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PRESIDENTE. Passiamo all'interpellanza Comino n. 2-01132 (vedi allegato A - Interpellanze urgenti sezione 3).
GIANCARLO PAGLIARINI. I fatti sono questi: all'inizio di maggio un gruppo di cittadini che fanno parte di una associazione apolitica e apartitica denominata «la Milano che produce», che ora rappresento in qualità di portavoce, ha sollevato durante la riunione mensile dei suoi membri il problema della tutela della riservatezza dei dati esposti nelle dichiarazioni dei redditi.
PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere.
FAUSTO VIGEVANI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente, deluderò l'onorevole Pagliarini dal momento che alcune cose cui ha accennato si ritroveranno anche nella mia risposta.
PRESIDENTE. L'onorevole Pagliarini ha facoltà di replicare per l'interpellanza Comino n. 2-01132, di cui è cofirmatario.
GIANCARLO PAGLIARINI. Sottosegretario Vigevani, l'hanno mandata in trincea? Come può affermare che la dichiarazione del garante non è ancora conosciuta dal Ministero delle finanze? Ho con me il testo di tale dichiarazione, che è pubblica!
FAUSTO VIGEVANI, Sottosegretario di Stato per le finanze. È un comunicato stampa!
GIANCARLO PAGLIARINI. No, questo è il testo firmato!
L'onorevole Pagliarini, cofirmatario dell'interpellanza, ha facoltà di illustrarla.
Si tratta di questo: per la dichiarazione dei redditi, quest'anno, i padani e gli italiani dovranno usare una busta, secondo quanto previsto da un decreto del Ministero delle finanze. Un decreto, tanto per cambiare, con un titolo veramente chilometrico. Queste che leggerò sono le prime tre righe del titolo: «Approvazione con le relative istruzioni e busta, del modello unico di dichiarazione che le
persone fisiche devono presentare nell'anno 1998 ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché...»
Solo il titolo del decreto continua per altre 12 righe: 12, non scherzo! Se non ci credete, dovete solo comprare il supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 77, del 2 aprile 1998, che costa ben 30 mila lire, nel quale vi sono oltre 310 pagine di istruzioni e semplificazioni.
A pagina 311 è pubblicato il fac-simile della busta che deve essere utilizzata per la dichiarazione dei redditi. Un bel bustone con il timbrino che garantisce che è stata stampata dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.
Questa busta è larga 23 centimetri e lunga 32 e mezzo. Il contribuente inserisce nella busta la sua dichiarazione dei redditi, sigilla la busta che sul risvolto è dotata di tutta la colla necessaria per chiuderla bene in modo da mettere al sicuro da occhi indiscreti i dati della sua dichiarazione; gli dà una bella leccata, la chiude e poi consegna in banca oppure alla posta la sua dichiarazione dei redditi, sempre ben chiusa nella busta. In banca, oppure alla posta, utilizzando la fessura della finestra centrale, che non è protetta da una pellicola trasparente, gli impiegati scriveranno sulla dichiarazione il numero di protocollo e la data di presentazione. Poi il contribuente si mette in tasca la prova di aver consegnato la dichiarazione e se ne va.
Da quel momento in poi tutte le persone a cui capiterà in mano la busta chiusa potranno in teoria tirare fuori dal finestrone la dichiarazione dei redditi, guardarla, fotocopiarla oppure, se sono dei burloni, addirittura aggiungere o togliere qualcosa, perché il finestrone centrale è aperto, non ha alcuna protezione e, siccome è largo sei centimetri e mezzo ed è lungo sedici centimetri e mezzo, è un gioco da ragazzi togliere e reinserire il contenuto nella busta.
Il 31 dicembre 1996 il Parlamento aveva approvato una legge intitolata: «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali», insomma, la famosa legge sulla privacy. L'articolo 15 di quella legge sembra scritto su misura per questa busta. Il suo testo è il seguente: «I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta». È evidente che di per sé l'utilizzo della busta previsto dal Ministero delle finanze è in contrasto con questa norma.
Il garante è giunto alla nostra stessa conclusione. Infatti, ha scritto nella sua decisione dell'altro ieri che «la busta in questione non può ritenersi corrispondente ai canoni di sicurezza che l'articolo 15, comma 1, della legge n. 675 del 1996 fissa agli effetti della responsabilità civile».
Il dottor Virginio Carnevali, che è responsabile per il fisco delle consulte economiche della lega nord per l'indipendenza della Padania, e dopo di lui tanti altri, tra cui anche il collega Giulio Tremonti, hanno spedito degli indignati esposti al garante per la protezione dei dati personali.
