1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominato «testo unico sulle tossicodipendenze», sono apportate le seguenti modificazioni:
2. L'articolo 127 del testo unico sulle tossicodipendenze, è sostituito dal seguente:
«Art. 127. - (Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga). - 1. Il decreto del Ministro per la solidarietà sociale di cui
all'articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in sede di ripartizione del fondo per le politiche sociali, individua, nell'ambito della quota destinata al fondo nazionale per la lotta alla droga, le risorse destinate al finanziamento dei progetti triennali finalizzati alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata, secondo le modalità stabilite dal presente articolo.
6. Per la valutazione e la verifica delle spese connesse ai progetti di cui al comma 5 possono essere disposte le visite ispettive previste dall'articolo 65, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.
8. Il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro per la solidarietà sociale, promuove, sentite le competenti Commissioni parlamentari, l'elaborazione di linee guida per la verifica dei progetti di riduzione del danno di cui al comma 7, lettera a).
3. L'articolo 131 del testo unico sulle tossicodipendenze è sostituito dal seguente:
«Art. 131. - (Relazione al Parlamento). - 1. Il Ministro per la solidarietà sociale, anche sulla base dei dati allo scopo acquisiti dalle regioni, presenta entro il 30 giugno di ciascun anno una relazione al Parlamento
sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, sulle strategie e sugli obiettivi raggiunti, sugli indirizzi che saranno seguiti nonché sull'attività relativa alla erogazione dei contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione, riabilitazione, reinserimento e recupero dei tossicodipendenti».
4. L'articolo 132 del testo unico sulle tossicodipendenze è sostituito dal seguente:
«Art. 132.- (Consulta degli esperti e degli operatori sociali). - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali è istituita la consulta degli sperti e degli operatori sulle tossicodipendenze composta da 70 membri.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
Al comma 1, lettera b), capoverso 7, primo periodo, sostituire le parole: Presso il Ministero dell'interno con le seguenti: Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali.
Conseguentemente:
Al comma 2, capoverso 2, sopprimere le parole: istituito presso il Ministero dell'interno.
Al comma 1, lettera b), capoverso 7, primo periodo, sostituire le parole: Presso il Ministero dell'interno con le seguenti: Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali.
Conseguentemente:
Al comma 1, lettera b), capoverso 7, primo periodo, sostituire le parole: Presso il Ministero dell'interno con le seguenti: Presso il Ministero per la solidarietà sociale.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
le parole «in particolare per quanto riguarda la somministrazione di metadone».
Al comma 2, capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le dotazioni del Fondo Nazionale per la lotta alla droga individuate ai sensi del presente comma non possono essere inferiori a quelle dell'anno precedente, salvo in presenza di dati statistici inequivocabili che documentino la diminuzione dell'incidenza della tossicodipendenza.
Al comma 2, capoverso 3, dopo le parole: aziende unità sanitarie locali aggiungere le seguenti: i servizi sanitari che operano nei penitenziari.
Al comma 2, capoverso 3, sopprimere le parole: , le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,.
Al comma 2, capoverso 3, dopo le parole: legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi aggiungere le seguenti: e i privati che operino senza scopo di lucro e che abbiano almeno due anni di comprovata esperienza nel settore.
Al comma 2, capoverso 3, dopo le parole: possono presentare alle regioni progetti aggiungere le seguenti: di prevenzione primaria, secondaria e terziaria compresi quelli volti alla riduzione del danno.
Al comma 2, capoverso 3 aggiungere in fine il seguente periodo: I progetti di cui al presente comma devono indicare con precisione i metodi perseguiti ed i risultati che si vogliono ottenere e non possono prevedere la somministrazione di sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e delle sostanze non inserite nella farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso del metadone, limitatamente ai progetti ed ai servizi interamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, secondo la vigente normativa.
Al comma 2, capoverso 4 primo periodo sopprimere le parole: , nonché le organizzazioni rappresentative degli enti ausiliari, delle organizzazioni del volontariato e delle cooperative sociali che operano sul territorio.
