Allegato A
Seduta 262 del 28/10/1997

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(A.C. n.3240, sezione 5)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3240 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO II
DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DELLO STATO

Capo I.
Disposizioni sull'ingresso e il soggiorno.

Art. 4.
(Ingresso nel territorio dello Stato).

1. L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero in possesso di


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passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso, salvo i casi di esenzione, e può avvenire soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti.
2. Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi, sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorità diplomatiche o consolari di altri Stati.
Contestualmente al rilascio del visto d'ingresso l'autorità diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia. Il diniego del visto di ingresso o reingresso è adottato con provvedimento scritto e motivato, che deve essere comunicato all'interessato unitamente alle modalità di impugnazione e ad una traduzione in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno è sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione all'autorità di frontiera.
3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. Non potrà essere ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.
4. L'ingresso in Italia può essere consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni, e per soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi saranno considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorità diplomatiche o consolari di altri Stati in base a specifici accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia ovvero a norme comunitarie.
5. Il Ministero degli affari esteri adotta ogni opportuno provvedimento di revisione o modifica dell'elenco dei Paesi i cui cittadini siano soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione di obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore.
6. Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.
7. L'ingresso è comunque subordinato al rispetto degli adempimenti e delle formalità prescritti con il regolamento di attuazione.


EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

Sopprimerlo.
4. 58.
Fontan, Stucchi, Fontanini.


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Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Ingresso dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato - Respingimento alla frontiera - Visto di ingresso: condizioni di rilascio e durata - Definizione dei Paesi dai quali è richiesto)

1. I cittadini stranieri extracomunitari possono entrare in Italia per motivi di turismo, studio, affari, lavoro subordinato o lavoro autonomo, cura, familiari, e di culto.
2. Possono entrare nel territorio dello Stato gli stranieri che si presentino ai controlli di frontiera forniti di passaporto valido o documento equipollente riconosciuto dalle autorità italiane nonché di visto ove prescritto da legge di uno Stato membro dell'Unione europea, che siano in regola con le vigenti disposizioni, anche di carattere amministrativo, in materia sanitaria secondo le condizioni internazionali prescritte dall'Organizzazione mondiale della sanità, nonché in materia assicurativa e che osservino le formalità richieste.
3. I cittadini extracomunitari provenienti dai Paesi definiti ai sensi del comma 9, o per i quali è previsto il visto da legge di uno Stato membro dell'Unione europea, devono presentare, oltre alla documentazione prevista dal comma 2, il certificato penale rilasciato alle autorità competenti del Paese d'origine, autenticato dalla autorità diplomatica italiana.
4. Tutti coloro che entrano nello Stato italiano con un visto per motivi di lavoro subordinato o autonomo, sono tenuti a sottoporsi ad un esame medico attuato dalla autorità competente italiana, entro dieci giorni dall'ingresso. Tale esame deve comprovare l'assenza di patologie che possano configurarsi lesive della tutela della salute come «fondamentale interesse della collettività» sancito dall'articolo 32 della Costituzione. Se l'accertamento sanitario risulta positivo viene rilasciato apposito certificato, che dovrà sempre essere esibito, di cui verrà considerato parte integrante a tutti gli effetti. In caso contrario, verrà attuata immediata procedura di rimpatrio, dopo le eventuali cure urgenti che si rendessero necessarie.
5. Il Ministro dell'interno provvede alla costituzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un servizio anagrafico centrale degli extracomunitari presenti sul territorio nazionale accessibile all'autorità giudiziaria e di polizia. Tale servizio è dotato altresì di un archivio fotodattiloscopico. È fatto obbligo a tutti gli operatori delle frontiere italiane di apporre il timbro di ingresso, con data e annotazione del motivo dell'ingresso stesso, sui passaporti dei cittadini stranieri extracomunitari che entrino nello Stato a qualsiasi titolo. È fatto, altresì, obbligo alla polizia giudiziaria, all'atto dell'arresto di un cittadino extracomunitario, di effettuare rilievi fotodattiloscopici da inviare al predetto servizio anagrafico centrale.
6. Gli uffici di polizia di frontiera devono respingere dalla frontiera stessa gli stranieri che non ottemperano agli obblighi di cui ai commi 2 e 3.
7. Gli uffici di cui al comma 5 devono, altresì, respingere dalla frontiera gli stranieri anche se muniti di visto, che risulti siano stati espulsi o segnalati come persone pericolose per la sicurezza dello Stato, ovvero come appartenenti ad organizzazioni di tipo mafioso o dedite al traffico illecito di stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche, nonché gli stranieri che non forniscano sufficienti assicurazioni riguardo alla loro capacità di provvedere al proprio sostentamento in Italia. Analogo provvedimento è adottato sulla base dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e della relativa Convenzione di applicazione quando si tratta di stranieri segnalati ai fini della non ammissione ovvero considerati pericolosi per l'ordine pubblico, per la sicurezza nazionale o per le relazioni internazionali di ciascuno degli Stati contraenti.
8. Il Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro dell'interno, tenuto conto degli accordi internazionali e delle disposizioni esistenti negli altri Paesi membri dell'Unione europea, della provenienza dei flussi più rilevanti degli stranieri extracomunitari entrati in Italia, nonché dei dati esistenti presso il servizio anagrafico centrale


