Art. 25.
(Invalidità civile).
1. In attesa del riordino di cui al comma 2:
a) gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento sono obbligati, entro il 31 marzo di ciascun anno, a presentare alla prefettura una dichiarazione di responsabilità, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativa alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero in istituto e in caso affermativo se a titolo gratuito, ai fini dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18;
b) entro la stessa data di cui alla lettera a), gli invalidi civili titolari dell'assegno mensile, di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono tenuti a presentare alle prefetture analoga dichiarazione relativa alla permanenza dell'iscrizione nelle liste speciali di collocamento, di cui all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;
c) le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) saranno effettuate su apposito modello determinato dal Ministro dell'interno con apposito decreto;
d) la mancata presentazione delle dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) entro il termine stabilito determina la sospensione immediata dell'erogazione del beneficio;
e) in caso di falsa dichiarazione o certificazione, il titolare del beneficio è obbligato alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite, oltre agli interessi legali maturati sulle stesse;
f) nel caso in cui sia stata omessa o ritardata la comunicazione prevista dall'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698, il soggetto interessato o i suoi aventi causa sono tenuti a restituire i ratei indebitamente percepiti a decorrere dalla data in cui detta comunicazione, se effettuata, avrebbe dato luogo alla cessazione del diritto al beneficio economico, secondo le norme vigenti.
2. In sede di emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernenti la revisione del sistema delle prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidità ed inabilità, il Governo deve ispirarsi anche ai seguenti criteri:
a) in relazione al riordino delle prestazioni concernenti la tutela delle persone non autosufficienti, prevedere che:
1) l'erogazione di tali prestazioni sia subordinata a condizioni reddituali;
2) il diritto alle stesse ed il loro ammontare sia determinato tenendo conto: del livello del bisogno di sorveglianza e di
assistenza per la perdita dell'autosufficienza; degli eventuali interventi attuati dalle regioni e dagli enti locali;
3) la prestazione sia accordata per un periodo di tempo limitato e sia fatta oggetto di revisione periodica;
3. Dopo l'articolo 9 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è inserito il seguente:
«Art. 9-bis. - (Condizione per la fruizione dei benefìci). - 1. Le condizioni di estraneità alla commissione degli atti terroristici o criminali e agli ambienti delinquenziali, di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, sono richieste, per la concessione dei benefìci previsti dalla presente legge, nei confronti di tutti i soggetti destinatari».
Sopprimerlo.
Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, tabella A, Ministero del tesoro, modificare gli importi come segue:
1997: - 130.000;
1998: - 130.000;
1999: - 130.000.
Segue compensazione n. 6.
25. 120 (24. 29).
Procacci, Scalia.
Sopprimerlo.
Segue compensazione n. 5.
25. 121 (24. 61).
Porcu, Bono, Armani, Martini.
Sopprimerlo.
Segue compensazione n. 6.
25. 122 (24. 31).
Lucchese, Nocera.
Sopprimerlo.
Segue compensazione n. 2.
25.123 (24.11).
Porcu, Conti, Gramazio, Carlesi.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 26, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti INPS, INAIL e pensionistici di guerra, il recupero di cui ai commi 1, 2 e 5 si esegue sull'intera somma. Non si applica la disposizione del comma 4.
25. 124 (24.62).
Piscitello, Danieli, Scozzari.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, Legge n. 163 del 1985 e articolo 24, comma 7 della legge n. 153 del 1994 (capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800, 7870, 7871, 7872, 7873, 7874): modificare gli importi come segue:
1997: - 120.000;
1998: - 120.000;
1999: - 120.000.
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento o chi ne ha la tutela sono obbligati, entro il 31 marzo di ciascun anno, a presentare alla Prefettura al Comune o all'Unità Sanitaria Locale del territorio, una dichiarazione di responsabilità, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativa alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero in istituto, e in caso affermativo se a titolo gratuito, ai fini dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18;
2. entro la stessa data di cui al comma 1, gli invalidi civili titolari dell'assegno mensile, di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono tenuti a presentare alle Prefetture, al Comune o all'Unità Sanitaria Locale competente per territorio, analoga dichiarazione relativa alla permanenza dell'iscrizione nelle liste speciali di collocamento, di cui all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;
3. le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2, saranno effettuate su apposito modello determinato dal Ministro dell'interno con apposito decreto;
4. la mancata presentazione delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2, entro il termine stabilito determina l'immediata verifica della sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;
5. in caso di falsa dichiarazione o certificazione, il titolare del beneficio è obbligato alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite, oltre agli interessi legali maturati sulle stesse;
6. nel caso in cui sia stata accertata l'insussistenza al diritto dell'indennità di accompagnamento, il soggetto interessato o i suoi aventi causa, sono tenuti a restituire i ratei indebitamente percepiti a decorrere dalla data in cui detta comunicazione, se effettuate, avrebbe dato luogo alla cessazione del diritto al beneficio economico, secondo le norme vigenti.
Conseguentemente:
Sopprimere il secondo comma.
All'articolo 43, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Le pubbliche amministrazioni, ai fini dell'accesso degli esercenti attività agricola alle agevolazioni fiscali sul carburante agricolo ovvero ai contribuenti previsti dall'ordinamento nazionale e comunitario, accertano la qualifica dell'attività di impresa sulla base delle iscrizioni nel registro delle imprese previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
All'articolo 43 aggiungere in fine il seguente comma:
13-bis. All'articolo 3, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunta la seguente lettera: i) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni e integrazioni nonché dagli altri enti pubblici e da società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, che hanno conti aperti presso la Tesoriera centrale dello Stato.
Conseguentemente al comma 1, lettera b) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, va aggiunto, in fine, il seguente periodo: ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dagli altri enti pubblici e da società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, che hanno conti aperti presso la Tesoriera centrale dello Stato.
25. 164.
La Commissione.
(Testo così modificato nel corso della seduta).
Aggiungere il seguente comma:
1-septies. Entro la stessa data di cui al comma 1, gli invalidi civili, i ciechi e i
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento sono obbligati, entro il 31 marzo di ciascun anno, a presentare alla Prefettura, al comune o all'unità sanitaria locale del territorio, una dichiarazione di responsabilità, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativa alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero in istituto, e in caso affermativo se a titolo gratuito, ai fini dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18.
1-bis. Entro la stessa data di cui al comma 1, gli invalidi titolari dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono tenuti a presentare alle Prefetture, al comune o all'unità sanitaria locale competente per territorio, analoga dichiarazione relativa alla permanenza dell'iscrizione nelle liste speciali di collocamento, di cui all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.
1-ter. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 1-bis saranno effettuate su apposito modello determinato dal Ministro dell'interno con apposito decreto.
1-quater. La mancata presentazione delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 1-bis entro il termine stabilito determina l'immediata verifica della sussistenza delle condizioni di cui al comma 1.
1-quinquies. In caso di falsa dichiarazione o certificazione, il titolare del beneficio è obbligato alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite, oltre agli interessi legali maturati sulle stesse.
1-sexies. Nel caso in cui sia stata accertata l'insussistenza al diritto dell'indennità di accompagnamento, il soggetto interessato o i suoi aventi causa, sono tenuti a restituire i ratei indebitamente percepiti a decorrere dalla data in cui detta comunicazione, se effettuate, avrebbe dato luogo alla cessazione del diritto al beneficio economico, secondo le norme vigenti.
25. 162.
La Commissione.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole accompagnamento aggiungere le seguenti: o chi ne ha facoltà di tutela
Conseguentemente, al medesimo comma,, lettera b), dopo la parola titolari aggiungere le seguenti: o chi ne ha facoltà di tutela.
25. 126 (24. 8).
Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Del Barone, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: sono obbligati con le seguenti: sono impegnati.
25. 127 (24. 43).
Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 marzo con le seguenti: 30 giugno.
Segue compensazione n. 2.
25. 128 (24. 28).
Alemanno, Galeazzi.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
25. 130 (24. 33).
Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi.
Al comma 1, lettera c), dopo la parola: modello, aggiungere le seguenti: o copia conforme.
25. 131 (24. 3).
Colombini.
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: entro 130 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
25. 132 (24. 36).
Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: entro 100 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
25. 133 (24. 60).
Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
25. 134 (24. 54).
Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
25. 135 (24. 58).
Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
25. 136 (24. 55).
Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
25. 137 (24. 59).
Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
25. 138 (24. 57).
Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.
Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica sono tenuti a dare adeguata e diffusa pubblicità alle norme di cui alle lettere a) e b), onde fornire a tutti gli interessati adeguati strumenti di conoscenza. La mancata presentazione delle dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) da parte degli invalidi civili interessati determina la sospensione immediata dell'erogazione del beneficio;
25. 139 (24. 22).
Michelangeli, Carazzi, Moroni, Saia.
Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: ; l'esercizio dell'azione di recupero del credito da parte della pubblica amministrazione dovrà essere promosso nelle sedi giudiziarie competenti entro e non oltre 60 giorni dalla data di accertamento della falsa dichiarazione con la presentazione di denuncia-querela per l'accertamento del reato prefigurabile; l'omesso o ritardato esercizio delle azioni sia in sede civile che penale determinerà la responsabilità patrimoniale di natura risarcitoria del funzionario responsabile dell'ufficio.
25. 141 (24. 67).
Landi.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
f-bis) i disabili intellettivi e i minorati psichici sono obbligati, entro il 31 marzo 1997, a presentare in sostituzione della dichiarazione di responsabilità di cui alle lettere a) e b) un certificato medico. Il certificato è valido per tutta la durata in vita dei soggetti interessati;
f-ter) per i nascituri affetti sempre da minorazione psichica o intellettiva il termine per adempiere all'obbligo di cui alla precedente lettera è fissato al 31 dicembre dell'anno di nascita.
25. 142 (24. 16).
Frosio Roncalli, Michielon.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
f-bis) per gli invalidi civili il cui handicap non consente loro di autocertificare responsabilmente, è fatto obbligo presentare la dichiarazione di responsabilità di cui alle lettere a) e b) ai rispettivi tutori o rappresentanti, qualora siano interdetti, inabilitati o minori di età, oppure presentare un certificato medico.
25. 143 (24. 12).
Michielon, Grugnetti, Paolo Colombo, Balocchi, Bastianoni.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Entro la stessa data di cui alla lettera a) del comma 1, gli invalidi civili, i ciechi e i sordomuti assunti al lavoro in forza della legge 2 aprile 1968, n. 482, direttamente con assunzione nominativa o per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, con assunzione numerica, sono obbligati a presentare alla prefettura una dichiarazione di responsabilità, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativa alla sussistenza dei requisiti.
1-ter. La mancata presentazione della suddetta dichiarazione entro il termine stabilito determina la sospensione immediata dal servizio.
1-quater. In caso di falsa dichiarazione o certificazione, il rapporto di lavoro è risolto di diritto a decorrere dall'accertamento di insussistenza dei requisiti da parte della Commissione interministeriale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 ottobre 1995.
25. 144 (24. 13).
Michielon, Grugnetti, Paolo Colombo, Balocchi.
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, all'articolo 43 aggiungere, in fine, i seguenti commi:
14-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29
14-ter. All'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte infine le seguenti parole: «ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle Tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dagli altri enti pubblici e da società per azioni il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, che hanno conti aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato».
25. 163.
La Commissione.
Sopprimere il comma 2.
Segue compensazione n. 2.
25. 145 (24. 68).
Pampo, Bono.
Al comma 2, sostituire l'alinea e la lettera a) fino al punto 4 con i seguenti:
2. In sede di emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernenti la revisione del sistema delle prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidità ed inabilità, il Governo dispone, con proprio decreto entro il 15 gennaio 1997 l'aumento dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera a), della legge 20 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, nella misura corrispondente ad un aumento del prezzo al pubblico di lire 40 di ogni confezione di sigarette, ispirandosi anche ai seguenti criteri:
a) in relazione al riordino delle prestazioni concernenti la tutela delle persone non autosufficienti, prevedere che:
1) l'erogazione di tali prestazioni non sia subordinata a condizioni reddituali;
2) il diritto alle stesse ed il loro ammontare sia determinato tenendo conto del livello del bisogno di sorveglianza e di assistenza per la perdita dell'autosufficienza; degli eventuali interventi attuati dalle regioni e dagli enti locali;
3) la prestazione sia accordata per un periodo di tempo limitato e sia fatta oggetto di revisione periodica.
25. 146 (24. 64).
Porcu, Carlesi, Conti, Gramazio.
Al comma 2, sopprimere la lettera a).
Segue compensazione n. 2.
25. 147 (24. 20).
Alemanno, Galeazzi.
Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 1).
Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Il Ministro delle finanze dispone con proprio decreto, entro il 15 gennaio 1997, l'aumento dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera a) dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 1993, n. 427 e successive modificazioni, nella misura corrispondente ad un aumento del prezzo al pubblico di lire 40 per ogni confezione di sigarette.
25. 148 (24. 9).
Conti, Carlesi, Porcu, Gramazio, Bastianoni.
Al comma 2, lettera a), numero 1, dopo la parola: l'erogazione, aggiungere le seguenti: e la graduazione.
25. 150 (24. 1) (id a 24. 75).
Colombini.
Al comma 2, lettera a) sopprimere il numero 4.
Segue compensazione n. 2.
* 25. 151 (24. 10).
Conti, Gramazio, Porcu, Carlesi.
Al comma 2, lettera a), numero 4), sopprimere le parole: fatta eccezione per il coniuge.
Segue compensazione n. 2.
25. 152 (24. 65) (id a 24. 66).
Conti, Gramazio, Porcu, Carlesi.
Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) la determinazione del nuovo legittimato passivo nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento della sussistenza dei vari stati di invalidità civile. In attesa di tale determinazione detto ruolo è svolto dal Ministro dell'interno.
25. 153 (24. 24).
Michelangeli, Carazzi, Moroni, Saia.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis) Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano che disciplinano le materie di cui al presente articolo secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e norme di attuazione.
* 25. 154 (24. 15).
Zeller, Caveri, Brugger, Widmann.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
2-bis) Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano che disciplinano le materie di cui al presente articolo secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e norme di attuazione.
* 25. 155 (24. 15).
Olivieri, Detomas, Schmid, Boato.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e Bolzano che disciplinano le materie di cui al presente articolo secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e norme di attuazione.
25. 156 (24. 15).
Zeller, Caveri, Brugger, Widmann, Sbarbati, Detomas, Boato, Olivieri, Schmid.
Sopprimere il comma 3.
* 25. 157 (24. 25).
Michelangeli, Carazzi, Moroni, Saia.»
Sopprimere il comma 3.
* 25. 158 (24. 63).
Piscitello, Danieli, Scozzari.
Al comma 3, al capoverso, aggiungere, in fine, le parole: con esclusione dei collaboratori di giustizia sottoposti a programma di protezione.
25. 160 (24. 30).
Lucchese, Nocera.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
1. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, come ulteriormente modificate dal presente articolo si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 ottobre 1995 e che abbiano comportato non la edificazione di nuove costruzioni ma su costruzioni già realizzate, anche in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti, modifiche alle destinazioni d'uso, con o senza opere edilizie, per utilizzazioni residenziali o non residenziali di superfici adibite a sottotetti, a seminterrati, ad autorimesse, a residenze e ad uffici.
2 La misura dell'oblazione contrariamente a quanto stabilito nell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1985, n, 47, è determinata in lire 100.000 al mq. fino ad una superficie di mq. 200, lire 140.000 al mq. fino ad una superficie di mq. 500 e lire 200.000 al mq. per superfici superiori. La misura dell'oblazione è ridotta di un terzo per i comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti.
3. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, con la prova del pagamento dell'oblazione deve essere presentata al comune competente a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La presentazione della domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria con la prova del pagamento dell'oblazione importa la sospensione del provvedimento penale e dell'attività di indagine. La documentazione di cui all'articolo 35, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituita da apposita dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Il pagamento dell'oblazione dovuta e degli oneri di concessione di cui al comma 5 nonché la documentazione di cui al presente comma e la denuncia in catasto e il decorso del termine di un anno e di due per i comuni con più di 500.000 abitanti dalla data di entrata in vigore della presente legge senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune equivale a concessione od autorizzazione edilizia in sanatoria.
4. All'articolo 32 della legge 28 febbraio l985, n. 47, dopo il primo comma è inserito il seguente:
"Per le opere eseguite su immobili soggetti alla legge 1 giugno 1939, n.1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n.312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n.431, il parere deve essere rilasciato entro centoventi giorni; trascorso tale termine il parere stesso si intende reso in senso favorevole. Fermo quanto previsto al precedente punto 1, il rilascio della concessione in sanatoria con i pareri favorevoli delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, estingue il reato per violazione del vincolo stesso".
5. Alle domande di concessione in sanatoria deve essere allegata una ricevuta comprovante il pagamento al comune, nel cui territorio è ubicata la costruzione, di una somma a titolo di anticipazione degli oneri concessori pari a lire/mq. 70.000 per i comuni fino a 20.000 abitanti, lire/mq.
Tabella A (comma 7)
Modalità di determinazione dell'oblazione e degli oneri concessori dovuti nei casi di abusivismo determinato da situazioni di estremo disagio abitativo.
a) Riduzione dell'oblazione e degli oneri concessori in relazione ai limiti di reddito.
Per nucleo familiare (redditi diversi da quelli di lavoro dipendente)
Limiti di reddito e percentuale di riduzione: 1) fino a lire 15.000.000: 50 per cento; 2) fino a lire 25.000.000: 30 per cento; 3) fino a lire 30.000.000: 25 per cento;
b) Riduzione dell'oblazione e degli oneri concessori in relazione ai limiti di reddito.
Per nucleo familiare (redditi da lavoro dipendente):
Limiti di reddito e percentuale di riduzione: 1) fino a lire 24.000.000: 50 per cento; 2) fino a lire 40.000.000: 30 per cento; 3) fino a lire 48.000.000: 25 per cento.
c) Correlazione percentuale dell'oblazione e degli oneri concessori in relazione all'ubicazione dell'immobile (da applicare agli importi calcolati sulla base di quanto previsto sub a) e b):
1) Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti:
Zone di calcolo e valori: 1.1) zona agricola: 0,85; 1.2) zona edificata periferica: 1; 1.3) zona edificata compresa fra
Valore di calcolo 1 per tutte le zone del territorio comunale.
25. 015 (24. 01).
Baccini, Peretti, Teresio Delfino, Lucchese, Galati, Fabris.
Art. 26.
(Altre misure previdenziali e assistenziali).
1. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia a carico
dell'INPS, nonché rendite a carico dell'INAIL, anche se liquidate in capitale, per periodi anteriori al 1 gennaio 1996, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo pari o inferiore a lire 16 milioni.
2. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 1 siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo superiore a lire 16 milioni non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso.
3. Il recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore ad un quinto. L'importo residuo è recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite può essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al comma 3 non sia superiore al quinto della pensione.
4. Il recupero non si estende agli eredi del pensionato.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente somme a titolo di pensioni di guerra, ovvero a titolo di assegni accessori delle medesime, per periodi anteriori al l novembre 1996. La rateazione del recupero è definita ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, entro il periodo massimo di cinque anni.
6. Le pubbliche amministrazioni che erogano prestazioni sia pecuniarie, sia in natura a favore di soggetti bisognosi effettuano, entro il 30 giugno 1997, accertamenti sulla persistenza dei presupposti per la concessione del beneficio. Le verifiche sono ripetute annualmente. Gli esiti sono comunicati al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro.
Al comma 1, sostituire le parole: a carico dell'INPS, nonché rendite a carico dell'INAIL, anche se liquidate in capitale, con le seguenti: nonché rendite, anche se liquidate in capitale, a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria,.
26. 102.
Governo.
Al comma 1, dopo le parole: non si fa luogo al recupero dell'indebito aggiungere le seguenti: e non abbiano agito in frode della legge.
26. 48 (25. 37).
Costa.
Al comma 1, sostituire le parole: 16 milioni con le seguenti: 20 milioni.
26. 98 (25. 90).
Calderoli, Ce', Gnaga, Dalla Rosa.»
Al comma 1 sostituire le parole: 16 milioni con le seguenti: 19 milioni.
26. 50 (25. 81) (id a 25. 77).
Calderoli, Ce', Gnaga, Dalla Rosa.»
Al comma 1 sostituire le parole: 16 milioni con le seguenti: 18 milioni.
26. 51 (25. 81) (id a 25. 96).
Calderoli, Ce', Gnaga, Dalla Rosa.»
Al comma 1, sostituire le parole: 16 milioni con le seguenti: 1 milione.
26. 53 (25. 61).
Roscia.
Al comma 1, sostituire le parole: 16 milioni con le seguenti: 2 milioni.
26. 54 (25. 60).
Roscia.
Al comma 1, sostituire le parole: 16 milioni con le seguenti: 3 milioni.
26. 55 (25. 59).
Roscia.
Al comma 1, sostituire le parole: 16 milioni con le seguenti: 4 milioni.
26. 56 (25. 58).
Roscia.
Al comma 1, sostituire le parole: 16 milioni con le seguenti: 5 milioni.
26. 57 (25. 57).
Roscia.
Al comma 1, sostituire le parole: 16 milioni con le seguenti: 6 milioni.
26. 58 (* 25. 33) (id a 25. 56).
Pagliarini, Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.
Al comma 1, sostituire le parole: 16 milioni con le seguenti: 7 milioni.
26. 59 (25. 55).
Roscia.
Al comma 1, sostituire le parole: 16 milioni con le seguenti: 8 milioni.
26. 60 (* 25. 34) (id a 25. 54).
Pagliarini, Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.
Al comma 1, sostituire le parole: 16 milioni con le seguenti: 9 milioni.
26. 61 (25. 53).
Roscia.
Al comma 1, sostituire le parole: 16 milioni con le seguenti: 10 milioni.
26. 62 (* 25. 35) (id a 25. 52).
Pagliarini, Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.
Al comma 1, sostituire le parole: 16 milioni con le seguenti: 11 milioni.
26. 63 (25. 51).
Roscia.
Al comma 1, sostituire le parole: 16 milioni con le seguenti: 13 milioni.
26. 65 (25. 49).
Roscia.
Al comma 1, sostituire le parole: 16 milioni con le seguenti: 14 milioni.
26. 66 (* 25. 36) (id a 25. 48).
Pagliarini, Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.
Al comma 1, sostituire le parole: 16 milioni con le seguenti: 15 milioni.
26. 67 (25. 47).
Roscia.
Al comma 1, dopo le parole: 16 milioni aggiungere le seguenti: e un patrimonio non superiore a 500 milioni.
26. 68 (25. 62).
Roscia.
Al comma 1, dopo le parole: 16 milioni aggiungere le seguenti: e un patrimonio non superiore a 400 milioni.
26. 69 (25. 63).
Roscia.
Al comma 1, dopo le parole: 16 milioni aggiungere le seguenti: e un patrimonio non superiore a 300 milioni.
26. 70 (25. 64).
Roscia.
Al comma 1, dopo le parole: 16 milioni aggiungere le seguenti: e un patrimonio non superiore a 200 milioni.
26. 71 (25. 65).
Roscia.
Al comma 1, dopo le parole: 16 milioni aggiungere le seguenti: e un patrimonio non superiore a 100 milioni.
26. 72 (25. 66).
Roscia.
Al comma 1, dopo le parole: 16 milioni aggiungere le seguenti: e un patrimonio non superiore a 50 milioni.
26. 73 (25. 46).
Roscia.
Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: purché ciò non sia avvenuto in frode della legge.
26. 74 (25. 31).
Costa.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: è effettuato con le seguenti: avviene.
26. 75 (25. 71).
Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Fontan, Stucchi.»
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: un quinto con le seguenti: un terzo.
26. 76 (25. 27).
Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.»
Al, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: un quinto con le seguenti: un quarto.
26. 77 (25. 32).
Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: limite di ventiquattro mesi con le seguenti: limite di dodici mesi.
26. 79 (25. 24).
Pagliarini, Giorgetti Giancarlo, Martinelli, Apolloni, Roscia.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: limite di ventiquattro mesi con le seguenti: limite di sedici mesi.
26. 80 (25. 25).
Pagliarini, Giorgetti Giancarlo, Martinelli, Apolloni, Roscia.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: limite di ventiquattro mesi con le seguenti: limite di diciotto mesi.
26. 81 (25. 26).
Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.
Sopprimere il comma 4.
26. 103.
Governo
Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: al fine di con la seguente: per.
26. 82 (25. 69).
Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Fontan, Stucchi.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Il recupero si estende sull'eredità del pensionato.
Conseguentemente, all'articolo 29, comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Non possono essere esclusi dal fondo per le integrazioni tariffarie le società editrici di organi ufficiali di partito che accedono al regime di integrazione tariffaria più agevolato.
26. 99 (28.57).
Caparini, Giancarlo Giorgetti.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Il recupero si estende sull'eredità del pensionato.
26. 83 (25. 15).
Michielon, Grugnetti, Paolo Colombo, Balocchi.
All'articolo 26, al comma 5, dopo le parole: novembre 1996, inserire le seguenti:
Sono fatti salvi i provvedimenti di revoca emanati, alla data di entrata in vigore della presente legge, in base alla precedente disciplina ed i provvedimenti di recupero in corso. È altresì escluso che le più favorevoli disposizioni della presente legge possano applicarsi nei casi in cui vi sia dolo da parte dell'interessato.
