1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n.313, al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In nessun caso è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni o servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premio».
2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, il primo comma dell'articolo 30, relativo alla ritenuta sui premi e sulle vincite, è sostituito dal seguente:
«I premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giuochi di abilità, quelli derivanti da concorsi a premio, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni già prevedano l'applicazione di ritenute alla fonte. Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di lire 50.000; se il detto valore è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente».
3. Sono abrogate le seguenti disposi-zioni:
a) nell'articolo 40 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n.1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n.973, il terzo periodo del penultimo comma, introdotto dall'articolo 8 della legge 26 marzo
4. Con regolamento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'interno, si procede alla revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio nonchè delle manifestazioni di sorte locali di cui agli articoli da 39 a 62 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n.1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n.973, secondo i seguenti princìpi:
a) revisione dei requisiti, delle condizioni e delle modalità per lo svolgimento dei concorsi, delle operazioni a premio, nonchè delle manifestazioni di sorte locali, con particolare riguardo all'individuazione dei soggetti promotori, alla durata delle sole operazioni a premio, alla natura dei premi, ai meccanismi e alle modalità di effettuazione, alle forme di controllo delle singole iniziative;
b) previsione della possibilità di effettuare le operazioni di cui all'articolo 44, secondo comma, lettera a), del citato regio decreto-legge n.1933 del 1938, anche da più ditte in associazione tra loro; abolizione dell'autorizzazione allo svolgimento dei concorsi, delle operazioni a premio e delle manifestazioni di sorte locali e definizione di eventuali modalità di comunicazione preventiva dei concorsi e delle operazioni a premio e delle manifestazioni di sorte locali, da parte dei promotori; previsione, per i concorsi a premio, della devoluzione alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale dei premi non assegnati e non richiesti;
c) attribuzione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei poteri di controllo sui concorsi e sulle operazioni a premio e di divieto dello svolgimento dei medesimi, nei casi di fondato pericolo di lesione della pubblica fede e della parità di trattamento e di opportunità per tutti i partecipanti, di turbamento della concorrenza e del mercato, di elusione del monopolio statale dei giochi e delle scommesse per la mancanza di reali scopi promozionali, con contestuale adeguamento delle relative strutture amministrative e dotazioni organiche anche a valere sul personale già assegnato temporaneamente al Ministero senza ulteriori gravami per i soggetti promotori;
d) attribuzione ai comuni del potere di vigilanza sullo svolgimento delle manifestazioni di sorte locali e alle prefetture del potere di vietarne lo svolgimento nei casi di mancanza dei requisiti e delle condizioni di cui alla lettera a).
5. Al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n.1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n.973, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 113 è inserito il seguente:
«Art. 113-bis. - 1. In caso di svolgimento di lotterie, tombole, riffe, pesche o banchi di beneficenza o di qualsiasi altra manifestazione comunque denominata con offerta di premi attribuiti mediante estrazione, sia che questa venga effettuata appositamente sia che si faccia riferimento ad altra designazione che dipenda dalla sorte o alle estrazioni del lotto pubblico, al di fuori dei casi consentiti, si applica la sanzione amministrativa da due a venti milioni di lire. La sanzione è ridotta alla metà nel caso in cui l'operazione sia circoscritta a poche persone ed il premio risulti di scarso valore.
2. In caso di vendita e di distribuzione nel territorio dello Stato di biglietti di lotterie aperte all'estero o di titoli di prestiti stranieri a premi, ancorchè i premi rappresentino rimborsi di capitale o pagamento di interessi, nonché di raccolte di sottoscrizioni per le lotterie ed i prestiti anzidetti si applica la sanzione amministrativa da due a venti milioni di lire.
b) gli articoli 114, 117, 118, 119, 120 e 121 sono abrogati;
c) l'articolo 124 è sostituito dal seguente:
«Art. 124. - 1. In caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a premio di cui è vietato lo svolgimento si applica la sanzione amministrativa da uno a tre volte l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto dovuta e comunque non inferiore a cinque milioni di lire. La sanzione è raddoppiata nel caso in cui i concorsi e le
operazioni a premio siano continuati quando ne è stato vietato lo svolgimento. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone che sia data notizia al pubblico, a spese del soggetto promotore e attraverso i mezzi di informazione individuati dal Ministero stesso, dell'avvenuto svolgimento della manifestazione vietata.
