1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per realizzare una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici giudiziari, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) ristrutturare gli uffici giudiziari di primo grado secondo il modello del giudice unico;
b) sopprimere l'ufficio del pretore, trasferendo le competenze di tale giudice al tribunale;
c) stabilire che, nel settore penale, salve la composizione e le attribuzioni della corte d'assise, il tribunale giudica in composizione collegiale, con il numero invariabile di tre componenti, sull'applicazione di misure di prevenzione personali e reali nonchè sui seguenti reati:
1) i delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale;
2) i delitti previsti dagli articoli 644 e 648-bis del codice penale e 2621 del codice civile;
3) ogni delitto punito con la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;
4) i delitti consumati o tentati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, esclusi quelli di cui all'articolo 329, al primo comma dell'articolo 331 e agli articoli 332, 334 e 335;
5) i delitti di cui agli articoli 216, 222 e 223 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267;
6) i delitti previsti dalla legge 20 giugno 1952, n.645; dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n.17; dall'articolo 29, secondo comma, della legge 13 settembre 1982, n.646; dagli articoli 6 e 11 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n.1; dall'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n.205;
7) altre eventuali fattispecie caratterizzate da particolare allarme sociale o rilevanti difficoltà di accertamento;
d) stabilire che per tutti i restanti reati il tribunale giudica in composizione monocratica;
e) stabilire che, nelle materie nelle quali il tribunale opera in composizione collegiale, si osservano le norme processuali vigenti per il procedimento innanzi al tribunale, mentre nelle restanti materie si osservano le norme processuali vigenti per il procedimento innanzi al pretore;
f) stabilire che l'attribuzione degli affari al giudice in composizione collegiale o monocratica non si considera attinente
2. Il Governo è delegato ad emanare, entro lo stesso termine di cui al comma 1, le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi con tutte le altre leggi dello Stato e la disciplina transitoria rivolta ad assicurare la rapida trattazione dei procedimenti pendenti, civili e penali, fissando le fasi oltre le quali i procedimenti non passano ad altro ufficio secondo le nuove regole di competenza e stabilendo le relative condizioni.
3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, perchè sia espresso dalle competenti Commissioni
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: giudice unico con le seguenti: giudice monocratico.
Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: giudice unico di primo grado con le seguenti: giudice monocratico.
1. 1.
Gambato, Borghezio, Oreste Rossi, Signorini.
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: eccezion fatta per le opposizioni previste in materia di depenalizzazione dagli articoli 18, 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n.689, e successive integrazioni, da attribuire ai tribunali amministrativi regionali.
Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine, le parole: e per l'attribuzione al giudice amministrativo del contenzioso in materia di depenalizzazione.
1. 19.
Garra.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) riordinare il procedimento delle opposizioni in materia di sanzioni depenalizzate di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689, ed il regime degli eventuali gravami;
Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine, le parole: e per l'attribuzione al giudice amministrativo del contenzioso in materia di depenalizzazione.
1. 20.
Garra.
Al comma 1, lettera c), all'alinea, dopo le parole: tre componenti aggiungere le seguenti: sul riesame delle misure cautelari.
1. 2.
Anedda, Marino, Mantovano, Simeone.
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) stabilire che il tribunale è competente sulle impugnazioni avverso i provvedimenti e le sentenze penali del giudice di pace e che a tal fine opera in composizione collegiale;
1. 16.
Benedetti Valentini, Simeone.
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
1. 3.
Gambato, Borghezio, Oreste Rossi, Signorini.
Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) stabilire che, indipendentemente dalla composizione monocratica o collegiale, innanzi al giudice unico di primo grado si osservano le disposizioni vigenti per il procedimento davanti al tribunale.
1. 26.
Manzione.
Al comma 1, sopprimere la lettera f).
1. 5.
Gambato, Borghezio, Oreste Rossi, Signorini.
Al comma 1, lettera i), sostituire le parole da: istituendo ove occorra fino alla fine della lettera con le seguenti: istituendo sezioni distaccate di tribunale, per la trattazione di procedimenti in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della estensione del territorio, della popolazione, soprattutto se superiore ai 500 mila abitanti, della difficoltà di collegamenti, dell'indice di contenzioso sia civile che penale, dell'indice di criminalità organizzata, della presenza di insediamenti produttivi o commerciali.
1. 22.
Santandrea, Gambato, Borghezio, Oreste Rossi, Signorini.
Al comma 1, lettera i), sostituire le parole da: istituendo ove occorra fino alla fine della lettera con le seguenti: istituendo sezioni distaccate di tribunale, per la trattazione di procedimenti in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della estensione del territorio e del numero di abitanti, difficoltà di collegamenti, indice di contenzioso sia civile che penale, indice di criminalità organizzata, presenza di insediamenti produttivi o commerciali.
1. 23.
Santandrea, Gambato, Borghezio, Oreste Rossi, Signorini.
