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DISEGNO DI LEGGE: S. 1399 - CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 1 OTTOBRE 1996, N. 510, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LAVORI SOCIALMENTE UTILI, DI INTERVENTI A SOSTEGNO DEL REDDITO E NEL SETTORE PREVIDENZIALE (APPROVATO DAL SENATO) (2698)
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ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
1. Il decreto-legge 1 ottobre 1996, n.510, recante disposizioni urgenti
in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore
previdenziale è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti
prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 febbraio 1994,
n.112, 26 aprile 1994, n.247, 24 giugno 1994, n.405, 8 agosto 1994, n.494, 7 ottobre 1994,
n.572, 9 dicembre 1994, n.674, 8 febbraio 1995, n.31, 7 aprile 1995, n.105, 14 giugno
1995, n.232, 4 agosto 1995, n.326, 2 ottobre 1995, n.416, 4 dicembre 1995, n.515, 1
febbraio 1996, n.39, 2 aprile 1996, n.180, 3 giugno 1996, n.300, e 2 agosto 1996, n.404.
3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti
prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 16 febbraio 1993,
n.34, 19 aprile 1993, n.110, 18 giugno 1993, n.196, 12 agosto 1993, n.308, 19 ottobre
1993, n.416, 16 dicembre 1993, n.523, 14 febbraio 1994, n.106, 14 aprile 1994, n.236, e 18
giugno 1994, n.381, recanti istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i
dipendenti dell'amministrazione pubblica.
4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti
prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1 febbraio 1996,
n.40, 2 aprile 1996, n.181, 3 giugno 1996, n.301, e 2 agosto 1996, n.405, e del
decreto-legge 1 ottobre 1996, n.511.
5. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti
prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 giugno 1995,
n.262, 28 agosto 1995, n.363, 30 ottobre 1995, n.449, 29 dicembre 1995, n.554, 26 febbraio
1996, n.84, 26 aprile 1996, n.219, e 29 giugno 1996, n.339.
6. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti
prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 28 marzo 1996,
n.166, 27 maggio 1996, n.295, e 26 luglio 1996, n.396, nonchè dei decreti-legge 25
novembre 1995, n.500, 19 gennaio 1996, n.28, e 19 marzo 1996, n.135, recanti proroga dei
termini previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, in materia di sicurezza
nei luoghi di lavoro, e del decreto-legge 24 settembre 1996, n.499.
Gli articoli da 1 a 9 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 1. - (Disposizioni per l'attivazione dei lavori socialmente utili). - 1. Al fine di consentire l'attivazione di lavori socialmente utili, il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito,
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con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, è incrementato ai sensi del
comma 4 e, in attesa della revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a cui
si dovrà provvedere entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto-legge, a questi ultimi trova applicazione la normativa
previgente a quella recata dall'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.299,
convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.451, integrata ai sensi del
comma 2. Ai fini della tempestività degli interventi per la promozione e l'attivazione
dei lavori socialmente utili:
a) per gli enti locali spetta alla giunta assumere le deliberazioni in materia di
promozione di progetti;
b) per gli enti locali, la giunta, ai fini dell'approvvigionamento di quanto
strettamente necessario per la immediata operatività dei progetti, può ricorrere, previa
autorizzazione del prefetto, a procedure straordinarie, anche in deroga alle normative
vigenti in materia, fermo restando quanto previsto dalla normativa in materia di lotta
alla criminalità organizzata;
c) l'amministrazione proponente il progetto di lavori socialmente utili è tenuta a
procedere, ricorrendone i presupposti, secondo le disposizioni dell'articolo 14 della
legge 7 agosto 1990, n.241, con esclusione del comma 4 del medesimo articolo, nonchè
dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.142;
d) la commissione regionale per l'impiego e, per i progetti interregionali, la
commissione centrale per l'impiego, provvedono, anche attraverso apposite
sottocommissioni, all'approvazione del progetto entro sessanta giorni, decorsi i quali il
medesimo si intende approvato, sempre che entro tale termine non venga comunicata al
soggetto proponente la carenza delle risorse economiche necessarie;
e) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre, in
considerazione della specificità, anche territoriale, dell'emergenza occupazionale,
modalità straordinarie per l'assegnazione dei lavoratori ai lavori socialmente utili, ivi
compresa l'adozione di criteri quali il carico familiare, l'età anagrafica e il luogo di
residenza;
f) in caso di mancata esecuzione dei lavori socialmente utili nel termine previsto
nel progetto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro
dell'interno, designa un commissario che provvede all'esecuzione dei lavori.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono integrate dalle seguenti norme dell'articolo
14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n.451: comma 1, relativamente ai soggetti promotori e gestori, nonchè ai
soggetti utilizzabili nei progetti; commi 3 e 4, come modificati dal comma 3 del presente
articolo; comma 7. Per l'assegnazione dei lavoratori si tiene conto della corrispondenza
tra la capacità dei lavoratori e i requisiti richiesti per l'attuazione dei progetti e si
consente che, per i progetti formulati con riferimento a crisi aziendali, di settore o di
area, l'assegnazione avvenga limitatamente a gruppi di lavoratori espressamente
individuati nel progetto medesimo. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 16 maggio
1994, n.299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.451, dopo il
primo periodo, è inserito il seguente: `Ai fini dell'utilizzazione in lavori socialmente
utili l'iscrizione agli elenchi ed albi di cui all'articolo 25, comma 5, lettera a),
della legge 23 luglio 1991, n.223, non costituisce impedimento qualora il soggetto
interessato, con dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15, attesti che
all'iscrizione non corrisponde l'esercizio della relativa attività professionale`.
3. All'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n.451: al comma 3, il terzo periodo è sostituito dal
seguente: `Tale importo può non essere dovuto nei casi in cui i lavoratori siano adibiti
per un numero di
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ore ridotto proporzionale alla misura del trattamento previdenziale o sussidio
spettante.`; il comma 4 è sostituito dal seguente: `4. I soggetti di cui al comma 1 che
non fruiscono di alcun trattamento previdenziale possono essere impegnati nell'ambito del
progetto per non più di dodici mesi e per essi può essere richiesto, a carico del fondo
di cui al comma 7, un sussidio non superiore a lire 800.000 mensili. Il sussidio è
erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e per esso trovano
applicazione le disposizioni in materia di mobilità e di indennità di mobilità. Ai
lavoratori medesimi può essere corrisposto, dai soggetti proponenti o utilizzatori, un
importo integrativo di detti trattamenti, per le giornate di effettiva esecuzione delle
prestazioni.`.
4. Con priorità per le finalità di cui al comma 1, nonchè per il finanziamento dei
piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione di cui all'articolo
15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n.451, il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n.236, è incrementato di lire 669 miliardi per l'anno 1995, di lire 685,6 miliardi
per l'anno 1996, di lire 591,3 miliardi per l'anno 1997 e di lire 691,3 miliardi a
decorrere dall'anno 1998. Nell'ambito delle disponibilità, per l'anno 1995, un importo
non inferiore al quaranta per cento è ripartito a livello regionale in relazione al
numero dei lavoratori di cui al comma 5 e all'articolo 3 e le relative risorse sono
impegnate per il finanziamento di progetti che utilizzano i medesimi lavoratori.
5. Ai soggetti di cui all'articolo 4, commi 1, lettere b) e c), 3 e 4, nei
cui confronti siano cessati al 31 dicembre 1994 i trattamenti di mobilità ovvero di
disoccupazione speciale ed ai soggetti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre
1993, n.478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n.56, nei cui
confronti siano cessati nel periodo 1 dicembre 1994-31 maggio 1995 i trattamenti di cassa
integrazione salariale, i quali non abbiano più titolo a fruire per ulteriori periodi di
alcuno dei predetti trattamenti, compete un sussidio nella misura pari al 64 per cento
dell'importo mensile di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo unico
della legge 13 agosto 1980, n.427, come sostituito dall'articolo 1, comma 5, del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n.451, per un periodo massimo di dodici mesi e limitatamente ai periodi di loro
occupazione in lavori socialmente utili, nei progetti per essi approvati entro il 31
luglio l995. Il sussidio è a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4, nei
limiti delle risorse preordinate alle finalità di cui al medesimo comma. I lavoratori di
cui al presente comma rimangono iscritti nelle liste di mobilità sino al 31 dicembre
1995.
6. Fino al 31 maggio 1995, ai soggetti di cui al comma 5 che non siano utilizzati in
lavori socialmente utili è corrisposto un sussidio fissato:
a) per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 marzo 1995, nella misura del 70 per
cento dell'ultimo trattamento di integrazione salariale, di mobilità ovvero di
disoccupazione speciale fruito; tale misura non può essere comunque superiore all'importo
derivante dalla misura del 64 per cento di cui al predetto comma 5;
b) per il periodo dal 1 aprile 1995 al 31 maggio 1995, nella misura del 64 per
cento di cui al medesimo comma 5, ridotta del 30 per cento; tale misura non può essere
comunque superiore all'importo del sussidio previsto nel periodo di cui alla lettera a).
7. Per consentire una migliore utilizzazione delle risorse finanziarie comunitarie, statali o regionali mirate alla formazione professionale, il sussidio di cui al comma 5 viene erogato ai lavoratori di cui al medesimo comma e all'articolo 3, anche per i periodi di effettiva frequenza successivi al 31 maggio 1995, a corsi di formazione approvati prima del 31 maggio
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1995, sino al completamento dei corsi e comunque non oltre il 31 dicembre 1995. Detti
lavoratori nei trenta giorni successivi il termine dei corsi, possono essere assegnati a
progetti di lavori socialmente utili, con fruizione del sussidio previsto dal comma 5 per
un periodo che sommato a quello del corso di formazione non può superare dodici mesi.
8. Per il periodo dal 1 giugno al 31 luglio 1995 gli uffici regionali e provinciali del
lavoro e della massima occupazione ovvero le sezioni circoscrizionali per l'impiego ovvero
le agenzie per l'impiego, invitano i lavoratori di cui al comma 5 e all'articolo 3 non
ancora occupati in lavori socialmente utili, a partecipare ad attività di selezione ed
orientamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 5-ter, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n.236, finalizzate alla loro assegnazione ai lavori socialmente utili. Per tale
periodo, previa attestazione da parte dei predetti uffici della partecipazione alle
attività predette, è riconosciuto al lavoratore il sussidio di cui al comma 6, lettera b).
Per i casi in cui i lavoratori non siano ancora occupati nei lavori socialmente utili alla
data del 1 agosto 1995 il predetto sussidio è riconosciuto per un ulteriore periodo e
comunque non oltre il 30 settembre 1995. Il sussidio è a carico del Fondo per
l'occupazione di cui al comma 4, nei limiti delle risorse preordinate alle finalità di
cui al medesimo comma.
9. Per i sussidi di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 trovano applicazione le disposizioni in
materia di mobilità e di indennità di mobilità, ivi compreso, per i periodi sussidiati
sino al 31 luglio 1995, il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'articolo 7
della legge 23 luglio 1991, n.223. Per i sussidi imputati a periodi successivi a tale data
e per quelli di cui al comma 3, il predetto riconoscimento rileva ai soli fini
dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento.
10. Per consentire la prosecuzione dell'utilizzazione in lavori socialmente utili di
soggetti nei cui confronti siano cessati ovvero cessino i trattamenti di cassa
integrazione o di mobilità, ai medesimi compete il sussidio di cui ai commi 3 e 5 fino al
completamento del progetto e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere
dalla predetta cessazione, a condizione che questa fattispecie rientri tra i criteri e le
priorità determinate dalla commissione regionale per l'impiego ai sensi del comma 20 e
nei limiti delle risorse finanziarie assegnate ad ogni regione. Gli enti utilizzatori
comunicano alla commissione regionale per l'impiego la prosecuzione dell'impegno di questi
lavoratori nel progetto e segnalano alla competente sede territoriale dell'INPS l'elenco
dei lavoratori impegnati nei suddetti progetti e titolari del trattamento di integrazione
salariale e mobilità. Dal giorno successivo la scadenza di detti trattamenti e fino alla
data di completamento del progetto la sede territoriale dell'INPS provvede d'ufficio ad
erogare il sussidio. Quest'ultima provvede altresì a segnalare all'ente utilizzatore, ai
fini della determinazione dell'eventuale integrazione al sussidio, la data di cessazione
del trattamento di integrazione salariale ovvero di mobilità.
11. Per i progetti finanziati a carico del Fondo di cui al comma 4, approvati entro il 31
luglio 1995, sono avviati con priorità ai lavori socialmente utili i lavoratori di cui al
comma 5 ed all'articolo 3. Per i progetti approvati dal 1 agosto 1995 e sino al 31
dicembre 1995 concorrono con i predetti lavoratori anche i lavoratori iscritti nelle liste
di mobilità nelle aree di cui agli obiettivi n.1 e n.2 del regolamento CEE n. 2081/93 del
Consiglio del 20 luglio 1993, per i quali il trattamento di mobilità è scaduto, e i
lavoratori per i quali sia cessato successivamente al 31 maggio 1995 il trattamento
straordinario di cassa integrazione e che non abbiano più diritto all'indennità di
mobilità. Essi, se avviati per progetti approvati entro il 31 luglio 1995, percepiscono
il sussidio di cui al comma 5; se avviati per progetti approvati successivamente alla
predetta data, per essi trova applicazione la disposizione
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di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.299, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.451, come modificato dal comma 3 del
presente articolo. Ai predetti lavoratori si applica la disposizione di cui all'articolo
6, comma 5-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236. Vengono avviati ai lavori socialmente
utili i lavoratori che dichiarino alle sezioni circoscrizionali per l'impiego del luogo di
residenza la loro disponibilità, con esclusione dei soggetti che abbiano già dichiarato
detta disponibilità in applicazione dell'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 23
giugno 1995, n.244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n.341.
12. I periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili costituiscono titolo di
preferenza nei pubblici concorsi qualora, per questi ultimi, sia richiesta la medesima
professionalità con la quale il soggetto è stato adibito ai predetti lavori.
13. I nominativi dei lavoratori che sono titolari di indennità di mobilità fino alla
maturazione del diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia vengono comunicati
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sindaci dei comuni di residenza dei
predetti lavoratori perchè essi provvedano ad impiegare direttamente questi ultimi in
attività socialmente utili ai sensi ed agli effetti della disciplina di cui al presente
articolo ed all'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge 23 luglio 1991, n.223.
14. Per i disoccupati utilizzati nei cantieri scuola e lavoro di cui all'articolo 59 della
legge 29 aprile 1949, n.264, e successive modificazioni e integrazioni, non si applica
l'articolo 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n.274, e continua per essi a trovare
applicazione quanto previsto dall'articolo 2 della legge 6 agosto 1975, n.418, e
successive modificazioni e integrazioni. La medesima disposizione di cui all'articolo 4,
comma 2, della legge 8 agosto 1991, n.274, non trova altresì applicazione nei confronti
degli addetti ai lavori di forestazione, sistemazione idraulico-forestale ed
idraulico-agraria assunti dalle pubbliche amministrazioni, fermo restando per essi quanto
previsto dall'articolo 6, comma primo, lettera a), della legge 31 marzo 1979, n.92.
Per le assunzioni di questi ultimi lavoratori continuano ad applicarsi le norme sul
collocamento ordinario.
15. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 883
miliardi per l'anno 1995, in lire 685,6 miliardi per l'anno 1996, in lire 591,3 miliardi
per l'anno 1997 ed in lire 691,3 miliardi a decorrere dall'anno 1998, si provvede:
a) quanto a lire 342 miliardi per l'anno 1995 a carico degli stanziamenti iscritti
sui capitoli 1176 e 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale per il medesimo anno, rispettivamente, per lire 129 miliardi e lire 213
miliardi; quanto a lire 482,6 miliardi per l'anno 1996, e a lire 514,3 miliardi a
decorrere dall'anno 1997, a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 1176 dello
stesso stato di previsione per l'anno 1996 e corrispondenti capitoli per gli anni
successivi;
b) quanto a lire 200 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo
delle disponibilità in conto residui dei capitoli 5069, 5879 e 7893 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro e dei capitoli 1031, 1032, 1162, 1163 e 1164 dello
stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica dell'anno
1995, conservate ai sensi dell'articolo 19, comma 5-ter, del decreto legislativo 3
aprile 1993, n.96, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè dell'articolo 1,
comma 6, del decreto-legge 28 agosto 1995, n.359, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 ottobre 1995, n.436, cui non si applicano, per l'anno 1995, le modalità e
procedure di ripartizione previste dal medesimo articolo 19, comma 5-ter, del
decreto legislativo 3 aprile 1993, n.96; quanto a lire 200 miliardi per l'anno 1995,
mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui di cui al capitolo
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stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per
lo stesso anno; quanto a lire 141 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente
utilizzo delle disponibilità della gestione di cui all'articolo 25 della legge 21
dicembre 1978, n.845, e successive modificazioni ed integrazioni;
c) quanto a lire 203 miliardi per l'anno 1996, a lire 77 miliardi per l'anno 1997 e
a lire 177 miliardi a decorrere dall'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
16. Le somme di cui al comma 15, lettera b), sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate anche nell'anno successivo ad apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
17. Per i progetti approvati successivamente al 31 luglio 1995, il sussidio a carico del
Fondo di cui al comma 4 è pari, fino al 31 gennaio 1996, a lire 8.000 orarie per un
massimo di 100 ore mensili. Fermo restando il costo complessivo del progetto per quanto
riguarda i sussidi, per i lavoratori in esso impegnati, le agenzie per l'impiego possono
modificare, d'intesa con i soggetti proponenti, i progetti già approvati, per adeguarne
le modalità organizzative, in conseguenza dei meccanismi di calcolo del sussidio di cui
all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.451, come modificato dal comma 3, che per
essi viene applicato dal 1 febbraio 1996.
18. I progetti di lavoro socialmente utile possono essere presentati dalle cooperative
sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381, per impegnare i soggetti ad esse
assegnati nell'ambito dell'attività ordinaria delle cooperative medesime. I progetti
possono prevedere che l'assegnazione avvenga su richiesta nominativa. Essi possono essere
approvati quando ricorrano le seguenti condizioni:
a) l'attività della cooperativa deve essere stata avviata da almeno due anni e
deve essere stata assoggettata a revisione ai sensi dell'articolo 3 della citata legge
n.381 del 1991;
b) il numero dei soggetti da impegnare non deve eccedere il 30 per cento o il 15
per cento dei lavoratori, dipendenti e soci, rispettivamente per le cooperative di cui
alle lettere a) e b) dell'articolo 1 della predetta legge;
c) non devono essere state effettuate riduzioni di personale nei dodici mesi
precedenti la presentazione del progetto. Le cooperative sociali che abbiano gestito un
progetto di lavoro socialmente utile ai sensi del presente comma possono presentare nuovi
progetti quando almeno il 50 per cento dei lavoratori impegnati sulla base del precedente
progetto sia stato assunto ovvero sia diventato socio lavoratore.
19. I lavoratori impegnati in lavori socialmente utili sono tenuti a partecipare ad
attività di orientamento organizzate dalle agenzie per l'impiego o dalle sezioni
circoscrizionali ad intervalli non inferiori a tre mesi. Per il periodo di svolgimento
delle predette attività, che saranno tempestivamente comunicate dagli uffici agli enti
gestori dei programmi di lavori socialmente utili ed all'INPS, i lavoratori continuano a
percepire il medesimo sussidio ad essi spettante durante i lavori socialmente utili.
20. Dal 1 gennaio 1996 le risorse del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4,
preordinate al finanziamento dei lavori socialmente utili, e non destinate al
finanziamento dei progetti già approvati nel 1995, sono ripartite, nella misura del 70
per cento, a livello regionale in relazione alla dimensione quantitativa dei progetti già
approvati nel 1995 e al numero dei
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disoccupati di lunga durata iscritti nelle liste di collocamento e di mobilità nelle
aree di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Per i progetti approvati dal 1
gennaio 1996, le commissioni regionali per l'impiego, fermo restando quanto disposto dal
secondo periodo del comma 2, determinano criteri e priorità nell'assegnazione dei
soggetti, tenendo conto in particolare del criterio del maggior bisogno e delle
professionalità acquisite nell'attuazione dei progetti. Le commissioni regionali per
l'impiego destinano un importo non inferiore al 15 per cento delle risorse assegnate per
l'approvazione di progetti di lavori socialmente utili specificamente predisposti per i
lavoratori di cui all'articolo 25, comma 5, lettera a) della legge 23 luglio 1991,
n.223, così come modificato dal comma 2, che non abbiano fruito di trattamenti di
integrazione salariale o di mobilità. Le predette commissioni potranno utilizzare anche
le risorse finanziarie eventualmente messe a loro disposizione da parte delle regioni e di
altri enti pubblici proponenti ai fini dell'applicazione del presente articolo. Ai
lavoratori impegnati nei progetti di lavori socialmente utili approvati utilizzando tali
risorse competono, con l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo, il
sussidio di cui al comma 3 e i relativi benefici accessori; l'erogazione può essere
effettuata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
21. Allo scopo di creare le necessarie ed urgenti opportunità occupazionali per i
lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili, i soggetti promotori di cui
al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.451, possono costituire società miste ai
sensi di quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n.26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n.95, a condizione che il
personale dipendente delle predette società sia costituito nella misura non inferiore al
40 per cento da lavoratori già impegnati nei predetti progetti e nella misura non
superiore al 40 per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati. La
partecipazione alle predette società miste è, comunque, consentita a cooperative formate
anche da lavoratori già impegnati in progetti di lavori socialmente utili. Con tali
società, in via straordinaria e limitatamente alla fase di avvio, i predetti soggetti
promotori possono stipulare, anche in deroga a norme di legge o di statuto, convenzioni o
contratti, di durata non superiore a 36 mesi, aventi esclusivamente ad oggetto attività
uguali, analoghe o connesse a quelle svolte nell'ambito di progetti di lavori socialmente
utili, precedentemente promossi dai medesimi soggetti promotori.
22. Il Fondo di cui al comma 4 è incrementato di lire 400 miliardi per l'anno 1996. A
tale fine il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la
Cassa depositi e prestiti, nell'ambito dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n.548. Le somme derivanti dai mutui sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del
tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
23. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche sulla base degli elementi
forniti dalle commissioni regionali per l'impiego e dall'INPS, riferisce semestralmente
alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica sull'andamento dell'utilizzo dei lavoratori impegnati in lavori socialmente
utili, distinti tra quelli fruitori del trattamento straordinario di integrazione
salariale, dell'indennità di mobilità e del sussidio di cui al comma 3, ripartiti per
età, sesso, professionalità ed anzianità contributiva, suddivisi per regione. Analoga
comunicazione è resa per i lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni
straordinaria e per quelli che usufruiscono dell'indennità di mobilità e di
disoccupazione speciale per l'edilizia. Con il rapporto del
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secondo semestre è, altresì, fornito l'andamento del ricorso al trattamento ordinario di integrazione salariale.
Art. 2. - (Misure di carattere previdenziale e contributivo). - 1. Al fine di
assicurare la correntezza delle prestazioni a carico del Fondo previdenziale e
assistenziale degli spedizionieri doganali, istituito dalla legge 22 dicembre 1960,
n.1612:
a) con decorrenza 1 gennaio 1994:
1) i valori dei contributi dovuti al Fondo predetto sono elevati nella misura di cui
all'allegata tabella A;
2) si applicano gli aumenti a titolo di perequazione automatica di cui all'articolo 11 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503. L'articolo 31 del regolamento del Fondo,
approvato con decreto del Ministro delle finanze 30 ottobre 1973, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n.303 del 24 novembre 1973, è abrogato;
3) trova applicazione, ai fini del conseguimento del requisito di età per il diritto alla
pensione ordinaria di cui all'articolo 25 del regolamento del Fondo, la tabella A, sezione
uomini, allegata all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503;
4) cessano di maturare le anzianità utili ai fini del calcolo dell'indennità di
buonuscita di cui all'articolo 32 del regolamento del Fondo previdenziale di cui al
presente comma. L'importo dell'indennità di buonuscita, maturata al 31 dicembre 1993,
viene liquidato al conseguimento delle prestazioni pensionistiche e, comunque, non prima
della maturazione del requisito di età per il diritto alla pensione ordinaria a carico
del Fondo. All'importo dell'indennità di buonuscita, maturato al 31 dicembre 1993, si
applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 2120 del codice civile,
come sostituito dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n.297. Le disposizioni di cui
al presente numero non trovano applicazione per le domande intese ad ottenere indennità
di buonuscita pervenute al Fondo entro il 31 dicembre 1993;
b) è autorizzata l'erogazione di un contributo al Fondo previdenziale ed
assistenziale degli spedizionieri doganali pari a lire 12 miliardi per l'anno 1994, 8,6
miliardi per l'anno 1995 e 13 miliardi annui a decorrere dal 1996.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede, quanto a lire 12 miliardi
per l'anno 1994, e a lire 3 miliardi per l'anno 1995 a carico dello stanziamento iscritto
sul capitolo 3677 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale per l'anno 1994 e corrispondente capitolo per quello successivo; quanto a lire 5,6
miliardi per l'anno 1995 a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4, del presente
decreto; quanto a lire 13 miliardi a decorrere dall'anno 1996 mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
3. Le posizioni assicurative costituite dalla Società italiana degli autori ed editori
(SIAE) in favore dei propri mandatari presso l'Ente nazionale di assistenza per gli agenti
e rappresentanti di commercio (ENASARCO), in atto alla data del 30 giugno 1983, restano
utili ai fini del trattamento integrativo di previdenza disciplinato dalla legge 2
febbraio 1973, n.12. I predetti soggetti, titolari di posizione assicurativa in vigore al
30 giugno 1983, potranno richiedere, entro il termine di due anni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, di essere ammessi alla
prosecuzione volontaria ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 febbraio 1973, n.12, pur in
difetto della sussistenza alla predetta data del requisito di almeno cinque anni di
anzianità contributiva, previsto dal citato articolo 8.
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4. Ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, i contributi previdenziali
versati alla Cassa di previdenza dei dipendenti enti locali (CPDEL) per il periodo 1
ottobre 1991-31 dicembre 1992 ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1991, n.274,
nei confronti dei giornalisti dipendenti dagli enti locali, sono trasferiti d'ufficio
all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) senza oneri a carico
dei lavoratori interessati, secondo le modalità di cui all'articolo 6 della legge 7
febbraio 1979, n.29, con esclusione della corresponsione dell'interesse composto ivi
previsto.
5. Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del
decreto-legge 16 maggio 1994, n.299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n.451, è differito al 28 febbraio 1995.
6. Al fine di assicurare la correntezza delle prestazioni a carico dell'Ente nazionale di
previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e in considerazione
degli effetti derivanti sui regimi pensionistici operanti presso il predetto ente in
conseguenza dell'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 2, comma 22, della legge 8
agosto 1995, n.335, anche in riferimento al riequilibrio finanziario delle relative
gestioni, è autorizzata l'erogazione di un contributo a carico dello Stato in favore del
predetto Ente pari a lire 35 miliardi per l'anno 1995, a lire 173 miliardi per l'anno
1996, a lire 147 miliardi per l'anno 1997 e a lire 127 miliardi a decorrere dall'anno
1998.
7. All'onere di cui al comma 6 si provvede: quanto a lire 35 miliardi per l'anno 1995 e a
lire 47 miliardi a decorrere dall'anno 1996, a carico dello stanziamento iscritto sul
capitolo 3673 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi; quanto a lire
126 miliardi per l'anno 1996, a lire 100 miliardi per l'anno 1997 e a lire 80 miliardi a
decorrere dall'anno 1998 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Per realizzare una maggiore efficacia dei controlli incrociati, finalizzati alla
vigilanza sugli obblighi contributivi delle attività dello spettacolo e dello sport
professionistico, le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre
1987, n.536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n.48, e
dell'articolo 3, commi 11 e 11-bis, del decreto-legge 29 marzo 1991, n.103,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n.166, si applicano alla
Società italiana autori editori (SIAE) e all'Unione nazionale incremento razze equine
(UNIRE). L'ENPALS può stipulare convenzioni con la SIAE e l'UNIRE per l'acquisizione
degli elementi per l'accertamento e la riscossione dei contributi previdenziali ad esso
dovuti dalle imprese dello spettacolo e dello sport.
9. L'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947,
n.869, deve essere interpretato nel senso che gli esercenti impianti trasporto a fune sono
esclusi dall'applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli operai
dell'industria. I versamenti contributivi effettuati in applicazione delle norme predette,
se eseguiti anteriormente alla data del 14 giugno 1995, restano salvi e conservano la loro
efficacia, anche ai fini delle relative prestazioni, fino a tale data.
10. All'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.863, dopo il comma 9 sono inseriti i
seguenti:
`9-bis. La retribuzione tabellare è determinata su base oraria in relazione alla
durata normale annua della prestazione di lavoro espressa in ore.
9-ter. La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei premi
per l'assicurazione di cui al comma 9 è stabilita con le modalità di cui al comma 5.`.
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11. Alle minori entrate per l'Istituto nazionale di assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (INAIL), derivanti dall'articolo 5, commi 9-bis e 9-ter, del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n.726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1984, n.863, come modificato dal presente articolo, valutate in lire 40 miliardi
per l'anno 1995 e lire 70 miliardi annui a decorrere dal 1996, si provvede: quanto a lire
40 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto
a lire 70 miliardi annui a decorrere dall'anno 1996 a carico dello stanziamento iscritto
sul capitolo 3680 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale per il medesimo anno e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
12. Il disposto di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.451, si applica alle imprese
industriali della provincia di Gorizia e va interpretato nel senso che l'obbligo
contributivo di dette imprese nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali
previsto dall'articolo 4 della legge 29 gennaio 1986, n.26, si considera comunque assolto
con gli adempimenti per i periodi precedenti la data di entrata in vigore dell'articolo 2,
comma 17, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n.338, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 dicembre 1989, n.389, anche se effettuati con conguaglio successivo alla predetta
data. Alle minori entrate per l'INPS si provvede nei limiti delle somme previste per tale
finalità dall'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.299, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.451.
13. A decorrere dal 1 gennaio 1996 il personale ferroviario in attività di servizio è
assicurato all'INAIL secondo la normativa vigente e l'Ente ferrovie Spa è tenuto al
versamento dei relativi premi in base alla tariffa approvata con il decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale in data 30 marzo 1994. Dalla medesima data sono
poste a carico dell'INAIL tutte le rendite e tutte le altre prestazioni, comprese quelle
relative agli eventi infortunistici e alle manifestazioni di malattie professionali
verificatisi entro il 31 dicembre 1995 e non ancora definiti entro tale data.
14. Con la stessa decorrenza di cui al comma 13 il personale navigante dell'Ente ferrovie
Spa è assicurato all'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali con la corresponsione del premio di
tariffa stabilito dallo stesso Istituto. Dalla medesima data sono poste a carico del
suddetto Istituto tutte le rendite e tutte le altre prestazioni, comprese quelle relative
agli eventi infortunistici e alle manifestazioni di malattie professionali verificatisi
entro il 31 dicembre 1995 e non ancora definiti entro tale data.
15. Ai fini del pagamento da parte dell'INAIL e dell'IPSEMA, dal 1 gennaio 1996, delle
prestazioni in essere al 31 dicembre 1995, nonchè di quelle con decorrenza successiva a
tale data determinate da eventi infortunistici o da malattie professionali verificatisi
entro il 31 dicembre 1995, l'Ente ferrovie Spa provvederà al versamento di una riserva
matematica nella misura e con le modalità da definire entro il 31 dicembre 1995 con
decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro, sentiti l'INAIL e l'IPSEMA, per la parte di rispettiva competenza, nonchè
l'Ente stesso.
16. All'articolo 1, comma 32, lettera b), della legge 8 agosto 1995, n.335, le
parole: `nel medesimo anno` sono sostituite dalle seguenti: `nel corso dell'anno 1996`.
17. Al comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n.244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n.341, le parole: `dall'articolo 5, comma 4,`
sono sostituite dalle seguenti: `dall'articolo 2, comma 4,`.
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Art. 3 - (Disposizioni per i dipendenti delle società costituite dalla GEPI e
dall'INSAR). - 1. In considerazione delle prospettive di impiego nelle nuove attività
intraprese dalla GEPI per effetto delle misure di rifinanziamento disposte dall'articolo 5
del decreto-legge 20 maggio 1993, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n.237, nei progetti di lavori socialmente utili, nonchè per effetto della
costituzione di società miste con amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge 31 gennaio 1995, n.26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo
1995, n.95, per i lavoratori di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 20 maggio
1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, dipendenti
dalle società non operative costituite dalla GEPI, operanti nei territori del Mezzogiorno
indicati nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
1978, n.218, e nelle aree di crisi o declino industriale di cui all'obiettivo n.2 del
regolamento CEE n.2081/93, nonchè per i dipendenti dell'INSAR, i trattamenti di
integrazione salariale straordinaria sono prorogati sino e non oltre il 31 maggio 1995 con
effetto dalla data di scadenza dei medesimi, con pari riduzione della durata del
trattamento economico di mobilità e ferma restando l'iscrizione degli stessi nella lista
di mobilità anche per il periodo per il quale non percepiscono le relative indennità. La
proroga non si applica ai dipendenti in possesso dei requisiti necessari per usufruire dei
trattamenti previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23
luglio 1991, n.223, nonchè dei trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianità a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria.
2. Decorsi i primi sei mesi del periodo di fruizione di cui al comma 1, la misura del
relativo trattamento di integrazione salariale è ridotta del 20 per cento. Detta
riduzione non opera per i periodi di assegnazione a lavori socialmente utili. Nel periodo
compreso tra l'8 febbraio 1995 ed il 31 maggio 1995, per i lavoratori di cui al comma 1,
che non abbiano titolo per usufruire dell'indennità di mobilità, il trattamento di
integrazione salariale è fissato in misura pari al sussidio di cui all'articolo 1, comma
5.
3. Per i lavoratori assunti dall'INSAR ai sensi dell'articolo 7, commi 6-bis, 6-ter
e 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n.236, esclusi quelli di cui alle disposizioni richiamate dall'articolo 4,
comma 1, lettera d), del presente decreto, i trattamenti straordinari di
integrazione salariale sono prorogati sino e non oltre il 31 maggio 1995, con effetto
dalla data di scadenza dei medesimi, nella misura pari al sussidio di cui all'articolo 1,
comma 5.
4. L'articolo 1, commi 5 e 8, trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori di cui
al presente articolo, fermo restando che i sussidi ivi previsti non sono dovuti per i mesi
per i quali ai predetti soggetti spetti l'indennità di mobilità.
5. Per la GEPI e l'INSAR rimangono fermi, nei confronti dei lavoratori da esse già
dipendenti alla data del 31 maggio 1995 i cui trattamenti di integrazione salariale siano
cessati a tale data ai sensi del comma 1, tutti i compiti previsti dalla normativa
vigente, ivi compresi quelli di cui al comma 1. A tal fine la GEPI e l'INSAR predispongono
una apposita lista dei predetti lavoratori a favore dei quali possono svolgere, in deroga
alla normativa vigente, anche attività di mediazione sul mercato del lavoro.
6. I lavoratori di cui al comma 5 percepiranno i sussidi di cui all'articolo 1, comma 5,
anche nei periodi in cui verranno impegnati in attività di formazione e riqualificazione
professionale, entro il limite delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo
di cui all'articolo 1, comma 4. Il sussidio erogato ai sensi del presente comma, sommato a
quello fruito durante la partecipazione a lavori socialmente utili, non può superare la
durata complessiva di dodici mesi.
7. L'impegno della GEPI e dell'INSAR previsto dal comma 5 viene meno nei
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confronti di quei lavoratori che non accettino di partecipare alle iniziative per essi
predisposte.
8. La GEPI e l'INSAR, con cadenza bimestrale, a decorrere dalla data del 14 giugno 1995,
presentano al Ministro del lavoro e della previdenza sociale una relazione
sull'aggiornamento della lista di cui al comma 5, contenente i seguenti dati informativi:
a) numero di lavoratori reimpiegati a tempo indeterminato in nuove iniziative
produttive ovvero riavviati presso imprese già esistenti, in attività di servizio ovvero
in iniziative di autoimpiego;
b) numero di lavoratori temporaneamente utilizzati in lavori socialmente utili da
amministrazioni pubbliche locali e centrali;
c) numero di lavoratori impegnati in attività di formazione e riqualificazione
professionale;
d) numero di lavoratori cancellati dalla lista.
9. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, valutati in lire 20
miliardi per il 1994 e in lire 43 miliardi per il 1995, si provvede a carico dello
stanziamento iscritto sul capitolo 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale per il medesimo anno e corrispondente capitolo per l'anno
successivo.
10. I fondi conferiti all'INSAR per le sue attività istituzionali a qualsiasi titolo,
possono essere utilizzati dalla medesima società anche per l'attuazione dei compiti
assegnati all'INSAR dal presente decreto, in favore dei lavoratori di cui al presente
articolo.
11. La società INSAR, al fine di favorire la rioccupazione dei propri lavoratori è
autorizzata, in analogia a quanto previsto dal decreto-legge 31 gennaio 1995, n.26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n.95, per la GEPI, a costituire
società per azioni con i comuni e le province della Sardegna o entrare in società da
essi partecipate anche per la gestione dei servizi pubblici locali.
12. La GEPI Spa, nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.237, e
nei limiti, rispettivamente, di lire 10 miliardi per l'anno 1995 e di lire 20 miliardi per
l'anno 1996, può promuovere e favorire iniziative di autoimpiego, anche in forma
cooperativa, da parte dei soggetti di cui al comma 1 secondo modalità e condizioni
stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I soggetti in favore dei
quali verranno realizzate le predette iniziative non potranno usufruire delle agevolazioni
di cui all'articolo 6.
13. Nel quadro degli interventi disposti dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29
marzo 1991, n.108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n.169, la
Nova, società costituita dalla GEPI e dalla regione Sicilia, è autorizzata ad effettuare
interventi nella regione Sicilia nei confronti dei lavoratori diversi da quelli
individuati dal presente articolo e dalla delibera del CIPI del 30 luglio 1991, nei limiti
delle risorse finanziarie a tal fine assicurate dalla regione Sicilia. Alla società si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 31
gennaio 1995, n.26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n.95.
14. Gli interventi di cui all'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, sono prorogati
all'anno 1996 nei limiti delle risorse allo scopo preordinate.
Art. 4. - (Disposizioni in materia di interventi a sostegno del reddito). - 1.
All'articolo 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n.451, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 16 le parole: `fino al 30 giugno 1994` e le parole: `la somma di lire
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9 miliardi` sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: `fino e non oltre il 31
maggio 1995` e `la somma di lire 21,5 miliardi`;
b) al comma 17 le parole: `in scadenza alla data del 30 giugno 1994` sono
sostituite dalle seguenti: `in scadenza entro l'anno 1994` e le parole: `di ulteriori
quattro mesi` sono sostituite dalle seguenti: `fino al 31 dicembre 1994`;
c) al comma 18 le parole: `di ulteriori quattro mesi` sono sostituite dalle
seguenti: `fino al 31 dicembre 1994`;
d) al comma 19 le parole: `di quattro mesi` sono sostituite dalle seguenti: `fino e
non oltre il 31 maggio 1995`.
2. Nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1995 ed il 31 maggio 1995, per i lavoratori
rientranti nell'area di applicazione delle disposizioni richiamate al comma 1, lettere a)
e d), il trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni è fissato in
misura pari al sussidio di cui all'articolo 1, comma 5.
3. Per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità nelle aree di cui al testo unico
delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n.218, e nelle aree di cui all'obiettivo n.2 del regolamento CEE
n.2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, per i quali il trattamento di mobilità è
scaduto o scade entro il secondo semestre 1994, il medesimo è prorogato sino al 31
dicembre 1994, previa domanda, da inoltrarsi agli uffici provinciali dell'INPS, da parte
dei soggetti interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio
1968, n.15, attestante la persistenza dello stato di disoccupazione.
4. Per i lavoratori beneficiari del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi
dell'articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n.223, nei territori di cui al
citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6marzo 1978,
n.218, per i quali il tratta mento è scaduto anteriormente alla data del 31 dicembre
1994, il medesimo è prorogato fino a tale data.
5. Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26
novembre 1993, n.478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n.56, è
prorogato al 31 dicembre 1995. Detti termini si intendono riferiti alla decorrenza della
sospensione dei lavoratori, come desunta dalla richiesta dell'impresa.
6. I periodi di proroga dei trattamenti di integrazione salariale concessi ai sensi
dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 26 novembre 1993, n.478,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n.56, che scadono
anteriormente alla data del 31 dicembre 1995, nonchè i periodi di durata del trattamento
straordinario di integrazione salariale di cui al comma 2 del predetto articolo 1, possono
essere prorogati per un periodo massimo di dodici mesi, con pari riduzione del trattamento
economico di mobilità. In tali casi il trattamento è pari all'80 per cento del
trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni. Tale proroga non opera per i
lavoratori che, interessati dalle disposizioni dei commi 1, 1-bis e 2 del predetto
articolo 1, non abbiano diritto alla data di scadenza ad usufruire del trattamento di
mobilità.
