, Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;
esaminato, in particolare, l'articolo 31, il quale prevede, a partire dal 1o gennaio 2000, la soppressione dell'agevolazione tariffaria per determinate spedizioni e l'introduzione, in sostituzione, di un contributo diretto a favore di categorie meritorie;
tenuto conto che il primo periodo, del comma 1 del medesimo articolo 31, specifica che la soppressione delle agevolazioni tariffarie vale anche per le spedizioni di stampa elettorale, mentre dalla lettura del successivo periodo sembrerebbe che il contributo diretto non si applichi a questo tipo di stampa;
preso atto che alle consultazioni elettorali è riconosciuto un ruolo fondamentale e cioè quello di perseguire un interesse pubblico di rilevanza costituzionale,
9/5267/161 Balocchi, Caparini, Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti.
considerato:
che l'evento giubilare porterà all'ingresso in Italia di un numero ingente di pellegrini e turisti;
che le strutture ricettizie esistenti sono obiettivamente insufficienti ad accogliere tale flusso di visitatori;
che in ragione del breve periodo di tempo e dell'occasionalità dell'evento non è realistico ipotizzare che le strutture ricettizie tradizionali possano essere adeguate a sostenere gli afflussi;
che è pertanto opportuno prevedere che a tali incombenze si possa far fronte con modalità differenti, incoraggiandone lo sviluppo, a titolo occasionale, come può essere l'attività bed and breackfast;
che per conseguire tale risultato è opportuno introdurre opportune forme di semplificazione amministrativa e fiscale,
9/5267/162 Cento, Guarino, Lucidi, Leoni, Tassone, Volontè, Ciani, Sciacca, Battaglia.
9/5267/163Panattoni, Grignaffini, Giulietti.