Finalmente l'altro ieri, il 26 maggio, il garante ha risposto al ricorso del nostro Virginio Carnevali. La risposta ufficiale si conclude con la segnalazione che il garante «ritiene necessario inviare una segnalazione al Ministero delle finanze ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera c), della legge n. 675». Per la cronaca, il testo della lettera c) è del seguente tenore: «Il Garante ha il compito di segnalare le modificazioni opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti». Questo significa che, prima dell'intervento della lega nord, l'impianto previsto dal Ministero delle finanze non
era conforme alle disposizioni vigenti. Non lo era prima del nostro intervento e non lo è nemmeno oggi.
Nella sua decisione l'autorità garante per la protezione dei dati personali ha ammesso che «i rilievi concernenti la busta sono fondati». Questo il garante lo ha deciso e lo ha scritto dopo aver invitato il Ministero delle finanze a formulare per iscritto ogni considerazione ritenuta utile per le valutazioni del caso. Il 22 maggio il Ministero delle finanze ha fornito al garante le sue considerazioni sul problema.
Nella decisione del garante sul ricorso di Carnevali si può leggere che le considerazioni del Ministero delle finanze, in sintesi, sono state le seguenti: in primo luogo, la finestra serve per apporre sulla dichiarazione, anziché sulla busta, il numero di protocollo e la data di presentazione, in modo da fornire al contribuente la garanzia dell'avvenuta presentazione; in secondo luogo, la finestra serve per individuare velocemente gli elementi utili al rilascio della ricevuta al contribuente, vale a dire gli estremi anagrafici, la data di presentazione, il numero di protocollo e il tipo di modello; in terzo luogo, il Ministero delle finanze ha detto al garante che questo tipo di busta non consentirebbe di prendere conoscenza dell'intero frontespizio della dichiarazione se non tramite manovre intenzionali, il che ovviamente è vero.
Il Ministero ha anche detto al garante che questo tipo di busta non permetterebbe neanche di estrarre la dichiarazione dalla busta se non apportando evidenti lacerazioni alla busta stessa; il che non è affatto vero, come hanno dimostrato le immagini trasmesse da Striscia la notizia e addirittura dal TG1.
In definitiva, nella decisione del garante sul nostro ricorso, si può leggere che, secondo il Ministero delle finanze, le esigenze di riservatezza dei contribuenti sono soddisfatte anche in considerazione del fatto che gli intermediari bancari o postali devono rispettare specifiche regole di custodia e di sicurezza dei dati.
Ho detto io queste cose per evitare che il sottosegretario Vigevani, che è qui in aula in rappresentanza del ministro Visco, ce le ripeta. Infatti, il Ministero delle finanze ha già detto queste cose al garante e il garante stesso, tenendo conto di tutte queste considerazioni e di altre ancora, ha svolto la sua istruttoria ed ha deciso che i nostri rilievi concernenti la busta sono fondati.
Quindi, senatore Vigevani, queste cose non ce le ripeta - se per caso ne aveva l'intenzione - perché non hanno spessore. Infatti il garante ha concluso che «l'esigenza di apporre un numero di protocollo e la data di presentazione poteva essere soddisfatta con soluzioni diverse e già in uso corrente» e che «l'inadeguata soluzione tecnica prescelta permette all'impiegato che riceve la dichiarazione di prendere facilmente visione dell'intero frontespizio e questa possibilità è offerta anche ad ogni altro addetto che presti servizio presso i soggetti legittimati a trasmettere le dichiarazioni dei redditi all'amministrazione finanziaria, in particolare banche e uffici postali, o presso eventuali organismi esterni che dovranno elaborare i dati che dovranno inviare poi al Ministero delle finanze».
Il punto veramente importante è che il garante ha anche scritto che «il riconoscimento della fondatezza del reclamo renderebbe necessaria, a rigore, l'immediata sostituzione della busta con un modello più idoneo». Senatore Vigevani, non ci sono santi: questo significa che, da un punto di vista tecnico, e giuridico, questa busta deve essere sostituita. Altrimenti la privacy dei contribuenti non è tutelata.
Tuttavia il garante ha deciso di non inibire l'utilizzo della busta perché «ciò renderebbe inevitabile un differimento legislativo dei termini della dichiarazione». E il garante non può scrivere e approvare decreti-legge e spostare la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, quindi non poteva che dire questo. Contemporaneamente egli ha anche segnalato al Ministero delle finanze la necessità di regolamentare diversamente la procedura
a partire dalla dichiarazione dei redditi da presentare nel 1999. Dunque la procedura di quest'anno è illegale e non tutela i contribuenti.
