Art. 1.
(Conversione in legge ed entrata in vigore).
1. Il decreto-legge 30 dicembre 1997, n.457, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
All'articolo 2:
al comma 1, dopo le parole: «del settore» sono inserite le seguenti: «comparativamente più rappresentative»; le parole: «fatta eccezione per quanto concerne il comandante e il primo ufficiale di coperta» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso dovranno osservarsi i seguenti criteri:
a) le navi iscritte al Registro di cui all'articolo 1 del presente decreto provenienti dalle matricole e dai registri di cui agli articoli 146 e 148 del codice della navigazione, alla data del 1 gennaio 1998, ovvero quelle ad esse assimilate per accordo con le parti sociali, saranno interamente armate con equipaggio avente i requisiti di nazionalità di cui al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione. Tali navi imbarcheranno almeno un allievo ufficiale di coperta e un allievo ufficiale di macchina, in vigenza dei benefici di cui al decreto-legge 13 luglio 1995, n.287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n.343;
b) le navi iscritte al Registro di cui all'articolo 1 del presente decreto, provenienti da registri esteri e già locate a scafo nudo ai sensi degli articoli 28 e 29 della legge 14 giugno 1989, n.234, saranno armate con sei membri dell'equipaggio aventi i requisiti di nazionalità di cui al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione. Tra essi dovranno obbligatoriamente esservi il comandante, il primo ufficiale di coperta e il direttore di macchina. I restanti tre componenti saranno ufficiali o sottufficiali, e almeno un allievo ufficiale di macchina e un allievo ufficiale di coperta in vigenza dei benefici di cui al decreto-legge 13 luglio 1995, n.287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n.343;
c) le navi iscritte al Registro di cui all'articolo 1 del presente decreto acquistate all'estero o comunque provenienti da registri esteri, nonchè le navi di nuova costruzione consegnate all'armatore in data successiva a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno armate con i criteri di cui alla lettera b). Ulteriori membri dell'equipaggio aventi i requisiti di nazionalità di cui al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione potranno essere determinati
al comma 2, le parole: «è in facoltà dell'autorità competente negare» sono sostituite dalle seguenti: «l'autorità marittima nega, qualora non ricorrano motivi particolari o di forza maggiore,».
All'articolo 3, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «dei singoli Stati membri».
All'articolo 4, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. A partire dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 1998, il reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale concorre in misura pari al 20 per cento a formare il reddito complessivo assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, disciplinate dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917. Il relativo onere è posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6 del presente decreto.
2-bis. Alla maggiore spesa di cui al comma 2, pari a lire 15,5 miliardi per il 1998 e lire 10,5 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente 'Fondo speciale` dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione».
All'articolo 5:
al comma 1, secondo periodo, le parole: «decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
al comma 3, dopo le parole: «fatti commessi a bordo delle navi» è inserita la seguente: «passeggeri» e sono soppresse le parole: «adibite a crociere».
Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:
«Art. 6-bis. - (Benefici per imprese armatoriali che esercitano la pesca) - 1. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 1, per la salvaguardia dei livelli occupazionali propri dei segmenti di appartenenza, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 sono estesi alle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e, nel limite del 70 per cento, a quelle che esercitano la pesca mediterranea.
2. Al maggior onere derivante dalla estensione dei benefici previsti dal presente decreto-legge alle navi da pesca, valutato in lire 6.600 milioni annue, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione».
All'articolo 7:
la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Modifiche al codice della navigazione)»;
dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Il primo e il secondo comma dell'articolo 123 del codice della navigazione sono sostituiti dal seguente:
"Il Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto stabilisce i requisiti e i limiti delle abilitazioni della gente di mare e ne disciplina la necessaria attività di certificazione".
1-ter. L'articolo 144 e l'articolo 148 del codice della navigazione sono abrogati.
1-quater. Il primo comma dell'articolo 152 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
"Il passavanti provvisorio è rilasciato in caso di urgenza alle navi di nuova costruzione o provenienti da registro straniero che siano immatricolate nella Repubblica. Il passavanti provvisorio per le navi provenienti da registro straniero può essere rilasciato anche prima della loro immatricolazione nella Repubblica in presenza di espressa dichiarazione dell'autorità straniera che le procedure di cancellazione della nave dai registri sono in corso, che i documenti di bordo sono stati ritirati e che nulla osta all'immediato esercizio della nave sotto bandiera italiana. Il passavanti è anche rilasciato alle navi il cui atto di nazionalità o altro documento equivalente sia andato smarrito o distrutto".
