Art. 2.
(Requisiti per la nomina e titoli di preferenza).
1. Per la nomina a giudice onorario aggregato sono richiesti i seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione;
d) non essere sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;
e) avere idoneità fisica e psichica;
f) non aver compiuto i sessantasette anni di età;
g) essere capace di assolvere, per indipendenza, prestigio ed esperienza acquisiti, le funzioni giudiziarie;
h) non avere precedenti disciplinari, anche se non definitivi.
2. Gli avvocati, per essere nominati giudici onorari aggregati, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 1, devono avere patrocinato cause civili negli ultimi 15 anni e trovarsi in una delle seguenti condizioni:
a) essere titolari di trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 20 settembre 1980, n.576;
b) avere maturato il diritto al trattamento di cui alla lettera a) ovvero maturarlo nei 5 anni successivi alla data di entrata in vigore della legge.
3. I professori universitari e i ricercatori universitari confermati per essere nominati giudici onorari aggregati, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 1, devono essere in possesso di laurea in giurisprudenza ed aver svolto servizio effettivo, non a tempo parziale, per non meno di dieci anni.
4. Costituisce titolo di preferenza per la nomina, nell'ordine:
a) l'esercizio, anche pregresso, della professione di avvocato, anche dello Stato, e di funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;
b) l'esercizio, anche pregresso, delle funzioni di professore universitario e di ricercatore universitario confermato.
5. A parità di titoli di preferenza sono prioritariamente nominati coloro che abbiano la maggiore anzianità nell'esercizio dell'attività professionale.
6. Ai fini dell'anzianità di iscrizione all'albo, l'esercizio di funzioni giudiziarie onorarie viene computato per un periodo doppio di quello della sua effettiva durata.
7. Per la nomina a giudice onorario aggregato in relazione ai posti previsti per il circondario di Bolzano si osservano anche le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.752.
8. Non possono essere nominati giudici onorari aggregati:
a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i deputati e i consiglieri regionali, i membri del Governo, i presidenti delle regioni e delle province, i membri delle giunte regionali e provinciali;
b) i sindaci, gli assessori comunali, i consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali e i componenti dei comitati di controllo sugli enti locali;
c) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;
d) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto nel triennio precedente alla nomina incarichi direttivi od esecutivi nei partiti politici.
ART. 2.
Al comma 8, sopprimere la lettera d).
2. 10.
Grimaldi.
Art. 3.
(Procedimento per la nomina).
1. I giudici onorari aggregati sono nominati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta formulata dal Consiglio giudiziario territorialmente competente, integrato ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1992, n.404.
2. Al fine della formulazione della proposta i Consigli giudiziari acquisiscono il parere del Consiglio dell'ordine a cui appartiene e dei Consigli dell'ordine cui è appartenuto negli ultimi cinque anni l'aspirante esercente la professione forense.
3. Ai fini previsti dall'articolo 1, comma 2, l'avviso relativo ai posti disponibili per la nomina di giudici onorari aggregati è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia di cui all'articolo 1, comma 3. Il presidente della corte di appello invita i presidenti dei Consigli degli ordini forensi del distretto e i presidi delle facoltà interessate a dare notizia, nelle forme più opportune, del numero dei giudici onorari aggregati nominandi nei vari uffici, del termine per la presentazione della domanda e dei documenti di cui la stessa deve essere corredata.
4. Le domande, indirizzate al Consiglio superiore della magistratura, devono essere presentate al presidente della corte di appello, nel cui distretto il richiedente intende essere assegnato, entro il termine di giorni quaranta dalla pubblicazione dell'avviso relativo ai posti disponibili, di cui al comma 3, nella Gazzetta Ufficiale. Non possono essere presentate domande per più distretti di corte di appello.
5. Le domande devono contenere la dichiarazione della insussistenza di impedimenti alla nomina e la indicazione delle sedi, in numero massimo di tre, presso le quali il richiedente, in stretto ordine di preferenza, intende essere assegnato. Per la documentazione da allegare alla domanda si applicano le disposizioni previste dagli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1992, n.404.
ART. 3.
