Allegato A
Seduta 209 dell'11/06/1997

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DISEGNO DI LEGGE: PIANO DEGLI INTERVENTI DI INTERESSE NAZIONALE RELATIVI A PERCORSI GIUBILARI E PELLEGRINAGGI IN LOCALITÀ AL DI FUORI DEL LAZIO (2896)

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ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie).

1. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 4, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui ventennali con onere a totale carico dello Stato nei limiti delle risorse autorizzate ai sensi del comma 5.
2. Le somme derivanti dai mutui di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri anche di nuova istituzione.
3. Con successivi decreti il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire dallo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri a quelli delle amministrazioni statali beneficiarie le somme destinate alla realizzazione di interventi di loro competenza.
4. Le somme non utilizzate relative ad interventi revocati sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere utilizzate per le finalità di cui alla presente legge.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 150 miliardi per il 1998 e a lire 200 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede per gli anni 1998 e 1999 mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate negli esercizi successivi.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

Sopprimerlo.
3. 1.
Pirovano, Formenti, Copercini, Guido Dussin, Parolo.

Sopprimere il comma 1.
3. 2.
Pirovano, Formenti, Copercini, Guido Dussin, Parolo.

Al comma 1, sostituire la parola: ventennali con la seguente: quindicennali.
3. 3.
Pirovano, Formenti, Copercini, Guido Dussin, Parolo.

Sopprimere il comma 2.
3. 4.
Pirovano, Formenti, Copercini, Guido Dussin, Parolo.


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Sopprimere il comma 3.
3. 5.
Pirovano, Formenti, Copercini, Guido Dussin, Parolo.

Al comma 3, dopo le parole: interventi di loro aggiungere la seguente: diretta.
3. 6.
Pirovano, Formenti, Copercini, Guido Dussin, Parolo.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le somme spettanti agli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), sono trasferite ai medesimi, improrogabilmente, entro il 31 gennaio 1998.
3. 8.
Pirovano, Formenti, Copercini, Guido Dussin, Parolo.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro delegato per le aree urbane trasferisce tempestivamente agli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), le risorse loro spettanti secondo la ripartizione definita dal piano.
3. 7.
Pirovano, Formenti, Copercini, Guido Dussin, Parolo.

Sopprimere il comma 4.
3. 9.
Pirovano, Formenti, Copercini, Guido Dussin, Parolo.

Al comma 4, sostituire le parole da: e successivamente riassegnate fino alla fine del comma, con le seguenti: per essere destinate agli enti locali. Il Ministro del tesoro provvede a dare attuazione alla presente disposizione.
3. 10.
Pirovano, Formenti, Copercini, Guido Dussin, Parolo.

Al comma 4, sostituire le parole da: e successivamente riassegnate fino alla fine del comma, con le seguenti: dell'anno successivo.
3. 11.
Pirovano, Formenti, Copercini, Guido Dussin, Parolo.

Sopprimere il comma 5.
3. 12.
Pirovano, Formenti, Copercini, Guido Dussin, Parolo.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: 150 con la seguente: 100.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire la parola: 200 con la seguente: 150.
3. 14.
Turroni.

Sopprimere il comma 6.
3. 13.
Pirovano, Formenti, Copercini, Guido Dussin, Parolo.

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Disposizioni per la realizzazione degli interventi).

1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), possono attribuire mediante apposite convenzioni le funzioni di stazione appaltante, anche relativamente alla progettazione, ai provveditorati regionali alle opere pubbliche.


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2. Nel caso di mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 1, comma 4, lettere c) e d), ovvero qualora venga accertato un sensibile aumento dei costi preventivati, la Commissione delibera il definanziamento totale o parziale dell'intervento da realizzare con il contributo pubblico.
3. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), beneficiari dei finanziamenti, sono tenuti ad inviare alla Commissione almeno ogni due mesi una relazione sullo stato di attuazione degli interventi.
4. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 6, la conferenza di servizi di cui all'articolo 7, comma 4-sexies, della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni, è convocata dalle amministrazioni comunali entro otto giorni dall'apposita richiesta presentata dal soggetto titolare dell'intervento.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

Sopprimerlo.
4. 1.
Pirovano, Formenti, Copercini, Guido Dussin, Parolo.

Sopprimere il comma 1.
4. 2.
Pirovano, Formenti, Copercini, Guido Dussin, Parolo.

Sopprimere il comma 2.
4. 3.
Pirovano, Formenti, Copercini, Guido Dussin, Parolo.

