Allegato A
Seduta 226 del 9/07/1997

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DISEGNO DI LEGGE: S. 2449. - CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 1997, N. 130, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER PREVENIRE E FRONTEGGIARE GLI INCENDI BOSCHIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE, NONCHE' INTERVENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTE E AGRICOLTURA (APPROVATO DAL SENATO) (3905)

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ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 19 maggio 1997, n.130, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 1997, N. 130

All'articolo 1:
al comma 1, dopo le parole:
«territorio nazionale» sono inserite le seguenti: «ed in particolare nelle aree protette»; le parole: «e degli elicotteri in dotazione al Corpo forestale dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «,alla gestione ed al potenziamento degli elicotteri in dotazione al Corpo forestale dello Stato, alla gestione e al potenziamento di attrezzature, equipaggiamento e mezzi delle relative strutture terrestri di supporto allo spegnimento aereo»;
al comma 2, dopo la parola: «comunque» è inserita la seguente: «indifferibilmente»;
al comma 3, dopo le parole: «all'approvvigionamento» sono inserite le seguenti: «, nonché al potenziamento»;
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Al comma 115 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n.662, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il contingente degli ausiliari di leva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco rimane comunque stabilito in 4.000 unità all'anno, come previsto dall'articolo 9, secondo comma, della legge 8 dicembre 1970, n.996"».

All'articolo 2:
al comma 1, lettera
b), numero 3), nell'alinea, le parole: «dopo la lettera i) è aggiunta la seguente» sono sostituite dalle seguenti: «dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti»; nel capoverso i-bis) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,nei comuni delle province di Siracusa, Ragusa, Catania e Messina»; dopo il capoverso i-bis) è aggiunto il seguente:
«i-
ter) realizzazione o acquisto di immobili con caratteristiche di edilizia residenziale pubblica per far fronte alle esigenze abitative delle famiglie alloggiate nei campi containers»;
al medesimo comma 1, lettera c), le parole: «relativi alla Val di Noto» sono sostituite dalle seguenti: «relativi al Val di Noto»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Ai nuclei familiari già residenti in immobili dichiarati inabitabili a causa degli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e


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Ragusa è corrisposta un'indennità di locazione di unità immobiliare destinata ad abitazione. Alla liquidazione di tale indennità provvede la prefettura competente, previo deposito della relativa istanza in carta semplice corredata da copia del contratto di locazione. L'indennità, pari all'80 per cento dell'importo del canone e comunque non superiore a lire 500.000 mensili, copre il rapporto locativo per la durata di un anno e viene liquidata in unica soluzione anche prima della scadenza di tale periodo.
1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, determinato in lire 700 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.»;
al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,avvalendosi di un comitato tecnico paritetico che opera senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e che è composto da tre rappresentanti della Regione siciliana e da tre rappresentanti del Dipartimento della protezione civile».

Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:
«Art. 2-bis. - (Esperti tecnico-amministrativi) - 1. Per le finalità di cui all'articolo 2 del presente decreto e all'articolo 1 del decreto-legge 26 luglio 1996, n.393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n.496, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avvalersi di esperti tecnico-amministrativi fino a dieci unità con contratto di diritto privato annuale.
2. All'onere derivante dal comma 1, determinato in lire 800 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 2-ter. - (Disposizioni per personale addetto alla protezione civile) - 1. Al fine di potenziare le strutture periferiche di protezione civile, il personale di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 28 ottobre 1986, n.730, già inquadrato nei ruoli dell'area del supporto amministrativo contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.609, transita a domanda nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno per le esigenze degli uffici ove il medesimo personale prestava servizio anteriormente alla data di inquadramento nei ruoli.
2. Ai fini indicati nel comma 1, il personale interessato è tenuto a presentare domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 2-quater. - (Provvidenze a favore della regione Umbria) - 1. Ai fini della riattazione e ricostruzione degli edifici privati distrutti o gravemente danneggiati a seguito dei dissesti idrogeologici verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 1996 e gennaio 1997 è assegnato alla regione Umbria un contributo straordinario di lire 2 miliardi per l'anno 1997. Un ulteriore contributo di lire 10 miliardi è assegnato alla regione Umbria per dare avvio alla riparazione degli edifici pubblici e privati del centro storico di Massa Martana, danneggiati dal terremoto del maggio 1997. Gli interventi saranno realizzati secondo un programma unitario di recupero tenendo conto della pericolosità sismica e del dissesto idrogeologico che interessano l'abitato. All'onere di lire 12 miliardi per l'anno 1997 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro


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per l'anno 1997, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

Art. 2-quinquies. - (Evento sismico del 12 maggio 1997 nella regione Umbria) - 1. I contributi di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile 26 maggio 1997, n.2589, possono essere elevati, nel limite dello stanziamento già assegnato, sino a lire 30 milioni e ricomprendono anche la spesa per l'attuazione del miglioramento sismico, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n.560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n.74, e secondo le prescrizioni tecniche del comitato tecnico-scientifico previsto dall'articolo 1, comma 5, dell'ordinanza citata.

Art. 2-sexies. - (Disposizioni concernenti i beni culturali) - 1. Per gli interventi da realizzare sui beni culturali situati nelle aree colpite da eventi calamitosi, il limite di spesa stabilito dall'articolo 9, terzo comma, della legge 1 marzo 1975, n.44, e dall'articolo 4, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n.509, come elevato dall'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n.431, è duplicato.

Art. 2-septies. - (Modifica dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n.560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n.74) - 1. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n.560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n.74, le parole: "eventi alluvionali" sono sostituite dalle seguenti: "eventi calamitosi"».

All'articolo 4:
al comma 1, dopo le parole:
«protezione civile,» sono inserite le seguenti: «sentito il Ministero dei lavori pubblici,»;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 28 ottobre 1986, n.730, come modificata dal comma 15-ter dell'articolo 5 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n.120, dopo le parole: "da realizzare nel centro storico della città" sono aggiunte le seguenti: "e interventi di riparazione e/o ricostruzione relativi a progetti edilizi unitari e singoli su edifici danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984, siti nel centro storico e nelle strade che lo delimitano, al fine di eliminare il pericolo esistente per la pubblica e privata incolumità adottando le disposizioni di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 17 febbraio 1987, n.905".
3-ter. Il comune di Venafro, in provincia di Isernia, è autorizzato ad utilizzare le somme già accreditate ai sensi del decreto-legge 26 maggio 1984, n.159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n.363, per gli interventi di riparazione e/o ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984 anche per anticipazioni sugli oneri di progettazione ancorchè relativi ad immobili ancora non oggetto di finanziamento».

Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-bis. - (Interventi urgenti ed indifferibili connessi al risanamento dell'area di Secondigliano interessata dall'evento disastroso del 23 gennaio 1996 ed al superamento della relativa fase di emergenza) - 1. Per l'attuazione ed il completamento degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 giugno 1996, n.310, convertito dalla legge 29 luglio 1996, n.401, il sindaco di Napoli, o suo delegato, è autorizzato ad approvare i progetti di demolizione dei fabbricati danneggiati ovvero esposti a situazioni di rischio e di quelli che possono costituire


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ostacolo all'attuazione di un programma organico di risanamento edilizio, urbanistico ed ambientale della zona, nonché di ricostruzione di nuovi fabbricati, con conseguente acquisizione di questi ultimi al patrimonio indisponibile del comune, al fine di provvedere al superamento della fase di emergenza ed al reinsediamento dei nuclei familiari e degli esercenti attività commerciali e/o artigianali già sgombrati e di quelli che tuttora occupano i fabbricati da demolire.
2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, fermo restando il contributo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 1996, n.310, convertito dalla legge 29 luglio 1996, n.401, e rimanendo ogni ulteriore onere a carico del comune di Napoli, il sindaco o suo delegato può procedere, nei limiti delle disponibilità del bilancio comunale, all'occupazione ed espropriazione degli immobili occorrenti e può operare anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento. Con ordinanze del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile saranno individuate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.225, ulteriori deroghe ove necessarie.

Art. 4-ter. - (Disposizioni finanziarie) - 1. All'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.493, sono apportate le modifiche di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
2. Il secondo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: "I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti in base a leggi speciali che prevedono l'ammortamento a totale carico dello Stato e per i quali gli enti locali mutuatari non abbiano dato inizio ai lavori entro un triennio dalla concessione o abbiano dichiarato l'impossibilità all'esecuzione dell'opera, con decreto del Ministro del tesoro, adottato di concerto con il Ministro competente in materia, sono revocati, ovvero devoluti allo stesso soggetto mutuatario per il finanziamento totale o parziale di altre opere pubbliche urgenti".
3. All'ultimo periodo del comma 3, dopo le parole: "comunità montane," sono inserite le seguenti: "consorzi tra enti locali, aziende speciali e società a prevalente capitale pubblico locale,".

Art. 4-quater. - (Provvidenze per la provincia di Latina) - 1. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi, turistiche e della pesca i cui impianti risultino danneggiati o distrutti dalle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito la provincia di Latina nel mese di ottobre 1991, le quali non abbiano già fruito delle provvidenze previste dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n.505, è concesso, sulla base dei decreti di riconoscimento dei danni emanati dal prefetto di Latina, un contributo a fondo perduto fino al 30 per cento del valore dei danni accertati, e comunque nel limite massimo di lire 300 milioni. All'erogazione del contributo provvede il prefetto di Latina.
2. Al relativo onere pari a lire 1,5 miliardi per l'anno 1997 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 26 luglio 1996, n.393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n.496.

Art. 4-quinquies. - (Rilocalizzazione di attività produttive collocate in aree a rischio di esondazione) - 1. I titolari di imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi, turistico-alberghiere con insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali soggette a vincolo derivante dalle delibere adottate dal comitato istituzionale delle autorità di bacino del fiume Po ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n.183, e dell'articolo 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.493, possono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, accedere ai crediti agevolati destinati alle attività


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produttive danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno colpito l'Italia settentrionale nel novembre 1994, di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n.691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n.35, e successive modificazioni, allo scopo di rilocalizzare in condizioni di sicurezza la propria attività al di fuori delle citate fasce fluviali, nell'ambito del territorio del medesimo comune o di altri comuni distanti non più di trenta chilometri, nel limite delle risorse residue assegnate al Mediocredito centrale spa e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane spa - Artigiancassa ai sensi dei citati articoli 2 e 3 del decreto-legge n.691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n.35 del 1995.
2. I finanziamenti ricomprendono gli oneri di acquisizione di aree idonee, di realizzazione degli insediamenti e di trasferimento delle attrezzature e degli impianti produttivi, nonchè delle abitazioni funzionali all'impresa stessa nel limite della pari capacità produttiva nonchè di demolizione e di ripristino delle aree dismesse. Tali finanziamenti sono concessi fino al 95 per cento per spesa prevista non superiore a lire due miliardi, fino al 75 per cento per spesa prevista non superiore a lire dieci miliardi e fino al 50 per cento per spesa prevista superiore a lire dieci miliardi.
3. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi anche alle imprese che contestualmente ampliano la propria capacità produttiva o attuano interventi di innovazione tecnologica, fermi restando i relativi oneri a carico dell'impresa medesima.
4. I titolari di imprese industriali, commerciali, artigianali e di servizi di cui al comma 1, che abbiano fruito dei finanziamenti previsti dal decreto-legge n.691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n.35 del 1995, e successive modificazioni, in quanto danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994, possono accedere ai finanziamenti di cui al comma 1 ed il precedente finanziamento viene contestualmente estinto con oneri a carico delle disponibilità finanziarie di cui al medesimo comma 1.
5. Le condizioni e le modalità dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale spa e della Cassa per il credito alle imprese artigiane spa-Artigiancassa sui finanziamenti concessi dalle banche ai sensi del presente articolo sono stabilite, ove non già disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile. Per la gestione delle agevolazioni si applica l'articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n.489.
6. I limiti e le condizioni di cui all'articolo 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e all'articolo 8 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n.30, riguardanti i pagamenti ed i prelevamenti sui conti aperti presso la Tesoreria dello Stato, non si applicano ai fondi pubblici assegnati alla Cassa per il credito alle imprese artigiane spa-Artigiancassa ed al Mediocredito centrale spa.

Art. 4-sexies. - (Modifica del decreto-legge n.364 del 1995 in materia di ammissibilità delle dichiarazioni e perizie giurate) - 1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 28 agosto 1995, n.364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n.438, e successive modificazioni, al comma 2-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono ammesse, anche se sottoscritte e prodotte oltre la data del 30 giugno 1996, le eventuali dichiarazioni sottoscritte dai venditori dei beni danneggiati di cui al comma 2-quater, le eventuali perizie giurate sul valore di beni mobili danneggiati ai fini della documentazione probatoria di cui al comma 1 dell'articolo 10 della deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 18 giugno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.182


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del 5 agosto 1996, nonchè le perizie giurate integrative per il ripristino dei beni immobili danneggiati quando le stesse sono presentate a corredo delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, rese ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15, sui danni subìti o delle domande rivolte ad ottenere i benefìci di cui all'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n.691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n.35, e successive modificazioni, presentate regolarmente entro il termine del 30 giugno 1996, o delle domande di ammissione al contributo presentate nei termini e con le modalità previste dagli articoli 6 e 11 della deliberazione citata".

Art. 4-septies. - (Contributi finalizzati all'acquisizione e al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi e al miglioramento della preparazione tecnica delle associazioni di volontariato di protezione civile) - 1. I contributi di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n.613, possono essere concessi nella misura massima del 70 per cento del fabbisogno e possono sommarsi ad eventuali agevolazioni finanziarie o contributi concessi da altre amministrazioni pubbliche o da privati. L'importo complessivo dei contributi non può superare l'importo della spesa effettivamente sostenuta o da sostenere».