Al comma 2, capoverso 4 primo periodo sostituire le parole da: , nonché le organizzazioni sino a che operano sul territorio, in relazione con le seguenti: in conformità.
Al comma 2, capoverso 4, primo periodo, sostituire le parole: in relazione a quanto con la seguente: come.
Al comma 2, capoverso 4, primo periodo, sostituire le parole: in relazione con le seguenti: in conformità.
Al comma 2, capoverso 4, primo periodo, sopprimere le parole: , con particolare riferimento ai progetti volti alla riduzione del danno nei quali siano utilizzati i farmaci sostitutivi.
Al comma 2, capoverso 4, primo periodo, sostituire le parole: con particolare riferimento ai con le seguenti: soprattutto nei confronti dei.
Al comma 2, capoverso 4, primo periodo, sopprimere le parole: nei quali siano utilizzati i farmaci sostitutivi.
Al comma 2, capoverso 4, primo periodo, sostituire la parola: sostitutivi con le seguenti: agonisti, purché inseriti sul prontuario terapeutico nazionale.
Al comma 2, capoverso 4, primo periodo, dopo la parola: sostitutivi aggiungere le seguenti, purché inseriti sul prontuario terapeutico nazionale.
Al comma 2, capoverso 5, secondo periodo, dopo le parole: ai sensi del presente comma aggiungere le seguenti: devono tener conto del numero degli abitanti e della diffusione delle tossicodipendenze, per ciascuna regione, sulla base dei dati raccolti dall'Osservatorio permanente istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 1, comma 7 e.
Al comma 2, capoverso 5, lettera a), sopprimere la parola: sperimentali.
Al comma 2, capoverso 5, lettera a), dopo le parole: di prevenzione aggiungere le seguenti: primaria e secondaria.
Al comma 2, capoverso 5, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: detto personale, in caso di inquadramento, dovrà essere inserito a livello regionale ove la formazione è avvenuta.
Al comma 2, capoverso 6, sostituire la parola: possono con la seguente: devono.
Al comma 2, capoverso 7, primo periodo, dopo le parole: previo parere inserire la seguente: vincolante.
Al comma 2, capoverso 7, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 3 aggiungere le seguenti: ai sensi della legge 28 marzo 1997, n. 86.
Al comma 2, capoverso 7, lettera a), sopprimere le parole: compresi quelli volti alla riduzione del danno.
Al comma 2, capoverso 7, lettera a), sopprimere le parole: compresi quelli volti alla riduzione del danno.
Al comma 2, capoverso 7, lettera a), sopprimere le parole: compresi quelli volti alla riduzione del danno.
Al comma 2, capoverso 7, lettera a), sostituire le parole da: secondaria fino alla fine della lettera con le seguenti: secondaria delle patologie correlate e terziaria.
Al comma 2, capoverso 7, lettera a), sostituire la parola: compresi con la seguente: esclusi.
Al comma 2, capoverso 7, lettera a), dopo le parole: compresi quelli aggiungere le seguenti: che adoperano strumenti.
Al comma 2, capoverso 7, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: intesa, per quanto riguarda l'uso di farmaci sostitutivi, come intervento di emergenza limitato nel tempo.
Al comma 2, capoverso 7, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: purchè finalizzati al recupero psico-fisico della persona.
Al comma 2, capoverso 7, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: con interventi finalizzati alla conoscenza e prevenzione del problema droga nelle scuole primarie e secondarie, con il potenziamento dei centri di ascolto e delle comunità terapeutiche.
Al comma 2, capoverso 7, sostituire la lettera b), con la seguente:
Al comma 2, capoverso 7, lettera b), aggiungere in fine le parole: con ruolo primario dell'assessore alle politiche sociali del territorio.
Al comma 2, capoverso 7, lettera c), sostituire le parole: primo intervento, come con le seguenti: primo intervento:
Al comma 2, capoverso 7, lettera c), sopprimere le parole: come le unità di strada e di servizi a bassa soglia.