7. Il limite di spesa di 28 miliardi di lire per il 1994, previsto nell'articolo 7, comma
5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n.236, è incrementato a 43 miliardi di lire. Il termine del 31 dicembre
1994, previsto nel medesimo comma, si intende riferito alla decorrenza della sospensione
dei lavoratori, come desunta dalla richiesta dell'impresa.
8. Le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1993, n.559, vanno
interpretate quale formale declaratoria di soppressione del Fondo per la mobilità della
manodopera, istituito dall'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n.675, e del Fondo per
il finanziamento
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integrativo dei progetti speciali di formazione professionale, istituito dall'articolo
26 della legge 21 dicembre 1978, n.845, le cui gestioni, ai sensi del decreto-legge 20
maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236,
erano già confluite, con effetto dal 1 gennaio 1993, nel Fondo di cui ai commi 5 e 10
dell'articolo 9 del citato decreto-legge n.148 del 1993. I finanziamenti e le
disponibilità relative ai due Fondi sopracitati restano pertanto definitivamente
acquisiti allo stesso Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 9 del citato decreto-legge
n.148 del 1993, al quale affluiscono anche le somme eventualmente già riversate ai sensi
dei commi 1 e 2 del citato articolo 16 della legge 23 dicembre 1993, n.559, che all'uopo
vengono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, per essere destinate al citato Fondo di cui
all'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, ai fini dello svolgimento delle
connesse attività. Per lo svolgimento del servizio di cassa del predetto Fondo, il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale può stipulare convenzioni con istituti di
credito. L'erogazione da parte dei fondi ai predetti istituti è corrispondente
all'effettivo ammontare dei pagamenti da eseguire.
9. L'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n.236, va interpretato nel senso che ai contratti di
solidarietà stipulati nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1993 e la data del 14 giugno
1995, che non danno luogo ai particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 dell'articolo
stesso in conseguenza dei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo
nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del citato
decreto-legge n.148 del 1993, vanno comunque applicate, per quanto concerne l'entità del
trattamento di integrazione salariale, le disposizioni di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n.726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1984, n.863. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 13, del decreto-legge
20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236,
il Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n.148 del 1993, è
incrementato per lire 230 miliardi per l'anno 1995.
10. Fino al 31 dicembre 1995, termine che va inteso riferito alla scadenza delle
sospensioni alla predetta data, come desunta dalla richiesta dell'impresa, in favore dei
lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 3, comma 3, del
decreto-legge 16 maggio 1994, n.299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n.451, o dell'articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n.223, il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale può disporre, per un periodo massimo di 18 mesi, la
proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 1,
commi 1 e 1-bis, e dell'articolo 2, comma 2-ter del decreto-legge 26
novembre 1993, n.478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n.56. I
suddetti periodi di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale
comportano la pari diminuzione della durata dei trattamenti speciali di disoccupazione,
tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione
salariale così concesso. Entro il 31 dicembre 1995, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, nel caso di aziende dichiarate fallite nelle aree individuate ai sensi
degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88, quando sussistano fondate
prospettive di ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli
occupazionali, può altresì disporre, nel limite delle risorse allo scopo preordinate,
per un importo non superiore a lire 8 miliardi nell'ambito del Fondo di cui all'articolo
1, comma 4, la concessione del beneficio di cui al presente comma, per lavoratori edili
non aventi i requisiti di effettiva prestazione lavorativa presso la medesima azienda di
cui all'articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge n.299 del 1994.
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11. I requisiti di cui agli articoli 16, comma 1, e 7, comma 4, della legge 23 luglio
1991, n.223, si considerano acquisiti dai lavoratori con riferimento al lavoro prestato
con passaggio diretto presso le imprese dello stesso settore di attività che presentino
assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero risultino in rapporto di
collegamento o controllo anche consortile che siano stati licenziati nel periodo dal 1
gennaio 1992 al 31 dicembre 1994.
12. Ai lavoratori titolari di indennità di mobilità, con scadenza entro il 31 dicembre
1996 e nel limite massimo di 200 unità, da aziende ubicate in zone interessate da accordi
di programma già stipulati ai sensi dell'articolo 7 della legge 1 marzo 1986, n.64, ed
operanti alla data di approvazione dell'accordo stesso, il trattamento di mobilità di cui
all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n.223, è prorogato fino alla realizzazione dei
progetti previsti dall'accordo e comunque non oltre un triennio dalla scadenza dei termini
di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 della citata legge n.223 del 1991.
13. I termini di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.451, possono essere
prolungati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale per un massimo di 40 giorni,
nei casi in cui occorra acquisire, nel corso della procedura, le valutazioni, in sede di
istruttoria tecnica selettiva, del Comitato di cui all'articolo 19, comma 5, della legge
28 febbraio 1986, n.41.
14. Nell'ambito delle attività di cui all'articolo 18, primo comma, lettera h),
della legge 21 dicembre 1978, n.845, possono essere organizzati corsi riservati a
disoccupati di lunga durata, che siano da almeno diciotto mesi soci di cooperative, non
operative, finalizzate all'esercizio di attività alle quali risultino funzionali i
profili professionali posti come obiettivo delle attività formative stesse. Per la
individuazione degli aventi diritto, le prefetture competenti per territorio
verificheranno la regolarità delle cooperative e comunicheranno gli appositi elenchi dei
soci all'organismo incaricato della realizzazione dei corsi.
15. Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, e
successive modificazioni e integrazioni, relativo alle imprese di spedizione e di
trasporto che occupino più di cinquanta addetti è prorogato al 31 dicembre 1996, e alle
medesime imprese, per lo stesso periodo, si applicano anche le norme in materia di
mobilità ed indennità di mobilità. Restano fermi i limiti di spesa di cui al medesimo
comma 7 dell'articolo 7 della citata legge n.236 del 1993. All'articolo 2, comma 22, della
legge 28 dicembre 1995, n.549, dopo le parole: `con più di 50 addetti` aggiungere le
seguenti: `e delle imprese di vigilanza`.
16. La percentuale di commisurazione dell'importo del trattamento ordinario di
disoccupazione è stabilita dal 1 gennaio 1995 al 30 per cento.
17. È differita al 31 dicembre 1997 la possibilità di iscrizione alla lista di mobilità
di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n.223, prevista dall'articolo
4, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n.236.
18. È differito al 31 dicembre 1996 il termine per l'applicazione delle disposizioni di
cui all'articolo 5, commi 7 e 8, della legge 30 dicembre 1991, n.412.
19. I trattamenti di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 21 giugno 1993, n.199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
1993, n.293, già prorogati dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996,
n.542, possono essere riconosciuti per un ulteriore periodo di un anno. I trattamenti in
questione, entro il limite massimo di 1.800 unità, comprensivo di quelle aventi diritto
alle predette proroghe, possono, altresì, essere autorizzati per un periodo massimo di
dodici mesi nei confronti di lavoratori già in servizio alla data del 1 gennaio 1994 che
Pag. 3050
siano licenziati o sospesi nel corso dell'anno 1995, con prelazione per i licenziati
nel limite massimo di 1.100 unità. Ai relativi oneri si provvede, con l'estensione agli
anni 1995 e 1996 degli obblighi inerenti al contributo speciale di cui all'articolo 1,
comma 4, del decreto-legge 21 giugno 1993, n.199, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 1993, n.293. Per quanto non diversamente disposto continuano a trovare
applicazione gli articoli 1, 2, 3 e 4 del citato decreto-legge n.199 del 1993.
20. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n.257, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: `anche se il requisito occupazionale sia pari a quindici unità per
effetto di decremento di organico dovuto al pensionamento anticipato`.
21. L'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.451, trova applicazione, per le domande
presentate, con riferimento ad esso prima della data di entrata in vigore del presente
decreto, anche nel caso in cui, in luogo degli accordi di programma di
reindustrializzazione gestiti da un unico soggetto, il Governo abbia stipulato protocolli
d'intesa o intese di programma con le regioni ovvero le parti sociali per la
reindustrializzazione delle aree interessate. Alla concessione del trattamento ivi
previsto provvede, con proprio decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
in deroga alla normativa vigente in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria
per crisi aziendale. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può altresì
concedere, anche in deroga alla normativa vigente, il trattamento straordinario di
integrazione salariale, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996 e per la durata
massima di dodici mesi, a beneficio di unità produttive, diverse da quelle di cui al
periodo precedente, ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n.236, per le quali il Governo abbia stipulato, prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, un protocollo d'intesa o una intesa di programma sulla
reindustrializzazione con le regioni ovvero le parti sociali. L'azienda richiedente deve
allegare all'istanza di cassa integrazione guadagni straordinaria un progetto di lavori
socialmente utili, approvato dalla competente commissione per l'impiego ovvero, anche in
deroga all'articolo 1, un progetto elaborato dall'agenzia per l'impiego e gestito
dall'impresa. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 1993,
n.478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n.56, i trattamenti di
integrazione salariale sono prorogati per dodici mesi, previo incarico alla agenzia per
l'impiego di predisporre tempestivamente un progetto di lavori socialmente utili per i
lavoratori interessati. Per i periodi successivi alla concessione del trattamento,
l'erogazione di quest'ultimo è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori nel
progetto di lavori socialmente utili, la cui durata per i lavoratori collocati in
mobilità può essere prorogata, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo, per
tutto il periodo di iscrizione nelle liste di mobilità, con il diritto dei lavoratori
medesimi a percepire il sussidio di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16
maggio 1994, n.299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.451, come
modificato dall'articolo 1, comma 3, del presente decreto, limitatamente ai periodi per i
quali non hanno titolo a percepire l'indennità di mobilità, con onere a carico del Fondo
di cui all'articolo 1, comma 4. Sino al 30 settembre 1995 l'impresa può riservarsi, nella
predetta istanza, di presentare il progetto entro lo stesso termine del 30 settembre 1995.
Per gli interventi di cui al presente comma si provvede nei limiti delle somme previste
per tale finalità dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.451, nonchè quanto a lire 30
miliardi a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4.
Pag. 3051
22. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è tenuto a comunicare
tempestivamente al Comitato tecnico di cui all'articolo 19, comma 5, della legge 28
febbraio 1986, n.41, i dati relativi ai provvedimenti adottati ai sensi del comma 21 ed ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.863, che ne verifica gli effetti finanziari
con riferimento alle risorse disponibili. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale è tenuto, altresì, a comunicare mensilmente al predetto Comitato tecnico i dati
relativi alle concessioni dei trattamenti di integrazione salariale nelle ipotesi di
contratti di solidarietà, di fallimento e procedure concorsuali e di aziende
commissariate.
23. Le cessioni di beni relativi ad attività produttive dismesse, effettuate
gratuitamente nei confronti degli enti locali territoriali, degli enti pubblici, delle
aree di sviluppo industriale (ASI), delle società di promozione a prevalente
partecipazione pubblica non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto e, a tutti gli
effetti di legge, non costituiscono realizzo di plusvalenze; il valore fiscalmente
riconosciuto dei beni ceduti è ammesso in deduzione. Le predette cessioni aventi per
oggetto beni in tutto o in parte realizzati con contributi statali non comportano la
riduzione o la revoca dei contributi stessi. Qualora dette cessioni siano effettuate a
favore di aree di sviluppo industriale (ASI) di enti pubblici diversi da quelli indicati
nell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni
e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.346, e di società di
promozione a prevalente partecipazione pubblica, le stesse sono soggette agli altri
tributi indiretti sugli affari relativi al trasferimento, con esclusione dell'imposta
comunale sull'incremento di valore degli immobili, nella misura fissa di lire 150.000 per
ogni tributo; l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili è ridotta al 25
per cento. In deroga alle vigenti norme, gli enti locali territoriali, previa apposita
delibera della giunta, sono autorizzati ad accettare i beni ceduti gratuitamente. Le
successive cessioni gratuite dei beni ricevuti a seguito di quanto sopra previsto, ovvero,
la loro gratuita concessione in uso a terzi sotto qualsiasi forma, non costituiscono
attività commerciale, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto e alle
disposizioni relative alle cessioni dei beni patrimoniali degli enti territoriali, sono
esenti dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, dall'imposta di
registro, da quella sulle donazioni, dalle imposte ipotecarie e catastali e da ogni altro
tributo indiretto sugli affari. Il comune, con delibera della giunta, può sospendere
l'applicazione di tributi comunali per il periodo di tempo occorrente al risanamento, alla
ristrutturazione ed alla ricollocazione dei beni ceduti. Nella delibera la giunta comunale
deve indicare il minor gettito che si verifica per effetto della sospensione
dell'applicazione dei tributi comunali ed i relativi mezzi di finanziamento.
24. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 1993, n.478, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n.56, si interpreta nel senso che la
dimensione di 500 dipendenti può essere riferita anche a più unità produttive. La
predetta disposizione si applica relativamente agli accordi collettivi stipulati prima del
31 dicembre 1994.
25. Sino al 31 dicembre 1996, quando un contratto collettivo stipulato presso il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, nei casi di cui al comma 5 dell'articolo 47 della
legge 29 dicembre 1990, n.428, limitatamente alle imprese sottoposte alla procedura
dell'amministrazione straordinaria, consente la salvaguardia di un rilevante livello di
occupazione, avuto riguardo anche alle caratteristiche del mercato del lavoro locale, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale può concedere, con proprio decreto, al
datore di lavoro acquirente, che non abbia le caratteristiche di cui all'articolo 8, comma
4-bis, della legge 23 luglio 1991, n.223, i benefici previsti dall'articolo 8,
comma 4, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n.223, nel limite delle
risorse
Pag. 3052
preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n.236.
26. Al fine di favorire l'attuazione di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione,
conversione ovvero risanamento aziendale, nonchè piani di gestione delle eccedenze,
aventi un arco di riferimento esteso al 1995, che presentano rilevanti conseguenze sul
piano occupazionale, avuto riguardo alla dimensione dell'impresa ed alla sua collocazione
sul territorio, in merito ai quali siano stati stipulati accordi con le organizzazioni
sindacali, in sede governativa, prima del 31 dicembre 1994, e si siano utilizzate le
disposizioni dell'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n.223, ovvero
quelle dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.451, le medesime si applicano ai lavoratori
collocati in mobilità entro il 30 giugno 1997 dalle imprese interessate entro il limite
massimo di 10.000 unità. Per i predetti lavoratori collocati in mobilità per effetto
dell'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991; n.223, trovano applicazione le
disposizioni e la disciplina sulla pensione di anzianità in vigore alla data del 1
settembre 1992.
27. Le imprese che intendono avvalersi delle disposizioni di cui al comma 26 debbono
presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 15
settembre 1995. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale accerta, con proprio
decreto, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 26 ed approva la domanda, entro il
15 ottobre 1995. Qualora non vengano collocate in mobilità entro il 31 dicembre 1995
tutte le previste 8.000 unità, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede
ad assegnare alle aziende che hanno già presentato la domanda nei termini previsti le
unità residue, in base alle ulteriori domande presentate dalle aziende medesime entro il
15 marzo 1996, in relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo nel 1996 dei programmi
aziendali già posti a base delle istanze presentate. Le imprese la cui domanda sia stata
accolta rimangono comunque tenute al rispetto delle procedure di cui agli articoli 4 e 24
della legge 23 luglio 1991, n.223. Le medesime aziende, se appartenenti al settore della
manifattura e della installazione di impianti di telecomunicazioni, possono presentare, in
relazione ad esigenze di riduzione di personale sopravvenute, che formino oggetto di
accordo sindacale stipulato con le organizzazioni sindacali, in sede governativa, una
nuova istanza, entro il 31 ottobre 1996, per avvalersi delle disposizioni di cui al comma
26. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa verifica dei presupposti
richiesti, assegna alle aziende richiedenti le unità aggiuntive entro il limite massimo
di 2.000 unità. Per i lavoratori collocati in mobilità ai fini del presente comma, gli
oneri conseguenti dal permanere nelle liste di mobilità, oltre i limiti previsti
dall'articolo 7, commi 1, 2 e 4, della legge 23 luglio 1991, n.223, sono posti a carico
delle imprese, ivi compreso l'onere relativo alla contribuzione figurativa, che a tal
fine, corrisponderanno all'INPS i relativi importi, alla fine di ciascun anno solare,
nella misura corrispondente all'onere sostenuto. L'onere per l'anticipo del pensionamento
valutato in lire 114 miliardi per l'anno 2000, in lire 233 miliardi per l'anno 2001, in
lire 176 miliardi per l'anno 2002, in lire 114 miliardi per l'anno 2003, in lire 118
miliardi per l'anno 2004 e in lire 60 miliardi per l'anno 2005 è posto a carico del Fondo
di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236. Qualora non vengano collocate in
mobilità entro il 31 dicembre 1996 tutte le previste 10.000 unità, assegnate ai sensi
del presente comma, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede ad
assegnare le unità residue alle aziende appartenenti al settore della manifattura e della
installazione di impianti di telecomunicazioni o ad imprese del settore chimico
relativamente, per queste ultime,
Pag. 3053
ad unità produttive ubicate nei territori di cui agli obiettivi n.1 e n.2 del
Regolamento CEE n.2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, che presentino domanda entro
il 31 gennaio 1997, per i lavoratori collocati in mobilità entro il 30 giugno 1997.
28. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.299, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.451, è inserito il seguente:
`2-bis. Il beneficio del pensionamento anticipato previsto dal comma 1 del presente
articolo si applica anche nel caso in cui i lavoratori, le cui domande di pensionamento
anticipato sono selezionate e trasmesse dalle imprese ai competenti istituti previdenziali
ai sensi del comma 2, siano collocati in mobilità successivamente al 1 gennaio 1995.`.
29. Nel caso in cui, a seguito di procedure di mobilità aperte, per più di 500
lavoratori, da imprese o complessivamente da gruppi di imprese non rientranti nell'area
della cassa integrazione guadagni e conclusesi, entro il 31 dicembre 1995, con accordi
collettivi, stipulati in sede governativa, che prevedano, a favore dei lavoratori il cui
rapporto venga a cessare, la corresponsione di trattamenti, aggiuntivi al trattamento di
fine rapporto, di misura pari ad almeno il 60 per cento dell'ultima retribuzione per il
periodo mancante alla data di maturazione della pensione di anzianità o di vecchiaia,
nonchè il subentro dell'impresa nel pagamento dei versamenti della contribuzione
volontaria dei predetti lavoratori, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può
concedere contributi alle predette imprese con riferimento all'onere della contribuzione
volontaria da esse sostenuto per i primi tre anni. Ai fini della retribuzione pensionabile
e del versamento dei contributi volontari, in deroga all'articolo 2 del decreto-legge 29
luglio 1981, n.402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n.537,
per i lavoratori di cui al presente comma che superano il limite massimo retributivo
fissato nella tabella F allegata alla citata legge, i versamenti vanno calcolati oltre
l'ultima classe di contribuzione di cui alla citata tabella F. Il contributo può essere
concesso con riferimento alla contribuzione volontaria dei lavoratori che, entro il 30
novembre 1996, maturino almeno 30 anni di contribuzione comunque utili nell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o in forme
sostitutive della medesima ed entro il 31 dicembre 1996 inoltrino domanda di prosecuzione
volontaria della contribuzione. Le istanze delle aziende vanno presentate al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale entro il 15 febbraio 1996. In caso di insufficienza
delle risorse si provvede mediante riduzione lineare delle richieste ammissibili. L'onere
del presente comma, per l'anno 1996, è a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4,
nel limite delle risorse preordinate allo scopo, non superiori a lire 15 miliardi.
30. L'Eni Spa è responsabile in solido del pagamento di quanto dovuto agli enti
previdenziali dalle aziende del gruppo che subentrano, con le modalità stabilite nel
comma 29, ai lavoratori, aventi i requisiti di cui al comma 29 medesimo, che risolvono
consensualmente il proprio rapporto di lavoro in relazione ai riassetti organizzativi e
produttivi del gruppo stesso, di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 20 maggio
1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236. In tale
caso, l'ENI Spa è altresì responsabile in solido delle liberalità aggiuntive al
trattamento di fine rapporto di lavoro, a carico delle medesime aziende, di importo non
inferiore a quelle di cui al comma 29 e comunque in misura non superiore al trattamento
pensionistico spettante alla data di maturazione del trattamento medesimo.
31. Al fine di proseguire nel riordino dell'attività di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani ed assimilabili, speciali, tossici e nocivi nelle regioni, ove è stato dichiarato
lo stato di emergenza, i lavoratori dipendenti o già dipendenti da discariche
autorizzate, che siano state o che saranno progressivamente chiuse, nella prospettiva del
riutilizzo delle risorse umane nelle
Pag. 3054
attività di smaltimento dei rifiuti nel quadro del generale riassetto del settore,
sono iscritti, dal momento del licenziamento e comunque non antecedentemente al 1 gennaio
1996, nelle liste di mobilità sino al 31 dicembre 1997, con conseguente fruizione della
relativa indennità prevista dalla normativa vigente, fatto salvo anche quanto indicato
nell'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n.223, con riferimento alla permanenza nelle
liste anche oltre la predetta data del 31 dicembre 1997. L'iscrizione dei suddetti
lavoratori nelle liste di mobilità avviene tramite approvazione delle liste dei
lavoratori da licenziare inviate dalle aziende ovvero delle istanze presentate dai singoli
lavoratori già licenziati, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
che provvederà nel limite massimo di spesa di 20 miliardi, ivi compresi gli oneri
previdenziali figurativi. Gli oneri di cui al presente comma sono posti a carico del Fondo
di cui all'articolo 1, comma 4.
32. I soggetti chiamati a gestire, allestire e costruire le discariche sia direttamente
che in regime di convenzione, appalto o sub-appalto in esercizio provvisorio nonchè gli
impianti definitivi di nuova costituzione, ivi compresi le attività e i servizi
collegati, come individuati con decreto del Ministro dell'ambiente, assumono, in via
prioritaria, in deroga alla normativa vigente in materia di avviamento al lavoro, il
personale di cui al comma 31 secondo criteri che verranno stabiliti con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale da adottarsi entro quindici giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
33. Il Ministero dell'ambiente, le regioni e i comuni interessati possono presentare,
entro il 30 giugno 1996, alla competente commissione regionale per l'impiego progetti per
lavori socialmente utili destinati ai lavoratori di cui al comma 31. Le regioni, al fine
di non disperdere la professionalità dei predetti lavoratori, possono organizzare
altresì appositi corsi di aggiornamento e di specializzazione professionale sulle nuove
tecnologie di raccolta e trattamento dei rifiuti.
34. La durata dell'intervento salariale di cui all'articolo 7, comma 10-ter, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n.236, si intende in deroga ai limiti di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23
luglio 1991, n.223.
35. I limiti temporali di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n.223,
vanno riferiti ad un arco temporale fisso.
36. All'articolo 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n.549, dopo le parole: `e
degli operatori turistici` sono inserite le seguenti. `, nonchè delle imprese di
spedizione e di trasporto` e dopo le parole: `31 dicembre 1997` sono inserite le seguenti:
`, e per le imprese di spedizione e di trasporto fino al 31 dicembre 1996,`.
37. Il Fondo per lo sviluppo di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 20 maggio
1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, è
incrementato di lire 100 miliardi per l'anno 1996 e di lire 100 miliardi per l'anno 1997.
38. All'articolo 9, comma 1, lettera d), della legge 23 luglio 1991, n.223, le
parole: `preventiva comunicazione` sono sostituite dalle seguenti: `comunicazione entro
cinque giorni dall'assunzione`.
39. Fatto salvo quanto previsto dai commi 10, 19, 23, 26, 29 e 31 all'onere derivante
dall'applicazione del presente articolo, valutato in complessive lire 1116 miliardi per
l'anno 1995, in lire 748 miliardi per l'anno 1996, in lire 740 miliardi per l'anno 1997 ed
in lire 640 miliardi a decorrere dall'anno 1998 si provvede:
a) quanto a lire 717 miliardi per l'anno 1995 a carico degli stanziamenti iscritti
sui capitoli 1176 e 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale per l'anno 1995 nonchè a carico del capitolo 7765 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, rispettivamente, per lire 230
miliardi, per lire 474,5 miliardi e per lire 12,5 miliardi; quanto a lire 38 miliardi
mediante corrispondente
Pag. 3055
utilizzo delle disponibilità della gestione di cui all'articolo 25 della legge 21
dicembre 1978, n.845, e successive modificazioni e integrazioni. Tali somme sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli
stati di previsione dei Ministeri interessati; quanto a lire 31 miliardi a valere
sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13 del decreto-legge 16 maggio 1994,
n.299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.451; quanto a lire 330
miliardi mediante utilizzo delle risorse derivanti all'INPS dalle minori spese previste
per i trattamenti di integrazione salariale;
b) quanto a lire 748 miliardi per l'anno 1996, a lire 740 miliardi per l'anno 1997
e a lire 640 miliardi a decorrere dall'anno 1998 mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 5. - (Disposizioni in materia di contratti di riallineamento retributivo).
- 1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di consentire la regolarizzazione
retributiva e contributiva per le imprese industriali ed artigiane operanti nei territori
individuati all'articolo 1 della legge 1 marzo 1986, n.64, è sospesa la condizione di
corresponsione dell'ammontare retributivo di cui all'articolo 6, comma 9, lettera c),
del decreto-legge 9 ottobre 1989, n.338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 1989, n.389. Tale sospensione opera esclusivamente nei confronti di quelle
imprese che abbiano recepito o recepiscano gli accordi provinciali di riallineamento
retributivo stipulati dalle associazioni imprenditoriali ed organizzazioni sindacali
locali aderenti o comunque organizzativamente collegate con le associazioni ed
organizzazioni nazionali di categoria firmatarie del contratto collettivo nazionale di
riferimento. Tali accordi provinciali debbono prevedere, in forme e tempi prestabiliti,
programmi di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori ai livelli
previsti nei corrispondenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Ai predetti accordi
è riconosciuta validità pari a quella attribuita ai contratti collettivi nazionali di
lavoro di riferimento quale requisito per l'applicazione a favore delle imprese di tutte
le normative nazionali e comunitarie. Per il riconoscimento di tale sospensione, l'impresa
deve sottoscrivere apposito verbale aziendale di recepimento con le stesse parti che hanno
stipulato l'accordo provinciale.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto sono concessi dodici mesi di tempo per stipulare gli accordi territoriali e quelli
aziendali di recepimento da depositare rispettivamente, ai competenti uffici provinciali
del lavoro e della massima occupazione e presso le sedi provinciali dell'INPS, entro
trenta giorni dalla stipula.
3. La sospensione di cui al comma 1 cessa di avere effetto dal periodo di paga per il
quale l'INPS accerta il mancato rispetto del programma graduale di riallineamento dei
trattamenti economici contenuto nell'accordo territoriale. L'applicazione nel tempo
dell'accordo provinciale comporta la sanatoria anche per i periodi pregressi per le
pendenze contributive ed a titolo di fiscalizzazione ovvero di sgravi contributivi, per le
imprese di cui al comma 1, a condizione che entro il termine di cui al comma 2 venga
sottoscritto e depositato l'apposito verbale aziendale di recepimento.
4. La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi di previdenza e
assistenza sociale dovuti è quella fissata dagli accordi di riallineamento. La presente
disposizione deve intendersi come interpretazione autentica delle norme relative alla
corresponsione retributiva ed alla determinazione contributiva di cui al combinato
disposto dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 6, commi 9, lettera c), e 11,
del decreto-legge
Pag. 3056
9 ottobre 1989, n.338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n.389. Restano comunque
salvi e conservano la loro efficacia i versamenti contributivi effettuati anteriormente
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. È ammessa una sola variazione ai programmi di riallineamento contributivo, compresi
quelli già stipulati, limitatamente ai tempi ed alle percentuali fissati dagli accordi
provinciali, purchè tale modifica sia oggettivamente giustificata da intervenuti
rilevanti eventi non prevedibili e che incidano sostanzialmente sulle valutazioni
effettuate al momento della stipulazione dell'accordo territoriale, ed a condizione che
l'intesa di aggiustamento sia sottoscritta dalle medesime parti che hanno stipulato il
primitivo accordo.
6. L'ispettorato provinciale del lavoro, nel programmare l'attività ispettiva di concerto
con gli istituti previdenziali, sente le commissioni eventualmente istituite a livello
provinciale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro al fine
di contrastare le forme di lavoro irregolare.
Art. 6. - (Norme in materia di integrazione salariale, contratti di solidarietà e
incentivazione ai contratti di lavoro a tempo parziale). - 1. Al fine di consentire
maggiore celerità nella concessione dei trattamenti di integrazione salariale
straordinaria, fino al 31 dicembre 1996, il trattamento di integrazione salariale
straordinario per crisi aziendale può essere concesso anche in una unica soluzione quando
il piano contenga prospettive di risanamento e, ove necessario, modalità di gestione
degli esuberi alternativi al collocamento dei lavoratori in mobilità. Tale disposizione
trova applicazione anche con riferimento alle domande attualmente all'esame degli organi
della procedura.
2. Nell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, le parole: `mensile o annuale` sono
sostituite dalle seguenti: `o mensile`.
3. L'articolo 5, commi 2 e 4, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, non trova applicazione per i contratti
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995. Per questi ultimi la misura del
trattamento di integrazione salariale spettante è pari al 60 per cento del trattamento
perso a seguito della riduzione di orario.
4. I datori di lavoro che stipulino il contratto di solidarietà, ad eccezione di quelli
di cui all'articolo 5, commi 5, 7 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, hanno diritto, nei
limiti delle disponibilità preordinate nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
comma 4, e per un periodo non superiore ai 24 mesi, ad una riduzione dell'ammontare della
contribuzione previdenziale ed assistenziale ad essi dovuta per i lavoratori interessati
dalla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento. La misura della
riduzione è del 25 per cento ed è elevata al 30 per cento per le aree di cui agli
obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n.2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988. Nel caso
in cui l'accordo disponga una riduzione dell'orario superiore al 30 per cento, la predetta
misura è elevata, rispettivamente, al 35 ed al 40 per cento.
5. L'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, si interpreta nel senso che il termine
in esso previsto, come modificato dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 16 maggio
1994, n.299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.451, segna
esclusivamente il periodo entro il quale il contratto di solidarietà deve essere
stipulato per poter accedere al beneficio ivi previsto.
6. I contratti ad incremento degli organici per i quali trova applicazione il beneficio
previsto all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto-legge 16 maggio
Pag. 3057
1994, n.299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.451, sono
stipulati sulla base di convenzioni intervenute ai sensi dell'articolo 17 della legge 28
febbraio 1987, n.56. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le
organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, fissa
l'ammontare del beneficio previsto dal predetto articolo e determina le modalità della
spesa e della sua attivazione attraverso le commissioni regionali per l'impiego. Con il
medesimo decreto una parte delle risorse di cui al presente comma viene riservata alle
imprese che occupano meno di cinquanta dipendenti.
7. Gli interventi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.451, che trova applicazione
anche successivamente al 31 dicembre 1995, sono posti a carico del Fondo per l'occupazione
di cui all'articolo 1, comma 4, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo.
Art. 7. - (Gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis). - 1. Il
termine previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.56 del 9 marzo 1994, per la gestione
temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis, è prorogato al 31 gennaio 1998. La
Carbosulcis S.p.a. mantiene le funzioni di gestione temporanea per un periodo non
superiore a due anni.
2. Alle risorse finanziarie necessarie per la gestione delle attività di cui al comma 1,
la Carbosulcis S.p.a. provvede, in aggiunta all'utilizzo dei mezzi propri, con:
a) le risorse rinvenienti dalla medesima società, accantonate ai sensi degli
articoli 10 e 11 della legge 6 ottobre 1982, n.752, e successive modificazioni, per la
restituzione dei contributi ricevuti ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n.752 del
1982, per i quali pertanto non è più adottato alcun piano di recupero;
b) una quota pari all'80 per cento delle risorse derivanti dall'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 29 marzo 1985, n.110,
comprensive degli interessi complessivamente maturati alla data di entrata in vigore del
presente decreto, per la parte non ancora utilizzata destinata alla costruzione in
Sardegna del centro di ricerca di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della
legge 27 giugno 1985, n.351. La rimanente quota del 20 per cento delle risorse suddette
resta nelle disponibilità della società costituita ai sensi della citata legge n.351 del
1985, per il conseguimento degli scopi sociali. Le somme di cui al presente comma sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato dai soggetti detentori per essere riassegnate
con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo da istituire nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, si provvede a stabilire i criteri e le modalità di
rendicontazione delle somme assegnate alla Carbosulcis S.p.a. ai sensi del comma 2.
4. La presa in consegna delle strutture minerarie da parte del nuovo concessionario
individuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, nonchè
l'assunzione di tutto il personale in forza alla Carbosulcis S.p.a., deve attuarsi non
oltre trenta giorni dal momento del rilascio delle autorizzazioni, necessarie per
l'apertura dei cantieri e per la realizzazione degli impianti.
Art. 8. - (Norme in materia di finanziamento dei patronati). - 1. Le somme destinate al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale per l'esercizio 1991 sono definitivamente ripartite tra gli istituti medesimi, che hanno operato nell'anno stesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
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sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base delle aliquote di
ripartizione concordate con documenti sottoscritti dai legali rappresentanti degli
istituti interessati ed inoltrati ai predetti Ministeri entro il 31 luglio 1992. Restano
ferme le ripartizioni definitive effettuate per gli esercizi 1989 e 1990.
2. Le somme destinate al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale
per gli esercizi 1992 e 1993 sono definitivamente ripartite tra gli istituti medesimi, che
hanno operato nell'anno cui le somme stesse si riferiscono, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, secondo i
seguenti criteri:
a) quanto al 61,60 per cento tra i seguenti istituti: Patronato delle associazioni
cristiane dei lavoratori italiani (ACLI), Istituto nazionale confederale di assistenza
(INCA), Istituto nazionale di assistenza sociale (INAS) e Istituto di tutela e assistenza
ai lavoratori (ITAL);
b) quanto al 28,90 per cento tra i seguenti istituti: Ente di patrocinio e di
assistenza per i coltivatori agricoli (EPACA), Istituto nazionale di assistenza ai
contadini (INAC), Ente nazionale di assistenza sociale per gli esercenti attività
commerciali (ENASCO), Ente nazionale di patronato e di assistenza sociale per gli
artigiani (EPASA), Istituto nazionale di assistenza e patronato per gli artigiani (INAPA),
Ente di assistenza sociale per gli artigiani (EASA), Istituto per la tutela e l'assistenza
degli esercenti attività commerciali, turistiche e dei servizi (ITACO) ed Ente nazionale
assistenza e patrocinio agricoltori (ENAPA);
c) quanto al 9,50 per cento tra i seguenti istituti: Istituto di patronato per
l'assistenza sociale (IPAS), Ente nazionale di assistenza sociale (ENAS), Ente nazionale
per l'assistenza ai coltivatori (ENPAC), Istituto nazionale assistenza lavoratori (INAL),
Patronato della Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane (CLAAI), Ente
nazionale confederale assistenza lavoratori (ENCAL), Istituto nazionale per l'assistenza
ai lavoratori (INPAL), Istituto di patronato e di assistenza sociale per il clero italiano
(FACI), Servizio italiano assistenza sociale per i servizi sociali dei lavoratori (SIAS),
Patronato dell'associazione cristiana artigiani italiani (ACAI), Patronato sozialer
beratungsring (SBR).
3. Ai fini della determinazione delle aliquote da riconoscersi ai singoli istituti,
ciascun raggruppamento farà pervenire, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro un
documento sottoscritto da tutti i legali rappresentanti degli istituti inseriti nel
raggruppamento medesimo, recante l'indicazione delle aliquote concordate con riferimento
all'organizzazione esistente ed alle attività assistenziali svolte sul territorio
nazionale ed all'estero.
4. Rimangono acquisiti i versamenti comunque effettuati, ai sensi delle disposizioni di
cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio
1947, n.804, relativi sino all'esercizio 1990, dagli enti di previdenza e di assistenza
sociale per i liberi professionisti.
5. In attesa di pervenire ad un riordinamento della legislazione regolante gli istituti di
patronato e di assistenza sociale, da effettuarsi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, una quota non superiore allo
0,10 per cento delle somme destinate annualmente all'erogazione del contributo al
finanziamento degli istituti stessi è utilizzata dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale per procedere, con proprio personale dipendente che abbia particolare
competenza in materia, ad ispezioni presso le sedi degli istituti stessi all'estero
finalizzate alla verifica dell'organizzazione e dell'attività di tali sedi. Le somme sono
iscritte su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale. Le predette somme non impegnate in ciascuno esercizio finanziario,
possono
Pag. 3059
esserlo per le medesime finalità nell'esercizio successivo.
6. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
ha facoltà di integrare, con propri decreti, le dotazioni di cassa dei capitoli di spesa
relativi all'attuazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio
1947, n.804, e del presente articolo, limitatamente ai maggiori residui risultanti alla
chiusura dell'esercizio rispetto a quelli presuntivamente iscritti nel bilancio dell'anno
successivo.
Art. 9. - (Disposizioni diverse in materia di personale ed in materia
previdenziale). - 1. Al decreto-legge 16 maggio 1994, n.299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.451, sono apportate le seguenti modifiche:
all'articolo 16, il comma 7 e l'ultimo periodo del comma 14, sono soppressi; all'articolo
16, comma 14, secondo periodo, le parole: `30 settembre 1994` sono sostituite dalle
seguenti: `31 marzo 1995` e le parole: `31 dicembre 1994` sono sostituite dalle seguenti:
`30 giugno 1995`; all'articolo 18, comma 1, le parole: `ad esclusione di quanto previsto
all'articolo 3 del decreto medesimo` sono soppresse. All'articolo 1, comma 45, della legge
8 agosto 1995, n.335: al terzo periodo le parole: `membri medesimi` vanno interpretate
intendendosi riferite anche ai membri collocati fuori ruolo e dopo le parole: `di altre
Amministrazioni dello Stato` sono aggiunte le seguenti: `, enti ed organi pubblici`.
All'articolo 3, comma 3, lettera d), della citata legge n.335 del 1995, dopo le
parole: `con funzioni di coordinamento` sono aggiunte le seguenti: `nonchè adozione di
misure anche organizzative e funzionali intese a rendere più incisiva ed efficace la
difesa diretta dell'Amministrazione nelle controversie giurisdizionali in materia di
invalidità civile, pensionistica, ivi compresa quella di guerra`. All'articolo 3, comma
3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.479, dopo le parole: `del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale` sono aggiunte le seguenti: `, di concerto con il Ministro del
tesoro.`. La rappresentanza di parte datoriale nel consiglio di indirizzo e vigilanza
dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica
(INPDAP), fissata in dodici membri dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30
giugno 1994, n.479, è ripartita tra due rappresentanti delle regioni, due delle province,
uno dei comuni ed uno delle aziende speciali di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno
1990, n.142, tre del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, due del Ministero
del tesoro ed uno del Ministero dell'interno.
2. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509, il comma 1 è sostituito
dal seguente: `1. Entro tre mesi dalla stipulazione del primo contratto collettivo di
lavoro, ovvero dalla sua sottoscrizione, il personale degli enti di cui all'elenco A può
optare per la permanenza nel pubblico impiego. Ad esso si applicano le norme della legge
24 dicembre 1993, n.537, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive
modificazioni.` La opzione di cui al citato articolo 5, comma 1, del decreto legislativo
n.509 del 1994, già esercitata alla data di entrata in vigore del presente decreto, può
essere revocata entro il 31 ottobre 1996, ovvero entro trenta giorni dalla scadenza del
termine per il suo esercizio, da parte del personale che non abbia trovato collocazione
presso le pubbliche amministrazioni. Fino alla scadenza dei predetti termini per
l'esercizio della revoca il personale continua a prestare servizio presso i rispettivi
enti. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509, è
aggiunto il seguente periodo: `Il dipendente addetto all'ufficio legale dell'ente all'atto
di trasformazione in persona giuridica privata, conserva l'iscrizione nell'apposito elenco
speciale degli avvocati e procuratori se e fino a quando duri il rapporto di lavoro e la
collocazione presso l'ufficio legale predetto.`. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1,
del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509, fino a quando non sia intervenuta
l'approvazione dello statuto previsto dal successivo articolo 3, comma
Pag. 3060
2, lettera a), hanno facoltà di revocare la deliberazione di trasformazione in
enti privatizzati con le stesse procedure e modalità previste dall'articolo 1 del citato
decreto legislativo n.509 del 1994, per tale deliberazione. La revoca ha effetto di
ripristino della previgente natura giuridica.
3. Il gettito dei contributi di cui all'articolo 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992,
n.59, che affluisce al capitolo 4101 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, istituito ai sensi dell'articolo 20 della citata legge, si
interpreta come destinato alle finalità di promozione e sviluppo della cooperazione
previste al medesimo articolo 11.
4. Le somme erogate dalla Comunità europea quali contributi per le finalità di cui
all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed assegnate sullo stato di
previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, qualora non impegnate
nell'esercizio finanziario di competenza, potranno esserlo in quello successivo. Le somme
stanziate sul capitolo 8032 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale non impegnate in ciascun esercizio finanziario potranno esserlo fino al
terzo esercizio successivo. Le somme stanziate sul capitolo 4101 dello stato di previsione
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non impegnate in ciascun esercizio
finanziario potranno esserlo in quello successivo.