1-quinquies. L'articolo 156 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
"Art. 156 - (Dismissione della bandiera e sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione). - 1. Il proprietario che intende alienare la nave o che, mantendendone la proprietà, intende cancellarla dalle matricole o dai registri nazionali per l'iscrizione in un registro non comunitario deve farne dichiarazione all'ufficio di iscrizione della nave.
2. L'ufficio che riceve la dichiarazione procede alla pubblicazione della dichiarazione medesima mediante affissione nell'ufficio del porto ed inserzione nel foglio degli annunci legali, invitando gli interessati a far valere entro sessanta giorni i loro diritti.
3. La pubblicazione è ripetuta con le stesse modalità qualora il procedimento di cancellazione della nave non si concluda entro sei mesi dal termine di scadenza della precedente pubblicazione.
4. Se entro il termine di cui al comma 2 sono promosse presso l'ufficio di iscrizione formali opposizioni con l'indicazione e quantificazione dei crediti vantati o se risulta l'esistenza di diritti reali o di garanzia sulla nave, la cancellazione della nave dal registro di iscrizione può essere effettuata solo dopo che l'opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato, o i creditori siano stati soddisfatti o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, il proprietario abbia eseguito le provvidenze disposte dall'autorità marittima o da quella preposta alla navigazione interna per i salari dell'equipaggio e per le somme dovute all'amministrazione, ed all'autorità giudiziaria, su domanda della parte più diligente per la salvaguardia degli interessi dei creditori.
5. In caso di urgenza, su richesta del proprietario, la nave può essere cancellata prima della scadenza del termine di cui al comma 2, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dalla matricola o dai registri, e al deposito di fideiussione bancaria a garanzia di eventuali diritti non trascritti, pari al valore della nave accertato dai competenti organi tecnici dell'Amministrazione dei trasporti e della navigazione. La fideiussione è vincolata al pagamento dei crediti privilegiati nell'ordine indicato dagli articoli 552 e 556, nonchè degli altri diritti fatti valere nel termine previsto dal comma 4 del presente articolo. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione sono stabilite le modalità di presentazione della fideiussione.
6. La cancellazione della nave dal registro di iscrizione può essere effettuata
1-sexies. L'articolo 157 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
"Art. 157 - (Dismissione della bandiera a seguito di aggiudicazione a soggetto che intenda trasferire la nave in altro registro). - 1. Nel caso di aggiudicazione della nave a straniero non comunitario a seguito di provvedimento della pubblica autorità, italiana o straniera, l'aggiudicatario deve farne denuncia all'ufficio di iscrizione della nave, entro sessanta giorni dalla data di aggiudicazione.
2. L'ufficio che riceve la denuncia, o, in mancanza di denuncia, viene a conoscenza del fatto di cui al comma 1, dopo aver informato di tale circostanza i titolari di diritti reali o di garanzia trascritti, nonchè l'Istituto nazionale della previdenza sociale, procede alla cancellazione, previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera.
3. Quando la nave perviene a soggetto straniero non comunitario a causa di morte o quando il proprietario della nave perde la cittadinanza italiana o di altro Paese dell'Unione europea, i soggetti interessati devono farne denuncia all'ufficio di iscrizione della nave entro il termine di cui al comma 1, decorrente, rispettivamente, dalla data di accettazione dell'eredità o dell'acquisto del legato o dalla data di perdita della cittadinanza.
4. L'ufficio, che riceve la denuncia o, in mancanza, viene a conoscenza dei fatti di cui al comma 3, procede alla dismissione della bandiera secondo le procedure indicate nell'articolo 156. Quando non si verificano le condizioni prescritte per dar corso alla dismissione della bandiera, l'ufficio promuove la vendita giudiziale della nave".