All'articolo 5:

il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per l'anno 1997 il Ministro per le politiche agricole è autorizzato a concedere alle imprese di pesca un premio per il fermo biologico effettuato dalle navi che esercitano la pesca costiera e mediterranea con i sistemi a strascico, draga idraulica e traino pelagico»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per l'attuazione del fermo biologico di cui al comma 1, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 9, commi 1, 5, 6 e 9-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n.642. Il fermo biologico è effettuato in via obbligatoria nelle acque antistanti i compartimenti marittimi. Durante il periodo di effettuazione del fermo non è consentito l'esercizio della pesca con i sistemi a strascico, draga idraulica e traino pelagico nelle acque antistanti i compartimenti marittimi interessati, anche da parte di unità provenienti da altri compartimenti marittimi; la violazione del predetto divieto comporta la sospensione della validità della licenza di pesca per trenta giorni»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentita anche la Commissione consultiva centrale della pesca marittima, sono fissate le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni del presente articolo e del fermo tecnico della pesca, al fine di consentire un regime ottimale di conservazione delle risorse, nonché la misura del premio per il fermo della pesca di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri fissati dal regolamento (CE) n.3699/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, come modificato dal regolamento (CE) n.1624/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995».

Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:
«Art. 6-bis. - (Bacini imbriferi montani) - 1. Il sovracanone previsto dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 1953, n.959, qualora non venga raggiunta la maggioranza prevista dall'articolo 1, secondo comma, della stessa legge, per la costituzione del consorzio obbligatorio, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Al medesimo capitolo affluiscono altresì le disponibilità esistenti sul


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conto corrente fruttifero acceso presso la Banca d'Italia ai sensi della predetta legge n.959 del 1953.
2. Le somme di cui al comma 1, comprese quelle versate nell'anno 1996, sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per essere erogate agli enti destinatari, previa ripartizione effettuata dal medesimo Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n.959.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.
4. A decorrere dall'esercizio 1997, nel caso di cui al comma 1, il sovracanone è versato direttamente ai comuni.

Art. 6-ter. - (Stabilimenti di macellazione e mercati ittici) - 1. Il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n.286, è differito al 31 dicembre 1997 per gli stabilimenti che hanno beneficiato del periodo supplementare concesso dal Ministero della sanità in applicazione del comma 9 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo 18 aprile 1994, n.286, introdotto dall'articolo 1, comma 9, del decreto del Ministro della sanità del 23 novembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n.157 alla Gazzetta Ufficiale n.303 del 30 dicembre 1995, a condizione che gli interessati dimostrino di avere iniziato, entro il termine dello stesso periodo supplementare, a conformarsi ai requisiti fissati dal citato decreto legislativo n.286 del 1994 e di non aver potuto rispettare il medesimo termine supplementare per motivi che non sono loro imputabili.
2. Il termine del 30 giugno 1997, previsto dall'articolo 19, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n.286, come sostituito dall'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.649, è prorogato al 31 dicembre 1997.
3. Il termine del 31 dicembre 1995, previsto al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.531, già differito dall'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.649, è ulteriormente differito, limitatamente agli impianti collettivi per le aste ed ai mercati ittici all'ingrosso, al 31 dicembre 1997».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Provvedimenti per la campagna antincendi boschivi 1997).

1. Per prevenire e fronteggiare le gravi situazioni di pericolo e di danno a persone o cose connesse con gli incendi boschivi sul territorio nazionale, è autorizzata, per l'anno 1997, la spesa di lire 30 miliardi per le esigenze del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali relative alla gestione operativa e logistica degli aeromobili antincendio Canadair CL 215 e degli elicotteri in dotazione al Corpo forestale dello Stato.
2. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e il Dipartimento della protezione civile sono autorizzati a continuare ad avvalersi della società SISAM per la gestione degli aerei Canadair CL-215 e CL-415 fino all'espletamento delle procedure concorsuali in atto per l'affidamento del servizio e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1997.
3. Per esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relative all'approvvigionamento dei mezzi e delle attrezzature, alle spese per la gestione dei nuclei di elicotteri necessari a fronteggiare gli incendi boschivi, relative al richiamo dei vigili del fuoco volontari, alle spese di missione, alle mense obbligatorie di servizio e all'erogazione di compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi


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compresi i dirigenti, oltre i limiti stabiliti dalla legge 8 marzo 1985, n.72, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 1985, n.2, e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n.422, è autorizzata, per l'anno 1997, la spesa di lire 10 miliardi.
4. All'onere di cui ai commi 1 e 3 si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'8 per mille IRPEF, iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n.222.

Articolo 2.
(Disposizioni concernenti la legge 31 dicembre 1991, n.433).

1. Al fine di accelerare l'opera di ricostruzione e di rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, alla legge 31 dicembre 1991, n.433, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 dell'articolo 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La Regione siciliana provvede ad accertare le disponibilità residue sulle somme destinate al recupero o alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato e alla ripartizione delle stesse, per le finalità di cui al comma 2, sulla base della rimodulazione del piano di cui all'articolo 2.»;
b) al comma 2 dell'articolo 1:
1) alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, compresa la gestione sperimentale, per un periodo massimo di tre anni e per un importo non superiore a 6 miliardi annui dell'intero programma relativo alla prima e seconda fase del sistema;»;
2) alla lettera h) dopo la parola: «periferico» sono aggiunte le seguenti: «, compreso il potenziamento operativo degli organi periferici del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco,»;
3) dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:
«i-bis) interventi di messa in sicurezza e prevenzione del rischio sismico per gli edifici pubblici non statali e per quelli privati, nonchè per le infrastrutture non statali di cui alle precedenti lettere, ancorchè non danneggiati dal sisma»;
c) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «articolo 1» sono inserite le seguenti: «, compresi quelli previsti dalla lettera i-bis) dell'articolo 1 e gli interventi di prevenzione già individuati dalla commissione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 26 luglio 1996, n.393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n.496, relativi alla Val di Noto,»;
d) il comma 2 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:
«2. Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile adotta, d'intesa con la Regione siciliana, ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.225, per accelerare gli interventi relativi all'edilizia privata, ferma restando l'entità dei contributi già determinata con precedenti ordinanze».
2. Al fine di evitare situazioni di pericolo incombente e per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n.433, come modificato dal comma 1, lettera b), il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile adotta, d'intesa con la Regione siciliana e sentito il Ministero dei lavori pubblici, ordinanze di snellimento delle procedure ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.225.
3. Lo stanziamento dell'articolo 8, comma 6, della legge 31 dicembre 1991, n.433, è incrementato di lire 8 miliardi per l'anno 1997 mediante utilizzo delle somme disponibili di cui all'articolo 1, comma 1, della stessa legge, come modificato dal comma 1, lettera a).


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4. Gli accertamenti di cui al comma 1, lettera a), devono essere effettuati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa acquisizione del parere del Comitato Stato-Regione di cui all'articolo 4 della legge 31 dicembre 1991, n.433.