2. In caso di effettuazione di concorsi a premio senza invio della comunicazione si applica la sanzione amministrativa da quattro a venti milioni di lire. La sanzione è ridotta del 50 per cento nel caso in cui la comunicazione sia stata inviata successivamente all'inizio del concorso, ma prima che siano state constatate eventuali violazioni.
3. In caso di effettuazione del concorso con modalità difformi da quelle indicate nella comunicazione si applica la sanzione amministrativa da due a dieci milioni di lire.
4. Per le sanzioni di cui al presente articolo, in caso di pagamento entro trenta giorni dal momento in cui la sanzione è notificata, la stessa è ridotta ad un sesto del massimo».
6. Le disposizioni del comma 5 hanno effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto nel comma 4. A decorrere dal 1 gennaio 1998, i premi indicati nell'articolo 51 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n.1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n.973, possono consistere soltanto in beni e servizi assoggettati ad IVA all'atto dell'acquisto o dell'importazione e in biglietti delle lotterie nazionali e giocate del lotto. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle manifestazioni di sorte locali nonché ai concorsi e alle operazioni a premio, che si concludono entro il 31 dicembre 1998, la cui domanda di autorizzazione è presentata entro il 31 dicembre 1997. In tal caso i soggetti organizzatori, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, come modificato dal comma 1 del presente articolo, conservano il diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto ad essi addebitata per rivalsa in relazione all'acquisto o all'importazione di beni e di servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premio.
7. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n.724, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «tabaccai richiedenti» sono sostituite dalle seguenti: «tabaccai che ne facciano richiesta entro il 1 marzo di ogni anno»;
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Sulla base delle domande presentate il Ministro delle finanze, con propri decreti, definisce il piano di progressiva estensione della rete a tutti i tabaccai richiedenti entro il 31 dicembre di ogni anno».
ART. 17.
Sopprimere il comma 1.
17. 2. (ex 16. 22.)
Pezzoli, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Fori, Ascierto, Franz, Contento, Menia, Alboni, Bocchino Bono.
Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
17. 3. (ex 16. 107.)
Malavenda.
Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine il seguente periodo: Nel caso di rinuncia alla rivalsa l'imposta verrà applicata su una base imponibile ridotta al 50 per cento dell'effettivo costo netto del bene o del servizio oggetto della cessione.
17. 4.
(ex 16. 20.)
Bono, Armani, Valensise.
Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.
Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: nel caso di rinuncia alla rivalsa, l'imposta verrà applicata su una base imponibile ridotta al 50 per cento dell'effettivo costo netto del bene o del servizio oggetto della cessione.
Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutate in miliardi per l'anno 1998, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dalle leggi n.7 del 1981 e 49 del 1987 (aiuto allo sviluppo). Il predetto importo è iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nell'anno 1998 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento, il Ministro del Tesoro e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
17. 5. (ex 16. 67.)
Danese.
Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di rinuncia alla rivalsa sarà consentita alle aziende una rivalutazione del costo dei premi del 45 per cento per la corrispondente riduzione della base imponibile ai fini del calcolo delle imposte dirette sui redditi d'imposta.
17. 6. (ex 16. 21).
Bono.
Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, il comma 1 dell'articolo 30, relativo alla ritenuta sui premi e sulle vincite, è sostituito dal seguente:
1. I premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giuochi di abilità, quelli derivanti da concorsi a premio, da pronostici e da scommesse, corrisposti
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600 viene aggiunto il seguente comma:
7- bis. I premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi, assumono rilevanza reddituale ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, limitatamente ai concessionari di vendita, grossisti, dettaglianti, agenti di vendita, rappresentanti, dipendenti delle aziende organizzatrici delle operazioni a premio o delle aziende commerciali alle quali le operazioni stesse sono rivolte, con esclusione delle operazioni a premio rivolte ai consumatori finali, sono assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta con facoltà di rivalsa pari al 10 per cento del valore dei premi distribuiti.
Alla minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutare in miliardi per l'anno 1988, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recate dalle leggi n.7 del 1981 e 49 del 1987 (aiuto allo sviluppo). Il predetto importo è iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nell'anno 1998 dalle maggiori entrate accertate in connessioni con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
17. 14 (ex 16. 68.)
