Allegato A
Seduta 225 dell'8/07/1997

Pag. 8353

DISEGNO DI LEGGE: S. 1245. - DELEGA AL GOVERNO PER L'ISTITUZIONE DEL GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO (APPROVATO DAL SENATO) (3483)

Pag. 8355

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per realizzare una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici giudiziari, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) ristrutturare gli uffici giudiziari di primo grado secondo il modello del giudice unico;
b) sopprimere l'ufficio del pretore, trasferendo le competenze di tale giudice al tribunale;
c) stabilire che, nel settore penale, salve la composizione e le attribuzioni della corte d'assise, il tribunale giudica in composizione collegiale, con il numero invariabile di tre componenti, sull'applicazione di misure di prevenzione personali e reali nonchè sui seguenti reati:
1) i delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale;
2) i delitti previsti dagli articoli 644 e 648-bis del codice penale e 2621 del codice civile;
3) ogni delitto punito con la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;
4) i delitti consumati o tentati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, esclusi quelli di cui all'articolo 329, al primo comma dell'articolo 331 e agli articoli 332, 334 e 335;
5) i delitti di cui agli articoli 216, 222 e 223 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267;
6) i delitti previsti dalla legge 20 giugno 1952, n.645; dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n.17; dall'articolo 29, secondo comma, della legge 13 settembre 1982, n.646; dagli articoli 6 e 11 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n.1; dall'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n.205;
7) altre eventuali fattispecie caratterizzate da particolare allarme sociale o rilevanti difficoltà di accertamento;
d) stabilire che per tutti i restanti reati il tribunale giudica in composizione monocratica;
e) stabilire che, nelle materie nelle quali il tribunale opera in composizione collegiale, si osservano le norme processuali vigenti per il procedimento innanzi al tribunale, mentre nelle restanti materie si osservano le norme processuali vigenti per il procedimento innanzi al pretore;
f) stabilire che l'attribuzione degli affari al giudice in composizione collegiale o monocratica non si considera attinente


Pag. 8356

alla capacità del giudice né al numero dei giudici necessario per costituire l'organo giudicante;
g) stabilire che, nella materia penale, le parti hanno facoltà di chiedere, e il giudice di disporre, l'attribuzione del procedimento alla composizione ritenuta corretta non oltre la conclusione dell'udienza preliminare e, ove questa manchi, non oltre il compimento delle formalità di apertura del dibattimento;
h) prevedere che il giudice per le indagini preliminari sia diverso dal giudice dell'udienza preliminare, apportando le necessarie modifiche alle disposizioni dell'articolo 7-ter dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni;
i) sopprimere le attuali sezioni distaccate presso le preture circondariali, istituendo ove occorra sezioni distaccate di tribunale, per la trattazione di procedimenti in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della estensione del territorio e del numero di abitanti, difficoltà di collegamenti, indice di contenzioso sia civile che penale;
l) al solo fine di decongestionare i tribunali di Milano, Roma, Napoli e Palermo, istituire nei relativi circondari nuovi tribunali, in sostituzione di sezioni distaccate, con eventuali accorpamenti anche di territori limitrofi non facenti originariamente parte del territorio delle suddette sezioni;
m) sopprimere l'ufficio della procura della Repubblica circondariale, trasferendone le funzioni alla procura della Repubblica presso il tribunale;
n) stabilire che, nel settore civile, il tribunale giudica in composizione collegiale, con il numero invariabile di tre componenti, per le controversie previste nei numeri 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 9), del secondo comma dell'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, limitatamente, per il predetto numero 7, ai giudizi di responsabilità in esso previsti; individuare, tenuto conto della oggettiva complessità giuridica delle materie e della rilevanza economico-sociale delle controversie, gli altri casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale; stabilire che, per il resto, il tribunale giudica in composizione monocratica;
o) trasferire alle amministrazioni interessate le funzioni amministrative attualmente affidate al pretore, se prive di collegamento con l'esercizio della giurisdizione; attribuire al tribunale in composizione monocratica le funzioni amministrative attualmente di competenza del pretore, se collegate con l'esercizio della giurisdizione;
p) prevedere che, fermo il disposto dell'articolo 341, secondo comma, del codice di procedura civile, l'appello nelle materie civili nelle quali è competente il tribunale sia devoluto alla corte d'appello, ovvero ad apposite sezioni specializzate della corte d'appello allorchè in primo grado siano previste sezioni specializzate;
q) escludere che la ridistribuzione degli uffici giudiziari comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
r) stabilire che le disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al presente articolo abbiano efficacia centoventi giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro lo stesso termine di cui al comma 1, le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi con tutte le altre leggi dello Stato e la disciplina transitoria rivolta ad assicurare la rapida trattazione dei procedimenti pendenti, civili e penali, fissando le fasi oltre le quali i procedimenti non passano ad altro ufficio secondo le nuove regole di competenza e stabilendo le relative condizioni.
3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, perchè sia espresso dalle competenti Commissioni


Pag. 8357

permanenti un motivato parere entro il termine di quaranta giorni dalla data della trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive nel rispetto dei criteri di cui al comma 1 e con la procedura di cui al comma 3.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: giudice unico con le seguenti: giudice monocratico.

