Allegato A
Seduta 97 del 14/11/1996

TESTO AGGIORNATO AL 21 NOVEMBRE 1996


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DISEGNO DI LEGGE: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA (2372)

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ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Art. 13.
(Anagrafe patrimoniale).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 5 luglio 1982, n. 441, si applicano anche al personale di livello dirigenziale od equiparato di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonchè al personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche. Per il personale delle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile e militare le competenze attribuite dalla legge 5 luglio 1982, n. 441, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Presidente del Consiglio dei Ministri sono esercitate dai rispettivi organi di governo.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con decorrenza 31 marzo 1997.
(La Commissione propone lo stralcio).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'articolo 1 della legge 5 luglio 1982, n. 441, è sostituito dal seguente: «Le disposizioni della presente legge si applicano:

1) ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

2) al Presidente del Consiglio dei ministri, ai ministri, ai sottosegretari di Stato;

3) ai consiglieri regionali, al Presidente della regione, ai membri della giunta regionale;

4) ai consiglieri provinciali, al Presidente della provincia, ai membri della giunta provinciale;

5) ai consiglieri comunali, ai sindaci, ai membri della giunta comunale.».
13. 1.
Michielon, Fontan.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dei dirigenti delle società il cui capitale sociale è detenuto in quota maggioritaria dal Ministero del tesoro, nonché dei dirigenti degli enti sottoposti al controllo della Corte dei conti, ai sensi degli articoli 2 e 12 della legge 12 marzo 1958, n. 259.
13. 6.
Duca, Eduardo Bruno, Galletti, Staiano.

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 13.
(Disposizioni in materia di organismi collegiali e di incarichi).

1. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in


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vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro del tesoro, sono dettate disposizioni nelle materie riguardanti:
a) compensi corrisposti da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, spettanti ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali;
b) compensi, emolumenti ed indennità percepiti dai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui alla lettera a), per l'espletamento di incarichi affidati dall'amministrazione di appartenenza, da altre amministrazioni o enti pubblici, anche economici, ovvero da società o imprese controllate direttamente o indirettamente dallo Stato o da altro ente pubblico, nonché per l'espletamento di incarichi comunque autorizzati dall' amministrazione di appartenenza;
c) compensi per commissioni, comitati e consigli operanti nelle pubbliche amministrazioni.
2. Nell'emanazione dei regolamenti di cui al comma 1 sono rispettati i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riduzione dei compensi previsti per gli organismi collegiali di cui al comma 1, lettera a), in misura pari al 10 per cento per gli importi superiori a lire 10 milioni lordi annui, al 20 per cento per gli ulteriori importi superiori a 20 milioni lordi annui, al 30 per cento per gli ulteriori importi superiori ai 30 milioni lordi annui, e definizione delle modalità di versamento all'erario dell'importo corrispondente alla riduzione per prestazioni comunque rese a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge;
b) previsione del versamento all'erario di una quota dei compensi, emolumenti e indennità di cui al comma 1, pari al 50 per cento dell' importo complessivo lordo superiore a 200 milioni di lire annui, per prestazioni rese a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge;
c) esclusione dalla disciplina di cui alla lettera b) delle somme corrisposte dall'amministrazione di appartenenza o presso la quale il dipendente presta servizio in posizione di comando o di fuori ruolo, nonché dei diritti d'autore, dei compensi per l'attività di insegnamento e dei redditi derivanti dall'esercizio di attività libero-professionale ove consentita ai pubblici dipendenti e per la quale sia previsto l'obbligo di iscrizione al relativo albo professionale;
d) aggiornamento periodico dell'importo di cui alla lettera b);
e)
riduzione della spesa in misura non inferiore al 10 per cento del totale delle somme autorizzate dalle norme istitutive degli organismi collegiali di cui al comma 1, lettera c), intervenendo, anche congiuntamente, sulle spese di funzionamento, sul numero dei componenti e sulla misura dei compensi, comunque determinata, spettante ai medesimi.

3. Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni, o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso, pubblicano elenchi nei quali sono indicati i soggetti percettori, la ragione dell'incarico e l'ammontare erogato. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. L'osservanza delle disposizioni del presente articolo è curata dal Dipartimento della funzione pubblica che può avvalersi, d'intesa con il Ministero delle finanze, dei servizi ispettivi dell'amministrazione delle finanze e della Guardia di finanza. Verifiche possono essere disposte anche dal Ministero del tesoro a mezzo dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato.
4. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo o in aspettativa


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per l'assolvimento di pubbliche funzioni, possono essere ammessi, previa domanda, a svolgere presso l'amministrazione di appartenenza prestazioni lavorative saltuarie, gratuite e senza alcun onere per l'amministrazione, ove si tratti di prestazioni di alta qualificazione professionale in relazione alle quali si renda necessario il continuo esercizio per evitare la perdita della professionalità acquisita.
5. Alle amministrazioni pubbliche che, alla data del 31 dicembre 1996, non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, in materia di anagrafe delle prestazioni, è fatto divieto di conferire nuovi incarichi.

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

Art. 13.
(Disposizioni in materia di organismi collegiali e di incarichi).

1. Gli emolumenti, compensi, indennità percepiti dai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993. n. 29, per l'espletamento di incarichi affidati dall'amministrazione di appartenenza, da altre amministrazioni ovvero da società o imprese controllate direttamente o indirettamente dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque autorizzati dall'amministrazione di appartenenza sono versati, per il 50 per cento degli importi lordi superiori a 200 milioni di lire annue, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente. Il versamento è effettuato dai soggetti che hanno conferito l'incarico all'atto della liquidazione, previa dichiarazione del dipendente circa l'avvenuto superamento del limite sopra indicato.
2. Sono esclusi dalla disciplina di cui al comma 1 le somme corrisposte dall'amministrazione di appartenenza o presso la quale il dipendente presta servizio in posizione di comando o di fuori ruolo, nonché i diritti d'autore, i compensi per l'attività di insegnamento e i redditi derivanti dall'esercizio di attività libero-professionale ove consentita ai pubblici dipendenti e per la quale sia previsto l'obbligo di iscrizione al relativo albo professionale.
3. Il limite di cui al comma 1 è aggiornato, ogni due anni, con decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del Tesoro.
4. I compensi corrisposti da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 spettanti ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali sono ridotti in misura pari al 10% per gli importi superiori a lire 10 milioni lordi annui, al 20% per gli ulteriori importi superiori a 20 milioni lordi annui, al 30% per gli ulteriori importi superiori ai 30 milioni lordi annui. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le modalità di versamento all'erario dell'importo corrispondente alla riduzione per prestazioni comunque rese a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso pubblicano elenchi nei quali sono indicati i soggetti percettori, la ragione dell'incarico e l'ammontare erogato. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
6. L'osservanza delle disposizioni del presente articolo è curato dal Dipartimento della funzione pubblica che può avvalersi, d'intesa con il Ministero delle finanze, dei servizi ispettivi dell'amministrazione delle finanze e della Guardia di finanza.
7. È abrogato l'articolo 24 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.


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8. I dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'assorbimento di pubbliche funzioni, possono essere ammessi, previa domanda a svolgere presso l'amministrazione di appartenenza prestazioni lavorative saltuarie, gratuite e senza alcun onere per l'amministrazione, ove si tratti di prestazioni di alta qualificazione professionale in relazione alle quali si renda necessario il continuo esercizio per evitare la perdita della professionalità acquisita.
9. Alle amministrazioni pubbliche che alla data del 31 dicembre 1996 non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, in materia di anagrafe delle prestazioni, è fatto divieto di conferire nuovi incarichi.
13. 40.
Governo.

ART. 13.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: compensi per.
13. 13.
Bono, Valensise, Armani.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis)
criteri relativi all'attribuzione degli incarichi che comportano la corresponsione dei compensi di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, che prevedano:
1) la formazione di appositi elenchi sulla base di domande presentate dai dipendenti pubblici interessati;
2) il divieto di cumulo di incarichi che comportino compensi annuali superiori alla retribuzione annua lorda percepita;
3) l'attribuzione degli incarichi a rotazione fra i dipendenti pubblici inseriti negli elenchi di ciascuna amministrazione.
13. 14 (12. 30).
Prestigiacomo, Matranga.

Al comma 2, dopo le parole: dei regolamenti di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: che potranno comunque riguardare gli emolumenti, i compensi e le indennità per le nomine successive alla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente articolo.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, tabella A, Ministero del tesoro, variare gli importi come segue:

1997: - 1.000;
1998: - 2.000;
1999: - 2.000.
13. 15 (12. 28).
Scalia.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: 10 per cento, fino a: 30 per cento con le seguenti: 20 per cento per gli importi superiori a lire 10 milioni lordi annui, al 40 per cento per gli ulteriori importi superiori a 20 milioni lordi annui, al 60 per cento.
13. 16 (12. 26).
Pagliarini, Roscia, Martinelli, Apolloni, Giancarlo Giorgetti. Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 70 per cento.
13. 17 (12. 9).
Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.


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Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 65 per cento.
13. 18 (12. 10).
Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia. Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 60 per cento.
13. 19 (12. 11).
Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 100 milioni.
13. 20 (12. 27).
Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 120 milioni.
13. 21 (12. 5).
Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 140 milioni.
13. 22 (12. 6).
Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 160 milioni.
13. 23 (12. 7).
Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 180 milioni.
13. 24 (12. 8).
Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: delle somme corrisposte dall'amministrazione di appartenenza o presso la quale il dipendente presta servizio in posizione di comando o fuori ruolo.
13. 25 (12. 21).
Costa.

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 50 per cento.
13. 26 (12. 13).
Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 45 per cento.
13. 27 (12. 14).
Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 40 per cento.
13. 28 (12. 15).
Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 35 per cento.
13. 29 (12. 16).
Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.


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Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 30 per cento.
13. 30 (12. 17).
Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 25 per cento.
*13. 31 (*12. 18).
Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 25 per cento.
*13. 32 (*12. 29).
Cavaliere, Dussin Luciano, Fontanini, Fontan, Stucchi.

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 20 per cento.
13. 33 (12. 19).
Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 15 per cento.
13. 34 (12. 20).
Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: , sul numero dei componenti.
13. 35 (12. 4).
Alemanno.

Sopprimere il comma 3.
13. 36 (12. 25).
Pagliarini, Roscia, Martinelli, Apolloni, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 3, sostituire le parole: pubbliche amministrazioni con le seguenti: amministrazioni dello Stato.
13. 37 (12. 12).
Giancarlo Giorgetti.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Prima della pubblicazione dell'elenco sopra indicato e del relativo invio di copia alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, è fatto divieto di conferimento di nuovi incarichi di consulenza, nonché di nuove collaborazioni esterne.
13. 38 (12. 3).
Garra.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché di erogare, dal 1 gennaio 1997, compensi relativi ad incarichi già conferiti. I dirigenti preposti ai rispettivi settori sono direttamente responsabili dell'osservazione del divieto.
13. 39 (12. 1).
Frattini.

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 15.
(Disposizioni relative al Ministero degli affari esteri).

1. Fatti salvi i rapporti contrattuali in atto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati i commi quinto, sesto e settimo, dell'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni. Il terzo comma dell'articolo 162 del medesimo decreto n. 18 del 1967 è sostituito dal seguente: «La retribuzione annua base


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è fissata secondo i criteri e nei limiti stabiliti dal primo comma dell'articolo 157». Per il triennio 1997-1999 le retribuzioni del personale a contratto, da assumere ai sensi degli articoli 157 e 162 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, non possono subire miglioramenti salvo nei casi in cui questi non comportino un aggravio dell'onere in lire italiane o nei casi in cui sia necessario adeguarsi alle normative locali.
*2. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1991, n. 457, deve essere interpretato come non applicabile alle retribuzioni del personale il cui contratto è regolato dal titolo VI, capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, ed il termine «Amministrazione», di cui alla nota in calce alla tabella b) dell'allegato 2 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1991, n. 457, come riferentesi al Ministero degli affari esteri.
3. Il contingente del personale assunto a contratto dagli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, è elevato di 160 unità. Per ciascuno degli anni 1998 e 1999 possono essere effettuate assunzioni di personale a contratto per la copertura dei posti di nuova istituzione nel limite massimo di ottanta unità.
4. Gli impiegati di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari con contratto a tempo indeterminato possono essere immessi nei ruoli del Ministero degli affari esteri, nell'ambito delle dotazioni organiche determinate ai sensi dell'articolo 22, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in numero massimo di cinquanta unità per ciascun anno del triennio 1997-1999, tramite appositi concorsi per titoli ed esami purché in possesso dei requisiti prescritti per le qualifiche cui aspirano e purché abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole. Le relative modalità saranno fissate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. Gli impiegati a contratto così immessi nei ruoli sono destinati, quale sede di prima destinazione, a prestare servizio presso l'amministrazione centrale per un periodo minimo di due anni.
5. I posti che risulteranno disponibili nelle qualifiche funzionali IV, VI ed VIII in sede di determinazione delle dotazioni organiche ai sensi dell'articolo 22, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, saranno coperti tramite concorso per titoli ed esami riservato ai dipendenti del Ministero degli affari esteri della qualifica immediatamente inferiore che posseggano i necessari requisiti ai sensi della normativa vigente, nonché una anzianità in ruolo di almeno 10 anni riducibili in corrispondenza del numero degli anni trascorsi all'estero. Le modalità del concorso saranno determinate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. Il personale in servizio all'estero che risulti vincitore dei concorsi predetti mantiene il trattamento economico relativo al posto-funzione già ricoperto, fino al rientro in Italia, ovvero all'assegnazione presso altra sede all'estero.
6. Il contingente di cui al settimo comma dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, è diminuito a 78 unità. Il sub contingente presso le Rappresentanze per- manenti presso organismi internazionali è elevato a 37 unità, ferme restando le 4 unità fissate dall'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
*7. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, nonché

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ad aggiornare le altre disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, comunque attinenti alla materia del trattamento economico, ricorrendo alla delegificazione, sulla base dei seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi per quanto concerne il personale dipendente dal Ministero degli affari esteri:
a) il provvedimento non dovrà comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;
b) durante il servizio all'estero tutti i dipendenti percepiranno un'apposita indennità, che non ha carattere retributivo,
commisurata, per ciascun posto-funzione previsto negli organici degli uffici all'estero, e in riferimento al servizio da svolgere, al costo della vita, al costo degli affitti, al numero dei familiari a carico, agli oneri scolastici e sanitari e a condizioni ambientali di eventuale rischio e disagio;
c) per le categorie da individuare con i decreti stessi si dovrà prevedere un assegno per gli oneri di rappresentanza tenendo conto della normativa vigente negli altri Paesi dell'Unione europea;
d) le indennità, determinate secondo criteri e modalità che ne assicurino la trasparenza della struttura, devono essere corrisposte in lire o in valuta locale o in altra valuta straniera secondo un rapporto di ragguaglio da stabilire periodicamente. Al fine dell'eventuale adeguamento alle variazioni del costo della vita si terrà conto, per quanto possibile e comunque nei limiti delle disponibilità finanziarie, dei meccanismi e dei livelli che regolano la stessa materia nei Paesi dell'Unione europea.

*8. Per i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni che prestano servizio all'estero ed il cui trattamento è già rapportato a quello attribuito ai dipendenti del Ministero degli affari esteri, il Governo si attiene ai criteri direttivi indicati nel comma 7, alle lettere a), b) e d) e, per quanto applicabili, alla lettera c).
9. Gli schemi dei decreti di cui al comma 7 sono sottoposti alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il proprio parere entro trenta giorni.
10. Il Governo è autorizzato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti diretti a:
a) promuovere lo snellimento delle procedure per la somministrazione e la gestione dei fondi da parte delle rappresentanze diplomatiche e degli altri uffici dipendenti in linea con quanto previsto dall'articolo 8, secondo comma, della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e, per il trasferimento ad esercizi successivi di eventuali residui e per la rendicontazione, agendo anche in deroga all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ed agli articoli 60 e 61 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

b) riconoscere una controllata autonomia contabile ed amministrativa agli uffici all'estero, operando l'estensione ed armonizzazione di quanto previsto per gli istituti italiani di cultura dall'articolo 7 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, ispirandosi a tal fine a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto del presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;
c) garantire in materia contrattuale la compatibilità con gli ordinamenti dei rispettivi paesi di accreditamento, operando opportune modifiche all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ispirandosi al principio del controllo successivo anche per i contratti di importo superiore a quello previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera g) della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
d) prevedere appositi strumenti per sopperire alle esigenze caratterizzate da imprevedibilità ed urgenza, prevedendo a tal fine l'estensione agli uffici all'estero dei fondi scorta di cui all'articolo 7,


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comma 7, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, nonché l'istituzione temporanea, per l'attuazione all'estero di specifiche iniziative e programmi di particolare rilievo finanziario ed organizzativo, di appositi servizi amministrativi decentrati, con le modalità previste dall'articolo 9 della legge 6 febbraio 1985, n. 15.
*11. L'attuazione delle disposizioni del presente articolo deve determinare un risparmio di spesa non inferiore a cinque miliardi di lire per l'anno 1997 e non inferiore a 10 miliardi di lire per gli anni 1998 e 1999.
*(Commi stralciati nel corso della seduta).

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE

Sopprimere il comma 2.
15. 5.
Leccese.

Sopprimere il comma 3.
15. 6.
Fontan, Cavaliere, Dussin Luciano, Fontanini, Stucchi, Dozzo, Anghinoni, Lembo, Pittino, Rodeghiero.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: è elevato a 160 unità con le seguenti: è elevato a 100 unità.
15. 7.
Pagliarini, Roscia, Martinelli, Apolloni, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: ottanta unità con le seguenti: 40 unità.
15. 8.
Pagliarini, Roscia, Martinelli, Apolloni, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 7.
15. 4.
Garra.

Al comma 7, lettera b), sopprimere le parole: al numero di familiari a carico.
15. 13.
Cavaliere, Dussin Luciano, Fontanini, Fontan, Stucchi.

Al comma 7, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: tale indennità non deve essere superiore al 20 per cento della retribuzione lorda.
15. 15.
Cavaliere, Dussin Luciano, Fontanini, Fontan, Stucchi.

Al comma 7, sopprimere la lettera c).
15. 14.
Cavaliere, Dussin Luciano, Fontanini, Fontan, Stucchi.

Al comma 7, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d-bis)
Sono esclusi dal beneficio dell'indennità di servizio all'estero i dipendenti che prestano servizio presso le rappresentanze diplomatiche dello Stato italiano con sede nello stesso Stato italiano.
15. 10.
Costa.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. In attesa della riorganizzazione del Ministero degli affari esteri non verranno


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assunte nuove iniziative bilaterali o multilaterali in materia di cooperazione allo sviluppo.
15. 17.
Taradash, Marzano, Tremonti, Armani, Valensise, Teresio Delfino, Peretti, Bono.

Al comma 1,0, sostituire le parole: è autorizzato con la seguente: deve.
15. 16.
Cavaliere, Dussin Luciano, Fontanini, Fontan, Stucchi.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL 7 NOVEMBRE 1996

ART. 16.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: al 42,5 ed al 29 per cento con le seguenti: al 39 ed al 27 per cento.
Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella A, Ministero del tesoro, modificare gli importi come segue:
1997: - 300.000;
1998: - 300.000;
1999: - 300.000.
16. 3.
Mangiacavallo, Lento, Scozzari, Borrometi, Cappella, Caruano, Rabbito, Lumia, Giacalone, Piscitello, Amato, Palumbo, Matranga, Marino, Caruso, Misuraca, Garra, Deodato, Prestigiacomo, Lucchese, Acierno, Baiamonte, Floresta, Giudice, Matranga, Palumbo.
(Testo così modificato nel corso della seduta).

Alla fine dell'articolo 16 aggiungere il seguente comma:

Le assegnazioni finanziarie alla Regione Sicilia attuative di leggi di settore nazionali che, alla data del 31 dicembre 1996, risultino non impegnate o per le quali non sia ancora stato identificato il soggetto beneficiario, possono, con legge regionale, essere riutilizzate per interventi nel settore cui erano originariamente destinati. Tale facoltà non si applica ai finanziamenti relativi a interventi nel settore delle calamità naturali e dell'assitenza sanitaria.
16. 26.
La Commissione.

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 20.
(Riordino del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali).

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti legislativi, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e delle finanze, le disposizioni occorrenti per la revisione ed il riordino del sistema dei trasferimenti a province, comuni e comunità montane, previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a modifica dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi:
a) introduzione di parametri che tengano conto dei servizi forniti maggiormente diffusi sul territorio;
b) determinazione di indicatori per l'individuazione delle condizioni di degrado socio-economico degli enti;


Pag. 2687

c) introduzione di parametri per misurare gli eventuali insediamenti militari presenti nel territorio dell'ente;
d) introduzione di correttivi ai parametri in relazione all'incremento della domanda di servizi dovuta alla peculiarità degli enti di maggiore dimensione demografica e in relazione, altresì, alla rigidità dei costi degli enti di minore dimensione demografica;
e) determinazione di un periodo di riequilibrio dei trasferimenti erariali tenendo conto del complesso degli stessi di genere ordinario e consolidato, incrementato dei tributi detratti in precedenza e delle conseguenze derivanti dall'applicazione di nuovi criteri;

f) attribuzione delle eventuali maggiori assegnazioni annuali di contributi erariali ai diversi fondi tenendo conto dell'incidenza delle nuove forme impositive attribuite agli enti locali;
g) definizione di indicatori che facciano riferimento e incentivino lo sforzo tariffario e lo sforzo fiscale dei singoli enti;
h) parametri che incentivino la gestione dei servizi in forma associata da parte dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni.
3. Disposizioni integrative e correttive possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi determinati dal presente articolo e previo parere delle Commissioni parlamentari di cui al comma 2, con l'osservanza delle modalità ivi indicate.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 20.

Sopprimerlo.
*20. 24 (*19. 1).
Garra.

Sopprimerlo.
*20. 25 (*19. 18).
Giancarlo Giorgetti.

Sopprimerlo.
*20. 26 (*19. 32).
Bono.

Sopprimere il comma 1.
20. 27 (19. 8).
Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: occorrenti per con le seguenti: atte a.
20. 28 (19. 34).
Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Fontan, Stucchi.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
20. 29 (19. 11).
Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Roscia.


Pag. 2688

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: servizi aggiungere la seguente: minimi.
20. 30 (19. 22).
Roscia.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
20. 31 (19. 24).
Roscia.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
20. 32 (19. 25).
Roscia.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
20. 33 (19. 16).
Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).
20. 34 (19. 28).
Roscia.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-
bis) attribuzione ai comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti di contributi che li pongano certamente in condizioni di garantire i servizi indispensabili, come definiti dall'articolo 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
*20. 36 ( 19. 4).
Peretti, Teresio Delfino.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-
bis) attribuzione ai comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti di contributi che li pongano certamente in condizioni di garantire i servizi indispensabili, come definiti dall'articolo 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
*20. 35 (*19. 35).
Taradash, Bono, Peretti, Teresio Delfino.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).
20. 37 (19. 29).
Roscia.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).
20. 38 (19. 30).
Roscia.

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:
g)
attuazione della perequazione degli squilibri della fiscalità locale in modo da assicurare agli enti locali che abbiano condizioni di scarsa dotazione di tributi propri una contribuzione supplementare che nel tempo li adegui alla condizione media generale.
*20. 39 (19. 36).
Taradash, Bono, Peretti, Teresio Delfino.

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:
g)
attuazione della perequazione degli squilibri della fiscalità locale in modo da assicurare agli enti locali che abbiano condizioni di scarsa dotazione di tributi propri una contribuzione supplementare che nel tempo li adegui alla condizione media generale.
*20. 40.
Peretti, Teresio Delfino, Lucchese, Bastianoni, Fabris, Marinacci, Ostillio, Galati, Volontè, Panetta.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).
20. 41 (19. 31).
Roscia.


