Allegato A
Seduta 336 del 31/3/1998


Pag. 15

(Sezione 3 - Incidente di Cavalese)

C) Interpellanze e interrogazioni:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri della difesa, di grazia e giustizia e dell'interno, per sapere - premesso che:
alle ore 15 circa di martedì 3 febbraio 1998 un aereo militare, volando a bassissima quota e ad altissima velocità, ha tranciato i cavi della funivia del Cermis a Cavalese in provincia di Trento, provocando l'immediata caduta al suolo di una cabina e la morte di 20 persone, essendo rimasta l'altra cabina sospesa nel vuoto;
secondo fonti della base Usaf di Aviano (Pordenone), dopo l'inverosimile manovra che ha provocato la strage, l'aereo, con quattro militari a bordo, è atterrato nella base militare di Aviano;
secondo le stesse fonti, l'aereo militare sarebbe un EA-6B dei marines statunitensi, dislocato ad Aviano nell'ambito delle missioni in Bosnia per conto della Nato;
sulla base delle prime testimonianze, l'aereo è entrato nella valle di Fiemme a bassissima quota ed è stato visto abbassarsi ulteriormente, impennandosi poi improvvisamente quasi sopra una casa, provocando un «bang» tremendo -:
di quali informazioni disponga il Governo sulla strage provocata dall'aereo militare proveniente dalla base di Aviano;
quali immediate iniziative intenda assumere il Governo - oltre al doveroso intervento della procura della Repubblica di Trento per individuare e perseguire i responsabili - perché siano accertate anche sul piano militare e amministrativo le responsabilità per la strage verificatasi;
quali immediati provvedimenti intenda assumere il Governo per impedire che possano proseguire simili irresponsabili


Pag. 16

esercitazioni militari, che ripetutamente mettono in pericolo la popolazione, fino all'esito mortale del 3 febbraio 1998.
(2-00888) «Boato, Paissan».
(9 febbraio 1998).

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della difesa, per sapere:
quali siano gli elementi di valutazione sulla tragedia provocata da un aereo militare USA che, colpendo nel pomeriggio del 3 febbraio la funivia di Cermis a Cavalese, ha provocato la perdita di 20 vite umane;
se le autorità militari italiane siano state informate del volo specifico di addestramento e se vengano informate di questo genere di esercitazioni a bassa quota, che interessano pericolosamente centri abitati e località turistiche;
la ragione per la quale non siano stati adottati provvedimenti conseguenti dal momento che, in precedenza, erano stati da più parti segnalati disagi e timori da parte delle popolazioni, rappresentati nelle sedi istituzionali attraverso le autorità locali;
quali vie si intendano seguire per l'accertamento rapido della verità e di ogni responsabilità relativa alla tragedia che colpisce la comunità italiana e internazionale per la drammaticità dell'evento, essendo evidente la dinamica dell'incidente.
(2-00889) «Tassone, Volontè, Marinacci».
(9 febbraio 1998).

I sottoscritti chiedono d'interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro della difesa, per sapere - premesso che:
un velivolo da guerra elettronica del Us Marines Corps Grumman EA-6B Prowler, in esercitazione a volo radente nei cieli del Trentino, ha tranciato nel pomeriggio del 3 febbraio 1998 la funivia del Cermis, uccidendo venti persone;
già da tempo gli amministratori locali denunciavano il ripetersi di pericolosi giochi di guerra in prossimità di impianti sciistici che avevano più volte rasentato la tragedia;
in particolare, nei primi giorni del maggio 1996 un aereo militare in volo a bassa quota tranciò i cavi dell'alta tensione a Vallarsa, sempre in provincia di Trento; a seguito di tale incidente il consiglio provinciale di Trento adottò un ordine del giorno col quale si invitava il Governo a vietare il sorvolo delle zone abitate;
una lettera in tal senso venne inviata dal presidente della stessa provincia al Ministro della difesa, onorevole Andreatta, il quale rispose con generiche assicurazioni;
il Prowler avrebbe intenzionalmente cercato di passare al di sotto del cavo della funivia, cosa gravissima perché denoterebbe un totale disprezzo per la vita delle centinaia di persone che a quell'ora affollavano l'impianto del Cermis;
l'incidente fa venire alla mente le mai ufficialmente smentite indiscrezioni apparse più volte sulla stampa nazionale relativamente alla pratica da parte di velivoli delle forze armate statunitensi di base in Italia di compiere missioni sul territorio nazionale senza piani di volo o in difformità dei piani di volo comunicati e senza tener conto delle indicazioni del controllo del traffico aereo civile e militare nazionale;
un analogo incidente avvenuto negli anni settanta nelle vicinanze di Palermo, che coinvolse per ironia della sorte lo stesso tipo di velivolo, conferma tale pericolosissima abitudine; il velivolo precipitato allora era infatti del tutto sconosciuto al nostro controllo del traffico aereo;
la strage richiama l'urgenza di una rinegoziazione dello status delle basi e delle truppe straniere in Italia. In particolare