Danese.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600 viene aggiunto il seguente comma:
7-bis. Sono altresi soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 19 per cento, con facolta di rivalsa, i premi derivanti da operazioni a premio rivolte specificatamente a soggetti per i quali essi assumono rilevanza reddituale, quali dipendenti aziende organizzatrici, titolari di reddito di lavoro autonomo, ai concessionari di vendita, grossisti e dettaglianti e loro dipendenti, agenti di vendita, rappresentanti, ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.
Conseguentemente all'articolo 16, l comma 26 per il solo anno 1999 le tasse di lire 100.000 e 200.000 per tonnellata sull'emissione inquinante sono incrementate del 20 per cento, generando un gettito aggiuntivo di 17 miliardi
*17. 8. (ex 16. 114.)
Taradash.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600 viene aggiunto il seguente comma:
7-bis. I premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, limitatamente ai concessionari di vendita, grossisti, dettaglianti, agenti di vendita, rappresentanti, dipendenti delle aziende organizzatrici, delle operazioni a premio delle aziende commerciali alle quali le operazioni stesse sono rivolte, con esclusione delle operazioni a premio rivolte ai consumatori finali, sono assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta con facolta di rivalsa pari al 10 per cento del valore dei premi distribuiti.
17. 10. (ex 16. 24.)
Armani, Valensise, Bono.
Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. È istituita una imposta sostitutiva sui redditi costituiti dalla corresponsione di premi di operazione a premio. L'aliquota dell'imposta è pari al 10 per cento del valore dei premi distribuiti ed è dovuta dal promotore dell'iniziativa; ne sono esclusi i premi di operazioni rivolte al consumatore finale. Il premio di operazioni a premio non concorre alla determinazione del reddito del premiato. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
17. 11. (ex 16. 25.)
Pezzoli, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Ascierto, Franz, Contento, Menia, Alboni, Bocchino, Bono.
Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2.È istituita una imposta sostitutiva sui redditi costituiti dalla corresponsione di premi di operazione a premio. L'aliquota dell'imposta è pari al 10 per cento del valore dei premi distribuiti ed è dovuta dal promotore dell'iniziativa; ne sono esclusi i premi di operazioni rivolte al consumatore finale. Il premio di operazioni a premio non concorre alla determinazione del reddito del premiato. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
Conseguentemente al disegno di legge finanziaria n.4355, articolo 2, Tab. A, modificare la seguente voce:
Ministero del tesoro:
1998: - 150 miliardi;
1999: - 100 miliardi;
2000: - 50 miliardi.
17. 12. (ex 16. 66.)
Danese.
Sopprimere il comma 3.
17. 15 (ex 16. 110.)
Malavenda.
Al comma 3, sopprimere la lettera a).
17. 16. (ex 16. 83.)
Malavenda.
Al comma 3, sopprimere la lettera b).
17. 17. (ex 16. 84.)
Malavenda.
Sopprimere il comma 4.
17. 18. (ex 16. 85.)
Malavenda.
Al comma 4, dopo le parole: 5 giugno 1939, n.973 aggiungere le seguenti: con contestuale abrogazione delle citate norme e di ogni altra che risulterà eventualmente in contrasto.
17. 82.
Il Governo.
Al comma 4, sopprimere la lettera a).
17. 19. (ex 16. 105. )
Malavenda.
Al comma 4, lettera a), sostituire le parole da: delle operazioni a premio, sino a: alla durata delle sole operazioni a premio con le seguenti: delle operazioni a premio e delle operazioni a premio con contributo, nonchè delle manifestazioni di sorte locali, con particolare riguardo all'individuazione dei soggetti promotori, alla loro durata.
17. 20 (ex 16. 26.)
Valensise, Bono, Armani, Pezzoli, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Ascierto, Franz, Contento, Menia, Alboni, Bocchino.
Al comma 4, lettera a), dopo le parole: delle operazioni a premio aggiungere le seguenti: operazioni a premio con contributo.
17. 80 (ex 16. 58)
Volonté, Marinacci, Teresio Delfino.
Al comma 4, lettera a), dopo le parole: delle sole operazioni a premio aggiungere le seguenti: e dei concorsi.
17. 81 (ex 16. 57)
Volontè, Marinacci, Teresio Delfino.
Al comma 4, sopprimere la lettera b).
17. 21. (ex 16. 104.)
Malavenda.
Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con le seguenti: alle amministrazioni dei monopoli di Stato, Conseguentemente al medesimo comma 4, lettera c)sopprimere le parole da: con contestuale fino alla fine della lettera
17. 23 (ex 16. 17.)