Al comma 1 sopprimere le parole da: integrato ai sensi sino alla fine del comma.
3. 1.
Grimaldi.
Art. 4.
(Durata dell'ufficio).
1. La nomina a giudice onorario aggre-gato, salvo quanto previsto dal comma 4, ha durata quinquennale e può essere prorogata per una sola volta e per il termine massimo di un anno.
2. Il giudice aggregato cessa dall'incarico in caso di definizione delle cause di cui all'articolo 1, comma 1, pendenti presso l'ufficio giudiziario cui è assegnato, salvo quanto disposto dal comma 5 del presente articolo, nonchè all'atto del compimento del settantaduesimo anno di età e nelle ipotesi di cui all'articolo 7.
3. Il Ministro di grazia e giustizia, decorsi venti mesi dall'inizio della attività delle sezioni stralcio, verifica l'andamento della definizione dei procedimenti di cui all'articolo 1, comma 1, e, in relazione ai risultati di tale verifica, ridetermina, se del caso, con le stesse modalità di cui all'articolo 1, comma 3, le piante organiche dei giudici onorari aggregati e quelle del relativo personale ausiliario.
4. Il Ministro di grazia e giustizia procede, su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, alla redistribuzione dei giudici onorari aggregati mediante revoca e contestuale nomina degli stessi o di altri giudici onorari negli uffici giudiziari ove siano aumentate le relative piante.
5. Il Ministro di grazia e giustizia, su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, può assegnare ad altro tribunale, se ne fanno richiesta e non sussistono cause di incompatibilità, i giudici onorari aggregati i cui posti vengano soppressi, per avvenuta definizione dei procedimenti o per altre cause.
6. Qualora non sia possibile operare ai sensi del comma 5, i posti vengono coperti facendo ricorso alle graduatorie del singolo ufficio e, nel caso di esaurimento, mediante nuova pubblicazione dei posti.
ART. 4.
Al comma 1, sopprimere le parole: e può essere prorogata per una sola volta e per il termine massimo di un anno.
4. 1.
Manzione.
Al comma 5, sostituire le parole: ad altro tribunale con le seguenti: ad altro ufficio giudiziario.
4. 2.
Gambato, Borghezio, Signorini, Oreste Rossi.
Art. 5.
(Incompatibilità ed ineleggibilità).
1. Ai giudici onorari aggregati si applica il regime delle incompatibilità e delle ineleggibilità previsto per i magistrati ordinari.
2. Il giudice onorario aggregato, nominato tra gli avvocati iscritti al relativo albo o non più iscritti da meno di cinque anni, non può svolgere le sue funzioni presso il tribunale ove ha sede il Consiglio dell'ordine cui era iscritto al momento della nomina o nei cinque anni precedenti, salvo che il circondario del tribunale non comprenda una popolazione superiore a 500.000 abitanti.
ART. 5.
Al comma 2, sopprimere le parole da: salvo che il circondario sino alla fine del comma
*5. 5.
Grimaldi.
Al comma 2 sopprimere le parole da: salvo che il circondario sino alla fine del comma
*5. 1.
Manzione.
Art. 6.
(Astensione e ricusazione).
1. Il giudice onorario aggregato ha l'obbligo di astenersi, e può in difetto essere ricusato a norma dell'articolo 52 del codice di procedura civile, oltre che nei casi previsti dall'articolo 51 del medesimo codice, quando sia stato associato o comunque collegato, anche mediante il coniuge, i parenti o altre persone, con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle parti. L'astensione ha effetto dal momento della comunicazione al presidente del tribunale e non è richiesta l'autorizzazione prevista dall'articolo 51, secondo comma, del codice di procedura civile.
2. Il giudice onorario aggregato ha altresì l'obbligo di astenersi, e può essere in difetto ricusato, quando abbia in precedenza assistito, nella qualità di avvocato o di procuratore, una delle parti in causa o uno dei rispettivi difensori.
Art. 7.
(Decadenza, dimissioni e revoca).
1. I giudici onorari aggregati decadono dall'ufficio quando viene meno taluno dei
ART. 7.
Al comma 2, dopo le parole: il presidente del tribunale, aggiungere le seguenti: , anche su segnalazione del pretore dirigente,.