Pag. 17

la base di Aviano, ceduta per accordo segreto nel 1955, attualmente in via di potenziamento in previsione di un ulteriore ampliamento delle sue missioni e responsabilità, sfugge quasi totalmente alle autorità italiane ed in particolare al controllo parlamentare;
le stesse disposizioni Nato in merito alla non perseguibilità dei militari stranieri da parte della magistratura italiana appaiono anacronistiche ed andrebbero rinegoziate dal Governo italiano con le autorità degli altri paesi dell'alleanza -:
se il piano di volo del velivolo EA-6B Prowler del Us Marines Corps decollato da Aviano sia stato comunicato alle autorità civili e militari italiane responsabili del controllo del traffico aereo;
se il Governo italiano intenda richiedere alle autorità degli Stati Uniti d'America di non avvalersi delle clausole sulla non perseguibilità dei militari Usa in Italia, consentendo alla magistratura italiana di indagare sui responsabili della strage;
per quale, motivo il Ministro della difesa non abbia adottato alcun provvedimento che vietasse il sorvolo a bassa quota delle zone abitate, nonostante gli allarmi provenienti dagli amministratori locali a seguito di incidenti specifici provocati da aerei militari in volo a bassa quota, identici nella dinamica a quello avvenuto in Val di Fiemme;
se non ritenga di dover protestare formalmente con le autorità degli Stati Uniti d'America per l'irresponsabile comportamento dei suoi piloti nella tragedia del Cermis;
se non ritenga di dover porre fine alla cessione di basi a forze armate straniere con atti in forma semplificata, consentendo finalmente al Parlamento di esercitare le proprie prerogative costituzionali di fatto sospese in questi decenni in merito a basi e truppe militari straniere sul nostro territorio;
se non ritenga di doversi costituire, anche davanti alle autorità giudiziarie statunitensi, come parte civile.
(2-00890) «Nardini, Marco Rizzo, Michelangeli».
(9 febbraio 1998).

MUSSI, FOLENA, RUFFINO, OLIVIERI, SABATTINI, SCHMID, DI BISCEGLIE e RANIERI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa, dell'interno e degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
il 3 febbraio 1997 la comunità trentina è stata colpita da una tragedia che vede di nuovo interessata la funivia del Cermis a Cavalese, in Val di Fiemme; la grave sciagura ha provocato numerose vittime;
l'incidente è stato causato da un aereo militare degli Stati Uniti che proveniva dalla base Nato di Aviano, in provincia di Pordenone; il velivolo, modello EA-6B con a bordo quattro persone in missione d'addestramento qualificata, volava a volo radente sulla Val di Fiemme ed all'altezza dell'abitato di Cavalese ha tranciato il cavo portante della funivia del Cermis con conseguente caduta della cabina nel fondovalle;
la quota del cavo portante in quel punto non era superiore a circa duecento metri dal suolo;
nel giugno 1997 era già stata presentata l'interrogazione n. 5-11163, dell'onorevole Olivieri al Ministro della difesa, nella quale si evidenziava la necessità di intervenire urgentemente affinché i voli di aerei militari, che tra l'altro creano gravi disturbi acustici, non mettessero a rischio la vita degli abitanti delle vallate trentine -:
quale sia il motivo per cui il velivolo sorvolava a così bassa quota la Val di Fiemme;
chi abbia autorizzato il piano di volo e con quali scopi e motivazioni;


