Allegato A
Seduta 288 del 16/12/1997

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(A.C. 4354, sezione 7)

ARTICOLO 46 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 46.
(Ente poste italiane).

1. A decorrere dal 1 gennaio 1998, l'Ente poste italiane è autorizzato:
a) alla distribuzione e vendita diretta di biglietti delle lotterie nazionali e di titoli e documenti di viaggio;
b) alla vendita al dettaglio di tutti i valori bollati di cui ha l'esclusiva della distribuzione primaria ai rivenditori secondari.
2. Le modalità e le condizioni dei servizi previsti nel comma 1 sono fissate con apposite convenzioni da stipulare con gli enti interessati.
3. Lo Stato riconosce all'Ente poste italiane un compenso collegato allo svolgimento di obblighi di servizio universale nel settore dei recapiti postali. Tale compenso è forfettariamente determinato in lire 400 miliardi per l'anno 1998. Per gli anni successivi l'importo sarà determinato nel contratto di programma da stipulare ai sensi dell'articolo 2, comma 23, della legge 23 dicembre 1996, n.662.
4. Il contratto di programma previsto dall'articolo 2, comma 23, della legge 23 dicembre 1996, n.662, può consentire all'Ente poste italiane di stipulare nei comuni montani e in loro frazioni contratti per l'affidamento dei propri servizi di sportello, anche a tempo parziale, a titolare di esercizio commerciale operante o che intenda operare in detti comuni o frazioni.
5. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 1 dicembre 1993, n.487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n.71, le parole da: «sia agli effettivi costi» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «: 1) a una contabilità analitica per centro di costo fornita dall'Ente poste italiane ovvero, in mancanza, sulla base di parametri rappresentativi di tali costi e con modalità che spingano ad una loro riduzione; 2) alla raccolta, netta e/o lorda, di risparmio postale, tale da generare un utile per il servizio coerente con le regole del mercato».
6. A decorrere dalla data di trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni ai sensi dell'articolo 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n.662, al personale dipendente dalla società medesima spettano:
a) il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e, per il periodo lavorativo antecedente, l'indennità di buonuscita maturata, calcolata secondo la normativa vigente prima della data di cui all'alinea del presente comma. Dalla stessa data è soppresso il contributo dovuto dal datore di lavoro all'Istituto postelegrafonici ai sensi dell'articolo 37 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.1032. A decorrere dal 1 gennaio del secondo anno successivo alla trasformazione in società per azioni dell'Ente poste italiane è soppressa la gestione separata, istituita in seno all'Istituto postelegrafonici ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n.542, per l'erogazione dell'indennità di buonuscita spettante, dal 1 agosto 1994, a tutto il personale dipendente dell'Ente in base all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 1 dicembre 1993, n.487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n.71. Alla sua liquidazione provvede il commissario nominato per la gestione stessa, che cura il trasferimento alla società «Poste italiane»