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: giudice unico di primo grado con le seguenti: giudice monocratico.
1. 1.
Gambato, Borghezio, Oreste Rossi, Signorini.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: eccezion fatta per le opposizioni previste in materia di depenalizzazione dagli articoli 18, 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n.689, e successive integrazioni, da attribuire ai tribunali amministrativi regionali.

Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine, le parole: e per l'attribuzione al giudice amministrativo del contenzioso in materia di depenalizzazione.
1. 19.
Garra.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis)
riordinare il procedimento delle opposizioni in materia di sanzioni depenalizzate di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689, ed il regime degli eventuali gravami;

Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine, le parole: e per l'attribuzione al giudice amministrativo del contenzioso in materia di depenalizzazione.
1. 20.
Garra.

Al comma 1, lettera c), all'alinea, dopo le parole: tre componenti aggiungere le seguenti: sul riesame delle misure cautelari.
1. 2.
Anedda, Marino, Mantovano, Simeone.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis)
stabilire che il tribunale è competente sulle impugnazioni avverso i provvedimenti e le sentenze penali del giudice di pace e che a tal fine opera in composizione collegiale;
1. 16.
Benedetti Valentini, Simeone.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).
1. 3.
Gambato, Borghezio, Oreste Rossi, Signorini.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
e)
stabilire che, indipendentemente dalla composizione monocratica o collegiale, innanzi al giudice unico di primo grado si osservano le disposizioni vigenti per il procedimento davanti al tribunale.
1. 26.
Manzione.


Pag. 8358

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
e)
stabilire che si osservano le norme processuali vigenti per il procedimento innanzi al tribunale;
1. 4.
Anedda, Marino, Mantovano, Simeone.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).
1. 5.
Gambato, Borghezio, Oreste Rossi, Signorini.

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole da: istituendo ove occorra fino alla fine della lettera con le seguenti: istituendo sezioni distaccate di tribunale, per la trattazione di procedimenti in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della estensione del territorio, della popolazione, soprattutto se superiore ai 500 mila abitanti, della difficoltà di collegamenti, dell'indice di contenzioso sia civile che penale, dell'indice di criminalità organizzata, della presenza di insediamenti produttivi o commerciali.
1. 22.
Santandrea, Gambato, Borghezio, Oreste Rossi, Signorini.

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole da: istituendo ove occorra fino alla fine della lettera con le seguenti: istituendo sezioni distaccate di tribunale, per la trattazione di procedimenti in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della estensione del territorio e del numero di abitanti, difficoltà di collegamenti, indice di contenzioso sia civile che penale, indice di criminalità organizzata, presenza di insediamenti produttivi o commerciali.
1. 23.
Santandrea, Gambato, Borghezio, Oreste Rossi, Signorini.

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole da: sezioni distaccate di tribunale fino a: composizione monocratica con le seguenti: nuove sedi di tribunale.
1. 6.
Anedda, Mantovano, Marino, Simeone.

Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: prevedendo, in ogni caso, l'istituzione di sezioni distaccate di tribunale nelle località sede di sezione distaccata di pretura circondariale, ove esista un ufficio del libro fondiario.
1. 7.
Detomas.

Al comma 1, lettera l), dopo la parola: Palermo aggiungere le seguenti: nonchè altri tribunali con elevato carico di lavoro.
1. 21.
Gambato, Borghezio, Oreste Rossi, Signorini.

Al comma 1, lettera l), sostituire la parola: circondari con la seguente: distretti.
1. 24.
Carotti.

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
l-bis)
al fine di decongestionare le corti di appello di Roma, Torino, Firenze e Bologna, istituire sezioni distaccate nei relativi distretti;
1. 25.
Schietroma.


Pag. 8359

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: con il numero invariabile di tre componenti, aggiungere le seguenti: oltrechè come giudice di appello sui provvedimenti e le sentenze del giudice di pace.
1. 17.
Benedetti Valentini, Simeone.

Al comma 1, lettera p), dopo le parole: l'appello nelle materie civili nelle quali è competente il tribunale aggiungere le seguenti: ed i reclami avverso i provvedimenti del giudice tavolare.
1. 8.
Detomas.

Al comma 1, sopprimere la lettera q).
1. 9.
Anedda, Mantovano, Marino, Simeone.

Al comma 1, sostituire la lettera q) con la seguente:
q)
gli oneri derivanti dalla ridistribuzione degli uffici giudiziari sono a carico del bilancio dello Stato;
1. 10.
Gambato, Borghezio, Oreste Rossi, Signorini.