Pag. 2689

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
h-
bis) introduzione del principio prioritario di proporzionalità tra trasferimenti all'ente e gettito fiscale prodotto nel territorio dell'ente stesso.
20. 42 (19. 12).
Cavaliere, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
h-
bis) parametri che penalizzino gli enti che non perseguono l'evasione dei tributi locali.
20. 43 (19. 21).
Roscia.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
h-
bis) parametri che valorizzino l'efficienza e l'efficacia dei servizi forniti secondo gli standards degli enti più virtuosi.
20. 44 (19. 20).
Roscia.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
h-
bis) determinazione di parametri che tengano conto delle difficoltà orografiche dei comuni montani e di particolari realtà geografiche.
20. 45 (19. 10).
Roscia.

Sopprimere il comma 2.
20. 46 (19. 7).
Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia. Al comma 2, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: novanta giorni.
20. 47 (19. 13).
Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.
20. 48 (19. 14).
Giancarlo Giorgetti.

Al capo IV, prima dell'articolo 21 inserire il seguente:

Art. 20-bis
(Disposizioni per disincentivare l'esodo del personale militare).

1. A decorrere dal 28 settembre 1996 e fino al 31 dicembre 1997 il collocamento in ausiliaria del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza, avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio permanente per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito.
2. Il personale militare che abbia già presentato domanda di cessazione dal servizio può produrre istanza di revoca entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Restano validi gli atti e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 505.
20. 02
Governo.
(I subemendamenti riferiti all'articolo aggiuntivo 20. 02 sono pubblicati nell'Allegato A-bis ai resoconti della seduta odierna).


Pag. 2690

Al capo IV, prima dell'articolo 21 inserire il seguente:

Art. 20-bis
(Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo parziale e di pensionamento di anzianità).

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di incentivare l'assunzione di nuovo personale, ai lavoratori in possesso dei requisiti di età e di contribuzione per l'accesso al pensionamento di anzianità, di cui alla tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n.335, dipendenti da imprese, può essere riconosciuto il trattamento di pensione di anzianità e, in deroga al regime di non cumulabilità di cui al comma 4, il passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale in misura non inferiore a 18 ore settimanali. La facoltà di cui al presente comma è concessa, previa autorizzazione dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda, a condizione che il datore di lavoro assuma nuovo personale per un tempo lavorativo non inferiore a quello ridotto ai lavoratori che si avvalgono della predetta facoltà. A questi ultimi l'importo della pensione è ridotto in misura inversamente proporzionale alla riduzione dell'orario normale di lavoro, riduzione comunque non superiore al 50 per cento. La somma della pensione e della retribuzione non può in ogni caso superare l'ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che, a parità di altre condizioni, presta la sua opera a tempo pieno.
2. L'impresa che si avvale della facoltà di ricorso al lavoro a tempo parziale di cui al comma 1 deve dare comunicazione ai competenti istituti previdenziali e all'ispettorato provinciale del lavoro della stipulazione dei contratti e della loro cessazione.
3. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le necessarie norme regolamentari per la definizione dei criteri e delle modalità applicative di quanto disposto al comma 1 nei confronti del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29. In ogni caso nell'ambito delle predette amministrazioni pubbliche si prescinde dall'obbligo di nuove assunzioni di cui al medesimo comma 1.
4. Con effetto sui trattamenti liquidati dalla data di cui al comma 1, le pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi e delle forme di essa sostitutive, nonchè i trattamenti anticipati di anzianità delle forme esclusive della medesima, fatti salvi i trattamenti liquidati con almeno 40 anni di contribuzione e le eccezioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n.49, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n.120, non sono cumulabili, limitatamente alla quota liquidata con il sistema retributivo, con redditi da lavoro di qualsiasi natura ed il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro. A tal fine trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 7 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 novembre 1992, n.503. Ai lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente legge sono titolari di pensione, ovvero che hanno raggiunto il requisito contributivo di 36 anni o quello di 35 anni, quest'ultimo unitamente a quello anagrafico di 52 per i lavoratori dipendenti e di 56 per i lavoratori autonomi, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa.
5. Ai lavoratori autonomi che, per il periodo decorrente dalla data del pensionamento anticipato e fino a quella di maturazione dell'età per il pensionamento di vecchiaia, assumono dalle liste di collocamento, una o più unità anche a tempo parziale per un orario non inferiore al 50 per cento dell'orario normale di lavoro, è consentito il cumulo del 50 per cento del trattamento pensionistico con i redditi da lavoro autonomo.


Pag. 2691

6. L'assunzione di personale di cui ai commi 1 e 5 deve risultare ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del pensionamento. L'incremento medesimo deve essere considerato al netto delle diminuzioni intervenute nell'anno precedente il pensionamento.
7. È abrogato l'articolo 1, comma 25, lettera c), della legge 8 agosto 1995, n.335.
8. Restano validi gli atti e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 settembre 1996, n. 508.
20. 03
Governo.

(I subemendamenti riferiti all'articolo aggiuntivo 20. 03 sono pubblicati nell'Allegato A-bis ai resoconti della seduta odierna).

Al capo IV, prima dell'articolo 21 inserire il seguente:

Art. 20-bis
(Disposizioni in materia di sanzioni per violazioni di obblighi contributivi e di regolarizzazione di posizioni previdenziali).

1. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una somma aggiuntiva, in ragione d'anno, pari al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, maggiorato di tre punti; la somma aggiuntiva non può essere superiore al 100 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, oltre alla somma aggiuntiva di cui alla lettera a), al pagamento di una sanzione, «una tantum», da graduare secondo criteri fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla entità dell'evasione e al comportamento complessivo del contribuente, da un minimo del 30 per cento ad un massimo del 50 per cento di quanto dovuto a titolo di contributi o premi; qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, la sanzione di cui alla presente lettera non è dovuta, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa.

2. Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una somma aggiuntiva, in ragione d'anno, in misura pari al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni. La somma aggiuntiva non può essere superiore al 100 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
3. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono esonerate dal pagamento delle somme aggiuntive e della maggiorazione di cui al comma 1 nonché degli interessi legali.


Pag. 2692

4. Nelle ipotesi di procedure concorsuali, in caso di pagamento integrale dei contributi e spese, la somma aggiuntiva può essere ridotta ad un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori.
5. In caso di omesso o ritardato versamento dei contributi o premi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro la somma aggiuntiva è ridotta fino ad un tasso non inferiore a quello degli interessi legali, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori, qualora il ritardo o l'omissione siano connessi alla documentata ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione.
6. Allorché si fa luogo al pagamento dei contributi e di quanto previsto a titolo di interessi, somme aggiuntive e sanzioni di cui ai commi precedenti, sono estinte le obbligazioni per sanzioni amministrative di cui all'articolo 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. I pagamenti effettuati per contributi sociali obbligatori ed accessori a favore degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
8. All'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, il comma 4 è soppresso e i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. L'importo delle somme aggiuntive e della maggiorazione può essere ridotto con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti gli enti impositori, fino alla misura degli interessi legali, nelle seguenti ipotesi:
a) nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato all'autorità giudiziaria, in relazione anche a possibili riflessi negativi in campo occupazionale di particolare rilevanza;
b) per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e comunque in tutti i casi di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore e, comunque, per periodi contributivi non superiori a quelli stabiliti dall'articolo 1, commi 3 e 5, della citata legge n. 223 del 1991, con riferimento alla concessione per i casi di crisi aziendali, di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale.

2. Nei casi di riduzione di cui al comma 1, il decreto ministeriale può disporre anche l'estinzione della obbligazione per sanzioni amministrative connesse con la denuncia ed il versamento dei contributi o dei premi.
3. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, i soggetti che abbiano avanzato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed agli enti impositori motivata e documentata istanza per ottenere la riduzione ivi prevista, procedono alla regolarizzazione contributiva mediante la corresponsione, in via provvisoria e salvo conguaglio, delle somme aggiuntive nella misura degli interessi legali. Qualora entro i sei mesi successivi dalla data di presentazione dell'istanza di riduzione delle somme aggiuntive non sia intervenuto il predetto decreto, gli enti impositori provvedono all'addebito di tali somme nella misura ordinaria».

9. Sono abrogati l'articolo 4, commi da 1 a 5, del decreto-legge 30 dicembre 1987,


Pag. 2693

n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e l'articolo 53 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, ed ogni altra disposizione di legge incompatibile con il presente articolo.
10. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di luglio 1996, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti stessi presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 16 dicembre 1996, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 17 per cento annuo nel limite massimo del 50 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.
11. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in trenta rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 16 dicembre 1996. L'importo delle rate comprensivo degli interessi pari all'8 per cento annuo è calcolato applicando al debito il coefficiente indicato alla colonna 4 della allegata tabella.
12. I soggetti che hanno provveduto al versamento della prima, della seconda e della terza rata del condono previdenziale ed assistenziale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, alle scadenze, già previste dal citato articolo 3, comma 3, rispettivamente, del 30 giugno 1996, del 31 luglio 1996 e del 30 settembre 1996, hanno facoltà di procedere alla regolarizzazione, per la parte residua del debito, secondo le disposizioni di cui ai commi 10 e 11, ovvero secondo le seguenti modalità e con la maggiorazione degli interessi dell'8 per cento annuo sulla rateizzazione per il periodo di differimento, decorrente dal 30 giugno 1996: per debiti di importo fino a lire 1 miliardo con il versamento della quarta rata, di importo uguale alle precedenti, da pagarsi entro il 30 novembre 1996; per debiti di importo superiore a lire 1 miliardo e fino a lire 5 miliardi con il versamento delle rimanenti rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, entro il 30 novembre 1996, entro il 31 gennaio 1997, entro il 31 marzo 1997 ed entro il 31 maggio 1997; per debiti di importo superiore ai 5 miliardi di lire e fino a 20 miliardi di lire con il versamento delle rimanenti rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, entro il 30 novembre 1996, entro il 31 gennaio 1997, entro il 31 marzo 1997, entro il 31 maggio 1997, entro il 31 luglio 1997 ed entro il 30 settembre 1997; per debiti di importo superiore a 20 miliardi di lire con il versamento delle rimanenti rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, entro il 30 novembre 1996, entro il 31 gennaio 1997, entro il 31 marzo 1997, entro il 31 maggio 1997, entro il 31 luglio 1997, entro il 30 settembre 1997, entro il 30 novembre 1997, entro il 31 gennaio 1998, entro il 31 marzo 1998, entro il 31 maggio 1998 ed entro il 31 luglio 1998.
13. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative, e per ogni altro onere accessorio, connessi con le violazioni delle norme sul collocamento, nonché con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. In caso di regolarizzazione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9 e 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. I provvedimenti di merito e di esecuzione in corso, in qualsiasi fase e

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grado, sono sospesi per effetto della domanda di regolarizzazione e subordinatamente al puntuale pagamento delle somme determinate agli effetti del presente articolo alle scadenze dallo stesso previste.
14. Nel caso di regolarizzazioni contributive effettuate ai sensi dell'articolo 18, commi da 1 a 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dell'articolo 14-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dell'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 40, dell'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, i versamenti tardivi delle rate dovute, successive alla prima, sono considerati validi, ancorché sia stato omesso il versamento di talune di dette rate, se i soggetti interessati abbiano già provveduto, ovvero provvedano, entro il 16 dicembre 1996, a versare, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, interessi nella misura dell'8 per cento annuo commisurati al ritardo rispetto alle scadenze fissate dalla legge per il pagamento delle rate stesse.
15. I crediti di importo non superiore a lire 50.000 per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in essere alla data del 31 marzo 1996, sono estinti unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo alla loro riscossione.
16. Restano validi gli atti e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538.
20. 04.
Governo.
(I subemendamenti riferiti all'articolo aggiuntivo 20. 04 sono pubblicati nell'Allegato A-bis ai resoconti della seduta odierna).

Pag. 2695

TABELLA 3
(vedi articolo 20-bis, comma 11)

Piano di ammortamento a rata costante anticipata bimestralmente al tasso annuo semplice dell'8 per cento relativo ad un capitale unitario.


Pag. 2696

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

Art. 35-bis
(Regolarizzazione di violazioni edilizie).

1. All'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.724, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere dalla persona imputata di uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, o da terzi per suo conto, è sospeso fino alla sentenza definitiva di non luogo a procedere o di proscioglimento o di assoluzione. Non può essere conseguita la concessione in sanatoria degli abusi edilizi se interviene sentenza definitiva di condanna per i delitti sopra indicati. Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in ordine alle condanne riportate nel certificato generale del casellario giudiziale ad opera del comune, il richiedente deve attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui all'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale»;
b) al comma 4, quarto periodo, le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda»;
c) al comma 4, dopo il penultimo periodo, è inserito il seguente: «Le citate sanzioni non si applicano nel caso in cui il versamento sia stato effettuato nei termini per errore ad ufficio incompetente alla riscossione dello stesso»;
d) al comma 5, alla fine del terzo periodo le parole: «31 marzo 1995» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 1995, purché la domanda sia stata presentata nei termini»;
e) al comma 6, primo periodo, le parole: «31 marzo 1995» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 1996»;
f) al comma 11, secondo periodo, le parole: «Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 1996»;
g) al comma 13, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le regioni possono modificare, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge 28 febbraio 1985, n.47, e successive modificazioni, le norme di attuazione degli articoli 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n.10. La misura del contributo di concessione, in relazione alla tipologia delle costruzioni, alla loro destinazione d'uso ed alla loro localizzazione in riferimento all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni nonché alle loro caratteristiche geografiche, non può risultare inferiore al 70 per cento di quello determinato secondo le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il potere di legiferare in tal senso è esercitabile entro novanta giorni dalla predetta data; decorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni vigenti alla medesima data»;
h) al comma 18 le parole: «modificativi di quelli» sono sostituite dalle seguenti: «modificative di quelle»;
i) alla tabella B le parole: «10.000 a m», riferite all'ultima tipologia di abuso, sono sostituite dalle seguenti: «10.000 a mq oltre all'importo previsto fino a 750 m3»;
l) al titolo della tabella D sono soppresse le parole: «e degli oneri concessori» e la parola: «dovuti» è sostituita dalla seguente: «dovuta»; alle lettere a), b) e c) sono soppresse le parole: «e degli oneri concessori».

2. Ai fini della determinazione delle somme da corrispondere a titolo di oblazione ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.724, come modificato


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dall'articolo 14 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n.41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.85, è fatto salvo il quinto comma dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1985, n.47, e successive modificazioni.
3. Per le modalità di riscossione e versamento dell'oblazione per la sanatoria degli abusi edilizi sono fatti salvi gli effetti dei decreti del Ministro delle finanze in data 31 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.207 del 5 settembre 1994, e in data 13 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.244 del 18 ottobre 1994, ad esclusione dei termini per il versamento dell'importo fisso e della restante parte dell'oblazione previsti dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.724. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità ed i termini per il versamento dell'oblazione per la definizione delle violazioni edilizie da parte dei soggetti non residenti in Italia. I suddetti termini per il versamento dell'acconto dell'oblazione sono fissati in trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale; per la rateizzazione della restante parte dell'oblazione sono fissati rispettivamente a 60, 90, 120, 180 e 210 giorni dal versamento dell'acconto e per il versamento degli oneri di concessione allo scadere di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto.
4. Per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n.1497, e al decreto-legge 27 giugno 1985, n.312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n.431, il versamento dell'oblazione non esime dall'applicazione dell'indennità risarcitoria prevista dall'articolo 15 della citata legge n.1497 del 1939.
5. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dei lavori pubblici, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono modificate le modalità di rimborso delle differenze non dovute e versate a titolo di oblazione, definite dal decreto del Ministro del tesoro in data 19 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1996. I soggetti che hanno presentato domanda di concessione in sanatoria entro il 30 giugno 1987, per la quale il sindaco ha espresso provvedimento di diniego, ed hanno riproposto la domanda ai sensi dell'articolo 39 della citata legge n.724 del 1994, e successive modificazioni, per il medesimo immobile, possono compensare il credito a loro favore scaturito dal diniego della prima domanda di condono edilizio con il debito derivato dal nuovo calcolo dell'oblazione relativa alla domanda di condono inoltrata ai sensi del medesimo articolo 39. All'eventuale relativa spesa si provvede anche mediante utilizzo di quota parte del gettito eccedente l'importo di lire 2.550 miliardi e di lire 6.915 miliardi, rispettivamente per gli anni 1994 e 1995, derivante dal pagamento delle oblazioni previste dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.724. La quota eccedente tali importi, versata all'entrata dello Stato, è riassegnata, limitatamente alla misura necessaria a coprire gli oneri derivanti dai rimborsi previsti dal presente comma, con decreto del Ministro del tesoro, su apposito capitolo dello stato di previsione del bilancio dell'amministrazione competente.
6. I comuni sono tenuti ad iscrivere nei propri bilanci le somme versate a titolo di oneri concessori per la sanatoria degli abusi edilizi in un apposito capitolo del titolo IV dell'entrata. Le somme relative sono impegnate in un apposito capitolo del titolo II della spesa. I comuni possono utilizzare le relative somme per far fronte ai costi di istruttoria delle domande di concessione o di autorizzazione in sanatoria, per anticipare i costi per interventi di demolizione delle opere di cui agli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n.47, e successive modificazioni, per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché per gli interventi di risanamento urbano ed ambientale delle aree interessate dall'abusivismo. I comuni che,

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ai sensi dell'articolo 39, comma 9, della legge 23 dicembre 1994, n.724, hanno adottato provvedimenti per consentire la realizzazione di opere di urbanizzazione con scorporo delle aliquote, possono utilizzare una quota parte delle somme vincolate per la costituzione di un apposito fondo di garanzia per l'autorecupero, con l'obiettivo di sostenere l'azione delle forme consortili costituitesi e di integrare i progetti relativi alle predette opere con progetti di intervento comunale.
7. Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i fondi all'uopo accantonati, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario, ovvero nell'ambito dei lavori socialmente utili. I comuni possono anche avvalersi di liberi professionisti o di strutture di consulenze e servizi.
8. La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle calamità naturali, è esclusa nei casi in cui gli immobili danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone alluvionali; la citata concessione di indennizzi è altresì esclusa per gli immobili edificati in zone sismiche senza i prescritti criteri di sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n.47, e successive modificazioni.
9. Non possono formare oggetto di sanatoria, di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.724, come integrato dal presente articolo, le costruzioni abusive realizzate sopra e sotto il soprassuolo boschivo distrutto o danneggiato per cause naturali o atti volontari, fermi restando i divieti previsti nei commi quarto e quinto dell'articolo 9 della legge 1 marzo 1975, n.47, e successive modificazioni.
10. Ai fini della relazione prevista dal comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 12 gennaio 1988, n.2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988, n.68, i comuni riferiscono annualmente al Ministero dei lavori pubblici sull'utilizzazione dei fondi di cui al comma 6.
11. La tipologia di abuso di cui al numero 4 della tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n.47, deve intendersi applicabile anche agli abusi consistenti in mutamenti di destinazione d'uso eseguiti senza opere edilizie.
12. I nuclei abusivi di costruzioni residenziali sanate o in corso di sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n.47, e successive modificazioni, che non siano stati ancora oggetto di recupero urbanistico a mezzo di variante agli strumenti urbanistici, di cui all'articolo 29 della stessa legge, dovranno essere regolarizzati dai comuni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base della normativa regionale specificamente adottata.
13. In caso di inadempienze, il Ministro dei lavori pubblici, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, su richiesta del sindaco, del comitato regionale di controllo, ai sensi dell'articolo 48 della legge 8 giugno 1990, n.142, su segnalazione del prefetto competente per territorio, ovvero d'ufficio, nomina un commissario ad acta per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza del sindaco.
14. Qualora sia necessario procedere alla demolizione di opere abusive è possibile avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa fra il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro della difesa.
15. A seguito del rilascio della concessione in sanatoria ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.724, come integrato dal presente articolo, gli atti tra vivi la cui nullità, ai sensi dell'articolo 17 e del secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n.47, e successive modificazioni, non sia stata ancora dichiarata, acquistano validità di diritto. Ove la nullità sia stata dichiarata con sentenza passata in giudicato e trascritta, può essere richiesta la sanatoria retroattiva su accordo delle parti, con atto successivo contenente gli allegati di cui al secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n.47, sempreché non siano nel frattempo intervenute altre trascrizioni a favore di terzi. Dall'imposta di registro calcolata sull'atto volto a determinare l'effetto di cui al presente articolo è decurtato l'importo eventualmente già versato per la registrazione dell'atto dichiarato nullo.

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16. Gli atti di cui al secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n.47, aventi per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricati costruiti senza concessione edilizia sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultino gli estremi della domanda di condono con gli estremi del versamento, in una o più rate, dell'intera somma dovuta a titolo di oblazione e di contributo concessorio nonché il parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela dei vincoli per le opere di cui al terzo comma dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, introdotto dall'articolo 8, comma 12, del presente decreto la cui sanatoria, ai sensi del presente articolo, sia subordinata a tale parere favorevole. Verificatosi il silenzio assenso disciplinato dall'articolo 39, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n.724, nei predetti atti devono essere indicati, a pena di nullità, i seguenti elementi costitutivi dello stesso: data della domanda, estremi del versamento di tutte le somme dovute, dichiarazione dell'autorità preposta alla tutela dei vincoli nei casi di cui al periodo precedente, dichiarazione di parte che il comune non ha provveduto ad emettere provvedimento di sanatoria nei termini stabiliti nell'articolo 39, comma 4, della citata legge n.724 del 1994. Nei successivi atti negoziali è consentito fare riferimento agli estremi di un precedente atto pubblico che riporti i dati sopracitati. Le norme del presente comma concernenti il contributo concessorio non trovano applicazione per le domande di sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987.
17. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n.47, si applicano anche ai trasferimenti previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n.560, nonché ai trasferimenti di immobili di proprietà di enti di assistenza e previdenza e delle amministrazioni comunali.
18. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 26 luglio 1994, n. 468, 27 settembre 1994, n. 551, 25 novembre 1994, n. 649, 26 gennaio 1995, n. 24, 27 marzo 1995, n. 88, 26 maggio 1995, n. 193, 26 luglio 1995, n. 310, 20 settembre 1995, n. 400, 25 novembre 1995, n. 498, 24 gennaio 1996, n. 30, 25 marzo 1996, n. 154, 25 maggio 1996, n. 285, 22 luglio 1996, n. 388, e 24 settembre 1996, n. 495.
35. 02.
Governo.
(I subemendamenti riferiti all'articolo aggiuntivo 35. 02 sono pubblicati nell'Allegato A-bis ai resoconti della seduta odierna).

Dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:
24-bis. Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29


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novembre 1982, n. 887, come sostituito, da ultimo, dall'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, al terzo periodo, le parole: «due esercizi», sono sostituite dalle seguenti: «quattro esercizi\u».
24-ter. All'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «È soggetto alla sola comunicazione al sindaco l'ampliamento che non eccede il 20 per cento della superficie di vendita originaria dell'esercizio per una sola volta, applicandosi alle nuove superfici o ai nuovi volumi le contribuzioni o gli oneri previste dalle leggi vigenti».
35. 03.
Governo.

ARTICOLO 42 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 42.
(Riordino delle società controllate nel settore agricolo).