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del patrimonio di detta gestione e dei rapporti attivi e passivi ad essa facenti capo. Dalla liquidazione sono escluse le poste patrimoniali riguardanti l'erogazione delle prestazioni creditizie;
b) le prestazioni di assistenza e mutualità, sulla base di leggi, regolamenti e patti stipulati in applicazione di accordi di lavoro, che restano affidate all'Istituto postelegrafonici;
c) le prestazioni creditizie secondo la normativa vigente, da rilevare in apposita gestione;
d) il trattamento di quiescenza sulla base della normativa vigente alla cui erogazione continua a provvedere l'Istituto postelegrafonici.
7. Dalla data di cui al comma 6 i lavoratori dipendenti dell'Ente poste italiane sono assicurati all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) secondo la normativa vigente ed il datore di lavoro è tenuto al versamento dei relativi premi al predetto Ente. Dalla stessa data sono poste a carico dell'INAIL tutte le rendite e tutte le altre prestazioni in essere alla data della trasformazione nonchè quelle relative agli eventi infortunistici ed alle manifestazioni di malattie professionali verificatisi prima di tale data e non ancora definiti. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti l'INAIL e l'Ente poste italiane, vengono definiti oneri e modalità per il trasferimento delle competenze in materia infortunistica. Il numero 2) del primo comma dell'articolo 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, è abrogato.
8. Per il periodo lavorativo antecedente la data di cui al comma 6 valgono le norme già in vigore per l'ente pubblico economico. Per i dipendenti della società «Poste italiane» sono fatti salvi i diritti, gli effetti di leggi speciali e quelli rinvenienti dall'originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza.
9. A decorrere dalla data di cui al comma 6, l'Istituto postelegrafonici è tenuto a versare al Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS il contributo di solidarietà di cui all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n.41, entro i termini fissati dallo stesso articolo 25 e nella misura stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 giugno 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.146 del 24 giugno 1989.
10. Al personale dell'Ente poste italiane che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è in posizione di comando o fuori ruolo presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, si applicano le vigenti disposizioni sulla mobilità volontaria o concordata. I comandi in atto, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere rinnovati per un periodo non superiore a due anni a decorrere dalla data di cui al comma 6.
11. La società «Poste italiane» versa i contributi a proprio carico nella misura stabilita dalle norme richiamate al comma 6 all'Istituto Postelegrafonici, che provvede alla liquidazione ed al pagamento delle pensioni all'atto del collocamento a riposo o delle dimissioni e dell'indennità di buonuscita maturata fino al 31 dicembre 1997.
12. All'atto della trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni, lo Stato apporta al capitale sociale della società medesima l'importo complessivo di lire 3.000 miliardi ripartito in quote annuali, a decorrere dall'anno 1999, nella misura indicata nella tabella F allegata alla legge finanziaria.
13. I contributi previsti dal comma 30 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n.549, a favore delle imprese editrici di agenzie di stampa quotidiane che trasmettano tramite canali in concessione esclusiva dell'Ente poste italiane, decorrono dall'anno 1994 nei limiti dell'apposito stanziamento previsto nella unità previsionale di base 17.1.2.1 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1998.

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EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 46 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 46.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.
Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.
46. 1.
(ex 42. 19.)
Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Pagliarini.

Sopprimere i commi 1 e 2.
Segue compensazione n.2 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.
46. 2.
(ex 42. 18.)
Bagliani, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Sopprimere i commi 1 e 2.
Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.
46. 3.
(42.20 e 42.21.)
Bagliani, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di 25 miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.
46. 5. (ex 42. 42.)
Valensise, Armani.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'Ente poste e l'amministrazione dei monopoli di Stato hanno l'esclusiva della distribuzione primaria dei valori bollati. La distribuzione ai rivenditori secondari dei valori bollati avviene tramite le proprie strutture e la propria rete distributiva di vendita.
Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.
46. 6.
(ex 42. 16.)
Molgora, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Frosio Roncalli, Stucchi, Lembo, Barral, Bagliani, Apolloni, Ballaman.

Al comma 1 sopprimere le lettere a) e b).

Conseguentemente, all'Atto Camera n.4355, articolo 2, Tabella A, le seguenti voci sono così ridotte:
Presidenza Consiglio dei ministri:
1998: - 300 miliardi;
1999: - 200 miliardi;
2000: - 100 miliardi.
Ministero del tesoro:
1998: - 300 miliardi;
1999: - 200 miliardi;
2000: - 100 miliardi.
Ministero dei trasporti e della navigazione:
1998: - 150 miliardi;
1999: - 100 miliardi;
2000: - 50 miliardi.
Ministero delle Politiche agricole:
1998: - 30 miliardi;
1999: - 20 miliardi;
2000: - 10 miliardi.


