Allegato A
Seduta 350 del 30/4/1998


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PROGETTO DI LEGGE COSTITUZIONALE: REVISIONE DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE (3931)


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(A.C. 3931 - sezione 1)

Art. 61.

La legge regionale disciplina le forme e i modi delle intese con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
La legge regionale disciplina le forme e i modi degli accordi della Regione, nelle materie di sua competenza, con Stati o con enti territoriali interni ad un altro Stato, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge approvata dalle due Camere. Tale legge disciplina le modalità con cui il Governo esprime il proprio preventivo assenso, anche in forma tacita, e determina i casi di recesso dagli accordi che il Governo può richiedere alla Regione con atto motivato.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 61 DEL TESTO COSTITUZIONALE

ART. 61

Sopprimerlo.
*61. 49.
Martino, Savelli, Masi, Acierno, Aleffi, Amato, Baiamonte, Becchetti, Bicocchi, Biondi, Burani Procaccini, Cola, Collavini, Colletti, Conte, Di Comite, Divella, Errigo, Fei, Filocamo, Fiori, Fragalà, Fratta Pasini, Frau, Giannattasio, Gramazio, Landi, Lavagnini, Leone, Maiolo, Marinacci, Martino, Marzano, Masiero, Matacena, Matranga, Melograni, Nan, Niccolini, Palmizio, Palumbo, Parenti, Piva, Pozza Tasca, Rivelli, Rivolta, Rossetto, Savarese, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Serra, Stagno d'Alcontres, Taborelli, Taradash, Tarditi, Viale.

Sopprimerlo.
* 61. 1.
Valducci, Tortoli, Bertucci, Saraca, Paroli, Scaltritti, Leone, Conte, Collavini, Errigo, Tarditi, Aleffi, Viale, de Ghislanzoni Cardoli, Taborelli, Fratta Pasini, Stradella, Mammola, Armosino, Rosso, Gastaldi, Lorusso, Masiero, Baiamonte, Danese.

Sopprimerlo.
* 61. 2.
Malavenda.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 61. Ogni ente territoriale previsto dalla Costituzione sostiene le spese relative ai propri compiti in modo autonomo, salvo diversa disposizione della Costituzione.
61. 3 (S. 62. 22).
Giancarlo Giorgetti.


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Sostituirlo con il seguente:
Art. 61. Le Regioni, nelle materie di propria competenza, possono concludere accordi con altri Stati o con enti territoriali di altri Stati. A tal fine la Regione chiede l'assenso del Governo. Se dopo due mesi dalla richiesta del presidente della Regione il Governo non si è pronunciato, l'assenso si considera dato.
La Regione recede dagli accordi stipulati in base al primo comma nel caso in cui il Governo lo richieda e il Senato della Repubblica abbia espresso parere favorevole. Nel caso in cui la Regione non provveda, il Governo procede al recesso.
Le Regioni possono stipulare accordi con lo Stato o con altre Regioni a fini di cooperazione.
Le stesse disposizioni si applicano ai fini dell'attuazione del diritto comunitario.
61. 27. (C. 62. 33)
D'Amico, Manca, Rivera, Mangiacavallo, Negri, Orlando, Testa.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 61. Le Regioni possono con legge stabilire intese tra di loro per il più efficiente ed efficace esercizio delle proprie competenze e per l'istituzione di organismi comuni che, senza aggravi di bilancio, aumentino il rendimento dell'azione amministrativa e dei servizi prestati alle rispettive comunità.
Le Regioni nelle materie di propria competenza possono con legge approvare accordi con Stati esteri o loro articolazioni territoriali, e con soggetti internazionali. Tale legge è sottoposta ad assenso del Governo della Repubblica che può negarlo entro trenta giorni dalla comunicazione della legge medesima con deliberazione del Consiglio dei ministri. L'assenso può essere successivamente revocato per gravi ragioni di interesse nazionale o su invito dell'Unione europea.
61. 39. (C. 62. 24)
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, De Benetti, Galletti, Gardiol, Leccese, Mattioli, Procacci, Scalia.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 61. Le Regioni, nelle materie di spettanza della potestà legislativa, stipulano accordi tra loro e istituiscono organismi comuni. L'accordo è stipulato dal presidente della Regione previa autorizzazione dell'Assemblea regionale. La legge regionale disciplina le relative procedure.
Le Regioni, nelle materie di spettanza della potestà legislativa, possono concludere accordi con altri Stati o con enti territoriali di altri Stati previo assenso del Governo della Repubblica e secondo i princìpi del diritto internazionale.
Con legge approvata dalle due Camere si prevedono procedure che implicano forme di assenso tacito da parte del Governo e casi di recesso obbligatorio da richiedere alla Regione con atto motivato. Con la stessa legge si disciplinano le ipotesi in cui lo Stato risulti internazionalmente responsabile a causa dell'operato delle Regioni.
61. 5 (S. 62. 32).
Taradash.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 61. La legge regionale disciplina le forme e i modi:
a) delle intese con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie competenze, anche con la previsione di organismi comuni;
b) degli accordi della Regione nelle materie di propria competenza con altri Stati e con enti territoriali appartenenti ad altri Stati, previo assenso del Governo, secondo norme di procedura adottate con legge bicamerale, che preveda anche forme di assenso tacito da parte del Governo e casi di recesso obbligatorio da richiedere alle Regioni con atto motivato.
*61. 7 (S. 62. 12).
Cento, Gardiol, Dalla Chiesa, Galletti.