Al comma 2, sostituire le parole: un sensibile aumento con le seguenti: un aumento superiore al 20 per cento.
4. 11.
Turroni.

Al comma 2, dopo le parole: dei costi preventivati aggiungere le seguenti: a carico delle risorse autorizzate ai sensi dell'articolo 3.
4. 4.
Pirovano, Formenti, Copercini, Guido Dussin, Parolo.

Al comma 2, sostituire le parole: il definanziamento totale o parziale dell'intervento con le seguenti: la revoca totale o parziale dei finanziamento relativo all'intervento.
4. 5.
Pirovano, Formenti, Copercini, Guido Dussin, Parolo.

Al comma 2, dopo le parole: o parziale dell'intervento aggiungere le seguenti: o di lotti funzionari di esso.
4. 6.
Pirovano, Formenti, Copercini, Guido Dussin, Parolo.

Sopprimere il comma 3.
4. 7.
Pirovano, Formenti, Copercini, Guido Dussin, Parolo.

Al comma 3, sostituire le parole: degli interventi con le seguenti: di ogni singolo intervento.
4. 8.
Pirovano, Formenti, Copercini, Guido Dussin, Parolo.

Sopprimere il comma 4.
4. 9.
Pirovano, Formenti, Copercini, Guido Dussin, Parolo.


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Al comma 4, sostituire le parole da:otto giorni fino alla fine del comma con le seguenti: 15 giorni dall'apposita richiesta presentata dal soggetto titolare dell'intervento. In tal caso il soggetto titolare dell'intervento comunica a tutte le amministrazioni interessate il progetto oggetto della conferenza, contestualmente alla presentazione della richiesta di cui al periodo precedente.
4. 10.
Pirovano, Formenti, Copercini, Guido Dussin, Parolo.

Al comma 4, sostituire le parole: otto giorni con le seguenti: trenta giorni.
4. 12.
Turroni.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. (Criteri per salvaguardare un minimo di interventi nelle regioni meridionali ed insulari). - 1. Una percentuale non inferiore ad un decimo della spesa per gli interventi di cui alla presente legge da attuarsi fuori del Lazio è riservata all'Italia insulare e non meno del 40 per cento complessivamente alle regioni meridionali ed insulari.
4. 01.
Garra.

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Modifica al decreto-legge 23 ottobre 1996, n.551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.651).

1. All'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.651, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-bis. Per le finalità di cui al presente decreto possono altresì essere utilizzate le risorse destinate agli interventi per Roma, capitale della Repubblica, di cui alla legge 15 dicembre 1990, n.396».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

Sopprimerlo.
5. 1.
Pirovano, Formenti, Copercini, Guido Dussin, Parolo.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
l'intero sistema turistico italiano rischia di farsi trovare impreparato rispetto all'eccezionale domanda di servizi che giungerà da tutto il mondo in occasione del Giubileo del 2000;
il comparto turistico è penalizzato, infatti, dal decennale, caotico ed indefinito processo di rinnovamento legislativo, dall'assenza di programmazione e di coordinamento e dal forte divario qualitativo e quantitativo dei servizi pubblici d'informazione e di trasporto tra le diverse aree del nostro paese;
all'esigenza di un urgente intervento riformatore, già fortemente sottolineato dalle proposte di legge n.2001, presentata alla Camera, e n.1655, presentata al Senato, si unisce l'inderogabile necessità di assicurare, per tempo, il massimo di efficienza e di funzionalità all'offerta turistica italiana nel contesto specifico dell'anno santo, in quanto questo evento, interessando circa un miliardo di


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cattolici, assumerà una dimensione imponente per movimento di persone, suscitando particolare attenzione nel settore del turismo internazionale;
l'esigenza di far fronte alla pressione esterna e di ottimizzare l'organizzazione interna induce ad evidenziare la necessità di non trascurare la grande potenzialità rappresentata dalle due differenti ma complementari tipologie d'offerta esistenti nel paese; la "continentale-europea" nel centro-nord e la "meridionale-mediterranea" nel sud;
a causa delle condizioni di marginalità nelle quali la politica nazionale sull'informazione e sui trasporti ha relegato il Mezzogiorno, e l'Italia insulare in particolare, la potenzialità dell'offerta del sud è stata colpevolmente non utilizzata;
tali condizioni, lungi dall'essere avviate a soluzione, tendono invece ad acuirsi ed a cronicizzarsi, tanto da far sì che la Sicilia e la Sardegna non riescano a raggiungere neppure il 6 per cento del movimento turistico nazionale, pur costituendo per estensione territoriale il 16,5 per cento del suolo nazionale, pur essendo dotate di pregevoli risorse culturali, climatiche ed ambientali e pur essendo ricche di monumenti e di testimonianze religiose: le due maggiori isole registrano, rispettivamente, meno di un terzo e meno di un quarto dei pernottamenti internazionali rispettivamente di Malta e di Cipro;
in considerazione di tali motivazioni e, più specificatamente, della situazione penalizzante in cui versano Sicilia e Sardegna;