1-septies. L'articolo 159 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
"Art. 159 - (Proprietà di stranieri per quote superiori ai diciotto carati). - 1. Quando la partecipazione alla proprietà della nave da parte di persone fisiche, giuridiche o enti che non si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 143, comma 1, lettera a), superi i diciotto carati, l'ufficio di iscrizione della nave procede alla dismissione della bandiera e alla cancellazione della nave secondo le procedure previste dall'articolo 156; se le condizioni
1-octies. L'articolo 1184 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
"Art. 1184 - (Inosservanze relative all'iscrizione di nave in registro straniero e alla perdita dei requisiti di nazionalità dell'aeromobile). - 1. Chiunque alieni la nave o l'aeromobile o iscriva la nave in un registro straniero senza ottemperare agli adempimenti prescritti negli articoli 156 e 758 o senza attendere la conclusione dei relativi procedimenti amministrativi è punito con l'arresto da due a sei mesi ovvero con l'ammenda da lire 100 milioni a lire 400 milioni.
2. Alla stessa pena di cui al comma 1 soggiace chiunque ometta le denunce prescritte dagli articoli 157 e 759".
1-nonies. Al secondo comma dell'articolo 18 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.328, sono aggiunte le parole: "e che l'autorità decidente ha l'obbligo di valutare, dandone conto nella motivazione del provvedimento finale". I commi terzo, sesto ed ottavo del citato articolo 18 sono abrogati.»;
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'articolo 224 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
"Art. 224. - (Riserva della prestazione dei servizi di cabotaggio e del servizio marittimo) - 1. Il servizio di cabotaggio fra i porti della Repubblica è riservato, nei termini di cui al regolamento (CEE) n.3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, agli armatori comunitari che impiegano navi registrate in uno Stato membro dell'Unione europea e che battono bandiera del medesimo Stato membro, sempre che tali navi soddisfino tutti i requisiti necessari per l'ammissione al cabotaggio in detto Stato membro.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle navi che effettuano servizio marittimo dei porti, delle rade e delle spiagge."»;
dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Al fine di ridare competitività ai porti italiani nell'attività di bunkeraggio, la lettera d) del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Ministro delle finanze 28 gennaio 1994, n.256, è sostituita dalla seguente:
"d) per i prodotti destinati a provviste di bordo estratti dai depositi di cui all'articolo 264 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43, e dai depositi fiscali di cui all'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504. Le navi in transito sono esonerate dalla presentazione del manifesto di carico e di partenza previsti dagli articoli 107 e 120 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale"».
All'articolo 8:
al comma 4, le parole: «alla INPDAP» sono sostituite dalle seguenti: «all'INPDAP»;
al comma 9, le parole: «Il Ministro del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;
Dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:
«Art. 8-bis. - (Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n.84) - 1. Alla legge 28 gennaio 1994, n.84, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 dell'articolo 4, è inserito il seguente:
"1-bis. I porti sede di autorità portuale appartengono comunque ad una delle prime due classi della categoria II.";
b) il primo periodo del comma 2 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente: "L'autorità portuale ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa salvo quanto disposto dall'articolo 12, nonchè di autonomia di bilancio e finanziaria nei limiti previsti dalla presente legge.";
c) il comma 4 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:
"4. Il rendiconto della gestione finanziaria dell'autorità portuale è soggetto al controllo della Corte dei conti.";
d) il comma 6 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:
"6. Le autorità portuali non possono esercitare, nè direttamente nè tramite la partecipazione di società, operazioni portuali ed attività ad esse strettamente connesse. Le autorità portuali possono costituire ovvero partecipare a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alle autorità medesime, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell'intermodalità, della logistica e delle reti trasportistiche.";
e) la lettera b) del comma 3 dell'articolo 7 è abrogata;
f) al comma 3 dell'articolo 8 è aggiunta la seguente lettera:
"n-bis) esercita ogni altra competenza che non sia attribuita dalla presente legge agli altri organi dell'autorità portuale";
g) la lettera c) del comma 3 dell'articolo 9 è sostituita dalla seguente:
"c) approva la relazione annuale sull'attività promozionale, organizzativa ed operativa del porto, sulla gestione dei servizi di interesse generale e sulla manutenzione delle parti comuni nell'ambito portuale, nonchè sull'amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale dell'autorità portuale, da inviare entro il 30 aprile dell'anno successivo al Ministero dei trasporti e della navigazione;"
h) al comma 3 dell'articolo 9 sono aggiunte le seguenti lettere:
"n-bis) approva, su proposta del Presidente, il regolamento di contabilità, da inviare al Ministero dei trasporti e della navigazione;
n-ter) approva, su proposta del Presidente, la partecipazione delle autorità portuali alle società di cui all'articolo 6, comma 6";
i) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 12 è abrogata;
l) al comma 1 dell'articolo 14, dopo le parole: "e promozione" sono aggiunte le seguenti: "nonchè nell'ambito della pianificazione delle opere portuali, alla formulazione ed elaborazione di piani triennali da proporre al Ministro dei trasporti e della navigazione"».