5. Fino al 31 dicembre 1998, la commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, e successive modificazioni e integrazioni, può
avvalersi, fino ad un limite di venti unità, di dipendenti del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, di amministrazioni dello Stato o enti pubblici che svolgano la
propria attività nelle materie di pertinenza della commissione. I predetti dipendenti,
ivi compreso il personale con qualifica di dirigente, sono collocati, con l'assenso degli
interessati, in posizione di comando o di distacco. Gli oneri relativi al trattamento
economico previsto dagli ordinamenti di appartenenza restano a carico delle
amministrazioni di provenienza, unitamente a quelli dei componenti della precedente
commissione di vigilanza, già collocati fuori ruolo, che assumono la qualifica di esperti
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 8 agosto 1995, n.335. La predetta
commissione può altresì effettuare, con contratti a tempo determinato, assunzioni
dirette disciplinate dalle norme di diritto privato, in misura non superiore a dieci
unità.
6. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, gli ultimi due periodi sono soppressi.
7. La Commissione centrale per l'impiego di cui all'articolo 26 della legge 12 agosto
1977, n.675, e successive integrazioni e modificazioni, è integrata da due rappresentanti
dei datori di lavoro e da due rappresentanti dei lavoratori. Al comma 3 dell'articolo 2
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: `La
commissione dura in carica tre anni.`.
8. Il personale già dipendente dall'ente `Colombo 92` ed in servizio alla data del 31
dicembre 1994 presso la gestione di liquidazione dell'ente medesimo viene trasferito a
decorrere dal 1 luglio 1995, alle dipendenze del comune di Genova e collocato in apposito
ruolo ad esaurimento del comune medesimo, con applicazione del trattamento economico e
giuridico del personale del comparto regioni-autonomie locali, per essere prioritariamente
utilizzato nella gestione del complesso immobiliare trasferito al comune di Genova ai
sensi della legge 31 dicembre 1993, n. 579. Alla relativa spesa si provvede con le entrate
derivanti dalla predetta gestione.
9. Con effetto fino al 31 dicembre 1997, le commissioni regionali per l'impiego dei
territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
Pag. 3061
n.218, possono deliberare l'elevazione dell'età massima prevista per la stipula del
contratto di formazione e lavoro.
10. Ai componenti e ai segretari della commissione tecnica di cui all'articolo 8, comma 2,
della legge 28 febbraio 1987, n.56, spetta per la partecipazione alle riunioni della
commissione medesima un gettone di presenza il cui importo e modalità di erogazione sono
determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro. Per l'espletamento dei compiti assegnati alla predetta
commissione compete, altresì, ai propri componenti il trattamento economico di missione
secondo modalità e misure fissate dalla vigente normativa per il dirigente generale C
delle amministrazioni dello Stato. Al relativo onere nonchè a quello per spese connesse
ad attività di studio e ricerca funzionali ai compiti attribuiti alla commissione
predetta e da quest'ultima deliberate, complessivamente previsti in lire 106 milioni
annui, si provvede a carico dello stanziamento iscritto nel capitolo 4603 dello stato di
previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1995 e
corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
11. Per gli adempimenti assicurativi connessi all'attuazione di progetti di lavori
socialmente utili da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale presso le
proprie strutture, gli oneri sono a carico del Fondo di cui all'articolo 9, comma 5, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n.236, nel limite massimo di lire 3 miliardi.
12. Per la realizzazione di specifici progetti il personale assunto ai sensi dell'articolo
24 della legge 28 febbraio 1987, n.56, con qualifica di esperto o direttore, può essere
temporaneamente impiegato anche presso altre agenzie per l'impiego ovvero presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Gli oneri relativi al trattamento
economico rimangono a carico delle agenzie di provenienza, mentre quelli connessi con le
indennità e il rimborso spese per le missioni sono a carico dell'agenzia per l'impiego o
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale presso cui viene effettuata la
prestazione.
13. Lo stanziamento del capitolo 1089 dello stato di previsione del Ministero dei beni
culturali ed ambientali può essere utilizzato anche per la copertura di spese per la
realizzazione dei progetti, promossi dal medesimo Ministero, di lavori socialmente utili
mediante lavoratori che percepiscono il trattamento di disoccupazione speciale o il
sussidio di cui agli articoli 1, comma 5, e 3.
14. All'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n.26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n.95, le parole: `di lire 5
miliardi` sono sostituite dalle seguenti: `di lire 7 miliardi e 700 milioni`.
15. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 345, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 ottobre 1995, n.427, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: `nè sono dovuti interessi`.
16. All'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, è aggiunto il seguente comma: `3-bis.
Le risorse di cui al comma 1 sono altresì destinate alla promozione di nuove cooperative
sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381, sulla base di un programma definito dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni nazionali
operanti nel settore. I benefici sono concessi, nella misura di cui all'articolo 1, comma
3, per ogni lavoratore dipendente o socio lavoratore, che non goda dei benefici di cui
all'articolo 4, comma 3, della predetta legge. Le domande per la concessione del beneficio
sono presentate all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, competente
per territorio.`.
17. All'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: `, salvo che il Ministero
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del lavoro e della previdenza sociale si avvalga di agenzie specializzate ed
appositamente autorizzate a tal fine.`.
18. Al fine di consentire l'espletamento delle attività connesse alle rispettive
funzioni, la presidente e la vice presidente della Commissione nazionale per la parità e
le pari opportunità tra uomo e donna di cui alla legge 22 giugno 1990, n.164, e il vice
presidente del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento
ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici di cui alla legge 10 aprile
1991, n.125, hanno diritto a fruire, previa documentazione, nel limite di sei giorni
mensili di permessi retribuiti, qualora siano dipendenti del settore privato o di
amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni e integrazioni.
19. I contratti stipulati con i direttori e con il personale delle agenzie regionali per
l'impiego di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n.56, sono
rinnovati ovvero prorogati fino alla riforma organica del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e comunque non oltre il 31 dicembre 1997. Alle medesime date è
differita, per la predetta Amministrazione, l'entrata in vigore delle disposizioni di cui
all'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni
e integrazioni.
20. All'articolo 47, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte dirette,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: `, nonchè il compenso corrisposto ai lavoratori
impegnati, per effetto di specifiche disposizioni normative, in lavori socialmente utili`.
21. I lavoratori che a decorrere dal 1 dicembre 1994 abbiano prestato attività lavorativa
con contratto a tempo determinato alle dipendenze dell'ente `Poste italiane`, hanno
diritto di precedenza nei termini e alle condizioni delle norme contrattuali e di apposito
accordo con le organizzazioni sindacali, in caso di assunzioni a tempo indeterminato da
parte dell'ente `Poste italiane` per la stessa qualifica e/o mansione fino alla data del
31 dicembre 1996; i lavoratori interessati debbono manifestare la volontà di esercitare
tale diritto entro il 30 novembre 1996. Le assunzioni di personale con contratto di lavoro
a tempo determinato effettuate dall'ente `Poste italiane`, a decorrere dalla data della
sua costituzione e comunque non oltre il 30 giugno 1997, non possono dar luogo a rapporti
di lavoro a tempo indeterminato e decadono allo scadere del termine finale di ciascun
contratto.
22. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, come
modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n.242, dopo le
parole: `degli istituti di ogni ordine e grado` sono aggiunte le seguenti: `degli archivi,
delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato`.
23. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 14 giugno 1996,
n.318, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n.402, si interpreta nel
senso che la previgente normativa continua a trovare applicazione esclusivamente per il
numero di unità indicato negli accordi sindacali di cui al medesimo comma.
24. Ai componenti dei Comitati di valutazione dei progetti presentati per il finanziamento
nell'ambito della programmazione comunitaria del Fondo sociale europeo per gli anni
1994-1999, ovvero di proroga della precedente programmazione per gli anni 1990-1993, per i
programmi operativi gestiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di altre
Amministrazioni centrali dello Stato, spetta per la partecipazione alle riunioni un
gettone di presenza il cui importo e modalità di erogazione sono determinati con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro. Sono fatti salvi i provvedimenti del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale adottati precedentemente in materia. Ai componenti dei predetti Comitati spetta
altresì il trattamento di missione secondo modalità e misure fissate dalla
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vigente normativa per il dirigente generale C delle Amministrazioni dello Stato. Gli
oneri relativi alla presente disposizione fanno carico alle linee finanziarie di
assistenza tecnica previste per i programmi operativi del Fondo sociale europeo relativi
alle programmazioni citate e, per la quota a carico del finanziamento nazionale, alla
gestione fuori bilancio del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per
l'accesso al Fondo sociale europeo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978,
n.845, e successive modificazioni e integrazioni.
25. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può, nel limite complessivo di lire
50 miliardi a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4 dell'articolo 1, con
proprio decreto:
a) prorogare fino a tre mesi i progetti di lavori socialmente utili in scadenza a
partire dal 30 novembre 1996 che vedano impegnati i lavoratori della regione Sardegna;
b) prorogare fino a tre mesi i trattamenti di integrazione salariale di cui,
rispettivamente, all'articolo 4, comma 21, terzo e quinto periodo;
c) prorogare fino a tre mesi i trattamenti di integrazione straordinaria dei
lavoratori già sospesi dal lavoro a seguito di cessazione dell'attività, dismissioni
anche parziali di rami di attività ovvero di procedure concorsuali che abbiano
interessato le aziende medesime al fine di consentire il loro reimpiego in nuove
iniziative industriali o di servizio realizzate nelle predette aree;
d) prorogare fino a 12 mesi i contratti di solidarietà stipulati senza soluzione
di continuità, con determinazione nella misura del 70 per cento dell'ammontare del
trattamento di integrazione salariale. Le proroghe di cui al presente comma possono
interessare le aree di cui agli obiettivi n.1 e n.2 del regolamento CEE n.2081/93 del
Consiglio del 20 luglio 1993.
26. Il personale assunto a norma dell'articolo 3-bis del decreto-legge 20
gennaio 1990, n.3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n.52, e
dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1991,
tuttora in servizio ed in possesso dei relativi requisiti per la nomina, è inquadrato, a
domanda e previo giudizio di idoneità da espletarsi con le modalità fissate con decreto
del Ministro del tesoro, nel ruolo speciale di cui all'articolo 2 della legge 15 ottobre
1990, n.295, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 1994, in
posizione non superiore a quella rivestita nel rapporto a tempo determinato. Detto
personale è assegnato alle segreterie delle commissioni mediche periferiche per le
pensioni di guerra e di invalidità civile con le modalità previste dalle norme vigenti.
La domanda è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto; in mancanza il rapporto di lavoro cessa alla data di
scadenza originariamente prevista. Fino al perfezionamento dell'inquadramento nel ruolo
speciale sono prorogati i rapporti in corso alla data dell'11 novembre 1996. I posti che
rimangono vacanti nel ruolo speciale, dopo la trasformazione del rapporto di lavoro, sono
coperti con il trasferimento consensuale dei dipendenti assegnati o comandati presso le
commissioni e, per le ulteriori vacanze, ai sensi della vigente normativa, con la
mobilità del personale delle altre amministrazioni pubbliche in eccedenza.
27. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni
di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto-legge.
Art. 9-bis. - (Disposizioni in materia di collocamento). - 1. Nell'ambito di applicazione della disciplina del collocamento ordinario, agricolo e dello spettacolo, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici procedono a tutte le assunzioni nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia. Restano ferme le norme in materia di iscrizione dei lavoratori nelle liste di collocamento nonchè
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le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 30 dicembre 1986, n.943, e
dell'articolo 2, del decreto-legge 31 luglio 1987, n.317, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 ottobre 1987, n.398.
2. Entro cinque giorni dall'assunzione effettuata ai sensi del comma 1, il datore di
lavoro deve inviare alla sezione circoscrizionale per l'impiego una comunicazione
contenente il nominativo del lavoratore assunto, la data dell'assunzione, la tipologia
contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e normativo.
3. A decorrere dal 1 gennaio 1996, il datore di lavoro è tenuto a consegnare al
lavoratore, all'atto dell'assunzione, una dichiarazione, sottoscritta, contenente i dati
della registrazione effettuata nel libro matricola in uso. Nel caso in cui non si applichi
il contratto collettivo il datore di lavoro è altresì tenuto ad indicare la durata delle
ferie, la periodicità della retribuzione, i termini del preavviso di licenziamento e la
durata normale giornaliera o settimanale di lavoro. La mancata consegna al lavoratore
della dichiarazione di cui al presente comma ed il mancato invio alla sezione
circoscrizionale per l'impiego della comunicazione di cui al comma 2 contenente tutti gli
elementi ivi indicati, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire
3.000.000 per ciascun lavoratore interessato. Con la medesima sanzione è punita l'omessa
esibizione del libro matricola nel caso in cui da quest'ultima consegua l'impossibilità
di accertare che il registro sia stato compilato antecedentemente all'assunzione.
4. Nei confronti del lavoratore domestico gli obblighi di cui ai commi 2 e 3 sono
adempiuti tramite la denuncia all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.)
prevista dalle vigenti disposizioni. Il predetto Istituto provvede periodicamente a darne
comunicazione alla sezione circoscrizionale per l'impiego.
5. Ove il datore di lavoro intenda beneficiare delle agevolazioni eventualmente previste
per l'assunzione, la comunicazione di cui al comma 2, viene integrata con l'indicazione
degli elementi all'uopo necessari. La sezione circoscrizionale per l'impiego provvede alle
conseguenti comunicazioni agli enti gestori delle predette agevolazioni. Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale viene determinato un modello semplificato
per tutte le predette comunicazioni e dichiarazioni.
6. Il datore di lavoro ha facoltà di effettuare le dichiarazioni e le comunicazioni di
cui ai commi precedenti per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11
gennaio 1979, n.12, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge
alla gestione e all'amministrazione del personale dipendente del settore agricolo ovvero
dell'associazione sindacale dei datori di lavoro alla quale egli aderisca o conferisca
mandato. Nei confronti di quest'ultima può altresì esercitare, con riferimento alle
predette dichiarazioni e comunicazioni, la facoltà di cui all'articolo 5, comma 1, della
citata legge. Nei confronti del soggetto incaricato dall'associazione sindacale alla
tenuta dei documenti trova applicazione l'ultimo comma del citato articolo 5.
7. Il datore di lavoro che assume senza osservare l'obbligo di riserva di cui all'articolo
25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n.223, è punito con la sanzione amministrativa
prevista dal comma 3, terzo periodo, per ogni lavoratore riservatario non assunto.
Inoltre, fino a che rimane inadempiente al predetto obbligo, non può godere di benefici
previsti dalla legislazione statale e da quella regionale, con riferimento ai lavoratori
che abbia assunto dal momento della violazione.
8. Presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego possono essere costituiti nuclei
speciali di vigilanza con particolare riguardo ai controlli sul rispetto delle
disposizioni contenute nei commi precedenti. Ai predetti nuclei, funzionalmente dipendenti
dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro, può essere temporaneamente adibito
anche personale di profilo professionale non ispettivo in possesso di adeguata
professionalità. A questo ultimo personale sono attribuiti, per il periodo della
adibizione, i poteri di cui
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all'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 1983, n.463, convertito, con
modificazione, dalla legge 11 novembre 1983, n.638.
9. Per far fronte ai maggiori impegni in materia di ispezione e di servizi all'impiego
derivanti dal presente decreto, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
organizza corsi di riqualificazione professionale per il personale interessato,
finalizzati allo svolgimento della attività di vigilanza e di ispezione. Per tali
finalità è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995 e di lire 2 miliardi
per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998. Al relativo onere, comprensivo delle spese di
missione per tutto il personale, di qualsiasi livello coinvolto nell'attività formativa,
si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236.
10. Le convenzioni già stipulate ai sensi, da ultimo, dell'articolo 1, comma 13, del
decreto-legge 1 ottobre 1996, n.511, conservano efficacia.
11. Salvo diversa determinazione della commissione regionale per l'impiego, assumibile
anche con riferimento a singole circoscrizioni, i lavoratori da avviare a selezione presso
pubbliche amministrazioni locali o periferiche sono individuati tra i soggetti che si
presentano presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego nel giorno prefissato per
l'avviamento. A tale scopo gli uffici, attraverso i mezzi di informazione, provvedono a
dare ampia diffusione alle richieste pervenute, da evadere entro 15 giorni.
All'individuazione dei lavoratori da avviare si perviene secondo l'ordine di punteggio con
precedenza per coloro che risultino già inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 16
della legge 28 febbraio 1987, n.56.
12. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al comma 11 si tiene conto
dell'anzianità di iscrizione nelle liste nel limite massimo di sessanta mesi, salvo
diversa deliberazione delle commissioni regionali per l'impiego le quali possono anche
rideterminare, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n.56,
l'incidenza, sulle graduatorie, degli elementi che concorrono alla loro formazione. Gli
orientamenti generali assunti in materia dalla Commissione centrale per l'impiego valgono
anche ai fini della formulazione delle disposizioni modificative del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487, capo III, contemplate dal comma 13.
13. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 dicembre
1993, n.537, al fine di realizzare una più efficiente azione amministrativa in materia di
collocamento, sono dettate disposizioni modificative delle norme del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.345, intese a semplificare e razionalizzare
i procedimenti amministrativi concernenti gli esoneri parziali, le compensazioni
territoriali e le denunce dei datori di lavoro, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n.487, capi III e IV, e del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n.346. Il relativo decreto del Presidente della Repubblica è
emanato, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su
proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica e, per la materia disciplinata dal citato decreto del Presidente
della Repubblica n.346 del 1994, anche con il concerto del Ministro degli affari esteri.
Fino alla data di entrata in vigore del decreto e comunque per un periodo non superiore a
180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto rimane sospesa l'efficacia
delle norme recate dai citati decreti n.345, n.346 e n.487, capo IV e l'allegata tabella
dei criteri per la formazione delle graduatorie.
14. In attesa della piena attuazione del riordino degli uffici periferici del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, il personale dei nuclei dell'Arma dei carabinieri
in servizio presso l'ispettorato provinciale del lavoro dipende, funzionalmente, dal capo
dell'ispettorato provinciale del lavoro e, gerarchicamente, dal
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comandante del reparto appositamente istituito e operante alle dirette dipendenze del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, con proprio decreto, può
attribuire compiti specifici in materia di ispezione al fine di potenziare i servizi di
vigilanza per l'applicazione della normativa nel settore del lavoro. La dotazione organica
del contingente dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n.520, è aumentata di 143 unità di cui due
ufficiali, 90 unità ripartite tra i vari gradi di maresciallo, 22 unità ripartite tra i
gradi di vice brigadiere, brigadiere e brigadiere capo, 29 unità appartenenti al ruolo
appuntati e carabinieri. All'onere derivante dall'incremento relativo alle 102 unità
valutato in lire 1.800 milioni per l'anno 1995 e in lire 5.423 milioni a decorrere
dall'anno 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 2509 del
medesimo stato di previsione per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni
successivi. All'onere relativo alle residue 41 unità si provvede ai sensi e per gli
effetti del decreto dell'assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della
formazione professionale e dell'emigrazione della regione siciliana in data 21 maggio
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n.37 del 20
luglio 1996.
15. Contro i provvedimenti adottati dagli uffici provinciali del lavoro e della massima
occupazione in materia di rilascio e revoca delle autorizzazioni al lavoro in favore dei
cittadini extracomunitari, nonchè contro i provvedimenti adottati dagli ispettorati
provinciali del lavoro in materia di rilascio dei libretti di lavoro in favore della
medesima categoria di lavoratori, è ammesso ricorso, entro il termine di 30 giorni dalla
data di ricevimento del provvedimento impugnato, rispettivamente, al direttore
dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e al direttore
dell'ispettorato regionale del lavoro, competenti per territorio, che decidono con
provvedimento definitivo. I ricorsi avverso i predetti provvedimenti, pendenti alla data
del 14 giugno 1995, continuano ad essere decisi dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale.
Art. 9-ter. - (Disposizioni in materia di lavoro agricolo). - 1. Al fine
di venire incontro alle esigenze di maggiore flessibilità nelle modalità di assunzione e
di garantire nel contempo il tempestivo accertamento delle giornate di lavoro effettuate,
anche con rapporti di compartecipazione, nel settore dell'agricoltura, i datori di lavoro
adempiono agli obblighi di cui all'articolo 9-bis, commi 2 e 3, mediante documenti
tratti dal registro di impresa di cui all'articolo 9-quater. L'obbligo di cui
all'articolo 9-bis, comma 2, è adempiuto anche nei confronti dell'INPS e viene
meno nei confronti di quest'ultimo nel momento della realizzazione del sistema telematico
integrato, in ciascuna provincia, tra il predetto Istituto ed il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale. Fino alla data del 31 dicembre 1995 gli obblighi di cui
all'articolo 9-bis, commi 2 e 3, continuano ad essere assolti con le modalità
previste per gli altri settori. A decorrere dal 1 gennaio 1996, l'onere della riserva
nelle assunzioni previsto dall'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n.223, trova
applicazione, con riferimento alle assunzioni a tempo determinato, anche ai datori di
lavoro agricolo che nell'anno precedente hanno occupato lavoratori per un numero di
giornate superiore a 1350. Il potere di delibera previsto dai commi 5, lettera c), e
6 del citato articolo 25 è esercitato, anche con riferimento ad ambiti circoscrizionali,
dalle commissioni provinciali per la manodopera agricola le quali possono altresì
determinare criteri e modalità di applicazione del predetto onere di riserva.
2. Costituiscono titolo alle prestazioni previdenziali ed assistenziali, oltre all'elenco
annuale, anche la decisione della commissione circoscrizionale per il collocamento in
agricoltura ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n.7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n.83, la decisione di accoglimento del
ricorso di cui all'articolo
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11 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.375, il provvedimento del capo
dell'ispettorato del lavoro di riconoscimento al lavoratore di giornate lavorative a
seguito di accertamento ispettivo, nonchè la sentenza definitiva del giudice ordinario.
3. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 3, lettera a), 6 e
7, all'articolo 2, commi 1, 3, 4 e 5, agli articoli 7 e 8, comma 4, del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n.375. È altresì abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 1996,
l'articolo 15 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n.7, convertito, con modificazioni, nella
legge 11 marzo 1970, n.83. L'articolo 14, primo comma, del citato decreto-legge n.7 del
1970, non trova applicazione con riferimento ai rapporti a tempo determinato. La denuncia
aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.375, va
rinnovata solo nel caso di modificazioni aventi significativa rilevanza sul fabbisogno
lavorativo dell'azienda e comunque quando si chieda il passaggio al modello semplificato
del registro d'impresa di cui all'articolo 9-quater, comma 1. Il comma 3
dell'articolo 8 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.375, è sostituito dal seguente:
`3. Qualora dal raffronto risulti che il fabbisogno di occupazione determinato
sulla base della stima tecnica è significativamente superiore alle giornate risultanti
dalle dichiarazioni trimestrali, l'INPS diffida il datore di lavoro a fornirne motivazione
entro il termine di quaranta giorni. Nel caso in cui non venga fornita adeguata
motivazione e non siano stati individuati i lavoratori utilizzati e le relative giornate
di occupazione, l'INPS procede all'imposizione dei contributi da liquidare sulla base
delle retribuzioni medie di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1968, n.488, e successive modificazioni ed integrazioni.`. I commi 1
e 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.375, sono sostituiti dai
seguenti:
`1. Chiunque produca dichiarazioni di manodopera occupata finalizzate
all'attribuzione indebita di giornate lavorative perde, ferme restando le sanzioni
previste dalle vigenti disposizioni, il diritto ad ogni beneficio di legge, ivi comprese
le agevolazioni ovvero le riduzioni contributive di cui al presente decreto legislativo.
2. Le agevolazioni contributive previste dalla legge sono riconosciute ai datori di
lavoro agricolo che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i
contratti collettivi territoriali ivi previsti.`. L'articolo 14, comma 1, lettera b),
della legge 30 dicembre 1991, n.412, trova applicazione anche per il versamento dei
contributi nel settore agricolo.
4. Il comma 9 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n.463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.638, si interpreta nel senso che ai fini
della determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli
dipendenti, sono richiesti 35 anni di anzianità assicurativa e un requisito minimo di
contribuzione di 5.460 giornate, con esclusione di quelle coperte da contribuzione
figurativa per malattia e per indennità ordinaria di disoccupazione. L'anno di
contribuzione dei suddetti operai agricoli ai fini del diritto a pensione di anzianità è
costituito da 156 contributi giornalieri.
5. Per le giornate di contribuzione pari o inferiori a 270, riferite ad anni antecedenti
il 1 gennaio 1984, la rivalutazione con i coefficienti 2,60 e 3,86, di cui al comma 12
dell'articolo 7 del decreto-legge di cui al comma 4, non può determinare per ciascun anno
il superamento nè delle 270 giornate complessive nè delle 156 giornate utili per il
diritto a pensione di anzianità.
6. I termini relativi al versamento dei contributi agricoli unificati per la manodopera
impiegata nel quarto trimestre 1995 e nel primo trimestre 1996 sono, rispettivamente,
differiti, senza interessi o altri oneri, al 10 ottobre 1996 e al 15 novembre 1996.
L'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in lire 23 miliardi, è a carico
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
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20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n.236.
7. Il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 9-bis, comma 9, è utilizzabile,
nei limiti delle risorse allo scopo preordinate, per il concorso al finanziamento di
servizi di trasporto contemplati da convenzioni stipulate dalle commissioni regionali per
l'impiego ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n.56, per programmare
rilevanti flussi stagionali di manodopera agricola che interessino ambiti territoriali
comprendenti anche regioni diverse nelle aree determinate con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale previo parere della Commissione centrale per l'impiego.
Art. 9-quater. - (Registro d'impresa nel settore agricolo). - 1. I datori
di lavoro agricolo devono tenere il registro di impresa previsto dal decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale del 29 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n.240 del 13 ottobre 1995. Il registro è rilasciato
dall'INPS subordinatamente alla presentazione della denuncia aziendale di cui all'articolo
5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.375. I datori di lavoro agricolo che, sulla
base di dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata, assumono per un numero di
giornate non superiore a 270 hanno facoltà di optare per il modello semplificato di detto
registro, salvo che occupino operai a tempo indeterminato.
2. In sede di prima applicazione l'INPS, entro il 31 ottobre 1995, provvede ad inviare
alle aziende agricole registrate nei propri archivi i moduli, preintestati, della denuncia
aziendale. A far tempo da tale data rilascia, dietro presentazione del modulo di denuncia
aziendale, il registro di impresa ovvero il modello semplificato di quest'ultimo. In sede
di prima applicazione, fermo rimanendo l'obbligo della presentazione della denuncia
aziendale, l'INPS rilascia il modello semplificato del registro di impresa ai datori di
lavoro che risultano aver fatto assunzioni, nel 1994, per un numero di giornate non
superiore a 270, salvo che occupino operai a tempo indeterminato.
3. Nella sezione matricola e paga del registro d'impresa debbono essere iscritti tutti gli
operai, nell'ordine cronologico della loro assunzione, con l'indicazione dei dati
anagrafici, codice fiscale, luogo di svolgimento della prestazione, mansioni, contratto
collettivo applicato e livello d'inquadramento ovvero retribuzione lorda giornaliera
convenuta, data di assunzione. Per i lavoratori a tempo determinato vanno inoltre indicate
la tipologia della lavorazione, le giornate di lavoro previste ed il relativo periodo di
svolgimento. Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro vanno altresì
indicati il tipo di contratto e la sua durata, il livello iniziale e finale di
inquadramento, gli estremi dell'autorizzazione amministrativa ove prescritta.
4. La sezione matricola e paga è composta di fogli a lettura ottica. Ciascun foglio è
riprodotto in cinque esemplari, predisposti per la compilazione a ricalco, di cui i primi
tre contenenti soltanto la parte matricola e gli ultimi due contenenti anche la parte
paga. Il primo esemplare va inviato all'INPS entro cinque giorni dalla data di assunzione,
il secondo alla sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in
agricoltura entro cinque giorni dalla data di assunzione, il terzo consegnato al
lavoratore all'atto dell'assunzione, il quarto, denominato foglio sezione matricola e
paga, va conservato a cura del datore di lavoro. Il quinto esemplare, in caso di rapporti
di durata non superiore al mese, può essere utilizzato in sostituzione del documento
previsto per l'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 11
agosto 1993, n.375. I termini della comunicazione all'INPS e alla sezione circoscrizionale
per l'impiego si computano escludendo i giorni festivi.
5. In caso di assunzione a tempo determinato la registrazione nella sezione matricola e
paga, con i relativi obblighi di cui al comma 4, deve essere effettuata con
Pag. 3069
riferimento a ciascuna fase o periodo lavorativo. È consentita altresì un'unica
registrazione qualora l'assunzione riguardi più fasi o periodi lavorativi, a condizione
che gli stessi siano preventivamente indicati con le relative giornate.
6. Qualora l'assunzione avvenga sulla base di convenzione, stipulata ai sensi
dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n.56, avente per oggetto programmi di
assunzione di operai a tempo determinato, il datore di lavoro, in deroga al comma
precedente, potrà effettuare un'unica registrazione e comunicazione delle assunzioni
programmate nell'anno, ovvero nel più breve periodo previsto dalla convenzione medesima.
7. Nella sezione presenze, predisposta per registrazioni relative a ciascun trimestre
solare, devono essere trascritti i dati anagrafici del lavoratore, l'anno, il mese e il
giorno in cui si svolge la prestazione di lavoro e riportati in ordine progressivo i
numeri dei fogli di assunzione relativi, nel trimestre, allo stesso lavoratore.
8. Nel registro d'impresa semplificato devono essere iscritti tutti gli operai nell'ordine
cronologico della loro assunzione, con l'indicazione dei dati anagrafici, codice fiscale,
luogo di svolgimento della prestazione, mansioni, tipologia della lavorazione, giornate di
lavoro previste e relativo periodo di svolgimento, contratto collettivo applicato e
livello di inquadramento ovvero retribuzione lorda giornaliera convenuta, data di
assunzione.
9. Il registro d'impresa semplificato è composto di fogli a lettura ottica. Ciascun
foglio è riprodotto in cinque esemplari, predisposti per la compilazione a ricalco, di
cui i primi tre contenenti soltanto la parte matricola e gli ultimi due contenenti anche
la parte paga. Il primo esemplare va inviato all'INPS entro cinque giorni dalla data di
assunzione, il secondo alla sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento
in agricoltura entro cinque giorni dalla data di assunzione, il terzo consegnato al
lavoratore all'atto dell'assunzione, il quarto, denominato foglio sezione matricola e
paga, va conservato a cura del datore di lavoro. Il quinto esemplare, in caso di rapporti
di durata non superiore al mese, può essere utilizzato in sostituzione del documento
previsto per l'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 11
agosto 1993, n.375. In caso di rapporti di lavoro di durata superiore al mese, fermo
restando l'obbligo di indicare nel registro d'impresa la retribuzione complessiva
corrisposta per l'intero rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto per ciascun
periodo di paga a rilasciare al lavoratore analogo documento.
10. La sezione matricola e paga e la sezione presenze del registro d'impresa, nonchè il
registro d'impresa semplificato devono essere numerati in ogni pagina e devono contenere
nell'ultima pagina l'indicazione del numero dei fogli che li compongono, nonchè del primo
e dell'ultimo numero progressivo. Quest'ultima indicazione deve essere datata e
sottoscritta da un incaricato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
11. La sezione matricola e paga va compilata all'atto dell'assunzione del lavoratore. Il
datore di lavoro che si avvale della facoltà di tenere il predetto documento o parti di
esso presso i soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 6, è tenuto a darne
preventiva comunicazione all'ispettorato provinciale del lavoro e alla sede INPS
competenti per territorio. Nel caso in cui il datore di lavoro non si sia avvalso della
predetta facoltà, la sezione matricola e paga deve essere disponibile nella sede
aziendale e deve essere esibita ad ogni richiesta dei funzionari preposti alla vigilanza
sull'osservanza delle disposizioni in materia di legislazione sociale e del lavoro nonchè
in materia di imposte.
12. La sezione presenze va tenuta presso la sede aziendale. Essa va compilata entro il
giorno successivo a quello in cui si è svolta la prestazione. Sul luogo di lavoro devono
essere disponibili informazioni sugli estremi della registrazione effettuata nella sezione
matricola e paga.
13. Il registro d'impresa semplificato va compilato all'atto dell'assunzione del
lavoratore. Il datore di lavoro che si avvale della facoltà di tenere il predetto
documento
Pag. 3070
presso i soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 6, è tenuto a darne
preventiva comunicazione all'ispettorato provinciale del lavoro e alla sede INPS
competenti per territorio. Il datore di lavoro che esercita la predetta facoltà deve
tenere copia del registro sul posto di lavoro e deve esibirla ad ogni richiesta dei
funzionari preposti alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di
legislazione sociale e del lavoro nonchè in materia di imposte.
14. I sistemi di registrazione devono comunque garantire la inalterabilità e la
indelebilità dei dati assunti; ove siano necessarie correzioni, queste dovranno eseguirsi
in modo che le registrazioni corrette siano leggibili.
15. Il datore di lavoro può sostituire il registro d'impresa o sue sezioni, rilasciato
dall'INPS, con altri sistemi equipollenti, in conformità a quanto previsto per i datori
di lavoro extra agricoli, secondo le modalità stabilite dal predetto Istituto.
16. All'atto dell'assunzione, in attuazione delle norme in materia di iscrizione nelle
liste di collocamento, il datore di lavoro deve ritirare dal lavoratore l'attestato di
disoccupazione (modello C/1) ed allegarlo alla comunicazione di assunzione da inviare alla
sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, salvo che il
lavoratore medesimo dichiari di non esserne momentaneamente in possesso indicandone i
motivi. Il datore di lavoro, che è tenuto a riportare sul registro d'impresa e sul
modello semplificato i motivi addotti dal lavoratore, non risponde della loro veridicità.
17. In sede di prima applicazione della presente normativa, gli operai a tempo
indeterminato e a tempo determinato in forza alla data del 3 febbraio 1996 devono essere
registrati sui documenti di cui ai commi 3 e 8. Il predetto obbligo può essere assolto
entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto. Limitatamente agli operai a tempo
determinato le annotazioni relative alla durata del rapporto ed al numero di giorni di
lavoro devono essere riferite al periodo residuo compreso tra la data di entrata in vigore
del presente decreto ed il termine del rapporto, indicato nella comunicazione di
assunzione.
18. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 4 e l'infedele
compilazione del registro di impresa sono puniti con la sanzione amministrativa da lire
500.000 a lire 3.000.000 per ciascun lavoratore interessato. La medesima sanzione si
applica a carico del datore di lavoro che ometta di tenere o di esibire i documenti di cui
ai commi 3 e 8 che egli è obbligato a tenere nella sede aziendale. Con la medesima
sanzione è punita l'omessa esibizione del registro di impresa nel caso in cui da
quest'ultima consegua l'impossibilità di accertare che il registro sia stato compilato
antecedentemente all'assunzione. Il presente comma trova applicazione con riferimento alle
violazioni che intervengano successivamente al 31 dicembre 1996.
19. L'omessa, incompleta o infedele presentazione all'INPS, nei termini prescritti, della
dichiarazione della manodopera occupata prevista dall'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n.375, è punita con la sanzione amministrativa da lire 25.000
a lire 150.000 per ogni lavoratore dipendente.
20. Gli importi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo e
dall'articolo 9-bis sono versati su apposito capitolo dello stato di previsione
dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al capitolo 1176 dello stato
di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernente il Fondo
per l'occupazione di cui all'articolo 9-bis, comma 9.
21. Per quanto non previsto dal presente articolo trovano applicazione le vigenti
disposizioni in materia di tenuta, compilazione e conservazione dei documenti di lavoro.
22. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali può, con proprio
Pag. 3071
decreto, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative del settore a livello nazionale, determinare nuovi modelli dei registri d'impresa di cui al presente articolo, in considerazione dell'esperienza applicativa.
Art. 9-quinquies. - (Accertamento delle giornate di lavoro nel settore
agricolo). - 1. Per l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate
di lavoro degli operai agricoli assunti a tempo determinato, l'INPS, sulla base delle
dichiarazioni della manodopera occupata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11
agosto 1993, n.375, a decorrere dall'anno 1996 provvede a compilare gli elenchi nominativi
annuali, di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n.1949, e successive
modificazioni. Provvede, altresì, alla compilazione di elenchi nominativi trimestrali.
2. Gli elenchi trimestrali, con l'indicazione delle giornate di lavoro prestate presso
ciascun datore di lavoro, sono pubblicati entro il terzo mese successivo alla scadenza del
termine di presentazione delle dichiarazioni della manodopera occupata, mediante
affissione per giorni quindici all'albo pretorio del comune di residenza del lavoratore.
3. L'elenco nominativo annuale è compilato e pubblicato entro il 31 maggio dell'anno
successivo. Esso contiene l'indicazione delle giornate complessivamente attribuite al
lavoratore in base alle dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata, tenuto anche
conto delle integrazioni e modificazioni, intervenute prima della sua compilazione,
conseguenti a dichiarazioni di parte e d'ufficio, alle risultanze dell'attività ispettiva
e di controllo.
4. L'elenco nominativo annuale è notificato ai lavoratori interessati mediante affissione
per giorni quindici all'albo pretorio del comune di residenza. Della pubblicazione
effettuata dal comune viene data notizia
a cura dell'INPS attraverso i mezzi di informazione. In caso di riconoscimento o di
disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e pubblicazione
dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla diretta notifica al lavoratore
interessato.5. Gli elenchi trimestrali e l'elenco nominativo annuale devono essere
trasmessi a cura dell'INPS alle commissioni circoscrizionali per il collocamento in
agricoltura non oltre venti giorni dall'avvenuta compi-lazione.
6. Il lavoratore, ove riscontri difformità tra le giornate lavorate e quelle risultanti
nell'elenco nominativo trimestrale ed intenda attivare la procedura di riconoscimento
prevista dall'articolo 8 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n.7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n.83, deve inviare al capo dell'ispettorato
provinciale del lavoro competente per territorio, entro e non oltre trenta giorni dalla
data di pubblicazione del predetto elenco, una informazione circostanziata relativa alla
prestazione lavorativa non riconosciuta.
7. La comunicazione deve contenere l'indicazione del datore di lavoro, del luogo della
prestazione, dei giorni lavorati, della tipologia della lavorazione, delle mansioni svolte
e della retribuzione percepita.
8. Il capo dell'ispettorato provinciale del lavoro adotta modalità e tempi di intervento
idonei a tutelare l'interesse del lavoratore a non essere discriminato sul mercato del
lavoro.
9. L'ispettorato provinciale del lavoro provvede ad inviare alle commissioni
circoscrizionali per il collocamento in agricoltura, entro il 30 settembre successivo alla
pubblicazione dell'elenco annuale cui l'istanza si riferisce, una copia delle
comunicazioni ricevute, con l'esito degli accertamenti svolti.
10. La commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura può disporre
l'integrazione dell'elenco nominativo annuale ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 3
febbraio 1970, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n.83, solo
per giornate di lavoro indicate nell'informazione effettuata ai sensi del comma 6.
L'integrazione
Pag. 3072
è disposta sulla base delle risultanze degli accertamenti dell'ispettorato del lavoro
e comunque non oltre le giornate indicate dal lavoratore nella predetta informazione.
11. L'INPS accerta, ai fini contributivi e previdenziali, le giornate prestate dai
compartecipanti familiari, piccoli coloni e piccoli coltivatori diretti, di cui
all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n.334, provvedendo all'iscrizione dei loro
nominativi nell'elenco annuale sulla base delle dichiarazioni prodotte ai sensi
dell'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.375.
12. Per l'accertamento delle giornate di lavoro, di cui al comma 11, l'INPS applica i
valori medi d'impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame
stabiliti ai sensi del comma 15.
13. La dichiarazione prevista dall'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto legislativo 11
agosto 1993, n.375, deve essere corredata da copia autenticata del contratto registrato
ovvero stipulato con l'assistenza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei
datori di lavoro agricoli, dai certificati catastali dei terreni in concessione, dagli
stati di famiglia del concedente e del concessionario, nonchè dall'indicazione della
prevedibile ripartizione tra ciascun componente del nucleo familiare delle giornate di
lavoro derivanti dall'applicazione dei valori medi d'impiego per singola coltura e per
ciascun capo di bestiame.
14. In presenza di contratti di piccola colonia e di compartecipazione familiare in essere
antecedentemente alla vigenza delle norme contenute nella legge 3 maggio 1982, n.203,
compresi i contratti in regime di proroga, la dichiarazione prevista dall'articolo 6,
commi 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.375, in assenza di contratto
registrato, può essere corredata da dichiarazione personale di responsabilità resa ai
sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15, che attesti la sussistenza di un accordo per la
coltivazione dei terreni.
15. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della
commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa
proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto
delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei
terreni e di allevamento e governo del bestiame, nonchè delle consuetudini locali,
determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di
manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame.
