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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo delle Barbados sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Bridgetown il 25 ottobre 1995.
MICHELE RALLO, Relatore. L'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e quello delle Barbados sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Bridgetown il 25 ottobre 1995, di cui il presente disegno di legge prevede la ratifica e l'esecuzione, si aggiunge a diversi altri accordi conclusi dal nostro paese al fine di favorire la diffusione degli investimenti italiani e la cooperazione economica nell'area latino-americana. Risponde altresì alle esigenze del governo delle Barbados, che persegue da anni una politica di incoraggiamento degli investimenti stranieri.
PRESIDENTE. Onorevole Rallo, per la verità speravo che ci fornisse anche qualche indicazione turistica!
PATRIZIA TOIA, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Governo si associa alle considerazioni del relatore.
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
Avverto che questo disegno di legge, essendo stato approvato integralmente dalla III Commissione (Esteri) all'unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai sensi del comma 6 dell'articolo 79 del regolamento.
Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Rallo.
Tale accordo, che crea innegabilmente condizioni favorevoli per una migliore cooperazione economica tra i due paesi, mira a determinare un quadro giuridico di riferimento a garanzia delle attività imprenditoriali. Tale quadro procede in primo luogo a fornire la definizione di «investimenti», «investitori», «persone fisiche», «persone giuridiche», «redditi» e «territori»; definizioni che individuano l'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo dell'accordo. Ciascuna delle parti si impegna ad assicurare sui rispettivi territori un trattamento giusto ed equo agli investimenti dell'altra parte; trattamento comunque non meno favorevole di quello riservato agli investitori nazionali o di paesi terzi.
Quanto sopra relativamente alla promozione degli investimenti; per quanto
riguarda invece la protezione degli stessi, è previsto innanzi tutto che quelli effettuati da soggetti appartenenti ad uno degli Stati contraenti non possano essere oggetto di nazionalizzazione o di altre misure espropriative, se non per motivi di interesse nazionale e, in tal caso, dietro immediato ed effettivo indennizzo pari al valore di mercato, determinato in base a parametri reali accettati a livello internazionale. Le parti si impegnano inoltre a garantire il diritto per l'investitore dell'altra parte a trasferire all'estero tutti i capitali investiti e guadagnati previo adempimento degli obblighi fiscali. In caso di controversie, queste potranno essere devolute alla giurisdizione del paese ove sia localizzato l'investimento, ovvero affidate a procedura arbitrale, secondo quanto previsto dalla Convenzione di Washington del 1965.
Dall'attuazione del presente accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, sulla base di quanto illustrato, spero che l'Assemblea esiti favorevolmente il provvedimento.
Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.