All'articolo 9:
al comma 2, dopo le parole: «articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n.84,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Detto beneficio, esteso anche ai lavoratori e dipendenti delle imprese
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Al fine di completare il processo di trasformazione di cui all'articolo 21 della legge n.84 del 1994, e successive modificazioni, sono previsti interventi destinati a riequilibrare situazioni contabili previste nei bilanci delle compagnie e dei gruppi portuali, compresa la compagnia carenanti del porto di Genova, modificatesi a causa di eventi non imputabili alla gestione delle compagnie e dei gruppi medesimi, nonchè a definire situazioni derivanti da contenzioso, anche stragiudiziale, scaturenti dalla previgente normativa del settore, non ancora conclusesi alla data di entrata in vigore del presente decreto. A sostegno del processo di trasformazione e di sviluppo dei porti sono, altresì, previsti interventi diretti alla riqualificazione e riconversione del personale presente nell'organico delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21 della legge n.84 del 1994, e successive modificazioni. All'onere derivante dal presente comma, valutato in lire 100 miliardi, provvede la gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del presente decreto sulla base di risultanze debitamente documentate e accertate da apposita commissione istituita dal Ministro dei trasporti e della navigazione.»;
al comma 7, dopo le parole: «norme sulla contabilità generale dello Stato» sono inserite le seguenti: «; il limite dell'importo ammesso per il ricorso alla gestione in economia di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1989, n.391, è aumentato, nei casi previsti, da lire 150.000.000 ad un importo non superiore alla soglia di rilievo comunitario in materia di forniture, servizi e lavori; per le altre ipotesi ivi indicate, da lire 75.000.000 a lire 200.000.000. I limiti di spesa di cui all'articolo 5, comma 3, ed all'articolo 8, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n.391 del 1989 sono innalzati a lire 10.000.000 e il limite di spesa previsto al comma 3 del citato articolo 8 è aumentato a lire 150.000.000»;
al comma 8, le parole: «restando prorogato» sono sostituite dalle seguenti: «restando prorogata» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «restando confermate le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n.58»;
dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:
«10-bis. All'articolo 10, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n.449, sono soppresse le parole: ", a decorrere dall'anno 1998,".
10-ter. All'articolo 10 della legge 27 dicembre 1997, n.449, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4-bis. Qualora la decorrenza delle concessioni di cui al comma 4 retroagisca alla data di rilascio di un atto di cui all'articolo 35 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.328, il canone è determinato nella misura minore tra quella calcolata ai sensi del decreto di cui al comma 4 e quella calcolata ai sensi della previgente normativa"».
Dopo l'articolo 9, sono inseriti i seguenti:
«Art. 9-bis. - (Informatizzazione dei servizi marittimi) - 1. Per la realizzazione del piano triennale 1995-1997 per l'informatica del settore navigazione marittima, integrato dai successivi piani triennali 1996-1998, 1997-1999 e 1998-2000, compreso il Sistema di controllo del traffico marittimo (Vessel Traffic Services - VTS), nel rispetto delle esigenze di tutela e difesa dell'ambiente marino ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n.535, convertito, con modificazioni, dalla
All'articolo 10:
dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. In attesa della stipula, in applicazione dei princìpi comunitari in materia, degli atti relativi ai contratti di programma e di servizio pubblico per gli anni 1997 e 1998, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a corrispondere alla società Ferrovie dello Stato Spa, alle singole scadenze, le somme allo scopo iscritte nei bilanci 1997 e 1998.
1-ter. Per l'approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie la conferenza di servizi di cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n.241, introdotto dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n.127, è indetta dal Ministro dei trasporti e della navigazione.»;
dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n.211, le parole: "tramvie veloci" sono sostituite dalla seguente: "tramvie".
2-ter. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n.122, è sostituito dai seguenti: 'I comuni, previa determinazione dei criteri di cessione del diritto di superficie e su richiesta dei privati interessati o di imprese di costruzione o di società anche cooperative, possono prevedere, nell'ambito del programma urbano dei parcheggi, la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse. Tale disposizione si applica anche agli interventi in fase di avvio o già avviati.»;
il comma 5 è soppresso.
