Art. 52.
(Modifica della legge comunitaria 1991).
1. L'autorizzazione alla produzione, al commercio ed alla detenzione di coloranti per alimenti, di cui all'articolo 57, comma 4, della legge 19 febbraio 1992, n.142, è rilasciata dalla regione o dall'autorità da essa delegata.
2. Restano validi gli atti istruttori già compiuti e le autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dalle unità sanitarie locali.
ART. 52.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis (Protezione degli animali destinati alla macellazione). - 1. È necessario prevedere per la particolare natura della materia che gli operatori impegnati nelle macellazioni rituali siano tenuti a seguire un corso di formazione sul benessere degli animali, da svolgere da parte delle regioni di appartenenza.
2. Ai privati cittadini in luogo pubblico o privato non è consentito di effettuare tali operazioni.
52. 03.
Procacci
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis (Coordinamento con le normative europee sull'utilizzo di apparati antiaggressione). - 1. All'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:
«5-bis. Gli apparati antiaggressione emittenti gas ad effetto determinante non rientrano nella categoria delle armi e ad essi non si applicano le disposizioni previste per gli strumenti atti ad offendere di cui all'articolo 4, comma 2 della presente legge».
52. 01.
Oreste Rossi, Dozzo, Faustinelli, Pittino, Chincarini.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis (Coordinamento con le normative europee sull'utilizzo di apparati antiaggressione). - 1. All'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché nei riguardi degli apparati antiaggressione emittenti gas ad effetto deterrente.
52. 02.
Oreste Rossi, Dozzo, Faustinelli, Pittino, Chincarini.