7. 2.
Manzione.
Al comma 2, dopo le parole: il proprio incarico, aggiungere le seguenti: con espresso riferimento ai programmi contemplati nell'articolo 10 della presente legge, ed ai piani di rendimento previsti,.
7. 1.
Manzione.
Al comma 3, dopo le parole: Il Consiglio giudiziario integrato, aggiungere le seguenti: entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente del tribunale.
7. 3.
Manzione.
Art. 8.
(Stato giuridico, indennità e trattamento previdenziale).
1. I giudici onorari aggregati hanno lo stato giuridico di magistrati onorari.
2. Ai giudici onorari aggregati è attribuita, al netto dei contributi previdenziali, una indennità di lire 20 milioni annui da corrispondere a rate mensili, oltre a lire 250.000 per ogni sentenza che definisce il processo ovvero per ogni verbale di conciliazione, da corrispondere ogni tre mesi.
3. L'indennità fissa di cui al comma 2 è ridotta del 50 per cento, qualora il giudice aggregato onorario sia titolare di un reddito da pensione superiore a lire 5 milioni lordi mensili.
4. Il Ministero di grazia e giustizia provvede al rimborso, all'ente di appartenenza, dei contributi previdenziali previsti dalla legge. Per i giudici onorari aggregati nominati tra gli avvocati, iscritti al relativo albo, il Ministro di grazia e giustizia provvede al rimborso, direttamente all'avvocato, dei contributi, commisurati alla indennità, da lui versati alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza.
5. L'indennità di cui al comma 2 corrisposta ai giudici onorari aggregati nominati tra gli avvocati iscritti al relativo albo è considerata a tutti gli effetti della legge 20 settembre 1980, n.576, quale reddito professionale.
ART. 8.
Al comma 2, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 50 milioni.
8. 15.
Gambato, Borghezio, Signorini, Rossi Oreste.
Al comma 2, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 40 milioni.
8. 8.
Gambato, Borghezio, Signorini, Rossi Oreste.
Al comma 2, sostituire le parole: 20 milioni, con le seguenti: 30 milioni.
8. 1.
Manzione.
Al comma 2, sostituire le parole: lire 250.000 con le seguenti: lire 400.000.
8. 13.
Gambato, Borghezio, Signorini, Rossi Oreste.
Al comma 2, sostituire le parole: lire 250.000, con le seguenti: lire 150.000.
8. 2.
Manzione.
Art. 9.
(Cancellazione dall'albo, cessazione dagli incarichi giudiziari e collocamento fuori ruolo).
1. La nomina a giudice onorario aggregato comporta la cancellazione dall'albo degli avvocati ai sensi dell'articolo 37, primo comma, numero 1, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.36. Permane tuttavia l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori ed il periodo di attività quale giudice onorario aggregato è considerato quale periodo di esercizio professionale ai fini del diritto al trattamento previdenziale previsto dalla legge 20 settembre 1980, n.576, e successive modificazioni. Per la eventuale nuova iscrizione all'albo degli avvocati si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 26 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.36.
2. La nomina a giudice onorario aggregato comporta il collocamento fuori ruolo senza assegni dei professori e ricercatori nominati ai sensi dell'articolo 1, comma 2. Il periodo di attività quale giudice onorario aggregato è considerato a tutti gli effetti del computo della anzianità di servizio.
3. La nomina a giudice onorario aggregato determina la cessazione dagli incarichi giudiziari svolti nelle funzioni di curatore fallimentare, commissario giudiziale, commissario liquidatore e straordinario, liquidatore di beni di imprese in concordato, amministratore e custode giudiziario, tutore e curatore di interdetto o di inabilitato, consulente tecnico d'ufficio, perito estimatore. Il giudice onorario aggregato, fermo restando il diritto al compenso per l'opera in precedenza svolta,
Capo II.
DISPOSIZIONI PER LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE PENDENTE. ISTITUZIONE DELLE SEZIONI STRALCIO NEI TRIBUNALI ORDINARI
Art. 10.
(Ufficio spoglio per la ricognizione dei procedimenti pendenti).