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di cui all'articolo 2 in materia di criminalità, definisce i Paesi dai quali è richiesto il visto d'ingresso.
9. Il Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro dell'interno, deve trasmettere alle competenti autorità, entro il 31 ottobre di ogni anno, la lista dei Paesi dai quali è richiesto il visto.
10. È sempre necessario il visto indipendentemente dal Paese extracomunitario di provenienza, per l'ingresso per motivi di studio, lavoro subordinato o lavoro autonomo.
11. Il visto d'ingresso è rilasciato dalle autorità diplomatiche o consolari competenti. Nel visto sono specificati i motivi, la durata e, se del caso, il numero di ingressi consentiti nel territorio dello Stato. Esso può essere limitato alla utilizzazione di determinati valichi di frontiera.
12. Salvo quanto specificatamente disposto per l'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 10, le autorità diplomatiche rilasciano il visto su presentazione della seguente documentazione:
a) nel caso di viaggio per motivo di turismo:
1) certificazione, da parte di istituto bancario del Paese di appartenenza del richiedente, dell'esistenza a nome dello stesso, negli ultimi sei mesi, di un deposito non inferiore ad una giacenza media di somma equivalente a lire 6 milioni, da rivalutare annualmente in base al tasso ISTAT di crescita dei prezzi al consumo;
2) certificazione, da parte di compagnia assicurativa abilitata italiana o appartenente ad uno dei Paesi membri della Unione europea, di copertura assicurativa contro le malattie e gli infortuni, della durata del periodo del visto richiesto;
3) presentazione di documento di viaggio;
b) nel caso di viaggio per motivo di studio:
1) certificazione, da parte del proprio istituto bancario del Paese di appartenenza del richiedente, dell'esistenza a nome dello stesso, negli ultimi sei mesi, di un deposito non inferiore ad una giacenza media di una somma equivalente a lire 6 milioni da rivalutare annualmente in base al tasso ISTAT di crescita dei prezzi al consumo;
2) certificazione, da parte di compagnia assicurativa abilitata italiana o appartenente ad uno dei Paesi membri della Unione europea, di copertura assicurativa contro malattie ed infortuni, della durata del periodo del visto richiesto;
3) presentazione di documento di viaggio;
4) certificazione da parte di un istituto italiano di istruzione riconosciuto ed autorizzato comprovante il pagamento delle tasse di frequenza per l'anno scolastico, ovvero certificazione dell'ammissione del richiedente a sostenere le prove per la frequenza dei corsi;
c) nel caso di viaggio per motivo di affari o per motivo di lavoro autonomo:
1) certificazione, da parte di istituto bancario del Paese di appartenenza del richiedente dell'esistenza a nome dello stesso, negli ultimi sei mesi, di un deposito non inferiore ad una giacenza media di una somma equivalente a lire 10 milioni da rivalutare annualmente in base al tasso ISTAT di crescita dei prezzi al consumo;
2) certificazione da parte di compagnia assicurativa abilitata italiana o appartenente ad uno dei Paesi membri della Unione europea, di copertura assicurativa contro malattie ed infortuni, della durata del periodo del visto richiesto;
3) presentazione di documento di viaggio;
d) nel caso di viaggio per motivo di cura necessitante ricovero:
1) dichiarazione di disponibilità rilasciata dalla struttura sanitaria italiana competente;
2) presentazione di documento di viaggio.

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13. La durata del visto non può superare dalla data di ingresso i seguenti limiti:
a) tre mesi, non prorogabili, per motivi di turismo o affari;
b) sei mesi per motivi di cura;
c) un anno per motivi di studio e di lavoro subordinato;
d) tre mesi per motivi di lavoro autonomo.
14. Con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, ed il parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite annualmente le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, per lavoro autonomo, per ricongiungimento familiare o di studio. I visti di ingresso sono rilasciati entro i limiti della quota predetta, la quale non dovrà superare l'uno per mille della popolazione residente nello Stato, sulla base dell'ultimo censimento ufficiale. La quota annua dovrà essere diminuita, qualora si sia verificato un incremento del tasso di disoccupazione nel corso dell'anno precedente. Nella definizione di tali quote una percentuale viene assegnata ad ogni continente. La cifra assegnata al continente europeo non potrà essere inferiore ad un terzo del totale.
15. È istituito l'Ente di controllo sui permessi di soggiorno. I rinnovi dei permessi di soggiorno devono ricevere il nullaosta da parte di questo organismo misto di controllo, insediato a livello provinciale, composto da un rappresentante nominato dal presidente della provincia, da uno nominato dal questore e uno nominato dal presidente della regione. Per il rilascio del permesso di soggiorno è sentito il parere del sindaco presso il cui comune il cittadino straniero ha soggiornato come ultima sede di residenza.
4. 20.
Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 1.
4. 59.
Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, dopo le parole: salvo i casi di esenzione aggiungere le seguenti: elencati nel regolamento.
4. 37.
Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, dopo le parole: può avvenire aggiungere le seguenti: salvi i casi di forza maggiore.
4. 60.
Moroni, Gardiol, Mantovani, Caccavari, Pisapia.