La decisione del garante è sconcertante perché le possibilità sono solo due: o la busta tutela la privacy e dunque la si usa, o non la tutela e allora la si cambia. Questo punto è stato colto chiaramente dalla stampa. Ecco alcuni titoli dei giornali di ieri mattina. Il Sole 24 ore: «Unico 98 infrange la privacy ma il Garante non interviene»; La Stampa: «Fisco, Rodotà boccia l'Unico. Chiunque può violare la segretezza delle buste»; Il Giorno: «La busta che contiene il nuovo modello fiscale ha una finestra anti-privacy. Rodotà boccia le trasparenze di Unico»; Corriere della Sera: «Tasse, Rodotà boccia Unico. La finestra della busta non tutela la riservatezza dei dati»; la Repubblica: «Il Garante della privacy boccia il modello Unico. Dure critiche del Garante alla denuncia dei redditi: la busta è da rifare»; la Padania, dulcis in fundo: «Il nuovo 740 è proprio fuori legge».
Ieri il ministro «Fisco» ha dichiarato all'ANSA che «la busta modello unico non comporta problemi seri per la privacy, perché se ci fossero stati problemi seri Rodotà ci avrebbe fatto cambiare la busta». Non è vero; i problemi seri ci sono, eccome. Il fatto è che il garante Rodotà ha ammesso che la busta con il finestrone non protetto permette addirittura di estrarre la dichiarazione «con relativa facilità».
Dunque i problemi ci sono, e sono sicuramente molto seri, perché è dimostrato che con questa busta la riservatezza dei dati dei contribuenti non è tutelata. Il garante Rodotà non ha chiesto al ministro delle finanze di cambiare la busta solo perché, come abbiamo visto, si è in presenza di «una situazione eccezionale creata dall'imminente scadenza del 1o giugno».
Ebbene, noi siamo convinti che la riservatezza dei dati dei cittadini sia un valore meritevole di tutela. Senatore Vigevani, lo dica al ministro Visco: il garante non ha chiesto di cambiare la busta solo perché si è in presenza di «una situazione eccezionale creata dall'imminente scadenza del 1o giugno». Ebbene, è sufficiente spostare la scadenza del 1o giugno per i tempi tecnici necessari per, in primo luogo, la modifica del decreto di approvazione del modello di busta, in secondo luogo per la sua ristampa ed in terzo luogo per la sua distribuzione.
Per questi motivi, esposti nella nostra interpellanza urgente ed ora supportati anche dalla decisione scritta del garante per la protezione dei casi personali, chiediamo al Governo di spostare la scadenza del 1o giugno, di modificare il decreto di approvazione del modello di busta, di ristampare buste normali, con la finestra più piccola, e di distribuirle.
Con questo documento, gli interpellanti, premesso che molti cittadini avrebbero presentato ricorso all'autorità garante per la protezione dei dati personali avverso l'utilizzo obbligatorio di una particolare busta per la presentazione delle dichiarazioni, caratterizzata da un'ampia finestra che risulta non idonea a garantire la riservatezza dei dati, hanno chiesto di conoscere quali provvedimenti l'amministrazione finanziaria intenda adottare al fine di evitare una evidente violazione dell'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che richiede l'utilizzo di procedure atte a garantire la massima sicurezza e riservatezza ed a non consentire l'accesso a persone non autorizzate.
Al riguardo, il dipartimento delle entrate ha rappresentato che la busta da utilizzare per la presentazione delle dichiarazioni alle banche e agli uffici postali deve essere predisposta secondo le indicazioni contenute nel decreto del ministro delle finanze 30 marzo 1998, il quale
precisa in particolare le dimensioni della busta e la posizione della finestra posta su una faccia della stessa. La previsione e la predisposizione di tale finestra è risultata necessaria per consentire all'impiegato della banca o dell'ufficio postale, addetto al ricevimento delle dichiarazioni inserite nelle apposite buste che devono essere presentate chiuse dal contribuente, di apporre il numero di protocollo e la data di presentazione direttamente sulla dichiarazione e non sulla busta, di individuare velocemente gli elementi utili al rilascio della ricevuta al contribuente (estremi anagrafici, data di presentazione della dichiarazione, numero di protocollo, tipo di modello). Risulta, allora, che la predisposizione di un'apposita finestra sulla busta contenente la dichiarazione del contribuente può offrire quest'anno il vantaggio di favorire una modalità di protocollazione atta a garantire il contribuente in ordine ad un'assoluta certezza dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.