L'articolo 11 è soppresso.
All'articolo 12 sono soppressi i commi 1 e 4; e al comma 2, le parole: «debbono, a richiesta dei soggetti di cui al comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «a richiesta degli autotrasportatori di cose per conto di terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n.298, e di quelli domiciliati e residenti negli Stati membri dell'Unione europea, debbono».
All'articolo 13:
al comma 1, dopo le parole: «"fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro», ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: «, del bilancio e della programmazione economica» e, dopo le parole: «all'uopo parzialmente utilizzando
al comma 2, le parole: «Il Ministro del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».
Articolo 1.
(Istituzione del Registro internazionale).
1. È istituito il registro delle navi adibite alla navigazione internazionale, di seguito denominato «Registro internazionale», nel quale sono iscritte, a seguito di specifica autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, le navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali.
2. Il Registro internazionale di cui al comma 1 è diviso in tre sezioni nelle quali sono iscritte rispettivamente:
a) le navi che appartengono a soggetti italiani o di altri Paesi dell'Unione europea ai sensi del comma 1, lettera a), dell'articolo 143 del codice della navigazione, come sostituito dall'articolo 7;
b) le navi che appartengono a soggetti non comunitari ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 143 del codice della navigazione;
c) le navi che appartengono a soggetti non comunitari, in regime di sospensione da un registro straniero non comunitario, ai sensi del comma secondo dell'articolo 145 del codice della navigazione, a seguito di locazione a scafo nudo a soggetti giuridici italiani o di altri Paesi dell'Unione europea.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata tenuto conto degli appositi contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore di cui agli articoli 2 e 3.
4. Non possono comunque essere iscritte nel Registro internazionale le navi da guerra, le navi di Stato in servizio non commerciale, le navi da pesca e le unità da diporto.
5. Le navi iscritte nel Registro internazionale non possono effettuare servizi di cabotaggio per i quali è operante la riserva di cui all'articolo 224 del codice della navigazione, come sostituito dall'articolo 7.
1. Per le navi iscritte nel Registro di cui all'articolo 1, con accordo tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore, relativo a ciascuna nave da iscrivere o già iscritta nel Registro internazionale, da depositarsi presso l'ufficio di iscrizione della nave, può derogarsi a quanto disposto dall'articolo 318 del codice della navigazione, come sostituito dall'articolo 7, fatta eccezione per quanto concerne il comandante ed il primo ufficiale di coperta.
2. Nella tabella di armamento della nave è posta annotazione dei componenti dell'equipaggio per i quali, ai sensi dell'accordo di cui al comma 1, può derogarsi all'articolo 318 del codice della navigazione; è in facoltà dell'autorità competente negare le spedizioni alla nave il cui equipaggio non sia composto in conformità alla annotazione stessa.
3. I componenti l'equipaggio devono essere in possesso dei certificati rilasciati dall'amministrazione italiana o di altro Stato contraente previsti dalla convenzione internazionale sugli standards di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi, adottata a Londra il 7 luglio 1978 e ratificata con legge 21 novembre 1985, n.739, o da tali amministrazioni riconosciuti o autorizzati.
1. Le condizioni economiche, normative, previdenziali ed assicurative dei marittimi italiani o comunitari imbarcati sulle navi iscritte nel Registro internazionale sono disciplinate dalla legge regolatrice del contratto di arruolamento e dai contratti collettivi.
2. Il rapporto di lavoro del personale non comunitario non residente nell'Unione europea, imbarcato a bordo delle navi iscritte nel Registro internazionale, è regolamentato dalla legge scelta dalle parti o, in mancanza, del Paese del quale il marittimo ha la cittadinanza, fatto salvo quanto stabilito dal comma 3.
3. Le organizzazioni sindacali sottoscrittrici dei contratti collettivi di cui al comma 1 stabiliscono le condizioni economiche, salariali e assicurative, minime che devono essere comunque osservate per tutti i lavoratori non comunitari impegnati a bordo delle navi iscritte nel Registro internazionale, nel rispetto dei limiti internazionalmente stabiliti.
1. Ai soggetti che esercitano l'attività produttiva di reddito di cui al comma 2 è attribuito un credito d'imposta in misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sulle retribuzioni corrisposte al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi. Detto credito non concorre alla formazione del reddito imponibile. Il relativo onere è posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1.