26. 100.
Governo.
Al comma 5, secondo periodo, sostituire, le parole: di cinque anni con le seguenti: di due anni.
26. 84 (25. 29).
Pagliarini, Giorgetti Giancarlo, Martinelli, Apolloni, Roscia.
Al comma 5, secondo periodo, le parole: di cinque anni con le seguenti: di tre anni.
26. 85 (25. 30).
Pagliarini, Giorgetti Giancarlo, Martinelli, Apolloni, Roscia.
Sopprimere l'ultimo periodo.
0. 26. 87. 1.
La Commissione.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti INPS, INAIL e pensionistici di guerra, il recupero di cui ai commi 1, 2 e 5 si esegue sull'intera somma. Non si applica la disposizione del comma 4.
26. 87 (25. 102).
Piscitello, Danieli, Scozzari.
Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 1997 con le seguenti: 31 marzo 1997.
26. 88 (25. 19).
Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.
Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 1997 con le seguenti: 30 aprile 1997.
26. 89 (25. 21).
Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.
Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 1997 con le seguenti: 31 maggio 1997.
26. 90 (25. 20).
Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.
Al comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: annualmente con la seguente: semestralmente.
26. 91 (25. 28).
Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.
Al comma 6, terzo periodo, sostituire la parola: comunicati con la seguente: trasmessi.
26. 92 (25. 70).
Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Fontan, Stucchi.
Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: sono comunicati aggiungere le seguenti: al Ministero dell'interno,
26. 93 (25. 17).
Garra.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Il Governo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emana apposito regolamento di attuazione degli articoli 1, comma 2, e 55, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, al fine di evitare che l'eccessiva complessità del sistema degli strumenti di controllo e di vigilanza continui a ridurre l'efficienza gestionale degli enti.
26. 94 (7. 122) (id. a 25.120).
Alemanno, Galeazzi, Storace.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto periodo del comma 21 dell'articolo 1
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. A decorrere dal 1 gennaio 1997, i titolari di pensione di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi e delle forme di essa sostitutive, nonché i titolari di trattamenti anticipati di anzianità delle forme esclusive sono tenuti a corrispondere fino al compimento del cinquantacinquesimo anno di età un contributo di solidarietà pari all'1,50 per cento di ogni rata di pensione. L'importo di tale contributo è trattenuto direttamente dall'ente erogatore della pensione che provvede al versarlo all'entrata dello Stato. Il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, definisce le modalità di attuazione della presente disposizione.
26. 96 (25. 18).
Villetti, Bicocchi.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 27 e le tabelle C e D ivi richiamate sono soppressi;
b) al primo periodo del comma 29, le parole «27, lettera a) sono soppresse;
c) all'ultimo periodo del comma 29, le parole «che accedono al pensionamento secondo quanto previsto dal comma 27, lettera b)» sono soppresse.
26. 97 (25. 44).
Roscia, Giancarlo Giorgetti.
All'articolo 26, aggiungere, infine, i seguenti:
6-bis. Per l'applicazione dell'articolo 2, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'Amministrazione degli Archivi Notarili è tenuta, a carico del proprio bilancio, al versamento all'INPDAP della contribuzione prevista dal sopraindicato comma 2 e successive modificazioni ed integrazioni nonché al versamento aggiuntivo di un apporto, determinato annualmente, a pareggio della spesa pensionistica per il personale degli Archivi Notarili.
6-ter. Sono estese alle pensioni del personale degli Archivi Notarili le competenze attinenti alla ordinazione primaria e secondaria della spesa attribuita alle Direzioni provinciali del Tesoro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1986, n. 138 e sono trasferite in carico alle predette Direzioni provinciali le pensioni dirette e di reversibilità in corso di pagamento presso gli Archivi Notarili.
26. 101.
Governo.
Art. 28.
(Contratti di servizio e di programma con la «Ferrovie dello Stato S.p.A.»).
1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione e la «Ferrovie dello Stato S.p.A.» procedono alla revisione dei contratti di servizio e di programma finalizzati alla riduzione, nella misura annua di lire 321 miliardi, per il contratto di servizio, e di lire 89 miliardi annue per il contratto di programma, con conseguente
Subemendamento all'emendamento 28. 99.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Entro il 31 gennaio 1997, il Governo procede ad una verifica e riferisce alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di attuazione del progetto di alta velocità, ed in particolare sulle conferenze di servizio, sui rapporti TAV/FS spa, sui piani finanziari della TAV, sulla legittimità degli appalti, sui meccanismi di indennizzo, sui nodi , le inteconnessioni, i criteri di determinazione della velocità, le caratteristiche tecniche che consentano il trasporto delle merci, nonché sull'attivazione dell'unità di vigilanza presso il Ministero dei trasporti, con l'obiettivo di consentire al Parlamento di valutare il progetto di alta velocità all'interno degli obiettivi più generali del potenziamento complessivo della rete ferroviaria, dell'intermodalità, dell'integrazione del sistema dei trasporti in funzione del collegamento dell'intero paese e di questo con l'Europa.
0. 28. 99. 1.
La Commissione.
È aggiunto, in fine, il seguente comma:
Le disposizioni di cui all'articolo 8, terzo comma, della legge 8 agosto 1996, n. 421, vengono estese all'anno 1997.
0. 28. 99. 2.
Governo.
Sostituire l'articolo 28 con il seguente:
1. I mutui e prestiti delle Ferrovie dello Stato, in essere alla data della trasformazione in Società per azioni, nonché quelli contratti e da contrarre, anche successivamente all'entrata in vigore della presente legge, sulla base ed entro i limiti autorizzati da vigenti disposizioni di legge che ne pongono l'onere di ammortamento a totale carido dello Stato, sono da intendersi a tutti gli effetti debito dello Stato. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le modalità per l'ammortamento del debito e per l'accensione dei mutui da contrarre.
2. La revisione dei contratti di servizio e di programma in essere tra Ministero dei trasporti e della navigazione e Ferrovie dello Stato S.p.A. dovrà assicurare un minore onere per il bilancio dello Stato di almeno 2.810 miliardi annui.
3. Al fine di favorire il processo di razionalizzazione produttiva in corso, gli apporti al capitale delle Ferrovie dello Stato S.p.A., previsti dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725, come modificato dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e dall'articolo 4, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, sono rideterminati complessivamente in lire 19.118 miliardi, da erogare per lire 2.400 miliardi nell'anno 1997, per lire 3.264 miliardi nell'anno 1998, per lire 3.104 miliardi nell'anno 1999 e per lire 3.450 miliardi annui nel periodo 2000-2002.
28. 99.
Governo.
(Testo così modificato nel corso della seduta).
Al comma 1, sostituire le parole da: dei contratti di servizio e di programma fino alla fine del comma con le seguenti: del contratto di servizio finalizzato alla riduzione, nella misura annua di lire 321
Conseguentemente, all'articolo 45, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2-bis. A decorrere dal 1 gennaio 1997, per le cessioni di gas metano per uso domestico distribuito a mezzo rete urbana, ad eccezione di quello destinato esclusivamente ad uso domestico di cottura di cibi e produzione di acqua calda, si applica, in tutto il territorio della Repubblica, l'aliquota IVA del 19 per cento.
2-ter. A decorrere dal 1 gennaio 1997, per i consumi di gas metano effettuati nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si appl;icano le maggiori aliquote dell'imposta di consumo in vigore sul resto del territorio nazionale.
28. 93 (27. 4).
Bosco, Ciapusci, Alborghetti, Chincarini, Fongaro.
Al comma 1, dopo la parola: finalizzati aggiungere le seguenti: al miglioramento della concorrenza e trasparenza negli appalti, alla redistribuzione degli investimenti in base al gettito tributario delle diverse aree del Paese ed.
28. 94 (27. 3).
Bosco, Alborghetti, Chincarini, Ciapusci, Fongaro.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. In sede di revisione dei contratti di cui al comma 1 dovranno essere individuati i servizi e gli interventi sulle linee ed infrastrutture che le Ferrovie dello Stato s.p.a. potrà ridurre in conseguenza della riduzione di oneri a carico dello Stato, di cui al comma 1.
28. 95 (27. 1).
Becchetti, Mammola, Floresta.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le riduzioni di cui al comma 1, relative al contratto di servizio, devono essere indirizzate prevalentemente a ridurre gli oneri a carico dello Stato riferiti ai servizi esercitati sulle linee a maggior carico di traffico.
* 28. 96 (27. 2).
Giardiello, Merlo, Eduardo Bruno, Galletti, Stajano, Piscitello.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le riduzioni di cui al comma 1, relative al contratto di servizio, devono essere indirizzate prevalentemente a ridurre gli oneri a carico dello Stato riferiti ai servizi esercitati sulle linee a maggior carico di traffico.
* 28. 97 (27. 5).
Sanza, Baccini, Pagano, Teresio Delfino, Peretti.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
1. «Sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che fanno obbligo all'Istituto per la ricostruzione industriale - I.R.I. S.p.A. - di detenere direttamente o indirettamente partecipazioni di maggioranza in società esercenti servizi di trasporto aereo ed al medesimo Istituto ed alla società finanziaria marittima per azioni - FINMARE S.p.A. di detenere direttamente o indirettamente partecipazioni di maggioranza in società esercenti servizi marittimi nazionali ed internazionali e relative società che svolgono servizi di supporto.
28. 01.
Governo.
Art. 29.
(Interventi nel settore postale).
1. Con decorrenza dal 1 aprile 1997 gli importi dovuti per i servizi di corrispondenza e telegrafici di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171, sono corrisposti, tramite utilizzo dei conti di credito ordinari e secondo le tariffe vigenti, dalle amministrazioni che utilizzano il servizio, a carico delle dotazioni di bilancio opportunamente integrate nell'importo complessivo valutato in lire 160 miliardi annue. Il rispettivo pagamento avviene, dietro presentazione del rendiconto mensile, entro e non oltre il mese successivo a quello di riferimento. Per il trimestre gennaio-marzo 1997 il predetto onere permane a carico del Tesoro ed è stabilito forfettariamente in lire 80 miliardi.
2. Entro il 31 marzo 1997, l'Ente poste italiane propone ai beneficiari dei pagamenti delegati previsti all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171, l'accredito diretto su conti correnti o conti di deposito postale, previa definizione delle caratteristiche e condizioni di remunerazione di questi ultimi, tramite accordo con il Ministero del tesoro e la Cassa depositi e prestiti.
3. I servizi postali relativi ai recapiti per i quali non è esplicitamente previsto dalla normativa vigente un regime di monopolio legale sono svolti dall'Ente poste italiane e dagli altri operatori in regime di libera concorrenza. In relazione a tali servizi cessa, con decorrenza dal l aprile 1997, ogni forma di obbligo tariffario o sociale posto a carico dell'Ente poste italiane nonché ogni forma di agevolazione tariffaria relativa ad utenti che si avvalgono del predetto Ente, definite dalle norme vigenti. È soppressa l'esclusività postale dei servizi di trasporto di pacchi e colli previsti dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. Sono abrogati i commi 26, 27 e 28 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
4. Con decorrenza dal l aprile 1997, i prezzi dei servizi di cui al comma 3 sono stabiliti, anche tramite convenzione, dall'Ente poste italiane, tenendo conto delle esigenze della clientela e delle caratteristiche della domanda, nonché dell'esigenza di difesa e sviluppo dei volumi di traffico. Al fine di agevolare, anche dopo il l aprile 1997, gli invii attraverso il canale postale di: a) libri; b) giornali quotidiani e riviste con qualsiasi periodicità; c) pubblicazioni informative di enti, associazioni ed altre organizzazioni senza fini di lucro, nonché ufficiali e informative delle pubbliche amministrazioni, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Fondo per le integrazioni tariffarie la cui dotazione è stabilita per l'anno 1997 in lire 300 miliardi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro del tesoro, da emanare entro il 31 marzo 1997, sono stabilite le norme di funzionamento del Fondo, le tipologie di agevolazione, i criteri e le modalità di erogazione dei benefìci. Non possono essere ammesse ai benefìci del Fondo: le pubblicazioni pornografiche; le testate giornalistiche di cui alla lettera b), salvo che i dati più recenti disponibili presso il Garante per l'editoria e la radiodiffusione attestino un rapporto su base annua tra i ricavi pubblicitari e i ricavi delle vendite non superiore ad 1,5; le pubblicazioni di cui alla lettera c) qualora includano inserzioni pubblicitarie o perseguano vantaggi commerciali a favore di terzi e siano riconducibili ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale che sono identificate dal decreto interministeriale in base al relativo ordinamento.