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Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
1998: - 300 miliardi;
1999: - 200 miliardi;
2000: - 100 miliardi.
Ministero degli affari esteri:
1998: - 90 miliardi;
1999: - 60 miliardi;
2000: - 30 miliardi.
46. 7. (ex 42. 67.)
Scaltritti, Prestigiacomo, Cicu, Marras, Danese, Armosino, Cuccu.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.
46. 8.
(ex 42. 24.)
Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Bagliani, Pagliarini, Stucchi.

Al comma 1 sopprimere la lettera a).
Seguono compensazioni del gruppo CCD
46. 11.
(ex 42. 70.)
Ostillio, Peretti.

Al comma 1 sopprimere le lettere a).

Conseguentemente, all'Atto Camera n.4355, articolo 2, Tabella A, le seguenti voci sono così ridotte:
Presidenza Consiglio dei ministri:
1998: - 300 miliardi;
1999: - 200 miliardi;
2000: - 100 miliardi.
Ministero del tesoro:
1998: - 300 miliardi;
1999: - 200 miliardi;
2000: - 100 miliardi.
Ministero dei trasporti e della navigazione:
1998: - 150 miliardi;
1999: - 100 miliardi;
2000: - 50 miliardi.
Ministero delle Politiche agricole:
1998: - 30 miliardi;
1999: - 20 miliardi;
2000: - 10 miliardi.
Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
1998: - 300 miliardi;
1999: - 200 miliardi;
2000: - 100 miliardi.
Ministero degli affari esteri:
1998: - 90 miliardi;
1999: - 60 miliardi;
2000: - 30 miliardi.
46. 12. (ex 42. 66.)
Scaltritti, Prestigiacomo, Cicu, Marras, Danese, Armosino, Cuccu.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e di titoli e di documenti di viaggio.
*46. 13. (ex 42. 37, 42, 39 e 42. 40.)
Valensise, Armani, Pezzoli, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Ascierto, Franz, Contento, Menia, Alboni, Bocchino, Bono, Rasi, Landi, Manzoni, Cuscunà, Messa.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: di titoli di documenti di viaggio.
*46. 21. (*42. 64.)
Danese.


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Al comma 1, lettera a), dopo le parole: documenti di viaggio, aggiungere le seguenti: , esclusa la biglietteria ferroviaria ed aerea.
46. 22. (ex 42. 22.)
Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Roscia.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.
46. 24. (ex 42. 23. e 42. 17)
Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Bagliani, Barral, Stucchi, Lembo, Molgora.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Seguono le compensazioni del gruppo CCD
46. 26.
(ex 42. 71.)
Peretti, Giovanardi, Fabris.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, all'Atto Camera n.4355, articolo 2, Tabella A, le seguenti voci sono così ridotte:
Presidenza Consiglio dei ministri:
1998: - 300 miliardi;
1999: - 200 miliardi;
2000: - 100 miliardi.
Ministero del tesoro:
1998: - 300 miliardi;
1999: - 200 miliardi;
2000: - 100 miliardi.
Ministero dei trasporti e della navigazione:
1998: - 150 miliardi;
1999: - 100 miliardi;
2000: - 50 miliardi.
Ministero delle Politiche agricole:
1998: - 30 miliardi;
1999: - 20 miliardi;
2000: - 10 miliardi.
Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
1998: - 300 miliardi;
1999: - 200 miliardi;
2000: - 100 miliardi.
Ministero degli affari esteri:
1998: - 90 miliardi;
1999: - 60 miliardi;
2000: - 30 miliardi.
46. 28. (ex 42. 65.)
Scaltritti, Prestigiacomo, Cicu, Marras, Danese, Armosino, Cuccu.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, l'imposta di base sugli alcolici è elevata fino a concorrenza dell'importo dell'onere derivante dalla precedente modifica.
46. 71. (ex 42. 50.)
Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Tassone, Grillo, Carmelo Carrara, Sanza.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, il Ministero delle finanze è autorizzato entro due mesi dall'approvazione della presente legge ad elevare l'imposta di base sui tabacchi nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente emendamento.
46. 72 (ex 42. 49.)
Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Tassone, Grillo, Carmelo Carrara, Sanza.