Al comma 1, lettera i), sostituire le parole da: sezioni distaccate di tribunale fino a: composizione monocratica con le seguenti: nuove sedi di tribunale.
1. 6.
Anedda, Mantovano, Marino, Simeone.
Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: prevedendo, in ogni caso, l'istituzione di sezioni distaccate di tribunale nelle località sede di sezione distaccata di pretura circondariale, ove esista un ufficio del libro fondiario.
1. 7.
Detomas.
Al comma 1, lettera l), dopo la parola: Palermo aggiungere le seguenti: nonchè altri tribunali con elevato carico di lavoro.
1. 21.
Gambato, Borghezio, Oreste Rossi, Signorini.
Al comma 1, lettera l), sostituire la parola: circondari con la seguente: distretti.
1. 24.
Carotti.
Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
l-bis) al fine di decongestionare le corti di appello di Roma, Torino, Firenze e Bologna, istituire sezioni distaccate nei relativi distretti;
1. 25.
Schietroma.
Al comma 1, lettera p), dopo le parole: l'appello nelle materie civili nelle quali è competente il tribunale aggiungere le seguenti: ed i reclami avverso i provvedimenti del giudice tavolare.
1. 8.
Detomas.
Al comma 1, sopprimere la lettera q).
1. 9.
Anedda, Mantovano, Marino, Simeone.
Al comma 1, sostituire la lettera q) con la seguente:
q) gli oneri derivanti dalla ridistribuzione degli uffici giudiziari sono a carico del bilancio dello Stato;
1. 10.
Gambato, Borghezio, Oreste Rossi, Signorini.
Al comma 3, sostituire le parole: quaranta giorni con le seguenti: centottanta giorni.
1. 11.
Gambato, Borghezio, Oreste Rossi, Signorini.
Al comma 3, sostituire le parole: quaranta giorni con le seguenti: centosessanta giorni.
1. 12.
Gambato, Borghezio, Oreste Rossi, Signorini.
Al comma 3, sostituire le parole: quaranta giorni con le seguenti: centoventi giorni.
1. 13.
Gambato, Borghezio, Oreste Rossi, Signorini.
Al comma 3, sostituire le parole: quaranta giorni con le seguenti: ottanta giorni.
1. 14.
Gambato, Borghezio, Oreste Rossi, Signorini.
Al comma 3, sopprimere le parole: decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
1. 15.
Gambato, Borghezio, Oreste Rossi, Signorini.
Sopprimere il comma 4.
1. 18.
Benedetti Valentini, Simeone.
La Camera,
esaminato il disegno di legge n.3483,
premesso che il disegno di legge in esame è volto a permettere una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici giudiziari nel rispetto di principi e criteri direttivi compiutamente enumerati;
considerata l'urgenza di favorire la riorganizzazione delle strutture dell'amministrazione delle giustizia anche ricorrendo alla soppressione delle attuali sezioni distaccate presso le preture circondariali ed istituendo ove occorre sezioni distaccate di tribunale, come si evince dalla lettera i) del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento, nonché, al solo fine di
a ricomprendere nelle disposizioni di cui alla lettera i), comma 1, articolo 1 del provvedimento in esame le aree metropolitane di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n.142, ossia a prevedere, contestualmente alla soppressione delle attuali preture circondariali, l'istituzione di sezioni distaccate di tribunale, almeno nei circondari e nelle unità territoriali più importanti delle singole aree metropolitane, dirette a garantire una più efficace amministrazione della giustizia sul territori, nonché un utilizzo più efficiente e razionale delle sedi e delle unità immobiliari esistenti.
9/3483/1.
Campatelli, Solaroli.
La Camera,
esaminato il disegno di legge n.3483,
considerata la necessità di coordinare in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera l), la decongestione dei tribunali di Milano, Roma, Napoli e Palermo con la razionalizzazione complessiva nell'utilizzazione delle risorse dei tribunali limitrofi;
a valutare l'opportunità di istituire sezioni distaccate di tribunale nell'ambito del distretto di corte d'appello di appartenenza, superando il criterio del limite circondariale.
9/3483/2.
Carotti.
La Camera,
premesso che:
con il vigente disegno di legge il Governo viene delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per realizzare una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici giudiziari.
La legge tavolare vigente per le nuove province prevede che presso ogni pretura sia costituito un ufficio tavolare, incaricato della conservazione dei libri fondiari a cui è preposto il titolare della pretura o un giudice da lui delegato. Le domande per le iscrizioni tavolari sono dirette al giudice tavolare, il quale conserva la rispettiva partita tavolare.
La sospensione delle attuali sezioni distaccate presso le preture circondariali, senza sostituire con apposite sezione del tribunale, comporterebbe nelle province autonome di Trento e Bolzano e nel Friuli Venezia Giulia gravi disagi presso gli uffici tavolari e molto probabilmente avrebbe per conseguenza collassi del sistema tavolare,
a provvedere che nei comuni dove sono costituiti uffici tavolari vengano istituite sezioni distaccate di tribunale.