16. I valori medi, determinati ai sensi del comma 15, valgono, a decorrere dal 1 gennaio
1997, per l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro dei
lavoratori di cui al comma 11.
17. In fase di prima attuazione i valori medi saranno determinati entro il 30 aprile 1997,
sulla base di proposte delle commissioni provinciali da inviare al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale non oltre il 31 marzo 1997. In caso di mancato invio delle
proposte nei termini sopraindicati si provvede con il solo parere della commissione
centrale.
18. I valori medi d'impiego di manodopera devono essere sottoposti a revisione almeno ogni
tre anni.
19. A decorrere dalla data del 3 febbraio 1996 e con riferimento all'elenco anagrafico con
il quale sono accertate le giornate di lavoro agricolo dell'anno 1996 e seguenti, cessa la
compilazione degli elenchi suppletivi trimestrali di cui all'articolo 7 del decreto-legge
3 febbraio 1970, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n.83, e
all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.375.
20. Ai fini dell'accertamento delle giornate di lavoro nel settore agricolo e della
formazione degli elenchi anagrafici principali e supplettivi trimestrali, limitatamente
all'anno 1995 e precedenti, restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 12 del
regio decreto 24 settembre 1940, n.1949, e successive modificazioni, nonchè l'articolo 7
del decreto-legge 3 febbraio 1970, n.7, convertito, con modificazioni,
Pag. 3073
dalla legge 11 marzo 1970, n.83, e l'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.375.
Art. 9-sexies. - (Disposizioni in materia di soppressione del Servizio per i
contributi agricoli unificati (SCAU)). - 1. Per effetto della soppressione del
Servizio per i contributi agricoli unificati disposta dall'articolo 19 della legge 23
dicembre 1994, n.724, con decorrenza 1 luglio 1995 la riscossione dei premi e dei
contributi di previdenza ed assistenza sociale, dovuti per i lavoratori subordinati ed
autonomi del settore agricolo, rimane unificata ed è attribuita all'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS) che ne dispone la ripartizione tra l'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e le gestioni di pertinenza.
2. Per effetto della soppressione dello SCAU, disposta dall'articolo 19 della legge 23
dicembre 1994, n.724, con decorrenza 1 luglio 1995 l'INPS subentra in tutti i rapporti
attivi e passivi facenti capo al soppresso SCAU.
3. È costituita, quale organo dell'INPS, la Commissione centrale per l'accertamento e la
riscossione dei contributi agricoli unificati di cui al comma 1. La Commissione è
composta da tre rappresentanti dei lavoratori subordinati e tre rappresentanti dei datori
di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura, nominati con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, su designazione delle organizzazioni sindacali a
carattere nazionale maggiormente rappresentative e da un rappresentante per ciascuno dei
Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e delle risorse agricole,
alimentari e forestali, nonchè dai direttori generali dell'INPS e dell'INAIL o da un loro
delegato.
4. La Commissione di cui al comma 3 nella prima seduta sceglie tra i propri membri il
presidente che, in caso di assenza o impedimento, può delegare un componente della
Commissione stessa.
5. La Commissione decide, in unico grado, i ricorsi previsti dagli articoli 10 e 15 del
decreto legislativo 11 agosto 1993, n.375, e, in seconda istanza, i ricorsi di cui al
comma 2 dell'articolo 11 del predetto decreto; formula pareri in ordine alla
determinazione annuale dei salari medi provinciali degli operai agricoli a tempo
determinato e indeterminato ed in ordine ai valori medi di impiego di manodopera per
singola coltura e per ciascun capo di bestiame; esercita attività consultiva nei
confronti del consiglio di vigilanza e del consiglio di amministrazione dell'Istituto in
materia di previdenza agricola; esprime pareri sui ricorsi la cui decisione è attribuita
al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
6. Ai fini del trasferimento all'INPS e all'INAIL del personale già dipendente dello SCAU
alla data di soppressione del medesimo, è istituita presso il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale una commissione tecnica, composta di due dirigenti per ciascuno
dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e delle risorse agricole,
alimentari e forestali. Tale commissione provvederà ad individuare entro il 30 settembre
1995 il personale dello SCAU che, provvisoriamente assegnato all'INPS per gli adempimenti
connessi alle funzioni di cui ai precedenti commi sarà trasferito all'INPS e all'INAIL,
con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. A tal fine l'INPS
e l'INAIL prevedono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e funzionale,
apposite strutture centrali e periferiche, da definirsi nell'ordinamento dei servizi. Per
le esigenze connesse all'esercizio, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, dell'attività di coordinamento, indirizzo e vigilanza in materia di previdenza e
collocamento in agricoltura, il personale dello SCAU trasferito all'INPS può, con il suo
consenso, essere comandato a prestare servizio presso il predetto Ministero per un periodo
massimo di tre anni e nel limite di un contingente non superiore al 5 per cento, sulla
base di criteri fissati d'intesa tra le due amministrazioni.
Pag. 3074
Gli oneri relativi al trattamento economico e gli oneri riflessi restano a carico
dell'INPS.
7. I trattamenti integrativi, comprensivi dell'indennità integrativa speciale, erogati
dal Fondo integrativo di previdenza dello SCAU relativi al personale cessato dal servizio
fino al 30 settembre 1995, sono posti a carico della gestione speciale ad esaurimento
costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n.761, alla quale vengono trasferiti i corrispettivi capitali
di copertura, costituiti dalle riserve matematiche relative alle posizioni dei singoli
pensionati. Per il caso di insufficienza degli accantonamenti costituiti a fronte delle
prestazioni del Fondo integrativo di previdenza dello SCAU, i maggiori oneri occorrenti
per i capitali di copertura faranno carico al bilancio dell'INPS e dell'INAIL, in
proporzione ai contingenti di persone trasferiti ai due istituti.
8. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, sono confermati le fasi procedurali ed
i provvedimenti posti in essere nel periodo intercorrente tra il 30 giugno 1995 e la data
di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 9-septies. - (Misure straordinarie per la promozione del lavoro autonomo
nelle regioni del Mezzogiorno). - 1. Per favorire la diffusione di forme di lavoro
autonomo, la Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a., costituita ai sensi del
decreto-legge 31 gennaio 1995, n.26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo
1995, n.95, cura la selezione, il finanziamento e l'assistenza tecnica di progetti
relativi all'avvio di attività autonome realizzate da inoccupati e disoccupati residenti
nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari.
2. I proponenti delle domande selezionate vengono ammessi a corsi di formazione/selezione,
non retribuiti, della durata di quattro mesi, durante i quali viene definitivamente
verificata la fattibilità dell'idea progettuale e vengono trasferite ai proponenti le
principali conoscenze in materia di gestione. La struttura e l'impostazione delle
attività formative sono ispirate ai criteri previsti dall'Unione europea per i programmi
del Fondo sociale europeo.
3. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, fissa con proprio decreto criteri e modalità di concessione delle agevolazioni.
4. Per le finalità di cui al comma 1 la Società per l'imprenditorialità giovanile
S.p.a. concede ai soggetti, la cui proposta sia ritenuta valida da un punto di vista
tecnico-economico, le seguenti agevolazioni:
a) fino a trenta milioni a fondo perduto, per l'acquisto, documentato, di
attrezzature;
b) fino a venti milioni di prestito, restituibile in cinque anni con garanzie da
acquisire sull'investimento, mediante iscrizione di privilegio speciale;
c) fino a dieci milioni, a fondo perduto, per spese di esercizio sostenute nel
primo anno di attività;
d) l'affiancamento di un tutor specializzato.
5. Per l'attuazione del presente articolo la Società per l'imprenditorialità giovanile
S.p.a. stipula apposita convenzione con i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale
e del tesoro.
6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 30
miliardi per l'anno 1995 e di lire 50 miliardi per l'anno 1996. Le predette somme possono
essere utilizzate quale copertura della quota di finanziamento nazionale di programmi
coofinanziati dall'Unione -europea.
7. I titolari delle indennità di mobilità ammessi al corso possono cumulare le
agevolazioni di cui al comma 4 con il beneficio previsto dall'articolo 7, comma 5, della
legge 23 luglio 1991, n.223.
Art. 9-octies. - (Piani per l'inserimento professionale dei giovani nelle aree ad alto
Pag. 3075
tasso di disoccupazione). - 1. Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 16
maggio 1994, n.299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.451, è
sostituito dal seguente:
`3. I progetti di cui al comma 1, lettera b), sono redatti dalle
associazioni dei datori di lavoro, ovvero da ordini e/o collegi professionali sulla base
di apposite convenzioni predisposte di concerto con le agenzie per l'impiego ed approvate
dalle commissioni regionali per l'impiego.`.
2. Il comma 7 dell'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.451, è sostituito dal seguente:
`7. L'assegnazione dei giovani avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per
l'impiego sulla base di criteri fissati dalle commissioni regionali per l'impiego.`.
3. Per l'assegnazione dei giovani di cui al comma 2, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale può disporre, in considerazione della specificità, anche
territoriale, dell'emergenza occupazionale, modalità straordinarie, ivi compresa
l'adozione di criteri quali il carico familiare, l'età anagrafica e il luogo di
residenza.
4. I piani di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.451, sono realizzati fino
all'anno 1998.
Art. 9-novies. - (Disposizioni per il settore siderurgico). - 1.
All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.451, le parole: `di 15.500 unità` sono
sostituite dalle seguenti: `di 17.100 unità`.
2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 15 miliardi per l'anno 1997
e in lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo
parzialmente utilizzando le proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento relativo al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.».
Pag. 3076
Tabella A
(prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera a) numero 1)
A) Valore marche previdenziali.
Per dichiarazioni, per importazioni definitive, per esportazioni definitive, per
temporanee importazioni e per temporanee esportazioni, per cauzioni merci estere, per
introduzioni in deposito, per reimportazioni, per riesportazioni e lasciapassare merci
estere:
se il valore dichiarato della merce non supera L.30.000.0002.000 Lire 2.000
se il valore suddetto supera L. 30.000.000 ma non L.60.000.0002.600 Lire 2.600
se il valore suddetto supera L. 60.000.000 ma non L.160.000.000 Lire 4.000
se il valore suddetto supera L. 160.000.000 ma non L.300.000.000 Lire 7.000
se il valore suddetto supera L. 300.000.000 ma non L.500.000.000 Lire 20.000
se il valore suddetto supera L. 500.000.000 Lire 40.000
Per manifesti di partenza e manifesti delle merci arrivate per nave:
di stazza netta fino a 1.000 tonnellate Lire 5.000
di stazza netta superiore a 1.000 tonnellate ma non a 5.000 tonnellate Lire 10.000
di stazza netta superiore a 5.000 tonnellate ma non a 10.000 tonnellate Lire 20.000
di stazza netta superiore a 10.000 tonnellate Lire 40.000
Per ogni estratto manifesto Lire 2.600
Per manifesti di partenza e manifesti delle merci arrivate per aeromobili Lire 5.000
Per ogni altra dichiarazione doganale o intervento ad essa inerente Lire 2.600
Per ogni istanza Lire 4.000
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Per i documenti di cui ai punti c), d), e), f) e g) dell'articolo 20 del
decreto del Ministro delle finanze in data 30 ottobre 1973, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.303 del 24 novembre 1973, il valore del contributo è quello stabilito per
le dichiarazioni doganali da essi sostituite o in essi comprese.
Per ogni prestazione professionale non riferita a dichiarazione doganale, ivi compresi gli
adempimenti di cui all'articolo 7, commi 1-sexies e 1-septies, del
decreto-legge 30 dicembre 1991, n.417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
febbraio 1992, n.66: 5 per cento sull'importo del corrispettivo fatturato mediante
versamento sul conto corrente postale intestato al fondo entro e non oltre sessanta giorni
dall'emissione della fattura.
B) Contributo personale.
Contributo personale annuo L. 3.840.000.
C) Contributo globale annuo.
L'importo del contributo globale annuo dovuto da ciascun iscritto al fondo non può essere
inferiore a L. 6.000.000 così suddivisi: L. 3.840.000 per contributo personale di cui al
punto B) e L. 2.160.000 per contributi di cui al punto A).
Nell'ipotesi in cui il valore dei versamenti relativi ai contributi di cui al punto A) sia
inferiore a L. 2.160.000 gli interessati dovranno effettuare entro il 30 giugno dell'anno
successivo un versamento integrativo del contributo personale fino al raggiungimento
dell'importo di L. 6.000.000.
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ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO
Articolo 1.
(Disposizioni per l'attivazione dei lavori socialmente utili).
1. Al fine di consentire l'attivazione di lavori socialmente utili, il Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, è incrementato ai sensi
del comma 4 e, in attesa della revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a
questi ultimi trova applicazione la normativa previgente a quella recata dall'articolo 14
del decreto-legge 16 maggio 1994, n.299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n.451, integrata ai sensi del comma 2. Ai fini della tempestività degli
interventi per la promozione e l'attivazione dei lavori socialmente utili:
a) per gli enti locali spetta alla giunta assumere le deliberazioni in materia di
promozione di progetti;
b) per gli enti locali, la giunta, ai fini dell'approvvigionamento di quanto
strettamente necessario per la immediata operatività dei progetti, può ricorrere, previa
autorizzazione del commissario del Governo, a procedure straordinarie, anche in deroga
alle normative vigenti in materia, fermo restando quanto previsto dalla normativa in
materia di lotta alla criminalità organizzata;
c) l'amministrazione proponente il progetto di lavori socialmente utili è tenuta a
procedere, ricorrendone i presupposti, secondo le disposizioni dell'articolo 14 della
legge 7 agosto 1990, n.241, con esclusione del comma 4 del medesimo articolo, nonchè
dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.142;
d) la commissione regionale per l'impiego e, per i progetti interregionali, la
commissione centrale per l'impiego, provvedono, anche attraverso apposite
sottocommissioni, all'approvazione del progetto entro sessanta giorni, decorsi i quali il
medesimo si intende approvato, sempre che entro tale termine non venga comunicata al
soggetto proponente la carenza delle risorse economiche necessarie;
e) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre, in
considerazione della specificità, anche territoriale, dell'emergenza occupazionale,
modalità straordinarie per l'assegnazione dei lavoratori ai lavori socialmente utili, ivi
compresa l'adozione di criteri quali il carico familiare, l'età anagrafica e il luogo di
residenza;
f) in caso di mancata esecuzione dei lavori socialmente utili nel termine previsto
nel progetto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro
dell'interno, designa un commissario che provvede all'esecuzione dei lavori.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono integrate dalle seguenti norme dell'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.451: comma 1, relativamente ai soggetti promotori e gestori, nonchè ai soggetti utilizzabili nei progetti; commi 3 e 4, come modificati dal comma 3 del presente articolo; comma 7. Per l'assegnazione dei lavoratori si tiene conto della corrispondenza tra la capacità dei lavoratori e i requisiti richiesti per l'attuazione dei progetti e si consente che, per i progetti formulati con riferimento a crisi aziendali, di settore o di area, l'assegnazione avvenga limitatamente a gruppi di lavoratori espressamente individuati nel progetto medesimo. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.451, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Ai fini dell'utilizzazione in lavori socialmente utili l'iscrizione agli elenchi ed albi di cui all'articolo 25, comma 5, lettera a), della legge 23 luglio 1991, n.223, non costituisce impedimento qualora il soggetto interessato, con dichiarazione resa ai sensi
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della legge 4 gennaio 1968, n.15, attesti che all'iscrizione non corrisponde
l'esercizio della relativa attività professionale.».
3. All'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n.451: al comma 3, il terzo periodo è sostituito dal
seguente: «Tale importo può non essere dovuto nei casi in cui i lavoratori siano adibiti
per un numero di ore ridotto proporzionale alla misura del trattamento previdenziale o
sussidio spettante.»; il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. I soggetti di cui al comma 1 che non fruiscono di alcun trattamento
previdenziale possono essere impegnati nell'ambito del progetto per non più di dodici
mesi e per essi può essere richiesto, a carico del fondo di cui al comma 7, un sussidio
non superiore a lire 800.000 mensili. Il sussidio è erogato dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) e per esso trovano applicazione le disposizioni in materia di
mobilità e di indennità di mobilità. Ai lavoratori medesimi può essere corrisposto,
dai soggetti proponenti o utilizzatori, un importo integrativo di detti trattamenti, per
le giornate di effettiva esecuzione delle prestazioni.».
4. Con priorità per le finalità di cui al comma 1, nonchè per il finanziamento dei
piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione di cui all'articolo
15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n.451, il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n.236, è incrementato di lire 669 miliardi per l'anno 1995, di lire 685,6 miliardi
per l'anno 1996, di lire 591,3 miliardi per l'anno 1997 e di lire 691,3 miliardi a
decorrere dall'anno 1998. Nell'ambito delle disponibilità, per l'anno 1995, un importo
non inferiore al quaranta per cento è ripartito a livello regionale in relazione al
numero dei lavoratori di cui al comma 5 e all'articolo 3 e le relative risorse sono
impegnate per il finanziamento di progetti che utilizzano i medesimi lavoratori.
5. Ai soggetti di cui all'articolo 4, commi 1, lettere b) e c), 3 e 4, nei
cui confronti siano cessati al 31 dicembre 1994 i trattamenti di mobilità ovvero di
disoccupazione speciale ed ai soggetti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre
1993, n.478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n.56, nei cui
confronti siano cessati nel periodo 1 dicembre 1994-31 maggio 1995 i trattamenti di cassa
integrazione salariale, i quali non abbiano più titolo a fruire per ulteriori periodi di
alcuno dei predetti trattamenti, compete un sussidio nella misura pari al 64 per cento
dell'importo mensile di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo unico
della legge 13 agosto 1980, n.427, come sostituito dall'articolo 1, comma 5, del
decreto-legge 16 maggio 1994, n.299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n.451, per un periodo massimo di dodici mesi e limitatamente ai periodi di loro
occupazione in lavori socialmente utili, nei progetti per essi approvati entro il 31
luglio 1995. Il sussidio è a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4, nei
limiti delle risorse preordinate alle finalità di cui al medesimo comma. I lavoratori di
cui al presente comma rimangono iscritti nelle liste di mobilità sino al 31 dicembre
1995.
6. Fino al 31 maggio 1995, ai soggetti di cui al comma 5 che non siano utilizzati in
lavori socialmente utili è corrisposto un sussidio fissato:
a) per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 marzo 1995, nella misura del 70 per
cento dell'ultimo trattamento di integrazione salariale, di mobilità ovvero di
disoccupazione speciale fruito; tale misura non può essere comunque superiore all'importo
derivante dalla misura del 64 per cento di cui al predetto comma 5;
b) per il periodo dal 1 aprile 1995 al 31 maggio 1995, nella misura del 64 per
cento di cui al medesimo comma 5, ridotta del 30 per cento; tale misura non
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può essere comunque superiore all'importo del sussidio previsto nel periodo di cui alla lettera a).
7. Per consentire una migliore utilizzazione delle risorse finanziarie comunitarie,
statali o regionali mirate alla formazione professionale, il sussidio di cui al comma 5
viene erogato ai lavoratori di cui al medesimo comma e all'articolo 3, anche per i periodi
di effettiva frequenza successivi al 31 maggio 1995, a corsi di formazione approvati prima
del 31 maggio 1995, sino al completamento dei corsi e comunque non oltre il 31 dicembre
1995. Detti lavoratori nei trenta giorni successivi il termine dei corsi, possono essere
assegnati a progetti di lavori socialmente utili, con fruizione del sussidio previsto dal
comma 5 per un periodo che sommato a quello del corso di formazione non può superare
dodici mesi.
8. Per il periodo dal 1 giugno al 31 luglio 1995 gli uffici regionali e provinciali del
lavoro e della massima occupazione ovvero le sezioni circoscrizionali per l'impiego ovvero
le agenzie per l'impiego, invitano i lavoratori di cui al comma 5 e all'articolo 3 non
ancora occupati in lavori socialmente utili, a partecipare ad attività di selezione ed
orientamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 5-ter, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n.236, finalizzate alla loro assegnazione ai lavori socialmente utili. Per tale
periodo, previa attestazione da parte dei predetti uffici della partecipazione alle
attività predette, è riconosciuto al lavoratore il sussidio di cui al comma 6, lettera b).
Per i casi in cui i lavoratori non siano ancora occupati nei lavori socialmente utili alla
data del 1 agosto 1995 il predetto sussidio è riconosciuto per un ulteriore periodo e
comunque non oltre il 30 settembre 1995. Il sussidio è a carico del Fondo per
l'occupazione di cui al comma 4, nei limiti delle risorse preordinate alle finalità di
cui al medesimo comma.
9. Per i sussidi di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 trovano applicazione le disposizioni in
materia di mobilità e di indennità di mobilità, ivi compreso, per i periodi sussidiati
sino al 31 luglio 1995, il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'articolo 7
della legge 23 luglio 1991, n.223. Per i sussidi imputati a periodi successivi a tale data
e per quelli di cui al comma 3, il predetto riconoscimento rileva ai soli fini
dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento.
10. Per consentire la prosecuzione dell'utilizzazione in lavori socialmente utili di
soggetti nei cui confronti siano cessati ovvero cessino i trattamenti di cassa
integrazione o di mobilità, ai medesimi compete il sussidio di cui ai commi 3 e 5 fino al
completamento del progetto e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere
dalla predetta cessazione, a condizione che questa fattispecie rientri tra i criteri e le
priorità determinate dalla commissione regionale per l'impiego ai sensi del comma 20 e
nei limiti delle risorse finanziarie assegnate ad ogni regione. Gli enti utilizzatori
comunicano alla commissione regionale per l'impiego la prosecuzione dell'impegno di questi
lavoratori nel progetto e segnalano alla competente sede territoriale dell'INPS l'elenco
dei lavoratori impegnati nei suddetti progetti e titolari del trattamento di integrazione
salariale e mobilità. Dal giorno successivo la scadenza di detti trattamenti e fino alla
data di completamento del progetto la sede territoriale dell'INPS provvede d'ufficio ad
erogare il sussidio. Quest'ultima provvede altresì a segnalare all'ente utilizzatore, ai
fini della determinazione dell'eventuale integrazione al sussidio, la data di cessazione
del trattamento di integrazione salariale ovvero di mobilità.
11. Per i progetti finanziati a carico del Fondo di cui al comma 4, approvati entro il 31
luglio 1995, sono avviati con priorità ai lavori socialmente utili i lavoratori di cui al
comma 5 ed all'articolo 3. Per i progetti approvati dal 1 agosto 1995 e sino al 31
dicembre 1995 concorrono con i predetti lavoratori anche i lavoratori iscritti nelle liste
di mobilità nelle aree di
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cui agli obiettivi n.1 e n.2 del regolamento CEE n.2081/93 del Consiglio del 20 luglio
1993, per i quali il trattamento di mobilità è scaduto, e i lavoratori per i quali sia
cessato successivamente al 31 maggio 1995 il trattamento straordinario di cassa
integrazione e che non abbiano più diritto all'indennità di mobilità. Essi, se avviati
per progetti approvati entro il 31 luglio 1995, percepiscono il sussidio di cui al comma
5; se avviati per progetti approvati successivamente alla predetta data, per essi trova
applicazione la disposizione di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio
1994, n.299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.451, come
modificato dal comma 3 del presente articolo. Ai predetti lavoratori si applica la
disposizione di cui all'articolo 6, comma 5-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236. Vengono avviati
ai lavori socialmente utili i lavoratori che dichiarino alle sezioni circoscrizionali per
l'impiego del luogo di residenza la loro disponibilità, con esclusione dei soggetti che
abbiano già dichiarato detta disponibilità in applicazione dell'articolo 27, comma 3,
del decreto-legge 23 giugno 1995, n.244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1995, n.341.
12. I periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili costituiscono titolo di
preferenza nei pubblici concorsi qualora, per questi ultimi, sia richiesta la medesima
professionalità con la quale il soggetto è stato adibito ai predetti lavori.
13. I nominativi dei lavoratori che sono titolari di indennità di mobilità fino alla
maturazione del diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia vengono comunicati
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sindaci dei comuni di residenza dei
predetti lavoratori perchè essi provvedano ad impiegare direttamente questi ultimi in
attività socialmente utili ai sensi ed agli effetti della disciplina di cui al presente
articolo ed all'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge 23 luglio 1991, n.223.
14. Per i disoccupati utilizzati nei cantieri scuola e lavoro di cui all'articolo 59 della
legge 29 aprile 1949, n.264, e successive modificazioni e integrazioni, non si applica
l'articolo 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n.274, e continua per essi a trovare
applicazione quanto previsto dall'articolo 2 della legge 6 agosto 1975, n.418, e
successive modificazioni e integrazioni. La medesima disposizione di cui all'articolo 4,
comma 2, della legge 8 agosto 1991, n.274, non trova altresì applicazione nei confronti
degli addetti ai lavori di forestazione, sistemazione idraulico-forestale ed
idraulico-agraria assunti dalle pubbliche amministrazioni, fermo restando per essi quanto
previsto dall'articolo 6, comma primo, lettera a), della legge 31 marzo 1979, n.92.
Per le assunzioni di questi ultimi lavoratori continuano ad applicarsi le norme sul
collocamento ordinario.
15. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 883
miliardi per l'anno 1995, in lire 685,6 miliardi per l'anno 1996, in lire 591,3 miliardi
per l'anno 1997 ed in lire 691,3 miliardi a decorrere dall'anno 1998, si provvede:
a) quanto a lire 342 miliardi per l'anno 1995 a carico degli stanziamenti iscritti
sui capitoli 1176 e 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale per il medesimo anno, rispettivamente, per lire 129 miliardi e lire 213
miliardi; quanto a lire 482,6 miliardi per l'anno 1996, e a lire 514,3 miliardi a
decorrere dall'anno 1997, a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 1176 dello
stesso stato di previsione per l'anno 1996 e corrispondenti capitoli per gli anni
successivi;
b) quanto a lire 200 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo
delle disponibilità in conto residui dei capitoli 5069, 5879 e 7893 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro e dei capitoli 1031, 1032, 1162, 1163 e 1164 dello
stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica dell'anno
1995, conservate ai sensi
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dell'articolo 19, comma 5-ter, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.96, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonchè dell'articolo 1, comma 6, del
decreto-legge 28 agosto 1995, n.359, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
1995, n.436, cui non si applicano, per l'anno 1995, le modalità e procedure di
ripartizione previste dal medesimo articolo 19, comma 5-ter, del decreto
legislativo 3 aprile 1993, n.96; quanto a lire 200 miliardi per l'anno 1995, mediante
corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui di cui al capitolo 191 dello
stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per lo
stesso anno; quanto a lire 141 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo
delle disponibilità della gestione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978,
n.845, e successive modificazioni ed integrazioni;
c) quanto a lire 203 miliardi per l'anno 1996, a lire 77 miliardi per l'anno 1997 e
a lire 177 miliardi a decorrere dall'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
16. Le somme di cui al comma 15, lettera b), sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate anche nell'anno successivo ad apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
17. Per i progetti approvati successivamente al 31 luglio 1995, il sussidio a carico del
Fondo di cui al comma 4 è pari, fino al 31 gennaio 1996, a lire 8.000 orarie per un
massimo di cento ore mensili. Fermo restando il costo complessivo del progetto per quanto
riguarda i sussidi, per i lavoratori in esso impegnati, le agenzie per l'impiego possono
modificare, d'intesa con i soggetti proponenti, i progetti già approvati, per adeguarne
le modalità organizzative, in conseguenza dei meccanismi di calcolo del sussidio di cui
all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.451, come modificato dal comma 3, che per
essi viene applicato dal 1 febbraio 1996.
18. I progetti di lavoro socialmente utile possono essere presentati dalle cooperative
sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381, per impegnare i soggetti ad esse
assegnati nell'ambito dell'attività ordinaria delle cooperative medesime. I progetti
possono prevedere che l'assegnazione avvenga su richiesta nominativa. Essi possono essere
approvati quando ricorrano le seguenti condizioni:
a) l'attività della cooperativa deve essere stata avviata da almeno due anni e
deve essere stata assoggettata a revisione ai sensi dell'articolo 3 della citata legge
n.381 del 1991;
b) il numero dei soggetti da impegnare non deve eccedere il 30 per cento o il 15
per cento dei lavoratori, dipendenti e soci, rispettivamente per le cooperative di cui
alle lettere a) e b) dell'articolo 1 della predetta legge;
c) non devono essere state effettuate riduzioni di personale nei dodici mesi
precedenti la presentazione del progetto. Le cooperative sociali che abbiano gestito un
progetto di lavoro socialmente utile ai sensi del presente comma possono presentare nuovi
progetti quando almeno il 50 per cento dei lavoratori impegnati sulla base del precedente
progetto sia stato assunto ovvero sia diventato socio lavoratore.
19. I lavoratori impegnati in lavori socialmente utili sono tenuti a partecipare ad attività di orientamento organizzate dalle agenzie per l'impiego o dalle sezioni circoscrizionali ad intervalli non inferiori a tre mesi. Per il periodo di svolgimento delle predette attività, che saranno tempestivamente comunicate dagli uffici agli
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enti gestori dei programmi di lavori socialmente utili ed all'INPS, i lavoratori
continuano a percepire il medesimo sussidio ad essi spettante durante i lavori socialmente
utili.
20. Dal 1 gennaio 1996 le risorse del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4,
preordinate al finanziamento dei lavori socialmente utili, e non destinate al
finanziamento dei progetti già approvati nel 1995, sono ripartite, nella misura del 70
per cento, a livello regionale in relazione alla dimensione quantitativa dei progetti già
approvati nel 1995 e al numero dei disoccupati di lunga durata iscritti nelle liste di
collocamento e di mobilità nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236.
Per i progetti approvati dal 1 gennaio 1996, le commissioni regionali per l'impiego, fermo
restando quanto disposto dal secondo periodo del comma 2, determinano criteri e priorità
nell'assegnazione dei soggetti, tenendo conto in particolare del criterio del maggior
bisogno e delle professionalità acquisite nell'attuazione dei progetti. Le commissioni
regionali per l'impiego destinano un importo non inferiore al 15 per cento delle risorse
assegnate per l'approvazione di progetti di lavori socialmente utili specificamente
predisposti per i lavoratori di cui alla legge 23 luglio 1991, n.223, articolo 25, comma
5, lettera a), così come modificato dal comma 2, che non abbiano fruito di
trattamenti di integrazione salariale o di mobilità. Le predette commissioni potranno
utilizzare anche le risorse finanziarie eventualmente messe a loro disposizione da parte
delle regioni e di altri enti pubblici proponenti ai fini dell'applicazione del presente
articolo. Ai lavoratori impegnati nei progetti di lavori socialmente utili approvati
utilizzando tali risorse competono, con l'applicazione della disciplina di cui al presente
articolo, il sussidio di cui al comma 3 e i relativi benefici accessori; l'erogazione
sarà effettuata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
21. Allo scopo di creare le necessarie ed urgenti opportunità occupazionali per i
lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili, i soggetti promotori di cui
al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.451, possono costituire società miste ai
sensi di quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n.26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n.95, a condizione che il
personale dipendente delle predette società sia costituito nella misura del 60 per cento
da lavoratori già impegnati nei predetti progetti e nella misura del 20 per cento da
soggetti aventi titolo ad esservi impegnati. La partecipazione alle predette società
miste, è, comunque, consentita a cooperative formate da lavoratori già impegnati in
progetti di lavori socialmente utili. Con tali società, in via straordinaria e
limitatamente alla fase di avvio, i predetti soggetti promotori possono stipulare, anche
in deroga a norme di legge o di statuto, convenzioni o contratti, di durata non superiore
a 36 mesi, aventi esclusivamente ad oggetto attività uguali, analoghe o connesse a quelle
svolte nell'ambito di progetti di lavori socialmente utili, precedentemente promossi dai
medesimi soggetti promotori.
22. Il Fondo di cui al comma 4 è incrementato di lire 350 miliardi per l'anno 1996. A tal
fine il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa
depositi e prestiti, nell'ambito dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del
decreto-legge 1 luglio 1996, n.344. Le somme derivanti dai mutui sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
23. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche sulla base degli elementi
forniti dalle commissioni regionali per l'impiego, riferisce semestralmente alle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del
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Senato della Repubblica sull'andamento dell'utilizzo dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e fruitori del sussidio di cui al comma 3 ripartiti per età, sesso, professionalità ed anzianità contributiva. Analoga comunicazione è resa per i lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria.
Articolo 2.
(Misure di carattere previdenziale e contributivo).
1. Al fine di assicurare la correntezza delle prestazioni a carico del Fondo
previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali, istituito dalla legge 22
dicembre 1960, n.1612:
a) con decorrenza 1 gennaio 1994:
1) i valori dei contributi dovuti al Fondo predetto sono elevati nella misura di cui
all'allegata tabella A;
2) si applicano gli aumenti a titolo di perequazione automatica di cui all'articolo 11 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503. L'articolo 31 del regolamento del Fondo,
approvato con decreto del Ministro delle finanze 30 ottobre 1973, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n.303 del 24 novembre 1973, è abrogato;
3) trova applicazione, ai fini del conseguimento del requisito di età per il diritto alla
pensione ordinaria di cui all'articolo 25 del regolamento del Fondo, la tabella A,
sezione uomini, allegata all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503;
4) cessano di maturare le anzianità utili ai fini del calcolo dell'indennità di
buonuscita di cui all'articolo 32 del regolamento del Fondo previdenziale di cui al
presente comma. L'importo dell'indennità di buonuscita, maturata al 31 dicembre 1993,
viene liquidato al conseguimento delle prestazioni pensionistiche e, comunque, non prima
della maturazione del requisito di età per il diritto alla pensione ordinaria a carico
del Fondo. All'importo dell'indennità di buonuscita, maturato al 31 dicembre 1993, si
applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 2120 del codice civile,
come sostituito dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Le disposizioni di cui
al presente numero non trovano applicazione per le domande intese ad ottenere indennità
di buonuscita pervenute al Fondo entro il 31 dicembre 1993;
b) è autorizzata l'erogazione di un contributo al Fondo previdenziale ed
assistenziale degli spedizionieri doganali pari a lire 12 miliardi per l'anno 1994, 8,6
miliardi per l'anno 1995 e 13 miliardi annui a decorrere dal 1996.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede, quanto a lire 12
miliardi per l'anno 1994, e a lire 3 miliardi per l'anno 1995 a carico dello stanziamento
iscritto sul capitolo 3677 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale per l'anno 1994 e corrispondente capitolo per quello successivo; quanto
a lire 5,6 miliardi per l'anno 1995 a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4, del
presente decreto; quanto a lire 13 miliardi a decorrere dall'anno 1996 mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro
e della previdenza sociale.
3. Le posizioni assicurative costituite dalla Società italiana degli autori ed editori
(SIAE) in favore dei propri mandatari presso l'Ente nazionale di assistenza per gli agenti
e rappresentanti di commercio (ENASARCO), in atto alla data del 30 giugno 1983, restano
utili ai fini del trattamento integrativo di previdenza disciplinato dalla legge 2
febbraio 1973, n.12. I predetti soggetti, titolari di posizione assicurativa in vigore al
30 giugno 1983, potranno richiedere, entro il termine di due anni dalla data di entrata in
Pag. 3085
vigore della legge di conversione del presente decreto, di essere ammessi alla
prosecuzione volontaria ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 febbraio 1973, n.12, pur in
difetto della sussistenza alla predetta data del requisito di almeno cinque anni di
anzianità contributiva, previsto dal citato articolo 8.
4. Ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, i contributi previdenziali
versati alla Cassa di previdenza dei dipendenti enti locali (CPDEL) per il periodo 1
ottobre 1991-31 dicembre 1992 ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1991, n.274,
nei confronti dei giornalisti dipendenti dagli enti locali, sono trasferiti d'ufficio
all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) senza oneri a carico
dei lavoratori interessati, secondo le modalità di cui all'articolo 6 della legge 7
febbraio 1979, n.29, con esclusione della corresponsione dell'interesse composto ivi
previsto.
5. Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del
decreto-legge 16 maggio 1994, n.299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n.451, è differito al 28 febbraio 1995.
6. Al fine di assicurare la correntezza delle prestazioni a carico dell'Ente nazionale di
previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e in considerazione
degli effetti derivanti sui regimi pensionistici operanti presso il predetto ente in
conseguenza dell'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 2, comma 22, della legge 8
agosto 1995, n.335, anche in riferimento al riequilibrio finanziario delle relative
gestioni, è autorizzata l'erogazione di un contributo a carico dello Stato in favore del
predetto Ente pari a lire 35 miliardi per l'anno 1995, a lire 173 miliardi per l'anno
1996, a lire 147 miliardi per l'anno 1997 e a lire 127 miliardi a decorrere dall'anno
1998.
7. All'onere di cui al comma 6 si provvede: quanto a lire 35 miliardi per l'anno 1995 e a
lire 47 miliardi a decorrere dall'anno 1996, a carico dello stanziamento iscritto sul
capitolo 3673 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi; quanto a lire
126 miliardi per l'anno 1996, a lire 100 miliardi per l'anno 1997 e a lire 80 miliardi a
decorrere dall'anno 1998 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Per realizzare una maggiore efficacia dei controlli incrociati, finalizzati alla
vigilanza sugli obblighi contributivi delle attività dello spettacolo e dello sport
professionistico, le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre
1987, n.536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n.48, e
dell'articolo 3, commi 11 e 11-bis, del decreto-legge 29 marzo 1991, n.103,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n.166, si applicano alla
Società italiana autori editori (SIAE) e all'Unione nazionale incremento razze equine
(UNIRE). L'ENPALS può stipulare convenzioni con la SIAE e l'UNIRE per l'acquisizione
degli elementi per l'accertamento e la riscossione dei contributi previdenziali ad esso
dovuti dalle imprese dello spettacolo e dello sport.
9. L'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947,
n.869, deve essere interpretato nel senso che gli esercenti impianti trasporto a fune sono
esclusi dall'applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli operai
dell'industria. I versamenti contributivi effettuati in applicazione delle norme predette,
se eseguiti anteriormente alla data del 14 giugno 1995, restano salvi e conservano la loro
efficacia, anche ai fini delle relative prestazioni, fino a tale data.
10. All'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.863, dopo il comma 9 sono inseriti i
seguenti:
Pag. 3086
«9-bis. La retribuzione tabellare è determinata su base oraria in relazione
alla durata normale annua della prestazione di lavoro espressa in ore.
9-ter. La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei premi
per l'assicurazione di cui al comma 9 è stabilita con le modalità di cui al comma 5.».
11. Alle minori entrate per l'Istituto nazionale di assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (INAIL), derivanti dall'articolo 5, commi 9-bis e 9-ter, del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n.726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1984, n.863, come modificato dal presente articolo, valutate in lire 40 miliardi
per l'anno 1995 e lire 70 miliardi annui a decorrere dal 1996, si provvede: quanto a lire
40 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto
a lire 70 miliardi annui a decorrere dall'anno 1996 a carico dello stanziamento iscritto
sul capitolo 3680 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale per il medesimo anno e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
12. Il disposto di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.451, si applica alle imprese
industriali della provincia di Gorizia e va interpretato nel senso che l'obbligo
contributivo di dette imprese nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali
previsto dall'articolo 4 della legge 29 gennaio 1986, n.26, si considera comunque assolto
con gli adempimenti per i periodi precedenti la data di entrata in vigore dell'articolo 2,
comma 17, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n.338, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 dicembre 1989, n.389, anche se effettuati con conguaglio successivo alla predetta
data. Alle minori entrate per l'INPS si provvede nei limiti delle somme previste per tale
finalità dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.299, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.451.
13. A decorrere dal 1 gennaio 1996 il personale ferroviario in attività di servizio è
assicurato all'INAIL secondo la normativa vigente e l'Ente ferrovie S.p.a. è tenuto al
versamento dei relativi premi in base alla tariffa approvata con il decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale in data 30 marzo 1994. Dalla medesima data sono
poste a carico dell'INAIL tutte le rendite e tutte le altre prestazioni, comprese quelle
relative agli eventi infortunistici e alle manifestazioni di malattie professionali
verificatisi entro il 31 dicembre 1995 e non ancora definiti entro tale data.
14. Con la stessa decorrenza di cui al comma 13 il personale navigante dell'Ente ferrovie
S.p.a. è assicurato all'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con la corresponsione del premio di
tariffa stabilito dallo stesso Istituto. Dalla medesima data sono poste a carico del
suddetto Istituto tutte le rendite e tutte le altre prestazioni, comprese quelle relative
agli eventi infortunistici e alle manifestazioni di malattie professionali verificatisi
entro il 31 dicembre 1995 e non ancora definiti entro tale data.
15. Ai fini del pagamento da parte dell'INAIL e dell'IPSEMA, dal 1 gennaio 1996, delle
prestazioni in essere al 31 dicembre 1995, nonchè di quelle con decorrenza successiva a
tale data determinate da eventi infortunistici o da malattie professionali verificatisi
entro il 31 dicembre 1995, l'Ente ferrovie S.p.a. provvederà al versamento di una riserva
matematica nella misura e con le modalità da definire entro il 31 dicembre 1995 con
decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro, sentiti l'INAIL e l'IPSEMA, per la parte di rispettiva competenza, nonchè
l'Ente stesso.
