Seduta n. 392 del 15/7/1998

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(Discussione - Doc. IV-quater, n. 30)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del seguente documento:
Relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio sull'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del deputato Mussi.
La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
Dichiaro aperta la discussione sul Doc. IV-quater, n. 30.
Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Meloni.

GIOVANNI MELONI, Relatore. Signor Presidente, la Giunta riferisce all'Assemblea in relazione all'applicabilità del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione in ordine ad una causa per risarcimento di danni promossa dall'onorevole


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Cesare Previti nei confronti dell'onorevole Fabio Mussi. L'onorevole Previti ha convenuto in giudizio davanti al tribunale di Roma l'onorevole Mussi, lamentando di essere stato ingiuriato e diffamato.
I fatti. In data 29 gennaio 1998 il periodico Milano Finanza ha pubblicato il testo di una conversazione che sarebbe intercorsa tra l'onorevole Mussi e il vicepresidente del gruppo di forza Italia alla Camera dei deputati, onorevole Calderisi. Tale conversazione, secondo quanto asserisce l'onorevole Previti, sarebbe stata volutamente «gridata» dall'onorevole Mussi in modo tale da essere udita ad oltre dieci metri di distanza; i numerosi astanti, dunque, avrebbero potuto distinguere perfettamente le parole scambiate dai due parlamentari e così il vicedirettore di MF, Franco Bechis, avrebbe appreso il contenuto della conversazione e avrebbe provveduto a renderlo noto.
Nella citazione è riportata la trascrizione di quanto pubblicato da Milano Finanza o, per lo meno, delle parti che l'attore ritiene rilevanti ai fini della causa.
Per ragioni di brevità, pur avendole riportate nella relazione scritta, ometto le battute del colloquio in cui si parla di corruzione, di P2, di appalti e di corruzione al palazzo di giustizia di Roma.

UGO BOGHETTA. Vogliamo sentirle!

GIOVANNI MELONI, Relatore. L'onorevole Previti lamenta che le dichiarazioni dell'onorevole Mussi siano totalmente false e di inaudita gravità, comunque tali da devastare agli occhi di milioni di persone l'onore, l'immagine pubblica, la serenità d'animo e la reputazione propria. Chiede pertanto al tribunale di Roma che, riconosciuta la diffamazione aggravata e l'ingiuria, venga liquidato in suo favore un risarcimento di 900 milioni di lire.
Occorre ricordare che il giorno successivo alla pubblicazione del pezzo su Milano Finanza l'onorevole Mussi provvedeva a smentire il contenuto della conversazione, nonché le modalità di essa. Smentita di uguale tenore veniva fatta anche dall'onorevole Calderisi. Le smentite di entrambi venivano diffuse dalle agenzie di stampa e pubblicate da alcuni quotidiani nazionali, nonché dallo stesso Milano Finanza, che le riportava nel numero del 30 gennaio 1998.
Sebbene sia non poco significativo che il contenuto della conversazione sia stato smentito immediatamente non solo da Mussi ma anche dal vicepresidente dello stesso gruppo politico a cui appartiene l'onorevole Previti, non è compito di questa Camera giudicare della sua autenticità, così come ad essa non spetta stabilire se le parole di Mussi siano diffamatorie e ingiuriose.
Certo, è difficile astenersi dall'osservare, solo per un minimo di rispetto della precisione giuridica, che per quanto riguarda la pretesa ingiuria la domanda giudiziale dell'onorevole Previti incorre quanto meno in uno svarione. Infatti, la fattispecie concreta del delitto di ingiuria, di cui all'articolo 594 del codice penale, si realizza quando venga offeso l'onore o il decoro di una persona presente. L'onorevole Previti non era presente nel tempo e nel luogo in cui si svolse il colloquio, per cui resta fuori causa ogni ipotesi di ingiuria.
Ma la questione, come dicevo, non costituisce materia sottoposta all'esame di questa Assemblea e, allo stesso modo, non siamo chiamati a stabilire se l'onorabilità, l'immagine pubblica, la serenità d'animo e la reputazione dell'onorevole Previti siano state compromesse agli occhi di milioni di italiani dalla conversazione attribuita a Calderisi e Mussi o da altri ben più clamorosi episodi. In questa sede non interessa neppure stabilire quanto corretto e lecito sia stato l'operato del Bechis, anche se tale problema, per altro verso, potrebbe assumere un rilievo non trascurabile.
Il quesito al quale occorre rispondere è, invece, se in un caso di tal genere possa essere applicato il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.
In proposito occorre rilevare che la fattispecie in esame costituisce un quid unicum nell'ambito delle deliberazioni


