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PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione Volontè n. 3-01929 (vedi l'allegato A - Interpellanze ed interrogazioni sezione 6).
MONICA BETTONI BRANDANI, Sottosegretario di Stato per la sanità. In accordo con la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, e con il decreto legislativo n. 541 del 1992, si è disciplinato il servizio di informazione scientifica sui farmaci e l'attività di pubblicità e di propaganda dei medicinali svolta presso il pubblico dagli informatori scientifici, prima disciplinati da una serie di decreti ministeriali.
PRESIDENTE. L'onorevole Volontè ha facoltà di replicare per la sua interrogazione n. 3-01929.
LUCA VOLONTÈ. Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario e replicherò molto brevemente, anche perché sono stato molto scosso dalla vicenda trattata nella precedente interrogazione.
Il sottosegretario di Stato per la sanità ha facoltà di rispondere.
La normativa oggi in vigore garantisce un potenziamento dell'elevato livello qualitativo dell'informazione scientifica destinata agli operatori sanitari, affinché possano disporre degli elementi di conoscenza e di documentazione più idonei ed aggiornati per la scelta dei farmaci da somministrare.
Il ricordato decreto legislativo n. 541 del 1992 - che credo l'interrogante conosca bene per averlo richiamato nell'altra sua interrogazione n. 3-01868 - richiede agli informatori precisi requisiti di titoli di studio e quindi la piena conoscenza dei farmaci e delle problematiche attinenti al settore farmaco-terapeutico.
Lo stesso decreto legislativo ha imposto - cosa importante - che l'attività di informazione scientifica venga svolta sulla base di un rapporto di lavoro univoco e a tempo pieno. Obbliga altresì le aziende farmaceutiche a formare i propri informatori scientifici e ad istituire un servizio scientifico incaricato dell'informazione sui medicinali immessi sul mercato, che è diretto da un laureato in medicina, farmacia o chimica, quindi in un settore di produzione che coordina l'attività degli informatori e ne verifica costantemente il corretto esercizio.
Dal 1994 le aziende farmaceutiche avevano provveduto a comunicare al Ministero della sanità l'avvenuta istituzione dei propri servizi scientifici con i nominativi dei relativi responsabili. Pertanto il Ministero della sanità può verificare l'effettiva funzionalità del servizio scientifico in virtù delle proprie ordinarie attività di controllo e delle periodiche ispezioni agli stabilimenti produttivi.
Il decreto prevede inoltre una serie di sanzioni da erogare nei casi in cui la pubblicità presso gli operatori sanitari venga svolta irregolarmente o sia possibile constatare irregolarità nella gestione e dispensazione ai medici dei campioni gratuiti di medicinali per uso umano. Tra l'altro si tratta di sanzioni non lievi ed anzi abbastanza significative.
Per quanto riguarda la pubblicità presso il pubblico, anche nel caso prospettato in esame, che richiama l'articolo 36, comma 7, della recente legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'attività appare delimitata dalle specifiche disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 541. In particolare l'articolo 3 sottolinea che pos
sono formare oggetto di pubblicità presso il pubblico quei medicinali che per la loro composizione obiettivo-terapeutica sono concepiti e realizzati per essere utilizzati senza l'intervento di un medico per la diagnosi, la prescrizione o la sorveglianza.
Si pone poi una serie di divieti nell'esercizio dell'attività di pubblicità dei medicinali. Ne ricordo solo uno: la pubblicità presso il pubblico ove vengano forniti solo dietro presentazione di ricetta medica. È espressamente vietata, inoltre, la distribuzione al pubblico di medicinali a scopo promozionale. È vietato richiamare la denominazione di un medicinale in un contesto che possa favorire il consumo del prodotto nel caso di pubblicazione sulla stampa, di trasmissioni radiotelevisive e di messaggi a carattere non pubblicitario comunque diffusi al pubblico.
Ulteriori vincoli alla pubblicità dei medicinali presso il pubblico sono delineati nell'articolo 4 (per esempio per esigenze di chiarezza nell'indicazione del contenuto del messaggio pubblicitario) e nell'articolo 5 (contenuti pubblicitari non consentiti) del già citato decreto legislativo n. 541. Spetta all'apposita commissione istituita presso il Ministero della sanità l'attività di sorveglianza e la concessione delle autorizzazioni ad effettuare pubblicità sanitaria con il rispetto del dettato di legge come previsto dal decreto legislativo n. 541.
Devo purtroppo affermare di non essere soddisfatto della risposta alla mia interrogazione, per una ragione di merito. Caro sottosegretario, non ce l'ho assolutamente con lei, ma capita spesso che il Governo rispondendo agli atti di sindacato ispettivo di cui sono firmatario citi per esteso l'oggetto dell'interrogazione ed anche le parti normative in essa richiamate. Ma quando si risponde ad una domanda non si possono riproporre gli stessi termini del quesito, altrimenti sarebbe inutile formulare la domanda.
Lei ha detto, signora sottosegretario, che il ministero può esercitare un'azione di controllo e che sono anche previste specifiche sanzioni. Ma la nostra domanda non verteva tanto sulla conoscenza delle norme in materia di controllo: volevamo sapere se il Ministero stia effettivamente esercitando il suo potere di controllo. Abbiamo domandato quali iniziative il Ministero abbia assunto o intenda assumere per porre fine alla situazione attuale. Lei non può rispondere dicendo che il Ministero può controllare, ma mi deve dire se le iniziative sono state assunte o no. Altrimenti è inutile che io ponga la domanda. Vuol dire questo, in italiano, domandare e rispondere.