Pag. 18


se non ritengano che la tragedia sia conseguente a gravi negligenze e chi siano i responsabili di tali gravi comportamenti;
quali iniziative intendano sviluppare e quali provvedimenti intendano adottare a favore delle vittime della tragedia;
se non reputino indispensabile istituire immediatamente una commissione d'inchiesta per appurare la dinamica dell'incidente e le conseguenti responsabilità. (3-01917)
(9 febbraio 1998).

STEFANI, GNAGA e FONTAN. - Ai Ministri dell'interno e della difesa. - Per sapere - premesso che:
in data 3 febbraio 1998, intorno alle 15,30, un aereo militare statunitense modello EA-6B, partito dalla base militare di Aviano per una esercitazione, ha tranciato i cavi della funivia del Cermis in località Masi di Cavalese (Trento);
una cabina della funivia i cui cavi sono stati tranciati si è schiantata al suolo provocando numerose vittime mentre l'altra cabina dell'impianto è rimasta sospesa nel vuoto;
l'aereo con quattro militari a bordo è riuscito, nonostante i danni subiti alla fusoliera, a rientrare alla base militare di Aviano -:
se non ritenga opportuno, in tempi brevi, accertare di chi siano le reali responsabilità di questo disastro, anche in considerazione del fatto che già in passato si sono verificati incidenti simili;
se, altresì, non si ritenga opportuno impedire esercitazioni militari in zone dove può essere messa a repentaglio la sicurezza dei cittadini. (3-01918)
(9 febbraio 1998).

GNAGA, BAMPO, RIZZI, TERZI e FONTAN. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
nel pomeriggio del 3 febbraio 1998 un jet militare americano, in missione d'addestramento in Val di Fiemme, ha tranciato con la coda i cavi della funivia del monte Cermis, facendo precipitare la cabina con tutti i suoi occupanti;
da mesi veniva denunciato il pericolo creato da aerei che volavano troppo bassi in quella zona, sia da parte del presidente della provincia del Trentino che da alcune interrogazioni parlamentari -:
se corrisponda al vero che il ministero, in data 11 dicembre 1997, al Presidente della provincia di Trento, che chiedeva il perché non si vietassero simili esercitazioni, abbia risposto, tra l'altro, che, a causa della particolare configurazione del territorio italiano, si consente agli aerei militari di effettuare esercitazioni a volo radente vicino ai centri abitati;
se non ritenga opportuno impedire che esercitazioni militari di questo tipo vengano effettuate in zone dove può essere messa a repentaglio la sicurezza degli abitanti. (3-01920)
(9 febbraio 1998).

BOVA. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
un velivolo americano del tipo caccia EA-6B Prowler in missione di addestramento, decollato dalla base Usa di Aviano alle ore 14 di martedì 3 febbraio 1998, con a bordo quattro militari, volando a una quota bassissima di circa cento metri, è finito contro i cavi della funivia del Cermis tranciandoli e provocando lo sganciamento e la conseguente caduta di una cabina e il danneggiamento di un'altra che procedeva in senso contrario;
l'impatto ha provocato venti morti;


Pag. 19


la funivia del Cermis esiste da trenta anni ed è segnalata su tutte le carte di navigazione in dotazione ai piloti -:
quali urgenti provvedimenti intenda adottare per accertare le responsabilità sulle cause della tragedia; fare sospendere i voli di addestramento a bassa quota; promuovere un'urgente e attenta revisione normativa della disciplina dei voli militari. (3-01921)
(9 febbraio 1998).

