Seduta n. 151 del 17/2/1997

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Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra, con cinque protocolli, venti allegati e atto finale, fatto a Lussemburgo il 12 giugno 1995 (articolo 79, comma 6, del regolamento) (1698) (ore 18,23).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra, con cinque protocolli, venti allegati e atto finale, fatto a Lussemburgo il 12 giugno 1995.
Avverto che questo disegno di legge, essendo stato approvato integralmente dalla III Commissione (Esteri) all'unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai sensi del comma 6 dell'articolo 79 del regolamento.
Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Il relatore, onorevole Calzavara, ha facoltà di svolgere la relazione. Onorevole Calzavara, prenda posto al banco della Commissione. Nella sua veste di relatore rappresenta tutti, non solo una parte...!

FABIO CALZAVARA, Relatore. D'accordo, signor Presidente, ma visto che c'era un po' di spazio libero...

PRESIDENTE. Gliene ho concesso molto di più, come ha visto.

FABIO CALZAVARA, Relatore. La Lituania, come tutti sanno, è una giovane nazione, indipendente dal 1990. Essa infatti fa parte di quelle «nazioni senza Stato» che hanno raggiunto la libertà grazie al crollo del sistema sovietico ed all'applicazione del principio di autodeterminazione dei popoli. Tale principio è stato riconosciuto, prima, perfino dalla dittatura stalinista e, successivamente, dal regime comunista, mentre in questa Repubblica pseudodemocratica, a democrazia controllata, viene rigettata perfino la possibilità di discussione, come risulta dal provvedimento interpretativo liberticida assunto dal Presidente Violante.
Desidero ricordare gli antichi legami della Lituania con il Veneto. Ricordo inoltre che la Lituania ha cercato sempre di orientarsi, dal punto di vista internazionale, verso l'Europa, cercando così di controbilanciare il peso dell'invadente vicino russo, con il quale confina direttamente mediante l'enclave di Kaliningrad (ex K|f-ninsberg), importante base militare russa.
Ammessa al Consiglio d'Europa il 13 maggio 1993, essa ha aderito il 14 febbraio 1994 alla Partnership for peace organizzata dalla NATO e, sempre nello stesso anno, dopo aver firmato il Patto per la stabilità europea, è diventata membro associato dell'UEO. Nella stessa ottica può essere letta la firma dell'accordo di libero scambio con i fratelli baltici di Estonia e Lettonia, entrato in vigore il 1 aprile 1994. Al termine di questo percorso troviamo l'accordo in questione, di associazione della Lituania all'Unione europea, sottoscritto il 12 giugno 1995, che prevede un periodo di transizione fino al 1999, al fine di realizzare il libero scambio nel 2001.
Paese con un forte deficit commerciale e con un forte tasso di inflazione (circa il 40 per cento annuo) la Lituania necessita senz'altro di forti investimenti esteri.
L'accordo commerciale in questione è strutturato su quattro articoli. Il disegno di legge in oggetto, nell'articolo 1, prevede l'autorizzazione del Presidente della Repubblica a ratificare l'accordo di associazione stretto tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Lituania, dall'altro.
L'articolo 2 dispone inoltre che vi sia data piena attuazione a partire dal momento dell'entrata in vigore di detto accordo e ne determina gli oneri per lo Stato italiano nella misura di 9 milioni