Deve invero considerarsi il fatto che la dichiarazione non viene presentata dal contribuente direttamente all'amministrazione finanziaria, bensì alla stessa per il tramite di appositi intermediari (banche o uffici postali). Se, dunque, la busta fosse stata completamente chiusa, ovvero se la finestra sulla busta fosse stata protetta con un velo inamovibile benché trasparente, a tutta evidenza l'impiegato della banca o dell'ufficio postale non avrebbe potuto, al momento della presentazione della dichiarazione, procedere alle operazioni di protocollazione e di rilascio della ricevuta al contribuente, a meno che non avesse aperto o lacerato appositamente la busta in questione, così tuttavia escludendosi davvero una garanzia del contribuente in ordine alla successiva tutela della riservatezza dei dati personali.
In aggiunta a queste precisazioni, il dipartimento delle entrate ha ulteriormente osservato che le buste in argomento, se ovviamente impiegate dai contribuenti in modo corretto e conforme alle apposite istruzioni, non consentono la visione dell'intero frontespizio della dichiarazione, ma soltanto dello spazio riservato, all'interno della dichiarazione medesima, ai dati del dichiarante necessari, per quanto detto, anche per consentire l'immediato rilascio delle ricevute di presentazione, a meno che non vengano poste in essere manovre intenzionali - l'estrazione della dichiarazione o di qualunque delle sue parti - e a meno che non si operino evidenti e permanenti lacerazioni della busta.
Il dipartimento delle entrate ha inoltre osservato che, per precauzione, le sezioni delle dichiarazioni destinate alle scelte di destinazione del 4 e dell'8 per mille dell'IRPEF - cioè ai dati sensibili - sono state collocate nella parte inferiore del modello unico e non in quella superiore, come invece era previsto nel modello 740 del 1997. E ciò proprio per escludere che l'indubbia utilità della finestra predetta potesse tuttavia essere superata dall'eventualità di un'indebita ed illegittima acquisizione di dati sensibili da parte di soggetti non abilitati. Occorre invero sottolineare a questo particolare riguardo che, una volta effettuata la consegna delle buste contenenti le dichiarazioni, il rispetto assoluto delle norme in materia di custodia e di sicurezza dei dati personali, specie quelli sensibili, è naturalmente ed inevitabilmente demandato alla banca o all'ufficio postale e, per esse, ai rispettivi dipendenti, che devono osservare tutti gli adempimenti prescritti a salvaguardia e tutela della riservatezza in ordine ai dati personali.
Questo specifico profilo della questione ha formato oggetto di valutazione ed iniziative da parte dell'amministrazione finanziaria, risoltesi nell'adozione di un'apposita disciplina legislativa, introdotta con il recente decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135, la quale ha stabilito (articolo 1, comma 1, con il quale è stato inserito l'articolo 12-bis al decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973), a regime, che i sostituti d'imposta ed i soggetti comunque incaricati di trasmettere le dichiarazioni all'amministrazione finanziaria (banche ed uffici postali innanzitutto) possono trattare i dati connessi
alle dichiarazioni per le sole finalità di prestazione del servizio a loro commesso e per il tempo a ciò necessario, nel rispetto delle prescrizioni di dettaglio che saranno dettate con le convenzioni (ex articolo 12, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 citato) che tali soggetti stipuleranno con l'amministrazione finanziaria; per le dichiarazioni presentate per il solo 1998, che l'informativa di cui all'articolo 10 della legge n. 675 del 1996 si intende resa attraverso i modelli di dichiarazione ed il consenso al trattamento dei dati sensibili si reputa validamente espresso dai contribuenti con la sottoscrizione delle dichiarazioni stesse.
Gli schemi delle convenzioni innanzi dette sono, inoltre, stati sottoposti all'esame del garante per la protezione dei dati personali, il quale ha in corso l'esame dei loro contenuti, onde resti assodata la conformità delle regole di trattamento dei dati sensibili dei contribuenti ai principi della legge n. 675 del 1996 sin dal momento in cui i contribuenti consegnano le dichiarazioni ai soggetti abilitati alla loro raccolta, per il successivo inoltro all'amministrazione finanziaria.
Tutto ciò premesso, si è appreso solo a mezzo di un comunicato stampa del 26 maggio 1998 - e cioè nell'imminenza dell'inizio del termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi: 1 giugno 1998 -, che il garante per la protezione dei dati personali ha ritenuto inadeguata la scelta rappresentata dal ministro delle finanze, sia pure senza bloccare la procedura di presentazione delle dichiarazioni per il 1998.