STEFANI, FONTAN e GNAGA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
il 3 febbraio 1998 un aereo militare statunitense, partito dalla base militare di Aviano per un'esercitazione, volando a quota bassa, ha tranciato i cavi di una cabina della funivia del Cermis in località Masi di Cavalese (Trento);
la cabina della funivia si è schiantata al suolo, provocando venti vittime;
nella zona del Cavalese abitualmente aeromobili da combattimento, sia dell'Aeronautica militare italiana sia della U.S. Force, effettuano numerose esercitazioni a volo radente al punto che gruppi di abitanti ed autorità locali avevano più volte protestato presso le autorità prefettizie ed aeronautiche;
in risposta ai passi ufficiali degli amministratori delle zone del Cavalese, volti a porre fine ai voli a bassa quota da parte dei velivoli militari, sembra che, con lettera dell'11 dicembre 1997, il ministero della difesa abbia risposto che i voli a bassa quota rappresentano una necessità essenziale per i programmi addestrativi dell'Aeronautica militare italiana, vista la particolare configurazione del territorio italiano e che quindi non possono essere sospesi;
il comando della 5a Forza aerea tattica alleata (Vicenza), dal quale dipende la base di Aviano ed i reparti quivi di stanza, pur essendo a conoscenza dell'attività di volo sul Cavalese, ha omesso di adottare i necessari accorgimenti a tutela della sicurezza degli abitanti;
sussistono delle responsabilità da verificare del comandante della 5a Forza aerea tattica alleata nell'espletamento dei propri doveri di controllo e di supervisione, dei criteri di svolgimento dell'attività addestrativa e della disciplina del volo;
gli organi d'informazione in occasione della tragedia di Cermis hanno riportato numerose proteste sollevate da varie zone dell'Italia in merito ai continui voli a bassa quota ed alta velocità da parte di aerei militari e in merito all'inerzia da parte delle autorità nel dare seguito alle denunce dei cittadini -:
quali provvedimenti concreti, in tempi brevi, si intendano adottare affinché si eviti il proseguimento dell'attività di volo a bassa quota delle Forze armate italiane e di quelle alleate in Italia;
se al fine di evitare possibili inquinamenti delle prove, dalle investigazioni sulla tragedia del Cermis vengano esclusi i tecnici dell'Ispettorato sicurezza del volo dell'Aeronautica militare, essendo un generale di squadra aerea di quest'ultima coinvolto nelle possibili responsabilità sulla sciagura stessa;
se, altresì, corrisponda al vero che il ministero, alle tante sollecitazioni delle autorità locali affinché si ponesse fine alle suddette esercitazioni, abbia risposto, tra l'altro, che, a causa della particolare configurazione del territorio italiano, si consentivano, per motivi di addestramento, agli aerei militari esercitazioni di volo a quota bassa vicino ai centri abitati. (3-01922)
(9 febbraio 1998).

ANGELICI. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
il giorno 3 febbraio 1998 alle ore 15 circa l'aereo americano EA-6B Prowler,


Pag. 20

cacciabombardiere della base di Aviano, sorvolava la Val di Fiemme a volo radente e tentava di passare sotto il cavo della funivia che va da Cavalese al Cermis, a meno di 80 metri da terra;
nella irresponsabile manovra, il timone di coda del Prowler tranciava uno dei cavi della funivia mentre la cabina n. 1 stava salendo;
l'aereo sbandava ma si riprendeva, mentre la cabina, sfilando all'indietro lungo il cavo reciso, precipitava e si schiantava a terra, provocando la morte di 20 persone -:
se non ritenga di accertare la verità di fronte ad una operazione e a una manovra tanto spericolate; di verificare se il «piano di volo» dell'aereo prevedesse una quota così bassa e pericolosa; di rivedere le regole che oggi disciplinano i voli militari che spesso sono causa di gravi sciagure; di disporre l'immediata sospensione dei voli a bassa quota e prevedere per il futuro norme che evitino il sorvolo di centri abitati in occasione di fasi di addestramento militare; di accertare se risponda al vero che, già da molto tempo ed in svariate occasioni, i cittadini di Cavalese erano intervenuti nei confronti del Comando militare Usa di Aviano, per denunciare voli irresponsabilmente pericolosi, ricevendo sempre promessa che non si sarebbero più verificati;
quali decisioni intenda assumere per evitare che in futuro sciagure così gravi possano ancora accadere;
infine, quali iniziative intenda assumere per sostenere le famiglie delle vittime e gli interessi economici dell'area interessata dalla sciagura, che verrà certamente danneggiata nelle attività turistiche dalle quali dipende prevalentemente il sostentamento di tante famiglie della zona. (3-01927)
(9 febbraio 1998).