1. Presso ogni tribunale è istituito entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un ufficio spoglio per la ricognizione dei procedimenti indicati nel comma 1 dell'articolo 1 ivi pendenti e per l'elaborazione di un programma volto alla loro definizione entro cinque anni. Il programma deve essere completato entro quaranta giorni ed è trasmesso al Ministro di grazia e giustizia dal presidente di corte di appello.
2. L'ufficio spoglio è presieduto dal presidente del tribunale o, per sua delega, dal presidente di sezione più anziano ed è composto da tutti i presidenti delle sezioni civili; nei tribunali ove esiste una sola sezione civile è composto dal presidente del tribunale che lo presiede e da un giudice da lui nominato. All'ufficio spoglio è assegnato, dal presidente del tribunale, il personale amministrativo necessario per lo svolgimento della attività entro il termine di quindici giorni stabilito dal comma 1.
3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui all'articolo 1, comma 3, sono predisposte le modifiche tabellari.
ART. 10.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'ufficio spoglio, in caso di preture con notevolissimo arretrato, predisporrà, su espressa indicazione del pretore dirigente, che dovrà intervenire entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, analogo programma volto alla definizione entro cinque anni dei procedimenti pendenti.
10. 1.
Manzione.
Art. 11.
(Istituzione delle sezioni stralcio e assegnazione delle cause pendenti).
1. Presso i tribunali individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, sono costituite una o più sezioni stralcio per la definizione di procedimenti civili indicati nel comma 1 dell'articolo 1. Ciascuna sezione stralcio è costituita da un magistrato che la presiede e da almeno due giudici onorari aggregati; il magistrato che la presiede non è esonerato dal lavoro giudiziario nelle sezioni ordinarie, ovvero nelle sezioni stralcio, in caso di carenza di organico dei giudici aggregati e su disposizione del presidente del tribunale.
ART. 11.
Al comma 1, sostituire le parole: Presso i tribunali, con le seguenti: Presso le preture, i tribunali e le corti di appello.
11. 3.
Gambato, Borghezio, Signorini, Rossi Oreste.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Analoga sezione stralcio viene costituita presso le preture, alle dirette dipendenze del pretore dirigente.
11. 1.
Manzione.
Al comma 3, dopo le parole: criteri obiettivi, aggiungere le seguenti: predeterminati e facilmente controllabili.
11. 2.
Manzione.
Art. 12.
(Norme applicabili).
1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 90, commi 1 e 5, della legge 26 novembre 1990, n.353, come sostituito dall'articolo 9 del decreto-legge 18 ottobre 1995, n.432, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n.534:
a) la disposizione di cui all'articolo 48, ultimo comma, dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, come sostituito dall'articolo 88 della legge 26 novembre 1990, n.353, si applica anche ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995, esclusi quelli già assunti in decisione alla data di entrata in vigore della presente legge che non siano rimessi in istruttoria con ordinanza collegiale;
b) ai giudizi indicati nel comma 1 dell'articolo 1 della presente legge non si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, sesto, settimo e ottavo dell'articolo
Art. 13.
(Tentativo di conciliazione. Esenzione fiscale).
1. I procedimenti indicati nel comma 1 dell'articolo 1 nei quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già avvenuta la rimessione al collegio ai sensi dell'articolo 189 del codice di procedura civile, ma che non siano stati ancora assunti in decisione, sono trasmessi al presidente dell'ufficio spoglio che ne dispone l'assegnazione alla sezione stralcio secondo i criteri tabellarmente previsti. Il presidente della sezione stralcio dispone la rimessione della causa davanti al giudice istruttore che nomina in persona di un giudice onorario aggregato.
2. Il giudice istruttore convoca le parti davanti a sè per il tentativo di conciliazione e fissa allo scopo l'udienza della quale a cura della cancelleria è dato avviso alle parti.
3. Le parti debbono comparire personalmente, ma possono farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, che deve essere a conoscenza dei fatti della causa e deve avere il potere di conciliare la controversia. La procura deve essere conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.
4. Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale della convenzione conclusa. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione e per l'esecuzione in forma specifica.