*1. Al fine di valorizzare le produzioni agricole attraverso il potenziamento e lo sviluppo del settore agroalimentare ed
agroindustriale, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni che regolano l'attività delle società controllate, aventi per oggetto sociale interventi nel settore agro-alimentare-industriale, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) messa in liquidazione della società finanziaria costituita ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1991, n. 252, e trasferimento delle relative funzioni alla RIBS S.p.A.;
b) previsione di modalità di intervento flessibile ed orientato alle effettive necessità finanziarie dei progetti approvati, compresa la possibilità di interventi congiunti con istituti di credito e società finanziarie.

*2. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono il parere entro trenta giorni.
3. La partecipazione azionaria nella RIBS S.p.A. posseduta dall'EFIM è trasferita al Ministero del tesoro.
4. La RIBS S.p.A., nell'ambito delle operazioni di acquisizione delle partecipazioni azionarie, può definire condizioni compatibili con i princìpi di economia di mercato e stipulare appositi accordi con i quali gli altri soci, o eventualmente terzi, si impegnano a riscattare al valore di mercato, nel termine stabilito dal relativo piano specifico di intervento, le azioni o le quote sociali acquisite.
* (Commi stralciati nel corso della seduta)

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 42 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 42.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, tabella A, Ministero del tesoro, modificare gli importi come segue:
1997: - 3.000;
1998: - 1.000;
1999: - 1.000.
42. 17 (43. 7).
Bicocchi.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 56, al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c) nella tabella A, Parte III, al punto 1), sopprimere la parola: cavalli.
42. 18 (43. 8).
Giancarlo Giorgetti.


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Sostituirlo con il seguente:

Art. 42.
(Riordino delle società controllate nel settore agricolo).

1. Al fine di valorizzare le produzioni agricole attraverso il potenziamento e lo sviluppo del settore agro-alimentare ed agro-industriale, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari, forestali, è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni che regolano l'attività delle società controllate, aventi per oggetto sociale interventi nel settore agro-alimentare-industriale, nel rispetto di principi e criteri direttivi volti a garantire modalità di intervento flessibili ed orientare alle effettive necessità finanziarie dei progetti approvati, compresa la possibilità di interventi congiunti con istituti di credito e società finanziarie. Il governo con tali decreti legislativi potrà procedere all'attribuzione di ambiti di intervento aggiuntivi alla società costituita ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1991, n. 252.
2. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono il parere entro trenta giorni dalla ricezione.
3. La partecipazione azionaria nella Ribs spa posseduta dall'Efim è trasferita al ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali.
4. Le società finanziarie partecipate aventi per oggetto sociale interventi nel settore agro-alimentare, nell'ambito delle operazioni di acquisizione delle partecipazioni azionarie, possono definire condizioni compatibili con principi di economia di mercato e stipulare appositi accordi con i quali gli altri soci, o eventualmente terzi, si impegnano a riscattare al valore di mercato, nel termine stabilito dal relativo piano specifico di intervento, le azioni o le quote sociali acquisite.
42. 19 (43. 6).
Poli Bortone, Aloi, Nuccio Carrara, Caruso, Fino, Franz, Losurdo, Bono, Armani, Lucchese.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 42.
(Soppressione di Ribs e Finagra).

1. Le aziende di cui alle leggi 8 agosto 1991, n. 252 (Finagra), e 19 dicembre 1983, n. 700 (Ribs), sono poste in liquidazione ed i relativi capitali sono trasferiti alle Regioni ed alle province autonome, in base ad uno specifico piano di riparto.
2. Le regioni hanno facoltà di operare nei settori di intervento delle soppresse Ribs e Finagra in relazione alle competenze ad esse attribuite in materia agricola dall'articolo 117 della Costituzione.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 sono emanate con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Comitato permanente per le politiche agroalimentari e forestali di cui alla legge 4 dicembre 1993, n. 491, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
42. 20 (43. 9).
Anghinoni, Dozzo, Lembo, Pittino, Rodeghiero.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 42.
(Soppressione di Ribs e Finagra).

1. Le aziende di cui alle leggi 8 agosto 1991, n. 252 (Finagra), e 19 dicembre 1983, n. 700 (Ribs), sono poste in liquidazione.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 sono emanate con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Comitato permanente per le politiche agroalimentari e forestali di cui alla legge 4 dicembre 1993, n. 491,


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entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
42. 21 (43. 10).
Pittino, Dozzo, Anghinoni, Lembo, Rodeghiero.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: valorizzare le con le seguenti: migliorare l'efficienza delle.
42. 22 (43. 54).
Pittino, Dozzo, Anghinoni, Lembo, Rodeghiero.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: potenziamento e lo sviluppo con le seguenti: miglioramento dell'efficienza dei processi produttivi.
42. 23 (43. 33).
Dozzo, Anghinoni, Lembo, Pittino.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: del settore agro-alimentare ed agro-industriale, con le seguenti: dei settori dell'agricoltura biologica e sostenibile, agroalimentare ed agroindustriale.
42. 24 (43. 2).
Pecoraro Scanio, Procacci.

Al comma 1, all'alinea, sostituire la parola: agroalimentare con le seguenti: agricolo ed alimentare.
42. 25 (43. 34).
Dozzo, Anghinoni, Lembo, Pittino.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: ed agroindustriale con le seguenti: e dell'agro-industria.
42. 26 (43. 35).
Dozzo, Anghinoni, Lembo, Pittino.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: entro quattro mesi con le seguenti: entro sessanta giorni.
42. 27 (43. 19).
Dozzo, Anghinoni, Lembo, Pittino.

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: alimentari e forestali aggiungere le seguenti: , d'intesa con il Comitato permanente di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491.
42. 28 (43. 20).
Dozzo, Anghinoni, Lembo, Pittino.

Al comma 1, all'alinea, sopprimere le parole: uno o.
42. 29 (43. 21).
Dozzo, Anghinoni, Lembo, Pittino.

Al comma 1, all'alinea, sopprimere le parole: disposizioni che regolano l'attività.
42. 30 (43. 22).
Dozzo, Anghinoni, Lembo, Pittino.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: aventi per oggetto sociale interventi con le seguenti: che operano.
42. 31 (43. 23).
Dozzo, Anghinoni, Lembo, Pittino.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: nel settore agro-alimentare-industriale con le seguenti: nei settori agricolo, agro-alimentare ed agro-industriale.
42. 32 (43. 24).
Dozzo, Anghinoni, Lembo, Pittino.


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Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, tabella C,: Legge n. 610 del 1982 (capp. 4351 e 4532): modificare gli importi come segue:
1997: - 1.000;
1998: - 1.000;
1999: - 1.000.
*42. 33 (43. 11).
Teresio Delfino, Peretti, Di Nardo, Grillo, Fabris, Lucchese.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, tabella C,: Legge n. 610 del 1982 (capp. 4351 e 4532): modificare gli importi come segue:
1997: - 1.000;
1998: - 1.000;
1999: - 1.000.
*42. 63 (43. 1).
Ferrari, Mario Pepe, Ricci, Casinelli.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: finanziaria aggiungere la seguente: Finagra.
42. 34 (43. 25).
Dozzo, Anghinoni, Lembo, Pittino.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: costituite ai sensi dell' con le seguenti di cui all'.
42. 35 (43. 26).
Dozzo, Anghinoni, Lembo, Pittino.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: trasferimento con la seguente: attribuzione.
42. 36 (43. 27).
Dozzo, Anghinoni, Lembo, Pittino.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b)
previsione di modalità di intervento orientato alle effettive necessità finanziarie dei progetti approvati.
42. 37 (43. 56).
Nuccio Carrara, Caruso, Fino, Franz, Losurdo, Poli Bortone, Aloi, Bono, Armani, Martini.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: previsione di modalità con le seguenti: messa a punto di programmi.
42. 38 (43. 29).
Lembo, Anghinoni, Dozzo, Pittino.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: flessibile con la seguente: adattabile.
42. 39 (43. 30).
Lembo, Anghinoni, Dozzo, Pittino.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: alle con le seguenti: in funzione delle.
42. 40 (43. 28).
Dozzo, Anghinoni, Lembo, Pittino.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: alle effettive necessità finanziarie con le seguenti: in funzione dei fabbisogni finanziari.
42. 41 (43. 59).
Lembo, Anghinoni, Dozzo, Pittino.


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Al comma 1, lettera b), dopo la parola: finanziarie aggiungere le seguenti: pubbliche e private.
42. 42 (43. 53).
Lembo, Anghinoni, Dozzo, Pittino.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: dei progetti approvati con le seguenti: degli interventi finanziati.
42. 43 (43. 49).
Lembo, Anghinoni, Dozzo, Pittino.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: compresa con la seguente: esclusa.
42. 44 (43. 50).
Lembo, Anghinoni, Dozzo, Pittino.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: istituti aggiungere le seguenti: bancari e di.
42. 45 (43. 51).
Lembo, Anghinoni, Dozzo, Pittino.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: credito aggiungere le seguenti: pubblici e privati.
42. 46 (43. 52).
Lembo, Anghinoni, Dozzo, Pittino.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono il parere entro trenta giorni.
42. 47 (43. 55).
Poli Bortone, Aloi, Nuccio Carrara, Caruso, Fino, Franz, Losurdo, Bono, Armani, Martini.

Al comma 2 dopo la parola: competenti aggiungere le seguenti: presso la Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica.
42. 48 (43. 36).
Lembo, Anghinoni, Dozzo, Pittino.

Al comma 2, sostituire le parole: esprimono il parere con le seguenti: si esprimono.
42. 49 (43. 37).
Lembo, Anghinoni, Dozzo, Pittino.

Al comma 2, sostituire le parole: entro trenta giorni con le seguenti: entro un mese.
42. 50 (43. 35).
Lembo, Anghinoni, Dozzo, Pittino.

Al comma 3, sostituire le parole: La partecipazione azionaria nella con le seguenti: Le azioni della.
42. 51 (43. 39).
Lembo, Anghinoni, Dozzo, Pittino.

Al comma 3, sostituire la parola: posseduta con le seguenti: di proprietà.
42. 52 (43. 40).
Lembo, Anghinoni, Dozzo, Pittino.

Al comma 3, sostituire le parole: è trasferita con le seguenti: è ceduta.
42. 53 (43. 41).
Lembo, Anghinoni, Dozzo, Pittino.


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Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Conseguentemente, il rappresentante dell'Efim decade dal consiglio di amministrazione della Ribs.
42. 54 (43. 58).
Caruso, Fino, Franz, Losurdo, Poli Bortone, Aloi, Nuccio Carrara, Bono, Armani, Martini.

Sopprimere il comma 4.
42. 55 (43. 57).
Aloi, Nuccio Carrara, Caruso, Fino, Franz, Losurdo, Poli Bortone, Bono, Armani, Martini.

Al comma 4, sostituire le parole: può definire con la seguente: definisce.
42. 56 (43. 16).
Pagliarini, Roscia, Martinelli, Apolloni, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 4, sopprimere le parole definire condizioni compatibili con i principi di economia di mercato e.
42. 57 (43. 44).
Lembo, Anghinoni, Dozzo, Pittino.

Al comma 4, sopprimere le parole o eventualmente terzi.
42. 58 (43. 45).
Lembo, Anghinoni, Dozzo, Pittino.

Al comma 4, sostituire le parole: a riscattare con le seguenti: a corrispondere.
42. 59 (43. 46).
Lembo, Anghinoni, Dozzo, Pittino.

Al comma 4, sostituire le parole: di mercato con le seguenti: determinato dal mercato azionario.
42. 60 (43. 47).
Lembo, Anghinoni, Dozzo, Pittino.

Al comma 4, sostituire le parole: nel termine stabilito con le seguenti: nel rigoroso rispetto dei termini fissati.
42. 61 (43. 48).
Lembo, Anghinoni, Dozzo, Pittino.

Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

Art. 42-bis.
(Misure per completamento della manovra di finanza pubblica).

1. Ai fini del contenimento del limite massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per gli anni 1996, 1997 e 1998 stabiliti dalla legge finanziaria 1996, le disposizioni del presente articolo realizzano una manovra sulla spesa pari a 2.961 miliardi di lire per il 1996, a 2.834 miliardi di lire per il 1997 e a 3.578 miliardi di lire per il 1998 in termini di competenza e, rispettivamente, a 1.485, 2.380 e 2.900 miliardi di lire in termini di cassa. Il presente articolo dispone altresì maggiori entrate in misura non inferiore, in termini sia di competenza sia di cassa, a 3.900 miliardi di lire per il 1996, a 2.393 miliardi per il 1997 e a lire 1.660 miliardi per il 1998.
2. Gli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, e le relative proiezioni per gli anni 1997 e 1998, appartenenti alle categorie economiche di seguito elencate, con esclusione della quota parte destinata a spese di personale e delle dotazioni relative ad accordi internazionali e a intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato, ad


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annualità relative a limiti di impegno e a rate di ammortamento di mutui, sono ridotti per importi corrispondenti alle seguenti percentuali, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:
Categoria IV - con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria e di quelle della rubrica 12 e della rubrica 14 dello stato di previsione del Ministero della difesa: 5 per cento.

Su proposta del Ministro interessato, di concerto con il Ministro del tesoro, la riduzione può essere operata su determinati capitoli di spese discrezionali della medesima categoria ovvero sugli accantonamenti di fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso della medesima amministrazione.

Categoria V - con esclusione dei capitoli 6674, 6675 e 6676 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei capitoli 4630, 4633, 4634, 5941 e 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, delle spese per assistenza gratuita diretta (codice economico 5.1.4.), dei trasferimenti alle province e ai comuni (codice economico 5.5.0.), agli enti previdenziali (codice economico 5.6.0.) e all'estero (codice economico 5.8.0.), delle pensioni di guerra (codice economico 5.1.1.) nonché dei contributi di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549: 1,1 per cento.

Categoria X e XI - con esclusione del capitolo 8405 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e delle spese per danni bellici e pubbliche calamità (codice economico 10.9.1.): 2 per cento.

3. Le riduzioni di cui al comma 2 che non consentono l'adempimento di obbligazioni giuridicamente perfezionate alla data di entrata in vigore della presente legge possono dare luogo a reiscrizioni ai pertinenti capitoli di bilancio dell'esercizio successivo.
4. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 18, comma 5, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come determinata dalla tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996), è ridotta di lire 190 miliardi per l'anno 1996 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 4, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996), è ridotta di lire 370 miliardi per l'anno 1996, di lire 550 miliardi per l'anno 1997 e di lire 600 miliardi per l'anno 1998. Gli stanziamenti iscritti ai capitoli 4288, 4289 e 4290 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e le relative proiezioni sono complessivamente ridotti, su proposta del Ministro dell'interno, di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998. Le assegnazioni, i contributi e le somme comunque erogate a decorrere dal 30 luglio 1996 a carico del bilancio dello Stato a favore di società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato o di enti pubblici non assoggettati al sistema di tesoreria unica ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, devono essere versati su appositi conti correnti infruttiferi già in essere, ovvero da aprirsi presso la Tesoreria centrale dello Stato.
5. I soggetti che hanno dichiarato per il periodo di imposta 1994 ricavi derivanti dall'esercizio di attività di impresa, di cui all'articolo 53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati nella lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni di ammontare non superiore a lire dieci miliardi, sono ammessi a definire il reddito di impresa ovvero il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni sulla base dei parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1996, tenendo conto degli elementi, desumibili dalle dichiarazioni dei redditi presentate


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ovvero dal bilancio, opportunamente riclassificati per l'applicazione dei parametri. La disposizione si applica a condizione che i predetti ricavi siano di importo non inferiore all'85 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi e degli altri componenti positivi, ad esclusione delle plusvalenze diverse da quelle derivanti da immobilizzazioni finanziarie e delle sopravvenienze attive. La definizione ha effetto anche per l'imposta sul valore aggiunto, da liquidare come indicato nell'articolo 3, comma 183, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. La definizione non è ammessa:
a) se, alla data del 15 novembre 1996, ricorrono le ipotesi indicate nell'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) in caso di omessa presentazione della dichiarazione.

6. Il contribuente che intende avvalersi della definizione presenta all'ufficio delle imposte competente, entro il 31 luglio 1996, ovvero entro il 5 settembre 1996 se i relativi dati sono registrati anche su supporto magnetico, apposita istanza irretrattabile redatta secondo i modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze 16 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1996. All'istanza dei soggetti che esercitano attività di impresa o arti e professioni in forma associata possono essere allegate le istanze di ciascun socio o associato. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la trattazione delle istanze può essere attribuita anche agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, tenendo conto sia della qualità dei soggetti sia della loro ripartizione sul territorio. L'ufficio, valutata l'istanza, la rigetta, se riscontra cause ostative per legge, ovvero invita il contribuente a presentarsi per redigere in contraddittorio l'atto di adesione secondo la procedura stabilita nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 2-bis, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, concernente disposizioni per l'accertamento con adesione del contribuente, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 316. La definizione si perfeziona con il versamento delle maggiori somme dovute. Se entro il 30 novembre 1996 l'ufficio non ha comunicato il rigetto dell'istanza o l'invito al contribuente a presentarsi per redigere l'atto di adesione, il contribuente si intende definitivamente ammesso alla definizione. La stessa si perfeziona con il versamento, entro il 15 dicembre 1996, delle maggiori somme dovute, da effettuare in base alle norme sull'autoliquidazione mediante delega ad un'azienda di credito o tramite il competente concessionario della riscossione. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità tecniche, la modulistica e i codici di versamento. Qualora l'importo dovuto sia superiore a lire cinque milioni per le persone fisiche e a lire dieci milioni per gli altri soggetti, le somme eccedenti possono essere versate in due rate, di pari ammontare, rispettivamente entro il quarto e il decimo mese dalla data dell'atto di adesione di cui al presente comma, maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per il versamento, ovvero entro il 31 marzo 1997 ed entro il 30 settembre 1997 nel caso previsto, maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal 16 dicembre 1996. L'omesso versamento nei termini non determina l'inefficacia della definizione e per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; sono altresì dovuti una soprattassa pari al 40 per cento delle somme non versate e gli interessi legali.
7. La definizione non è soggetta ad impugnazione, non è integrabile o modificabile


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da parte dell'ufficio, salvo il potere di autotutela dell'amministrazione finanziaria ove sussistano le condizioni ostative indicate al comma 5, nonché in presenza di inesatte dichiarazioni circa i dati cui si riferiscono i parametri. Non rileva ai fini penali ed extra tributari, compreso il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché ai fini dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni. Sulle maggiori imposte non sono dovuti interessi; le sanzioni per infedele dichiarazione sono ridotte ad un ottavo del minimo, le sanzioni inerenti ad adempimenti relativi al periodo d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni definite ed ogni altra sanzione connessa con irregolarità od omissioni rilevabili dalle dichiarazioni sono applicabili nella misura di un quarto del minimo. Alla definizione eseguita ai sensi del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2-bis e 2-sexies dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e successive modificazioni e integrazioni. Per le somme riscosse in applicazione del presente articolo si rendono, altresì, applicabili le disposizioni dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 564 del 1994. Il maggiore imponibile definito rileva ai fini dei contributi previdenziali dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, determinati secondo le disposizioni dei commi 1-bis e 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 ottobre 1995, n. 427. Sulle somme dovute a tale titolo non sono dovuti interessi. Fino alla conclusione del procedimento di cui al presente articolo non si applicano gli articoli 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni, 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, e 62-ter, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. L'intervenuta definizione dell'accertamento con adesione inibisce la possibilità per l'ufficio di effettuare, per lo stesso periodo d'imposta, l'accertamento di cui all'articolo 38, commi da quarto a settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
8. Ai contribuenti che abbiano dichiarato ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dall'applicazione dei parametri indicati al comma 5 non si applicano le disposizioni richiamate nel penultimo periodo del comma 7.
9. Gli esercenti attività di impresa in regime di contabilità ordinaria che per il periodo di imposta 1995 e per il precedente hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati nella lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare non superiore a lire dieci miliardi e comunque non inferiore a quello risultante dall'applicazione dei parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1996, anche mediante la definizione di cui ai commi da 5 a 8 del presente articolo, possono procedere alla regolarizzazione della situazione patrimoniale iniziale relativa all'esercizio successivo. Gli elementi posti a base della regolarizzazione devono essere indicati in apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze 28 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 1996, da presentare entro il 20 dicembre 1996 ai centri di servizio, ove istituiti, o agli uffici delle imposte competenti in ragione del domicilio fiscale posseduto alla predetta ultima data.
10. La regolarizzazione può essere effettuata mediante l'eliminazione delle passività o delle attività fittizie, inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l'iscrizione di attività o di passività, costituite da debiti verso fornitori, in precedenza omesse,

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assoggettando i maggiori e i minori valori iscritti ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, in misura pari al 10 per cento. Il maggiore valore del patrimonio netto derivante dalle predette regolarizzazioni, al netto dell'imposta sostitutiva, deve essere accantonato in apposita riserva, designata con riferimento al presente articolo, che concorre alla formazione del reddito nel periodo di imposta e nella misura in cui la riserva viene attribuita ai soci o ai partecipanti o all'imprenditore; nell'esercizio in cui si verificano le predette ipotesi, le somme attribuite, aumentate dell'imposta sostitutiva ad esse corrispondente, concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente o dell'impresa, ai quali è attribuito un credito di imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata, nonché il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti. Per i soggetti indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ammontare su cui va calcolata l'imposta sul patrimonio netto delle imprese è assunto al lordo dell'imposta sostitutiva.
11. Le imprese che determinano il reddito in base all'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono effettuare le regolarizzazioni limitatamente ai beni di cui agli articoli 59, 60 e 67 dello stesso testo unico, nelle scritture contabili previste dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Si applica l'ultimo periodo del comma 9.
12. La regolarizzazione si perfeziona con il versamento dell'imposta sostitutiva entro il 15 dicembre 1996; i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono versare l'imposta sostitutiva entro la predetta data o, se successiva, entro la data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 1995. Qualora l'imposta dovuta superi i cinque milioni di lire per le persone fisiche e i dieci milioni di lire per gli altri soggetti, le somme eccedenti possono essere versate in due rate, di pari ammontare, rispettivamente entro il 31 marzo 1997 e il 30 settembre 1997, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, il versamento va effettuato entro le predette date o, se successive, entro il sesto ed il dodicesimo mese dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Le somme eccedenti vanno maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta sostitutiva fino a cinque o dieci milioni di lire. L'omesso versamento nei termini delle somme eccedenti non determina l'inefficacia della regolarizzazione e per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; sono altresì dovuti una soprattassa pari al 40 per cento delle somme non versate e gli interessi legali.
13. La regolarizzazione di cui al comma 9 non rileva ai fini penali. I valori risultanti dalle variazioni indicate nei commi 10 e 11 sono riconosciuti, ai fini civilistici e fiscali, a decorrere dal periodo di imposta 1996 e non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento. L'imposta sostitutiva è indeducibile. Per la liquidazione, la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
14. Per i soggetti che si avvalgono della regolarizzazione di cui al presente articolo, le rimanenze finali indicate negli articoli 59 e 60 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 1986, n. 917, relative al periodo di imposta 1995, da considerare per l'applicazione dei parametri di cui al