Articolo 3.
(Disposizioni concernenti l'Istituto nazionale di geofisica).

1. Per assicurare lo svolgimento del servizio di sorveglianza sismica del territorio da parte dell'Istituto nazionale di geofisica, per conto del Dipartimento della protezione civile, fino all'attuazione del comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 26 luglio 1996, n.393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n.496, è concesso un contributo straordinario di lire 9,5 miliardi. Tale attività viene svolta sulla base del programma di collaborazione scientifica approvato dalla Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi, di cui all'articolo 9 della legge 24 febbraio 1992, n.225.
2. All'onere di cui al comma 1, compresa la gestione finora svolta del sistema di sorveglianza sismica della Sicilia orientale, si provvede, per l'anno 1997, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n.142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n.195, come determinata nella tabella C della legge 23 dicembre 1996, n.663.

Articolo 4.
(Snellimento procedure per finanziamenti di interventi di protezione civile e di risanamento ambientale).

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 12 novembre 1996, n.576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n.677, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme potranno altresì essere utilizzate per interventi urgenti di prevenzione, volti a eliminare situazioni di pericolo non fronteggiabili in sede locale; all'attuazione degli interventi provvede il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, in deroga alle norme vigenti e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento».
2. Qualora gli interventi urgenti di cui al comma 1 consistano nella realizzazione di opere previste in programmi oggetto di cofinanziamento comunitario, anche allo scopo di assicurare una maggiore efficacia nell'utilizzo delle risorse comunitarie, Ministri o i Presidenti delle regioni responsabili della gestione dei suddetti programmi possono richiedere al Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile che gli interventi segnalati siano realizzati a norma di quanto previsto dal comma1.
3. Al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 settembre 1996, n.486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n.582, il settimo e l'undicesimo periodo sono soppressi.

Articolo 5.
(Fermo biologico della pesca).

1. Per l'anno 1997 il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali è autorizzato a concedere alle imprese di pesca un premio per il fermo biologico effettuato dalle navi che esercitano la pesca costiera e mediterranea con i sistemi a strascico e traino pelagico.
2. Per l'attuazione del fermo biologico di cui al comma 1, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 9, commi 1, 5, 6 e 9-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n.642. Durante il periodo di effettuazione del fermo non è consentito l'esercizio della pesca con i sistemi a strascico e traino pelagico nelle acque antistanti i compartimenti interessati, anche da parte di unità provenienti da altri compartimenti


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marittimi; la violazione del predetto divieto comporta la sospensione della validità della licenza di pesca per trenta giorni.
3. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita anche la Commissione consultiva centrale della pesca marittima, sono stabilite le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni del presente articolo e del fermo tecnico della pesca, nonchè la misura del premio per il fermo di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri fissati dai regolamenti (CE) n.3699/93 e n.1624/95 del Consiglio.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 81.242 milioni, si provvede, quanto a lire 39.000 milioni, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.183, e quanto a lire 42.242 milioni, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n.41.
5. Le somme da utilizzare in attuazione del presente articolo, a carico dei Fondi di cui al comma 4, sono versate in entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Articolo 6.
(Controlli veterinari straordinari).

1. II Ministro della sanità è autorizzato a disporre una rilevazione straordinaria di tutti i capi bovini presenti nelle aziende da latte, tramite i servizi veterinari delle aziende unità sanitarie locali, con le modalità stabilite con propria ordinanza, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 7 maggio 1997, n.118. Gli interventi di rilevazione possono essere affidati anche a veterinari liberi professionisti, con compenso di lire 10.000 per ogni allevamento e di lire 300 per ogni capo censito. Al relativo onere, valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997, si provvede, per l'importo di 2 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, e, per i restanti 2 miliardi, a carico del Fondo sanitario nazionale, con conseguente riduzione per lo stesso importo, per l'anno 1997, dell'accantonamento destinato all'indennità per l'abbattimento di animali, di cui alla legge 2 giugno 1988, n.218.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Articolo 7.
(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 2.

Al comma 1, lettera b), al numero 3, lettera i-bis), sopprimere le parole da: nei comuni sino a: Messina.
*2. 1.
Bono, Prestigiacomo.


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Al comma 1, lettera b), al numero 3, lettera i-bis), sopprimere le parole da: nei comuni sino a: Messina.
*2. 4.
Piscitello.

Al comma 1, lettera b), al numero 3, lettera i-bis), sopprimere le parole: e Messina.
2. 2.
Bono, Prestigiacomo.

Al comma 1, lettera b), al numero 3), dopo la lettera i-ter), aggiungere la seguente:
i-quater) interventi per la realizzazione e il completamento di infrastrutture viarie finalizzate a garantire idonee vie di fuga dai centri abitati a più alto rischio di calamità
2. 3.
Bono, Prestigiacomo.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
4-bis. La Regione Siciliana, ai sensi dell'articolo 76 della legge regionale n.25 del 1 settembre 1993 e successive modificazioni, è autorizzata a continuare ad avvalersi del personale già dipendente dell'Italter e della Sirap mediante contratti a tempo determinato di durata triennale, rinnovabili e comunque, fino alla conclusione dei procedimenti tecnico-amministrativi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 comma 2 della legge 31 dicembre 1991, n.433, come modificato dal comma 1 lettera b) del presente decreto.
4-ter. Al personale di cui al comma 4-bis è attribuito il trattamento economico corrispondente a quello proprio del contratto collettivo nazionale dei lavoratori edili già applicato con l'articolo 76 della legge regionale n.25 del 1 settembre 1993, riconoscendo, nel predetto trattamento, a titolo di competenze ad personam, gli scatti di anzianità ed i superminimi già maturati alla data del licenziamento intervenuto il 30 aprile 1996, ed i cui oneri sono stati determinati dall'articolo 1 della legge regionale n.16 del 27 maggio 1997.
4-quater. Le spese derivanti dai contratti di cui al comma 4-bis), pari a lire 3 miliardi e 500 milioni annui, a decorrere dal 1997, sono a carico dei capitolo 8778 dello stato di previsione dei Ministero dei Tesoro per il 1997 e corrispondenti proiezioni per gli anni 1998 e 1999, allo scopo intendendosi ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 31 dicembre 1991, n.433, come modificato dal comma 1 lettera a) del presente articolo.
2. 5.
Lo Presti.

ART. 5.

Al comma 4, sostituire le parole da: mediante utilizzo delle disponibilità sino alla fine del comma, con le seguenti: mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 della tabella del Ministero del Tesoro relativo al finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso di parte corrente.
5. 1.
Scaltritti, Cicu, Leone, D'Ippolito.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Fondo di solidarietà sociale della pesca).

