Allegato A
Seduta 280 del 3/12/1997

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INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI

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A) Interpellanza:

(Sezione 1 - Rapporti ASL-organi di autonomie locali)

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della sanità, per sapere - premesso che:
il 3 gennaio 1997 l'interpellante, unitamente al senatore Tino Bedin, ha incontrato la direzione aziendale dell'Usl n.17 della zona Conselve-Este-Monselice-Montagnana (Padova);
sono state visitate le nuove strutture e le tecnologie di fisiokinesiterapia, il reparto di riabilitazione, il servizio radiologico in fase di rinnovamento impiantistico, e si è preso atto dell'orientamento programmatico per il nosocomio conselvano quale ospedale di riabilitazione;
si è inoltre preso atto che, oltre alla prevista divisione di riabilitazione, la divisione di medicina generale con l'annesso reparto di lungodegenza, la chirurgia programmata, il poliambulatorio polispecialistico, la regione ha autorizzato l'istituzione di una residenza per anziani non autosufficienti, articolata in due moduli, uno di base, l'altro di riabilitazione, mentre è in via di richiesta l'autorizzazione anche per il modulo mentale: complessivamente, si tratta di novantatré posti letto;
in data 14 gennaio 1997 è pervenuta all'interpellante una nota sottoscritta dai capigruppo consiliari del comune di Conselve nella quale si esprimono forti preoccupazioni circa il reale stato di applicazione delle delibere della direzione aziendale e circa l'utilizzo efficace delle strutture dell'ospedale di Conselve;
in data 28 gennaio il direttore sanitario dell'ospedale di Conselve, attraverso una intervista rilasciata al Gazzettino, ha contestato tali valutazioni, sottolineando invece la positività dei dati relativi all'utilizzazione dei servizi;
in data 2 febbraio 1997, un comunicato stampa della rappresentanza dei sindaci della Usl n.17 rilevava la difficoltà di un confronto «serio» con la direzione aziendale, in particolare in ordine alle prospettive di effettiva integrazione tra i presidi ospedalieri situati nel territorio di pertinenza della Usl n.17;
il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, stabilisce che «tutti i poteri di gestione sono riservati al direttore generale (articolo 3, comma 6), che la Usl è azienda dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, fermo restando il diritto-dovere degli organi rappresentativi di esprimere i bisogni socio-sanitari delle comunità locali»;
la legge regionale del Veneto n.56 del 1994 prevede esplicitamente, all'articolo 5, commi 7 ed 8, che «spetta al sindaco, qualora l'ambito territoriale della unità locale socio-sanitaria coincida con quello del comune, o alla rappresentanza della conferenza dei sindaci o dei presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale in ordine alle rispettive unità locali socio-sanitarie di riferimento: a) formulare le osservazioni sulla proposta di piano socio-sanitario regionale, con le modalità di cui all'articolo 2, comma 4; b) provvedere alla definizione, nell'ambito della programmazione socio-sanitaria regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione


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programmatica delle attività dell'unità locale socio-sanitaria; c) provvedere alla elaborazione dei piani di zona dei servizi sociali di cui all'articolo 8, comma 2; d) esaminare il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio di esercizio; e) verificare l'andamento generale dell'attività dell'unità locale socio-sanitaria e trasmettere le proprie valutazioni e proposte all'unità locale socio-sanitaria ed alla regione. Gli organi dell'unità locale socio-sanitaria sono tenuti a rendere disponibili al sindaco... o alla rappresentanza della conferenza dei sindaci o dei presidenti delle circoscrizioni... i dati informativi necessari allo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo e a rispondere motivatamente alle proposte di cui alla lettera e), del comma 7».
il già ricordato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, delega alla regione la titolarità per l'esercizio dei poteri di vigilanza e di controllo della qualità dei servizi resi (articoli 8 e 10);
i fatti ricordati in precedenza testimoniano un rapporto di difficile confronto tra le amministrazioni locali e la direzione aziendale dell'Usl n.17 -:
se la situazione della Usl n.17 sia l'unica nel suo genere o se, viceversa, non si registrino - nelle regioni d'Italia - più casi di difficile confronto tra rappresentanti delle comunità locali e organi delle unità sanitarie locali;
se tali segnalazioni consentano al Ministro di attivare apposite iniziative di monitoraggio, avviate d'intesa con le amministrazioni regionali, sullo stato di attuazione delle norme riguardanti il riassetto della disciplina in materia sanitaria, con specifica attenzione alla questione delle corresponsabilità tra autonomie locali e organi delle unità sanitarie locali;
se sia intenzione riflettere ed avviare specifiche iniziative di modifica legislativa sulla questione della titolarità della vigilanza e del controllo di qualità dei servizi ospedalieri, fermo restando il principio di delega e conferimento alle regioni di funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera secondo la normativa vigente.
(2-00394)
«Saonara».
(10 febbraio 1997)