L'amministrazione finanziaria, comunque, assicura che sarà delimitato il numero degli addetti aventi legittimo accesso ai dati come richiesto dal garante e che, con la stipula delle prossime convenzioni, le cautele richieste saranno osservate. Si procederà altresì, sulla scorta delle indicazioni desumibili dalla citata pronuncia del garante, non ancora conosciuta nei suoi termini puntuali, a disporre ogni ulteriore e necessaria cautela per le dichiarazioni dei redditi da acquisire in futuro.
È possibile che io disponga di un qualcosa che il Ministero non ha?
Vede, io non sono mica un mago; però, prima, in fase di illustrazione dell'interpellanza, le ho detto esattamente le cose che le hanno scritto nel documento che ha letto. L'hanno quindi mandata al macello!
Il problema vero è che il Ministero ha trasmesso al garante i dati che gli sono pervenuti e gli ha chiesto di esprimere su di essi le proprie considerazioni. Sottosegretario Vigevani, le pagine che lei ha letto coincidono esattamente con le cose che il Ministero delle finanze ha detto al garante e che quest'ultimo ha incluso nella propria decisione. Non solo, ma su di esse il garante ha svolto la propria istruttoria, smontandole tutte! Io, quindi, non devo smontare quelle considerazioni, perché lo ha già fatto il garante in un documento che è pubblico!
Le dico che è confermato - ed ormai appurato a tutti i livelli - che la busta per le dichiarazioni dei redditi non tutela la privacy!
Il garante non può fare i decreti e quindi afferma che la busta andrebbe cambiata; ma ciò renderebbe inevitabile il differimento legislativo dei termini della dichiarazione. Il garante non può prevedere
questo differimento, perché egli non può mica fare un decreto! Il Governo però può farlo e, a mio avviso, lo deve fare.
Nella sostanza, resta ferma la data di versamento, ma quella di presentazione della dichiarazione vi chiedo di farla slittare, perché non si tutela la privacy dei cittadini. Questo me lo conferma lei, perché le cose che ha detto - lo ripeto - sono contenute nella decisione del garante, il quale le ha smontate una per una.
Posso solo dirvi che sono a conoscenza anche del fatto che vi sono gruppi di cittadini, di contribuenti, cioè di rappresentanti della società civile, che stanno predisponendo la presentazione, alla magistratura competente, di numerosi ricorsi, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, finalizzati ad ottenere il divieto di utilizzare questa busta del ministero, che è illegale, che è in contrasto con la legge.
Secondo me, è meglio che il Governo eviti queste brutte figure e queste perdite di tempo. È meglio che si dimostri anche rispettoso dei cittadini, della società civile. Qui non si tratta della lega nord per l'indipendenza della Padania, di PDS, di AN, e così via; si tratta di rapporti tra Governo e società civile. Il ministero ha fatto un errore, succede, tutti sbagliano. Dite che avete sbagliato. Non lo avete detto e ha dovuto dirlo il garante. Chiedete scusa, lasciate ferma la data per il versamento dei soldi, del cash e spostate la data della dichiarazione con un decreto; poiché il garante non può emanare un decreto, altrimenti lo avrebbe fatto, lo faccia il Governo, così si evitano perdite di tempo, figuracce, eccetera, dal momento che - lo ripeto - i cittadini stanno presentando esposti alla magistratura per impedire l'utilizzo di questa busta. È meglio che il Governo eviti di fare questa ulteriore brutta figura e responsabilmente cambi una busta che non tutela affatto la riservatezza dei dati del contribuente, come è ormai assodato al mille per mille, tant'è vero - lo ricordo - che il garante ha detto che l'anno venturo la si deve modificare (quest'anno non è possibile perché ormai il 1 giugno è vicino). Il Governo è responsabile, quindi sposti la data del 1 giugno, così viviamo tutti in una società più civile e quelli che dicono che qui vi è un regime, magari hanno ragione, però non possono accampare anche questo pretesto. Altrimenti questo sarebbe un fatto di regime: il Governo fa una cosa illegale, illegittima, che contrasta con una legge, lo sa ma si limita a dire che si cambierà l'anno venturo? No, il Governo cambi quest'anno, perché questa busta è in clamoroso contrasto con la legge n. 675 del 31 dicembre 1996. Va bene che siamo in un paese dove l'assegno bancario scoperto non è più un delitto, ma voi del Governo date il buon esempio, non fate anche voi cose illegali e contro la legge. Fatelo almeno in parte, perché opprimere come opprimete la Padania è senz'altro contro l'etica e contro la legge dell'uomo, se non contro la legge che voi scrivete.