5. Con decorrenza dal 1 gennaio 1997 i conti correnti postali intestati al Ministero del tesoro ed utilizzati per il pagamento
Sopprimere i commi 2 e 3.
Segue compensazione n. 2.
29. 19 (28. 81) (id. a 28. 43).
Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Colonna, Storace, Buontempo, Armani.
Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
I servizi dei pagamenti svolti in nome e per conto del Tesoro e altre Amministrazioni dello Stato sono regolati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 29 gennaio 1994, n. 71. Il Ministero del tesoro provvede ad assicurare comunque la movimentazione dei fondi tra le sezioni di tesoriera e gli uffici postali.
* 29. 21 (28. 35).
Urso, Pagliuzzi.
Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'articolo 2, comma 2, della legge 29 gennaio 1994, n. 71, regola i servizi dei pagamenti svolti in nome e per conto del ministero del tesoro e delle altre amministrazioni dello Stato. Tra la sezione di tesoreria e gli uffici postali la movimentazione dei fondi viene assicurata dal ministero del tesoro.
29. 22 (28.87).
Urso, Matteoli, Pagliuzzi.
Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I servizi dei pagamenti svolti in nome e per conto del Tesoro e altre amministrazioni dello Stato sono remunerati con gli stanziamenti iscritti al capitolo 4646 dello stato di previsione delle spese del ministero del tesoro. Il Ministero del tesoro provvede ad assicurare comunque la movimentazione dei fondi tra le sezioni di tesoreria e gli uffici postali.
29. 23 (28. 69).
Teresio Delfino, Peretti, Follini, Panetta, Sanza, Baccini, Pagano.
Al comma 2 aggiungere i seguenti periodi: Tali forme di accredito diretto possono essere estese, su decisione dellEnte Poste Italiane, anche ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato. Con decorrenza dal 1 gennaio 1997, il tasso d'interesse riconosciuto ai titolari di conto corrente postale è determinato dall'Ente Poste Italiane. Esso può essere definito in maniera differenziata per tipologia di correntista e per caratteristiche del conto, fermo restando l'obbligo di pubblicità e di parità di trattamento in presenza di caratteristiche omogenee. In maniera analoga l'Ente Poste può stabilire commissioni a carico dei correntisti postali. Con decorrenza dal 1 febbraio 1997, in riferimento ai conti correnti postali e con esclusione dei conti correnti postali intestati ad Enti o Amministrazioni Pubbliche, l'Ente Poste Italiane può utilizzare l'incremento della giacenza rispetto alla giacenza media del quarto trimestre 1996 per impieghi diretti nei confronti del Tesoro e l'acquisto di titoli di Stato.
29. 64.
Governo.
Sopprimere i commi 3 e 4.
* 29. 24 (* 28.89).
Romani, Aprea.
Sopprimere i commi 3 e 4.
* 29. 25 (* 28. 86).
Gasparri, Armani, Bono.
Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: postali relativi ai recapiti.
** 29. 27 (* 28. 85) (id. a 28. 30)
Urso, Matteoli, Pagliuzzi.
Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: postali relativi ai recapiti.
** 29. 28 (* 28. 70).
Teresio Delfino, Peretti, Follini, Panetta, Sanza, Baccini, Pagano.
Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: postali relativi ai recapiti.
** 29. 29 (* 28.6).
Becchetti, Savarese, Floresta, Micciché, Mammola.
Al comma 3, primo capoverso, sostituire le parole: relativi ai recapiti con le parole: e di pagamento,.
29. 65
Governo.
Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole, i commi 26, 27 e 28, con le seguenti: i commi 26, 27, 28 e 34.
29. 30 (28. 31).
Urso, Pagliuzzi.
Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: e 28 con le seguenti , 28 e 34.
29. 31 (28. 84).
Urso, Matteoli, Pagliuzzi, Bono, Armani.
Sopprimere il comma 4.
29. 32 (* 28. 10).
Garra, Pittella.
Al primo periodo, dopo le parole senza fini di lucro aggiungere le seguenti: , anche in lingua estera da spedire all'estero e all'ultimo periodo, dopo le parole inserzioni pubblicitarie aggiungere le seguenti: , anche in forma di inserto separato dalla pubblicazione.
0. 29. 33. 1.
La Commissione.
Al comma 4, secondo periodo, lettera b), sostituire le parole da: con qualsiasi periodicità, fino alla fine del comma con le seguenti: con qualsiasi periodicità editi da soggetti iscritti al registro nazionale della stampa; c) pubblicazioni informative di enti, enti locali, associazioni ed altre organizzazioni senza fini di lucro. Il Ministero delle poste e telecomunicazioni determina, con un anticipo di almeno 3 mesi, le tariffe agevolate per le categorie indicate nelle lettere a), b) e c), con un eventuale aumento non superiore al tasso programmato di inflazione. A tal fine è costituito un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento informazione e editoria - pari a 300 miliardi per il 1997, per le integrazioni tariffarie da corrispondere all'Ente poste. Il funzionamento del fondo è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro e non oltre il 31 marzo 1997. Non possono essere ammesse alle tariffe agevolate le pubblicazioni pornografiche, le testate giornalistiche di cui alla lettera b) che contengono inserzioni pubblicitarie, anche di tipo redazionale per un'area, calcolata su base annua superiore al 50 per cento dell'intero stampato, le pubblicazioni di cui alla lettera c), qualora includano inserzioni pubblicitarie o perseguano vantaggi commerciali
Al comma 4, secondo periodo, lettera c), sostituire le parole: pubblicazioni informative con le seguenti: pubblicazioni ed altre spedizioni in abbonamento postale.
Conseguentemente al medesimo comma, sostituire il terzo periodo con i seguenti:
Il Fondo viene suddiviso in due differenti capitoli: il primo di 240 miliardi per il 1997, destinato alle spedizioni delle pubblicazioni di cui alle lettere a), b) e c) effettuato da imprese o pubbliche amministrazioni; il secondo di 60 miliardi per il 1997, destinato alle spedizioni di cui alla lettera c), effettuate da organizzazioni senza scopo di lucro che perseguono fini di effettiva utilità sociale, individuate, anche in base ad appositi registri o elenchi, in attuazione delle vigenti leggi in materia di ricerca, assistenza sanitaria, educazione, protezione ambientale, solidarietà, tutela delle categorie disagiate o deboli e di religione nonché in materia di enti museali e di tutela artistica, storica e architettonica. Il Ministro della solidarietà sociale, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, provvede con decreto ad istituire un registro, nel quale hanno diritto di iscrizione tutte le organizzazioni suddette. Con lo stesso decreto il Ministro della solidarietà sociale disciplina le modalità di richiesta, documentazione e controllo, al fine dell'iscrizione necessaria per l'acquisizione del diritto alle agevolazioni predette da parte di nuovi richiedenti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro e del bilancio, sono stabilite le norme per il funzionamento del fondo, nonché i criteri e le modalità di erogazione dei benefici prevedendo comunque per le organizzazioni senza scopo di lucro un'agevolazione pari a quella fino ad oggi in vigore rispetto alla tariffa corrispondente, che dovrà comunque essere erogata direttamente al prestatore del servizio postale a compensazione della riduzione tariffaria.
Al quarto periodo, sostituire le parole da: qualora includano inserzioni pubblicitarie fino alla fine del comma con le seguenti: qualora su base annua includa: inserzioni pubblicitarie o perseguano vantaggi commerciali a favore di terzi per un'area superiore al 50 per cento a quella dell'intera pubblicazione.
29. 35 (28. 68).
Scalia.
Al comma 4, secondo periodo, lettera c), dopo le parole: pubbliche amministrazioni aggiungere le seguenti: ; d) pubblicazioni italiane in lingua estera da spedire all'estero.
29. 36 (28. 67).
Teresio Delfino, Peretti, Follini, Panetta.
Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 300 miliardi con le seguenti: 450 miliardi.
Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 163 del 1985 e articolo 24, comma 7 della legge n. 153 del 1994 (capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800, 7870, 7871, 7872, 7873, 7874), modificare gli importi come segue:
1997: - 150.000;
1998: - 150.000;
1999: - 150.000.
29. 37 (28. 91).
Teresio Delfino, Peretti, Bastianoni, Volontè, Lucchese, Ostillio, Fabris, Panetta, Follini.
Al comma 4, al quarto periodo, sostituire le parole: o perseguano vantaggi commerciali a favore di terzi e siano con le seguenti: anche in forma di inserto separato dalla pubblicazione o perseguano vantaggi commerciali a favore di terzi o non siano.
29. 66.
Governo.
Al comma 4, quarto periodo, dopo le parole: e siano riconducibili ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, aggiungere le seguenti: con esclusione dei partiti e delle società editrici di organi ufficiali di partito.
29. 40 (28. 58).
Caparini, Giancarlo Giorgetti.
Al comma 4, quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché gli inserti pubblicitari veicolati con pubblicazioni periodiche.
* 29. 41 (* 28. 72).
Teresio Delfino, Peretti, Follini, Panetta, Sanza, Baccini, Pagano.
Al comma 4, quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché gli inserti pubblicitari veicolati con pubblicazioni periodiche.
* 29. 42 (* 28. 2).
Becchetti, Savarese, Floresta, Micciché, Mammola.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. L'Ente poste italiane, nello stabilire i prezzi dei servizi di cui al comma 4, riserva agevolazioni di particolare entità agli invii all'estero di periodici informativi italiani in lingua estera, editi da enti, associazioni e altre organizzazioni senza fini di lucro.
29. 43 (28. 45).
Procacci.
Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Sulla disponibilità esistente sui conti correnti postali è riconosciuta all'Ente poste italiane una remunerazione pari al tasso ufficiale di sconto.
Segue compensazione n. 2.
29. 44 (* 28. 32) (id. a 28. 77).
Teresio Delfino, Peretti, Follini, Panetta, Sanza, Baccini, Pagano.
Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Il trenta per cento delle disponibilità esistenti sui conti correnti postali può essere utilizzato dall'Ente poste italiane per l'acquisto di titoli di Stato o di titolo grarantiti dallo Stato.
Segue compensazione n. 6.
29. 45 (28. 73).
Teresio Delfino, Peretti, Follini, Panetta, Sanza, Baccini, Pagano.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Gli importi da versare all'Ente poste in esecuzione dell'articolo 6 del contratto di programma con lo Stato e relativi agli obblighi tariffari e sociali per i servizi resi nel triennio 1994/96, sono integrati, a decorrere dall'anno 1998, di
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Gli importi da versare all'Ente poste in esecuzione dell'articolo 6 del contratto di programma con lo Stato e relativi obblighi tariffari e sociali per i servizi resi nel triennio 1994-1996 sono integrati, a decorrere dall'anno 1998, di un importo adeguato a mantenere la corrispettività con le prestazioni rese dall'Ente.
Conseguentemente al disegno di legge finanziaria, tabella A, Ministero del tesoro, modificare gli importi come segue:
1997: -;
1998: -150.000;
1999: -150.000.
29. 47 (28. 39).
Guarino, Giardiello, Merlo, Galletti, Eduardo Bruno, Piscitello.
Sopprimere il comma 7.
* 29. 48 (* 28. 12).
Becchetti, Savarese, Floresta, Micciché, Mammola.
Sopprimere il comma 7.
* 29. 49 (* 28. 78) (id. 28. 33).
Urso, Matteoli, Pagliuzzi, Bono, Armani, Martini.
Sopprimere il comma 7.
* 29. 50 (* 28. 74).
Teresio Delfino, Peretti, Follini, Panetta, Sanza, Baccini, Pagano.
Sopprimere il comma 7.
* 29. 67.
Governo.
Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il contratto di programma, previsto dalla legge n. 71 del 1994, stabilirà anche per l'anno 1997 gli obblighi di servzio a carico dell'Ente e le corrispondenti forme di compensazione.
29. 68.
Governo.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni comunica alle competenti Commissioni parlamentari entro il 30 giugno di ciascun anno, a decorrere dal 1997, lo stato di attuazione degli obiettivi previsti dal contratto di programma e del piano di impresa di cui al comma 8.
29. 51 (* 28. 66).
Sanza, Baccini, Pagano, Teresio Delfino, Peretti.
Sopprimere il comma 9.
* 29. 52 (* 28. 23).
Michielon, Chincarini.
Sopprimere il comma 9.
* 29. 53 (* 28. 75).
Teresio Delfino, Peretti, Follini, Panetta, Sanza, Baccini, Pagano.
Sopprimere il comma 9.
* 29. 54 (* 28. 82) (id. 28. 34).
Urso, Matteoli, Pagliuzzi, Bono, Armani.
Sopprimere il comma 11.
** 29. 55 (* 28. 7).
Becchetti, Savarese, Floresta, Micciché, Mammola.
Sopprimere il comma 11.
