Allegato A
Seduta 295 del 13/1/1998

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(A.C. n. 3838 - sezione 52)

ARTICOLO 52 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 52.
(Modifica della legge comunitaria 1991).

1. L'autorizzazione alla produzione, al commercio ed alla detenzione di coloranti per alimenti, di cui all'articolo 57, comma 4, della legge 19 febbraio 1992, n.142, è rilasciata dalla regione o dall'autorità da essa delegata.
2. Restano validi gli atti istruttori già compiuti e le autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dalle unità sanitarie locali.


ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 52 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 52.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis (Protezione degli animali destinati alla macellazione). - 1. È necessario prevedere per la particolare natura della materia che gli operatori impegnati nelle macellazioni rituali siano tenuti a seguire un corso di formazione sul benessere degli animali, da svolgere da parte delle regioni di appartenenza.
2. Ai privati cittadini in luogo pubblico o privato non è consentito di effettuare tali operazioni.
52. 03.
Procacci

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis (Coordinamento con le normative europee sull'utilizzo di apparati antiaggressione). - 1. All'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:
«5-bis. Gli apparati antiaggressione emittenti gas ad effetto determinante non rientrano nella categoria delle armi e ad essi non si applicano le disposizioni previste per gli strumenti atti ad offendere di cui all'articolo 4, comma 2 della presente legge».
52. 01.
Oreste Rossi, Dozzo, Faustinelli, Pittino, Chincarini.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis (Coordinamento con le normative europee sull'utilizzo di apparati antiaggressione). - 1. All'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché nei riguardi degli apparati antiaggressione emittenti gas ad effetto deterrente.
52. 02.
Oreste Rossi, Dozzo, Faustinelli, Pittino, Chincarini.