Allegato A
Seduta 328 del 18/3/1998


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(A.C. 3194 - Sezione 4)

ARTICOLO 5 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Regime fiscale degli scorpori).

1. Il regime fiscale dello scorporo di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 prevede la neutralità fiscale dell'apporto di beni immobili a favore di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero delle scissioni, anche parziali, se operate, nel rispetto delle condizioni previste dal comma 1, lettera b), dell'articolo 3, a favore di società controllate dall'ente, dalla società conferente ovvero dalla società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, sempre che l'apporto o la scissione abbiano per oggetto beni non strumentali nonché partecipazioni non strumentali ai sensi dell'articolo 59 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ricevuti a seguito dei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni. Il medesimo regime si applica altresì agli apporti di beni immobili a favore di fondi comuni di investimento immobiliari chiusi posti in essere dall'ente conferente per conformarsi al disposto del comma 1, lettera b), dell'articolo 3, nonché alle permute di beni immobili di proprietà dell'ente con beni o titoli della società bancaria conferitaria, sempre che i primi risultino già direttamente utilizzati dalla società bancaria e l'operazione sia posta in essere dall'ente conferente allo scopo di conformarsi al disposto del comma 1, lettera b), dell'articolo 3.
2. Gli scorpori di beni e partecipazioni non strumentali di cui al comma 1 possono essere attuati altresì nel rispetto delle condizioni previste dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, mediante assegnazione all'ente o alla società conferente di cui al comma 1 del presente articolo. In tal caso, il valore dei beni o delle partecipazioni assegnati non concorre a formare la base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.
3. Il patrimonio netto della società bancaria che procede all'apporto di cui al comma 1 ovvero all'assegnazione di cui al comma 2 è diminuito, con le modalità previste dall'articolo 2445 del codice civile, di un importo pari al valore contabile dei beni apportati o assegnati. Le quote del fondo immobiliare sono direttamente attribuite all'ente, alla società conferente ovvero alla società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria. I beni, le partecipazioni o quote ricevuti a seguito delle operazioni indicate ai commi 1 e 2 non concorrono a formare il reddito dei soggetti che li ricevono e sono portati in diminuzione delle corrispondenti voci di bilancio formate a seguito dei conferimenti di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 1.
4. Le società conferitarie indicate al comma 1, lettera c), dell'articolo 1, possono imputare al patrimonio netto le minusvalenze derivanti dalla valutazione dei beni e partecipazioni di cui al comma 1 del presente articolo, fino a concorrenza delle rivalutazioni effettuate in occasione delle operazioni di conferimento già effettuate ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni. L'imputazione non costituisce deroga agli articoli 61 e 66 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.


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EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 5.

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

Art. 5.

(Regime fiscale degli scorpori).

1. Il regime fiscale dello scorporo di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 prevede la neutralità fiscale dell'apporto di beni immobili a favore di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero delle scissioni, anche parziali, se operate nel rispetto delle condizioni poste dal comma 1, lettera b), dell'articolo 3 a favore di società controllate dall'ente, dalla società conferente ovvero dalla società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, sempre che l'apporto o la scissione abbiano per oggetto i beni non strumentali, le partecipazioni non strumentali ai sensi dell'articolo 59 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonché gli immobili vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, anche se destinati ad uso strumentale, ricevuti a seguito dei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni ed integrazioni. Il medesimo regime si applica altresì agli apporti di beni immobili a favore di fondi comuni di investimento immobiliari chiusi posti in essere dall'ente conferente per conformarsi al disposto del comma 1, lettera b) dell'articolo 3, nonché alle permute di beni immobili di proprietà dell'ente con beni o titoli della società bancaria conferitaria, sempre che i primi risultino già direttamente utilizzati da questa e l'operazione sia posta in essere dall'ente conferente allo scopo di uniformarsi al richiamato disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera b).
2. Per le operazioni di retrocessione dalla società conferitaria all'ente o società conferente, avente per oggetto i beni di cui al comma 1, il regime fiscale prevede la tassazione in misura fissa ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale e la neutralità fiscale ai fini dell'INVIM e delle imposte sui redditi.
3. Il patrimonio netto della società bancaria che procede all'apporto di cui al comma 1 ovvero alla retrocessione di cui al comma 2 è diminuito, con le modalità previste dall'articolo 2445 del codice civile, di un importo pari al valore contabile dei beni apportati o retrocessi. Le quote del fondo immobiliare sono direttamente attribuite all'ente, alla società conferente ovvero alla società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria. I beni, le partecipazioni o quote ricevute a seguito delle operazioni indicate ai commi 1 e 2 non concorrono a formare il reddito dei soggetti che li ricevono e sono portati in diminuzione delle corrispondenti voci di bilancio formate a seguito dei conferimenti di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 1.