** 29. 56 (* 28. 42 id. a 28. 90).
Acierno, Cascio.
Sopprimere il comma 11.
** 29. 57 (* 28. 44) (id. 28. 14.)
Urso, Matteoli, Pagliuzzi, Bono, Armani.
Sopprimere il comma 11.
** 29. 58 (* 28. 50).
Bicocchi, Villetti.
Al comma 11 la parola: 1998 è sostituita da: 1997. Il predetto termine può essere modificato con delibera del CIPE.
29. 70.
Governo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
11-bis. L'Ente poste italiane è autorizzato a svolgere attività di credito per un importo pari al 10 per cento della raccolta di fondi effettuata l'anno precedente. L'erogazione di crediti dovrà essere effettuata nei confronti dei dipendenti dell'Ente poste italiane e di tutti i dipendenti dello Stato. Le modalità di applicazione saranno concordate tra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e il Ministero del tesoro.
29. 59 (28. 29).
Michielon, Chincarini.
Aggiungere, in fine, il seguente:
11-bis. L'Ente poste italiane è autorizzato a svolgere attività di credito per un importo pari al 10 per cento della raccolta di fondi effettuata l'anno precedente. L'erogazione di crediti dovrà essere garantita da ipoteche immobiliari. Le modalità di applicazione saranno concordate tra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e il Ministero del Tesoro.
29. 60 (28. 26).
Michielon, Chincarini.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
11-bis. L'Ente poste italiane è autorizzato a svolgere attività di credito per un importo pari al 5 per cento della raccolta di fondi effettuata l'anno precedente. L'erogazione di crediti dovrà essere garantita da ipoteche immobiliari. Le modalità di applicazione saranno concordate tra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e il Ministero del tesoro.
29. 61 (28. 27).
Michielon, Chincarini.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
11-bis. L'Ente poste italiane è autorizzato a svolgere attività di credito per un importo pari al 5 per cento della raccolta di fondi effettuata l'anno precedente. Le modalità di applicazione saranno concordate tra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e il Ministero del tesoro.
29. 62 (28. 28).
Michielon, Chincarini.
Art. 31.
(SACE e Mediocredito centrale).
1. La Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) e il Mediocredito centrale S.p.A. sono autorizzati, per l'esercizio finanziario 1997, a contrarre mutui e prestiti, anche obbligazionari, sia in lire che in valuta, sul mercato nazionale o estero, nei limiti determinati dal Ministro del tesoro con proprio decreto, da destinare, rispettivamente, alle necessità operative d'istituto e a copertura delle esigenze del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295. Il ricavo netto è versato in appositi conti di tesoreria intestati rispettivamente a SACE e Mediocredito centrale S.p.A.
2. La SACE è altresì autorizzata, nei limiti fissati annualmente dal Ministro del tesoro con proprio decreto, a concludere transazioni o cedere crediti, propri o di terzi, ivi compreso lo Stato, gestiti dalla SACE, anche a valore inferiore rispetto aquello nominale. In relazione alla quota non coperta da garanzia, la SACE provvede a richiedere preventivamente l'assenso degli operatori economici indennizzati, i quali beneficiano degli importi realizzati in proporzione alla quota suddetta.
3. I ricavi delle operazioni di cui al comma 2, detratta la quota spettante agli operatori economici indennizzati dalla SACE, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
4. All'articolo 8, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, dopo la lettera g), sono aggiunte le seguenti:
«g-bis) deliberare l'emissione di obbligazioni e l'assunzione di mutui e prestiti; le deliberazioni sono sottoposte per l'approvazione al Ministro del tesoro; trascorsi dieci giorni dalla loro ricezione, ove da parte del suddetto Ministro non vengano formulate osservazioni, le deliberazioni si intendono approvate;
g-ter) deliberare transazioni e cessioni di crediti nel quadro delle iniziative di recupero degli indennizzi erogati; le deliberazioni sono sottoposte per l'approvazione al Ministro del tesoro; trascorsi dieci giorni dalla loro ricezione, ove da parte del suddetto Ministro non vengano formulate osservazioni, le deliberazioni si intendono approvate».
5. Le rate di ammortamento per capitale e interessi dei mutui e prestiti di cui al comma 1 sono rimborsate, rispettivamente, alla SACE ed al Mediocredito centrale S.p.A., dal Ministero del tesoro a carico delle rispettive assegnazioni.
6. Il Ministero del tesoro può stipulare direttamente contratti di cessione dei crediti di cui alla legge 17 dicembre 1990, n. 397, anche a valore inferiore rispetto a quello nominale.
7. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri, può altresì autorizzare e disciplinare, a fronte dei crediti della SACE, o gestiti dalla SACE, e dei crediti concessi a valere sul Fondo rotativo previsto dall'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, gestito dal Mediocredito centrale S.p.A., operazioni di conversione in attività di protezione ambientale, sviluppo socio-economico e commerciali
Sopprimerlo.
Segue compensazione n. 2.
31. 14 (30. 13). (id. a 30. 1).
Amoruso, Morselli, Tremaglia, Trantino, Zacchera, Rallo, Fei, Bono, Armani.
Al comma 1, dopo le parole: Ministro del Tesoro , aggiungere: di concerto con il Ministro per il Commercio con l'Estero.
31. 21.
La Commissione.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: necessità operative d'istituto aggiungere le seguenti: , riservando una quota non inferiore al 30 per cento alla copertura di singole operazioni di importo unitario non superiore a 2 miliardi di lire,.
31. 15 (30. 11).
Stefani, Barral, Chiappori, Caparini, Covre, Giancarlo Giorgetti.
Al comma 2, sostituire il primo periodo con i seguenti:
La SACE è altresì autorizzata, nei limiti fissati annualmente dal Ministro del tesoro con proprio decreto, a concludere transazioni o a cedere crediti, propri o di terzi gestiti dalla SACE. Per i crediti propri o di terzi le transazioni o le cessioni possano avere luogo anche a valore inferiore rispetto a quello nominale. Tale possibilità non si applica ad eventuali cessioni di crediti dello Stato ancorché gestiti dalla SACE.
31. 16 (30. 3).
Garra.
Al comma 4, capoverso g-bis), sopprimere le parole da: trascorsi dieci giorni fino alla fine del capoverso.
31. 17 (30. 6).
Michelangeli, Carazzi, Moroni, Pistone.
Al comma 4, capoverso g-ter), sopprimere le parole da: trascorsi dieci giorni fino alla fine del capoverso.
31. 18 (30. 7).
Michelangeli, Carazzi, Moroni, Pistone.
Al comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché operazioni di conversione in materie e prodotti dei Paesi debitori anche senza l'accordo fra i Paesi creditori. I crediti così convertiti potranno essere ceduti dalla SACE a valore inferiore rispetto a quello nominale. In relazione alla quota non coperta da garanzia si applica il principio di cui al comma 2.
31. 19 (30. 10).
Landi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
7-bis. I crediti SACE non scaduti alla data del 31 dicembre 1996 verranno contabilizzati a bilancio al valore effettivo di mercato e non al valore del loro importo nominale.
31. 20 (30. 9).
Landi.
Art. 36.
(Compensi ai centri di assistenza fiscale).
1. Il compenso di lire 20.000 previsto dall'articolo 78, commi 16 e 22, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per l'assistenza fiscale fornita dai sostituti di imposta ovvero da centri autorizzati di assistenza fiscale, è a carico del contribuente.
2. Coloro che usufruiscono dell'assistenza fiscale da parte di sostituti di imposta ai quali non spetta il compenso di cui all'articolo 78, comma 16, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono tenuti al pagamento di un contributo di lire 20.000 a favore dell'erario per ogni dichiarazione presentata.
3. Le modalità per l'applicazione delle disposizioni previste dal presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
Sopprimerlo.
Segue compensazione n. 2.
*36. 8 (37. 6).
Alemanno.
Sopprimerlo.
Segue compensazione n. 2.
*36. 19
Rubino, Prestigiacomo.
Sopprimerlo.
Segue compensazione n. 6.
* 36. 9 (37.9).
Peretti, Teresio Delfino.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella E, aggiungere la seguente voce: " Legge n. 433 del 1991: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa: articolo 1, comma 1: contributo straordinario alla Regione siciliana per la ricostruzione dei Comuni colpiti da eventi sismici, (tesoro, capitolo 8778),:
1997: -90.000;
1998: -90.000;
1999: -90.000.
36. 10 (37.13).
Martinelli, Fontan.
Sopprimerlo.
Conseguentemente alla copertura finanziaria si provvede attraverso entrate derivanti dall'aumento di 1 punto dell'aliquota prevista dal comma 1 lettera a) dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993 n. 331 convertito nella legge 29 ottobre 1993 n. 427.
Tale aumento può essere disposto dal Ministero delle Finanze, a ciò autorizzato dall'articolo 8 del decreto-legge 30 agosto 1996 n. 449.
L'aumento di un punto dell'aliquota in questione determina un gettito per circa 90 miliardi senza peraltro che vi siano effetti sui prezzi dei generi di monopolio in quanto l'aumento dell'aliquota si riverbera unicamente sui ricavi delle società estere che vendono in Italia prodotti da fumo.
36. 11 (37.17).
Teresio Delfino, Peretti, D'Alia, Marinacci.
Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella C, modificare come segue gli importi delle seguenti voci:
Presidenza del Consiglio dei Ministri:
Legge n. 146 del 1980: articolo 36 (Cap. 1184):
1997: -10.000;
1998: -10.000;
1999: -10.000.
Legge n. 549 del 1995 (Cap. 1231):
1997: -20.000;
1998: -20.000;
1999: -20.000.
Ministero degli affari esteri: legge n. 549 del 1995 (Cap. 1255):
1997: -30.000;
1998: -30.000;
1999: -30.000.
Ministero della pubblica istruzione: legge n. 549 del 1995 (Cap. 1207):
1997: -10.000;
1998: -10.000;
1999: -10.000.
Ministero del commercio con l'estero: legge n. 549 del 1995 (Cap. 1608):
1997: -10.000;
1998: -10.000;
1999: -10.000.
Ministero per i beni culturali e ambientali: legge n. 549 del 1995 (Cap. 1624):
1997: -10.000;
1998: -10.000;
1999: -10.000.
Ministero dell'ambiente: legge n. 549 del 1995 (Cap. 1708):
1997: -20.000;
1998: -20.000;
1999: -20.000.
36. 12 (37.25).
Taradash, Marzano, Tremonti, Armani, Valensise, Teresio Delfino, Peretti, Bono.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella A, Ministero del Tesoro, modificare gli importi come segue:
1997: -270.000;
1998: -90.000;
1999: -90.000.
36. 13 (37.20).
Benvenuto, Repetto, D' Alia, Pistone, Berruti, Agostini.
Sopprimere il comma 1.
Alla copertura finanziaria si provvede attraverso entrate derivanti dall'aumento di 1 punto dell'aliquota prevista dal comma 1 lettera a) dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993 n. 331 convertito nella legge 29 ottobre 1993 n. 427.
Tale aumento può essere disposto dal Ministero delle Finanze, a ciò autorizzato dall'articolo 8 del disegno di legge 30 agosto 1996 n. 449.
L'aumento di un punto dell'aliquota in questione determina un gettito per circa 90 miliardi senza peraltro che vi siano effetti sui prezzi dei generi di monopolio in quanto l'aumento dell'aliquota si riverbera unicamente sui ricavi delle società estere che vendono in Italia prodotti da fumo.
36. 14 (37.18).
Teresio Delfino, Peretti, D'Alia, Marinacci.
Sopprimere il comma 2.
Segue compensazione n. 4.
36. 17 (37.19).
Armani, Bono, Valensise.
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, allatabella C, modificare come segue gli importi delle seguenti voci:
Ministero degli affari esteri: legge n. 549 del 1995 (Cap. 1255):
1997: -30.000;
1998: -30.000;
1999: -30.000.
Ministero della pubblica istruzione: egge n. 549 del 1995 (Cap. 1207):
1997: -10.000;
1998: -10.000;
1999: -10.000.
Ministero del commercio con l' estero: legge n. 549 del 1995 (Cap. 1608):
1997: -15.000;
1998: -15.000;
1999: -15.000.
Ministero per i beni culturali e ambientali: legge n. 549 del 1995 (Cap. 1624):
1997: -10.000;
1998: -10.000;
1999: -10.000.
Ministero dell'ambiente: legge n. 549 del 1995 (Cap. 1708):
1997: -25.000;
1998: -25.000;
1999: -25.000.
36. 18 (37.26).
Taradash, Marzano, Tremonti, Armani, Valensise, Teresio Delfino, Peretti, Bono.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Il compenso di cui al comma 1 è compreso fra gli oneri deducibili.