5. Se la conciliazione non riesce il giudice istruttore, in funzione di giudice unico, provvede per la decisione della causa ai sensi dell'articolo 190-bis del codice di procedura civile.
6. Il processo verbale di conciliazione, nelle cause pendenti anche in istruttoria alla data del 30 aprile 1995, è esente dall'imposta di registro quando il valore non supera i cinquanta milioni. Oltre tale limite l'imposta di registro è ridotta della metà.
ART. 13.
Al comma 2, dopo le parole: Il giudice istruttore, aggiungere le seguenti: su istanza di almeno una delle parti.
13. 1.
Manzione.
(Testo così modificato nel corso della seduta).
Al comma 6, sostituire le parole cinquanta milioni con le seguenti: cento milioni.
13. 2.
Manzione.
Art. 14.
(Personale amministrativo e strutture mobiliari).
1. Al fine di assicurare effettiva assistenza e supporto ai magistrati professionali ed onorari addetti alle sezioni stralcio,
2. Nei limiti di quanto previsto dall'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n.662, alla copertura dei posti vacanti, alla data del 28 febbraio 1997, nelle qualifiche funzionali IV e V, ivi compresi in quest'ultima quelli recati in aumento dal comma 1, del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie, rispettivamente profilo professionale di dattilografo e di operatore amministrativo, si provvede mediante distinti concorsi per soli titoli riservati a coloro che hanno prestato servizio negli uffici giudiziari a tempo determinato, successivamente al 1 gennaio 1991, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n.276, dell'articolo 7 della legge 26 aprile 1985, n.162, della legge 16 ottobre 1991, n.321, e del decreto-legge 17 settembre 1993, n.364, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n.458.
3. Per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 2, oltre il possesso dei requisiti richiesti per la assunzione dell'impiego, occorre aver prestato servizio con un rapporto a tempo determinato nel profilo professionale per il quale si intende concorrere.
4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentite le organizzazioni sindacali, sono indicati i termini di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi di cui al comma 2, nonchè le modalità di presentazione della relativa documentazione.
5. La graduatoria dei concorsi per titoli è formata in base al punteggio attribuito ai titoli di servizio così determinato: punti 0,30 per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni e punti 0,15 per ogni frazione di mese fino a quindici giorni. A parità di punteggio si applicano le preferenze e precedenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n.693.
6. Alla copertura dei posti recati in aumento al comma 1 si provvede in deroga all'articolo 1, commi 45 e 50, della legge 23 dicembre 1996, n.662.
7. Per l'approntamento delle strutture mobiliari necessarie all'attività delle sezioni stralcio è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998, 1999 e 2000.
ART. 14.
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: profilo professionale di operatore amministrativo.
14. 25.
Matacena.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Alla copertura dei posti vacanti, alla data del 28 febbraio 1997, nelle qualifiche funzionali IV per il solo profilo professionale di dattilografo e V del settore delle cancellerie e segreterie giudiziarie e del settore uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, si provvede mediante distinti concorsi per soli titoli riservati a coloro che hanno prestato servizio negli uffici giudiziari a tempo determinato, successivamente al 1 gennaio 1991, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n.276, dell'articolo 7 della
Al comma 2 sopprimere le parole: rispettivamente profilo professionale di dattilografo e di operatore amministrativo.
14. 4.
Bonito, Folena, Carboni, Olivieri, Parrelli, Siniscalchi, Saraceni, Serafini, Capitelli, Cesetti.
Al comma 2, dopo le parole: operatore amministrativo, aggiungere le seguenti: stenodattilografo, addetto alla registrazione dati, addetto ai personal computer.
14. 2.
Manzione.
Al comma 3, dopo la parola: occorre, aggiungere le seguenti: essere iscritti nelle liste di collocamento alla data di entrata in vigore della presente legge ed.
14. 3.
Manzione.
Al comma 3, sostituire le parole: nel profilo professionale per il con le seguenti: nella qualifica funzionale per la.
*14. 29.
Matacena.
Al comma 3, sostituire le parole: nel profilo professionale per il, con le seguenti: nella qualifica funzionale per la.
*14. 5.