Conte, Leone, Berruti, Armosino, Paroli, Viale.
Al comma 4, lettera c), dopo le parole: dello svolgimento dei medesimi aggiungere le seguenti: previo contraddittorio con i soggetti interessati.
*17. 24. (ex 16. 31.)
Bono, Armani, Valensise, Pezzoli, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Ascierto, Franz, Contento, Menia, Alboni, Bocchino.
Al comma 4, lettera c), dopo le parole: dello svolgimento dei medesimi aggiungere le seguenti: previo contraddittorio con i soggetti interessati.
*17. 25. (ex 16. 62.)
Danese.
Al comma 4, lettera c), dopo le parole: dello svolgimento dei medesimi aggiungere le seguenti: previo contraddittorio con i soggetti interessati.
*17. 26 (ex 16. 4.)
Masi, Bicocchi.
Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: nei casi di fondato pericolo di lesione con le seguenti: dopo contraddittorio con il soggetto promotore nei casi di comprovato pericolo di lesione.
17. 27. (ex 16. 56.)
Volontè, Marinacci, Teresio Delfino.
Al quarto comma, lettera c), sostituire le parole: fondato pericolo con le seguenti: comprovato pericolo.
*17. 28. (ex 16. 33.)
Armani, Valensise, Bono, Pezzoli, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Ascierto, Franz, Contento, Menia, Alboni, Bocchino.
Al quarto comma, lettera c), sostituire le parole: fondato pericolo con le seguenti: comprovato pericolo.
*17. 29 (ex 16. 63.)
Danese.
Al comma 4, lettera c), dopo le parole: delle scommesse sopprimere la parola: anche.
*17. 30. (ex 16. 41.)
Bono, Armani, Valensise, Pezzoli, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Ascierto, Franz, Contento, Menia, Alboni, Bocchino.
Al comma 4, lettera c), dopo le parole: delle scommesse sopprimere la parola: anche.
*17. 31. (ex 16. 8.)
Taradash, Danese
Al comma 4, lettera c), dopo le parole: delle scommesse sopprimere la parola: anche.
*17. 32. (ex 16. 51.)
Teresio Delfino, Sanza, Carmelo Carrara, Volontè, Tassone, Marinacci.
Al comma 4, lettera c) dopo le parole: di reali scopi promozionali aggiungere le seguenti: indicando gli strumenti amministrativi e giudiziari di cui possono avvalersi i soggetti passivi del provvedimento di divieto.
*17. 34 (ex 16. 35.)
Bono, Armani, Valensise, Pezzoli, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Ascierto, Franz, Contento, Menia, Alboni, Bocchino.
Al comma 4, sopprimere la lettera d).
17. 35. (ex 16. 102.)
Malavenda..
Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d-bis) individuazione dei beni e servizi che, pur non rientrando tra quelli imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, possono essere oggetto di assegnazione nei concorsi o nelle operazioni, precisando altresì i criteri di applicazione dell'imposizione fiscale equipollente.
*17. 36. (ex 16. 36, 16. 38. e 16. 39)
Valensise, Armani, Bono, Pezzoli, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Ascierto, Franz, Contento, Menia, Alboni, Bocchino.
Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d-bis) individuazione dei beni e servizi che, pur non rientrando tra quelli imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, possono essere oggetto di assegnazione nei concorsi o nelle operazioni a premio, precisando altresì i criteri di applicazione dell'imposizione fiscale equipollente.
*17. 37. (ex 16. 12.)
Masi.
Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d-bis) individuazione dei beni e servizi che, pur non rientrando tra quelli imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, possono essere oggetto di assegnazione nei concorsi o nelle operazioni, precisando altresì i criteri di applicazione dell'imposizione fiscale equipollente.
*17. 39. (ex 16. 70.)
Danese.
Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d-bis) il regolamento di cui al presente comma deve armonizzarsi, per quanto possibile, con le equivalenti normative in essere negli altri paesi dell'Unione europea.
**17. 38. (ex 16. 37, 16. 38 e 16. 39.)
Armani, Valensise, Bono, Pezzoli, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Ascierto, Franz, Contento, Menia, Alboni, Bocchino.
Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d-bis) il regolamento di cui al presente comma deve armonizzarsi, con le equivalenti normative in essere negli altri paesi della Unione Europea.
**17. 40 (ex 16. 59.)
Danese.
Al comma 5, sopprimere la lettera a).