Segue compensazione n. 2.
36. 16 (37.8)
Alemanno.
Art. 37.
(Anticipazioni e revisioni dei prezzi).
1. Sono abrogate tutte le disposizioni, anche di carattere speciale, che consentono, per i contratti stipulati dalle amministrazioni pubbliche, anticipazioni del prezzo in misura superiore al 5 per cento dell'importo dei lavori, servizi e forniture, esclusa l'imposta sul valore aggiunto. Lamisura delle anticipazioni è fissata, entro il predetto limite massimo, con le modalità stabilite dal sesto comma dell'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155. Rimane ferma, tranne che per la misura dell'anticipazione,
Sopprimere il comma 1.
Segue compensazione n. 4
37. 29 (38. 27).
Bono, Armani, Valensise.
Sopprimere il comma 1.
Segue compensazione n. 1
37. 30 (38. 13).
Peretti, Teresio Delfino.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: anticipazioni del prezzo in misura superiore al 5 per cento con le seguenti: anticipazioni del prezzo in misura superiore al 10 per cento.
Conseguentemente, allo stesso comma, terzo periodo, sostituire le parole: fissata nel 5 per cento dell'importo contrattuale con le seguenti: fissata nel 10 per cento dell'importo contrattuale.
Segue compensazione n. 5
37. 32 (38. 29).
Fei, Pezzoli, Landi, Zacchera, Butti, Franz, Contento, Armani, Alberto Giorgetti, Bono, Armani, Martini.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 30 settembre 1996.
37. 33 (38. 2).
Garra, Mancuso.
Sopprimere il comma 3.
37. 35 (38. 4).
Formenti, Guido Dussin, Parolo, Pirovano, Oreste Rossi.
Sostituire i commi 3, 4, 5, 6 e 7 con i seguenti::
3. I contratti stipulati dal Ministero della difesa ad esecuzione differita della durata superiore a due anni aventi ad oggetto la prestazione di servizi e forniture relativi ad armamenti ad elevato contenuto tecnologico destinati alla difesa nazionale, da realizzare nell'ambito di cooperazioni internazionali, possono prevedere, al fine di garantire parità di condizioni contrattuali tra le imprese italiane ed estere partecipanti, la revisione del prezzo secondo le seguenti procedure e condizioni:
a) la revisione del prezzo, ove contrattualmente prevista, è applicata in relazione all'attività svolta dall'appaltatore o dal fornitore in ciascun anno, a decorrere dall'inizio del terzo anno dalla data di aggiudicazione del contratto, ovvero, in caso di trattativa privata o di appalto concorso, dalla stipulazione del contratto;
b) il contratto deve prevedere la quantità della produzione da consegnare nei primi due anni e/o la quota del lavoro da svolgere nello stesso periodo di tempo in cui, in ogni caso, non è applicabile la revisione. Il contratto deve prevedere altresì l'indice da applicare per la revisione dei costi della manodopera, tenuto conto dei miglioramenti di produttività intervenuti durante il periodo di efficacia del contratto, e gli indici da applicare per il costo dei materiali;
c) la revisione del prezzo si applica all'aliquota dell'85 per cento del prezzo previsto, ed in nessun caso può essere applicata per il tempo eccedente quello contrattuale.
4. Le clausole contrattuali difformi dalle disposizioni contenute nel comma 3, sono nulle.
37. 54.
Governo.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. I contratti stipulati dalle Amministrazioni della difesa, dell'interno, delle risorse agricole, alimentari e forestali, delle finanze, dei trasporti e della navigazione e della protezione civile ad esecuzione differita della durata superiore a due anni aventi ad oggetto la prestazione di servizi e forniture di mezzi e strumenti tecnologici possono prevedere, al fine di garantire parità di condizioni contrattuali tra imprese italiane ed estere, la revisione del prezzo secondo le procedure e le condizioni indicate ai commi 4, 5 e 6.
Segue compensazione n. 1
37. 36 (38. 23).
Peretti, Teresio Delfino, Fabris, Galati, Lucchese, Nocera.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. I contratti stipulati dalle Amministrazioni della difesa, dell'interno, delle risorse agricole, alimentari e forestali, delle finanze, dei trasporti e della navigazione e della protezione civile ad esecuzione differita della durata superiore a due anni aventi ad oggetto la prestazione di servizi e forniture di mezzi e strumenti tecnologici possono prevedere, al fine di garantire parità di condizioni contrattuali tra imprese italiane ed estere, la revisione del prezzo secondo le procedure e le condizioni indicate ai commi 4, 5 e 6.
sostituire il comma 4 con il seguente:
4. La revisione del prezzo, ove contrattualmente prevista, è applicata in relazione all'attività svolta dall'appaltatore o dal fornitore in ciascun anno, a decorrere dall'inizio del terzo anno:
a) dalla data di aggiudicazione del contratto;
b) dalla stipulazionedel contratto di appalto concorso;
c) dalla data di riferimento della congruità del prezzo contrattuale, in caso di trattativa privata.;
sostituire il comma 6 con il seguente:
6. La revisione del prezzo in nessun caso può essere applicata per il tempo eccedente quello contrattuale per fatti imputabili all'assuntore.
Segue compensazione n. 2
37. 37 (38. 21).
Paolone, Bono.
Al comma 3, sostituire le parole da: possono prevedere fino alla fine del comma, con le seguenti: non possono prevedere la revisione del prezzo.
37. 41 (38. 34).
Cavaliere.
Sopprimere il comma 4.
37. 42 (38. 5).
Formenti, Guido Dussin, Parolo, Pirovano, Oreste Rossi.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. La revisione del prezzo anche ove è contrattualmente prevista è inapplicabile per gli anni 1997, 1998 e 1999.
37. 43 (38. 35).
Cavaliere.
Al comma 4, sostituire le parole: dalla data di aggiudicazione del contratto con le seguenti: dalla data di presentazione dell'offerta.
Conseguentemente, allo stesso comma, sostituire le parole: dalla stipulazione del contratto con le seguenti: dalla presentazione dell'offerta.
Segue compensazione n. 5
37. 38 (38. 28).
Fei, Pezzoli, Armani, Landi, Zacchera, Contento, Franz, Butti, Alberto Giorgetti.
Sopprimere il comma 5.
37. 44 (38. 6).
Formenti, Guido Dussin, Parolo, Pirovano, Oreste Rossi.
Al comma 5, primo e secondo periodo, ovunque ricorrano, sostituire le parole: deve prevedere con le seguenti: prevede.
37. 45 (38. 43).
Cavaliere.
Al comma 5, sostituire il secondo periodo con i seguenti: In nessun caso può essere prevista la revisione dei costi della manodopera. È permessa la revisione dei costi dei materiali esclusivamente qualora il loro costo di mercato risulti aumentato del 100 per cento del costo dell'anno precedente. Il contratto deve comunque prevedere gli indici da applicare per il costo dei materiali.
37. 46 (38. 36).
Cavaliere.
Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. La revisione del prezzo in nessun caso può essere applicata per il tempo
Al comma 6, sostituire le parole dell'85 per cento con le seguenti: del 40 per cento
37. 47 (38. 37).
Cavaliere
Al comma 6, sostituire le parole dell'85 per cento con le seguenti: del 50 per cento.
37. 40 (38. 40).
Cavaliere.
Al comma 6, sostituire le parole dell'85 per cento con le seguenti: del 60 per cento.
37. 49 (38. 39).
Cavaliere.
Al comma 6, sostituire le parole: dell'85 per cento con le seguenti: del 70 per cento.
37. 50 (38. 38).
Cavaliere.
Al comma 6, sostituire le parole: ed in nessun caso può essere applicata con le seguenti: e non può comunque essere applicata.
37. 51 (38. 41).
Cavaliere.
Sopprimere il comma 7.
Segue compensazione n. 1
37. 40 (38. 26).
Teresio Delfino, Peretti, Fabris, Galati.
Al comma 7, sostituire le parole: difformi con le seguenti: non conformi.
37. 52 (38. 42).
Cavaliere.
All'articolo 37, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Nell'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito con legge 26 giugno 1990, n. 165, il limite di valore fissato in lire 100 milioni è elevato a lire 900 milioni. I limiti di valore previsti dal predetto articolo possono essere adeguati, in relazione all'andamento dei valori di mercato nel settore immobiliare, con decreto da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze.
37. 53.
Governo.
Art. 38.
(Riprogrammazione finanziaria degli investimenti).
1. Il Ministero del tesoro, sentite le amministrazioni dello Stato e le regioni interessate, propone alla Commissione U.E. la riprogrammazione delle risorse dei fondi strutturali comunitari, programmate per gli esercizi 1994, 1995 e 1996 e non ancora oggetto di impegno contabile alla data del 31 dicembre 1996, e la conseguente ridestinazione delle stesse ad altri interventi, compatibili con i termini temporali previsti dalla normativa comunitaria, assicurando di massima il rispetto dell'originaria allocazione territoriale delle risorse.
Sopprimerlo.
Segue compensazione n. 2.
38. 44 (39. 22).
Bono.
Sostituire l'articolo con il seguente:
1. Per una efficace utilizzazione dei fondi strutturali comunitari nel territorio nazionale e di tutte le risorse finalizzate allo sviluppo delle aree depresse, tenuto conto della delibera della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 2 agosto 1994, è istituita presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, la cabina di regia nazionale come centro unitario di riferimento delle problematiche connesse ai relativi interventi.
2. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica provvede a definire, con proprio decreto, di concerto con i Ministri del tesoro, per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, degli affari esteri, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento del turismo e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la composizione della cabina di regia nazionale di cui fanno parte funzionari dell'amministrazione centrale, un rappresentante designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e quattro esperti, anche estranei all'amministrazione statale.
3. Con lo stesso decreto di cui all'uopo designati dalle parti sociali, interessate all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, nonché le modalità organizzative e procedurali, con particolare riguarda alla interazione con le attività delle cabine di regia regionali istituite dalle regioni.
4. La cabina di regia nazionale ha tra l'altro, il compito di:
a) emanare, in materia di interventi di cui al comma 1, linee di indirizzo operativo per le cabine di regia regionali per la piena utilizzazione dei fondi comunitari e di tutte le risorse destinate allo sviluppo delle aree depresse, nonché procedere alle verifiche e controlli dei tempi di attuazione dei programmi;
b) coordinare, ai fini dei cui alla lettera a), le linee e gli indirizzi politici e programmatici tra le amministrazioni centrali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
c) verificare l'attuazione degli obiettivi fissati da ciascuna cabina di regia regionale per il proprio territorio, in modo da assicurare un continuo monitoraggio sul corretto e tempestivo utilizzo di tutte le risorse regionali, nazionali e dell'Unione europea;
d) sostituire, in caso di ritardi superiori ai dodici mesi, nel coordinamento di singoli interventi o dell'intero programma regionale, la cabina di regia regionale inadempiente;
e) svolgere i compiti già attribuiti all'Osservatorio delle politiche regionali dall'articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive modificazioni;
f) proporre al Ministro del bilancio e della programmazione economica iniziative amministrative ovvero legislative o regolamentari necessarie per la tempestiva realizzazione dei diversi interventi e per accelerare le relative procedure;
g) segnalare al Ministro del bilancio e della programmazione economica questioni
5. Nei casi previsti dalla lettera d) del comma 4, la Cabina di regia nazionale può costituire, nel proprio seno, un comitato operativo integrato con soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione del programma regionale o dell'intervento per il quale è avvenuta l'azione surrogatoria.
6. La Cabina di regia nazionale si avvale di enti ed istituti di studi e di ricerca e di società di servizi secondo la normativa vigente. La Cabina di regia nazionale può anche ricorrere a consulenti per studi e ricerche su specifiche materie. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, che ne fissa anche il compenso di concerto con il Ministro del tesoro.
7. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri di cui al comma 2 e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana, con proprio decreto, il regolamento per definire la composizione, il ruolo, le funzioni, e le competenze delle cabine di regia regionali al fine di costituire in sede regionale un centro unitario di riferimento in ordine all'avviso di efficaci politiche di utilizzo dei fondi dell'Unione europea. In particolare, la cabina di regia regionale, la cui composizione di base può essere integrata dalla legislazione regionale, deve:
a) svolgere il ruolo di propulsione, coordinamento e verifica in ordine ai tempi di attuazione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea;
b) elaborare un piano con cui definire, tenendo conto delle indicazioni della Cabina di regia nazionale, gli indirizzi strategici, finalizzati allo sviluppo economico, alla realizzazione dei progetti cofinanziati, alla interazione tra i vari settori della pubblica amministrazione ed i soggetti privati interessati alla realizzazione dei progetti ricadenti nel territorio di competenza.