Bonito, Folena, Carboni, Olivieri, Parrelli, Siniscalchi, Saraceni, Serafini, Capitelli Cesetti.
Al comma 3, sostituire le parole: nel profilo professionale per il, con le seguenti: nella qualifica professionale per la.
14. 1.
Manzione.
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché essere iscritti alle liste di collocamento alla data di entrata in vigore della presente legge.
14. 6.
Bonito, Folena, Carboni, Olivieri, Parrelli, Siniscalchi, Saraceni, Serafini, Capitelli Cesetti.
Art. 15.
(Norma di copertura).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 86.188 milioni per l'anno 1997, in lire 140.608 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, in lire 130.608 milioni per l'anno 2000, in lire 76.421 milioni per il 2001 e in lire 37.716 milioni a regime, si provvede per il triennio 1997-1999: quanto a lire 76.188 milioni per l'anno 1997 e a lire 130.608 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia per lire 34.851 milioni per l'anno 1997 e lire 1.919 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri per lire 9.087 milioni per l'anno
Art. 16.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La Camera,
premesso che la grave crisi della giustizia civile ne ha determinato di fatto la paralisi e ha reso indispensabile l'immediata adozione di misure straordinarie, che, liberando i ruoli dei processi civili dal grave carico del contenzioso pendente, realizzino un'efficace e sollecita risposta dello Stato alla domanda di giustizia dei cittadini;
ritenuto che l'urgenza di un intervento legislativo, atto a superare un insostenibile ritardo, rende necessaria l'approvazione definitiva del testo trasmesso dal Senato, dal momento che una modifica dello stesso differirebbe ulteriormente i tempi di attuazione degli strumenti individuati e che lo stesso rappresenta un primo incisivo intervento per avviare a soluzione il problema;
considerato che tale orientamento verrebbe favorito dal rafforzamento, con provvedimenti successivi, di alcuni profili della legge, per consentirne la migliore operatività;
preso atto che il Governo ha già dichiarato il suo impegno ad intervenire tempestivamente per adeguare il provvedimento legislativo anche sulla base di verifiche fattuali della sua applicazione,
a provvedere sin dalla prossima legge finanziaria e normativa collegata a disporre congrui stanziamenti che consentano di:
rideterminare in aumento il numero dei giudici onorari aggregati da destinare alle sezioni stralcio, tenuto conto delle verifiche che saranno effettuate nel corso dell'attuazione del provvedimento e delle conseguenti necessità che si prospetteranno;
rideterminare in aumento l'indennità e i compensi da corrispondere ai giudici onorari aggregati, in modo che essa risulti adeguata alle funzioni svolte ed assicuri il rapido reperimento di altri giudici aggregati;
elevare il tetto dell'esenzione dall'imposta di registro per i verbali di conciliazione di cui all'articolo 13, comma 6, anche prevedendo ulteriori forme di agevolazioni che possano incoraggiare il buon esito del tentativo di conciliazione;
abolire l'uso della carta bollata per tutti i processi civili davanti a qualsiasi autorità giudiziaria, anche non ordinaria,
La Camera,
premesso che i dati sulla giustizia civile denunciano un ulteriore aggravamento dei già intollerabili tempi di trattazione delle controversie, al punto che l'Italia si trova al primo posto in Europa nella violazione del "giusto processo", a causa dei tempi biblici della nostra giustizia, ed è costretta a subire la pletora di condanne al risarcimento di danni da parte della Corte di giustizia per la sua incapacità di fornire in tempi ragionevoli un servizio pubblico che dovrebbe essere a disposizione dei cittadini;
considerato che il numero di giudici onorari destinati al settore della giustizia civile previsto dal testo del Governo è assolutamente insufficiente a smaltire l'arretrato di cause civili in tempi ragionevoli;
ritenuto che non è affatto giustificata la progressiva diminuzione dello stanziamento triennale per il finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, in base all'assurda previsione che il costo complessivo dell'intervento straordinario dovrebbe diminuire con il progressivo smaltimento dell'arretrato;
preso atto che il Governo ha già dichiarato il suo impegno ad intervenire tempestivamente per adeguare un provvedimento legislativo che non affronta in modo risolutivo i problemi dell'arretrato della giustizia civile;