1. Al fine di limitare i danni arrecati ai pescatori dal divieto di pesca disposto per le acque del lago Maggiore, a seguito del riscontro di una concentrazione di D.D.T. in alcune specie di pesci superiore al limiti consentiti, ai pescatori professionisti, iscritti negli elenchi previsti dalla legge


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12 marzo 1958, n.250, abilitati alla pesca professionale ed operanti sul lago Maggiore, è corrisposto un indennizzo per il periodo di tempo pari alla durata del divieto di pesca, con un minimo pari a lire ventiquattro milioni annui per ogni soggetto.
2. Il Ministro per le politiche agricole, con proprio decreto, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità per la presentazione delle domande e per l'erogazione dell'indennizzo di cui al comma 1.
3. Alla domanda di cui al comma 1 deve essere allegata una dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.5, attestante il danno effettivamente subito in dipendenza del divieto di pesca. La domanda deve contenere l'autocertificazione dell'ammontare dell'ultimo reddito fiscalmente imponibile dichiarato al fini fiscali. Si applicano, in caso di non veridicità del reddito certificato, le sanzioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n.15, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.
4. Per la durata del divieto di pesca disposto per le acque del lago Maggiore i pescatori, di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dei contributi previsti dalla legge 13 marzo 1958, n.250.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 3.380 milioni per l'anno l997 e in lire 2.240 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 7451 del Ministero per le politiche agricole per gli anni 1997 e 1998, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 14 febbraio 1992, n.185, articolo 1, comma 3, come quantificata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1996, n.662 (legge finanziaria 1997).
6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. 01.
Giancarlo Giorgetti.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
considerato che i fenomeni calamitosi avvenuti alla fine del mese di giugno in vaste zone della Lombardia hanno evidenziato, ancora una volta, che la causa determinante dei danni prodotti ai centri abitati è dovuta alla mancata manutenzione dei corsi d'acqua e, in particolare, alla mancata attuazione delle opere di ripristino della loro officiosità;
ritenuto che la realizzazione urgente di queste opere rappresenta una priorità assoluta per prevenire diffuse situazioni di pericolo;
tenuto conto che, con l'articolo 4, comma 10-bis, della legge 31 dicembre 1996, n.677, sono state previste norme di semplificazione per la realizzazione di opere di ripristino e di manutenzione dei corsi d'acqua, e che tali norme non hanno ancora trovato adeguata attuazione;

impegna il Governo

a promuovere, attraverso il dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni, l'individuazione urgente delle situazioni di maggior rischio in prossimità dei centri abitati o di insediamenti produttivi e ad adottare ogni utile iniziativa per promuovere l'attuazione in tempi rapidi degli interventi necessari a rimuovere le situazioni di pericolo.
9/3905/1.
Oreste Rossi, Formenti, Pittella, Zagatti, De Cesaris, Testa.

La Camera,
considerato che gli interventi previsti con i provvedimenti legislativi adottati in favore della Valtellina e di altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987, in


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particolare quelli relativi alla prevenzione del rischio, nonostante il tempo trascorso, hanno avuto solo in parte attuazione;
tenuto conto che nei recenti eventi alluvionali del 27, 28, 29 e 30 giugno i danni verificatisi nelle zone ove i precedenti interventi hanno avuto attuazione sono stati relativamente modesti, mentre si sono riprodotte situazioni di grave disagio nelle zone tuttora prive di interventi;
considerato che la parziale attuazione della legislazione predetta è dovuta alla complessità delle procedure previste;

impegna il Governo

ad adottare tutti i provvedimenti necessari per procedere alla semplificazione delle procedure anche ai fini di una rapida utilizzazione delle risorse disponibili, adottando anche ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.225.
9/3905/2.
Parolo, Formenti, Pittella, Zagatti, De Cesaris, Testa.

La Camera,
preso atto di quanto disposto dall'articolo 5 del decreto legge n.130 di cui al disegno di legge di conversione n.3905;
premesso che, in seguito ai rilevamenti effettuati dalle regioni Lombardia e Piemonte, è risultata una elevata concentrazione di quantità di DDT, superiore ai limiti consentiti, in alcune specie di pesci del lago Maggiore e che, conseguentemente, il commissario per la pesca italo-elvetica ha disposto il divieto di pesca, con le ordinanze del 18 giugno 1996 e del 15 luglio 1996;
ritenuto che i suindicati provvedimenti di divieto hanno arrecato gravi danni economici ai pescatori professionisti, iscritti negli elenchi previsti dalla legge 13 marzo 1958, n.250, abilitati alla pesca professionale e operanti sul lago Maggiore, in termini di mancato conseguimento di reddito;
considerato che, sullo stesso specchio lacustre, la pesca è permessa ai pescatori di nazionalità elvetica mentre è vietata ai pescatori italiani;

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative volte a prevedere l'esonero dal versamento dei contributi previsti dalla legge 13 marzo 1958, n.250, a favore di ogni soggetto colpito dal fermo della pesca.
9/3905/3.
Giancarlo Giorgetti.
(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,
esaminato il disegno di legge n.3905, di conversione in legge del decreto-legge n.130 del 1997,

impegna il Governo

a considerare il Polesine come area a grave rischio ambientale per alluvioni, inquinamento e subsidenza e ad attivare, di conseguenza, per il Polesine tutte le iniziative, procedure e misure atte ad arginare, prima, e ad eliminare, poi, tale rischio.
9/3905/4.
Errigo.

La Camera,
in sede di esame del disegno di legge n.3905, di conversione del decreto-legge 19 maggio 1997, n.130;
premesso che:
gli incendi boschivi rappresentano un problema che periodicamente si ripresenta ed al quale non si può rispondere solo con provvedimenti parziali;


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la superficie boschiva distrutta dagli incendi è passata dai 136.000 ettari nel 1994 ai 43.000 ettari nel 1995, anche per una migliore gestione degli interventi;
risulta che solo lo 0,7 per cento degli incendi è dovuto ad autocombustione ed è quindi necessaria un'azione di prevenzione e di monitoraggio continuativa;
le competenze in materia permangono frammentate tra vari organismi, con modalità di intervento spesso complesse;
risulta non più rinviabile la definizione puntuale delle competenze di polizia ambientale da parte del Corpo forestale dello Stato ed una sua più funzionale collocazione ministeriale;
il provvedimento in esame non affronta la complessa articolazione di procedure e di enti e pertanto non assicura l'efficacia dell'intervento di carattere sia preventivo che repressivo;
per questo, è auspicabile un ulteriore potenziamento dell'organico, sia effettivo che volontario, e dei mezzi del Corpo dei vigili del fuoco;
sono stati presentati vari progetti di legge, sia presso la Camera dei deputati, sia presso il Senato, sul problema in questione;

impegna il Governo

ad assumere ogni opportuna iniziativa perché sia predisposto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 1997, n.130, un testo unico di riordino della materia, finalizzato a prevenire, fronteggiare e reprimere gli incendi boschivi.
9/3905/5.
Gerardini, Zagatti, Vigni.