Sopprimere il comma 2.
4. 61.
Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , previa presentazione da parte dell'interessato del passaporto o documento equipollente in corso di validità durante il periodo di utilizzabilità del visto, nonché di un'apposita domanda prevista dal regolamento di attuazione della presente legge e della documentazione ad essa allegata ai fini dell'attestazione delle condizioni previste per il tipo di ingresso e soggiorno richiesto.
4. 62.
Lucidi, Moroni.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
4. 39.
Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: specifici accordi aggiungere le seguenti: internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia.
4. 63.
Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri, Franz.


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Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: specifici accordi aggiungere le seguenti: sottoscritti e ratificati dall'Italia.
4. 50.
Serra.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: specifici accordi aggiungere le seguenti parole: o convenzioni internazionali in vigore in Italia
4. 83.
Teresio Delfino, Volontè, Marinacci.

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
4. 40.
Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
Lo straniero regolarmente soggiornante in Italia e che desideri allontanarsene per farvi ritorno sarà munito di una specifica autorizzazione al rientro, rilasciata, alle condizioni e con le modalità previste dal regolamento di attuazione, dalle competenti autorità di pubblica sicurezza.
4. 51.
Serra.

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
Ai fini del reingresso nel territorio dello Stato lo straniero deve mostrare all'autorità di frontiere il permesso di soggiorno non scaduto sul quale la questura competente per territorio ha posto il timbro di autorizzazione al reingresso.
4. 41.
Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: permesso di soggiorno aggiungere le seguenti: avente una durata iniziale non inferiore ad un anno.
4. 64.
Lucidi, Moroni.

Sopprimere il comma 3.
4. 65.
Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 3 sostituire le parole da: atta a confermare sino alla fine del comma con le seguente:
attestante:
a) lo scopo e le condizioni del soggiorno;
b) la disponibilità effettiva di mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata del soggiorno, sia per il ritorno nel Paese di provenienza;
c) la conformità alle vigenti disposizioni, anche di carattere amministrativo, in materia sanitaria, secondo le condizioni internazionali prescritte dall'Organizzazione Mondiale della sanità;
d) l'assenza a suo carico di condanne, riportate in Italia o all'estero, per uno dei reati che costituiscono motivo di espulsione dallo Stato ai sensi dell'articolo 13.
4. 17.
Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Franz, Gasparri.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: condizioni del soggiorno, aggiungere le seguenti: la conformità alle vigenti disposizioni, anche di carattere amministrativo, in materia sanitaria, secondo le condizioni internazionali prescritte dall'Organizzazione mondiale della sanità,.
4. 52.
Serra.


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Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: condizioni del soggiorno aggiungere le seguenti: , la regolarità della posizione sanitaria prevista dalle condizioni internazionali dell'O.M.S.
4. 80.
Teresio Delfino, Volontè, Marinacci.

Al comma 3, sostituire le parole: nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti con le seguenti: nonché capacità reddituali sufficienti per sé e per i propri familiari, determinate con decreto annuale dal ministro del Tesoro di concerto con i ministri dell'Interno e del Lavoro e della previdenza sociale. Il primo decreto che determina le capacità reddituali è emanato entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente.
4. 1.
Di Luca, Serra, Rebuffa, Bertucci, Prestigiacomo.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui all'articolo 3, comma 1.
4. 1. (Nuova formulazione).
Di Luca, Serra, Rebuffa, Bertucci, Prestigiacomo.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: soggiorno, nonché aggiungere le seguenti: nei casi previsti dalla presente legge o dal suo regolamento di attuazione.
*4. 56.
Bolognesi.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: soggiorno, nonché aggiungere le seguenti: nei casi previsti dalla presente legge o dal suo regolamento di attuazione..
*4. 66.
Mantovani, Gardiol, Di Bisceglie, Moroni, Caccavari, Pisapia.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: per la durata del soggiorno fino alla fine del periodo con le seguenti: sia per la durata del soggiorno sia per il ritorno nel Paese di provenienza,.
4. 53.
Serra.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: durata del soggiorno aggiungere le seguenti: anche per eventuali familiari.
4. 81.
Teresio Delfino, Volontè, Marinacci.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro.
4. 42.
Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro con le seguenti: limitatamente agli ingressi per soggiorni di durata inferiore ad un anno.
4. 67.
Lucidi, Moroni.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazioni dello Stato italiano.
4. 68.
Mantovani, Moroni, Gardiol, Caccavari, Di Bisceglie, Pisapia.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con i limiti e le deroghe previsti nei suddetti accordi.
4. 68. (Nuova formulazione).
Mantovani, Moroni, Gardiol, Caccavari, Di Bisceglie, Pisapia.


