Art. 13.
(Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n.86, alla legge 16 aprile 1987, n.183, e alla legge 6 febbraio 1996, n.52).
1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n.86, è sostituito dal seguente:
«1. Il Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie trasmette alle Camere, contestualmente alla loro ricezione, gli atti emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee; verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione ai suddetti atti e ne trasmette
2. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n.86, è sostituito dal seguente:
«2. Sulla base della verifica e delle osservazioni ed atti d'indirizzo di cui al comma 1, il Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, un disegno di legge recante: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee"; tale dicitura è completata dall'indicazione: "legge comunitaria" seguita dall'anno di riferimento.».
3. All'articolo 2, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n.86, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La relazione introduttiva dà partitamente conto delle direttive non inserite nel disegno di legge comunitaria il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel corso dell'anno e delle ragioni del loro omesso inserimento nel disegno di legge comunitaria».
4. All'articolo 7 della legge 9 marzo 1989, n.86, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Nell'ambito della relazione di cui al comma 1, il Governo riferisce altresì sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario».
5. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente:
«2. Le regioni, anche a statuto ordinario, e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza concorrente, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie».
6. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n.86, è sostituito dal seguente:
«1. Il Presidente del Consiglio dei ministri convoca almeno ogni sei mesi o anche su richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse regionale e provinciale. Il Governo informa le Camere sui risultati emersi da tale sessione».
7. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n.86, è aggiunta la seguente lettera:
«b-bis) sullo schema del disegno di legge di cui all'articolo 2».
8. Il comma 2 dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n.52, è sostituito dal seguente:
«2. Del contingente aggiuntivo di cui al comma 1 fanno parte quattro funzionari regionali e delle province autonome nominati dal Ministro degli affari esteri su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, collocati fuori ruolo e inviati in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'Unione europea».
9. Dopo il comma 2 dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n.52, è inserito il seguente:
«2-bis. I presidenti delle giunte regionali e delle province autonome, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in occasione della sessione speciale prevista dall'articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n.86, indicano al Governo gli argomenti e le questioni di particolare interesse per le proprie amministrazioni, che ritengono debbano essere presi in considerazione nella formulazione delle direttive che il Ministro degli affari
10. Al comma 4 dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «con altre regioni o enti appartenenti all'Unione europea nell'ambito della cooperazione transfrontaliera o di accordi internazionali».
11. All'articolo 9 della legge 16 aprile 1987, n.183, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «dei regolamenti, delle raccomandazioni e delle direttive delle Comunità europee sono comunicati alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «degli atti di competenza degli organi dell'Unione europea o delle Comunità europee, anche a carattere conoscitivo o di indirizzo, e tutte le modificazioni degli stessi, sono comunicati contestualmente alla loro ricezione alle Commissioni parlamentari competenti» e sono aggiunte, in fine, le parole: «indicando la data presunta per la loro discussione o adozione da parte degli organi predetti»;
b) al comma 2, le parole: «Le Camere» sono sostituite dalle seguenti: «Le Commissioni parlamentari, prima della data di cui al comma 1, formulano osservazioni e adottano ogni opportuno atto di indirizzo al Governo. Entro il predetto termine».
12. L'articolo 10 della legge 16 aprile 1987, n.183, come modificato dalla legge 9 marzo 1989, n.86, è abrogato.
ART. 13.
Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: gli atti emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee con le seguenti: gli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee.
13. 7.
La Commissione.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. L'articolo 7 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente:
1. Il Governo, in relazione agli atti normativi, predisposti nell'esercizio delle proprie competenze in seno agli organi dell'Unione europea, si attiene alle indicazioni ed agli indirizzi formulati dal Parlamento, rispettando le disposizioni di cui ai commi successivi.
2. Precedentemente alle convocazioni del Consiglio Europeo o del Consiglio dei Ministri, il Governo, riservando alle Camere un tempo utile perché possano pronunciarsi ai sensi del precedente comma, espone al Parlamento il contenuto degli argomenti posti in discussione avuto riguardo:
a) agli obiettivi che si intendono perseguire in relazione all'oggetto;
b) alle varie posizioni che si presume adotteranno i singoli Stati membri;
c) alle azioni che dovrebbero intraprendere gli organi comunitari e lo Stato italiano in relazione agli indirizzi politico-programmatici e normativi formulati dal Consiglio Europeo e dal Consiglio dei Ministri. Il Governo, dopo aver illustrato la propria posizione in seno agli organi comunitari riguardante ogni singola materia, significandone le motivazioni, chiede al Parlamento un pronunciamento in merito.
3. Il Governo, nel caso di proposizione di atto normativo o conoscitivo, o di eventuale modifica dello stesso, ne trasmette il testo al Parlamento entro il termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dello stesso da parte dei competenti organi comunitari. Il Governo, inoltre, illustra al Parlamento contenuti, finalità ed incidenza sull'ordinamento nazionale, indicando le presumibili posizioni che adotteranno gli
Al comma 4, capoverso 1-bis, dopo le parole: al diritto comunitario aggiungere le seguenti: e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione.
13. 6.
La Commissione.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, aggiungere il seguente: «2-bis. Le leggi regionali e provinciali di cui ai commi 1 e 2 recano nel titolo il numero identificativo di ogni direttiva attuata; il numero e gli estremi di pubblicazione di ciascuna legge sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie».
13. 4.
Governo.
Sostituire il comma 9 con il seguente:
9. Il comma 2 dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è sostituito dal seguente:
2. Del contingente aggiuntivo di cui al comma 1 fanno parte quattro funzionari regionali e delle province autonome nominati dal Ministero degli affari esteri su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, collocati fuori ruolo e inviati in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'Unione europea. Resta fermo l'ulteriore posto di esperto regionale per le questioni agricole, già istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della legge n. 491 del 1993, cui è assegnato, con la procedura di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, un funzionario regionale designato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome.
13. 3.
Pecoraro Scanio
Sostituire il comma 9 con il seguente:
9. Il comma 2 dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è sostituito dal seguente:
2. Del contingente aggiuntivo di cui al comma 1 fanno parte quattro funzionari regionali e delle province autonome nominati dal Ministero degli affari esteri su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, collocati fuori ruolo e inviati in servizio presso l'Unione europea. Presso la rappresentanza permanente presso le Comunità europee è istituito, con le procedure di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
Sostituire il comma 11 con il seguente:
11. L'articolo 9 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è abrogato.
13. 2.
Bergamo.
Sostituire il comma 11 con il seguente:
11. L'articolo 9 della legge 11 aprile 1987, n. 183, è sostituito dal seguente:
1. I progetti degli atti normativi e di indirizzo di competenza degli organi dell'Unione europea o delle Comunità europee, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sono comunicati, contestualmente alla loro ricezione, alle Camere per l'assegnazione alle Commissioni parlamentari competenti, alle regioni anche a statuto speciale e alle province autonome, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione da parte degli organi predetti.
2. Le Commissioni parlamentari, prima della data di cui al comma 1, formulano osservazioni e adottano ogni opportuno atto dì indirizzo al Governo. Entro il predetto .termine le regioni e le province autonome possono inviare al Governo osservazioni.
13. 8.
La Commissione.