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Sostituirlo con il seguente:
Art. 61. La legge regionale disciplina le forme e i modi:
a) delle intese con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie competenze, anche con la previsione di organismi comuni;
b) degli accordi della Regione nelle materie di propria competenza con altri Stati e con enti territoriali appartenenti ad altri Stati, previo assenso del Governo, secondo norme di procedura adottate con legge bicamerale, che preveda anche forme di assenso tacito da parte del Governo e casi di recesso obbligatorio da richiedere alle Regioni con atto motivato.
*61. 4 (S. 62. 12).
Malavenda.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 61. La legge regionale disciplina le forme e i modi:
a) delle intese con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie competenze, anche con la previsione di organismi comuni;
b) degli accordi della Regione nelle materie di propria competenza con altri Stati e con enti territoriali appartenenti ad altri Stati, previo assenso del Governo, secondo norme di procedura adottate con legge bicamerale, che preveda anche forme di assenso tacito da parte del Governo e casi di recesso obbligatorio da richiedere alle Regioni con atto motivato.
* 61. 6 (S. 62. 12).
Nardini.

Sopprimere il primo comma.
61. 8.
Malavenda.

Al primo comma, sostituire la parola: regionale con la seguente: provinciale.
61. 42.
Pivetti.

Al primo comma, sostituire la parola: disciplina con la seguente: tratta.
61. 10 (C. 62. 36).
Bampo, Cavaliere.

Al primo comma, sostituire la parola: disciplina con la seguente: definisce.
61. 11 (C. 62. 38).
Bampo, Cavaliere.

Al primo comma, dopo la parola: intese aggiungere le seguenti: della Regione.
61. 37.
Boato.

Al primo comma, sostituire la parola: Regioni con la seguente: Province.
61. 43.
Pivetti.

Al primo comma, sopprimere le parole: anche con individuazione di organi comuni.
*61. 12.
Malavenda.

Al primo comma, sopprimere le parole: anche con individuazione di organi comuni.
*61. 32.
Crucianelli, Bielli, Vignali, Sciacca, Bolognesi, Nappi, Altea, Guerra.

Al primo comma, sostituire le parole: anche con individuazione di organi comuni con le seguenti: e per un maggiore raccordo delle interconnessioni territoriali.
61. 9.
Mario Pepe.


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Al primo comma, sostituire la parola: individuazione con la seguente: costituzione.
61. 30.
Soda, Cappella, Buglio, Solaroli, Sabattini, Di Bisceglie, Settimi, Aloisio, Cesetti, Olivieri, Chiamparino.

Sopprimere il secondo comma.
* 61. 13.
Malavenda.

Sopprimere il secondo comma.
* 61. 14.
Benedetti Valentini.

Sostituire il secondo comma con il seguente:
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati o con enti territoriali interni ad altro Stato. Con legge approvata dalle due Camere sono disciplinate le modalità con cui il governo esprime, anche in forma tacita, il proprio preventivo assenso e sono determinati i casi di recesso dagli accordi che il Governo può richiedere alla Regione con atto motivato.
61. 38.
Boato.

Al secondo comma, sopprimere il primo periodo.
61. 15.
Malavenda.