16. All'articolo 1, comma 32, lettera b), della legge 8 agosto 1995, n.335, le
parole:
Pag. 3087
«nel medesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «nel corso dell'anno 1996».
17. Al comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n.244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n.341, le parole: «dall'articolo 5, comma 4,»
sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 2, comma 4,».
Articolo 3.
(Disposizioni per i dipendenti delle società costituite dalla GEPI e dall'INSAR).
1. In considerazione delle prospettive di impiego nelle nuove attività intraprese
dalla GEPI per effetto delle misure di rifinanziamento disposte dall'articolo 5 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n.237, nei progetti di lavori socialmente utili, nonchè per effetto della
costituzione di società miste con amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge 31 gennaio 1995, n.26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo
1995, n.95, per i lavoratori di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 20 maggio
1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, dipendenti
dalle società non operative costituite dalla GEPI, operanti nei territori del Mezzogiorno
indicati nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
1978, n.218, e nelle aree di crisi o declino industriale di cui all'obiettivo n.2 del
regolamento CEE n.2081/93, nonchè per i dipendenti dell'INSAR, i trattamenti di
integrazione salariale straordinaria sono prorogati sino e non oltre il 31 maggio 1995 con
effetto dalla data di scadenza dei medesimi, con pari riduzione della durata del
trattamento economico di mobilità e ferma restando l'iscrizione degli stessi nella lista
di mobilità anche per il periodo per il quale non percepiscono le relative indennità. La
proroga non si applica ai dipendenti in possesso dei requisiti necessari per usufruire dei
trattamenti previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23
luglio 1991, n.223, nonchè dei trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianità a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria.
2. Decorsi i primi sei mesi del periodo di fruizione di cui al comma 1, la misura del
relativo trattamento di integrazione salariale è ridotta del 20 per cento. Detta
riduzione non opera per i periodi di assegnazione a lavori socialmente utili. Nel periodo
compreso tra l'8 febbraio 1995 ed il 31 maggio 1995, per i lavoratori di cui al comma 1,
che non abbiano titolo per usufruire dell'indennità di mobilità, il trattamento di
integrazione salariale è fissato in misura pari al sussidio di cui all'articolo 1, comma
5.
3. Per i lavoratori assunti dall'INSAR ai sensi dell'articolo 7, commi 6-bis, 6-ter
e 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n.236, esclusi quelli di cui alle disposizioni richiamate dall'articolo 4,
comma 1, lettera d), del presente decreto, i trattamenti straordinari di
integrazione salariale sono prorogati sino e non oltre il 31 maggio 1995, con effetto
dalla data di scadenza dei medesimi, nella misura pari al sussidio di cui all'articolo 1,
comma 5.
4. L'articolo 1, commi 5 e 8, trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori di cui
al presente articolo, fermo restando che i sussidi ivi previsti non sono dovuti per i mesi
per i quali ai predetti soggetti spetti l'indennità di mobilità.
5. Per la GEPI e l'INSAR rimangono fermi, nei confronti dei lavoratori da esse già
dipendenti alla data del 31 maggio 1995 i cui trattamenti di integrazione salariale siano
cessati a tale data ai sensi del comma 1, tutti i compiti previsti dalla normativa
vigente, ivi compresi quelli di cui al comma 1. A tal fine la GEPI e l'INSAR predispongono
una apposita lista dei predetti lavoratori a favore dei quali possono svolgere, in deroga
alla normativa vigente, anche attività di mediazione sul mercato del lavoro.
Pag. 3088
6. I lavoratori di cui al comma 5 percepiranno i sussidi di cui all'articolo 1, comma
5, anche nei periodi in cui verranno impegnati in attività di formazione e
riqualificazione professionale, entro il limite delle risorse preordinate allo scopo
nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4. Il sussidio erogato ai sensi del
presente comma, sommato a quello fruito durante la partecipazione a lavori socialmente
utili, non può superare la durata complessiva di dodici mesi.
7. L'impegno della GEPI e dell'INSAR previsto dal comma 5 viene meno nei confronti di quei
lavoratori che non accettino di partecipare alle iniziative per essi predisposte.
8. La GEPI e l'INSAR, con cadenza bimestrale, a decorrere dalla data del 14 giugno 1995,
presentano al Ministro del lavoro e della previdenza sociale una relazione
sull'aggiornamento della lista di cui al comma 5, contenente i seguenti dati informativi:
a) numero di lavoratori reimpiegati a tempo indeterminato in nuove iniziative
produttive ovvero riavviati presso imprese già esistenti, in attività di servizio ovvero
in iniziative di autoimpiego;
b) numero di lavoratori temporaneamente utilizzati in lavori socialmente utili da
amministrazioni pubbliche locali e centrali;
c) numero di lavoratori impegnati in attività di formazione e riqualificazione
professionale;
d) numero di lavoratori cancellati dalla lista.
9. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, valutati in lire 20
miliardi per il 1994 e in lire 43 miliardi per il 1995, si provvede a carico dello
stanziamento iscritto sul capitolo 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale per il medesimo anno e corrispondente capitolo per l'anno
successivo.
10. I fondi conferiti all'INSAR per le sue attività istituzionali a qualsiasi titolo,
possono essere utilizzati dalla medesima società anche per l'attuazione dei compiti
assegnati all'INSAR dal presente decreto, in favore dei lavoratori di cui al presente
articolo.
11. La società INSAR, al fine di favorire la rioccupazione dei propri lavoratori è
autorizzata, in analogia a quanto previsto dal decreto-legge 31 gennaio 1995, n.26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n.95, per la GEPI, a costituire
società per azioni con i comuni e le province della Sardegna o entrare in società da
essi partecipate anche per la gestione dei servizi pubblici locali.
12. La GEPI S.p.a., nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 5 del decreto-legge
20 maggio 1993, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.237, e
nei limiti, rispettivamente, di lire 10 miliardi per l'anno 1995 e di lire 20 miliardi per
l'anno 1996, può promuovere e favorire iniziative di autoimpiego, anche in forma
cooperativa, da parte dei soggetti di cui al comma 1 secondo modalità e condizioni
stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I soggetti in favore dei
quali verranno realizzate le predette iniziative non potranno usufruire delle agevolazioni
di cui all'articolo 6.
13. Nel quadro degli interventi disposti dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29
marzo 1991, n.108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n.169, La
Nova, società costituita dalla GEPI e dalla regione Sicilia, è autorizzata ad effettuare
interventi nella regione Sicilia nei confronti dei lavoratori diversi da quelli
individuati dal presente articolo e dalla delibera del CIPI del 30 luglio 1991, nei limiti
delle risorse finanziarie a tal fine assicurate dalla regione Sicilia. Alla società si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 31
gennaio 1995, n.26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n.95.
Pag. 3089
14. Gli interventi di cui all'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, sono prorogati all'anno 1996 nei limiti delle risorse allo scopo preordinate.
Articolo 4.
(Disposizioni in materia di interventi a sostegno del reddito).
1. All'articolo 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.451, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 16 le parole: «fino al 30 giugno 1994» e le parole: «la somma di
lire 9 miliardi» sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: «fino e non oltre il
31 maggio 1995» e «la somma di lire 21,5 miliardi»;
b) al comma 17 le parole: «in scadenza alla data del 30 giugno 1994» sono
sostituite dalle seguenti: «in scadenza entro l'anno 1994» e le parole: «di ulteriori
quattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 1994»;
c) al comma 18 le parole: «di ulteriori quattro mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 1994»;
d) al comma 19 le parole: «di quattro mesi» sono sostituite dalle seguenti:
«fino e non oltre il 31 maggio 1995».
2. Nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1995 ed il 31 maggio 1995, per i lavoratori
rientranti nell'area di applicazione delle disposizioni richiamate al comma 1, lettere a)
e d), il trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni è fissato in
misura pari al sussidio di cui all'articolo 1, comma 5.
3. Per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità nelle aree di cui al testo unico
delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n.218, e nelle aree di cui all'obiettivo n.2 del regolamento CEE
n.2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, per i quali il trattamento di mobilità è
scaduto o scade entro il secondo semestre 1994, il medesimo è prorogato sino al 31
dicembre 1994, previa domanda, da inoltrarsi agli uffici provinciali dell'INPS, da parte
dei soggetti interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio
1968, n.15, attestante la persistenza dello stato di disoccupazione.
4. Per i lavoratori beneficiari del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi
dell'articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n.223, nei territori di cui al
citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n.218, per i quali il trattamento è scaduto anteriormente alla data del 31 dicembre 1994,
il medesimo è prorogato fino a tale data.
5. Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26
novembre 1993, n.478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n.56, è
prorogato al 31 dicembre 1995. Detti termini si intendono riferiti alla decorrenza della
sospensione dei lavoratori, come desunta dalla richiesta dell'impresa.
6. I periodi di proroga dei trattamenti di integrazione salariale concessi ai sensi
dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 26 novembre 1993, n.478,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n.56, che scadono
anteriormente alla data del 31 dicembre 1995, nonchè i periodi di durata del trattamento
straordinario di integrazione salariale di cui al comma 2 del predetto articolo 1, possono
essere prorogati per un periodo massimo di dodici mesi, con pari riduzione del trattamento
economico di mobilità. In tali casi il trattamento è pari all'80 per cento del
trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni. Tale proroga non opera per i
lavoratori che, interessati dalle disposizioni dei commi 1, 1-bis e 2 del predetto
Pag. 3090
articolo 1, non abbiano diritto alla data di scadenza ad usufruire del trattamento di
mobilità.
7. Il limite di spesa di 28 miliardi di lire per il 1994, previsto nell'articolo 7, comma
5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n.236, è incrementato a 43 miliardi di lire. Il termine del 31 dicembre
1994, previsto nel medesimo comma, si intende riferito alla decorrenza della sospensione
dei lavoratori, come desunta dalla richiesta dell'impresa.
8. Le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1993, n.559, vanno
interpretate quale formale declaratoria di soppressione del Fondo per la mobilità della
manodopera, istituito dall'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n.675, e del Fondo per
il finanziamento integrativo dei progetti speciali di formazione professionale, istituito
dall'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n.845, le cui gestioni, ai sensi del
decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n.236, erano già confluite, con effetto dal 1 gennaio 1993, nel Fondo di cui ai
commi 5 e 10 dell'articolo 9 del citato decreto-legge n.148 del 1993. I finanziamenti e le
disponibilità relative ai due Fondi sopracitati restano pertanto definitivamente
acquisiti allo stesso Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 9 del citato decreto-legge
n.148 del 1993, al quale affluiscono anche le somme eventualmente già riversate ai sensi
dei commi 1 e 2 del citato articolo 16 della legge 23 dicembre 1993, n.559, che all'uopo
vengono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, per essere destinate al citato Fondo di cui
all'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, ai fini dello svolgimento delle
connesse attività. Per lo svolgimento del servizio di cassa del predetto Fondo, il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale può stipulare convenzioni con istituti di
credito. L'erogazione da parte dei fondi ai predetti istituti è corrispondente
all'effettivo ammontare dei pagamenti da eseguire.
9. L'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n.236, va interpretato nel senso che ai contratti di
solidarietà stipulati nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1993 e la data del 14 giugno
1995, che non danno luogo ai particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 dell'articolo
stesso in conseguenza dei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo
nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del citato
decreto-legge n. 148 del 1993, vanno comunque applicate, per quanto concerne l'entità del
trattamento di integrazione salariale, le disposizioni di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n.726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1984, n.863. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 13, del decreto-legge
20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236,
il Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n.148 del 1993, è
incrementato per lire 230 miliardi per l'anno 1995.
10. Fino al 31 dicembre 1995, termine che va inteso riferito alla scadenza delle
sospensioni alla predetta data, come desunta dalla richiesta dell'impresa, in favore dei
lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 3, comma 3, del
decreto-legge 16 maggio 1994, n.299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n.451, o dell'articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n.223, il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale può disporre, per un periodo massimo di diciotto
mesi, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi
dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, e dell'articolo 2, comma 2-ter, del
decreto-legge 26 novembre 1993, n.478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
gennaio 1994, n.56. I suddetti periodi di fruizione del trattamento straordinario di
integrazione salariale comportano la pari diminuzione
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della durata dei trattamenti speciali di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della
determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso.
Entro il 31 dicembre 1995, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nel caso di
aziende dichiarate fallite nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del
regolamento CEE n.2052/88, quando sussistano fondate prospettive di ripresa dell'attività
e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli occupazionali, può altresì disporre, nel
limite delle risorse allo scopo preordinate, per un importo non superiore a lire 8
miliardi nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4, la concessione del
beneficio di cui al presente comma, per lavoratori edili non aventi i requisiti di
effettiva prestazione lavorativa presso la medesima azienda di cui all'articolo 3, comma
3, del citato decreto-legge n.299 del 1994.
11. I requisiti di cui agli articoli 16, comma 1, e 7, comma 4, della legge 23 luglio
1991, n.223, si considerano acquisiti dai lavoratori con riferimento al lavoro prestato
con passaggio diretto presso le imprese dello stesso settore di attività che presentino
assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero risultino in rapporto di
collegamento o controllo anche consortile che siano stati licenziati nel periodo dal 1
gennaio 1992 al 31 dicembre 1994.
12. Ai lavoratori titolari di indennità di mobilità, con scadenza entro il 31 dicembre
1996 e nel limite massimo di duecento unità, da aziende ubicate in zone interessate da
accordi di programma già stipulati ai sensi dell'articolo 7 della legge 1 marzo 1986,
n.64, ed operanti alla data di approvazione dell'accordo stesso, il trattamento di
mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n.223, è prorogato fino alla
realizzazione dei progetti previsti dall'accordo e comunque non oltre un triennio dalla
scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 della citata legge n.223 del
1991.
13. I termini di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.451, possono essere
prolungati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale per un massimo di quaranta
giorni, nei casi in cui occorra acquisire, nel corso della procedura, le valutazioni, in
sede di istruttoria tecnica selettiva, del Comitato di cui all'articolo 19, comma 5, della
legge 28 febbraio 1986, n.41.
14. Nell'ambito delle attività di cui all'articolo 18, primo comma, lettera h),
della legge 21 dicembre 1978, n.845, possono essere organizzati corsi riservati a
disoccupati di lunga durata, che siano da almeno diciotto mesi soci di cooperative, non
operative, finalizzate all'esercizio di attività alle quali risultino funzionali i
profili professionali posti come obiettivo delle attività formative stesse. Per la
individuazione degli aventi diritto, le prefetture competenti per territorio
verificheranno la regolarità delle cooperative e comunicheranno gli appositi elenchi dei
soci all'organismo incaricato della realizzazione dei corsi.
15. Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, e
successive modificazioni e integrazioni, relativo alle imprese di spedizione e di
trasporto che occupino più di cinquanta addetti è prorogato al 31 dicembre 1996, e alle
medesime imprese, per lo stesso periodo, si applicano anche le norme in materia di
mobilità ed indennità di mobilità. Restano fermi i limiti di spesa di cui al medesimo
comma 7 dell'articolo 7 della citata legge n.236 del 1993. All'articolo 2, comma 22, della
legge 28 dicembre 1995, n.549, dopo le parole: «con più di cinquanta addetti» sono
aggiunte le seguenti: «e delle imprese di vigilanza».
16. La percentuale di commisurazione dell'importo del trattamento ordinario di
disoccupazione è stabilita dal 1 gennaio 1995 al 30 per cento.
17. È differita al 31 dicembre 1996 la possibilità di iscrizione alla lista di mobilità
di cui all'articolo 6, comma 1, della
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legge 23 luglio 1991, n.223, prevista dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20
maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236.
18. È differito al 31 dicembre 1996 il termine per l'applicazione delle disposizioni di
cui all'articolo 5, commi 7 e 8, della legge 30 dicembre 1991, n.412.
19. I trattamenti di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 21 giugno 1993, n.199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
1993, n.293, già prorogati dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 1996,
n.440, possono essere riconosciuti per un ulteriore periodo di un anno. I trattamenti in
questione, entro il limite massimo di 1.800 unità, comprensivo di quelle aventi diritto
alle predette proroghe, possono, altresì, essere autorizzati per un periodo massimo di
dodici mesi nei confronti di lavoratori già in servizio alla data del 1 gennaio 1994 che
siano licenziati o sospesi nel corso dell'anno 1995, con prelazione per i licenziati nel
limite massimo di 1.100 unità. Ai relativi oneri si provvede, con l'estensione agli anni
1995 e 1996 degli obblighi inerenti al contributo speciale di cui all'articolo 1, comma 4,
del decreto-legge 21 giugno 1993, n.199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 1993, n.293. Per quanto non diversamente disposto continuano a trovare applicazione
gli articoli 1, 2, 3 e 4 del citato decreto-legge n.199 del 1993.
20. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n.257, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «anche se il requisito occupazionale sia pari a quindici unità per
effetto di decremento di organico dovuto al pensionamento anticipato».
21. L'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.451, trova applicazione, per le domande
presentate, con riferimento ad esso prima della data di entrata in vigore del presente
decreto, anche nel caso in cui, in luogo degli accordi di programma di
reindustrializzazione gestiti da un unico soggetto, il Governo abbia stipulato protocolli
d'intesa o intese di programma con le regioni ovvero le parti sociali per la
reindustrializzazione delle aree interessate. Alla concessione del trattamento ivi
previsto provvede, con proprio decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
in deroga alla normativa vigente in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria
per crisi aziendale. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può altresì
concedere, anche in deroga alla normativa vigente, il trattamento straordinario di
integrazione salariale, con decorrenza non successiva al 30 settembre 1996 e per la durata
massima di quindici mesi, a beneficio di unità produttive, diverse da quelle di cui al
periodo precedente, ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n.236, per le quali il Governo abbia stipulato, prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, un protocollo d'intesa o una intesa di programma sulla
reindustrializzazione con le regioni ovvero le parti sociali. L'azienda richiedente deve
allegare all'istanza di cassa integrazione guadagni straordinaria un progetto di lavori
socialmente utili, approvato dalla competente commissione per l'impiego ovvero, anche in
deroga all'articolo 1, un progetto elaborato dall'agenzia per l'impiego e gestito
dall'impresa. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 1993,
n.478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n.56, i trattamenti di
integrazione salariale sono prorogati per dodici mesi, previo incarico all'agenzia per
l'impiego di predisporre tempestivamente un progetto di lavori socialmente utili per i
lavoratori interessati. Per i periodi successivi alla concessione del trattamento,
l'erogazione di quest'ultimo è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori nel
progetto di lavori socialmente utili, la cui durata per i lavoratori collocati in
mobilità può essere prorogata, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo, per
tutto il periodo
Pag. 3093
di iscrizione nelle liste di mobilità, con il diritto dei lavoratori medesimi a
percepire il sussidio di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994,
n.299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.451, come modificato
dall'articolo 1, comma 3, del presente decreto, limitatamente ai periodi per i quali non
hanno titolo a percepire l'indennità di mobilità, con onere a carico del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 4. Sino al 30 settembre 1995 l'impresa può riservarsi, nella
predetta istanza, di presentare il progetto entro lo stesso termine del 30 settembre 1995.
Per gli interventi di cui al presente comma si provvede nei limiti delle somme previste
per tale finalità dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.451, nonchè quanto a lire 30
miliardi a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4.
22. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è tenuto a comunicare
tempestivamente al Comitato tecnico di cui all'articolo 19, comma 5, della legge 28
febbraio 1986, n.41, i dati relativi ai provvedimenti adottati ai sensi del comma 21 ed ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.863, che ne verifica gli effetti finanziari
con riferimento alle risorse disponibili. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale è tenuto, altresì, a comunicare mensilmente al predetto Comitato tecnico i dati
relativi alle concessioni dei trattamenti di integrazione salariale nelle ipotesi di
contratti di solidarietà, di fallimento e procedure concorsuali e di aziende
commissariate.
23. Le cessioni di beni relativi ad attività produttive dismesse, effettuate
gratuitamente nei confronti degli enti locali territoriali, degli enti pubblici, delle
aree di sviluppo industriale (ASI), delle società di promozione a prevalente
partecipazione pubblica non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto e, a tutti gli
effetti di legge, non costituiscono realizzo di plusvalenze; il valore fiscalmente
riconosciuto dei beni ceduti è ammesso in deduzione. Le predette cessioni aventi per
oggetto beni in tutto o in parte realizzati con contributi statali non comportano la
riduzione o la revoca dei contributi stessi. Qualora dette cessioni siano effettuate a
favore di aree di sviluppo industriale (ASI) di enti pubblici diversi da quelli indicati
nell'articolo 3 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.346, e di società di
promozione a prevalente partecipazione pubblica, le stesse sono soggette agli altri
tributi indiretti sugli affari relativi al trasferimento, con esclusione dell'imposta
comunale sull'incremento di valore degli immobili, nella misura fissa di lire 150.000 per
ogni tributo; l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili è ridotta al 25
per cento. In deroga alle vigenti norme, gli enti locali territoriali, previa apposita
delibera della giunta, sono autorizzati ad accettare i beni ceduti gratuitamente. Le
successive cessioni gratuite dei beni ricevuti a seguito di quanto sopra previsto, ovvero,
la loro gratuita concessione in uso a terzi sotto qualsiasi forma, non costituiscono
attività commerciale, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto e alle
disposizioni relative alle cessioni dei beni patrimoniali degli enti territoriali, sono
esenti dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, dall'imposta di
registro, da quella sulle donazioni, dalle imposte ipotecarie e catastali e da ogni altro
tributo indiretto sugli affari. Il comune, con delibera della giunta, può sospendere
l'applicazione di tributi comunali per il periodo di tempo occorrente al risanamento, alla
ristrutturazione ed alla ricollocazione dei beni ceduti. Nella delibera la giunta comunale
deve indicare il minor gettito che si verifica per effetto della sospensione
dell'applicazione dei tributi comunali ed i relativi mezzi di finanziamento.
24. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 1993, n.478, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n.56, si interpreta nel senso che la
dimensione di 500 dipendenti può essere riferita anche a più unità produttive.
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La predetta disposizione si applica relativamente agli accordi collettivi stipulati
prima del 31 dicembre 1994.
25. Sino al 31 dicembre 1996, quando un contratto collettivo stipulato presso il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, nei casi di cui al comma 5 dell'articolo 47 della
legge 29 dicembre 1990, n.428, limitatamente alle imprese sottoposte alla procedura
dell'amministrazione straordinaria, consente la salvaguardia di un rilevante livello di
occupazione, avuto riguardo anche alle caratteristiche del mercato del lavoro locale, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale può concedere, con proprio decreto, al
datore di lavoro acquirente, che non abbia le caratteristiche di cui all'articolo 8, comma
4-bis, della legge 23 luglio 1991, n.223, i benefici previsti dall'articolo 8,
comma 4, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n.223, nel limite delle
risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n.236.
26. Al fine di favorire l'attuazione di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione,
conversione ovvero risanamento aziendale, nonchè piani di gestione delle eccedenze,
aventi un arco di riferimento esteso al 1995, che presentano rilevanti conseguenze sul
piano occupazionale, avuto riguardo alla dimensione dell'impresa ed alla sua collocazione
sul territorio, in merito ai quali siano stati stipulati accordi con le organizzazioni
sindacali, in sede governativa, prima del 31 dicembre 1994, e si siano utilizzate le
disposizioni dell'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n.223, ovvero
quelle dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.451, le medesime si applicano ai lavoratori
collocati in mobilità nel corso degli anni 1995 e 1996 dalle imprese interessate entro il
limite massimo di 8.000 unità. Per i predetti lavoratori collocati in mobilità per
effetto dell'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n.223, trovano applicazione
le disposizioni e la disciplina sulla pensione di anzianità in vigore alla data del 1
settembre 1992.
27. Le imprese che intendono avvalersi delle disposizioni di cui al comma 26 debbono
presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 15
settembre 1995. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale accerta, con proprio
decreto, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 26 ed approva la domanda, entro il
15 ottobre 1995. Qualora non vengano collocate in mobilità entro il 31 dicembre 1995
tutte le previste 8.000 unità, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede
ad assegnare alle aziende che hanno già presentato la domanda nei termini previsti le
unità residue, in base alle ulteriori domande presentate dalle aziende medesime entro il
15 marzo 1996, in relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo nel 1996 dei programmi
aziendali già posti a base delle istanze presentate. Le imprese la cui domanda sia stata
accolta rimangono comunque tenute al rispetto delle procedure di cui agli articoli 4 e 24
della legge 23 luglio 1991, n.223. Le medesime aziende, se appartenenti al settore della
manifattura e della installazione di impianti di telecomunicazioni, possono presentare, in
relazione ad esigenze di riduzione di personale sopravvenute, che formino oggetto di
accordo sindacale stipulato con le organizzazioni sindacali, in sede governativa, una
nuova istanza, entro il 31 ottobre 1996, per avvalersi delle disposizioni di cui al comma
26. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa verifica dei presupposti
richiesti, assegna alle aziende richiedenti le unità aggiuntive entra il limite massimo
di 2.000 unità. Per i lavoratori collocati in mobilità ai fini del presente comma, gli
oneri conseguenti dal permanere nelle liste di mobilità, oltre i limiti previsti
dall'articolo 7, commi 1, 2 e 4, della legge 23 luglio 1991, n.223, sono posti a carico
delle imprese, ivi compreso l'onere relativo alla contribuzione figurativa, che a tal
fine, corrisponderanno all'INPS i relativi importi, alla fine di
Pag. 3095
ciascun anno solare, nella misura corrispondente all'onere sostenuto. L'onere per
l'anticipo del pensionamento valutato in lire 114 miliardi per l'anno 2000, in lire 233
miliardi per l'anno 2001, in lire 176 miliardi per l'anno 2002, in lire 114 miliardi per
l'anno 2003, in lire 118 miliardi per l'anno 2004 e in lire 60 miliardi per l'anno 2005 è
posto a carico del Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236.
28. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.299, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.451, è inserito il seguente:
«2-bis. Il beneficio del pensionamento anticipato previsto dal comma 1 del
presente articolo si applica anche nel caso in cui i lavoratori, le cui domande di
pensionamento anticipato sono selezionate e trasmesse dalle imprese ai competenti istituti
previdenziali ai sensi del comma 2, siano collocati in mobilità successivamente al 1
gennaio 1995.».
29. Nel caso in cui, a seguito di procedure di mobilità aperte, per più di 500
lavoratori, da imprese o complessivamente da gruppi di imprese non rientranti nell'area
della cassa integrazione guadagni e conclusesi, entro il 31 dicembre 1995, con accordi
collettivi, stipulati in sede governativa, che prevedano, a favore dei lavoratori il cui
rapporto venga a cessare, la corresponsione di trattamenti, aggiuntivi al trattamento di
fine rapporto, di misura pari ad almeno il 60 per cento dell'ultima retribuzione per il
periodo mancante alla data di maturazione della pensione di anzianità o di vecchiaia,
nonchè il subentro dell'impresa nel pagamento dei versamenti della contribuzione
volontaria dei predetti lavoratori, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può
concedere contributi alle predette imprese con riferimento all'onere della contribuzione
volontaria da esse sostenuto per i primi tre anni. Ai fini della retribuzione pensionabile
e del versamento dei contributi volontari, in deroga all'articolo 2 del decreto-legge 29
luglio 1981, n.402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n.537,
per i lavoratori di cui al presente comma che superano il limite massimo retributivo
fissato nella tabella F allegata alla citata legge, i versamenti vanno calcolati
oltre l'ultima classe di contribuzione di cui alla citata tabella F. Il contributo
può essere concesso con riferimento alla contribuzione volontaria dei lavoratori che,
entro il 30 novembre 1996, maturino almeno trenta anni di contribuzione comunque utili
nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o
in forme sostitutive della medesima ed entro il 31 dicembre 1996 inoltrino domanda di
prosecuzione volontaria della contribuzione. Le istanze delle aziende vanno presentate al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 15 febbraio 1996. In caso di
insufficienza delle risorse si provvede mediante riduzione lineare delle richieste
ammissibili. L'onere del presente comma, per l'anno 1996, è a carico del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 4, nel limite delle risorse preordinate allo scopo, non superiori a
lire 15 miliardi.
30. L'ENI S.p.a. è responsabile in solido del pagamento di quanto dovuto agli enti
previdenziali dalle aziende del gruppo che subentrano, con le modalità stabilite nel
comma 29, ai lavoratori, aventi i requisiti di cui al comma 29 medesimo, che risolvono
consensualmente il proprio rapporto di lavoro in relazione ai riassetti organizzativi e
produttivi del gruppo stesso, di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 20 maggio
1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236. In tale
caso, l'ENI S.p.a. è altresì responsabile in solido delle liberalità aggiuntive al
trattamento di fine rapporto di lavoro, a carico delle medesime aziende, di importo non
inferiore a quelle di cui al comma 29 e comunque in misura non superiore al trattamento
pensionistico spettante alla data di maturazione del trattamento medesimo.
Pag. 3096
31. Al fine di proseguire nel riordino dell'attività di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani ed assimilabili, speciali, tossici e nocivi nelle regioni, ove è stato dichiarato
lo stato di emergenza, i lavoratori dipendenti o già dipendenti da discariche
autorizzate, che siano state o che saranno progressivamente chiuse, nella prospettiva del
riutilizzo delle risorse umane nelle attività di smaltimento dei rifiuti nel quadro del
generale riassetto del settore, sono iscritti, dal momento del licenziamento e comunque
non antecedentemente al 1 gennaio 1996, nelle liste di mobilità sino al 31 dicembre 1997,
con conseguente fruizione della relativa indennità prevista dalla normativa vigente,
fatto salvo anche quanto indicato nell'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n.223, con
riferimento alla permanenza nelle liste anche oltre la predetta data del 31 dicembre 1997.
L'iscrizione dei suddetti lavoratori nelle liste di mobilltà avviene tramite approvazione
delle liste dei lavoratori da licenziare inviate dalle aziende ovvero delle istanze
presentate dai singoli lavoratori già licenziati, da parte del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, che provvederà nel limite massimo di spesa di 20 miliardi, ivi
compresi gli oneri previdenziali figurativi. Gli oneri di cui al presente comma sono posti
a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4.
32. I soggetti chiamati a gestire le discariche sia direttamente che in regime di
convenzione, appalto o sub-appalto in esercizio provvisorio nonchè gli impianti
definitivi di nuova costituzione assumono, in via prioritaria, in deroga alla normativa
vigente in materia di avviamento al lavoro, il personale di cui al comma 31 secondo i
criteri che verranno stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
33. Il Ministero dell'ambiente, le regioni e i comuni interessati possono presentare,
entro il 30 giugno 1996, alla competente commissione regionale per l'impiego progetti per
lavori socialmente utili destinati ai lavoratori di cui al comma 31. Le regioni, al fine
di non disperdere la professionalità dei predetti lavoratori, possono organizzare
altresì appositi corsi di aggiornamento e di specializzazione professionale sulle nuove
tecnologie di raccolta e trattamento dei rifiuti.
34. La durata dell'intervento salariale di cui all'articolo 7, comma 10-ter, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n.236, si intende in deroga ai limiti di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23
luglio 1991, n.223.
35. I limiti temporali di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n.223,
vanno riferiti ad un arco temporale fisso.
36. All'articolo 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n.549, dopo le parole: «e
degli operatori turistici» sono inserite le seguenti: «, nonchè delle imprese di
spedizione e di trasporto» e dopo le parole: «31 dicembre 1997» sono inserite le
seguenti: «, e per le imprese di spedizione e di trasporto fino al 31 dicembre 1996,».
37. Il Fondo per lo sviluppo di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 20 maggio
1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, è
incrementato di lire 100 miliardi per l'anno 1996 e di lire 100 miliardi per l'anno 1997.
38. Fatto salvo quanto previsto dai commi 10, 19, 23, 26, 29 e 31, all'onere derivante
dall'applicazione del presente articolo, valutato in complessive lire 1.116 miliardi per
l'anno 1995, in lire 748 miliardi per l'anno 1996, in lire 740 miliardi per l'anno 1997 ed
in lire 640 miliardi a decorrere dall'anno 1998 si provvede:
a) quanto a lire 717 miliardi per l'anno 1995 a carico degli stanziamenti iscritti
sui capitoli 1176 e 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale per l'anno 1995 nonchè a carico del capitolo 7765 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, rispettivamente, per lire 230
miliardi, per lire 474,5 miliardi
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e per lire 12,5 miliardi; quanto a lire 38 miliardi mediante corrispondente utilizzo
delle disponibilità della gestione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978,
n.845, e successive modificazioni e integrazioni. Tali somme sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di
previsione dei Ministeri interessati; quanto a lire 31 miliardi a valere
sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13 del decreto-legge 16 maggio 1994,
n.299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.451; quanto a lire 330
miliardi mediante utilizzo delle risorse derivanti al-l'INPS dalle minori spese previste
per i trattamenti di integrazione salariale;
b) quanto a lire 748 miliardi per l'anno 1996, a lire 740 miliardi per l'anno 1997
e a lire 640 miliardi a decorrere dall'anno 1998 mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Articolo 5.
(Disposizioni in materia di contratti di riallineamento retributivo).
1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di consentire la regolarizzazione
retributiva e contributiva per le imprese industriali ed artigiane operanti nei territori
individuati all'articolo 1 della legge 1 marzo 1986, n.64, è sospesa la condizione di
corresponsione dell'ammontare retributivo di cui all'articolo 6, comma 9, lettera c),
del decreto-legge 9 ottobre 1989, n.338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 1989, n.389. Tale sospensione opera esclusivamente nei confronti di quelle
imprese che abbiano recepito o recepiscano gli accordi provinciali di riallineamento
retributivo stipulati dalle associazioni imprenditoriali ed organizzazioni sindacali
locali aderenti o comunque organizzativamente collegate con le associazioni ed
organizzazioni nazionali di categoria firmatarie del contratto collettivo nazionale di
riferimento. Tali accordi provinciali debbono prevedere, in forme e tempi prestabiliti,
programmi di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori ai livelli
previsti nei corrispondenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Ai predetti accordi
è riconosciuta validità pari a quella attribuita ai contratti collettivi nazionali di
lavoro di riferimento quale requisito per l'applicazione a favore delle imprese di tutte
le normative nazionali e comunitarie. Per il riconoscimento di tale sospensione, l'impresa
deve sottoscrivere apposito verbale aziendale di recepimento con le stesse parti che hanno
stipulato l'accordo provinciale.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto sono concessi dodici mesi di tempo per stipulare gli accordi territoriali e quelli
aziendali di recepimento da depositare rispettivamente, ai competenti uffici provinciali
del lavoro e della massima occupazione e presso le sedi provinciali dell'INPS, entro
trenta giorni dalla stipula.
3. La sospensione di cui al comma 1 cessa di avere effetto dal periodo di paga per il
quale l'INPS accerta il mancato rispetto del programma graduale di riallineamento dei
trattamenti economici contenuto nell'accordo territoriale. L'applicazione nel tempo
dell'accordo provinciale comporta la sanatoria anche per i periodi pregressi per le
pendenze contributive ed a titolo di fiscalizzazione ovvero di sgravi contributivi, per le
imprese di cui al comma 1, a condizione che entro il termine di cui al comma 2 venga
sottoscritto e depositato l'apposito verbale aziendale di recepimento.
4. La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi di previdenza e
assistenza sociale dovuti è quella fissata dagli accordi di riallineamento. La presente
disposizione deve intendersi come interpretazione autentica delle norme relative alla
corresponsione
Pag. 3098
retributiva ed alla determinazione contributiva di cui al combinato disposto
dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 6, commi 9, lettera c), e 11, del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n.338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n.389.
Restano comunque salvi e conservano la loro efficacia i versamenti contributivi effettuati
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
5. È ammessa una sola variazione ai programmi di riallineamento contributivo, compresi
quelli già stipulati, limitatamente ai tempi ed alle percentuali fissati dagli accordi
provinciali, purchè tale modifica sia oggettivamente giustificata da intervenuti
rilevanti eventi non prevedibili e che incidano sostanzialmente sulle valutazioni
effettuate al momento della stipulazione dell'accordo territoriale, ed a condizione che
l'intesa di aggiustamento sia sottoscritta dalle medesime parti che hanno stipulato il
primitivo accordo.
6. L'ispettorato provinciale del lavoro, nel programmare l'attività ispettiva di concerto
con gli istituti previdenziali, sente le commissioni eventualmente istituite a livello
provinciale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro al fine
di contrastare le forme di lavoro irregolare.
Articolo 6.
(Norme in materia di integrazione salariale, contratti di solidarietà e incentivazione
ai contratti di lavoro a tempo parziale).
1. Al fine di consentire maggiore celerità nella concessione dei trattamenti di
integrazione salariale straordinaria, fino al 31 dicembre 1996, il trattamento di
integrazione salariale straordinario per crisi aziendale può essere concesso anche in una
unica soluzione quando il piano contenga prospettive di risanamento e, ove necessario,
modalità di gestione degli esuberi alternativi al collocamento dei lavoratori in
mobilità. Tale disposizione trova applicazione anche con riferimento alle domande
attualmente all'esame degli organi della procedura.
2. Nell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, le parole: «mensile o annuale» sono
sostituite dalle seguenti: «o mensile».
3. L'articolo 5, commi 2 e 4, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, non trova applicazione per i contratti
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995. Per questi ultimi la misura del
trattamento di integrazione salariale spettante è pari al 60 per cento del trattamento
perso a seguito della riduzione di orario.
4. I datori di lavoro che stipulino il contratto di solidarietà, ad eccezione di quelli
di cui all'articolo 5, commi 5, 7 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, hanno diritto, nei
limiti delle disponibilità preordinate nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
comma 4, e per un periodo non superiore ai 24 mesi, ad una riduzione dell'ammontare della
contribuzione previdenziale ed assistenziale ad essi dovuta per i lavoratori interessati
dalla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento. La misura della
riduzione è del 25 per cento ed è elevata al 30 per cento per le aree di cui agli
obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n.2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988. Nel caso
in cui l'accordo disponga una riduzione dell'orario superiore al 30 per cento, la predetta
misura è elevata, rispettivamente, al 35 ed al 40 per cento.
5. L'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, si interpreta nel senso che il termine
in esso previsto, come modificato dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 16 maggio
1994, n.299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.451, segna
esclusivamente il periodo entro il quale il contratto di solidarietà deve essere
stipulato per poter accedere al beneficio ivi previsto.
Pag. 3099
6. I contratti ad incremento degli organici per i quali trova applicazione il beneficio
previsto all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto-legge 16 maggio 1994,
n.299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.451, sono stipulati
sulla base di convenzioni intervenute ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio
1987, n.56. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni
maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, fissa l'ammontare del
beneficio previsto dal predetto articolo e determina le modalità della spesa e della sua
attivazione attraverso le commissioni regionali per l'impiego. Con il medesimo decreto una
parte delle risorse di cui al presente comma viene riservata alle imprese che occupano
meno di cinquanta dipendenti.
7. Gli interventi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.451, che trova applicazione
anche successivamente al 31 dicembre 1995, sono posti a carico del Fondo per l'occupazione
di cui all'articolo 1, comma 4, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo.
Articolo 7.
(Gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis).
1. Il termine previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.56 del 9 marzo 1994, per la
gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis, è prorogato al 1 gennaio 1998.
La Carbosulcis S.p.a. mantiene le funzioni di gestione temporanea per un periodo non
superiore a due anni.
2. Alle risorse finanziarie necessarie per la gestione delle attività di cui al comma 1,
la Carbosulcis S.p.a. provvede, in aggiunta all'utilizzo dei mezzi propri, con:
a) le risorse rinvenienti dalla medesima società, accantonate ai sensi degli
articoli 10 e 11 della legge 6 ottobre 1982, n.752, e successive modificazioni, per la
restituzione dei contributi ricevuti ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n.752 del
1982, per i quali pertanto non è più adottato alcun piano di recupero;
b) una quota pari all'80 per cento delle risorse derivanti dall'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 29 marzo 1985, n.110,
comprensive degli interessi complessivamente maturati alla data di entrata in vigore del
presente decreto, per la parte non ancora utilizzata destinata alla costruzione in
Sardegna del centro di ricerca di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della
legge 27 giugno 1985, n.351. La rimanente quota del 20 per cento delle risorse suddette
resta nelle disponibilità della società costituita ai sensi della citata legge n.351 del
1985, per il conseguimento degli scopi sociali. Le somme di cui al presente comma sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato dai soggetti detentori per essere riassegnate
con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo da istituire nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, si provvede a stabilire i criteri e le modalità di
rendicontazione delle somme assegnate alla Carbosulcis S.p.a. ai sensi del comma 2.
4. La presa in consegna delle strutture minerarie da parte del nuovo concessionario
individuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, nonchè
l'assunzione di tutto il personale in forza alla Carbosulcis S.p.a., deve attuarsi non
oltre trenta giorni dal momento del rilascio delle autorizzazioni, necessarie per
l'apertura dei cantieri e per la realizzazione degli impianti.
Pag. 3100
Articolo 8.
(Norme in materia di finanziamento dei patronati).