NARDINI e MICHELANGELI. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
le autorità degli Stati Uniti hanno comunicato l'intenzione di avocare a sé, in forza del trattato di Londra del 19 giugno 1951 sullo status delle Forze Armate della Nato, l'inchiesta sulla strage del Cermis;
l'inchiesta della procura di Trento, intanto, sta verificando le eventuali responsabilità italiane nel controllo e nell'autorizzazione del piano di volo del Prowler che ha provocato la tragedia;
la procura della Repubblica di Trento sta cercando di entrare in possesso del «Memorandum d'intesa relativo all'uso della base aerea di Aviano in applicazione della decisione atlantica sullo spiegamento di F 16 in Italia», documento la cui esistenza era del tutto sconosciuta al Parlamento;
secondo anticipazioni di stampa questo documento attribuirebbe alla nostra aeronautica militare alcune responsabilità nella gestione della base di Aviano;
in particolare, l'articolo 9 affermerebbe che «il comandante italiano è responsabile dei servizi del traffico aereo e dell'emanazione di norme relative alla sicurezza del volo, sentito il pari grado statunitense per quanto attiene ai suoi mezzi. Qualora necessario il comandante italiano concorderà con il comandante Usa l'opportuno supporto da fornire da parte delle forze armate statunitensi. Le attività addestrative/operative delle unità assegnate alla installazione devono essere preventivamente notificate alle autorità nazionali competenti»;
se il Governo intenda avvalersi della facoltà di denuncia del Trattato di Londra in base all'articolo 19 del trattato stesso, consentendo in questo modo l'avvio per la rinegoziazione di norme capestro che rischiano di garantire l'oggettiva impunità dei marines e dei comandanti militari statunitensi responsabili della strage;


Pag. 21


se corrisponda a verità l'esistenza di una disposizione (risalente al giugno 1997) che proibirebbe i voli radenti nel Trentino-Alto Adige ed, in caso di risposta affermativa, perché si sia continuato ad autorizzare tali voli in violazione di tale disposizioni;
se il Governo italiano abbia chiesto spiegazioni e preteso dalle autorità statunitensi i nomi dei piloti, ripresi in volo in un filmato poi trasmesso dalla Cbs, autori di pericolose acrobazie aeree a volo radente sul Trentino-Alto Adige (dai cui dialoghi si evince che per le loro «bravate» scommettevano tra di loro «una pinta di birra»);
se non ritenga di dover finalmente rendere noto al Parlamento il complesso di accordi semplificati ed i memorandum segreti (come quello in premessa) in merito alla cessione agli Stati Uniti della base di Aviano. (3-02107)
(20 marzo 1998).