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decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1996, richiamato nel comma 9, sono assunte per un ammontare non superiore a quello delle esistenze iniziali del medesimo periodo di imposta.
15. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'adeguamento ai parametri menzionati nel comma 14 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 3, comma 188, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, può essere operato mediante l'integrazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, effettuando il relativo versamento entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso è dovuta una maggiorazione fissa del 3 per cento a titolo di interessi e non si applicano soprattasse e pene pecuniarie. I maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro il suddetto termine, in una apposita sezione del registro previsto dall'articolo 23 o dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
16. Nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996, richiamato nel comma 9, sono indicate le categorie di contribuenti per le quali non è possibile l'elaborazione dei predetti parametri in relazione al numero dei contribuenti appartenenti alla categoria di attività o alle caratteristiche del processo produttivo. La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1 gennaio 1996.
17. Il comitato per la vigilanza e il coordinamento dell'attività di accertamento nel campo dell'obbligo tributario e contributivo, istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, è prorogato per il triennio 1996-1998.
18. A decorrere dal 1 gennaio 1996, l'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, stabilita in lire 15.000 dalla tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni, è elevata a lire 20.000; l'imposta di bollo di lire 15.000, dovuta sui contratti di cui all'articolo 2, nota 2-bis, della citata tariffa, in qualsiasi forma redatti, è elevata a lire 20.000, fermo restando che l'imposta fissa di bollo si applica ai contratti relativi alle carte di pagamento solo in caso d'uso. L'imposta fissa di bollo stabilita in lire 2.000 per gli atti di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, della stessa tariffa, è elevata a lire 2.500.
19. L'aliquota dell'accisa sull'alcole etilico, stabilita in lire 1.166.000 dall'articolo 3, comma 224, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è aumentata a lire 1.249.600 per ettolitro anidro e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi è aumentata da lire 87.000 a lire 96.000 per ettolitro. L'aliquota dell'accisa sul petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55) per riscaldamento è aumentata da lire 415.990 a lire 625.620 per mille litri. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1996.
20. Il Ministro delle finanze può disporre con propri decreti, entro il 28 febbraio 1997, l'aumento, sino al livello massimo del 62 per cento, dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
21. Entro il 15 gennaio 1996 sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 92/79/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992. Le predette disposizioni devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a lire 600 miliardi per l'anno 1996 e a lire 630 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
22. Le entrate derivanti dal presente articolo sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla

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realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, ove necessarie, le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente comma.
23. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.
24. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante disposizioni attuative per l'istituzione del registro delle imprese, i contributi previdenziali disciplinati dall'articolo 1, primo comma, lettera a), della legge 12 marzo 1968, n. 410, e successive modificazioni, dovuti fino al 31 dicembre 1998 per gli atti depositati presso il registro delle imprese dai soggetti previsti dall'articolo 7, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 5), dello stesso regolamento, sono riscossi con l'applicazione delle apposite marche sugli atti depositati e sui documenti emessi, operata a cura degli obbligati al deposito e dei richiedenti. Per i certificati di iscrizione nel registro delle imprese emessi da sportelli non presidiati o mediante sistemi di certificazione a distanza, i contributi previdenziali sono riscossi direttamente dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nelle medesime forme dei diritti di segreteria; le somme così riscosse sono versate ogni semestre agli enti previdenziali destinatari, secondo le proporzioni stabilite dalle disposizioni vigenti.
25. All'articolo 3, comma 30, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 1996 il termine per il versamento del tributo alle regioni, relativo alle operazioni di deposito effettuate nel primo trimestre, è differito al 31 luglio 1996».
26. Al quinto comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, come modificato dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La ritenuta si applica, a titolo d'imposta, anche sui proventi corrisposti a soggetti non residenti per il tramite di stabili organizzazioni estere di imprese residenti e, a titolo di acconto, su quelli corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti non appartenenti all'impresa erogante i proventi».
27. Nell'articolo 41, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «con scadenza fissa non inferiore a 18 mesi» sono soppresse.
28. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, ferma restando la disciplina prevista per i titoli di cui all'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759, come modificata dal decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, riguardante la ritenuta sugli interessi dei titoli di Stato, per i quali l'aliquota si applica nella misura del 12,5 per cento, indipendentemente dalla scadenza dei titoli, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni e titoli similari devono operare una ritenuta con obbligo di rivalsa, sugli interessi, sui premi e sugli altri frutti corrisposti ai possessori nella misura del 12,50 per cento quando la scadenza non è inferiore a diciotto mesi e del 27 per cento quando la scadenza è inferiore ai diciotto mesi. Qualora il rimborso abbia luogo entro diciotto mesi dall'emissione, sugli interessi, sui premi e sugli altri frutti maturati fino al momento

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dell'anticipato rimborso è dovuta dall'emittente una somma pari al 20 per cento»;
b) al terzo comma, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: «Se gli interessi, i premi e gli altri frutti di cui ai precedenti commi sono dovuti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, la ritenuta deve essere operata, con obbligo di rivalsa, sui proventi di cui al primo e al secondo comma con le aliquote ivi rispettivamente previste. Qualora il rimborso abbia luogo entro diciotto mesi dall'emissione, sugli interessi, sui premi e sugli altri frutti maturati fino al momento dell'anticipato rimborso è dovuta una somma pari al 20 per cento. Tra gli interessi, i premi e gli altri frutti va compresa anche la differenza tra la somma corrisposta ai possessori dei titoli alla scadenza e il prezzo di emissione. All'applicazione della ritenuta ed al versamento della somma dovuta per l'anticipato rimborso devono provvedere i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 che intervengono nella riscossione degli interessi, dei premi e degli altri frutti ovvero nel rimborso nei confronti di soggetti residenti».

29. Nell'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica, le parole: «emesse dalle banche» sono sostituite dalle seguenti: «e dei titoli similari».
30. Le disposizioni dei commi da 27 a 29 del presente articolo si applicano agli interessi, ai premi e agli altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari emessi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.
31. La soprattassa di lire seicentomila, stabilita per l'omessa presentazione della dichiarazione relativa all'imposta straordinaria su particolari beni, dall'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è soppressa. Non si applica l'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, relativo all'applicazione temporale delle norme sanzionatorie delle violazioni delle leggi finanziarie, e non si fa luogo a rimborso delle somme già corrisposte.
32. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1995, n. 565, 28 febbraio 1996, n. 93, 29 aprile 1996, n. 230, 29 giugno 1996, n. 342, 30 agosto 1996, n. 449, e 23 ottobre 1996, n. 547.

33. L'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è sostituito dal seguente: «Il Ministro del tesoro, tenuto conto delle condizioni del mercato, può ristrutturare il debito pubblico interno ed estero attraverso operazioni di swap o altre operazioni previste dalla prassi dei mercati finanziari. Il Ministro del tesoro può altresì autorizzare gli enti pubblici economici e le società per azioni a prevalente capitale pubblico ad effettuare le stesse operazioni per il loro indebitamento sull'interno e sull'estero».
42. 01.
Governo.

(I subemendamenti rifertiti all'articolo aggiuntivo 42. 01 sono pubblicati nell'Allegato A-bis ai resoconti della seduta odierna).

Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

Art. 42-bis.

Regime comunitario di produzione lattiera.

1. Con effetto dal periodo 1995-1996 di regolamentazione della produzione lattiera, cessa l'applicazione della procedura di compensazione prevista dall'articolo 5, commi 5, 6, 7, 8 e 9, della legge 26 novembre 1992, n. 468, e gli adempimenti già svolti ai sensi delle predette disposizioni non hanno effetto.


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I versamenti e le restituzioni delle somme trattenute dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare, previsti dalla legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni, sono effettuati a seguito dell'espletamento delle procedure di compensazione nazionale da parte dell'AIMA. Sulle somme residue spettanti ai produttori restano dovuti gli interessi calcolati al tasso legale.
La compensazione è effettuata secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

a) in favore dei produttori delle zone di montagna;

b) in favore dei produttori titolari di quota A e di quota B nei confronti dei quali è stata disposta la riduzione della quota B, nei limiti del quantitativo ridotto;

c) in favore dei produttori ubicati nelle zone svantaggiate, di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1075, e nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento CEE 2081/93;

d) in favore dei produttori titolari esclusivamente della quota A che hanno superato la propria quota, nei limiti del 5 per cento della quota medesima;

e) in favore di tutti gli altri produttori.

Gli acquirenti che hanno già disposto la restituzione delle somme ai produttori ai sensi dell'articolo 5, comma 8, della legge n. 468 del 1992, procedono a nuove trattenute nei confronti dei produttori interessati, pari all'ammontare delle somme restituite. Ove ciò non fosse possibile, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della suddetta legge n. 468 del 1992.
L'articolo 2-bis del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, è abrogato a decorrere dal periodo 1995-1996.
Sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 11 dei decreti-legge 8 agosto 1996, n. 440 e 23 ottobre 1996, n. 542, e degli articoli 2 e 3 dei decreti-legge 6 settembre 1996, n. 463 e 23 ottobre 1996, n. 552.
42. 02.
La Commissione.

(I subemendamenti presentati all'articolo aggiuntivo 42. 02 sono pubblicati nell'Allegato A-bis ai resoconti della seduta odierna).

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 55 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1996

Art. 55-bis

5-bis. All'articolo 5-bis del decreto 11 luglio 1992 n. 333 convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992 n. 359 è aggiunto in fine il seguente comma:

«7-bis. In caso di occupazioni illegittime di suoli per cause di pubblica utilità intervenute anteriormente al 30 settembre 1996 si applicano, per la liquidazione del danno, i criteri di determinazione di cui al comma 1, con esclusione della riduzione del 40 per cento. In tal caso l'importo del risarcimento è altresì aumentato del 10 per cento.
55. 120 (Nuova formulazione).
La Commissione

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 62 DEL DISEGNO DI LEGGE ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1996

Dopo l'articolo 62 inserire il seguente:

ART. 62-bis

1. I soggetti obbligati a corrispondere un trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'articolo 2120 C.C., devono eseguire


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una ritenuta di acconto per l'esercizio 1997 del 2 per cento e per gli esercizi 1998 e 1999 dell'1 per cento sull'ammontare complessivo di tale trattamento maturato al 31 dicembre 1996, comprensivo delle rivalutazioni ed al netto delle somme già erogate alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La ritenuta di cui al comma 1 è riscossa mediante versamento diretto all'esattoria, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni, in tre rate di uguale importo che devono essere versate rispettivamente entro il 31 marzo, 31 luglio e 31 ottobre 1997, 1998, 1999.
3. Nella dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa agli anni 1997, 1998, 1999, saranno indicati i nominativi dei soggetti aventi diritto al trattamento di fine rapporto a carico dei quali è stata eseguita la ritenuta, l'ammontare di trattamento maturato sul quale è stata commisurata la ritenuta e l'ammontare della ritenuta stessa, che sarà dedotta dall'imposta dovuto all'atto dell'erogazione del suddetto trattamento.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la rivalutazione prevista dal quarto comma dell'articolo 2120 C.C. è calcolata sull'ammontare del trattamento naturato al netto della ritenuta eseguita.
5. Le percentuali di cui al 1 comma, si intendono ridotte in misura tale da garantire la copertura del maggior costo dell'emolumento relativo alla riduzione graduale degli alunni per classi.
Il Ministro del tesoro potrà provvedere con propri decreti alla definizione delle aliquote.

62. 5 (72. 03).
Armani, Bono, Valensise.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

la legge 1l gennaio 1996, n. 23, disciplina in maniera nuova la materia dell'edilizia scolastica, affidando competenze ai comuni ed alle province;
la ridefinizione delle competenze tra gli enti locali nella materia in questione comporta un cambiamento nella titolarità della gestione degli edifici scolastici destinati alla istruzione secondaria superiore;
tanto l'ANCI quanto l'UPI hanno evidenziato la grande difficoltà da parte degli Enti Locali nel dare esecuzione al contenuto della citata legge 23, anche a causa della tardiva emanazione dei decreti diretti a disciplinare il passaggio di gestione degli immobili ed a determinare i parametri da utilizzare per il trasferimento dai comuni alle province delle risorse finanziarie necessarie alla gestione delle nuove competenze

impegna il Governo

a provvedere al differimento di tutti i termini contenuti nella legge 23/96 di almeno sei mesi al fine di consentire agli enti locali gli adempimenti previsti dalla legge stessa.
9/2372/1
Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Colonna, Storace, Buontempo.

La Camera,

premesso che:

il sottosuolo della regione Basilicata è risultato, a seguito di indagini effettuate da tecnici italiani e stranieri, particolarmente ricco di idrocarburi;
è stato avviato l'insediamento degli impianti idonei all'estrazione ed al trasporto;


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considerato che:
la legge 9 gennaio 1991 n. 9, che regola la materia relativa alla ricerca e allo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi, attribuisce ogni potere decisionale alla Autorità statale, sottraendo alle Regioni e agli Enti locali ogni potestà su quote rilevanti dei loro territori;
la stessa legge, all'articolo 26, comma 1-bis, fissa una ripartizione dei prelievi fiscali assolutamente iniqua, assegnandone solo un terzo alla regione in cui si trovano i giacimenti;
tale beneficio, già di per sé modesto, è reso aleatorio dai regimi di esonero fiscale che l'Amministrazione finanziaria dello Stato può accordare, in presenza di particolari condizioni, ai titolari delle concessioni di coltivazioni (articolo 26, comma 1);
constatato che:
gli schieramenti politici di maggioranza e di opposizione concordano sulla necessità di dar corso ad una riforma dello Stato in chiave federalista nell'intento di assegnare agli Enti locali poteri sempre più vasti nella gestione della politica fiscale come in quella della spesa;
non esistono impedimenti costituzionali all'attribuzione agli Enti locali di poteri regolamentari su materie che riguardano l'uso del loro territorio;
men che meno sussistono impedimenti ad una ripartizione delle entrate fiscali più favorevole ai poteri locali rispetto a quello nazionale;

impegna il Governo

a presentare in tempi ravvicinati un disegno di legge che trasferisca alle regioni tutti i poteri in materia di ricerca e sfruttamento di giacimenti di idrocarburi nonché i quattro quinti dei prelievi fiscali, prevedendo il loro versamento in loco al posto del ristorno da parte dell'Amministrazione centrale.
9/2372/2
Pittella, Boccia, Domenico Molinari, Izzo, Sica.

La Camera,

premesso che:

con le misure di razionalizzazione della finanza pubblica, collegate alla legge finanziaria 1997, sono state previste ampie e organiche deleghe al Governo, finalizzate sia a contenere la spesa pubblica sia a semplificare e omogeneizzare le attività della pubblica amministrazione. L'attuazione coordinata delle linee generali proposte avranno il benefico risultato di potenziare l'efficienza dello Stato in modo da soddisfare la annosa e legittima richiesta dei cittadini di disporre di servizi qualificati, celeri ed efficienti;
siamo convinti della necessità ormai ineluttabile di iniziare questo cammino di revisione delle funzioni dello Stato, ormai divenute un pachidermico insieme di grovigli e impedimenti di svariata natura e che purtroppo frenano lo sviluppo socio-economico del nostro Paese. Il protrarsi di questa situazione ha influito negativamente sulla corretta crescita di tutti i settori fondamentali dello Stato. Bisogna, però, sottolineare che tra essi, uno in particolare e stato pesantemente colpito e ci riferiamo a quello fondamentale dell'agricoltura. Per troppi anni il nostro primario ha subito l'incuria e la disattenzione dei vari governi che si sono succeduti. Mai si e definita una strategia di lungo periodo da seguire e pertanto siamo in presenza di un settore privo di indirizzo programmatico, oppresso da zavorre burocratiche pesantissime, incapace di attrarre l'attenzione dei giovani imprenditori e di offrire concrete opportunità a quei pochi operatori che vi sono rimasti;
nell'ambito delle deleghe che il Governo ha ritenuto opportuno richiedere con la presente finanziaria, si nota con favore un disegno strategico che guida i


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singoli passi da seguire onde pervenire a una razionalizzazione di tutto il settore agricolo nazionale;
le linee progettuali illustrate negli articoli di merito necessitano di opportune puntualizzazioni e necessari suggerimenti affinché la nuova agricoltura che nascerà dal riordino ivi illustrato possa competere con più forza nel mercato europeo e internazionale. Si ritiene opportuno che il disegno di revisione ampiamente documentato, contenga, in fase di attuazione delle deleghe, punti fermi su specifici settori cui puntare per il futuro e capaci di offrire ai nostri agricoltori nuove opportunità di sviluppo. Alla luce di quanto premesso

impegna il Governo

a predisporre idonee misure e azioni che possano permettere l'attuazione dei seguenti obiettivi:
maggiore diffusione delle tecniche e delle produzioni dell'agricoltura biologica e sostenibile;
migliore sfruttamento delle strutture e degli enti pubblici in relazione alla tutela della cultura rurale e alla conservazione delle risorse scientifiche del personale che vi opera, nonché delle richieste silvoforestali delle ex aziende del CFS;
migliore utilizzazione dei fondi strutturali europei a favore dell'insediamento dei giovani in agricoltura e dell'attuazione dei regolamenti di portata strategica, in particolare dei nuovi strumenti per la diffusione delle Produzioni di Origine, di Nicchia e delle tecniche agronomiche sostenibili;
predisposizione di una legge quadro in materia di valorizzazione delle ricchezze culturali, storiche, paesaggistiche e agrogastronomiche che sono presenti nelle secolari tradizioni dei nostri territori rurali, con l'istituzione di appositi Parchi Agricoli e Piani di Sviluppo Rurali, nonché distretti agricoli e agroindustriali;
incentivi per l'utilizzazione sostenibile delle risorse fondiarie e silvopastorali presenti nei parchi naturali e nelle aree protette;
maggiore presenza di rappresentanti del mondo agricolo nelle nostre Ambasciate ed Enti di rappresentanza esteri, con conseguente potenziamento delle strutture per la promozione ed il commercio delle nostre produzioni agricole, agroalimentari ed agroindustriali all'estero, con sportelli specifici nell'ICE e misure assicurative più mirate nella SACE;
miglior coordinamento con il Parlamento Europeo e riqualificazione dei nostri rappresentanti agricoli nella Commissione agricola dell'U.E;
snellimento e semplificazione delle procedure per l'erogazione del credito agrario, per evitare le distorsioni attuative che stanno generando nelle campagne preoccupanti fenomeni di usura.
9/2372/3
Pecoraro Scanio.
(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

esaminati i documenti di bilancio;
constatato che nel disegno di legge concernente le misure di razionalizzazione della finanza pubblica, non sono previste proposte relative all'annoso problema dei precari, nè relative ipotesi di spesa;
considerato che il decreto legge che istituiva i corsi abilitanti è stato lasciato decadere;

impegna il Governo

ad affrontare in modo coerente, definitivo e in tempi brevi la questione relativa ai precari:


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riconoscendo l'esperienza acquisita negli anni di precariato che ha determinato un bagaglio di professionalità notevolissimo;
tenendo conto che i precari hanno superato almeno un concorso ordinario e che quindi i corsi abilitanti avrebbero permesso una professionale riconversione adeguata ed idonea a soddisfare la richiesta di accertamento delle competenze;
considerando che i concorsi ordinari privilegiano gli aspetti nozionistici, sono abilitanti e non professionalizzanti, sono preclusi a coloro i quali hanno superato il limite di età, hanno costi elevatissimi per l'Amministrazione per le modalità generalizzate ed indifferenziate con cui ancora si svolgono e che meriterebbero di essere riviste valorizzando maggiormente il personale che, come i precari, abitualmente soddisfa le esigenze didattiche ordinarie delle scuole.
9/2372/4
Aprea, Napoli, Follini.

La Camera,

esaminati i documenti di bilancio;
valutate le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, del disegno di legge concernente le misure di razionalizzazione della finanza pubblica, nonchè le disposizioni sull'autonomia delle istituzioni scolastiche contenute nell'articolo 15 del disegno di legge recante delega al Governo per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa presentata al Senato (A.S. 1124);
constatata la assoluta limitatezza delle proposte soprattutto in riferimento ad una riforma organica del servizio scolastico e ritenendo tutto ciò estremamente rischioso quanto, se non di più, una mancanza di interventi legislativi nell'intero comparto scuola;

impegna il Governo

ad affrontare in modo coerente, definitivo e in tempi brevi le seguenti riforme del sistema scolastico affinché procedano in parallelo con la discussione dei provvedimenti su richiamati, pena la non validità degli stessi:
riforma dell'amministrazione centrale e periferica (Ministero della pubblica istruzione e provveditorati) finalizzata ad una nuova allocazione dei poteri decisionali in materia di gestione del personale e delle risorse strumentali a favore del più ampio esercizio delle autonomia delle scuole;
indirizzo che favorisca la creazione di consorzi di scuole finalizzati ad un più razionale ed efficiente sviluppo della riorganizzazione delle scuole gestito dal basso, anche attraverso opportune integrazioni delle risorse, dei servizi e del personale, nonché come snodo fondamentale per traghettare le scuole verso comportamenti associativi diretti a promuovere sinergie formative sul territorio, al fine di pervenire alla graduale abrogazione degli organi collegiali esterni all'istituzione scolastica;
riconoscimento giuridico-formale della dirigenza scolastica secondo la tipologia di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al fine di restituire una direzione autonoma agli istituti dotati di personalità giuridica e di completare il processo di una specifica area contrattuale della dirigenza scolastica avviato con il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola del 1995;
riconoscimento dell'area autonoma e separata di contrattazione della docenza al fine di introdurre elementi di promozione e di carriera anche nel comparto scuola;
revisione degli attuali organi collegiali delle istituzioni scolastiche che, divenendo in regime di autonomia organi di governo, richiedono logiche e funzioni che non sono soddisfatte dalla filosofia della partecipazione, in alcuni casi puramente


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simbolica, che li aveva giustificati all'interno delle scuole a partire dal 1974;
riconoscimento delle scuole non statali come arricchimento di un unico sistema nazionale di istruzione dove sia garantito il pluralismo e la differenziazione dell'offerta formativa, indipendentemente dall'ente gestore, come garanzia di uguaglianza e di pari opportunità.
9/2372/5
Follini, Aprea, Napoli.

La Camera,

premesso che:

la storia e la cultura dell'ENEA si sono sviluppate intorno alla concessione dello strumento pubblico incaricato di affrontare compiti di interessi generali non altrimenti risolvibili per motivi di carenza di mercato. Si tratta di una collocazione dell'Ente essenziale per assicurare sotto il diretto controllo del MICA, gli strumenti e le competenze progettuali scientifiche e tecnologiche per un adeguato sviluppo del Paese;
tale strumento può dispiegare tutte le sue potenzialità se si ricostruisce una motivazione pubblica forte capace di destinare adeguate risorse a progetti di ricerca nei vari campi di attività;
è proprio nel venir meno di questa ragione la prima causa della crisi dell'ENEA già in parte recuperata dall'impegno assunto in Commissione X della Camera di 5 aree di intervento: mercato unico europeo - privatizzazioni, innovazioni, territorio, internazionalizzazione;
in questo quadro di rilancio, un importante compito da affidare all'ente può riguardare un'azione a favore di elaborazioni e interventi concordati con le istituzioni regionali anche per la piccola e media impresa nonché compiti di aiuto nei confronti delle aree meridionali per un pieno utilizzo dei fondi europei. Si dovrebbe trattare dell'attuazione di un progetto di interventi concordati con le regioni per la realizzazione di sistemi a tecnologia avanzata per opportuni settori in particolare per le aree dell'obiettivo 1. A tale riguardo va assicurata immediata attuazione al protocollo d'intesa ENEA-Regione Basilicata e il Ministero del bilancio e al relativo programma operativo riguardante attività nel settore nucleare, fondi strutturali completamento realizzazione progetti Integrato Trisaia di Rotondella (MT);
va collocata anche in questo contesto la necessità di dare risposta al problema dello smaltimento dei rifiuti sia quelli bassa e media attività (prevalentemente di tipo ospedaliero) attualmente immagazzinati nel deposito NUCLEO della Casaccia invia di esaurimento come capacità sia quelli ad alta attività (provenienti dalle centrali nucleari e dagli impianti del ciclo combustibile, come le F.N. di Boscomarengo);
è per questo che consideriamo impegnativo per il Governo provvedere a definire un programma organico di interventi, anche attraverso specifiche disposizioni di legge, per la individuazione di un sito per i rifiuti di basse e media attività, un altro con tecnologia necessaria per quelli ad alta attività, le cui caratteristiche geologiche perenni vanno indicate utilizzando le attività di ricerca già avviate in questi anni attraverso le somme incrementanti i capitoli tabella C del MICA legge 282 del 1991, n. 61/94 e legge 95 del 1995;
la seconda causa della crisi dell'ENEA è riconducibile all'attuale situazione dei vertici direzionali. È opinione diffusa di un ampio schieramento politico che per qualsiasi ipotesi di rilancio dell'Ente sia necessario un profondo rinnovamento degli attuali vertici dell'Ente stesso, vista la loro sostanziale inadeguatezza dimostrata, insieme all'esigenza di una separazione tra responsabilità di indirizzo e controllo e poteri gestionali;
questa situazione ha conseguentemente fatto venire meno il rapporto


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fiducioso interno con grave pregiudizio quindi per il buon funzionamento dell'Ente. Occorre, quindi, evitare in futuro che chi assume la responsabilità dell'azione di indirizzo e controllo abbia un ruolo anche nella gestione rischiando di creare le condizioni per un utilizzo improprio dell'Ente;
esiste, quindi un problema di separazione degli organi di indirizzo e di controllo da quelli programmatici gestionali. Si tratta quindi di individuare soggetti per l'indirizzo portatori di competenze specifiche collegate alle necessità di visioni complessive dello sviluppo capaci di attuare le indicazioni generali del Ministero;
ad un tale Consiglio di Amministrazione di indirizzo e controllo deve corrispondere un organo di gestione e programmazione interna la cui collegialità assicuri il concorso equilibrato e funzionale;

impegna il Governo

ad operarsi per la separazione dei ruoli all'interno dell'Ente affidando a due organi diversi le responsabilità di indirizzo e controllo e le responsabilità gestionali che consentono un più attento riscontro con le modificazioni organizzative e programmatiche necessarie allo sviluppo dell'Ente.
9/2372/9
Edo Rossi, Muzio, Molinari, Domenico Izzo, Servodio, Penna, Labate.

