La Camera,
considerato che la natura centralista della nostra Costituzione, nell'interpretazione datane dalle corti e dai partiti politici costituisce una delle cause di maggiore degrado del nostro Paese, avendo determinato soprattutto il mancato sviluppo del Meridione e la formazione di un'economia duale, che progressivamente si è divaricata fino a dar luogo a due economie distinte e sempre più lontane tra loro;
ricordato come già nel corso del dibattito in Assemblea costituente l'articolo 5 della Costituzione, originariamente posto come articolo 106 all'interno del titolo V - Le regioni, le provincie, i comuni - della Parte II, venne definito dall'allora presidente della commissione Meuccio Ruini «nel suo complesso, un'introduzione ed un'epigrafe a tutto il titolo.., una sintesi larghissima dell'esigenza decentratrice in generale» (onorevole Meuccio Ruini, resoconto stenografico dell'Assemblea Costituente, seduta del 27 giugno 1947, p. 2397-2398);
rilevato che il Presidente del Consiglio dei ministri, Romano Prodi, nelle dichiarazioni programmatiche rese dal Governo al Parlamento, in occasione del dibattito sulla fiducia, ha affermato che il Governo «vuole e saprà rispondere alle legittime domande» emerse con il «voto espresso in aree fortemente produttive, che con la loro proiezione internazionale contribuiscono al generale benessere del Paese», cogliendo in tale voto l'affermazione di «una pressante e fondata domanda di riforma e di ammodernamento dello Stato»;
rilevato che nelle medesime dichiarazioni programmatiche - preso atto della pretesa, connaturata ad uno Stato fortemente centralizzato come il nostro, di legiferare su tutto, di decidere su tutto e di governare tutto dal centro del sistema, sempre più in contrasto con le necessità di una società complessa, articolata e differenziata nei suoi sistemi economici, culturali e sociali - viene finanche riconosciuto che «è utile, oltreché necessario, dare voce e spessore alle differenze. Si potranno così valorizzare meglio le ricchezze e le risorse del Paese» e che «è dunque giunta davvero l'ora che si dia vita ad una stagione "alta" di riforme istituzionali e costituzionali all'insegna del dialogo»;
sottolineato che l'articolo 1 della Carta delle Nazioni unite, così come ribadito al successivo articolo 55, stabilisce che una delle finalità fondamentali riconosciute dal documento è quella di sviluppare amichevoli relazioni tra le nazioni «fondate sul rispetto del principio dell'uguaglianza dei diritti e dell'autodecisione dei popoli»;
sottolineato altresì come l'Atto finale della conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, nella dichiarazione sui principi che regolano le relazioni fra gli Stati partecipanti, al capo VIII, ribadisce solennemente l'impegno per gli Stati a rispettare «l'uguaglianza dei diritti dei popoli e il loro diritto all'autodeterminazione», in virtù del cui principio «tutti i popoli hanno sempre il diritto in piena libertà, di stabilire quando e come desiderano il loro regime politico ... e di perseguire come desiderano il loro sviluppo politico, economico, sociale e culturale»;
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tenuto conto che l'articolo 1 della Costituzione dichiara che «la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione»;
tenuto conto del messaggio che il 6 giugno 1991 l'allora Presidente della Repubblica Francesco Cossiga ha inviato alle Camere sulla questione delle riforme istituzionali, nel quale, relativamente alle forme di revisione della Costituzione, particolarmente rilevante appare il significato conferito al ruolo di mediazione che in un processo costituente deve comunque essere svolto dal popolo, in quanto «l'ordinamento costituito si fonda anch'esso su una norma fondamentale ad esso preventiva e ad esso sovraordinata: il principio di sovranità popolare ... principio coessenziale al concetto stesso di Repubblica e di Stato democratico»;
ricordato la legge costituzionale n. 2 del 1989, con cui si è promossa la indizione di un referendum per conferire un mandato costituente al Parlamento europeo:
impegna il Governo
ad adeguare la legislazione vigente, mediante integrazione del dettato costituzionale, al fine di consentire l'esercizio del diritto alla autodeterminazione mediante lo svolgimento di referendum popolari regionali o interregionali, aventi per oggetto l'autonomia finanziaria, amministrativa e legislativa nonché l'indipendenza, rispondendo così alle pressanti domande di giustizia che provengono soprattutto da quelle regioni che si riconoscono nella Padania e comunque da qualunque altra regione o gruppo di regioni che ne faccia richiesta.
(1-00020) «Comino».
(16 luglio 1996).
La Camera,
considerato che il processo di integrazione europea rende sempre più urgente un profondo adeguamento dell'ordinamento costituzionale italiano alla unità politica dell'Europa, nella salvaguardia dei princìpi fondamentali ed inviolabili di libertà e di democrazia sanciti nella Costituzione vigente;
considerato che il larghissimo sostegno popolare referendario del 18 aprile 1993 ha reso evidente l'indifferibilità di una revisione organica della Costituzione nel senso della costruzione di una democrazia maggioritaria;
considerata la progressiva perdita di rappresentatività ed efficienza del sistema costituzionale vigente in ordine al funzionamento del Parlamento e del Governo, e, di conseguenza, la necessità di sconfiggere la degenerazione assemblearistica che ha caratterizzato gli ultimi tempi della nostra vita parlamentare;
considerata la inidoneità dell'attuale sistema costituzionale a fronteggiare le sfide di una società in trasformazione, sempre più complessa all'interno e sempre più aperta alla competizione all'esterno;
considerata pertanto la necessità della trasformazione dello Stato in senso federale e della contestuale introduzione di un sistema di governo di tipo presidenziale, costruendo più incisivi poteri di controllo del Parlamento ed assicurando ad un tempo l'unità nazionale;
considerato inoltre che emerge con evidenza nel dibattito politico e scientifico in corso che una siffatta revisione organica della nostra Costituzione richiede, non per difetto di legittimità del Parlamento repubblicano, ma per una fondazione compiutamente democratica del nuovo ordinamento costituzionale dei poteri, che sin dall'inizio della procedura di revisione organica della Costituzione si pronuncino i cittadini, come avvenne cinquant'anni or sono con il referendum istituzionale e l'elezione dell'Assemblea costituente;
considerato che è sempre più vasto e non coincidente con gli schieramenti politico-parlamentari esistenti l'arco delle
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forze politiche e culturali che sostiene la necessità di istituire con voto popolare diretto un'Assemblea per la revisione della Costituzione;
considerate pertanto le proposte di legge costituzionale a.c. n. 957, 1086, 1252, 1498;
delibera
la dichiarazione di urgenza di tali proposte di legge ai sensi dell'articolo 69 del regolamento e che la Commissione affari costituzionali riferisca all'Assemblea entro il termine non prorogabile di sessanta giorni dall'approvazione della presente mozione, con l'impegno dell'Assemblea stessa a discutere e ad adottare al riguardo la prima deliberazione di cui all'articolo 138 della Costituzione entro il termine ulteriore di venti giorni.
(1-00021)
«Berlusconi, Fini, Buttiglione, Casini, Pisanu, Rebuffa, Calderisi, Frattini, Nania, Giovanardi, Sanza, Follini, Armaroli, Selva, Tatarella, Bergamo».
(16 luglio 1996).