Allegato A
Seduta 295 del 13/1/1998

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(A.C. n. 3838 - sezione 46)

ARTICOLO 46 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 46.
(Attuazione della direttiva 93/104/CE in materia di organizzazione dell'orario di lavoro).

1. L'attuazione della direttiva 93/104/CE del Consiglio, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, si informa ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che per lavoro straordinario si intenda la prestazione lavorativa con carattere non continuativo o ricorrente, stabilendo i limiti di orario giornaliero e settimanale. Alla contrattazione collettiva è demandata la determinazione della relativa maggiorazione retributiva e la contestuale riduzione compensativa dell'orario;
b) prevedere che l'orario normale di lavoro sia fissato in 40 ore settimanali. I contratti collettivi nazionali possono stabilire una durata minore e riferire l'orario


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normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno;
c) prevedere altresì che lo svolgimento del lavoro notturno possa essere compensato da una riduzione della durata del lavoro settimanale o mensile. La maggiorazione retributiva sarà definita dalla contrattazione collettiva. I lavoratori devono essere informati circa i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dallo svolgimento del lavoro notturno ed essere sottoposti ad accertamenti preventivi e periodici per il controllo del loro stato di salute;
d) assicurare che l'introduzione del lavoro notturno sia preceduta dalla consultazione dei lavoratori interessati;
e) prevedere, compatibilmente con gli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, il mantenimento delle condizioni di miglior favore vigenti nell'ordinamento italiano, in particolare per quanto riguarda la normativa relativa alla maternità e quella relativa al lavoro notturno delle donne.