La Camera,

premesso che:

la coltivazione dei giacimenti di idrocarburi nell'alto Adriatico contrasta con la conservazione del patrimonio naturale e artistico-monumentale della laguna veneta;
relativamente al giacimento «Chioggia», l'AGIP ha ammesso la possibilità della manifestazione di fenomeni di subsidenza antropica nel 10 per cento dei casi;
il rischio associato all'estrazione di gas non è assolutamente gestibile tenuto conto dell'impossibilità di intervenire sulle cause;
i modelli matematici elaborati per il giacimento «Dosso degli Angeli» di Ravenna hanno fornito come risultato una subsidenza superiore al metro sulla verticale del pozzo ed un diametro del relativo cono pari a crica 30 Km, anche se tale giacimento presenta caratteristiche meno favorevoli alla subsidenza di quelle attualmente previdibili per Chioggia, sia come caratteristiche proprie, porosità, estensione, profondità, sia come alimentazione dell'acquifero laterale;
la legislazione vigente ed in particolare la legge n. 9 del 1991 ha riservato un trattamento particolare per alcune zone d'Italia, vietando la ricerca e la coltivazione di giacimenti di idrocarburi nelle acque delle isole Egadi, del Golfo di Napoli, e del Golfo di Salerno, ed ha trascurato altre zone altrettanto belle e con un equilibrio ambientale molto più precario e delicato;
i danni prodotti dal fenomeno della subsidenza potrebbero raggiungere entità incalcolabili ed effetti devastanti sull'ambiente data la preziosità di ogni centimetro di franco altimetrico per Venezia e Chioggia;
la Commissione istituita con decreto del Ministro dell'ambiente, il 31 maggio 1995, ha soltanto pochi mesi di tempo per fornire una valutazione, tra l'altro vincolante per tutta la fascia litorale dell'alto Adriatico, quando, per esempio, il comitato per Ravenna ha impiegato, per un'analoga situazione, 14 anni per giungere ad una conclusione ancora affetta da errore;
non è possibile, almeno con i dati sperimentali e a breve termine, escludere


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la possibilità che lo sfruttamento dei giacimenti dell'alto Adriatico contribuisca a provocare fenomeni di subsidenza;

impegna il Governo

a considerare di prioritaria importanza e di interesse strategico la conservazione dell'ambiente naturale della laguna veneta e del patrimonio artistico-monumentale di Venezia e di Chioggia;
ad esigere risposte certe dalla citata commissione sulla probabilità di manifestazioni di fenomeni di subsidenza, sulla probabilità di errore nel calcolo e sulla valutazione dell'errore prevedibile nel breve e lungo termine;
ad autorizzare la coltivazione di idrocarburi soltanto ed esclusivamente qualora i modelli matematici adoperati per il calcolo della subsidenza arrivano ad assicurare un grado di affidabilità dei rsultati ed una probabilità di errore dello stesso ordine di grandezza di quelli assunti per le missioni spaziali e per l'utilizzazione dell'energia atomica.
9/2372/10
Chincarini, Cavaliere, Gambato.

La Camera,

preso atto della necessità di razionalizzare il servizio degli ausiliari nelle Forze di Polizia e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che ha spinto il Governo a prevedere, nel più ampio contesto di una generale riforma della leva, attraverso specifici provvedimenti, una gestione unitaria di tale servizio,
considerato che il nuovo quadro normativo prevede una riduzione del contingente degli ausiliari di leva, da realizzarsi gradualmente nell'arco del quadriennio 1997-2000,

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito dei contingenti massimi stabiliti per gli ausiliari, il soddisfacimento prioritario delle esigenze dell'Arma dei Carabinieri, riconoscendo l'opportunità che eventuali flessioni dell'attuale contingente annuo degli ausiliari dell'Arma dovranno trovare adeguate compensazioni con provvedimenti di incremento organico mediante immissione di personale volontario delle Forze Armate;
conseguentemente a favorire l'immissione nei gradi iniziali dei ruoli organici delle Forze di Polizia, a copertura dei posti disponibili, mediante appositi concorsi, per compensare la progressiva riduzione del numero di ausiliari assegnati.
9/2372/12
Lavagnini, Fronzuti, Alboni, Gasparri, Anedda, Crimi, Bertucci, Volontè, Follini, Negri, Vincenzo Bianchi, Marengo, Landolfi, Gramazio, Marinacci, Panetta, Valensise, Malgieri, Zaccheo, Dell'Utri, Di Comite, Acierno, Zacchera, Urso, Boato, Radice, Lo Jucco, Riccio, Napoli, Divella, Porcu, Saraca, Fabris, Poli Bortone, La Russa, Fini, Martinat, Tatarella, Franz, Butti, Foti, Amato, Mitolo, Sospiri, Mazzocchi, Mantovano, Lo Presti, Morselli, Armani, Albanese, Antonio Pepe, Caruso, Conti, Carlesi, Losurdo, Bocchino, Berselli, Becchetti, Marini, Prestigiacomo, De Luca, Matranga, Santori, Cavanna Scirea, Aracu, Bergamo, Proietti, Gazzara, Giovine, Savelli, Aleffi, Taradash, Piva, Masiero, Lorusso, Tarditi, D'Ippolito, Bastianoni, Martini, Misuraca, Cascio, Matacena, Rivolta, Stradella, Romani, Collavini, Marotta, Gazzilli, Mammola, Filocamo, Melograni, Frattini, Marras, Massidda, Conte, Amoruso, Lucchese, Sanza, Ostillio, Alessandro Rubino, Abbate, Errigo, Armaroli, Serra,


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Tringali, Trantino, Pezzoli, Carlo Pace, Rasi, Garra, Boccia, Leone, Palmizio, Spini, Ruffino, Folena, Ruzzante, Scajola, Romano Carratelli.
(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

verificata la necessità di provvedere alla revisione dei parametri di determinazione dei canoni di concessione aeroportuale secondo criteri certi ed oggettivi;
sottolineata l'esigenza di procedere ad un miglioramento dei livelli qualitativi della sicurezza nelle infrastrutture aeroportuali;

impegna il Governo

ad impiegare quota parte delle risorse derivanti dalla applicazione dei canoni di concessione per le gestioni aeroportuali, per il finanziamento degli interventi di miglioramento delle infrastrutture, soprattutto in termini di sicurezza.
9/2372/13.
Attili, Biricotti, Giardiello, Duca.

La Camera,

valutata l'esigenza di svolgere una attenta verifica e chiarificazione parlamentare, circa le procedure e le caratteristiche dei programmi di velocizzazione della rete della ferroviaria;

impegna il Governo

a procedere, entro il 31 gennaio 1997, ad una verifica, e a riferire alle competenti Commissioni parlamentari, sullo stato di attuazione del progetto di alta velocità, ed in particolare, sulle conferenze di servizio, sui rapporti TAV/FS spa, sui piani finanziari della TAV, sulla legittimità degli appalti, sui meccanismi di indennizzo, sui nodi, le interconnessioni, i criteri di determinazione della velocità, le caratteristiche tecniche che consentano il trasporto delle merci, nonché sull'attivazione dell'unità di vigilanza presso il Ministero dei trasporti e della navigazione, con l'obiettivo di consentire al Parlamento di valutare il progetto di alta velocità all'interno degli obiettivi più generali del potenziamento complessivo della rete ferroviaria, dell'intermodalità e dell'integrazione del sistema dei trasporti in funzione del collegamento dell'intero Paese e di questo con l'Europa.
9/2372/14
Bruno Eduardo, Duca, Attili, Biricotti, Pittella.

La Camera,

valutata l'esigenza di garantire un processo di risanamento gestionale e finanziario dell'Ente poste italiane, anche al fine di raggiungere l'obiettivo della trasformazione in società per azioni, nei termini previsti dalla normativa vigente, senza ulteriori differimenti, nonché per consentire una puntuale e coerente valutazione del contratto di programma;

impegna il Governo

a comunicare alle competenti Commissioni parlamentari permanenti, entro il 30 giugno di ciascun anno, a decorrere dal 1997, circa lo stato di attuazione degli obiettivi previsti dal contratto di programma e lo stato di attuazione del piano di impresa.
9/2372/15.
Panattoni, Biricotti, Giardiello, Attili, Pittella.

La Camera,

considerati gli interventi di revisione degli impegni finanziari per lo Stato,


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derivanti dall'applicazione dei contratti di programma e di servizio con le società Ferrovie dello Stato S.p.A.;
ribadita la necessità di garantire comunque livelli di servizio ferroviario soddisfacenti su tutto il territorio nazionale, anche ai fini dei collegamenti locali e di interesse regionale,

impegna il Governo

ad indirizzare la riduzione degli oneri a carico dello Stato per i trasferimenti alla società Ferrovie dello Stato, in applicazione del contratto di servizio, prevalentemente ai servizi esercitati sulle linee a maggior carico di traffico.
9/2372/16
Giardiello, Attili, Duca, Biricotti, Pittella.
La Camera,

considerato che:
la manovra di bilancio per il 1997 è volta a costituire le condizioni per la partecipazione piena del nostro Paese alla prossima tappa dell'integrazione europea;
parte importante di questo processo è costituito dalla riforma dello Stato, il cui presupposto, a Costituzione vigente, è dato da un forte potenziamento delle autonomie locali;
rilevato che:
le norme relative agli enti locali contenute nei documenti di bilancio, a partire da quelle di riforma fiscale, vanno nella direzione di un rafforzamento dei poteri autonomi di gestione di spese ed entrate e di un riordino dei trasferimenti; giustamente nell'esame parlamentare sono state eliminate le previste riduzioni di trasferimenti a comuni e province;
tuttavia, pur positivamente corretta nella parte dei rimborsi, è rimasta la previsione della tesoreria unica per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
tale misura è stata richiesta dal Governo per ottenere benefici sul fabbisogno di cassa per lo Stato utili al raggiungimento dei parametri per la partecipazione del nostro Paese, fin dall'inizio, alla terza fase dell'Unione monetaria europea;

impegna il Governo

a definire triennalmente parametri certi e automatici per i trasferimenti a Comuni e Province al fine di consentire una adeguata programmazione gestionale dei loro bilanci ed attuando un progressivo riequilibrio rispetto ad una situazione altamente sperequata dei trasferimenti ordinari e contemporaneamente ad individuare strumenti per garantire la piena autosufficienza finanziaria del sistema delle autonomie;
ad operare per determinare le condizioni atte a far decadere non appena possibile la Tesoreria Unica per le entrate dei Comuni con meno di 5 mila abitanti e per le entrate proprie dei Comuni con più di 5 mila abitanti, in considerazione del fatto che la stessa partecipazione del nostro Paese alla terza fase dell'Unione monetaria europea consentirà di far fronte più agevolmente alle necessità di gestione del bilancio dello Stato sopra richiamate.
9/2372/17.
Guerra, Campatelli, Bielli, Vignali, Bartolich, Aloisio, Attili, Alveti, Biricotti, Biasco, Barbieri, Saia, Altea, Nappi, Sciacca, Pittella.

La Camera,

considerato che:
i problemi della protezione civile sono stati sempre, nel nostro Paese, di particolare gravità sia per le caratteristiche


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geo-morfologiche, orografiche e idrogeologiche di gran parte del territorio nazionale che per l'incuria e l'approssimazione con cui sono stati affrontati nei decenni trascorsi;
negli ultimi tempi si è avuta una positiva inversione di tendenza derivante da una nuova presa di coscienza che ha alimentato una diffusa cultura della protezione civile e del volontariato e determinato l'avvio di una più incisiva strategia di governo. Questa strategia è stata opportunamente finalizzata non solo ad affrontare le emergenze conseguenti alle calamità naturali ma a prevenirle con misure e programmi adeguati;
nei mesi scorsi la Commissione nazionale grandi rischi, riunitasi a Cosenza con il sottosegretario alla Protezione civile professor Barberi ha ribadito autorevolmente che la Calabria è da considerarsi la regione più esposta al rischio sismico e al dissesto idrogeologico;

impegna il Governo

a dare priorità al territorio calabrese nei programmi operativi della Protezione civile in corso di predisposizione e realizzazione, con particolare riguardo ai problemi connessi alla difesa idrogeologica del suolo, alla regimentazione delle acque (urgente dopo la catastrofe di Crotone) e al consolidamento statico dei centri urbani.
9/2372/18.
Olivo, Palma, Bova, Oliverio, Romano Carratelli, Brancati, Armando Brunetti, Veneto, La Macchia, Mauro, Saraceni.

La Camera,

visto l'articolo 8 del disegno di legge 2372 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica",
tenuto conto che al comma 1 del medesimo articolo è prevista, con emanazione di appositi decreti, la definizione di criteri e parametri generali per la riorganizzazione graduale dellee rete scolastica, "nel rispetto delle situazioni di maggior disagio socio-economico",
constatato che le parole "di maggior disagio socio-economico" possono, per la loro estrema genericità e vaghezza, essere interpretate nei modi più disparati,
considerato che di conseguenza vi è un serio rischio che i piani organici di aggregazione, fusione, soppressione di scuole e istituti di ogni ordine e grado, nonchè dei plessi, sezioni e corsi con minor numero di alunni rispetto ai parametri prefissati, vengano applicati con precisione e puntualità nelle sole regioni settentrionali,

impegna il Governo

a far sì che "il rispetto delle situazioni di maggior disagio socio-economico" non si traduca in una sostanziale disparità di trattamento tra le regioni del Nord e quelle centro-meridionali, con grave penalizzazione delle aree settentrionali
9/2372/19.
Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero, Rizzi.

La Camera,

premesso che:
i presidi ospedalieri delle zone turistiche e delle zone disagiate devono avere, anche e soprattutto dal punto di vista viario, la possibilità di operare comunque date le particolari esigenze sanitarie a cui gli stessi sovrintendono;
in genere ci troviamo di fronte a trattamenti di urgenze mediche e chirurgiche;
non si può non sottolineare il ruolo emergente di questi presidi nel grande discorso della prevenzione che significa, tra l'altro, potenziamento dei servizi e quindi creazione di nuovi posti di lavoro per il personale medico ed infermieristico,


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impegna il Governo,

per i piccoli presidi ospedalieri a riconsiderare la normativa vigente sulla razionalizzazione sollevando anche la questione nella competente Conferenza Stato-Regioni.
9/2372/23
Polizzi, Pezzoli.

La Camera,

visto il comma 2 dell'articolo 5 del collegato alla legge finanziaria del 1997;
considerato che:
nello stesso è stata prevista una deroga al divieto di assumere personale di cui al primo comma dell'articolo, anche per gli enti pubblici di ricerca;
tra questi deve evidentemente essere ricompreso l'ENEA, già inclusa tra gli enti pubblici di ricerca dalla legge finanziaria 1994;
l'ENEA sta attuando un'intesa di programma sul Mezzogiorno per un importo, cofinanziato dall'Unione Europea, di circa 100 miliardi;

impegna il Governo

a ricomprendere l'ENEA tra gli enti di ricerca di cui al comma 2 dell'articolo 5 del collegato alla legge finanziaria, consentendo così il compiuto svolgimento del programma in atto nel Mezzogiorno.
9/2372/25
Izzo Domenico, Boccia, Molinari, Pittella, Sica.

La Camera,

considerato che:
il limite temporale di dieci mesi indicato nell'articolo 10 del disegno di legge collegato alla finanziaria 1997 ai fini dell'espletamento del servizio militare di leva, appare eccessivo, considerato che attualmente la presenza dei militari stessi non supera, se ricompattata, i 120 giorni nell'anno in cui avviene tale prestazione;
qualsiasi riduzione del servizio militare di leva, fermo restando il numero complessivo dei militari interessati, non comporterà alcuna riduzione dei costi, essendo quelli fissi comunque da sostenere (caserme, vitto, arrnamenti, etc.) e quelli variabili crescenti per l'accelerazione dei ricambi (equipaggiamenti, viaggi, etc.);
da studi effettuati, risulta più vantaggioso, sotto il profilo tecnico ed economico, e più rispondente agli scopi da raggiungere, adottare un sistema come quello svizzero (tre mesi di addestramenti intensivo e richiami periodici);
ormai ci si avvia verso un esercito «professionale»,

impegna il Governo:

ad assumere tutte le iniziative idonee per ridurre a tre mesi intensivi con richiami periodici di qualche settimana il servizio militare di leva, nel breve periodo (uno o due anni al massimo);
ad eliminare il servizio militare di leva obbligatorio e sostituirlo con un esercito professionale, adatto ai crescenti compiti di sicurezza nazionale ed internazionale, nel breve periodo.
9/2372/26
Tassone.

La Camera,

esaminata la tabella 10 sullo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione e le connesse parti della legge finanziaria;
evidenziata la necessità di esercitare una attenta verifica dei criteri gestionali della Società Ferrovie dello Stato SpA, anche in considerazione degli ingenti ridimensionamenti dei livelli occupazionali registratisi negli anni scorsi ed in considerazione


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dell'esigenza di procedere ad una razionalizzazione e moralizzazione nell'utilizzo delle risorse pubbliche;

impegna il Governo

a presentare annualmente al Parlamento, con cadenza semestrale, a partire dal gennaio 1997, una relazione sulle variazioni numeriche del personale in forza alla Società Ferrovie dello Stato S.p.A. e sugli importi delle retribuzioni del personale dirigente della suddetta società e delle società ad essa collegate o derivate.
9/2372/28.
Duca, Attili, Giardiello, Biricotti.
(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

esaminata la tabella 10 sullo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione e le connesse parti della legge finanziaria;
evidenziata la necessità di esercitare una attenta verifica dei criteri gestionali della Società Ferrovie dello Stato S.p.A., anche in considerazione dell'esigenza di procedere ad una razionalizzazione e moralizzazione nell'utilizzo delle risorse pubbliche, nonché in vista della puntuale espressione dei pareri parlamentari sui documenti di revisione ed aggiornamento dei contratti di programma e di servizio;

impegna il Governo

a presentare, entro il 30 giugno di ciascun anno, a partire dal 1997, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dal contratto di programma e sull'utilizzazione da parte delle Ferrovie dello Stato S.p.A. delle risorse finanziarie messe a disposizione dallo Stato e dall'Unione europea e sugli effetti che tali interventi determinano sul sistema nazionale dei trasporti, sia in termini quantitativi che qualitativi, nonché sull'articolazione societaria della Società Ferrovie dello Stato S.p.A. e sui risultati di bilancio della stessa.
9/2372/29.
Biricotti, Duca, Attili, Giardiello.

La Camera,

premesso che:
per milioni di famiglie italiane l'onere del pagamento della bolletta del gas metano incide in maniera sostanziale sul bilancio familiare;
l'onere di cui sopra è molto sensibile soprattutto per quelle famiglie che utilizzano il gas per riscaldamento, nel Nord Italia e nelle zone di montagna;
la legge indica, nella fatturazione, di "uso domestico" e "uso non domestico", senza addentrarsi in ulteriori suddivisioni nell'utilizzo domestico;
invece, le società di distribuzione, suddividono il consumo in un "uso domestico per cottura cibi" e "uso domestico per riscaldamento", con tariffe ed imposizione fiscale diversa (IVA al 10 e 19 per cento);
tale suddivisione di consumo è del tutto arbitraria, perchè unico è di norma il contatore attestante il consumo e che quindi le famiglie che consumano più gas per riscaldamento scontano - su questa quota determinata in maniera stimata ed aleatoria - una tassazione di IVA al 19 per cento;
quindi, a parità di consumo, vi è una penalizzazione per famiglie di specifiche aree geografiche rispetto ad altre;

impegna il Governo

a fare chiarezza nella tariffazione del gas metano, chiarendo che sussistono due tariffazioni, indipendentemente dalla quantità di gas consumata, a seconda che il consumatore finale sia "domestico" o di impresa e/o attività commerciale;


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a verificare l'attuale situazione tariffaria onde impedire possibili abusi da parte delle socità di distribuzione del gas;
a tener conto, in sede di determinazione dei prezzi del gas metano e relativi oneri fiscali, della grande importanza sociale che per milioni di famiglie ha, ai fini del riscaldamento abitativo, questa fonte energetica soprattutto nelle zone più disagiate e montane.
9/2372/30.

Zacchera, Alberto Giorgetti, Nicola Pasetto, Butti, Foti, Contento, Pezzoli.

La Camera,

premesso che:
la legislazione scolastica e sanitaria subordina l'iscrizione e la frequenza degli alunni alle comunità infantili (asili nido, scuole materne, colonie, convitti, ecc.) e alla scuola dell'obbligo alla presentazione, tra gli altri documenti, dei certificati delle avvenute vaccinazione obbligatorie e un medesimo certificato è richiesto al momento dell'iscrizione agli esami di licenza media;
la legislazione degli altri paesi europei in materia non prevede, per ben 20 paesi su 23, questa restrizione del libero acceso al diritto fondamentale all'istruzione e alla socialità a fronte peraltro di coperture vaccinali simili, se non superiori, a quelle italiane;
la legislazione italiana in merito va rivista anche alla luce degli accordi di Schengen sulla libera circolazione delle persona in ambito U.E. in quanto limitativa della libertà di movimento di quei cittadini europei residenti o, comunque, con stabile dimora in Italia e che nel loro paese d'origine non sarebbero sottoposti a tale obbligo per poter fare frequentare le scuole ai propri figli;
il dettato costituzionale recita, all'articolo 34, che "la scuola è aperta a tutti";

impegna il Governo

a riesaminare la legislazione scolastica e sanitaria vigente con riferimento all'opportunità di abrogarne le parti in cui il diritto all'istruzione e alla socialità dei bambini viene limitato in nome di esigenze sanitarie che comunque non possono comportare effetti negativi sulle opportunità di sviluppo della socialità e della personalità del bambino nè tantomeno sul diritto-dovere, costituzionalmente garantito, dei genitori di provvedere all'istruzione dei propri figli.
9/2372/31.
Procacci, Scalia, Valpiana.