impegna il Governo

a riordinare sollecitamente l'organizzazione pubblica e l'attività imprenditoriale di settore in base all'esperienza maturata dopo la legge-quadro n.217 del 1983 e la dinamica evolutiva e di mercato del fenomeno turistico;
a promuovere una nuova fase progettuale per la piena utilizzazione dell'offerta "meridionale-mediterranea" anche mediante il dipartimento del turismo, l'ENIT, i vettori pubblici e le altre istituzioni ed organizzazioni pertinenti;
ad adottare ogni utile ed opportuna iniziativa, attivando l'ENIT, l'Alitalia, le ferrovie dello Stato e la Tirrenia, con la partecipazione delle categorie imprenditoriali di settore la collaborazione di regioni, province, comuni ed altre istituzioni, al fine di sopperire alla carenza dell'attuale sistema dei trasporti, assolutamente inefficace rispetto all'insularità della Sicilia e della Sardegna;
a promuovere, in tal modo, l'offerta turistica delle due maggiori isole italiane, con particolare riguardo alle iniziative per il Giubileo
ad adoperarsi, in occasione del Giubileo del 2000, per concordare con i servizi radiotelevisivi di Stato l'attivazione di opportuni programmi finalizzati a diffondere una più compiuta ed articolata conoscenza dei valori religiosi, culturali, sociali, storici ed ambientali esistenti nel Mezzogiorno d'Italia.
9/2896/1
Lo Presti, Nania, Marengo, Mancuso, Foti, Caruso, Pampo, Carmelo Carrara, Fragalà, Nuccio Carrara, Lo Porto, Baiamonte, Paolone, Misuraca, Trantino, D'Alia, Marino, Miccichè, Matranga, Prestigiacomo, Berruti, Anedda, Cascio, Cicu, Gasparri, Bono, Marras, Leone.

La Camera,
considerato che la celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 farà affluire nei luoghi sede di percorsi giubilari un numero considerevole di pellegrini e che, affinché questo evento non provochi eccessivi disagi ai pellegrini e ai residenti nelle località interessate agli itinerari religiosi,


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è necessario non solo adeguare le strutture ricettive ma anche far fronte alle esigenze della mobilità con misure che diano risposte possibili,

impegna il Governo

a considerare il problema della mobilità come fondamentale atto per una civile accoglienza;
ad assumere le esigenze relative alla accessibilità delle località interessate dal piano tra i criteri e le priorità al fine della programmazione nazionale della viabilità e delle altre modalità di trasporto relative al triennio 1997-1999.
9/2896/2
De Biasio Calimani, Mariani, Giulietti, Merloni, Dedoni.

La Camera,

impegna il Governo

a tener conto in via prioritaria, nella determinazione dei percorsi giubilari, delle antiche vie usate dai pellegrini per recarsi a Roma dal nord, ossia la via Francigena da ovest, la via Regina da nord, la via Palmaria da est, la via Romea sul litorale adriatico e, per i pellegrini in arrivo da sud, a dare priorità alle strade già percorse abitualmente da pellegrinaggi verso Petralcina, San Giovanni Rotondo, Loreto ad est; Paola, Certosa di Padula, Badia di Cava, Santuario di Pompei ad ovest.
9/2896/3.
Taborelli, Giovine, Mastella, Taradash, Alessandro Rubino, De Luca, Butti, Rivolta, Antonio Pepe, Leone.

La Camera,
considerata la difficilissima condizione della finanza pubblica,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché le società pubbliche o private, concessionarie di pubblici servizi, quali Società autostrade, Aeroporti di Roma ed altre, nonché gli enti previdenziali e la GEPI, nei limiti dei propri compiti istituzionali, e per interventi aventi caratteristiche e finalità peculiari, per far fronte alle necessità poste dall'evento del Giubileo, possano effettuare interventi con fondi e risorse proprie, autonomamente costituite, senza impegno a carico dello Stato.
(9/2896/4)
Danese, Saraca, Bertucci, Vincenzo Bianchi, Cascio, Errigo, Radice, Russo, Scajola, Stradella, Leone.