Al comma 2, capoverso 7, lettera c), sopprimere le parole: come le unità di strada ed i servizi a bassa soglia.
Al comma 2, capoverso 7, lettera c), sostituire le parole: come le unità di strada e i servizi a bassa soglia con le parole: incluse le unità di strada ed i servizi a bassa soglia solo se è garantita la presenza di personale medico.
Al comma 2, capoverso 7, lettera c), sostituire le parole: come le unità di strada e i servizi a bassa soglia con le seguenti: incluse le unità di strada e i servizi di bassa soglia in cui deve essere garantita la presenza di personale medico-dipendente dei SERT.
Al comma 2, capoverso 7, lettera c), sostituire le parole: come le unità di strada e i servizi a bassa soglia con le seguenti: incluse le unità di strada e i servizi a bassa soglia in cui deve essere garantita la presenza di personale medico.
Al comma 2, capoverso 7, lettera c), dopo la parola: telefonico aggiungere le seguenti: solo se riconosciuti e finanziati dalle regioni.
Al comma 2, capoverso 7, sostituire la lettera d) con la seguente:
Al comma 2, capoverso 7, sostituire la lettera e), con la seguente:
Al comma 2, capoverso 7, lettera g), sopprimere la parola: correlata.
Al comma 2, capoverso 7, aggiungere il seguente periodo: I progetti di cui alle lettere a) e c) del presente comma non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle I
e II di cui all'articolo 14 del testo unico sulle tossicodipendenze approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e delle sostanze non inserite nella farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso del metadone, limitatamente ai progetti ed ai servizi interamente gestiti dalle aziende Usl e purché i dosaggi somministrati e la durata del trattamento abbiano la esclusiva finalità clinico-terapeutica di avviare gli utenti a successivi programmi riabilitativi.
Al comma 2, capoverso 7, aggiungere il seguente periodo: I progetti di cui alle lettere a) e c) del presente comma non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 del testo unico sulle tossicodipendenze approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e delle sostanze non inserite nella farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso del metadone, limitatamente ai progetti ed ai servizi interamente gestiti dalle aziende Usl e purché i dosaggi somministrati e la durata del trattamento abbiano la esclusiva finalità clinico-terapeutica di avviare gli utenti a successivi programmi riabilitativi.
Al comma 2, dopo il capoverso 7, aggiungere il seguente:
Al comma 2, capoverso 8 sostituire le parole: promuove sentite le competenti commissioni parlamentari, l'elaborazione di con le seguenti: e previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore, definisce le.
Al comma 2, capoverso 8, sostituire le parole: di riduzione del danno con le seguenti: che utilizzano strumenti volti alla riduzione del danno.
Al comma 2, capoverso 8, aggiungere, in fine, le parole: , che non possono superare il 10 per cento dell'intero finanziamento.
Al comma 2, capoverso 10, primo periodo, dopo le parole: nove esperti aggiungere le seguenti: garanti delle diverse scuole di pensiero nei campi.
Al comma 2, capoverso 10, primo periodo, sostituire la parola: sanitario con la seguente: sanitario-infettivologico.
Al comma 2, capoverso 10, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I nove esperti sono nominati dal Presidente del Consiglio su designazione della conferenza Stato-Regioni.
Al comma 2 sopprimere il capoverso 11.
Al comma 4, capoverso 2, dopo le parole: Ministro per la Solidarietà sociale aggiungere le seguenti: su designazione della conferenza Stato-Regioni.
Al comma 4, capoverso 2, dopo le parole: Ministro per la Solidarietà sociale aggiungere le seguenti: di concerto con la conferenza Stato-Regioni.
(Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309).
a) al comma 6, sono soppresse le parole: «, anche con l'eventuale apporto di esperti»;
b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Presso il Ministero dell'interno è istituito un Osservatorio permanente che verifica l'andamento del fenomeno della tossicodipendenza, secondo le previsioni del comma 8. Il Ministro dell'interno, sentita la Consulta di cui all'articolo 132 del presente decreto, disciplina, con proprio decreto, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Osservatorio, in modo tale da assicurare lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 127, comma 2, del presente decreto. Il Comitato si avvale dell'Osservatorio permanente.»;
c) al comma 8, lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: «e sul rapporto tra le caratteristiche del mercato del lavoro e delle attività lavorative e l'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope»;
d) il comma 13 è sostituito dal seguente:
«13. Le campagne informative nazionali sono realizzate attraverso i mezzi di comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati, attraverso la stampa quotidiana e periodica nonché attraverso pubbliche affissioni e servizi di informazione telefonici e telematici di informazione e di consulenza e sono finanziate nella misura massima di lire 10 miliardi annue a valere sulla quota del fondo nazionale per la lotta alla droga destinata agli interventi previsti dall'articolo 127 del presente decreto. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per la solidarietà sociale da lui delegato determina, con proprio decreto, in deroga alle norme sulla pubblicità delle Amministrazione pubbliche, la distribuzione delle risorse finanziarie tra stampa quotidiana e periodica, radio e televisioni nazionali e locali nonché a favore di iniziative mirate di comunicazione da sviluppare sul territorio nazionale»;
e) il comma 14 è abrogato.
2. La quota del fondo di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni in misura pari al 75 per cento delle sue disponibilità. Alla ripartizione si provvede annualmente con decreto del Ministro per la solidarietà sociale tenuto conto, per ciascuna regione, del numero degli abitanti e della diffusione delle tossicodipendenze, sulla base dei dati raccolti dall'Osservatorio permanente istituito presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 1, comma 7.
3. Le province, i comuni ed i loro consorzi, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, gli enti di cui agli articoli 115 e 116 del presente decreto, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, possono presentare alle regioni progetti finalizzati alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze e dalla alcoldipendenza correlata ed al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti da finanziare a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna regione.
4. Le regioni, sentiti gli enti locali, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché le organizzazioni rappresentative degli enti ausiliari, delle organizzazioni del volontariato e delle cooperative sociali che operano sul territorio, in relazione a quanto previsto dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 del presente articolo, stabiliscono le modalità, i criteri ed i termini per la presentazione delle domande, nonché la procedura per la erogazione dei finanziamenti, dispongono i controlli sulla destinazione dei finanziamenti assegnati e prevedono strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi realizzati, con particolare riferimento ai progetti volti alla riduzione del danno nei quali siano utilizzati i farmaci sostitutivi. Le regioni provvedono altresì ad inviare una relazione al Ministro per la solidarietà sociale sugli interventi realizzati ai sensi del presente decreto, anche ai fini previsti dall'articolo 131.
5. Il 25 per cento delle disponibilità del fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento dei progetti finalizzati alla prevenzione ed al recupero dalle tossico dipendenze e dalla alcoldipendenza correlata promossi e coordinati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, d'intesa con i Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale. I progetti presentati ai sensi del presente comma sono finalizzati:
a) alla promozione di programmi sperimentali di prevenzione sul territorio nazionale;
b) alla realizzazione di iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e di valutazione dei dati;
c) alla elaborazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dall'Unione europea;
d) allo sviluppo di iniziative di informazione e di sensibilizzazione;
e) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza;
f) alla realizzazione di programmi di educazione alla salute;
g) al trasferimento dei dati tra amministrazioni centrali e locali.
7. Con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà, sociale, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e la Consulta degli esperti e degli operatori di cui all'articolo 132 del presente decreto, sono stabiliti i criteri generali per la valutazione ed il finanziamento dei progetti di cui al comma 3. Tali criteri devono rispettare le seguenti finalità:
a) realizzazione di progetti integrati sul territorio di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, compresi quelli volti alla riduzione del danno;
b) promozione di progetti per il reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti che prevedono la realizzazione di percorsi terapeutici calibrati sulle necessità dei lavoratori tossicodipendenti;
c) diffusione sul territorio di servizi sociali e sanitari di primo intervento, come le unità di strada, i servizi a bassa soglia ed i servizi di consulenza e di orientamento telefonico;
d) verifiche dei risultati;
e) individuazione e verifica degli indicatori atti alla rilevazione delle attività sociali e di servizio sociale;
f) trasferimento e trasmissione dei dati tra i soggetti che operano nel settore della tossicodipendenza a livello regionale;
g) realizzazione coordinata di programmi e di progetti sulle tossicodipendenze e sulla alcoldipendenza correlata, orientati alla strutturazione di sistemi territoriali di intervento a rete;
h) educazione alla salute.