2. A partire dal periodo di imposta in corso al 1 gennaio 1999, il reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale concorre in misura pari al 50 per cento a formare il reddito complessivo assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta sui redditi delle persone giuridiche, disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917. Per il periodo di imposta in corso al 1 gennaio 1998 tale importo è fissato al 65 per cento. Il relativo onere è posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1.
1. Salvo quanto espressamente previsto dal presente decreto, le navi iscritte nel registro internazionale sono assoggettate alle disposizioni generali, ai regolamenti, alla normativa comunitaria ed alle disposizioni delle Convenzioni internazionali applicabili alle unità iscritte nelle matricole nazionali o che fruiscono del regime di locazione a scafo nudo di cui al comma 2. Il modello del Registro e dei documenti di abilitazione delle navi in esso immatricolate sono approvati con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione.
2. Ai fini dell'articolo 6 del codice della navigazione, le navi per le quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 145, comma 2, del medesimo codice restano soggette alla legge dello Stato responsabile del registro sottostante.
3. Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice penale e all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi iscritte nel Registro internazionale, adibite a crociere durante il periodo di navigazione al di là del mare territoriale.
1. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, a decorrere dal 1
1. L'articolo 143 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«Art. 143. - (Requisiti di nazionalità dei proprietari di navi italiane). - 1. Rispondono ai requisiti di nazionalità per l'iscrizione nelle matricole o nei registri di cui all'articolo 146:
a) le navi che appartengono per una quota superiore a dodici carati a persone fisiche, giuridiche o enti italiani o di altri Paesi dell'Unione europea;
b) le navi di nuova costruzione o provenienti da un registro straniero non comunitario, appartenenti a persone fisiche, giuridiche o enti stranieri non comunitari i quali assumano direttamente l'esercizio della nave attraverso una stabile organizzazione sul territorio nazionale con gestione demandata a persona fisica o giuridica di nazionalità italiana o di altri Paesi dell'Unione europea, domiciliata nel luogo di iscrizione della nave, che assuma ogni responsabilità per il suo esercizio nei confronti delle autorità amministrative e dei terzi, con dichiarazione da rendersi presso l'ufficio di iscrizione della nave, secondo le norme previste per la dichiarazione di armatore.».
2. L'articolo 224 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«Art. 224. - (Riserva della prestazione dei servizi di cabotaggio e del servizio marittimo). - 1. Il servizio di cabotaggio tra i porti della Repubblica, nonchè il servizio marittimo dei porti, delle rade e delle spiagge sono riservati, conformemente a quanto previsto dal Regolamento CE n.3577/92 del Consiglio del 7 dicembre 1992, agli armatori comunitari che impiegano navi registrate in uno Stato membro dell'Unione europea e che battono bandiera del medesimo Stato membro, sempre che tali navi soddisfino tutti i requisiti necessari per l'ammissione al cabotaggio in detto Stato membro.».
3. L'articolo 318 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«Art. 318. - (Nazionalità dei componenti dell'equipaggio). - 1. L'equipaggio delle navi nazionali armate nei porti della
1. Per consentire la compiuta attuazione della riforma dell'ordinamento portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n.84, e per realizzare il pieno equilibrio tra gli organici e le esigenze operative dei porti di Genova, Trieste, Venezia e Napoli, le rispettive autorità portuali individuano, attraverso ricorso alla contrattazione con le parti sociali e la collaborazione delle locali Agenzie per l'impiego, entro il 31 gennaio 1998, iniziative per favorire il reinserimento dei dipendenti in esubero di dette autorità portuali nel mercato del lavoro. Le iniziative per il reinserimento riguardano l'impiego nelle aziende operanti nel settore privato, avvalendosi anche di forme di incentivazione da definire attraverso la contrattazione tra i predetti soggetti, la promozione di forme di autoimprenditorialità e l'attivazione di nuove iniziative produttive, anche nell'ambito della programmazione negoziata e con la collaborazione degli enti locali. Nel caso in cui i soggetti di cui sopra verifichino l'impossibilità di realizzare il pieno reinserimento delle unità lavorative in esubero attraverso le suddette iniziative, è concesso il ricorso al pensionamento anticipato per complessive 500 unità di dipendenti delle sopracitate autorità portuali. Il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede, con decreto da emanarsi entro il 28 febbraio 1998, a ripartire le unità tra le predette autorità portuali ed altresì ad individuare termini, criteri e modalità attuative del pensionamento anticipato.
