...
1. L'articolo 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:
per i quali la Commissione delle Comunità europee ha riconosciuto la necessità dell'intervento con decisione n. 836 1997, confermata con decisione n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997, nonché ad altri accordi di programmazione negoziata, sono concessi i benefici fiscali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, come modificato e integrato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, secondo le procedure ivi previste e nei limiti, alle condizioni e per le spese ammissibili di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni e integrazioni. I soggetti beneficiari dell'incentivazione automatica devono indicare, all'atto dell'attribuzione del finanziamento, l'incremento di dipendenti che esso comporta. Per il riconoscimento del beneficio fiscale di cui al presente articolo è riservata, nell'ambito delle risorse destinate agli interventi di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 244 del 1995, una specifica quota da porre a carico dello stanziamento riservato dal CIPE per i contratti d'area e per gli altri accordi di programmazione negoziata in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Sopprimerlo.
Premettere il seguente comma:
01. Gli incentivi sono vincolati a: incrementi occupazionali a tempo indeterminato, reale riduzione dell'orario di lavoro, rispetto della normativa a tutela del lavoro dipendente.
Al comma 1, premettere le seguenti parole: A partire dal 1999 i contratti d'area e gli accordi di programmazione negoziata saranno regolarmente finanziati e fatti partire. A tale ragione.
Al comma 1 abrogare da: nei territori, a: successive modificazioni.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: di cui agli obiettivi 1, 2 e 5-b inserire le seguenti: in particolare le zone montane delle Regioni del Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta.
Conseguentemente, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: tale quota è ridistribuita tra i territori a cui il primo periodo, in base alle seguenti percentuali:
Fontan, Guido Dussin, Ballaman, Bampo, Pittino, Chincarini, Bosco, Cavaliere, Dozzo.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole da: e in quelli per i quali, a: del 30 giugno 1997.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: D/4949 del 30 giugno 1997 aggiungere le seguenti: , purché per tutti gli accordi di cui trattasi siano rispettate per intero le norme previste dai contratti nazionali di lavoro,.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole da: secondo le procedure a: ivi previste.
Al comma 1, capoverso, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: L'Istat garantisce con una apposita relazione al Parlamento che nei territori indicati in precedenza non sono in atti significativi fenomeni di evasione fiscale, contributiva e di
Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: I soggetti beneficiari dell'incentivazione automatica con le parole: I soggetti beneficiari dell'incentivazione automatica devono rispettare i parametri delle prestazioni ambientali così come definiti dall'articolo 6, comma 6, lettera f), del decreto del Ministero dell'industria del 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni, e.
Al comma 1, capoverso, secondo periodo, aggiungere in fine le parole: e devono comunque garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali per tutto il periodo interessato dalle agevolazioni in questione, pena la revoca delle stesse.
Al comma 1, capoverso, terzo periodo, dopo le parole: per il riconoscimento del beneficio fiscale di cui al presente articolo aggiungere le seguenti: , che non concorre alla formazione del reddito imponibile,.
Al comma 1, capoverso, terzo periodo, sopprimere le parole da: nell'ambito delle risorse a: decreto-legge n. 244 del 1995.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: specifica quota aggiungere le seguenti: dello 0,00000500 per cento
Seguono altri 499 emendamenti recanti ulteriori modifiche
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: specifica quota aggiungere le seguenti: dello 0,00000001 per cento
Al comma 1, capoverso, terzo periodo, sopprimere le parole da: il ministro del tesoro a: variazioni di bilancio.
Al comma 1, capoverso, aggiungere in fine i seguenti periodi: Gli incentivi territoriali sinora esposti si estendono nei territori non considerati depressi a tutte quelle imprese che assumano in maniera significativa oltre la quota di legge persone portatori di handicap con invalidità superiore al 65 per cento. La quantificazione degli incentivi è valutata proporzionalmente al numero dei disabili assunti.
Aggiungere in fine il seguente comma:
1-bis. Le aliquote del sovrapprezzo termico, per le forniture di energia elettrica per usi domestici, per usi agricoli e per usi diversi, situate nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono ridotte del 30 per cento delle aliquote ordinarie e delle aliquote ad altro titolo in vigore. Viene corrisposto integralmente il sovrapprezzo per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, nelle aliquote in vigore. La presente disposizione costituisce attuazione dell'articolo 10, comma 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97.