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Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis). a svolgere attività di credito. L'erogazione di crediti potrà essere effettuata nei confronti di dipendenti dell'Ente poste italiane, degli Enti locali e di tutti i dipendenti dello Stato.
46. 29. (ex 42. 8.)
Michielon, Chincarini, Grugnetti, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis). a svolgere attività di credito per un importo pari al 5 per cento della raccolta di fondi effettuata l'anno precedente. L'erogazione di crediti dovrà essere garantita da ipoteche immobiliari.
46. 30. (ex 42. 7.)
Michielon, Chincarini, Grugnetti, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis). a svolgere attività di credito per un importo pari al 10 per cento della raccolta di fondi effettuata l'anno precedente. L'erogazione di crediti dovrà essere garantita da ipoteche immobiliari.
46. 31. (ex 42. 6.)
Michielon, Chincarini, Grugnetti, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis). a svolgere attività di credito per un importo pari al 10 per cento della raccolta di fondi effettuata l'anno precedente. L'erogazione di crediti potrà essere effettuata nei confronti di dipendenti dell'Ente Poste italiane, degli Enti locali e di tutti i dipendenti dello Stato.
46. 32. (ex 42. 5.)
Michielon, Chincarini, Grugnetti, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis). a svolgere attività di credito per un importo pari al 5 per cento della raccolta di fondi effettuata l'anno precedente.
46. 33. (ex 42. 4.)
Michielon, Chincarini, Grugnetti, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 2.
46. 34. (ex 42. 4903.)
Malavenda.

Al comma 2, dopo la parola: enti, aggiungere le seguenti: e ministeri.
46. 35. (ex 42. 9.)
Michielon, Chincarini, Grugnetti, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. I servizi di pagamenti svolti in nome e per conto del Tesoro e altre amministrazioni dello Stato sono regolati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 29 gennaio 1994, n.71. Il Ministro del tesoro provvede ad assicurare comunque la movimentazione dei fondi tra le sezioni di tesoreria e gli uffici postali.
46. 36. (ex 42. 3.)
Michielon, Chincarini, Grugnetti, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 3.
46. 37. (ex 42. 4904.)
Malavenda.

Al comma 3, dopo le parole: 400 miliardi, aggiungere le seguenti: sia per l'anno 1997 che.

Conseguentemente, a decorrere dal 1 gennaio 1998, il Ministro delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad elevare


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l'aliquota sui tabacchi prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427, fino a totale copertura dell'onere.
46. 38. (ex 42. 10.)
Michielon, Chincarini, Grugnetti, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 4, sostituire le parole: titolare di esercizio commerciale con le seguenti: soggetti pubblici e privati, anche esercenti attività commerciale.
* 46. 80.
La Commissione.

Al comma 4, sostituire le parole: titolare di esercizio commerciale con le seguenti: a soggetti pubblici e privati, anche esercenti attività commerciale.
* 46. 39. (ex 42. 30.)
Caveri, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas, Bressa.

Al comma 4, dopo le parole: esercizio commerciale aggiungere le seguenti: e pubblico esercizio.
46. 40. (ex 42. 26.)
Fontan.

Al comma 5, numero 1), dopo le parole: e con modalità che spingano ad una loro riduzione, aggiungere le seguenti: nonché ai prezzi praticati per servizi similari in altri paesi dell'Unione europea.
46. 70. (ex 42. 51.)
Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Tassone.

Al comma 5 numero 2), aggiungere, in fine le parole: qualora si prescinda dai costi aggiuntivi prodotti dalla diffusione capillare sul territorio degli uffici postali anche in aree svantaggiate o a bassa densità demografica richiesta dalla pubblica utilità del servizio reso e disciplinata nel contratto di programma previsto dall'articolo 2, comma 23, della legge 23 dicembre 1996, n.662.
46. 74. (ex 42. 46.)
Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Tassone.