8. I decreti di cui ai commi 2 e 7 dell'articolo 8 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 devono essere emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 è abrogato.
38. 97 (39. 46).
Bono, Armani, Valensise, Martini.
Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
1. I Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica in rapporto ai fondi strutturali comunitari stanziati per gli esercizi 1994, 1995 e 1996 e non ancora assegnati o impegnati alla data del 31 dicembre 1996 da parte delle Regioni, verifica entro il 15 febbraio 1997 la cause e le responsabilità di tale situazione e qualora riscontri la non sussistenza di cause chiaramente oggettive, nominano entro dieci giorni un commissario ministeriale che, con l'ausilio di una struttura tecnica all'uopo insediata e composta di tecnici esperti in campo amministrativo e comunitario e che risponda esclusivamente al commissario ministeriale, dia attuazione ai piani comunitari in oggetto e utilizzi i fondi strutturali. Qualora le inefficienze fossero dovute a cause oggettive, i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica concedono ulteriori dieci giorni affinché l'amministrazione responsabile attivi i programmi. Nel caso ciò non dovesse avvenire scattano le procedure della nomina del commissario ministeriale. Nel caso ulteriore in cui, nonostante il procedimento sostitutivo di cui sopra, non sia dato luogo entro centottanta giorni dalla
Al comma 1, sostituire le parole: Il Ministero del tesoro con le seguenti: L'Autorità per le aree depresse e i fondi Strumentali e sopprimere le parole: di massima.
Conseguentemente:
al comma 2, sostituire le parole: il Ministero del tesoro con le seguenti: L'Autorità;
al comma 4, ovunque ricorrano, sostituire le parole: il Ministero del tesoro con le seguenti: L'Autorità;
al comma 5, dopo la parola: proporre aggiungere le seguenti: all'Autorità che lo sottoporrà.
38. 48 (39. 32).
Teresio Delfino, Peretti, Tassone, D'Alia.
Ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 38 sostituire le parole: Ministero del tesoro con le seguenti: Ministro del bilancio e della programmazione economica.
38. 90.
La Commissione.
Al comma 1, dopo le parole: dello Stato e aggiungere le seguenti: d'intesa con.
38. 49 (39. 30).
Teresio Delfino, Peretti, D'Alia, Lucchese, Tassone.
Al comma 1 dopo le parole: dello Stato e aggiungere le seguenti: su conforme parere della Conferenza Stato-Regioni.
38. 49 (39. 30).
Teresio, Delfino, Peretti, D'Alia, Lucchese, Tassone.
(Testo modificato).
Al comma 1, sostituire le parole: e non ancora oggetto di impegno contabile alla data del 31 dicembre 1996 con le seguenti: per le quali, alla data del 31 dicembre 1996, non si sia ancor provveduto all'impegno contabile ed all'individuazione dei soggetti attuatori.
38. 91.
La Commissione.
Al comma 1, dopo le parole: non ancora oggetto di impegno aggiungere le seguenti: contrattuale ovvero.
38. 50 (39. 18).
Garra.
Al comma 1, sopprimere le parole: di massima.
* 38. 51 (39. 7).
Formenti, Guido Dussin, Parolo, Pirovano, Oreste Rossi.
Al comma 1, sopprimere le parole: di massima.
* 38. 52 (39. 41).
Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe, Giorgetti, Berselli, Fini, Contento, Caruso, Fino, Franz, Losurdo, Poli Bortone, Aloi, Nuccio Carrara.
Al comma 1, aggiungere, infine, le parole: e comunque nel rispetto delle percentuali previste per ciascuno degli obiettivi.
38. 53 (39. 21).
Losurdo, Poli Bortone, Aloi, Nuccio Carrara, Caruso, Fino, Franz.
Al comma 2, dopo le parole: alla data del 31 dicembre 1997 aggiungere le seguenti: a causa dell'inerzia dell'amministrazione aggiudicatrice dei lavori.
38. 58-bis (39. 8).
Formenti, Guido Dussin, Parolo, Pirovano, Oreste Rossi.
Al comma 2, sostituire le parole: dei criteri di cui al comma 1 con le seguenti: delle priorità indicate dalla regione competente per territorio.
38. 55 (39. 9).
Formenti, Guido Dussin, Parolo, Pirovano, Oreste Rossi.
Sopprimere il comma 4.
38. 56 (39. 38).
Bono, Carlo Pace, Giovanni Pace, Pepe, Alberto Giorgetti, Berselli, Fini, Contento, Fino, Franz, Losurdo, Poli Bortone, Aloi, Nuccio Carrara, Caruso.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Le risorse statali attribuite per la realizzazione di investimenti pubblici e rimaste in tutto o in parte inutilizzate anche per effetto della riprogrammazione di cui ai commi 1 e 2 sono trasferite alle Regioni competenti per territorio che le destinano al finanziamento di progetti immediatamente eseguibili, secondo le priorità indicate nella programmazione regionale.
38. 57 (39. 11).
Formenti, Guido Dussin, Parolo, Pirovano, Oreste Rossi.
Al comma 4, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: anche relativi a finalità diverse da quelle previste dalle rispettive legislazioni.
38. 58-bis (39. 23).
Franz, Losurdo, Poli Bortone, Aloi, Nuccio Carrara, Caruso.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 4, il CIPE può destinare una somma fino ad un massimo di 600 miliardi al finanziamento di un fondo nazionale di garanzia costituito su iniziativa del Ministro del tesoro allo scopo di assicurare un'assicurazione parziale ai crediti concessi dalle banche a favore delle piccole e medie imprese. A fronte della predetta assicurazione le banche versano all'erario un corrispettivo in misura pari allo 0,5 per mille della somma assicurata. Il fondo è costituito in forma di società per azioni e la partecipazione statale non può eccedere il 25 per cento del capitale sociale. La composizione degli organi e ogni altro aspetto del funzionamento del fondo sono disciplinati dallo statuto della società per azioni, da approvarsi da parte del CIPE.
38. 59 (39. 43).
D'Amico, Benvenuto, Repetto, Lorenzetti, Carlo Pace.
Al comma 6, dopo le parole: presente articolo inserire le seguenti: , ad esclusione
Al comma 6, sostituire la parola: trenta con la seguente: novanta.
38. 61 (39. 40).
Nuccio Carrara, Poli Bortone, Caruso, Fino, Franz, Losurdo, Aloi.
Al comma 6, sostituire la parola: trenta con la seguente: sessanta.
38. 86 (39. 39).
Aloi, Nuccio Carrara, Poli Bortone, Caruso, Fino, Franz, Losurdo.
Al comma 6, sostituire le parole: regolate sulla base di accordi con le seguenti: prioritarie individuate dalle amministrazioni dello Stato e dalle regioni interessate.
38. 62 (39. 29).
Dozzo, Anghinoni, Lembo, Pittino, Rodeghiero.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Quota parte delle risorse di cui al presente articolo finanzia, in termini aggiuntivi, l'istituto del patto territoriale di cui alla legge 8 agosto1955, n. 341, che diviene uno degli strumenti principali di intervento nelle aree depresse del Mezzogiorno non interessate dall'applicazione dei contratti d'area di cui all'accordo per il lavoro del 24 settembre 1996. Tra i soggetti promotori del patto territoriale rientrano a pieno titolo, le comunità montane.
38. 63 (39. 26).
Cappella, Borrometi, Caruano, Lumia, Mangiacavallo, Piscitello, Rabbito, Rizza, Scozzari, Giacalone, Pittella.
Sopprimere i commi 7, 8 e 9.
Segue compensazione n. 2
38. 64 (3942).
Poli Bortone, Caruso, Fino, Franz, Losurdo, Aloi, Nuccio Carrara.
Sostituire il comma 7 con i seguenti:
7. Le risorse attribuite alle Regioni e Province autonome dal programma triennale per la tutela dell'ambiente non utilizzate, nonché quelle già trasferite ovvero quelle rinvenienti da economie a qualsiasi titolo realizzate, ivi compresi i residui parenti (che a tal fine sono automaticamente reiscritti in bilancio negli appositi capitoli del Ministero dell'Ambiente), alla data del 31 dicembre 1996 o per le quali non siano stati completati, entro la data predetta, gli adempimenti di cui al punto 5.1.4. della delibera CIPE 21 dicembre 1993, con decreto del Ministro dell'ambiente, su proposta delle Regioni interessati, sono revocate e destinate ad altri interventi tra quelli individuati nel documento regionale di programma.
7-bis. Laddove, nei documenti regionali di programma, non siano stati previsti interventi aggiuntivi, le regioni interessate propongono, entro 30 giorni dall'emanazione del decreto di revoca, la ridestinazione delle risorse così reperite ad altri interventi immediatamente eseguibili, anche relativi a settori di intervento ambientale diversi da quelli di provenienza dei finanziamenti stessi, purché compatibili con le priorità previste dal documento regionale di programma.
Al comma 7, sopprimere le parole: e province autonome.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
10. La disciplina di cui ai commi 7, 8 e 9, si applica relativamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni stabilite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
* 38. 69 (39. 36).
Scalia, Turroni.
Al comma 7, sopprimere le parole: e province autonome.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
10. La disciplina di cui ai commi 7, 8 e 9, si applica relativamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni stabilite dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
* 38. 70 (39. 52).
Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, Debiasio Calimani, Fumagalli, Gerardini, Manzato, Nappi, Pittella, Pompili, Siola, Vigni.
All'articolo 32, comma 7, sopprimere le parole: e Province Autonome.
Conseguentemente all'articolo 38 aggiungere in fine il seguente comma: la disciplina di cui ai commi 7, 8 e 9, si applica relativamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni stabilite dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
* 38. 87.
Governo.
Al comma 7, dopo le parole: non utilizzate aggiungere le seguenti: , nonché quelle già trasferite, ovvero rivenienti da economie a qualsiasi titolo realizzate.
38. 94.
La Commissione.
Al comma 7, dopo la parola: interventi aggiungere le seguenti: , previa verifica delle attualità dell'interesse prioritario alla realizzazione degli interventi originariamente previsti e non ultimati,.
38. 73 (39. 33).
Teresio Delfino, Peretti, Tassone, D'Alia, Sanza, Lucchese, Marinacci.
Al comma 7, dopo le parole: destinate ad altri interventi aggiungere le seguenti: ,
Al comma 7, dopo le parole: nel documento regionale di programma aggiungere le seguenti: secondo le priorità indicate dalla regione.
38. 71 (39. 12).
Formenti, Guido Dossin, Paolo, Pirovano, Oreste Rossi.
Al comma 7, sopprimere le parole da: da realizzare sino alla fine del comma.
38. 93.
La Commissione.
Al comma 7, dopo le parole: anche mediante la nomina aggiungere le seguenti: nei confronti delle regioni a statuto ordinario.
38. 74 (39. 17).
Garra.
Al comma 7, dopo le parole: commissari ad acta, aggiungere le seguenti: nominati dal consiglio regionale.
38. 75 (39. 13).
Formenti, Guido Dussin, Parolo, Pirovano, Oreste Rossi.
Al comma 8, sostituire le parole: di cui al comma 7 con le seguenti: di cui ai commi 7, 7-bis, 7-ter, 7-quater.
38. 76 (39. 49).
Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, Debiasio Calimani, Fumagalli, Gerardini, Manzato, Nappi, Pittella, Pompili, Siola, Vigni.
Al comma 8, sostituire la parola: nonché con le seguenti: in via subordinata, in mancanza di interventi immediatamente eseguibili nelle regioni interessate dalle revoche.
38. 95.
La Commissione.
Sostituire il comma 9 con il seguente:
9. Il CIPE, su proposta del ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, definisce altresì un programma stralcio di tutela ambientale, avvalendosi delle risorse a tal fine specificatamente previste per il triennio 1997-1999.
38. 96.
La Commissione.
Al comma 9 sostituire le parole: sentita la Conferenza con le seguenti: previa conforme deliberazione della Conferenza.
38. 77 (39. 2).
Frattini.
Al comma 9, sopprimere le parole da: ed attua fino a: presente articolo, .
38. 78 (39. 20).
Garra.
Al comma 9, sostituire le parole: modalità di cui al presente articolo con le seguenti: modalità di cui ai commi 7, 7 bis, 7 ter, 7 quater e 8.
38. 79 (39. 47).
Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, Debiasio Calimani, Fumagalli, Gerardini, Manzato, Nappi, Pittella, Pompili, Siola, Vigni.