Al comma 3, sostituire le parole: quaranta giorni con le seguenti: centottanta giorni.
1. 11.
Gambato, Borghezio, Oreste Rossi, Signorini.

Al comma 3, sostituire le parole: quaranta giorni con le seguenti: centosessanta giorni.
1. 12.
Gambato, Borghezio, Oreste Rossi, Signorini.

Al comma 3, sostituire le parole: quaranta giorni con le seguenti: centoventi giorni.
1. 13.
Gambato, Borghezio, Oreste Rossi, Signorini.

Al comma 3, sostituire le parole: quaranta giorni con le seguenti: ottanta giorni.
1. 14.
Gambato, Borghezio, Oreste Rossi, Signorini.

Al comma 3, sopprimere le parole: decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
1. 15.
Gambato, Borghezio, Oreste Rossi, Signorini.

Sopprimere il comma 4.
1. 18.
Benedetti Valentini, Simeone.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
esaminato il disegno di legge n.3483,
premesso che il disegno di legge in esame è volto a permettere una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici giudiziari nel rispetto di principi e criteri direttivi compiutamente enumerati;
considerata l'urgenza di favorire la riorganizzazione delle strutture dell'amministrazione delle giustizia anche ricorrendo alla soppressione delle attuali sezioni distaccate presso le preture circondariali ed istituendo ove occorre sezioni distaccate di tribunale, come si evince dalla lettera i) del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento, nonché, al solo fine di


Pag. 8360

decongestionare i tribunali di Milano, Roma, Napoli e Palermo, di istituire nei relativi circondari nuovi tribunali, in sostituzione di sezioni distaccate di cui alla successiva lettera l);
tenuto conto che il provvedimento in esame non contiene nessun riferimento esplicito alle altre aree metropolitane, producendo con ciò un dannoso distacco tra territorio ed esigenze della popolazione e compromettendo l'obiettivo di una efficace amministrazione della giustizia, determinando una insostenibile congestione degli uffici nelle uniche sede dei capoluoghi di provincia;

impegna il Governo

a ricomprendere nelle disposizioni di cui alla lettera i), comma 1, articolo 1 del provvedimento in esame le aree metropolitane di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n.142, ossia a prevedere, contestualmente alla soppressione delle attuali preture circondariali, l'istituzione di sezioni distaccate di tribunale, almeno nei circondari e nelle unità territoriali più importanti delle singole aree metropolitane, dirette a garantire una più efficace amministrazione della giustizia sul territori, nonché un utilizzo più efficiente e razionale delle sedi e delle unità immobiliari esistenti.
9/3483/1.
Campatelli, Solaroli.

La Camera,
esaminato il disegno di legge n.3483,
considerata la necessità di coordinare in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera l), la decongestione dei tribunali di Milano, Roma, Napoli e Palermo con la razionalizzazione complessiva nell'utilizzazione delle risorse dei tribunali limitrofi;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire sezioni distaccate di tribunale nell'ambito del distretto di corte d'appello di appartenenza, superando il criterio del limite circondariale.
9/3483/2.
Carotti.

La Camera,
premesso che:
con il vigente disegno di legge il Governo viene delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per realizzare una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici giudiziari.
La legge tavolare vigente per le nuove province prevede che presso ogni pretura sia costituito un ufficio tavolare, incaricato della conservazione dei libri fondiari a cui è preposto il titolare della pretura o un giudice da lui delegato. Le domande per le iscrizioni tavolari sono dirette al giudice tavolare, il quale conserva la rispettiva partita tavolare.
La sospensione delle attuali sezioni distaccate presso le preture circondariali, senza sostituire con apposite sezione del tribunale, comporterebbe nelle province autonome di Trento e Bolzano e nel Friuli Venezia Giulia gravi disagi presso gli uffici tavolari e molto probabilmente avrebbe per conseguenza collassi del sistema tavolare,

impegna il Governo

a provvedere che nei comuni dove sono costituiti uffici tavolari vengano istituite sezioni distaccate di tribunale.
9/3483/3.
Zeller, Detomas, Brugger, Widmann, Caveri.

La Camera, considerato che:
al comma 7 lettera i) dell'articolo 1 si prevede di «sopprimere le attuali sezioni distaccate presso le preture circondariali,


Pag. 8361

istituendo ove occorra sezioni distaccate di tribunale, per la trattazione di procedimenti in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della estensione del territorio e del numero di abitanti, difficoltà di collegamenti, indice di contenzioso sia civile che penale»;
se nel disegno di legge delega si prevede che nella istituzione di sezioni distaccate di tribunale si tenga conto di diversi criteri tra i quali - oltre all'indice di contenzioso civile penale - anche l'estensione del territorio, il numero degli abitanti e le difficoltà di collegamento;

impegna il Governo

a provvedere, prima di procedere alla soppressione delle attuali sezioni distaccate presso le preture circondariali, a chiedere il parere delle amministrazioni locali, dei consigli giudiziari e dei consigli dell'ordine degli avvocati.
9/3843/4. (Nuova formulazione).
Pisapia, Marotta, Carotti, Gambato.