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della Camera circa l'applicabilità del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.
È a tutti noto che esistono molti precedenti in cui l'uno e l'altro ramo del Parlamento si sono pronunciati in ordine a dichiarazioni diffamatorie o presunte tali proferite da deputati nei confronti di altri deputati. Tali precedenti, però, non riguardano mai conversazioni tra deputati, men che meno carpite da terzi e nell'ambito degli edifici parlamentari.
Ciò sottolineato, al fine di rimarcare la singolarità del caso, a cui sono connesse conseguenze su cui ci si potrà soffermare più avanti, osservo: stando alla citazione dell'onorevole Previti, l'applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione non dovrebbe essere in alcun modo messa in dubbio. L'attore, infatti, afferma che le parole di Mussi costituiscono dichiarazioni: mendaci, offensive, dolose, egli dice, ma dichiarazioni. Se veramente l'onorevole Mussi avesse reso (è questo il termine usato nella citazione) delle dichiarazioni - le quali, ovviamente, non sono ogni parola che si proferisce - esse sarebbero insindacabili. Tali dichiarazioni, infatti, nient'altro sarebbero se non opinioni espresse, nell'ambito della Camera, da un parlamentare ad un altro parlamentare su questioni che in quel torno di tempo, con riferimento all'onorevole Previti, venivano discusse in Parlamento e in ogni parte del paese e che, per le ragioni che tutti sanno, hanno assunto un marcato rilievo politico. Né, d'altro canto, parrebbe sostenibile che le dichiarazioni di un parlamentare, se tali sono, ossia se riflettono opinioni su questioni politiche, perdano la loro natura per essere espresse ad un solo collega, invece che a tutta l'Assemblea, o per essere state pronunciate in un luogo piuttosto che in un altro degli edifici parlamentari, magari e proprio per ciò con un linguaggio più libero e meno curiale.
Dette queste cose ci si potrebbe fermare, avendo trovato la risposta all'interrogativo dal quale si sono prese le mosse: il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione è applicabile nel caso in esame perché a questa conclusione si deve giungere sulla base degli elementi stessi forniti dalla citazione dell'onorevole Previti.
Ma la questione ha risvolti tali che non appare opportuno limitarsi a esaminarla esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalla citazione dell'onorevole Previti. Il caso, infatti, solleva problemi molteplici che è bene non restino irrisolti, giacché si tratta di una fattispecie che potrebbe molto facilmente ripetersi.
Previti dice che le pretese parole di Mussi costituiscono dichiarazioni, ma si potrebbe ipotizzare che non lo siano affatto, che si tratti, invece, come credo, di una comunicazione privata tra due parlamentari.
Poste le cose in questi termini, si deve allora decidere se le comunicazioni intercorrenti tra due parlamentari su questioni di natura politica, per di più nella sede in cui normalmente si svolge la loro funzione, siano sindacabili, nel caso in cui tali comunicazioni siano carpite o, comunque, udite da un terzo, in ipotesi un giornalista, che le rende pubbliche.
Lo scambio di opinioni su questioni che abbiano un rilievo politico in conversazioni private può contenere considerazioni e giudizi anche crudi che, proprio per la natura non formale della comunicazione privata, non hanno bisogno di quella cautela e prudenza che ci si aspetta nelle dichiarazioni formali.
Quando tali conversazioni avvengono tra parlamentari esse sono un momento, non necessariamente il meno importante, del confronto delle opinioni che è uno degli aspetti del lavoro parlamentare.
È da ritenere, pertanto, che le conversazioni private tra parlamentari, che riguardino temi politici, a maggior ragione se svolte nella sede parlamentare, siano insindacabili.
Segnalo semplicemente l'insidiosità di un eventuale avviso contrario che costringerebbe sempre i parlamentari a guardarsi intorno per evitare che le loro conversazioni siano carpite da persone con le orecchie lunghe.
Per tutte queste ragioni, omettendo tutta una serie di altre considerazioni,


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concludo non però senza dire che il parlamentare che si senta danneggiato da una conversazione privata tra parlamentari non rimane senza alcuna tutela dal momento che sarebbe applicabile l'articolo 60 del regolamento della Camera, oltre all'articolo 58 dello stesso regolamento che prevede la nomina di un giurì d'onore.
Ebbene, per le ragioni che ho illustrato, la Giunta propone all'unanimità che le affermazioni dell'onorevole Mussi siano insindacabili a mente del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.

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