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annui a partire dal 1996, da imputarsi al capitolo 6856 dello stato di previsione del tesoro (articolo 3).
L'articolo 4 fissa la data di entrata in vigore della legge in questione. Il contenuto sostanziale dell'accordo di associazione prevede alcuni punti di cui si riportano i principali. Il primo tratta di una tappa del processo di preadesione della Lituania all'Unione europea. Il secondo concerne l'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica, firmato l'11 maggio 1992, e l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la repubblica di Lituania firmato il 18 luglio 1994.
Passiamo ai tratti salienti dell'accordo. Il preambolo considera l'accordo di associazione come una misura di sostegno offerta dai paesi membri dell'Unione al processo di transizione della Lituania verso lo Stato di diritto e l'economia di mercato.
L'articolo 1 enuncia gli obiettivi dell'associazione, fra i quali vi sono il rafforzamento del «dialogo politico» e la promozione degli scambi economici tra Unione europea e Lituania. La Lituania si impegna ad uniformarsi ai requisiti richiesti per una futura sua piena integrazione nell'Unione.
Il titolo I sottopone l'applicazione dell'accordo alla supervisione di un consiglio di associazione, incaricato in particolare di verificare il progresso delle riforme economiche in Lituania.
Il titolo II (dall'articolo 4 all'articolo 7) è dedicato agli obiettivi ed alle forme del «dialogo politico» tra le parti. Prevede la costituzione del già citato consiglio di associazione, organo di livello ministeriale responsabile dell'applicazione dell'accordo, e, a livello parlamentare, del comitato parlamentare di associazione.
Il titolo III (dall'articolo 8 all'articolo 36) prevede la costituzione di una zona di libero scambio comprensiva dell'Unione europea e della repubblica di Lituania e la contestuale, graduale, rimozione delle barriere tariffarie e quantitative attualmente esistenti tra le parti. È peraltro riconosciuta ai lituani, in deroga a questo regime e per casi eccezionali, la possibilità di introdurre misure protettive per i settori più danneggiati dalla concorrenza europea. La Lituania, inoltre, accetta di armonizzare la propria legislazione fiscale a quella prevalente nell'Unione europea.
Il titolo IV (dall'articolo 37 all'articolo 60) contiene disposizioni relative alla liberalizzazione della circolazione delle persone e degli investimenti diretti (libertà di insediamento per le imprese). Il processo si impronta al gradualismo e prevede numerose deroghe (ad esempio in materia di trasporto aereo, fluviale e marittimo).
Le norme del titolo V (dall'articolo 61 all'articolo 71) mirano alla progressiva integrazione della Lituania nel sistema economico e finanziario europeo. Si estende, inoltre, alla Lituania il regime anti-trust e la disciplina degli aiuti pubblici alle imprese vigente nell'Unione.
Il titolo VI (dall'articolo 72 all'articolo 101) contiene norme che intensificano e diversificano la cooperazione economica tra l'Unione europea e la Lituania.
Il titolo VII (articolo 102) e il titolo VIII (articolo 103) prevedono norme, rispettivamente, per la cooperazione nel campo della prevenzione delle attività illecite (immigrazione, corruzione, transazioni illecite sui rifiuti industriali, traffico di droga e di materiali radioattivi e via dicendo) e la promozione degli scambi culturali.
Il titolo IX (dall'articolo 104 all'articolo 110) disciplina l'assistenza finanziaria concessa dall'Unione alla Lituania in vista dell'applicazione degli accordi, includendo tra le fonti di finanziamento il programma Phare e i prestiti della Banca europea degli investimenti (BEI). È contemplata anche l'eventualità di interventi straordinari di sostegno al corso della divisa lituana.
Il titolo X (dall'articolo 111 all'articolo 132) contiene le disposizioni istituzionali, generali e finali dell'accordo. Determina, tra le altre cose, la composizione del consiglio di associazione (membri del Consiglio e della Commissione europea, da un lato; rappresentanti del Governo lituano,

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dall'altro) e le sue funzioni di garante dell'applicazione dell'accordo. La durata di quest'ultimo è illimitata.
L'accordo è integrato da cinque protocolli e venti allegati e relativi aspetti di dettaglio (per esempio, il regime dei prodotti tessili, dei capi di abbigliamento, dei prodotti agricoli) e l'assetto degli scambi tra Lituania, Spagna, Portogallo eccetera.
Per questi motivi chiedo all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge di ratifica al nostro esame (Applausi).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GIORGIO MACCIOTTA, Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica. Il Governo ha poco da aggiungere perché il relatore ha fatto una dettagliata esposizione del testo dell'accordo. Quest'ultimo si colloca in una strategia di apertura dell'Unione europea e di collaborazione con altri paesi.
Questo accordo rappresenta l'elemento essenziale di una strategia di preadesione e dunque, per i motivi indicati dal relatore, il Governo raccomanda alle Camere l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

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