La Camera,
considerato il rilevante valore storico ed archeologico delle vie principali attraverso le quali i pellegrini accedevano a Roma, soprattutto in occasione dei Giubilei,

impegna il Governo

nella redazione del piano di cui all'articolo 1, comma 1, ad attribuire carattere prioritario al recupero e alla valorizzazione della "via Francigena", itinerario storico-religioso-culturale di preminente interesse europeo, come riconosciuto dal Consiglio d'Europa, nonché della via Appia (via dei Crociati), all'interno delle somme già stanziate sia con il presente provvedimento di legge che della legge n.651 del 1996, recante misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000 conformemente all'ordine del giorno già approvato dall'Assemblea in data 20 dicembre 1996;
a considerare altresì prioritari i progetti per i quali può essere attivata la procedura di cofinanziamento europeo, considerando le maggiori somme così reperite come finanziamento aggiuntivo.
(9/2896/5)
Cascio, Bertucci, Saraca, Vincenzo Bianchi, Errigo, Radice, Russo, Scajola, Stradella, Danese, Leone.


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La Camera,
considerato il ruolo e le funzioni delle regioni anche in ordine all'attuazione degli interventi previsti dal presente provvedimento;

impegna il Governo

affinché, preliminarmente alla redazione del piano di cui all'articolo 1, comma 1, la Commissione di cui all'articolo 2, comma 1, acquisisca l'avviso delle singole regioni interessate dagli interventi, per le questioni di specifico interesse.
(9/2896/6)
Bertucci, Saraca, Vincenzo Bianchi, Cascio, Errigo, Radice, Russo, Scajola, Stradella, Danese, Leone.

La Camera,
vista la necessità di coordinare gli interventi previsti dal provvedimento in esame con quelli della legge n.651 del 1996,

impegna il Governo

ad operare affinché gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, siano inquadrati in uno studio di coordinamento che ne definisca i rapporti con i percorsi giubilari indicandone il carattere storico-religioso-culturale unitario nelle varie regioni ed affinché sia assicurata la congruenza con il piano di interventi formulato ai sensi della legge n.651 del 1996, recante misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000.
9/2896/7
Radice, Saraca, Bertucci, Vincenzo Bianchi, Cascio, Errigo, Russo, Scajola, Stradella, Danese, Leone.

La Camera,
considerato il preminente valore storico, artistico e religioso di santuari e di alcune basiliche in rapporto al Giubileo,

impegna il Governo

nella redazione del piano di cui all'articolo 1, comma 1, a considerare prioritari gli interventi nelle aree e nei territori delle basiliche di Assisi, Loreto, Pompei, Sant'Antonio a Padova, San Nicola a Bari, delle basiliche paleocristiane e degli altri santuari di particolare valore storico-religioso in rapporto al Giubileo ed al programmato svolgimento di eventi legati al Giubileo.
9/2896/8
Russo, Saraca, Bertucci, Vincenzo Bianchi, Cascio, Errigo, Radice, Scajola, Stradella, Danese, Leone.

La Camera,
considerata l'importanza storica, culturale, religiosa svolta nei secoli dalla cosidetta via Francigena che, partendo da Canterbury attraversa tutta la Francia prima di sfociare nella piadura Padana attraverso i valichi del Gran San Bernardo e del Monginevro e che a tutt'oggi può rivestire un importante volano di aggregazione sia a livello culturale che religioso delle regioni attraversate, sia a livello di promozione turistica

impegna il Governo

a destinare una parte rilevante dei finanziamenti previsti dal presente provvedimento al recupero, alla valorizzazione, e all'incentivazione di interventi mirati al rirpistino di monumenti, sia


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civili che religiosi, dislocati lungo il percorso della predetta via Francigena e nelle adiacenze.
9/2896/9.
De Ghislanzoni Cardoli.

La Camera,
esaminato il disegno di legge A.C. 2896, recante il piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio;

impegna il Governo

ad adottare azioni di comunicazione e di promozione dei percorsi storici dei pellegrinaggi, indispensabili per il successo della promozione del Giubileo, tenendo presente quanto raccomandato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome circa la possibilità di avvalersi dei soggetti competenti in materia.
9/2896/10.
Giovine.