1. Le somme destinate al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza
sociale per l'esercizio 1991 sono definitivamente ripartite tra gli istituti medesimi, che
hanno operato nell'anno stesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base delle aliquote di ripartizione
concordate con documenti sottoscritti dai legali rappresentanti degli istituti interessati
ed inoltrati ai predetti Ministeri entro il 31 luglio 1992. Restano ferme le ripartizioni
definitive effettuate per gli esercizi 1989 e 1990.
2. Le somme destinate al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale
per gli esercizi 1992 e 1993 sono definitivamente ripartite tra gli istituti medesimi, che
hanno operato nell'anno cui le somme stesse si riferiscono, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, secondo i
seguenti criteri:
a) quanto al 61,60 per cento tra i seguenti istituti: Patronato delle associazioni
cristiane dei lavoratori italiani (ACLI), Istituto nazionale confederale di assistenza
(INCA), Istituto nazionale di assistenza sociale (INAS) e Istituto di tutela e assistenza
ai lavoratori (ITAL);
b) quanto al 28,90 per cento tra i seguenti istituti: Ente di patrocinio e di
assistenza per i coltivatori agricoli (EPACA), Istituto nazionale di assistenza ai
contadini (INAC), Ente nazionale di assistenza sociale per gli esercenti attività
commerciali (ENASCO), Ente nazionale di patronato e di assistenza sociale per gli
artigiani (EPASA), Istituto nazionale di assistenza e patronato per gli artigiani (INAPA),
Ente di assistenza sociale per gli artigiani (EASA), Istituto per la tutela e l'assistenza
degli esercenti attività commerciali, turistiche e dei servizi (ITACO) ed Ente nazionale
assistenza e patrocinio agricoltori (ENAPA);
c) quanto al 9,50 per cento tra i seguenti istituti: Istituto di patronato per
l'assistenza sociale (IPAS), Ente nazionale di assistenza sociale (ENAS), Ente nazionale
per l'assistenza ai coltivatori (ENPAC), Istituto nazionale assistenza lavoratori (INAL),
Patronato della Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane (CLAAI), Ente
nazionale confederale assistenza lavoratori (ENCAL), Istituto nazionale per l'assistenza
ai lavoratori (INPAL), Istituto di patronato e di assistenza sociale per il clero italiano
(FACI), Servizio italiano assistenza sociale per i servizi sociali dei lavoratori (SIAS),
Patronato dell'associazione cristiana artigiani italiani (ACAI), Patronato sozialer
beratungsring (SBR).
3. Ai fini della determinazione delle aliquote da riconoscersi ai singoli istituti,
ciascun raggruppamento farà pervenire, entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del
tesoro un documento sottoscritto da tutti i legali rappresentanti degli istituti inseriti
nel raggruppamento medesimo, recante l'indicazione delle aliquote concordate con
riferimento all'organizzazione esistente ed alle attività assistenziali svolte sul
territorio nazionale ed all'estero.
4. Rimangono acquisiti i versamenti comunque effettuati, ai sensi delle disposizioni di
cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio
1947, n.804, relativi sino all'esercizio 1990, dagli enti di previdenza e di assistenza
sociale per i liberi professionisti.
5. In attesa di pervenire ad un riordinamento della legislazione regolante gli istituti di
patronato e di assistenza sociale, una quota non superiore allo 0,10 per cento delle somme
destinate annualmente all'erogazione del contributo al finanziamento degli istituti stessi
è utilizzata dal Ministero del lavoro e della previdenza
Pag. 3101
sociale per procedere, con proprio personale dipendente che abbia particolare
competenza in materia, ad ispezioni presso le sedi degli istituti stessi all'estero
finalizzate alla verifica dell'organizzazione e dell'attività di tali sedi. Le somme sono
iscritte su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale. Le predette somme non impegnate in ciascuno esercizio finanziario
possono esserlo per le medesime finalità nell'esercizio successivo.
6. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
ha facoltà di integrare, con propri decreti, le dotazioni di cassa dei capitoli di spesa
relativi all'attuazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio
1947, n.804, e del presente articolo, limitatamente ai maggiori residui risultanti alla
chiusura dell'esercizio rispetto a quelli presuntivamente iscritti nel bilancio dell'anno
successivo.
Articolo 9.
(Disposizioni finali).
1. Al decreto-legge 16 maggio 1994, n.299, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1994, n.451, sono apportate le seguenti modifiche: all'articolo 16, il comma 7 e
l'ultimo periodo del comma 14, sono soppressi; all'articolo 16, comma 14, secondo periodo,
le parole: «30 settembre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 1995» e le
parole: «31 dicembre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 1995»;
all'articolo 18, comma 1, le parole: «ad esclusione di quanto previsto all'articolo 3 del
decreto medesimo» sono soppresse. All'articolo 1, comma 45, terzo periodo, della legge 8
agosto 1995, n.335, le parole: «membri medesimi» vanno interpretate intendendosi
riferite anche ai membri collocati fuori ruolo e dopo le parole: «di altre
Amministrazioni dello Stato» sono aggiunte le seguenti: «ovvero di enti pubblici
previdenziali». All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.479,
dopo le parole: «del Ministro del lavoro e della previdenza sociale» sono aggiunte le
seguenti: «, di concerto con il Ministro del tesoro». La rappresentanza di parte
datoriale nel consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale di previdenza per
i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), fissata in dodici membri
dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.479, è ripartita tra
due rappresentanti delle regioni, due delle province, uno dei comuni ed uno delle aziende
speciali di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n.142, tre del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, due del Ministero del tesoro ed uno del Ministero
dell'interno.
2. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509, il comma 1 è sostituito
dal seguente:
«1. Entro tre mesi dalla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro,
ovvero dalla sua sottoscrizione, il personale degli enti di cui all'elenco A può
optare per la permanenza nel pubblico impiego. Ad esso si applicano le norme della legge
24 dicembre 1993, n.537, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive
modificazioni». La opzione già esercitata alla data di entrata in vigore del presente
decreto può essere revocata entro il 31 ottobre 1996, ovvero entro trenta giorni dalla
scadenza del termine per il suo esercizio, da parte del personale che non abbia trovato
collocazione presso le pubbliche amministrazioni. Fino alla scadenza dei predetti termini
per l'esercizio della revoca il personale continua a prestare servizio presso i rispettivi
enti. Entro tre mesi dalla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro il
personale degli enti di cui all'elenco A può optare per la permanenza nel pubblico
impiego. Ad esso si applicano le norme della legge 24 dicembre 1993, n.537, e del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni. Le opzioni esercitate entro
il 31 marzo 1995 si intendono prive di effetto ove non espressamente confermate entro il
30 giugno 1995, e al comma 2 è aggiunto il seguente
Pag. 3102
periodo: «Il dipendente addetto all'ufficio legale dell'ente all'atto di
trasformazione in persona giuridica privata, conserva l'iscrizione nell'apposito elenco
speciale degli avvocati e procuratori se e fino a quando duri il rapporto di lavoro e la
collocazione presso l'ufficio legale predetto.». Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1,
del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509, fino a quando non sia intervenuta
l'approvazione dello statuto previsto dal successivo articolo 3, comma 2, lettera a),
hanno facoltà di revocare la deliberazione di trasformazione in enti privatizzati con le
stesse procedure e modalità previste dall'articolo 1 del citato decreto legislativo n.509
del 1994, per tale deliberazione. La revoca ha effetto di ripristino della previgente
natura giuridica.
3. Il gettito dei contributi di cui all'articolo 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992,
n.59, che affluisce al capitolo 4101 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, istituito ai sensi dell'articolo 20 della citata legge, si
interpreta come destinato alle finalità di promozione e sviluppo della cooperazione
previste al medesimo articolo 11.
4. Le somme erogate dalla Comunità europea quali contributi per le finalità di cui
all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed assegnate sullo stato di
previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, qualora non impegnate
nell'esercizio finanziario di competenza potranno esserlo in quello successivo. Le somme
stanziate sul capitolo 8032 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale non impegnate in ciascun esercizio finanziario potranno esserlo fino al
terzo esercizio successivo. Le somme stanziate sul capitolo 4101 dello stato di previsione
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non impegnate in ciascun esercizio
finanziario potranno esserlo in quello successivo.
5. Fino al 31 dicembre 1998, la commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, e successive modificazioni e integrazioni, può
avvalersi, fino ad un limite di venti unità, di dipendenti del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, di amministrazioni dello Stato o enti pubblici che svolgano la
propria attività nelle materie di pertinenza della commissione. I predetti dipendenti,
ivi compreso il personale con qualifica di dirigente, sono collocati, con l'assenso degli
interessati, in posizione di comando o di distacco. Gli oneri relativi al trattamento
economico previsto dagli ordinamenti di appartenenza restano a carico delle
amministrazioni di provenienza, unitamente a quelli dei componenti della precedente
commissione di vigilanza, già collocati fuori ruolo, che assumono la qualifica di esperti
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 8 agosto 1995, n.335. La predetta
commissione può altresì effettuare, con contratti a tempo determinato, assunzioni
dirette disciplinate dalle norme di diritto privato, in misura non superiore a dieci
unità.
6. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, gli ultimi due periodi sono soppressi.
7. La Commissione centrale per l'impiego di cui all'articolo 26 della legge 12 agosto
1977, n.675, e successive integrazioni e modificazioni, è integrata da due rappresentanti
dei datori di lavoro e da due rappresentanti dei lavoratori. Al comma 3 dell'articolo 2
della legge 28 febbraio 1987, n.56, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
commissione dura in carica tre anni.».
8. Il personale già dipendente dall'ente «Colombo 92» ed in servizio alla data del 31
dicembre 1994 presso la gestione di liquidazione dell'ente medesimo viene trasferito a
decorrere dal 1 luglio 1995, alle dipendenze del comune di Genova e collocato in apposito
ruolo ad esaurimento del comune medesimo, con applicazione del trattamento economico e
giuridico del personale del comparto regioni-autonomie locali, per essere prioritariamente
utilizzato nella gestione del complesso immobiliare trasferito al comune di Genova ai
Pag. 3103
sensi della legge 31 dicembre 1993, n.579. Alla relativa spesa si provvede con le
entrate derivanti dalla predetta gestione.
9. Con effetto fino al 31 dicembre 1997, le commissioni regionali per l'impiego dei
territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.218, possono deliberare
l'elevazione dell'età massima prevista per la stipula del contratto di formazione e
lavoro.
10. Ai componenti e ai segretari della commissione tecnica di cui all'articolo 8, comma 2,
della legge 28 febbraio 1987, n.56, spetta per la partecipazione alle riunioni della
commissione medesima un gettone di presenza il cui importo e modalità di erogazione sono
determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro. Per l'espletamento dei compiti assegnati alla predetta
commissione compete, altresì, ai propri componenti il trattamento economico di missione
secondo modalità e misure fissate dalla vigente normativa per il dirigente generale C
delle amministrazioni dello Stato. Al relativo onere nonchè a quello per spese connesse
ad attività di studio e ricerca funzionali ai compiti attribuiti alla commissione
predetta e da quest'ultima deliberate, complessivamente previsti in lire 106 milioni
annui, si provvede a carico dello stanziamento iscritto nel capitolo 4603 dello stato di
previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1995 e
corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
11. Per gli adempimenti assicurativi connessi all'attuazione di progetti di lavori
socialmente utili da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale presso le
proprie strutture, gli oneri sono a carico del Fondo di cui all'articolo 9, comma 5, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n.236, nel limite massimo di lire 3 miliardi.
12. Per la realizzazione di specifici progetti il personale assunto ai sensi dell'articolo
24 della legge 28 febbraio 1987, n.56, con qualifica di esperto o direttore, può essere
temporaneamente impiegato anche presso altre agenzie per l'impiego ovvero presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Gli oneri relativi al trattamento
economico rimangono a carico delle agenzie di provenienza, mentre quelli connessi con le
indennità e il rimborso spese per le missioni sono a carico dell'agenzia per l'impiego o
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale presso cui viene effettuata la
prestazione.
13. Lo stanziamento nel capitolo 1089 dello stato di previsione del Ministero dei beni
culturali ed ambientali può essere utilizzato anche per la copertura di spese per la
realizzazione dei progetti, promossi dal medesimo Ministero, di lavori socialmente utili
mediante lavoratori che percepiscono il trattamento di disoccupazione speciale o il
sussidio di cui agli articoli 1, comma 5, e 3.
14. All'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n.26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n.95, le parole: «di lire 5
miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «di lire 7 miliardi e 700 milioni».
15. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 1995, n.345, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 ottobre 1995, n.427, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «nè sono dovuti interessi».
16. All'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, è aggiunto il seguente comma:
«3-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono altresì destinate alla promozione di
nuove cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381, sulla base di un
programma definito dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le
organizzazioni nazionali operanti nel settore. I benefici sono concessi, nella misura di
cui all'articolo 1, comma 3, per ogni lavoratore dipendente o socio lavoratore, che non
goda dei benefici di cui all'articolo 4, comma 3, della predetta legge. Le
Pag. 3104
domande per la concessione del beneficio sono presentate all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, competente per territorio.».
17. All'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «, salvo che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si
avvalga di agenzie specializzate ed appositamente autorizzate a tal fine.».
18. Al fine di consentire l'espletamento delle attività connesse alle rispettive
funzioni, la presidente e la vice presidente della Commissione nazionale per la parità e
le pari opportunità tra uomo e donna di cui alla legge 22 giugno 1990, n.164, e il vice
presidente del Comitato nazionale per l'attuazione dei princìpi di parità di trattamento
ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici di cui alla legge 10 aprile
1991, n.125, hanno diritto a fruire, previa documentazione, nel limite di sei giorni
mensili di permessi retribuiti, qualora siano dipendenti del settore privato o di
amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni e integrazioni.
19. I contratti stipulati con i direttori e con il personale delle agenzie regionali per
l'impiego di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n.56, sono
rinnovati ovvero prorogati fino alla riforma organica del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e comunque non oltre il 31 dicembre 1997. Alle medesime date è
differita, per la predetta amministrazione, l'entrata in vigore delle disposizioni di cui
all'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni
e integrazioni.
20. All'articolo 47, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte dirette,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè il compenso corrisposto ai lavoratori
impegnati, per effetto di specifiche disposizioni normative, in lavori socialmente
utili».
21. I lavoratori che a decorrere dal 1 dicembre 1994 abbiano prestato attività lavorativa
con contratto a tempo determinato alle dipendenze dell'ente «Poste italiane», hanno
diritto di precedenza, nei termini e alle condizioni delle norme contrattuali e di
apposito accordo con le organizzazioni sindacali, in caso di assunzioni a tempo
indeterminato da parte dell'ente «Poste italiane» per la stessa qualifica e/o mansione
fino alla data del 31 dicembre 1996; i lavoratori interessati debbono manifestare la
volontà di esercitare tale diritto entro il 30 novembre 1996. Le assunzioni di personale
con contratto di lavoro a tempo determinato effettuate dall'ente «Poste italiane», a
decorrere dalla data della sua costituzione e comunque non oltre il 30 giugno 1997, non
possono dar luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e decadono allo scadere del
termine finale di ciascun contratto.
22. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, come
modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n.242, dopo le
parole: «degli istituti di ogni ordine e grado» sono aggiunte le seguenti: «degli
archivi, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato».
23. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 14 giugno 1996,
n.318, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n.402, si interpreta nel
senso che la previgente normativa continua a trovare applicazione esclusivamente per il
numero di unità indicato negli accordi sindacali di cui al medesimo comma.
24. Ai componenti dei Comitati di valutazione dei progetti presentati per il finanziamento
nell'ambito della programmazione comunitaria del Fondo sociale europeo per gli anni
1994-1999, ovvero di proroga della precedente programmazione per gli anni 1990-1993, per i
programmi operativi gestiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di altre
Amministrazioni
Pag. 3105
centrali dello Stato, spetta per la partecipazione alle riunioni un gettone di presenza
il cui importo e modalità di erogazione sono determinati con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Sono fatti
salvi i provvedimenti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale adottati
precedentemente in materia. Ai componenti dei predetti Comitati spetta altresì il
trattamento di missione secondo modalità e misure fissate dalla vigente normativa per il
dirigente generale C delle Amministrazioni dello Stato. Gli oneri relativi alla presente
disposizione fanno carico alle linee finanziarie di assistenza tecnica previste per i
programmi operativi del Fondo sociale europeo relativi alle programmazioni citate e, per
la quota a carico del finanziamento nazionale, alla gestione fuori bilancio del Fondo di
rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo di cui
all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n.845, e successive modificazioni ed
integrazioni.
25. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni
di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto-legge.
Articolo 10.
(Entrata in vigore).
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato
alle Camere per la conversione in legge.
Pag. 3106
Tabella A(prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1)
A) Valore marche previdenziali.
Per dichiarazioni, per importazioni definitive, per esportazioni
definitive, per temporanee importazioni e per temporanee esportazioni, per cauzioni merci
estere, per introduzioni in deposito, per reimportazioni, per riesportazioni e
lasciapassare merci estere:
se il valore dichiarato della merce non supera L.30.000.000 | L. 2.000 |
---|---|
se il valore suddetto supera L. 30.000.000 ma non L.60.000.000 | » 2.600 |
se il valore suddetto supera L. 60.000.000 ma non L.160.000.000 | » 4.000 |
se il valore suddetto supera L. 160.000.000 ma non L.300.000.000 | » 7.000 |
se il valore suddetto supera L. 300.000.000 ma non L.500.000.000 | » 20.000 |
se il valore suddetto supera L. 500.000.000 | » 40.000 |
Per manifesti di partenza e manifesti delle merci arrivate per nave:
di stazza netta fino a 1.000 tonnellate | » 5.000 |
---|---|
di stazza netta superiore a 1.000 tonnellate ma non a 5.000 tonnellate | » 10.000 |
di stazza netta superiore a 5.000 tonnellate ma non a 10.000 tonnellate | » 20.000 |
di stazza netta superiore a 10.000 tonnellate | » 40.000 |
Per ogni estratto manifesto | » 2.600 |
Per manifesti di partenza e manifesti delle merci arrivate per aeromobili | » 5.000 |
Per ogni altra dichiarazione doganale o intervento ad essa inerente | » 2.600 |
Per ogni istanza | » 4.000 |
Per i documenti di cui ai punti c), d), e), f) e g) dell'articolo 20 del decreto del Ministro delle finanze in data 30 ottobre 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 24 novembre 1973, il valore del contributo è quello stabilito per le dichiarazioni doganali da essi sostituite o in essi comprese.
Pag. 3107
Per ogni prestazione professionale non riferita a dichiarazione doganale, ivi compresi gli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66: 5 per cento sull'importo del corrispettivo fatturato mediante versamento sul conto corrente postale intestato al fondo entro e non oltre sessanta giorni dall'emissione della fattura.
B) Contributo personale.
Contributo personale annuo L. 3.840.000.
C) Contributo globale annuo.
L'importo del contributo globale annuo dovuto da ciascun iscritto al fondo non può essere
inferiore a L. 6.000.000 così suddivisi: L. 3.840.000 per contributo personale di cui al
punto B) e L. 2.160.000 per contributi di cui al punto A).
Nell'ipotesi in cui il valore dei versamenti relativi ai contributi di cui al punto A) sia
inferiore a L. 2.160.000 gli interessati dovranno effettuare entro il 30 giugno dell'anno
successivo un versamento integrativo del contributo personale fino al raggiungimento
dell'importo di L. 6.000.000.
Pag. 3108
EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL
DECRETO-LEGGE
ART. 1.
Al comma 1, prima delle parole: Al fine di consentire aggiungere il seguente
periodo: Sono considerati lavori socialmente utili i lavori gestiti da enti pubblici e
finalizzati alla tutela dei beni artistici e culturali, alla salvaguardia dell'ambiente e
alla fornitura di servizi sociali.
1. 9.
Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.
Al comma 1, al primo periodo, sopprimere le parole: in attesa della revisione
della disciplina sui lavori socialmente utili
1. 12.
Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: l'attivazione con le seguenti: la regolarizzazione.
Conseguentemente, nella rubrica, sostituire le parole: per l'attivazione con
le seguenti: per la regolarizzazione
1. 10.
Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.
Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: alla giunta con le
seguenti: ai rispettivi consigli.
1. 1.
Pampo, Polizzi, Colucci, Cardiello, Proietti, Tringali, Tatarella.
Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: la giunta con le
seguenti: i rispettivi consigli.
1. 2.
Pampo, Polizzi, Colucci, Cardiello, Proietti, Tringali, Tatarella.
Al comma 1, secondo periodo, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti
parole: nelle regioni di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel
Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
1. 13.
Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.
Al comma 1, secondo periodo, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti
parole: e comunque dovranno essere ratificate successivamente dagli organi di
competenza.
1. 14.
Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la lettera c).
1. 24.
Matranga, Calderisi.
Pag. 3109
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la lettera d).
1. 25.
Matranga, Calderisi.
Al comma 1, lettera d), dopo la parola: sottocommissioni, aggiungere
le seguenti: e previa comunicazione ai capigruppo consiliari.
1. 30.
Calderisi, Matranga.
Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: sessanta, con la
seguente: venti.
1. 31.
Calderisi, Matranga.
Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: sessanta giorni con le
seguenti: trenta giorni.
1. 3.
Pampo, Polizzi, Colucci, Cardiello, Proietti, Tringali, Tatarella.
Al comma 1, lettera d), dopo la parola: carenza, aggiungere la parola: motivata.
1. 32.
Calderisi, Matranga.
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la lettera e).
1. 26.
Matranga, Calderisi.
Al comma 1, lettera e), dopo le parole: il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, aggiungere le seguenti: di concerto con le rappresentanze
regionali.
1. 48.
Calderisi, Matranga.
Al comma 1, sopprimere la lettera f).
1. 49.
Calderisi, Matranga.
Al comma 1, secondo periodo, lettera f), sostituire le parole: il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro dell'interno con le
seguenti: il Presidente della Giunta regionale, sentito il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale,
1. 16.
Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.
Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: designa un commissario che
provvede all'esecuzione dei lavori, con le seguenti: richiede alla commissione
regionale per l'impiego la nomina di un commissario che provveda all'esecuzione dei
lavori.
1. 50.
Matranga.
Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale con le seguenti: la Commissione regionale per l'impiego
1. 15.
Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. Ai lavoratori assegnati ai lavori socialmente utili sono garantiti i diritti
legali e contrattuali, quali ferie, festività e malattie, negli stessi termini in cui ne
usufruiscono il lavoratori a tempo indeterminato.
1-ter. I salari dei lavoratori assegnati ai lavori socialmente utili devono essere
equiparati al trattamento previsto dal
Pag. 3110
contratto collettivo nazionale di lavoro ed integrato dalla contrattazione aziendale.
1-quater. L'ordinarietà e la continuità dei lavori socialmente utili presuppone la
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato dopo
dodici mesi.
1. 8
Malavenda.
Sopprimere il comma 2.
1. 46.
Calderisi, Matranga.
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: progetto medesimo, aggiungere le
seguenti: salvo quanto previsto all'articolo 1, lettera a) bis.
1. 52.
Matranga.
Sopprimere il comma 3.
1. 47.
Calderisi, Matranga.
Al comma 3, sostituire le parole da: il terzo periodo sino alla fine del comma con le seguenti: il primo periodo è soppresso; il secondo periodo è sostituito dal seguente: Durante i periodi di godimento del trattamento di cassa integrazione o di mobilità i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili hanno diritto ad un importo integrativo dei detti trattamenti, solo per le giornate di effettiva esecuzione delle prestazioni; il terzo periodo è sostituito dal seguente: Tale importo può non essere dovuto nei casi in cui i lavoratori siano adibiti per un numero di ore ridotto proporzionale alla misura del trattamento previdenziale o sussidio spettante.
Conseguentemente:
dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. L'impiego nei lavori socialmente utili non può superare la durata del
progetto.
sostituire il comma 4 con il seguente:
Per i soggetti utilizzati in lavori socialmente utili, per i periodi in cui non percepiscono alcun trattamento previdenziale, può essere richiesto, a carico del fondo di cui al comma 7, un sussidio non superiore a lire 800.000 mensili. Il sussidio è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e per esso trovano applicazione le disposizioni in materia di mobilità e di indennità di mobilità. Ai lavoratori medesimi può essere corrisposto, dai soggetti proponenti o utilizzatori, un importo integrativo di detti trattamenti, per le giornate di effettiva esecuzione delle prestazioni..
al comma 15, gli importi sono così modificati: 443 miliardi per il 1996, 277
miliardi per il 1997 e 377 miliardi per il 1998.
1. 86.
Matranga.
Al comma 3, sostituire le parole: per non più di dodici mesi con le
seguenti: per non più di nove mesi.
1. 17.
Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.
Al comma 3 sostituire la parola: 800.000 con la seguente: 1.200.000.
1. 88.
Matranga.
Al comma 3 sostituire la parola: 800.000, con la seguente: 1.190.000.
1. 89.
Matranga.
Pag. 3111
Al comma 3 sostituire la parola: 800.000, con la seguente: 1.180.000.
1. 90.
Matranga.
Al comma 3 sostituire la parola: 800.000, con la seguente: 1.170.000.
1. 91.
Matranga.
Al comma 3 sostituire la parola: 800.000 con la seguente: 1.160.000.
1. 92.
Matranga.
Al comma 3 sostituire la parola: 800.000 con la seguente: 1.150.000.
1. 93.
Matranga.
Al comma 3 sostituire la parola: 800.000 con la seguente: 1.140.000.
1. 94.
Matranga.
Al comma 3 sostituire la parola: 800.000 con la seguente: 1.130.000.
1. 95.
Matranga.
Al comma 3 sostituire la parola: 800.000 con la seguente: 1.120.000.
1. 96.
Matranga.
Al comma 3 sostituire la parola: 800.000 con la seguente: 1.110.000.
1. 97.
Matranga.
Al comma 3 sostituire la parola: 800.000 con la seguente: 1.100.000.
1. 98.
Matranga.
Al comma 3 sostituire la parola: 800.000 con la seguente: 1.090.000.
1. 78.
Matranga.
Al comma 3 sostituire la parola: 800.000 con la seguente: 1.080.000.
1. 79.
Matranga.
Al comma 3 sostituire la parola: 800.000 con la seguente: 1.060.000.
1. 80.
Matranga.
Al comma 3 sostituire la parola: 800.000 con la seguente: 1.070.000.
1. 81.
Matranga.
Al comma 3 sostituire la parola: 800.000 con la seguente: 1.050.000.
1. 82.
Matranga.
Al comma 3 sostituire la parola: 800.000 con la seguente: 1.040.000.
1. 83.
Matranga.
Al comma 3 sostituire la parola: 800.000 con la seguente: 1.030.000.
1. 84.
Matranga.
Pag. 3112
Al comma 3 sostituire la parola: 800.000 con la seguente: 1.020.000.
1. 85.
Matranga.
Al comma 3 sostituire la parola: 800.000 con la seguente: 1.010.000.
1. 70.
Matranga.
Al comma 3 sostituire la parola: 800.000 con la seguente: 1.000.000.
1. 71.
Matranga.
Al comma 3 sostituire la parola: 800.000 con la seguente: 990.000.
1. 72.
Matranga.
Al comma 3 sostituire la parola: 800.000 con la seguente: 980.000.
1. 73.
Matranga.
Al comma 3 sostituire la parola: 800.000 con la seguente: 970.000.
1. 74.
Matranga.
Al comma 3 sostituire la parola: 800.000 con la seguente: 960.000.
1. 75.
Matranga.
Al comma 3 sostituire la parola: 800.000 con la seguente: 950.000.
1. 76.
Matranga.
Al comma 3 sostituire la parola: 800.000, con la seguente: 940.000.
1. 77.
Matranga.
Al comma 3 sostituire la parola: 800.000, con la seguente: 930.000.
1. 62.
Matranga.
Al comma 3 sostituire la parola: 800.000, con la seguente: 920.000.
1. 63.
Matranga.
Al comma 3 sostituire la parola: 800.000 con la seguente: 910.000.
1. 64.
Matranga.
Al comma 3 sostituire la parola: 800.000 con la seguente: 900.000.
1. 65.
Matranga.
Al comma 3 sostituire la parola: 800.000, con la seguente: 890.000.
1. 66.
Matranga.
Al comma 3 sostituire la parola: 800.000, con la seguente: 880.000.
1. 67.
Matranga.
Al comma 3 sostituire la parola: 800.000, con la seguente: 870.000.
1. 68.
Matranga.
Pag. 3113
Al comma 3 sostituire la parola: 800.000 con la seguente: 860.000.
1. 69.
Matranga.
Al comma 3 sostituire la parola: 800.000 con la seguente: 850.000.
1. 54.
Matranga.
Al comma 3 sostituire la parola: 800.000 con la seguente: 840.000.
1. 55.
Matranga.
Al comma 3 sostituire la parola: 800.000 con la seguente: 830.000.
1. 56.
Matranga.
Al comma 3 sostituire la parola: 800.000, con la seguente: 820.000.
1. 57.
Matranga.
Al comma 3 sostituire la parola: 800.000, con la seguente: 810.000.
1. 58.
Matranga.
Al comma 3, dopo le parole: (INPS) aggiungere le seguenti: previa idonea
copertura finanziaria
*1. 4.
Pampo, Polizzi, Colucci, Cardiello, Proietti, Tringali, Tatarella.
Al comma 3, dopo le parole: (INPS) aggiungere le seguenti: previa idonea
copertura finanziaria
*1. 59.
Matranga.
Al comma 3, sopprimere le parole da: Ai lavoratori medesimi sino alla fine
del comma.
**1. 18.
Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.
Al comma 3, sopprimere le parole da: Ai lavoratori medesimi sino alla fine
del comma.
**1. 60.
Matranga.
Al comma 3, ultimo periodo, sostituire la parola: può, con la seguente: deve.
1. 61.
Matranga.
Sopprimere il comma 4.
1. 141.
Matranga.
Al comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: quaranta, con la seguente:
sessanta.
1. 151.
Calderisi, Matranga.
Al comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: quaranta, con la seguente:
cinquantanove.
1. 152.
Calderisi, Matranga.
Al comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: quaranta, con la seguente:
cinquantotto.
1. 153.
Calderisi, Matranga.
Pag. 3114
Al comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: quaranta con la seguente: cinquantasette.
1. 154.
Calderisi, Matranga.
Al comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: quaranta con la seguente: cinquantasei.
1. 155.
Calderisi, Matranga.
Al comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: quaranta con la seguente: cinquantacinque.
1. 156.
Calderisi, Matranga.
Al comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: quaranta con la seguente: cinquantaquattro.
1. 157.
Calderisi, Matranga.
Al comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: quaranta con la seguente: cinquantatre.
1. 158.
Prestigiacomo, Matranga.
Al comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: quaranta con la seguente: cinquantadue.
1. 159.
Prestigiacomo, Matranga.
Al comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: quaranta, con la seguente: cinquantuno.
1. 160.
Prestigiacomo, Matranga.
Al comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: quaranta con la seguente: cinquanta.
1. 161.
Prestigiacomo, Matranga.
Al comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: quaranta, con la seguente:
quarantanove.
1. 162.
Prestigiacomo, Matranga.
Al comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: quaranta con la seguente: quarantotto.
1. 163.
Matranga.
Al comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: quaranta con la seguente: quarantasette.
1. 164.
Matranga.
Al comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: quaranta con la seguente: quarantasei.
1. 165.
Matranga.
Al comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: quaranta, con la seguente:
quarantacinque.
1. 166.
Matranga.
Al comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: quaranta, con la seguente:
quarantaquattro.
1. 167.
Matranga.
Pag. 3115
Al comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: quaranta, con la seguente:
quarantatre.
1. 168.
Matranga.
Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: quaranta con la seguente: quarantadue.
1. 169.
Matranga.
Sopprimere il comma 5.
1. 142.
Matranga. Ai commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
un sussidio con le seguenti: un sostegno sociale.
1. 5.
Pampo, Polizzi, Colucci, Cardiello, Proietti, Tringali, Tatarella.
Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: 64, con la seguente: 74.
1. 171.
Matranga.
Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: 64, con la seguente: 73.
1. 172.
Matranga.
Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: 64, con la seguente: 72.
1. 173.
Matranga.
Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: 64, con la seguente: 71.
1. 174.
Prestigiacomo, Matranga.
Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: 64, con la seguente: 70.
1. 175.
Prestigiacomo, Matranga.
Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: 64, con la seguente: 69.
1. 176.
Prestigiacomo, Matranga.
Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: 64, con la seguente: 68.
1. 177.
Prestigiacomo, Matranga.
Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: 64, con la seguente: 67.
1. 178.
Prestigiacomo, Matranga.
Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: 64, con la seguente: 66.
1. 179.
Prestigiacomo, Matranga.
Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: 64, con la seguente: 65.
1. 180.
Matranga.
Pag. 3116
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: per un periodo massimo di dodici
mesi, con le seguenti: sino al 31 dicembre 1996.
1. 143.
Matranga.
Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 1995 con le
seguenti: 31 dicembre 1996.
1. 144.
Matranga.
Sopprimere il comma 6.
1. 150.
Calderisi, Matranga.
Al comma 6, all'alinea, sostituire le parole: Fino al 31 maggio 1995 con le
seguenti: Fino al 31 dicembre 1996.
1. 145.
Matranga.
Al comma 6, sopprimere la lettera a).
1. 182.
Matranga.
Al comma 6, lettera a) sostituire la parola: 70 con la seguente: 80
1. 183.
Matranga.
Al comma 6, lettera a), sostituire la parola: 70 con la seguente: 79
1. 184.
Matranga.
Al comma 6, lettera a) sostituire le parole: 70 con le seguenti: 78
1. 185.
Matranga.
Al comma 6, lettera a), sostituire la parola: 70 con la seguente: 77.
1. 186.
Matranga.
Al comma 6, lettera a), sostituire la parola: 70 con la seguente: 76.
1. 189.
Prestigiacomo, Matranga.
Al comma 6, lettera a), sostituire la parola: 70 con la seguente: 75.
1. 187.
Matranga.
Al comma 6, lettera a), sostituire la parola: 70 con la seguente: 74.
1. 190.
Matranga.
Al comma 6, lettera a) sostituire la parola: 70, con la seguente: 73.
1. 191.
Prestigiacomo, Matranga.
Al comma 6, lettera a) sostituire la parola: 70, con la seguente: 72.
1. 192.
Matranga.
Al comma 6, lettera a), sostituire la parola: 70, con la seguente: 71.
1. 193.
Prestigiacomo, Matranga.
Pag. 3117
Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: del 64 per cento, con la
seguente: percentuale.
1. 194.
Prestigiacomo, Matranga.
Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: del 64 per cento, con la
seguente: percentuale.
1. 195.
Prestigiacomo, Matranga.
Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: al 31 maggio 1995 con le
seguenti: al 31 dicembre 1996.
1. 146.
Matranga.
Al comma 6, lettera b), sostituire la parola: 30 con la seguente: 10.
1. 105.
Matranga.
Al comma 6, lettera b), sostituire la parola: 30 con la seguente: 11.
1. 106.
Matranga.
Al comma 6, lettera b), sostituire la parola: 30 con la seguente: 12.
1. 107.
Matranga.
Al comma 6, lettera b), sostituire la parola: 30 con la seguente: 13.
1. 108.
Matranga.
Al comma 6, lettera b), sostituire la parola: 30 con la seguente: 14.
1. 109.
Matranga.
Al comma 6, lettera b), sostituire la parola: 30 con la seguente: 15.
1. 110.
Matranga.
Al comma 6, lettera b), sostituire la parola: 30, con la seguente: 16.
1. 111.
Matranga.
Al comma 6, lettera b) sostituire le parole: 30, con le seguenti: 17.
1. 112.
Matranga.
Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: 30, con le seguenti: 18.
1. 113.
Matranga.
Al comma 6, lettera b), sostituire la parola: 30 con la seguente: 19.
1. 114.
Matranga.
Al comma 6, lettera b), sostituire la parola: 30 con la seguente: 20.
1. 115.
Matranga.
Al comma 6, lettera b), sostituire la parola: 30 con la seguente: 21.
1. 116.
Matranga.
Al comma 6, lettera b), sostituire la parola: 30, con la seguente: 22.
1. 117.
Matranga.
Pag. 3118
Al comma 6, lettera b), sostituire la parola: 30, con la seguente: 23.
1. 118.
Matranga.
Al comma 6, lettera b), sostituire la parola: 30, con la seguente: 24.
1. 119.
Matranga.
Al comma 6, lettera b), sostituire la parola: 30, con la seguente: 25.
1. 120.
Matranga.
Al comma 6, lettera b), sostituire la parola: 30, con la seguente: 26.
1. 99.
Matranga.
Al comma 6, lettera b), sostituire la parola: 30 con la seguente: 27.
1. 100.
Matranga.
Al comma 6, lettera b), sostituire la parola: 30 con la seguente: 28.
1. 101.
Matranga.
Al comma 6, lettera b), sostituire la parola: 30 con la seguente: 29.
1. 102.
Matranga.
Sopprimere il comma 7.
1. 103.
Matranga.
Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: e comunque non oltre il 31
dicembre 1995.
1. 104.
Matranga.
Al comma 7, sostituire le parole: 31 dicembre 1995 con le seguenti: 31
dicembre 1996.
1. 147.
Matranga.
Al comma 7, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , per le
giornate di effettiva frequenza, secondo attestazione dell'ente gestore.
1. 19.
Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.
Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: Detti lavoratori nei trenta
giorni successivi il termine dei corsi, possono essere assegnati a progetti di lavori
socialmente utili, con le seguenti: Detti lavoratori, a loro richiesta, nei trenta
giorni successivi il termine dei corsi, verranno assegnati a progetti di lavori
socialmente utili.
1. 121.
Matranga.
Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: non può superare dodici mesi
con le seguenti: non può superare venti mesi
1. 122.
Matranga.
Pag. 3119
Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: non può superare dodici mesi con
le seguenti: non può superare diciannove mesi
1. 123.
Matranga.
Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: non può superare dodici mesi
con le seguenti: non può superare diciotto mesi
1. 124.
Matranga.
Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: non può superare dodici mesi
con le seguenti: non può superare diciassette mesi
1. 125.
Matranga.
Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: non può superare dodici mesi
con le seguenti: non può superare sedici mesi
1. 126.
Matranga.
Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: non può superare dodici mesi
con le seguenti: non può superare quindici mesi.
1. 127.
Matranga.
Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: non può superare dodici mesi
con le seguenti: non può superare quattordici mesi.
1. 128.
Matranga.
Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: non può superare dodici mesi
con le seguenti: non può superare tredici mesi
1. 129.
Matranga.
Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: non può superare dodici mesi
con le seguenti: non può superare nove mesi.
1. 20.
Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.
Sopprimere il comma 8.
1. 130.
Matranga.
Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: partecipazione alle attività
predette aggiungere le seguenti: e per le giornate di effettiva frequenza.
1. 23.
Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.
Al comma 8, sostituire le parole: non oltre il 30 settembre 1995 con le
seguenti: non oltre il 31 dicembre 1996.
1. 148.
Matranga.
Al comma 8, terzo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 1995, con le
seguenti: 30 dicembre 1995.
1. 131.
Matranga.
Al comma 8, terzo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 1995, con le
seguenti: 30 novembre 1995.
1. 132.
Matranga.
Pag. 3120
Al comma 8, terzo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 1995, con le
seguenti: 30 ottobre 1995.
1. 133.
Matranga.
Sopprimere il comma 9.
1. 134.
Matranga.
Sopprimere il comma 10.
1. 135.
Matranga.
Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole: e comunque per un periodo non
superiore a 12 mesi a decorrere dalla predetta cessazione.
1. 136.
Matranga.
Sopprimere il comma 11.
1. 137.
Matranga.
Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: sino al 31 dicembre 1995 con
le seguenti: sino al 31 dicembre 1996.
1. 149.
Matranga.
Sopprimere il comma 12.
*1. 138.
Matranga.
Sopprimere il comma 12.
*1. 21.
Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.
Sopprimere il comma 13.
1. 139.
Matranga.
Sopprimere il comma 14.
1. 140.
Matranga.
Sopprimere il comma 15.
1. 34.
Calderisi, Matranga.
Al comma 15, sopprimere la lettera a).
1. 35.
Calderisi, Matranga.
Al comma 15, sopprimere la lettera b).
1. 36.
Calderisi, Matranga.
Al comma 15, sopprimere la lettera c).
1. 37.
Calderisi, Matranga.
Sopprimere il comma 16.
1. 38.
Calderisi, Matranga.
Sopprimere il comma 17.
1. 39.
Calderisi, Matranga.
Pag. 3121
Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: fino al 31 gennaio 1995 con le
seguenti: fino al 31 dicembre 1996.
1. 188.
Matranga.
Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: lire 8.000, con le
seguenti: lire 12.000.
1. 41.
Calderisi, Matranga.
Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: lire 8.000, con le
seguenti: lire 11.000.
1. 42.
Calderisi, Matranga.
Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: lire 8.000, con le
seguenti: lire 10.000.
1. 228.
Matranga.
Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: lire 8.000, con le
seguenti: lire 9.000.
1. 229.
Prestigiacomo, Matranga.
Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: 100 ore, con le seguenti: 120
ore.
1. 230.
Prestigiacomo, Matranga.
Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: 100 ore, con le seguenti: 119
ore.
1. 231.
Prestigiacomo, Matranga.
Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: 100 ore, con le seguenti: 118
ore.
1. 232.
Prestigiacomo, Matranga.
Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: 100 ore, con le seguenti: 117
ore.
1. 233.
Prestigiacomo, Matranga.
Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: 100 ore, con le seguenti: 116
ore.
1. 234.
Prestigiacomo, Matranga.
Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: 100 ore, con le seguenti: 115
ore.
1. 235.
Matranga.
Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: 100 ore, con le seguenti: 114
ore.
1. 220.
Matranga.
Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: 100 ore, con le seguenti: 113
ore.
1. 221.
Matranga.
Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: 100 ore, con le seguenti: 112
ore.
1. 222.
Matranga.
Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: 100 ore, con le seguenti: 111
ore.
1. 223.
Matranga.
Pag. 3122
Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: 100 ore, con le seguenti: 110
ore.
1. 224.
Matranga.
Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: 100 ore, con le seguenti: 109
ore.
1. 225.
Matranga.
Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: 100 ore, con le seguenti: 108
ore.
1. 226.
Matranga.
Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: 100 ore, con le seguenti: 107
ore.
1. 227.
Matranga.
Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: 100 ore, con le seguenti: 106
ore.
1. 211.
Matranga.
Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: 100 ore, con le seguenti: 105
ore.
1. 212.
Prestigiacomo, Matranga.
Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: 100 ore, con le seguenti: 104
ore.
1. 213.
Prestigiacomo, Matranga.
Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: 100 ore , con le seguenti: 103
ore
1. 214.
Prestigiacomo, Matranga.
Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: 100 ore, con le seguenti: 102
ore
1. 215.
Prestigiacomo, Matranga.
Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: 100 ore, con le seguenti: 101
ore
1. 216.
Prestigiacomo, Matranga.
Sopprimere il comma 18.
1. 217.
Prestigiacomo, Matranga.
Al comma 18, alinea, dopo le parole: legge 8 novembre 1991, n.381, aggiungere le seguenti: nonchè dalle associazioni riconosciute e non riconosciute.
Conseguentemente, sostituire le parole: dell'attività ordinaria delle
cooperative medesime, con le seguenti: delle loro attività.
1. 218.
Matranga.
Al comma 18, sopprimere la lettera a).
1. 202.
Matranga.
Al comma 18, sostituire la lettera a), con la seguente:
a) l'attività dei soggetti di cui sopra deve essere stata avviata da almeno due
anni e quella delle cooperative deve inoltre essere stata assoggettata a revisione ai
sensi dell'articolo 3 della citata legge n.381 del 1991.
1. 203.
Matranga.
Pag. 3123
Al comma 18, sopprimere la lettera b).
1. 204.
Matranga.
Al comma 18, sopprimere la lettera c).
1. 205.
Matranga.
Al comma 18, lettera c), dopo le parole: le cooperative sociali, aggiungere
le seguenti: e le associazioni riconosciute e non riconosciute
1. 206.
Matranga.
Sopprimere il comma 19.
1. 208.
Matranga.
Al comma 19, primo periodo, sostituire la parola: tre, con la seguente: sei.
1. 209.
Matranga.
Al comma 19, primo periodo, sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.
1. 210.
Matranga.
Al comma 19, primo periodo, sostituire la parola: tre con la seguente: quattro.
1. 196.
Prestigiacomo, Matranga.
Sopprimere il comma 20.
1. 197.
Prestigiacomo, Matranga.
Al comma 20, primo periodo, dopo le parole: già approvati nel 1995 aggiungere
le seguenti: e la cui attuazione abbia avuto inizio non oltre il 30 giugno 1996.
1. 198.
Prestigiacomo, Matranga.
Al comma 20, secondo periodo, dopo le parole: fermo restando quanto disposto dal
secondo periodo del comma 2, aggiungere le seguenti: nonchè salvo quanto disposto
all'articolo 1 comma 1, lettera a) bis.
1. 199.
Prestigiacomo, Matranga.
Al comma 20, terzo periodo, sostituire le parole: non inferiore al 15 per cento con
le seguenti: non inferiore al 25 per cento.
1. 6.
Pampo, Polizzi, Colucci, Cardiello, Proietti, Tringali, Tatarella.
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
20-bis. Le commissioni regionali per l'impiego, fermo restando quanto disposto
dal secondo periodo del comma 2, determinano oneri e priorità nell'assegnazione dei
soggetti, tenendo conto in particolare del criterio del maggior bisogno, dell'età del
soggetto, in riferimento alla maturazione del requisito di età, per il diritto alle
pensioni, e delle professionalità acquisite nell'attuazione dei progetti.
1. 22.
Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.
Sopprimere il comma 21.
1. 200.
Prestigiacomo, Matranga.
Pag. 3124
Al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: del 40 per cento con le
seguenti: del 50 per cento.
1. 201.
Matranga.
Sopprimere il comma 22.
1. 43.
Calderisi, Matranga.
Sopprimere il comma 23.
1. 44.
Calderisi, Matranga.
Al comma 23, primo periodo, sopprimere le parole: , anche sulla base degli
elementi forniti dalle commissioni regionali per l'impiego e dall'INPS,
1. 7.
Pampo, Polizzi, Colucci, Cardiello, Proietti, Tringali, Tatarella.
Al comma 23, primo periodo, sostituire la parola: semestralmente con la
seguente: trimestralmente.
1. 45.
Calderisi, Matranga.
Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
23-bis. Ai fini dell'utilizzazione in lavori socialmente utili dei soggetti
di cui all'articolo 2095 del codice civile, le disposizioni contenute nel presente
decreto-legge vanno estese anche ai quadri, così come tali figure professionali sono
identificate dalla legge 13 maggio 1985, n. 190, e successive integrazioni e
modificazioni.
1. 27 (ex 4. 10).
Matranga, Calderisi.
Pag. 3125
ART. 2
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
2. 4.
Matranga, Prestigiacomo.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
2. 5.
Matranga, Calderisi.
Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: 12 miliardi con le
seguenti: 15 miliardi.
2. 6.
Matranga, Prestigiacomo
Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: 12 miliardi con le
seguenti: 14 miliardi.
2. 10.
Prestigiacomo, Matranga.
Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: 12 miliardi con le
seguenti: 13 miliardi.
2. 11.
Calderisi, Matranga.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: a decorrere dal con le
seguenti: per il.
2. 12.
Calderisi, Matranga.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera:
b-bis) a decorrere dal 1997 dovranno essere erogati a favore del Fondo previdenziale e
assistenziale degli spedizionieri doganali gli stanziamenti comunitari previsti dalle
norme comunitarie in materia. A partire dal 1997 il contributo statale è autorizzato in
via sussidiaria.
2. 13.
Calderisi, Matranga, Prestigiacomo.
Al comma 2, dopo le parole: quanto a lire 13 miliardi, sostituire le parole: a
decorrere dall'anno con le seguenti: per l'anno.
2. 14.
Prestigiacomo, Matranga, Calderisi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
2-bis. Ai contributi statali sussidiari di cui all'articolo 2, comma 1 lettera b-bis),
a partire dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, utilizzando a tal fine l'accantonamento che inerisce
il Ministero del lavoro e della previdenza.
2. 15.
Prestigiacomo, Matranga, Calderisi.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un
anno.
2. 16.
Calderisi, Matranga, Prestigiacomo.
Pag. 3126
Al comma 4, sopprimere le parole: senza oneri a carico dei lavoratori interessati.
2. 17.
Prestigiacomo, Matranga.
Sostituire i commi 6 e 7 con i seguenti:
6. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, norme rivolte a prevedere la soppressione
dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per il lavoratori dello spettacolo (ENPALS)
ed il conseguente passaggio della gestione all'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS).
7. Le norme dovranno prevedere:
a) l'istituzione di un Fondo speciale presso l'INPS, gestito da un Comitato
amministratore rappresentativo delle categorie interessate. Al Comitato spetteranno,
relativamente ai lavoratori dello spettacolo, le competenze proprie del Comitato
amministratore del fondo pensioni lavoratori dipendenti per il regime dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
b) la costituzione presso l'INPS di una gestione-stralcio, della durata di un anno,
per garantire il passaggio delle strutture, del personale e delle attività dell'ENPALS,
assicurando al tempo stesso la continuità degli adempimenti dell'Ente.
Conseguentemente al comma 8, ultimo periodo, le parole: L'ENPALS può stipulare sono
sostituite dalle seguenti: Il Comitato amministratore di cui alla lettera a)
del precedente comma può stipulare.
2. 2.
Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.
Al comma 8, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Per le operazioni di
accertamento e riscossione dei contributi previdenziali dovuti dalle imprese dello
spettacolo e dello sport l'ENPALS può stipulare accordi con la SIAE e l'UNIRE.
2. 1.
Pampo, Polizzi, Colucci, Cardiello, Proietti, Tringali, Tatarella.
Al comma 8, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Ai fini delle
operazioni di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali, l'ENPALS stipula
accordi con la SIAE e l'UNIRE.
2. 41.
Calderisi, Matranga.
Al comma 9, sopprimere le parole: se eseguiti anteriormente alla data del 14
giugno 1995.
2. 19.
Calderisi, Matranga, Prestigiacomo.
Sopprimere il comma 11.
2. 20.
Prestigiacomo, Matranga.
Sopprimere il comma 12.
2. 21.
Calderisi, Matranga, Prestigiacomo.
Sopprimere il comma 13.
2. 22.
Calderisi, Matranga.
Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
13-bis. Con decorrenza dal 1 luglio 1997, l'Istituto di previdenza per il settore
marittimo (IPSEMA), istituito dall'articolo
Pag. 3127
2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è soppresso e tutte le strutture, le funzioni e il personale sono trasferiti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL), secondo le rispettive competenze, con tempi e modalità stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Conseguentemente:
al comma 14 sostituire le parole: è assicurato all'Istituto di previdenza per il
settore marittimo (IPSEMA) con le seguenti: è assicurato all'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS);
al comma 15 sostituire le parole: da parte dell'INAIL e dell'IPSEMA con le
seguenti: da parte dell'INAIL e dell'INPS; conseguentemente, al medesimo comma,
sostituire le parole: sentiti l'INAIL e l'IPSEMA, con le seguenti: sentiti
l'INAIL e l'INPS.
2. 3.
Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.
Sopprimere il comma 14.
2. 23.
Prestigiacomo, Matranga, Calderisi.
Sopprimere il comma 15.
2. 24.
Calderisi, Matranga, Prestigiacomo.
Sopprimere il comma 16.
2. 25.
Calderisi, Matranga.
Sopprimere il comma 17.
2. 26.
Calderisi, Matranga, Prestigiacomo.
Pag. 3128
ART. 3
Sopprimerlo.
3. 1.
Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.
Sopprimere il comma 1.
3. 9.
Matranga, Calderisi, Prestigiacomo.
Al comma 1, dopo le parole: costituite dalla GEPI, aggiungere la seguente: anche
3. 6.
Matranga.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: nei territori fino a: regolamento
CEE n. 2081/93, con le seguenti: nelle aree di crisi o declino industriale di cui
agli obiettivi 1, 2 e 5/b del Regolamento CEE n. 2081/93.
3. 2.
Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sino e non oltre, con le
seguenti: fino al.
3. 11.
Matranga, Calderisi.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 maggio 1995 con le seguenti: 31
maggio 1996.
3. 12.
Matranga, Calderisi.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole 31 maggio 1995 con le
seguenti: 31 dicembre 1996.
3. 7.
Matranga.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da : e ferma restando
l'iscrizione sino alla fine del periodo.
3. 8.
Matranga, Calderisi.
Al comma 1, secondo periodo sostituire le parole: non si applica con le
seguenti: si applica anche.
3. 14.
Matranga, Calderisi.
Al comma 2, sopprimere il primo periodo.
3. 16.
Matranga, Calderisi.
Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: sei con la seguente: otto.
3. 17.
Matranga, Calderisi.
Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: sei con la seguente: nove.
3. 18.
Matranga, Calderisi.
Pag. 3129
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici
mesi.
3. 19.
Matranga, Prestigiacomo.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le
seguenti: 15 per cento.
3. 20.
Matranga, Prestigiacomo.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le
seguenti: 16 per cento.
3. 21.
Matranga, Prestigiacomo.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le
seguenti: 17 per cento.
3. 22.
Matranga, Prestigiacomo.
Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: 20 per cento con la
seguente: 18 per cento.
3. 23.
Matranga, Prestigiacomo.
Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: 20 per cento con la
seguente: 19 per cento.
3. 24.
Matranga, Prestigiacomo.
Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
3. 15.
Matranga, Calderisi.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: non opera con le seguenti:
opera anche.
3. 25.
Matranga, Prestigiacomo.
Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.
3. 26.
Matranga, Calderisi, Prestigiacomo.
Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: 8 febbraio con le seguenti: 8
marzo.
3. 27.
Matranga, Calderisi.
Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: 31 maggio 1995 con le
seguenti: 31 maggio 1996.
3. 28.
Matranga, Calderisi.
Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: 31 maggio con le seguenti: 30
giugno.
3. 29.
Matranga, Prestigiacomo, Calderisi.
Al comma 3, sostituire il comma 3 con il seguente: I trattamenti straordinari di
integrazione salariale di cui al presente decreto sono prorogati sino e non oltre il 31
marzo 1995, con effetto dalla data di scadenza dei medesimi, nella misura pari al sussidio
di cui all'articolo 1, comma 5.
3. 30.
Matranga, Prestigiacomo, Calderisi.
Pag. 3130
Al comma 3, sopprimere le parole da: esclusi fino a: decreto.
3. 60.
Prestigiacomo, Matranga.
Al comma 3 sopprimere le parole: e non oltre.
3. 61.
Calderisi, Matranga.
Al comma 3, sostituire le parole: 31 maggio 1995 con le seguenti: 31
maggio 1996.
3. 62.
Calderisi, Matranga.
Al comma 3, sostituire le parole: 31 maggio con le seguenti: 30 giugno.
3. 63.
Calderisi, Matranga.
Al comma 4, sostituire le parole: L'articolo 1, commi 5 e 8 con le seguenti: Il
presente decreto.
3. 64.
Calderisi, Matranga.
Al comma 4, sopprimere le parole da: fermo fino a: mobilità.
3. 65.
Calderisi, Matranga.
Al comma 4, aggiungere in fine, le seguenti parole: Il diritto alla
corresponsione dei trattamenti straordinari ai lavoratori di cui ai commi 1 e 3 decade ove
il lavoratore rifiuti l'utilizzazione nei lavori socialmente utili o in altre occupazioni.
3. 3.
Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.
Al comma 5, sopprimere il primo periodo.
3. 52.
Prestigiacomo, Matranga, Calderisi.
Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: nei confronti fino a: ai
sensi del comma 1.
3. 53.
Prestigiacomo, Matranga, Calderisi.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 31 maggio 1995 con le
seguenti: 31 maggio 1996.
3. 54.
Prestigiacomo, Matranga, Calderisi.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 31 maggio 1995 con le
seguenti: 30 ottobre 1995
3. 55.
Calderisi, Matranga.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 31 maggio 1995 con le
seguenti: 31 luglio 1995
3. 56.
Calderisi, Matranga.
Pag. 3131
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 31 maggio 1995 con le seguenti:
30 giugno 1995
3. 57.
Calderisi, Matranga.
Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: i cui trattamenti fino a:
ai sensi del comma 1.
3. 58.
Matranga, Calderisi.
Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: ivi compresi quelli di cui al
comma 1.
3. 59.
Calderisi, Matranga.
Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
3. 66.
Calderisi, Matranga.
Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: in deroga alla normativa
vigente.
3. 44.
Calderisi, Matranga.
Al comma 5, secondo periodo, sopprimere la parola: anche.
3. 45.
Calderisi, Matranga.
Al comma 6, sopprimere il primo periodo.
3. 46.
Calderisi, Matranga.
Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole da: anche nei periodi fino a: professionale.
3. 47.
Calderisi, Matranga.
Al comma 6, sostituire in fine le parole: dodici mesi con le seguenti: diciotto
mesi.
3. 48.
Calderisi, Matranga.
Al comma 6, sostituire la parola: dodici con la seguente: quattordici.
3. 49.
Prestigiacomo, Matranga.
Al comma 6, sostituire la parola: dodici con la seguente: tredici.
3. 50.
Calderisi, Matranga.
Sostituire il comma 7, con il seguente:
7. Il comma 5 non si applica a coloro che non partecipano alle attività di formazione e
riqualificazione professionale.
3. 51.
Calderisi, Matranga.
Al comma 8, alinea, sopprimere le parole: con cadenza bimestrale.
3. 36.
Matranga, Prestigiacomo, Calderisi.
Al comma 8, alinea, sostituire la parola: bimestrale, con la seguente: mensile.
3. 37.
Calderisi, Matranga.
Pag. 3132
Al comma 8, alinea, sostituire la parola: bimestrale con la seguente: trimestrale.
3. 38.
Calderisi, Matranga.
Al comma 8, alinea, sopprimere le parole: a decorrere dalla data del 14 giugno
1995.
3. 39.
Prestigiacomo, Matranga, Calderisi.
Al comma 8, lettera a), sopprimere le parole da: ovvero fino a: esistenti.
3. 40.
Prestigiacomo, Matranga, Calderisi.
Al comma 8, lettera a), sopprimere le parole: in attività di servizio.
3. 41.
Prestigiacomo, Matranga, Calderisi.
Al comma 8, lettera a), sopprimere le parole: ovvero in iniziative di
autoimpiego.
3. 42.
Calderisi, Matranga.
Al comma 8, lettera c), sopprimere le parole: formazione e.
3. 43.
Calderisi, Matranga.
Al comma 8, lettera c), sopprimere le parole: e riqualificazione
professionale.
3. 90.
Calderisi, Matranga.
Al comma 9, sostituire le parole: 20 miliardi per il 1994 con le seguenti: 30
miliardi per il 1995.
3. 91.
Calderisi, Matranga.
Al comma 9, sostituire le parole: 43 miliardi per il 1995 con le seguenti: 53
miliardi per il 1996.
3. 92.
Calderisi, Matranga.
Sostituire il comma 10, con il seguente:
10. L'INSAR può utilizzare i fondi ad essa conferiti anche per lo svolgimento dei compiti
di cui al presente articolo.
3. 93.
Calderisi, Matranga. Sopprimere il comma 11.
*3. 94.
Calderisi, Matranga.
Sopprimere il comma 11.
*3. 4.
Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.
Al comma 11, sopprimere le parole da: in analogia a: GEPI.
3. 95.
Calderisi, Matranga.
Al comma 11, dopo le parole: società per azioni aggiungere le seguenti: ,coperative
e tutte le altre società previste dal Codice civile.
3. 96.
Calderisi, Matranga.
Pag. 3133
Sopprimere il comma 12.
3. 97.
Calderisi, Matranga.
Al comma 12, sostituire le parole: 10 miliardi con le seguenti: 15
miliardi.
3. 75.
Calderisi, Matranga.
Al comma 12, sostituire le parole: 20 miliardi con le seguenti: 25
miliardi.
3. 76.
Calderisi, Matranga.
Al comma 12, dopo le parole: Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato aggiungere le seguenti: e con il Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali.
3. 77.
Calderisi, Matranga.
Sopprimere il comma 13.
*3. 78.
Calderisi, Matranga.
Sopprimere il comma 13.
*3. 5.
Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.
Al comma 13, sostituire le parole: 7 e 8 con le seguenti: 7, 8 e 9.
3. 79.
Prestigiacomo, Matranga.
Sopprimere il comma 14.
3. 80.
Prestigiacomo, Matranga.
Al comma 14, sostituire la parola: 1996 con la seguente: 1997.
3. 81.
Prestigaicomo, Matranga.
Pag. 3134
ART. 4.
Al comma 2, sostituire le parole: al sussidio con le seguenti: al
sostegno sociale.
4. 1.
Pampo, Polizzi, Colucci, Cardiello, Proietti, Tringali, Tatarella.
Al comma 3, sostituire le parole da: nelle aree di cui al testo unico fino a:
20 luglio 1993 con le seguenti: nelle aree di cui agli obiettivi 1, 2 e 5/b del
Regolamento CEE n. 2081/93.
4. 3.
Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.
Sopprimere il comma 4.
4. 4.
Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.
Al comma 11, dopo le parole: o controllo anche consortile, aggiungere le
seguenti: o che abbiano avuto la stessa committenza,.
4. 13.
Lamacchia.
Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: possono essere con la
seguente: saranno.
4. 2.
Pampo, Polizzi, Colucci, Cardiello, Proietti, Tringali, Tatarella.
Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: cinquanta con le seguenti: sessantaquattro.
4. 11.
Matranga, Calderisi.
Al comma 15, primo periodo, sostituire la parola: cinquanta con la seguente: sessanta.
4. 12.
Matranga, Calderisi.
Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 1996 con le
seguenti: 15 luglio 1996.
4. 42.
Calderisi, Matranga.
Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 1996 con le
seguenti: 15 agosto 1996.
4. 43.
Calderisi, Matranga.
Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 1996 con le
seguenti: 15 settembre 1996.
4. 44.
Calderisi, Matranga.
Pag. 3135
Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 1996 con le
seguenti: 1 ottobre 1996.
4. 45.
Calderisi, Matranga.
Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 1996 con le
seguenti: 15 ottobre 1996.
4. 46.
Calderisi, Matranga.
Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 1996 con le
seguenti: 20 ottobre 1996.
4. 47.
Calderisi, Matranga.
Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 1996 con le
seguenti: 1 novembre 1996.
4. 48.
Calderisi, Matranga.
Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 1996 con le
seguenti: 15 novembre 1996.
4. 49.
Calderisi, Matranga.
Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 1996 con le
seguenti: 1 dicembre 1996.
4. 36.
Calderisi, Matranga.
Sostituire il comma 16 con il seguente:
16. La percentuale di commisurazione dell'importo del trattamento ordinario di
disoccupazione è stabilita dal 15 aprile 1995 al 50 per cento.
4. 37.
Calderisi, Matranga.
Sostituire il comma 16, con il seguente:
16. La percentuale di commisurazione dell'importo del trattamento ordinario di
disoccupazione è stabilita dal 28 febbraio 1995 al 50 per cento.
4. 38.
Calderisi, Matranga.
Sostituire il comma 16 con il seguente:
16. La percentuale di commisurazione dell'importo del trattamento ordinario di
disoccupazione è stabilita dal 30 marzo 1995 al 45 per cento.
4. 39.
Calderisi, Matranga.
Sostituire il comma 16 con il seguente:
16. La percentuale di commisurazione dell'importo del trattamento ordinario di
disoccupazione è stabilita dal 30 marzo 1995 al 35 per cento.
4. 40
Calderisi, Matranga.
Sostituire il comma 16, con il seguente:
16. La percentuale di commisurazione dell'importo del trattamento ordinario di
disoccupazione è stabilita dal 20 gennaio 1995 al 35 per cento.
4. 41.
Calderisi, Matranga.
Al comma 17, sostituire le parole: 31 dicembre 1996 con le seguenti: 31
dicembre 1997.
4. 53.
Calderisi, Matranga.
Pag. 3136
Al comma 19, secondo periodo, sostituire la parola: 1.800 con la seguente:
1150 e, in fine, la parola: 1.100 con la seguente: 1.080.
4. 54.
Calderisi, Matranga.
Al comma 19, secondo periodo, sostituire la parola: 1.800 con la seguente:
1150 e, in fine, la parola: 1.100 con la seguente: 1.090.
4. 55.
Calderisi, Matranga.
Al comma 19, secondo periodo, sostituire la parola: 1.800 con la seguente: 1.180
e, in fine, la parola: 1.100 con la seguente: 1.020.
4. 56.
Calderisi, Matranga.
Al comma 19, secondo periodo, sostituire la parola: 1.800 con la seguente: 1.180
e, in fine, la parola: 1.100 con la seguente: 1.030.
4. 57.
Calderisi, Matranga.
Al comma 19, secondo periodo, sostituire la parola: 1.800 con la seguente:
1.400 e, in fine, la parola: 1.100 con la seguente: 1.020.
4. 59.
Calderisi, Matranga.
Al comma 19, secondo periodo, sostituire la parola: 1.800 con la seguente:
1400 e, in fine, la parola: 1.100 con la seguente: 1.030.
4. 60.
Calderisi, Matranga.
Al comma 19, secondo periodo, sostituire la parola: 1.800 con la seguente: 1.400
e, in fine, la parola: 1.100 con la seguente: 1.040.
4. 14
Calderisi, Matranga.
Al comma 19, secondo periodo, sostituire la parola: 1.800 con la seguente:
1400 e, in fine, la parola: 1.100 con la seguente: 1.090.
4. 15.
Calderisi, Matranga.
Al comma 19, secondo periodo, sostituire la parola: 1.800 con la seguente:
1.450 e, in fine, la parola: 1.100 con la seguente: 1.010.
4. 17.
Calderisi, Matranga.
Al comma 19, secondo periodo, sostituire la parola: 1.800 con la seguente:
1500 e, in fine, la parola: 1.100 con la seguente: 1.010.
4. 19.
Calderisi, Matranga.
Al comma 19, secondo periodo, sostituire la parola: 1.800 con la seguente:
1500 e, in fine, la parola: 1.100 con la seguente: 1.020.
4. 20.
Calderisi, Matranga.
Al comma 19, secondo periodo, sostituire la parola: 1.800 con la seguente:
1500 e, in fine, la parola: 1.100 con la seguente: 1.030.
4. 21.
Matranga.
Pag. 3137
Al comma 19, secondo periodo, sostituire la parola: 1.800 con la seguente:
1500 e, in fine, la parola: 1.100 con la seguente: 1.040.
4. 22.
Calderisi, Matranga.
Al comma 19, secondo periodo, sostituire la parola: 1.800 con la seguente:
1550 e, in fine, la parola: 1.100 con la seguente: 1.090.
4. 23.
Calderisi, Matranga.
Al comma 19, secondo periodo, sostituire la parola: 1.800 con la seguente: 1.700
e, in fine, la parola: 1.100 con la seguente: 1.030.
4. 24.
Calderisi, Matranga.
Al comma 19, secondo periodo, sostituire la parola: 1.800 con la seguente: 1.700
e, in fine, la parola: 1.100 con la seguente: 1.090.
4. 25.
Calderisi, Matranga.
Al comma 19, secondo periodo, sostituire la parola: 1.800 con la seguente: 1.700
e, in fine, la parola: 1.100 con la seguente: 1.095.
4. 26.
Calderisi, Matranga.
Al comma 19, secondo periodo, sostituire la parola: 1.800 con la seguente: 1.750
e, in fine, la parola: 1.100 con la seguente: 1.010.
4. 27.
Calderisi, Matranga.
Al comma 19, secondo periodo, sostituire la parola: 1.800 con la seguente: 1750
e, in fine, la parola: 1.100 con la seguente: 1.020.
4. 28.
Calderisi, Matranga.
Al comma 19, secondo periodo, sostituire la parola: 1.800, con la seguente: 1.750
e, in fine, la parola: 1.100, con la seguente: 1.030.
4. 29.
Calderisi, Matranga.
Al comma 19, secondo periodo, sostituire la parola: 1.800 con la seguente: 1.750
e, in fine, la parola: 1.100 con la seguente: 1.050.
4. 30.
Calderisi, Matranga.
Al comma 19, secondo periodo, sostituire la parola: 1.800 con la seguente: 1.750
e, in fine, la parola: 1.100 con la seguente: 1.060.
4. 31.
Calderisi, Matranga.
Al comma 19, secondo periodo, sostituire la parola: 1.800, con la seguente: 1.200.
4. 58.
Calderisi, Matranga.
Al comma 19, secondo periodo, sostituire la parola: 1.800 con la seguente: 1.400.
4. 16.
Calderisi, Matranga.
Pag. 3138
Al comma 19, secondo periodo, sostituire la parola: 1.800 con la seguente: 1.450.
4. 18.
Calderisi, Matranga.
Al comma 21, terzo periodo, sostituire le parole: quindici mesi con le
seguenti: diciotto mesi. Conseguentemente, all'ultimo periodo, dopo le parole: della
legge 13 luglio 1994, n.451 aggiungere le seguenti: , nonchè con le somme
stabilite a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 4.
4. 35.
Calderisi, Matranga.
Al comma 23, secondo periodo, sostituire le parole: non comportano la riduzione
o la revoca con le seguenti: comportano la revoca.
4. 5.
Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.
Al comma 23, sopprimere il terzo periodo.
4. 6.
Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.
Al comma 23, quarto periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , che però
non possono essere a nessun titolo ceduti a terzi per un periodo di dieci anni.
4. 7.
Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.
Al comma 23, sopprimere i periodi quinto, sesto e settimo.
4. 8.
Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti. Dopo il comma 28, aggiungere i seguenti:
28-bis. All'articolo 7, comma 7 della legge 23 luglio 1991, n.223, è aggiunto
il seguente periodo: "Ai lavoratori di cui al presente comma l'indennità di
mobilità rimane pari al cento per cento del trattamento straordinario di integrazione
salariale".
28-ter. All'articolo 9, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n.223, le parole:
"i lavoratori di cui all'articolo 7, comma 6", sono sostituite dalle parole:
"i lavoratori di cui all'articolo 7, commi 6 e 7".
28-quater. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi
28-bis e 28-ter si provvede a carico del capitolo 6856 dello Stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
4. 61.
Calderisi, Matranga.
Dopo il comma 28, aggiungere i seguenti:
28-bis. Per i lavoratori collocati in mobilità in base alla procedura di cui
all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n.223, iniziata in data precedente quella di
entrata in vigore della legge 23 dicembre 1994, n.724, l'età pensionabile è quella
prevista dalla normativa in vigore alla data di inizio della procedura di mobilità.
28-ter. All'articolo 1, comma 32, della legge 8 agosto 1995, dopo la lettera b),
sono aggiunte le seguenti:
"b-bis) per i lavoratori sospesi ai sensi dell'articolo 1 o 3 della legge 23
luglio 1991, n.223, in base alle procedure di cui all'articolo 13, comma 4, lettera d)
della legge 23 dicembre 1994, n.724, per i quali alla fine del periodo di sospensione
Pag. 3139
non sia garantito il reimpiego e vengano licenziati ovvero vengano inseriti nelle liste
di mobilità;
b-ter) per i lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al
28 settembre 1994".
28-quater. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi
28-bis e 28-ter presente norma si provvede a carico del capitolo 6856 dello
Stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
4. 62.
Calderisi, Matranga.
Al comma 33, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Detti lavoratori
debbono essere prioritariamente utilizzati in progetti di sfalcio dei prati non coltivati
dai proprietari.
4. 9.
Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.
Sopprimere il comma 36.
4. 63.
Calderisi.
Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può
altresì concedere, in deroga alla normativa vigente, il trattamento straordinario di
integrazione salariale, con decorrenza non successiva al 31 dicembre 1996 e per la durata
massima di dodici mesi, a beneficio di unità produttive diverse da quelle di cui
all'articolo precedente, ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, per le quali il Governo abbia stipulato, prima del 31 dicembre 1996,
un protocollo d'intesa o una intesa di programma sulla reindustrializzazione con le
regioni ovvero le parti sociali."
4. 01.
Cappella.
Pag. 3140
ART. 5.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ed artigiane con le
seguenti: , artigiane e agricole.
5. 4.
Matranga, Calderisi.
Al comma 3, sopprimere il primo periodo.
5. 6.
Calderisi, Matranga.
Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
5. 7.
Calderisi, Matranga.
Al comma 4, primo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: , anche in
deroga all'articolo 1 della legge n. 537 del 26 settembre 1981 in tema di minimale
contributivo INPS.
5. 2.
Pampo, Polizzi, Colucci, Cardiello, Proietti, Tringali, Tatarella.
Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La deroga di cui al
presente comma si applica anche ai limiti minimi di retribuzione giornaliera di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 settembre 1981, n. 537.
5. 1.
Poli Bortone.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: È ammessa una sola variazione con
le seguenti: Sono ammesse fino a undici variazioni.
5. 8.
Calderisi, Matranga.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: È ammessa una sola variazione con
le seguenti: Sono ammesse fino a dieci variazioni.
5. 9.
Calderisi, Matranga.
Al comma 5, sostituire le parole: È ammessa una sola variazione con le
seguenti: Sono ammesse fino a nove variazioni.
5. 10.
Calderisi, Matranga.
Al comma 5, sostituire le parole: È ammessa una sola variazione con le
seguenti: Sono ammesse fino a otto variazioni.
5. 11.
Calderisi, Matranga.
Pag. 3141
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: È ammessa una sola variazione con
le seguenti: Sono ammesse quattro variazioni.
5. 12.
Calderisi, Matranga.
Al comma 6, dopo le parole: gli istituti previdenziali aggiungere le
seguenti: e la regione competente territorialmente.
5. 13.
Calderisi, Matranga.
Al comma 6, dopo le parole: gli istituti previdenziali aggiungere le
seguenti: e il comune competente territorialmente.
5. 14.
Calderisi, Matranga.
Al comma 6, dopo le parole: gli istituti previdenziali aggiungere le
seguenti: e le agenzie regionali del lavoro.
5. 15.
Calderisi, Matranga. Al comma 6, sostituire le parole: le commissioni eventualmente
istituite con le seguenti: la commissione appositamente istituita.
5. 3.
Pampo, Polizzi, Colucci, Cardiello, Proietti, Tringali, Tatarella.
Pag. 3142
ART. 6.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 60 per cento con le
seguenti: 75 per cento.
6. 1.
Malavenda.
Pag. 3143
ART. 7.
Sopprimerlo.
* 7. 24.
Calderisi.
Sopprimerlo.
* 7. 1.
Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.
Sopprimere il comma 1.
7. 25.
Calderisi.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 gennaio 1998 con le
seguenti: 1 gennaio 1997.
7. 9.
Calderisi.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 gennaio 1998 con le
seguenti:10 febbraio 1997.
7. 10.
Calderisi.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 gennaio 1998 con le
seguenti:15 marzo 1997.
7. 11.
Calderisi.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 gennaio 1998 con le
seguenti: 15 giugno 1997.
7. 17.
Calderisi.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 gennaio 1998 con le
seguenti: 31 dicembre 1997.
* 7. 13.
Prestigiacomo.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 gennaio 1998 con le
seguenti: 31 dicembre 1997.
* 7. 2.
Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: a due anni con le seguenti:
a sei mesi.
7. 4.
Matranga, Prestigiacomo
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: a due anni con le
seguenti: ad un anno.
7. 15.
Prestigiacomo.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: a due anni con le
seguenti: a 18 mesi.
7. 16.
Prestigiacomo.
Sopprimere il comma 2.
* 7. 17.
Prestigiacomo, Matranga.
Sopprimere il comma 2.
* 7. 3.
Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.
Pag. 3144
Al comma 2, sopprimere la lettera a) e b).
7. 18.
Prestigiacomo, Matranga.
Al comma 2, sopprimere la lettera a).
7. 19.
Prestigiacomo, Matranga.
Al comma 2, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti parole: risorse
finanziarie reperite dal capitolo 1536 (spese di ufficio) dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
7. 23.
Prestigiacomo, Matranga.
Al comma 2, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti parole: risorse
finanziarie reperite dal capitolo 2509 (stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al
personale dell'Arma dei carabinieri che presta servizio nell'interesse dell'Ispettorato
del lavoro) dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
7. 5.
Prestigiacomo, Matranga.
Al comma 2, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti parole: risorse
finanziarie reperite dal capitolo 2498 (Spese, retribuzioni ed altri assegni fissi al
personale dell'Ispettorato del lavoro) dello stato di previsione del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale.
7. 26.
Prestigiacomo, Matranga.
Al comma 2, sopprimere la lettera b).
7. 20.
Prestigiacomo, Matranga.
Al comma 2, lettera b), sostituire il secondo periodo con il seguente: La rimanente
quota del 20 per cento delle risorse suddette viene devoluta ad attività di difesa
ambientale gestite dalla regione Sardegna.
7. 22.
Prestigiacomo, Matranga. Sopprimere il comma 3.
7. 17.
Prestigiacomo, Matranga.
Sopprimere il comma 4.
7. 18.
Collavini, Matranga.
Pag. 3145
ART. 8.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: di patronato e
8. 2.
Matranga, Calderisi.
Al comma 2, sopprimere la lettera a).
8. 14.
Calderisi, Matranga.
Al comma 2, sopprimere la lettera b).
8. 1.
Matranga, Calderisi.
Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: Ente nazionale di
assistenza sociale per gli esercenti attività commerciali (ENASARCO).
8. 6.
Calderisi, Matranga.
Al comma 2, sopprimere la lettera c).
8. 17.
Calderisi, Matranga.
Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole da: Istituto di patronato a:
(IPAS).
8. 8.
Calderisi, Matranga.
Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole da: Servizio italiano
assistenza alla parola: (SIAS).
8. 9.
Calderisi, Matranga.
Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole da: Istituto di patronato e
di assistenza alla parola: (FACI).
8. 10.
Calderisi, Matranga.
Al comma 5, sopprimere il primo periodo.
8. 11.
Calderisi, Matranga.
Al comma 5, sostituire le parole da: In attesa di pervenire sino a: e di
assistenza sociale con le seguenti: Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto il governo dovrà presentare un disegno di legge di riordino della
legislazione regolante gli istituti di patronato e di assistenza sociale.
8. 12.
Calderisi, Matranga.
Al comma 5, sostituire la parola: 0,10 per cento con la seguente: 0,20
per cento.
8. 13.
Calderisi, Matranga.
Al comma 5 sopprimere il terzo periodo.
8. 14.
Calderisi, Matranga.
Pag. 3146
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
1. All'interno di uno stesso gruppo di imprese legate da rapporti di controllo, ai
sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile o comunque facenti capo anche per interposta
persona allo stesso soggetto, è ammesso il distacco temporaneo di personale da una
società ad un'altra per far fronte ad esigenze straordinarie di carattere formativo,
organizzativo e produttivo. I nominativi dei lavoratori distaccati, la sede provvisoria di
lavoro, il tipo di attività esercitata e la presumibile durata del distacco devono essere
comunicati all'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio ed alla sede
INAIL presso la quale i lavoratori interessati rimangano assicurati.
8. 01.
Calderisi, Matranga.
Pag. 3147
ART. 9.
Sopprimere il comma 1.
9. 46.
Calderisi, Matranga.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo 1995 con le seguenti: 31
dicembre 1995 e sostituire le parole: 30 giugno 1995 con le seguenti: 31
ottobre 1995.
9. 76.
Prestigiacomo.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo 1995 con le seguenti: 31
dicembre 1995 e sostituire le parole: 30 giugno 1995 con le seguenti: 31
agosto 1995.
9. 77.
Prestigiacomo.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo 1995 con le seguenti: 30
dicembre 1995 e sostituire le parole: 30 giugno 1995 con le seguenti: 31
dicembre 1995.
9. 75.
Prestigiacomo.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo 1995 con le seguenti: 30
novembre 1995 e sostituire le parole: 30 giugno 1995 con le seguenti: 31
luglio 1995.
9. 78.
Prestigiacomo.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo 1995 con le seguenti: 31
ottobre 1995 e sostituire le parole: 30 giugno 1995 con le seguenti: 30
novembre 1995.
9. 79.
Prestigiacomo.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo 1995 con le seguenti: 31
ottobre 1995 e sostituire le parole: 30 giugno 1995 con le seguenti: 31
ottobre 1995.
9. 67.
Prestigiacomo.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo 1995 con le seguenti: 31
ottobre 1995 e sostituire le parole: 30 giugno 1995 con le seguenti: 30
settembre 1995.
9. 68.
Prestigiacomo.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo 1995 con le seguenti: 30
settembre 1995 e sostituire le parole: 30 giugno 1995 con le seguenti: 30
settembre 1995.
9. 69.
Prestigiacomo.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo 1995 con le seguenti: 31
agosto 1995 e sostituire le parole: 30 giugno 1995 con le seguenti: 31
agosto 1995.
9. 25.
Prestigiacomo, Matranga.
Pag. 3148
Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo 1995 con le seguenti: 31 luglio
1995 e sostituire le parole: 30 giugno 1995 con le seguenti: 30 settembre
1995.
9. 23.
Prestigiacomo, Matranga.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo 1995 con le seguenti: 31
luglio 1995 e sostituire le parole: 30 giugno 1995 con le seguenti: 31
luglio 1995.
9. 26.
Prestigiacomo, Matranga.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo 1995 con le seguenti: 31
maggio 1995 e sostituire le parole: 30 giugno 1995 con le seguenti: 31
dicembre 1995.
9. 27.
Calderisi, Matranga, Prestigiacomo.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo 1995 con le seguenti: 31
maggio 1995 e sostituire le parole: 30 giugno 1995 con le seguenti: 30
settembre 1995.
9. 28.
Calderisi, Matranga, Prestigiacomo.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo 1995 con le seguenti: 30
aprile 1995 e sostituire le parole: 30 giugno 1995 con le seguenti: 31
dicembre 1995.
9. 29.
Calderisi, Matranga.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo 1995 con le seguenti: 30
aprile 1995 e sostituire le parole: 30 giugno 1995 con le seguenti: 30
novembre 1995.
9. 30.
Calderisi, Matranga.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo 1995 con le seguenti: 30 aprile
1995 e sostituire le parole: 30 giugno 1995 con le seguenti: 31 ottobre
1995.
9. 31.