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Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Possono entrare nel territorio dello Stato gli stranieri non comunitari che si presentano ai controlli di frontiera forniti di passaporto valido, nonché di visto se provienenti da un Paese per il quale esso è prescritto. Lo straniero per essere ammesso nel territorio dello Stato deve essere inoltre in regola con le disposizioni vigenti, anche di carattere amministrativo, in materia sanitaria secondo le disposizioni internazionali dell'Organizzazione mondiale della sanità, nonché in materia assicurativa attraverso la presentazione alla frontiera di polizza assicurativa internazionale. Gli stranieri provenienti da Paesi per i quali è previsto il visto di ingresso devono presentare il certificato penale rilasciato dalle autorità del Paese di origine e tradotto in lingua Italiana dagli uffici dell'ambasciata italiana competente. Il certificato penale è necessario anche per ottenere il visto di ingresso. Gli uffici di polizia di frontiera devono respingere dalla frontiera stessa gli stranieri che non ottemperano a detti obblighi. Gli uffici di polizia di frontiera devono altresì respingere gli stranieri anche se muniti di visto che risultino essere stati espulsi o segnalati come persone pericolose, ovvero come appartenenti ad organizzazioni di tipo mafioso o dedite al traffico illecito di stupefacenti, ad organizzazioni per lo sfruttamento della prostituzione, ad organizzazioni dedite all'ingresso illecito nel Paese di cittadini stranieri non comunitari, ad organizzazioni terroristiche, nonché degli stranieri manifestamente sprovvisti di propri mezzi di sostentamento.
4. 21.
Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 3, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: Si prescinde, nel corso dei controlli di frontiera, dalla verifica di mezzi di sostentamento in relazione allo straniero per il quale detta verifica sia stata già effettuata ai fini del rilascio del visto d'ingresso.
*4. 57.
Bolognesi.

Al comma 3, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: Si prescinde, nel corso dei controlli di frontiera, dalla verifica di mezzi di sostentamento in relazione allo straniero per il quale detta verifica sia stata già effettuata ai fini del rilascio del visto d'ingresso.
*4. 69.
Moroni, Gardiol, Caccavari, Mantovani, Di Bisceglie, Pisapia.

Sopprimere il comma 4.
4. 70.
Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
4. 43.
Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 5.
*4. 18.
Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri, Franz.

Sopprimere il comma 5.
*4. 71.
Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 5, dopo le parole: degli affari esteri adotta, aggiungere le seguenti: dandone tempestiva comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari,.
4. 54.
Serra, Di Luca.
(Testo così modificato nel corso della se-
duta).


Pag. 41

Al comma 5, dopo la parola: esteri aggiungere le seguenti: , sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari,.
4. 55 (Nuova formulazione).
Rivolta, Deodato, Paroli, Taborelli, Serra, Possa.

Al comma 5, dopo la parola: adotta aggiungere le seguenti: dandone comunicazione per l'approvazione alle competenti Commissioni parlamentari.
4. 44.
Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 5, dopo le parole: di revisione aggiungere le seguenti: sentite le competenti Commissioni parlamentari.
4. 72.
Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri, Franz.


Sopprimere il comma 6.
4. 73.
Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 6, sopprimere la parola: gravi.
4. 45.
Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 7.
4. 74.
Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sostituire il comma 7, con il seguente:
7. L'ingresso è comunque subordinato alla verifica del casellario giudiziario dello straniero ed alla verifica del rispetto da parte dello straniero delle condizioni ed adempimenti di carattere sanitario prescritte dal Ministero della sanità e riportate nel regolamento di attuazione.
4. 46.
Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero stabiliti dalle disposizioni vigenti, anche di carattere sanitario
4. 82.
Teresio Delfino, Volontè, Marinacci.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente: 8. Eventuali modificazioni concernenti l'obbligo del visto per l'ingresso in Italia, ovvero dei Paesi per i quali è richiesto, possono essere apportate previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari. Il provvedimento entra in vigore dall'avvenuta pubblicazione della lista modificata ed aggiornata nella Gazzetta Ufficiale.
4. 38.
Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.