9. Qualora le regioni non provvedano entro la chiusura di ciascun anno finanziario ad adottare i provvedimenti di cui al comma 4 e all'impegno contabile delle quote del fondo ad esse assegnate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
10. Per l'esame istruttorio dei progetti presentati dalle amministrazioni indicate dal comma 5 e per l'attività di supporto tecnico-scientifico al Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, una commissione presieduta da un esperto o da un dirigente generale in servizio alla Presidenza del Consiglio dei ministri designato dal Ministro per la solidarietà sociale e composta da nove esperti nei campi della prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze, nei seguenti settori: sanitario, farmaco-tossicologico, psicologico, sociale, sociologico, riabilitativo, pedagogico, giuridico e della comunicazione. All'ufficio di segreteria della commissione è preposto un funzionario della carriera direttiva dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli oneri per il funzionamento della commissione sono valutati in lire 200 milioni annue.
11. L'organizzazione ed il funzionamento del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. L'attuazione amministrativa delle decisioni del Comitato è coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari sociali attraverso un'apposita conferenza dei dirigenti generali delle amministrazioni interessate, disciplinata con il medesimo decreto».
2. La Consulta è nominata con decreto del Ministro per la solidarietà sociale tra gli esperti di comprovata professionalità e gli operatori dei servizi pubblici e del privato sociale ed è convocata periodicamente dallo stesso Ministro in seduta plenaria o in sessioni di lavoro per argomenti al fine di esaminare temi e problemi connessi alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze e contribuire alle decisioni del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.
3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a lire 400 milioni annue sono a carico del fondo di cui all'articolo 127 del presente decreto».
1. 13. Cè.
al medesimo comma 1, lettera b), capoverso 7, secondo periodo, sostituire le parole da: il Ministro dell'interno sino a: presente decreto con le seguenti: il Ministro per la solidarietà sociale.
1. 11. Caccavari.
al medesimo comma 1, lettera b), capoverso 7, secondo periodo, sostituire le parole da: il Ministro dell'interno sino a: presente decreto con le seguenti: il Ministro per la solidarietà sociale.
Al comma 2, capoverso 2, sopprimere le parole: istituito presso il Ministero dell'interno.
1. 61. La Commissione.
1. 53. Cento.
c-bis) al comma 8, lettera c), dopo le parole: «risultati conseguiti» sono aggiunte
1. 45. Carlesi, Gramazio, Porcu, Conti, Delmastro Delle Vedove, Massidda, Colombini, Cuccu, Divella, Burani Procaccini, Baiamonte, Guidi, Stagno d'Alcontres.
(Testo così modificato nel corso della seduta).
1. 14. Cè.
1. 58. Burani Procaccini.
1. 46. Cè.
1. 60. Burani Procaccini.
1. 54. Cento.
1. 15. Cè.
1. 49. Cè.
1. 47. Cè.
1. 1. Lucchese.
1. 48. Cè.
1. 16. Cè.
1. 44. Carlesi, Conti, Gramazio, Delmastro Delle Vedove, Porcu, Massidda, Colombini, Cuccu, Divella, Burani Procaccini, Baiamonte, Guidi, Stagno d'Alcontres.
1. 17. Cè.
1. 2. Lucchese.
1. 3. Lucchese.
1. 18. Cè.
1. 19. Cè.
1. 50. Cè.
1. 20. Cè.
1. 51. Cè.
1. 21. Cè.