9/3483/3.
Zeller, Detomas, Brugger, Widmann, Caveri.
La Camera, considerato che:
al comma 7 lettera i) dell'articolo 1 si prevede di «sopprimere le attuali sezioni distaccate presso le preture circondariali,
a provvedere, prima di procedere alla soppressione delle attuali sezioni distaccate presso le preture circondariali, a chiedere il parere delle amministrazioni locali, dei consigli giudiziari e dei consigli dell'ordine degli avvocati.
9/3843/4. (Nuova formulazione).
Pisapia, Marotta, Carotti, Gambato.
La Camera dei deputati, relativamente al disegno di legge contraddistinto dal n.3483 A.C.
premesso
che in rapporto all'articolo 1 sarebbe stato necessario prevedere, così come già accettato dal Governo in occasione di un precedente ordine del giorno, un'espressa delega per la reintroduzione del tribunale del riesame in sede di capoluogo di provincia;
che, sempre a mente dell'articolo 1, lettere i) ed l) è opportuno che la mappa dei nuovi tribunali e delle sezioni distaccate di tribunale (quale sarà studiata e predisposta dal Governo) sia preventivamente approfondita e discussa in Commissione;
a valutare la reintroduzione dei tribunali del riesame nelle sedi dei capoluoghi di provincia;
a richiedere, prima di emanare il relativo decreto legislativo, che la mappa dei nuovi tribunali o di sezioni distaccate dei tribunali, di cui all'articolo 1, lettere i) e l), sia preventivamente discussa in Commissione giustizia nei termini e nei modi che consentiranno il rispetto del termine temporale contenuto nella delega.
9/3483/5. (Nuova formulazione).
Giuliano, Vitali, Leone, Donato Bruno, Tarditi, Marotta, Benedetti Valentini, Marino, Simeone, Li Calzi, Borrometi, Lucidi, Maggi, Bonito, Olivieri, Carotti, Pisapia, Gambato, Detomas.
La Camera,
esaminato il disegno di legge n.3483,
considerata l'opportunità di estendere la disciplina per i tribunali al comma 1, lettera l), anche oltre il primo grado di giurisdizione,
ad assumere le opportune iniziative di sua competenza al fine di rendere possibile l'istituzione di sezioni distaccate delle corti di appello di Roma, Torino, Firenze e Bologna e degli altri distretti che risultino più congestionati.
9/3483/6.
Schietroma.
La Camera,
esaminato il disegno di legge n.3483,
considerato che al comma 1 lettera i) dell'articolo 1 si prevede di «sopprimere le attuali sezioni distaccate presso le preture circondariali, istituendo ove occorra
a provvedere alla riorganizzazione della struttura dell'amministrazione della giustizia, previo parere degli enti locali;
a ricomprendere nelle disposizioni di cui alla lettera i) comma 1, articolo 1 del provvedimento in esame contestualmente alla soppressione delle attuali preture circondariali, l'istituzione di sezioni staccate di tribunale, nelle unità territoriali più importanti delle singole province, assumendo come parametri di riferimento oltre all'indice di contenzioso riferito agli ultimi due anni, e agli altri criteri già indicati, anche la complessità ed articolazione delle attività economiche e sociali dei singoli territori.
9/3483/7.
Signorino.
La Camera,
premesso che da varie legislature è in discussione il progetto di legge per l'istituzione dei tribunale di Tivoli comprendente il territorio delle attuali sezioni distaccate di pretura di Tivoli, Palestrina, Subiaco nonché i comuni di Mentana e Monterotondo;
che nell'attuale legislatura il progetto di legge ha ottenuto la procedura d'urgenza;
che nell'ambito del disegno di legge in discussione all'articolo 1 comma 1 è prevista l'istituzione di circondari autonomi nell'attuale circondario di Roma per decongestionare gli uffici giudiziari della capitale ormai prossimi alla paralisi;
che, in effetti, come più volte affermato, il territorio delle sezioni di Tivoli, Palestrina e Subiaco nonchè i comuni di Mentana e Monterotondo, ricomprende oltre 70 comuni con una popolazione di 400.000 abitanti;
che l'eventuale istituzione del tribunale di Tivoli otterrebbe sicuramente lo scopo che la norma si prefigge
a prevedere, per le ragioni ricordate, nell'ambito della delega conferita, l'istituzione del circondario di Tivoli.
9/3483/8.
Proietti, Messa, Marino, Landi, Santori, Storace, Simeone.
La Camera,
esaminato il disegno di legge n.3483
a porre in essere, nell'esercizio della delega, in riferimento al principio indicato nella lettera e) del comma 1 dell'articolo 1, tutte le iniziative necessarie per assicurare in ogni procedimento il contraddittorio con l'indagato prima del passaggio alla fase dibattimentale.
9/3483/9.
Cesetti.