Al comma 10, sostituire le parole: indicando gli eventuali enti o aziende attuatori,
Al comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. Per assicurare una puntuale utilizzazione delle risorse derivanti dai Fondi strutturali e un più efficace coordinamento con le Amministrazioni centrali e regionali e con le altre Amministrazioni interessate la cabina di regia, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, il Servizio delle politiche di coesione, di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e al successivo decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 283, nonché il Dipartimento per le Politiche Comunitarie, di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, vengono fusi in un unico organismo denominato Authority per le aree depresse e i Fondi Strumentali, il cui regolamento verrà emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
10-ter. L'Autorità, sottoposta all'alta vigilanza e all'alta direzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avrà, in analogia a quanto già previsto per le altre Authority, autonomia organizzativa, finanziaria e contabile e le sarà attribuito il personale, le risorse finanziarie e le sedi dei soppressi organismi.
10-quater. Al conseguimento dei fini istituzionali l'Autorità provvede con il contributo dello Stato, il cui importo è determinato con la legge finanziaria, nonché con il parziale utilizzo dei fondi previsti per l'assistenza tecnica nel Quadro Comunitario di Sostegno per lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo d'intesa con la Commissione U.E.
10-quinquies. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 10-bis sono abrogate le norme, anche di legge, relative alla soppressa cabina di regia e ai soppressi Servizio Centrale per le politiche di coesione e Dipartimento per le Politiche Comunitarie.
10-sexies. È istituita la Commissione bicamerale per le aree depresse ed in crisi del Paese e per i Fondi Strutturali comunitari. La Commissione esercita funzioni di indirizzo e di controllo sull'attività dell'Esecutivo e sull'Autorità.
38. 85 (36. 7).
Taradash, Marzano, Tremonti, Armani, Valensise, Teresio Delfino, Peretti, Bono.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. Il comma 4 dell'articolo 35, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 è abrogato. È altresì abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la presente disposizione.
38. 80 (39. 19).
Guido Dussin, Cavaliere, Apolloni, Bagliani, Chincarini, Covre, Dalla Rosa, Dozzo, Luciano Dussin, Fongaro, Gambato, Michielon, Signorini, Stefani, Vascon.
Art. 39.
(Parco auto e seggi elettorali).
1. Le amministrazioni civili dello Stato e gli enti pubblici non economici provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a censire, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, gli autoveicoli in dotazione.
2. Le autorità aventi diritto all'uso esclusivo delle autovetture sono:
a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;
b) Ministri;
c) Sottosegretari di Stato.
3. I servizi di trasporto di persone e cose attualmente svolti in gestione diretta dalle amministrazioni civili dello Stato e dagli enti pubblici non economici sono affidati, previa analisi tecnico-economica predisposta dal Ministero del tesoro, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a società private.
4. La dismissione degli autoveicoli, eccedenti quelli necessari a soddisfare le esigenze di cui al comma 2, è affidata, anche mediante mandato, a società spe-cializzate, entro dodici mesi dall'affidamento del servizio di trasporto di persone e cose a società private.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuate parti-
colari categorie, non ricomprese tra quelle di cui al comma 2, aventi diritto all'uso esclusivo delle autovetture.
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, altresì, al parco auto in dotazione alle amministrazioni dell'interno e della difesa non strettamente necessario all'espletamento delle funzioni primarie delle amministrazioni medesime.
7. Per l'esercizio finanziario 1997 è fatto divieto alle amministrazioni civili dello Stato, nonché agli enti non territoriali del settore pubblico allargato, con esclusione delle Forze di polizia, di acquistare autovetture.
8. All'articolo 1, terzo comma, della legge 13 marzo 1980, n. 70, dopo le parole: «alla prima», sono inserite le seguenti: «e sino alla quinta»; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di contemporanea effettuazione di più consultazioni elettorali o referendarie, ai componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino a un massimo di cinque maggiorazioni».
Sostituirlo con il seguente:
1. Il Ministro del tesoro e del bilancio approva annualmente il piano delle necessità di autovetture delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici e del loro uso.
Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: due mesi.
39. 59 (40. 12).
Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.
Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.
39. 60 (40. 11).
Pagliarini, Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.
Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: quattro mesi.
39. 61 (40. 13).
Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.
Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: cinque mesi.
39. 62 (40. 21).
Cavaliere.
Ai commi 2 e 5, sostituire le parole: aventi diritto all'uso con le seguenti: cui è consentito l'uso.
39. 75.
La Commissione.
Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri.
39. 63 (40. 19).
Cavaliere.
Al comma 2, sopprimere la lettera c).
39. 64 (40. 18).
Teresio Delfino, Peretti, Marinacci, Bastianoni, Ostillio, Volonté.
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. I parlamentari che affiancano all'attività parlamentare altra attività lavorativa di qualsiasi genere percepiscono l'indennità parlamentare decurtata del 50 per cento.
39. 65 (40. 9.).
Lucchese, Bastianoni.
Al comma 3, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi.
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi.
39. 66 (40. 10).
Pagliarini, Roscia, Martinelli, Apolloni, Giorgetti.
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. Il Miistro del tesoro, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica l'analisi tecnico economica di cui al comma 3 per il parere obbligatorio delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere è espresso entro sessanta giorni dalla trasmissione.
39. 67 (40. 22).
Cavaliere.
Al comma 4, dopo le parole: comma 2 aggiungere le seguenti: e al comma 5.
39. 68 (40. 1).
Frattini.
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con prelazione all'acquisto per le società affidatarie dei servizi di
Sopprimere il comma 5.
*39. 70 (40. 3).
Conte, Berruti, Paroli, Leone.
Sopprimere il comma 5.
*39. 71 (40. 17).
Cavaliere, Giancarlo Giorgetti.
Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedendosi altresì la decadenza dal suddetto beneficio per coloro che cessano, a qualsiasi titolo, da cariche pubbliche.
39. 76.
La Commissione.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.
39. 72 (40. 14).
Costa.
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
5-ter. Nell'uso dell'autovettura di Stato
da parte di coloro che ricoprono cariche pubbliche a qualunque titolo, viene esclusa la copertura del percorso che va dalla residenza dell'avente diritto alla sede
di servizio del medesimo.
39. 73 (40. 15).
Costa.
All'articolo 39, comma 6, prima delle parole: dell'interno inserire le seguenti: del Dipartimento dlela Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
39. 78.
Il Governo.
Al comma 8 sostituire le parole: cinque maggiorazioni con le seguenti: quattra maggiorazioni.
39. 77.
La Commissione.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-bis. Nel caso in cui la sezione elettorale abbia sede in edificio scolastico e ciò comporti in occasione delle consultazioni in atto la sospensione dell'attività didattica, l'ufficio di scrutatore è assunto obbligatoriamente dai componenti il corpo docente in servizio presso la scuola od istituto sino a concorrenza del numero necessario per la costituzione degli uffici di sezione. A tal fine, l'autorità responsabile comunica al sindaco del comune, entro il quinto giorno successivo alla convocazione dei comizi, l'elenco del personale docente, dipendente dello Stato, in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, in servizio presso le scuole interessate dalla sospensione dell'attività didattica. Con le modalità stabilite dall'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, così come modificato dall'articolo 7 della legge 21 marzo 1990, n. 53, si provvede al sorteggio tra gli insegnanti compresi nell'elenco del numero di scrutatori occorrenti per la costituzione degli uffici di sezione, ed alla notifica ai sorteggiati della nomina. Nel caso di insufficiente numero di nominativi, all'integrazione si procede in applicazione del disposto della legge n. 95 del 1989, come modificata dalla legge n. 53 del 1990. Lo svolgimento dei compiti connessi all'ufficio di scrutatore, per il personale docente, costituisce debito di servizio, e non può costituire oggetto di retribuzione aggiuntiva o di corresponsione di onorari comunque denominati.
39. 74 (40. 16).
Giancarlo Giorgetti.
3. Con apposito provvedimento legislativo, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere individuate particolari categorie, non ricomprese tra quelle di cui al comma 2, aventi diritto all'uso del telefono cellulare a spese dell'Amministrazione pubblica.
39. 04 (40. 01).
Savelli, Leone, Conte.
Conseguentemente, modificare gli importi alla tabella C.
Legge n. 146 del 1980, articolo 36 Istituto nazionale di statistica (cap. 1184):
1997: - 210.000;
1998: - 210.000;
1999: - 210.000;
Legge n. 163 del 1985 e articolo 24, comma 7, della legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (capp. 6567 /6603 /6674 /6675 /7776 /6800 /7870 /7871 /7872 /7873 /7874):
1997: - 380.000;
1998: - 380.000;
1999: - 380.000.
Legge n. 951 del 1977, articolo 11, contributo al C.N.R. (cap. 7502):
1997: - 280.000;
1998: - 280.000;
1999: - 280.000;
Legge n. 186 del 1988 e legge n. 233 del 1995 ASI (capp. 7504 e 7527):
1997: - 320.000;
1998: - 320.000;
1999: - 320.000.
Conseguentemente, alla copertura finanziaria si provvede attraverso le entrate derivanti dall'aumento dei cinque punti dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera a) dell'articolo 68 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427.
Tale aumento può essere disposto dal Ministro delle finanze, a ciò autorizzato dall'articolo 8 del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 449.
Conseguentemente, fino a concorrenza della necessaria copertura, aggiungere il seguente articolo:
1. I soggetti obbligati a corrispondere un trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'articolo 2120 C.C., devono eseguire una ritenuta di acconto per l'esercizio 1997 del 2 per cento e per gli esercizi 1998 e 1999 dell'1 per cento sull'ammontare complessivo di tale trattamento maturato al 31 dicembre 1996, comprensivo delle rivalutazioni ed al netto delle somme già erogate alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La ritenuta di cui al comma 1 è riscossa mediante versamento diretto all'esattoria, secondo quanto previsto dal
Qualora si renda necessario, si utilizza la seguente ulteriore copertura:
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
ART. 55-bis. 1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1996, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.
2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.
3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1997 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.
4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:
a) al comma 4:
il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;
le parole «esattore delle imposte dirette» devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;
le parole «l'intendenza di finanza» devono ritenersi modificate in «Direzioni regionali delle entrate»;
b) al comma 5:
il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1997;
c) al comma 8:
il termine del 1- marzo 1992 va modificato in quello del 1- marzo 1997.
5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.
6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.
7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina le indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non
Conseguentemente, aggiungere il seguente articolo:
1. I soggetti obbligati a corrispondere un trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile, devono eseguire una ritenuta di acconto per l'esercizio 1997 del 2 per cento e per gli esercizi 1998 e 1999 dell'1 per cento sull'ammontare complessivo di tale trattamento maturato al 31 dicembre 1996, comprensivo delle rivalutazioni ed al netto delle somme già erogate alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La ritenuta di cui al comma 1 è riscossa mediante versamento diretto all'esattoria, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni, in tre rate di uguale importo che devono essere versate rispettivamente entro il 31 marzo, 31 luglio e 31 ottobre 1997, 1998, 1999.
3. Nella dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa agli anni 1997, 1998, 1999, saranno indicati i nominativi dei soggetti aventi diritto al trattamento di fine rapporto a carico dei quali è stata eseguita la ritenuta, l'ammontare di trattamento maturato sul quale è stata commisurata la ritenuta e l'ammontare della ritenuta stessa, che sarà dedotta dall'imposta dovuto all'atto dell'erogazione del suddetto trattamento.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la rivalutazione prevista dal quarto comma dell'articolo 2120 del codice civile è calcolata sull'ammontare del trattamento maturato al netto della ritenuta eseguita.
Conseguentemente, aggiungere i seguenti articoli:
ART. 55-bis. 1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1996, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.
2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.
3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1997 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.
4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che
5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.
6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.
7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina le indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.
8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura e della decorrenza.
9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente (esempio tributi locali), deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.
10. Fuori dell'ipotesi di cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.
11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1- gennaio 1997.
12. Le riscossioni sono rateizzate nel triennio 1997-1998-1999.
Qualora si renda necessario, fino a concorrenza della necessaria copertura, aggiungere la seguente ulteriore compensazione.
1. I soggetti obbligati a corrispondere un trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile, devono eseguire una ritenuta di acconto per l'esercizio 1997 del 2 per cento e per gli esercizi 1998 e 1999 dell'1 per cento sull'ammontare complessivo di tale trattamento maturato al 31 dicembre 1996, comprensivo delle rivalutazioni ed al netto delle somme già erogate alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La ritenuta di cui al comma 1 è riscossa mediante versamento diretto all'esattoria, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni, in tre rate di uguale importo che devono essere versate rispettivamente entro il 31 marzo, 31 luglio e 31 ottobre 1997, 1998, 1999.
3. Nella dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa agli anni 1997, 1998, 1999, saranno indicati i nominativi dei soggetti aventi diritto al trattamento di
Conseguentemente alla copertura finanziaria si provvede attraverso le entrate derivanti dall'aumento di cinque punti dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera a) dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427.
Tale aumento può essere disposto dal Ministro delle finanze, a ciò autorizzato dall'articolo 8 del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 449.