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PRESIDENTE. Segue l'interrogazione Armando Veneto n. 3-00704 (vedi l'allegato A - Interpellanze ed interrogazioni sezione 4).
GIUSEPPE MARIA AYALA, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Dopo aver premesso di aver appreso «nel corso della discussione relativa alla richiesta di autorizzazione a procedere a carico dell'onorevole Paolo Cirino Pomicino, svoltasi in data 4 febbraio 1997», che «un magistrato della Repubblica» - non identificato - «aveva esercitato l'azione penale a carico del parlamentare per comportamenti e manifestazioni di volontà propri dell'attività che si svolge nel Parlamento», ed aver rilevato che la Camera aveva negato l'autorizzazione in quanto era del tutto palese che l'onorevole Pomicino avesse posto in essere i suddetti comportamenti nell'esercizio del suo mandato, l'onorevole interrogante si è lamentato dell'abuso di ufficio presuntivamente commesso dal predetto magistrato per avere pretestuosamente iniziato l'azione penale.
PRESIDENTE. L'onorevole Armando Veneto ha facoltà di replicare per la sua interrogazione n. 3-00704.
ARMANDO VENETO. Ringrazio l'onorevole Ayala per la risposta fornita alla mia interrogazione. Osservo però che essa è stata elusiva del tema di fondo che avevo prospettato e che attiene alla circostanza palese - e non discutibile - che l'azione penale è stata introdotta e coltivata perché l'onorevole Paolo Cirino Pomicino avrebbe espresso, mediante il voto di parlamentare, un'opinione su un fatto posto all'esame del Parlamento. Quello che manca nella risposta del sottosegretario Ayala è proprio l'esame degli atti relativi all'autorizzazione a procedere, dal quale si sarebbe ricavata la certezza della mia affermazione. Sicché mi pare di poter concludere - senza supponenza, ma proprio nel rispetto dei ruoli che la legge assegna all'interrogante ed al Governo che risponde - che è venuta a mancare, nell'attesa di una risposta compiuta, l'affermazione che speravo di ascoltare: aver censurato un membro del Parlamento (nel caso di specie, credo, anche esponente del Governo) per aver espresso opinioni connesse
Il sottosegretario di Stato per la giustizia ha facoltà di rispondere.
Dalla nota inviata dal procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli in data 23 giugno 1997, è emerso quanto segue. Il procedimento penale a cui fa riferimento l'onorevole Veneto è probabilmente quello iscritto al n. 15964/92 modello 21 del registro della procura della Repubblica di Napoli, afferente alla realizzazione della locale metropolitana. Il predetto procedimento, assegnato ai sostituti procuratori Cantelmo, Lucantonio e Quatrano, venne definito con richiesta di rinvio a giudizio. Il dottor Zeuli, giudice per le indagini preliminari assegnatario, in accoglimento di una eccezione formulata dal difensore dell'imputato Cirino Pomicino, trasmise in data 13 novembre 1995 gli atti alla Camera dei deputati, affinché questa delibasse se il fatto per il quale era in corso il procedimento concernesse o meno opinioni o voti espressi dall'onorevole Pomicino nell'esercizio del mandato parlamentare. La Camera dei deputati negò l'autorizzazione a procedere e conseguentemente la procura della Repubblica predetta, in data 11 febbraio 1997, chiese al giudice per le indagini preliminari di pronunciare la sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 del codice di rito.
Come ulteriormente chiarito dal procuratore della Repubblica di Napoli, l'autorizzazione a procedere nei confronti dell'onorevole Pomicino non venne chiesta dai pubblici ministeri assegnatari prima della richiesta di rinvio a giudizio, in quanto la competenza ad investire la Camera di appartenenza del parlamentare della decisione in ordine alla ravvisabilità, nel caso concreto, dell'ipotesi prevista dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione, spettava unicamente al giudice. E in effetti, eccepita la questione dalla difesa dell'onorevole Pomicino, il giudice trasmise gli atti alla Camera di appartenenza.
Dall'esame della documentazione trasmessa e dalle informazioni e valutazioni fatte pervenire dai capi degli uffici interessati non sono emersi pertanto elementi di rilievo disciplinare a carico dei magistrati.
al compimento di atti è così palesemente offensivo del diritto, dell'autonomia e delle prerogative del Parlamento, da meritare comunque un intervento su un corpo che sempre più aspira ad una separatezza non solo concettuale, che fa paura, che preoccupa e che pretende sempre di più adeguate risposte.
Vede, signor sottosegretario, se fosse possibile liquidare il problema con l'affermazione che è stato il GIP a chiedere che il Parlamento si pronunciasse, se fosse sufficiente affermare che i pubblici ministeri possono fare tutto ed il contrario di tutto, io avrei potuto dichiararmi soddisfatto. Ma se invece (e credo che su questo punto lei concordi, signor sottosegretario) ciascuno di coloro che partecipano alla realizzazione della democrazia nel nostro paese si interrogasse sulla necessità di rispettare le leggi e, prima ancora, sul buon gusto e sul buon senso, allora noi avremmo avuto: innanzitutto una risposta prima del trecentocinquantesimo giorno dalla presentazione dell'interrogazione; in secondo luogo, una risposta che avrebbe tenuto conto dell'esecrazione che la Giunta per le autorizzazioni a procedere e l'Assemblea hanno manifestato nei confronti del comportamento di quel magistrato; in terzo luogo, una risposta puntuale in ordine ai provvedimenti che avrebbero dovuto essere adottati, i quali riguardano - si badi - non quel magistrato, ma piuttosto le linee programmatiche alle quali deve ispirarsi un buon governo rispetto all'opportunità di segnalare ai magistrati che anch'essi possono commettere abusi in atti d'ufficio. E possono contribuire ad eludere quella norma dell'articolo 124 del codice di procedura penale troppo spesso dimenticata, in virtù della quale anche i magistrati devono rispetto alla legge.
Mi spiace, ma mi dichiaro insoddisfatto.