Aggiungere in fine il seguente comma:
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è aggiunto il seguente:
Aggiungere in fine il seguente comma:
2. Le medesime disposizioni di cui al comma precedente si applicano con riferimento alle imprese di assicurazione ed ai relativi gruppi così come risulta dalla disciplina di cui ai decreti legislativi 17 marzo 1995 n. 174 e 175, ed al decreto legislativo del 26 maggio 1997, n. 173.
Sostituire la rubrica con la seguente: (Finanziamenti per il supersfruttamento dei lavoratori).
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al comma 1, dopo le parole: «possedute o detenute e sulle loro pertinenze», è inserito il seguente periodo: «L'agevolazione si applica, altresì, all'acquirente,
persona fisica, di singole unità immobiliari residenziali sulle quali siano stati effettuati tali interventi, in tal caso, fermo il limite dei 150 milioni, l'importo ammesso in detrazione è pari al 41 per cento dei costi sostenuti dal cedente per la realizzazione degli interventi, e risultanti da idonea documentazione».
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al comma 1, dopo le parole: «possedute o detenute e sulle loro pertinenze», è inserito il seguente periodo: «L'agevolazione si applica, altresì, all'acquirente, persona fisica, di singole unità immobiliari residenziali sulle quali siano stati effettuati tali interventi, in tal caso, fermo il limite dei 150 milioni, l'importo ammesso in detrazione è pari al 41 per cento dei costi sostenuti dal cedente e risultanti da idonea documentazione, fino a un massimo del 50 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile».
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:
1. All'articolo 64 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 dopo le parole: «sui redditi» aggiungere le parole: «e la riduzione degli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro».
All'articolo 2, comma 2, la tabella A è così modificata:
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
Ministero di grazia e giustizia:
Ministero degli affari esteri:
Ministero della pubblica istruzione:
Ministero dei trasporti e della navigazione:
Ministero per le politiche agricole:
Ministero dell'ambiente:
Ministero dell'università, e della ricerca scientifica e tecnologica:
Totale:
Compensazione n. 1 del Gruppo Forza Italia.
All'articolo 2, comma 2, alla tabella A gli accantonamenti dei vari Ministeri sono ridotti del 50 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001 al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.
Compensazione n. 2 del Gruppo Forza Italia.
All'articolo 2, comma 2, la tabella B è così modificata:
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
Ministero per le politiche agricole:
Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
Totale:
Compensazione n. 3 del Gruppo Forza Italia.
All'articolo 2, comma 3, tabella C, gli stanziamenti sono ridotti del 20 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001.
Compensazione n. 4 del Gruppo Forza Italia.
I trasferimenti destinati alle Ferrovie dello Stato SpA e alle Poste italiane SpA per l'anno 1999, sono ridotti rispettivamente di 1.000 miliardi e di 700 miliardi.
Compensazione n. 6 del Gruppo Forza Italia.
Conseguentemente all' A. C. 5267 dopo l'articolo 14 inserire il seguente:
All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
Compensazione n. 1 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).
Conseguentemente all'A. C. 5267 dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:
A decorrere dal 1o gennaio 1999, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.
Conseguentemente all'allegato 1 (articolo 8, comma 1) annesso all'A.C. 5267 sopprimere le parole: per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:
Compensazione n. 2 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).
Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:
Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.
Compensazione n. 3 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).
Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:
Per il triennio 1999-2001, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.
Compensazione n. 4 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).
Conseguentemente all'A.C. 5267, dopo l'articolo 8 inserire il seguente:
Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:
Compensazione n. 5 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).
Conseguentemente a decorrere dal 1o gennaio 1999 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere e comunque in misura non superiore a cinque punti percentuali.
Compensazione n. 6 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).
Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C: Ministero per i Beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994:
Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (15.1.2.2. Fondo unico per lo spettacolo - capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800; 15.2.1.1. Fondo unico per lo spettacolo - capp. 7870, 7871, 7873, 7874), apportare le seguenti variazioni:
Compensazione n. 7 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).
Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma capitale della Repubblica (19.2.1.1. Fondo per Roma capitale - cap. 7900), apportare le seguenti variazioni:
Compensazione n. 8 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).
Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972 e decreto-legge n. 11 del 1993, convertito nella legge n. 70 del 1993: Norme concernenti trasferimenti all'INPS per i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo (3.1.2.24. Istituto nazionale previdenza sociale - cap. 4517), apportare le seguenti variazioni:
Compensazione n. 9 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).
Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto-legge n. 694 del 1981, convertito in legge n. 19 del 1982: Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero (AIMA) (3.1.2.15. Cassa conguaglio zucchero - cap. 4542), apportare le seguenti variazioni:
Compensazione n. 10 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).
Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 610 del 1982: Riordinamento dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (3.1.2.11. Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - capp. 4531, 4532/P), apportare le seguenti variazioni:
Compensazione n. 11 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).
Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge
n. 701 del 1984: Aumento del contributo ordinario dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) (8.1.2.1. Istituto di ricerca e studi economici e congiunturali - cap. 6335) apportare le seguenti variazioni:
Compensazione n. 12 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).
Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:
Compensazione n. 13 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).
Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:
Compensazione n. 14 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).
Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dei beni e delle attività culturali, legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II» di (3.1.1.0. Funzionamento - cap. 1538), apportare le seguenti variazioni:
Compensazione n. 15 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).
Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dell'ambiente, legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (8.1.2.1. Difesa del mare - capp. 4635, 4637; 8.2.1.2. Mezzi navali ed aerei - cap. 8630), apportare le seguenti variazioni:
Compensazione n. 16 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).
Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 35, comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 20 per cento.
Compensazione n. 17 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).
Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Conseguentemente: si considera abrogato il comma 126 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 18 con il seguente: (Disposizioni in materia di straordinari e di compensi).
Compensazione n. 18 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).
Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri, apportare le seguenti variazioni:
Compensazione n. 19 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).
Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
Compensazione n. 20 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).
(Incentivi per le aree depresse).
«Art. 7. - (Incentivi territoriali) - 1. Ai soggetti titolari di reddito di impresa partecipanti ai contratti di area, ai patti territoriali e ai contratti di programma che siano stipulati nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, e in quelli
5. 1 (ex 4. 30). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.
5. 2. Malavenda.
5. 3 (ex 4. 16). Polizzi, Pampo, Colucci.
5. 20. Malavenda.
Obiettivo 1: 30 per cento. Equivalente sovvenzioni al netto 10 per cento. Equivalente sovvenzioni lorde per le piccole medie imprese e il 30 per cento per le grandi imprese. Obiettivo 2 e 5-b: 30 per cento. Equivalente sovvenzioni al netto 15 per cento. Equivalente sovvenzioni lorde per le piccole medie imprese e il 20 per cento per le grandi imprese.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 2, 3, 4, 5 e 6.
5. 4 (ex 4. 20). Oreste Rossi, Lembo, Anghinoni, Alborghetti, Ciapusci, Fontanini,
5. 5. Malavenda.
5. 6. (ex 4. 19) Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.
5. 7. Malavenda.
lavoro nero. Ai soggetti titolari di reddito di impresa che operano in territori che non sono in grado di ottenere tale giudizio positivo da parte dell'Istat non può essere concesso nessun tipo di incentivo da parte dello Stato.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania 13, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18.
5. 8. Pagliarini, Chiappori, Formenti.
5. 9. Scalia, Gardiol.
5. 10. (ex 4. 17) Bonato, Giordano, Edo Rossi.
Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.
5. 11 (ex 4. 34). Possa, Cicu, Marras, Pagliuca, Rosso.
5. 12. Malavenda.
5. 21. Malavenda.
5. 22. Malavenda.
Al comma 1, capoverso, terzo periodo, sopprimere le parole da: e per gli altri a: aree depresse.
5. 13. Malavenda.
5. 14. Malavenda.
Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.
5. 15 (ex 4. 32). Guidi.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.
5. 16 (ex 4. 21). Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.
2-bis. Gli incentivi previsti al comma 1 del presente articolo vanno estesi anche alla piccole e medie imprese ubicate nei comuni disastrati di cui all'Ordinanza del Ministero dell'interno del 13 ottobre 1997, n. 2694, commi 1 e 2, a decorrere dal 1o gennaio 1999.
