Art. 14.
(Modifiche al decreto-legge 24 giugno 1994, n.408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n.483, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo).
1. Al decreto-legge 24 giugno 1994, n.408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n.483, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 2, lettera d), le parole da: «,possibilmente» a: «competente» sono soppresse;
b) all'articolo 2, comma 2, lettera e), sono soppresse le parole: «italiano o per quello».
ART. 14.
Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera:
b-bis) La tabella A di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 è sostituita dalla seguente:
Circoscrizione 1 - Italia Nord-Occidentale (Piemonte, Liguria, Lombardia, Valle D'Aosta) - capoluogo: Milano;
Circoscrizione 2 - Italia Nord-Orientale (Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia-Giulia, Emilia Romagna) - capoluogo: Venezia;
Al secondo comma, terzo capoverso, dopo le parole: sono disposti, aggiungere le seguenti: in coerenza con la normativa comunitaria.
0. 14. 01. 1.
La Commissione.
Dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:
Art. 14-bis. (Modifiche alla legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto) - 1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 22 marzo 1992, n. 257, è soppresso ed è sostituito dal seguente: 2. Sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto.
2. L'articolo 3 della legge 27 marzo 1992, n. 257, è soppresso ed è sostituito dal seguente:
Art. 3 - Valori limite. - 1. La concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di lavoro ove si utilizza o si trasforma o si smaltisce amianto, nei luoghi ove si effettuano bonifiche, negli ambienti delle unità produttive ove si utilizza amianto e delle imprese o degli enti autorizzati alle attività di trasformazione o di smaltimento dell'amianto o di bonifica delle aree interessate, non può superare i valori limite fissati dall'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, come modificato dalla presente legge.
2. I limiti, le procedure e i metodi di analisi per la misurazione dei valori dell'inquinamento da amianto, compresi gli effluenti liquidi e gassosi contenti amianto, sono disciplinati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 114.
3. Eventuali aggiornamenti o modifiche dei limiti di cui ai commi 1 e 2 sono disposti, anche su proposta della commissione di cui all'articolo 4, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è sostituita dalla seguente: a) 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo.
5. Il comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo 5 agosto 1991, n. 277, è abrogato.
3) Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno efficacia decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
14. 01
Governo.