17. 42. (ex 16. 100.)
Malavenda.
Al comma 5, lettera a), Art. 113-bis, sopprimere il capoverso 1.
17. 43. (ex 16. 99.)
Malavenda.
Al comma 5, lettera a), Art. 113-bis, sopprimere il capoverso 2.
*17. 44. (ex 16. 98.)
Malavenda.
Al comma 5, lettera a), Art. 113-bis, sopprimere il capoverso 2.
*17. 45. (ex 16. 1.)
Caparini, Bagliani, Giorgetti.
Al comma 5, lettera a), Art. 113-bis, sopprimere il capoverso 3.
17. 46. (ex 16. 97.)
Malavenda.
Al comma 5, lettera a), Art. 113-bis, sopprimere il capoverso 4.
*17. 47. (ex 16. 97.)
Malavenda.
Al comma 5, lettera a), Art. 113-bis, sopprimere il capoverso 4.
*17. 48. (ex 16. 43.)
Contento, Foti, Butti, Berselli, Alberto Giorgetti, Marengo, Pepe, Giovanni Pace, Carlo Pace, Zacchera, Pezzoli, Bono.
Al comma 5, sopprimere la lettera b).
17. 49. (ex 16. 95.)
Malavenda.
Al comma 5, sopprimere la lettera c).
17. 50. (ex 16. 94.)
Malaveda.
Al comma 5, lettera c), ART. 124, sopprimere il capoverso 1.
17. 51. (ex 16. 93.)
Malavenda.
Al comma 5, lettera c), ART. 124, capoverso 1, terzo periodo sostituire le parole: Il ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con le seguenti: L'amministrazione dei monopoli di stato.
17. 52. (ex 16.18.)
Conte, Leone, Berruti, Armosino, Paroli, Viale.
Al comma 5, lettera c), ART. 124, sopprimere il capoverso 2.
17. 53. (ex 16. 92.)
Malavenda.
Al comma 5, lettera c), ART. 124, sopprimere il capoverso 3.
17. 54. (ex 16. 91.)
Malavenda.
Al comma 5, lettera c), ART. 124, sopprimere il capoverso 4.
17. 55. (ex 16. 90.)
Malavenda.
Sopprimere il comma 6.
17. 56. (ex 16. 86.)
Malavenda.
Al comma 6 sopprimere il secondo periodo.
*17. 58. (ex 16. 47.)
Bono, Armani, Valensise, Pezzoli, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Ascierto, Franz, Contento, Menia, Alboni, Bocchino.
Al comma 6 sopprimere il secondo periodo.
*17. 59. (ex 16. 52.)
Teresio, Delfino, Sanza, Carrara, Volontè, Tassone, Marinacci.
Al comma 6, sostituire il secondo periodo, con il seguente: Ai fini dei premi in beni o servizi non imponibili ai fini IVA il regolamento di cui al comma 4 definirà le modalità applicative.
17. 60. (ex 16. 53.)
Volontè, Marinacci, Teresio Delfino.
Al comma 6 dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:
Per beni e servizi non assoggettabili ad IVA si applica una tassa di concessione governativa del venti per cento sul valore degli stessi.
17. 61. (ex 16. 6. nuova formulazione)
Bicocchi, Villetti, Masi
Al comma 6, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Qualora il bene o il servizio non sia imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto si applica una aliquota IVA convenzionale del 20 per cento.
17. 62 (ex 16. 54.)
Volontè, Marinacci, Teresio Delfino.
Aggiungere, in fine, il seguente comma::
6-bis. Per le modalità di prelievo fiscale relativo a premi consistenti in beni e servizi non imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, si applica una imposta sostitutiva del 20 per cento con esclusione dei biglietti delle lotterie nazionali e delle giocate del lotto.
*17. 63. (ex 16. 52.)
Teresio, Delfino, Sanza, Carmelo Carrara, Volontè, Tassone, Marinacci.
Aggiungere, in fine, il seguente comma::
6-bis. Per le modalità di prelievo fiscale relativo a premi consistenti in beni e servizi non imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, si applica una imposta sostitutiva del 20 per cento con esclusione dei biglietti delle lotterie nazionali e delle giocate del lotto.
*17. 64. (ex 16. 7.)
Taradash.
Aggiungere, in fine, il seguente comma::
6-bis. Per le modalità di prelievo fiscale relativo a premi consistenti in beni e servizi non imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, si applica una imposta sostitutiva del 20 per cento con esclusione dei biglietti delle lotterie nazionali e delle giocate del lotto.