1. 42. Carlesi, Delmastro Delle Vedove, Porcu, Gramazio, Conti, Massidda, Colombini, Cuccu, Divella, Burani Procaccini, Baiamonte, Guidi, Stagno d'Alcontres.
* 1. 4. Lucchese.
* 1. 22. Cè.
* 1. 43. Carlesi, Porcu, Conti, Gramazio, Delmastro Delle Vedove, Massidda, Colombini, Cuccu, Divella, Burani Procaccini, Baiamonte, Guidi, Stagno d'Alcontres.
1. 5. Lucchese.
1. 23. Cè.
1. 6. Lucchese.
1. 24. Cè.
1. 38. Carlesi, Gramazio, Conti, Delmastro Delle Vedove, Porcu, Massidda, Colombini, Cuccu, Divella, Burani Procaccini, Baiamonte, Guidi, Stagno d'Alcontres.
1. 56. Burani Procaccini.
b) promozione di progetti personalizzati adeguati al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti.
1. 40. Carlesi, Porcu, Gramazio, Conti, Delmastro Delle Vedove, Massidda, Colombini, Cuccu, Divella, Burani Procaccini, Baiamonte, Guidi, Stagno d'Alcontres.
(Testo così modificato nel corso della seduta).
1. 57. Burani Procaccini.
1. 7. Lucchese.
* 1. 25. Cè.
* 1. 37. Carlesi, Delmastro Delle Vedove, Porcu, Gramazio, Conti, Massidda, Colombini, Cuccu, Divella, Burani Procaccini, Baiamonte, Guidi, Stagno d'Alcontres.
1. 36. Carlesi, Porcu, Conti, Delmastro Delle Vedove, Gramazio, Massidda, Colombini, Cuccu, Divella, Burani Procaccini, Baiamonte, Guidi, Stagno d'Alcontres.
1. 27. Cè.
1. 26. Cè.
1. 8. Lucchese.
d) individuazione di indicatori per la verifica della qualità degli interventi e dei risultati relativi al recupero dei tossicodipendenti.
1. 39. Carlesi, Conti, Gramazio, Porcu, Delmastro Delle Vedove, Massidda, Colombini, Cuccu, Divella, Burani Procaccini, Baiamonte, Guidi, Stagno d'Alcontres.
e) trasferimento dei dati tra assessorati alle politiche sociali, responsabili dei centri di ascolto, responsabili degli istituti scolastici e amministrazioni centrali.
1. 59. Burani Procaccini.
1. 9. Lucchese.
* 1. 41. Carlesi.
* 1. 55. Burani Procaccini, Massidda, Colombini, Cuccu, Divella, Baiamonte, Guidi, Stagno d'Alcontres.
7-bis. I progetti di cui alle lettere a) e c) del precedente comma non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 del testo unico sulle tossicodipendenze approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e delle sostanze non inserite nella farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso del metadone, limitatamente ai progetti ed ai servizi interamente gestiti dalle aziende Usl e purché i dosaggi somministrati e la durata del trattamento abbiano l'esclusiva finalità clinico-terapeutica di avviare gli utenti a successivi programmi riabilitativi.
1. 28. Cè.
1. 52. Cè.
1. 10. Lucchese.
1. 35. Carlesi, Gramazio, Conti, Porcu, Delmastro Delle Vedove, Massidda, Colombini, Cuccu, Divella, Burani Procaccini, Baiamonte, Guidi, Stagno d'Alcontres.
1. 34. Carlesi, Conti, Gramazio, Delmastro Delle Vedove, Porcu, Massidda, Colombini, Cuccu, Divella, Burani Procaccini, Baiamonte, Guidi, Stagno d'Alcontres.
1. 33. Carlesi, Gramazio, Porcu, Delmastro Delle Vedove, Conti, Massidda, Colombini, Cuccu, Divella, Burani Procaccini, Baiamonte, Guidi, Stagno d'Alcontres.
1. 29. Cè.
1. 30. Cè.
1. 31. Cè.
1. 32. Cè.