Al secondo comma, primo periodo, sostituire le parole da: La legge regionale fino a: sua competenza, con le seguenti: Nelle materie di competenza regionale, le leggi regionali disciplinano le modalità degli accordi delle Regioni, anche in forma consorziata, con organismi sovranazionali.
61. 31.
Salvati, Biasco, Mancina, Targetti, D'Amico, Ranieri.

Al secondo comma, primo periodo, sostituire la parola: regionale con la seguente: provinciale.
61. 44.
Pivetti.

Al secondo comma, sostituire, ovunque ricorra, la parola: Regione con la seguente: Provincia.
61. 45.
Pivetti.

Al secondo comma, primo periodo, sostituire la parola: competenza con la seguente: pertinenza.
61. 16.
Ciapusci, Bianchi Clerici.

Al secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: nel rispetto fino alla fine del comma.
*61. 27.
Acierno.

Al secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: nel rispetto fino alla fine del comma.
*61. 17.
Caveri, Brugger, Widmann, Zeller, Detomas.

Al secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: nel rispetto fino alla fine del comma.
*61. 35.
Di Bisceglie, Prestamburgo, Ruffino.


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Al secondo comma, primo periodo, sostituire le parole:
legge approvata dalle due Camere con le seguenti: legge che necessita dell'assenso della Camera delle autonomie territoriali.
61. 33.
Bressa, Cerulli Irelli, Pistelli, Servodio, Ruggeri, Saonara, Scantamburlo, Repetto, Monaco, Armando Veneto, Frigato, Castellani, Risari, Valetto Bitelli, Fioroni, Ferrari, Giovanni Bianchi, Polenta.

Al secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: legge approvata dalle due Camere con le seguenti: legge che necessità dell'assenso della Conferenza delle autonomie territoriali.
61. 34.
Bressa, Cerulli Irelli, Pistelli.

Al secondo comma, primo periodo, sopprimere la parola: due.
61. 46.
Pivetti.

Al secondo comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e secondo i princìpi del diritto internazionale.
61. 18.
Taradash.

Al secondo comma, sopprimere il secondo periodo.
* 61. 19.
Malavenda.

Al secondo comma, sopprimere il secondo periodo.
* 61. 20.
Fontan.

Al secondo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: il proprio preventivo assenso.
61. 21.
Fontan, Maroni, Fontanini.

Al secondo comma, secondo periodo, sostituire le parole: proprio preventivo con le seguenti: proprio necessario preventivo.
61. 22.
Parrelli.

Al secondo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: anche in forma tacita.
*61. 23.
Diliberto, De Murtas, Bertinotti.

Al secondo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: anche in forma tacita.
*61. 41.
Malavenda.

Al secondo comma, secondo periodo, dopo la parola: recesso aggiungere la seguente: obbligatorio.
61. 24.
Taradash.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Con legge approvata dalle due Camere si disciplinano le ipotesi in cui lo Stato risulti internazionalmente responsabile a causa dell'operato delle Regioni.
61. 25.
Taradash.


Pag. 22

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Le Regioni, nelle materie di competenza, partecipano alla formazione degli accordi internazionali e provvedono alla loro attuazione ed esecuzione, nel rispetto delle norme di procedure stabilite da legge approvata dalle due Camere.
*61. 26.
Zeller, Brugger, Widmann, Luciano Caveri, Detomas.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
La Regione, nelle materie di sua competenza, provvede alla attuazione ed alla esecuzione degli accordi internazionali, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge approvata dalle due Camere che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo dello Stato in caso di inadempienza
61. 26 (Nuova formulazione).
Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas Di Bisceglie.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Le Regioni, nelle materie di competenza, partecipano alla formazione degli accordi internazionali e provvedono alla loro attuazione ed esecuzione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge approvata dalle due Camere.
*61. 36.
Di Bisceglie, Prestamburgo, Ruffino.

Dopo l'articolo 61 aggiungere il seguente:
Art. 61-bis. - I Comuni godono di autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa nell'ambito dei principi stabiliti dallo Statuto della Regione.
Lo Statuto della Regione garantisce il potere dei Comuni di regolare, sotto la propria responsabilità e nei limiti della legge, tutti gli affari della comunità locale.
61. 01. (C. 62. 01).
D'Amico, Manca, Rivera, Mangiacavallo, Negri, Orlando, Testa, Sbarbati, La Malfa.