La Camera dei deputati, relativamente al disegno di legge contraddistinto dal n.3483 A.C.
premesso
che in rapporto all'articolo 1 sarebbe stato necessario prevedere, così come già accettato dal Governo in occasione di un precedente ordine del giorno, un'espressa delega per la reintroduzione del tribunale del riesame in sede di capoluogo di provincia;
che, sempre a mente dell'articolo 1, lettere i) ed l) è opportuno che la mappa dei nuovi tribunali e delle sezioni distaccate di tribunale (quale sarà studiata e predisposta dal Governo) sia preventivamente approfondita e discussa in Commissione;

impegna il Governo

a valutare la reintroduzione dei tribunali del riesame nelle sedi dei capoluoghi di provincia;
a richiedere, prima di emanare il relativo decreto legislativo, che la mappa dei nuovi tribunali o di sezioni distaccate dei tribunali, di cui all'articolo 1, lettere i) e l), sia preventivamente discussa in Commissione giustizia nei termini e nei modi che consentiranno il rispetto del termine temporale contenuto nella delega.
9/3483/5. (Nuova formulazione).
Giuliano, Vitali, Leone, Donato Bruno, Tarditi, Marotta, Benedetti Valentini, Marino, Simeone, Li Calzi, Borrometi, Lucidi, Maggi, Bonito, Olivieri, Carotti, Pisapia, Gambato, Detomas.

La Camera,
esaminato il disegno di legge n.3483,
considerata l'opportunità di estendere la disciplina per i tribunali al comma 1, lettera l), anche oltre il primo grado di giurisdizione,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative di sua competenza al fine di rendere possibile l'istituzione di sezioni distaccate delle corti di appello di Roma, Torino, Firenze e Bologna e degli altri distretti che risultino più congestionati.
9/3483/6.
Schietroma.

La Camera,
esaminato il disegno di legge n.3483,
considerato che al comma 1 lettera i) dell'articolo 1 si prevede di «sopprimere le attuali sezioni distaccate presso le preture circondariali, istituendo ove occorra


Pag. 8362

sezioni distaccate di tribunale, per la trattazione di procedimenti in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio e del numero di abitanti, difficoltà di collegamenti, indice di contenzioso sia civile che penale;

impegna il Governo

a provvedere alla riorganizzazione della struttura dell'amministrazione della giustizia, previo parere degli enti locali;
a ricomprendere nelle disposizioni di cui alla lettera i) comma 1, articolo 1 del provvedimento in esame contestualmente alla soppressione delle attuali preture circondariali, l'istituzione di sezioni staccate di tribunale, nelle unità territoriali più importanti delle singole province, assumendo come parametri di riferimento oltre all'indice di contenzioso riferito agli ultimi due anni, e agli altri criteri già indicati, anche la complessità ed articolazione delle attività economiche e sociali dei singoli territori.
9/3483/7.
Signorino.

La Camera,
premesso che da varie legislature è in discussione il progetto di legge per l'istituzione dei tribunale di Tivoli comprendente il territorio delle attuali sezioni distaccate di pretura di Tivoli, Palestrina, Subiaco nonché i comuni di Mentana e Monterotondo;
che nell'attuale legislatura il progetto di legge ha ottenuto la procedura d'urgenza;
che nell'ambito del disegno di legge in discussione all'articolo 1 comma 1 è prevista l'istituzione di circondari autonomi nell'attuale circondario di Roma per decongestionare gli uffici giudiziari della capitale ormai prossimi alla paralisi;
che, in effetti, come più volte affermato, il territorio delle sezioni di Tivoli, Palestrina e Subiaco nonchè i comuni di Mentana e Monterotondo, ricomprende oltre 70 comuni con una popolazione di 400.000 abitanti;
che l'eventuale istituzione del tribunale di Tivoli otterrebbe sicuramente lo scopo che la norma si prefigge

impegna il Governo

a prevedere, per le ragioni ricordate, nell'ambito della delega conferita, l'istituzione del circondario di Tivoli.
9/3483/8.
Proietti, Messa, Marino, Landi, Santori, Storace, Simeone.

La Camera,
esaminato il disegno di legge n.3483

impegna il Governo

a porre in essere, nell'esercizio della delega, in riferimento al principio indicato nella lettera e) del comma 1 dell'articolo 1, tutte le iniziative necessarie per assicurare in ogni procedimento il contraddittorio con l'indagato prima del passaggio alla fase dibattimentale.
9/3483/9.
Cesetti.