La Camera,
preso atto che:
nell'alto Lazio si riscontra una straordinaria concentrazione di valori architettonici medievali, borghi, castelli, mura di cinta, che costituiscono patrimonio universale e, tra questi, Civita di Bagnoregio, il borgo medievale di Viterbo, le mura di Viterbo;
nell'alto Lazio si verificano condizioni di emergenza di interesse della protezione civile, quali situazioni di pericolo per distacco di masse lapidee dalle rocche di Civita di Bagnoregio ed Orte, nonchè nelle incisioni e nelle gole approfondite da fenomeni di erosione progressiva ed attiva, presente in modo diffuso nei borghi medievali dell'alto Lazio;
si riscontra altresì il deterioramento delle fondazioni e delle strutture murarie, nonchè delle cinte murarie e dei borghi medievali di Viterbo e di Bassano Romano;
nonostante i recenti crolli di lunghe tratte delle mura di Viterbo, nonchè i distacchi verificatisi nella rupe di Civita, non si è tracciato un quadro organico degli interventi strutturali da effettuare;

impegna il Governo

a dare corso, prima mediante intervento della protezione civile e, poi, mediante intervento dei competenti ministeri per i beni culturali e ambientali, dei lavori pubblici e dell'ambiente, alle azioni di prevenzione, messa in sicurezza, tutela e salvaguardia della rupe e delle strutture anche tettoniche pericolanti del borgo di Civita, di Orte e di Bassano Romano, nonchè degli altri borghi medievali dell'alto Lazio e delle mura di Viterbo ed al recupero del quartiere medievale di San Pellegrino.
9/3905/6.
Fioroni, Danese, Saraca, Ciani.


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La Camera,
preso atto della situazione di pericolo per l'equilibrio ambientale dal punto di vista della tutela della salute umana, nonchè dell'equilibrio dei fattori chimico-fisico, biologico e floro-faunistico, a seguito della prossima entrata in esercizio dei gruppi termoelettrici di produzione di energie della centrale ENEL di Montalto di Castro, in sovrapposizione a quella limitrofa di Civitavecchia, nell'area che andrà a costituire uno dei più importanti poli di produzione di energia elettrica d'Europa, nonchè uno dei più importanti punti di emissione di perturbazione ambientale dell'ecosistema terra-acqua-aria;

impegna il Governo:

a costituire un sistema di monitoraggio integrato, in particolare nelle aree limitrofe di Canino e Tarquinia, sede di intensa attività agricola, nonchè nel complesso della valle del Fiora e del lago di Bolsena, il cui valore ambientale, come lago vulcanico, dotato di ecosistema ancora inalterato e preservabile e il cui equilibrio idrobiologico, con ricambio dell'ordine di centinaia di anni, impone eccezionale attenzione;
a costituire un organo regolatore tra gli enti amministrativi e le associazioni, che possa operare controllo e divulgazione dei dati con la massima trasparenza;
a prevedere la disponibilità di fondi di compensazione rapportati all'alterazione ambientale prodotta e, quindi, all'energia prodotta, in modo che, dietro indicazione dell'organo regolatore, si possano mettere in atto gli interventi correttivi e compensativi per la tutela della salute nonchè dell'agricoltura e dell'equilibrio economico-sociale, ambientale, floro-faunistico, con particolare riguardo alle coltivazioni agricole ed ancor più a quelle specializzate, denominate e controllate.
9/3905/7.
Saraca, Fioroni.

La Camera,
considerato che:
in materia di incendi boschivi la protezione civile e le regioni devono assicurare non solo interventi di carattere emergenziale, ma anche e soprattutto di prevenzione, ripristino dei luoghi, coinvolgimento della collettività, così come ricordato dalla Corte costituzionale nella sentenza n.157 del 1995;
ciò richiede un intervento legislativo organico che superi l'attuale frammentazione di indirizzo e di responsabilità;
in tal senso fu approvato dalla Camera, in sede di conversione del decreto-legge n.275 del 1995, un apposito ordine del giorno;
nell'immediato, occorre almeno individuare un'unità di direzione delle squadre operative, oggi suddivise nei vigili del fuoco, nel Corpo forestale dello Stato, delle forze armate e nei volontari;
occorre anche potenziare i mezzi a disposizione del dipartimento protezione civile, del Corpo forestale dello Stato e dei vigili del fuoco;

impegna il Governo:

a presentare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, provvedimenti di propria competenza tesi a favorire un accorpamento organico delle materie relative alla lotta agli incendi boschivi;
a individuare un'unità responsabile delle azioni a terra di spegnimento degli incendi boschivi, che raccordi le azioni dei vigili del fuoco, del Corpo forestale dello Stato, delle forze armate e dei volontari;
a potenziare adeguatamente i mezzi aerei e terrestri per la lotta agli incendi boschivi.
9/3905/8.
Zagatti, Pittella, Saraca, Molinari, Carli.


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La Camera
considerato che:
con apposito decreto ministeriale è stato previsto che il coordinamento territoriale del Corpo forestale dello Stato per l'ambiente sovrintende all'attività dei comandi delle stazioni forestali ricadenti in territorio riconosciuto come «area protetta», ed ha sede ove è situata la sede dell'Ente Parco;
ciò risponde alle esigenze di massima efficacia nell'azione di prevenzione e di intervento antiemergenza, tanto più necessari perché interessanti aree protette;
il decreto ministeriale citato non ha avuto una puntale attuazione, come nel caso del parco del Pollino, ove il coordinamento del Corpo forestale continua ad operare a Castrovillari (CS) mentre la sede dell'Ente Parco è a Rotonda (PZ);

impegna il Governo

ad assicurare una completa ed omogenea attuazione del decreto ministeriale in parola.
9/3905/9.
Pittella, Molinari.

La Camera
considerato che:
in data 29 aprile, 7 e 11 maggio 1984 violente scosse sismiche colpivano le regioni dell'Umbria, dell'Abruzzo, del Molise, della Campania e del Lazio, arrecando danni quantificati in circa 2.500 miliardi;
l'opera di riattazione-ricostruzione in molti comuni non è terminata, ed addirittura in taluni comuni non è stata completata la priorità «A» contemplata nell'ordinanza ministeriale n.905;
in conseguenza numerosi centri risultano ancora gravemente disastrati e qualcuno in condizioni addirittura peggiori rispetto all'epoca degli eventi sismici;
la nuova filosofia della protezione civile, che va delineandosi, impone di porre un punto fermo relativamente alle problematiche ancora non definite, tra le quali quella ricordata con il presente ordine del giorno;

impegna il Governo

ad adottare tutti i provvedimenti necessari volti a creare le condizioni minime di vivibilità nei centri danneggiati dai detti eventi sismici ed a reperire le relative risorse finanziarie.
9/3905/10.
Riccio.