La Camera,

premesso che:
il disegno di legge contenente "Misure per la razionalizzazione della finanza pubblica", all'articolo 8, comma 17, prevede il potere del Governo di procedere, di intesa con le Università interessate, alla "separazione organica" (c.d. scorporo) delle Università stesse, anche mediante suddivisione delle facoltà e corsi di laurea, laddove esse abbiano raggiunto numeri di studenti superiori a determinati limiti (c.d. megatenei);
tale procedimento è reso necessario dalla situazione assolutamente insostenibile dei megatenei (per tutti, si può ricordare l'Università di Roma "La Sapienza" che ha superato i 200 mila studenti!), le cui dimensioni hanno superato ogni limite nel quale una organizzazione universitaria può essere gestita;
il testo della norma, come licenziato dalla Commissione, contiene la previsione del "termine di cinque anni", nel quale il Governo è chiamato a provvedere alla separazione organica, la quale viene a sua volta definita "graduale";
il testo, così come riformulato, potrebbe sottointendere una dilazione dei tempi e una frammentazione in successivi passaggi, di un'operazione di fondamentale importanza nella politica universitaria


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del Paese, peraltro resa incerta nelle diverse realtà, dall'esigenza, prevista già nel testo governativo, di procedre "d'intesa" con le singole Università interessate;
l'operazione di scorporo dei megatenei e la connessa programmazione territoriale delle sedi universitarie nell'ambito dei sistemi metropolitani, regionali e interregionali, è assolutamente necessaria e non più rinviabile;

impegna il Governo

a procedere rapidamente all'operazione di "separazione organica" prevista dalla norma sopra citata, avviando nell'immediato i contatti con le Università interessate, ai fini dell'intesa, sulla quale le Università stesse dovranno pronunciarsi, attraverso i loro organi collegiali, nel tempo più sollecito;
a definire le linee della programmazione territoriale delle sedi universitarie nei sistemi metropolitani, regionali e interregionali, nell'ambito della quale l'operazione predetta deve essere allocata.
9/2372/32.
Cerulli Irelli, Diliberto, Grimaldi, De Murtas, Boato, Gerardini, Soda, Mancina, Castellani, Bressa, Angelici.

La Camera,

premesso che:
il decreto del Presidente della Repubblica 753/80 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio della ferrovia e di altri servizi di trasporto), prevede una sua diversa applicazione a seconda che si tratti di ferrovie esercitate dall'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato o di ferrovie in concessione ed in regime di gestione commissariale governativa;
il decreto ministeriale 24 marzo 1987, n. 102, il Ministero dei Trasporti individuò negli U.S.T.I.F. (Uffici Speciali per i Trasporti a Impianti Fissi) gli uffici competenti agli effetti delle norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 753/80 per le ferrovie in concessione o in gestione commissariale;
con la trasformazione dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato in S.p.A.. questa, con atto di concessione di cui al decreto ministeriale 26 novembre 1993, n. 225T, divenne concessionaria, tra l'altro, dei servizi ferroviari ed automobilistici di trasporto pubblico già esercitati dall'Azienda autonoma F.S.;
la modifica da Azienda autonoma in Società concessionaria avrebbe comportato una diversa applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 753/80 in quanto le «Ferrovie dello Stato S.p.A.» sarebbero rientrate nella disciplina prevista per le altre ferrovie in concessione a privati;
per ovviare a tale impatto l'articolo 19 dell'Atto di concessione attribuisce al Ministero dei Trasporti poteri di indirizzo e di vigilanza sull'esercizio della concessione;
per l'espletamento delle funzioni di vigilanza sugli aspetti connessi con la sicurezza, la struttura tecnica ministeriale preposta avrà a disposizione un organismo tecnico di interfaccia che dovrà essere istituito dalla Società concessionaria con compiti di coordinamento delle attività connesse con la sicurezza;
sino ad oggi, per quanto si sappia, la struttura ministeriale non ha espletato alcuna funzione di vigilanza sulle F.S. S.p.A. L'articolo 27 del disegno di legge A.C. 2372 (legge di accompagnamento della finanziaria) prevede, tra l'altro, che il Ministero dei Trasporti e della Navigazione affida, a decorrere dal 10 gennaio 1997, con proprio decreto, alla Ferrovie dello Stato S.p.A. la ristrutturazione delle ferrovie in gestione commissariale governativa e la gestione, per un periodo massimo di tre anni, dei servizi di trasporto ferroviari ed automobilistici da esse esercitati;
il controllo sull'attuazione dei piani di ristrutturazione è svolto dal Ministero


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dei Trasporti-Direzione Generale della M.C.T.C. (commi n. 5 e n. 6);
le attività in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio ferroviario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11/7/80 n. 753, saranno esercitate dalla «Ferrovie dello Stato S.p.A.» sotto la vigilanza e le direttive del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, secondo le modalità del richiamato articolo 19 dell'atto di concessione di cui al decreto ministeriale 26 novembre 1993 n. 225T. (comma n. 9);
che tale attività non possa essere attuata dalla struttura tecnica ministeriale a livello centrale, alla quale spetterebbe il compito di predisporre le norme regolamentari di carattere generale comuni a tutte le ferrovie;
sarebbe invece opportuno che la vigilanza venisse espletata dagli Uffici periferici (U.S.T.I.F.);
detti uffici sinora hanno svolto attività di controllo tecnico-amministrativo, sugli impianti e sul materiale rotabile delle ferrovie in concessione e m gestione commissariale, nonché sui nuovi interventi riguardanti le stesse;
tali uffici proseguirebbero negli anni successivi (almeno tre) l'attuale attività ai fini della sicurezza nei confronti delle ferrovie in concessione sia, limitatamente agli interventi ex lege L. 910/86 e L.211/92 per le gestioni commissariali;
gli stessi uffici periferici avrebbero la possibilità di interloquire direttamente con le Regioni, alle quali saranno trasferite competenze in materia di sicurezza;
nello spirito del decentramento di funzioni è anacronistico pensare che la struttura tecnica ministeriale a livello centrale possa provvedere con la dovuta celerità ad esercitare ogni forma di «vigilanza», a meno che questa non venga intesa come mera attività formale;

impegna il Governo

nelle competenze del Ministero dei Trasporti, a salvaguardare il grande patrimonio tecnico e professionale rappresentato dagli U.S.T.I.F., impegnandolo a proseguire, in attesa del passaggio alle Regioni, nel lavoro di controllo dell'ex Aziende Ferrovie in concessione ed in regime commissariale.
(9/2372/33)
Angelici.

La Camera,

premesso che:
gli ordini del giorno n. 9/3438/bis/60 approvati dalla Assemblea della Camera dei Deputati e 9/2157/ B/l5 dall'Assemblea del Senato della Repubblica durante l'esame della legge finanziaria 1996 impegnavano il Governo a proporre al Parlamento " entro due mesi dalla approvazione della presente legge un disegno di legge sulla parità scolastica così come previsto dalla Costituzione che stabilisca le condizioni di qualità necessarie e preveda convenzioni e/o buoni scuola a favore della scuola non statale per un impegno finanziario a partire dal 1997 non inferiore a 800 miliardi iniziali e che comunque non potrà essere superiore al costo aggiuntivo che lo Stato dovrebbe sostenere se dovesse provvedere direttamente ai compiti educativi e di istruzione svolti dalle scuole non statali;
nella esposizione programmatica del Governo Prodi è stato sottolineato di prevedere spazi e libertà concrete di azione alla scuola statale e a quella non statale, entrambe componenti essenziali di un grande sistema educativo unitario;
il Ministro Berlinguer ha costituito un comitato di lavoro al fine di risolvere il problema specifico, con il compito di collaborare, sulla base delle scelte del Parlamento e degli indirizzi di governo, alla attuazione del principio costituzionale della parità della scuola statale e non statale;


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il Governo durante l'iter del provvedimento collegato ha ripetutamente espresso la disponibilità e il favore dell'Esecutivo alla soluzione del problema;
nella legge finanziaria alla Tabella B alla Voce Ministero della Pubblica Istruzione sono state accantonate notevoli risorse finanziare per la scuola;
le dichiarazioni del Ministro della seduta del 6 novembre appaiono orientate all'impegno, più volte ribadito, di realizzare questo obiettivo;
visto l'iter del disegno di legge sulla autonomia scolastica che si apre alla collaborazione degli enti locali, nel quale emergono elementi contraddittori rispetto alla valorizzazione delle agenzie scolastiche non statali;

impegna il Governo

a rispondere alla esigenze inderogabili per gran parte delle scuole non statali che si trovano in condizioni economiche insostenibili con la preoccupante prospettiva che la chiusura delle stesse porterebbe ad un aggravio per la finanza pubblica di gran lunga maggiore rispetto alle previste erogazioni presentando al Parlamento il disegno di legge sulla parità scolastica entro il 31 marzo 1997 al fine di recuperare quelle esigenze di collaborazione che il mondo educativo richiede per la promozione dell'uomo e del cittadino.
(9/2372/34)
Delfino Teresio, Panetta, Bastianoni, Peretti, Marinacci, Volonté, Lucchese.
(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

visto il dibattito sull'articolo 1 sul collegato alla legge finanziaria con il quale si stabilisce la incompatibilità nell'esercizio della libera professione intramuraria da parte del personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale;

impegna il Governo

ad assicurare, in ogni caso, su richiesta dei pazienti le richieste di consulti medici nelle strutture sanitarie pubbliche.
(9/2372/39)
Lucchese, Nocera, Delfino Teresio, Peretti, Fabris, Attilio.

La Camera,

visto l'articolo 1, del comma 1, lettera b) della legge 537 del 24 dicembre 1993, ed i commi 48-49-40 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, con i quali il Parlamento ha deciso circa la indifferibilità della istituzione di organismi indipendenti per la regolarizzazione dei servizi di interesse pubblico e quindi della costituzione nello specifico di un organismo indipendente per l'Aviazione Civile:
considerato che:
il Governo non ha ottemperato, finora, ad una precisa volontà dell'assemblea, più volte espressa:
tutto il settore dell'Aviazione Civile necessita di un processo riorganizzativo che gli consenta di poter essere interfaccia degli Organismi del settore in altre Nazioni, e contemporaneamente di poter esplicare le necessarie funzioni di coordinamento e controlli in Italia;
la organizzazione di un organismo autonomo ed indipendente per l'Aviazione Civile non avrà riflessi, positivi o negativi, per il bilancio dello Stato;

impegna il Governo

affinché provveda in termini brevi alla istituzione di CIVILAVIA-Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, finalizzando al riassetto di tutto il settore e dotandolo di personalità giuridica autonoma per il diritto


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pubblico, nonché di autonomia amministrativa patrimoniale, contabile, finanziaria e tariffaria.
(9/2372/40)
Sanza, Baccini, Pagano, Delfino Teresio, Peretti.
(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

premesso che:
la Commissione lavoro pubblico e privato in sede di parere al disegno di legge 2372 (collegato alla finanziaria) ha chiesto in data 15 ottobre 1996 che «gli aspetti relativi a modifiche parziali della riforma previdenziale» siano «esaminati in un contesto organico in sede di verifica della legge n. 335 del 1995»;
nella stessa occasione la Commissione predetta ha rilevato la inopportunità di deleghe parziali in materia previdenziali da conferire al Governo;
considerato che:
la materia previdenziale necessita di un esame organico e non frammentario che affronti tutti gli aspetti ad essa connessi, che debbono essere sottoposti all'esame del Parlamento e, quindi, della Commissione bicamerale di controllo degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale ex articolo 56 legge n. 88 del 1989: la suddetta Commissione ha, tra l'altro, il compito di «vigilare sulla operatività delle leggi in materia previdenziale e sulla coerenza del sistema con le linee di sviluppo dell'economia nazionale»;
tenuto conto della rilevanza e della altresì delicatezza sociale delle problematiche previdenziali, che presentano implicazioni di ordine economico, contabile, finanziario, strutturale ed organizzativo, visto il dibattito attualmente in corso su questo specifico argomento, che appassiona le forze politiche, i sindacati, i datori di lavoro, i cittadini tutti, ivi compresi i pensionati i quali ultimi, peraltro, non hanno alcun potere di difesa dai soprusi trovandosi ormai in una condizione giuridica di non ritorno,

impegna il Governo

ad affrontare entro sei mesi la materia della riforma previdenziale con riguardo al complesso delle prestazioni e delle strutture preposte, in forma organica e tale da consentire un ampio ed approfondito dibattito parlamentare.
(9/2372/41)
Bastianoni, Delfino Teresio, Peretti.

La Camera,

visto quanto previsto dall'articolo 26 in merito alla revisione delle rendite INAIL;
ribadita la validità di quanto disposto dalle normative vigenti in caso di errore nella diagnosi che non implica il rientro delle somme versate all'invalido del lavoro;
ribadita la delicatezza della materia sotto il profilo umano e sociale;

impegna il Governo

ad intervenire presso la direzione dell'INAIL, affinchè dalle revisioni vengano esclusi gli invalidi del lavoro che abbiano più di settanta anni di età.
9/2372/42
Caveri.

La Camera,

considerato che
in sede di approvazione dell'articolo 38, nell'ambito della riprogrammazione finanziaria delle risorse dei fondi strutturali comunitari per gli esercizi 1994-1995-1996 non viene indicata la priorità della destinazione delle risorse al settore idrico ed


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in particolare al completamento degli schemi idrici per usi civili e produttivi già in parte realizzati e finanziati nell'ambito dell'intervento straordinario per il Mezzogiorno;
le urgenti necessità del settore e le risoluzioni adottate dal Parlamento europeo il 16 marzo 1995 ed il 13 luglio 1995 in cui si pone in evidenza il carattere strutturale della carenza di risorse idriche in Spagna, Grecia, Italia e Portogallo;
lo stesso Parlamento europeo prende atto dei danni recati all'agricoltura ed all'ambiente dalle ricorrenti siccità ed in particolare dal fatto che, in relazione alle carenti disponibilità di risorse idriche, una parte consistente dell'acqua ad usi irrigui viene dirottata ad usi potabili;
il Parlamento Europeo sottolinea la necessità di una azione costante e mirata a risolvere definitivamente il problema dell'approvvigionamento delle risorse idriche ad usi irrigui anche allo scopo di ammodernare le reti idriche ed i sistemi di irrigazione e di ottimizzare l'uso di tali risorse;
atteso che tale finalità in Italia è perseguibile attraverso azioni di completamento di impianti solo parzialmente realizzati e di ammodernamento delle reti;

impegna il Governo

affinché nella riprogrammazione delle risorse dei fondi strutturali comunitari di cui all'articolo 38 venga riconosciuta priorità ai progetti immediatamente eseguibili per opere di completamento ed ammodernamento degli schemi idrici ad usi irrigui già in parte realizzati e finanziati nell'ambito dell'intervento straordinario per il Mezzogiorno.
9/2372/43.
Grillo, Di Nardo, Teresio Delfino, Peretti, Fabris, Lucchese, Marinacci, Bastianoni.

La Camera,

considerato che:
la mancata realizzazione di interventi preventivi per la tutela degli equilibri idrogeologici del territorio italiano, oltre a creare una permanente situazione di rischio -per le popolazioni, determina un'altissima incidenza di fenomeni alluvionali, spesso di portata catastrofica, in termini di perdite di vite umane e di danni economici alle infrastrutture ed alle attività produttive;
dai dati aggiornati al 1990 e riportati nelle Memorie descrittive della carta geologica d'Italia, edite dal Servizio geologico nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, risulta che per interventi di ricostruzione e per la ripresa delle attività produttive in seguito ai dissesti idrogeologici dell'Italia centro-settentrionale (alluvione di Firenze del 1966) lo Stato abbia impiegato in dieci anni risorse pari ad oltre 10 mila miliardi di lire;
costituisce quindi un prevalente interesse dello Stato, ai fini del risanamento della finanza pubblica, intervenire stabilmente in forma preventiva, attraverso un'azione concertata tra lo Stato e le regioni, per evitare il verificarsi dei predetti eventi catastrofici soprattutto nelle aree per le quali è stata accertata la possibilità del ripetersi di tali fenomeni;
è accertato che il bacino dell'Arno presenta le condizioni più gravi in termini di rischio idrogeologico e che incalcolabili sarebbero gli effetti del ripetersi di fenomeni alluvionali, sia per i danni alle attività produttive e, in particolare, al turismo, sia soprattutto per la minaccia alla quale sarebbero esposti la città di Firenze - che il Governo ha utilizzato come sede di numerosi vertici internazionali - e l'inestimabile patrimonio artistico e culturale della città, il cui danneggiamento avrebbe effetti incalcolabili, con gravissime ripercussioni sull'immagine internazionale dell'Italia;
nonostante siano trascorsi ormai trent'anni dai tragici eventi alluvionali


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dell'Arno del 1966, ancora oggi non esistono, nel bilancio dello Stato, specifici accantonamenti destinati alla «messa in sicurezza idraulica» del bacino dell'Arno, per la quale l'Autorità di bacino ha peraltro già definito gli interventi necessari;

impegna il Governo:

a fare ricorso alle procedure di mobilità o a ricorrere all'assunzione di qualificato personale anche a tempo determinato, per provvedere alla copertura dei posti resisi disponibili presso l'Autorità di bacino dell'Arno al fine di provvedere alla realizzazione degli interventi più urgenti per la difesa del territorio da dissesti idrogeologici.
a garantire, a partire dall'anno 1997, le necessarie risorse - nell'ambito degli stanziamenti destinati all'attuazione della legge n. 183 del 1989 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", iscritti sul capitolo 9010 del Ministero del Tesoro, per l'avvio e per la celere realizzazione degli interventi urgenti compresi negli strumenti di pianificazione, predisposti dall'Autorità di bacino dell'Arno e immediatamente cantierabili.
9/2372/44.
Spini, Brunale, Campatelli, Carli, Chiavacci, Domenici, Paissan, Pistelli, Vannoni, Vigni, Scalia.

La Camera,

considerato che:
in fase di approvazione della Finanziaria '96 il Parlamento, con il voto favorevole di tutti i gruppi politici, ha istituito corsi abilitanti per quei docenti precari che da anni lavorano con esperienze positive e significative nel mondo della scuola;
ormai è scaduto il limite del 30 maggio '96, termine entro il quale doveva trovare concreta attuazione il dispositivo normativo menzionato,

impegna il Governo

a dare tempestiva applicazione ai commi 27, 28 e 29 dell'articolo 1 della legge 549 del 1995 nei limiti dei finanziamenti disponibili.
9/2372/49.
Bono.

La Camera,

esaminato l'A.C. 2372 recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;
preso atto che, ai sensi dell'articolo 10, comma 11, del citato disegno di legge, nel prossimo triennio è notevolmente ridotto il contingente degli iscritti di leva posto a disposizione delle forze di polizia;
considerato che, in particolare, il citato contingente risulterà diminuito di circa il 50 per cento progressivamente fino al 2000, così passando dagli attuali circa 25.000 ai previsti 12.500;
ritenuto che quanto sopra non potrà non comportare un calo di operatività nel merito del delicato problema del controllo del territorio;
osservato che, in particolare, l'Arma dei carabinieri, non potendo in alcun modo compensare le minori immissioni di ausiliari attraverso reclutamenti di effettivi subirà le minori immissioni di ausiliari attraverso reclutamenti di effettivi subirà una perdita secca stimata fra le 2.500 e le 5.000 unità;
considerato che, nel merito, lo stesso Ministro della difesa, in sede di audizione titolante «Indagine conoscitiva sulla riforma della leva», svoltasi presso la IV Commissione difesa in data 24 settembre, si era riferito alla prospettiva di compensare le riduzioni numeriche previste per gli ausiliari delle Forze di polizia con «una integrazione degli organici volontari di questi altri corpi»;


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impegna il Governo

ad assicurare, entro il 1997, mediante gli incrementi organici che risultino concretamente necessari, il mantenimento del livello di forza dell'Arma dei carabinieri su valori almeno pari a quelli attuali.
9/2372/50.
Gasparri, Alboni, Lavagnini, Aleffi, Bono.

La Camera,

premesso che:
la legge 29 ottobre 1991, n. 358, concernente la riforma del Ministero delle finanze, ha istituito a livello periferico le Direzioni regionali delle entrate e le Direzioni delle entrate;
questa previsione rientra in un'ottica di decentramento che supera di molto i limiti tradizionali, poiché le competenze decentrate ai predetti organi non hanno natura meramente operativa, ma si sostanziano invece nell'esercizio di funzioni di programmazione, coordinamento, indirizzo e vigilanza degli uffici periferici;
questo disegno profondamente innovativo presenta però una contraddizione interna poiché, sebbene le Direzioni regionali delle entrate e le Direzioni delle entrate abbiano funzioni assolutamente identiche, esse sono state però differenziate in termini di livello dirigenziale. Mentre infatti sono preposti dirigenti generali a 15 Direzioni regionali, sono invece previsti dirigenti non generali per le residue tre Direzioni regionali ("precisamente, quelle per la Basilicata, il Molise e l'Umbria) e per le tre Direzioni delle entrate (queste ultime operano in Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano);
tale distinzione si è rivelata non razionale a causa - come già accennato - della identità delle funzioni attribuite agli uffici di cui trattasi, tanto più che a ciascuno dei rispettivi titolari è demandata la rappresentanza unitaria, nella regione o nella provincia autonoma di competenza, di tutti gli uffici dell'Amministrazione finanziaria;
la differenziazione del livello dirigenziale determina inoltre notevoli difficoltà per quanto riguarda la fissazione degli obiettivi che annualmente il Ministro assegna ai dirigenti generali. Ai sensi, infatti, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, destinatari diretti dei programmi fissati dall'autorità politica potrebbero essere, a rigore, soltanto i 15 direttori regionali già dirigenti generali, e ciò determinerebbe quindi evidenti discrasie fra gli uffici di una regione e quelli di un'altra, incrinando la coerenza complessiva del disegno di programmazione dell'attività degli uffici finanziari;
allo scopo di superare tali inconvenienti appare opportuna un'apposita iniziativa legislativa finalizzata a qualificare come uffici di livello dirigenziale generale tutte le Direzioni regionali delle entrate e le Direzioni delle entrate, iniziativa che potrebbe essere condotta senza recare nuovi oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato compensando il previsto aumento dei posti di dirigente generale con la soppressione di taluni posti di dirigente non generale;

impegna il Governo

a modificare il comma 5 dell'articolo 7 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, nel senso di prevedere che alle Direzioni regionali delle entrate e alle Direzioni delle entrate debbano essere preposti dirigenti generali di livello C, provvedendo alla copertura dell'onere finanziario derivante dall'aumento dei posti di dirigente generale, conseguente alla predetta modificazione, mediante la riduzione di 10 dirigenti non generali del ruolo amministrativo di cui all'articolo 10, comma 1, della medesima legge 29 ottobre 1991, n. 358.
9/2372/51.
Molinari, Repetto.