La Camera,
esaminato il disegno di legge A.C. n.2896-A;
preso atto che l'articolo 3, comma 3, prevede il trasferimento delle somme destinate alla realizzazione degli interventi di loro competenza dallo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri a quelli delle amministrazioni statali beneficiarie;

impegna il Governo

ad assicurare l'immediata attuazione del piano degli interventi, trasferendo tempestivamente a tutti i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), le risorse loro spettanti secondo la ripartizione stabilita dal piano degli interventi medesimo.
9/2896/11
Guido Dussin, Pirovano, Formenti, Copercini, Parolo.

La Camera,
esaminato il disegno di legge A.C. n.2896-A;
preso atto che l'articolo 2, comma 10, affida l'espletamento delle attività previste dalla presente legge all'Ufficio per Roma Capitale, di cui all'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n.396;

impegna il Governo

a distinguere in modo preciso, all'interno della struttura, le competenze, organizzativi e contabili, relative agli interventi per il Giubileo fuori del Lazio.
9/2896/12
Formenti, Copercini, Guido Dussin, Parolo, Pirovano.

La Camera,
esaminato il disegno di legge A.C. n.2896-A;
preso atto che il disegno di legge prevede finanziamenti anche per gli enti religiosi di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1985, n.222, e per i soggetti di cui all'articolo 27 dei Concordato fra la Santa Sede e l'Italia, reso esecutivo ai sensi della legge 27 maggio 1929, n.810;
tenuto conto dell'elevato numero dei predetti enti, presenti nel territorio nazionale;

impegna il Governo

in sede di valutazione delle domande di finanziamento, a prevedere una ripartizione omogenea dei finanziamenti tra i citati soggetti e le altre amministrazioni beneficiarie di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), per evitare discriminazioni e prevaricazioni.
9/2896/13
Copercini, Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo.


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La Camera,
esaminato il disegno di legge A.C. n.2896-A;
preso atto che il disegno di legge prevede finanziamenti anche per gli enti religiosi di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1985, n.222, e per i soggetti di cui all'articolo 27 del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia, reso esecutivo ai sensi della legge 27 maggio 1929, n.810;

impegna il Governo

in sede di esame delle domande di finanziamento, a valutare la compatibilità di ogni specifico intervento dei citati soggetti con gli orientamenti dell'ente locale interessato o della regione.
9/2896/14
Parolo, Pirovano, Formenti, Copercini, Guido Dussin.

La Camera,
considerato che il comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge A.C. 2896 si riferisce al piano degli interventi di interesse nazionale relativi a mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete religiose tradizionali inerenti la celebrazione del grande Giubileo;

impegna il Governo

ad adoperarsi affinchè i componenti di nomina governativa della Commissione prevista dall'articolo 2 per l'attuazione della presente legge suggeriscano la valorizzazione dei progetti che interessino più località di un territorio omogeneo, facendo sì che, in tal caso, sia la provincia l'ente atto a coordinare la raccolta e la presentazione dei progetti elaborati dagli enti aventi titolo;
a considerare meritevoli di accoglimento, nel contesto di un territorio omogeneo e di un piano complessivo coordinato, anche gli interventi proposti riferentisi a località minori, ma legate in maniera certa e significativa alla grande tradizione religiosa e culturale benedettina e antoniana;
ad adoperarsi al fine di suggerire alla Commissione prevista dall'articolo 2 criteri atti alla valorizzazione dei siti storici, ora destinati a rilevanti funzioni pubbliche, posti lungo le vie principali attraverso le quali i pellegrini accedevano "ad Petri sedem" ("Vie Romee") nel corso dei secoli, soprattutto in occasione dei Giubilei, con specifica e accogliente attenzione ai prevedibili flussi dalle nazioni dei paesi orientali PECO.
9/2896/15
Saonara, Scantamburlo.

La Camera
considerato che:
il grande evento del Giubileo 2000 può costituire in tutto il territorio nazionale una grande opportunità di approfondimento religioso e di rilancio economico e culturale;
il Governo ha manifestamente espresso una volontà diretta al più ampio coinvolgimento non solo della città di Roma e delle altre località della provincia di Roma e della regione Lazio direttamente interessate al Giubileo, ma anche delle località al di fuori del Lazio che offrano un piano di interventi di interesse nazionale;
il patrimonio storico-religioso di cui è ricco il Sud non può essere ignorato nella prospettiva del Giubileo;
particolare interesse rivestono le "Romee" le strade per Roma nel cui contesto la "via Francigena" una delle principali vie di pellegrinaggio del Medioevo, resa più celebre dal viaggio compiuto da Sigeric, arcivescovo di Canterbury,