(Testo alternativo del relatore di minoranza Carlo Pace)


Sotituire l'articolo 5 con il seguente:

Art. 5.

(Regime fiscale degli scorpori).

1. Il regime fiscale dello scorporo di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 prevede la neutralità fiscale delle scissioni, anche parziali, o delle retrocessioni se operate a favore di società controllate dagli enti o dalle società conferenti.

(Testo alternativo del relatore di minoranza Ballaman)


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Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il regime fiscale dello scorporo di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 prevede la neutralità fiscale dell'apporto di beni immobili a favore di fondi di investimento immobiliare chiusi di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni ed integrazione e delle scissioni anche parziali, se operate nel rispetto delle condizioni poste dal comma 1, lettera b), dell'articolo 3 a favore di società controllate dall'ente, dalla società conferente ovvero dalla società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, sempre che l'apporto o la scissione abbiano per oggetto i beni non strumentali, le partecipazioni non strumentali ai sensi dell'articolo 59 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonché gli immobili vincolati ai sensi della legge n. 1089 del 1939, anche se destinati ad uso strumentale, ricevuti a seguito dei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni d integrazione della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni ed integrazioni. Il medesimo regime si applica altresì agli apporti di beni immobili a favore di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi posti in essere dall'ente conferente per conformarsi al disposto del comma 1, lettera b) dell'articolo 3, nonché alle permute di beni immobili di proprietà dell'ente con beni o titoli della società bancaria conferitaria, sempre che i primi risultino già direttamente utilizzati da questa e l'operazione sia posta in essere dall'ente conferente allo scopo di uniformarsi al richiamato disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera b).

5. 7.
Carlo Pace, Antonio Pepe, Giovanni Pace.


Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: neutralità fiscale aggiungere le seguenti: delle retrocessioni a favore degli enti o società conferenti,.

5. 1.
Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: l'apporto o la scissione con le seguenti: le retrocessioni e le scissioni.

5. 2.
Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per le operazioni di retrocessione dalla società conferitaria all'ente o società conferente, avente per oggetto i beni di cui al comma 1, il regime fiscale prevede la tassazione in misura fissa ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali e la neutralità fiscale ai fini dell'INVIM e delle imposte sui redditi.

5. 8.
Carlo Pace, Antonio Pepe, Giovanni Pace.


Al comma 2, primo periodo sostituire le parole da: presente articolo fino a, nel secondo periodo: assegnati con le seguenti: presente articolo, ovvero tramite cessione diretta. In tali casi, il valore dei beni e delle partecipazioni assegnati o ceduti

5. 12.
Cerulli Irelli, Molinari, Casinelli.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: sul reddito aggiungere le seguenti: né le variazioni del predetto valore concorrono a formare la base imponibile

Conseguentemente, sopprimere la successiva parola: e.

5. 9.
Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.


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Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Le imposte di registro si applicano in misura fissa, e sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali, nonché dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili.

5. 4.
Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.


Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Le imposte di registro si applicano in misura fissa, e sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali.

5. 3.
Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo: Le imposte di registro, ipotecarie e catastali sono ridotte di un quarto.

5. 5.
Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo: Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano nella misura dell'uno per mille e sino ad un importo massimo non superiore a cinquanta milioni di lire.

5. 6.
Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

2-bis. Con riferimento alle società nelle quali gli enti hanno conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, l'assegnazione di cui al precedente comma 2 a favore degli enti competenti che detengono l'intero capitale delle società medesime, può essere altresì realizzata mediante liquidazione delle stesse. Si applica lo stesso regime fiscale previsto al comma 2.

Conseguentemente:

al comma 3, primo comma, primo periodo, sostituire le parole:
di cui al comma 2 è diminuito con le seguenti: di cui ai commi 2 e 2-bis è diminuito, in regime di neutralità fiscale;


al comma 3, primo comma, terzo periodo, sostituire le parole: operazioni indicate ai commi 1 e 2 con le seguenti: operazioni di cui al commi 1, 2 e 2- bis;


al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: della società bancaria che procede, con le seguenti: delle società che procedono.

5. 10.
Merlo, Voglino.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 3, primo comma, primo periodo, sopprimere la parola: bancaria.

5. 11.
Merlo, Voglino.