La Camera
considerato che:
il provvedimento in esame consente, tra l'altro, la rilocalizzazione delle attività produttive danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno colpito l'Italia settentrionale nel novembre 1994 in zone poste al di fuori delle fasce fluviali a rischio di esondazione, mentre nulla è detto in ordine all'esistenza degli atti autorizzatori comunali tra i requisiti per accedere a tali finanziamenti;
tale questione deve essere chiarita;

impegna il Governo

a vigilare attraverso opportune disposizioni regolamentari affinchè che sia impedito l'accesso ai finanziamenti citati per gli immobili privi dei necessari atti autorizzatori, da ritenersi non sanabili in alcun modo.
9/3905/11.
Foti, Riccio.


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La Camera
considerato che:
l'impervio costone dell'Armo nel comune di Lauria (Pz) rappresenta una «spada di Damocle» per l'intero abitato del rione inferiore del citato comune;
la rovinosa caduta di volumi rocciosi sui manufatti sottostanti, avvenuta nell'estate scorsa, ha drammaticamente riproposto il grave pericolo che incombe su migliaia di cittadini;
il Ministero per la protezione civile ha già finanziato con l'ordinanza ministeriale n.2011 del 13 settembre 1990 un intervento protettivo per un importo di 1.000.000 di lire;
con tale intervento si è potuto realizzare solo una parziale opera di difesa che non ha risolto la esigenza di «rimodellazione» del costone;

impegna il Governo

a verificare con urgenza la situazione relativa al costone dell'Armo, onde adottare i provvedimenti e gli interventi finanziari idonei a fugare le attuali preoccupazioni.
9/3905/12.
Molinari, Pittella, Boccia.

La Camera
considerato che:
la situazione delle risorse ittiche dei nostri mari è arrivata ad un grave punto di degrado soprattutto sotto il profilo della riproduzione delle specie più pregiate;
di conseguenza, le attività pescherecce nonchè quelle indotte versano in particolari condizioni di difficoltà sotto il profilo economico e sociale;
la normativa europea e la normativa nazionale non sono adeguatamente coordinate e non sono sufficientemente sostenute da una appropriata ricerca scientifica di settore e da un collegamento con gli operatori della pesca;
la riduzione dello sforzo di pesca ed il disarmo parziale della nostra flotta, imposti ai nostri operatori, è assurdamente concomitante con la crescente presenza ed attività delle flotte pescherecce degli altri paesi che si affacciano sul Mediterraneo;
i fondi destinati al sostegno della pesca sono del tutto insufficienti rispetto all'importanza per l'economia nazionale di questo settore;

impegna il Governo:

a rinegoziare la normativa comunitaria in materia di attività pescherecce affinchè questa tenga in maggior conto le esigenze e gli interessi del nostro Paese;
ad aggiornare e razionalizzare la normativa nazionale in materia di pesca, tenendo conto:
della peculiarità e delle caratteristiche specifiche dei vari mari italiani;
della necessità di rendere strutturale il fermo biologico della pesca sulla base di reali e solide conoscenze scientifiche e previo apposito confronto con gli operatori locali del settore;
della opportunità di coordinare i tempi dei fermi biologici con le esigenze delle attività del settore commerciale, turistico-alberghiero;
della necessità di incrementare le risorse finanziarie da destinare al sostegno delle attività di pesca, in relazione all'importanza che esse rivestono per l'economia di vaste aree del Paese.
9/3905/13.
Scaltritti, Scarpa, Collavini, Leone, Conte, de Ghislanzoni Cardoli, Caruso, Nuccio Carrara, Di Nardo, De Franciscis, Manzione, Lembo, Aloi, Aracu, Teresio Delfino, Rebuffa, Dozzo, Baccini.


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La Camera,
considerato che:
l'articolo 2-ter del provvedimento in esame prevede il «transito» a domanda nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno del personale di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 28 ottobre 1986, n.730, già inquadrato nei ruoli dell'area del supporto amministrativo contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.512;
detto personale, assunto senza concorso, avrebbe dovuto consentire la sostituzione di altrettante unità dello stesso profilo, già assunte con regolare concorso, da anni in attesa di un trasferimento;
il Ministero, pur avendo da tempo istruito le pratiche relative alla mobilità del personale «anziano» non ha dato corso ai trasferimenti;
ciò stravolge la normativa in materia di mobilità, in specie relativamente al criterio dell'anzianità di servizio, e disattende gli accordi intercorsi con le organizzazioni sindacali;

impegna il Governo

a riconsiderare l'atteggiamento assunto nei confronti del citato personale di ruolo in mobilità, valutando prioritariamente la loro posizione.
9/3905/14.
Carlesi, Aloi, Riccio, Foti, Fino, Tringali

La Camera,
considerato che:
nei giorni 29 aprile, 7 e 11 maggio 1984 un violento terremoto colpiva numerosi comuni dell'Umbria, dell'Abruzzo, del Molise, del Lazio e della Campania;
i fondi erogati con la legge n.363 del 1984 non sono stati sufficienti ad ultimare i lavori;
molti centri storici sono oggi completamente disastrati, con i fabbricati in condizioni addirittura peggiori di quanto lo fossero all'epoca del sisma e prima dell'inizio della loro ricostruzione;
il Governo ha quantificato l'importo necessario per la ultimazione dei lavori;
da diversi anni la legge n.363 del 1984 non viene rifinanziata, nonostante numerosi ordini del giorno accettati dal Governo;
per l'anno 1997 si è avuto solo un modesto stanziamento di 15 miliardi in forza di un emendamento alla finanziaria proposto ed approvato nelle aule parlamentari;
a seguito dell'entrata in vigore della legge n.436 del 1995, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge n.359 del 1995, sono stati riassorbiti nel bilancio dello Stato circa 110 miliardi di lire volti a finanziare interventi ai sensi della citata legge n.363;

impegna il Governo:

in sede di predisposizione dei documenti finanziari per il 1998 a reperire risorse per il rifinanziamento della citata legge n.363 del 1984 in misura pari almeno all'importo riassorbito nel bilancio dello Stato a seguito della legge di conversione del decreto-legge n.359.
9/3905/15.
Casinelli, Testa, Lorenzetti, Albanese, Saia, Schietroma, Alveti.

La Camera,
considerato che:
in data 4 novembre 1996, in sede di discussione alla Camera del decreto-legge n.467 del 1996, è stato accolto dal Governo l'ordine del giorno Moroni ed altri n.9/2515/4;


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detto ordine del giorno impegnava, tra l'altro, il Governo, per i comuni delle province di Lucca e Massa Carrara colpite da eventi alluvionali del mese di giugno 1996, a prorogare tutte le scadenze relative ad adempimenti fiscali, i termini di erogazione dell'indennità CIGS, a prorogare di almeno sei mesi la sospensione dei termini relativi ai vaglia cambiari, alle cambiali, e ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari ed ipotecari, in quanto materie strettamente legate alla ripresa produttiva;
successivamente è stato emanato il decreto-legge 31 dicembre 1996, n.677 recante «Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi nei mesi di giugno e ottobre 1996», in cui all'articolo 5 è stata accolta la richiesta relativa alla proroga della sospensione dei termini tributari e sono stati identificati numerosi interventi sia a favore dei privati, mediante l'assegnazione di contributi a fondo perduto per beni immobili e mobili danneggiati, sia a favore delle imprese assicurando un complesso di provvidenze atte alla ripresa delle attività produttive;
l'ordinanza n.2617 del 28 giugno 1997 del ministro dell'interno sospende, per i comuni delle province di cui sopra, fino al 31 ottobre 1997, il pagamento dei contributi di previdenza e assistenza, i termini amministrativi relativi ad adempimenti e versamenti di natura tributaria;

impegna il Governo

ad intervenire con gli strumenti necessari affinché la proroga dettata dall'ordinanza n.2617/97 sia estesa ai titoli di credito, vaglia cambiari, cambiali, ed ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi ratei e mutui ipotecari.
9/3905/16.
Moroni, Carli, Maselli, Cordoni.