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non è l'unica che presenti lungo il percorso chiese, edifici conventuali di interesse nazionale;
le strade per Roma partivano non solo dal Nord ma anche dal Sud e sono moltissimi gli edifici religiosi degni di attenzione;
la Calabria in particolare fu la terra di transito degli Apostoli verso Roma; lo snodo di una delle vie che i crociati seguirono per raggiungere Gerusalemme; la terra che i Pontefici romani percorsero verso Costantinopoli e che i monaci bizantini seguirono alla volta di Roma;
lungo tali itinerari sono stati già individuati dalla Regione Calabria luoghi di culto di eccellenza dei quali alcuni nel corso dei tempi gravemente danneggiati da terremoti, che meritano di essere adeguatamente ripristinati, quali, ad esempio, nell'ambito di un elenco molto più ampio, il Santuario di Polsi, le cattedrali di Gerace, Squillace, Tropea, Cosenza, Crotone e Rossano, la Chiesa di S. Maria del Castello, sede giubilare nel 1451, la Certosa di Serra S. Bruno, fondata nel 1098 dal Brunone di Colonia ed ancor oggi una delle più attive sul territorio europeo; le
abbazie cistercensi di Corazzo, della Sambucina, di Santa Maria di Acquaformosa, dell'abbazia florense di San Giovanni in Fiore e quella benedettina in Sant'Eufemia Vetere, di S. Maria, i santuari mariani, il santuario di S. Francesco di Paola, tappe verso le tombe degli Apostoli, lungo un itinerario di fede e di arte che vale la pena di proporre e divulgare;

impegna il Governo

a destinare risorse comunitarie e nazionali per interventi mirati al restauro ed alla valorizzazione del tracciato delle Romee del Sud e dei beni culturali ed ambientali che lo affiancano;
a prevedere, nella specificità della legge in esame, lo stanziamento di fondi per la Calabria diretti alla riqualificazione del ricco patrimonio di chiese e di edifici religiosi di sicuro valore artistico da inserire, peraltro, in un più complesso quadro di investimenti da programmare e destinare al recupero ed alla valorizzazione dei beni culturali della regione in generale, quale percorso privilegiato nella scelta delle nuove opportunità di lavoro ed occupazione;
a considerare che la destinazione - in base alla presente legge - di adeguate risorse in particolare alla Calabria, regione tra quelle del Sud a più alto livello di disoccupazione, consentirà di avviare mediatamente iniziative operose di turismo colto di sicuro richiamo per i calabresi residenti all'estero oltre che occasione di rilancio qualificato dell'identità antropologica e culturale delle popolazioni - in Italia ed all'estero - oggi particolarmente significativa e con evidente ricaduta occupazionale immediata;
a considerare in ordine al positivo accoglimento del presente ordine del giorno l'opportunità di alleggerire la concentrazione di pellegrini - stimati tra i 30 e 40 milioni - che si recheranno a Roma in vista del Giubileo favorendone la distribuzione su tutto il territorio nazionale ed in ogni regione che offra occasioni di attrazione.
9/2896/16
D'Ippolito, Palma, Oliverio, Galati, Lamacchia, Valensise, Tassone, Olivo, Mauro, Fino, Brancati, Gaetani, Gaetano Veneto, Saraca.

La Camera,
considerato che:
nella seduta del 20 dicembre 1996 l'Assemblea approvava l'ordine del giorno 9/2533/8 - relativo alla valorizzazione della Via Francigena - con il quale si impegnava il Governo a voler considerare, nell'ambito degli stanziament|$$|Aa|fi del Giubileo del 2000, l'opportunità di riservare un adeguato impegno finanziario per il recupero e la valorizzazione dell'itinerario


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detto "via Francigena", nonchè a richiedere che, anche a livello europeo, venissero stanziate opportune risorse per la migliore valorizzazione della detta "via Francigena";
con nota del 9 maggio 1997 - protocollo n.1281 U.L. - l'ufficio studi e legislazione del Ministero dei lavori pubblici, rìferendo in merito allo stato di attuazione del citato ordine del giorno approvato, confermava che, una volta approvato il disegno di legge presentato dal Governo, recante "Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio", lo stesso avrebbe riservato certamente risorse finanziarie al recupero ambientale e turistico dell'itinerario della "via Francigena";

impegna il Governo

a voler provvedere, entro trenta giorni dall' approvazione della presente legge , a rendere nota l'entità delle risorse destinate alla valorizzazione dell'itinerario detto "Via Francigena": gli interventi conseguenti saranno considerati prioritari sia nell'ambito della redazione del piano di cui all'articolo 1, comma 1 , che in quello relativo alla sua concreta attuazione.
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Foti, Losurdo.