*17. 65. (ex 16. 44.)
Bono, Armani, Valensise.
Sopprimere il comma 7.
17. 66. (ex 16. 89.)
Malavenda.
Al comma 7, sopprimere la lettera a).
17. 67 (ex 16. 88.)
Malavenda.
Al comma 7 aggiungere, in fine, la seguente lettera):
b-bis) l'ultimo periodo del comma 1 articolo 33 legge 23 dicembre 1994 n.724 è soppresso.
*17. 69 (ex 16. 48.)
Storace, Bono, Armani, Valensise.
Al comma 7 aggiungere, in fine, la seguente lettera):
b-bis) l'ultimo periodo è soppresso. Le distanze minime rispetto alle ricevitorie già esistenti e tra le nuove ricevitorie sono fissate nella misura unica di 200 metri pedonali, attualmente esistente. Ai ricevitori del lotto ex lottisti, a richiesta, è concessa la rivendita dei generi di monopolio, in deroga alla vigente disciplina.
**17. 71 (ex 16. 69 e 16. 78.)
Massidda, Santori.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
1. L'aggio corrisposto sulle vendite dei biglietti della lotteria istantanea «Gratta e vinci» è aumentato dall'8 per cento al 10 per cento. Con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è disposta la riduzione del prezzo dei biglietti della lotteria citata al fine di incrementare le vendite e conseguentemente coprire anche l'onere del maggior aggio da corrispondere ai rivenditori.
17. 01 (ex 16. 06.)
Ballaman, Giancarlo Giorgetti, Roscia.
Segue compensazione n.5 del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
1. In attuazione del disposto del comma 1 dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n.724, le nuove ricevitorie del lotto, previste dal decreto del Ministero delle finanze 7 novembre 1995, sono istituite ad una distanza minima di 300 metri l'una dall'altra, seguendo il percorso pedonale più breve. Tale distanza deve essere osservata anche tra le ricevitorie di nuova istituzione e quelle già funzionanti.
Conseguentemente, il Ministero delle finanze è autorizzato entro 2 mesi dalla approvazione della presente legge ad elevare l'imposta di base sui tabacchi fino a concorrenza dell'importo dell'onere derivante dalle precedenti modifiche.
17. 02. (ex 16. 010.)
Massidda.
Compensazione n.1 del Gruppo Alleanza Nazionale.
Dopo l'articolo 54 inserire il seguente:
1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n.904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui
Compensazione n.2 del Gruppo Alleanza Nazionale.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n.602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1997, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.
2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.
3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1998 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.
4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n.413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:
a) al comma 4:
il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;
le parole "esattore delle imposte dirette" devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;
le parole "l'intendenza di finanza" devono ritenersi modificate in "Direzioni regionali delle entrate";
b) al comma 5:
il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1998;
c) al comma 8:
il termine del 1 marzo 1992 va modificato in quello del 10 marzo 1998.
5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.
6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.
7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina la indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.
8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura o della decorrenza.
9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente (esempio tributi locali), deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.
10. Fuori dell'ipotesi dei cui al comma precedente, l'esecuzione forzat deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.
11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n.43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32,
Compensazione n.3 del Gruppo Alleanza Nazionale.
All'articolo 39, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n.15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.
Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.
Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n.310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.
7-ter. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n.27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n.102, dopo le parole: «società di intermediazione mobiliare» sono inserite le seguenti: «i soggetti di cui al l'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n.15, e successive modificazioni».
7-quater. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito non inferiore a 1000 miliardi l'anno.
Compensazione n.5 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.
Conseguentemente a decorrere dal 1 gennaio 1998 il Ministero delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427, fino a totale copertura dell'onere.
Giancarlo Giorgetti, Roscia.
Compensazione n.2 del Gruppo Misto-CDU.
Conseguentemente all'articolo 14, comma 26, per i soli anni 1999 e 2000 le tasse di lire 100.000 e 200.000 per tonnellata sull'emissione inquinante vengono incrementate del 50 oer cento sulla metà del gettito previsto.
Compensazione n.3 del Gruppo Misto-CDU.
Conseguentemente, il Ministero delle finanze è autorizzato entro 2 mesi dall'approvazione della presente legge ad elevare l'imposta di base sugli alcolici nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente emendamento.