Sopprimere il comma 6.
46. 41. (ex 42. 4907.)
Malavenda.

Sopprimere il comma 7.

46. 42.
(ex 42. 4908.)
Malavenda.

Sopprimere il comma 8.
46. 43. (ex 42. 4909.)
Malavenda.

Sopprimere il comma 9.
*46. 44. (ex 42. 4910.)
Malavenda.

Sopprimere il comma 9.
*46. 45. (ex 42. 11.)
Michielon, Chincarini, Grugnetti, Giancarlo Giorgetti.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. L'Istituto postelegrafonici è esonerato fino al 31 dicembre 2000 dal versamento al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestito dall'INPS, del contributo di solidarietà di cui all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n.41.
46. 46. (ex 42. 12.)
Michielon, Chincarini, Grugnetti, Giancarlo Giorgetti.


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Sopprimere il comma 10.
*46. 47. (ex 42. 4911.)
Malavenda.

Sostituire il comma 10 con il seguente:
10. Il personale dell'Ente Poste comandato presso pubbliche amministrazioni è trasferito, nelle qualifiche funzionali dei ruoli delle amministrazioni medesime, sulla base di apposite tabelle di equiparazione stabilite dalle amministrazioni riceventi d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Dopo l'inquadramento, al predetto personale è attribuito un assegno personale pensionabile, riassorbibile con qualsiasi futuro miglioramento, pari alla differenza tra il trattamento economico percepito nell'ente di provenienza e quello spettante in qualità di dipendente dell'amministrazione di destinazione, qualora quest'ultimo risulti inferiore.
46. 49. (ex 42. 31.)
Michielon, Chincarini, Grugnetti, Paolo Colombo Giancarlo Giorgetti.

Al comma 10, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai dipendenti dell'Ente poste che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in posizione di comando è consentito il passaggio nei ruoli dell'Amministrazione, ove prestano attualmente servizio, che presentano carenze di organico. A tale personale non si applica il rinnovo del comando.
46. 51. (ex 42. 33.)
Rivolta.

Dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
10-bis. Il personale dell'Ente Poste Italiane di qualifica non dirigenziale che alla data del 31 ottobre 1997 prestava servizio presso il Ministero delle comunicazioni in posizione di comando transita, a domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza oneri aggiuntivi, assicurando comunque l'invarianza della spesa, nei ruoli del Ministero stesso nei limiti della dotazione organica stabilita dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n.540, i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge 23 dicembre 1996, n.650, anche soprannumero rispetto al contingente stabilito per singola categoria o qualifica, procedendo a una equivalente riduzione delle dotazioni organiche delle altre qualifiche funzionali. Al predetto personale è attribuito il trattamento giuridico ed economico che sarebbe loro spettato al momento dell'inserimento nell'elenco con il quale è stato individuato il personale di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 29 gennaio 1994, n.71.
46. 200.
Governo.

Sopprimere il comma 11.
*46. 52. (*42. 4912.)
Malavenda.

Al comma 11, dopo le parole che provvede aggiungere le seguenti: , per quanto di competenza e secondo la normativa vigente.
46. 100 (ex 42. 74)
Governo.

Sopprimere il comma 12.
*46. 54. (* 42. 4913.)
Malavenda.

Sopprimere il comma 12.
*46. 55. (*42. 25.)
Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Bagliani.

Sostituire il comma 12 con il seguente:
8. È destinata all'Artigiancassa, al fine della istituzione di un fondo di rotazione finalizzato a interventi per l'innovazione


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tecnologica e al sostegno all'esportazione delle piccole e medie imprese, la somma di lire mille miliardi per gli anni 1999, 2000, 2001).
Conseguentemente, alla tabella E della legge finanziaria sopprimere l'accantonamento relativo all 'Ente poste.
46. 56. (ex 42. 45.)
Valensise, Bono, Armani.