Calderisi, Matranga.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo 1995 con le seguenti: 30
aprile 1995 e sostituire le parole: 30 giugno 1995 con le seguenti: 30
settembre 1995.
9. 64.
Calderisi.
Sopprimere il comma 2.
9. 66.
Calderisi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ai regimi previdenziali obbligatori gestiti dagli enti di cui all'articolo
1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che hanno esercitato la
facoltà prevista dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, si
applicano le disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, ed in particolare le
disposizioni di cui al comma 22 dell'articolo 2 della citata legge n. 335 del 1995.
9. 24.
Prestigiacomo, Matranga.
Sopprimere il comma 3.
9. 7.
Prestigiacomo, Matranga.
Sopprimere il comma 4.
9. 8.
Calderisi, Matranga, Prestigiacomo.
Sopprimere il comma 5.
9. 9.
Calderisi, Matranga.
Pag. 3149
Sopprimere il comma 6.
9. 10.
Calderisi, Matranga.
Sopprimere il comma 7.
9. 11.
Prestigiacomo, Matranga, Calderisi.
Sopprimere il comma 8.
9. 12.
Calderisi, Matranga.
Sopprimere il comma 9.
9. 13.
Prestigiacomo, Matranga.
Al comma 9, sopprimere le parole da: dei territori fino a: n. 218,
9. 5.
Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.
Sopprimere il comma 10.
9. 42.
Prestigiacomo, Matranga.
Sopprimere il comma 11.
9. 43.
Calderisi, Matranga, Prestigiacomo.
Sopprimere il comma 12.
9. 44.
Matranga, Prestigiacomo.
Sopprimere il comma 13.
9. 45.
Matranga, Prestigiacomo.
Sopprimere il comma 14.
9. 46.
Matranga, Prestigiacomo.
Sopprimere il comma 15.
9. 32.
Calderisi, Matranga.
Sopprimere il comma 16.
9. 11.
Calderisi, Matranga.
Sopprimere il comma 17.
9. 17.
Prestigiacomo, Matranga.
Sopprimere il comma 18.
9. 18.
Prestigiacomo, Matranga.
Sopprimere il comma 19.
9. 19.
Calderisi, Matranga.
Sopprimere il comma 20.
9. 20.
Calderisi, Matranga.
Sopprimere il comma 21.
*9. 21.
Calderisi, Matranga.
Sopprimere il comma 21.
*9. 1.
Malavenda.
Sopprimere il comma 21.
*9. 4.
Boghetta, Strambi.
Pag. 3150
Al comma 21, primo periodo, sopprimere le parole: fino alla data del 31 dicembre
1996.
9. 3.
Pampo, Polizzi, Colucci, Cardiello, Proietti, Tringali, Tatarella.
Al comma 21, sopprimere l'ultimo periodo.
9. 2.
Malavenda.
Sopprimere il comma 22.
9. 22.
Calderisi, Matranga.
Sopprimere il comma 23.
9. 14.
Calderisi, Matranga, Prestigiacomo.
Sopprimere il comma 24.
9. 15.
Prestigiacomo, Matranga.
ART. 9-BIS.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Agli operai agricoli assunti per un periodo massimo di 15 giorni è
consentito il rapporto di lavoro part-time. Per tali lavoratori i trattamenti
previdenziali sono regolati dall'articolo 2, commi da 26 a 32, della legge n. 335/1995.
9-bis. 1.
Michielon, Lembo.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Contemporaneamente all'assunzione effettuata ai sensi del comma 1, il datore di lavoro
deve inviare, via fax o a mezzo lettera raccomandata, alla sezione circoscrizionale per
l'impiego una comunicazione contenente il nominativo del lavoratore assunto, la data
dell'assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e
normativo. È fatta eccezione per gli imprenditori singoli iscritti negli elenchi ex SCAU.
9-bis. 2.
Michielon, Lembo.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Nel caso in cui i lavoratori assunti ai sensi del comma 1 risultino iscritti
nelle liste di mobilità, la comunicazione di cui al precedente comma è trasmessa dalla
sezione circoscrizionale per l'impiego alla competente sede dell'INPS.
2-ter. All'articolo 9, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, la lettera d)
è abrogata.
9-bis. 3.
Michielon.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Qualora i soggetti beneficiari dei trattamenti ordinari e straordinari di
integrazione salariale, di disoccupazione e di mobilità siano chiamati al lavoro ai sensi
del comma 1 e rifiutino l'offerta, l'erogazione del trattamento è sospesa.
2-ter. È fatto obbligo ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici
di cui al comma 1 informare del rifiuto i competenti organi di collocamento.
9-bis. 4.
Michielon.
Pag. 3151
Dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:
15-bis. L'articolo 6 della legge 19 gennaio 1993, n. 25 è sostituito dal
seguente:
«Art. 6. - 1. Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a
quindici anni e non superiore a ventiquattro, salvi i divieti e le limitazioni previsti
dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.
2. In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, possono essere assunti in qualità
di apprendisti anche coloro i quali abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, a
condizione che abbiano adempiuto all'obbligo scolastico a norma della legge 31 dicembre
1962, n. 1859.
3. Il rapporto di apprendistato è ammesso per l'assunzione di giovani di età non
superiore a ventiquattro anni in possesso di diplomi o di attestati di qualifica
conseguiti, ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, dopo lo
svolgimento di corsi di durata inferiore a cinque anni. In tali casi la durata
contrattuale dell'apprendistato viene ridotta di un periodo corrispondente alla durata dei
corsi medesimi».
15-ter. L'articolo 22 della legge 18 febbraio 1987, n. 56 è
abrogato.
9. bis. 5.
Michielon, Paolo Colombo, Covre. ART. 9-ter.
Al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: i datori di lavoro aggiungere le
seguenti: , a decorrere dal 1 gennaio 1997.
*9-ter. 1.
Pampo, Polizzi, Colucci, Cardiello, Proietti, Tringali, Tatarella.
Al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: i datori di lavoro aggiungere
le seguenti: , a decorrere dal 1 gennaio 1997.
*9-ter. 5.
Santori, de Ghislanzoni Cardoli, Scarpa Bonazza Buora.
Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.
**9-ter. 2.
Pampo, Polizzi, Colucci, Cardiello, Proietti, Tringali, Tatarella.
Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.
**9-ter. 6.
Santori, de Ghislanzoni Cardoli, Scarpa Bonazza Buora.
Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole per un numero di giornate
superiore a 1350 con le seguenti: per un numero di giornate superiore a 2700.
*9-ter. 9.
Michielon.
Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: per un numero di giornate
superiori a 1350 con le seguenti: per un numero di giornate superiori a 2700
*9-ter. 3.
Pampo, Polizzi, Colucci, Cardiello, Proietti, Tringali, Tatarella.
Al comma 1, al quarto periodo, sostituire le parole: per un numero di giornate
superiori a 1350 con le seguenti: per un numero di giornate superiori a 2700
*9-ter. 7.
Santori, de Ghislanzoni Cardoli, Scarpa Bonazza Buora.
Pag. 3152
Al comma 3, sostituire il quinto periodo con il seguente: Il comma 3 dell'articolo
8 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 è abrogato.
**9-ter. 4.
Pampo, Polizzi, Colucci, Cardiello, Proietti, Tringali, Tatarella.
Al comma 3, sostituire il quinto periodo con il seguente: Il comma 3
dell'articolo 8 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 è abrogato.
**9-ter. 8.
Santori, de Ghislanzoni Cardoli, Scarpa Bonazza Buora.
Sopprimere il comma 6.
9-ter. 10.
Michielon.
Dopo l'articolo 9-ter, aggiungere il seguente:
Art. 9-ter 1.
(Norme in materia di lavoro agricolo occasionale).
1. È considerato lavoro occasionale quello prestato per un periodo massimo di 15
giorni all'anno alle dipendenze di titolare di impresa agricola diretto coltivatore, privo
di dipendenti assunti a tempo indeterminato, che, a fronte di un fabbisogno di manodopera
eccedente le possibilità di reperimento nell'ambito del proprio nucleo familiare
convivente o comunque fra i parenti affini entro il quarto grado, ricorra, per la raccolta
di prodotti agricoli la cui maturazione e raccolta avviene in un limitato periodo di
tempo, all'apporto di manodopera altrimenti non occupata.
2. I prodotti di cui al comma 1 si identificano in uva, olive e frutta raccolta da specie
arboree.
3. I datori di lavoro agricolo devono reperire la manodopera di cui al comma 1 fra persone
disoccupate aventi un minimo di esperienza.
4. Il datore di lavoro agricolo ha l'onere di stipulare preventivamente una polizza di
responsabilità civile per le ipotesi di infortunio e morte secondo massimali individuati
a livello regionale dall'INAIL e di trasmettere copia al suddetto Ente.
5. Sul premio calcolato dall'INAIL, è dovuto un contributo, nella misura del 10 per cento
a favore della gestione di previdenza agricola dell'INPS. Detto contributo viene calcolato
e versato dall'INAIL all'INPS contestualmente al premio dovuto all'INAIL.
6. Il datore di lavoro è esonerato da ogni altro adempimento nei confronti della pubblica
amministrazione.
7. I datori di lavoro agricolo sono tenuti ad osservare le norme relative alla sicurezza
negli ambienti di lavoro e quanto stabilito in termini di regolamentazione degli orari di
lavoro.
8. I datori di lavoro agricolo danno ai dipendenti un compenso sulla base di criteri
stabiliti e concordati a livello provinciale con le organizzazioni di categoria.
9. L'INAIL è titolare del potere di vigilanza e controllo, con facoltà di esercitarlo
direttamente o tramite funzionari di altri enti di diritto pubblico muniti di apposita
delega.
10. Le sanzioni per il mancato rispetto di tale normativa sono comminate dall'Ente di
controllo in misura tale da tener conto dei massimali previsti per la zona e del numero di
addetti impiegati, con un minimo di lire 1.000.000 per ettaro o persona occupata.
11. L'applicazione di sanzioni da parte dell'INAIL fa decadere il datore di lavoro dal
diritto di operare ai sensi del comma 1 per tutta la durata dell'annata agraria successiva
a quella in cui è stata accertata l'infrazione.
9-ter. 01.
Michielon, Lembo.
Pag. 3153
ART. 9-quater.
Sopprimerlo.
9-quater. 13.
Michielon, Lembo.
Al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: i datori di lavoro agricolo aggiungere
le seguenti: a decorrere dal 1 gennaio 1997.
*9-quater. 1.
Pampo, Polizzi, Colucci, Cardiello, Proietti, Tringali, Tatarella.
Al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: i datori di lavoro agricolo aggiungere
le seguenti: a decorrere dal 1 gennaio 1997.
*9-quater. 7.
Santori, de Ghislanzoni Cardoli, Scarpa Bonazza Buora.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Il registro è rilasciato dall'INPS, aggiungere
le seguenti: ovvero dai centri operativi dell'Istituto dislocati sul territorio
provinciale.
9-quater. 14.
Michielon, Lembo.
Al comma 2, al primo periodo, sostituire le parole: entro il 31 ottobre 1995 con
le seguenti: entro il 31 ottobre 1996.
*9-quater. 2.
Pampo, Polizzi, Colucci, Cardiello, Proietti, Tringali, Tatarella.
Al comma 2, al primo periodo, sostituire le parole: entro il 31 ottobre 1995 con
le seguenti: entro il 31 ottobre 1996.
*9-quater. 8
Santori, de Ghislanzoni Cardoli, Scarpa Bonazza Buora.
Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: Il primo esemplare sino a:
dalla data di assunzione, con le seguenti: I primi due esemplari devono essere
inviati entro cinque giorni, inclusi i festivi, all'INPS, il quale dovrà trasmettere
tempestivamente alla sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in
agricoltura la relativa copia originale.
9-quater. 15.
Michielon, Lembo.
Al comma 4, al terzo periodo, sostituire le parole: il terzo consegnato al
lavoratore all'atto dell'assunzione con le seguenti: il terzo consegnato al
lavoratore entro cinque giorni dell'assunzione.
**9-quater. 3.
Pampo, Polizzi, Colucci, Cardiello, Proietti, Tringali, Tatarella.
Al comma 4, al terzo periodo, sostituire le parole: il terzo consegnato al
lavoratore all'atto dell'assunzione con le seguenti: il terzo consegnato al
lavoratore entro cinque giorni dell'assunzione.
**9-quater. 9.
Santori, de Ghislanzoni Cardoli, Scarpa Bonazza Buora.
Al comma 9, al secondo periodo, sostituire le parole da: Il primo esemplare sino a: dalla data di assunzione, con le seguenti: I primi due esemplari devono essere inviati entro cinque giorni, inclusi i festivi, all'INPS, il quale dovrà trasmettere tempestivamente alla sezione circoscrizionale
Pag. 3154
per l'impiego e per il collocamento in agricoltura la relativa copia originale.
9-quater. 16.
Michielon, Lembo.
Al comma 9, al terzo periodo, sostituire le parole: il terzo consegnato al
lavoratore all'atto dell'assunzione con le seguenti: il terzo consegnato al
lavoratore entro cinque giorni dell'assunzione.
*9-quater. 4.
Pampo, Polizzi, Colucci, Cardiello, Proietti, Tringali, Tatarella.
Al comma 9, al terzo periodo, sostituire le parole: il terzo consegnato al
lavoratore all'atto dell'assunzione con le seguenti: il terzo consegnato al
lavoratore entro cinque giorni dell'assunzione.
*9-quater. 10.
Santori, de Ghislanzoni Cardoli, Scarpa Bonazza Buora.
Al comma 9, all'ultimo periodo, dopo le parole: nel registro di impresa aggiungere
le seguenti: semplificato.
**9-quater. 5.
Pampo, Polizzi, Colucci, Cardiello, Proietti, Tringali, Tatarella.
Al comma 9, all'ultimo periodo, dopo le parole: nel registro di impresa aggiungere
le seguenti: semplificato.
**9-quater. 11.
Santori, de Ghislanzoni Cardoli, Scarpa Bonazza Buora.
Al comma 11, secondo periodo sopprimere le parole: e alla sede INPS competenti
per territorio.
9-quater. 17.
Michielon, Lembo.
Al comma 12 sostituire il terzo periodo con il seguente: Il datore di lavoro
deve tenere l'originale o copia del registro presso la sede aziendale
9-quater. 18.
Michielon, Lembo.
Al comma 13 sostituire le parole da: e alla sede INPS sino a: posto di
lavoro, con le seguenti: Il datore di lavoro che esercita la predetta facoltà deve
tenere copia del registro presso la sede aziendale.
9-quater. 19.
Michielon, Lembo.
Sopprimere il comma 16.
*9-quater. 6.
Pampo, Polizzi, Colucci, Cardiello, Proietti, Tringali, Tatarella.
Sopprimere il comma 16.
*9-quater. 12
Santori, de Ghislanzoni Cardoli, Scarpa Bonazza Buora. ART. 9-quinquies.
Sopprimere i commi 12, 13, 14, 15, 16 e 17.
9-quinquies. 1.
Michielon, Lembo.
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. I lavoratori accertati ed iscritti con qualifica di piccolo colono o di
compartecipazione familiare negli elenchi nominativi di cui all'articolo 7, punto 5, della
legge 11 marzo 1970, n. 83, degli anni 1995 e precedenti, a seguito di rapporti di lavoro
dichiarati alle sezioni circoscrizionali o locali della Manodopera
Pag. 3155
agricola, conservano il diritto all'iscrizione per i periodi accertati e
le giornate accreditate.
9-quinquies. 2.
Mangiacavallo. ART. 9-sexies.
Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: A tal fine Inps e Inail
stipulano apposita convenzione riguardante:
1) le modalità di accertamento e riscossione dei contributi e premi;
2) l'informativa che l'Inps deve fornire all'Inail;
3) le verifiche ispettive;
4) l'accertamento delle condizioni per l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli;
5) la realizzazione di banche dati ed i collegati adempimenti in materia di modulistica.
9-sexies. 3.
Duilio.
Sostituire i commi 3, 4 e 5 con i seguenti:
3. Per effetto della soppressione dello SCAU, il Comitato di gestione del Fondo
coltivatori diretti, mezzadri e coloni presso 1'INPS:
a) decide in unico grado i ricorsi avverso i provvedimenti in materia di
accertamento dei contributi dovuti per i lavoratori agricoli dipendenti e per i
compartecipanti familiari ed i piccoli coloni, nonché avverso i provvedimenti concernenti
l'accertamento, la mancata iscrizione e la contribuzione dei coltivatori diretti, coloni e
mezzadri, previsti dagli articoli 10 e 15 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375;
b) decide in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni delle commissioni
provinciali per la manodopera agricola, in materia di accertamento e mancata iscrizione
degli operai agricoli, compartecipanti familiari e piccoli coloni di cui al comma 2
dell'articolo 11 del citato decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375;
c) formula pareri in ordine alla determinazione annuale dei salari medi provinciali
degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato ed in ordine ai valori medi di
impiego di manodopera per le attività agricole;
d) esercita attività consultiva nei confronti del consiglio di vigilanza e del
consiglio di amministrazione dell'INPS in materia di previdenza agricola;
e) esprime pareri sui ricorsi la cui decisione è attribuita al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.
4. Per l'espletamento delle funzioni di cui al precedente comma, la gestione per i
coltivatori diretti, mezzadri e coloni presso l'INPS deve essere sufficientemente
informatizzata, in particolare al fine di:
a) valutare l'estensione e le tipologie di tutte le aziende agricole;
b) rilevare in tempo reale le presenze per l'accertamento delle cinquantuno
giornate lavorative.
9-sexies. 5.
Michielon.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. È costituita, quale organo dell'INPS, la Commissione centrale per l'accertamento e
la riscossione dei contributi agricoli unificati di cui al comma 1. La Commissione è
composta dai direttori generali dell'INPS e dell'INAIL e da un rappresentante per ciascuno
dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e delle risorse agricole,
alimentari e forestali.
9-sexies. 6.
Michielon.
Pag. 3156
Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: apposite strutture centrali aggiungere
le seguenti: di livello di direzione generale.
*9-sexies. 1.
Pampo, Polizzi, Colucci, Cardiello, Proietti, Tringali, Tatarella.
Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: apposite strutture centrali aggiungere
le seguenti: di livello di direzione generale.
*9-sexies. 4.
Santori, de Ghislanzoni Cardoli, Scarpa Bonazza Buora.
Aggiungere in fine il seguente comma:
8-bis. È istituita, quale struttura dell'Inps, un'apposita direzione centrale
agricola con articolazioni provinciali. L'organizzazione e le relative dotazioni organiche
sono determinate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, realizzando, in ogni caso,
un'economia di spesa per il bilancio dell'Istituto.
**9-sexies. 2.
Pampo, Polizzi, Colucci, Cardiello, Proietti, Tringali, Tatarella.
Aggiungere in fine il seguente comma:
8-bis. È istituita, quale struttura dell'Inps, un'apposita direzione centrale
agricola con articolazioni provinciali. L'organizzazione e le relative dotazioni organiche
sono determinate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, realizzando, in ogni caso,
un'economia di spesa per il bilancio dell'Istituto.
**9. sexies. 7.
Santori, De Ghislanzoni, Scarpa Bonazza. Dopo l'articolo 9-sexies aggiungere il
seguente:
Art. 9-sexies 1.
1. All'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, dopo la lettera d) è
aggiunta la seguente:
d-bis) imprese, singole ed associate che svolgono lavori di sistemazione o
manutenzione agraria, forestale e di verde pubblico o privato.
*9-sexies. 01.
Pampo, Polizzi, Colucci, Cardiello, Proietti, Tringali, Tatarella.
Dopo l'articolo 9-sexies aggiungere il seguente:
Art. 9-sexies 1.
(Imprese del verde).
1. All'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, dopo la lettera d) è
aggiunta la seguente:
d-bis) imprese, singole od associate, che svolgono lavori di sistemazione o
manutenzione agraria, forestale e di verde pubblico o privato.
*9-sexies. 06.
Sartori, de Ghislanzoni, Scarpa Bonazza.
Pag. 3157
Dopo l'articolo 9-sexies aggiungere il seguente:
Art. 9-sexies 1.
1. All'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233, dopo il comma 1 è aggiunto il
seguente:
1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai soggetti che alla data
del 1 luglio 1990 hanno compiuto il quarantacinquesimo anno di età se uomini ed il
quarantesimo anno di età se donne.
1-ter. I soggetti che alla data del 1 luglio 1990 hanno compiuto il
quarantacinquesimo anno di età se uomini ed il quarantesimo anno di età se donne e che
si sono iscritti negli elenchi degli imprenditori agricoli a titolo principale, tenuto dal
soppresso SCAU, hanno la facoltà di rimanere iscritti a tutti gli effetti e di percepire
le relative prestazioni.
1-quater. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233 dev'essere
interpretato nel senso che le disposizioni di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047,
sono estese anche ai coadiuvanti dell'imprenditore agricolo a titolo principale che, pur
non essendo titolari d'impresa, collaborino con il conduttore da almeno tre anni.
**9-sexies. 02.
Pampo, Polizzi, Colucci, Cardiello, Proietti, Tringali, Tatarella.
Dopo l'articolo 9-sexies aggiungere il seguente:
Art. 9-sexies 1.
1. All'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233, dopo il comma 1 è aggiunto il
seguente:
1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai soggetti che alla data
del 1 luglio 1990 hanno compiuto il quarantacinquesimo anno di età se uomini ed il
quarantesimo anno di età se donne.
1-ter. I soggetti che alla data del 1 luglio 1990 hanno compiuto il
quarantacinquesimo anno di età se uomini ed il quarantesimo anno di età se donne e che
si sono iscritti negli elenchi degli imprenditori agricoli a titolo principale, tenuto dal
soppresso SCAU, hanno la facoltà di rimanere iscritti a tutti gli effetti e di percepire
le relative prestazioni.
1-quater. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233 dev'essere
interpretato nel senso che le disposizioni di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047,
sono estese anche ai coadiuvanti dell'imprenditore agricolo a titolo principale che, pur
non essendo titolari d'impresa, collaborino con il conduttore da almeno tre anni.
**9-sexies. 05.
Santori, De Ghislanzoni, Scarpa Bonazza.
Dopo l'articolo 9 sexies aggiungere il seguente:
Art. 9-sexies 1
1. I termini del 1 ottobre 1994, 1 ottobre 1995 e 1 ottobre 1996 previsti ai commi 27 e
28 dell'articolo 11 della legge 1993, n. 537 sono differiti, rispettivamente, al 1 ottobre
1996, 1 ottobre 1997 e 1 ottobre 1998.
2. All'articolo 2, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la lettera c) è
sostituita dalla seguente:
c) equiparazione dell'aliquota dei contributi agricoli unificati alla media di
quanto corrisposto dalle aziende agricole dell'Unione europea.
9-sexies. 03.
Pampo, Polizzi, Colucci, Cardiello, Proietti, Tringali, Tatarella.
Pag. 3158
Dopo l'articolo 9-sexies aggiungere il seguente:
Art. 9
(Differimento termini).
1. I termini del 1 ottobre 1994, 1 ottobre 1995 e 1 ottobre 1996 previsti ai commi
27 e 28 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 sono differiti,
rispettivamente, al 1 ottobre 1996, al 1 ottobre 1997 e al 1 ottobre 1998.
9-sexies. 07.
Santori, De Ghislanzoni, Scarpa Bonazza.
Dopo l'articolo 9-sexies aggiungere il seguente:
Art. 9
(Previdenza in agricoltura).
1. All'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, la lettera c) del comma 24
è sostituita dalla seguente:
c) equiparazione dell'aliquota dei contributi agricoli unificati alla media di
quanto corrisposto dalle aziende agricole dell'Unione Europea.
9-sexies. 08.
Santori, De Ghislanzoni, Scarpa Bonazza.
ART. 9-septies
Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola non
9-septies. 1.
Pampo, Polizzi, Tatarella, Colucci, Tringali, Cardiello, Proietti.
Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: trenta milioni con le seguenti cinquanta milioni.
Conseguentemente, alla lettera b), sostituire le parole venti milioni con
le seguenti, trenta milioni.
9-septies. 2.
Pampo, Tatarella, Polizzi, Colucci, Tringali, Cardiello, Proietti.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Qualora i progetti di cui al comma 1 non vadano a buon fine entro tre anni
dal loro avvio, le attrezzature di cui alla lettera a) del precedente comma dovranno
essere restituite alla Società per l'imprenditorialità giovanile SpA, la quale potrà
concedere le attrezzature rese a nuovi soggetti.
9-septies. 4.
Michielon.
Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole cinquanta miliardi con le
seguenti: cento miliardi.
9-septies. 3.
Pampo, Tatarella, Colucci, Tringali, Polizzi, Proietti, Cardiello.
ART. 9-octies
Al comma 1, al capoverso 3, dopo le parole: datori di lavoro aggiungere le
seguenti: da enti di formazione.
9-octies. 1.
Pampo, Tatarella, Colucci, Tringali, Polizzi, Proietti, Cardiello.
Pag. 3159
ART. 9-novies
Dopo l'articolo 9-novies aggiungere il seguente:
Art. 9-novies 1
1. I lavoratori frontalieri italiani in Svizzera divenuti disoccupati a seguito di
cessazione, non a loro imputabile, del rapporto di lavoro, hanno diritto ad un trattamento
speciale di disoccupazione per un durata massima di trecentosessanta giorni, comprensivi
delle domeniche e degli altri giorni festivi, il cui importo giornaliero è stabilito per
ciascun anno dal consiglio di amministrazione dell'Inps.
2. L'importo di cui al comma 1 è stabilito in percentuale, nella misura massima del
cinquanta per cento, sul salario lordo medio annuo sottoposto a contribuzione, comprensivo
di eventuali indennità per malattia ed infortunio, con l'esclusione degli assegni
familiari percepiti in Svizzera nell'anno precedente lo stato di disoccupazione.
9-novies. 01.
Michielon, Paolo Colombo, Frigerio, Giancarlo Giorgetti, Bianchi Clerici.
Pag. 3160
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
considerato che l'Ente poste italiane continua erroneamente ad utilizzare, in misura
abnorme, personale a tempo determinato, anche dopo la modifica della natura contrattuale
del rapporto di lavoro, da pubblico a privatistico, conseguentemente al mutamento della
struttura giuridica dell'ente;
considerato che, in base a questa situazione, tutti i lavoratori precari dell'Ente poste
italiane hanno maturato il diritto all'assunzione;
considerato che il Governo, con l'articolo 9, comma 21, interviene retroattivamente onde
impedire l'assunzione di un'entità di personale superiore alle effettive esigenze
dell'Ente, al fine di evitare ulteriori ingiustizie;
impegna il Governo:
a garantire comunque l'assunzione di quanti hanno proposto e vinto ricorso in prima
istanza o inoltrato ricorso prima dell'emanazione del decreto 404 del 1996.
(9/2698/1)
«Boghetta, Strambi».
La Camera,
premesso che:
la conversione in legge del decreto n. 510 del 10 ottobre 1996 recante disposizioni
urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel
settore previdenziale costituisce un atto significativo in quanto consente la traduzione
in legge di importanti disposizioni previste all'interno di decreti più volte reiterati e
che rivestono caratteristiche di urgenza;
con la conversione in legge del decreto n. 510 si provvede tra l'altro a definire le norme
in materia di integrazione salariale ed a stabilire uno stanziamento per la proroga di tre
mesi dei trattamenti in scadenza;
per un errore di natura tecnica il testo all'esame contiene, per quanto riguarda la
proroga dell'integrazione salariale, il riferimento alla durata massima di dodici mesi,
anziché, come riportato nel decreto originario, alla durata massima di quindici mesi
(terzo periodo del comma 21 dell'articolo 4) e qualora tale errore non venisse corretto si
renderebbe vana la norma destinata alla proroga dei trattamenti in scadenza ed inutile lo
stanziamento definito per la copertura finanziaria;
il decreto in esame contiene inoltre una significativa disposizione che consente la
costituzione di società miste con gli Enti locali e con i Ministeri per l'attivazione di
progetti di lavori socialmente utili;
tuttavia non è previsto, nell'ambito dello stanziamento previsto dallo stato di
previsione del Ministero dei beni culturali e ambientali, l'utilizzo di una quota per la
realizzazione dei progetti di lavori socialmente utili attraverso la costituzione di
società miste, pur essendo in corso presso tale Ministero progetti in grado di assumere
queste caratteristiche;
inoltre nella unificazione dei decreti n. 510 e n. 511 non sono state inserite alcune
norme originariamente contenute nel decreto legge n. 511 ovvero l'articolo 7 (tirocini
formativi e di orientamento), l'articolo 10 (incentivi al reimpiego di
Pag. 3161
personale con qualifica dirigenziale e a sostegno alla piccola impresa), l'articolo 11 (modifiche alla legge 27 febbraio 1985, n. 49) e l'articolo 12 (piccola società cooperativa) -:
impegna il Governo
ad inserire nell'ambito di prossimi provvedimenti all'esame del Parlamento disposizioni
volte alla correzione del terzo periodo dell'articolo 4, comma 21 del decreto- legge 1
ottobre 1996, n. 510 sostituendo le parole: «dodici mesi» con le parole: «quindici
mesi»;
a prevedere altresì l'inserimento di una norma volta a destinare parte dello stanziamento
dello stato di previsione del Ministero dei beni culturali ed ambientali al finanziamento
dei progetti, promossi dal medesimo Ministero, di lavori socialmente utili attraverso la
costituzione di società miste;
ad individuare nell'ambito dei provvedimenti di prossima emanazione l'inserimento delle
norme del decreto n. 51 non inserite nel testo di conversione del provvedimento in esame;
a prevedere altresì in riferimento al comma 11 dell'articolo 4 del provvedimento in
esame, l'inserimento tra le tipologie d'impresa quelle imprese dello stesso settore di
attività che «abbiano avuto la stessa committenza».
(9/2698/2)
«Cordoni, Strambi, Lamacchia, Gardiol, Delbono».
La Camera,
rilevato che:
l'INPS provinciale, in occasione di accertamenti ispettivi risalenti all'anno 1983, ebbe
ad ingiungere, agli istituti: «La Provvidenza» di Busto Arsizio (VA), «Centro
Residenziale per Anziani Menotti Bassani» di Laveno Mombello (VA), «Casa di
riposo Molina» di Varese, il versamento dei contributi TBC sulla base della
interpretazione di una normativa applicabile esclusivamente, secondo dottrina e prassi,
agli enti ospedalieri appartenenti al sistema «sanitario» e non al «socio
assistenziale»;
l'articolo 38 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935 n. 1827 testualmente recita: «non
sono soggetti all'assicurazione per la tubercolosi gli operai, agenti e impiegati delle
Amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, dell'Amministrazione
della Real Casa, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza
purché ad essi sia assicurato un trattamento di quiescenza o di previdenza»;
successivamente, tale principio esonerativo è stato rimosso dalla legge 1 luglio 1955 n.
552, ai sensi della quale l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi è stata
estesa a tutto il personale di qualsiasi categoria, sanitario, amministrativo e salariato,
che presta la sua opera presso sanatori, ospedali civili e psichiatrici, cliniche,
consorzi antitubercolari ed ogni altra istituzione pubblica sanitaria;
tale fonte normativa va letta in correlazione con il regio decreto-legge 30 settembre 1938
n. 1631 dal titolo: «Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del
personale sanitario degli ospedali»;
l'equiparazione alle infermerie, intese come presidi sanitari, non è rispondente con la
forma giuridica dei succitati istituti e con le loro finalità istituzionali, che non sono
sanitarie bensì assistenziali;
il legislatore, raccogliendo le numerose e fondate istanze inoltrate al riguardo, ha
ritenuto opportuno intervenire nella materia inserendo nella legge di riforma del sistema
pensionistico (legge n. 335/95) una norma intesa a definire l'intera vicenda;
infatti, l'articolo 3, comma 28, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, ha stabilito che «a
far data dal 1 gennaio 1996 sono soggette all'assicurazione di cui trattasi le sole IPAB o
loro reparti convenzionati con
Pag. 3162
il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, competendo soltanto ad esse la qualifica di istituzione pubblica sanitaria», con
ciò chiarendo implicitamente l'insussistenza di tale obbligo per la generalità delle
case di riposo per i periodi anteriori;
tale intento e reso palese dalle espressioni usate «competendo soltanto ad esse la
qualifica di Istituzione Sanitaria», motivabile nei contesto in discussione, solo con lo
scopo di determinare la qualificazione della istituzione sanitaria, rilevante ai fini
della tutela assicurativa;
tale enfatica esplicazione, altrimenti inspiegabile, non può non riverberarsi anche sul
passato, conferendo allo «ius superveniens» i tratti della norma interpretativa o
munita, comunque, di efficacia retroattiva;
considerato che:
una diversa interpretazione da parte dell'INPS comporterebbe contenziosi ed eventuali
esborsi che metterebbero in gravissimo dissesto i relativi bilanci e comprometterebbero la
funzionalità gestionale per il raggiungimento di scopi istituzionali a così elevato
valore sociale ed economico, oltre che generare una negativa risonanza sulla pubblica
opinione;
impegna il Governo:
ad intervenire sulla questione relativa all'assoggettamento all'assicurazione per la
tubercolosi del personale dipendente dalle IPAB al fine di risolvere definitivamente
questa delicata controversia.
(9/2698/3)
«Michielon».
La Camera
considerate le gravi condizioni di difficoltà concorrenziali delle aziende agricole
italiane, specie in ambito comunitario;
impegna il Governo:
ad operare per uniformare il peso dei contributi agricoli unificati a quelli che si
registrano in media a carico delle aziende agricole dei paesi dell'Unione Europea;
a definire le norme del collocamento agricolo semplificandone le procedure ed eliminando
gli eventuali ostacoli burocratici;
ad istituire all'interno dell'INPS un'apposita direzione centrale agricola con conseguente
articolazione;
a prevedere un disegno di legge per la revisione della disciplina dei rapporti di lavoro
agricolo introducendo il rapporto di lavoro a tempo parziale o altri rapporti di lavoro di
tipo flessibile;
a rivedere i metodi per gli accertamenti induttivi ed ogni altro parametro astratto
relativo a controlli ed accertamenti.
(9/2698/4)
«Santori, Scarpa Bonazza Buora, Prestigiacomo, Matranga, De Ghislanzoni Cardoli,
Misuraca, Amato, Dell'Utri, Giudice, Piva, Scaltritti, Cuccu, Pagliuca».
La Camera,
considerata l'eccessiva rigidità della normativa in materia di lavoro nel nostro Paese,
che rappresenta un elemento di debolezza per le imprese nei confronti della concorrenza
internazionale ed un ostacolo obiettivo alla crescita dell'occupazione,
impegna il Governo:
a ripristinare la piena agibilità dell'assunzione diretta dei lavoratori da parte dei datori di lavoro, come è avvenuto negli ultimi due anni;
Pag. 3163
a ripristinare la disciplina dei tirocinii formativi, evitando tra l'altro, che le
convenzioni in essere siano verificate.
(9/2698/5)
«Prestigiacomo».
La Camera,
visto che l'estrema complessità e rigidità della normativa in campo lavoristico
rappresenta un ostacolo obiettivo alla crescita dell'occupazione;
considerato che è indispensabile arrivare a un testo unico sul mercato del lavoro, snello
e facilmente intellegibile, in grado di recepire le innovazioni e le flessibilità
indispensabili per creare le condizioni, unitamente ad una riduzione degli oneri
previdenziali, per una ripresa dello sviluppo e dell'occupazione,
impegna il Governo:
a definire e presentare al più presto un disegno di legge complessivo per il riordino
della normativa lavoristica caratterizzato da chiarezza e semplificazione, che dovrà
contemplare:
a) l'abolizione del monopolio pubblico del collocamento e dei servizi per
l'impiego;
b) la liberalizzazione entro regole generali, dei rapporti di lavoro diversi dal
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato quali:
1) contratto di lavoro a tempo determinato;
2) contratto di lavoro a tempo parziale;
3) contratto di inserimento per i giovani;
4) contratto di lavoro interinale
c) Equiparazione della normativa in materia di impiego pubblico e privato da
applicarsi in un arco temporale definito.
(9/2698/6)
«Taradash, Prestigiacomo».
La Camera,
considerato il carattere prevalentemente assistenziale del decreto legge 1 ottobre 1996,
n. 510 che configura una serie di interventi diretti soprattutto a difendere redditi e
posti di lavoro senza reali prospettive piuttosto che a creare nuove occasioni di sviluppo
e di lavoro;
impegna il Governo:
a) a trasferire risorse da interventi prevalentemente assistenziali a difesa di
aziende fuori mercato ad interventi positivi diretti a determinare le condizioni per la
creazione di nuovi posti di lavoro o di occasioni di lavoro, rafforzando ad esempio
strumenti quali «la promozione del lavoro autonomo nelle regioni del mezzogiorno» (di
cui all'articolo 9-septies);
b) a determinare le condizioni per la piena utilizzazione dei fondi comunitari per
le aree svantaggiate, oggi scandalosamente sottoutilizzati, introducendo nuovi strumenti
operativi diretti a porre rimedio alle inefficienze attuali, quale ad esempio una
specifica authority che rappresenti un punto di riferimento per l'azione del nostro
Paese in tale fondamentale campo;
c) ad indirizzare la spesa in opere pubbliche, alla riduzione dello svantaggio che
alcune aree del paese, specie del mezzogiorno hanno rispetto al resto del territorio
nazionale nel campo delle infrastrutture pubbliche, ciò anche al fine di determinare le
condizioni per la nascita e lo sviluppo di nuove iniziative economiche;
d) a privilegiare nel campo della promozione dello sviluppo e dell'occupazione le
logiche di mercato che sono le sole che possono creare posti di lavoro reali e non
sovvenzionati e possono consentire di essere protagonisti e non comprimari del processo di
integrazione economica europea.
(9/2698/7)
«Matranga, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Gazzara, Prestigiacomo, Santori, Taborelli,
Tortoli».
Pag. 3164
La Camera,
premesso che,
nel nostro paese esistono delle situazioni di particolare emergenza sociale nelle aree di
crisi di cui agli obiettivi 1 e 2;
impegna il Governo:
ad inserire nell'ambito dei prossimi provvedimenti all'esame del Parlamento una
disposizione normativa che permetta sino al 31 dicembre 1996 la possibilità di presentare
le domande di ammissione alla cassa integrazione sulla base di quanto già previsto
all'articolo 4, comma 21 del presente testo.
(9/2698/8)
«Cappella».
Considerato che la liquidazione dell'Ilva, che sancisce la fine dell'intervento
pubblico nella siderurgia, lascia alcuni problemi occupazionali nelle zone già sede di
stabilimenti;
rilevato in particolare che la privatizzazione della Cogne di Aosta, con la fine della
vecchia gestione pubblica, avvierà alla mobilità a fine anno più di un centinaio di
dipendenti;
ricordato che la Regione Valle d'Aosta è impegnata con propri fondi nella ricerca di
soluzioni occupazionali attraverso piani di reindustrializzazione anche con la bonifica
dell'area Cogne ad Aosta
impegna il Governo
ad avviare presso la task force per l'occupazione della Presidenza del
Consiglio, con l'apporto del Ministero del lavoro e la partecipazione della Regione Valle
d'Aosta, dell'Ilva e dei sindacati, un apposito tavolo di trattativa che faccia il punto
sulla privatizzazione della Cogne, sull'erogazione dei fondi statali stanziati, sui
problemi di accesso agli ammortizzatori sociali (quali mobilità e prepensionamenti),
sulla necessità di un coinvolgimento dello Stato nell'azione di riassorbimento dei
lavoratori in mobilità e sulle azioni necessarie per la bonifica nell'area ex Cogne.
(9/2698/10)
«Caveri».
La Camera dei deputati,
in riferimento alla nuova disciplina di versamento dei contributi SCAU all'INPS, all'INAIL
così come prevista dal disegno di legge n. 510,
impegna il Governo
nell'ambito del principio generale di buona amministrazione, ad adottare tutte le
iniziative affinché i versamenti all'INPS vengano gestiti tra INPS medesimo e INAIL, in
modo da non produrre disagi per l'utenza.
(9/2698/11)
«Duilio».
La Camera,
considerato lo stato di crisi che attanaglia le aziende agricole, molte delle quali di
modesta entità, costrette a sopportare costi di produzione eccessivi e poco
concorrenziali;
rilevato che tali costi sono anche determinati dall'eccessivo costo del lavoro e degli
oneri previdenziali al di sopra della media europea;
visto che l'attività di tali aziende è appesantita, sia dal punto di vista finanziario
che burocratico, dalle norme sul collocamento agricolo, sulla denuncia aziendale, sui
piani colturali, sul registro di imprese, sui valori medi di impiego di mano d'opera;
impegna il Governo
a semplificare le procedure sulla denuncia aziendale e sul registro di impresa, introducendo anche elementi privatistici
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e di flessibilità sul collocamento agricolo;
a riformare il settore previdenziale in agricoltura che non deve essere caricato di oneri
sociali ed assistenziali impropri, ma che deve garantire gli effettivi addetti al comparto
agricolo, allineando altresì il costo degli oneri previdenziali a quelli degli altri
paesi europei.
(9/2698/12)
«Caruso, Pampo, Poli Bortone, Bono».