2. Qualora si realizzi la riduzione delle unità da porre in pensionamento anticipato, il Ministro dei trasporti e della navigazione riconosce a ciascuna autorità portuale, interessata alla riduzione, un contributo pari al costo unitario a carico dello Stato assunto a riferimento per il pensionamento anticipato di cui al comma 1.
3. Possono essere ammessi al pensionamento anticipato i soli dipendenti delle autorità portuali che risultino in esubero rispetto all'organico della segreteria tecnico-operativa, deliberato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera i), della legge n.84 del 1994, e che abbiano maturato i requisiti previsti dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 17 dicembre 1986, n.873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n.26, entro il 31 dicembre 1996, nonchè il personale di fiducia iscritto nell'elenco tenuto dall'organizzazione portuale di Genova, in base all'accordo in data 5 aprile 1976 sottoscritto presso l'ispettorato provinciale del lavoro di Genova, in possesso dei requisiti suindicati.
4. Per il pensionamento dei dipendenti di cui ai commi 1 e 3 si applicano le disposizioni dell'articolo 3, commi 1-bis e 8, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n.58, e degli articoli 8-bis e 9, commi 1, 4, 5, 6, 8 e 9, del decreto-legge 17 dicembre 1986, n.873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n.26. Ai dipendenti posti in pensionamento anticipato è concesso l'aumento dell'anzianità contributiva per un periodo massimo di otto anni e comunque non superiore alla differenza tra la data di risoluzione del rapporto e quella di raggiungimento del sessantesimo anno di età, ovvero al periodo necessario al compimento di quaranta anni
1. La gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione, di cui all'articolo 6, comma 1, è autorizzata a rimborsare alle compagnie e gruppi portuali, sulla base di apposita rendicontazione, il trattamento di fine servizio maturato a decorrere dal 1 febbraio 1990 e l'indennità contrattuale corrisposti dalle stesse compagnie e gruppi portuali ai lavoratori cancellati per inidoneità al lavoro portuale a partire dal 1 febbraio 1990 e fino al 31 dicembre 1996. Le competenze previste dal presente comma non sono soggette ad ulteriori rivalutazioni o ad altri oneri finanziari.
2. È concessa per l'anno 1997 a favore dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali e della compagnia carenanti del porto di Genova, trasformati ai sensi dell'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n.84, la proroga del beneficio di integrazione salariale di cui all'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n.535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, nel limite di ulteriori 1200 unità. Al relativo onere per il rimborso a favore dell'INPS provvede la gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, sulla base di apposita rendicontazione. Detto beneficio, esteso anche ai lavoratori e dipendenti delle imprese di cui all'articolo 16 della legge n.84 del 1994, ed ai dipendenti delle autorità portuali, qualora non utilizzato pienamente nell'anno 1997, è prorogato fino al 30 giugno 1998.
3. I termini per la presentazione delle domande per l'attuazione degli interventi di integrazione salariale di cui al comma 15 dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, nonchè le sospensioni dal lavoro sono prorogati al 31 dicembre 1998, intendendosi altresì prorogato l'utilizzo delle somme stanziate allo scopo.
4. Al fine di completare il processo di trasformazione di cui all'articolo 21 della legge n.84 del 1994, e successive modificazioni, sono previsti interventi destinati a riequilibrare situazioni contabili previste in bilancio, modificatesi a causa di eventi non imputabili alla gestione delle compagnie medesime, nonchè a definire situazioni derivanti da contenzioso, anche stragiudiziale, scaturenti dalla previgente normativa del settore, non ancora conclusesi alla data di entrata in vigore del presente decreto. A sostegno del processo di trasformazione e di sviluppo dei porti sono, altresì, previsti interventi diretti alla riqualificazione e riconversione del personale presente nell'organico delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21 della legge n.84 del 1994. All'onere derivante dal presente comma, valutato in lire 100 miliardi, provvede la gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, sulla base di risultanze debitamente documentate e accertate da apposita commissione istituita dal Ministro dei trasporti e della navigazione.