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La Camera,

premesso che:
il DPCM 325 del 5 agosto 1988, è stato istituito ai fini del passaggio in mobilità di personale appartenente ad Amministrazioni del Comparto Ministeri. Successivamente con legge n. 554 del 29 dicembre 1988, si dava la possibilità all'Ente FS di accedere all'istituto della mobilità volontaria, senza una regolamentazione specifica, prevista, invece, per il personale del Comparto Ministeri di cui al citato DPCM. Questa situazione ha comportato che le amministrazioni statali riceventi non avessero lo strumento normativo da applicare al personale già dipendente dalle FS, limitando, quindi, l'applicazione della mobilità al mero passaggio, senza il riconoscimento dell'anzianità giuridica per l'inserimento nei ruoli, e senza l'inquadramento nella spettante qualifica funzionale derivante da un esame comparativo dei contenuti professionali;
su tale materia si è aperto un contenzioso sia nei confronti della P.A., circa il mancato riconoscimento dei diritti giuridici ed economici, sia nei confronti delle FS per il reintegro in servizio per mancanza dei presupposti di legge. A tale proposito, le FS denunciano carenze di personale e hanno riammesso in servizio del personale già collocato in quiescenza, hanno provveduto a nuove assunzioni di personale e si apprestano ad assumere personale proveniente da alcune aziende in crisi;
il nuovo DPCM, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 49-bis del 27 giugno 1995, relativo ai nuovi provvedimenti di mobilità volontaria, supera le incongruenze normative precedenti, comparando la posizione del personale ferroviario a quella del personale del Comparto Ministeri, ma è unicamente applicabile ai nuovi provvedimenti di mobilità;

impegna il Governo:

a) ad adoperarsi per risolvere l'incongruenza normativa che ha escluso il personale già dipendente dalle FS dal riconoscimento dei diritti giuridici ed economici derivanti dalla comparazione dei contenuti professionali previsti dalla legge;
b) inserire nel DPCM 325/88 una (clausola di reintegro in servizio diretta al personale nobilitato che già abbia espresso, nelle varie forme, volontà di ottenere l'annullamento dei provvedimenti di trasferimento, con lo scopo di sanare una situazione di illegittimità dovuta all'assenza di una specifica normativa.
9/2372/52.
Boghetta, Strambi.
(Testo così riformulato nel corso della seduta).

La Camera,

premesso che:
l'articolo 64 del disegno di legge n. 2372, «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», collegato alla legge finanziaria 1997, nel conferire delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi concernenti il riordino dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, stabilisce tra i principi ed i criteri direttivi, al comma 3, lettera e), «l'affrancamento obbligatorio delle riserve in sospensione d'imposta con il pagamento di una imposta sostitutiva»;
considerato che:
con l'espressione «riserve in sospensione di imposta« si fa riferimento agli utili realizzati dalle imprese nel corso dei vari esercizi ed accantonati a riserva sui quali non sono state assolte le imposte sul reddito (IRPEG e ILOR» per effetto dileggi agevolative, quali ad esempio quelle emanate a favore delle zone colpite da eccezionali avversità atmosferiche o altre calamità come il disastro del «Vajont»;
questa imposta sostitutiva ed obbligatoria contrasta con le finalità delle


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norme agevolative che hanno indotto le imprese a costituire queste riserve e di fatto le costringe a restituire buona parte dei benefici concessi dalle predette leggi agevolative, attraverso le quali molti imprenditori sono stati indotti ad effettuare ingenti investimenti nelle aree interessate da tali provvedimenti;

impegna il Governo

nell'emanazione dei decreti legislativi, ad adottare idonee misure correttive a garanzia degli investimenti che le aziende hanno programmato e delle previsioni economico-finanziarie effettuate nell'ambito delle agevolazioni previste dal regime fiscale allora vigente.
9/2372/6
Bressa, Mussi, Mattarella, Repetto.

La Camera,

al fine di garantire allo Stato le maggiori entrate erariali di cui al comma 7 dell'articolo 58, preventivate sulla base degli introiti già conseguiti attraverso l'azione della SIAE; in considerazione del peculiare livello di esperienza maturata in 75 anni di attività, di efficienza, di capillarità e di professionalità nello svolgimento di funzioni di controllo, di prevenzione e di esazione svolte dai duemila addetti della SIAE con assoluta trasparenza e senza oneri per lo Stato;

impegna il Governo

ad attuare la proroga alla SIAE fino al 31 dicembre 1997 delle funzioni di controllo, liquidazione e riscossione dell'imposta unica sulle scommesse al totalizzatore o al libro e comunque relative alle corse dei cavalli ed ai concorsi ippici in genere.
9/2372/7.
Benevenuto, Piccolo, Palma, Repetto, Marini.

La Camera,

impegna il Governo

ad adottare un'idonea iniziativa legislativa per assicurare che, se tra l'imprenditore e i familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile venga costituita con atto sottoposto a registrazione entro il 31 dicembre 1997, una società secondo uno dei tipi di cui al libro V, titolo V del codice civile, con contestuale conferimento dell'azienda da parte dell'imprenditore, il conferimento stesso sia assoggettato alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa e non sia considerato cessione agli effetti delle imposte sul reddito, e che l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili compresi nell'azienda sia ridotta alla metà. L'azienda sarà assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del conferente. Le predette disposizioni si applicheranno anche nel caso di conferimento dell'azienda da parte dell'imprenditore individuale in società unipersonale a responsabilità limitata.
9/2372/8
Repetto, Benvenuto, De Benetti.

La Camera,

premesso che
il contribuente è tenuto a pagare le imposte sui redditi fondiari «indipendentemente dall'effettiva percezione», come prescritto dall'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 917/86;
nel caso dei redditi da fabbricati locati, l'imposizione è calcolata sul canone di locazione risultante dal contratto di affitto se il canone stesso, ridotto forfettariamente del 15%, risulta superiore al reddito medio ordinario dell'unità immobiliare secondo le tariffe d'estimo;
la mancata riscossione degli affitti, fenomeno in crescita a causa del periodo di crisi economica che attraversa il Paese già dal 1992, determina una situazione


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iniqua a carico dei proprietari, costretti a pagare tasse sul reddito che in realtà non conseguono;

impegna il Governo:

a modificare la normativa vigente in materia di tassazione dei redditi dei fabbricati, in modo da permettere ai cittadini interessati o alle società, che non riscuotono gli affitti per morosità degli inquilini, di pagare le imposte dirette solo sulla rendita dei fabbricati, calcolata applicando le tariffe d'estimo.
9/2372/11
Ballaman.

La Camera,

considerato che
per le imprese agricole, che determinano il reddito catastalmente, la base imponibile ai fini dell'imposta regionale sul reddito prodotto è individuata dalla differenza tra il volume d'affari IVA e l'ammontare degli acquisti destinati alla produzione;
nell'articolo 63, comma 2, lettera f), si stabilisce il principio della invarianza della pressione fiscale, che peraltro è alla base della istituenda imposta, «per ragioni di politica economica e redistributiva, tenuto anche conto del carico dei tributi e dei contributi soppressi»;
di tale principio si deve tener conto anche con riferimento alle categorie di soggetti passivi, al fine di evitare che comunque si traduca per un considerevole numero di essi in un aggravio impositivo;
nel settore agricolo è molto rilevante il numero delle imprese familiari, che si caratterizzano per l'apporto prevalente del lavoro dell'imprenditore e della sua famiglia;
dall'esame dei dati ufficiali del Ministero delle Finanze risulta una base imponibile che darebbe luogo all'incidenza del nuovo tributo in misura notevolmente superiore a quella attuale;

impegna il Governo

a tener conto, nella determinazione dell'aliquota d'imposta, dell'effettivo carico dei tributi e contributi soppressi, tanto con riferimento all'intero settore che con riguardo al costo del lavoro sostenuto dalle diverse categorie di imprese.
9/2372/20
Ferrari, Fioroni, Pepe Mario, Ruggeri.
La Camera,

considerato che
in sede di approvazione del disegno di legge recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, con particolare riferimento all'articolo 61, comma 31, lettera a), non si evidenzia la limitazione ai soli tributi erariali della eliminazione graduale dell'obbligo del non riscosso per riscosso gravante sui concessionari della riscossione;
l'anzidetto obbligo del non riscosso per riscosso esiste anche per i rapporti con soggetti impositori diversi dallo Stato;
nell'ambito della manovra finanziaria la specifica materia non può che avere riguardo ai tributi erariali;

impegna il Governo

a chiarire che l'eliminazione dell'obbligo del non riscosso per riscosso non riguarda i rapporti con gli enti impositori diversi dallo Stato.
9/2372/21
Merlo, Ferrari, Pepe Mario, Prestamburgo, Ricci, Frigato.


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La Camera,in occasione del voto sulle misure di razionalizzazione della finanza pubblica, premesso che:
in provincia di Udine i rimborsi IVA vengono ripetuti con gravi ed inspiegabili ritardi;
la zona più colpita da tali ritardi risulta essere senza dubbio quella denominata «triangolo della sedia» così chiamata in quanto quasi il 60 per cento delle sedie prodotte in Europa vengono fabbricate in quest'area ricompresa tra cinque comuni (Manzano, San Giovanni al Natisone, Premariacco, Corno di Rosazzo e Pavia di Udine);
tali ritardi recano grave pregiudizio ai bilanci delle numerosissime attività economiche operanti in quell'area;
in seguito a tali ritardi un numero sempre maggiore di aziende spostano la sede legale nelle provincie limitrofe non coinvolte da tali ritardi e ciò con grave danno per le casse, peraltro già esauste, degli enti locali della provincia di Udine;

impegna il Governo:

a verificare i motivi per i quali fino ad oggi si sia potuta sviluppare una cosi grave
discrepanza;
a rendere celere il pagamento dei rimborsi IVA anche in provincia di Udine;
ad adoprarsi affinchè' al più presto si arrivi ad un regime IVA basato sulla
compensazione annuale.
9/2372/22
Franz.

La Camera,

in occasione del voto sulle misure di razionalizzazione della Finanza pubblica considerato che:
il turismo rappresenta uno dei capisaldi del «sistema Italia»;
attualmente tale fondamentale comparto economico sta attraversando un momento difficile, dovuto non solo alla inevitabile concorrenza di altre nazioni europee e non, ma anche alla manovra di una adeguata politica di sviluppo e di rilancio;
il comparto turistico può essere uno dei modi per rilanciare la nostre aree montane scongiurandone l'abbandono ed il conseguente depauperamento;
il comparto economico legato al turismo necessita urgenti interventi legislativitesi a snellire gli iter burocratici-ammmistrativi;

impegna il Governo

ad assumere tutti quei provvedimenti necessari ad agevolare gli operatori turistici in attesa che venga varata una normativa ad hoc sui Comuni a vocazione turistica;
a valutare la possibilità di giungere alla riduzione delle aliquote IVA;
a promuovere, in vista della stagione turistica 1997/1998, a livello europeo, una campagna di promozione tesa al rilancio dell'immagine turistica della nostra Nazione.
9/2372/24
Pezzoli, Franz.

La Camera,

considerato che:
il problema di chiarire definitivamente in quale settore di attività della tabella allegata al DL n. 332 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 384 del 1989, siano collocabili gli agenti di assicurazione ai fini della determinazione dell'ICIAP;
il tentativo di chiarimento da parte del Ministero delle Finanze non ha di fatto risolto la controversia. Infatti, in data 10 giugno 1992, il Ministero delle finanze ha emanato la risoluzione ministeriale n. 7/AQ/180/91, in base alla quale si ritiene non possa considerarsi corretto l'inserimento di detta categoria nel V


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settore di attività della tabella, ovvero come intermediari del commercio, ma piuttosto nel X settore di attività della stessa tabella sotto la voce specifica di "assicurazioni". Poiché però la suddetta voce di cui al settore X fa riferimento all'attività esercitata direttamente dalle compagnie di assicurazione, il Ministero delle finanze ha ritenuto opportuno risolvere la questione con un compromesso, e cioé collocare gli agenti di assicurazione nel settore IX corrispondente alla voce "servizi vari";
a fronte di una carenza di interpretazione univoca della norma i Comuni, ai fini della determinazione dell'ICIAP, collocano la categoria in oggetto in uno o nell'altro settore a propria discrezione;
l'alto numero di ricorsi presentati da agenti di assicurazione, i quali sostengono di appartenere al V livello della stessa tabella proprio per la tipologia del lavoro che svolgono ovverossia come "tramite" dell'attività di commercio;
il persistere a tutt'oggi delle divergenze tra l'interpretazione del Ministero delle finanze, e quindi della Commissione tributaria centrale, e quella di diverse Commissioni tributarie di primo e secondo grado, che accolgono i ricorsi presentati dagli agenti di assicurazione;
preso atto, pertanto, che a livello nazionale è sentita la necessità di rendere unitario il criterio di valutazione in relazione alla collocazione della categoria in questione nei settori indicati nella tabella prevista dalla legge n. 384 del 1989;

impegna il Governo

a dirimere definitivamente e in tempi brevi tale controversia mediante una corretta interpretazione della norma, tale da fugare qualsiasi dubbio sul settore di appartenenza degli agenti di assicurazione nell'ambito della tabella allegata alla legge n. 384 del 1989.
9/2372/27
Michielon, Rizzi, Dalla Rosa.

La Camera,

considerato che:
le attuali procedure per l'alienazione di immobili del demanio in generale e della Difesa in particolare sono tortuose e lunghe;
è sempre più sentita l'esigenza di giungere ad un profondo cambiamento di tali procedure, anche per dare certezze di entrata al bilancio dello Stato,

impegna il Governo

ad affrontare la necessità di tale cambiamento in tempi brevi con norme legislative o regolamentari - ove possibile - per garantire l'efficacia delle previsioni di entrata nei bilanci dello Stato e delle singole Amministrazioni interessate.
(9/2372/35)
Panetta, Tassone, Fronzuti, Delfino Teresio, Peretti.

La Camera,

visto il dibattito sul provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1997;
considerato che il Governo con l'articolo 44 ha ridotto le detrazioni per spese mediche per l'anno di imposta 1996;
ciò determina il venir meno dell'interesse dei contribuenti a dichiarare spese per le quali il recupero fiscale risulta spesso insignificante;
la qual cosa contrasta con il più generale interesse fiscale di consentire la piena deducibilità oltre che delle spese mediche di tutte quelle altre spese di particolare interesse sociale allo scopo di far emergere imponibili spesso non dichiarati da parte dei prestatori dei servizi venendo meno la possibilità di incrocio fra le spese dedotte dai contribuenti e i ricavi dichiarati dai prestatori dei servizi;
tale politica fiscale se da una parte consente recuperi di tributi in capo ai soliti contribuenti onesti di converso riduce l'area di imponibilità da parte degli


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altri contribuenti certamente meno scrupolosi ai quali impunemente è consentito di non dichiarare tali ricavi con misure che di fatto favoriscono una ripresa della evasione fiscale;
la manovra economico-finanziaria per il triennio 1997-1999 sul lato delle entrate finisce dunque per colpire i soliti contribuenti onesti anzichè indirizzare una azione incisiva verso aree ampie di evasione tributaria generando nuove ingiustizie;

impegna il Governo

a presentare entro due mesi dalla entrata in vigore della legge finanziaria misure concrete di lotta all'evasione fiscale che attraverso il contrasto di interesse tra i soggetti porti ad un sostanziale recupero di gettito tributario;
(9/2372/36)
D'Alia, Delfino Teresio, Marinacci, Peretti, De Franciscis.

La Camera,

considerato il fatto che circa l'80 per cento degli italiani risultano essere proprietari della propria abitazione;
rilevato che, nell'ultimo decennio, l'imposizione fiscale sugli immobili è aumentata dell'800 per cento, determinando gravissime penalizzazioni per coloro che, essendosi fatti con molti sacrifici una casa, si trovano oggi a pagare allo Stato un vero e proprio affitto per poter usufruire di un bene di loro proprietà;
rilevato, che mentre le società immobiliari possono dedurre i costi relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili di loro proprietà, tutto ciò non è consentito ai cittadini, sia per la casa di abitazione che per eventuali altri immobili;
considerato come questi meccanismi perversi si scaricano sulle famiglie proprietarie e che, se da un lato si presentano particolarmente onerosi per gli inquilini, e dall'altro, per i proprietari, determinano rendimenti al netto del tasso di inflazione non superiore al 2 per cento, proprio in virtù della incidenza fiscale, che tra imposte sul reddito, ICI, tassa smaltimento rifiuti, IVA sulle opere di manutenzione, INVIM, fa sì che ogni proprietario di casa da destinare all'affitto debba fare i conti con uno stato, socio occulto al 70 per cento circa;
ritenendo necessario che si proceda ad un globale ripensamento della politica della casa, che non può essere considerata come un bene di lusso, ma come esigenza primaria dei cittadini, e per la quale, al contempo, non possono essere poste in atto forme discriminatorie di trattamento in relazione alla qualificazione giuridica del possessore;
preso atto della attuale situazione economica-finanziaria del Paese, anche in relazione alle scadenze della moneta unica europea, ma ritenendo al contempo che occorra dare le necessarie certezze che verrà posto fine ad una situazione di rilevante ingiustizia anche al fine di inserire, in un settore economico in piena recessione, i necessari elementi di stimolo;

impegna il Governo

ad emanare un sistema coordinato di norme, che, sia pure con la necessaria gradualità, assicurino nel triennio 1997-1999:
detassazione totale della casa adibita a prima abitazione;
detraibilità fiscale delle opere di ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria eseguite sugli immobili di proprietà dei privati;
abbattimento di 1/3, ai fini della denuncia dei redditi, degli importi degli affitti percepiti dai privati che affittino immobili come abitazione principale;
deducibilità del 50 per cento ai fini della denuncia dei redditi, degli affitti pagati dagli inquilini relativamente all'immobile destinato a prima abitazione;


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che non vengano previste né direttamente né indirettamente, tramite la facoltà di Comuni di aumentare l'Ici, nuove imposte sulla casa;
elevazione dell'attuale limite della detrazione fiscale dei mutui ipotecari accesi per acquisto, costruzione e ristrutturazione di abitazioni.
(9/2372/37)
Fabris, Galati, Peretti, Panetta, Delfino Teresio, Bastianoni, Volonté.

La Camera,

visto il dibattito sulla manovra di bilancio per il 1997-1999;
considerato che l'articolo 63 comma 2 lettera c) punto 5 sono previste disposizioni per i bilanci delle aziende bancarie;
il Ministro del Tesoro è in procinto di presentare un disegno di legge di riforma delle fondazioni bancarie nel quale viene previsto un articolato e complesso sistema di agevolazioni fiscali teso a stimolare peraltro entro tempi indefiniti, la perdita del controllo degli istituti di credito da parte delle fondazioni stesse;
considerato che la predetta rete agevolativa, nel tentativo di proteggere i piccoli risparmiatori e di favorire l'assegnazione dei titoli delle singole banche da parte dei rispettivi dipendenti determina disparità di trattamento impositivo nello specifico settore, oltre a provocare discriminanti squilibri nel mercato mobiliare privilegiando comunque le azioni degli enti creditizi controllati dalle fondazioni;
considerato altresì che si sta per introdurre un nuovo strumento di incentivazione tributaria non coordinato con analoghe misure esistenti, proprio nel contesto di una dichiarata volontà del governo di rivedere il trattamento impositivo delle rendite finanziarie;
valutato che a fronte delle previste perdite di gettito nel provvedimento collegato alla legge finanziaria vengono proposte gravose ed inique riduzioni di detrazioni e deduzioni (quali quelle per spese sanitarie) che incidono in modo significativo sui redditi medio bassi e che, in alcuni casi, vanificano l'azione di recupero impositivo attraverso i controlli incrociati;

impegna il Governo

affinchè rinunci a perseguire i discriminanti obiettivi posti a base del disegno di legge per la riforma delle fondazioni bancarie e consideri, di conseguenza, gli effetti compensativi in termini di entrate favorendo così il ripristino del regime vigente in materia di deducibilità di spese, di detrazioni di imposta e di determinazione del reddito da lavoro dipendente.
(9/2372/38)
Volonté, Delfino Teresio, Peretti, D'Alia, Marinacci.

La Camera,

premesso che:
il penultimo ed ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, stabiliscono, nell'ambito della previsione di allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto, la riduzione a 200 metri della distanza minima tra le ricevitorie gestite da rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto, per poi sopprimere del tutto tale distanza minima a partire dal 31 dicembre 1998;
l'assenza di una distanza minima di rispetto rischia di creare gravi distorsioni nella rete di raccolta del gioco del lotto, determinando una ingiustificata discriminazione tra i ricevitori abilitati, molti dei quali rischiano di trovarsi ad operare in un bacino di utenza inflazionato da troppi punti di raccolta, anche in considerazione dell'estensione della rete a tutti «i tabaccai richiedenti»;


Pag. 2741

impegna il Governo:

a riesaminare l'attuale previsione della progressiva abolizione del requisito della distanza tra le ricevitorie del lotto gestite da rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto, di cui all'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
a prevedere di conseguenza che la distanza tra le ricevitorie anzidette sia fissata in 300 metri seguendo il percorso pedonale più breve, analogamente a quanto prescritto per la distanza tra le rivendite dei generi di monopolio.
9/2372/45.
Piccolo, Repetto, Benvenuto, Gambale, Ciani, Gatti.

La Camera,

considerato che
l'articolo 63, comma 7, lettera h), nell'ambito dei principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina dei tributi locali, contempla anche l'attribuzione alle province e ai comuni della facoltà di prevedere, per l'occupazione di aree appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dei predetti enti, il pagamento di un canone;
detto canone è fondato sul presupposto di una utilizzazione economica dell'area interessata;
ritenuto peraltro che non si evidenzia la esclusione, dall'ambito della facoltà attribuita alle province e ai comuni, di imporre canoni laddove il demanio indisponibile sia occupato da opere pubbliche sia statali che regionali;

impegna il Governo

a chiarire che la facoltà attribuita alle province e ai comuni dall'articolo 61, comma 7, lettera h), non comprende l'ipotesi in cui il territorio appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile sia occupato da opere pubbliche statali o regionali.
9/2372/46.
Di Nardo, Grillo, Delfino Teresio, Peretti, Fabris, Marinacci.

La Camera,

considerato che
nell'ambito dei criteri direttivi della delega al Governo per il riordino della disciplina per la riscossione dei tributi, figura, all'articolo 61, comma 31, lettera a) la progressiva eliminazione dell'obbligo del non riscosso per riscosso già gravante sui concessionari della riscossione;
al comma 31, lettera a) dell'articolo 61 non si chiarisce che la predetta eliminazione è limitata ai soli tributi erariali secondo gli obiettivi specifici della manovra finanziaria e non interessa, pertanto, i rapporti tra concessionari della riscossione e soggetti impositori diversi dallo Stato;

impegna il Governo

a chiarire che l'eliminazione dell'obbligo del non riscosso per riscosso concerne esclusivamente i rapporti tra i concessionari della riscossione e lo Stato e non riguarda pertanto i rapporti con enti impositori diversi dallo Stato.
9/2372/47.
Ostillio, Teresio Delfino, Peretti, Fabris, Marinacci, Grillo, Di Nardo.

La Camera,

impegna il Governo

in merito all'articolo 51 (società non operative) del disegno di legge collegato alla finanziaria per il 1997 a chiarire, in sede di istruzioni ministeriali, che tra i motivi da addurre come prova contraria rientrino sia l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane che l'autorizzazione comunale


Pag. 2742

per la vendita delle merci, sostanziandosi le medesime in una presunzione assoluta di operatività, ciò in ragione del fatto che per le imprese artigiane la loro eventuale non operatività comporta la cancellazione dall'Albo a cura delle C.P.A. e le imprese dotate di autorizzazione alla vendita la mancata operatività, di durata superiore a sei mesi, comporta la perdita dell'autorizzazione stessa.
9/2372/48.
Turci, Agostini, Brunale.

La Camera,

con riferimento all'articolo 58, emendamento 58. 75 a firma Benvenuto ed altri, nel condividere l'esigenza di una riforma urgente ed omogenea di tutti gli strumenti relativi alla previdenza ed assistenza integrativa del personale delle amministrazioni pubbliche, (materia dell'ex articolo 12)

impegna il Governo

affinchè entro 90 giorni voglia provvedere a presentare un disegno di legge in materia, che riguardi le amministrazioni interessate compresa quella dei Monopoli.
9/2372/53.
«Pistone, Brunale, Sbarbati, Benvenuto, Agostini, Dameri, Strambi, Giordano, De Cesaris, Repetto, Piccolo».