OLIVIERI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia e della difesa. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 7 della Convenzione di Londra sullo statuto delle forze armate del 19 giugno 1951 fornisce i criteri per stabilire a quale Stato debba essere attribuita la giurisdizione per gli atti compiuti ad opera di membri delle forze armate Nato sul territorio di uno Stato aderente al trattato di Washington dell'Atlantico del Nord;
tale norma prospetta l'attribuzione della giurisdizione, anche con riferimento al disastro del Cermis in Trentino del 3 febbraio 1998, che ha causato la distruzione della funivia del Cermis con la morte di venti persone ad opera di un aeromobile militare degli Stati Uniti. A tal proposito si prospetta la seguente soluzione:
1) l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione di Londra stabilisce che «le autorità dello Stato di origine hanno il diritto di esercitare sul territorio dello Stato di soggiorno i poteri di giurisdizione penale e disciplinare che è a loro conferita dalla legislazione dello Stato di origine su tutte le persone soggette alla legge militare di questo Stato». Come si nota, l'attribuzione di giurisdizione esclusiva dello Stato di origine non si fonda sui fatti commessi dalle persone indicate, bensì opera su di un piano completamente differente: ha l'esclusiva funzione di riconoscere a un paese straniero (lo Stato di origine) il diritto di esercitare la propria giurisdizione sul territorio di un altro paese (lo Stato di soggiorno), con riferimento ad una determinata categoria di soggetti (le persone assoggettate alla legge militare dello Stato di origine). Inoltre non specifica in quali casi ciò sia possibile.
Anche la lettera b) del paragrafo 1 dello stesso articolo ribadisce il principio di territorialità come fondamento per l'esercizio della giurisdizione da parte di un paese (lo Stato di soggiorno) nei confronti di uno straniero componente di una forza armata del patto atlantico, o di un componente civile, di loro congiunti e figli al seguito, che abbiano commesso sul territorio dello Stato di soggiorno una violazione punita dalle leggi di quest'ultimo.
Trattasi di disposizioni di carattere generale che forniscono una regola in ordine all'esercizio della giurisdizione da parte dell'uno o dell'altro Stato, ma che nulla dicono circa l'oggetto della giurisdizione stessa.
Ai paragrafi 2 e 3 possiamo rinvenire la specificazione delle sopra richiamate espressioni. In tale contesto si chiarisce rispetto a quali reati si configuri il diritto dell'uno o dell'altro Stato a esercitare la giurisdizione esclusiva e, in caso di giurisdizione concorrente, quali siano le regole di priorità.
L'articolo 7, paragrafo 2, lettera a) della Convenzione prevede la «giurisdizione esclusiva» delle autorità militari dello Stato d'origine sulle «persone sottoposte alle leggi militari di tale Stato, per quel che concerne i reati puniti dalla legislazione dello Stato d'origine, e in particolare i reati


Pag. 23

sulla base di un giudizio a conformità di costituzione.
Nei casi in cui le norme della Convenzione di Londra [in particolare l'articolo 7 paragrafi 2, lettera a), e 3, lettera a) i)] in deroga al principio di territorialità, sottraggono alla giurisdizione dello Stato di soggiorno fatti commessi sul suo territorio, le eccezioni previste sono tutte legittimate dalla presenza di interessi confliggenti, ritenuti prevalenti rispetto all'applicazione dei normali criteri di attribuzione della giurisdizione.
Se così non fosse, le disposizioni convenzionali si porrebbero in contrasto con l'articolo 25, primo comma, della Costituzione, secondo cui «nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge»;
e ciò non perché il testo pattizio, regolarmente adattato al diritto interno, non sia in grado, sotto il profilo tecnico, di precostituire legittimamente un giudice naturale individuandolo, in casi specifici, nel giudice di un altro paese, ma sotto il profilo dei contenuti.
Proprio il fatto che i criteri di individuazione della giurisdizione sono collegati a un principio costituzionale non permette l'introduzione di una soluzione derogatoria, frutto di contingente opportunismo politico, ma impone la rispondenza della deroga a un giudizio di bilanciamento tra interessi contrapposti di uguale rango, risolto a favore dell'interesse preponderante.
Si potrebbe ritenere che a configurare un interesse contrapposto prevalente assurga il consenso che, ex articolo 11, la Costituzione italiana dà «in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni», il che è sostenibile e ragionevole, ma non può certamente valere incondizionatamente e sicuramente non nel caso di specie.
La possibilità di consentire ad una limitazione di sovranità non può, difatti, assolutamente equivalere a un mandato in bianco nella disciplina dei rapporti internazionali e legittimare scelte arbitrarie delle determinazioni delle condizioni alle quali l'Italia limita la sua sovranità, abdicando alla giurisdizione.
Si tratta del resto di quella stessa ratio che, in diritto internazionale pubblico, ha dato luogo al cosiddetto principio della bandiera, secondo cui, ad esempio, per fatti compiuti a bordo di aerei o navi in territorio straniero, la giurisdizione è attribuita alla legge dello Stato d'origine o di bandiera soltanto nella misura in cui i fatti stessi non producano una concreta turbativa entro i confini dello Stato ospitante. Si pensi anche alla disciplina degli aerei e delle navi militari che, pur trovandosi in ambiti spaziali rientranti nella giurisdizione di uno Stato straniero, sono considerati comunque soggetti alla giurisdizione dello Stato della bandiera, sempreché la commissione del fatto interessi lo spazio interno della nave e dell'aereo: in caso contrario, prevale la giurisdizione dello Stato ospitante, anche se è prassi di cortesia internazionale consegnare i membri dell'equipaggio che abbiano commesso a terra fatti non gravi.
Ritenere sussistente la giurisdizione dello Stato d'origine in presenza di fatti gravissimi, incidenti su interessi primari dello Stato di soggiorno, significherebbe infatti non solo interpretare la disposizione come derogatoria dalla prassi internazionale esistente in materia, ma anche leggerla in maniera del tutto opposta alla ratio che presiede all'articolo 7 della Convenzione di Londra.
A tal uopo si richiama il paragrafo 3, lettera a) i), che immediatamente precede la norma in esame. Nel modello utilizzato, l'altra ipotesi di giurisdizione concorrente prioritaria viene individuata nelle «violazioni che attentano unicamente alla sicurezza o alla priorità (dello Stato d'origine) o le violazioni che attentano unicamente alla persona o alla proprietà di un membro della Forza, di un componente civile di tale Stato, nonché di una persona al seguito». Le ragioni di attribuzione della priorità nell'esercizio del diritto di giurisdizione sono chiaramente da ricondurre proprio