a provvedere sin dai prossimi disegni di legge finanziaria e collegato a:
1) aumentare di almeno 1000 unità il numero dei giudici onorari aggregati da destinare alle sezioni-stralcio, tenendo conto delle verifiche che dovranno essere fatte nel corso dell'attuazione del provvedimento circa il ruolo delle cause nei singoli uffici giudiziari;
2) reperire serie ed adeguate risorse finanziarie per elevare il numero dei giudici togati e, quindi, dimezzare i tempi
La Camera,
premesso che nell'ambito delle proposte e del disegno di legge sulle sezioni stralcio, relative alla definizione del contenzioso civile pendente, deve trovare adeguata considerazione l'esigenza di assicurare assistenza e supporto ai magistrati addetti alle dette sezioni, al fine di garantire la funzionalità degli uffici giudiziari, nonché quella di valorizzare il lavoro svolto finora da coloro che da più anni appartengono alle qualifiche funzionali inferiori alla VIII;
rilevato che il Governo, nel corso della discussione svolta sul punto presso la II Commissione giustizia, ha mostrato di condividere tale esigenza;
ritenuto che i requisiti per la nomina a giudice onorario aggregato previsti dal comma 2 dell'articolo 2 del provvedimento in esame, quanto alla posizione degli avvocati, includono, fra gli altri, la titolarità del trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia al sensi degli articoli 2 e 3 della legge 20 settembre 1980, n.576, e che tale riferimento parrebbe escludere dalla possibilità di nomina gli avvocati che non godono di tale trattamento pensionistico, e, in particolare, coloro che esercitano la professione al servizio degli enti pubblici, iscritti nel relativi albi speciali, in quanto dotati di differente trattamento pensionistico;
a prevedere che, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei ruoli organici del personale del Ministero di grazia e giustizia, inclusi i 987 posti di VIII qualifica funzionale, profilo professionale di funzionario di cancelleria, banditi con decreto ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1993, si provveda anche mediante distinti concorsi per soli titoli, riservati al personale in servizio in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello della qualifica da conferire e con una congrua anzianità nella medesima, e che le categorie dei titoli valutabili siano anzianità di servizio, ulteriori titoli di studio, titoli di merito, mansioni superiori eventualmente svolte, ovvero che la sistemazione delle differenti qualifiche avvenga per aree omogenee;
a prevedere che per gli avvocati il riferimento, tra i requisiti per la nomina a giudice onorario aggregato previsti dal comma 2 dell'articolo 2 del provvedimento in esame, alla titolarità del trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 20 settembre 1980, n.576, non venga inteso nella concreta applicazione in senso esclusivo ed escludente di altri avvocati che godono comunque di trattamento pensionistico, pur se discplinato in modo differente, sempre che abbiano svolto concreta attività processuale giudiziaria.
9/3479/3
Mantovano, Cennamo.
La Camera,
premesso che:
le amministrazioni devono istituire il principio del posto vacante (riserva) nell'ufficio di appartenenza per i vincitori e gli idonei di concorsi che già facciano parte dell'amministrazione, tanto da poter dare messaggio di continuità a difesa dei dipendenti;
in passato è accaduto che i vincitori e gli idonei di concorso abbiano dovuto rinunziare alla sede designata perché troppo distante dalla sede di appartenenza;
ciò ha determinato, di fatto, il blocco delle carriere di dipendenti che già prestano servizio presso l'amministrazione di grazia e giustizia;
affinché, alla copertura dei posti vacanti alla data del 28 febbraio 1997, ivi compresi quelli recati in aumento, di cui all'articolo 14, comma 1, del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie, si provveda con i dipendenti che già prestano servizio presso l'amministrazione di grazia e giustizia, in relazione all'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica n.3 del 1957, i quali devono, su domanda dell'interessato, essere assegnati negli uffici stralcio del proprio circondario ove prestano servizio, nelle qualifiche V e VI, ossia, rispettivamente, operatore amministrativo ed assistente giudiziario.
9/3479/4
Tarditi.