La Camera,
considerato che il piano degli interventi da attivarsi in applicazione del disegno di legge n.2896, attribuisce un'amplissima discrezionalità in merito alla localizzazione degli interventi nel territorio nazionale al di fuori del Lazio;

impegna il Governo

affinché una percentuale non inferiore ad un decimo della spesa per gli interventi di cui al medesimo disegno di legge venga riservato all'Italia insulare e non meno del quaranta per cento complessivamente alle regioni meridionali ed insulari.
9/2896/18
Garra, Prestigiacomo.

La Camera,
esaminato il disegno di legge A.C. 2896, recante il piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio;

impegna il Governo

in sede di esame delle domande di finanziamento a prevedere l'adozione di ogni misura idonea a tutelare l'area di pertinenza del Santuario della Madonna del Frassino di Peschiera del Garda interessata dall'attraversamento della linea ferroviaria Alta Velocità, nel progetto Milano-Venezia.
9/2896/19
Chincarini, Copercini, Fongaro, Rodeghiero, Lembo, Bagliani.

La Camera,
esaminato l'Atto Camera n.2896/A;
considerato che:
il grande Giubileo del 2000 attirerà in provincia di Foggia ed in particolare su San Giovanni Rotondo milioni di pellegrini per onorare la figura di Padre Pio, pellegrini che aumenteranno ancora se, come pare, il 2000 coinciderà con l'anno della santificazione del grande frate;
il polo religioso di San Giovanni Rotondo è il più importante della Puglia e tra i più importanti dell'intero Mezzogiorno;
la "via Sacra Longobardorum", che è una delle strade che porta a San Giovanni Rotondo, ha una straordinaria valenza storica, religiosa ed artistica;


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oltre San Giovanni Rotondo, nelle vicinanze vi sono altri importanti luoghi di culto, specie in Monte S.Angelo;

impegna il Governo

a considerare, nella redazione del piano di cui all'articolo 1, comma 1 e nella determinazione dei percorsi giubilari, tra i prioritari, gli interventi a favore delle aree e dei territori di San Giovanni Rotondo e delle vie percorse abitualmente dai pellegrini per recarsi a San Giovanni Rotondo.
9/2896/20
Antonio Pepe, Leone, Guidi.

La Camera,
considerato che:
nell'enorme numero di pellegrini che percorreranno i luoghi del Giubileo del 2000, sarà compreso un numero molto alto di persone anziane, parzialmente o totalmente non autosufficienti; persone con handicap motori, sensoriali o psichici, ammalati di vario genere;
si riconosce come indispensabile l'abbattimento di ogni barriera architettonica o sensoriale e l'istituzione di centri d'informazione per poter fruire, in casi di emergenza, di occasioni di diagnosi e terapia più opportune;
è necessario, inoltre, tener conto che questi pellegrini con difficoltà non dovranno solo partecipare a tutte le attività giubilari, ma avranno anche necessità di una accoglienza (alberghi, luoghi di ristoro, parcheggi, ecc.) priva. di barriere per rendere accettabile la qualità di vita di queste persone.

impegna il Governo

a far sì che in ogni località identificata come centro giubilare, ai tecnici adibiti alla realizzazione o alla trasformazione di opere architettoniche o percorsi sia costituito un organo di consultazione con i responsabili delle associazioni locali e nazionali per disabili legalmente riconosciuti, e con gli organi di informazione (stampa, televisione, radio) rivolti a questo settore.
9/2896/21
Guidi.

La Camera,
considerato che:
il provvedimento relativo agli interventi per le celebrazioni del Giubileo dell'anno 2000 da realizzare al di fuori della regione Lazio, contempla la predisposizione di un piano redatto dalla commissione istituita ai sensi del comma 1 dell'articolo 2;
i criteri per la selezione degli interventi da parte della commissione sono demandati al Ministro per le aree urbane, indicando il comma 4 dell'articolo 1 solo gli aspetti procedurali cui ogni progetto approvato deve conformarsi, con la sola eccezione del criterio relativo agli interventi nel settore dell'accoglienza indicato dal comma 3 dell'articolo 2;
il parere delle commissioni parlamentari sul piano è meramente indicativo;

impegna il Governo

a fissare i criteri per la selezione degli interventi, oltre quanto già previsto dal comma 3 dell'articolo 1, secondo le seguenti direttive:
descrizione dettagliata degli obiettivi e delle finalità degli interventi, privilegiando quelli suscettibili di utilizzo successivo economicamente o culturalmente rilevante, con indicazione dei soggetti beneficiari e dei soggetti gestori delle opere e degli eventuali vincoli successivi di destinazione;
sollecito avvio dei progetti già pronti per la fase esecutiva o che presentino maggiore incidenza in termini di creazione di posti lavoro.
9/2896/22
Piscitello.