Pag. 24

alla netta preponderanza degli interessi dello Stato d'origine rispetto a quelli dello Stato di soggiorno.
Alla luce di queste considerazioni, un'interpretazione del successivo paragrafo 3, lettera a) ii) come indistintamente comprensivo di «tutte» le violazioni scaturenti da atto o negligenza compiuti nell'esecuzione del servizio, presupporrebbe l'adozione, nella sub-ipotesi della stessa lettera dello stesso numero dello stesso articolo della Convenzione, di una logica completamente opposta, con grave compromissione di criteri minimi di razionalità e coordinamento sistematico.
Una lettura omnicomprensiva, che attribuisce giurisdizione allo Stato prioritario d'origine per ogni tipo di reato prodotto da un atto doloso o colposo commesso nell'esecuzione del servizio, verrebbe a svuotare la norma di ogni senso e le articolazioni e i distinguo che caratterizzano la formulazione dell'articolo 7 perderebbero di significato: per regolare la grande maggioranza delle ipotesi sarebbe infatti stato sufficiente adottare esclusivamente il testo normativo del paragrafo 3, lettera a) ii).
È invece chiaro che il limite intrinseco della disposizione, espressivo della stessa ratio essendi della norma e in grado di assicurare logica, equilibrio e funzionalità all'intero articolo 7, debba individuarsi nell'irrinunciabile bilanciamento degli interessi coinvolti, bilanciamento che, nella formulazione pattizia, può considerarsi risolto a favore dello Stato d'origine soltanto qualora il disvalore del fatto si sostanzi prevalentemente in un disvalore di quell'atto, compiuto «nell'esecuzione del servizio» che dia luogo sì ad una «violazione» ma ad una violazione che non coinvolga in modo preponderante gli interessi dello Stato ospitante;
4) sulla base delle riflessioni svolte, se si arrivasse ad ammettere conclusivamente, nella fattispecie, l'esistenza di una giurisdizione concorrente, il diritto di esercitarla prioritariamente dovrebbe spettare non agli Stati Uniti, per i quali non troverebbe applicazione né l'articolo 7, paragrafo 3, lettera a) i), né l'articolo 7, paragrafo 3, lettera a) ii), bensì all'Italia in forza dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), secondo cui «nel caso di ogni altra violazione, le autorità dello Stato di soggiorno esercitano prioritariamente la loro giurisdizione»;
5) è legittimo ritenere la sussistenza della giurisdizione esclusiva dell'Italia? A tal proposito si deve argomentare in merito al paragrafo 2, lettere b) e c) dell'articolo 7 della Convenzione di Londra.