5. Le Casse locali di previdenza, istituite con provvedimenti delle autorità marittime periferiche ovvero degli enti portuali, per la corresponsione di pensioni integrative a favore dei lavoratori portuali collocati in quiescenza sono soppresse a tutti gli effetti. Il commissario liquidatore di ciascuna Cassa, nominato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede alla restituzione di eventuali contributi versati dai lavoratori a tale titolo, sulla base di criteri e modalità stabiliti dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I relativi oneri sono posti a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1.
6. Per realizzare un programma di escavazione dei porti marittimi nazionali, è stanziato l'importo di lire 120 miliardi, di cui non oltre il 50 per cento da utilizzare per risolvere situazioni di emergenza e garantire la sicurezza della navigazione
1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato a concedere alle Ferrovie dello Stato S.p.a. contributi decennali, pari complessivamente a lire 32,2 miliardi annue dal 1997, 12,8 miliardi annue dal 1998 e 3,5 miliardi annue dal 1999, per consentire la completa realizzazione del raddoppio del tratto Andora-San Lorenzo a Mare della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia nel limite di lire 470 miliardi, nonchè per la progettazione del nodo ferroviario di Genova nel limite di lire 15 miliardi.
2. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi concernenti i trasporti rapidi di massa di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n.211, il Ministro dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Ministro per i problemi delle aree urbane, avanza proposte al CIPE finalizzate al finanziamento dei piani di intervento, elaborate sulla base dei progetti presentati da parte dei soggetti di cui all'articolo 1 della citata legge n.211 del 1992. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzato, a decorrere dall'anno 1997, un contributo di lire 5,7 miliardi annui ai sensi del medesimo articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n.211, da destinare ad integrazione del contributo a carico dello Stato del costo di realizzazione degli interventi già approvati, nel limite massimo del 60 per cento.
3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può affidare incarichi di studio e di consulenza per la elaborazione del piano generale dei trasporti, anche in relazione alla prossima organizzazione di una conferenza sui trasporti, per la valutazione dei progetti infrastrutturali, nonchè per il reperimento delle relative risorse in sede comunitaria e presso il settore privato.
1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a corrispondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale risorse per l'anno 1998 nel limite di lire 230 miliardi e dall'anno 1999 nel limite di lire 130 miliardi annui, dietro presentazione di apposita rendicontazione, al fine di avviare un processo di allineamento delle attuali aliquote contributive a carico delle aziende di trasporto pubblico locale a quelle medie dell'industria.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede per il 1998, quanto a lire 100 miliardi, mediante utilizzo delle somme residue per il prepensionamento di cui al decreto-legge 25 novembre 1995, n.501, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n.11, nonchè per il prepensionamento di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e, quanto a lire 130 miliardi per gli anni 1998 e successivi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito della unità previsionale «cassa integrazione ordinaria» dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n.910, e successive modificazioni.
1. La detrazione prevista dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, è maggiorata, limitatamente all'anno 1998, di un importo commisurato alla base imponibile, nei limiti di spesa di cui al comma 4, risultante dalle fatture rilasciate per gli acquisti di olii da gas per uso di autotrazione e registrate ai sensi dell'articolo 25 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, effettuati dagli autotrasportatori di cose per conto di terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n.298, e da quelli domiciliati e residenti negli Stati membri dell'Unione europea.
2. Gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, in deroga alle disposizioni in materia di scheda-carburante, debbono, a richiesta dei soggetti di cui al comma 1, rilasciare fattura per gli acquisti di olii da gas effettuati presso di loro.
3. I criteri, le modalità, i termini di fatturazione e i conseguenti adempimenti, nonchè le eventuali richieste di rimborso, sono disciplinati con uno o più decreti direttoriali del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione.
4. All'onere di lire 175 miliardi, derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità sul capitolo 7304 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1997, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
1. All'onere derivante dal presente decreto, ad eccezione degli articoli 11 e 12, pari complessivamente a lire 139,3 miliardi per l'anno 1997, lire 398,2 miliardi per l'anno 1998 e lire 304,8 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, si provvede, quanto a lire 49,3 miliardi per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 52,7 miliardi per il 1998 e lire 54,8 miliardi per il 1999 e 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 90 miliardi per l'anno 1998 e lire 180 miliardi per gli anni 1999 e 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 90 miliardi per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo; quanto a lire 185,5 miliardi per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro; quanto a lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale «cassa integrazione ordinaria» dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n.910, e successive modificazioni.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.