La Camera,
considerato che,
sono in corso le procedure per l'adozione delle fasce di salvaguardia in tutti i territori colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994;
tutte le attività economiche già danneggiate da quegli eventi ed interessate dai provvedimenti di cui alle leggi nn. 35 e 22 del 1995 necessitano di interventi non sperequativi a garanzia della effettiva ripresa economica anche a garanzia dei livelli occupazionali;
la norma di cui all'articolo 4-quinquies incentiva l'adozione dei piani di bacino a tutela delle attività produttive e propone il concetto di salvaguardia attraverso la programmazione dei rischi da calamità naturali realizzando quanto previsto dalla legge n. 183 del 1989;

impegna il Governo

ad applicare i benefici previsti dall'articolo 4-quinquies a tutte le aree territoriali colpite dagli eventi alluvionali del 4/5 novembre 1994, anche con delibere successive ed integrative, appena le stesse si siano dotate dei piani di stralcio e delle connesse fasce fluviali soggette a vincolo di cui alle delibere adottate dalle autorità di bacino del fiume Po ai sensi degli articoli 17 e 18 della citata legge n.183 del 1989.
9/3905/17.
Maura Cossutta, Muzio, Rava.

La Camera,
considerato che:
gli eventi alluvionali della prima decade del novembre 1994 hanno provocato ingenti danni al patrimonio agricolo insediato luogo il corso dei fiumi;
con le leggi n.35 e n.22 del 1995 i danni alle attività agricole sono stati risarciti attraverso strumenti idonei anche a modifica della legge n.185 del 1992;


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impegna il Governo

ad individuare idonee misure di accesso a crediti agevolati per rilocalizzare le attività produttive agricole collocate in aree a rischio di esondazione nelle fasce fluviali soggette a vincolo derivante dalle delibere adottate dal comitato istituzionale delle Autorità di bacino del Po ai sensi della legge n. 183 del 1989 e n.493 del 1993 prevedendo appositi stanziamenti e/o rifinanziamenti della legge n.185 del 1992.
9/3905/18.
Muzio, Rava.

La Camera,
premesso che l'articolo 2-ter del decreto legge in esame potrebbe determinare una situazione di ingiustificato privilegio per un limitato numero di «ex contrattisti», già in servizio alle dipendenze della prefettura di Messina, ai danni di altri lavoratori dell'amministrazione dei vigili del fuoco, assunti con regolare concorso, che vedrebbero vanificate legittime aspettative di trasferimento riconosciute in un accordo con le organizzazioni sindacali;

impegna il Governo

a rispettare gli accordi intercorsi con le organizzazioni sindacali e la normativa vigente in materia di mobilità, evitando che si possa determinare qualunque situazione di ingiustificato privilegio.
9/3905/19.
Vigni, Pittella.

La Camera,
premesso che,
a distanza di quasi sette anni dal verificarsi dell'evento sismico che colpì le province di Siracusa, Ragusa e Catania i dati relativi alla ricostruzione appaiono del tutto deludenti, mentre la percentuale di reale attivazione della spesa è insignificante;
malgrado reiterati interventi sulle norme preposte al corretto e celere utilizzo degli stanziamenti per la ricostruzione, permangono ostacoli e remore alla esigenza di procedere con tempestività alle spese di ricostruzione post-sisma;
nel frattempo è cresciuta l'insofferenza dei cittadini della Sicilia sud-orientale nei confronti di una pubblica amministrazione non solo incapace di farsi carico dei problemi legati alla ricostruzione, ma perfino di individuare le cause ostative e gli esatti livelli di responsabilità;
non appare più oltre procrastinabile l'esecuzione delle opere di ricostruzione relative al terremoto del dicembre 1990;

impegna il Governo

a predisporre una verifica e conseguente monitoraggio tendente ad accertare le cause relative ai ritardi nelle opere di ricostruzione, nonché le specifiche responsabilità ai vari livelli istituzionali e relazionare al Parlamento entro tre mesi, unitamente alle proposte operative ritenute idonee per il definitivo superamento di ogni possibile, ulteriore ritardo.
9/3905/20.
Bono.

La Camera,
esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 1997, n.130;
rilevato che un emendamento del Senato ha inserito i comuni della provincia di Messina, non danneggiati dal terremoto del dicembre 1990, tra quelli beneficiari degli interventi di prevenzione del rischio sismico;


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rilevato altresì che l'accertamento delle disponibilità residue sugli stanziamenti iniziali della legge n. 433 del 1991 e le proposte di ripartizione delle stesse sulle finalità stabilite dall'articolo 2 del provvedimento in esame saranno eseguiti da un comitato tecnico composto dalla regione siciliana e dal dipartimento della protezione civile;
ritenuto altresì che la priorità nell'uso delle risorse finanziarie della legge n.433 del 1991 debba andare al completamento dell'opera di ricostruzione nei comuni delle provincie colpite dal terremoto del dicembre 1990;

impegna il Governo:

1) a destinare agli interventi di prevenzione sismica solo le somme eventualmente residue dopo il completamento dell'opera di ricostruzione nei comuni colpiti dal terremoto al dicembre 1990 (immobili privati e pubblici, viabilità e via di fuga, patrimonio culturale);
2) a sottoporre all'esame delle competenti Commissioni parlamentari il piano di utilizzazione delle risorse residue della legge n.433 del 1991.
9/3905/21.
Prestigiacomo, Miccichè, Saraca.

La Camera,
considerati i gravi fenomeni calamitosi avvenuti nei giorni 4 e 5 luglio 1997, che hanno colpito i comuni di Fregona, Vittorio Veneto, Cordignano, Sarmede e Cappella Maggiore;
preso atto che circa 150 aziende agricole hanno subito la totale perdita della produzione;
visto che i comuni colpiti fanno parte di una zona ad alta specializzazione viticola;
considerato che tale produzione è stata completamente distrutta non solo per l'annata in corso, ma anche per l'annata 1998;
considerato che le prime stime di danni ammontano a circa 10 miliardi di lire;

impegna il Governo

ad attivare tutti i provvedimenti necessari volti ad assicurare adeguati indennizzi in favore di chi è stato duramente colpito.
9/3905/22.
Dozzo.