Il paragrafo 2, lettera b), dispone: «le autorità dello Stato di soggiorno hanno il diritto di esercitare una giurisdizione esclusiva sui membri di una Forza o su di un componente civile o sulle persone al seguito per quel che concerne le violazioni punite dalle leggi dello Stato di soggiorno e in particolare le violazioni che attentano alla sicurezza di tale Stato, ma non rientrano nella legislazione dello Stato d'origine».
La lettera c) chiarisce: «Sono considerati come reati che attentano alla sicurezza di uno Stato: (i) il tradimento; (ii) il sabotaggio, lo spionaggio o la violazione della legislazione relativa ai segreti di Stato o di difesa nazionale».
È opportuno stabilire, in via ermeneutica, la portata ed il senso dell'espressione «e in particolare (notamment, nel testo francese)» premessa a «i reati contro la sicurezza dello Stato» nel riferimento pattizio, chiedendosi se l'espressione va interpretata in senso restrittivo (riconoscendo così carattere tassativo alla specifica menzione dei reati che attentano alla sicurezza dello Stato di soggiorno) o in senso ampio, ritenendo cioè che si tratti di una indicazione di carattere meramente esemplificativo.
Considerare valida la prima opzione e, quindi, attraverso la specificazione di cui alla lettera c) i) e ii), ritenere che la giurisdizione esclusiva dello Stato di soggiorno vada riconosciuta soltanto per quei reati che attentano alla sicurezza dello Stato stesso e siano configurabili come «tradimento» «sabotaggio o violazione della legislazione relativa ai segreti di Stato


Pag. 26


se il Consiglio dei ministri nella sua collegialità nonché i singoli Ministri interrogati condividano il contenuto e le conclusioni esposti in premessa ed in tal caso come si intenda agire affinché la giurisdizione penale sulla tragedia del Cermis sia attribuita all'autorità giudiziaria italiana alla luce della non rinuncia alla priorità sulla medesima da parte degli Stati Uniti;
se non ritengano in caso di inerzia degli Stati Uniti d'America di ricorrere ai competenti organi di composizione delle controversie internazionali. (3-02146)
(25 marzo 1998).

SELVA, ZACCHERA, MITOLO e NANIA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
nella giornata del 3 febbraio 1998 un aereo militare americano, proveniente dalla base aerea di Aviano, sorvolando la zona di Cavalese (Trento) ha tranciato la fune portante di una funivia con conseguente caduta di una cabina e la morte di circa venti passeggeri e dell'addetto alla manovra;
risulta che già in passato erano state sollevate proteste da parte della popolazione e delle autorità locali in merito al passaggio a bassa quota di velivoli militari in addestramento;
appare opportuna una verifica delle condizioni di sicurezza e dei rischi di volo dei velivoli militari suddetti;
si ritiene comunque che su questo tragico episodio non si debba innestare una spirale di speculazioni e polemiche politiche riguardo alla presenza di forze militari Nato nel nostro paese, che non deve certo essere messa in discussione, quanto meglio regolamentata a tutela sia della sicurezza pubblica che delle esigenze operative -:
se il Governo abbia avviato una rigorosa inchiesta sull'incidente al fine di determinarne cause e modalità;
se non si ritenga opportuno procedere ad una nuova regolamentazione dei voli militari a bassa quota precludendo quelle aree dove sono esistenti funivie ed impianti a fune;
se, più in generale, non vada affrontato il problema della sicurezza dei voli militari, tenuto conto sia della configurazione geografica del nostro paese che dei rischi di sorvolo su aree densamente popolate. (3-02153)
(30 marzo 1998).