Sopprimere il comma 13.
46. 57. (ex 42. 4914.)
Malavenda.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. All'articolo 3, comma 10, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n.250, dopo le parole: "degli ultimi due esercizi", sono aggiunte le seguenti "oppure dalla media dei costi pro quota per periodi di gestioni inferiori all'anno".

Conseguentemente all'articolo 17, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis.
A decorrere dal 1 gennaio 1998, il Ministro delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad elevare di un punto percentuale l'aliquota sui tabacchi prevista dal comma 1, lettera a) dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n.427 fino a totale copertura dell'onere.
46. 58. (ex 42. 54.)
Balocchi, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. All'articolo 3, comma 11, della legge 7 agosto 1990, n.250, è infine aggiunto il seguente comma:
11-bis. A decorrere dall'anno 1998 entro il 31 gennaio di ogni anno è corrisposto un importo pari al 50 per cento dei contributi di cui ai precedenti commi 10 e 11 spettanti per l'anno precedente.
La liquidazione del contributo residuo verrà effettuata entro 3 mesi dalla presentazione del bilancio dell'editore e/o della testata e dalla necessaria certificazione. Tale certificazione, eseguita a cura di una società di revisione, è limitata alla verifica ed al riscontro dei soli costi a cui si fa riferimento per il conteggio del contributo complessivo relativo ad ogni esercizio.
Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.
46. 59.
(ex 42. 55.)
Balocchi, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
13-bis. All'articolo 3, comma 11, della legge 7 agosto 1990, n.250, è infine aggiunto il seguente comma:
11-bis. A decorrere dall'anno 1998 entro il 31 marzo di ogni anno e purché sia stata inoltrata domanda valida ai sensi delle vigenti disposizioni, è corrisposto un importo pari al 50 per cento dei contributi di cui ai precedenti commi 10 e 11 spettanti per l'anno precedente.
La liquidazione del contributo residuo verrà effettuata entro 3 mesi dalla presentazione del bilancio dell'impresa editoriale e della necessaria certificazione nonché della residua documentazione prevista dalle norme vigenti. La certificazione, eseguita a cura di una società di revisione, è limitata alla verifica ed al riscontro dei soli costi a cui si fa riferimento per il conteggio del contributo complessivo relativo ad ogni esercizio.
46. 201-bis.
Governo.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. All'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n.250, e soppresso il


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seguente periodo: nei limiti delle disponibilità dello stanziamento del rispettivo capitolo di bilancio.
13-ter. I trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti nella misura necessaria ad assicurare la totale copertura dell'onere, rispetto al loro complessivo ammontare, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
46. 60. (ex 42. 56.)
Balocchi, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. I contributi di cui all'articolo 27, della legge 5 agosto 1981, n.416 e successive modificazioni, sono corrisposti alle agenzie di stampa quotidiane aventi i requisiti di cui al comma 10 dell'articolo 3, della legge 7 agosto 1990, n.250.
Segue compensazione n.10 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.
46. 61.
(ex 42. 57.)
Caparini, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
3-bis.
I contributi di cui all'articolo 27, della legge 5 agosto 1981, n.416 e successive modificazioni, sono corrisposti alle agenzie di stampa quotidiane aventi i requisiti di cui al comma 10 dell'articolo 3, della legge 7 agosto 1990, n.250.
Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.
46. 62.
(ex 42. 58.)
Caparini, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. All'articolo 3, della legge 7 agosto 1990, n.250, dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
14-bis. I contributi di cui ai commi 10 e 11 del presente articolo e quelli di cui all'articolo 4, possono essere concessi ad una impresa editrice di un quotidiano o un periodico o ad una impresa radiofonica, qualora le imprese stesse siano espressione di differenti partiti politici.
Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.
46. 63.
(ex 42. 59.)
Caparini, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
13-bis. Il secondo e terzo periodo del comma 29 dell'articolo 2, della legge 28 dicembre 1995, n.549, è soppresso.
Segue compensazione n.10 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.
46. 64.
(ex 42. 62.)
Caparini, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
13-bis. Il secondo e terzo periodo del comma 29 dell'articolo 2, della legge 28 dicembre 1995, n.549, è soppresso.
Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.
46. 65.
(ex 42. 61.)
Caparini, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.