La Camera,

a conclusione del dibattito sulla legge finanziaria, nel corso del quale è risultata unanime ed avvertita la preoccupaziorie per la situazione economica del Paese, considerando che improponibile è risultata ogni iniziativa legislativa tendente a promuovere, per il momento, con appositi finanziamenti una politica di sviluppo pèr il Sud ed in particolare per la Sicilia;
preso atto, tuttavia, che fra lo Stato e la Regione siciliana è aperta una annosa vertenza intorno ai crediti che la Sicilia vanta e che lo Stato, parzialmente, accetta;
constatato che le valutazioni del credito vantato dalla Sicilia sono state oggetto di approfondito calcolo da parte della apposita Commissione paritetica all'uopo costituita fra Stato e Regione e che tale calcolo ha fornito tre diversi risultati il primo, equivalente a Lit. 169.253.783.719, accertato ed accettato da parte dello Stato; il secondo, equivalente a Lit. 3.003.957.783.719, dallo Stato riconosciuto, ma non accordato per alcune contestazioni mosse alla Regione; il terzo, equivalente a Lit. 17.503.957.783.719, rivendicato dalla Regione, ma denegato dallo Stato;
verificato, tuttavia, che da parte del Governo è stato recentemente - seduta Camera del 25 settembre 1996 - assicurato l'intendimento dello Stato di saldare i debiti verso la Sicilia, sia pure previa verifica di talune condizioni -:

impegna il Governo

ad operare affinché venga subito erogata alla Sicilia la somma di Lit. 1.692.153.783.719, somma risultante da un calcolo verificato ed accettato dallo Stato stesso;
Per le cifre restanti, venga accelerata la trattativa Stato-Regione, tenendo conto dei seguenti dati: la legge 28 marzo 1988, n. 99 (cosiddetta legge Goria), consistente nell'autorizzazione alla Regione Siciliana ad anticipare le somme relative alle assunzioni negli Enti Locali, produce per la Regione un credito certo di Lit. 1.350 miliardi, il Fondo di solidarietà nazionale, ex articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana, non viene erogato dal 1990, con un accumulo di cifre che permetterebbero


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alla Sicilia un forte balzo verso il suo sviluppo.
(9/2372/54)
«Lo Porto, Miccichè, Lo Presti, Misuraca, Marino, Baiamonte, Fragalà, Acierno, Lucchese, Caruso, D'Alia, Giudice, Carmelo Carrara, Martino, Floresta, Li Calzi, Rallo, Nania, Palumbo, Prestigiacomo, Stagno D'Alcontres. Garra, Cardinale, Tringali».

La Camera

considerato che:
l'articolo 38 dello Statuto della regione Sicilia relativo al Fondo di solidarietà nazionale prevede il versamento annuale da parte dello Stato di una somma da definire commisurata, per quanto possibile alla differenza tra i redditi di lavoro prodotti nell'isola e la media nazionale, nonché l'impiego finalizzato di detta somma per esecuzione di lavori pubblici;
i Governi della Repubblica hanno ottemperato a questa disposizione sino al 1990, mentre qualsiasi residuo degli stanziamenti precedenti, che giustificasse l'azzeramento del Fondo per motivi di finanza pubblica, è stato esaurito dalla Regione Sicilia dal 1993;
la Corte Costituzionale con due sentenze (N. 87 del 1987 e N. 369 del 1992) ha sancito l'obbligatorieta costituzionaie sia del Fondo di solidarietà sia di una legge quinquennale indicante il parametro su cui commisurare il contributo ed i mezzi finanziari con cui farvi fronte:

impegna il Governo

a predisporre con sollecitudine il Disegno di legge relativo al finanziamento del Fondo di solidarietà nazionale per gli anni 1997-2001 e ad attuare le misure richieste per il trasferimento delle funzioni e delle relative spese nelle materie attribuite alla competenza regionale.
(9/2372/55)
«Scozzari, Piscitello, Danieli».
(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

premesso che da
diversi anni lo Stato non corrisponde alla Regione siciliana il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 38 dello Statuto, che, a pailire dal 1991, non è stato neppure determinato;
parimenti violato risulta l'articolo 37 dello Statuto per il quale compete alla Regione siciliana la quota di reddito prodotta dagli stabilimenti ricadenti sul suo territorio e che appartengono ad aziende aventi la sede legale altrove;
lo Stato, inoltre, non ha rimborsato alla Regione siciliana le somme dalla stessa anticipate in forza della legge n. 99 dell 988 con la quale venivano autorizzati i comuni dell'isola all'assunzione di personale con somme che la regione avrebbe dovuto soltanto anticipare e che poi lo Stato avrebbe dovuto riniborsare: cosa che, però, non ha fatto;

impegna il Governo

a dare tempestiva soluzione alle questioni sovraindicate e quindi a fare in modo che alla Regione siciliana venga riconosciuto tutto ciò che, per le motivazioni sopra specificate, le spetta, anche in forza di norme di rango costituzionale e che è urgente venga corrisposto, in considerazione del particolare momento di difficoltà che sta attraversando.
(9/2372/56)
«Borrometi, Lumia, Rizza, Giacalone, Mangiacavallo, Cappella, Rabbito, Scozzari, Piscitello».


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La Camera

premesso che:
le medicine naturali fanno parte del patrimonio culturale di ogni popolazione e consentono una relazione maggiormente rispettosa con l'ambiente;
l'uso delle medicine naturali rischia sempre più di scomparire, assieme a un concetto di salute più ampio e armonico, perché la loro efficacia, provata empincamente, non gode ancora in Italia dell'avallo della ricerca scientifica, come invece già avvenuto in altri paesi, anche europei;
la capacità di utaaazare convenientemente le risorse terapeutiche naturali può contribuire a migliorare l'informazione sanitaria diffusa e l'autoconsapevolezza della popolazione;
lo sviluppo della ricerca e dell'applicazione clinica delle medicine naturali, dell'omeopatia e dell'agopuntura, in molti paesi validamente utilizzate come complementari alla medicina allopatica, potrebbe anche permettere di realizzare un apprezzabile rispanio economico rispetto alla spesa sanitario nazionale;
lo sviluppo della conoscenza e la diffusione delle medicine complementari potrebbe avviare il superamento di un concetto di salute, da molto superato dall'OMS, legato esclusivamente all'uso dei farmaci chimici, spesso imposto mediante informazioni parziali e pubblicità superficiali;

impegna il Governo

a incentivare concretamente lo studio, la ricerca e l'applicazione clinica delle medicine naturali, e dell'agopuntura.
(9/2372/57)
«Valpiana, Saia, Nardini, Pisapia, Maura Cossutta».
(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

premesso che
entro il 31 dicembre 1996 si dovrà procedere alla chiusura degli ospedali psichiatrici;
alla chiusura degli ospedali psichiatrici deve necessariamente seguire il potenziamento ovvero l'istituzione dei servizi territoriali alternativi per la psichiatria;
in particolare i servizi territoriali alternativi per essere immediatamente operativi hanno la necessità di contare su personale e mezzi adeguati.

Impegna il Governo

a predisporre finanziamenti e iniziative adeguate al fine dotare, i servizi territoriali alternativi per la psichiatria di personale, strumenti e mezzi, adeguati alla loro operatività.
(9/2372/58)
«Maura Cossutta, Saia, Valpiana».

La Camera,

premesso che
la sovrapposizione di decreti legge e le leggi approvate negli ultimi anni hanno creato confusione tra il personale sanitario, tale confusione è legata anche al fatto che è stata modificata la fase di formazione;
in particolare la situazione di confusione è vissuta: dal settore parasanitario, infermieristico; dai tecnici della riabilitazione, ortottisti, logopedisti, caposala etc; dai psicologi e psicoterapeuti; dai radiologi ospedalieri etc;

impegna il Governo

ad affrontare in modo organico il problema delle figure professionali operanti nel settore sanitario in modo da salvaguardare anche coloro che hanno conseguito


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i titoli con le norme precedenti a quelle approvate negli ultimi tre anni.
(9/2372/59)
«Saia, Valpiana, Maura Cossutta».

La Camera,

premesso che
il Governo con il Decreto Legge n. 536/96 all'art. 2, comma 1 ha previsto per il 1997 per l'assistenza farmaceutica pubblica un tetto di spesa di 10.260 miliardi;
se il decreto-legge n. 536 del 1996 non verrà convertito in termini di legge dal Parlamento, in base a quanto previsto dall'articolo 7, comma 5 della legge n. 724 del 1994, il tetto di spesa per la farmaceutica per il prossimo anno sarebbe di appena 9.000 miliardi;
la spesa effettiva del 1996 si aggira intorno ai 10.600/10.700 miliardi;
tale livello:
è di gran lunga il più basso nell'ambito dei principali paesi europei, sia in valore assoluto, che in valore pro-capite e in percentuale del P.I.L. e della spesa sanitaria pubblica;
è inferiore del 30% al livello registratosi nel 1991;
nel 1997 la spesa farmaceutica pubblica, a parità di legislazione vigente, si aggirerà, a causa degli effetti concomitanti dell'introduzione di innovazione terapeutica sul mercato e dell'invecchiamento della popolazione, intorno agli 11.400 miliardi di lire;
il Governo nel testo del d.d.l. n. 2372 («Misure di razionalizzazione della finanza pubblica collegato alla manovra finanziaria per il 1997») non ha previsto la quantificazione del tetto di spesa per la farmaceutica pubblica;
nel corso dell'iter parlamentare presso la Commissione Bilancio della Camera del disegno di legge n. 2372 non è stato introdotta alcuna modifica per colmare tale lacuna;
la Pubblica Amministrazione nel 1997 si troverebbe a dover gestire un «taglio» della spesa farmaceutica che potrebbe andare da 1.140 a 2.400 miliardi di lire (a seconda se sarà o meno convertito in legge il D.L. 536/96);
il delinearsi, in corso dell'anno 1997, del rischio di carenza di finanziamento della prestazione farmaceutica pubblica riproporrebbe uno stato di incertezza e di tensione presso l'opinione pubblica, specie quella costretta maggiormente ad utilizzare la prestazione suddetta;
l'Aula della Camera il 31 luglio 1996, in sede di conversione in legge del decreto-legge 323 del 1996, ha approvato un ordine del giorno dal Governo con cui si raccomanda di «non procedere ad ulteriori riclassificazioni del Prontuario per non impoverire l'offerta farmaceutica per i cittadini;

impegna il Governo: ad assicurare la copertura per una spesa farmaceutica sufficiente a garantire l'erogazione di una prestazione farmaceutica pubblica adeguata alle esigenze della collettività nazionale e agli standard minimi europei, promuovendo così anche una ripresa programmatica del settore produttivo in materia di investimenti ricerca ed occupazione.
(9/2372/60)
«Mangiacavallo, Fioroni, Giannotti, Saia».
(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

evidenziato, in sede di approvazione del provvedimento collegato alla finanziaria 1997, che le riduzioni delle agevolazioni contributive previste per le aziende agricole ubicate nelle zone montane e svantaggiate e nel Mezzogiorno, determinano


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un incremento dei costi del lavoro che va a squilibrare fortemente il rapporto tra i fattori produttivi, con ulteriore perdita di competitività rispetto alle imprese dei Paesi comunitari;
sottolineato che la legge n. 537 del 1993, all'articolo 11, nel modulare al ribasso la misura delle agevolazioni, permetteva che le riduzioni si sarebbero dovute attuare «in attesa di un'organica revisione del sistema delle agevolazioni contributive per le imprese agricole»;
considerato in sostanza che il legislatore, anche tenendo conto della limitata durata del sistema delle agevolazioni, ha avvertito l'esigenza di procedere alla riforma della previdenza agricola, indicando criteri e princìpi che dovranno portare, ad emanare un decreto legislativo diretto, tra l'altro «alla realizzazione delle agevolazioni contributive al fine di tutelare le zone agricole effettivamente svantaggiate»;
considerata la particolare situazione della Gestione speciale per la previdenza agricola successivamente al trasferimento delle competenze del soppresso Servizio contributi agricoli, evidenziato in particolare che appare indispensabile un ulteriore controllo, contabile e di legittimità, degli elementi che hanno concorso alla determinazione del bilancio della suddetta gestione, sia per gli aspetti creditori che per quelli debitori;
sottolineato che, ad un anno da tale trasferimento, non risulta ancora realizzato un effettivo adeguamento strutturale dell'Istituto per assolvere alle nuove competenze;
evidenzia la esigenza di adeguare, in sede di emanazione del decreto legislativo per il riordino della previdenza agricola, in modo incisivo ed efficace la normativa nei confronti dei lavoratori autonomi e di quelli subordinati;

impegna il Governo:

a sospendere, gli aumenti, previsti dalla 1.537 del 1993, successivi a quello operativo dal 10 marzo 1996, determinando le aliquote contributive nella seguente misura: 20 per cento per le zone montane, 30 per cento per le zone agricole svantaggiate, fiscalizzazione del 50 per cento nel Mezzogiorno;
a consentire il pagamento delle rate relative al quarto trimestre 1995 e primo trimestre 1996 entro il 31 dicembre senza aggravio di oneri;
a rinviare al 31 gennaio 1997 il pagamento della rata relativa al secondo trimestre 1996, in funzione della revisione delle aliquote;
a mantenere immutati gli attuali valori delle prime due fasce di contribuzione dovuti dai coltivatori diretti;
a prevedere una sanatoria per i lavoratori dipendenti che chiedano l'iscrizione alla gestione dei coltivatori diretti;
a garantire agli iscritti alla Gestione speciale agricola prestazioni e modalità gestionali analoghe ed omogenee rispetto a quelle assicurate agli altri settori produttivi, secondo le capacità professionali che caratterizzano l'INPS e che hanno determinato la scelta legislativa di soppressione dello SCAU;
a delineare un sistema previdenziale adeguato alla realtà del settore agricolo, anche sotto il profilo dell'individuazione dei soggetti che operano nel settore, in funzione del miglioramento del bilancio della gestione.
(9/2372/62)
«Mario Pepe, Ferrari, Casinelli, Izzo, Prestamburgo».

La Camera,

considerata grave la crisi in atto nel settore agricolo nelle regioni di cui all'obiettivo 1;
considerato, altresì, che è stato più volte sottolineata da; Governo la necessità di volere attenuare l'«effetto periferia» con il superamento di svantaggi pesanti


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determinati da insufficienti infrastrutture, inadeguati servizi, e colpevoli ritardi burocratici e politici;
ribadendo inoltre che per le regioni di cui all'obiettivo 1 difficilmente sostenibili risultano i costi di produzione (costi energetici, del lavoro, del denaro, dalla marginalità geografica) i quali non consentono alle aziende agricole di poter competere adeguatamente sui mercati

impegna il Governo

ad affrontare le questioni della previdenza agricola alla luce delle considerazioni suddette e della necessità di creare le condizioni per sostenere uno sviluppo agricolo del Mezzogiorno coerente che consenta di superare ogni forma di assistenzialismo.
(9/2372/63)
«Caruano, Lumia, Rabbito, Lento, Giacalone, Mangiacavallo, Caruano, Tattarini, Rubino, Rossiello, Dedoni, Rava, Rotundo, Borrometi, Oliverio, Rizza, Cennamo, Bonito».

La Camera,

considerato che:
l'ammontare del fondo sanitario nazionale è stato tradizionalmente sottostimato;
a decorrere dal 1998 entrerà in vigore il nuovo sistema di finanziamento della sanità basato sull'IREP;
si rende pertanto necessario definire con chiarezza l'ammontare dei fondi necessari alle regioni per garantire il raggiungimento degli obiettivi definiti dal Piano sanitario nazionale

impegna il Governo:

a presentare alle Camere una relazione sull'andamento della spesa sanitaria a decorrere dal 1993, valutando l'incidenza dell'inflazione annua e l'impatto delle successive manovre finanziarie, provvedendo, altresì, alla ricostruzione delle diverse componenti della spesa.
(9/2372/65)
«Giannotti, Mangiacavallo, Signorino, Fioroni, Caccavari.»

La Camera,
al fine di garantire allo Stato le maggiori entrate erariali di cui al comma 7 dell'articolo 58, preventivate sulla base degli introiti già conseguiti attraverso l'azione della SIAE, in considerazione del peculiare livello di efficienza, di capillarità e di professionalità nello svolgimento delle funzioni di controllo, di prevenzione e di esazione svolte dai 2000 addetti della SIAE in una dimensione di assoluta trasparenza e senza oneri per lo Stato, con una esperienza nello svolgimento di tali funzioni risalente al 1921.

impegna il Governo

ad attuare la proroga alla SIAE fino al 31 dicembre 1997 delle funzioni di controllo, liquidazione e riscossione dell'Imposta Unica sulle scommesse al totalizzatore o al libro e comunque relative alle corse dei cavalli ed ai concorsi ippici in genere.
(9/2372/61)
«Marinacci, Fabris, De Franciscis, Teresio Delfino, Peretti, Volonté.»

La Camera,

rilevato come la delega per le ONLUS costituisca un atto di grande importanza, atteso per anni dall'associazionismo, dal volontariato e da tutto il terzo settore non a scopo di lucro;
ricordato come la nuova disciplina sia stata preparata da approfonditi lavori di due commissioni ministeriali, presiedute dal Professor Zamagni;


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impegna il Governo

a dare attuazione alla delega prevista dall'articolo 68 nel più breve tempo possibile.
(9/2372/64)
«Bicocchi, Benvenuto, Giannotti, Jervolino Russo, Lumia»

La Camera,
al fine di incentivare tra gli operatori sanitari dipendenti del servizio sanitario nazionale l'opzione per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, assimilata ai fini fiscali al rapporto di lavoro dipendente;

impegna il Governo

ad emanare disposizioni affinché siano previste modalità di esenzione dei redditi derivanti da tale attività dall'imposizione previdenziale cui invece sono assoggettati i redditi derivanti da libera professione.
(9/2372/66)
«Giacalone, Lumia, Mangiacavallo, Fioroni»
(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

considerato che:
nel disegno di legge «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» all'articolo 58 si dispone che sulle corse dei cavalli e sui concorsi ippici in genere in luogo dell'imposta sugli spettacoli si applica l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1995, n.1379;
dal 1948 ad oggi per conto dello Stato, il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta sugli spettacoli ivi compresa quelle relative alle corse dei cavalli-tris;
per svolgere compiutamente i propri compiti istituzionali la SIAE si è organizzata su tutto il territorio nazionale;
la sottrazione alla SIAE della raccolta dell'imposta spettacoli, scommesse, corse cavalli e tris, avrebbe ripercussioni pesantissime sui livelli occupazionali e che oltre 2 mila unità operative sarebbero private del lavoro;

impegna il Governo

ad attuare la proroga alla SIAE delle funzioni di controllo, liquidazione e riscossione dell'imposta sulle scommesse al totalizzatore o al libro o comunque relative alle corse dei cavalli e ai concorsi ippici in genere.
(9/2372/67)
«Leccese».

La Camera,

esaminato l'A.C. 2372 recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;
preso atto che. ai sensi dell'articolo 10, comma 11, del citato disegno di legge, nel prossimo triennio è notevolmente ridotto il contingente degli iscritti di leva posto a disposizione delle forze di polizia;
considerato che, in particolare, il citato contingente risulta diminuito di circa il 50 per cento progressivamente fino al 2000, così passando dagli attuali circa 25.000 ai previsti 12.500;
ritenuto che quanto sopra non potrà non comportare un calo di operatività nel merito del delicato problema del controllo del territorio;
osservato che, in particolare, l'Arma dei carabinieri, non potendo in alcun modo compensare le minori immissioni di ausiliari attraverso reclutamenti di effettivi subirà le minori immissioni di ausiliari attraverso reclutamenti di effetti subirà una perdita secca stimata fra le 2.500 e le 5.000 unità;
considerato che, nel merito, lo stesso Ministro della difesa, in sede di audizione titolante «Indagine conoscitiva sulla riforma della leva», svoltasi presso la IV


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Commissione difesa in data 24 settembre, si era riferito alla prospettiva di compensare le riduzioni numeriche previste per gli ausiliari delle Forze di polizia con «una integrazione degli organici volontari di questi altri corpi»;

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito dei contingenti massimi stabiliti per gli ausiliari il soddisfacimento prioritario delle esigenze dell'Arma dei Carabinieri, riconoscendo l'opportunità che eventuali flessioni dell'attuale contingente annuo degli ausiliari dell'Arma dovranno trovare adeguate compensazioni con provvedimenti di incremento organico mediante immissione di personale volontario delle FF.AA.;
conseguentemente a favorire l'immissione nei gradi iniziali dei ruoli organici delle Forze di polizia, a copertura dei posti disponibili, mediante appositi concorsi per compensare la progressiva riduzione del numero di ausiliari assegnati.
(9/2372/50)
«Gasparri, Alboni, Lavagnini, Aleffi, Bono».

La VII Commissione,

dopo aver esaminato il collegato alla legge finanziaria per il 1997 e più specificamente i provvedimenti sulla scuola;
considerato la consistenza del personale con contratto a tempo determinato ivi compresi i docenti con incarico di presidenza, che da anni svolgono un'azione indispensabile nel sistema scolastico;
tenuto conto che la soluzione da individuarsi non dovrà precludere alle nuove generazioni la possibilità di inserirsi nelle scuole

sollecita il Governo

a riservare particolare attenzione al personale della scuola che si trova in situazione precaria, sia in qualità di docenti non abilitati, che di docenti abilitati, che, infine, di presidi incaricati;

chiede

che vengano urgentemente avviate procedure accelerate e più efficaci come l'immissione dei docenti abilitati e dei presidi forniti di idoneità, attraverso la forma del doppio canale o l'abilitazione didattica per i docenti non abilitati o procedura analoga per i presidi incaricati privi di idoneità - sempre con attribuzione del punteggio maggiorato di cui sopra - magari anche previa frequenza di uno specifico corso di formazione.
(9/2372/68)
«Lumia, Borrometi, Giacalone, Scozzari, Mangiacavallo, Rabbito, Cangemi, Caruano, Rizza, Cappella, Lento, Lenti».

La Camera

ritenuta improrogabile l'esigenza di fare ordine nella normativa che regola il regime comunitario della produzione lattiera, al fine di evitare che l'Italia sia ulteriormente condannata a pagare ingenti somme per superprelievo;
considerato che occorra stabilire una normativa chiara, semplice, trasparente, ordinata alla regolamentazione comunitaria ritenuto che i produttori veri di latte debbano essere tutelati sul loro diritto di produrre, evitando quindi, che continuino ad esistere situazioni fittizie che snaturano il sistema;

impegna il Governo

ad intervenire prima della campagna 1997-98 attraverso l'abrogazione della legge n. 468 e la formulazione di norme che garantiscano la produzione italiana.
(9/2372/69)
«Poli Bortone»


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La Camera,

impegna il Governo

a prendere idonei provvedimenti per consentire l'accesso alla qualifica di primo dirigente dei funzionari appartenenti ai profili professionali del Ministero delle finanze risultati idonei in concorsi dirigenziali già espletati dallo stesso Ministero delle finanze, si sensi della legge 10 luglio 1984 n. 301;
ciò allo scopo di favorire, nel breve periodo, una rapida copertura dei posti dirigenziali resisi vacanti, attraverso l'impiego di personale adeguatamente qualificato e di corrispondere alle legittime aspettative di coloro che per anzianità e professionalità hanno i requisiti richiesti per aspirare a tali posti avendo superato i concorsi banditi.
(9/2372/70)
«Settimi».