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Premesso che
in Sardegna abbiamo assistito già dal primo secolo dopo Cristo a un rapido e diffuso impegno religioso, che nei secoli si è mantenuto e si è continuamente sviluppato;
considerando inoltre che;
permangono da quel periodo in poi importanti e uniche vestigia religiose (uniche nel continente Europeo) e che a queste si sono aggiunte nuove importanti locazioni religiose, importantissime sia dal punto di vista architettonico che del culto;
tenendo presente che;
sia per il fatto stesso di essere isola, e quindi con obiettive difficoltà di collegamento via mare e via cielo con la penisola, sia per il mancato raggiungimento di una efficiente rete viaria e ferroviaria all'interno dell'isola stessa;

si impegna il Governo

a dare la priorità nella distribuzione dei mezzi economici e servizi alla Sardegna sia per l'importanza religiosa che ricopre, che per la specificità geografica già descritta. Quindi si ritiene indispensabile: l'aumento del numero delle tratte di volo e del numero dei percorsi dei traghetti che collegano la Penisola all'isola e viceversa; il miglioramento della rete stradale e ferroviaria e, rispetto a quest'ultima, tener conto delle coincidenze dell'aumentato numero dei voli e dei traghetti.
Si chiede inoltre l'impegno del Governo per finanziare ogni attività pubblica o del privato-sociale per migliorare l'accoglienza dei pellegrini con particolare riguardo ad anziani, bambini e disabili. Permettendo quindi l'abbattimento di ogni barriera architettonica, sensoriale, e promuovendo attività informative ad hoc per queste persone che hanno maggiori difficoltà.
9/2896/23
Massidda.

La Camera,
considerato che nei più importanti luoghi di culto esistenti oggi in Italia, come Padova, Assisi, Loreto, Santa Rita e San Giovanni Rotondo hanno già oggi un afflusso amplissimo di pellegrini, tenuto conto che in questi territori e soprattutto a San Giovanni Rotondo, i mezzi di trasporto su ferrovia, le strade e i servizi sono estremamente carenti;
considerato che tali difficoltà di mobilità e di accoglienza non solo accrescono le difficoltà di tutti i pellegrini e soprattutto di quelli anziani e disabili, che costituiscono una parte notevole degli stessi ma li espongono inoltre a rischio di incidenti;

impegna il Governo

a dare la priorità nell'esecuzione dei lavori per migliorare la viabilità, l'accesso e i servizi di accoglienza per i pellegrini alle più importanti località di culto e pellegrinaggio.
9/2896/24
De Luca, Guidi, Massidda.

La Camera,
considerato che nei più importanti luoghi di culto esistenti oggi in Italia hanno già oggi un afflusso amplissimo di pellegrini, tenuto conto che in questi territori i mezzi di trasporto su ferrovia, le strade e i servizi sono estremamente carenti;
considerato che tali difficoltà di mobilità e di accoglienza non solo accrescono le difficoltà di tutti i pellegrini e soprattutto di quelli anziani e disabili, che costituiscono una parte notevole degli stessi, ma li espongono inoltre a rischio di incidenti;

impegna il Governo

a dare la priorità nell'esecuzione dei lavori per migliorare l'accesso e i servizi


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di accoglienza per i pellegrini alle più importanti località di culto e pellegrinaggio.
9/2896/25*
Scaltritti, Saraca, Guidi.
*(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,
considerato che già con l'ordine del giorno n.9/2533/8 approvato nella seduta del 20 dicembre 1996 si è impegnato il Governo a valutare l'opportunità di destinare stanziamenti per la valorizzazione dell'itinerario detto «via Francigena», percorso di grande importanza storica, culturale e religiosa che può rappresentare uno straordinario recupero fornendo occasioni di rilancio economico, turistico e culturale dei luoghi attraversati e delle strutture da restaurare;

impegna il Governo

a destinare una parte congrua dei finanziamenti del presente provvedimento per avviare e portare a termine il ripristino del patrimonio monumentale e progettualità recessaria al rilancio globale del «cammino di fede», com'è stato definita la «via Francigena».
9/2896/26
Caccavari.