5. 17 (ex 4. 28). Sbarbati, Manca, Mazzocchin, Bastianoni, Testa.
5. 18. Leone, Conte, Stradella.
5. 19. Malavenda.
Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.
5. 01 (ex 4. 0. 4). Radice, Stradella.
Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.
5. 02 (ex 4. 0. 3). Radice, Stradella.
1-bis. Alle condizioni e nei limiti stabiliti nel comma precedente, e sempreché il cedente non abbia fruito della detrazione, l'agevolazione compete, altresì, all'acquirente di un edificio residenziale o di singole unità immobiliari residenziali sui quali sono effettuati gli interventi le cui spese sono sostenute nel periodo compreso fra il 1o gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999. In tal caso, fermo il limite massimo dei 150 milioni, l'ammontare della detrazione d'imposta va determinato con riferimento alla differenza fra il prezzo di vendita e il costo dell'immobile sul quale sono stati realizzati gli interventi.
Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.
5. 03 (ex 4. 0. 5). Radice, Stradella.
5. 04 (ex 4. 0. 6). Armani, Marzano, Bono, Peretti, Masiero, Possa, Contento, Conte.
Presidenza del Consiglio dei ministri:
1999: - 500;
2000: - 500;
2001: - 500.
1999: - 100;
2000: - 100;
2001: - 100.
1999: - 100;
2000: - 100;
2001: - 100.
1999: - 100;
2000: - 100;
2001: - 100.
1999: - 100;
2000: - 100;
2001: - 100.
1999: - 100;
2000: - 100;
2001: - 100.
1999: - 100;
2000: - 100;
2001: - 100.
1999: - 50;
2000: - 50;
2001: - 50.
1999: - 100;
2000: - 100;
2001: - 100.
1999: - 1.250;
2000: - 1.250;
2001: - 1.250.
Presidenza del Consiglio dei ministri:
1999: - 100;
2000: - 100:
2001: - 100.
1999: - 500;
2000: - 300:
2001: - 200.
1999: - 200;
2000: - 200:
2001: - 200.
1999: - 300;
2000: - 200:
2001: - 100.
1999: - 1.100;
2000: - 800:
2001: - 600.
h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato;
ed al comma 1, lettera b), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: «, ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.».
a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 78 per metro cubo;
b) per gli altri usi civili lire 250 per metro cubo.
(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).
Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.
Art. 18.
(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).
(Disposizioni in materia di IVA).
a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-ter) e 127-decies);
b) al numero 76) sono soppresse le parole: «estratti o essenze di caffè, di tè e di matè»;
c) al numero 127-novies, inserire in fine le seguenti parole : «con esclusione delle prestazioni relative alla business class».
1999: - 900 miliardi;
2000: - 900 miliardi;
2001: - 900 miliardi.
1999: - 200 miliardi;
2000: - 200 miliardi;
2001: - 200 miliardi.
1999: - 191 miliardi;
2000: - 196 miliardi;
2001: - 96 miliardi.
1999: - 125 miliardi;
2000: - 125 miliardi;
2001: - 125 miliardi.
1999: - 300 miliardi;
2000: - 300 miliardi;
2001: - 300 miliardi.
1999: - 12 miliardi;
2000: - 12 miliardi;
2001: - 12 miliardi.
articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8. Aree depresse - cap. 9012), apportare le seguenti variazioni:
1999: - 900 miliardi;
2000: - 4.550 miliardi;
2001: - 4.650 miliardi.
articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (6.2.1.3. Aree depresse - cap. 7603), apportare la seguente variazione:
1999: - 1.000 miliardi.
1999: - 6 miliardi;
2000: - 6 miliardi;
2001: - 6 miliardi.
1999: - 68 miliardi;
2000: - 68 miliardi;
2001: - 68 miliardi.
1-bis. Per il triennio 1999-2001 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.
1999: - 100 miliardi;
2000: - 100 miliardi;
2001: - 100 miliardi.
1999: - 400 miliardi;
2000: - 300 miliardi;
2001: - 300 miliardi.