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Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Il secondo periodo del comma 29 dell'articolo 2, della legge 28 dicembre 1995, n.549, è soppresso.
Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.
46. 66.
(ex 42. 60.)
Caparini, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

All'articolo 46, dopo il comma 13 inserire il seguente:
13-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 30 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n.549, a far data dal 1 gennaio 1996, i canali satellitari in uso esclusivo delle agenzie di informazione radiofonica di cui al 1 comma dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n.250, costituite nella forma di cooperative di giornalisti, sono equiparati ai canali in concessione esclusiva dell'Ente Poste italiane.
46.201.
Governo.

Compensazione n.1 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 21.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 e successive modificazioni, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n.720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

e al comma 1, lettera b0, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43, sono aggiunte in fine le parole: , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n.720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hano conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.
Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n.2 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 17.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. A decorrere dal 1 gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.218, è soppressa.
Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n.4 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11 sopprimere il comma 1.
Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n.5 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1 gennaio 1998 il Ministero delle finanze è


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autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427, fino a totale copertura dell'onere.
Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n.6 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, apportare le seguenti modifiche:
a) sopprimere i numeri 62), 63), 64), 24), 123-ter) e 127-decies);
b) al numero 76) sono soppresse le parole: "estratti o essenze di caffè, di tè e di matè".
Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n.7 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, al numero 127-novies), inserire in fine le seguenti parole: "con esclusione delle prestazioni relative alla business class";.
Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n.8 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, al numero 20) inserire le seguenti parole: "con esclusione dei mangimi per canarini".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n.9 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 26, sostituire le parole: "lire 100.000" e "lire 200.000" rispettivamente con le seguenti: "lire 150.000" e "lire 250.000".
Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n.10 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1 gennaio 1998 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad aumentare l'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico da lire 1.249.600 per ettolitro anidro a lire 1.300.000 e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi da lire 96.000 per ettolitro a lire 100.000.
Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n.12 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per il triennio 1998-2000 le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, ad


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eccezione degli enti locali non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n.13 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, al comma 2, sostituire le parole: del 12,01 per cento con le seguenti: dell'80 per cento e al secondo periodo sostituire le parole: riduzione del 10 per cento, con le predette esclusioni con le seguenti: riduzione del 50 per cento - 300 miliardi.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n.14 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 2, sopprimere i commi 10, 11, 12 e 13.
Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n.19 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1 gennaio 1998, il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto, ad elevare l'aliquota sulla benzina, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 21, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, fino a totale copertura dell'onere.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n.1 del Gruppo CCD.

Conseguentemente gli stanziamenti di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163, sono ridotti per gli anni 1998-1999-2000 fino alla concorrenza della somma occorrente per compensare le minori entrate.

Compensazione n.2 del Gruppo CCD.

Conseguentemente adeguare l'imposta sui tabacchi fino alla concorrenza dell'importo da compensare.

Compensazione n.4 del Gruppo CCD.

Conseguentemente i trasferimenti destinati alle Ferrovie dello Stato S.p.A. e all'Ente poste italiane sono ridotti per l'anno 1998, rispettivamente, di lire 1.000 miliardi e lire 850 miliardi intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Compensazione n.5 del Gruppo CCD.

Conseguentemente ancora, il Ministero delle finanze è autorizzato entro 2 mesi dall'approvazione della presente legge ad elevare l'imposta base sugli alcolici nella necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente emendamento.

Compensazione n.8 del Gruppo CCD.

Alla tabella A riportata ridurre proporzionalmente gli accantonamenti dei vari ministeri al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.